Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritti Umani in Contesto Penitenziario: Analisi Critica e Domande di Riflessione - Prof. , Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti del corso di diritto penitenziario della prof. Silvia Buzzelli

Tipologia: Appunti

2017/2018

In vendita dal 20/11/2018

APeggy
APeggy 🇮🇹

4.4

(19)

32 documenti

1 / 72

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO PENITENZIARIO
Anno accademico 2018/2019
Corso della Professoressa Silvia Buzzelli
2 ottobre 2018
Lezione introduttiva
Legge del 1975 n° 354 → sono passati più di 40 anni, e più di 250 da quando Beccaria ha
scritto Dei delitti e delle pene. Questo è il grande scenario.
Il tasso di suicidi è più elevato rispetto al mondo esterno.
Taser → è in adozione in qualche città per l'ordine pubblico. È stato proposto il suo uso
anche nelle strutture detentive → i problemi sono molti. Basti tener conto della regola
generale (che è disciplinata nella legge) per cui all'interno di una struttura penitenziaria non
si utilizzano le armi, se non in casi eccezionali. In più bisogna tener conto che secondo le
coordinate anche del comitato ONU che si occupa di tortura, questo strumento è incasellato
tra quelli che rischiano di essere strumenti di tortura o maltrattamenti. Le domande quindi
sono enormi, e tutte delicate. Non si puà rispondere in maniera semplice: bisogna conoscere
le norme, la giurisprudenza, e avere esperienza delle zone detentive.
Un'altra domanda è “cos è il 41-bis”? Serve? Non serve? Cosa vuol dire e quali sono i
presupposti? Cosa c'entrano le uova con il carcere? Sono cose che si trovano nelle circolari
del Dipartimento d'Amministrazione Penitenziaria, o nei provvedimenti delle autorità.
L'ultima circolare del DAP dell'anno scorso che si occupa esclusivamente di questo regime
previsto dal 41-bis contiene, ad esempio, un'indicazione che, insieme al divieto delle uova,
fa un po' sorridere: possono essere usate solo forbicine di tipo Chicco. Sono problemi pratici
della vita quotidiana.
Se queste sono alcune delle domande, e se questa è la realtà, il nostro obiettivo non è quello
di imparare a memoria delle fonti, ma costruire un vocabolario, scegliere delle parole per
leggere in maniera organica, capire il significato di una circolare, di una legge. Poi anche
scegliere → se vogliamo dare una risposta dobbiamo scegliere, e se scegliamo senza
ipocrisia bisogna essere coerenti con la scelta fatta. Bisogna, in questo modo, comprendere:
capire le norme, saperle interpretare e leggere.
Alcune norme sono molto datate, altre sono in cambiamento (ci sono progetti in corso) → è
anche difficile spiegare quale norma applicare in questo momento, per le tante modifiche o
per i tanti progetti.
Parola spesso non presa in considerazione → metodo → in una materia come questa il
metodo è quello di lasciare fuori i pregiudizi. Il pregiudizio implica di interpretare una realtà
pensando già di aver capito tutto. Quindi no pregiudizi, no luoghi comuni, no curiosità
morbosi.
Non dobbiamo nemmeno pensare che non si può fare qualcosa per il fatto che non ci sono i
fondi.
Regole penitenziarie europee → articolo 4 di questa raccomandazione “la mancanza di
risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti l'uomo” Lo stato non
può rispondere agli organismi del consiglio d'Europa che non si può fare perchè mancano i
fondi (ai sensi dell'articolo 4). questo articolo è preciso e non lascia spazio, ma è anche vero
che stiamo parlando di una raccomandazione = siamo nell'area del cosiddetto soft law
(diritto debole) → non stiamo parlando di una legge. Non è un'imposizione. Però stiamo
parlando di una delle fonti più importanti a livello europeo, pur con questa precisazione.
Non si può invocare l'emergenza → se sfogliamo i giornali o leggiamo libri, sicurezza ed
emergenza sono parole che ricorrono, ma non è vero che viviamo sempre in uno stato
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritti Umani in Contesto Penitenziario: Analisi Critica e Domande di Riflessione - Prof. e più Appunti in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

DIRITTO PENITENZIARIO

Anno accademico 2018/ Corso della Professoressa Silvia Buzzelli 2 ottobre 2018 Lezione introduttiva

  • Legge del 1975 n° 354 → sono passati più di 40 anni, e più di 250 da quando Beccaria ha scritto Dei delitti e delle pene. Questo è il grande scenario.
  • Il tasso di suicidi è più elevato rispetto al mondo esterno.
  • Taser → è in adozione in qualche città per l'ordine pubblico. È stato proposto il suo uso anche nelle strutture detentive → i problemi sono molti. Basti tener conto della regola generale (che è disciplinata nella legge) per cui all'interno di una struttura penitenziaria non si utilizzano le armi, se non in casi eccezionali. In più bisogna tener conto che secondo le coordinate anche del comitato ONU che si occupa di tortura, questo strumento è incasellato tra quelli che rischiano di essere strumenti di tortura o maltrattamenti. Le domande quindi sono enormi, e tutte delicate. Non si puà rispondere in maniera semplice: bisogna conoscere le norme, la giurisprudenza, e avere esperienza delle zone detentive.
  • Un'altra domanda è “cos è il 41-bis”? Serve? Non serve? Cosa vuol dire e quali sono i presupposti? Cosa c'entrano le uova con il carcere? Sono cose che si trovano nelle circolari del Dipartimento d'Amministrazione Penitenziaria, o nei provvedimenti delle autorità. L'ultima circolare del DAP dell'anno scorso che si occupa esclusivamente di questo regime previsto dal 41-bis contiene, ad esempio, un'indicazione che, insieme al divieto delle uova, fa un po' sorridere: possono essere usate solo forbicine di tipo Chicco. Sono problemi pratici della vita quotidiana.
  • Se queste sono alcune delle domande, e se questa è la realtà, il nostro obiettivo non è quello di imparare a memoria delle fonti, ma costruire un vocabolario, scegliere delle parole per leggere in maniera organica, capire il significato di una circolare, di una legge. Poi anche scegliere → se vogliamo dare una risposta dobbiamo scegliere, e se scegliamo senza ipocrisia bisogna essere coerenti con la scelta fatta. Bisogna, in questo modo, comprendere: capire le norme, saperle interpretare e leggere.
  • Alcune norme sono molto datate, altre sono in cambiamento (ci sono progetti in corso) → è anche difficile spiegare quale norma applicare in questo momento, per le tante modifiche o per i tanti progetti.
  • Parola spesso non presa in considerazione → metodo → in una materia come questa il metodo è quello di lasciare fuori i pregiudizi. Il pregiudizio implica di interpretare una realtà pensando già di aver capito tutto. Quindi no pregiudizi, no luoghi comuni, no curiosità morbosi.
  • Non dobbiamo nemmeno pensare che non si può fare qualcosa per il fatto che non ci sono i fondi.
  • Regole penitenziarie europee → articolo 4 di questa raccomandazione “la mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti l'uomo” Lo stato non può rispondere agli organismi del consiglio d'Europa che non si può fare perchè mancano i fondi (ai sensi dell'articolo 4). questo articolo è preciso e non lascia spazio, ma è anche vero che stiamo parlando di una raccomandazione = siamo nell'area del cosiddetto soft law (diritto debole) → non stiamo parlando di una legge. Non è un'imposizione. Però stiamo parlando di una delle fonti più importanti a livello europeo, pur con questa precisazione.
  • Non si può invocare l'emergenza → se sfogliamo i giornali o leggiamo libri, sicurezza ed emergenza sono parole che ricorrono, ma non è vero che viviamo sempre in uno stato

emergenziale. L'emergenza, se pensiamo al vero significato della parola, è una situazione sì prevista, ma a termine. Bisogna intervenire, ad esempio, perchè è crollato un palazzo. Un fatto limitato nel tempo, è a termine. Mentre secondo quello che ci viene detto noi siamo in una perenne emergenza (pensa a “emergenza criminalità”) → ma non è così → bisogna quindi usare le parole in maniera appropriata e specifica.

