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Tutela diritti umani in ambito penitenziario
Tipologia: Appunti
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In questa materia si deve capire la realtà per costruire un vocabolario e ciò significa anche individuare una serie di problemi (es.: perché durante l’estate nelle carceri manca l’acqua e mancano i ventilatori?! Perché in un carcere ci si ammazza 20 volte di più rispetto all’esterno?! Perché si possono utilizzare solo forbici di tipo “chicco”?!). Capire la realtà significa non pensare immediatamente all’oggetto (cos’è il diritto penitenziario) ma significa impostare un discorso che riguarda il metodo , il metodo è fondamentale perché serve per arrivare alla soluzione di un problema. Il metodo proposto è quello di mettere da parte i pregiudizi, in questo settore i pregiudizi sono tantissimi e vanno di pari paso con i luoghi comuni (es.: “non si può fare altro perché mancano i soldi”, ci dobbiamo chiedere se mancano davvero i soldi e la risposta è negativa ma si fanno scelte di investire in altro e non in questo settore). I primi articoli delle regole penitenziarie europee (raccomandazione n. 2/2006) forniscono le regole penitenziarie e tra questi c’è un articolo fondamentale che sottolinea che la carenza di risorse finanziarie non dovrebbe mai giustificare una riduzione dei diritti fondamentali (non si può dire che i detenuti devono stare sovraffollati perché non si può fare diversamente in quanto è una risposta inaccettabile). Altro luogo comune è quello di vedere questo settore come caratterizzato da una separazione tra buoni e cattivi e questo è pericoloso così come sono pericolose curiosità che si ricollegano all’ambiente carcerario (a volte sembra di andare a visitare uno zoo). L’opinione pubblica non deve decidere sui diritti e sulle garanzie in questo settore, anche questa è una questione rilevante e si deve tenere come punto di riferimento una sentenza della CorteEDU del 2007 in cui la Corte risolveva un problema specifico: il diritto di voto delle persone detenute che può essere escluso quando una persona subisce una certa condanna e nel sistema anglosassone l’esclusione è molto diversa in quanto è totale, la Corte era stata chiamata a valutare se questa situazione fosse lesiva o meno dei diritti convenzionali e nel condannare il regno Unito ha utilizzato una frase importante affermando che l’opinione pubblica conta ma non può decidere dei diritti e delle garanzie, non si possono limitare diritti e garanzie solo perché lo vuole la gente. C’è un metodo definito come la neutralità del ricercatore ed è il metodo che dovrebbero seguire un buon giudice o p.m. ed è il metodo che possiamo adottare anche noi. Neutralità non significa essere equidistanti o sospendere il giudizio ma significa prendere posizione e effettuare una scelta nel rispetto di un determinato metodo che è neutrale e pertanto si devono scartare pregiudizi e luoghi comuni. Il sistema inquisitorio è caratterizzato proprio dal pregiudizio e infatti fin da subito non c’è un imputato ma un reo, in questo caso è il pregiudizio che offre delle certezze. Il metodo che si basa sui pregiudizi è molto facile però è il metodo inquisitoriale: si ha in testa qualcosa e si va alla ricerca di quello, senza verifiche o controlli. Il metodo della neutralità del ricercatore invece è caratterizzato dall’affermare e poi argomentare qualsiasi argomentazione, le affermazioni vanno verificate. Questo metodo dovrebbe caratterizzare le autorità giudiziarie e gli organi d’accusa. Se questo è il metodo allora nulla è scontato: niente è mai dato per certo e acquisito e niente è normale. Ci dobbiamo soffermare sulla parola normalità in quanto può sembrare banale ma in realtà ha un doppio significato pertanto è una parola ambigua:
questo doppio significato è rilevante quando si esaminano questioni riguardanti il mondo penitenziario (es.: fare la doccia in carcere non è normale perché è collegata al regime penitenziario in cui si trova la persona). Un provvedimento del tribunale di sorveglianza di Roma si è occupato di una persona che si trovava in regime 41-bis e del fatto che non avrebbe dovuto indossare un certo paio di jeans perché erano costosi. Altra questione è quella del sovraffollamento, l’Italia è stata condannata nel 2013 per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea perché le persone erano stipate in celle in cui non venivano garantiti almeno 3mq a testa, il tema del sovraffollamento è rilevante in quanto si potrebbe affrontarlo utilizzando il termine normalità: in termini quantitativi il sovraffollamento carcerario è normale perché è comune ma al tempo stesso non dovrebbe essere normale in termini qualitativi. Il concetto di sovraffollamento abbinato alle due idee di normalità fa capire l’enorme differenza che intercorre tra i due concetti di normalità. Dovrebbe essere normale che la giustizia possa entrare nelle carceri: una sentenza del 1984 contro il Regno Unito lo condanna per questioni legate alla corrispondenza del detenuto e al diritto di difesa per violazione degli art. 8 e 6 della Convenzione e ad un certo punto la Corte scrive una frase semplice che lascia stupiti “la giustizia non si deve arrestare davanti alle porte delle prigioni”, in un caso più recente la Corte riprende l’affermazione e scrive che sulle porte delle prigioni non ci deve essere la frase di Dante “lasciate ogni speranza o voi che entrate”, queste frasi non sono tecniche e sono molto generali eppure le possiamo leggere in provvedimenti della Corte di Strasburgo. Cosa significa che la giustizia non si deve arrestare di fronte alle porte delle prigioni? La Corte sembra dire che è quantitativamente normale che la giustizia si fermi davanti alla porta delle prigioni ma i giudici europei dicono che il carcere il più delle volte è fuori legge, la normalità in termini qualitativi dovrebbe portare ad un’idea diversa rispetto all’accezione quantitativa del termine. Ci sono altre parole che vanno subito individuate:
