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SITO norma attiva, scaricare l.26-07-1975 n.354 che corrisponde all’ordinamento penitenziario. Bisogna capire la realtà, per individuare una serie di problemi. Non si deve pensare immediatamente all’oggetto, ma significa impostare un discorso che riguarda il metodo (no pregiudizi e luoghi comuni), che è fondamentale per arrivare alla soluzione di un problema. Raccomandazione del consiglio di Europa n.2 del 2006 che fornisce regole penitenziarie per tutti i paesi europei. In questa raccomandazione vi è un articolo importante che sottolinea che la carenza di fondi finanziari non dovrebbe minare la riduzione dei diritti sostanziali. L’opinione pubblica non può decidere sui diritti e garanzie delle persone detenute, qui bisogna considerare una sentenza della Corte EDU, quale guardina della convenzione europea, nel 2007 risolveva un problema del diritto di voto delle persone detenute. Nel nostro sistema il diritto di voto può essere escluso in relazione ad una certa condanna, ma nel sistema anglosassone l’esclusione è totale e indistinta. Qui la CEDU condanna il Regno Unito dicendo che l’opinione pubblica conta, ma non può decidere dei diritti e delle garanzie convenzionalmente stabiliti. Metodo della neutralità del ricercatore che dovrebbe seguire un giurista, neutralità non significa essere equidistanti da tutto o di sospendere il giudizio, ma significa prendere posizione, scegliere, arrivando ad una decisione nel rispetto del metodo della neutralità, cioè scartare pregiudizi e luoghi comuni. Il modello inquisitorio è caratterizzato dal pregiudizio, fin da subito c’è un reo, un colpevole, caratterizzato dalla tortura come prova della verità, in questo metodo vi è assenza del dogma. Il metodo della neutralità del ricercatore deve caratterizzare l’autorità giudiziaria e gli organi di accusa, per cui nulla è scontato ossia niente è mai dato per certo e niente è normale. Normalità : ha un doppio significati, è una parola ambigua, da un lato assume un valore di quantità (una cosa che fanno tutti), dall’altro vi è un valore di qualità, etica o valore morale, come ciò che bisogna fare in termini morali. La normalità non vi è all’interno di un penitenziario. L’Italia è stata condannata per il sovraffollamento delle carceri nel 2013. In termini quantitativi il sovraffollamento in Italia è normale, ma non lo è dal lato qualitativo. Quindi il concetto di sovraffollamento (3mq a persona) ha idee diverse. Altra sentenza della CEDU del 1984, contro il Regno Unito che viene condannato per questioni legate alla corrispondenza personale e diritto di difesa del detenuto (violazione art 6 e 8 della CEDU), la Corte dice “la giustizia non si deve arrestare davanti alle porte delle prigioni”, sembra dire che è quantitativamente normale che la giustizia si fermi davanti alle porte delle prigioni, in quanto il carcere il più delle volte è un carcere fuori legge, ma la normalità in termini qualitativi porta ad un’idea diversa. Emergenza: indica una situazione che va risola subito, ma limitata nel tempo. È prevista dal sistema della CEDU all’art 15. Del termine emergenza bisogna imparare a ridurne la portata, altrimenti diventa normalità. PAROLE IMPORTANTI: SPAZIO come spazio della cella, e come varie forme che può assumere un luogo di detenzione (es cella liscia dove non c’è nulla; o cella zero dove tutto può avvenire). L’idea dello spazio è collegata anche al luogo come punto ben dislocato. Il luogo è irripetibile e ogni luogo ha le sue peculiarità. Nel costruire un carcere dentro o al di fuori della città è una scelta che tiene conto della difficoltà di raggiungere un luogo, e di chi vi lavora e per i colloqui. Concetto di territorialità della pena come principio che a detenzione dovrebbe avvenire in un luogo vicino a quelli che sono gli interessi e affetti familiari. Quindi tra spazio e luogo si nascondono principi del diritto penitenziario.
Non solo conta dove viene costruito un penitenziario, ma conta soprattutto come viene costruito (architettura penitenziaria come scelta di politica criminale di scelta del legislatore), es San Vittore ha una struttura a stella (panottico, cha dal greco significa vedere tutto). TEMPO per la pena, per la prescrizione, o per la durata ragionevole del processo. CORPO Es dell’emergenza è legata al tempo, e il sovraffollamento allo spazio e corpo. 3/10/ Metodo della neutralità del ricercatore: neutralità non significa non effettuare una scelta, ma scegliere dopo aver seguito una strada. Emergenza e urgenza Ricorrendo det situazioni in cui vi sono dei pericoli, situazioni di urgenza alcuni diritti possono essere sospesi o limitati. Ma l’urgenza e l’emergenza hanno det caratteristiche temporali, sono situazioni limitate nel tempo non quotidiane. Bisogna intervenire sempre secondo un criterio di proporzionalità , quest’ultima giustifica anche l’uso della violenza. L’obiettivo è sempre quello di garantire l’ordine e la sicurezza. Art. 1 l. ’75 si parla certamente di diritti, garanzie, ecc richiamando tutto il sistema costituzionale ma compaiono anche disciplina, ordine e necessità di mantenere la sicurezza. Questi concetti ritornano in modo molto preciso, sempre a giustificare interventi proporzionati, nelle regole penitenziarie europee. Il metodo della neutralità cerca sempre di bilanciare ed essere rispettoso della sicurezza, ordine e dei diritti delle persone; è un metodo che ha al suo centro : Tempo Prescrizione Durata ragionevole Emergenza (questione temporale) Spazio (sovraffollamento, perquisizione, ecc) Principio di territorialità della pena Diritto dei colloqui con i familiari Corpo Qualsiasi questione è riconducibile a queste tre parole. Tempo e spazio si collegano fra loro per esaminare la condizione di un corpo, corpo non solo fisico ma anche elettronico riguardante diritti ai dati personali e all’uso di essi. La scelta tra un sistema e un altro. Cioè di intendere l’ordinamento penitenziario, è collegata al modo di intendere il corpo. Dobbiamo ragionare utilizzando una coppia di opposti: libertà personale vs detenzione. Coppia decisiva per avere una visione dell’ordinamento penitenziario.