  • Il nostro metodo è quello della neutralità del ricercatore → vale per un giudice, vale per il PM, vale per lo studioso.. un metodo fatto dall'allontanamento dei pregiudizi. Senza andare alla sola ricerca della verifica di quello che abbiamo in testa. Invece bisogna procedere facendo delle affermazioni (che possono essere di tutti i tipi), che poi andranno verificate e argomentate.
  • Un altro termine che usiamo senza pensarci troppo è normale → il termine normalità è quasi banale. Ma cos'è la normalità per noi? Collega la normalità con la frequenza: quello che capita di frequente. È normale mangiare, è normale andare a dormire ecc.. un poeta turco scriveva che per lui la libertà era poter bere un bicchiere d'acqua fredda. Quindi quello che può essere frequente e normale in una sfera, non lo è in un'altra. A casa posso scegliere cosa fare, in un penitenziario non è detto che sia la stessa cosa. Chi si trova in un regime particolarmente rigoroso non può assolutamente scegliere il momento in cui fare la doccia. È vero che la normalità può essere frequenza, ma in modo assolutamente relativo, perchè ciò che è normale da una parte non lo è dall'altra.
  • Per gli antichi il concetto di normalità non è legato alla frequenza → è normale che una madre ami un figlio. Quindi non sulla base della frequenza, ma sulla base della qualità della scelta. La prospettiva cambia moltissimo se si usa la normalità in un modo o nell'altro.
  • Per il sovraffollamento in termini di frequenza posso rispondere che è la norma. Invece se rispondo non in termini di frequenza, ma se penso alla condizione dei singoli darò una risposta opposta: non è la norma, o meglio, non deve essere la norma. Quindi l'idea di normalità fa la differenza e non possiamo rispondere “è normale”. 4 ottobre 2018
  • Per noi conta il metodo, che potrebbe essere caratterizzato dall'abbandono dei pregiudizi, dei luoghi comuni, da quelle distinzioni buoni/cattivi, populismo/garantismo ecc.. ed anche da quell'indicazione forte che proviene da alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ribadisce che non si può ascoltare solo l'opinione pubblica (che, ad esempio, potrebbe volere la pena di morte, che però si scontrerebbe con convenzioni e principi nazionali e internazionali).
  • Allora il nostro metodo dovrebbe essere basato sulla neutralità del ricercatore – metodo ottimo di procedere, anche per un organo giurisdizionale, un pubblico accusatore, per chi fa ricerca → perchè si basa sull'affermare e argomentare sempre verificando quanto affermato.
  • Di solito non piace molto questo metodo, perchè inchioda alle proprie responsabilità (è facile affermare, ma le argomentazioni sono un'altra cosa). La difficoltà è generale, ma particolarmente collegata alla giustizia penale e agli argomenti che tratteremo, in quanto nel nostro ambito non c'è nulla di scontato, ed anche quella normalità che per noi è molto semplice, ci crea tanti problemi.
  • La “normalità” è una parola ambigua: può essere intesa almeno in 2 modi diversi: normale come frequenza/quantità; normale è anche un'altra cosa. Esempio sovraffollamento: il sovraffollamento è la condizione normale degli istituti detentivi (non solo italiani, ma anche europei) = lo affermo pensando alla normalità in termini di frequenza. Ma se ci basiamo in termini di convenzioni, regole, scelte giuridiche, morali, etiche → le conclusioni si ribaltano: non è normale il sovraffollamento, ma dovrebbe essere l'eccezione.
  • => attenzione a usare parole che sembrano anche molto semplici.

sicurezza sempre rispettando la dignità umana → di cosa si tratta? Può essere una parola utilizzabile in tutte le situazioni.

  • Collegata alla dignità, c'è una triade di termini che tornano utili per i nostri discorsi: tempo , spazio (diverso dal luogo), corpo.
  • Spazio → le considerazioni sul sovraffollamento sono delle questioni legate allo spazio (e anche al corpo). Lo spazio richiama delle questioni fondamentali, come la condizione detentiva all'interno di un luogo. Spesso usiamo il termine “cella”, poi se si controllano le fonti, fanno riferimento a “camera di pernottamento” → c'è una bella differenza, perchè in quel luogo dovrei solo pernottare e non vivere 24 ore. L'idea di spazio è fondamentale per costruire e risolvere una serie di questioni, a partire dal sovraffollamento.
  • L'idea di spazio è anche collegata, ad esempio, a un principio molto importante, che è nell'ord. Pen., ma anche nelle regole europee (art. 17) → principio della territorialità della pena (o territorialità della detenzione) → questione di luogo e spazio. Tratta il tema della vicinanza. Vuol dire trascorrere la detenzione in un carcere vicino alla famiglia, ma anche al centro di reinserimento sociale. Il luogo detentivo potrebbe essere lontano dalla famiglia, ma utile ai fini dei reinserimento. Le regole parlano di reinserimento, non rieducazione (poi capiremo perchè, e la differenza tra queste formule).
  • Non si può avviare nessun discorso su detenzione o sul carcere in generale, senza avere questa idea di spazio, perchè il sovraffollamento è legato allo spazio, la territorialità è legata, più che allo spazio, ai luoghi. Spazio e luogo non sono la stessa cosa (il luogo Milano è irripetibile e non lo si trova dall'altra parte del mondo; se parliamo di sovraffollamento e di una condizione per cui il detenuto ha meno di 3 metri quadro a disposizione, parliamo di una condizione spaziale: si misura qualcosa). San Vittore è un luogo, al cui interno possiamo misurare lo spazio. Quindi spazio e luogo sono collegati al tema del sovraffollamento, sono collegati al tema della territorialità della detenzione, e, stando alle regole penitenziarie europee, la scelta del luogo di detenzione dovrebbe essere una scelta collegata anche al volere della persona detenuta. I detenuti devono essere interpellati sull'assegnazione iniziale e su ogni trasferimento successivo da un carcere all'altro.
  • Quando si approfondiscono gli argomenti e si conosce la situazione pratica s riconosce quanta differenza ci sia tra i luoghi di detenzione. Non è un caso, ad esempio, che nel sistema americano addirittura quando si patteggia la pena, si patteggia anche il luogo in cui si è detenuti, perchè le differenze sono enormi. Ci sono luoghi in cui si sta meglio, ci sono luoghi in cui in automatico sarà impedito un contatto con la famiglia (magari perchè sono luoghi sperduti). Ci sono luoghi che fanno la differenza. Si può capitare nella “cella liscia” cioè in cui non c'è nulla, se non un letto o magari un armadio.
  • Si possono ricavare molti principi a partire dalla parola spazio.
  • È fondamentale il tipo di costruzione (il come), più che il dove → attorno al 700 e per tutto l'800 c'era il sistema Panopticon (istituzioni totali) = veniva usata una costruzione a stella con vigilante centrale, ed era una struttura che veniva usata non solo per il carcere, ma anche per altri edifici, come gli ospedali. Carceri fatte in modi diversi, alcuni con maggiori spazi, altri con spazi più angusti / ad esempio lo stato Turco è stato condannato per le carceri di tipo “F”: uno solo per cella, isolamento totale, ed essere da soli vuol dire che nessuno controlla in che condizioni la persona torna dopo l'ora d'aria o l'interrogatorio.
  • Quindi tutto per dire che non si può abbandonare l'idea dello spazio, perchè offre il collegamento e la comprensione di alcuni principi.
  • Stesso discorso vale per il tempo → il calcolo della pena, ma anche tutte le questioni processuali sono, o possono essere interpretate alla luce del tempo: pensa alla prescrizione, durata ragionevole del processo, o per la custodia cautelare in carcere.
  • Il tempo ha tanti significati, ma anche e soprattutto significati che non sono legati all'esecuzione della pena, o alla vicenda processuale in senso stretto → sono legati alla vita quotidiana all'interno di una struttura penitenziaria. Ci può essere un tempo vuoto: attività zero; oppure può esserci un tempo operoso in cui la persona ha la possibilità di lavorare, studiare, o comunque far qualcosa. Da questo si può vedere la bontà o meno di un sistema penitenziario: se ci sono delle norme che riguardano il lavoro o lo studio, e se sono applicate o meno.
  • La stessa idea di “emergenza” non è altro che una questione di tempo: dovrebbe essere una questione legata al tempo.
  • Corpo → potremmo dire anche “fisico” “dimensione fisica”, ma usiamo “corpo” pensando alla garanzia storica → habeas corpus (avere un corpo) / ad un certo punto nella storia medievale (e solo per determinati individui) ci si imbatte in questo, e vuol dire “avere un corpo”, che deve essere garantito nella sua integrità, nella sua dignità. Adesso i tempi sono cambiati, quindi potremmo parlare non solo di un corpo fisico, ma anche di un corpo elettronico, o di un corpo che può subire interventi elettronici (braccialetto elettronico).
  • Questo per dire che i diritti del corpo sono davvero il corpo dei diritti: il centro di tutto; e la differenza fra sistemi si basa su come un corpo viene trattato, considerato.
  • Dal corpo possiamo passare a una coppia di opposti altrettanto utile per i nostri discorsi: libertà e detenzione → qui sta il nocciolo della questione.
  • Di quale libertà stiamo parlando? Stiamo usando il termine al singolare? Leggendo le varie norme ci si imbatte in tante libertà (espressione, religiosa..) → qui stiamo parlando della libertà in generale, di una sola? Dobbiamo aggiungere un aggettivo: libertà personale → è di questa che stiamo parlando. Se si intende la libertà in generale in tutte le sue forme è l'opposto della detenzione, della costrizione, faccio una scelta ben precisa. Se intendiamo, come sicuramente intendono le carte internazionali, le regole penitenziarie, questa coppia di opposti aggiungendo il termine “personale” alla libertà, bisogna (effettuata questa scelta) fare poi i conti su come nella pratica dare un seguito a questa scelta di significato, teorica. Quali sono le conseguenze? Se la nostra detenzione è solo ed esclusivamente il contrario della libertà personale, allora questo significa che le altre libertà (che poi dovremo individuare) dovranno essere garantite all'individuo che è detenuto, nei limiti di quel sistema. Ma devono comunque essere garantite.
  • La scelta, che può sembrare banale, è invece fondamentale per poi risolvere tutti gli altri problemi, tutte le altre questioni.
  • Quindi da una parte una coppia di opposti, dall'altra una coppia, in cui la libertà è sì citata, ma al singolare. In ogni caso quel singolare, è un singolare che pesa.
  • Se accettiamo la coppia al singolare, il discorso va avanti riunendo quelle parole che abbiamo visto prima. Noi dovremo prendere in considerazione come un corpo detenuto può essere trattato nello spazio e nel tempo, come è considerato, come è ristretto. Se usiamo l'altra coppia, anche il sovraffollamento non sarebbe un problema o non comporterebbe alcuna violazione.
  • Le sentenze della Corte Costituzionale citate, l'art. 2 delle regole penitenziarie è molto chiaro in questo senso, perchè fa ancora riferimento unicamente a UNA privazione, e non una generale condizione detentiva.
  • Sentenza Torreggiani contro Italia 8 gennaio 2013 → ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 convenzione europea per il problema del sovraffollamento. Il tutto parte da una serie di risorsi di molti detenuti del carcere di Bustoarsizio. È una sentenza che lo Stato italiano non ha nemmeno il coraggio di impugnare, e ad un certo punto usa (paragrafo 65) queste parole: la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti contenuti
  • Quindi implica il rispetto → per la dimensione corporale e psichica.
  • Ci aiuta una frase che compare nei Delitti e nelle Pene di Beccaria → egli sostiene che non c'è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa → frase che viene ripresa anche da Calamandrei, che nel commentarla spiega cos'è la dignità: essere persona, non essere cosa. Con il collegamento ai parametri visti sopra (non avere paura, rapporto con il potere..).
  • Quindi la differenza è tra l'essere considerati cittadini o essere considerati dei sudditi: i sudditi non hanno diritti e possono essere trattati come cose, quindi in maniera non dignitosa.
  • Questo discorso è privo di qualcosa: per farlo davvero vivere dobbiamo legare al corpo vulnerabile, alla dignità (a tutte le parole viste fino ad ora) un altro termine → effettività → Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (art. 13): diritto a un ricorso effettivo ; in altre parti della Convenzione si usa l'avverbio “effettivamente”: i diritti devono essere effettivamente garantiti. Quindi questa parola, che serve per legare tutte le altre, vuol dire anche concretezza → non possiamo accontentarci di parlare in maniera astratta di diritti, garanzie ecc, perchè i diritti devono essere effettivi, e su questo concetto insiste la Corte di Strasburgo, e scrive in molti casi che i diritti non devono essere illusori, ma concreti e reali.
  • Cosa da concretezza al diritto? La concretezza è legata alla tutela giurisdizionale.
  • Quindi effettività si può tradurre con concretezza, ma soprattutto l'effettività va collegata alla tutela di un organo giurisdizionale che intervenga, valuti, che dia un risposta alla ricorrente (non è sufficiente un organo amministrativo). Altrimenti, se non ci fosse la tutela, saremmo fermi a una dichiarazione, che è importante ma non basta. Non basta leggere che è vietata la tortura, è necessario che vi sia un giudice che si preoccupi di dare una risposta a chi reputa leso il proprio diritto.
  • Questo ragionamento parte dal dichiarare (ciò che troviamo negli articoli), ma poi ci deve essere l'ulteriore passaggio: tutelare. E in qualche caso i più delicati) non solo bisogna dichiarare e tutelare, ma anche prevenire.
  • => dichiarare – tutelare – prevenire = 3 verbi che dobbiamo sempre legare tra di loro in questo sistema di garanzie.
  • È importante prevedere dei rimedi, ma anche importante prevenire: che qualcun altro non si trovi nella medesima situazione. In questi casi c'è la tutela e l'intervento del giudice, ma il danno c'è stato.
  • Il diritto penitenziario è un po' una materia di frontiera, e può essere ridotta a mera tecnica (citazioni di articoli e di commi), ma così si rischia di non comprendere davvero il peso di tanti problemi.
  • È anche una materia che ha sempre interessato di più i non giuristi → giornalisti, autori..
  • Nel romanzo Furore c'è una citazione che ci interessa → l'idea del carcere è una stupidaggine vecchia come il mondo, ma nessuno sa proporre qualcosa di meglio → questa frase ci permette di impostare un altro discorso, e rispondere a due domande per noi rilevanti:
    1. L'idea di carcere è davvero una stupidaggine vecchia come il mondo?
    2. È vero che nessuno ha proposto qualcosa di meglio? [Tra l'altro la parola carcere (la usiamo per comodità) non c'è nell'ordinamento penitenziario, ma la si trova solo nel c.p.p. → di nuovo ci imbattiamo in una contraddizione.]
  • Per rispondere dobbiamo guardare alla storia → Il carcere c'è sempre stato? No, le popolazioni antiche non conoscevano il carcere così come lo concepiamo noi. In una serie di epoche storiche il carcere non era visto come una pena, ma come luogo di passaggio, perchè

le pene erano altre (si stava lì in attesa di essere condannati a morte, o in attesa di una pena corporale).

  • L'idea di carcere nasce solo con la reclusione in monastero (e siamo già in epoca medievale) → era molto duro, perchè si resisteva 7-8 giorni.
  • Molte civiltà hanno fatto quindi a meno del carcere (nel bene o nel male).
  • C'è un momento fondamentale, perchè si ha un passaggio, ed è il 700 (illuminismo, rivoluzione francese) → grande frattura determinata dalle idee illuministiche e dalle scelte del 1789. Si può tentare di sintetizzare questo passaggio con 2 espressioni: dallo splendore dei supplizi si passa alla dolcezza delle pene (Foucault – Sorvegliare e punire, nascita di una prigione). Solo grazie alle idee illuministiche possiamo notare questo passaggio, altrettanto rivoluzionario come il 1789.
  • Foucault, per qualificare tutto quel sistema (che rimane comunque in piedi fino alla Rivoluzione Francese) usa l'espressione splendore dei supplizi = nel supplizio il corpo è una cosa, e lo si può usare in mille modi. Forse è più semplice capire cosa sia un supplizio (tortura, rogo..), ma è più complicato abbinare all'idea che abbiamo di supplizio con “splendore”. Foucault non sceglie a caso la terminologia, e quello “splendore” indica una caratteristica ben precisa di quelle epoche, che poi subisce un cambio a 360° → cioè il supplizio è pubblico, avviene sulla pubblica piazza, anzi è proprio uno spettacolo che piace. Allora il supplizio deve essere visto, perchè così si ristabilisce l'ordine. Il termine splendore richiama lo spettacolo pubblico. Il castigo è visibile.
  • Lo splendore è collegato anche ad una serie di tecniche di dare la morte, o dare il supplizio → la ghigliottina in quel momento costituisce un enorme progresso, perchè si da la morte in maniera visibile, ma istantanea (senza supplizio). E in maniera uguale (da Maria Antonietta in giù muoiono allo stesso modo).
  • Quindi individuiamo un periodo con delle caratteristiche (pena visibile, pubblica, è un rituale politico per ristabilire l'ordine) → poi, andando avanti nella storia, avremo una situazione che sarà l'esatto opposto (pensa all'America in cui per eseguire la pena di morte di inietta il veleno, e non in pubblico, ma nascosti) → questo significa che si decide di oscurare (cioè non rendere pubblica) la parte della giustizia penale che è legata all'esecuzione delle pene.
  • Dolcezza delle pene → Beccaria usa questa espressione, dedicandone un intero capitolo. Anche dolcezza stride, o può suonare eccessiva insieme a “pene”. Serve per far capire quanto sia enorme e rapido il cambio in quel periodo: il sistema che viene introdotto a seguito dei rivolgimento ottocenteschi è un sistema in cui le pene (rispetto a quanto abbandonato – il supplizio) è un sistema che possiamo definire “dolce”. L'individuo sarà tenuto nascosto, ma non è più oggetto (serve anche per capire la differenza tra suddito e cittadino → dopo la Rivoluzione Francese si abbandona l'idea del suddito).
  • Il cambio è enorme, e lo si capisce anche andando a vedere il momento in cui nasce la presunzione di innocenza o di non colpevolezza → solo con la Rivoluzione Francese si può iniziare a parlare di ciò.
  • Il passaggio da una presunzione di colpevolezza a una presunzione di innocenza è davvero rilevante.
  • Questa frattura settecentesca è importante per capire la differenza dei sistemi, che nasce in Francia e poi dilaga in tutta Europa.
  • Quindi l'idea di carcere si sviluppa lentamente.
  • È fondamentale conoscere la distinzione (che possiamo collocare nel '800 e primi '900) tra scuola classica e scuola positiva → sono due scuole di pensiero assolutamente diverse in relazione all'idea della pena, del castigo, dell'uomo criminale.

costituzionale per noi) → è impensabile, perchè non si può rieducare la natura. Quando riaffiorano le idee di Lombroso significa cancellare il principio fondamentale previsto dall'articolo 27.

  • Queste idee della scuola positiva possono essere utili.
  • Altre scelte di politica criminale che caratterizzano la fine dell'800 → dal 1889 al 1891 abbiamo una modifica complessiva e organica dell'apparato normativo penale (siamo in età giolittiana). Nel 1889 viene modificato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel 1890 c'è il Codice Zanardelli (si cambia quindi il codice penale), nel 1891 viene introdotto un nuovo regolamento carcerario (quasi 900 articoli, quindi un regolamento che è corposo, anche se non ci sono grandi innovazioni sostanziali – c'è ancora la segregazione, andando a vedere i vari articoli ci si accorge che la vita delle persone condannate è ancora una vita in condizioni sub-umane = è quasi naturale, perchè la pena è anche dolore nel corpo, in linea con il discorso che abbiamo fatto prima). Significa che nell'arco di 3 anni abbiamo una riforma organica.
  • Altre date interessanti (certe situazioni le possiamo verificare anche di recente):
    • 1902 → viene soppresso l'uso della catena ai piedi per i condannati ai lavori forzati con un regio decreto / pensa che in alcuni penitenziari statunitensi ci sono ancora le catene ai piedi e le divise a righe;
    • 1903 → con un regio decreto viene abolita la camicia di forza, i ferri, la cella oscura / anche se in realtà tutt'ora qualche cella oscura esiste ancora.
  • Non sono grandi rivolgimenti, c'è forse solo qualche piccola miglioria, e non è un caso, perchè in questo periodo una legislazione sociale (e non penitenziaria) si occupa, ad esempio, di limitare il lavoro delle donne, bambini, la pensione.. quindi c'è un collegamento tra gli interventi della giustizia penale e area penitenziaria e ciò che sta accadendo al di fuori.
  • Un altro tassello importante → biennio 1921 e 1922 → è da poco terminata la prima guerra mondiale, e si inizia a pensare al detenuto non più come un oggetto di repressione, ma un soggetto di cura. Si cercano di limitare (sulla scia dei 2 regi decreti) gli strumenti di contenzione (che non sono più strumenti di rappresaglia o punitivi) / vengono concessi i colloqui con la famiglia con più larghezza / si è più attenti a predisporre la segregazione cellulare → anche questo può essere uno spunto interessante, perchè si ipotizzano limitazioni all'isolamento. Nel 1922 queste novità, scelte innovative, trovano sede in un nuovo regolamento penitenziario = si attenua la disciplina, e la direzione amministrativa dei penitenziari è nelle mani del Ministero degli Interni, e non del Ministero della Giustizia. Quindi da una parte abbiamo delle scelte che fanno lentamente progredire le condizioni di vita, però abbiamo sempre sullo sfondo un'ostilità della dottrina, legata a Lombroso (personaggi come Nicola Pende sostengono che la criminalità è l'effetto di una disfunzione ormonale). In questo anno (ottobre) c'è la marcia su Roma → fa la differenza, e con un significato punitivo il Dipartimento passa (e rimane) al Ministero della Giustizia. In quel momento la scelta di sottrarre agli interni l'amministrazione penitenziaria viene vista come una scelta punitiva, rispetto alla legislazione di quel biennio.
  • Tutto cambia: la repressione penale di appesantisce (introduzione della pena di morte / eliminazione delle attenuanti generiche / elevazione generale dei minimi di pena / moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici / retroattività di alcune sanzioni / introduzione tribunali speciali) = sono le conquiste del ventennio fascista → leggi fascistissime (che si basano proprio sull'idea di Lombroso). Non si prende nemmeno in considerazione l'ipotesi di una custodia cautelare (carcerazione preventiva) a termine → oggi per noi esiste la misura della custodia cautelare in carcere, ma esistono anche dei termini massimi di custodia (artt. 303, 304) → vuol dire che raggiunto un certo limite di tempo, comunque la persona deve essere scarcerata in maniera automatica. Per noi è

naturale pensare a una misura della custodia cautelare collegata alla scadenza dei termini. Un'idea de genere viene assolutamente respinta in quel periodo, perchè il ministro dice che la carcerazione preventiva, se dovesse avere dei termini massimi, sarebbe aberrante e insidiosa.

  • Il legislatore fascista sceglie di modificare la codificazione penale come era capitato in età giolittiana → il codice penale, con modifiche, è ancora il codice del 1930. in quel periodo fu introdotto anche un codice di procedura penale (che verrà mano solo nel 1988), e la modifica riguarda anche l'ordinamento penitenziario. => Attorno al '30 abbiamo un intervento legislativo paragonabile (con tutte le diversità dovute alle scelte ideologiche differenti) all'intervento giolittiano.
  • Poi andando avanti, abbiamo la seconda guerra mondiale, il carcere diventa di nuovo crocevia per detenzioni politiche, per gli oppositori, funzioni militari.. accantonando questo periodo, andiamo a un'altra data importante: 1948 → Costituzione → importanti i lavori della costituente.
  • Articolo 27 Costituzione → L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  • Il testo iniziale aveva, non tanto un contenuto diverso, ma le proposizioni erano poste in un ordine diverso: le pene devono tendere alla rieducazione → viene messo prima.
  • Il testo attuale presenta un'inversione delle due proposizioni → c'è un motivo ben preciso, cioè una diversità di scelte di politica criminale. Dire in primo luogo che le pene devono tendere alla rieducazione significava scegliere di puntare tutto sulla rieducazione.
  • Un emendamento molto interessante non giunse nemmeno a votazione, ma vale la pena citarlo è: le pene restrittive della libertà personale non potranno superare la durata di 15 anni → troppo per quel periodo, come è troppo anche per noi. Ma la proposta venne avanzata.
  • Il periodo successivo (e siamo in epoca repubblicana) è caratterizzato da una serie ancora più pesante di contraddizioni e paradossi → continua l'idea della pena come castigo, come necessità di limitare e far soffrire il corpo, nessuna indulgenza, nessuna rilassatezza di costumi (troviamo nelle circolari degli anni '50). Altre 2 date importanti: Per far funzionare e rendere effettivo quell'articolo (quindi che diventi parametro di legittimità delle leggi) → ci vuole un organo => Corte Costituzionale inizia a funzionare nel
    1. gli organi preposti a tutelare e difendere i principi della Costituzione nascono molto lentamente → non conta solo la Corte Costituzionale; più tardi (1958) prende avvio il Consiglio Superiore della Magistratura.
  • Sono elementi che creano disfunzione.
  • => Nasce la repubblica → Costituzione → Corte Costituzionale inizia a operare a metà anni '50 → fino al 1975 la Corte Costituzionale non si è potuta occupare della materia penitenziaria, perchè fino a questa data è stato in vigore il regolamento degli istituti di pena , che possiamo qualificare con l'aggettivo “fascista” perchè è collegato a quel periodo. Anche questa è una contraddizione, e probabilmente un cattivo avvio della storia repubblicana in relazione alle questioni penitenziarie.
  • Il grande cambiamento lo si ha nel 1975 → è un cambiamento legato anche ad un modo di intendere davvero differente tutte le istituzioni totali (pensa a Basaglia → legge sui manicomi: idee innovative – la libertà è terapeutica: dietro a questo slogan c'è la messa in discussione delle istituzioni totali, come era il manicomio). => 1975 c'è il punto di svolta → grazie a giuristi e intellettuali, per la prima volta si effettuano delle scelte differenti (più vicine ai principi costituzionali), e per la prima volta possiamo parlare di una legge penitenziaria.

11 ottobre 2018

  • Abbiamo individuato degli elementi che possono servire per leggere il presente.
  • Epoca repubblicana → presenta delle contraddizioni (art. 27 che nasce a fatica.. una Corte Costituzionale che nasce altrettanto a fatica).
  • La punizione è una funzione sociale complessa: qualsiasi epoca andiamo ad esaminare, la punizione ha una funzione sociale complessa → significa che l'idea della punizione (quindi la privazione della libertà) non la si può comprendere, se non esaminando l'architettura, la politica, e non solo l'area penale. Questo vuol dire funzione sociale complessa.
  • Prima la presenza di un semplice regolamento, ed anche l'assenza di una Corte Costituzionale impedivano i controlli su questo settore. Ed è altrettanto importante (e lo si capisce affrontando anche il tema del sovraffollamento) che vi sia sempre un giudice in grado di intervenire, garantire e tutelare. Non ci deve essere solo monopolio dell'amministrazione.
  • La fase attuale è caratterizzata da tanti movimenti, ma soprattutto dal tentativo di ampliare l'intervento del giudice e garantire gli standard europei.
  • Le parole che vengono impiegate (ad esempio al contenuto delle regole penitenziarie europee) nella grande Europa sono, a volte, diverse da quelle che noi siamo abituati a utilizzare quando ragioniamo solo delle nostre vicende interne.
    1. In Europa si parla di “individualizzazione” → non significa pensare all'individualismo, ma significa che ogni persona deve essere trattata nel rispetto degli standard comuni, ma bisogna prendere in considerazione quelle che sono le sue caratteristiche.
    2. Altro termine → normale, normalità → in Europa ci si imbatte nell'espressione “normalizzazione” → la parola indica qualcosa di diverso rispetto ai discorsi che abbiamo fatto. Forse vuole sottolineare un avvicinamento tra i due mondi (esterno e realtà penitenziaria interna). Probabilmente nell'ottica europea significa introdurre nell'area interna quelli che sono gli elementi migliori della comunità esterna.
    3. Altra parola → “responsabilità” → si è responsabili il più delle volte quando si è consapevoli di ciò che avviene, e quando non si è chiamati unicamente ad eseguire degli ordini (se eseguo un ordine il più delle volte non penso).
    4. Altra parola → “non segregazione” → si parla spesso di “isolamento” (si può essere isolati doppiamente all'interno di un carcere). Il carcere è per sua definizione isolamento, e quando nelle regole penitenziarie si parla non segregazione, si fa riferimento alla possibilità di mantenere dei rapporti con l'esterno.
  • Tutto questo discorso ci serve anche per continuare a dare una risposta al protagonista di Furore → probabilmente il carcere non è vecchio come il mondo, ma anche quando ha iniziato ad avanzare questa idea, ha iniziato anche ad essere presentata, vissuta in maniera diversa → nella storia ci sono 2 visioni del carcere, che continuano a tornare (o prevale una o prevale l'altra). Sono 2 modi di intendere il carcere, e la storia continua a metterli in evidenza:
    1. esiste un approccio securitario del carcere → securitario non è “sicuro”, ma è un'involuzione della sicurezza. Si può avere una visione del carcere (quindi della detenzione) che porta semplicemente a neutralizzare gli individui. Se neutralizzo un individuo il regime sarà duro, con pochi diritti e tanti doveri, tanti obblighi. E questo vale per tutte le categorie di detenuti (per chi è condannato e chi è in stato di custodia cautelare). La visione securitaria, per certi versi, travolge quel principio di presunzione di innocenza, che dovrebbe sempre tramutarsi anche in regole e trattamento diverse nella

struttura penitenziaria. Quindi tutti trattati allo stesso modo, tolleranza zero = naturalizzazione. Qualcuno chiama questo approccio anche tipico del “modello Guantanamo” → la struttura detentiva gestita dai marines in cui sono stati rinchiusi senza diritti di nessun tipo presunti terroristi islamici (è un modello in cui i diritti delle persone detenute sono paragonabili ai detenuti in campo di sterminio).

  1. dalla parte opposta si trova, invece, un approccio umanitario → bisogna ribaltare la visione dell'approccio securitario. La pena deve essere dignitosa (pena umana e non disumana). Il detenuto è comunque soggetto di diritti (poi chiaramente vanno individuati quali, o possibili sospensioni o limitazioni) + a questa visione va collegato l'articolo 27 Costituzione e la scelta di rieducare (quindi diritto alla rieducazione). Qui ci troviamo in una visione opposta della precedente, ed è forse non solo quella che emerge dalla Costituzione, ma è quella che emerge dalle regole penitenziarie europee, perchè in quelle regole la parte V è intitolata il carcere come servizio pubblico
  • → di solito non colleghiamo l'idea di carcere a un servizio pubblico (quando pensi al servizio pubblico pensi al treno); invece l'intera parte V impiega proprio questa espressione (ci riesce magari difficile comprenderla subito). Parlare di servizio pubblico significa fare anche un'altra scelta importante, non solo umanitaria a tutela della persona, ma se il carcere è servizio pubblico, “pubblico” cosa significa? Che non deve essere privato, e bisogna anche introdurre nel nostro schema il fenomeno della privatizzazione. Se parliamo di un servizio pubblico significa che facciamo una scelta di campo: non dobbiamo affidare queste strutture ai privati. In molti paesi, invece, si è scelta la privatizzazione, o si è scelta con un'alternanza notevole, o con mille polemiche (pensa che in America le corporations che gestiscono i penitenziari sono quotati in borsa, al pari di una società petrolifera. È un giro di affari elevatissimo nell'economia americana).
  • Se fosse privato non ci sarebbe la possibilità di intervento di organi giurisdizionali.
  • Ciclicamente si sentono avanzare queste proposte, pensando di aver trovato la soluzione a tutti i mali. È vero che in molti e importanti paesi hanno scelto di privatizzare il sistema penitenziario. Se si affida ai privati l'intera struttura, l'intera gestione, cambiano completamente le regole → perchè il privato è assolutamente disinteressato alla rieducazione, e quindi l'unico scopo sarà il business. Quasi tutti i canili del sud sono gestiti da organizzazioni criminali = è business. Se è business non importa come l'individuo vivrà all'interno della struttura.
  • L'esperienza di questi paesi ci fa comprendere un altro elemento che bisogna tener presente nel momento in cui si decide se privatizzare o meno (a parte l'abbandono dei principi e diritti) → aumento del tasso di violenza. Si è visto, soprattutto nel Regno Unito, che per un certo periodo ha privatizzato le strutture penitenziarie, e poi è ritornato a un carcere pubblico per una serie di questioni → una di queste era, appunto, l'aumento del tasso di violenza. I rapporti tra detenuti e tra detenuti e controllori erano più violenti e deteriorati. Perchè la privatizzazione incide anche sulla considerazione di chi deve effettuare i controlli + se lo scopo è il guadagno, la scelta sarà anche quella di ridurre il personale che controlla l'istituto e aumentare quelle forme di vigilanza elettronica. Quindi anche gli Stati che per un certo periodo hanno scelto la privatizzazione (in parte la stanno ancora scegliendo) non hanno risolto una serie di problemi (certo, si guadagna).
  • => Servizio pubblico → NO alla privatizzazione (al massimo solo in alcuni settori, MAI all'intera struttura). I dati alla mano ci dimostrano: aumento della violenza, zero diritti (di chi controlla e chi è controllato), solo buoni guadagni per chi gestisce la struttura.
  • Quindi abbiamo le 2 visioni (securitaria e umanitaria); umanitaria = servizio pubblico.
  • La differenza è anche una differenza architettonica (pensa al Panopticon) / ciascuna struttura si può collocare in una visione → è tutto riconducibile alle 2 visioni.
  • Queste visioni sembrerebbero assolutamente contrapposte, ma cos'hanno in comune? Che

giorni di carcere da detenuto presunto innocente. Non è un fenomeno che possiamo cancellare, perchè se le cose stanno così vuol dire anche che l'intero processo penale ne esce snaturato. Che funzione ha il processo penale, a questo punto?

  • Il braccialetto elettronico può essere un'ottima scelta, peccato che si acquistano e non si usano.
  • Insistere sulle pene o misure alternative, quindi, è importante perchè ci sono in gioco i diritti delle persone, ma anche lo scopo del processo penale, e se non si fornisce un'alternativa il carcere continuerà ad autoalimentarsi. Continuerà a sussistere, anche se scontenta tutti.
  • Allora il decidere come gestire e disciplinare l'area delle alternative è assolutamente rilevante.
  • Bisogna sempre aggiungere anche un altro elemento → spesso si sottolinea che le pene alternative costituiscono un'ottima scelta anche e soprattutto ai fini della recidiva (discorso che piace molto ad alcuni, ma troppo poco ad altri). Non ci si vuole convincere che i tassi di recidiva aumentano se andiamo a vedere la carriera criminale di chi sconta la pena intesa come detenzione. Ci sono state anche polemiche recenti.
  • Le pene alternative producono un basso tasso di recidiva.
  • => 2 visioni + grandi argomenti che non possono essere cancellati per noi → dobbiamo dire qualcosa di più pensando all'approccio umanitario (comunque si tratta di avviare lo studio dell'ordinamento penitenziario).
  • Non ci basta parlare di un servizio pubblico e visione umanitaria → su quali grandi pilastri è costruito attualmente il sistema penitenziario? Sono 3 le grandi parole che troviamo immediatamente, anche leggendo l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario: trattamento, individualizzazione, rieducazione → struttura portante dell'ordinamento penitenziario.
  • Termini molto generici e ambigui (possono voler dire mille cose).
  • Questa struttura è molto diversa (l'opposto) rispetto a quella che caratterizzava il regio decreto del 1931. là si puntava tutto sull'esecuzione della pena, e su quella che possiamo definire la degradazione civile della persona condannata, che non aveva nessuna norma superiore che la tutelasse. 12 ottobre 2018
  • Area esecuzione penale interna VS area esterna → punto di partenza per effettuare gran parte delle scelte di politica criminale. È una questione di bilanciamento. Se intendiamo puntare su una visione carcerocentrica (carcere al di sopra e al centro dell'esecuzione della giustizia penale), indipendentemente poi dal trattamento interno, saremo costretti a limitare l'area dell'esecuzione penale esterna (e viceversa).
  • Però tutto poi dipende da quei dati relativi alla recidiva (va tenuto conto di ciò quando si effettuano i bilanciamenti) → possiamo adottare qualsiasi soluzione, ma dobbiamo essere consapevoli che i dati (non solo italiani) ci mostrano che il carcere produce recidiva, mentre le misura alternativa no. Anzi, molti sistemi europei adottano l'esecuzione esterna in maniera assolutamente maggiore rispetto alle nostre proporzioni.
  • Poi c'è un altro elemento da tener presente, che spesso non è considerato, ed è: noi abbiamo messo al primo posto la libertà personale, ma se ci spostiamo a considerare davvero quella che è la situazione pratica (pensa non solo all'Italia), molte volte quello che le grandi organizzazioni temono non è la limitazione alla libertà personale, ma l'attacco ai propri patrimoni. Molte volte non fa tanto paura la detenzione (sotto varie forme), ma fa pura l'attacco al patrimonio (sembra un ragionamento molto generico, ma non lo è = nel corso di un'intercettazione telefonica di alcuni anni fa, stavano parlando 2 uomini di rispetto molto importanti, ed è emerso proprio questo: “cosa peggiore della confisca non ce n'è” si dissero).

Nel nostro ragionamento complessivo vale la pena di tener conto anche di questa diversa considerazione (magari rispetto alla nostra impostazione) che hanno i grandi criminali. A volte si da per scontato i passaggi detentivi, ma quello che la grande organizzazione teme è l'attacco al patrimonio.

  • Poi ognuno può scegliere quello che preferisce, ma che lo faccia sulla base di una serie di elementi.
  • Bisogna tener conto che nell'ultima parte della nostra storia recentissima le scelte tendono ancora a non mettere in discussione la centralità del carcere. Associazione Antigone → ci sono vari rapporti, e si trova anche un comunicato (breve) in cui da una parte si esprime una certa soddisfazione per alcuni interventi piuttosto ampi, ma si sottolinea come, alla fine, anche questa scelte non favoriscano l'area delle pene alternative (come abbiano trascurato il tema dell'affettività in carcere o il tema delle persone detenute affette da problemi psichici).
  • Si è di nuovo intervenuti sul sistema penitenziario, ma senza pensare in grande: senza una visione d'insieme → solo con piccoli interventi e con scelte che ruotano nuovamente intorno al carcere.
  • Ordinamento penitenziario inteso proprio come legge del '75 → 3 parole fondamentali (che vanno legate tra di loro) per avvicinarsi e approfondire la conoscenza di questa legge (soprattutto il trattamento):
    1. trattamento → la parola trattamento compare in mille occasioni, a partire dal primo titolo della legge (trattamenti penitenziario, art 1: trattamento e rieducazione) → se guardiamo le rubriche dei primi 20 articoli le parole sono sempre le stesse,e il trattamento compare in continuazione, ma con significati completamente diverse. Perchè per noi “trattamento” è una parola che almeno indica 2 aspetti. Conterà quindi l'aggettivo. Pensa anche all'articolo 27 Cost: anche lì c'è l'espressione “i trattamenti non devono essere contrari..”. L'opposto di trattamento talvolta è MAL-trattamento → articolo 3 CEDU: lì si vieta la tortura, e i trattamenti contrari al senso di umanità.. quindi in fondo si fa riferimento anche ai mal-trattamenti. I significati importanti di questo termine possono essere 2:
      1. trattamento penitenziario (art. 1, comma 1) → è proprio la prima espressione. Fa riferimento alle condizioni di vita in generale che l'ordinamento penitenziario prevede e dovrebbe assicurare alle persone comunque detenute. Questo stesso articolo, all'ultimo comma, ci da un'altra espressione:
      2. trattamento rieducativo (quindi cambia l'aggettivo) → pensa all'art. 27 Cost + periodo '700 → la differenza delle 2 espressioni è data dalla presunzione di innocenza e non colpevolezza.
      • articolo 15 ord. pen.→ dedicato agli “elementi del trattamento”.
      • articolo 13 ord. pen. → “individualizzazione del trattamento” = le parole sono un circuito, sono sempre le medesime. Al primo comma si parla, di nuovo, di trattamento penitenziario. Potremmo aggiungere molti altri articoli (13- bis a partire dal 2012 quando l'Italia si è adeguata alla Convenzione europea di Lanzarote = “trattamento psicologico” per condannati a reati sessuali a minori), gli esempi sono davvero tanti. L'elemento che dobbiamo sottolineare (altrimenti ci crea confusione il non essere consapevoli della distinzione tra trattamento penitenziario e rieducativo) → la differenza tra trattamento penitenziario e trattamento rieducativo → il trattamento penitenziario è un'espressione che fa riferimento alle condizioni di vita, standard base di condizioni di vita (lo capiamo dall'interesse alla luce, aria, come devono essere i locali.. / il tema del sovraffollamento è collegato al tema del trattamento penitenziario / lo stesso articolo 3 della CEDU si occupa del trattamento penitenziario, non solo in senso specifico, ma ai

problema? Il motivo per cui molti costituzionalisti attaccano il termine? E attaccano proprio la parola, non il concetto di fondo. Se ci spostiamo sul versante della grande Europa e andiamo a consultare le regole penitenziarie europee non troviamo questa parola, ma altre terminologie → si parla (regola 107 – liberazione dei condannati) della necessità di aiutare un individuo condannato attraverso programmi che possano consentire il passaggio dalla vita in istituto a una vita rispettosa del diritto interno (in seno alla collettività). Si parla di “graduale ritorno alla vita in un ambiente libero” → se vogliamo trovare qualcosa di simile nel nostro sistema, qui si insiste molto di più sul reinserimento. Le parole sembrano ancora più pesanti. Non significa costruire il cittadino modello (anche perchè non sappiamo come sia), ma allontanamento recidiva, rispetto regole di convivenza etc.. nell'articolo 106 di queste regole si parla di “vita responsabile e esente dal crimine” → questo articolo si intitola “educazione dei condannati” e non rieducazione. C'è molta più modestia forse in queste regole penitenziarie. Noi partiamo molte volte dalla rieducazione senza tener conto dell'educazione → le questioni fondamentali sono nell'educazione. A volte abbiamo la pretesa di rieducare un soggetto che non ha mai avuto opportunità educative. Non bisogna partire dalla rieducazione, ma dall'educazione. Noi diamo per scontato un dato: che in fondo quel soggetto abbia perso qualcosa, e bisogna RI-educarlo. Un magistrato francese sosteneva che si da la rieducazione nel momento in cui si è disposti a correre il rischio dell'educazione. Quindi il centro del discorso si sposta: prima ancora di rieducare, bisogna essere capaci di educare. Il discorso educativo si sposta in un altro ambito, è precedente. Ecco quindi la critica! La rieducazione è proprio anche un concetto che non convince, proprio perchè da per scontato qualcosa che scontato non è. Allora dobbiamo ampliare i ragionamenti: partire da educare, poi rieducare, tener conto che qualcuno è diseducato, maleducato.. le ipotesi si moltiplicano. In un protocollo etico che si sono dati alcun ordini dei giornalisti italiani si usa l'espressione sarebbe diseducativo informare in maniera non corretta. Non possiamo quindi permetterci di cancellare il termine, ma eventualmente possiamo tener conto di questa prospettiva.

  • Le 3 parole non si possono separare e vanno lette insieme, e costituiscono l'ossatura del sistema penitenziario attuale perchè, alla fine, sono le parole che ribaltano completamente l'ossatura del regio decreto del '31 (che degradava l'individuo, il condannato → si fondava sulla pena – centralità della pena- , e soprattutto degradava il condannato in quanto la detenzione era comunque caratterizzata da un monopolio amministrativo = interventi del giudice pari a zero / intendiamo il potere giudiziario distinto dall'esecutivo).
  • Basta pensare che gli individui erano chiamati con numero, non potevano ascoltare musica, non potevano magari farsi crescere la barba o decidere come portare i capelli. La situazione che si profila leggendo il regolamento del '31 è questa.
  • Anche se è vero che quel regolamento, anche se tratta gli individui in questo modo e nasce in un periodo dittatoriale, nasce in ogni caso in maniera organica → l'organicità c'era stata.
  • Anche in quelle epoche i testi normativi erano revisionati anche e soprattutto sotto il profilo linguistico → in polemica con l'attualità, perchè oggi spesso capita di leggere e capire poco.
  • La differenza è concreta e assoluta tra il 1931 e oggi.
  • Cenno che collega questo discorso con il modello di Gorgona → il problema è che nel volume si insiste molto sul fatto che la rieducazione deve essere in ogni caso una rieducazione non-violenta → i vari autori svolgono professioni molto diverse, ma sono tutti uniti su questa scelta.
  • La rieducazione può essere violenta (parole che stridono insieme) → cosa c'entra la

violenza? Se andiamo a vedere l'esperienza di Gorgona (ultima isola carcere) ci accorgiamo che è stato un tema dibattuto. Ci sono stati periodi con una scelta di nonviolenza, mentre in altri periodi si è abbandonata questa scelta. Facciamo riferimento alla presenza di un macello nella struttura penitenziaria. La grande domanda che molti si sono posti è: è possibile rieducare delle persone attraverso un lavoro violento, come quello che si svolge in un macello (che comunque è legato all'uccisione). Una persona magari è lì per reati di sangue, posso rieducarla facendola partecipare a una catena lavorativa violenta? Per gli autori del volume la risposta è NO, ma per altri va bene così. 16 ottobre 2018

  • 3 parole che servono davvero per costruire e comprendere la struttura del sistema penitenziario attuale. Sono le parole che non potremo mai eliminare: costituiscono una linea dell'orizzonte difficile da disegnare, perchè sono parole ambigue → vogliono dire molte cose. Si intersecano tra di loro. Sono parole importanti, e quello che davvero conta, è che dobbiamo sempre riuscire, leggendo il testo dell'articolo (o paragrafo) capire, ad esempio, di quale trattamento stiamo parlando. È un'espressione che richiama di volta in volta le condizioni di vita (condizioni nelle quali si sostanzia la pena detentiva, o la custodia cautelare in carcere). C'è anche corrispondenza con i primi articoli della legge del '75, dove (non è casuale) si fa riferimento alle condizioni materiali di vita (come deve essere la cella, le condizioni relative alla luce, aria.. il trattamento penitenziario è questo = standard minimi relativi alle condizioni essenziali di vita). Se c'è sovraffollamento c'è maltrattamento.
  • Il trattamento può avere anche altro significato, quando si abbina all'offerta di interventi rieducativi → in questo caso si rivolge solo a una categoria (i condannati) e non tutti.
  • L'espressione “individualizzazione” viene ampiamente usata, però alla fine (e lo possiamo verificare leggendo i vari articoli) vuol dire capacità per l'ordinamento di adeguarsi ai casi specifici. Si deve tener conto di quella persona, che sarà comunque diversa dalle migliaia di altre persone detenute.
  • Controllando sul sito del Ministero della Giustizia i dati mensili si vede che la popolazione detenuta è in costante aumento. Attualmente almeno 9.000 persone detenute lo sono in più rispetto alla capienza regolamentare → stiamo toccando la punta di 60.000 detenuti.
  • La Lombardia è forse la regione che ha più istituti penitenziari, e sono i più affollati.
  • Rieducazione → abbiamo visto la critica a questa parola. È la parola impiegata dall'ordinamento penitenziario e tanti altri testi, ma forse non è la parola adeguata per condensare lo scopo che davvero dovrebbe avere una pena umana, non disumana. Una pena giusta, legata a un processo altrettanto giusto. Viene comunque usata perchè c'è un errore di fondo: si parte dalla rieducazione e non si tiene conto che le grandi questione sono a monte, e riguardano l'educazione. Si ha la pretesa di rieducare qualcuno che non è stato educato.
  • Il Tribunale minorile di Reggio Calabria ha adottato dei provvedimenti particolari in relazione a minori figli di boss mafiosi detenuti. Questi provvedimenti sono consistiti nel sottrarre la patria potestà ai genitori detenuti. Da alcuni ciò è stato accolto positivamente, da altri no. Quindi è stata sottratta la patria potestà per il solo fatto di essere detenuti per aver partecipato a criminalità organizzata. Lo si è fatto forse per una questione di educazione, e non tanto di rieducazione. Perchè si è visto che in quelle realtà, molte volte, il minore, quando il genitore è detenuto, assume le redini degli affari di famiglia. E gli affari di famiglia in questo caso sono criminali. Il fenomeno è numericamente esteso, e da qui la scelta di alcune autorità giudiziarie. È una scelta legata proprio, prima che al rieducare, al voler tentare di educare questi minori. Si cerca di allontanare il minore dalla famiglia affettiva e criminale per tentare di educarlo, e non essere poi costretti a rieducarlo. Ci sono state tante contestazioni, a noi basta sapere che ci siano stati questi provvedimenti.