Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto internazionale, Appunti di Diritto Internazionale Pubblico

Appunti della prima parte del corso di diritto internazionale con il professor Dominelli

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 27/11/2025

sonia-ferin
sonia-ferin 🇮🇹

2 documenti

1 / 49

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO INTERNAZIONALE (PROF. DOMINELLI)
LEZIONE 12/02
Diritto internazionale obiettivo: disciplinare i rapporti fra gli stati, porre regole di condotta fra
gli stati, come gli stati si devono comportare, e sanzioni nel caso in cui gli stati non rispettano queste
regole di condotta. Queste regole di condotta degli stati riguardano qualsiasi settore e ambito della
vira umana, per esempio norme di diritto internazionale in tema di uso della forza armata, che
disciplinano la guerra. Norme in materia di tutela di diritti umani, in materia di diritto penale, in
materia di commercio, sulla tutela di animali ecc.
Esistono diverse categorie di norme di diritto internazionale (contatti con più di un ordinamento):
- Diritto internazionale pubblico disciplina i rapporti fra gli stati ad ogni livello (es. estradizione,
uso della forza, guerra)
- Diritto internazionale privato disciplina i rapporti privatistici che presentano un elemento di
internazionalità (transfrontaliero). (es. compravendita di una casa all’estero; stabilimento di una
compagnia multinazionale; matrimoni/divorzi/adozioni internazionali)
Rispetto a questi rapporti privatistici che hanno un collegamento con più stati si pongono tre diversi
problemi, che vengono affrontati dal diritto internazionale privato:
1) Qual è il giudice penale internazionale competente a disciplinare la controversia?
2) Qual è il diritto che il giudice deve applicare alla controversia?
3) Quali effetti giuridici ha una sentenza al di fuori del proprio confine? problema della
circolazione delle sentenze.
Altre categorie di diritto erroneamente accostate al diritto internazionale:
- Diritto dell’Unione Europea (UE per il diritto internazionale è un’organizzazione internazionale
che non sfocerà nella federazione) disciplina la libera circolazione, l’asilo politico, l’unione
economica e monetaria, il bilancio statale dei paesi membri.
- Lex mercatoria (= legge dei mercanti) complesso di norme sostanziali che si caratterizzano
perché non hanno un’origine statale, non sono adottate dagli stati, ma sono state sviluppate nel tempo
dalla prassi contrattuale internazionale, sviluppate da operatori giuridici e commerciali. Norme
fondamentali che disciplinano tutto il commercio internazionale.
L’obiettivo del diritto internazionale pubblico è quello di disciplinare i rapporti fra gli stati, che sono
e rimangono i soggetti originari e necessari del diritto internazionale: senza gli stati non esisterebbe
il diritto internazionale. Il diritto internazionale è un complesso di norme che disciplinano i rapporti
tra gli stati, cercando di trovare delle regole comuni tra degli stati molto diversi. Molto spesso le
norme di diritto internazionale sono il risultato di una negoziazione al ribasso, ci si accontenta della
soluzione meno ambiziosa per fare in modo che la norma venga accettata e condivisa da tutti gli stati.
Si possono trovare molte differenze a livello etico e culturale anche fra paesi occidentali: si pensi per
esempio alla pena di morte, al diritto all’aborto, ai matrimoni e alle adozioni per coppie omosessuali
(alcuni stati degli USA adottano la pena di morte e vietano l’aborto).
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto internazionale e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale Pubblico solo su Docsity!

DIRITTO INTERNAZIONALE (PROF. DOMINELLI)

LEZIONE 12/

Diritto internazionale → obiettivo: disciplinare i rapporti fra gli stati, porre regole di condotta fra gli stati, come gli stati si devono comportare, e sanzioni nel caso in cui gli stati non rispettano queste regole di condotta. Queste regole di condotta degli stati riguardano qualsiasi settore e ambito della vira umana, per esempio norme di diritto internazionale in tema di uso della forza armata, che disciplinano la guerra. Norme in materia di tutela di diritti umani, in materia di diritto penale, in materia di commercio, sulla tutela di animali ecc. Esistono diverse categorie di norme di diritto internazionale (contatti con più di un ordinamento):

  • Diritto internazionale pubblico → disciplina i rapporti fra gli stati ad ogni livello (es. estradizione, uso della forza, guerra)
  • Diritto internazionale privato → disciplina i rapporti privatistici che presentano un elemento di internazionalità (transfrontaliero). (es. compravendita di una casa all’estero; stabilimento di una compagnia multinazionale; matrimoni/divorzi/adozioni internazionali) Rispetto a questi rapporti privatistici che hanno un collegamento con più stati si pongono tre diversi problemi, che vengono affrontati dal diritto internazionale privato:
  1. Qual è il giudice penale internazionale competente a disciplinare la controversia?
  2. Qual è il diritto che il giudice deve applicare alla controversia?
  3. Quali effetti giuridici ha una sentenza al di fuori del proprio confine? → problema della circolazione delle sentenze. Altre categorie di diritto erroneamente accostate al diritto internazionale:
  • Diritto dell’Unione Europea (UE per il diritto internazionale è un’organizzazione internazionale che non sfocerà nella federazione) → disciplina la libera circolazione, l’asilo politico, l’unione economica e monetaria, il bilancio statale dei paesi membri.
  • Lex mercatoria (= legge dei mercanti) → complesso di norme sostanziali che si caratterizzano perché non hanno un’origine statale, non sono adottate dagli stati, ma sono state sviluppate nel tempo dalla prassi contrattuale internazionale, sviluppate da operatori giuridici e commerciali. Norme fondamentali che disciplinano tutto il commercio internazionale. L’obiettivo del diritto internazionale pubblico è quello di disciplinare i rapporti fra gli stati, che sono e rimangono i soggetti originari e necessari del diritto internazionale: senza gli stati non esisterebbe il diritto internazionale. Il diritto internazionale è un complesso di norme che disciplinano i rapporti tra gli stati, cercando di trovare delle regole comuni tra degli stati molto diversi. Molto spesso le norme di diritto internazionale sono il risultato di una negoziazione al ribasso, ci si accontenta della soluzione meno ambiziosa per fare in modo che la norma venga accettata e condivisa da tutti gli stati. Si possono trovare molte differenze a livello etico e culturale anche fra paesi occidentali: si pensi per esempio alla pena di morte, al diritto all’aborto, ai matrimoni e alle adozioni per coppie omosessuali (alcuni stati degli USA adottano la pena di morte e vietano l’aborto).

Come mai la comunità internazionale non è in grado di sviluppare norme di diritto internazionale e imporle agli altri stati? Esiste un problema strutturale nella comunità internazionale che deriva da un principio giuridico fondamentale e irrinunciabile, ossia quello della sovranità statale , tutta la comunità internazionale si regge su questo principio. Gli stati fra di loro sono sul medesimo livello giuridico: ogni stato è giuridicamente pari a un altro stato. Gli stati sono pari fra loro, non si possono giudicare l’uno con l’altro. Sopra allo stato non c’è nessuno, nessuno può imporre nulla a uno stato. Lo stato è il vertice della comunità internazionale; manca una forma di governo internazionale che imponga le leggi agli stati. Non c’è una “polizia internazionale” che possa intervenire in caso di violazione del diritto. Gli stati sono l’apice del sistema della comunità internazionale, sono gli stati che creano il diritto internazionale, a loro compete il diritto e il dovere di elaborare delle norme di diritto internazionale, che si rivolgano agli stati stessi → nel diritto internazionale il destinatario della norma, lo stato, crea la norma stessa. Lo stato deve adottare norme contro sé stesso, adotta quindi norme meno ambiziose, non vuole creare norme che limitino la propria sovranità statale (anche laddove una limitazione della sovranità sarebbe necessaria, es. norme per cambiamenti climatici). Se la comunità internazionale si regge sugli stati che creano questo diritto internazionale, allora bisogna definire che cosa sia uno stato ai sensi del diritto internazionale. 1648 → nascita dello stato moderno con la fine della Guerra dei trent’anni e con la pace di Vestfalia. L’art. 65 di questi trattati prevedeva una norma peculiare dal quale si fa discendere la teoria e il principio della sovranità → gli stati sono liberi in via perpetua di concludere le proprie alleanze, lo stato può decidere liberamente la propria politica internazionale. Alcuni stati del sud America, attraverso un trattato, hanno cercato di individuare gli elementi in presenza dei quali si può ritenere che un ente territoriale di potere possa essere considerato uno stato ai sensi del diritto internazionale → elenco dei requisiti della sovranità. Convenzione sui diritti e doveri degli stati (Montevideo, 1933) → conclusa solo dagli stati del sud America, vincola solo ed esclusivamente chi firma il trattato. Gli altri stati del mondo hanno accettato la convenzione come punto di riferimento per gli elementi della statualità. Articolo 1 → Lo stato, come soggetto di diritto internazionale, deve possedere i seguenti requisiti:

  • Popolazione permanente (sovranità interna)
  • Territorio definito (sovranità interna)
  • Governo sovrano (sovranità interna)
  • Capacità di intrattenere relazioni con gli altri stati (sovranità esterna) L’articolo 1 declina il principio della sovranità in sovranità interna e sovranità esterna; perché uno stato esista devono essere presenti entrambe le tipologie di sovranità. Sovranità esterna → autonomia giuridica nello scegliersi gli alleati. Uno stato deve essere giuridicamente libero di scegliere con quali altri stati intrattenere rapporti diplomatici, l’unica cosa che interessa al diritto internazionale è che la politica internazionale di un ordinamento non sia imposta da altri ordinamenti. Il criterio dell’indipendenza giuridica lascia fuori da questa nozione una serie di dipendenze che potrebbero far venir meno la sovranità statale, come per esempio la dipendenza a livello economico o politico da altri stati. Questo non lede l’indipendenza giuridica. (es. la Città del Vaticano è uno stato, ma per esempio i servizi postali o il sistema delle fognature dipendono dall’Italia).

Alcuni enti e centri di potere presentavano tutti gli elementi della sovranità statale, ma gli altri stati non lo riconoscevano come stato sovrano. Caso specifico e unico dello stato islamico → era perfettamente in grado di intrattenere relazioni internazionali, facendo la guerra, che è l’esempio più forte di intrattenere relazioni sovrane. Lo stato islamico aveva anche tutti gli altri elementi costitutivi, ma gli stati hanno iniziato a negare che lo stato islamico fosse uno stato sovrano. Gli stati non volevano riconoscere la sovranità dello stato islamico, e di conseguenza non volevano riconoscere determinate tutele e immunità: essere sovrani vuol dire essere tutelati. Gli stati hanno elaborato la teoria dello stato antisistema: uno stato che presenti tutti gli elementi, ma il cui obiettivo principale sia sovvertire l’ordine della comunità internazionale, allora non merita di essere protetto. Gli atteggiamenti degli stati rispetto alla sovranità esterna sono sia di salvare la sovranità dove ritengono che debba essere salvata (Somalia, stato fallito), sia di eliminarla dove si ritiene che quello stato non meriti la protezione (stato antisistema). Esistono casi in cui questa sovranità autonomia difetta, per esempio negli USA, gli stati della federazione sono considerati indipendenti, ma non hanno l’autonomia di scegliere la propria politica estera, questa è una competenza federale che viene esercitata a livello accentrato. Quindi, i singoli stati della federazione per il diritto costituzionale sono stati sovrani, mentre per il diritto internazionale non sono rilevanti: l’unico soggetto del diritto internazionale è la federazione degli Stati Uniti d’America. Questi ordinamenti territoriali interni non sono considerati stati perché non sono in grado di determinare in maniera autonoma e indipendente la propria politica internazionale. Alcuni stati però delegano ad altri ordinamenti l’esercizio di alcune funzioni, per esempio in materia di difesa militare: alcuni ordinamenti delegano la difesa militari ad altri stati (es. Principato di Monaco, che non ha un esercito, perché è difesa militarmente e protetta dalla Francia). Il fatto che ci sia una delega a queste funzioni non fa venir meno la sovranità, uno stato si può sempre riappropriare delle proprie competenze. L’Unione Europea non è destinata a evolversi a una federazione. Se gli stati membri trasferissero ulteriore sovranità all’Unione europea, rischierebbero di essere considerati stati federati e di perdere il loro diritto a partecipare alle relazioni internazionali. L’articolo 1 della Convenzione di Montevideo prevede altri tre requisiti, che possono essere ricondotti alla sovranità interna. Si introduce un altro principio fondamentale del diritto internazionale, ossia quello dell’ effettività territoriale , l’effettività di un potere esercitato su un territorio. Sovranità interna:

  • Popolazione permanente → perché uno stato esista deve esserci una popolazione su un territorio sulla quale si esercita una forma di potere e di controllo. Al diritto internazionale non interessa che le persone vivano su quel territorio in modo stabile o che ci siano vincoli di fedeltà fra la persona e lo stato (cittadinanza), ma che ci sia una popolazione più o meno stabile rispetto alla quale esercitare un potere di controllo. Lo stato non dipende dal cittadino, ma la cittadinanza dipende dallo stato, se lo stato non esiste allora la cittadinanza viene meno. Il fatto che non servano cittadini a uno stato per poter esistere lo ritroviamo anche nella prassi internazionale: la Città del Vaticano non ha la cittadinanza, ma istituisce un rapporto religioso e i passaporti sono della Santa Sede (unico stato al mondo con tasso di nascita pari a 0). Ci si è posti inoltre il problema di capire se e a quali condizioni la popolazione nomade potesse essere attribuita a uno stato quale elemento costitutivo della soggettività internazionale.

Esiste un parere consultivo del 1957 della Corte internazionale di giustizia che ha elencato i criteri da seguire per ricondurre una popolazione nomade alla popolazione permanente di uno stato. La corte ha ritenuto che la popolazione nomade, per quanto mobile, debba essere attribuita a quello stato con il quale quella popolazione presenta collegamenti sociali e culturali particolarmente apprezzati o apprezzabili. Come viene definito lo stato originario di appartenenza della popolazione nomade? Se la popolazione nomade torna sempre nello stato di origine, per esempio, per disporre dei propri defunti o per celebrare le festività locali, indipendentemente da dove essi si trovino in un determinato momento, allora essi saranno considerati popolazione permanente dello stato d’origine. Es. La popolazione dei nomadi del mare, nel sud-est asiatico, non ha cittadinanza. Per il diritto internazionale però, questa popolazione nomade è comunque attribuibile a una popolazione permanente di uno stato, e diventano essi stessi elementi costitutivi della sovranità statale.

  • Territorio definito → uno stato per esistere deve avere un territorio definito, il diritto internazionale si basa sul principio di effettività territoriale. Fino a pochi anni fa il requisito del territorio era quello di essere un territorio naturale emerso sul quale è insediata una popolazione. Ci si è posti un problema: può il territorio artificiale costituire da solo territorio quale elemento costitutivo di uno stato? Es. piattaforma petrolifera al largo delle coste inglesi, una volta abbandonata, un soggetto con la sua famiglia ci è andato a vivere, si è auto dichiarato re di questa micronazione (denominata Sealand ). ci si è posti un quesito: Sealand è legittima per il diritto internazionale? Diventa uno stato? La risposta è no, il territorio per fondare la natura statale deve essere naturale, non artificiale. Limitare il territorio a quello naturale diventa però problematico, anche per colpa dei cambiamenti geologici e climatici, come l’innalzamento dei livelli del mare. Caso dell’ Olanda → molto del terreno è stato “strappato” al mare con un sistema di dighe: è un territorio naturale, ma con intervento artificiale. Grazie a questo caso si è consolidata l’idea che anche l’intervento artificiale possa andare bene, solo nel caso in cui si estenda un territorio naturale già esistente. Nel mar cinese, la Cina aveva delle piccolissime isole, e portando terreno dal continente ha esteso queste micro-isole sulle quali ha installato delle basi militari. La Cina è intervenuta per estendere artificialmente un’isola naturale. Il problema è che la Cina dirà che quest’isola farà parte del territorio cinese, ma nel il diritto internazionale le isole hanno una zona di sfruttamento economico esclusivo di 200 miglia marine. Ci sono però diverse decisioni internazionali che tendono a escludere le conseguenze: se estendi un’isola naturale si può fare, ma viene bloccata la conseguenza, si nega il vantaggio che deriva dall’aumentare la terra emersa. Sempre legato al problema dell’innalzamento dei mari, alcuni stati microinsulari come le isole Tuvalu rischiano di essere sommerse dalle acque, e quindi senza un territorio lo stato cessa di esistere. Ma gli stati lottano per la loro sopravvivenza e sovranità. Nel 2023 Tuvalu ha inserito all’interno della propria costituzione delle norme che riguardano la sovranità statale: ha raccolto tutte le coordinate geografiche del proprio territorio naturale, successivamente ha creato una replica digitale del territorio nel metaverso per “cristallizzare” i propri confini. Qualsiasi succeda al territorio naturale di Tuvalu, dal punto di vista del territorio come elemento costitutivo, Tuvalu farà riferimento alla ricostruzione digitale del territorio. Ad oggi ci sono almeno 25 altri stati microinsulari (+ Australia) che con note diplomatiche hanno accettato le dichiarazioni di Tuvalu: i confini saranno quindi quelli digitali del metaverso.

Si presenta poi il problema della possibile contestazione del territorio e dei confini. Al giorno d’oggi esistono più di 380 controversie internazionali sui confini, casi in cui gli stati contestano l’appartenenza di un determinato territorio a uno stato piuttosto che un altro. L’Italia, per esempio, ha una controversia internazionale con la Francia rispetto ai confini italiani o francesi del monte Bianco Questa controversia internazionale è frutto di un trattato fra Italia e Francia che non teneva conto dei cambiamenti climatici. Questo trattato istituiva un confine utilizzando naturalmente il ghiacciaio come perimetro naturale (fino al ghiacciaio è territorio francese, sotto il ghiacciaio è territorio italiano). Ma oggi il ghiacciaio si sta sciogliendo e ritraendo, comportando un ampliamento del territorio italiano a detrimento di quello francese; Italia e Francia stanno quindi cercando una soluzione alternativa rispetto a questo confine mobile. Caso dell’isola di Hans (America del Nord) → isola microscopica che si trova tra Canada e Groenlandia (protettorato della Danimarca). Questo “conflitto” conferma uno dei principi fondamentali del diritto internazionale, ossia il principio della effettività territoriale. Quest’isola veniva chiamata l’isola della guerra delle bottiglie: i militari danesi arrivavano sull’isola, si bevevano la bottiglia di whiskey e la lasciavano vuota, tornandosene a casa. Lasciare la bottiglia di whisky vuota era inteso come un esercizio di sovranità territoriale sull’isola. La risposta dei militari canadesi era la stessa: toglievano le bottiglie di whiskey danesi e lasciavano le loro bottiglie vuote sull’isola, a testimonianza della loro presenza fisica e del loro controllo sul territorio. Quest’isola cambiava volta a volta la sua appartenenza a uno stato sulla base delle bottiglie di whiskey lasciate sull’isola. Nel 2022, Canada e Danimarca hanno risolto la controversia mediante un trattato internazionale spartendosi l’isola. I confini non devono necessariamente sempre essere definiti: possono essere contestati, ma possono muoversi e cambiare. Caso dell’isola dei fagiani → isola microscopica tra Spagna e Francia. Hanno concluso un accordo internazionale e hanno deciso di ripartirsi l’intera isola su base semestrale (per 6 mesi l’isola fa parte della Francia, per i restanti 6 mesi fa parte della Spagna). Il territorio può modificarsi, non è statico. In alcune ipotesi, fra Norvegia e Svezia, ci sono stati dei tentativi da parte di uno stato di “regalare” all’altro stato quota parte del proprio territorio. I problemi si pongono in quelle circostanze in cui la disputa fra stati arriva a sfociare nella guerra armata. Non tutte le controversie vengono risolte con dei trattati, a volte portano all’uso della forza armata fra stati. Guerra in Ucraina → caso di contestazione del territorio: in Crimea e nelle auto dichiarate repubbliche si contesta l'appartenenza di questi territori all'Ucraina stessa. Israele – Palestina → la Palestina è uno Stato, ma non riconosciuto. Alla base del conflitto c’è la contestazione del territorio, che non fa venir meno la sovranità dello stato contestato. La Palestina, a cui sono contestati i confini, non perde la sua sovranità, perché la sovranità viene valutata sulla base dei quattro elementi costitutivi (sovranità interna e sovranità esterna). La Palestina è un esempio di come il territorio come elemento costitutivo non debba essere contiguo, ci possono essere degli enclavi all’interno degli altri stati. Qual è il rapporto giuridico per il diritto internazionale che intercorre fra stato e il suo territorio? La dottrina ha sviluppato diverse teorie: una prima teoria privilegiava una concezione personalista dello stato, si diceva quindi che il territorio fosse un elemento materialmente costitutivo dello stato, lo stato si identificava con il suo territorio.

Questo è coerente con l’idea che gli stati abbiano una soggettività internazionale, ma se si identifica il territorio con lo stato, allora ogni modifica del territorio determina una modifica della soggettività e della sovranità dello stato, modifica la nozione giuridica dello stato stesso. (es. la Francia senza Corsica sarebbe un nuovo stato). Si sviluppano quindi delle alternative, in modo che eventuali modifiche dei confini e del territorio non incidessero sulla sovranità dello stato. Teoria realistica → deriva dal diritto reale (diritto di proprietà). Si riteneva che il rapporto fra stato ed il proprio territorio fosse un rapporto di proprietà, che consentiva allo stato ente sovrano di gestire il proprio territorio. Questa teoria andava a scontrarsi con la realtà della vita giuridica: questo diritto di proprietà dello stato su tutto il territorio andava a scontrarsi su diritto di proprietà dell’individuo. Il proprietario del territorio può essere solo uno: o lo stato o il singolo individuo. Questa concezione dello stato come proprietario del suo territorio è caduta. È stata allora sviluppata un’altra concezione del rapporto fra stato e territorio: secondo questa teoria il rapporto fra stato e territorio è un rapporto funzionale di controllo. Il legame è semplicemente che il territorio individua la sfera spaziale rispetto alla quale lo stato può esercitare i suoi poteri, il territorio delimitatore del potere sovrano. La dottrina si metterà nuovamente a ridiscutere il rapporto fra stato e territorio, siccome c’è una prassi che ci impone di riflettere su questo rapporto. Il land grabbing è quel fenomeno per cui uno stato cede a un altro stato il diritto di utilizzare il proprio territorio per una specifica funzione (es. diamanti in Africa estratti da compagnie olandesi). Può lo stato cedere parte del proprio territorio ad altri stati o a compagnie straniere? Questo dipende da come noi concepiamo il rapporto fra stato e territorio: se viene concepito come rapporto di proprietà, allora lo stato è proprietario e può fare ciò che vuole. Non esiste ancora una chiara norma di diritto internazionale, gli stati scelgono da soli come operare. L’ultimo elemento della sovranità interna è il GOVERNO. Il diritto internazionale non impone una specifica forma di governo agli stati, il governo di uno stato deve essere semplicemente un potere effettivo di controllo sulla popolazione e sul territorio, basta che ci sia un potere sul territorio (effettività territoriale). Alcuni giudici internazionali sostengono l’idea che la forma di governo debba essere democratica per poter rilevare ai sensi del diritto internazionale. La soluzione preferita è che il diritto internazionale non impone nessun requisito di democraticità al governo di uno stato, questo perché imporre democraticità è antidemocratico. Chi è che decide cosa sia democratico? Non si può imporre una propria visione di democrazia. Subentra un istituto particolare del diritto internazionale: il riconoscimento. Si forma un nuovo stato, ma per diventare soggetto di diritto internazionale, esiste giuridicamente nel momento in cui ha questi quattro elementi o serve una validazione e un riconoscimento dagli altri stati? L’art. 3 della convenzione di Montevideo spiega come l’esistenza di uno stato dal punto di vista giuridico non dipenda dal riconoscimento degli altri. Se si ha la sovranità esterna e interna allora si è di diritto uno stato autonomo. Il riconoscimento del nuovo stato ha quindi valore dichiarativo, gli altri stati prendono atto dell’esistenza di un nuovo stato. Il riconoscimento non ha valore costitutivo, non è necessario per la costituzione di un nuovo stato. Questa funzione non deve sovrapporsi con le implicazioni politiche che il riconoscimento può avere. Dal punto di vista giuridico il riconoscimento ha semplice valore dichiarativo, ma dal punto di vista politico e delle relazioni internazionali esso ha un impatto importante. Attraverso il riconoscimento il nuovo stato si integra nella vita politica internazionale. Il mancato riconoscimento significa che gli stati stanno cercando di isolare un nuovo stato, ma non possono far venir meno la sua natura di soggetto sovrano.

Nello scacchiere internazionale sono subentrati altri soggetti del diritto internazionale, soggetti dotati di personalità giuridica internazionale, altre forme di aggregazione che hanno soggettività internazionale autonoma. Questi altri soggetti concorrono nella formazione delle norme di diritto internazionale, possono creare norme di diritto ed esserne destinatari di queste norme. Esistono diverse tipologie di altri soggetti di diritto internazionale: alcuni si caratterizzano perché non hanno uno dei quattro elementi costitutivi della sovranità, nonostante ciò, l’ente esiste ed è valido per il diritto internazionale. Alcuni soggetti sono perpetui e definitivi nel tempo, la loro soggettività internazionale non è condizionata nel tempo; altri soggetti hanno una soggettività giuridica che è invece limitata nel tempo, hanno una sorta di scadenza. Alcuni soggetti hanno una soggettività derivata, se gli stati sono soggetti originari, in alcune circostanze gli stati possono trasferire quota parte delle proprie competenze e della propria sovranità per creare un nuovo e autonomo soggetto di diritto internazionale (nel caso delle organizzazioni internazionali). Ogni soggetto di diritto internazionale è un’eccezione a quelli che sono i principi ordinari alla luce dei quali determiniamo se un ente territoriale è o meno stato ai sensi del diritto internazionale. La prima categoria di altri soggetti di diritto internazionale sono gli insorti. Gli insorti sono un popolo che imbraccia le armi per opporsi al proprio governo, una ribellione interna nei confronti del potere nazionale. L’obiettivo degli insorti può essere vario: o è quello di rovesciare interamente il governo internazionale e sostituirsi al centro di potere, oppure potrebbero voler operare una secessione, quindi staccarsi quota parte dallo stato, acquisendo un’autonomia, ma facendo sopravvivere il precedente stato. La soggettività degli insorti è funzionalmente limitata, non è piena o universale, non riguarda qualunque materia, ma è limitata a una materia specifica, temporaneamente limitata, solo per questa materia gli insorti hanno diritti e doveri nel diritto internazionale. La materia in questione è il diritto internazionale umanitario , ossia il diritto dei conflitti armati. Si crea una soggettività per gli insorti, in modo che anche loro siano vincolati dalle regole di guerra. Fuori da questa materia gli insorti per il diritto internazionale non esistono, non hanno soggettività, per esempio non possono concludere un trattato internazionale in materia di commercio. Quando è che una popolazione che insorge contro il proprio governo può essere qualificata come insorti per il diritto internazionale? Quali sono i requisiti che caratterizzano un gruppo armato interno per qualificarlo come insorti? Bisogna ragionare in termini di eccezione rispetto a quelli che sono gli elementi costitutivi tradizionali dello stato. Si chiede agli insorti che essi abbiano una popolazione, un territorio e una forma di comando. Serve una forma di comando che ha già acquisito una parte di territorio e rispetto alla quale esercita un potere esclusivo. L’elemento ordinario che viene a mancare è la sovranità esterna, non ci interessa che gli insorti abbiano relazioni diplomatiche con altri ordinamenti. Se gli insorti hanno una catena di comando (che sostituisce il governo), acquisisce quota parte territorio sul quale esercita un potere esclusivo, allora questi gruppi acquisiscono soggettività internazionale. Il fatto che non debbano avere relazioni esterne non vuol dire che non le abbiano: il diritto internazionale non le pretende, ma molto spesso gli insorti hanno delle relazioni internazionali con altri stati. Gli stati terzi, rispetto agli insorti, hanno degli obblighi? Gli stati terzi, rispetto al conflitto interno, possono dare assistenza finanziaria e/o militare agli insorti? Il principio generale sarebbe quello della neutralità degli stati terzi, in teoria gli stati terzi dovrebbero rimanere neutrali rispetto al rapporto fra gli insorti e lo stato dal quale si vogliono staccare. Questo perché esiste un principio di non interferenza negli affari interni di uno stato sovrano.

Nella prassi, i gruppi di insorti hanno però relazioni internazionali. Il problema è stato affrontato in giurisprudenza, in particolare in una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 1986: il caso vedeva contrapposti il Nicaragua e come parte convenuta gli Stati Uniti d’America. In Nicaragua, i contras, (gruppo controrivoluzionario) si opponevano al proprio governo; gli Stati Uniti e altri ordinamenti inviavano armi, denaro, offrivano addestramento militare e davano informazioni militari sensibili agli insorti. In alcune circostanze, gli agenti della CIA entravano in Nicaragua per svolgere delle missioni segrete. Gli Stati Uniti avevano scelto di intrattenere dei rapporti con gli insorti, determinando una violazione del principio di non intromissione negli affari interni, secondo la Corte Internazionale di Giustizia: se gli stati intrattengono rapporti con gli insorti sanno di star violando il diritto internazionale, possono scegliere di farlo, dando supporto agli insorti. Inoltre, perché gli insorti possano essere considerati tali ai sensi del diritto internazionale, viene richiesto un ulteriore requisito sostitutivo della sovranità esterna: agli insorti si chiede che loro vengano riconosciuti come tali. A differenza degli stati, qui il riconoscimento diventa elemento costitutivo e necessario per questa sovranità atipica. Chi è che lo deve riconoscere come insorti? Chiunque. Lo stato, riconoscendo gli insorti come tali, impone ai ribelli di rispettare il diritto dei conflitti armati, agendo come se i ribelli fossero un nemico per il diritto internazionale. Anche la soggettività degli insorti è temporaneamente limitata, è claudicante nel tempo: o gli insorti si evolvono e si consolidano come ente statale, acquisendo gli elementi oggettivi che fondano la sovranità, o perdono la guerra e cessano di esistere. La più grande differenza fra il diritto internazionale in tempo di pace e il diritto internazionale in tempo di guerra è che in tempo di pace l’uccisione è l’ultima alternativa e possibilità, l’uso della forza letale è l’eccezione alla regola in tempo di pace. L’uccisione del nemico, nell’ambito del diritto dei conflitti armati, è assolutamente legittima. Allora qui c’è l’interesse dello stato a ricondurre i ribelli nell’ambito applicativo del diritto dei conflitti armati, perché cambiano le regole sull’uso della forza. L’uso letale della forza armata non deve più essere giustificato, è lo stato di guerra che legittima l’uso della forza. Quindi, o è lo stato stesso che riconosce questi soggetti come ribelli e insorti, oppure sono altri stati terzi che pur rimanendo estranei al conflitto riconoscono questo gruppo armato come gruppo di ribelli, anche per dare sussidi allo stato al quale questi appartengono. I ribelli impugnano le armi per opporsi al proprio governo, ma c’è un’altra possibilità per il popolo di acquisire una limitata soggettività internazionale. Questa categoria deriva dal diritto internazionale della guerra, dal diritto internazionale umanitario (della guerra), e sono il popolo che si solleva e imbraccia le armi ( levée en masse ), NON contro il proprio governo, MA contro uno stato invasore. Il popolo sul confine vede che entra l’esercito dello stato confinante, si possono imbracciare le armi e ci si può opporre all’invasione. Per il momento in cui ci si oppone all’invasione straniera, il popolo acquisisce sovranità internazionale, limitata per materia, ci si sottopone al diritto dei conflitti armati, temporaneamente limitata, una soggettività limitata nel tempo, finito di imbracciare le armi non si esiste più per il diritto internazionale. Si diventa dei combattenti, quindi se catturati si diventa prigionieri di guerra, con trattamenti privilegiati rispetto ai prigionieri ordinari. Sempre legato all’uso della forza esiste una terza categoria di soggetti ai quali si riconosce una limitata soggettività internazionale, soggettività limitata nel tempo e limitata per materia dal punto di vista oggettivo, limitata alle norme sui conflitti armati. Questa terza categoria è quella dei movimenti di liberazione nazionale: vedono una parte del popolo che imbraccia le armi e si oppone al proprio governo. Cos’è che li distingue dagli insorti? Il motivo per il quale la popolazione usa la forza contro il proprio governo.

26 gennaio 2024 → decisione della Corte Internazionale di Giustizia nell’ambito di una controversia tra Sudafrica e Israele (come stato convenuto, chiamato a difendersi). Il Sudafrica lamentava delle violazioni di diritto internazionale, e ha chiesto alla Corte delle misure provvisorie e cautelari, ossia degli ordini che possano preservare lo status quo per evitare un ulteriore detrimento della situazione. Il Sudafrica ha chiesto quindi in primis di sospendere tutte le operazioni militari in e contro Gaza. Chiede inoltre alla Corte di condannare Israele a non perseguire o supportare attività di genocidio. Sia il Sudafrica sia Israele sono parte di una convenzione internazionale del 1948 sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio. Che cosa è genocidio, e quindi vietato, ai sensi della convenzione? La definizione di crimine di genocidio viene data dall’articolo 2 di questa convenzione. Genocidioogni atto commesso con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso:

**- uccidendone i membri;

  • causando serio pregiudizio fisico o mentale;
  • infliggendo deliberatamente condizioni di vita che possano distruggere il gruppo;
  • imponendo misure che prevengano le nuove nascite all’interno del gruppo (es. sterilizzazione forzata);
  • trasferendo con forza i bambini di un gruppo all’interno di un altro gruppo.** Il Sudafrica accusa Israele di aver violato l’articolo 2 di questa convenzione a partire dal 7 ottobre 2023, e sulla base di queste violazioni chiede che la corte ordini a Israele di non utilizzare più la forza armata. Proprio perché siamo in una fase preliminare con misure provvisorie, la Corte non deve verificare in modo preciso e puntuale che l’articolo 2 sia stato effettivamente violato, ma si limita a un esame a prima vista, deve esserci la probabilità che ci sia stata una violazione dell’articolo 2; il Sudafrica deve dimostrare la probabile violazione dell’art. 2., e ci riesce, convince la Corte Internazionale di Giustizia che ciò che sta succedendo a Gaza si tratti di una possibile violazione dell’articolo 2 della convenzione contro il genocidio. Il Sudafrica chiede alla corte di ordinare un cessate il fuoco, ma la Corte Internazionale di Giustizia non si spinge a tanto, impone solamente a Israele di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento al genocidio. Di conseguenza, Israele può continuare a usare la forza armata, non è stata vietata dalla corte, ma impone comunque un limite: utilizzare la forza armata senza commettere genocidio. Ci sono già state occasioni in cui questo ordine è stato violato, subentra il problema dell’effettività del diritto internazionale. Lo stato è uno stato sovrano, rimane all’apice della catena di comando. E se lo stato sovrano non rispetta la sentenza? Il mancato rispetto di una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia può diventare una questione politica, diventando una minaccia alla pace, circostanza che legittima il Consiglio di Sicurezza ONU a intervenire. LEZIONE 20/ La prassi ha sviluppato altri soggetti di diritto internazionale:
  • Organizzazioni internazionali governative → associazioni fra stati sovrani che creano un autonomo e separato soggetto di diritto internazionale (es. Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione Europea). Queste organizzazioni, per poter avere soggettività internazionale e per poter partecipare alla produzione di norme, devono necessariamente essere create dalla volontà stati. È rilevante per il diritto internazionale.

Si escludono quindi le organizzazioni internazionali non governative, create da soggetti privati per il perseguimento di svariati obiettivi (es. green peace, medici senza frontiere). Le organizzazioni internazionali non governative non sono titolari di diritti e di doveri per il diritto internazionale, ma questo non vuol dire che siano irrilevanti dal punto di vista pratico, politico, sociale e umano. Queste organizzazioni sono estremamente diversificate, le une dalle altre, rispetto a una moltitudine di elementi. Alcune organizzazioni internazionali possono essere costituite dagli stati con una data di scadenza, si impone un termine alla vita dell’organizzazione internazionale (es. CECA, comunità economica del carbone e dell’acciaio, organizzazione fondamentale nel processo di unificazione europea, istituita nel 1952, ha cessato di esistere nel 2002, aveva come durata prestabilita 50 anni). La maggior parte delle organizzazioni internazionali non ha una espressa data di scadenza. Un secondo elemento che aiuta a distinguere le organizzazioni internazionali è l’estensione delle proprie competenze: quali competenze hanno queste organizzazioni internazionali? La sovranità delle organizzazioni internazionali è derivata da quella degli stati che la creano, se gli stati sono i soggetti originari, allora sono loro i sovrani e attribuiscono loro le competenze, delimitano i poteri delle organizzazioni internazionali. La prassi ha dimostrato come alcune organizzazioni internazionali abbiano competenze limitate dal punto di vista materiale e oggettivo: alcune hanno come compito quello di decidere in materia di sicurezza dei trasporti, altre in materia di unione postale (come deve circolare la posta e la consegna nel mondo). Altre organizzazioni internazionali hanno invece una competenza estremamente ampia, assimilabile a quella degli stati, talmente ampia da non avere limiti oggettivi. (ad es. ONU) ORGANIZZAZIONE NAZIONI UNITE → ha come obiettivo il mantenimento pace e della sicurezza internazionale. Fra le ampie competenze, dovrebbero occuparsi per esempio di uso della forza armata, di gestione delle centrali nucleari, di tutela dei consumatori. UNIONE EUROPEA → non è una federazione, rimane un’organizzazione internazionale. Grado amplio di competenza, per esempio in materia penale, in tema di inquinamento. Il grado di competenza che viene attribuita a un’organizzazione internazionale dipende da una moltitudine di fattori. Da un lato c’è un fattore storico: infatti, dopo il 1945 non si è più riusciti a creare un’organizzazione internazionale che avesse così tante competenze come l’ONU. Gli stati hanno però abbassato il grado di integrazione: si è passati dal livello universale (Nazioni Unite sono aperte a tutti gli stati) e si è passati al livello regionale (alcuni stati di alcune aree geografiche hanno creato fra di loro organizzazione internazionale). Un altro elemento che aiuta a diversificare le organizzazioni internazionali riguarda il metodo di voto, e come queste organizzazioni internazionali adottano provvedimenti giuridici, più o meno vincolanti. Nelle organizzazioni internazionali sono gli stati stessi, che all’interno dell’organizzazione internazionale, votano su determinati provvedimenti. Per esempio, un ambasciatore di uno stato diventa uno degli organi stessi dell’organizzazione internazionale, che dovrebbe essere autonoma e separata. Le organizzazioni internazionali lavorano attraverso i rappresentanti degli stati membri. Gli stati diventano essi stessi parte degli organi decisori dell’organizzazione internazionale, di conseguenza i rappresentanti degli stati promuoveranno gli interessi del paese di appartenenza. Questo vale per tutte organizzazioni, ma ciò che cambia in modo significativo è il metodo di votazione, ossia il modo con cui questi organi composti dai rappresentanti degli stati vanno a votare.

Queste organizzazioni internazionali, per poter essere soggetti di diritto internazionale, devono avere un obiettivo autonomo rispetto agli stati, devono perseguire interessi propri. All’interno di determinati trattati si trovano articoli e norme in cui si dice che l’UE ha personalità giuridica (solo nel diritto interno), la soggettività internazionale dell’organizzazione discende dalla norma scritta nel trattato. Ma NON è così, norme di questo tipo non ci consentono di saltare la verifica dei requisiti necessari perché un’organizzazione internazionale abbia soggettività (deve essere creata dagli stati, con competenze estese, e con obiettivi autonomi rispetto agli stati) Altri soggetti di diritto internazionale:

  • Sovrano Militare Ordine di Malta → questo soggetto di diritto internazionale intratteneva relazioni internazionali a livello di ambasciata con 108 stati. In passato, l’ordine di Malta era uno Stato, aveva un territorio, una popolazione, un governo, aveva relazioni internazionali. A un certo punto, l’ordine di Malta ha perso il suo elemento territoriale: in teoria avrebbe dovuto cessare di esistere come soggetto di diritto internazionale, ma la perdita del territorio è avvenuta intorno al 1490. Ancora oggi, gli stati della comunità internazionale riconoscono comunque una soggettività internazionale all’ordine di Malta, la cui soggettività è però limitata. Le materie per cui l’ordine di Malta ha soggettività internazionale sono quella dell’assistenza sanitaria e ospedaliera. L’ordine di Malta collabora con la Croce Rossa internazionale, sviluppando le norme di diritto dei conflitti armati.
  • Santa Sede (diversa dalla Città del Vaticano, che è uno stato pieno per il diritto internazionale) → La Chiesa cattolica è riuscita a ritagliarsi una soggettività internazionale attraverso la Santa Sede, l’organizzazione di vertice della Chiesa cattolica, a cui viene riconosciuta una soggettività internazionale, che però difetta del territorio, e quindi del popolo. Il popolo però, per la Santa Sede, è la comunità cattolica sparsa per il mondo. Molti stati intrattengono relazioni diplomatiche solo con la Santa sede e non con la città del Vaticano, ma poco cambia perché il papa è al vertice di entrambe. Il problema della soggettività internazionale della Santa Sede riguarda gli scandali e le accuse di abusi sessuali su minori: il prete che lavora negli USA lavora per la santa sede, che è un soggetto di diritto internazionale, se il prete viene considerato un agente della santa sede, allora bisogna riconoscergli le immunità. Esistono alcune sentenze delle corti che negano l’immunità ai dipendenti della Santa Sede e ai preti: solo i livelli alti e all’apice della Chiesa Cattolica fanno parte della Santa Sede, e quindi potrebbero avere immunità. I livelli più bassi della Santa Sede (es. prete, frate) non godono di immunità dalla giurisdizione penale. Se il procedimento penale viene iniziato verso un individuo ai piani alti della Santa Sede (es. vescovo) allora potrebbe avere l’immunità.
  • Individuo, persona fisica → soggetto molto limitato di diritto internazionale. L’impostazione classica era quella di negare ogni rilevanza all’individuo per il diritto internazionale. Ma se la persona fisica non ha nessuna soggettività a livello internazionale, allora non può creare norme di diritto internazionale, ma allo stesso tempo l’individuo non è destinatario degli obblighi di diritto internazionale. Nello statuto della Corte penale internazionale si sancisce il crimine internazionale di tortura. Ma fino al 2016 in Italia non esisteva una norma che vietasse la tortura. Con la Seconda guerra mondiale è cambiata l’idea del rapporto fra diritto internazionale e individuo. Il diritto internazionale si è voluto con l’istituzione dei tribunali penali militari di Norimberga e di Tokyo, che hanno istituito una soggettività internazionale dell’individuo, che ha però due limiti: è esclusivamente in materia penale, e questa soggettività penale dell’individuo è solo passiva; quindi, l’individuo è solo destinatario passivo degli obblighi di diritto penale internazionale. Attraverso l’istituzione di questa responsabilità penale, le norme di diritto penale internazionale divengono applicabili anche nei confronti degli individui.

LEZIONE 23/ 02

L’ultima realtà che non ha personalità giuridica all’interno del diritto internazionale, ma che comunque partecipa alla vita della comunità internazionale e ne influenza l’andamento sono le grandi imprese multinazionali , rispetto alle quali ci si è interrogati circa l’eventuale possesso di una personalità giuridica di diritto internazionale. Le grandi società multinazionali hanno assunto una posizione tale da influenzare la formazione del diritto internazionale, da influenzare le relazioni internazionali, le multinazionali concorrono alla formazione delle norme internazionali. Le multinazionali partecipano e influenzano la formazione di determinati trattati, influenzano la prassi degli altri attori di diritto internazionale come gli stati. Ci si è posti il problema della soggettività internazionale delle società multinazionali, perché stiamo parlando di imprese private. Le multinazionali non hanno personalità giuridica ma influenzano la comunità internazionale, entro certi limiti plasmano il diritto internazionale senza però esserne vincolato, non sono destinatarie di nessuna norma di diritto internazionale. La comunità internazionale voleva assoggettare le multinazionali alle norme di diritto internazionale, in particolare in materia di tutela ambientale o di tutela dei diritti umani. Le multinazionali sono vincolate solamente al diritto nazionale degli ordinamenti dove vi è la sede della loro attività. Le multinazionali possono decidere liberamente dove insediare la loro attività tra tutti gli stati del mondo e le aree possibili degli ordinamenti che impongono standard meno esigenti e costosi. Stati vogliono attirare le imprese multinazionali nel loro territorio, per attirare delle maggiori opportunità lavorative, si attivano anch’essi per creare un ambiente giuridico che sia appetibile e competitivo per le multinazionali. Come possiamo estendere almeno alcune norme del diritto internazionale alle multinazionali? Non si è mai arrivati ad attribuire soggettività internazionale alle multinazionali. Il diritto internazionale ha come destinatari solo i soggetti di diritto internazionale; quindi, per cercare di imporre alle multinazionali alcune norme di diritto internazionale si è cercato di promuovere delle regole e delle norme innanzitutto ai singoli stati, i quali dovranno rispettarle all’interno del loro ordinamento. Una serie di iniziative compiute a livello internazionale ha creato degli standard relativi, per esempio, alla tutela diritti umani rivolti alle imprese, che però vincolano i singoli stati, sede dell’attività multinazionale. Una delle iniziative più importanti è stata portata avanti dall’ONU: nel 2011 l’assemblea generale ha approvato dei principi guida sulla tutela degli standard di diritti umani indirizzati principalmente alle imprese multinazionali. I principi guida sono però un atto di soft law , un atto giuridico non vincolante, un documento ricognitivo del diritto internazionale in un determinato settore, che definisce meglio gli standard di tutela dei diritti umani da rispettare, che non è però vincolante (non si è creato un trattato internazionale). Questi principi guida hanno un valore importante nell’orientare le successive negoziazioni internazionali. Questi principi guida si fondano su tre pilastri, tre linee di intervento per raggiungere l’obiettivo e fare in modo che le multinazionali rispettino i diritti umani fondamentali:

  1. Obblighi degli stati → obbligare giuridicamente gli stati della comunità internazionale ad attivarsi e a proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese con tutti i mezzi a loro disposizione. (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto alla dignità).
  2. Promuovere l’adozione di norme giuridiche specifiche sulla responsabilità diretta delle imprese multinazionali → promuovere la conclusione di trattati internazionali o l’adozione di nuove normative nazionali, con cui gli stati si impegnano ad adottare delle nuove normative nel loro ordinamento interno sulla responsabilità giuridica delle imprese (es. l’UE ha proposto una direttiva sulla due diligence).

Tutto quello che accade nell’ordinamento interno nazionale non ha effetti giuridici immediati a livello della comunità internazionale. Contrario all’approccio dualista è l’approccio monista, teoria ormai rigettata, che sosteneva l’esistenza di un unico sistema giuridico integrato, dove gli ordinamenti nazionali degli stati coesistevano con il diritto internazionale. Chi sosteneva la teoria monista sosteneva che il diritto internazionale fosse gerarchicamente superiore al diritto interno, e che la norma di diritto internazionale potesse avere efficacia diretta all’interno degli stati. L’approccio dell’Unione europea è però molto diverso: si è iniziato a incrinare il sistema dualista. L’Unione europea ha creato un sistema dove gli ordinamenti degli stati membri e il diritto dell’Unione europea comunicano molto di più. Ci sono alcuni casi dove gli atti giuridici dell’unione hanno effetto diretto e immediato negli ordinamenti dei 27 stati membri; quindi, la norma europea si rivolge direttamente ai cittadini degli stati membri. I regolamenti dell'Unione Europea vengono adottati dal Parlamento del Consiglio dell'Unione Europea su proposta della Commissione Europea e una volta adottati vincolano immediatamente non solo gli stati membri, ma anche i loro cittadini. Gli stati membri non hanno la necessità di recepire il regolamento europeo nel loro ordinamento, gli stati membri non possono eseguire un regolamento europeo o incorporarlo in una legge interna, a meno che non sia strettamente necessario per alcuni aspetti esecutivi di dettaglio. L'Unione Europea voleva che fosse ben chiaro che il regolamento europeo è sufficiente per creare diritti e obblighi in capo ai cittadini europei, da far valere anche nei confronti dello Stato membro di appartenenza. L’Unione europea non è così interessata a proteggere la sovranità degli stati membri, ma è più interessata all’effettività del suo sistema giuridico. Statuto della Corte Internazionale di Giustizia → l’articolo 38 elenca quello che è il sistema delle fonti di diritto internazionale, ossia le norme di diritto internazionale. L’ articolo 38 è uno strumento dichiarativo e ricognitivo, non costitutivo, prende atto delle fonti di diritto internazionale. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica: a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche. Questo elenco mette al primo posto le convenzioni e i trattati internazionali (fonti scritte). I trattati internazionali possono essere sia generali sia particolari: generali se sono stati ratificati da un gran numero di stati o da tutta la comunità internazionali; particolari se conclusi in determinate aree geografiche. Perché i trattati internazionali sono vincolanti per gli stati che li ratificano? Grazie a una delle consuetudini più antiche del diritto internazionale, il principio generale del “pacta sunt servanda”i patti devono essere rispettati.

Al secondo troviamo la consuetudine internazionale (fonte non scritta, fonte di diritto internazionale generale): la consuetudine internazionale è la prova di una pratica generale accettata come diritto (elementi costitutivi di una consuetudine internazionale). Le consuetudini nascono attraverso la prassi degli stati; è il comportamento degli stati della comunità internazionale a determinare una consuetudine. Se gli stati della comunità internazionale si comportano allo stesso modo, questo identifica una pratica generale, una prassi. La pratica generale deve però essere accettata come diritto: gli stati non solo agiscono in modo uniforme e ripetuto nel tempo, ma lo fanno perché convinti di stare rispettando una norma giuridica, sono convinti di essere obbligati da una norma giuridica a comportarsi in quel modo. Non esiste un vero procedimento di formazione delle norme consuetudinarie, ma è un processo che può presentare anche margini di incertezza. Le consuetudini internazionali nascono nel momento in cui già sono rispettate. Spesso una consuetudine viene identificata come tale nel momento in cui deve essere applicata. Non c’è un tempo entro quando le consuetudini si formano. Le convenzioni e i trattati internazionali possono derogare alla consuetudine internazionale, ma ci sono alcune consuetudini internazionali che invece hanno carattere inderogabile: sono le norme di ius cogens (legge cogente, obbligatoria). Sono norme consuetudinarie internazionali che non possono essere derogate neanche da un trattato internazionale (es. divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali). Ci sono poi i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili → tutti i sistemi giuridici hanno dei principi generali di diritto, delle norme considerate fondamentali e caratteristiche. (es. “Pacta sunt servanda” è un principio generale di diritto internazionale) I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili sono delle norme riconosciute da tutta la comunità internazionale. Il riferimento alle nazioni esclusivamente civili è stato abbandonato, si fa riferimento alla generalità degli stati. Sono dei principi che si ritrovano in tutti gli ordinamenti nazionali, per esempio un principio generale riconosciuto da tutti gli stati è il diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo (accesso alla giustizia). Si fa infine riferimento alle decisioni giudiziarie (dei tribunali, sia nazionali sia internazionali) e alla dottrina (letteratura giuridica) degli autori più autorevoli delle varie → elementi sussidiari che possono concorrere per accertare che esista una consuetudine internazionale; mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche. In realtà gli stati vogliono la fonte scritta, il diritto internazionale generale è quello non scritto e consuetudinario, ma presenta dei problemi di chiarezza e di certezza del diritto. La tendenza è sempre stata quella di mettere per iscritto anche le norme di diritto internazionale: nella prassi si è quindi sviluppata la regola per cui i trattati derogano alle consuetudini internazionali. Le consuetudini, fonte non scritta, sono molto difficili da accertare. C’è l’esigenza ricognitiva di fissare il contenuto di queste consuetudini. Al riguardo, la Commissione di Diritto Internazionale (organismo creato dall’Assemblea Generale ONU, previsto dalla Carta delle Nazioni Unite), ha il compito di studiare il diritto internazionale consuetudinario e cercare di metterlo per iscritto. Inoltre, deve incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto consuetudinario, sostenendo e orientando la sua evoluzione. Questa commissione è composta da 34 esperti, nominati dall’Assemblea Generale ONU in modo da rappresentare tutte le aree geografiche del mondo. I membri rimangono in carica 5 anni e agiscono senza vincolo di mandato, facendo gli interessi della Commissione di Diritto Internazionale.