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Diritto Penitenziario 2024-2025, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti del corso docente Francesco Zacchè

Tipologia: Appunti

2024/2025

In vendita dal 12/03/2025

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DIRITTO PENITENZIARIO
1 LEZIONE 02/10/2024
Caratteristiche e Trattamento rieducativo:
Svolta ideologica: Soggetto vs Oggetto: si vuole dire che fino ad un certo periodo storico il
detenuto è concepito come un oggetto, cioè qualcosa da gestire; negli anni 70 (ma con fondamenta
nella stessa costituzione che vede il detenuto come una persona, come un soggetto, al centro
dell’esecuzione della pena privativa della libertà personale, questo anche quando è in custodia
cautelare).
Vi è questo cambiamento di visione con la legge vuole valorizzare la personalità del detenuto, ed è
necessario uscire dalla logica della depersonalizzazione: cioè la condizione che si crea quando una
persona viene privata della propria libertà personale e controllata.
Legge 345 del 1975 (ordinamento penitenziario, dove il detenuto è visto come un soggetto) vs
Regio decreto 787 del 1931 (regolamento penitenziario del 1931 in epoca fascista, è un esempio
tipico di ordinamento penitenziario dove il detenuto è visto come un oggetto).
Il regolamento del 1931: rimasto in vigore fino al 1975
Abbiamo una serie di prescrizioni estremamente precise su cosa il detenuto può fare e cosa non fare
e come e quando farlo; In questo regolamento l’aspetto organizzativo dell’amministrazione
penitenziaria è soverchiante.
Questo regolamento è rimasto in vigore fino al 1975 nonostante l’introduzione della costituzione
nel 1948 , avendo di fatto un ordinamento penitenzairio incostituzionale o comunque fortemente in
contrasto con le norme della costituzione (è stato possibile la “soppravvivenza” dell’ordinamento
penitenziario del 1931 fino al 75 perché avevamo una matrice regolamentare e non una legge, e il
regolamento non poteva essere impugnato e contestato davanti alla corte costituzionale). Dal 1975 i
giudici possono sollevare una questione di leggittimità davanti alla corte.
Il Detenuto è il soggetto dell’esecuzione della pena (Grazie ad una legge del 1975).
Nella rifroma del 1975, ferme le esigenze di ordine e di organizzazione, si fissano le linee e le
modalità di trattamento del detenuto (riconoscimento di situazioni soggettive in capo al detenuto).
Centralità del Detenuto nel sistema penitenziario:
Si iniziano ad attribuire ai detenuti dei diritti; si introducono delle attività che i detenuti devono
svolgere (modalità di trattamento) il detenuto ha diritto al trattamento.
- Riferimento costituzionale: Art 27 comma 3: La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
- Aspetto Positivo: la rieducazione del condannato come finalità ultima della pena, ossia la pena e la
sua esecuzione devono favorire il recupero del condannato, evitando effetti desocializzanti di una
certa realtà penitenziaria e delle prassi di mortificazione della persona.
Art 13 cost 4 comma: È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
Finalità Della Pena:
Retributiva: retribuire il male con il male, vendetta pubblica
Special prevenitva: prevenire il rischio di commissione di nuovi reati dalla medesima
persona; si delinque per fattori personali o socio-economici; la pena diviene misura di
sicurezza per contenere pericolosità, permane finché il soggetto è pericoloso.
General-preventiva: deterrenza; la pena è rivolta a tutti i cittadini che ancora non hanno
commesso il reato (es: guida in stato di ebrezza; reati di pericolo).
Difesa sociale: difendere la collettività da individui pericolosi
Rieducativa: l’unica espressa in costituzione (contesto pedagogico, criminale bambino va
rieducato, la pena si prospetta al futuro), la necessità è quella di far risocializzare il detenuto,
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DIRITTO PENITENZIARIO