. La scelta di questa coppia condiziona il modo di concepire e intendere il sistema penitenziario. La detenzione è il contrario della libertà personale. Art. 2 regole penitenziarie europee: le persone private delle libertà conservano tutti i diritti che non sono stati loro tolti. Questa idea la si ritrova ad es in varie sentenze della corte cost ma anche nella sentenza pilota Correggiani vs Italia con cui la corte europea ha condannato nel 2013 l’italia per il sovraffollamento. I giudici europei scrivono che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla convenzione europea (o costituzione); al contrario in alcuni casi la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della situazione e per il fatto di trovarsi sotto il controllo e la responsabilità dello Stato. lo stato è responsabile del detenuto, del suo corpo, inteso in senso ampio, che rischia di essere vulnerabile. Bisogna riuscire a costruire un sistema in cui sicuramente la libertà personale della persona è limitata ma mantiene non tutti ma alcuni diritti, il problema diventa quello di individuare tali diritti. Nell’ultima sent la corte cost che si è occupata delle persona sottoposte al 41-bis e in particolare della cottura dei cibi all’interno della cella che dovrebbe essere assicurata anche a chi si trova ristretto al 41-bis. Se scegliamo questa impostazione (libertà personale vs detenzione) si dobbiamo occupare anche di dignità : assicurare il rispetto della dignità della persona. ha un significato ben preciso, ci sono die parametri che servono per capire cosa si intende. Dignità implica stabilire un rapporto fra un individuo vulnerabile e sotto
Il ‘700 segna la nascita anche del carcere come lo intendiamo ora, della presunzione di innocenza e quindi anche la distinzione fra persona accusata ancora reputata innocente e persona detenuta perché condannata. Per tutta la fase processuale non abbiamo un condannato, ma un presunto innocente, una persona che si trova tecnicamente in stato di custodia cautelare in carcere che si distingue dal detenuto. Questa distinzione è fondamentale poiché riporta anche alla distinzione fra carcere con rieducazione e senza rieducazione (dove si trovano persona in stato di custodia cautelare). Questa separazione fra detenuti definitivi e non è una separazione anche fisica, non dovrebbe esserci commistione di luoghi, separazione che risulta immediata leggendo regole europee e il primo titolo dell’ord penitenziario dove si parla di “trattamento degli imputati” che deve essere informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli fino a condanna definitiva. Gli istituti assumono nomi diverse anche sulla base delle categorie di persone che detengono. Noi consideriamo presunto innocente l’imputato fino alla condanna definitiva. Se si legge art 6 della CEDU emerge però una differenza. Art 6 par. 2 CEDU : si fa riferimento a persona accusata che è ritenuta non colpevole fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Per legale accertamento potrebbe intendersi già il primo grado. Da un punto di vista cronologico quindi la nostra presunzione di non colpevolezza ha una durata più ampia, copre l’intero processo, non così a livello europeo dove il legale accertamento potrebbe essere un accertamento avvenuto con sentenza di primo grado. È importante distinguere fra idee della : scuola classica: di Carrara che fornisce una definizione di delitto graduato alla pena. introduce il concetto di necessità giuridica. scuola positiva : Lombroso concetto di anticipazione, studiando i tratti somatici posso anticipare il delitto. Anticipare è diverso da prevenire che significa effettuare scelte di carattere socio politico; l’anticipazione è il guardare negli occhi, misurare il cranio e affermare che un individuo è delinquente. L’approccio di Lombroso non prevede la rieducazione. Si opera sulla base del tratto somatico. Teoria di Lombroso risalgono all’800. Altra caratteristica dell’800 : i governi che spesso si sono succeduti all’epoca di Giolitti si sono occupati della giustizia penale in maniera complessiva. Caratteristica che non ritroveremo più nella nostra epoca. Fra il 1889 e il 1891 il governo Giolitti introduce un nuovo regolamento carcerario, nuove leggi di pubblica sicurezza e il Codice Zanardelli. Lord penitenziario viene riformulato nei primi anni del ’30 con un regolamento e non con una legge, firmato dal re e Mussolini. L’ ‘800 è caratterizzato da quella distinzione scuola positiva-classica, dalle idee di Lombroso che avranno successo e sempre in questo periodo abbiamo degli interventi in tema di giustizia penale a 360 gradi. Il legislatore nel periodo Giolittiano/dittatoriale fornisce una codificazione organica della giustizia penale e del settore penitenziario. 8/10/ Alla domanda “il carcere è vecchio come il mondo?” abbiamo dato una risposta negativa spiegando come il carcere sia cambiato nel tempo, ponendo l’accento sul momento di passaggio che abbiamo individuato nel ‘700 che da consapevolezza sulla visione successiva del carcere e delle sue istituzioni e sulla caratteristica del principio di non colpevolezza. Anche nelle scelte di politica criminale e nelle teorizzazioni dell’800 c’è qualcosa di interessante: si è insistito non sulle posizioni della teorizzazione classica di Francesco Carrara ma a noi serve l’idea che caratterizza la scuola positiva e quindi gli studi di Lombro che, intorno al 1781 analizza il cranio del brigante e arriva a determinate conclusioni che per noi sono fondamentali. Egli teorizza il male per natura : il delinquente è tale perché ha una determinata conformazione fisica e studiando i tratti somatici si può giungere, secondo queste teorie all’ anticipazione della capacità criminale di un determinato soggetto: questo non ha niente a che vedere con l’idea della prevenzione (un conto è prevenire con degli strumenti educati, un conto è anticipare il crimine osservando il soggetto).