- emergenza^ :tecnicamente l’emergenza ha un significato ben preciso se l’emergenza è perenne allora si verifica un paradosso perché questa parola indica una situazione limitata nel tempo che va risolta subito (es.: emergenza legata ad un terremoto). L’emergenza ha un significato ben preciso ed è prevista dal sistema della Convenzione europea all’art. 15, ma dobbiamo imparare a ridurne la portata e non fare un abuso di questo termine in quanto se tutto è emergenza allora niente è emergenza. La caratteristica dell’emergenza è la delimitazione cronologica perché altrimenti è normalità. In caso di urgenza alcuni diritti possono essere limitati ma alla base c’è un tempo delimitato. Bisogna intervenire sempre secondo un criterio di proporzionalità: la proporzionalità giustifica anche l’uso della violenza purché sia proporzionata - ordine e sicurezza^ l’art. 1 della l. del 1975 cita queste due parole. Questi concetti ritornano in modo preciso e giustificano interventi proporzionati e regimi penitenziari di livello diverso. Questo concetto è presente anche a livello europeo. I diritti e le garanzie devono sempre essere garantiti ma nel rispetto dell’ordine e della sicurezza - spazio, tempo e corpo^ con queste tre parole si riesce a costruire qualsiasi discorso che riguardi il sistema penitenziario (es.: l’idea del sovraffollamento è collegata a questi 3 termini, l’idea dell’emergenza è legata al tempo, la perquisizione è una questione di corpo). SPAZIO = Cosa significa spazio? I significati possono essere molti e si può pensare ad esso parlando della cella detta anche camera di pernottamento (es.1: cella liscia la cella in cui ci sono solo un letto e un tavolo. Es.2: celle zero cella dove tutto può avvenire). L’idea dello spazio è collegata anche al luogo dove per luogo si intende un punto ben dislocato nello spazio (es.: San Vittore è un carcere che si trova in centro a Milano), è fondamentale osservare se la costruzione si trova in un luogo piuttosto che in un altro (es.: i penitenziari nord americani sono quasi sempre costruiti in luoghi lontani dalle città) perché la scelta non è neutra e la difficoltà di raggiungere un luogo implica una difficoltà anche per gli operatori che devono raggiungere quel luogo e anche una difficoltà per effettuare i colloqui con i famigliari, questi sono aspetti essenziali perché portano a creare ostacoli a dei diritti (l’art. 18 fa riferimento ad un sistema generale di colloqui). C’è anche il principio della territorialità della pena: la detenzione dovrebbe essere garantita in un luogo vicino a quelli che sono gli affetti familiari e pertanto vicino al luogo di residenza. Non solo conta dove viene costruito anche un penitenziario ma conta soprattutto come viene costruito, infatti c’è un’architettura penitenziaria (es.: San Vittore ha una struttura panoptica ed è la costruzione tipica delle carceri, collegi, caserme del 700/800 e questa forma a stella permetteva al guardiano di vedere ciò che accadeva nei singoli raggi), ogni scelta architettonica dovrebbe essere collegata ad una scelta di politica criminale l’architettura dovrebbe esprimere la scelta del legislatore (è difficile prevedere momenti di socialità se l’architettura non lo permette). La Corte
Le parole devono essere usate in maniera seria e consapevole e le idee più profonde a volte si riescono ad esprimere con poche e semplici parole. È molto preoccupante quanto spesso si legge nelle circolari del DAP (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e le parole che si leggono nelle circolari interne al penitenziario, se leggiamo le circolari e i documenti ci imbattiamo in parole che non avremmo mai pensato di ritrovare in provvedimenti scritti da chi rappresenta l’amministrazione dello Stato. Per risolvere qualsiasi problema avanzato da un detenuto quale documento si potrebbe impiegare? “Una domandina”, qualsiasi problema non passa attraverso un’istanza o ricorso (che sono termini che hanno un significato preciso) ma passa attraverso una domandina. La persona che fa acquisti per i detenuti, viene chiamata dai provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria “spesino”. Chi si occupa delle pulizie nella struttura penitenziaria viene chiamato “scopino”. Altro termine è “dama di compagnia” per identificare un detenuto che affianca e assiste un altro detenuto in regime di 41bis. Le parole sono sintomatiche perché ci imbattiamo in termini infantili come talvolta ci imbattiamo in vocaboli che sembrano usciti da un proclama settecentesco. La situazione è emblematica di una scelta che ha un nome ben preciso: infantilizzazione , dietro l’uso di queste parole c’è una scelta ben precisa cioè che la persona detenuta viene considerata al pari di un bambino. La scelta di infantilizzare è l’opposto di tutto ciò che si trova nella Costituzione o nella l. 354/1975. Il linguaggio nasconde pertanto una scelta ben precisa ma se rendo una persona infantile come posso pensare poi a rieducarla?! Il carcere per sua natura è un luogo di segregazione, violento e maschile ma al tempo stesso si utilizzano parole di questo tipo pertanto c’è una contraddizione che fa capire che ci sono scelte di politica criminale che vanno in senso contrario rispetto agli orientamenti costituzionali, europei e legislativi italiani. Questa questione è emersa in modo evidente nel 2017 perché il DAP è stato costretto ad occuparsi della ridenominazione corretta di alcuni termini che erano mal impiegati. Nella circolare del 31 marzo 2017 il DAP indica una serie di parole che vengono impiegate costantemente e che dovrebbero essere eliminate dal vocabolario penitenziario. Questo chiarimento non è stato interpretato per il senso che ha e cioè che le parole sono importanti ma la circolare è stata presa sotto gamba anche dai giornalisti. Le parole, in un settore così delicato, debbono essere usate con dignità.