1 LEZIONE 02/10/

Caratteristiche e Trattamento rieducativo: Svolta ideologica: Soggetto vs Oggetto : si vuole dire che fino ad un certo periodo storico il detenuto è concepito come un oggetto, cioè qualcosa da gestire; negli anni 70 (ma con fondamenta nella stessa costituzione che vede il detenuto come una persona, come un soggetto, al centro dell’esecuzione della pena privativa della libertà personale , questo anche quando è in custodia cautelare). Vi è questo cambiamento di visione con la legge vuole valorizzare la personalità del detenuto, ed è necessario uscire dalla logica della depersonalizzazione : cioè la condizione che si crea quando una persona viene privata della propria libertà personale e controllata. Legge 345 del 1975 ( ordinamento penitenziario, dove il detenuto è visto come un soggetto ) vs Regio decreto 787 del 1931 ( regolamento penitenziario del 1931 in epoca fascista, è un esempio tipico di ordinamento penitenziario dove il detenuto è visto come un oggetto ). Il regolamento del 1931: rimasto in vigore fino al 1975 Abbiamo una serie di prescrizioni estremamente precise su cosa il detenuto può fare e cosa non fare e come e quando farlo; In questo regolamento l’aspetto organizzativo dell’amministrazione penitenziaria è soverchiante. Questo regolamento è rimasto in vigore fino al 1975 nonostante l’introduzione della costituzione nel 1948 , avendo di fatto un ordinamento penitenzairio incostituzionale o comunque fortemente in contrasto con le norme della costituzione (è stato possibile la “soppravvivenza” dell’ordinamento penitenziario del 1931 fino al 75 perché avevamo una matrice regolamentare e non una legge, e il regolamento non poteva essere impugnato e contestato davanti alla corte costituzionale). Dal 1975 i giudici possono sollevare una questione di leggittimità davanti alla corte. Il Detenuto è il soggetto dell’esecuzione della pena (Grazie ad una legge del 1975). Nella rifroma del 1975, ferme le esigenze di ordine e di organizzazione, si fissano le linee e le modalità di trattamento del detenuto (riconoscimento di situazioni soggettive in capo al detenuto). Centralità del Detenuto nel sistema penitenziario: Si iniziano ad attribuire ai detenuti dei diritti; si introducono delle attività che i detenuti devono svolgere (modalità di trattamento) il detenuto ha diritto al trattamento.

  • Riferimento costituzionale: Art 27 comma 3 : La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  • Aspetto Positivo: la rieducazione del condannato come finalità ultima della pena, ossia la pena e la sua esecuzione devono favorire il recupero del condannato, evitando effetti desocializzanti di una certa realtà penitenziaria e delle prassi di mortificazione della persona. Art 13 cost 4 comma: È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Finalità Della Pena: ➢ Retributiva : retribuire il male con il male, vendetta pubblica ➢ Special prevenitva : prevenire il rischio di commissione di nuovi reati dalla medesima persona; si delinque per fattori personali o socio-economici; la pena diviene misura di sicurezza per contenere pericolosità, permane finché il soggetto è pericoloso. ➢ General - preventiva : deterrenza; la pena è rivolta a tutti i cittadini che ancora non hanno commesso il reato (es: guida in stato di ebrezza; reati di pericolo). ➢ Difesa sociale : difendere la collettività da individui pericolosi ➢ Rieducativa : l’unica espressa in costituzione (contesto pedagogico, criminale bambino va rieducato, la pena si prospetta al futuro), la necessità è quella di far risocializzare il detenuto,

cioè si chiede che la persona prenda atto che la sua condotta sia stata antisociale e che deve rispettare le regole sociali affinché possa essere rienserito nella società. Come si rieduca il detenuto: Trattamento rieducativo e Trattamento Penitenziario Attraverso un complesso di attività, di misure e di interventi, rivolti al condannato nel corso dellìesecuzione della pena, cui convenzionalmente si da il nome di TRATTAMENTO RIEDUCATIVO (si offrono delle attività dirette al detenuto). Attenzione: il trattamento rieducativo fa parte del TRATTAMENTO PENITENZIARIO , cioè l’insime delle regole e dei modi al cui interno si svolge la vita dei detenuti e delle persone private della libertà in sede carceraria. Caratteristiche del Trattamento Rieducativo:

  • è un obbligo per lo stato , cioè ha l’obbligo di offrire un trattamento che sia rieducativo o risocializzante
  • scelta libera per il condannato , il detenuto può sceglire se aderire all’offerta rieducativa del carcere oppure di non aderire ad alcuna iniziativa o attività che si svolge nel carcere; il vantaggio nell’aderire è quello di beneficiare di “vantaggi” come riduzione della pena, affidamento ai servizi sociali, arresti domiciliari. Imputato e Condannato: Il trattamento rieducativo è rivolto al condannato perché è già stata accertata la sua responsabilità e la sua condanna; gli imputati no perché finché non c’è una sentenza l’imputato va ritenuto come Presunto Innocente.
  • Estenzioni : l’art 15 estende agli imputati la possibilità di chiedere di essere ammessi a fruire dell’opportunità offerte dal trattamento normalmente riconosciuto al condannato, ma si tratta di partecipare ad un’ attività educativa , non rieducativa, e a richiesta.
  • Durata della custodia cautelare : la durata massima è di 6,5 anni. Dispositivo dell’Art 4 legge sull’ordinamento penitenziario : i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale. 2 LEZIONE 03/10/ Art 1 legge sull’ordinamento penitenziario: 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità , senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. 2. Il trattamento tende , anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. (il carcere è una struttura che parla al territorio e alla cittadinanza, ci dev’essere integrazione tra l’ambiente interno ed esterno). 3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

