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seconda parte programma completo di diritto internazionale, Appunti di Diritto Internazionale

seconda parte programma completo di diritto internazionale anno 2024/2025 prof. Dominelli

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 29/04/2025

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DIRITTO INTERNAZIONALE
II parte
Mezzi giurisdizionali di risoluzione pacifica delle controversie
La Corte più famosa è la Corte Internazionale di Giustizia, spesso anche chiamata Corte delle
Nazioni unite perché le NU e la CIDG sono state create insieme e sono complementari e
funzionali le une con le altre. CIDG non è autonoma rispetto ad altre istituzioni, rientra nel
quadro normativo delle Nazioni Unite, il che non vuol dire che i giudici della Corte non sia
autonomi e indipendenti.
Altre corti internazionali sono state create fuori dal diritto delle NU. Formalmente non hanno
alcun rapporto con le NU come la Corte Penale Internazionale.
Come vengono nominati giudici della CIDG
Il numero dei giudici è limitato se consideriamo la funzione della Corte: sono 15 e sono
nominati dalle Nazioni Unite rapporto di dipendenza tra UN e Corte. Gli Stati del mondo
propongono dei nomi che vengono raccolte dal Segretario Generale delle Nazioni Unite: egli
compone una lista di persone che possono essere elette. Per entrare a far parte della liste
bisogna soddisfare 2 requisiti o 1 dei 2:
1. Essere avvocato presso le giurisdizioni superiori del proprio Stato (se ho requisiti per
entrare a far parte della Corte di Cassazione o CC)
2. Famosi giureconsulti internazionali giuristi particolarmente competenti nel DI la cui
competenza è indiscussa a livello internazionale. (i grandi professori di diritto
internazionale)
Viene formata la lista e le persone vengono elette con doppio scrutinio: due soggetti che votano i
membri della CIDG e che si devono mettere d’accordo:
1. Assemblea Generale delle Nazioni Unite privo di competenze legislative che può
adottare principi, dichiarazioni ecc. è l’organo plenario delle NU
2. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 15 Stati 5 dei quali hanno il veto. Quando lui
vota il veto non esiste, i big 5 non possono usarlo quando si tratta di eleggere i giudici
della CIDG.
Se una persona eletta da entrambi, entra a far parte della CIDG. Carica temporanea, dura circa
dura 6 anni e non è rinnovabile.
Problemi:
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DIRITTO INTERNAZIONALE

II parte

Mezzi giurisdizionali di risoluzione pacifica delle controversie La Corte più famosa è la Corte Internazionale di Giustizia , spesso anche chiamata Corte delle Nazioni unite perché le NU e la CIDG sono state create insieme e sono complementari e funzionali le une con le altre. CIDG non è autonoma rispetto ad altre istituzioni, rientra nel quadro normativo delle Nazioni Unite, il che non vuol dire che i giudici della Corte non sia autonomi e indipendenti. Altre corti internazionali sono state create fuori dal diritto delle NU. Formalmente non hanno alcun rapporto con le NU come la Corte Penale Internazionale. Come vengono nominati giudici della CIDG Il numero dei giudici è limitato se consideriamo la funzione della Corte: sono 15 e sono nominati dalle Nazioni Unite rapporto di dipendenza tra UN e Corte. Gli Stati del mondo propongono dei nomi che vengono raccolte dal Segretario Generale delle Nazioni Unite: egli compone una lista di persone che possono essere elette. Per entrare a far parte della liste bisogna soddisfare 2 requisiti o 1 dei 2:

  1. Essere avvocato presso le giurisdizioni superiori del proprio Stato (se ho requisiti per entrare a far parte della Corte di Cassazione o CC)
  2. Famosi giureconsulti internazionali giuristi particolarmente competenti nel DI la cui competenza è indiscussa a livello internazionale. (i grandi professori di diritto internazionale) Viene formata la lista e le persone vengono elette con doppio scrutinio: due soggetti che votano i membri della CIDG e che si devono mettere d’accordo:
  3. Assemblea Generale delle Nazioni Unite privo di competenze legislative che può adottare principi, dichiarazioni ecc. è l’organo plenario delle NU
  4. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 15 Stati 5 dei quali hanno il veto. Quando lui vota il veto non esiste, i big 5 non possono usarlo quando si tratta di eleggere i giudici della CIDG. Se una persona eletta da entrambi, entra a far parte della CIDG. Carica temporanea, dura circa dura 6 anni e non è rinnovabile. Problemi:
  1. Ci sono delle quote di “rappresentanza geografica”, nel momento in cui si eleggono i membri, si deve garantire la rappresentatività geografica delle diverse aree del mondo. Il principio di rappresentatività geografica sembra equo, quasi democratico, da un pov formale il criterio della rappresentatività sembra adottato. Si vuole avere una rappresentatività delle diverse culture giuridiche, si vuole che chi decida abbia un background diverso rispetto agli altri giudici, si vuole che diverse culture giuridiche partecipino alla formazione della sentenza. Ma sostanzialmente vengono tutti dalle stesse università, nella sostanza la multiculturalità viene meno visto che si sono formati tutti nello stesso ambiente con le stesse idee imperialismo culturale.
  2. Poi ci sono 4 donne, meno di 1/3 della CIDG. CIDG creata nel 1945 (?), da quel momento ad oggi ci sono state solo 6 donne.

3. Se assumiamo posizione pragmatica, in passato si usava il modello Harvard quando si

crea un organo decisorio, le persone che siedono al suo interno hanno tutti la stessa età, studiato tutti nella stessa scuola, e hanno tutti la stessa visione. Se si crea un organo decisorio con membri che vengono da stesse scuole, le decisioni vengono prese in molto meno tempo rispetto ad avere giudici che hanno visioni diverse che hanno studiato in scuole diverse.

  1. Lo Stato propone dei nomi. Ad un certo punto la persona che è stata proposta se non il giudice già proposto, dà fastidio allo stato d’origine, le sentenze non piacciono. Lo Stato può revocare i requisiti non i giudice internazionale ma di giudice italiano delle più alte Corti.  può eliminare la precondizione alla qualità di giudice presso Corte Internazionale. Caso che si è visto con giudici provenienti dalla Turchia e alcuni soggetti dichiarati nemici dello stato, terroristi. Ma uno di loro dichiarato terrorista era giudice a un tribunale internazionale. Ci si è domandati se la qualificazione di terrorista, incompatibile con lo stato di giudice in Turchia, avesse effetti anche sul piano delle Corti Internazionali. Ci si chiedeva se di fatto uno Stato potesse revocare unilateralmente le precondizioni per essere giudice internazionalepuò la Turchia dichiarare terrorista una persona che è giudice al Tribunale Internazionale per farla cadere dalla carica? La soluzione è stata sì, soluzione della sovranità. I giudici che entrano a far parte della CIDG siedono a titolo personale  il giudice anche se Stato in origine nominato dall’Italia e eletto dagli organi, non rappresenta gli interessi italiani ma fa solo l’interesse della giustizia. Ci sono quindi altri problemi:
  2. CIDG risolve controversie tra Stati. Sopra lo Stato non c’è nessuno, Stato è sovrano e nessuno può ordinare niente allo Stato, principio che rimane assolutamente valido rispetto alla competenza della CIDG.  Sovranità incide sulla competenza della Corte. La

Causa riduttiva rispetto agli eventi perché Ucraina non aveva alternative: sul genocidio c’è art. 9 e aveva una norma che l’autorizzava ad andare davanti alla CIDG poiché entrambe sia RUSS che UCR hanno ratificato il trattato. Il divieto di uso della forza rimane sullo sfondo, non ha fatto la domanda sull’invasione perché la competenza rispetto ad un’invasione non c’è perché maca un trattato, una clausola giurisdizionale che permetta ad uno Stato di andare davanti alla Corte. Se così è, gli Stati scelgono caso per caso se andare davanti alla Corte. E ragionevolmente, se Ucraina avesse detto di voler andare davanti alla Corte per parlare di illecito uso della forza, la Russia non avrebbe partecipato e quindi non ci sarebbe stata alcuna causa. Il focus sul genocidio è una necessità, perché nel DI contro il genocidio c’è una norma che consente alla Corte di intervenire, se no Corte non sarebbe potuta intervenire in nessun modo e avrebbe dovuto chiudere la causa. A volte la clausola sulla competenza della Corte non è così “fortunata” come quella sulla Convenzione contro il genocidio. Sono più contestate nella fase di negoziazione del trattato: si fa il trattato normale senza parlare di Corte e si fa un protocollo addizionale all’interno del quale si inserisce una clausola sulla competenza della Corte. Due trattati collegati ma distinti; lo Stato che vuole prendersi il trattato senza vincolarsi alla Corte ratifica solo il trattato e on il protocollo. Il problema è che il protocollo addizionale sulle competenze della Corte è giuridicamente vincolante solo tra gli Stati che lo hanno ratificato. Perciò non può essere imposto a chi non lo ha ratificato. Se Stati decidono di andare davanti alla Corte sono obbligati ad accettare la sentenza.  Problema di effettività della giustizia , giustizia che diventa opzionale. CIDG c’è solo 1 grado di giudizio: la prima decisione della Corte è già quella finale, non c0è modo di contestare la decisione. Elemento che a stati non piace perché abituati ad avere almeno un altro appello per contestare. Solo gli Stati possono essere parti di un processo davanti alla Corte. Questo vuol dire che ribelli, Sovrano militare ordine di Malta, le organizzazioni internazionali e non governative come la Santa Sede non possono essere parte del processo ma possono in qualche modo presentare dei documenti.  amicus curie , amici della curia (del giudice) che depositano delle memorie nelle quali danno la loro interpretazione del diritto e fanno finta di essere parte del procedimento ma non lo sono. Il loro intervento deve essere per altro espressamente autorizzato dalla Corte stessa. La richiesta tendenzialmente fallisce perché dal 1959 ad oggi ci sono stati solo 2 casi in cui la Corte ha autorizzato amicus curie ad intervenire nel procedimento. La CIDG da un alto fa un processo vero e proprio in cui ci sono parti e una controversia. L’esito è una sentenza che tuttavia soffre del principio di sovranità: tendenzialmente la CIDG alla fine del processo conclude dicendo che lo Stato ha violato il DI e che deve rimediare. Raramente la Corte si spinge a dire come lo stato deve risolvere il problema giuridico, si limita ad individuare lo Stato che ha torto e che ha ragione ma non dice allo Stato che ha torto cosa deve fare per

risolvere la situazione. È lo Stato che ha torto che, nei pieni della sua sovranità, decide come rientrare nei limiti della legalità.  limite. La Corte di spinge ad ordinare qualcosa di preciso in una categoria specifica di decisioni: provvedimenti provvisori e cautelari. È nell’ambito di questa categoria che la Corte ordina il cessate il fuoco (UCR e Gaza). Provvedimenti della corte internazionale

6. Sentenz e provvedimenti che decidono nel merito quale Stato ha torto e quale Stato ha

ragione rispetto alla controversia internazionale. Non dicono cosa devono fare gli Stati, ma spesso dicono solo chi ha torto e chi ha ragione. Non viene detto come lo Stato che ha torto deve risolvere la sua posizione. Ogni Stato decide come comportarsi per adeguarsi a ciò che la corte ha stabilito (in base al principio di sovranità statale). Di fronte alla CIDG vi sono numerose cause aperte riguardo la situazione a Gaza. La CIDG non ha ancora preso una decisione nel merito, non vi è ancora una sentenza definitiva, vi è qualcos’altroprovvedimenti provvisori e cautelari

- Provvedimenti provvisori e cautelari  sono decreti che hanno come obiettivo di salvaguardare lo stato dei fatti in attesa di giudizio finale. Questi sono degli ordini che la Corte fa alle parti in cui (anche con un certo grado di dettaglio) impone agli Stati di fare o di non fare qualcosa, con l’obiettivo di evitare che la situazione si aggravi e precipiti. Nel caso della situazione a Gaza, la Corte ha imposto di cessare ogni attività militare (ceasefire) da parte di entrambe le parti. Entrambe le parti non hanno rispettato ciò che la Corte ha imposto e quindi hanno violato uno dei principi fondamentali del diritto internazionale pacta sunt servanda. E’ raro che la Corte decida all'unanimità, vi è quasi sempre un giudice che si astiene o vota contro (anche per le questioni più ovvie). Ciò stupisce, perché all’interno della Corte vi sono i giudici entrati tramite procedimento lungo, ma vi è anche un “intruso”. Colui che decide la sentenza è una figura che viene chiamata “ Giudice ad Hoc” è un giudice che fa parte della corte ed è direttamente nominato dalle parti in causa. In poche parole, di fronte alla Corte, gli Stati si possono scegliere uno dei giudici. Sappiamo che i giudici siedono a titolo personale, non sulla base dell’interesse di chi lo nomina, ma nella realtà dei fatti, il giudice ad hoc tende a farsi influenzare dallo Stato che lo nomina. Infatti, se si guarda alle sentenze della Corte, spesso le decisioni del giudice ad hoc sono quasi sempre in linea con ciò che potrebbe piacere di più con lo Stato che lo ha nominato. La Corte può adottare una terza tipologia di provvedimento: - Advisory opinion (parere)  è un provvedimento che non si innesta su una controversia tra Stati, ma viene richiesto alla Corte per delucidazioni, chiarimenti, in merito a quello che è il contenuto del DI rispetto a specifici temi. La Corte fa lunghe analisi e se ci fossero controversie di una norma precisa, mostra come la Corte si comporterebbe. Serve per

  1. Gli arbitri sono altamente competenti in alcune materie (molto di più rispetto ai giudici della corte internazionale)
  2. Per la celerità brevità dei processi e velocità nell’arrivare al lodo (sentenza arbitrale). Gli Stati infine possono creare anche degli arbitrati ad hoc , diversi da quello della PCA. Illecito internazionale Spesso le controversie seguono a illeciti. Illecito è una violazione del diritto internazionale , non ci interessa da dove arriva l’obbligo violato, può essere contenuto in una consuetudine, in trattato bilaterale o multilaterale o anche in fonti di terzo grado (adottate dalle OI). Quello che ci interessa è che esiste un obbligo che è stato violato da uno Stato. Le regole che si seguono sono identiche per tutti i tipi di fonti che creano obblighi e diritti. Commissione di Diritto Internazionale (istituzione che ha come obiettivo promuovere lo sviluppo progressivo del DI) rispetto al tema degli obblighi ha creato una bozza di articoli (draft articles), proposta nel 2001. Regole da seguire laddove si parla di violazione di DI. Proposta di trattato da quel momento non ha trovato sviluppo, rimasta ferma alla proposta. Ha quindi valore di autorità ma nessun valore direttamente vincolante dal pov giuridico. Dà indicazioni sul DI ma non è lui stesso DI, ci aiuta a ricostruire il contenuto delle consuetudini internazionali in materia di illecito. Art. 1  “ Ogni violazione del diritto internazionale riferibile ad uno Stato determina l’insorgere della responsabilità ”. Perché ci sia responsabilità internazionale, è solo richiesta la violazione di un obbligo di DI, quello che NON è richiesto è che da questo obbligo violato ne derivi un danno da risarcire. Il fatto che non ci sia un danno non fa venire meno l’applicabilità delle norme in materia di illecito e responsabilità. Art. 2elementi costitutivi dell’illecito internazionale.

a) Art. 2 a  la violazione della norma deve essere attribuibile allo Stato riferibilità di

una condotta ad uno Stato. Elemento soggettivo dell’illecito: riguarda alla riconducibilità dell’azione allo Stato. Non facile da ricostruire, bisogna capire se e in quali circostanze la condotta della persona fisica è in realtà una condotta di Stato. ricollegare condotta privata allo Stato che diventa responsabile sul piano delle relazioni internazionali (cfr. art. 4 e 7 sino USA Iran)

Art. 4  lo Stato è responsabile per la condotta di tutti i suoi organi interni. Qualunque

organo a qualunque livello, se viola il DI, determina una responsabilità dello Stato.

Art. 7  se è vero che ogni organo statale violando il DI può far sorgere una responsabilità

dello Stato, ci sono dei limiti all’attribuibilità della responsabilità? DI tiene a che vengano rispettate le norme e vuole estendere responsabilità degli Stati. Questi draft articles prendono in

considerazione gli organi che commettono illecito nell’ eccesso di poteri  gente usa i suoi

poteri pubblici in modo distorto, per fini personali. Il modo per lo Stato di aggirare questa regola è assumere provati. 1984 Controversia delle attività militati e paramilitari in Nicaragua.  Ribelli che si opponevano allo Stato avevano aiuto degli USA. Domanda era: contras agiscono come agenti degli USA? Se risposta è sì, allora gli USA stanno violano il DI e stanno usando la forza armata contro uno Stato sovrano. La CIDG in questa sentenza ha adottato un criterio alla luce del quale capire se soggetti non

statali sono o meno agenti statali di fatto criterio dell’effective control test, uno Stato deve

avere un controllo effettivo sul gruppo di privati che stanno violando il DI. In questo caso, per la CIDG, gli USA non avevano il controllo effettivo perché i ribelli potevano ancora decidere in autonomia gli attacchi militari e la propria agenda, avevano ancora autonomia decisionale rispetto agli USA. Se viene meno l’autonomia decisionale, si rispetta il requisito del controllo effettivo e la condotta dei privati è la condotta statale. Controllo effettivo contrastato da altre Corti Internazionali; il Tribunale Penale Internazionale

per l’ex Jugoslavia, ha adottato un criterio sul controllo generalizzato  poter influenzare

l’agenda dei privati. Altro caso rilevante riguarda Stato che diventa responsabile in virtù di un’ omissione , non fa qualcosa che avrebbe dovuto fare e perciò ne consegue un illecito internazionale: CIDG 1980 USA vs Iran caso relativo all’assalto all’ambasciata americana a Tehran. Ambasciata è inviolabile, non si può entrare al suo interno per nessun motivo, ma gruppo di studenti entra. Gruppo di studenti non rappresenta lo Stato ma Iran non interviene per bloccare gli studenti. Dopo qualche giorno approva ex post la presa dell’ambasciata, così Iran si è assunto la responsabilità della condotta di fronte alla comunità internazionale. b) Art. 2 b  Violazione di un obbligo. Elemento oggettivo. Distinguere tra: -norme primarie  contengono obbligo che è stato violato

-norme secondarie disciplinano la reazione alla violazione

Alcuni sub sistemi hanno sviluppato norma autonome per rispondere agli illeciti. Se ci sono norme specifiche si guardano quelle, se no si guardano draft articles della Commissione di DI. Ci sono delle cause di giustificazione ; la condotta è illecita e rimane illecita perché c’è violazione della norma primaria, ma cade la responsabilità in capo allo Stato. Troviamo:

  1. Consenso dell’avente diritto (Art.20)  consenso dello Stato interessato rispetto ad una determinata condotta esclude l’illecito. Cioè se lo Stato vittima è d’accordo, si esclude la responsabilità.

militari è incinta e deve andare a partorire in FRA. Il secondo militare ha il padre che sta per morire e va in FRA. Ovviamente nessuno dei due ritorna sull’isola poi. Il mancato rientro dei militari, in violazione degli accordi costituisce un nuovo illecito internazionale. Per giustificare il secondo illecito la FRA invoca l’estremo pericolo: sostiene che visto il pericolo alla vita per i due militari che sono sotto la responsabilità francese, la FRA non ha avuto altra alternativa che evirare il rientro. C’è stato un arbitrato internazionale (accordo NZ-FRA sotto l’egida del Segretario Generale delle Nazioni Unite) che sostiene la non esistenza dell’estremo pericolo per nessuno dei dueesclusione della possibilità di giustificazione co estremo pericolo.

  1. Stato di necessità (Art. 25)  volontà di violare norma di DI determinata dalla convinzione che l’illecito sia l’unico modo per lo Stato di proteggere un interesse statale da una minaccia grave e immediata. Questo purché con l’illecito non si vadano ad intaccare gli obblighi essenziali di cooperazione tra gli Stati. - Esempio in cui potrebbe rilevare stato di necessità è caso dimostrazione contro ambasciata in UK. Ad un certo punto qualcuno entra, brucia la bandiera di questo Stato, poliziotto inglese vede la scena, vede qualcuno pronto a spingere manifestante giù. Cosa fa poliziotto? Non può entrare , viola comunque in ogni caso il DI. Entra e salva la persona, contestato perché violato l’immunità dell’ambasciata ma lui intervenuto per evitare pericolo grave e imminente.invocato con successo.
    • Debito sovrano. Molto spesso stato di necessità invocato dagli Stati nel momento in cui di fronte ad un possibile default smettono di pagare le obbligazioni, smettono di rimborsarli perché se no fallimento dello Stato.invocato con meno successo. Soggetto autorizzato a rispondere a illecito. Primo quesito è chi può rispondere a fronte di un illecito? Risposta non univoca che va bene per ogni situazione, bisogna vedere caso per caso la norma primaria che è stata violata. Potrebbe essere “normale” o obbligo di erga omnes. -Se la norma violata crea diritti e obblighi bilaterali, solo Stato danneggiato dall’illecito può reagire -Se l’obbligo violato è erga omnes, qualunque Stato del mondo può attivarsi e reagire alla violazione di DI. Es Procedura avviata dal Sud Africa vs Israele 2024 per il genocidio a Gaza. Sud Africa non vittima di quello che sta succedendo ma secondo la CIDG non importa perché divieto di genocidio è erga omnes. Laddove si reagisca, Stato deve notificare allo Stato che sta commettendo illecito:
  2. il fatto che secondo lui ci sia un illecito
  3. le misure in risposta che si vogliono adottare come reazione.

Una volta che c’è illecito e abbiamo capito chi può rispondere, dobbiamo capire le conseguenze degli illeciti:

  1. Obbligo di cessazione immediata dell’illecito  interrompere violazione norma

2. Richiesta di risarcimento del danno  vittima può chiedere risarcimento dove illecito

abbia fatto dei danni. Diventa meno importante dove illecito non crea un danno. Risarcimento non solo economico: lo Stato vittima può chiedere sempre e comunque le pubbliche scuse , vuole che lo Stato che ha violato la norma chieda scusa davanti alla

comunità internazionale strumento di pressione forte. Lo Stato vittima può chiedere

risarcimento danno economico ma non obbligato, può essere soddisfatto anche solo con pubbliche scuse. Es. caso che ha coinvolto Israele e Argentina: gerarca nazista scappato in Sud America, in Israele costituita corte che aveva come obiettivo giudicare gerarchi nazisti che però erano in Sud America. Una notte le forze armate di Israele prendono il gerarca con la forza e lo portano in Israelecontroversia conclusa con richiesta di pubbliche scuse.

3. Contromisura  forma di illecito che è al tempo stesso sia illecito che causa di

giustificazione. Violazione di una norma qualificabile come reazione ad un torto subito. Logica di giustizia primitiva che deriva da assenza di super giudice: autotutela  se subito un torto, mi faccio giustizia da solo. È sicuramente un illecito ma proprio perché adottato nell’ambito dell’autotutela, è giustificato. Perché rimangano nella legalità devono rispettare di requisiti: a. Proporzionalità b. Carattere temporaneo contromisura deve poter essere revocabile in qualsiasi momento, perché se cessa l’illecito al quale stiamo rispondendo, dobbiamo smettere la contromisura se no siamo noi a commettere illecito c. Carattere negativo contromisura può SOLO avere carattere negativo; può limitarsi solo ed esclusivamente al NON fare qualcosa d. Limiti generali di divieto di uso della forza e rispetto come sempre delle norme di ius cogens

Non richiesto è un rapporto sinallagmatico tra illecito e contromisura contromisura

può essere adottata anche in materie diverse da quelle in cui si è realizzato il primo illecito. La risposta può essere in un settore diverso rispetto a quello in cui lamento illecito. Es. Sanzioni nei confronti della Russia e dei suoi cittadini. Contromisura al divieto di uso della forza che la Russi ha violato entrando in Ucraina senza consenso dello Stato. Le risposte alla Russia entrano nelle contromisure. Caso dei dazi. USA deciso per varie ragioni di introdurre dei dazi contro diversi Stati e contro l’UE. UE risponde con contromisura: notifica, se non togli dazi anche l’UE li applicherà agli USA. Da un limite di tempo (1 aprile) finito il quale entreranno in vigore. Il

crea un’organizzazione internazionale alla quale viene affidato il compito di garantire pace e sicurezza internazionali (Art.1). Divieto di uso della forza si trova Art. 2 prg. 4 Statuto delle Nazioni Unite. Kellogg-Briand parla di divieto di guerra, Statuto parla di uso della forza. Nel 1928 il problema era definire che cosa era la guerra: quando gli Stat si facevano formale dichiarazione di guerra. Per questo che non si usa nello Statuto la parola guerra ma parla di uso di forza armata. Altra differenza art. 2 prg. 4 minaccia e uso della forza , cosa che manca nel Kellogg-Briand. Introdotto un secondo divieto che riguarda anche la minaccia di uso della forza armata. Sentenza della CIDG canale di Corfù contrapposto UK vs Albania. Nave del UK passa nel canale di Corfù. Corte sostiene che il passaggio inoffensivo di una nave militare attraverso un corridoio internazionale non è un illecito ma l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Rilevante oggi perché tra Taiwan e Cina orientale ci sono tensioni e nel canale tra di loro circolano delle navi militari statunitensi che richiamano la sentenza di Corfù. La nave proprio perché militare non deve adottare nessun comportamento ostile (armi puntate in basso). Altre ipotesi in cui si può parlare di minaccia è l’ ultimatum  fare o non fare qualcosa entro x altrimenti uso forza armata contro lo Stato. La minaccia si può manifestare con prospettazione realistica e credibile di uso della forza al verificarsi di determinate condizioni. Riarmo e corsa agli armamenti  se uno Stato inizia a riarmarsi in modo massiccio, possiamo parlare di minaccia di uso della forza? C’è un limite in cui arsenale di uno Stato realizza una minaccia? Abbiamo un parere consultivo della CIDG legalità alla minaccia o all’uso delle armi nucleari 1996 Il riarmo massiccio non è di per sé illegittimo, è neutrale. Ma da leggere nel contesto più generale: verificare se possiamo rintracciare o meno elemento di prospettazione realistica di uso della forza.

1- Se UE riarmo per difendersi non c’è minaccia

2- Se Stato dice mi riarmo e poi vediamo come risolverla c’è minaccia

Spostamento di truppe realizza minaccia di uso della forza armata? Ammassare truppe militari sul confine può essere considerata minaccia? Bisogna ancora una volta vedere se dal posizionamento si può desumere in modo chiaro che l’uso della forza armata è una questione di giorni a meno che non si realizzino determinate condizioni. Non ci sono criteri chiari e gli Stati ci giocano. Se c’è violazione art.2.4 gli Stati sono autorizzati a difendersi.  Fondamentale capire quando si tratta della violazione dell’articolo perché la violazione legittima la vittima alla risposta più adeguata (anche eventualmente con uso della forza).

  1. CdV art. 33 e seguenti che ci possono guidare anche nell’interpretazione della Carta delle Nazioni Unite, convenzione che però si applica solo gli Stati, quindi non li applichiamo

direttamente ma ci aiutano solo nell’interpretazione. Cosa vuol dire forza seguendo il significato oggettivo del termine? Forza diverso dal potere.

2. Vediamo allora cosa vuol dire seguendo il significato soggettivo Convenzione è del

1969, dopo 2WW Stati volevano vietare uso della forza armata.

  1. Art. 44 Carta delle Nazioni Unite dice cosa può fare Consiglio di Sicurezza quando vuole usare la forza: può chiedere agli Stati di fornire forze armate. Quindi seguendo queste interpretazioni diverse possiamo affermare che uso della forza è inteso come della forza armata. Possiamo anche vedere la prassi successiva, come Stati hanno inteso il 2.4 quando applicato la norma. Ci aiuta la risoluzione 3314/1974 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. All’interno delle NU solo Consiglio di Sicurezza ha valore normativo e può ordinare, AG fa dichiarazioni che possono essere strumento ricognitivo delle consuetudini, testimonianza di consuetudine non scritta. Risoluzione vuole definite l’aggressione, invasione territoriale. Art. 3 della risoluzione offre un elenco di condotte di attività che costituiscono aggressione e quindi violazione del 2.4 della Carta. Viene considerata violazione del 2.4 secondo questa risoluzione:
  2. Invasione territoriale  esercito che entra senza autorizzazione sul territorio di un altro Stato. (regola dello stivale)
  3. Bombardamento
  4. Blocco navale/aereo ecc..  navi che con la forza si interpongono sulla rotta d’ingresso minacciando di respingere o affondare qualsiasi mezzo che tenti di attraversare la zona vietata. Tutte le condotte che violano 2.4 sono atti di violenza fisica. Questo ci aiuta a interpretare l’articolo quando parla di forza perché ci fa capire che è limitata solo alla forza fisica. Tutto quello che non è violenza fisica non rientra nel campo di applicazione del 2.4 e non è vietato dall’articolo (non vieta violenza economica, politica..). Se guardiamo alla preparazione della Carta, il Brasile aveva proposto una nozione di forza più ampia: aggiungere anche la pressione economica nella nozione, ma altri Stati non hanno voluto inserirla. Quindi è stata presa in considerazione l’inclusione di uso della forza non fisica ma alla fine non hanno voluto inserirla ai sensi dell’articolo 2.4. Nozione di uso della forza insoddisfacente perché visione in parte neocolonialista ed è anche del 1945. Gli Stati volevano vietare qualcosa di simile alla 2WW ma oggi la guerra in parte è cambiata e molti degli attacchi avvengono attraverso il web. Quando parliamo di attacchi informatici rischiamo di avere una definizione di uso della forza insoddisfacente. Bisogna fare una distinzione:

Se vengono rispettati tutti requisiti imposti dal 2.4 c’è possibilità per lo Stato vittima di difendersi. Art. 51 espressione “ diritto naturale di autotutela ”  retropensiero degli Stati nel momento in cui hanno scritto la norma; articolo non introduce la legittima difesa, ma è un diritto che esiste a prescindere dalla Carta delle Nazioni Unite che si limita a prenderne atto. Questo vuol dire che non può eliminarla o ridurla, esiste a prescindere.

1- Legittima difesa individuale  diritto degli Stati di difendersi

2- Legittima difesa collettiva  Stati hanno creato OI il cui obiettivo è fornirsi

reciprocamente assistenza militare, trattati di collaborazione in caso di attacco. Questa è un’evoluzione importante perché chi non è direttamente vittima di un attacco è

comunque autorizzato a rispondere in difesa del suo alleato  c’è legittima difesa anche

se non vittima diretta dell’attacco. Possibile perché questi trattati introducono principio in forza del quale attacco compito nei confronti di un membro viene interpretato come attacco nei confronti di tutti gli altri Stati (es. di OI con questo scopo: NATO art. 5, UE, Patto di Varsavia, Unione Africana, Lega Araba, anche in Sud America ci sono, rimane fuori Asia sud-orientale dove non esiste qualcosa di simile alla NATO). Es. Confine UCR- POL dei missili sono caduti nel territorio polacco colpendo delle fattorie. C’è stato momento in cui Stati hanno detto che POL era stata attaccata sollevata la questione degli Stati non direttamente attaccati che intervengono, POL ha sostenuto che si fosse trattato di un errore e che non c’era bisogno di attaccare UCR.  Legittima difesa collettiva è condizionata da richiesta espressa di supporto da parte della vittima diretta di attacco. Diritto di difendersi viene almeno procedimentalizzato da art. 51, imposti degli obblighi :

  1. Comunicazione delle misure di autotutela che si intendono adottare al Consiglio di Sicurezza
  2. Legittima difesa ha una “data di scadenza” lo Stato ha diritto natura di difendersi solo sino a quando non interviene il Consiglio di Sicurezza con le misure che ritiene più giuste. Stato cede il diritto al Coniglio nel momento in cui gli Stati hanno creato le Nazioni Unite. 3- Problema 1. Se Consiglio di Sicurezza non prende decisioni? Se veto determina la paralisi? In un’ipotesi di questo tipo, come nel caso dell’Ucraina, il singolo Stato continua ad esercitare il suo diritto naturale. 4- Problema 2. Come facciamo a giustificare esistenza di Organizzazioni come la NATO laddove abbiamo già Organizzazioni come le Nazioni Unite? Anche la NATO quando interviene ha bisogno dell’autorizzazione delle NU, se agisce senza mandato delle NU, l’azione NATO è illegittima. Legittima difesa implica uso della forza, proprio per questo è una causa di giustificazione dell’illecito. La giustificazione ha una serie di maglie, di condizioni; perché la difesa sia davvero legittima ci sono dei requisiti che la risposta militare deve rispettare. Se eccede le

condizioni, lo Stato in “eccesso” di legittima difesa diventa a sua volta lo Stato che commette un illecito. I requisiti sono:

  1. Criterio di proporzionalità  risposta armata che lo Stato pone in essere per difendersi deve essere proporzionata. La risposta può essere di tipo diverso dal tipo di attacco subito, non impone “occhio per occhio”, non c’è vincolo di identità della risposta. Vuol dire stessa gravità di conseguenze, non c’è un’ottica punitiva, nella risposta ma nella realtà non è così; Stato che attacca e Stato che si sta difendendo contestano sempre la proporzionalità della risposta. Lo Stato che ha attaccato per primo e subisce la risposta dirà che questa è eccessiva e lo Stato che si difende dirà che è perfettamente proporzionata agli interessi che ha violato Stato attaccante in prima battuta. Proporzionalità è un criterio fattuale, non c’è formula matematica precisa per individuare una risposta proporzionata e una sproporzionata, per questo Stati giocano con i fatti per manipolare l’esito della valutazione. Armi nucleari intese nel senso di Hiroshima CIDG ritenute sproporzionate. Ma non individuata consuetudine contraria all’uso delle armi, CIDG diceva che non esisteva ancora consuetudine contro le armi, però se gli Stati le usano devono rispettare principio di proporzionalità che secondo la Corte è impossibile rispettare con l’uso di armi nucleari. Con il suo parere individua solo una circostanza in cui quest’arma può rispettare principio di proporzionalità: la sopravvivenza dello Stato.
  2. Necessità  difesa armata deve essere necessaria oltre che proporzionata. Vuol dire che la difesa che si sta ponendo in essere serve a evitare ulteriori attacchi. Criterio fondamentale perché se dopo il primo attacco si esaurisce ogni pericolo per la vittima, la vittima non può più rispondere con la forza armata. Deve esserci sempre un pericolo dal quale ci difendiamo, se cessa, la legittima difesa cessa. Obiettivo è evitare il danno punitivo ; evitandolo, si vuole interrompere la spirale di violenza che è contraria all’art.2. Anche questo criterio di natura fattuale. Bisogna guardare il singolo caso e avere riguardo al contesto e gli Stati litigano parecchio anche su questo criterio. Attacco di Israele contro l’ambasciata iraniana a Damasco (Siria) era contrario al 2.4 ma se scatta questo articolo la vittima si può difendere. Iran è stato vittima di attacco armato, se rispondesse sarebbe soddisfatto requisito della necessità? Iran ci ha messo un po’ per rispondere circa 2 mesi se la risposta è immediata possiamo andare a verificare la necessità della risposta, se aspettiamo a rispondere l’attesa è un elemento fattuale che dimostra come la risposta non sia così necessaria. Se ti devi difendere ti difendi subito. Non vuol dire che però in tutti i casi la risposta debba essere sempre immediata contrario all’obiettivo di interrompere spirale di violenza. Stati con loro prassi hanno ritenuto che rispetto al criterio necessità e tempestività, la risposta non crea problemi nel momento in cui viene fatta entro 6 mesi dall’attacco. Superati i 6 mesi,

Schema delle Nazioni Unite prevede altre circostanze in cui uso della forza può essere legittimo. Si è affermato nel corso del tempo una teoria che veniva chiamata intervento umanitario  laddove ci siano sistematiche violazioni dei diritti fondamentali in uno Stato, gli altri Stati possono intervenire militarmente per “salvare” la popolazione locale dal governo oppressore. Il problema è che se il punto di partenza è la violazione sistematica dei diritti fondamentali, a livello globale dobbiamo essere d’accordo su quali siano diritti fondamentali e quali legittimino l’intervento militare da parte di altri Stati. Ma diritti sono influenzati dalla cultura; se “esportiamo la democrazia” scopriamo il fianco al fatto che ogni Stato del mondo si possa sentire legittimato a esportare da noi quella che è la sua versione di democrazia. Questa teoria di inizio anni 2000, proprio per la difficoltà nel mettersi d’accordo su quali siano i diritti fondamentali, non ha trovato molto seguito. (proposta da USA obv). Bombardamento della Siria a difesa della popolazione locale. A fronte di un attacco di armi chimiche contro la popolazione locale, una coalizione guidata da UK, USA e FRA è intervenuta militarmente a difesa della popolazione locale. Gli USA stessi che hanno guidato la coalizione hanno detto di aver fatto bene ad intervenire perché era moralmente corretto intervenire ma non di aver agito nel rispetto del diritto. Solo UK ha ritenuto che l’azione militare è stata giusta e giuridicamente corretta. Questo non vuol dire che prassi internazionale non abbia sviluppato altre forme di intervento militare più limitate responsabilità di proteggere, responsibility to protect (R2P). Cambia il soggetto che interviene con uso della forza: non più Stati che agiscono unilateralmente ma il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ma problema nella votazione del Consiglio: votazioni si prendono a maggioranza dei 2/3 senza il veto dei big5, doppio criterio. Ogni volta che si toccano gli interessi di uno dei big5, il Consiglio si paralizza. Il Consiglio può intervenire con uso della forza armata SOLO per gravi crimini contro l’umanità. Statuo della Corte Penale Internazionale ci aiuta nella ricerca dei gravi crimini contro l’umanità:

  1. Genocidio intento di distruggere nel complesso o in parte un gruppo entico, nazionale, religioso, raziale attraverso varie condotte
  2. Crimini contro l’umanità atti sistematici diretti contro la popolazione civile consistenti nell’uccisione, deportazione, riduzione in schiavitù..
  3. Crimini di guerra violazioni del diritto umanitario che raccoglie le regole di DI volte a disciplinare l’uso della forza durante le ostilità. Gli altri Stati se vedono che si svolgendo un genocidio cosa possono fare? Posto che il Consiglio è l’unico che può intervenire, cosa succede se non lo fa? Gli altri Stati possono intervenire con dei limiti: possono iniziare una causa davanti alla CIDG. Convenzione del 1948 contro il crimine di genocidio art. 9  uno Stato che ritenga che nel territorio di un altro Stato si stia compiendo un genocidio, può presentare una causa alla CIDG.

Prima conseguenza: se si sta compiendo un genocidio in un altro Stato NON possiamo intervenire con la forza armata. Utilizzata diverse volte rispetto il conflitto a Gaza perché sono stati instaurati 2 macro filoni diversi: 5- Causa tra Sud Africa vs Israele. Sud Africa ha portato davanti alla Corte Israele per violazione divieto genocidio. La Corte ha ritenuto che ci fossero forti probabilità che si stesse svolgendo un genocidio e aveva ordinariato cessate il fuoco. (non rispettato) 6- Causa Nicaragua vs Germania. Nicaragua ha portato la Germania davanti alla Corte sostenendo che la vendita di armi, componendi di armi e software di materiale dual use da parte della Germania la portasse ad essere complice del genocidio. Ma non ci sono ancora neanche divieti cautelari da parte della Corte. La Germania ha ratificato la Convenzione del ’48, così come Israele e la Russia (usato come scusa per attaccare Ucraina 2022). Ma non c’è norma in un trattato che obbliga questi Stati ad andare davanti alla CIDG in caso di violazione di crimini contro l’umanità Non c’è una norma in un trattato che conferisca competenza alla CIDG ad esempio per crimini contro l’umanità o crimini di guerra. Non è un caso che tutte le azioni proposte dalla comunità internazionale si focalizzino sul genocidio, perché solo il genocidio ha norma che obbliga gli Stati ad andare davanti alla Corte. Uno Stato va davanti alla Corte solo se accetta espressamente la competenza della Corte. Tutte le cause che abbiamo oggi si focalizzano sul genocidio perché è l’unico strumento che ha una norma sulla competenza della Corte. Gli Stati non hanno alcuna norma che obblighi ad andare davanti alla Corte per il crimine di invasione territoriale per esempio. Il divieto di uso della forza non è accompagnato da una clausola sulla competenza della Corte e lo Stato che viola il divieto non è obbligato ad andare davanti alla CIDG (obv se ha usata in modo illegittimo la forza non ci andrà). Per gli altri crimini semplicemente non c’è nulla che obblighi gli Stati ad andare davanti alla Corte. Immunità Impossibilità per uno Stato di giudicare un altro Stato. Giudici italiani non possono fare un procedimento, adottare una sentenza nei confronti di un altro Stato. La regola dell’immunità deriva dal principio generale di DI della sovranità. Approccio americano della jurisdiction  concetto più esteso di giurisdizione.

1. Jurisdiction to legislate  competenza ad adottare le norme

2. Jurisdiction do adjudicate  competenza di giudicare. Vale si per cause civili che per

procedimenti penali sia per procedimenti amministrativi