Nel romanzo Furore di Steinbeck, il romanziere fa dire a uno dei suoi personaggi che l’idea del carcere è una stupidaggine vecchia come il mondo ma nessuno ha proposto qualcosa di meglio, la frase contiene due domande: davvero il carcere è una stupidaggine vecchia come il mondo? Nessuno ha proposto qualcosa di meglio? Il carcere non è nato con l’uomo o con le società primitive ma il carcere inteso come luogo in cui si detiene una persona per punirla o limitarla della sua libertà personale nasce in un preciso momento. Il termine carcere non è il termine utilizzato dal legislatore il quale utilizza il termine detenzione, cella, camera di pernottamento, istituti penitenziari, l’unica volta in cui ci si imbatte in questo vocabolo è nel libro IV del c.p.p. dove si parla di custodia cautelare in carcere. In epoca medievale esisteva il carcere come luogo ma poteva essere un luogo di passaggio in quanto la pena era diversa e poteva essere una pena capitale pertanto il carcere non era un luogo in cui scontare una pena ma era un luogo di detenzione, in cui si custodivano i colpevoli prima dell’esecuzione di una pena (che poteva essere corporale o mortale). Un’idea di carcere simile alla nostra nasce nel diritto canonico: esiste la reclusione in monastero. Pertanto l’idea del carcere non è vecchia come il mondo perché molte società non hanno adottato quest’idea, la storia ci permette di rispondere alla domanda in modo negativo e non è una risposta di poco conto perché si apre allora un altro versante che è quello delle pene che non corrispondono al carcere (si deve punire in un modo differente e non detenendo). L’idea di carcere inteso come il luogo in cui detenere una persona e punirla è un’idea che nasce solo nel medioevo e collegata alla reclusione nei monasteri e all’inquisizione. C’è un momento di passaggio che è molto importante: il 700 (secolo della rivoluzione francese, di Beccaria e dell’illuminismo), all’illuminismo possiamo collegare una diversa considerazione del corpo della persona che andrà punita. Nel 700 si passa “dallo splendore dei supplizi alla dolcezza delle pene” , lo “splendore dei supplizi” (frase di Foucault) è tipico fino allo scoppio della rivoluzione francese il supplizio che si rivolgeva direttamente al corpo di un reo/suddito (il suddito non ha dignità) doveva
essere ben evidente e si svolgeva nella pubblica piazza, il supplizio esprime l’idea che la pena deve essere atroce e dolorosa, il supplizio viene definito splendido perché è uno spettacolo ed è un rituale politico ben preciso: il potere viene ristabilito attraverso il supplizio pubblico, si fa vedere al popolo che segue questo spettacolo quanto capita al reo, tant’è che si va avanti anche dopo la morte con l’esposizione del cadavere. C’è una caratteristica che non tornerà più: il rituale dinnanzi al pubblico, fino a quel periodo vige una pubblicità che nei secoli successivi verrà meno (il carcere diventerà il luogo più oscuro e meno conosciuto). Il passaggio è netto e dallo splendore dei supplizi si arriva a una concezione completamente diversa cioè la “dolcezza delle pene” sono termini difficili da accostare ma Beccaria utilizza questa espressione per mettere in evidenza il passaggio estremo cioè che il supplizio diventa intollerabile (es.: la ghigliottina è un modo paritario per dare la morte perché prima a seconda del ceto si veniva più o meno squartati, inoltre il boia che dava la morte nel medioevo aveva un ruolo sociale ben preciso). Il 700 è caratterizzato da questo passaggio fondamentale perché si inizia a punire in maniera completamente diversa, la pena sarà ancora dolorosa e inciderà sul corpo ma sarà un’idea ben differente dal supplizio, inoltre viene introdotto il principio di non colpevolezza pertanto esiste un cittadino e non un suddito e un presunto innocente e non un reo. Questo è un discorso fondamentale per porre le premesse di tanti discorsi attuali. Il 700 segna la nascita del carcere così come viene inteso ora, la nascita della presunzione di innocenza e la distinzione tra persona accusata e quindi reputata innocente e persona detenuta perché condannata si parla di carcere con rieducazione che è quello dei condannati e carcere senza rieducazione che sarebbe il carcere che detiene le persone che si trovano in stato di custodia cautelare in quanto se una persona è ritenuta innocente non c’è la necessità di rieducarla. La separazione tra detenuti condannati definitivi e detenuti non definitivi è una separazione anche fisica e che risulta immediata leggendo l’art. 1 dell’ordinamento penitenziario che al co. 7 parla del trattamento degli imputati che deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva. Lo status giuridico di condannato/ detenuto in fase di investigazione/ condannato con sentenza definitiva è fondamentale. Siamo abituati a parlare di persona presunta innocente fino alla chiusura della vicenda giudiziaria, la situazione cambia se osserviamo l’art. 6 della CEDU e questo fa capire che non è detto che la presunzione di innocenza debba avere questa durata e seguire le sorti del processo perché nell’art. 6 si fa riferimento ad una persona accusata che è ritenuta innocente fintanto che la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (ciò sta a significare che il legale accertamento potrebbe essere la sentenza di 1° grado), pertanto la nostra presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) ha una durata più ampia e copre tutta la durata processuale. È importante distinguere tra le idee della scuola classica e della scuola positiva dell’800. Nella scuola classica Carrara introduce una nozione di delitto e fa un collegamento tra delitto e pena (la pena deve essere graduata), sostiene che il c.p. è il codice dei delinquenti e che il c.p.p. è il codice dei galantuomini. Carrara è agli antipodi di Lombroso che invece fa parte della scuola positiva. Lombroso, nel 1871, guarda alla scienza e inizia i suoi ragionamenti osservando il cranio di un brigante e trae delle conclusioni dalle misurazioni della mascella e del cranio. Lombroso ha uno scopo determinista, assolve la società perché afferma che se una persona è nata colpevole è colpevole indipendentemente dalla vita che ha fatto e dalla famiglia con cui ha vissuto. Studiando il cranio e i tratti somatici si può anticipare il delitto, anticipare è cosa ben diversa da prevenire: prevenire significa effettuare determinate scelte di carattere socio politico e organizzare una struttura sociale ben precisa, l’ anticipazione è il guardare e misurare e dire che un individuo è un delinquente. Se l’approccio è quello di Lombroso allora non si ha alcuno scopo di rieducazione, se accettiamo le idee della scuola positiva dobbiamo essere consapevoli di tutte le conseguenze: assolviamo la società, condanniamo la natura, inseriamo l’automatismo dei tratti somatici, introduciamo il concetto di anticipazione del delitto e non di prevenzione. Queste idee di Lombroso hanno avuto un estremo impiego: il Consiglio d’Europa ha emanato recentemente un documento in cui condanna alcune polizie europee per la profilazione etnica (cioè il fatto che si arrestano alcuni individui solo per il fatto di avere certi tratti somatici) si adottano dei provvedimenti sulla base del tratto somatico. L’evoluzione ultima di queste teorie è la cosiddetta giustizia predittiva detta anche giustizia tramite algoritmi, dietro a questa giustizia si ha la capacità di calcolare e prevedere il crimine e chi lo andrà a compiere incrociando il tutto con una serie di algoritmi (utilizzando le risorse aritmetiche o matematiche si arriva a questa previsione), scelte di questo tipo nascondono il rifiuto assoluto del lineamento sociale la criminalità è per natura e i luoghi in cui si vive non contano nulla. La Procura di Reggio Calabria in tutti questi anni ha emesso provvedimenti che sono di natura civilistica nei confronti di minorenni con genitori in carcere: il problema è che spesso le grandi famiglie