L’evoluzione di queste teorie, che passa anche dalle leggi raziali, arriva alla giustizia predittiva : ossia giustizia tramite algoritmi dietro questo tipo di giustizia vi è la capacità di calcolare e prevedere il crimine e chi lo andrà a compiere incrociando il tutto con una serie di algoritmi. Una scelta di questo tipo, però, nascondono il rifiuto assoluto dell’elemento sociale: la criminalità è vista come una criminalità per natura, la società, la famiglia in cui si vive ed il contesto in cui si cresce secondo queste teorie non conterebbero. Non la pensa come Lombroso la procura di Reggio Calabria che ha emesso dei provvedimenti di natura civilistica nei confronti di minorenni con genitori in carcere: il problema è che spesso le grandi famiglie mafiose affidano al figlio minorenne, qualora il padre si ritrovi in carcere, gli affari di famiglia. Le autorità giudiziarie hanno quindi sottratto la patria potestà (potere genitoriale) del detenuto per atti di alta criminalità: si è cercato con questi provvedimenti che comunque hanno natura civilistica di interrompere la carriera criminale del minorenne e la prosecuzione della gestione criminale del territorio. Questo esempio è necessario per smontare le teorie di Lombroso affermando che conta il contesto civile e la famiglia d’appartenenza che la criminalità non è insita nell’uomo dalla nascita. È necessario quindi decidere come comportarsi e quali cause ricollegare ai comportamenti criminali. Altro elemento messo in luce è stata l’organicità legislativa : vi è stata una capacità nell’800 di riorganizzare in maniera complessiva la legislazione criminale che successivamente ritroveremo solo nel 1930: si tratta di riorganizzare i codici di procedura e dei regolamenti penitenziari dove si vede appunto un intervento globale (es: età giolittiana dove in 3 anni si riformula il codice penale, le leggi DPS, e si ha un nuovo ordinamento carcerario). Un’altra caratteristica interessante è il fatto che tutte le competenze collegate al settore penitenziario siano di competenza della giustizia: nei primi nel ‘900 questo settore era competenza del ministro degli interni, s’intervenne sulle questioni carcerarie con dei regolamenti e la si radicò all’interno delle competenze del ministero dell’interno mentre ora, ci ritroviamo con una competenza che è del ministero della giustizia. Questo passaggio è collegato a tutta la legislazione del 1930-31 (anni in cui vengono riformulati i codici, sotto la dittatura fascista) ed assieme a questa riformulazione ed al nuovo regolamento penitenziario, si ha il passaggio delle competenze al ministero della giustizia. Assume un rilievo enorme il 1948 con la nascita della Costituzione. Art. 27 della costituzione afferma, al terzo comma che le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. In prima battuta questo comma conteneva le medesime parole ma invertite tra loro: si è arrivati all’inversione perché forse si è scelto di impegnarsi di meno nella rieducazione che, nel comma attuale, è posta in seconda battuta. Sempre nei lavori preparatori alla costituzione, si era previsto e proposto un emendamento di questo tipo: le pene restrittive della libertà personale non possono superare la durata di 15 anni ma questo non arrivò mai all’assemblea. La caratteristica dell’organicità degli interventi nel settore penale che caratterizzano l’800 e il 1930 è di fondamentale importanza posto che gli interventi successivi non saranno mai di questo tipo e di questa mole: al momento abbiamo un codice penale che è ancora datato 1930 (ha subito modifiche ma l’impianto complessivo è quello del 1930), il codice di procedura penale è stato l’unico riformulato nel suo complesso ed è datato 1988, la legge relativa all’ordinamento penitenziario risale al 1975. Tra queste date vi è una differenza notevole anche per quanto riguarda i momenti politici che abbiamo attraversato: cambiano le visioni anche in relazione alla persona e per questo anche tra i differenti codici e leggi possono esservi discordanze. Fino al 1975 tutto il sistema penitenziario era disciplinato da un regolamento degli anni ’30: la corte costituzionale iniziò a funzionare nel 1956, il compito della corte è quello di censurare o dichiarare illegittime delle leggi perché incostituzionali e per questo non è possibile fare la medesima operazione con i regolamenti.
persone che si trovano ad eseguire una pena all’esterno rispetto ad un’esecuzione interna (si parla del 25% di recidiva avvenuta con pene esterne contro il 70% avvenuto con esecuzione interna). Il carcere piace in quanto potrebbe essere una risposta alla paura della gente comune ma il carcere non fa paura alla grande delinquenza. 10/10/ Le proposte di alternative per punire in maniera differente al carcere ci sono. L’aggancio costituzionale si trova nell’art 27 Cost. perché si occupa di bene non al singolare ma al plurale e non fa riferimento al carcere. Si tratta di decidere anche se ampliare l’area dell’esecuzione penale esterna rispetto all’area dell’esecuzione penale interna. Le scelte di politica criminale sono determinate da questo ampliamento e da questa riduzione. In Italia le misure alternative sono applicate ma in maniera limitata rispetto ad altri paesi d’Europa. Ord. pen. Artt. 47 ss è dedicato alle misure alternative alla detenzione: gli articoli sono articoli sofferti perché modificati, abrogati, aggiunti (-bis, -ter) rispetto alla struttura iniziale. Tutti gli artt hanno comunque la medesima caratteristica: limitazione applicativa prevista dal legislatore. Al momento quindi di sicuro registriamo un’opzione che non è favorevole all’estensione delle misure alternative e, osservando da vicino gli articoli, i tanti limiti. ES: Art 47 AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE : la persona è affidata alle strutture del servizio sociale per un periodo pari alla pena che dovrebbe scontare. La limitazione la si capisce leggendo l’avvio del co. 1 “se la pena detentiva inflitta non supera i 3 anni” (limite edittale/oggettivo). Ci sono poi limiti soggettivi (come comportamento della persona sottoposta a tale misura). Ci saranno anche una serie di prescrizioni che dovranno essere rispettate dal diretto interessato altrimenti avremo la revoca della misura in caso di comportamento non rispettoso delle prescrizioni. Dovrà considerarsi l’esito del comportamento tenuto dall’individuo all’esterno. Pur con tutti i limiti esistono quindi delle misure alternative, oltre all’affidamento in prova : Art. 47-TER DETENZIONE DOMICILIARE : caratterizzata sempre da restrizione di libertà che ha luogo però nel domicilio (quando c’è). Si parla di pena espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di assistenza o accoglienza. Esistono limiti collegati alla pena e limiti di tipo locale (deve aversi un domicilio) e dei limiti collegati allo status soggettivo dell’individuo in quanto la detenzione domiciliare riguarda determinate categorie di persone in base all’età, condizioni di salute (es necessità di cure che non possono essere apprestate all’interno della struttura penitenziaria/donne incinta), presenza di figli, ecc. ART 47-QUATER MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS ART 47-QUINQUIES DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE riguarda un soggetto con sue particolarità, è rivolta a condannate madri che non si trovano nelle condizioni di poter accedere alla detenzione domiciliare comune, nonché il padre detenuto. La sent. 76 2017 si è occupata di questo istituto cercando di ampliare il campo applicativo. ART 48 REGIME DI SEMI-LIBERTA’ : il condannato se è semi libero può trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività utili al reinserimento sociale. Il semi libero normalmente trascorrerà all’esterno le ore del giorno (lavoro, ecc) ma dovrà fare ritorno in carcere durante l’orario notturno. Ci troviamo al confine fra esecuzione esterna ed interna. ART 54 LIBERAZIONE ANTICIPATA : la persona condannata ha partecipato attivamente all’opera di rieducazione e sulla base di questo comportamento ha diritto a una detrazione di 45 gg per ogni semestre di pena scontata. La natura dell’istituto è una natura premiale. Non può definirsi propriamente come misura alternativa avendosi solo uno sconto di pena, di fatto non c’è nessuna alternativa (c’è un calcolo/scontoautomatico). Questo elenco serve per capire che pur con tutti i limiti del caso il nostro sistema conosce le misure alternative e è proprio la Lombardia a fare ricorso, rispetto a tutte le altre regioni, lo strumento alternativo. Il DAP (dipartimento per amministraz penitenziaria) fornisce i dati degli istituti e i dati delle persone condannate che stanno espiando la pena all’esterno e risulta che in Lombardia ci sono 11 mila 700 individui che si trovano condannati in misura alternativa.
