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Tipologia: Tesi di laurea
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Diritto internazionale pubblico
Fonti del diritto internazionale. Il diritto internazionale è il diritto della comunità internazionale, anche se non è ben chiaro quale sia la comunità internazionale, infatti c’è chi parla di comunità degli Stati, chi fa riferimento agli Stati e alle organizzazioni internazionali, che fa riferimento a tutti i soggetti di diritto internazionale. Comunque possiamo definiré il diritto internazionale come diritto comune dell’ umanita, superiore ai diritti statali ma senza un’ autorità superiore agli Stati. Quindi si dice che comunità internazionale è priva di una autorità sovraordinata e istituzionalizzata.
Da questo possiamo dire che il diritto internazionale è quel complesso di norme che regolano la convivenza tra gli esseri umani, ma attraverso l’ autorità di governo degli Stati.
Per Stato noi intendiamo le unità territoriali con un potere di governo, però la nozione più consona al diritto internazionale è una nozione di Stato più moderna che si forma con la nascita delle nazioni moderne europee; c’è chi fa risalire la nascita del diritto internazionale nel 1648 che corresponde alla pace di Westfalia con la quale nasce un sistema di stati alla pari che rifiutavano autorità sovraordinate. Con il Sistema Westfalia ogni Stato esercita un potere di governo exclusivo su un certo territorio, il sovrano è l’autorità suprema per tutti gli individui che si trovano in quel territorio e a loro volta ogni sovrano convive su di un piano di parità con gli altri; quindi da questo momento si formano due ordini giuridici, quello interno cioè il diritto creato dal sovrano e il diritto internazionale vero e proprio che regola i rapporti tra i sovrani e delimita le sfere di coesistenza.
Il diritto internazionale e quello interno sono molto dissimili: -Nel diritto interno la funzione legislativa è normalmente esercitata da un Parlamento quindi da un’autorità sovraordinata, mentre nel diritto internazionale manca un’autorità che crea le norme ed ecco allora che le norme nascono direttamente dal corpo sociale, infatti la fonte principale di questo potere autónomo è la consuetudine.
Oltre alla consuetudine il diritto internazioanle si compone anche di diritto pattizio (trattati) cioè accordi che a differenza delle consuetudini obbligano solo gli Stati che il concludono però la cui vincolatività è stabilita da a una norma consuetudinaria (pacta sun servanda). Inoltre oltre a questi abbiamo anche principi generali del diritto, Le fonti di terzo grado (gli atti delle organizzazioni internazionali) e poi abbiamo anche il famoso ius cogens (diritto che tutela valori più importanti rispetto alle
altre norme e questo gli consente di assumere un’obbligatorietà e una posizione superiore.)
-Nel diritto interno la funzione di accertamento del diritto viene applicata attraverso la funzione giurisdizionale, invece nel diritto internazionale esistono molti tribunal (tribunale del mare, corte europea, corte penale internazionale) ma non hanno una funzione giurisdizionale della propria.
-La funzione di attuazione coattiva del diritto, cioè la polizia, è diversa nel diritto internazionale in quanto si ottiene attraverso l’ autotutela.
Le norme consuetudinarie costituiscono il diritto generale per eccellenza, è un comportamento che ci si aspetta che gli altri tengano. Consiste nella “ripetizione constante e uniforme nel tempo di un comportamento, accompagnata dalla convinzione di conformarsi a un obbligo giuridico (opinio iuris hac necessitas)”. La maggior parte delle norme consuetudinarie sono sorte in tempi passati a partire da quando si sono formati moderni Stati europei, le norme più importante si formarono in tempo lontani quando non c’erano confitti tra Stati in quanto vi era un’idea política comune che quando verrà meno porterà la crisi del diritto consuetudinario. In época moderna per favorire lo sviluppo del diritto consuetudinario si ricorre spesso alla codificazione del diritto, cioè si cerca attraverso lo strumento pattizio di scrivere le consuetudine esistenti, però questa codificazione ha un significato diverso in quanto vi è un’incongruenza, cio`e attaverso uno strumento che vincola solo le parti cerchiamo di mettere per iscritto regole che invece dovrebbero vincolare tutti.
Elementi della consuetudine: -La consuetudine è un fenómeno spontaneo che prodotto dal corpo sociale con elementi ben determinati: -Prassi effettiva, comportamento degli Stati. -Convinzione di tenere un comportamento giuridico, opinio iuris hac necessitas. -Tempo, la CIG mette un luce questo requisito in una sentenza relativa alla delimitazione della piattaforma continentale nel mare del Nord del 1969 che la corte ha reso in una controversi tra la Germania, la Dinamarca e i Paesi Bassi. (Uno dei problema che si pone è quello di delimitare la piattaforma continentale tra Stati limitrofi o frontisi, existe una convenzione, poi sostituita dalla convencione di Montego Bay, che era la convenzione di Ginevra che stabiliva per la delimitazione della piattaforma il principio dell’equidistanza, questa però favoriva gli Stati che avevano la costa cóncava e favoriva quelli con una costa complessa.
conseguenza è che l’operatore giuridico quando dovrà andare a vedere i rapporti tra dettati dovrà vedere se vi sono dei trattati è poi se li sono delle consuetudini. Il principio della flessibilità delle fonti non vale invece per le fonti di terzo grado, perchè gli atti delle organizzazioni internazionali (fondi di terzo grado) possono essere adottati nei limiti della competenza e secondo le regole stabilite dal trattato altrimenti saranno atti illegittimi. Ciò che non può essere modificato da una fonte inferiore sono le norme di ius cogens, queste sono norme non scritte e al pari della consuetudine lo ricaviamo attraverso comportamenti degli stati e sono dotate di opinio iuris rafforzata (inderogabili)
Oltre alle consuetudini, ci sono altre fonti di diritto internazionale non scritte; L’articolo 38 dello statuto della corte internazionale di giustizia dice: “la corte, la cui funzione è di decidiré in base al diritto internazionale le controversia che le sono sottoposte, aplica
-Convenzioni internazionali -Consuetudini internazionali -Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. -Decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni, come mezzi sussidiari. -Il secondo parágrafo, inoltre dice “questa disposizione non pregiudica il potere della corte di decidire una controversia ex equo et bono (seconda equità), qualora le parti siano d’accordo.”
Il fatto che le consuetudini siano state inserite al secondo posto nell’ articolo 38 non significa che non siano la prima fonte nella gerarchia, ma solo che la corte quando deve decidire una controversia deve prima guardare alle convenzioni internazionali presenti per quella materia e qualora queste non ci siano guarderà alle consuetidini in materia.
L’ articolo 38 al terzo posto inserisce i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili definendoli come “le norme di diritto internazionale riconosciute dalla coscienza giuridica delle nazioni civili” (Lo scopo dell’inserimento di questa fronte era quello di evitare il NO LIQUET-secondo Ghetamp, presidente della corte permanente di giustizia formata da 10 membri)
RIASSUMENDO- quando facciamo riferimento alla nozione di principi generali di diritto, facciamo riferimento: -Ai principi ricavati per astrazione giuridica dalle norme di un ordinamento. -Ai principi comuni degli ordenamenti interni.
Per quanto riguarda il valore di questi principi, alcuno hanno detto che sono solo criteri di decisione per il giudice e non fonti del diritto, altri invece che sono
fonti, tra cui il Conforti che afferma che le sono vere e proprie fonti consuetudinarie. Inoltre questi principi poi incidono su norme che hanno ad oggetto gli individui e secondo il Conforti hanno inciso fortemente sulle nrme di tutela dei diritti umani.
Accordi di codificacione:
Sono lo strumento che gli Stati utilizzano per codificare le consuetudini, per dare certeza queste norme non scritte. L’ articolo 13 della carta delle Nazioni Unite prevede che l’assemblea delle Nazioni Unite favorisca non solo la codificazione del diritto internazionale generale, ma anche il suo sviluppo proggresivo; l’ assemblea generale nomina una commissione chiamata “commissione di diritto internazionale”, composta da esperti di diritto internazionale con il compito di redarre progetti di codificazione. Questi progetti vengono poi portare all’attenzione dell’assemblea generale la quale li ha provato e in seguito questi progetti vengono aperte alla ratifica degli Stati. Sul piano del diritto internazionale general l’accordo di codificazione non è una nuova fonte del diritto, ma è una fonte di cognizione che serve a conoscere le norme di diritto internazionale generale (le consuetudini). È un’indicazione dell’esistenza di una consuetudine, ma non necesariamente certeza dell’esistenza in quanto vincola solo gli Stati che l’hanno ratificato.
Abbiamo detto che gli accordi di codificazione tendono a riprodurre il contenuto di norme consuetidinarie in forma scritta utilizando uno strumento vincolante e quale l’accordo; quindi una norma consuetudinaria che ha valore per tutti, per i partecipanti all’accordo vale come norma pattizia. In Italia- l’articolo 10 (norma di adattamento) della costituzione afferma che l’italia si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; Fino alla modifica del 2001 del titolo V della costituzione (legge costituzionale n.2/2001) il rango dei trattati era quello di legge ordinaria, invece dopo ai trattati venne attribuito il rango di norme interposte, inferiori alla costituzione ma superiori alla leggi ordinarie. La corte costituzionale richiede che trattati siano conformi a tutte le norme costituzionali, mentre una consuetudine può derogare una norma costituzionale trovando come único limite è quello dei principi fondamentali dell’ordinamento. Il problema degli accordi di codificazione è che la norma consuetudinaria contenuta potrebbe derogare la costituzione, ma essendo posta in un trattato e considerata come una norma pattizia, quindi deve rispettare le norme costituzioali e può essere sottoposto a giudizio di legittimità.
Abbiamo detto che occupano il secondo posto della gerarchia delle fonti e il fondamento della loro validità poggia sulla norma consuetudinaria pacta sun servanda. Sono stati fatti diversi accordi di codificazione sulla materia dei trattati: -Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, contiene tutte le norme relative.
Alla formazione e alla validità dei trattati. Convenzione dell’86, relativa al diritto dei trattati conclusi dalle organizzazioni
Internazionali. Convenzione dell’78, relativo alla successione degli stati nei trattati.
Le Convenzione di Vienna costituisce un trattato sui trattati contenente norme che possiamo pensare solo come norme inderogabili, però ci sono anche altre norme che possono essere consolate como derogabili; La convenzione di Vienna non è stata ratificata da tatissimi Stati ma il suo valore è quello di codificare il diritto consuetudinario, fatto messo in luce in più occasioni dalla CIG. La Convenzione di Vienna non contiene la regola si omnes per cui si verifica una scissione di applicazione della ratifica e chi no; inoltre non è retroattiva quindi si ocupa solo degli accordo (scritti) conclusi successivamente alla sua entrata en vigore.
Oggi abbiamo dei trattati che si dice abbiano natura obiettiva pongono obblighi erga omnes e vengono posti ai tratati che invece creano obblighi reciproci. I trattati erga omnes sono quei trattati che invece di disciplinare gli interessi recirpoci degli Stati tendono a porre una disciplica comune di certe fattispecie e l’esempio sul físico sono i tratati sui diritti dell’uomo in cui tutti gli Stati si obbligano a tutelare i diritti degli individui. La Convenzione di Vienna non prevede un modo di formazione specifico per un trattato, infatti il principio utilizzato è quello della libertà delle forme ma occorre che ci sia lìncontro di volontà, quindi il consenso dello Stato obbligarsi.
-Negoziazione: Gli Stati in nogoziano il testo del trattato e alla fine dei negoziati e si predispone un testo che dovrebbe essere il testo definitivo; questa fase si conclude con la firma. L’articolo 10 della convenzione di Vienna si ocupa proprio della firma è recita: “Il testo di un trattato e certificato come autentico definitivo secondo la procedura prevista dal testo medesimo o concordata dagli Stati partecipanti all’elaborazione del trattato, oppure in mancanza di questa, dalla firma ad referéndum (Firma del trattato con reserva di successiva accettazione da parte degli organi competenti dello Stato) da parte dei rappresentanti del resto del
trattato, della parafatura o dell’atto finale di una conferenza internazionale nel quale il testo sia contenuto” Per cuanto riguarda la firma del rappresentante dello Stato è necesario che questo produca pieni poteri, cioè debe dimostrare di essere il rappresentante (art. 7 convenzione di Vienna); ci sono anche persone che non devono produrre pieni poteri perché si presumino e sono il capo dello stato, il capo di governo, il Ministero degli Affari Esteri, l’ambasciatore per la sede dove viene mandato dei rappresentanti che sono accreditati presso un’ organizzazione internazionale.
-Ratifica: Lo stato manifesta la propria volontà a divincolarsi dal trattato. La convenzione di Vienna non dà una definizione di ratifica; In Italia spetta al presidente della Repubblica, anche se l’art 89 della cost. Dice che nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dal Ministro proponente, che ne assume la responsabilità. La ratifica e l’atto che esprime il consenso, ma quest’ultimo può avvenire anche con una serie di metodi alternativi e l’articolo 11 della convenzione di Vienna è dedicato proprio a questo: il termine adesione si utiliza per la ratifica dei trattati che sono già stati conclusi da altri Stati e che siano aperti anche all’adesione di altri Stati, e a volte ci può essere anche lo scambio di strumenti costituenti un trattato.
-Il trattato è perfetto nei trattati bilaterali quando c’è lo scambio degli strumenti di ratifica, oppure nei trattati bilaterali quando c’è il deposito di un numero minimo di dati finché prescritto dal testo del passato; a questo punto il trattato è perfetto e a meno che non prevede un tempo di vacatio legis, entra súbito in vigore.
-Non è necessaria la c.d.Pubblicità del trattato; L’art 102 nella carta delle Nazioni Unite prevede la registrazione del trattato preso il segretatiato in prima possibile è la pubblicazione a cura di quest’ultimo. (Questa norma vuole evitare trattati segreti)
Un accordo può essere stipulato con qualunque mezzo. C’è l’accordo tacito in cui il consenso manifestato attraverso atti concludenti, l’ accordo orale in cui il consenso e manifestato oralmente.
Prima della ratifica l’articolo 18 della convenzione di Vienna pone un obbligo di buona fede degli Stati: “gli Stati prima della conclusione del trattato hanno l’obbligo di non pregiudicare l’oggeto lo scopo del trattato”. Alcune volte gli Stati decidono di applicare un trattato anche prima che esso entri in vigore, questo fenómeno si chama applicazione al titolo provvisorio ed è previsto dall’articolo 25 della convenzione di Vienna: “una parte di un trattato, si aplica titolo provvisorio in attesa della sua entrato in vigore se è il trattato, stessi stabilirlo oppure se gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione hanno in altra
Stati e intese con enti territoriali interne ad un altro Stato nei casi nelle forme disciplinate dalle leggi.
Art. 31-32-33 Convenzione di Viena sull’ interpretazione dei trattati. Secondo la CIG queste norme corrispondono al diritto consuetudinario e devono essere utilizzate non solo dalle corti internazionali ma anche dei giudici interni.
La Convenzione di Vienna non è tre norme sull’interpretazione che pongono ognuno una esigenza diversa:
Art 31 “regola generale per l’interpretazione”: Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggeto e del suo scopo. Il contesto comprende oltre al testo anche il preambolo e alegati inclusi
(ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto da tutte le parti in occasione della sua conclusione e ogni strumento disposto da una o più parti in ocasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato)
-Verrà tenuto conto anche di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti, di ogni ulteriore practica e di ogni norma pertinente di diritto internazionale; -Inoltre un termine o un’espressione avranno un significato particolare se verrà accertato che tale era l’intenzione delle parti:
Quindi l’art 31 Far riferimento allo scopo e all’oggetto del trattato e questo si traduce in un método teológico.