2. La versione del secondo ricorrente Il 10 dicembre 2004, successivamente allo stesso alterco con l’agente di custodia, il secondo ricorrente fu spogliato degli indumenti e condotto in una cella della sezione isolamento della Casa circondariale. Il letto presente nella cella era privo di materasso, lenzuola e coperte, e la cella non era dotata di lavabo. Inizialmente le finestre erano prive di vetri, ed esse furono successivamente chiuse con del cellophane dopo un imprecisato numero di giorni. Per diversi giorni, che non è possibile quantificare con esattezza, fu lasciato nudo. Gli fu successivamente fornito del vestiario leggero. Il vitto del ricorrente era razionato, e talvolta gli furono dati soltanto pane e acqua. Per alcuni giorni non ricevette alcun tipo di vitto. Il ricorrente fu picchiato dagli agenti di custodia, spesso più di una volta al giorno. Fu sottoposto a varie forme di violenza fisica, fu preso ripetutamente a pugni, calci e schiaffi, e a un certo punto un agente di custodia gli immobilizzò la testa a terra per mezzo degli stivali. I pestaggi avvenivano sia durante il giorno che di notte. Il ricorrente fu picchiato da quattro o cinque agenti per volta. Un agente di custodia gli strappò parecchi capelli. Il 16 dicembre 2004 fu ricoverato in ospedale. Durante il periodo trascorso in regime di isolamento gli fu permesso di uscire dalla cella soltanto due volte, una volta per farsi una doccia e un’altra per trascorrere del tempo all’aperto. Il procedimento penale a carico degli agenti di custodia: Nel 2005 fu avviata un’indagine penale sul trattamento contestato: Essa iniziò quando emerse, nell’ambito di intercettazioni relative a un’operazione finalizzata a indagare su un traffico di sostanze stupefacenti all’interno della Casa circondariale di Asti, che diversi agenti di custodia avevano discusso delle sevizie inflitte ai ricorrenti. Il 7 luglio 2011 furono rinviati a giudizio cinque agenti di custodia, ovvero C.B., D.B., M.S., A.D., e G.S. Furono accusati di maltrattamenti nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 572 del codice penale con l’aggravante prevista per il reato commesso con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione. (sentenza su e-learning).

  • Ci sono alcune condotte come le Lesioni che si “estinguono” in breve tempo, questo può voler dire cercare di qualificare un fatto come un altro fatto, oppure si arriva all’archiviazione, cioè comportamenti che dovrebbero essere inquadrati in un potenziale delitto di tortura rimangono impuniti.
  • Si possono applicare procedimenti disciplinari per punire i responsabili. 3 LEZIONE 04/10/ L’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento penale italiano: In data 5 marzo 2014 il Senato italiano approvò un disegno di legge che introduceva nell’ordinamento giuridico italiano il delitto di tortura. Il disegno di legge fu successivamente inviato alla Camera dei deputati al fine dell’approvazione. La Camera dei deputati modificò il disegno di legge e in data 13 aprile 2015 il testo fu rinviato al Senato per il riesame. In data 17 maggio 2017 il Senato approvò il disegno di legge, con ulteriori modifiche, e il testo fu trasmesso nuovamente alla Camera dei deputati al fine del riesame. In data 5 luglio 2017 la Camera dei deputati approvò la versione definitiva del disegno di legge, ed esso entrò in vigore in data 18 luglio 2017 con la denominazione di Legge 14 luglio 2017 n. 110. ( la situazione normativa italiana è stata modificata; riferimento sempre alla sentneza) La seconda parte della sentenza riguarda il DIRITTO: Uno dei ricorrenti è morto (in attesa del giudizio), come interessato e deceduto i suoi eredi possono continuare la causa? La risposta è si. Le tempistiche e i criteri sono stati rispettati e la corte prende atto che bisogna andare avanti ed entrare nel merito dove abbiamo le osservazioni delle parti (Ricorrenti- Governo) per poi arrivare alla decisione da parte della corte.

Operatività dell’art 3 della CEDU : L’art 3 pone un divieto, lo stato non deve torturare o adottare pene che siano contrari ai sensi dell’umanità e che non siano degradanti (obbligo di non fare per lo stato, sono divieti e lo stato non deve violare i loro diritti e le loro libertà), il risultato di questo articolo 3 è anche frutto del contesto storico in cui nasce (post 2 guerra mondiale).