pertanto fino a quella data la Repubblica Italiana utilizza nel settore penitenziario un regolamento fascista che era impossibile censurare sotto il profilo costituzionale. Anche questi elementi vanno tenuti presente nel ricomporre i problemi perché fino al 1975 era impossibile intervenire nell’area penitenziaria per effettuare un controllo di costituzionalità e pertanto la costruzione del sistema penitenziario si basava su idee e concetti completamente opposti rispetto a quelli che caratterizzano la Costituzione, queste contraddizioni servono anche per comprendere i tanti problemi irrisolti ancora oggi. Appena la Corte costituzionale ha la possibilità di intervenire sulla legge penitenziaria lo fa e fissa delle direttrici costituzionali molto utili. Questi elementi vanno presi in considerazione per capire che la storia della legislazione penitenziaria in età Repubblicana è contraddittoria perché ci sono state riforme solo settoriali e mai globali e inoltre abbiamo avuto un controllo di costituzionalità solo a partire dal 1975 e infine ci troviamo ancora in una fase di costruzione e inserimento di determinati principi. Le direttrici della storia repubblicana sono le seguenti:
Ci siamo trovati davanti due approcci estremi di come vedere il carcere:
inoltre non parla di pena al singolare ma di pene e tutto ciò fa suggerire che nella costruzione costituzionale c’è spazio per misure alternative ed è una scelta di politica criminale che spetta al legislatore. La parte finale della l. 1975 (dall’art. 47 in poi) ha una serie di articoli dedicati alle misure alternative alla detenzione che spesso sono ampiamente criticate e ritenute inefficaci ma è molto interessante andare a controllare i tassi di recidiva tra coloro che sono detenuti e scontano una pena detentiva e coloro che si trovano sottoposti a misura alternativa, se si utilizzasse questo confronto si potrebbe dare una risposta netta a chi critica le misure alternative: i tassi di recidiva sono molto inferiori tra le persone che si trovano ad eseguire una pena all’esterno (70% contro 20-25%). Se le cose stanno così posiamo rispondere al personaggio di Furore affermando che il carcere non è vecchio come il mondo e altrettanto di sicuro in tanti hanno proposto qualcosa di meglio. Perché allora il ricorso alle misure alternative è così scarso? Perché è più semplice il carcere e inoltre l’alternativa viene vista come un rischio. Il carcere piace e magari è una risposta alla paura della gente comune ma il carcere non fa paura alla grande delinquenza, in una intercettazione telefonica due uomini di rispetto affermano che “cosa peggiore della confisca non ce n’è”, il vero terrore è che ci sia l’aggressione al patrimonio pertanto tutte le volte che si esalta il carcere bisognerebbe ripensare a questa frase. Tutti gli articoli della l. 1975 dal 47 in poi hanno la medesima caratteristica: i paletti applicativi che individua il legislatore sono molti e questa limitazione viene confermata nelle scelte legislative più recenti infatti nel 2018 si è deciso di non ampliare l’area delle misure alternative alla detenzione ed è una scelta che va in contraddizione con quanto deciso pochi anni fa, al momento registriamo un’opzione che non è favorevole all’utilizzo di misure alternative. L’art. 47 parla dell’ affidamento in prova al servizio sociale che è una delle misure alternative alla detenzione la persona condannata sarà affidata alle strutture del servizio sociale che si trovano fuori dall’istituto di pena per un periodo che è pari alla pena che dovrebbe scontare. La limitazione la si capisce bene se si legge l’inizio del 1° comma: “se la pena detentiva inflitta non supera tre anni” , bisognerebbe valutare anche il comportamento della persona e non solo un limite edittale. Ci saranno una serie di prescrizioni che dovranno essere rispettate dal diretto interessato, altrimenti avremo la revoca della misura. Bisognerà considerare pertanto l’esito positivo del comportamento tenuto da quel determinato individuo all’esterno. L’art. 47-ter parla della detenzione domiciliare (da non confondere con gli arresti domiciliari applicabili in fase processuale) che è caratterizzata dall’essere ristretti in un luogo che non è il carcere ma il proprio domicilio, ovviamente il limite è che ci deve essere un domicilio, infatti si parla di pena espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Ci sono delle eccezioni all’utilizzo di questa misura (limiti legati alla pena), esiste il limite della possibilità di avere un domicilio o un luogo pubblico (limiti territoriali) ed esistono limiti legati allo status soggettivo dell’individuo (la detenzione domiciliare riguarda determinate categorie di persone condannate in base all’età, alla salute, donne incinta, madri di prole dell’età inferiore a 10 anni, si parla del padre quando la madre è deceduta, persona minore di anni 21). Sono misure mirate e non generalizzate. L’art. 47-quater parla di misure alternative alla detenzione per soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. L’art. 57-quinquies parla della detenzione domiciliare speciale perché riguarda soggetti con peculiarità infatti è rivolta a condannate madri che non si trovano nelle condizioni di poter accedere alla detenzione domiciliare comune e può riguardare anche il padre detenuto. La sentenza 76/2017 si è occupata della detenzione domiciliare speciale cercando di ampliare il campo applicativo. Altra misura è quella prevista dall’art. 48 e che è a cavallo tra l’esecuzione esterna e l’esecuzione interna: il regime di semilibertà , il condannato se è semilibero può trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Il semilibero trascorrerà normalmente all’esterno le ore del giorno e dovrà far rientro in carcere nell’orario notturno. Ancora più strana come collocazione dell’istituto tra le misure alternative è la liberazione anticipata art. 54, la persona condannata ha partecipato attivamente all’opera di rieducazione e sulla base di questa sua accettazione del processo rieducativo ha diritto ad una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata. La natura dell’istituto è premiale ma non stiamo parlando di una misura alternativa ma stiamo parlando di una riduzione del periodo di pena da scontare. Questo elenco serve per capire che, pur con tutti i limiti del caso, il nostro sistema conosce le misure alternative ed è proprio la Lombardia a far maggior ricorso allo strumento alternativo il DAP
indicati con il loro nome” perché in tutto il sistema precedente non esistevano nome e cognome ma un numero di matricola e la logica è quella della spersonalizzazione. L’accantonare il numero fa la differenza rispetto al passato. Il trattamento che è al centro oggi è sia rieducativo ma anche dignitoso in relazione alle condizioni di vita di tutti quanti (non si parla solo delle condizioni dei detenuti ma anche di quelle degli operatori).