Interpretazione evolutiva sistematica: accordo disciplinato alla luce è al momento in cui è in vigore. Caso la Namibia: dove shiesto un parere consultivo dalla CIG all’assemblea Generale delle Nazioni Unite poichè il sud Africa non rispettare i compiti attribuiti dalle nazioni unite.
Art 32 “mezzi complementari di interpretazione”: si potrà ricorrere a mezzi complementari di interpretazione, in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo sia di confermare il significato dell’art 31 che vive finire un significato quando l’interpretazione lasci il significato ambiguo od oscuro, o quando porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole.
Invalidità e estinzione dei trattati internazionali. La convenzione di Vienna ( parte) si occupa delle cause di estinzione dei trattati internazionali; quindi dobbiamo distinguiré l’invalidità (a effetto retroattivo e in línea di principio le cause di invalidità sono legati ai vizi della manifestazione del consenso) dall’ estinzione (le cause di estinzione possono verificarsi durante la vita del trattato).
Abbiamo inoltre anche altre cause di invalidità come la non conformità del trattato alle norme di ius cogens.
Art 42, principio della tipicità- quindi le cause di invalidità ed estinzione sono solo quelle previste dalla convenzione stessa e non si occuperà degli effetti della guerra e della successione di stati nei trattati.
Art 44, principio di divisibilità delle norme di un trattato. L’ invalidità o l’estinzione può riguardare solo una parte del trattato. Questo principio non vale per alcune cause di invalidità o di estinzione in particolare per la contrarietà allo ius cogens è per il vizio della violenza. (Invalidità: violazione delle norme interne sulla competenza stipulare (art. 46 ci deve essere una violazione manifesta di una norma fondamentale)
Anche qui abbiamo alcune cause simili a quelle dei contratti di diritto interno, come il termine finale (art 54) oppure per il consenso di tutti gli Stati contraenti abbiamo anche il recesso, nel caso in cui il trattato si estingue solo nei confronti
-Immunità delle truppe stazionate all’estero, in linea di principio non godono di immunità dalla giurisdizione ma la convenzione di Lodnra stabilisce dalle norme in merito alla giurisdizione dello Stato nazionale è stato territorial.
Articolo 32- mezzi complementari di interpretazione. Si può fare ricorso a mezzi complementari di interpretazione (lavori preparatori e circostanze nelle quali il trattato è stato concluso) allo scopo sia di confermare l’articolo 31, fila di determinare il senso del testo quando l’interpretazione lascia il senso ambiguo u oscuro, oppure conduce ad un risultato assurdo irragionevole.
Articolo 33- interpretazione dei trattati autenticate in due o più lingue.
Articolo 34 Convenzione di Vienna. Senza consenso non vi sono né obblighi nei diritti per uno altro terzo. Vi è possibilità di diritti per Stati terzi prevista dalla clausola della nazione più favorita: Clausola contrattuale, che può essere inserita nei trattati internazionalio e mediante la quale si assicura l’assenza di discriminazioni (in materia di comercio, navigazione e circolzione di persone) fra gli Stati firmatori. Tale clausola li impegna a concedersi recirpocamente il trattamento più favorevole già accordato con Stati terzi.
Articolo 36 di convenzione di Vienna. Il diritto per il terzo nasce e se questo ne acconsente, infatti il consenso del terzo è presunto a meno che il trattato disponga diversamente (presunzione di consenso); lo stesso vale per gli obblighi a meno che non è richiesta un’accettazione scritta.
Articolo 37 convenzione di Vienna. Revoca é modifica dei diritti del terzo Prima dell’accettazione Articolo 35 paragrafo 5. Gli Stati non facenti parte delle Nazioni Unite possono sottoporre una controversia agli organi previsti dalla carta delle Nazione Unite; per le questioni del terzo sia l’ONU.
Regole per le successioni dei trattati. Il trattato successive concluso dagli stessi stati aventi concluso il trattato precedente, modifica il precedente qualora
sia espressamente incompatibile o implicitamente incompatibile col trattato precedente
Successione nei trattati bilarerali o multilaterali. Nei trattati multilaterali: -Ipotesi di trattato bilaterale tra A e B, il nuovo trattato sulla stessa materia diferente dal precedente abroga e si sostutuisce -Ipotesi di trattato tra A e C sulla stessa materia inncompatibile con quello concluso tra A e B, in questo caso sucede che il trattato tra A e C é valido Si applicano due principi:
Quindi la reserva è ACCETTUATIVA/MODIFICATIVA/ INTERPRETATIVA Negli accordi bilaterali non si hanno riserve, queste si hanno solo negli accrodi multilaterali per favorire la partecipazione di un ampio numero di Stati. Ma si ha anche un elemento negativo, overo si crea una disciplina comune ma difforme creata da varie reserve; Le riserve non possono essere poste quando il trattato lo esclude o quando prevede che possono essere formulate solo un certo tipo di riserve. La materia della disciplina delle riserve si è voluta negli anni, infatti nel 1951 l’assemblea generale e chiese un parere consultivo alla CIG in merito alla possibilità che i stati potessero aporre riserve alla convenzione generale sul genocidio; la corte stabilì che anche nel silenzio della convenzione gli stadi potessero apporre riserve al moemento della ratifica. La reserva per essere valida debe essere accettata, infatti con la convenzione di Viena si stabilì che qualora uno stato obiettivo una reserva, questo non impedisce che il trattato entri in vigore a meno che lo Stato che non è d’accordo non esprima in modo chiaro l’intenzione di non fare entrare in vigore il trattato
Scambio deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione Tali strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione determina il consenso dello Stato ad essere obbligato da un trattamento al momento
Il diritto internazionale marítimo. Libertà dei mari e controllo degli Stati costieri sui mari adiacenti. Nella materia del Diritto Internazionale Marittimo esistono quattro convenzioni adottate a Ginevra nel 1958: la convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, quella sull’alto mare, sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare, sulla piattaforma continentale. Inoltre nel 1982 è stata firmata a Montego Bay una nuova convenzione per la ricodificazione del Diritto Internazionale Marittimo (ben 320 articoli) che nonostante non sia ancora entrata in vigore ha fatto si che molte sue norme innovative siano state accettate da tutti i Governi. Il principio classico della “libertà dei mari” significa che il singolo Stato non può impediré e neanche soltanto intralciare l’utilizzazione degli spazi marini da parte degli altri Stati. L’ utilizzazione degli spazi marini incontra il limite che consiste nella pari libertà altrui. In contrapposizione al principio della libertà dei mari si è sempre manifestata la pretesa degli Stati ad assicurarsi un certo controllo delle acque adiacenti alle proprie coste. Nascono così i concetti di mare territoriale (fine secolo scorso), piattaforma continentale (fine seconda guerra mondiale) e la zona económica exclusiva (da alcuni anni).
Il mare territoriale. Il mare territoriale è sottoposto alla sovranità dello Stato costiero così come terraferma. L’acquisto della sovranità è automatico. L’art 1 della prima Convenzione di Ginevra lo definisce così: “La sovranità dello Stato si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una zona di mare adiacente alle coste denominata mare territoriale”. In base ad un pricnipio da ritenersi ormai consolidato e sancito anche nella Convenzione di Montego Bay il mare può estendersi fino ad un massimo di 12 miglia dalla costa. Lo Stato ha anche il diritto di esercitare poteri di vigilanza doganale in una zona contigua al mare territoriale. Questa zona, inicialmente fissata in massimo 12 miglia di larghezza, estesa a 24 dalla convenzione di Montego Bay, trova invece, secondo il Diritto internazionale consuetudinario un limite funzionale e non spaziale. Lo Stato sarebbe cioè legittimato a prevenire e reprimere il contrabbando nelle acque adiacenti alle sue coste mas enza “vincoli numerici”.
Per quanto riguarda il limite interno del mare territoriale l’ art. 3 della Convenzione di ginebra fissa il principio della línea di bassa marea come base per la misurazione. All’ art 4 introduce poi la possibilità di derogare a tale principio con il sistema delle “linee rette”. Secondo questo sistema la base per la misurazione si ha congiungendo i punti sporgenti della costa in línea retta e non seguendone le sinuosità. Nel caso di una baia, se i punti estremi sono distanti fino a 24 miglia si congiungono e le acque della baia sono considérate “interne”. Altrimenti si traccia una línea retta di 24 miglia all’ interno della baia.
I poteri che spettano allo Stato costiero sono in línea di principio gli stessi esercitati nell’ambito del territorio ma con alcuni limiti peculiari:
a. Diritto di passaggio inoffensivo secondo il quale ogni nave straniera può attraversare il mare territoriale se non reca pregiudizio alla pace e al buon ordine dello Stato costiero b. La giurisdizione penale non può esercitarsi in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera che cioè non turbino in alcun modo il normale svolgimento della vita comunità territoriale.
La piattaforma continentale. La zona económica exclusiva.
In seguito alla seconda guerra mondiale, la tecnología iniziò a permettere lo sfruttamento di risorse marine diverse dalla semplice ittica (minerali, idrocarburi..) Secondo un’altra delle Convenzioni di Ginevra, largamente riproduttiva del diritto consuetudinario, lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma, intesa come quella parte del suolo arino contiguo alle coste che costituisce il naturale porlungamento della terra emersa e che pertanto si mantiene ad una profondità constante (circa 200m) per poi precipitare negli abissi. Il diritto sulla piattaforma continentale ha natura funzionale. Lo Stato non può cioè esercitare in modo genérico il suo potere di governo sulla piattaforma ma solo per sfruttarne le risorse. Poichè la dottrina sulla piattaforma , facendo leva sulla conformazione geográfica, resulta in certi casi iniqua (es. Perù e Cile) l’ art 1. Della Convenzione di Ginevra stabilisce che per piattaforma continentale debba intendersi anche il suolo delle regioni marine dove la profondità delle acque sovrastanti consente lo sfruttamento delle risorse naturali delle dette regioni. Altro problema è la delimitazione della piattaforma di due Stati che si fronteggiano. In tal caso si traccia una lina i cui punti siano equidistanti dai punti delle rispettive linee di base del mare territoriale. Dobbiamo considerare che il criterio di equità che la Corte internazionale di giustizia prescribe per gli accordi in materia è in realtà irrilevante dato che una volta concluso l’accordo questo resta qualunque siano stati i criteri.
Negli ultimi anni ai poteri dello Stato costiero sulla piattaforma continentale si sono venuti sovrapponendo quelli esercitabili nell’ambito della zona económica exclusiva la quale può estendersi fino a 200 miglia dalla línea di base del mare territoriale. I poteri consistono nell’attribuzione exclusiva di tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali.
Per gli Stati diversi da quello costiero nella zona económica exclusiva è ammessa la navigazione, la posa di cavi sottomarini, e il sorvolo.
Per quanto riguarda la piattaforma continentale che geológicamente si estende oltre 200 miglia è ammessa la giurisdizione da parte dello Stato costiero secondo la Convenzione di Montego Bay. Tuttavia una parte di ciò che lo Stato
Le navi da guerra o comunque destinate a servizi pubblici possono inseguire una nave straniera che abbia violato le loro leggi purché l’inseguimento sia continuo e abbia avuto inizio almeno nelle acque continue al mare territoriale. Se la nave inseguita entra nelleacque territoriali di un altro Stato l’inseguimento cessa. Per quanto riguarda la nazionalità delle navi occorre che tra queste e lo Stato che concede la bandiera esista un legame sostanziale.
La protezione dell’ambiente marino. La lotta all’inquinamento marino non può non fondarsi su una stretta cooperazione internazionale. Ecco perchè la Convenzione di Montego Bay dedica all’argomento più di quaranta articoli. Tuttavia nella prassi non vi sono elementi che inducano ad affermare L’esistenza di obblighi particolari in materia in capo agli Stati. La problemática è molto simile a quella che già abbiamo affrontato al riguardo degli inquinamenti su terraferma. Al contrario, per quanto riguarda il diritto convenzionale numerose sono gli accordi stipulati in materia. Ad imporre divieti ed a comminare sanzioni saranno lo Stato della bandiera e, nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale, lo Stato costiero (per prevenire inquinamento delle sue acque interne e territoriali). E’ ammesso l’intervento eccezionale su una nave altrui in acque internazionali per prendere le misure strettamente necessarie ad impediré o attenuare i danni derivanti da un incidente già avvenuto.
Gli spazi aerei e cosmici. Sono due principi fondamentali: il primo è che la sovranità dello Stato si estende allo spazion atmosférico sovrastante il suo territorio e le acque territoriali; il secondo è che fuori da questa ipotesi lo spazio aéreo sia libero all’utilizzazione da parte di tutti gli Stati. E’ inoltre invalsa nella prassi la considdetta “zona di identificazione”, zona che si estende anche per centinaia di meglia nello spazio sovrastante all’alto mare intorno alle coste. Gli aeri che attraversano queste aree hanno l’obbligo di farsi identificare. Per quanto riguarda la navegazione cósmica ad essa è applicabile per analogía il principio sulla libertà di sorvolo degli spazi nullius dato che non avrebbe senso parlare di “sorvolo” del territorio. Circa le risorse dello spazio, in particolare riferimento all’utilizzabilità in ámbito di radiotelecomunicazioni, vige il prinicipio della libertà con il consueto limite del rispetto delle pari libertà altrui.
Le regioni polari. Le regioni polari non sono soggette alla sovranità di alcuno Stato nonostante i vari tentativi in tal senso (teoría dei settori). L’ Antartide è stato internazionalizzato con il trattato di Washington del 1959. Principi fondamentali del trattato sono il divieto di ogni attività militare e la libertà di ricerca scientifica.
Il regime internazionale dell’Antartide, essendo previsto da un trattato, vincola solo le parti contraenti.
37. l’adattamento del diritto statale al Diritto internazionale. L’osservanza del Diritto internazionale da parte di uno Stato deve ritenersi affidata in primo luogo agli operatori giuridici interni. Ci riferiremo di seguito alla disciplina italiana in particolare. I procedimenti di adattamento del diritto statale al Diritto internazionale sono essenzialmente due: a. Procedimento ordinario. Le norme internazionali vengono riformulate all’interno dello Stato (con leggi ecc) b. Procedimento speciale. Un atto normativo si limita a ordinare l’osservanza nella flessibilità dell’adattamento. La norma vige cioè finché vige nell’ordinamento internazionale. Se l’interprete sbaglia a ricostruire una norma internazionale il suo errore sarà limitato al caso concreto. Tuttavia, benché sia preferibile il procedimento speciale, ci sono casi in cui è possibile ricorrere solo a quello ordinario. Si trata del Diritto internazionale che non sia self-executing overo che presupponga un’opera attuativa o integrativa da parte del legislatore interno. Una volta che una norma di Diritto internazionale è stata recepita dall’ordinamento interno questa è obbligatoria. Per quanto riguarda le norme non self-executing dobbiamo circoscriverle a soli due casi: attribuzione di facoltà agli Stati; impossibilità attuativa dovuta alla mancanza di organi interni “rece ttori”. Ocorre reagirecontro quelle tendenze dirette ad utilizzare la distinzione fra self-executing e non, per non applicare norme indesiderate o scomode. 38. L’adattamento al Diritto internazionale consuetudinario L’ adattamento al Diritto internazionale consuetudinario avviene in Italia a livello costituzionale (art. 10) Le norme recepite ai sensi dell’art. 10 Cost. saranno senz’altro di rango superiore alle leggi ordinarie e pertanto, le norme interne in contrasto con ese potranno essere annullate dalla Corte Costituzionale. Tuttavia, non vipe una completa parificazione delle norme internazionali a quelle costituzionali dato che le prime non potranno derogare in alcun modo ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Potranno derogare al resto della Costituzione a titolo di diritto speciale. 39. L’addattamento ai trattati e alle fonti derivate dai trattati. L’adattamento delle norme pattizie internazionali avviene in Italia conun atto ad goc chiamato “ordine di esecuzione”. Esso si limita ad esprimere la volontà che