  • I diritti e i principi previsti dall’art 3 devono essere rispettati dagli agenti statali : Istituzioni, Forze dell’ordine (polizia, carabinieri, polizia penitenziaria), giudici, magistrati, amministrazioni penitenziarie, operatori sanitari, parlamento.
  • Se sono un detenuto e picchio un altro detenuto dovremmo escludere l’applicazione dell’art 3 CEDU, che però viene esteso come obbligo positivo quando avvengono violazioni tra privati (obbligo positivo che grava comunque sullo stato, cioè lo stato deve evitare che una persona possa arrecare danno ad altre persone).
  • Secondo Problema : il problema dell’obbligo negativo pone un’altra questione: per uno stato constatare che ci sia stata una violazione implica lo stato a intraprendere azioni o indagini, ma lo stato potrebbe non fare nulla (insabbia il caso), senza alcuna prova la CEDU non ha materiale per poter operare e difendere il ricorrente. La CEDU a un certo punto dice: attenzione io non ho solo l’obbligo di controllare che uno stato si sia astenuto dal, ma devo anche andare a vedere cosa ha fatto lo stato per impedire che il fatto accadesse o per punire ciè che è accaduto (OBBLIGO POSITIVO), deve comunque rispettare i diritti e i principi fondamentali. In caso di violazione lo stato deve punire (ha l’obbligo positivo) gli eventuali responsabili con pene effettive; la CEDU chiede questo per evitare il mancato accertamento della violazione dell’art 3 cedu (violazione dal profilo procedurale).
  • L’altro problema : all’interno dell’art 3 esistono delle differenze semantiche tra cosa sia la tortura o il trattamento disumano e il trattamento degradante , tutti questi tre comportamenti devono raggiungere una soglia minima di gravità (bisona tenere conto del tipo di condotta, dell’età della persona, del sesso, la finaltià della violenza), che se non raggiunta non esclude che siano state violate altre norme della CEDU, prima di tutto l’art 8 cedu che riguarda la privacy/privatezza. (il delitto di tortura è stato qualificato come delitto comune con aggravante se commesso da un agente di stato). Oltre alla severità del trattamento, vi è l’elemento intenzionale di torturare, come riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura il cui articolo 1 definisce tortura qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolori o sofferenze acute, al fine, inter alia, di ottenere informazioni, punirla o intimidirla. (riferimento sempre alle sentenza) 4 LEZIONE 09/10/ TRATTAMENTO PENITENZIARIO - Comprende più nel dettaglio le regole che disciplinano la vita quotidiana all’interno del cacere, come ci si veste, ore d’aria, mensa, viste.
  • Disposizioni e attività che riguardano l’esecuzione delle pene
  • In tale cornice, il cosiddetto regime penitenziario comprende le previsioni che disciplinano la vita quotidiana all’interno degli istituti penitenziari, la disciplina delle poszioni giuridiche attive e passive relative al detenuto e i principi di gestione degli istituti penitenziari. Rieducazione attraverso trattamento: Art 13 comma 2 ord.penit: Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
  • serve a determinare nel recluso un processo di modificazione delle sue scelte

OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ E PROGRAMMA DI TRATTAMENTO:

  • Obbligazione di mezzi :lo stato ha l’obbligo di predisporre tutta una serie di attività, cioè un programma ricco e articolato tenuto conto delle abilità del condannato e delle sue competenze di partenza (titoli di studio, esperienze lavorative).
  • Obbligazione dell’osservazione della personalità del condannato (da fare entro i primi 6 mesi) e con la creazione di un programma di trattamento; ricerca delle cause che hanno spinto a delinquere, e relative eventuali carenze psicofische.
  • Serve a creare un programma di trattamento del soggetto per superare ostacoli ; il programma si trova in calce alla Relazione di Sintesi. ORGANI DEL TRATTAMENTO :
  • Direttore del carcere : art 40 comma 2 e art 29 regolamento esecutivo
  • L’equipe multidisciplinare
  • Polizia penitenziaria : ex legge 395/90 partecipare all’attività di osservazione e di trattamento rieducativo.
  • Motore del trattamento è l’area educativa (gli educatori sono oggi chiamati funzionari giuridico- pedagogici, che sono importantissimi)
  • Servizio di tossicodipendenza (SER.D.)
  • Ufficio di esecuzione penale esterna (connessione con l’esterno)
  • Psicologo , Assistente sociale 5 LEZIONE 10/10/ NORME IMPORTANTI AL’INTERNO DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO: Norme ineretni la salute, igiene, vestiario, corredo, serivizio igenico, vitto e scelta indumenti, ora d’aria; Queste situazioni giuridiche non incidono sul trattamento rieducativo ma sul trattamento penitenziario. Nella Prassi sia gli educatori sia gli agenti di Polizia Penitenziaria sono pochi, il che rende difficoltosa la gestione dei detenuti sotto tutti gli aspetti vista, che sono: Art 9 ord. Penit. (Vestiario): i detenuti sono autorizzati ad utilizzare vestiti personali (per non spersonalizzare il detenuto), Ci sono alcune eccezioni: non si possono indossare abiti che possono contribuire a recarsi dei danni fisici, o a compiere gesti estremi, sono vietati vestiti di marca per cercare di tenere una certa omogeneità (del senso), è possibile utilizzare dei preziosi purché non siano di particolare valore economico (ma di valore morale). Art 7-8 ord. Penit. (Bagni e Servizi): E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce servizi igienici e docce fornite di acqua calda , nonché d egl i altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. E deve essere garantito l’uso personale del bagno; devono essere forniti gli stumenti per pulire la cella e per la cura della persona (barba e capelli). Cibo: I detenuti hanno diritto ad una alimentazione che si sana e adeguata alla loro età, sesso, condizione di salute, alla stagione e al clima; il mangiare è stabilito con tabelle vittuarie (approvate con decreto del ministro), vi è un controllo sulla qualità e la quanttà del cibo da parte di un rappresentante dei detenuti. Vitto e Sopravitto: il sopravitto consiste nella possibilità riconosciuta ai detenuti di comprare prodotti che vengono venduti al di fuori del carcere, attraverso l’uso di spacci interni al carcere o affidati alle imprese private che distribuiscono questi prodotti nel carcere ; l’acquisto di questi beni non può eccedere il fabbisogno settimanale. (il senso è quello di cercare di far aumentare la socialità e il senso di solidarietà tra i detenuti).
  • Cucina: dove normalmente lavorano le stesse persone che sono recluse nel carcere, il pranzo andrebbe consumato in luoghi comuni anche se nella maggior parte dei casi viene consumato in cella. Art 10 ord.penit. (Ora d’Aria): la passeggiata negli spazi aperti ha una durata di 4 ore, possono essere limitate solo per motivi eccezionali; i regolamenti che vengono addottati in ogni cacrere vanno a disciplinare questa materia; Questi spazi devono avere delle protezione/coperture in caso di fenomeni atmosferici, e devono consentire il contatto e la socialità tra i detenuti.
  • La funzione è quella di cercare di ridurre gli effetti negativi di essere carcerati e rinchiusi dentro le celle. Diritto alla salute: è un diritto fondamentale ( Art 32 cost ), ma spesso in carcere non viene garantito a pieno; è previsto anche l’art 3 CEDU che si occupa anche del diritto alla salute, sia di chi sta all’interno del carcere sia le cure che devono essere garantite. Art 11 ord.penit (disciplina su chi debba garanitre all’interno del carcere la salute): Tradizionalmente se ne occupava la cosiddetta medicina penitenziaria, la salute era gestita direttamente dai resposnabili della struttura carceraria; nel 2008 la gestione della salute è stata trasferita al servizio sanitario nazionale, cioè il soggetto incaricato di occuparsi della salute dei detenuti. Nel 2018 il legislatore ha modificato questo art 11 cercando di fissare dei principi che siano guida, cioè che servano da strumento per garantire delle cure che siano efficaci ed effettive per chi si trova all’interno del carcere. Comma 2 art 11 : In ogni istituto penitenziario deve esserci un servizio sanitario Comma 4 art 11 : Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura. Comma 7 art 11 : All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute (visita medica di carattere generale). Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. Comma 8 art 11 : Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica Comma 12 art 11 : I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. (abbiamo visto la sentenza Torreggiani contro Italia che coinvolge l’art 3 cedu). Norma di riferimento art 35 della legge 354 del 1975 : i detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al magistrato di sorveglianza, al direttore dell'istituto penitenziario, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena e al Ministro della Giustizia, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Settimo rapporto generale: Un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico; una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento di funzioni basilari come l'uso del gabinetto), ridotte attività fuori- cella, dovute alla richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il personale (la lista è lungi dall'essere esaustiva). Il CPT ha dovuto concludere in più di un'occasione che gli effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di detenzione inumane e degradanti.» Il 30 settembre 1999 il comitato dei ministri del consiglio d’Europa ha adottato la raccomandazione 22 del 1999 dove il comitato ha preso la sua posizione in tema di sovraffollamento : Considerando che il sovraffollamento delle carceri e la crescita della popolazione carceraria costituiscono una sfida importante per le amministrazioni penitenziarie e per l'intero sistema della giustizia penale sia in termini di diritti umani che di gestione efficace degli istituti penitenziari; Considerando che la gestione efficace della popolazione carceraria è subordinata ad alcune circostanze come la situazione complessiva della criminalità, le priorità in materia di lotta alla criminalità, la gamma di sanzioni previste dai testi legislativi, la gravità delle pene pronunciate, la frequenza del ricorso a sanzioni e misure applicate nella comunità, l'uso della custodia cautelare, l'efficienza e l'efficacia degli organi della giustizia penale e, in particolare, l'atteggiamento del pubblico nei confronti della criminalità e della sua repressione. Il consiglio raccomanda ai governi di mettere in atto delle azioni che riguardano sia gli imputati che i condannati:

  • misure di revisione della legislazione e delle prassi per il sovraffollamento delle carceri e dell’inflazione carceraria Principi di base:
  • la privazione della libertà dovrebbe essere considerata come una sanzione o come una misura di ultima istanza e dovrebbe pertanto essere prevista soltanto quando la gravità del reato renderebbe qualsiasi altra sanzione o misura inadeguata.
  • L’ampliamento delle carceri dovrebbe essere una misura eccezionale in quanto non è in grado di dare una soluzione duratura nel tempo
  • È opportuno prendere un insieme di sanzioni o misure applicate nella comunità
  • Gli stati dovrebbero diversificare l’offerta sanzionatoria e depenalizzare alcuni tipi di delitti o riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano pene privative della libertà
  • Dovrebbero essere fatta un analisi dettagliata della situazione Misure da applicare prima del processo:
  • Alcune misure appropriate dovrebbero essere adottate in vista dell'applicazione integrale dei principi enunciati nella Raccomandazione n. (87) 18 riguardo la semplificazione della giustizia penale, fatto che implica, in particolare, che gli Stati membri, pur tenendo conto dei loro principi costituzionali o delle loro tradizioni giuridiche, applichino il principio dell'opportunità dell'azione penale (o misure aventi lo stesso obiettivo) e ricorrano a procedure semplificate e a transazioni come alternative alle azioni penali nei casi appropriati, al fine di evitare un procedimento penale completo.
  • L’applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbero essere ridotte al minimo compatibile con gli interesse della giustizia. Gli Stati membri dovrebbero, al riguardo, assicurarsi che la loro legislazione e la loro prassi siano conformi alle disposizioni pertinenti della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo e lasciarsi guidare dai principi enunciati nella Raccomandazione n. R (80) 11 in materia di custodia cautelare per quanto riguarda, in particolare, i motivi che consentono l'applicazione della custodia cautelare.
  • È opportuno fare un uso più ampio possibile delle alternative alla custodia cautelare quali ad esempio l'obbligo, per l'indagato, di risiedere ad un indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato dall'autorità giudiziaria. A tale proposito è opportuno valutare attentamente la possibilità di controllare tramite sistemi di sorveglianza elettronici l'obbligo di dimorare nel luogo precisato.
  • Gli Stati membri dovrebbero esaminare l'opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano l'applicazione di pene privative della libertà.
  • Al fine di concepire un'azione coerente contro il sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria, dovrebbe essere condotta un' analisi dettagliata dei principali fattori che contribuiscono a questi fenomeni. Un'analisi di questo tipo dovrebbe riguardare, in particolare, le categorie di reati che possono comportare lunghe pene detentive, le priorità in materia di lotta alla criminalità, e gli atteggiamenti e le preoccupazioni del pubblico nonché le prassi esistenti in materia di comminazione delle pene. Misure da applicare dopo la pena:
  • realizzando l'infrastruttura richiesta per l'esecuzione e il controllo di queste sanzioni comunitarie, in particolare al fine di dare assicurazioni ai giudici e ai procuratori sulla loro efficacia;
  • mettendo a punto e applicando tecniche affidabili di previsione e di valutazione dei rischi nonché strategie di supervisione, al fine di identificare il rischio di recidiva del delinquente e garantire la protezione e la sicurezza del pubblico.
  • Sarebbe opportuno promuovere lo sviluppo di misure volte a ridurre la durata effettiva della pena eseguita, preferendo le misure individuali, quali la liberazione condizionale, alle misure collettive per la gestione del sovraffollamento carcerario (indulti collettivi, amnistie). SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE Invocando l’articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti sostengono che le loro rispettive condizioni detentive negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza costituiscono trattamenti inumani e degradanti. L’articolo 3 della Convenzione è così redatto : « Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti .» Il Governo si oppone a questa tesi, il Governo osserva che tutti i ricorrenti tranne il sig. Ghisoni sono stati scarcerati o trasferiti in altre celle dopo la presentazione dei loro ricorsi, a suo avviso, quei ricorrenti non possono più sostenere di essere vittime della violazione della Convenzione da loro denunciata e i loro ricorsi dovrebbero essere rigettati. I ricorrenti interessati si oppongono a questa osservazione. La Corte rammenta che una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della qualità di «vittima» solo quando le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio. La Corte conclude che tutti i ricorrenti possono ancora sostenere di essere «vittime» di una violazione dei loro diritti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. A suo dire, qualsiasi persona detenuta o internata nelle carceri italiane può rivolgere al magistrato di sorveglianza un reclamo in virtù degli articoli 35 e 69 della legge n. 354 del 1975. Questa via di ricorso sarebbe accessibile ed effettiva e consentirebbe di ottenere decisioni vincolanti e suscettibili di riparare eventuali violazioni dei diritti dei detenuti.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento. Dispositivo dell’art 15: legge sull’ordinamento peniteniario:

  • Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell' istruzione , della formazione professionale, del lavoro , della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione , delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.
  • Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. (Italia repubblica democratica fondata sul LAVORO elemento molto rilevante, questo perché il lavoro permette di raggiungere un’indipendenza e un’autonomia nella società).
  • Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica (gli imputati vanno considerati come presunti innocenti). Nel 1975 l’ordinamento penitenziario è profondamente cambiato, perché l’individuo viene messo al centro dell’attenzione, con il rispetto dei suoi diritti fondamentali; il legislatore nel 1975 ancora una volta fa affidamento su ISTRUZIONE, RELIGIONE e LAVORO.
  • il trattamento di cui all’art 13 legge sull’ordinamento penitenziario trova una norma di applicazione nell’art 15 sull’ordinamento penitenziario. Art 19 Ordinamento Penitenziario: tratta e regola l’Istruzione in carcere Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti (secondo l’istruzione classica che è prevista per la scuola dell’obbligo, c’è una parità dei programmi) e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti (si deve prendere atto che una persona privata della libertà personale abbia bisogno di un aiuto specifico rispetto ad altri detenuti). Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni (i cosiddetti Giovani Adulti). Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. (doppio tema: il primo è che le carceri femminili sono pochissime, molto spesso le donne sono detenute in sezioni diverse dello stesso carcere, le donne delinquono molto meno degli uomini). Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali. (norma che prende atto da una realtà: la popolazione carceraria è costituita in prevalenza da stranieri) Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture (molto importante perché consente di avere un’attività da fare molto utile al/ai detentuto/i. Art 26 ordinamento penitenziario: tratta e regola la Religione in carcere I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. (celebrare messe e riti religiosi a seconda della religiosa; tuttavia siamo in Italia quindi la religione di “massima” è la religione Cattolica)

  • Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
  • A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano (non è un educatore, ma una persona con cui il detenuto può confrontarsi)
  • Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. L’Islam è una religione problematica all’interno del carcere: Problema alimentare, perché non possono mangiare determinati tipi di cibi; l’ordinamento nel 2000 ha stabilito per il vitto di seguire dei determinati criteri; c’è il problema di spazi per pregare, e c’è un problema che manca un ministro di culto (IMAM non è un ministro di culto), pericolo di radicalizzazione dell’islam (rischio terrorismo) Art 27 ordinamento penitenziario : Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale. (attività che abbiano come finalità quella di realizzare la personalità dei detenuti e una finalità rieducativa ); spetta poi al carcere organizzare questi corsi o queste attività. 8 LEZIONE 17/10/ Art 20 ordinamento penitenziario, tratta il LAVORO : 1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. 2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (non può avere carattere affittivo, non può essere in aggiunta alla pena). 3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. (bisogna garantire ai detenuti una formazione professionale adeguata per quando usciranno dal carcere). 4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico- pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale.
  1. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
  2. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Art 20 bis ordinamento penitenziario : ( modalità e organizzazione del lavoro ) 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni. 2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale. Art 20 ter ordinamento penitenziario: ( Lavoro di Pubblica utilità ) 1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. 2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni. 4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati. 6. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. ( 9 LEZIONE 23/10/ Art 18 sull’ordinamento penitenziario (Colloqui: incontro tra il detenuto e una persona libera , Corrispondneza: tutto ciò che riguarda lettere, posta del detenuto , Informazione) : I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone , anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore , fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. (la ratio è la seguente: si deve assicurare al garante di garantirgli un accesso al carcere) I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici (in alcuni carceri hanno costruito delle stanze per l’affettività, dove può incontrare i prorpi familiari e figli in un luogo più riservato).
  • Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari (con il controllo o la presenza delle guardie il colloquio non è del tutto libero, abbiamo un problema di livello affettivo e di secondo livello sulla sfera sessuale
  • Non è contemplata la possibilità di avere un rapporto sessuale per i detenuti (questo lo si evince dal fatto che le guardie dovrebbero prestare un controllo visivo del detenuto). Art 37 regolamento esecutivo : 1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede. 3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. 4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. 5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elmenti divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. 7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria. 8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese. 9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e' comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.

1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente. 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica. 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. (la Ratio è quella di proteggere la maternità). Quando non operano questi due articoli, il legislatore utilizza altre norme, volte a proteggere la madre e il bambino, esse sono: Art 47 ter ordinamento penitenziario (detenzione domiciliare ordinaria) Art 47 quinquies ordinamento penitenziria (Detenzione domiciliare speciale): Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci , se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo , secondo le modalità di cui al comma 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4 bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. Art 21 bis Ordinamento penitenziario:

1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. 3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. 10 LEZIONE 24/10/ Sentenza di affettività di tipo intimo (carcere) E-Learning Il detenuto fa un reclamo sulla base dell’ ex articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario a causa del divieto oppostogli dall’amministrazione circa lo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia di tenera età.

  • L’interessato deduce come riferisce l’ordinanza di rimessione – che, « anche in assenza di permessi premio previsti in suo favore, un colloquio intimo costituisca l’unico strumento per esercitare il proprio diritto, un diritto che considera fondamentale, ad una serena relazione di coppia e ad assicurargli a pieno un ruolo genitoriale ».
  • Il rimettente illustra quanto emerso dall’interlocuzione con la direzione della Casa circondariale di Terni, cioè che, mentre sono state ivi allestite aree dedicate agli incontri dei detenuti con i figli minori, non vi sono spazi riservati per i colloqui con i partner, atteso d’altronde che la vigilanza

continua su di essi, tramite controllo a vista del personale di custodia, è prescritta dall’art. 18 ordin. penit.

  • Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ritiene che il controllo a vista sui colloqui con il partner implichi per il detenuto « un vero e proprio divieto di esercitare l’affettività in una dimensione riservata, e segnatamente la sessualità ».
  • Il rimettente considera pertanto rilevanti le sollevate questioni, atteso che, in base al vigente dato normativo, nulla potrebbe imputarsi all’amministrazione penitenziaria e il reclamo del detenuto andrebbe quindi respinto.
  • L’ordinanza di rimessione evoca il precedente di cui alla sentenza di questa Corte n. 301 del 2012, indicando le ragioni in base alle quali le medesime questioni, allora dichiarate inammissibili, potrebbero avere oggi un esito di accoglimento. In questa sentenza emergono varie violazioni:
    • Art 13 primo comma cost: forzata astinenza dai rapporti sessuali con i congiunti in libertà» integrerebbe una compressione aggiuntiva della libertà personale, ingiustificata nel caso di specie, trattandosi di un condannato ristretto in regime di media sicurezza
    • Art 13 quarto comma cost: giacché il divieto di assecondare una normale sessualità si risolverebbe in una violenza fisica e morale sulla persona sottoposta a restrizione di libertà, peraltro con negativa incidenza su qualunque progetto di nuova genitorialità.
    • Ne deriverebbe inoltre un vulnus alla serenità e alla stabilità della famiglia, protette dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., nonché un danno alla salute psicofisica del detenuto, garantita dall’art. 32 Cost
    • Art 27 terzo comma cost: una pena che conducesse, «attraverso la sottrazione di una porzione significativa di libera disponibilità del proprio corpo e del proprio esprimere affetto, ad una regressione del detenuto verso una dimensione infantilizzante».
    • Art 3 cost violato sotto il profilo della ragionevolezza.
    • Art 117 primo comma cost (violazione articoli 3 e 8 CEDU: poiché la coattiva privazione dell’affettività sfocerebbe in un trattamento inumano e degradante, nel medesimo tempo ledendo il diritto del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare). Il giudice a quo rammenta che la già menzionata sentenza n. 301 del 2012 aveva indicato il problema dell’affettività dei detenuti come meritevole di ogni attenzione da parte del legislatore, rimasto inerte al riguardo - Il giudice deve sempre motivare la sua decisione, spiegando ciò che ha portato ad essa. CONSIDERATO IN DIRITTO: Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ritiene che tale prescrizione implichi «un vero e proprio divieto di esercitare l’affettività in una dimensione riservata, e segnatamente la sessualità», il che comporterebbe la violazione degli evocati parametri. Sarebbe innanzitutto leso un diritto fondamentale della persona, garantito dall ’art. 2 Cost ., appunto il diritto alla libera espressione dell’affettività, anche nella componente sessuale. Sarebbe inoltre violato l’ art. 3 Cost. , sotto un duplice profilo, quello della ragionevolezza.
  • Lo stato vorrebbe che la questione fosse innammissibile, ma l’eccezione statale non è fondata. Oltre che per ragioni attinenti all’incompleta descrizione della fattispecie concreta (non avendo il rimettente specificato il contenuto del reclamo sottoposto al suo giudizio, né il regime carcerario applicato al reclamante, né la fruibilità di permessi premio), l’inammissibilità venne motivata argomentando che «l’eliminazione del controllo visivo non basterebbe comunque, di per sé, a realizzare l’obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle “visite intime”, fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure