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Riassunto programma e lezione della materia di Diritto Penitenziario, tenuta dal professor Francesco Zacchè presso l'Università di Milano-Bicocca
Tipologia: Dispense
Offerta a tempo limitato
Caricato il 12/02/2021
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L’ordinamento penitenziario Nel nostro insegnamento si prende come punto di riferimento la legge sull’ordinamento penitenziario, la legge base della riforma carceraria del 1975, cioè la legge n.354/1975. Questa legge è fondamentale perché segna una svolta ideologica nel modo di concepire il detenuto all’interno del mondo carcerario. Legge n.354/1975 – “ Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.” Con questa legge, per la prima volta, nel nostro sistema giuridico il detenuto non è considerato come un oggetto da custodire e da isolare dalla società. Non è concepito come un soggetto pericoloso. Questa legge considera il detenuto come un soggetto da valorizzare e protagonista di due cose: esecuzione della pena e limitazione della libertà personale (conseguente all’applicazione di una misura cautelare). Ovviamente, diventa protagonista al seguito della condanna successiva al processo. Qual è il rischio della segregazione carceraria? La segregazione carceraria ha come rischio principale quello della depersonalizzazione dell’individuo. Con la legge del ’75 si vuole valorizzare la personalità del detenuto, considerandolo come una persona in modo da poterla poi ri-inserire all’interno della società. Poli fondamentali su cui si basa l’ordinamento penitenziario Le norme principali su cui si basa l’ordinamento penitenziario attuale sono: Art.1 dell’ordinamento penitenziario – trattamento penitenziario e rieducazione. Comma 1 – “ Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.” Comma 2 – “ Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.” Comma 3 – “Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.” Comma 4 – “Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.” Comma 5 – “Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.” Comma 6 - “I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.” Comma 7 – “Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva”. Nei confronti degli internati e dei condannati bisogna mettere in atto un trattamento rieducativo e risocializzante, basato sulle condizioni e le caratteristiche dei singoli soggetti. Questo articolo è stato aggiornato dopo gli Stati Generali, dove è intervenuto il legislatore in modo da modificarlo.
In che senso trattamento? Il trattamento ha la funzione di contrafforte rispetto all’imbarbarimento del sistema penitenziario, il quale, per sua natura, tende a trasformarsi in un sistema di neutralizzazione ed annullamento della persona reclusa. Quindi , l’art.1 serve tenere a mente l’idea che il detenuto è un uomo e che, in quanto tale, deve essere il destinatario di una attività volta a consentirgli un recupero verso la società civile. Questo art.1 è il risultato di principi costituzionali e ha un suo riferimento in una pluralità di fonti europee. Sono le regole minime per il trattamento dei detenuti, che sono state approvate nel 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Questa carta è poi stata revisionata nel 1987 con il titolo “regole penitenziarie europee” ed oggi è stata riproposta nella versione aggiornata del 2006. Queste regole europee sono composte da 108 articoli che riguardano: i profili organizzativi degli istituti penitenziari e che comprendono lo statuto delle persone custodite e delle persone che custodiscono i detenuti. Gli imputati devono essere informati che non verranno considerati colpevoli fino al momento della condanna definitiva. Quando il detenuto era considerato un oggetto? Precedentemente al 1975, l’ordinamento penitenziario non era regolato da una legge, ma da un regolamento del 1931. Vergeva principalmente sulla dimensione organizzativa dell’amministrazione penitenziaria e sulle correlative esigenze di disciplina. Questa normativa regolamentare, di fonte secondaria, era minuziosa sul disciplinare i poteri da riconoscere all’apparato pubblico, ai fini dell’esercizio della potestà punitiva, in un totale disinteresse per il soggetto detenuto. Con la legge del ’75 si mantengono le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari, ma ci si preoccupa anche di definire le linee di modalità di trattamento tenendo come punto di riferimento il detenuto. Da qui abbiamo un ventaglio di norme che sono rivolte a disciplinare particolari aspetti o momenti della vita penitenziaria e che pongono le premesse per il riconoscimento di specifiche situazioni soggettive in capo al detenuto. La Corte Costituzionale nella sentenza n.26/1999 afferma che “ la restrizione della libertà personale non può comportare un disconoscimento delle situazioni soggettive in capo ai detenuti, attraverso un asoggettamento dell’individuo da parte dell’organizzazione penitenziaria.” Art.4 dell’ordinamento penitenziario – “ i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.” La legge pone dei limiti di comportamento agli organi statali nei confronti dei detenuti. In questa cornice la scelta della legge è molto importante. Si passa da regolamento a legge, perché si possa attuare l’ art. della Costituzione. Dato che il regolamento del ’31 nasce durante il periodo fascista, molte parti di esso erano in contrasto con la Costituzione e non ne permettevano l’attuazione. L’art.27 comma 3 della Costituzione – “ La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.” Fissa un vincolo costituzionale sull’intera materia. Questa norma ha due aspetti , uno positivo e uno negativo. Negativo – non può andare contro l’umanità. Positivo – deve riabilitare il condannato. È la finalità ultima della pena. Per la Costituzione, la pena deve essere tale ai fini del recupero del condannato, evitando gli effetti de-socializzanti di certe realtà penitenziarie e delle conseguenti prassi di mortificazione della personalità individuale. Questo non significa che una pena non abbia effetti di difesa sociale, ma ha come scopo principale la rieducazione. Va perseguita con un complesso di attività e misure rivolte sul detenuto nel corso dell’esecuzione penale. Convenzionalmente ciò si chiama trattamento rieducativo.
La storia del trattamento penitenziario La nozione di trattamento , intesa come complesso di trattamenti riutilizzabili ai fini di rieducazione, si è sviluppata nel tempo, con l’affermarsi e l’evolversi della pena correzionale.
individualizzato come metodo di risocializzazione del reo e, nell’adottare l’ordinamento penitenziario, si distanzia dal metodo medico autoritario, per seguire il modello umanista (la pena non dev’essere contraria sul senso d’umanità). Come si ottiene la rieducazione/risocializzazione in questa nuova cornice? Si ottiene attraverso un criterio d’individualizzazione in relazione alle singole situazioni dei detenuti. Il trattamento è volto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del reo che ostacolano la sua partecipazione sociale. Guarda più al suo aspetto psicologico. Coglie le varie carenze individuali che non permettono la reale partecipazione sociale. Il carcere non è più da considerarsi come una struttura chiusa. Quali sono i punti deboli per il legislatore del ’75? Il legislatore sposa l’idea del trattamento individualizzato come altri paesi, proprio quando quei paesi sono in crisi perché non diminuisce la criminalità. È ritagliata su uno stereotipo di delinquente.
Osservazione e trattamento - trattamento penitenziario e rieducativo. Alcuni istituti che disciplinano il trattamento penitenziario. Regolamento nel 1931 - attenzione rivolta organizzazione della vita dei detenuti. 1975 - attenzione rispetto della dignità della persona. Osservazioni sul trattamento penitenziario Art. 7 dell’ordinamento penitenziario In materia di vestiario: “i detenuti possono fare un uso di abiti e di corredi personali di proprietà personale la cui regolamentazione si trova nel regolamento di istituto.” Ogni carcere è dotato di un proprio regolamento interno, che disciplina la vita nel carcere stesso. I vestiti e le dotazioni in uso al detenuto possono essere oggetto di limitazione quando vi sia il rischio di gesti autolesionistici. Sempre riguardo gli oggetti personali, è possibile tenere degli oggetti che abbiano valore affettivo (fede nuziale ecc.), anche in questo caso nei limiti della sicurezza dell’istituto. Art. 8 dell’ordimento penitenziario – Igiene personale: “ È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza. In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.” Art. 9 dell’ordinamento penitenziario – Alimentazione: “ Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso. Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.”
prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.” Art. 27 del regolamento penitenziario – “1. L’osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell’osservazione si provvede all’acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
_2. All’inizio dell’esecuzione l’osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell’internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.
Con il programma individualizzato del trattamento si deve volgere alla risocializzazione e rieducazione del detenuto. L’equipe lavora in termini di sintesi: fa una sintesi della situazione del detenuto fino a formare il programma del detenuto.
Cosa fa l’educatore? Organizza e coordina le attività interne all’istituto penitenziario (attività scolastiche, sportive, lavorative e iniziative culturali). Partecipa all’attività di osservazione. Ruolo fondamentale nel verificare i progressi del detenuto. Gli educatori sono oggi chiamati funzionari giuridico-pedagogici. Durante l’esecuzione della pena non c’è solo l’educatore e l’equipe, ma entrano in gioco anche gli assistenti sociali e il servizio di tossico dipendenza. Gli assistenti sociali dell’ufficio di esecuzione penale (UEPE) hanno il compito di curare i rapporti con l’esterno e rappresentano il collegamento tra il detenuto e il mondo fuori dal carcere. Ovviamente ci sono anche altre figure all’interno del carcere: volontari, psicologi, ecc. Tre aspetti rilevanti dell’equipe: Comprensione del vissuto del condannato. Comprensione che attualmente egli ha della sua situazione. Comprensione delle sue intenzioni e la disponibilità nei confronti delle offerte dell’ordinamento penitenziario. Il gruppo si riunisce periodicamente per esaminare gli sviluppi del trattamento e i suoi risultati. Bisogna verificare come si andrà a svolgere questa attività trattamentale e per questo la legge di ord. penit. individua dei pilastri che sono contenuti nell’ art. 15 , sotto la denominazione “ elementi del trattamento ”. Come avviene realmente l’acquisizione dei dati fisici? L’equipe incontra il detenuto e lo osserva. Ne valuta gli aspetti clinici e cerca di comprendere il modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze. Viene inoltre vagliata la sua disponibilità ad usufruire del suo programma trattamentale. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti viene espletata con il condannato una riflessione sulle condotte antigiuridiche, motivazioni, conseguenze negative delle stesse. Base attraverso cui viene costruito il programma di trattamento per il condannato. Quali sono i concetti su cui dobbiamo focalizzarci? Questo trattamento individualizzato non va concepito come un rapporto a due tra l’equipe e il detenuto. Anzi, molto spesso è un insieme di detenuti che svolge una determinata attività insieme alla responsabile della formazione stessa. Individualizzato significa che il trattamento deve adattarsi sulle esigenze individuali del condannato. Il trattamento può passare attraverso esperienze di gruppo (importanza di creare circuiti differenziati, ai quali assegnare soggetti sulla base del trattamento). Es. tossico dipendenti - soggetti che necessitano di particolare attenzione e per questo il carcere istituisce sezioni apposta dove c’è omogeneità di trattamento. Destinatari dell’osservazione: tutti. Ogni reato ha come presupposto l’azione di un soggetto disadattato (ma non sempre). Tutti meritano trattamento rieducativo. Trattamenti particolari:
L’ordinamento penitenziario distingue fra due tipi di istruzione: Istruzione scolastica Istruzione professionale I contenuti dell’istruzione eseguita in carcere devono adeguarsi ai contenuti culturali vigenti nei programmi della società libera. Per quanto riguarda il metodo, invece, occorre un adattamento alle capacità dei docenti/studenti. La legge distingue tra un’ istruzione obbligatoria , che le carceri devono garantire che coincide con la scuola primaria e secondaria inferiore, mentre, per l’ istruzione secondaria di secondo grado , la legge si limita a prescrivere che esse (le scuole) possano essere istituite , quindi non è obbligatoria. La norma di riferimento per quanto riguarda l’istruzione è l’ art. 19 ordinamento penitenziario. Art.19 dell’ordinamento penitenziario – “Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni. Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.” Sia per istruzione culturale che quella professionale valgono 3 principi :
Quindi dopo istruzione e religione cosa viene? Art 27 ordinamento penitenziario – “ devono essere favorite le attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta a sviluppare la personalità dei detenuti anche nel quadro del trattamento rieducativo. Scopo salutare, allievano lo stress, divertimento.”
3. Lavoro Fino al 2018 il lavoro era l’unico elemento del trattamento ad avere mantenuto carattere dell’obbligatorietà in linea con l’ordinamento penitenziario del 1931. Perché la legge del ‘75 aveva mantenuto l’obbligatorietà del lavoro? Per la sua valenza necessariamente rieducativa , siccome il lavoro è fortemente risocializzante lo rendono obbligatorio. Contraddizione tra obbligatorio e trattamento individualizzato e facoltativo, che viene risolta nel 2018 dell’ art. 20 , togliendo carattere dell’obbligatorietà. Oggi il lavoro è un elemento fondamentale per la rieducazione e ha preso connotato di obbligatorietà, ha carattere afflittivo e va remunerato. Perché è importante? Per acquisire una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, al fine di agevolare reinserimento sociale. Nel 1975 c’era disomogeneità fra il lavoro carcerario e nel mondo libero, il legislatore però e la Corte Costituzionale, nel tempo hanno provveduto a raggiungere un buon livello di parificazione fra i due. Quali sono i punti di contatto tra il lavoro carcerario e nel mondo libero? L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, quindi parificazione orario di lavoro e il diritto al riposo festivo. Abbiamo poi il riconoscimento della tutela previdenziale e il diritto agli assegni famigliari. La Corte Costituzionale negli anni ’90 ha dichiarato incostituzionale il fatto che i detenuti non avessero diritto alle ferie, ha inoltre dichiarato incostituzionale il fatto che venisse trattenuta una percentuale della mercede (modo di indicare il pagamento) che i detenuti erano obbligati a versare nella cassa dell’assistenza delle vittime. Qual è la morale? Nel ‘75 dovevano essere tendenzialmente uguali ma non lo erano e per questo il legislatore e la corte modificano il regolamento il più possibile. Occorre fare distinzione: esiste lavoro penitenziario che è inframurario (interno del carcere svolto) e un lavoro svolto all’esterno. Il lavoro inframurario può essere conferito al detenuto direttamente dall’amministrazione penitenziaria oppure da terzi (società esterne che lavorano all’interno del carcere). All’interno di questa categoria quasi la maggior parte dei lavoratori sono alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e sono persone impegnate nelle lavorazioni domestiche, che sono importanti ma sono inidonee a fornire al detenuto una qualificazione spendibile dopo la scarcerazione nel mondo del lavoro. Vi è una scarsa propensione da parte delle ditte esterne ad offrire posti di lavoro all’interno del carcere. Tanto è vero che nel tentativo di colmare questo il legislatore ha introdotto serie di incentivi, sgravi fiscali, diminuzione stipendio detenuti al fine di incentivare i lavori all’interno del carcere da parte di esterni. Il lavoro prevalente è quello all’interno del carcere dato dall’amministrazione penitenziaria (anche se è quello con la funzione meno rieducativa ). Per non violare criteri di eguaglianza si creano due elenchi in modo da distribuire in maniera equa i lavori da svolgere all’interno del carcere. Il lavoro all’esterno del carcere disciplinato dall’ art.21 ordinamento penitenziario. Art. 21 dell’ordinamento penitenziario – “1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4 bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di
almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
_2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
Secondo voi i rapporti e contatti tra interno ed esterno in quante prospettive possono essere letti? Abbiamo due prospettive simmetriche. Fino al 1975 il carcere è un mondo chiuso, ma tramite agli studi e alle riforme si comincia a parlare di rieducazione. Si deve per forza creare un rapporto univoco. Il detenuto va a corteggiare la società La società entra nel carcere per corteggiare il detenuto. Soffermarsi su quegli istituti che permettono alla società di entrare nel carcere.
Ruolo di primo piano svolto dalla disciplina dei colloqui In cosa consiste? Il detenuto incontra delle persone all’interno della struttura carceraria ; incontro che deve avvenire mediante un controllo visivo da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Art. 18 ordinamento penitenziario - Dedicato ai colloqui: “ I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. [La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.] Salvo quanto disposto dall'articolo 18 bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individua.” I colloqui possono svolgersi con congiunti e altre persone anche a scopo di compiere atti giuridici. La legge stessa precisa che solo i colloqui con i famigliari sono automaticamente concessi, viceversa, quando si
tratta di colloqui con persone terze, ogni volta è necessaria l’autorizzazione del direttore del carcere o autorità competenti. Questa disciplina è formulata in modo ampio e possiede poche restrizioni. Esistono soggetti che hanno sempre possibilità di conferire col detenuto: difensore, garante dei detenuti, magistrato di sorveglianza, ecc. Per le funzioni che svolgono possono incontrare il detenuto a prescindere dalle autorizzazioni. Il controllo del detenuto durante l’incontro è di tipo visivo perché si pone il problema della privacy che va rispettata. Che problema ulteriore pone? Esigenza di avere incontri di tipo affettivo e sessuale. Nel 2000, nel regolamento di esecuzione , si era previsto che previa autorizzazione del direttore il detenuto potesse trascorrere con i propri famigliari un certo periodo di tempo, fino a 24h, in appositi locali sforniti di controllo visivo. La sezione consultiva del consiglio di stato aveva ritenuto questa previsione contraria all’art. 18 dell’ordinamento penitenziario. Dal 1975 al 2018 questa situazione della sessualità in carcere è rimasto un discorso inaffrontabile. Cos’è accaduto con gli Stati Generali? È stato istituito all’interno degli stati generali un tavolo n.6 che aveva il compito di occuparsi dell’affettività in carcere. Perché la territorializzazione è importante? Per consentire un rapporto più stretto con la famiglia. Si occupa anche dei minori con la famiglia, problema della sessualità all’interno del carcere, ecc. Per i colloqui intimi ha proposto delle modifiche normative volte a dividere il concetto giuridico di visita da quello del colloquio. All’ art.18 comma 3 , modificato nel 2018, si afferma che “i locali destinati ai colloqui familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente vicino all’ingresso dell’istituto.”
Autorizzazioni del direttore I colloqui con persone diverse dai conviventi e congiunti sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. L’a utorità giudiziaria procede per quanto riguarda gli imputati. Perché proprio questa figura? Perché solo questa segue il caso e può dire se è meritevole o no di avere visite. Legato al grado di avanzamento del processo e dal motivo per cui il soggetto è in carcere. Comma 3 - Le persone ammesse al colloquio sono identificate e sottoposte a controllo. Comma 4 - Tenere comportamento corretto. Comma 5 - Colloqui avvengono in locali interni comuni senza mezzi divisori o spazi all’aperto a ciò destinati. Comma 8 - Sei colloqui al mese. Comma 10 - Massimo un’ora. Particolari circostanze 2 ore. Non più di 3 soggetti, derogabile se si tratta di famigliari. La corrispondenza sottolineata al comma 1 dell’art. 18 dell’ordinamento amministrativo, non prevede solo quella cartacea. Ai detenuti verranno messi a disposizione gli oggetti necessari. Questa disciplina (epistolare) ha dato luogo nel tempo a tantissimi problemi, perché l’art.18 era molto generico nell’indicazione dei presupposti che giustificavano i casi in cui era ammesso il controllo della corrispondenza, le modalità del controllo e per quanto tempo era possibile limitare la libertà e segretezza delle comunicazioni epistolari. Non solo, la legge non prevedeva nemmeno quale forma di lamentala spettasse al detenuto in ordine alle forme di controllo alla sua corrispondenza. Cosa comportava? Che molti detenuti in Italia si sono rivolti alla corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che la disciplina dell’art.18 fosse lesiva dell’art.8 della convenzione europea sui diritti dell’uomo, che tutela il rispetto alla vita privata e famigliare. La corte europea dei diritti dell’uomo in diverse circostanze ha condannato l’Italia per la violazione del dettato convenzionale. Alla luce di tutto
All’interno dell’art.28 sono presenti vari istituti (es. colloqui, permessi, ecc.) ma i punti particolari che tratteremo riguardano i rapporti tra la madre-incarcerata, e i figli. L’ordinamento penitenziario dedica una particolare attenzione al rapporto tra la donna e i suoi figli quando viene privata della libertà personale. L’obbiettivo è quello di assicurare la continuità della funzione genitoriale. Quindi, abbiamo tutta una serie di disposizioni nel Codice Penale e nell’ordinamento Penitenziario, che dettano un regime di tutela delle madri e della prole, specie se in tenera età. Si vuole mantenere un rapporto il più possibile normale con la madre detenuta da parte del minore, affinchè il minore possa fruire delle condizioni necessarie per un migliore e più equilibrato sviluppo psico-fisico. Questo equilibrio è considerato come un superiore interesse che prevale rispetto al concetto di punizione del colpevole. Quindi: se una persona va risocializzata bisogna mantenere stabile il suo rapporto con il nucleo di appartenenza, quindi con la famiglia. In questa cornice, l’ordinamento si prende particolarmente a cuore il problema della maternità. Il problema della maternità è stato rivisto rispetto al 1975 , da una legge. La legge n.40/2001 ha operato in due direzioni: Da un lato si è cercato di evitare la carcerizzazione degli infanti. Dall’altro si è intervenuti sulla disciplina di una misura alternativa (detenzione domiciliare speciale). Sotto il primo profilo si sono rivisti gli art. 146 e 147 del Codice Penale , ampliando l’età del bambino che rende rispettivamente obbligatoria o facoltativo il rinvio dell’esecuzione della pena. Art. 146 del Codice Penale – “ l’esecuzione di una pena che non sia pecuniaria è differita se deve aver luogo nei confronti di una donna incinta, di donna madre di infante con età inferiore a un anno, ecc.” Art. 147 del Codice Penale - rinvio facoltativo: “l’esecuzione di una pena può essere differita se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di una donna madre di prole di età inferiore ai 3 anni.” Sotto il secondo profilo, per non cercare di interrompere la funzione materna in età delicate dei fanciulli, si è cercato di assicurare, attraverso una detenzione domiciliare speciale (art.47 quinquies dell’ord. Penitenziario ) e attraverso l’assistenza all’esterno dei figli minori (art.21 bis dell’ord. Penitenziario). La legge ha cercato di assicurare un’assistenza materna continuativa in un ambiente familiare. In base all’ art. 47 quinques , le detenute madri di prole non superiori ai 10 anni di età , possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, di assistenza o di accoglienza, con lo scopo di provvedere alla cura dei propri figli. Per accedere a questa misura ci devono essere delle condizioni (aver scontato 1/3 della pena, se ergastolo almeno 15 anni, non vi dev’essere nessun pericolo di commissione di ulteriori reati, dev’esserci l’effettiva possibilità di ripristino della convivenza con i figli). L’ art. 21 bis , invece, ammette la fuoriuscita delle detenute allo scopo di curare e assistere, all’esterno, i figli di età non superiore ai 10 anni. Vi è quasi una parificazione tra lavoro e rapporto familiare come elemento risocializzante. Recentemente, circa 10 anni fa, la legge n.62/2011 ha provveduto a tutelare ulteriormente il rapporto tra le detenute e la prole. Come? In due modi: Ha previsto che la detenzione domiciliare speciale può avere durata equivalente all’intera pena
Ha previsto la possibilità di poter espiare la detenzione sia ordinaria che speciale in case-famiglia protette o in istituti di custodia attenuata. ICAM (a Milano). Mantenimento della disciplina Se non c’è la disciplina all’interno di un istituto penitenziario è impossibile mettere in pratica procedure per la sua rieducazione. Un’organizzazione delle attività trattamentali presuppone/implica uno svolgimento ordinato della vita quotidiana all’interno dell’istituto ( art.2 dell’ord. Esecutivo ). Si tratta di una funzione dell’ordinamento penitenziario, in particolare, di fronteggiare la così detta “pericolosità penitenziaria” – capacità del singolo detenuto di attentare all’ordine e alla sicurezza dell’istituto. Il primo istituto di cui ci occupiamo è quello delle perquisizioni. Possono riguardare: Le camere dei detenuti (perquisizione locale) Sul corpo dei detenuti (secondo l’ art. 34 dell’ordinamento penitenziario ). Le perquisizioni locali devono essere fatte nel rispetto della dignità umana e nel rispetto dei beni personali dei detenuti stessi. Per quanto riguarda le perquisizioni delle persone il discorso è più delicato, per il fatto che l a legge penitenziaria è estremamente generica nello stabilire quando e come va disposta una perquisizione personale. Art.34 dell’ordinamento penitenziario – “ i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.” Il presupposto che legittima l’intervento coercitivo dell’autorità statale sono i motivi di sicurezza. La legge si cura di precisare che dal punto di vista operativo “la perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità e della dignità dell’individuo.” In un argomento così delicato, si intravedono dei problemi? In relazione a quale principio costituzionale? Art. 13 della Costituzione – eguaglianza e libertà personale: “ La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.” “Per motivi di sicurezza” è un’espressione davvero ampia , dove nella Costituzione è scritto che dovrebbe essere un motivo specifico. Proprio per questo motivo, si è mosso un problema di legittimità costituzionale nei confronti dell’ art.34. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.526/2000 , tuttavia ha escluso un contrasto tra l’art. 34 e l’art. 13 della Costituzione. Ma come ha fatto la Corte per escludere l’illegittimità? Essa si basa sul fatto che i detenuti e gli incarcerati siano già privati della propria libertà personale, quindi non si applica l’art.13 della Cost. lo stato di detenzione implica la privazione della libertà, quindi non verrà causata una seconda restrizione della libertà. Cosa legittima l’autorità a svolgere la perquisizione? I motivi di sicurezza. Obbiezione – okay che il detenuto ha già una limitazione della libertà personale, ma non per questo può essere privato di altri suoi diritti di cui può godere. Non perde il residuo di libertà personale che gli rimane. L’ art.13 della Costituzione tutela anche quell’aspetto. L’art. 34 va letto in un modo che sia costituzionalmente orientato e legittimo. La Corte dice che quando l’amministrazione penitenziaria compie una perquisizione personale deve farlo sulla base di un atto motivato e deve predisporre un’adeguata motivazione e documentazione dell’avvenuta perquisizione per consentire al magistrato di sorveglianza di verificare eventuali profili di illegittimità. Più precisamente, nella documentazione dev’essere indicato: Chi ha proceduto alla perquisizione.