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Lo Stato Islamico e la Soggettività Internazionale: Uno Studio sulle Norme Consuetudinarie, Appunti di Diritto Internazionale

Se lo stato islamico è un soggetto del diritto internazionale in base alle norme consuetudinarie. Il testo inizia con una discussione sulla concezione di stato e il riconoscimento di taiwan come persona giuridica. Successivamente, si discute sulla soggettività internazionale di organizzazioni internazionali, individui e organizzazioni non governative. Infine, il documento analizza il diritto internazionale del mare e la prassi di stati riconosciuti come maggiori potenze marittime. Utile per chi sta studiando diritto internazionale, diritto internazionale del mare e diritto consuetudinario.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 23/09/2019

raffelladiana
raffelladiana 🇮🇹

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DIRITTO INTERNAZIONALE
Lezione 1
Fondamentale la differenza fra:
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: è un diritto interno degli stati, nel senso che
consta di quelle regole che ogni stato si dà per disciplinare i conflitti di legge o i conflitti di
giurisdizione. È sostanzialmente parte del diritto interno di ogni stato. In Italia esiste una
legge sul diritto internazionale privato, si tratta di una legge complementare all’interno del
codice civile, legge che si occupa dei casi, delle fattispecie, delle controversie in cui possa
venire in considerazione l’applicazione non solo della legge italiana ma anche
l’applicazione della legge straniera.
ESEMPIO: in caso di matrimonio tra un italiano e una straniera o matrimonio contratto da due
stranieri i cui effetti sono discussi in Italia, o ancora, il caso di fatti illeciti che coinvolgano più stati.
Tutti questi casi sono di competenza del diritto internazionale privato e processuale che si
occupa sia dei problemi relativi alla legge applicabile (ad una certa fattispecie deve applicarsi la
legge italiana o quella straniera) sia di questioni di giurisdizione (risolvere i conflitti di giurisdizione).
si tratta di norme adottate a livello europeo ma rientrano nel diritto interno dell’Italia e degli altri
stati membri.
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO: si differenza da quello privato perché in tal caso
ci sono delle norme che non sono norme interne agli stati, ma sono norme che regolano le
reazioni fra gli stati o che regolano le relazioni fra gli enti (o entità) che fanno parte della
comunità internazionale (è il diritto della comunità internazionale, quindi un diritto che si
pone al di sopra degli stati). Tali enti sono: le organizzazioni internazionali (trattasi di
organizzazioni intergovernative sono soggetti del diritto internazionale) e cioè degli enti
creati attraverso un trattato che godono di una certa indipendenza rispetto agli stati e che
sono anch’essi partecipi della comunità internazionale (ONU, NATO, Fondo Monetario
Internazionale, Consiglio d’Europa). Queste vanno distinte dalle organizzazioni non
governative (c.d. ONG che sono delle associazioni private e non sono soggetti delle norme
del diritto internazionale), si tratta in tal caso di organizzazioni private create da individui, e
non da stati, e sono regolate generalmente dal diritto interno e hanno uno statuto
controverso. Influenzano in modo indiretto nuove norme a livello internazionale. Esempi di
organizzazioni non governative Save the Children, Emergency. Per comprendere
l’atteggiamento degli stati verso tali organizzazioni, fondamentale è il caso particolare che
vide protagonista la Greenpeace (si occupa della protezione dell’ambiente), diversi anni fa
questa organizzazione protestava contro il governo francese per gli esperimenti nucleari
effettuati nel Pacifico. Ad un certo punto i servizi segreti francesi, stufi dei controlli effettuati
dall’ organizzazione decisero di mettere una bomba sull’imbarcazione di tale
organizzazione perché disturbava la loro attività. Evento che provocò la morte di molte
persone e chiaramente nacque una controversia a livello internazionale tra Nuova Zelanda
e Francia (perché l’attentato aveva avuto luogo in un porto della nuova Zelanda).
Oltre alle organizzazioni internazionali ci sono altre categorie di enti i movimenti insurrezionali.
Delle volte capita che all’interno di uno stato esploda un conflitto interno che contrapponga il
governo costituito e dei movimenti insurrezionali. Anche i movimenti insurrezionali sono degli enti
ai quali viene riconosciuta rilevanza sotto il profilo giuridico. Di conseguenza si può affermare, che
gli stati sono i soggetti principali del diritto internazionale, ma non sono gli unici.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Lezione 1

Fondamentale la differenza fra:

  • DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO : è un diritto interno degli stati, nel senso che consta di quelle regole che ogni stato si dà per disciplinare i conflitti di legge o i conflitti di giurisdizione. È sostanzialmente parte del diritto interno di ogni stato. In Italia esiste una legge sul diritto internazionale privato, si tratta di una legge complementare all’interno del codice civile, legge che si occupa dei casi, delle fattispecie, delle controversie in cui possa venire in considerazione l’applicazione non solo della legge italiana ma anche l’applicazione della legge straniera.

ESEMPIO: in caso di matrimonio tra un italiano e una straniera o matrimonio contratto da due stranieri i cui effetti sono discussi in Italia, o ancora, il caso di fatti illeciti che coinvolgano più stati. Tutti questi casi sono di competenza del diritto internazionale privato e processuale che si occupa sia dei problemi relativi alla legge applicabile (ad una certa fattispecie deve applicarsi la legge italiana o quella straniera) sia di questioni di giurisdizione (risolvere i conflitti di giurisdizione). si tratta di norme adottate a livello europeo ma rientrano nel diritto interno dell’Italia e degli altri stati membri.

  • DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO : si differenza da quello privato perché in tal caso ci sono delle norme che non sono norme interne agli stati, ma sono norme che regolano le reazioni fra gli stati o che regolano le relazioni fra gli enti (o entità) che fanno parte della comunità internazionale (è il diritto della comunità internazionale, quindi un diritto che si pone al di sopra degli stati). Tali enti sono: le organizzazioni internazionali (trattasi di organizzazioni intergovernative sono soggetti del diritto internazionale) e cioè degli enti creati attraverso un trattato che godono di una certa indipendenza rispetto agli stati e che sono anch’essi partecipi della comunità internazionale (ONU, NATO, Fondo Monetario Internazionale, Consiglio d’Europa). Queste vanno distinte dalle organizzazioni non governative (c.d. ONG che sono delle associazioni private e non sono soggetti delle norme del diritto internazionale), si tratta in tal caso di organizzazioni private create da individui, e non da stati, e sono regolate generalmente dal diritto interno e hanno uno statuto controverso. Influenzano in modo indiretto nuove norme a livello internazionale. Esempi di organizzazioni non governative Save the Children, Emergency. Per comprendere l’atteggiamento degli stati verso tali organizzazioni, fondamentale è il caso particolare che vide protagonista la Greenpeace (si occupa della protezione dell’ambiente), diversi anni fa questa organizzazione protestava contro il governo francese per gli esperimenti nucleari effettuati nel Pacifico. Ad un certo punto i servizi segreti francesi, stufi dei controlli effettuati dall’ organizzazione decisero di mettere una bomba sull’imbarcazione di tale organizzazione perché disturbava la loro attività. Evento che provocò la morte di molte persone e chiaramente nacque una controversia a livello internazionale tra Nuova Zelanda e Francia (perché l’attentato aveva avuto luogo in un porto della nuova Zelanda).

Oltre alle organizzazioni internazionali ci sono altre categorie di enti i movimenti insurrezionali. Delle volte capita che all’interno di uno stato esploda un conflitto interno che contrapponga il governo costituito e dei movimenti insurrezionali. Anche i movimenti insurrezionali sono degli enti ai quali viene riconosciuta rilevanza sotto il profilo giuridico. Di conseguenza si può affermare, che gli stati sono i soggetti principali del diritto internazionale, ma non sono gli unici.

La comunità internazionale, pur prevedendo diverse categorie di soggetti (in primo luogo gli stati) è comunque una comunità di stati che oltre ad essere i soggetti principali, sono anche gli enti di base della comunità internazionale, ciò significa: che la comunità internazionale senza gli stati non potrebbe esistere o comunque sarebbe radicalmente diversa. La comunità internazionale oggi è essenzialmente una comunità di stati, è vero che ci sono altri soggetti, ma questi mantengono sempre un legame con gli stati. (STATI= PROTAGONISTI REALI DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE).

Le organizzazioni internazionali sono degli enti che derivano dagli stati ( di derivazione statale ). Tali organizzazioni, formalmente si staccano dagli stati, ma mantengono sempre un legame con questi. Si tratta di enti che pur godendo di una certa indipendenza mantengono un legame vitale con gli stati. E questo anche da un punto di vista giuridico. Esempicome vengono create le organizzazioni internazionali? Attraverso dei trattati (si tratta di accordi tra stati); di conseguenza, organizzazioni internazionali nascono da accordi tra stati. inoltre, le organizzazioni internazionali possono operare grazie al contributo degli stati. Le organizzazioni sono infatti finanziate in gran parte, essenzialmente degli stati. Senza tali finanziamenti non potrebbero esistere. Quanto appena detto vale anche per l’Unione Europea, la quale ha delle risorse proprie ma in realtà il bilancio dell’unione si fonda principalmente sui contributi degli stati. Tipico esempio in tal caso è quello relativo all’ UNESCO (organizzazione internazionale con sede a Parigi) è un istituto specializzato dell’ONU. Negli anni 80’ l’UNESCO condannava gli USA per determinati atteggiamenti. L’UNESCO è governato da istituzioni che si basano sul principio paritario e democratico. Conseguenza tutti gli stati hanno lo stesso peso e la maggioranza, all’interno dell’UNESCO, negli anni 80’ era dei paesi comunisti e dei paesi in via di sviluppo che tendevano a fare blocco contro i paesi industrializzati. Il presidente degli USA stanco di tali condanne da parte dell’UNESCO che non hanno vincolo a livello pratico. Così dopo varie consulenze del trattato, gli USA recedono dall’UNESCO e ciò ha comportato una grossa crisi finanziaria per l’UNESCO, in quanto, gli USA coprivano il 60% del suo bilancio. Si verificò chiaramente una crisi finanziaria molto rilevante. Esempio importante perché mette in evidenza il fatto che, anche se le organizzazioni internazionali sono autonome e indipendenti rispetto agli stati, mantengono un legame con questi ultimi, perché senza i finanziamenti degli stati non possono operare. Gli USA rimasero fuori per qualche anno ma poi decisero di rientrare negli anni 90’.

Recentemente si è posto un problema analogo, l’UNESCO ha ammesso nel 2011 la Palestina come membro dell’organizzazione e gli USA e Israele hanno prima sospeso i finanziamenti e di recente (Dicembre 2018) il presidente Trump ha deciso di recedere nuovamente dall’UNESCO.

In sintesi: le organizzazioni internazionali sono CREATE , FINANZIATE e possono essere ESTINTE dagli stati. È possibile per uno stato recedere dall’organizzazione internazionale (caso USA), ma le organizzazioni possono anche estinguersi per volontà degli stati. Ad esempio, il patto di Varsavia durante la Guerra fredda, anche i paesi comunisti dell’Europa orientale, avevano creato un patto militare “IL PATTO DI VARSAVIA”. questo era stato creato con un trattato, ma dopo la caduta del muro di Berlino (1989), tale patto perse ogni rilevanza. Nel 91’ a Budapest i ministri decisero di estinguere il patto.

La comunità internazionale e il diritto internazionale hanno delle caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle degli ordinamenti statali.

Importante è analizzare come queste 3 funzioni sono esplicate, da un lato nell’ordinamento interno, dall’altro nel diritto internazionale.

PRIMA FUNZIONE

ORDINAMENTI INTERNI DIRITTO INTERNAZIONALE

Sono presenti degli organi sovraordinati e centralizzati per la produzione delle norme giuridiche. In Italia: Parlamento e Governo.

Non esistono organi superiori, tale funzione di produzione è decentrata nel senso che, nel diritto internazionale le norme derivano da:

    • Consuetudini
  • (^) - Trattati

Entrambe si ricollegano alla volontà degli stati. Quindi gli stati sono destinatari di norme giuridiche ma sono allo stesso tempo legislatori.

SECONDA FUNZIONE

ORDINAMENTOI INTERNI DIRITTO INTERNAZIONALE

Le norme giuridiche sono accertate e interpretate anche con forza vincolante da organismi centralizzati. In Italia: tale compito spetta alla Magistratura, quindi all’apparato giurisdizionale. Per portare una norma davanti al giudice, non serve che tutte le parti siano d’accordo.

Esistono delle corti internazionali (la più importante è la Corte internazionale di Giustizia che ha sede in Olanda). La peculiarità è che nel diritto internazionale la funzione giurisdizionale ha natura consensuale , significa che una controversia può essere deferita a un giudice internazionale solo con il consenso di tutte le parti. Le norme sono interpretate in via decentrata cioè dai singoli stati.(principio del decentramento)

In sostanza, la Corte Internazionale di Giustizia può decidere sulla controversia solo quando ci sia un accorso tra le parti in lite (non ha competenza generale e obbligatoria). Quindi nel diritto internazionale le norme sono interpretate da ogni stato membro e se uno stato interpreta una norma in modo differente dall’interpretazione effettuata da un altro stato si crea una controversia, che dovrà essere risolta pacificamente.

TERZA FUNZIONE

ORDINAMENTI INTERNI DIRITTO INTERNAZIONALE Esistono degli apparati, delle istituzioni centralizzate che hanno le funzioni coercitive che possono assicurare l’applicazione coercitiva delle norme. Facciamo riferimento, in Italia: forze dell’ordine ecc.

Non esiste una forza di polizia internazionale, non esistono organi centralizzati con competenze coercitiva del diritto. Non c’è un’istituzione sovraordinata e ciò che può avvicinarsi a livello strutturale è rappresentata dalle Nazioni Unite.

All’interno ci sono degli organi che alludono alle competenze centralizzate. Contiene due organi:

  • - Assemblea generale (è una specie di parlamento mondiale)
  • - Consiglio di sicurezza

Differenza tra: assemblea generale dell’ONU e Parlamento vero e proprio l’assemblea è un “parlamento” che però adotta solo delle raccomandazioni e cioè atti non vincolanti.

Lezione 2

Il diritto internazionale prevede l'istituto della contromisura , per cui uno stato che ritiene di essere vittima di una violazione del diritto internazionale, pone in essere delle contromisure consistenti in comportamenti atti a recare nocumento alla controparte, anche consistenti nella violazione di altro obbligo internazionale (per esempio: embargo commerciale o introduzione di dazi doganali che colpiscano il commercio con lo stato controparte, in violazione di un precedente accordo commerciale). Primo requisito della contromisura è che non sia basata sull'uso della forza; deve essere proporzionale. A volte poi gli stati, oltre a prevedere contromisure, decidono di adottare misure di ritorsione, una forma di autotutela di per sé non illecita (non c'è violazione di un obbligo internazionale), ma presa al solo scopo di recare nocumento alla controparte. Esempio classico è quello di non partecipare alle Olimpiadi o a competizioni sportive di particolare importanza, ospitate dallo stato controparte (Olimpiadi del 1980 a Mosca, alle quali non parteciparono gli USA).

Quando uno stato viola delle norme in materia commerciale, per esempio viola un trattato commerciale di commercio, la reazione posta in essere sarà normalmente lo stato leso avrà la possibilità (regolamentata dal diritto internazionale) di porre in essere una contromisura.

L'ipotesi classica è rappresentata dal fatto che: lo che stato ponga in essere l'autotutela sia lo stato direttamente leso. Si discute se nel diritto internazionale sia possibile l'adozione di contromisure o rappresaglie anche da parte di stati terzi, cioè non direttamente lesi. Tale possibilità è attualmente controversa e per lo più contestata. Per es. a seguito del conflitto Russia-Ucraina, la Russia ha annesso al proprio territorio la provincia di Crimea. Tale comportamento ha violato, secondo gli Usa, le norme internazionali che vietano l'uso illegittimo della forza armata. A seguito di tale annessione Usa, Canada e UE hanno adottato sanzioni contro la Federazione russa. Le sanzioni adottate sono state di natura soprattutto commerciale: divieti per istituzioni finanziarie europee di intrattenere relazioni con istituzioni finanziarie russe; divieti di esportazione in Russia di alcune merci per l'estrazione petrolifera (trivelle); il divieto per alcuni cittadini russi di viaggiare in UE o Usa. Questa è una tipica ipotesi di autotutela presa da stati terzi, non dallo stato direttamente leso cioè l'Ucraina. Si parla in tal caso di sanzioni unilaterali. Si discute in tal caso della loro liceità e la Russia ritiene a propria volta illegittimi i provvedimenti presi da Usa, Canada e UE, con la conseguenza che la Federazione stessa ha adottato sanzioni in quanto stato leso (es: embargo di prodotti agricoli italiani). Pare che le sanzioni unilaterali siano attivabili solo qualora lo stato agente si renda colpevole della violazione di divieti erga omnes.

La comunità internazionale, come si è già detto, è una comunità di stati. Primo problema giuridico: occorre individuare in modo puntuale, quali sono i soggetti del diritto internazionale (quali sono gli enti che partecipano alla comunità internazionale). L’ente di base è lo Stato.

Nel diritto italiano ci sono delle norme del codice civile che identificano gli enti con capacità giuridica, nel diritto internazionale non c’è una norma che li identifica i soggetti. Tale norma non può esistere perché le norme sono prodotte attraverso consuetudini e attraverso i trattati. Siccome è la consuetudine la fonte delle norme generali del diritto internazionale, per individuare i soggetti del diritto internazionale dobbiamo guardare alle norme consuetudinarie e dobbiamo operare in via induttiva. (verificare a quali soggetti le norme consuetudinarie si applicano). Partire dall’esame delle norme consuetudinarie e vedere a chi si rivolgono.

Esempio ci si chiede il c.d stato Islamico è un ente al quale si applicano i diritti, è un soggetto del diritto internazionale o no? Non è uno stato anche se pretende di chiamarsi tale. Per capire se lo stato Islamico è o non è un soggetto del diritto internazionale, bisogna vedere se le norme consuetudinarie trovano applicazione nei confronti dello stato islamico, e infatti lo stato è soggetto del diritto internazionale perché la prassi, il comportamento degli stati attesta che sono applicabili nelle norme di diritto internazionale.

Concezione di stato si parte dalla convenzione di Montevideo contiene una definizione di stato ai sensi del diritto internazionale.

Del 1933, è una convenzione un po’ strana, molto ambiziosa, adottata dai paesi americani che avevano instaurata questa prassi per codificare il diritto internazionale, per mettere per iscritto norme consuetudinarie. mettere per iscritto la nozione di stato: art 1 della convenzione che contiene i criteri che lo stato deve avere per essere considerato stato.

Lezione 3

CI sono norme del diritto internazionale umanitario che regolano i conflitti armati. Tali norme son norme che si dividono in:

  • Norme che disciplinano i conflitti armati interstatali
  • Altre norme, di contenuto spesso simile, che regolano conflitti armati interni (all’interno di uno stato).

Convezione di Montevideo (riflette il diritto internazionale) lo stato, come persona del diritto internazionale, deve possedere:

  • una popolazione permanente si tratta chiaramente di un criterio ovvio, uno stato non può esistere senza un popolo.) Nel diritto internazionale non esistono criteri(requisiti) minimi in riferimento alla popolazione. Il diritto internazionale non stabilisce che uno stato debba avere un determinato numero di cittadini affinché possa essere considerato tale. Ci sono infatti stati con una popolazione molto ridotta, pensiamo allo stato di San Marino. Non c’è quindi un limite minimo di popolazione, si parla di microstati. È ammesso alle nazioni unite soltanto un ente che possa qualificarsi come STATO. molti di questi stati, è il caso di Monaco, San Marino, gli stati del Pacifico sono membri delle Nazioni Unite. Inoltre, vige il principio: “uno stato un voto” significa che: questi microstati hanno lo stesso potere degli

altri (per esempio, Cina). Da anni si discute di riformare la struttura del consiglio di sicurezza e alcuni paesi vorrebbero una soluzione rapida di tale problema semplicemente allargando il numero dei membri permanenti attraverso l’introduzione della Germania, Giappone, Brasile. Se tale riforma fosse approvata si verificherebbe una sorta di disdetta. Pensiamo all’Italia, già considerata poco, con quella riforma: i membri permanenti aumenterebbero e l’Italia sarebbe esclusa. Questi microstati sono stati ammessi come membri e nelle nazioni unite hanno lo stesso peso degli altri stati. Il caso della città del vaticano (santa sede) i patti lateranensi hanno istituito uno stato “Città del Vaticano” però i rapporti internazionali sono sempre tenuti dall’ente: Santa Sede. A livello internazionale la Chiesa Cattolica è rappresentata dalla santa sede e non dalla Città del Vaticano. Ovviamente i due enti, possiamo dire che coincidono, sono enti che vedono al vertice il Pontefice (Papa). La città del Vaticano ha dei cittadini che sono in numero ridotto (intorno ai 500). C’è una legge che regola la cittadinanza della città del Vaticano, sono cittadini della città del vaticano il Papa e i membri del governo della Santa Sede, più in generale le autorità ecclesiastiche che rivestano un ruolo un certo rilievo.

Hanno cittadinanza IURE OFFICI : Si acquista non con la discendenza (ius sanguinis) o per nascita (ius soli), questa cittadinanza si acquista come conseguenza del fatto di rivestire una certa carica. Sono cittadini i cardinali che vivono nella città del Vaticano o a Roma, membri del corpo diplomatico e i membri delle guardie svizzere (Guardia personale del Papa). Quindi la conseguenza di ciò è che: normalmente si ritiene che la città del vaticano non sia uno stato, ma non per un fattore dimensionale, ma perché non ha una popolazione permanente. Ma ciò non significa che la chiesa cattolica non rivesta una posizione nel diritto internazionale, anzi tutto il contrario. Infatti, la chiesa cattolica è uno dei soggetti tradizionali del diritto internazionale. E l’ente che la rappresenta è la santa sede (suprema autorità della chiesa) e non dalla città del vaticano, ma chiaramente parliamo dello stesso organo. Santa sede= soggetto sui generis del diritto internazionale perché posseggono delle caratteristiche uniche e peculiari e si vedono riconosciuta questa soggettività (caratteristiche particolari).

  • Territorio definito : (territorio e popolazione viaggiano insieme, infatti si può parlare di stato solo quando un ente abbia una comunità territoriale). Perciò si parla di stato solo quando abbiamo una popolazione che viva in un certo territorio in modo permanente. Nella convezione si parla espressamente di “Territorio definito” vuol dire che uno stato deve avere una stabile comunità territoriale e anche se i confini sono contestati perché è in corso un conflitto con un paese vicino, ciò non pregiudica che si possa parlare di stato. Il Belize è diventato membro nelle nazioni unite anche se il paese confinante (Watemala) considerava il Belize suo territorio. Non è necessario che i confini siano perfettamente delimitati, quasi tutti gli stati hanno dispute con stati vicini. Popolazione permanente su un territorio definito anche se i confini sono contestati.
  • Governo : diritto internazionale dice che occorre un governo effettivo. Infatti, si dice che assume rilevanza un governo solo quando sia un governo che governi cioè che effettivamente eserciti le sue competenze.
  • Il governo deve avere la capacità di mettere in atto delle relazioni internazionali. Facciamo riferimento all’indipendenza. Tipico esempio è quello dello stato membro di uno stato federale, infatti nel diritto internazionale quello che conta è solo l’entità internazionale. L’indipendenza secondo il diritto internazionale è soltanto una questione giuridica. È necessario ma anche sufficiente che uno stato sia indipendente anche dal punto di vista sostanziale o necessita solo dell’indipendenza formale? Ordinamento italiano è originario e non dipende da un altro ordinamento; quello della California deriva dallo stato federale e la

La competenza a concludere trattati spetta agli stati federale e spesso anche agli stati federati, e generalmente lo fanno dietro il consenso dell’entità federale.

Per quanto riguarda la Germania, è la repubblica federale tedesca ad aver rilievo da un punto di vista internazionale, invece le regioni della Germania, anche se dotate di competenza legislativa, non sono stati del diritto internazionale. Gli stati federali si vedono loro riconosciute dalle rispettive costituzioni le competenze per quanto riguarda la stipulazione dei trattati. Generalmente la competenza a concludere i trattati spetta all’entità federale, alcune costituzioni prevedono la competenza a concludere gli accordi anche agli stati federati (è appunto un’eccezione). Anche in Italia le regioni possono concludere accordi, intese, sulla base di quanto previsto all’interno della costituzione. La conseguenza sarebbe quella di qualificare, quindi, anche le regioni come stati del diritto internazionale, ma ovviamente non è così perché la competenza a stipulare accordi è in primo luogo è eccezionale e inoltre queste entità federate, è vero che possono concludere degli accordi, ma devono sempre essere autorizzare dallo stato federale.

In Germania (anche in Svizzera) i cantoni possono concludere accordi ma solo con il consenso del governo federale. In questi casi i vari cantoni (federati) operano come organi decentrati dell’autorità centralizzata. Problema che si pone nella prassi: riconoscimento degli stati. si tratta di una prassi molto diffusa

“Quando uno stato nuovo emerge o pretende di emergere sulla scena internazionale, gli altri stati reagiscono riconoscendo lo stato o negando il loro riconoscimento. “

Per esempio: durante la guerra fredda la Repubblica democratica tedesca ( Germania dell’est ) ha operato senza essere riconosciuta dai paesi occidentali. Regno unito e stati uniti hanno riconosciuto la repubblica democratica tedesca solo nel 1973. Invece la repubblica popolare cinese è stata riconosciuta dagli stati uniti nel 1979. Questo riconoscimento ha valore costitutivo, nella comunità internazionale, oppure no? Oggi è dominante la tesi per la quale il riconoscimento non ha valore costitutivo , per cui uno stato può esistere come entità anche indipendentemente o in mancanza di riconoscimento. Uno stato come entità politica esiste indipendentemente dal riconoscimento.

La dottrina si è evoluta perché secondo il diritto internazionale che precedeva la società delle nazioni, quindi secondo il diritto internazionale più antico, il riconoscimento era inteso in senso costitutivo, uno stato diventava soggetto internazionale solo attraverso il riconoscimento solo e esclusivamente. Questa teoria, per la quale uno stato non riconosciuto costituiva una nullità giuridica, è ormai superata in quanto è consolidata la tesi opposta (riconoscimento non ha valore costitutivo della soggettività). Perché la prassi ci dimostra che uno stato può difendere la sua indipendenza anche in mancanza di riconoscimento.

Esempio caso di Taiwan (Cina nazionalista), dopo la rivoluzione comunista, la Cina si è sostanzialmente divisa in due: la gran parte del territorio, cioè la repubblica popolare cinese (con capitale Pechino) sotto il un regime comunista, ma sull’isola di Taiwan si è consolidato il governo di una componente nazionalista. Taiwan, in tal caso, rispecchia tutti i requisiti della convenzione di Montelideo (ha un territorio definito, ha una popolazione permanente, possiede un governo effettivo e gode anche di indipendenza). Taiwan inizialmente era riconosciuta dalla maggior parte dagli stati poi con il consolidarsi del regime comunista in Cina, ma soprattutto con la maggiore importanza che la Cina ha assunto a livello internazionale, perde il riconoscimento di molti stati della comunità internazionale e attualmente è riconosciuta solo da 20 stati e dalla santa sede. Ma ciò nonostante nessuno nega che esso non faccia parte della comunità internazionale. Ciò vuol

dire che uno stato come Taiwan, anche se non è riconosciuto dalla maggioranza degli stati, è comunque una persona giuridica ai sensi del diritto internazionale ed è titolare dei diritti e obblighi che derivano dal diritto consuetudinario.

Esempio il rapporto tra la repubblica cinese e Taiwan è una situazione sul piano politico rilevante, ci sono stati diversi momenti di crisi e si sono verificati casi in cui la Cina popolare ha condotto manovre militari minacciose in prossimità di Taiwan. Quando ciò accade, gli stati uniti protestano contro la Cina perché attua minacce contro Taiwan che è uno stato sovrano. Importante mettere in evidenza: USA attualmente non riconoscono Taiwan come stato ma riconoscono esclusivamente la repubblica cinese. Inoltre, Taiwan non è più membro dell’ONU e la Cina è rappresentata dalla Cina comunista. Ma ciò nonostante nessuno mette in dubbio che Taiwan sia escluso dai diritti e obblighi. Talvolta Taiwan è accusata di violare degli obblighi internazionali: qualche anno fa vi è stata una campagna a livello internazionale per abolire le grandi reti derivanti che arrivano fino a 2/3km di lunghezza che vengono abbandonati negli oceani e chiaramente muovendosi catturano tutto quello che trovano. Tali reti sono state infatti oggetto di campagna da parte soprattutto delle organizzazioni ambientaliste che hanno un enorme peso negli stati uniti, infatti il congresso degli stati uniti ha iniziato a adottare delle risoluzioni e delle leggi attraverso le quali veniva condannato chiunque facesse ricorso a tali strumenti. Il principale problema di tali reti è: esse catturano anche delfini i quali sono una specie protetta. Hanno iniziato gli stati uniti ad utilizzare questa pratica e prevedevano delle sanzioni da attuare nei confronti di chiunque le utilizzasse. Taiwan c’entra perché, queste reti furono utilizzate soprattutto nel pacifico e nell’ oceano Indiano. Le nazioni unite hanno iniziato ad adottare delle risoluzioni che condannarono fortemente questo meccanismo di pesca, affermando che violava le norme internazionali consuetudinarie sulla conservazione delle risorse idriche e sulla protezione dei mammiferi.

Altro esempio caso nave Quadro (degli USA) nel 1968 fu catturata dalla Corea del Nord, secondo quest’ultima la nave era nelle sue acque e stava effettuando attività di spionaggio. Gli USA e la Corea non si riconoscevano come stati reciprocamente. Ancora oggi questa nave è in possesso della Corea. In realtà la nave svolgeva semplicemente attività di sorveglianza. In questo esempio è possibile notare due paesi che non si riconoscono. Gli stati uniti protestano quando la corea sequestra la nave e accusano la corea di violare norme internazionali consuetudinarie. Uno stato esiste indipendentemente dal riconoscimento e allo stato vengono applicate le norme del diritto internazionale consuetudinario. Il riconoscimento ha valore dichiarativo.

Non vuol dire che il riconoscimento non abbia alcun valore ha valore dichiarativo.

La Palestina può essere considerata oppure no, ai sensi del diritto internazionale? La risposta non è affatto semplice in quanto sono legittime entrambe le idee: c’è chi sostiene che la Palestina sia già uno stato ai sensi del diritto internazionale, e altri che affermano il contrario. Il problema è sorto perché il movimento rappresentativo del popolo palestinese nel 1988 è stato proclamato, dal consiglio nazionale palestinese, stato della Palestina. Successivamente, negli anni 90 ci sono stati degli accordi tra lo Stato di Israele e l’organizzazione per la Palestina, ci sono stati accordi nel 93 e 95 che hanno previsto l’abbandono progressivo dei territori occupati e hanno previsto la creazione di un’autorità nazionale palestinese , e ci si chiede se tale autorità sia uno stato ai sensi del diritto internazionale. Nel quadro, già complesso, si è inserita l’assemblea generale dell’ONU ha adottato una risoluzione nel 2012 in cui ha qualificato la Palestina come uno stato non membro ma stato osservatore permanente presso l’assemblea stessa. L’UNESCO nel 2011 ha ammesso la Palestina come membro a tutti gli effetti. Palestina stato o no la tesi corretta è in senso negativo. Non è uno stato, perché è vero che c’è un territorio, c’è una comunità e un governo ma non gode di una piena indipendenza perché l’autorità palestinese esercita competenze limitate (poteri limitati). Non ha il controllo dello spazio aereo che è gestito da

anni vi è stato un conflitto tra governo costituito e forze armate e rivoluzionarie della Colombia. Recentemente vi sono stati degli accordi.

Il movimento insurrezionale si può definire come un gruppo di individui che combattono contro un’autorità, e ci si chiede se questi movimenti insurrezionali possano o meno ritenersi titolari di diritti e obblighi in base al diritto internazionale. Per rispondere a tale domanda dobbiamo guardare la prassi degli stati e quindi ricavare dalla prassi degli stati se tali movimenti possono ritenersi titolari di diritti e obblighi. La risposta è affermativa, cioè sono enti che partecipano alla vita giuridica internazionale, sono soggetti classici perché si è sempre riconosciuta a questi enti una titolarità di diritti e obblighi, ma la loro titolarità è condizionata da due requisiti:

  • Deve essere un movimento organizzato , deve avere organizzazione di governo strutturata che lo rappresenti;
  • Devono esercitare un effettivo e duraturo controllo su una porzione di territorio.

Si dice che gli enti insurrezionali siano enti transitori , cioè non permanenti, come invece sono gli stati e non godono di sovranità , che invece appartiene agli stati. Si tratta di enti destinati a trasformarsi in un nuovo governo o nuovo stato (nel caso in cui l’insurrezione abbia successo), se l’insurrezione fallirà il movimento insurrezionale si scioglie, si estingue e i suoi appartenenti possono essere uniti. Per tale motivo si parla di un ente transitorio: può sopravvivere o meno. Da questa transitorietà deriva la non sovranità del movimento insurrezionale ma hanno soltanto un controllo effettivo sul territorio. Si tratta di enti che vedono riconosciuta la soggettività sulla base del principio di effettività, secondo il quale solo il controllo effettivo gli garantisce diritti e obblighi.

In Italia abbiamo avuto un movimento terroristico “le brigate rosse” che uccisero quasi 500 persone ma non hanno mai avuto controllo di parti di territorio italiano, mai considerato movimento insurrezionale. In Germania ci fu un movimento terroristico che ha compiuto molti attentati ma non considerato movimento insurrezionale.

Il primo settore di norme applicabili ai movimenti insurrezionali, sono le norme relative ai conflitti armati. Occorre distinguere le norme di conflitti armati interni e norme di conflitti armati internazionale.

I conflitti armati interni sono regolati dal diritto internazionale umanitario. Tali norme sono contenute nell’ art 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 che regolano essenzialmente i conflitti armati tra gli stati(internazionali), tuttavia, le 4 Convenzioni contengono un articolo comune che è uguale per tutte (art.3) che riguarda i conflitti armati non internazionali (interni ).

Le 4 Convenzioni contengono 4 diversi argomenti (materie):

  • La prima Convenzione: Argomento Protezione dei feriti e dei malati nella guerra terrestre.
  • (^) La seconda Convenzione: Argomento è una convenzione che fa riferimento alla guerra marittima (feriti, malati, naufraghi).
  • La terza Convenzione: Argomento fa riferimento ai prigionieri di guerra
  • La quarta Convenzione: Argomento protezione dei civili in tempo di guerra

Queste quattro convenzioni riguardano delle materie diverse ma hanno una norma (l’art 3) che è comune prevede alcune regole minime che devono essere applicate anche nel caso di conflitto armato interno.

Art 3 disciplina che: Definita come

  1. Non si possono prendere ostaggi durante un conflitto civile Mini convenzione.
  2. Bisogna proteggere la popolazione civile
  3. Non si possono compiere atti di tortura o atti disumani ecc.

Il diritto internazionale dei conflitti armati si è sviluppato, inizialmente, solo verso i conflitti internazionali interni (fra stati).

Queste norme presenti nell’ art 3 sono norme che corrispondono anche al diritto consuetudinario. Quindi non solo gli stati che fanno parte di tale convenzione sono tenuti a rispettare l’articolo 3, ma è una norma di diritto consuetudinario, perciò, deve essere rispettato da ogni stato che combatta contro un movimento insurrezionale e a sua volta, deve essere rispettato, da ogni movimento insurrezionale. Norme che si applicano a tutti i conflitti armati secondo il diritto consuetudinario. Lo ha affermato la Corte Suprema nel caso in cui Hamdan, autista di Bin Laden, ed era stato catturato e poi incarcerato in una prigione negli Stati Uniti. Il trattamento delle persone presenti in questa prigione è stato assoggettato a norme speciali anche in materia penale, soprattutto in materia di processo, e Hamdan ha iniziato una causa per contestare alcuni ordini decisi dal presidente degli USA in riferimento alle modalità del suo processo. Hamdan era stato assoggettato a un processo da parte di una corte militare con regole particolari. Lui diceva che tali regole speciali fossero illegittime per vari motivi e fra questi motivi uno faceva riferimento alla violazione dell’articolo 3 comune alle 4 convenzioni e quindi violava il diritto consuetudinario. La Corte Suprema del 2006 ha riconosciuto tale violazione e ha annullato i provvedimenti del presidente degli statti uniti, perché prevedevano commissioni militari che violavano le convenzioni di Ginevra. Gli stati uniti dovevano applicare le norme delle convenzioni. Le 4 Convenzioni di Ginevra sono state affiancate, nel 1977, da due protocolli addizionali che hanno ampliato la tutela. Le 4 Convenzioni sono state adottate dopo la Seconda guerra mondiale che chiaramente aveva palesato una serie di problemi, quindi vi era la necessità di migliorare la situazione delle persone durante i conflitti armati. Nel 1977 si è deciso di adottare, sotto l’impulso della Croce Rossa, due protocolli addizionali (si tratta di trattati).

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 Riguarda i conflitti armati internazionali

Tra gli stati. (tra uno o + stati sovrani)

Si occupa dei conflitti armati non internazionali: interni

Guerre civili: all’interno di uno stato.

Il secondo protocollo (ad hoc) è molto più sviluppato, per tale motivo è possibile affermare che il diritto internazionale regola, in maniera significativa, non solo i conflitti armati internazionali ma anche quelli interni.

  • Governi in esilio quando uno stato o un territorio è occupato da altro stato si costruisce un governo in esilio. I cittadini dello stato o del territorio occupato sono rappresentati da un governo che è costituito in esilio e cioè in uno stato straniero. Ciò è avvenuto soprattutto durante la Seconda guerra mondiale, a Londra c’era una sorta di Europa in miniatura, c’erano addirittura 8 governi in esilio istituiti a Londra, governi che erano stati occupati dalla Germania nazista (Olanda, Norvegia, Polonia, Lussemburgo, Grecia). Si tratta di governi strutturalmente conformi che rappresentano o pretendono di rappresentare, lo stato in questione, ma che ovviamente è sprovvista di effettività.

Questi governi in esilio sono dei soggetti rilevanti?

  1. Parte della dottrina dice che godono di soggettività (possono acquisire soggettività solo in alcuni casi , mantengono una soggettività internazionale durante lo svolgimento del conflitto armato se il loro territorio è ancora occupato)tesi tradizionalistica = soggettività solo nel corso del conflitto armato.
  2. Altra parte della dottrina negava la rilevanza (il diritto internazionale si ispira al principio dell’ effettività che richiede a un governo di essere effettivo cioè: eserciti il controllo effettivo sul territorio, dobbiamo concludere che questi governi sono fenomeno sicuramente lecito ma privi di struttura giuridica, sono una finzione).
  3. Altra tesi affermata da autori anglosassoni, afferma che un governo in esilio assume rilevanza anche se sprovvisto di effettività perché per definizione se è in esilio il governo non ha effettività, ma assumerebbe soggettività quando siano stati istituiti come conseguenza di violazione di norme cogenti (tali norme di diritto internazionali ritenute inderogabili, assolute, fondamentali.) Per esempio , il divieto di aggressione. Quindi se lo stato A aggredisce lo stato B, occupa lo stato B e quest’ultimo istituisce un governo in esilio nello stato C, questo governo in esilio, essendo stato istituito in conseguenza della violazione del divieto di aggressione e quindi in violazione di una norma cogente, vedrebbe riconosciute alcune conseguenze di tipo soggettivo.

È difficile scegliere tra le tesi, la prassi recente sembra scegliere la tesi più progressista, che va oltre il principio di effettività. Godono di soggettività quando c’è un’invasione militare e quando si tratta di norme cogenti. Nel 1990 Iraq invase il Kuwait, in poche ore acquisì il governo iracheno e il controllo assoluto dello stato del Kuwait che aveva un esercito formato in gran parte da stranieri. Fu istituita una provincia del Kuwait, il consiglio di sicurezza adottò, subito dopo l’invasione, una risoluzione n. 661 nella quale si stabilivano una serie di sanzioni contro l’Iraq e anche nei confronti di enti del Kuwait. La risoluzione domanda a tutti gli stati di prendere le misure appropriate per proteggere i beni del legittimo governo del Kuwait che si trova all’estero, infatti il governo del Kuwait si era stabilito, in esilio, nel territorio della Arabia Saudita. La risoluzione non ha solo valore politico, ma ha anche un valore pratico. Tale risoluzione si basa su entrambe le tesi.

  • Movimenti liberazione nazionale è un ente che dal punto di vista empirico è analogo ai movimenti insurrezionali, ma si distingue da questi per il fine che persegue.

Definizione È un gruppo organizzato di individui che rappresenti un popolo in lotta per l’autodeterminazione. In tal caso il movimento organizzato combatte per realizzare un principio giuridico: l’autodeterminazione e liberazione di un popolo. Per chiarire questo concetto di movimento di liberazione nazionale occorre chiarire il principio di autodeterminazione di un popolo, perché un movimento si può avere solo quando il movimento rappresenti un popolo in lotta per l’autodeterminazione.

Principio di autodeterminazione può essere inteso anche in senso più ampio, ma può essere intesa anche, come avviene nel diritto internazionale in maniera più restrittiva. Autodeterminazione di un popolo significa che ogni popolo ha diritto di scegliere il suo destino politico. Tale idea è stata messa in atto da Wilson presidente degli stati uniti, principio molto vicino a quello di democrazia. Il diritto internazionale in realtà non ha colto questa idea nella materia più estesa, cioè in base al diritto internazionale consuetudinario non esiste un diritto assoluto di ogni popolo di scegliere il proprio destino politico (i governanti), non esiste un principio di democrazia e questo perché molti paesi che operano a livello internazionale non sono stati democratici ma sono stati che non sono liberi di scegliere. La prassi non è univoca. Ci sono stati diversi casi in cui si è affermato un governo dittatoriale senza che gli altri stati abbiano minimamente reagito, non esiste una regola secondo la quale ogni popolo debba scegliere i propri governanti.

Lezione 6

Nel diritto internazionale l’autodeterminazione esterna (cioè il diritto di conseguire l’indipendenza) è riconosciuta soltanto a delle categorie di popoli:

▲ In primo luogo, ai popoli sotto il dominio coloniale, infatti l’assemblea generale attraverso alcune risoluzioni, in particolare due, una del 1960 sulla concessione dell’indipendenza ai popoli coloniali, e una successiva, del 1970 sulle relazioni amichevoli tra gli stati, ha affermato che il dominio coloniale è contrario alla carta dell’ONU. Si è dato vita ad una prassi, ai sensi della quale, i popoli coloniali hanno diritto all’indipendenza e autodeterminarsi. Questo è un principio di diritto consuetudinario, lo ha affermato la corte internazionale di giustizia in diverse pronunce e in alcuni pareri.

▲ Seconda categoria di popoli sono quelli soggetti al regime razzista, nello specifico, popoli soggetti ad apartheid. Questa prassi si è sviluppata negli anni 60/70 soprattutto in relazione alla politica della apartheid (dominio razzista). È stata adottata da due stati africani. Il fatto che in questi paesi esistesse una di segregazione razziale stabilito a livello costituzionale, ha incontrato la volontà della comunità internazionale la quale ha affermato che, i popoli soggetti a apartheid godono di autodeterminazione.

▲ Terza categoria rientrano i popoli soggetti ad occupazione straniera. Formula consolidata in seguito al caso in Palestina, la quale ancora oggi non può ritenersi uno stato, perché esiste un’autorità palestinese ma non gode delle competenze tipiche degli stati. Ma il popolo palestinese si è visto riconoscere il principio dell’autodeterminazione in quanto vive su un territorio dominato dall’uso della forza e vi è un ampio consenso da parte dei magistrati all’autodeterminazione. Anche la corte di giustizia ha affermato, in un parare sulla costruzione del muro, che tale muro è contrario al diritto internazionale anche per violazione del diritto di autodeterminazione.

Secondo la prassi, solo queste 3 categorie di popoli godono di autodeterminazione e si applicano le norme dei conflitti armati.

mediazione del Papa che intervenne su proposta degli stati. Inoltre, recentemente, dopo anni di assoluta chiusura vi è stata una riapertura tra Stati Uniti e Cuba, durante la presidenza Obama, gli USA hanno riallacciato le relazioni diplomatiche con Cuba. E questo è stato reso possibile grazie alla mediazione del pontefice.

  • ORDINE DI MALTA è un ente religioso che esiste dall’epoca delle crociate ed è soprattutto un ordine militare (gli appartenenti a tale ordine, prendono il nome di: cavalieri dell’ordine di Malta). Per molti decenni, oltre a svolgere attività armate in terra santa, ha avuto un dominio/controllo territoriale su due isole: sull’isola di Rodi e Malta. Alla fine del 700 l’Ordine di Malta ha perso dominio territoriale dopo la cacciata da parte di Napoleone. L’Ordine di Malta si comporta ancora oggi come se fosse uno stato. E’ un soggetto del diritto internazionale che esercita funzioni sovrane. Emette passaporti e mantiene relazioni diplomatiche con molti stati (circa 100) soprattutto cattolici. C’è una parte della dottrina che nega la soggettività all’ordine di malta, perché tale dottrina sostiene che l’ordine non sia indipendente rispetto alla santa sede. Altra parte della dottrina ritiene, invece, sia indipendente. Rimane il fatto che esercita relazioni diplomatiche con gli stati, compresa l’Italia. L’ordine è anche osservatore presso le nazioni unite e presso altre organizzazioni internazionali.

Cosa fa l’Ordine:

Svolge funzioni umanitarie sia in tempo di pace e soprattutto in tempo di guerra. È specializzato nel gestire ospedali, cliniche, e durante i conflitti armati, istituisce attività di soccorso, istituisce ospedali di campo ed è specializzato nella realizzazione di ospedali su treni. C’è un diritto internazionale anche delle emergenze che si occupa dei problemi che si sviluppano a livello internazionale quando in caso di emergenze (terremoti, eruzione di vulcano ecc) si creano problemi e l’ordine di malta interviene anche in tali occasioni.

La dottrina si divide:

DOTTRINA FAVOREVOLE DOTTRINA NON FAVOREVOLE

Alcuni autori sono a favore della soggettività dell’ente e ci sono infatti numerose sentenze di corti interne che, appunto, riconoscono la soggettività e l’immunità della giurisdizione all’ente come se fosse uno stato.

Autori che negano la soggettività (Prof. Conforti Università di Napoli), per vari motivi, tra cui l’ equità.

Non occorre riconoscere la soggettività, soprattutto perché tale soggettività comporterebbe anche l’immunità dell’ordine. In tale visione l’immunità è considerata iniqua.

La giurisprudenza italiana ancora riconosce l’immunità dell’ordine di Malta, quindi, gli riconosce la natura di ente sovrano. L’immunità nel diritto internazionale non è assoluta, ma si riconosce in modo eccezionale.

  • COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA ha sede a Ginevra è ritenuto un ente sui generis, che gode di soggettività per motivi particolari. Giuridicamente si tratta di un’associazione di diritto svizzero, è stata costituita come associazione in base al codice civile svizzero. È l’organo esecutivo della Croce Rossa.

La Croce Rossa italiana, quella svedese e così via, sono riunite in una federazione (la Federazione Internazionale delle associazioni della Croce Rossa), che è gestita da un organo esecutivo, ossia il comitato internazionale della Croce Rossa (CIRC).

Si compone di un numero di individui (comitato in senso stretto) che sono tutti di nazionalità svizzera e sono nominati per computazione nel senso che sono loro stessi a decidere chi dovrà sostituirli. Quindi è un’associazione di diritto svizzero, però al tempo stesso svolge delle funzioni sul piano internazionale. La stessa svizzera, quando il comitato è stato istituito, ha stipulato con il comitato un accordo (accordo di sede) con il quale la Svizzera ha attribuito al comitato una serie di prerogative tipicamente sovrane. Ha riconosciuto l’inviolabilità del comitato internazionale della Croce Rossa. È riconosciuto come soggetto del diritto internazionale e gli spettano anche delle immunità. È prima un’associazione di diritto svizzero ed anche un ente al quale è riconosciuta soggettività internazionale e le relative immunità. Soggettività riconosciuta sulla base delle funzioni che il comitato svolge, ha competenze importantissime in riferimento all’assistenza umanitaria, deve proporre iniziative per l’attuazione del diritto umanitario e ne deve favorire lo sviluppo, ma più in generale, è un protagonista del diritto internazionale umanitario che regola i conflitti armati.

Lezione 7

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Attraverso le organizzazioni internazionali, si assiste al passaggio da cooperazione meramente giuridica tra gli stati, a una cooperazione istituzionalizzata, cioè, sono state create delle istituzioni per gestire la cooperazione tra gli stati.

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI GENERALI (O UNIVERSALI)

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

REGIONALI

Aperte a tutti gli stati. In tale gruppo rientrano le unioni amministrative.

■ Nel 1865 venne creata l’unione telegrafica internazionale, oggi si chiama: unione internazionale delle telecomunicazioni.

■ Nel 1874 venne creata l’unione postale universale che avrebbe dovuto assicurare una cooperazione istituzionalizzata, e quindi, lo svolgimento dei servizi postali a livello internazionale.

Queste organizzazioni, si chiamano unioni amministrative perché, avevano e hanno delle

Sono aperte alla collaborazione degli stati appartenenti ad una determinata regione.

In Europa abbiamo:

  • Unione Europea
  • Il Consiglio d’ Europa
  • La NATO che ha funzioni in tema di difesa e di sicurezza