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schema di diritto parlamentare
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Per procedimento legislativo si intende quello specifico procedimento il cui risultato finale consiste nell’adozione di una legge. Il procedimento legislativo costituisce manifestazione della principale, anche se non unica, funzione espletata dal Parlamento, la funzione legislativa. Le fasi del procedimento legislativo. - In quanto serie predeterminata giuridicamente e coordinata di atti rivolti a uno stesso risultato finale, il procedimento legislativo si articola in più fasi. E sono: quella dell’ iniziativa , quella della decisione e quella della promulgazione e della pubblicazione.
di legge, così come risulta a seguito dell’esame svolto articolo per articolo. Quest’ultima lettura ha uno scopo essenzialmente garantistico, in quanto serve ad evitare che il coagularsi estemporaneo di maggioranze sulla votazione di un singolo articolo pregiudichi la ratio della proposta originaria. Il potere di emendamento è un potere fondamentale del Parlamento: secondo parte della dottrina, esso è una manifestazione essenziale della stessa funzione legislativa. Gli emendamenti possono essere presentati dai parlamentari o dallo stesso Governo: per evitare abusi nella loro proposizione, un ruolo fondamentale spetta al Presidente dell’Assemblea, il quale può dichiararli inammissibili. Nel caso in cui il Governo voglia bloccarli, può ricorrere alla questione di fiducia , a seguito della quale tutti gli emendamenti decadono e si vota soltanto sul testo presentato dal Governo. I procedimenti legislativi semplificati. - Oltre al procedimento ordinario ne sono previsti anche altri semplificati. Anzitutto, è prevista la possibilità di un procedimento legislativo abbreviato per quei disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza (art. 72, co. 2, Cost.; artt. 69, 79, e 81 reg. Camera; 107 reg. Senato). In questi casi, la Commissione è ammessa a riferire oralmente e i tempi vengono ridotti. Un caso peculiare di procedimento legislativo abbreviato è, in particolare, la conversione di un decreto-legge, che, pur utilizzando il procedimento per commissione referente (art. 96- bis reg. Camera), vede i suoi tempi drasticamente ridotti in virtù dell’esiguo margine di tempo entro il quale esso deve essere convertito in legge. Una procedura diversa da quella per commissione referente è quella per commissione deliberante disciplinata all’art. 72, co. 3, Cost.: in questo caso, alla Commissione spetta non solo la fase istruttoria, ma anche la fase deliberativa. Va detto, però, che questa peculiare procedura è soggetta a una serie di limiti. In primo luogo, non può essere utilizzata per alcune specifiche materie, che l’art. 72, co. 4, Cost. riserva esclusivamente alla commissione in sede referente (leggi di delegazione, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, leggi di approvazioni di bilanci e rendiconti, materia costituzionale e materia elettorale). Inoltre, resta sempre possibile tornare al procedimento ordinario quando lo richiedano il Governo, un quinto dei componenti della Commissione o un decimo dei componenti dell’Aula. Una forma intermedia tra la commissione referente e la commissione deliberante è la c.d. Commissione redigente, prevista esclusivamente nei regolamenti parlamentari (art. 96 reg. Camera; art. 35 reg. Senato): alla Commissione spetta la discussione e la votazione articolo per articolo, mentre all’Aula spetta la sola votazione finale. Pur se non esplicitamente menzionato, la Commissione redigente incontra gli stessi limiti della Commissione deliberante.