Questo dato si spiega forse anche con il fatto che la Lombardia è la regione col più alto tasso di detenuti. Se vediamo più da vicino il caso milanese, abbiamo invece 3700 individui detenuti nei tre istituti di pena contro quasi 4600 persone che si trovano in misura alternativa. La categoria di soggetti maggiormente interessata è quella di uomini di nazionalità italiana con un’età compresa fra i 30 e i 50. Poco applicate nei confronti degli stranieri (18% la metà cittadini europei, il restante continente africano). Le misure alternative poi oltre a mostrare, quanto a risultati un abbattimento dei dati di recidiva, sono meno costose. Criteri e principi del sistema dell’esecuzione interna Tre parole che caratterizzano il sistema attuale :
Se utilizziamo questi quattro parametri per misurare il sistema attuale ci accorgiamo che emergono delle forti disconnessioni, difetti perché non sempre i diritti sono tutelati, il sistema non è del tutto organico né efficiente (es. recidiva). Utilizzando questi parametri qualcuno sostiene che il carcere non funzioni perché è un luogo violento, burocratico, sovraffollato, luogo di suicidi dei detenuti ma anche degli agenti di polizia penitenziaria, luogo dispendioso in quanto si investono risorse enormi per ottenere risultati di questo tipo. Inoltre gli esperimenti ci hanno insegnato che il carcere non funziona anche quando è finto es Zimbardo che fece un esperimento nel ’71 a Stentford e quell’esperimento ha fornito risultati così emblematici che ancora oggi fa paura e lo stesso Zimbardo è stato attaccato e criticato per quell’esperimento: nell’esperimento si simula la detenzione. Z. è uno psicologo, divide una classe di studenti in detenuti e custodi in modo casuale ricostruendo la struttura penitenziaria. L’esperimento venne interrotto dopo pochi giorni perché nel qualcuno aveva avuto gravi crisi nervoso, qualcun altro era così ben entrato nella parte del custode da esercitare una violenza estrema nei confronti dei compagni. Questo esperimento sottoposto a tante critiche insegna che è la dinamica penitenziaria stessa ad alterare gli equilibri, se i comportamenti sono stati questi probabilmente è l’istituzione carcere a determinare comportamenti violenti. 15/10/ Noi esaminiamo la detenzione degli adulti a cui si riferisce la legge penitenziaria. Per la detenzione di minorenni è invece più complicato. Ciò dato anche da uno sfasamento cronologico dei codici per il processo penale minorile e la detenzione minorile. Un d.P.R. si occupa del processo penale minorile , ma con regole residuali rispetto all’impianto pensato per gli adulti. La detenzione minorile, che dovrebbe essere una grande eccezione, è stata in un limbo non disciplinata per 40 anni, si è arrivati solo di recente, l’anno scorso (2018 con riforma ), per formulare regole precise sulla detenzione dei minori. L’art 41-bis ‘sospensione delle regole di trattamento’ è prevista anche per i minori, ma forse la detenzione minorile avrebbe bisogno di altro. Per giudicare il sistema penitenziario minorili valgono i 4 parametri (vedi sopra). Lavoro rieducativo Nel libro ‘Salvati col nome’ troviamo la grande questione che ruota attorno all’esperienza dell’isola di Gorgona dove vi è un carcere come colonia agricola (agricoltura e pastorizia), con questione della possibilità di rieducare in maniera non violenta: tra gli elementi del trattamento rieducativo esiste il lavoro, ma il lavoro rieducativo può essere un lavoro violento? Il detenuto partecipa, secondo il DAP, ad un lavoro violento nel caso in cui gli siano assegnate attività all’interno di un macello (Gorgona). Vi è una contraddizione, se un detenuto sconta una pena con crimine di sangue utilizzando un’arma per uccidere, lavora nel macello uccidendo animali o pulendone il sangue. È possibile rieducare in questo modo? Lavoro rieducativo l’idea di un lavoro risocializzante con una vita responsabile esente dal crimine, deve essere un lavoro eticamente orientato e non violento. L’esperienza di Gorgona è consistita nell’abbandonare le sue scelte di lavoro, e adottare forme di lavoro non legate alla catena di smontaggio. Il luogo di detenzione non si deve legare all’idea di un macello, es i nazisti nel progettare i campi di sterminio si erano ispirati ai grandi macelli americani. Bisogna quindi rieducare senza violenza. Partendo dai 4 parametri per valutare un sistema si affiancano anche i termini TRACCIABILE e RINTRACCIABILE. Dietro queste due parole si nasconde un’unica grande esigenza legata alla persona detenuta, dobbiamo sempre, a garanzia delle condizioni assicurate all’individuo, rivenire le tracce e capire in quali luoghi è stata detenuta la persona con il suo itinerario dei trasferimenti che deve essere sempre rintracciabile.
Vanno esclusi i cd luoghi neri, dove la persona detenuta non ha diritti e garanzia, e non esiste un registro in cui si può capire quando iniziava la sua detenzione e le sue condizioni. Deve sempre essere ricostruibile la storia della detenzione del detenuto, esiste una cartella personale del detenuto che lo segue, altrimenti ci troviamo in una forma di detenzione illegale. Nel tema delle traduzioni ci si occupa del trasferimento delle persone compiute dalla polizia penitenziaria, occupandosi della tracciabilità e della rintracciabilità. Es: In Spagna ci si occupa di un caso, condannato con sentenza dalla CEDU, in cui i detenuti avevano viaggiato di notte, senza mangiare e maltrattati, arrivando in condizioni precarie la mattina in aula di udienza, impedendo l’esercizio di difesa personale. Questo discorso non riguarda solo l’individuo , ma anche i suoi effetti personali con traduzione (trasferimento) che garantisce la persona e i suoi effetti personali al suo seguito. Es. sentenza CEDU che ha condannato uno stato europeo che non aveva dato la possibilità al detenuto con un trasferimento veloce, non avendo tempo di raccogliere i propri oggetti personali che vanno poi dispersi. Operatori della giustizia e linguaggio specifico Linguaggio per individuare i soggetti e il lavoro di ognuno. Nel sistema attuale si ha un enorme numero di soggetti che partecipano alla vita penitenziaria, e tutto deve essere riordinato. Prima distinzione fondamentale è tra soggetti condannati definitivi e soggetti in stato di custodia cautelare in carcere come presunti innocenti senza sentenza definitiva in stato di processo penale ancora in corso. Custodia cautelare in carcere Per la detenzione di persone in stato di custodia cautelare in carcere si devono tener presenti gli articoli del libro IV del c.p.p .: art 278 fa riferimento ai presupposti edittal i per ricorrere alla misura custodiale; art 273 con presupposti fattuali (gravi indizi di colpevolezza) art 274 per le esigenze cautelari Servono per valutare se non sono stati rispettati i presupposti per l’applicabilità della misura custodiale in carcere. Art 275 elenca i criteri di scelta delle misure, per cui la custodia cautelare in carcere è estrema ratio. Ciò compare anche nelle regole penitenziarie europee. Art 277 parla di salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misura cautelare. Confrontato con l’art 1 ord.pen. per il trattamento penitenziario per cui i detenuti hanno i medesimi diritti. Aart 42 bis ord.pen. nel rispettare condizioni quando si trasferisce un soggetto riguarda diritti che devono valere per tutti i detenuti. Il trattamento per diritti e garanzie deve essere il medesimo, i detenuti vanno trattati in modo uguale. Tali articoli del libro IV riguardano anche le questioni di applicabilità della custodia cautelare in carcere: il PM la richiede al GIP o in udienza preliminare al GUP e si applica se c’è un’ordinanza favorevole del giudice competente al momento. Un passaggio che non può mai mancare, in quanto strumento di difesa, è il diritto immediato di conferire con un avvocato (diritto di difesa costituzionale -inviolabile e regole penitenziare e standard europei), diritti di avvisare parenti o autorità consolari se si è stranieri, e diritto di avere immediatamente l’accesso ad un medico personale (tre grandi garanzie a livello europeo). I colloqui con il difensore devono avvenire in via immediata. È possibile che si deroghi in via eccezionale a questa regola, es art 104 c.p.p. per il ruolo e compiti del difensore con possibilità del giudice di derogare, su richiesta da parte del PM, con un differimento di max 5gg, per conferire con il difensore quando esistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, in quanto il difensore potrebbe violare la legge e commettere reato di favoreggiamento. Il differimento dovrebbe essere collegato a queste ragioni. Per il soggetto che si trova in stato di custodia cautelare in carcere, se è stata correttamente applicata con i relativi diritti, immediatamente il difensore potrà incontrare la persona in stato di custodia. Il difensore può essere affiancato da un interprete (diritto all’interprete), per colloquiare con il difensore in modo da essere compresi.
del detenuto ma esiste anche una cartella virtuale data dal servizio informatico presso il Ministero, il provvedimento che dispone la misura deve essere trasmesso al Ministero a cura del cancelliere del tribunale che l’ha emesso. Non ci si può difendere se non si è informati. Se quindi parliamo di diritto di difesa in senso ampio non ci occupiamo esclusivamente dei colloqui con il difensore ma anche del diritto a essere informati. Questo diritto di conoscere passa sicuramente, nel caso di persone non condannate in via definitiva, dalla conoscenza dell’ordinanza cautelare e l’essere informati significa anche capire come si svolge la vita all’interno dell’istituto. Le stesse norme (artt. 94-97) si possono ritrovare nell’ordinamento penitenziario e nel regolamento del 2000 collegato all’ord pen. e possono essere rivolte generalmente a tutti i detenuti o esclusivamente ai condannati. Art. 32 ord. pen norme di condotta dei detenuti : all’atto del loro ingresso e quando necessario anche dopo, i detenuti sono informati. Co. 2 dovere di osservare tutte le disposizione che riguardano la vita penitenziaria. Art. 23 co. 5 regolamento 2000 si occupa delle modalità di ingresso nell’istituto : in questo caso per diritto all’informazione si fa riferimento a un colloquio che dovrebbe sempre avvenire fra il direttore o un operatore penitenziario designato per iniziare a compilare la cartella personale, per fornire alla persona tutte le info, per consegnargli la carta dei diritti e dei doveri. Alla persona vengono forniti chiarimento sulla possibilità di ammissione alle misure alternative e su eventuali benefici, possiblità di utilizzare procedura di controllo alternative meccaniche. Quindi questo articolo fa riferimento a una informativa molto ampia. Art. 69 informazioni sulle norme che regolano la vita penitenziaria dove troviamo gli stessi principi del diritto all’informazione. Ruolo della polizia penitenziaria all’interno del sistema Legge 395/1990 : con questa legge si scoglie il corpo degli agenti di custodia. La polizia penitenziaria è smilitarizzata il che significa anche e soprattutto non essere armati. Non abbiamo più ruolo degli agenti di custodia ma abbiamo adesso una polizia non armata, o meglio, viene stabilito in quali casi dovrà essere armata e precisare chi darà l’ordine di utilizzare le armi. Art. 41 ult. co ord. pen. impiego della forza fisica e uso di mezzi di coercizione: gli agenti che sono in servizio all’interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore è un’indicazione importante e di carattere generale perché non ci serve solo per risolvere il problema di impiego delle armi ma anche per capire che il ruolo del direttore è un ruolo ampio, completo e il direttore stesso,che è al vertice dell’istituto e rappresenta l’amministrazione penitenziaria, dispone della polizia. Leggendo art 41 ci si rende conto che non solo il direttore è a capo dell’interno istituto e della polizia penitenziaria, ma anche che le armi possono essere impiegate e quindi che più in generale si può fare uso della forza. Art 41 quindi dedicato all’impiego della forza fisica e uso di mezzi di coercizione (non ha subito modifiche dal 1975): la regola si individua facendo appello al concetto di proporzione , si può cioè ricorrere all’uso della forza o mezzi di coercizione purchè si tratti di una risposta a una situazione pericolosa, che mette a rischio l’incolumità del detenuto stesso, degli altri detenuti o degli altri operatori dell’istituto. Art 42-bis ord pen si occupa della traduzione dei detenuti da un luogo all’altro: troviamo stessi principi per quanto riguarda attuazione delle cautele nel trasferimento, impiego delle manette, mezzi di contenimento, uso della forza sempre in maniera proporzionata. L’articolo riguarda quelle situazioni in cui si deve trasferire in maniera coattiva la persona detenuta. Comma 1 spiega la traduzione come trasferimento dell’individuo ristretto dalla sua libertà da un luogo all’altro. Il ruolo della polizia penitenziaria è in ogni caso un ruolo non solo di custodia , di controllo fisico della persona, anche di partecipazione al sistema rieducativo e risocializzante che è alla base dell’idea di carcere. Abbiamo questo doppio e difficile ruolo perché sono gli agenti di polizia penitenziaria che conoscono meglio il detenuto e hanno con questo i maggiori contatti.
Il tasso di suicidi in carcere è molto elevato, si parla di un 19/20% in più rispetto all’esterno, e questo numero elevato non vale solo per i detenuti ma anche per gli agenti che si possono trovare in una situazione di cd burnout che implica una situazione lavorativa in condizioni estreme o disagiate vivendo anche situazioni fallimentari. Organismi della struttura Detenuti definitivi e non Polizia penitenziaria Direttore Direzione dell’amministrazione penitenziaria presso il ministero Provveditorato regionale professionisti esperti (psicologo, educatori, assistenti volontari) cappellano e ministri di culto ammessi (art 26 ord. pen): il cappellano ha un ruolo anche all’interno di quelle che sono le varie commissioni. Organismi collettivi (commissioni) che all’interno della struttura penitenziaria svolgono compiti differenti e ai quali partecipano talvolta anche gli stessi detenuti (es commissione biblioteca) 18/10/ Detenuti condannati: la disciplina la troviamo contenuta nel libro X cpp dedicato all’esecuzione che contiene i principi di base legati alla irrevocabilità della sentenza, è da questo momento che possiamo parlare di persona condanna e abbiamo il divieto di secondo giudizio (ne bis in idem la persona non può essere condannata una seconda volta in relazione al medesimo fatto). Indipendentemente da come si è concluso il primo processo vige una preclusione rispetto a un nuovo giudizio e dal momento in cui la sentenza è irrevocabile si parla di esecutività. Troviamo anche riferimento agli organi giurisdizionali, alla competenza del giudice di esecuzione ma anche alla magistratura di sorveglianza che trova una sua disciplina nell’ord pen. Sarà competente a decidere in relazione ai vari possibili sviluppi della custodia cautelare il giudice competente (gip o giudice del dibattimento) e avremo però sempre un magistrato di sorveglianza che ha una serie di ruoli molto diversi. Primo fra questi è il controllo della vita e rispetto delle garanzie in relazione alla persona detenuta. Quindi non è sufficiente parlare di autorità giudiziaria ma si dovrà distinguere : Detenuto sottoposto a custodia cautelare in carcere giudice competente + magistrato di sorveglianza detenuto condannato giudice dell’esecuzione + magistrato di sorveglianza Avremo sempre la presenza del difensore e l’attività della polizia penitenziaria , la direzione dell’intera struttura da parte di un direttore che coordina e ordina anche la polizia penitenziaria, presenza di un organo dell’accusa ( pm che chiede ad es applicazione della custodia cautelare in carcere); troviamo anche professionisti esperti (psicologi ecc), cappellano e ministri di culti ammessi e varie commissioni disciplinate dall’ord pen. e dal regolamento. Commissioni Art 27 ord pen. dedicato ad attività culturali, ricreative, sportive., al co. 2 si fa espresso riferimento a una commissione che tenta di mantenere i contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale ( commissione attività ricreative ). Art 12 ord. pen. compare di nuovo il termine commissione che questa volta possiamo chiamare commissione biblioteca. Tutti gli istituti dovrebbero essere forniti di una biblioteca con libri periodici e troviamo un ulteriore rinvio a un’latra commissione prevista all’art 16. Art. 16 ord. pen. commissione regolamento- modalità trattamentali: prevede più in generale che ogni istituto si scelga un proprio regolamento che non potrà essere contrastante a quelle che sono le direttive ministeriale e all’ord pen. Per quanto riguarda le modalità trattamentali, queste sono decise da una
Proprio perché si tratta di situazioni pericolose, l’articolo prosegue stabilendo che il regolamento deve specificare le condizioni. Art 33 si chiude dicendo che l’isolamento non esclude la possibilità di tenere colloqui visivi con i soggetti autorizzati (difensore, garante dei diritti dei detenuti,ecc). L’isolamento dovrà terminare una volta venuta meno l’esigenza per cui esso è stato attuato. Un’altra forma di isolamento può trovarsi nel codice penale : ergastolo con isolamento diurno (4). Art. 38 ord. pen. infrazioni disciplinari : contiene un principio di tassatività, le sanzioni sono previste tassativamente, ma dovrebbero essere tassativi anche i fatti che costituiscono un’infrazione. Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato. Si innesca quasi un meccanismo processuale in quanto alla persona dovranno essere contestati determinati addebiti, dovrà essere emesso un provvedimento motivato, il diritto interessato ha diritto di esporre le proprie discolpe, deve esserci un minimo di contraddittorio e ci deve anche essere una scala di afflittività collegata alla natura e alla gravità dell’infrazione. Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità. Art. 77 reg contiene l’elenco delle infrazioni : negligenza della pulizia e ordine della camera abbandono ingiustificato del posto assegnato volontario inadempimento di obblighi lavorativi atteggiamento o comportamenti molesti nei confronti della comunità simulazione di malattia traffico di beni di cui è consentito il possesso intimidazione e sopraffazione di compagni (comportamenti violenti): possono essere non solo all’origine dell’applicazione di una sanzione ma potrebbero determinare l’adozione di un particolare regime di sorveglianza (art 14 bis ss. Ord. pen.), cioò che fa la differenza nell’applicazione delle due sanzione è determinato dalla continuità nel mantenimento del comportamento. Partecipazione o promozione di disordini o sommosse : è possibile applicare il co. 1 art 41-bis Evasione 29/10/ Riassunto: sorta di ricognizione per vedere le grandi questioni per capire chi sono gli operatori, come si distinguono le persone detenute, il ruolo della polizia p, ruolo del direttore dell’istituto. Abbiamo cercato di individuare una serie di organismo e commissioni presenti nei penitenziari numerosi: commissione biblioteca, regolamento, sportivo. Consiglio di disciplina, problema. C’è qualcun che ha il compito di vigilare , c’è un direttore e dei difensori ma mancano degli organismi indipendenti e neutrali che possano controllare la situazione di un penitenziario. Ognuno tenderà a giustificare il lavoro proprio e dei propri compagni, o determinati comportamenti. Ecco l’importanza di organismi indipendenti, imparziali, neutrali. Si parla al plurale perche esistono ma a livelli diversi, con prerogative assolutamente differenti. Iniziamo a vedere quali essi siano, partendo dai garanti che per comodità chiamiamo: garanti cittadini/o regionali delle persone detenute : sono nati molti anni fa, a livello cittadino o regionale. Sono nati per colmare un vuoto legislativo in quanto già da tempo il sistema italiano si sarebbe dovuto munire di un garante nazionale (sempre delle persone detenute). Perche la convenzione onu sulla tortura firmata da noi decine di anni fa oltre ad imporre l’obbligo di divieto di tortura, obbligava all’isituzione di un garante nazionale, le cose sono andate con estrema lentezza, se guardiamo il codice penale è stato introdotto il reato di tortura solo qualche anno fa, ed è stato istituito il garante solo nel 2014. Il controllo di questi organismi indipendenti avviene in base a un sistema piramidale. Si parte da regione/città, e si arriva a quello nazionale, che è un istituzione che non ha lasciato soddisfatto l’onu. La ns piramide di controllo prevede al vertice il comitato prevenzione tortura europeo. Al vertice cmq ci dovrebbe essere una commissione onu.
Le regole penitenziarie eu fanno proprio riferimento in un alcuni articoli a forme di ispezione e controllo da parte proprio di questi organismi indipendenti (parte VI, dedicati). Questi sottolineano l’importanza di ispezioni regolari da parte nel primo caso di organismi governativi, ma soprattutto oltre all’ispezione governativa che è di parte, ribadiscono all’art. 93 la necessità di un controllo indipendente: legalmente autorizzati a visitare, sembra un espressione banale ma dietro si nasconde un problema e un potere importanteà possibilità di entrare in qualsiasi momento in qualunque posto di detenzione s enza alcun permesso. Art. 18 ord. P.: elenco di persone che possono visitare i luoghi di detenzione e i detenuti. Si va dal difensore, e spesso sono visite che richiedono un’autorizzazione; bisogna aggiungere lettura dell’ art. 67 perche capiamo che esistono visite senza autorizzazione, come potrebbe farlo il Pres. Repubblica, ma anche i parlamentari eu, i giudici della corte costituzionale. Importante è individuare i soggetti e i poteri, e capire che determinati individui possono visitare senza autorizzazione. Cosa si potrà verificare? La detenzione e il modo in cui i detenuti sono trattati che devono essere controllati. Le conclusioni della visita devono essere rese pubbliche secondo art. 93. Il potere maggiore è sempre e comunque il poter entrare senza alcuna autorizzazione. Il potere di visita, può essere anche una prerogativa molto limitata. Il potere deve essere un potere esteso, non ci possono essere porte chiuse, devono essere aperte celle, armadi, armadietti, per verificarne il contenuto. Si dovrebbe sempre abbinare ad una possibilità di incontro riservato con le persone detenute, e questo costituisce il momento piu delicato e in relazione al quale vengono posti alcuni ostacoli. Serie di polemiche si presentano proprio in relazione alla visita di persone detenute non in regimi ordinari, ma di alta sicurezza o di 41 bis, e talvolta le direzioni penitenziarie hanno negato la possibilità di colloqui con alcune persone del 41 bis. art. 93 rendere pubbliche le relazioni Perche vale la pena insistere? Se pensiamo a tutti i soggetti citati, i numeri delle carceri, tante difficoltà ognuno porterà acqua al suo mulino, allora il compito dei garanti è importante. Esistono si pm o giudici dell’esecuzione o magistrati di sorveglianza che hanno la possibilità di visitare, però stiamo parlando sempre di attività di poteri dello stato; ognuno di questi puo essere collocato in uno dei 3 poteri, i garanti invece sono svincolati, e indipendenti. Non rispondono ad alcun potere. Allora possono permettersi di vedere la situazione con occhi diversi e possono funzionare come tramite e possono “denunciare” determinate situazioni alla magistratura o punti di sofferenza. Oltre a questa attività c’è anche questa importante funzione di collegamento con i rappresentanti degli altri poteri, magistratura e amministrazione penitenziaria. Non possiamo pero mettere tutti i garanti sullo stesso piano, collegati alla fonte che le istituisce. Le sue funzioni sono previste con un provvedimento del consiglio comunale, e lo stesso discorso vale per il garante regionale. Quindi solo il garante nazionale è stato istituito con legge, quindi le prerogative a seconda delle fonti istitutive sono diverse. Esistono dei poteri di ispezione e controllo più deboli, rispetto al ruolo del garante nazionale istituito per legge, di lui sono interessanti le relazioni presentate annualmente al parlamento. Relazioni che servono a fare il quadro autentico della situazione detentiva in senso ampio, in quanto si occupa anche di luoghi non tanto penitenziario in senso stretto ma in locali dove è possibile una detenzione. Perche allora gli organismi dell’onu non sono soddisfatti di questa legge del 2014? Perche si dice che “…. Istituito presso il ministero della giustizia”, all’onu non è piaciuto, perché si puo pensare che il garante sia una diramazione del ministero e quindi si torna ad un controllo politico. La critica avanzata dagli organismi onu è che c’è il rischio (ma al momento no) di rendere traballante la neutralità e indipendenza. E’ cmq un passo avanti rispetto a quello regionale. Ma anche perche quello nazionale ha oltre questi compiti ha un’altra attività e funzione di estremo rilievo di tenere i contatti (denunciare) con il cd comitato prevenzione tortura del consiglio d’europa. ( che si trova allo step successivo). CPT (comitato prevenzione tortura) Parliamo di un organismo istituito con apposita convenzione da decenni, del consiglio d’europa. La sua attività si svolge all’interno dei quasi 50 stati del consiglio d’eu. Competente ad effettuare visite in qualsiasi luogo di detenzione sotto la resp. statale. L’Attività e lo scopo è sempre lo stesso, però la fonte normativa è ben diversa, non abbiamo una legge nazionale ma una convenzione del consiglio d’europa, appositamente collegata quindi strumentale all’art. 3 della convenzione eu dei diritti dell’uomo, per rendere effettivo il controllo.
nelle circolari del dap a volte si trova“ microsovraffollamento ”: Il grande incarceramento potrebbe esser un fenomeno del tutto naturale (aumento demografico), aumento della criminalità. Il fenomeno non è naturale perche non corrisponde ad un aumento della criminalità l’aumento delle persone incarcerate. Se la criminalità non aumenta ma si la popolazione incarcerata, vuol dire che si sono prese scelte molto più orientate verso un’esecuzione in carcere rispetto ad una misura esterna. E’ aumentata la sensazione della criminalità e la percezione del crimine, ma non il n. di crimini in se. Bisogna inquadrare il sovrafollamento dentro l’art. 3 della conv. Eu. Per i giudici di strasbrugo episodi di sovraffollamento rappresentano una violazione. La corte quando ha preso in esame questo tema l’ha fatto con le coordinate dell’art. 3. Ci sono 2 sentenza idverse che riguardano l’italia, la prima piu vecchia e differente come impostazione (luglio 2009, caso Suljmanovic vs italia) e la seconda piu nuova (2013, torreggiani). In tutti e due i casi italia stata condannata in modo differenti per violazione all’art. 3. 31/10/ Il sovraffollamento Se osserviamo le statistiche e la storia penitenziaria dell’Europa e degli USA constatiamo che si verifica un aumento della popolazione detenuta per cui si suole parlare si bulimia penitenziaria. Molti rispondono a questo problema proponendo la costruzione di nuove carceri , chi critica questa risposta non è che non sia d’accordo sul costruire nuovi penitenziari però dietro l’aumento indiscriminato dell’edilizia penitenziaria si nasconde una scelta molto precisa: se si decide di costruire si decide in conseguenza di detenere sempre di più, mantenere l’area dell’esecuzione penale interna al centro delle politiche penitenziarie collegate all’esecuzione della pena, si è quindi favorevoli all’adozione di pene e di misure alternative. Alcuni anni fa lo stesso ministero ha adottato il cd piano carceri , ne parla anche la sent Torreggiani del gennaio 2013, il quale però è andato molto a rilento e la stessa corte europea ribadisce talvolta che è necessario costruire ma non è unica soluzione, il problema del sovraffollamento è molto più complesso. Si può anche scegliere a quali condizioni costruire, ciò però significa far aumentare la popolazione detenuta senza un tetto massimo. Aumenta si la popolazione ma non i reati, le statistiche italiane ma anche quelle di altri paesi offrono questa tendenza il fenomeno del grande incarceramento è un fenomeno naturale. Un’altra questione riguarda il fatto che chi sostiene di dover costruire più carceri lo fa per quello che viene definito business penitenziario , cioè l’affidare la gestione dei penitenziari a privati, quindi il problema passa anche attraverso la privatizzazione del carcere. Se però osserviamo i titoli di una parte delle regole dell’ord penitenziario europeo capiamo che questa idea non piace, infatti si parla di carcere come servizio pubblico. Ci sono stati e ci sono paesi che hanno effettuato queste scelte di privatizzazione, il mondo anglosassone ad esempio ha utilizzato e utilizza il sistema privato creando anche delle disparità. Basti pensare che chi patteggia la pena a volte lo fa anche patteggiando il luogo dove scontare la pena stessa, il luogo di detenzione, indizio di quanta differenza possa esserci fra luoghi detentivi. Dietro al fenomeno della privatizzazione si nasconde un problema di disparità di trattamento dovuta a una disparità di scopi , perché se il privato assume la gestione complessiva il suo l’interesse è lontano da quello che dovrebbe essere quello statale, ovvero risocializzare, restituire una persona alla società “migliore” rispetto a quel che era prima del suo ingresso. Se lo scopo è quello della rieducazione-risocializzazione questo ha anche fare con una funzione pubblica e non privata, il privato sarà interessato a guadagnare da quella gestione quindi verrà meno qualsiasi intento rieducativo ma verrà meno anche la questione legata alla gestione degli spazi, luoghi, ecc., quindi poco importa di come i detenuti vivranno e anche di come gli
agenti di polizia sarebbero costretti a lavorare. Il problema che la privatizzazione fa nascere pesa anche su chi lavora in quei luoghi. L’Inghilterra nell’effettuare la scelta di privatizzazione aveva comunque mantenuto una forma di controllo pubblico perché c’erano i garanti che potevano verificare la situazione, ma questo non è bastato, infatti dopo aver percorso la scelta della privatizzazione ha fatto dei passi indietro per l’innalzamento anche del tasso di violenza: il luogo privato era il luogo in cui la violenza fra detenuti e fra questi e agenti di custodia era ai massimi livelli. Il sistema statunitense invece continua a utilizzare carceri privati a tal punto che le corporation (società che gestiscono i penitenziari) che gestiscono questi penitenziari sono quotate in borsa e i loro affari sono o sono stati elevatissimi. Se si ritiene un buon sistema quello della privatizzazione bisogna tenere conto di queste esperienze e se approfondiamo l’analisi del sistema nord-americano vediamo che è difficile l’attività lavorativa all’interno del carcere e anche la necessità di guadagnare porta a ridurre il personale che controllo il luogo di detenzione perché vengono privilegiati i sistemi di monitoraggio e controllo elettronici (meno polizia penitenziaria). La privatizzazione è legata al sovraffollamento perché quasi sicuramente questo problema non si risolve costruendo nuove carceri e affidando ai privati la gestione delle stesse. Il discorso del sovraffollamento è talmente complicato che è difficile anche individuare la presa di posizione della corte europea le cui sentenze sono diverse fra loro, tuttavia quando la corte si occupa del sovraffollamento lo fa alla luce dell’art 3 della Convenzione che proibisce la tortura, il maltrattamento e l’applicazione di pene inumane e degradanti, perché se c’è sovraffollamento c’è maltrattamento. Caso Sulejmanovic vs Italia (2009): Il ricorrente, cittadino bosniaco, arrestato nel 2002 e portato nel carcere di Rebibbia. Durante la sua detenzione viene spostato in varie celle. Fino al 2003 è costretto a vivere con altri 5 detenuti in uno spazio ridotto, spazio personale era di 2,70 mq. Poi viene spostato in altra cella con altei detenuti in cui spazio personale è maggiore (3,40 mq). Oltre al tema dello spazio personale il ricorrente dichiara anche di trascorrere quasi tutta la giornata in cella, parla di 18 ore, e quindi di uscire all’aperto solo per poco tempo. Articolo di riferimento è art 10 ord. pen. (ore di permanenza all’aperto). Il ricorrente sostiene inoltre di aver chiesto all’amministrazione penitenziaria di poter svolgere attività lavorativa. Ricorre a Strasburgo lamentando la violazione dell’art 3 della Convenzione, soprattutto si fa forte di quei rapporti e standard detentivi predisposti dal cpt, fra i quali troviamo lo standard dello spazio a disposizione. Quindi utilizzando lo standard del cpt il ricorrente lamenta la violazione art 3 e per la poca permanenza all’aperto sostiene che questa situazione non sarebbe compatibile con la salute, dignità umana, benessere, ecc. La corte ammette che vi sia stata violazione dell’art. 3 e condanna l’Italia al pagamento di euro 1000 a titolo di risarcimento del danno morale. Tuttavia nel condannare la corte distingue le fasi detentive, secondo la corte la violazione è datata nel tempo e collegata alla prima detenzione. Non prende molto in considerazione il tema della permanenza all’aperto, come anche non prende in considerazione la lamentela collegata alla richiesta di un lavoro. I giudici focalizzano invece tutta la loro attenzione sul problema spazio e lo fanno non collegando l’esiguità dello spazio ad altre condizioni (es manca luce, finestre piccole,ecc), si occupa esclusivamente del problema dei metri quadri che da solo è sufficiente a comportare una violazione art. 3. Questa sentenza non viene adottata all’unanimità. Nel sistema convenzionale è possibile la dissenting opinion, infatti la sent riporta opinioni dissenzienti o parzialmente dissenzienti dei giudici che non concordano con la maggioranza e proprio a dissentire è il giudice italiano, riconosce che il sistema detentivo italiano soffre delle condizioni di sovraffollamento, ma non è disposto a giungere a una condanna utilizzando il ragionamento impiegato dalla maggioranza dei giudici. Bisogna considerare cioè non solo la carenza dello spazio ma vanno presi in considerazione anche altri indici suppletive (condizioni igieniche,