- individualizzazione : il termine compare nell’art. 1 e può esprimere qualcosa di necessario, il trattamento (inteso in entrambi i sensi) deve essere individualizzato cioè ad hoc in relazione ad un determinato soggetto, alle sue caratteristiche e al suo percorso criminale. L’individualizzazione se è collocata in questo modello che si fonda sul trattamento è scontata e quasi banale: gli interventi devono essere mirati e devono tenere conto della personalità e della persona dell’individuo. Individualizzazione può tradursi come adeguatezza dell’intervento al caso specifico e alle caratteristiche specifiche. È una regola di buon senso, l’individualizzazione deve tenere conto delle caratteristiche del singolo individuo. Dietro a questa parola si nasconde l’idea della flessibilità degli interventi (siamo agli antipodi rispetto al ragionamento che fa Lombroso). L’art. 13 è dedicato all’individualizzazione del trattamento “il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale” , l’art. 13-bis si occupa del trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali su minori - rieducazione : si potrebbe scrivere anche RI-EDUCAZIONE per far capire che a monte c’è un problema enorme cioè quello dell’educazione perché può accadere che un soggetto non sia mai stato educato. Il concetto davvero problematico è quello che contiene la rieducazione, il grande problema di partenza è l’educazione, l’educazione non può essere data per scontata, se c’è rieducazione ci deve essere prima l’educazione, un grande magistrato francese che si occupava di giustizia minorile afferma che “si da rieducazione nella misura in cui si è disposti a correre il rischio di educare”, dobbiamo scontrarci con un’idea di educazione per poter parlare di rieducazione. Ci sono anche i maleducati e i diseducati, (es.: l’ordine dei giornalisti in una carta adottata qualche anno fa afferma che bisogna fare attenzione alle parole perché sarebbe diseducativo far passare il messaggio che le misure alterative al carcere non sono pene). Si può introdurre anche il verbo motivare cioè dare un senso ai comportamenti e far capire dove c’è stato l’errore e dove l’errore non c’è. La cosa interessante è che se andiamo a leggere le regole penitenziarie europee non troviamo l’impiego della parola rieducazione (es.: la regola 102 parla dell’obiettivo che deve avere il regime dei condannati e afferma che “il regime penitenziario dei condannati deve essere concepito per permettere loro di condurre una vita responsabile ed esente dal crimine” va creato un regime all’interno della struttura penitenziaria che ha l’obiettivo di permettere di condurre una vita responsabile esente dal crimine, ciò non significa creare il cittadino modello ma si deve fare in modo che la persona esca e frequenti ambienti diversi rispetto a quelli del passato). Se l’obiettivo è condurre una vita responsabile ed esente dal crimine si deve fare i conti con i tassi di recidiva e capire se ci siamo trovati di fronte ad un fallimento rieducativo o se si sono raggiunti gli obiettivi. Bisogna dire che non si responsabilizza una persona infantilizzandola e allora l’uso delle parole non è una questione di poco conto se è collegato ad un obiettivo del genere. Se leggiamo l’art. 107 delle regole penitenziarie europee che si occupa della liberazione dei condannati non si fa riferimento alla parola rieducazione: “i condannati devono essere aiutati per permettere loro il passaggio tra la vita carceraria e la vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività”. Possiamo tenere come riferimento il termine rieducazione ma può essere interessante anche utilizzare queste diverse espressioni contenute negli standard europei e che ci aiutano di più a capire ciò che va fatto nella pratica. Se l’obiettivo è il reinserimento e una vita responsabile, c’è un’altra idea che va abbinata all’obiettivo l’idea del diritto all’oblio che torna nella carta dei giornalisti citata prima, gli stessi giornalisti sono convinti che dopo un certo tempo la persona ha diritto all’oblio cioè ad essere dimenticata e non si dovrebbe inserendo il nome di un certo soggetto in uno dei motori di ricerca avere la storia di questo individuo se è decorso un certo lasso di tempo, non si può pretendere che un soggetto conduca una vita responsabile ed esente dal crimine se quel soggetto porterà su di se lo stigma di quanto fatto. La carta dei giornalisti, quando si occupa del diritto all’oblio, precisa che per i grandi crimini il diritto all’oblio non esiste e pertanto anche a distanza di molti anni si possono ricordare i responsabili delle stragi di guerra, delle stragi mafiose, e dell’attentato al Papa, non tutto si può e si deve dimenticare ma anzi esiste un’area in cui l’oblio è un diritto ed esiste l’area dei grandi crimini dove c’è invece una
necessità di memoria. Il discorso del diritto all’oblio e dei grandi crimini va di pari passo con la personalità criminale di questi soggetti: chi compie crimini di portata inimmaginabile è ben convinto delle scelte adottate anche a distanza di anni, pertanto bisogna essere consapevoli che ci sono quelli che vengono chiamati “criminali per convinzione” che non saranno disposti ad accettare nessun trattamento rieducativo Questi sono grandi concetti che si combinano tra di loro e i confini sono incerti. Questo discorso vale per individuare i grandi pilastri dell’ordinamento penitenziario. Il termine ordinamento penitenziario va ricondotto alla legge del 1975 ma si può parlare dell’ordinamento penitenziario in modo più ampio pensando a tutto quel complesso di disposizioni che riguardano l’esecuzione della pena e la libertà personale e che non sono contenute solo nella legge del 1975 ma anche nel c.p.p., nelle circolari ministeriali e anche nel D.P.R. 230/2000. Il D.P.R. 230/2000 costituisce il regolamento che affianca la legge del 1975, fornisce le precisazioni necessarie di quanto contiene la legge pertanto la lettura della legge del 1975 dovrebbe essere sempre accompagnata dal raffronto con gli articoli che si trovano nel regolamento che forniscono precisazioni e dettagli. Il quadro quindi si amplia e si perfeziona. Il nostro discorso si basa soprattutto sulla detenzione degli adulti, ma c’è anche il tema della rieducazione e della detenzione di persone che non hanno raggiunto i 18 anni, inoltre il discorso di sfasamento cronologico delle date vale ancora di più proprio per il processo penale minorile e per la detenzione minorile (negli stessi anni in cui nasce il c.p.p. si ha un d.p.r. che regola il processo minorile e la detenzione dei minorenni). Inoltre la detenzione minorile, che dovrebbe essere un’eccezione, è stata in un limbo per 40 anni perché si è arrivati solo di recente (2018) a formulare delle regole precise per la detenzione dei minori, adesso esiste ma con qualche punto di sofferenza: l’art. 41-bis che disciplina la sospensione delle regole di trattamento è previsto anche per i minori (forse la detenzione minorile avrebbe bisogno di altro).
La grande questione che ruota attorno all’esperienza dell’isola di Gorgona (che è sempre stata una colonia agricola) è quella della possibilità di rieducare ma in maniera non violenta. Qual è il problema e la domanda alla base di tutto? Tra gli elementi del trattamento rieducativo esiste il lavoro, ma il lavoro rieducativo può essere un lavoro violento? La grossa questione che alcuni si pongono e si sono posti anche il direttore del carcere di Gorgona e il DAP è che il detenuto partecipa a un lavoro violento nel caso in cui gli siano affidate delle attività all’interno di un macello dato che a Gorgona esiste un macello. Un detenuto che magari sconta una pena per un crimine di sangue e che magari ha usato un’arma per uccidere lavora in un macello uccidendo animali o pulendo il sangue all’interno della struttura: è possibile rieducare in questo modo o forse c’è qualcosa che non va? L’idea è che il lavoro, per portare a quella “vita responsabile ed esente dal crimine”, deve essere un lavoro eticamente orientato e non violento (es.: nel libro si trovano riferimenti al carcere di Sondrio che riguarda la produzione della pasta). È proprio necessario introdurre in una struttura detentiva, violenta per sua natura, un macello che è altrettanto una struttura violenta?! L’esperienza di Gorgona è consistita nell’abbandonare queste scelte e tentare di avviare forme di lavoro ma non legate alla catena di “smontaggio”. Un indizio di quanto sia tristemente legato il luogo di detenzione con l’idea di un macello lo si ha andando a vedere come i nazisti, per impostare i loro campi di sterminio, si sono ispirati al sistema di smontaggio che si era perfezionato nei grandi macelli di Boston.
Servono dei parametri per poter giudicare quanto si legge e i risultati pratici. I parametri sono 4 e sono impiegati nel sistema europeo:
- effettività : presenza di una tutela giurisdizionale. Il sistema è effettivo se i diritti e le garanzie sono concretamente tutelati. La prima operazione è capire se è possibile un intervento del giudice - organicità : è la capacità di armonizzare un sistema, di non intervenire in maniera settoriale. Tutti i nostri interventi sono invece limitati e settoriali e con questo modo di fare si creano molti problemi perché non si coordinano le norme tra di loro. Si dice che la nostra è un’epoca di interventi brevi e limitati ma che minano l’organicità del sistema
l’irrevocabilità della sentenza (da quel momento si parla della persona condannata), ne bis in idem (la persona non può essere giudicata due volte sulla stessa questione), c’è il riferimento alla nozione di esecutività della sentenza. Questi sono dei principi cardine. C’è anche il riferimento agli organi giurisdizionali e ci sarà il riferimento anche alla magistratura di sorveglianza che trova una sua disciplina anche nell’ordinamento penitenziario. La magistratura di sorveglianza ha una serie di ruoli tra loro diversi ma in particolare controlla la vita e il rispetto delle garanzie in relazione alla persona detenuta (il magistrato di sorveglianza può entrare in qualsiasi penitenziario e fare un controllo). Pertanto dobbiamo distinguere tra giudice dell’esecuzione e magistrato di sorveglianza
- soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere : non si è ancora giunti ad una sentenza definitiva e pertanto non si ha un condannato ma un detenuto. Per quanto riguarda la detenzione delle persone in stato di custodia cautelare in carcere si devono tenere ben presenti gli articoli del libro IV del c.p.p. che parla anche della misura cautelare personale coercitiva. Il termine internati è collegato alle misure di sicurezza detentive alternative di cui non ci occupiamo (es.: colonia agricola). È importante conoscere e ricordarsi delle norme del libro IV c.p.p. perché nell’art. 278 si ha il riferimento ai presupposti edittali per ricorrere alla misura custodiale inoltre servono i presupposti fattuali di cui all’art. 273 e inoltre le esigenze che devono esserci art. 274: gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e pericolo di inquinamento della prova. Per capire quando e a quali condizioni si può disporre la misura della custodia cautelare in carcere si devono conoscere questi articoli. L’art. 275 elenca i criteri di scelta delle misure e da ciò si capisce che la custodia cautelare in carcere dovrebbe essere l’estrema ratio da applicare quando ogni altra misura risulti inadeguata e questa regola compare anche in uno dei primi articoli delle regole penitenziarie europee. L’art. 277 parla della salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a custodia cautelare: quanto a trattamento penitenziario tutti i detenuti hanno i medesimi diritti (es.: problema delle traduzioni art. 42-bis ord. pen. vale indistintamente per tutti i detenuti), l’art. 277 introduce i medesimi principi e le medesime garanzie che si trovano nell’art. 1 ord. pen. Altre questioni che sono nel libro IV riguardano il procedimento applicativo: il p.m. richiede l’applicazione della custodia cautelare in carcere al giudice che procede. Pertanto la misura si applica se c’è una richiesta dell’accusa e un provvedimento favorevole del giudice competente. Ci sono anche una serie di adempimenti esecutivi. È fondamentale un passaggio che non può mai mancare perché è un forte strumento di difesa: si ha diritto a conferire immediatamente con il difensore o di nominarne uno, diritto di poter avvisare parenti o autorità consolari (se si è stranieri), diritto di poter avere immediatamente l’accesso di un medico personale che garantisca lo stato fisico dell’individuo. Nel c.p.p. si legge che i colloqui con il difensore devono avvenire in via immediata. È possibile che si deroghi a questa regola, l’art. 104 c.p.p. (che è prima del libro IV) afferma che “nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore” , il p.m. potrebbe chiedere al giudice un differimento che può raggiungere i 5 giorni, una richiesta di questo tipo si può avere quando il p.m. ha il timore che il difensore oltre a svolgere il suo ruolo potrebbe addirittura violare la legge e commettere il reato di favoreggiamento, la richiesta del p.m. dovrebbe essere collegata ad un panorama di questo tipo. Se è stata correttamente applicata la custodia cautelare in carcere per i motivi sopra citati, il difensore potrà incontrare la persona in stato di custodia. In base alle modifiche legislative interne, il difensore può essere affiancato da un interprete, esiste un diritto all’interprete e questa è una delle manifestazioni di ciò. L’interrogatorio di garanzia è compito dal giudice, è interessante vedere come l’interrogatorio debba avvenire entro un determinato termine 5 giorni, e il termine è importantissimo perché se il giudice per un motivo ingiustificato non interroga il soggetto avremo una liberazione immediata e svincolata da qualsiasi motivo, va ricordato che nel caso di differimento del colloquio con il difensore, la persona potrebbe non aver avuto la possibilità di incontrare il proprio difensore e quindi decidere la strategia difensiva. Il silenzio mantenuto in questa fase, da un punto di vista probatorio, dovrebbe essere neutro. Se la persona non risponde esercita un suo diritto e pertanto non si dovrebbe valutare a fini probatori. Il libro IV fornisce quindi una serie di indicazioni importanti per capire tutto lo svolgimento della misura cautelare in carcere. Potremmo anche avere una revoca o sostituzione della misura cautelare in
carcere da parte del giudice se ritiene che il quadro indiziario non è sufficiente. Inoltre esiste un mezzo di impugnazione dell’ordinanza che applica la custodia cautelare in carcere previsto dall’art. 309 riesame (se il tribunale non decide la persona deve essere rimessa in libertà ma si deve tenere conto che il tribunale del riesame ha ampissimi poteri). L’automatismo è collegato ad un fatto la cui sola presenza determina la liberazione immediata del soggetto (omesso interrogatorio, mancata decisione del tribunale del riesame entro il termine previsto dall’art. 309, sono decorsi i termine di fase previsti dall’art. 303). Il Ministro della giustizia del 1930 riteneva aberrante e insidiosa la soluzione di una scarcerazione automatica, ci sono voluti decenni per arrivare a questo sistema di scarcerazione. La persona sottoposta a questa misura si chiama g ravemente indiziato e potrebbe essere un indagato, imputato o imputato condannato (in 1° o 2° grado), non si può parlare invece di sospettato. La distinzione tra detenuti condannati e detenuti in stato di custodia cautelare in carcere è anche una distinzione materiale e di luoghi. C’è tutto un sistema legato alla riparazione per ingiusta detenzione e le norme di attuazione del codice si occupano anche del reinserimento nel posto di lavoro. Per chi si trova in questa situazione c’è la possibilità di conferire con il difensore, la regola è quella dell’immediato conferimento (art. 104), la stessa regola vale anche per la persona condannata ma se si va a leggere l’art. 18 ord. pen. che disciplina i vari colloqui, ci si accorge che ci sono state delle modifiche perché inizialmente non era previsto un diritto paragonabile a quello dell’art. 104, dopo le modifiche più recenti c’è proprio un espresso rinvio all’art. 104 c.p.p., si ha il diritto di conferire fin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Questo discorso vale anche per i detenuti sottoposti a regime 41-bis. Non esistono pertanto distinzioni di sorta, mentre prima di una sentenza della Corte Costituzionale questi detenuti subivano una limitazione nel numero dei colloqui. Di recente è stata stabilita anche la presenza di un interprete. Ci sono altre norme che si possono collegare al discorso e che si trovano nelle norme di attuazione del codice: art. 94 e art. 97 in quale modo devono essere informate le persone di quello che sta succedendo? L’art. 94 fa capire che esiste una sorta di meccanismo a garanzia di una serie di informazioni a favore del detenuto che, in applicazione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, entra nell’istituto, l’articolo è infatti dedicato all’ingresso negli istituti penitenziari. Esso prevede che l’ordinanza cautelare (o almeno una parte di essa) deve essere comunicata e prevede inoltre la creazione di una cartella personale. Se si tratta di un detenuto straniero si deve tradurre il provvedimento e pertanto è necessario un interprete. All’atto di ingresso in un istituto penitenziario bisognerebbe garantire una sorta di informazione alla persona e ciò lo si può fare solo facendo conoscere il provvedimento cautelare e spiegando al detenuto quali sono i diritti e i doveri (es.1: la persona ha diritto ad ottenere una copia del provvedimento che la riguarda e le dovrebbe essere consegnata la carta dei diritti e dei doveri del detenuto. Es.2: è un proprio diritto quello di controllare la cartella personale). È interessante verificare che qualche volta al detenuto italiano è stata si consegnata la carta dei diritti del detenuto ma in cinese perché era rimasta solo quella. L’art. 97 parla della cartella virtuale: c’è un servizio informatico istituito presso il Ministero e il provvedimento che dispone la misura deve essere trasmesso a cura della cancelleria del giudice al Ministero per l’inserimento nel sistema informatico. Se parliamo di diritto di difesa in senso ampio dobbiamo prendere spunto da questi articoli per individuare, al di là delle parole nelle norme, anche il diritto all’informazione che serve per potersi difendere. Il diritto all’informazione passa dalla conoscenza dell’ordinanza cautelare. Essere informati significa anche capire come si svolge la vita all’interno dell’istituto. Queste norme si possono ritrovare anche nell’ordinamento penitenziario e nel regolamento collegato all’ordinamento penitenziario e saranno norme o generali o rivolte esclusivamente ai condannati: l’art. 32 ord. pen. parla delle norme di condotta dei detenuti “all’atto del loro ingresso, e quando necessario anche dopo, i detenuti sono informati delle disposizioni generali e di quelle che riguardano i loro diritti e doveri. Diritti e doveri di osservare le disposizioni che regolano la vita penitenziaria” questo articolo parla genericamente di detenuti. L’art. 23 co. 5 del regolamento del 2000 si occupa delle modalità dell’ingresso in istituto, per diritto all’informazione nel co. 5 si fa riferimento a colloqui che dovrebbero avvenire tra il direttore o un operatore penitenziario designato per iniziare a compilare la cartella personale, fornire alla persona tutte le informazioni e consegnare la carta dei diritti e dei doveri, il co. 5 afferma inoltre che “alla persona vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative e su eventuali benefici e sull’eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici”. Le stesse parole si possono ritrovare nell’art. 69
trattamentali, esse sono decise da una commissione che è composta anche dal magistrato di sorveglianza che presiede la commissione assieme a lui ci sono: direttore, cappellano, educatore, medico e altri esperti. Le varie attività possono essere esame di intervento nelle commissioni. L’art. 9 si occupa dell’alimentazione che non è un tema semplice in quanto si distingue tra quello che è il normale vitto che viene distribuito a tutte le persone detenute e quello che è il sopravvitto: ai detenuti è consentito acquistare generi diversi che possono essere presi liberamente dal detenuto al di là di quella che è la distribuzione dei pasti. Se è possibile ci deve essere un’alimentazione rispettosa del credo religioso e che comunque tenga conto delle condizioni di salute. La Corte Europea dei diritti dell’uomo è intervenuta e ha condannato un certo Stato che non aveva rispettato le scelte alimentari del detenuto in relazione al suo credo religioso. Il concetto fondamentale è quello dell’adeguatezza alle esigenze del detenuto e la possibilità di acquistare altri generi in appositi spacci gestiti dall’amministrazione penitenziaria. Lo “spesino” si occupa di ricevere gli ordini e poi distribuisce il sopravvitto. Esiste anche una commissione legata alle questioni alimentari, c’è la possibilità che una rappresentanza dei detenuti integrata da un delegato del direttore possa controllare le tabelle ministeriali e possa controllare la preparazione del vitto. Nell’art. 9 si utilizza il termine “rappresentanza dei detenuti” che deve essere designata mensilmente per sorteggio. L’art. 20, che è stato riformulato nel 2018, si occupa del lavoro, tra gli elementi del trattamento troviamo studio, lavoro, religione e attività ricreative. In questo articolo si parla del lavoro e spesso ci si occupa dell’art. 21 che disciplina il lavoro all’esterno. Nell’art. 20 c’è la presenza di un’altra commissione disciplinata in vari commi e composta da: direttore, rappresentanti sindacali e rappresentante dei detenuti che ha compiti particolari. Il lavoro è soprattutto all’interno della struttura penitenziaria e il lavoro della commissione è quello di suddividere e stabilire le varie attività all’interno del penitenziario (es.: chi pulisce, chi cucina, chi gestisce il servizio lavanderia, chi sta in biblioteca e chi può lavorare in determinati laboratori), è la commissione lavoro. Altro riferimento si trova nell’ art. 67 del regolamento in cui si afferma che il sorteggio dei detenuti è una garanzia infatti è rubricato “garanzia di sorteggio delle rappresentanze” e si fa riferimento alle commissioni ora citate. I detenuti sono sorteggiati perché si vuole evitare che determinati soggetti si possano imporre e pertanto si ripresentino dinamiche di intimidazione, controllo e abuso che sono alla base delle attività criminali. C’è anche un consiglio di disciplina regolato dall’art. 40 ord. pen. che è composto dal direttore, da un educatore e da un professionista esperto ed è competente a deliberare delle sanzioni. Esistono diritti e garanzie ma esistono anche doveri e ci potrebbero essere delle sanzioni proprio perché il comportamento tenuto dalla persona detenuta infrange le regole della vita detentiva. Quali siano le sanzioni lo precisa in modo tassativo l’art. 39, le infrazioni possono dare luogo a:
ma deve indicare anche la durata, secondo gli standard probatori europei e del comitato europeo prevenzione tortura se c’è isolamento deve essere molto breve e non deve essere un meccanismo per tenere lontana una persona dall’intera popolazione dei detenuti o per tenere una persona lontana per molti mesi attraverso la proroga. L’art. prosegue sottolineando che il regolamento interno dell’istituto deve specificare le modalità di esecuzione e che non sono ammesse limitazioni delle normali condizioni di vita (es.: privare di cibo e acqua o impedire alla persona di lavarsi). L’art. si chiude precisando che l’isolamento non preclude il diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati pertanto l’isolamento non significa limitazione del diritto di difesa perché altrimenti siamo nell’area del differimento dei colloqui che è un’altra situazione. Isolare non significa escludere la persona da una serie di altri diritti. Un’altra forma di isolamento che non è indicata in questo articolo ma che si incontra nel c.p. è l’ergastolo con isolamento diurno. Pertanto le forma di isolamento sono 4: le 3 previste dall’art. 33 e questa prevista dal c.p. L’art 38 ord. pen. parla delle infrazioni disciplinari e contiene un principio di tassatività : sono previste tassativamente le sanzioni ma sono tassativi anche i fatti che costituiscono le sanzioni c’è un regolamento e chi lo infrange potrà essere sanzionato “nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato” , si crea quasi un meccanismo di tipo processuale perché alla persona devono essere contestati degli addebiti e ci vuole un provvedimento motivato, il diretto interessato ha diritto ad esporre le proprie discolpe e ci deve essere anche una scala di afflittività collegata alla natura e alla gravità del fatto e alle condizioni dell’individuo (es.: il legale di un detenuto denuncia che in un carcere pugliese il detenuto era stato sanzionato perché dalla sua cella gettava le molliche del pane che cadevano nel cortile e attiravano i piccioni). Gli articoli sono quindi molto precisi. Per avere qualche indicazione in più e capire quali siano i comportamenti sanzionabili bisogna leggere l’art. 77 del regolamento attuativo che contiene l’elenco delle infrazioni, esse sono 21, alcune di esse:
visite, ispezionare qualsiasi luogo in cui siano detenute persone sotto la responsabilità statale. Lo scopo è sempre quello di controllare le condizioni di detenzione e avere colloqui riservati con i detenuti ma la fonte normativa è diversa perché si tratta di una convenzione specifica. La Convenzione è strumentale all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto il CPT viene istituito per rendere effettivo il controllo in relazione a possibili episodi di maltrattamento e tortura. Come lavora l’organismo? Avrà bisogno di un contatto importante sul territorio nazionale e quindi un collegamento con il garante nazionale. Le visite sono regolate in maniera puntuale dalla convenzione istitutiva, le visite che può svolgere il comitato sono di 2 tipi:
Può essere utile prendere spunto dagli standard che il CPT redige a seguito delle visite. Il CPT è andato redigendo degli standard di detenzione sulla base delle visite e dell’esperienza e ha modificato nel tempo questi standard. Ci sono regole e suggerimenti su quella che dovrebbe essere la condizione minima detentiva e il CPT distingue tra: