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Appunti diritto parlamentare con focus regolamento camera deputati
Tipologia: Appunti
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Il Parlamento è un organo costituzionale, collegiale e rappresentativo della volontà popolare. Ha una struttura bicamerale in quanto composto da 2 Camere: Camera dei Deputati e Senato dotate delle medesime funzioni e dei medesimi poteri; in questo caso si parla di bicameralismo perfetto o paritario. Esercitano collettivamente la funzione legislativa il che significa che per l’approvazione di una legge è necessario che entrambe le Camere adottino lo stesso testo. Inoltre, ciascuna di esse può deliberare la concessione o la revoca della fiducia al Governo. Si differenziano per: numero, requisiti elettorato passivo, base di elezione e infine il Senato non è una Camera completamente elettiva per la presenza dei senatori a vita. Esercita la funzione:
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 200, 4 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Dei 196 senatori, 74 sono eletti con sistema maggioritario e 122 con sistema proporzionale. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a 3, il Molise ne ha 2, la Valle d’Aosta 1. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome si effettua in proporzione alla loro popolazione che risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto e sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto 40 anni. Ai senatori eletti si aggiungono i senatori di diritto e a vita ossia chi è stato Presidente della Repubblica (salvo rinunzia) e i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario nominati dal P.D.R. per un numero massimo di 5. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 20esimo giorno dalle elezioni; finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un 1/3 dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni; la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. La legge determina i casi di ineleggibilità (posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati) e di incompatibilità (divieto di cumulo di cariche) con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ossia non può ricevere direttive dagli elettori circa il modo di svolgere il proprio mandato. I membri del Parlamento godono di due immunità: l’insindacabilità ossia non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni e l’inviolabilità ossia senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Inoltre, i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge di circa 5000 euro netti, il rimborso spese per l’esercizio del mandato, per il soggiorno a Roma, per le spese telefoniche, per i trasporti e i viaggi e l’assegno di fine mandato.
I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. I Questori curano il buon andamento dell’amministrazione della Camera, sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono al cerimoniale e al mantenimento dell’ordine nella sede. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale che deve contenere solo deliberazioni e atti della Camera, ne danno lettura, formano l’elenco dei deputati iscritti a parlare, procedono agli appelli, collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità dei voti, registrano i voti, accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine previsto e non vi sia alterazione dei discorsi e concorrono al regolare andamento dei lavori. L’Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera proposto dai Questori; Decide i ricorsi sulla costituzione o prima convocazione dei gruppi; Decide sui ricorsi dei gruppi sulla composizione delle Commissioni e autorizza la costituzione di gruppi secondo i requisiti previsti dal Regolamento; Decide sulle sanzioni dei deputati. Approva il regolamento della Biblioteca e vigila sul suo funzionamento. Adotta regolamenti e le norme per: ordinamento uffici, stato giuridico e trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti e decide su eventuali ricorsi, amministrazione e contabilità, ammissione degli estranei e funzioni ad essi assegnate. L’Ufficio di Presidenza nomina il Segretario generale della Camera. Quando viene rinnovata la Camera l’Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla prima riunione della nuova assemblea.
I gruppi parlamentari sono associazioni volontarie di deputati. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di 20 deputati (14 dalla XX legislatura). L’Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato in almeno venti collegi proprie liste di candidati, le quali hanno ottenuto almeno un quoziente in un collegio e 300000 voti validi. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale il gruppo a cui appartengono; se non lo dichiarano o non appartengono ad alcun gruppo costituiscono il Gruppo misto. I deputati del Gruppo Misto possono chiedere di formare componenti politiche all’interno di un gruppo misto a condizione che vi siano almeno 10 deputati (7 dalla XX legislatura). Possono essere formate componenti politiche di almeno 3 deputati che rappresentano un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati ossia candidature nei collegi uninominali. Per formare un’unica componente politica per le minoranze linguistiche servono 3 deputati (2 dalla XX legislatura). Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo Parlamentare e di quelli da iscrivere al Gruppo Misto. Ciascun gruppo nella prima riunione nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Gruppo indica il deputato o deputati per un numero massimo di 3 che esercitano le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Gruppi= proiezione in Parlamento dei partiti e movimenti politici. Funzioni: 1) formulano proposte e organizzano i lavori parlamentari attraverso la Conf. Pres. Gruppo; 2) nominano membri Commissioni permanenti; 3) Presentano mozioni, mozioni di sfiducia e richiedono votazioni qualificate Entro 30 giorni dalla costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto che viene trasmesso entro 5 giorni al Presidente della Camera e contiene l’organo competente ad approvare il rendiconto e l’organo responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo. Per l’esplicazione delle loro funzioni è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e un contributo finanziario per tutte le spese. I contributi sono destinati esclusivamente per scopi istituzionali. Gli organi direttivi del Gruppo Misto devono rispecchiare le varie componenti politiche e assumono le deliberazioni tenendo proporzionalmente conto della loro consistenza numerica. Se questo principio non viene rispettato si ricorre al Presidente che sottopone la questione all’Ufficio di Presidenza. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia le risorse trasferite dalla Camera al Gruppo. Si avvalgono di una società di revisione legale selezionata dall’Ufficio di Presidenza. Il rendiconto viene trasmesso al Presidente della Camera con una dichiarazione del Presidente di Gruppo che ne attesta l’approvazione da parte dell’organo competente e dalla relazione della società di revisione. Il controllo di conformità del rendiconto è esercitato dal Collegio dei Questori. Se un gruppo non presenta il rendiconto entro i termini stabiliti decade il diritto di erogazione delle risorse per l’anno in corso e l’obbligo di restituire le somme ricevute e non rendicontate.
Il Regolamento della Camera prevede la costituzione di 3 Giunte i cui componenti sono nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i gruppi. 1)La Giunta per il Regolamento La Giunta per il Regolamento della Camera è composta da 10 deputati nominati dal Presidente. È presieduta dal Presidente della Camera che può integrarne il numero per un’adeguata rappresentatività dei Gruppi. Il compito della Giunta è lo studio delle proposte relative al Regolamento, propone all’Assemblea le modifiche e le aggiunte ad esso che l’esperienza dimostri necessarie, esprime pareri sull’interpretazione e risolve i conflitti di competenza tra le Commissioni. Durante la discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente i principi e i criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Se tutte le proposte contenenti principi e direttive sono respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta; se sono approvate, la Giunta presenta il nuovo testo. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o 14 deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell’Assemblea sono state percepite, possono presentare proposte interamente sostitutive il testo della Giunta. Il testo è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. Se non viene approvato vengono messe in votazione le proposte sostitutive partendo da quella che più si avvicina al testo
Il Comitato per la legislazione è composto da 10 deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione. È presieduto a turno da uno dei suoi componenti per la durata di 10 mesi ciascuno. Esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge. Qualora 1/5 dei componenti delle Commissioni lo richieda, il Comitato per la legislazione esprime pareri sulla qualità dei testi riguardo l’omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà della loro formulazione. Se le Commissioni in sede referente decidono di non apportare alcuna modifica a seguito del parere espresso devono indicare le ragioni nella relazione per l’Assemblea. Il Presidente della Camera può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento
Alla Camera, all’inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti che hanno competenza su: I) affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni II) giustizia III) affari esteri e comunitari, IV) difesa V) bilancio tesoro e programmazione VI) finanze VII) cultura, scienza e istruzione VIII) ambiente, territorio e lavori pubblici IX) trasporti, poste e telecomunicazioni X) attività produttive, commercio e turismo XI) lavoro pubblico e privato XII) affari sociali XIII) agricoltura XIV) politiche dell’UE. Si rinnovano ogni biennio e i membri possono essere riconfermati. Ciascun Gruppo parlamentare designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti ripartendoli in modo uguale in ciascuna di esse e comunicandolo al Segretario generale. Nessun deputato può far parte di più Commissioni. Un deputato che non può intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito da un collega dello stesso gruppo appartenente ad un’altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica mediante comunicazione del deputato interessato. Ogni gruppo può per un determinato progetto di legge sostituire un commissario con un altro di diversa Commissione. Un deputato che non può intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito da un collega dello stesso gruppo appartenente ad altra Commissione. Il Presidente informa la Commissione delle eventuali sostituzioni. La sostituzione non è ammessa in sede consultiva per i deputati della Commissione a cui è destinato il parere. I deputati dello stesso gruppo possono chiedere non più di una volta l’anno di sostituirsi a vicenda nelle Commissioni a cui appartengono
Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l’elezione dell’ufficio di presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Nell’elezione del presidente se nessuno raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, viene eletto il più anziano come deputato e, se hanno la stessa anzianità di deputato, il più anziano per età. Per la nomina dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente scrive sulla scheda un solo nome, vince chi ottiene più voti. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l’ordine del giorno, ne presiede le sedute e convoca l’Ufficio di Presidenza; i vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimenti; i segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l’esame delle questioni che devono riferire all’Assemblea; in sede consultiva per esprime pareri; in sede deliberante o legislativa per esaminare e approvare progetti di legge; in sede redigente per l’esame dei disegni di legge. Inoltre si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo e esercitare le funzioni di indirizzo, controllo e informazione. Le Commissioni possono istituire al loro interno dei Comitati permanenti per l’esame degli affari loro competenza. Commissioni bicamerali 1)Previste da Costituzione o All’inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera d’intesa con quello del Senato nomina su disegnazione dei Gruppi i deputati componenti la Commissione per le questioni regionali (20 deputati+ 20 senatori). Svolge funzioni consultive per lo scioglimento dei consigli regionali, qualora il Governo promuova alle Camere questione di merito per contrasto di interessi su una legge regionale e sui disegni di legge che riguardava attribuzioni alle regioni o Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa= istituire procedimento d’accusa P.D.R.
La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, del P.D.R. o di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce di diritto se il Senato è convocato in via straordinaria. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera e devono essere diramate almeno 48 ore prima delle riunioni. Durante gli aggiornamenti se un 1/5 dei membri di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno dalla presentazione della richiesta, comunicando ai singoli componenti l’ordine del giorno in modo tale che tra l’avviso e la seduta decorrano almeno cinque giorni. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è la seduta dell’Assemblea. Nell’aula sono riservati posti ai rappresentati del Governo e ai componenti la Commissione. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune è riservato un seggio al Presidente del Senato. Il Presidente dell’Assemblea o della Commissione apre la seduta e la chiude. La seduta inizia con la lettura del processo verbale; se non ci sono osservazioni, si intende approvato; non è concessa parola se non per porvi rettifica, esprimere il proprio pensiero o per fatto personale. Il Presidente o un suo incaricato comunica all’Assemblea i messaggi e le lettere. Un segretario legge il sunto delle petizioni presentate che vengono poi trasmesse alla Commissione competente. Delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale. In seduta segreta l’Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza delle accuse. Se un deputato pronunzia parole sconveniente o turba la libertà delle discussioni o l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo. Dopo un secondo richiamo all’ordine nello stesso giorno, il Presidente può disporre l’esclusione dall’aula per il resto della seduta. Se il deputato si rifiuta, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In caso di violenza, tumulti, minacce o espressioni ingiuriose, il Presidente della Camera può proporre all’Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta. Se tenta di rientrare prima del termine, il tempo di esclusione viene raddoppiato; le decisioni sono comunicate all’Assemblea e non possono essere oggetto di discussione. Quando sorge tumulto nell’Aula e i richiami del Presidente sono vani, quest’ultimo abbandona il seggio; se il tumulto continua può decidere di sospendere la seduta o toglierla. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati dal Presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari. La forza pubblica non può accedere alle aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente.
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Il pubblico è ammesso in apposite tribune. I commessi sono incaricati di vigilare sull’osservanza dei regolamenti. Fanno uscire la persona che turba l’ordine o se tale persona non viene individuata, tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto. In caso di oltraggio alla Camera o qualsiasi membro, il responsabile viene immediatamente arrestato e tradotto davanti all’autorità giudiziaria. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva. Su richiesta del Governo o del Presidente di un Gruppo o di 7 deputati, l’Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Dei lavori sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico (vengono riportati i dibattiti). Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissione parlamentari a cura del Segretario generale. Per i lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente è assicurata la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico non sono ammessi nelle Commissioni ma possono seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
E’ il numero minimo necessario di parlamentari presenti affinchè le sedute siano valide e le deliberazioni possano essere adottate. Le deliberazioni di Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, per la discussione di risoluzioni, nell’esame di atti del Governo non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Nelle altre sedi è sufficiente la presenza di 1/4 dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ossia coloro che esprimono voto favorevole e contrario. I deputati impegnati per incaricato avuto dalla Camera o se membri del Governo per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale. La Presidenza non è obbligata a verificare se vi sia il numero legale per deliberare, ma deve farlo se richiesto da 14 deputati in Assemblea o 3 in Commissione qualora si stia per procedere a una votazione per alzata di mano. I deputati che hanno deciso di astenersi, i firmatari di una richiesta di votazione qualificata e i richiedenti la verifica del numero legale sono sempre computati per il conteggio del numero legale. Non si può chiedere la verifica del numero legale prima dell’approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si devono fare per alzata di mano per disposizione del Regolamento. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante procedimento elettronico, in Commissione per appello. Se non vi è il numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di almeno 20 min oppure toglierla e convocarla per il seguente giorno non festivo alla stessa ora della convocazione della seduta tolta. Le deliberazioni di Assemblea e Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti ossia coloro che esprimono voto favorevole e contrario.
Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. L’iniziativa legislativa spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori, al popolo mediante la proposta di un progetto redatto in articoli da parte di almeno 50.000 elettori, al CNEL e ai Consigli regionali. I testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla di progetti di legge. All’atto della presentazione di un progetto di legge, il Governo, un Presidente di gruppo o 7 deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l’urgenza. Tale dichiarazione è adottata a maggioranza della Conferenza dei Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ai 3/ dei componenti; qualora non venga raggiunta, la richiesta è sottoposta all’Assemblea che delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Per ciascuno dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge se il programma è predisposto per tre mesi; non più di tre se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l’urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge relative ai diritti della prima parte della Costituzione. I procedimenti di approvazione del progetto di legge sono: A) Procedimento ordinario (Commissione in sede referente) si articola in 2 fasi. 1) Esame da parte della Commissione permanente. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all’Assemblea (l’ordine di esame segue l’ordine di presentazione con priorità per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e progetti di legge urgenti). Non possono essere assegnati progetti di legge che riproducano sostanzialmente progetti già respinti, se non sono trascorsi sei mesi dal rigetto. Qualsiasi questione di competenza insorta tra le Commissioni è deferita al Presidente della Camera che se lo ritiene necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo il criterio di economia procedurale, in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno 48 ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l’iscrizione del progetto all’ordine del giorno dell’Assemblea. Se all’ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti sulla stessa materia, l’esame deve essere abbinato per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. A tal fine, la Commissione può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o relatore incaricato che chiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari. Nella fase istruttoria la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo.
Prende in considerazione: la necessità dell’intervento legislativo, la conformità alla Costituzione, la compatibilità con la normativa dell’UE e il rispetto delle competenze delle regioni e autonomie locali, la definizione degli obiettivi e la congruità dei mezzi per conseguirli, la chiarezza e corretta stesura del testo. Il Presidente della Camera o il Presidente della Commissione stessa possono richiedere pareri di altre Commissioni quando il progetto di legge rechi disposizioni che investano la competenza di queste ultime, ma non in misura tale da richiedere una diversa assegnazione in via primaria. Le Commissioni a cui viene richiesto il parere si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza; possono anche presentare proposte di modifica ossia emendamenti o articoli aggiuntivi. Il parere viene espresso nel termine di 8 giorni dalla distribuzione dello stampato; il termine è di 3 giorni per progetti di legge urgenti e per disegni di legge di conversione di decreti-legge. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole, parere contrario, favorevole con osservazioni o favorevole a condizione di modificazioni. Il parere può essere espresso anche con la formula:” nulla osta all’ulteriore corso del progetto”. Tutti i progetti di legge implicanti entrata o spese sono distribuiti alla Commissione competente e alla Commissione bilancio e programmazione per parere sulle conseguenze finanziarie; se la Commissione competente introduce disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro esprimono parere rispettivamente sugli aspetti di legittimità costituzionale e su quelli concernenti il pubblico impiego. I pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Lavoro e Politiche UE (per progetti di attuazione di norme comunitarie) le cosiddette “Commissioni filtro” assumono un particolare rilievo poiché oltre ad essere obbligatori, in alcuni casi sono anche vincolanti (la loro inosservanza da parte della Commissione in sede legislativa comporta la rimessione del progetto di legge in Assemblea.) La Commissione può nominare un Comitato ristretto al quale affidare lo svolgimento dell’istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli da discutere in Assemblea, garantendo la partecipazione delle minoranze. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea che riporta la relazione illustrativa e il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. Nomina anche il Comitato dei Nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente per la discussione davanti all’Assemblea; si riunisce per esaminare eventuali emendamenti presentati in Assemblea. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell’Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall’inizio dell’esame in sede referente. Il termine è ridotto a metà per i progetti di legge urgenti e a 15 giorni per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. (Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione di decreti-legge alle Commissioni competenti in sede referente il giorno stesso della presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all’Assemblea che deve convocarsi entro 5 giorni. Sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione che deve esprime il parere entro 5 giorni)
Chiusa la discussione sulle linee generali, si passa alla discussione degli articoli che consiste nella discussione degli emendamenti (ed eventuali proposte di modifica degli stessi detti subemendamenti) e articoli aggiuntivi proposti al progetto di legge. Una volta terminata la discussione, si procede alla votazione degli emendamenti proposti (eventuali subemendamenti prima di essi) e sull’intero articolo. Se viene presentato solo un emendamento ed è soppressivo si pone al voto il mantenimento del testo; se sono presentati più tipi di emendamento allo stesso testo si parte dal votare da quello che più si allontana: soppressivo, parzialmente soppressivo, modificativi e aggiuntivi. Successivamente si vota ciascun articolo e dopo di essi eventuali ordini del giorno (documenti di indirizzo al governo sul modo in cui dovrà essere applicata la legge). La votazione finale ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli. Prima del voto il Comitato dei Nove o il Governo possono richiamare l’Assemblea sulle correzioni di forma. Il Presidente può decidere di rinviare la votazione finale ad una seduta successiva. La votazione avviene di regola per voto palese mediante procedimento elettronico ed è richiesta la maggioranza semplice; si può votare contemporaneamente su più progetti di legge. Per i progetti di legge costituzionale nella prima deliberazione si applicano le procedure previste per i progetti di legge ordinaria. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato e se viene modificato, la Camera deve riesaminarlo. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l’intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre dalla data della prima deliberazione della Camera. Ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all’Assemblea. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme. Sono ammesse le dichiarazioni di voto. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera. Se viene approvato con la maggioranza dei 2/3 il Presidente ne fa espressa menzione agli effetti dell’articolo 138 della Costituzione. B) Procedimento per commissione in sede legislativa o deliberante. Comporta che il procedimento si concluda interamente all'interno di una Commissione: essa provvede all'esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l'Aula. L’assegnazione in sede legislativa è deliberata dall’Assemblea su proposta del Presidente che può richiederla quando un progetto di legge riguarda questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale. Se l’opposizione è fatta dal Governo o da 1/10 dei componenti la Camera, non si vota e il progetto è assegnato in sede referente. Inoltre, il Presidente della Camera può proporre all’Assemblea che un progetto di legge affidato in sede referente alla Commissione sia trasferito in sede legislativa su unanimità dei rappresentanti di gruppo o più di 4/5 della Commissione, assenso del Governo e pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro. Se la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere delle Commissioni precedentemente dette e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all’Assemblea.
Vi sono però dei limiti:
Gli atti di indirizzo: Mozione Un presidente di Gruppo o 7 deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motivata formulata secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza, al fine di promuovere una deliberazione dell’Assemblea su un determinato argomento. Mozione di fiducia/Mozione di sfiducia La mozione di fiducia al governo ossia l’atto con cui il Parlamento aderisce al programma politico del governo e gli consente di entrare in carica deve essere motivata e votata per appello nominale; quella di sfiducia volta a determinare le dimissioni del Governo o di un Ministro deve essere motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti, non può essere discussa prima di 3 giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno. Se il Governo pone la questione di fiducia durante il mandato per verificare il sostegno della maggioranza su una determinata questione si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo tra i Gruppi. Non può essere posta su proposte di inchiesta parlamentare, modifiche del Regolamento, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive il voto per alzata di mano o scrutinio segreto. Risoluzione Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni deve essere invitato un rappresentante del Governo. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l’Assemblea. Ordine del giorno Letteralmente è l’ordine del giorno della seduta, cioè l’elenco degli argomenti che saranno trattati. Ma anche l’ordine del giorno generale, cioè il complessivo elenco dei documenti che pendono, che sono all’ordine del giorno delle Camere. Ma è anche un atto di indirizzo che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo (normalmente un disegno di legge) su cui l’Assemblea è chiamata deliberare. In questo caso l’ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno, accogliendoli, non accogliendoli o accogliendoli solo come raccomandazione.
Gli atti di controllo e d’informazione: Interrogazione Consiste in una semplice domanda per iscritto al Governo o Ministro per verificare la conoscenza su una determinata situazione e quali misure e provvedimenti si intendono adottare. Non possono essere poste all’ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni da parte dello stesso deputato. Nel presentare un’interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione. Il deputato può anche dichiarare di voler una risposta scritta, in questo caso il Governo deve rispondere entro 20 giorni. In ciascuna seduta almeno i primi 40 min sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni; le interrogazioni non svolte sono rinviate alla seduta successiva. Il Governo può dichiarare di non rispondere, indicandone il motivo; se dichiara di dover differire, deve indicare in quale giorno intende rispondere, entro il termine di un mese. Dopo la risposta l’interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno max. 5 min. Quando il governo riconosce che un’interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o a inizio della seduta successiva. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata si svolge di norma una volta a settimana il mercoledì. Intervengono due volte il Presidente o Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro/i sui quali vertono le interrogazioni. Entro le ore 12 del giorno precedente un deputato per ciascun Gruppo può presentare un’interrogazione per tramite del proprio Presidente. Il presentatore illustra per max. 1 min, l’interrogato risponde per max. 3 min. e infine c’è la possibilità di replicare per max. 2 min. Il Presidente dispone la trasmissione televisiva. In Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì. Lo svolgimento delle interrogazioni è trasmesso attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Interpellanza L’interpellanza consiste in una domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo o del Ministro in questione su determinati aspetti della sua politica. Ciascun deputato può presentare un’interpellanza che, trascorse due settimane dalla sua presentazione, è posta all’ordine del giorno. Ciascun deputato non può presentare più di due interpellanze per la stessa seduta. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive. Chi ha presentato un’interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di 15 minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di 10 minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Qualora l’interpellante non sia soddisfatto può presentare una mozione. Interpellanza urgente I presidenti di gruppo, a nome dei rispettivi gruppi, ovvero un numero di almeno 20 deputati possono presentare interpellanze urgenti. Se vengono presentate entro martedì, sono discusse il giovedì. Ciascun presidente non può sottoscriverne più di due per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato non più di una per lo stesso periodo. Il Presidente può disporre di svolgere contemporaneamente interrogazioni e interpellanze su argomenti identici o connessi; le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Le inchieste parlamentari (indagini su materie di pubblico interesse) Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge. La Commissione d’inchiesta è nominata in modo che la sua composizione rispecchi proporzionalmente i gruppi parlamentari. Procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazione dell’autorità giudiziaria.