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Appunti del corso docente Francesco Zacchè
Tipologia: Appunti
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Caratteristiche e Trattamento rieducativo: Svolta ideologica: Soggetto vs Oggetto : si vuole dire che fino ad un certo periodo storico il detenuto è concepito come un oggetto, cioè qualcosa da gestire; negli anni 70 (ma con fondamenta nella stessa costituzione che vede il detenuto come una persona, come un soggetto, al centro dell’esecuzione della pena privativa della libertà personale , questo anche quando è in custodia cautelare). Vi è questo cambiamento di visione con la legge vuole valorizzare la personalità del detenuto, ed è necessario uscire dalla logica della depersonalizzazione : cioè la condizione che si crea quando una persona viene privata della propria libertà personale e controllata. Legge 345 del 1975 ( ordinamento penitenziario, dove il detenuto è visto come un soggetto ) vs Regio decreto 787 del 1931 ( regolamento penitenziario del 1931 in epoca fascista, è un esempio tipico di ordinamento penitenziario dove il detenuto è visto come un oggetto ). Il regolamento del 1931: rimasto in vigore fino al 1975 Abbiamo una serie di prescrizioni estremamente precise su cosa il detenuto può fare e cosa non fare e come e quando farlo; In questo regolamento l’aspetto organizzativo dell’amministrazione penitenziaria è soverchiante. Questo regolamento è rimasto in vigore fino al 1975 nonostante l’introduzione della costituzione nel 1948 , avendo di fatto un ordinamento penitenzairio incostituzionale o comunque fortemente in contrasto con le norme della costituzione (è stato possibile la “soppravvivenza” dell’ordinamento penitenziario del 1931 fino al 75 perché avevamo una matrice regolamentare e non una legge, e il regolamento non poteva essere impugnato e contestato davanti alla corte costituzionale). Dal 1975 i giudici possono sollevare una questione di leggittimità davanti alla corte. Il Detenuto è il soggetto dell’esecuzione della pena (Grazie ad una legge del 1975). Nella rifroma del 1975, ferme le esigenze di ordine e di organizzazione, si fissano le linee e le modalità di trattamento del detenuto (riconoscimento di situazioni soggettive in capo al detenuto). Centralità del Detenuto nel sistema penitenziario: Si iniziano ad attribuire ai detenuti dei diritti; si introducono delle attività che i detenuti devono svolgere (modalità di trattamento) il detenuto ha diritto al trattamento.
cioè si chiede che la persona prenda atto che la sua condotta sia stata antisociale e che deve rispettare le regole sociali affinché possa essere rienserito nella società. Come si rieduca il detenuto: Trattamento rieducativo e Trattamento Penitenziario Attraverso un complesso di attività, di misure e di interventi, rivolti al condannato nel corso dellìesecuzione della pena, cui convenzionalmente si da il nome di TRATTAMENTO RIEDUCATIVO (si offrono delle attività dirette al detenuto). Attenzione: il trattamento rieducativo fa parte del TRATTAMENTO PENITENZIARIO , cioè l’insime delle regole e dei modi al cui interno si svolge la vita dei detenuti e delle persone private della libertà in sede carceraria. Caratteristiche del Trattamento Rieducativo:
2. La versione del secondo ricorrente Il 10 dicembre 2004, successivamente allo stesso alterco con l’agente di custodia, il secondo ricorrente fu spogliato degli indumenti e condotto in una cella della sezione isolamento della Casa circondariale. Il letto presente nella cella era privo di materasso, lenzuola e coperte, e la cella non era dotata di lavabo. Inizialmente le finestre erano prive di vetri, ed esse furono successivamente chiuse con del cellophane dopo un imprecisato numero di giorni. Per diversi giorni, che non è possibile quantificare con esattezza, fu lasciato nudo. Gli fu successivamente fornito del vestiario leggero. Il vitto del ricorrente era razionato, e talvolta gli furono dati soltanto pane e acqua. Per alcuni giorni non ricevette alcun tipo di vitto. Il ricorrente fu picchiato dagli agenti di custodia, spesso più di una volta al giorno. Fu sottoposto a varie forme di violenza fisica, fu preso ripetutamente a pugni, calci e schiaffi, e a un certo punto un agente di custodia gli immobilizzò la testa a terra per mezzo degli stivali. I pestaggi avvenivano sia durante il giorno che di notte. Il ricorrente fu picchiato da quattro o cinque agenti per volta. Un agente di custodia gli strappò parecchi capelli. Il 16 dicembre 2004 fu ricoverato in ospedale. Durante il periodo trascorso in regime di isolamento gli fu permesso di uscire dalla cella soltanto due volte, una volta per farsi una doccia e un’altra per trascorrere del tempo all’aperto. Il procedimento penale a carico degli agenti di custodia: Nel 2005 fu avviata un’indagine penale sul trattamento contestato: Essa iniziò quando emerse, nell’ambito di intercettazioni relative a un’operazione finalizzata a indagare su un traffico di sostanze stupefacenti all’interno della Casa circondariale di Asti, che diversi agenti di custodia avevano discusso delle sevizie inflitte ai ricorrenti. Il 7 luglio 2011 furono rinviati a giudizio cinque agenti di custodia, ovvero C.B., D.B., M.S., A.D., e G.S. Furono accusati di maltrattamenti nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 572 del codice penale con l’aggravante prevista per il reato commesso con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione. (sentenza su e-learning).
Operatività dell’art 3 della CEDU : L’art 3 pone un divieto, lo stato non deve torturare o adottare pene che siano contrari ai sensi dell’umanità e che non siano degradanti (obbligo di non fare per lo stato, sono divieti e lo stato non deve violare i loro diritti e le loro libertà), il risultato di questo articolo 3 è anche frutto del contesto storico in cui nasce (post 2 guerra mondiale).
Settimo rapporto generale: Un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico; una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento di funzioni basilari come l'uso del gabinetto), ridotte attività fuori- cella, dovute alla richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il personale (la lista è lungi dall'essere esaustiva). Il CPT ha dovuto concludere in più di un'occasione che gli effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di detenzione inumane e degradanti.» Il 30 settembre 1999 il comitato dei ministri del consiglio d’Europa ha adottato la raccomandazione 22 del 1999 dove il comitato ha preso la sua posizione in tema di sovraffollamento : Considerando che il sovraffollamento delle carceri e la crescita della popolazione carceraria costituiscono una sfida importante per le amministrazioni penitenziarie e per l'intero sistema della giustizia penale sia in termini di diritti umani che di gestione efficace degli istituti penitenziari; Considerando che la gestione efficace della popolazione carceraria è subordinata ad alcune circostanze come la situazione complessiva della criminalità, le priorità in materia di lotta alla criminalità, la gamma di sanzioni previste dai testi legislativi, la gravità delle pene pronunciate, la frequenza del ricorso a sanzioni e misure applicate nella comunità, l'uso della custodia cautelare, l'efficienza e l'efficacia degli organi della giustizia penale e, in particolare, l'atteggiamento del pubblico nei confronti della criminalità e della sua repressione. Il consiglio raccomanda ai governi di mettere in atto delle azioni che riguardano sia gli imputati che i condannati:
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento. Dispositivo dell’art 15: legge sull’ordinamento peniteniario:
È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture (molto importante perché consente di avere un’attività da fare molto utile al/ai detentuto/i. Art 26 ordinamento penitenziario: tratta e regola la Religione in carcere I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. (celebrare messe e riti religiosi a seconda della religiosa; tuttavia siamo in Italia quindi la religione di “massima” è la religione Cattolica)
1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente. 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica. 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. (la Ratio è quella di proteggere la maternità). Quando non operano questi due articoli, il legislatore utilizza altre norme, volte a proteggere la madre e il bambino, esse sono: Art 47 ter ordinamento penitenziario (detenzione domiciliare ordinaria) Art 47 quinquies ordinamento penitenziria (Detenzione domiciliare speciale): Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci , se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo , secondo le modalità di cui al comma 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4 bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. Art 21 bis Ordinamento penitenziario:
1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. 3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. 10 LEZIONE 24/10/ Sentenza di affettività di tipo intimo (carcere) E-Learning Il detenuto fa un reclamo sulla base dell’ ex articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario a causa del divieto oppostogli dall’amministrazione circa lo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia di tenera età.
continua su di essi, tramite controllo a vista del personale di custodia, è prescritta dall’art. 18 ordin. penit.