






































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
appunti delle lezioni di diritto penitenziario del professor Zacché.
Tipologia: Appunti
1 / 46
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







































L’art. della legge n.354 del 1975, che viene chiamata legge di ordinamento penitenziario, segna una svolta ideologica rispetto al passato, quindi basata su precise idee e ideali. Questa svolta è che il detenuto non viene più visto come un oggetto da isolare, in quanto soggetto pericoloso, e da custodire; quindi il punto di partenza è da questo articolo. Questa legge mette al centro dell’esecuzione penitenziaria il detenuto come persona e questo lo si fa perché non si vuole più la depersonalizzazione del condannato stesso, che è il risultato di una pena afflittiva e mortificante. La legge italiana vuole una valorizzazione della personalità del detenuto, vuole trovare le risorse del detenuto (se non le ha bisogna colmare le risorse di cui necessita per poter valorizzare la persona), sfruttare le sue capacità affinché venga adattato socialmente. Il fatto di investire sulla personalità, valorizzando l’individuo, viene fatto attraverso ciò che è affermato dall’art 1, ovvero che il trattamento (il detenuto va trattato) penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. In questo trattamento è importante anche il comma 7 dell’articolo 1, ovvero il trattamento deve essere conformato al rispetto della presunzione di innocenza. Questo trattamento penitenziario serve come spinta antitetica (forza opposta che serve a vincere la tendenza delle istituzioni totali) alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari che per loro natura tendono a trasformarsi in sistemi di annullamento della persona, in neutralizzazione del soggetto pericoloso. La base dell'art 1 è tenere fermo il principio che il detenuto è un uomo che deve essere trattato in modo conforme all’umanità e di cui va rispettata la dignità. L’idea di trattamento ci restituisce l'idea che il detenuto debba essere seguito, debba essere il destinatario di un'attività che gli permetta di rientrare nella società e di non delinquere più. Il problema del carcere è che la legge è scritta in modo chiaro, ma la realtà è diversa. Questo articolo ha dei referenti a livello di legge costituzionale, nonché in ambito sovranazionale e in particolare europeo: le regole penitenziarie europee (elearning) dovrebbero orientare le scelte degli stati in tema di esecuzioni della pena, regole che hanno un loro riferimento in cui si rispecchia l’art 1 dell’ordinamento penitenziario (non è in contrasto con gli ordinamenti sovranazionali quindi). L’idea della centralità del detenuto che emerge dall’art 1, dalle regole penitenziarie europee e dalle carte sovranazionali, è l’esatto opposto di quanto avveniva nel regime previgente. Prima della riforma del 1975 la normativa rilevante in tema di esecuzione della pena era regolamentata da una normativa fascista: non vi era una legge relativa all'esecuzione della pena, ma c'era un regolamento ministeriale (Gazzetta del Regno d'Italia del 1931), adottato dopo che è stato riformato il codice penale (del 1930) e quello di procedura penale (sostituito nel 1988). È un regolamento ministeriale e questo è importante perché nel 1948 entra in vigore la Costituzione che pone dei principi fondamentali (si occupa anche della pena, art 27 dove dice che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato), che stanno sopra la legge ordinaria. L’UE sta attraversando una crisi dei principi dello stato di diritto dove le rules of law sono il rispetto della legge formale ed è pericoloso dire che la legge stessa viola dei diritti fondamentali. Questa è fuori sistema perché deve essere rispettosa dei diritti fondamentali (in alcuni stati 1 sono in discussione molti diritti fondamentali). Le leggi fondamentali dopo la seconda guerra mondiale pongono al centro l’individuo. Il regolamento sopracitato è stato in vigore fino al 1974, ma questo non può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. Questo è un problema perché si aveva un ordinamento relativo all'esecuzione della pena di stampo autoritario, quindi nel 48 c’è un regolamento del 1931 e vi è una discrasia tra una pena, che dovrebbe essere come quella che vuole la Costituzione, e un regolamento di matrice autoritaria. Leggendo il regolamento penitenziario del 1930 il detenuto non ha alcuna dignità: tutto il regolamento è improntato all'esigenza dell'amministrazione penitenziaria (regole direttive ecc.) e non è incentrato sul rispetto della
dignità della persona, ma sulle esigenze della pubblica amministrazione o amministrazione penitenziaria. Si tratta di un decreto ministeriale che riflette l’idea di una pena retributiva e afflittiva per cui il condannato si deve adeguare ad una serie di istruzioni impartite dall’autorità pubblica, dove è prevalente l’idea della disciplina e dell’ordine. Nel 1945 questa cosa cambia e viene adottata una legge sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che mette al centro dell’esecuzione il detenuto. La nuova legge focalizza la sua attenzione sulle situazioni soggettive del detenuto, riconosce i suoi diritti. Questo è un rovesciamento rispetto al regolamento del 31 dove c’è molta attenzione su cosa deve fare il detenuto. La peculiarità della riforma del 75 è quella di fissare le modalità di trattamento del detenuto. L’art.4 della legge 354/1975 disciplina i diritti del detenuto. Questo articolo dice che i detenuti esercitano personalmente i diritti derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale. A volte ci sono situazioni soggettive da tutelare e riconoscere al detenuto. CENTRALITA’ DEL DETENUTO NEL SISTEMA PENITENZIARIO La centralità del detenuto si ha perché dopo la 2 guerra mondale la cornice giuridica è cambiata sia a livello nazionale, perché è stata adottata la costituzione della repubblica italiana, sia perché ci sono carte internazionali che nel tempo sono state modificate e l'ultima revisione c’è stata nel luglio del 2021 (regole non statiche). Queste ultime nascono sullo sfacelo della seconda guerra mondiale. L’art.27 comma 3 cost. che afferma che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
enfatizzata questa funzione sono i reati di pericolo come la guida in stato di ebbrezza in cui ho creato una situazione di pericolo al di là del fatto che è stata creata qualsiasi tipo di pena.
L’art.15 dell’ordinamento penitenziario estende agli imputati la possibilità di essere ammessi alle opportunità offerte al trattamento normalmente riconosciuto al condannato. La pena deve tendere alla rieducazione e ciò viene detto dal legislatore costituente perché dopo la seconda guerra mondiale molti dei padri costituenti sono stati perseguitati durante il fascismo e che hanno vissuto le carceri e quando si sono occupati di carceri hanno detto che se una persona deve essere privata della libertà, ciò deve perlomeno essere utile attraverso la rieducazione. TRATTAMENTO PENITENZIARIO Definisce in termini generali il quadro delle regole e dei modi di vita all'interno del carcere secondo criteri di legalità, ovvero riguarda tutta la vita del carcere (vitto, grandezza celle, come si mangia, orari, ora d’aria, sopravvitto per poter comprare altre cose oltre quelle 5 previste dall'amministrazione). All’interno di queste macroregole ci sono alcune finalizzate alla rieducazione, ossia possibilità di studiare, lavorare, professare le credenze religiose ecc. CAUSA CIRINO E RENNE C. ITALIA Sentenza di Strasburgo del 2017. Sentenza divisa in due: una parte in fatto e una parte in diritto. Nella prima parte viene descritto che cosa è accaduto e nella seconda parte quali sono i principi giuridici che entrano in atto. Parte sulla ricevibilità e una sull’ammissibilità e poi decisione nel merito quando giudicata ammissibile. Corte europea dei diritti dell’uomo. Consiglio d’Europa, istituito nel 1949 e nel 1950 carta di Roma con cui è stato creato il tribunale: corte europea dei diritti dell’uomo con competenze sovranazionali giudica la responsabilità degli stati, ha una competenza sussidiaria perché il primo compito è degli stati nazionali ma se non tutelano i diritti allora ci si rivolge alla corte europea dei diritti dell’uomo solo se i mezzi interni sono stati esauriti. Se non vengo tutelato dallo stato nazionale allora mi rivolgo alla corte di Strasburgo. La corte europea dei diritti dell’uomo interviene solo se lo stato non ha tutelato abbastanza i diritti o se non sono stati rispettati una serie di principi. Dal 1999 possono presentare ricorso individuale anche i privati cittadini mentre prima potevano farlo solo gli stati. Ricorso individuale per accertare una responsabilità. Caso Cirino e Renne: due persone detenute nel carcere di Asti. Nel carcere c’è una lite tra un detenuto e un agente di polizia penitenziaria, interviene un altro detenuto per sedare la rissa e alla fine i due detenuti stanno per essere condotti dal direttore del carcere ma nel percorso incontrano un gruppo di agenti che li picchiano. Il primo detenuto dopo essere stato picchiato viene condotto in una cella di isolamento senza materasso e senza acqua corrente. No riscaldamento a dicembre e il detenuto viene lasciato nudo per giorni.
Ricorso ammissibile quando non sono passati più di 4 mesi dalla decisione presa nello stato contraente. Seconda causa di ammissibilità legata alla posizione di vittima che lamenta la violazione della carta da parte dello stato. --> La corte ha esteso ai famigliari della vittima la nozione di vittima quindi sono autorizzati a proseguire la causa. La parte in diritto si occupa di questioni attinenti alla ricevibilità. La corte va poi nel merito per decidere l’oggetto della controversia: la corte si occupa del punto di vista dei ricorrenti, poi della posizione del governo ovvero chi si difende e poi fa la sua valutazione. La valutazione della corte. La CEDU nasce dopo la 2GM e tutela le aggressioni da parte degli stati di alcuni diritti fondamentali che non possono essere toccati se non nei casi e modi previsti dalla legge. Durante la guerra non vengono tutelati i diritti e dopo la guerra si fa una convenzione per tutelare i diritti fondamentali: diritto alla vita, divieto di tortura e pene disumane e degradanti, divieto dei lavori forzati, principio nulla poena sine lege. Non derogati neanche in tempo di guerra. Diritti irrinunciabili. Altri diritti che non possono essere compressi: libertà personale, privatezza, libertà di manifestazione del pensiero. Stato = legislatore, giudici e pubblici ministeri, le forze di polizia e l’amministrazione penitenziaria + Governo (potere esecutivo) Lo stato ha violato l’obbligo di astenersi dal commettere violenze. Violazione dell’articolo 3 della CEDU, problema di stabilire se si tratta di tortura o pena disumana e degradante. Quale delle 3 fattispecie entra in gioco? Distinzione delle 3 fattispecie: Trattamento degradante: quando la persona che subisce il maltrattamento subisce uno stato di umiliazione (sofferenza psicologica significativa). Trattamento disumano: implica una sofferenza fisica acuta. Tortura: quando accanto alla sofferenza fisica acuta si accompagna uno scopo ulteriore (pena esemplare, confessioni, … fine specifico che si somma alla sofferenza fisica). Dipende dalla condizione della persona, dal tipo di violenza esercitata quindi non sono categorie così nette. Condotta premeditata e organizzata e applicata in modo sistematico. Nel caso in esame l’Italia è stata condannata per la violazione dell’articolo 3 cioè per aver torturato i due detenuti Cirino e Renne. 4/10/ Responsabilità sovranazionale dello stato. Art. 3 sotto il profilo sostanziale.
La CEDU si può attivare solo quando viene a conoscenza dei fatti. Gli stati possono eludere questo obbligo negativo di astenersi dal fare qualcosa nascondendo i fatti, ad esempio impedendo le comunicazioni con l’esterno. Carcere duro negli anni 90: persone recluse sulle isole in regimi detentivi ai limiti della tollerabilità. Pentito di mafia chiama in correità una persona che lavora in banca. Chiamata in correità significa che si chiama in causa un altro soggetto che ha compiuto un reato insieme alla persona che lo chiama. Entrambi lo hanno commesso e uno chiama in causa l’altro. Il signore mafioso viene condannato e diventa sordo da un orecchio per le violenze subite quindi si rivolge alla CEDU per condannare queste violenze ma non ci sono prove sufficienti per dimostrare queste violenze quindi non violazione da parte dell’Italia. L’Italia ha violato l’articolo 3 sotto l’aspetto degli obblighi positivi. Non basta che gli stati si astengano dal compiere qualcosa ma devono attivarsi per fare in modo che non ci siano violazioni dei diritti appartenenti alla CEDU. Si possono attivare per prevenire la violazione degli obblighi lavorando a monte e a valle. Lavoro a monte: ogni stato ha l’obbligo di predisporre le misure volte a evitare la violazione dell’art. 3. Lo stato deve agire prima per evitare le violazioni e se non lo fa lo stato ne risponde. Lavoro a valle: quando c’è una violazione dei diritti fondamentali è necessario svolgere un’indagine effettiva che porti all’individuazione dei colpevoli e alla loro punizione che deve essere effettiva/reale. Sugli stati grava l’obbligo di iniziare un’indagine penale quando qualcuno lamenta una violazione di un diritto fondamentale. Obblighi positivi che operano a valle: iniziare un’indagine effettiva e repentina per evitare la prescrizione (obbligo giuridico di apertura delle indagini una volta che si è venuti a conoscenza del reato) Le indagini devono essere condotte da forze di polizia diverse da quelle che sono sotto indagine. Le indagini devono essere complete e contenere tutte le prove. Le sentenze non devono concludersi con il proscioglimento per insufficienza delle prove. Il processo deve portare all’applicazione di pene che siano congrue/effettive perché la condanna deve essere dissuasiva. Gli agenti statali devono essere sospesi dal servizio e non basta il risarcimento del danno per ripristinare la responsabilità. Gli obblighi positivi impongono agli stati di prevenire e punire coloro che hanno violato i diritti fondamentali. Gli obblighi positivi non sono contenuti nella CEDU ma per potenziare la tutela dei diritti umani dagli anni 80 si è detto che oltre ad astenersi con obblighi negativi bisogna agire con obblighi positivi. Il rapporto non è più tra stato e cittadino ma tra privati quindi esistono obblighi positivi anche nei rapporti paritetici (tra privati). Profilo positivo: ricevibilità e merito. Nel caso in esame sulla ricevibilità non ci sono problemi quindi si va subito al merito che contiene cosa dice il governo e i terzi intervenienti. Valutazione della corte che dice che i tribunali italiani hanno preso molto seriamente la questione ma molte imputazioni si sono prescritte subito ma non per colpa delle autorità giudiziarie interne che hanno cominciato subito l’indagine però i processi sono durati molto e i due ricorrenti non se ne sono lamentati. + Non esistendo ancora il delitto di tortura sono state utilizzate delle fattispecie di reati simili che però erano
Pericolo per l’incolumità che blocca il detenuto dal fare un reclamo oppure il convincimento che nonostante il reclamo non cambierà nulla. I locali devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce, areati, riscaldati, dotati di sevizi igienici riservati decenti, puliti e in buone condizioni. Articolo 35 della legge 354 del 1975 che viene usato dai detenuti per reclamare le condizioni nel carcere attraverso un reclamo: possibilità di rivolgersi al magistrato di sorveglianza facendo riferimento all’articolo 69 sulle competenze del magistrato di sorveglianza che è competente a controllare l’organizzazione degli istituti di pena e indicare al ministero della giustizia eventuali esigenze, di esercitare la vigilanza diretta e di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Il giudice decide poi sul reclamo con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione. Un altro detenuto si è rivolto al magistrato per lamentare il sovraffollamento subito e in quella occasione il magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto la violazione di questo diritto di scontare la pena in condizioni non degradanti (riconosce la violazione dell’articolo 3 della CEDU) e aveva detto che spetta al detenuto un risarcimento per il danno di 220 €. Ministero della giustizia presenta ricorso contro questo provvedimento ma riconosciuto inammissibile perché tardivo quindi la decisione del giudice passa in giudicato. Situazione isolata perché ai detenuti in un altro carcere la violazione è stata riconosciuta con una procedura diversa. Misure adottate in Italia per far fronte al sovraffollamento: nel 2010 c’erano 67 mila persone ma le carceri avevano una capienza massima di 45 mila con un tasso di sovraffollamento del 151% quindi iniziativa del Governo con un piano di emergenza nazionale per risolvere il problema emettendo un’ordinanza ministeriale per costruire nuove carceri. Misure anticipate ai detenuti che avevano una pena inferiore ai 12 mesi. Stato di emergenza prorogato e nel 2012 tasso ridotto al 148%. Il 42% dei detenuti sono in attesa di un giudizio definitivo. Di questi il 30% è in attesa del giudizio di primo grado. I testi internazionali pertinenti --> fonti sovranazionali sull’argomento. (Importante guardarle anche quando si scrive la tesi). Rapporto del comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT). --> Organo che gira per gli stati con gli stessi poteri di un primo ministro che può emettere delle raccomandazioni su vari temi. Considerazioni di carattere generale + allegato alla raccomandazione dove si spiega la posizione degli imputati e le misure da applicare dopo il processo penale. Le raccomandazioni internazionali sono di tipo soft law quindi non sono vincolanti. Il CPT si occupa anche del problema del sovraffollamento e deve guardare quante persone ci sono in un carcere. La ragione di questa funzione di controllo è verificare se c’è il sovraffollamento perché può causare l’abbassamento della qualità generale della vita e può essere degradante da un punto di vista fisico. Il carcere è pensato come trattamento per il detenuto che è un soggetto da rieducare, ma se c’è una situazione di sovraffollamento queste attività non possono essere compiute e sono limitate. Mancanza di privacy dentro il carcere anche nello svolgimento dei propri bisogni.
Queste sono le mancanze che ci sono dentro un carcere sovraffollato. Direttive delle fonti sovranazionali in materia di sovraffollamento. Indicazioni di carattere generale, misure da applicare prima del processo penale, misure da intraprendere dagli stati nei confronti dei condannati dopo che la sentenza è diventata definitiva. La privazione della libertà dovrebbe essere considerata come una sanzione di ultima istanza e dovrebbe essere prevista solo quando la gravità del reato rende qualsiasi altra misura inadeguata. Le pene devono tendere alla rieducazione. In un ordinamento giuridico moderno bisognerebbe servirsi anche di altri strumenti sanzionatori oltre alle pene. L’ampliamento delle carceri dovrebbe essere una misura eccezionale perché non è adatta ad offrire una soluzione duratura al problema del sovraffollamento. Le misure da applicare prima del processo penale Bisogna diminuire l’impiego della custodia cautelare e per questo può essere utile avere una discrezionalità dell’azione penale e utilizzare i procedimenti penali. Opportuno fare uso di misure alternative alla custodia cautelare (es. braccialetto elettronico) per stare in carcere come imputati il meno possibile. Le misure da applicare dopo il processo penale Affidamento in prova ai servizi sociali. Affinché queste pene alternative siano efficaci bisogna seguire una serie di indicazioni. Tecniche affidabili di previsione e valutazione di rischi, strategie di supervisione per rischio di recidiva. Deve essere utilizzata la liberazione condizionale come misura efficacie e costruttiva. Devono esserci dei programmi di trattamento nel corso della detenzione ma anche in un momento successivo. Esistono anche delle regole sugli spazi destinati ad accogliere i detenuti. Tra quello che si dice e quello che si fa c’è sempre molta distanza. 10/10/ Il trattamento Parte in diritto su cosa ha deciso la corte dei diritti dell’uomo su caso. Primo passaggio sulla ricevibilità del ricorso e dopo si va nel merito. Il governo cerca di sostenere che le persone detenute non sono vittime in violazione dell’articolo 3 perché sono stati scarcerati o trasferiti subito dopo che hanno presentato il ricorso. Hanno però trascorso grandi periodi in condizioni di sovraffollamento.
Se la mancanza di spazio si accompagna ad altri elementi c’è una violazione dell’articolo 3. Premessa modificata nel tempo. La corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che Torreggiani ha convissuto in una cella di 9 metri quadrati con altre due persone quindi meno di 3 metri quadrati a testa. Non ci sono documenti che permettono allo stato di dimostrare il contrario quindi la corte europea conclude dicendo che i ricorrenti non hanno usufruito di uno spazio adeguato violando l’art 3 della cedu. Tasso di sovraffollamento del 107% ridotto nel tempo grazie a questa sentenza che assume una natura particolare: sentenza pilota, la corte europea dei diritti dell’uomo ha tanti ricorsi pendenti a causa del sovraffollamento quindi la corte dice che non va a giudicare le migliaia di ricorsi che pendono davanti a lei ma chiede al governo italiano di attivarsi per chiudere questa situazione di emergenza (sovraffollamento). La corte dà un termine di un anno al governo per mettere la situazione in regola. In Italia il sovraffollamento non è una situazione isolata ma è una condizione che affligge il sistema penitenziario italiano da quanto emerge dai dati statistici. --> problema strutturale. La corte decide di applicare la procedura della sentenza pilota. La corte europea fissa allo stato italiano delle linee guida per cercare di ridurre il sovraffollamento ed esorta a ridurre le persone incarcerate con sanzioni diverse dalla pena detentiva, diminuzione della custodia cautelare, … Situazione complessa sia dal punto di vista giuridico che pratico. La corte europea dei diritti dell’uomo chiede una nuova modifica ossia che vengano introdotti dei sistemi di rimedio interno per tutelare i detenuti che si trovano in stato di sovraffollamento. Mezzi di tutela interni per i detenuti in stato di sovraffollamento (art 35 ter della legge sull’ordinamento penitenziario): sconto sulla pena oppure risarcimento del danno in conseguenza al diritto che è stato violato. Storia del trattamento Nozione di trattamento: complesso di interventi utilizzabili ai fini della risocializzazione/rieducazione del reo. Complesso di interventi dipende dal modo di concepire la pena e le sue funzioni. Cesare Lombroso, teorie lombrosiane sul delitto. Caratteristiche di queste teorie: delitto concepito come conseguenza di un’anomalia dell’individuo mentre per la scuola classica il delitto è frutto di un comportamento. Idee lombrosiane aprono alla scuola giuridico criminologica di stampo positivista quindi le teorie di Lombroso danno inizio al positivismo giuridico criminologico che si serve di strumenti peculiari di indagine le scienze naturali e le scienze sociali. Attenzione cade sul delinquente che è una persona che ha delle mancanze/deficit. Persona che ha delle tendenze anti sociali che possono essere individuate attraverso un’osservazione e possono essere curate staccando il detenuto dalla società. Codice penale Zanardelli del 1889 cui segue un regolamento penitenziario del 1891 dove il legislatore non risente delle suggestioni delle teorie Lombrosiane e si mantiene sulla concezione classica del diritto penale e della pena. Pena concepita come emenda: riabilitare il detenuto dl punto di vista morale prendendo coscienza degli sbagli che si sono commessi.
Carcere nella concezione della pena come emenda non serve solo a punire ma anche a rigenerare la persona che ha commesso il delitto. Sul piano operativo c’è un piano di trattamento fondato sull’obbligo al lavoro, sulla partecipazione alle pratiche religiose, sul silenzio e sull’isolamento. Nel sistema della giustizia penale di fine 800 quello adottato dal legislatore è chiamato trattamento progressivo così detto irlandese. --> è dato dalla fusione di due diversi trattamenti, uno nato a Philadelphia e il secondo nato a New York. Il sistema Philadelphiano (nato nel 19 secolo) caratterizzato per essere un regime cellulare puro, significa che il detenuto deve stare segregato e isolato per tutto il tempo della pena. Il sistema di New York detto auburniano, prevista la segregazione del detenuto solo di notte mentre durante il giorno vi è l’obbligo del lavoro in comune e l’obbligo del silenzio. --> regime con lavoro diurno. Modelli scoperti con Tocqueville. Nel sistema italiano dell’ottocento si sceglie il compromesso: all’inizio la pena è quella dell’isolamento del regime cellulare puro e poi si passa, a seconda della gravità della pena e del comportamento del detenuto, a un secondo regime del lavoro diurno e segregazione notturna. Si afferma sempre di più il positivismo giuridico e ne risente il codice penale del 1930 e il regolamento penitenziario del 1931. Esecuzione della pena in questo sistema: riprende qualcosa del passato --> osservazione del detenuto della personalità in isolamento, con il cappellano per rigenerare lo spirito, con il medico che cura il male organico alla base del crimine e con il direttore che ha compiti di direzione per graduare il passaggio del detenuto da un regime di isolamento a un regime di maggiore apertura nel carcere. Osservazione e trattamento collegati a un modello di rieducazione intesa come rigenerazione spirituale del condannato che viene isolato dalla società. Nella realtà il carcere è un sistema caratterizzato da un’estrema severità con pena afflittiva e retributiva. (pena che si sconta dentro il carcere senza contati all’esterno). Sistema penitenziario del 1931 non lascia spazio ad alcuna risocializzazione del detenuto. Riflesso importante del positivismo che si diffonde in Europa sul codice Rocco. Passaggio importante con il dopoguerra perché si afferma un’ideologia del trattamento che mira alla risocializzazione del detenuto. Pena non serve tanto a difendere la società dal crimine ma spetta al detenuto un diritto ad essere risocializzato per non ricadere nel crimine. Idea che il delitto sia il frutto di alcuni fattori su cui si può intervenire con il metodo delle scienze naturali. --
metodo che consiste nell’osservare la personalità del detenuto per cercare quei fattori individuali e sociali che stanno alla base della sua condotta criminale. Classificare il detenuto attraverso una diagnosi della sua personalità. Osservate le sue carenze va predisposto un trattamento finalizzato ad eliminare o ridurre quei fattori che lo hanno portato a delinquere. Ideologia del trattamento che trova la massima espressione in Canada e in europa settentrionale dove vengono introdotti dei sistemi di sanzione dove essa viene scontata in maniera indeterminata cioè senza una fine con un controllo degli organi amministrativi. Il detenuto va osservato e trattato come i criteri della criminologia critica secondo schemi di carattere positivo e medicale. Se cessa la sua pericolosità viene rimesso in libertà.
La nostra legge del 1975 adotta il trattamento individualizzato. Il trattamento individualizzato risocializza il condannato. Rifiuta il trattamento medico-autoritario (uso di psicofarmaci, droghe, castrazione chimica,…) Sistema fondato sul rispetto della persona. Si vuole promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che ostacolano la partecipazione del condannato del colpevole alla vita sociale. Idea che chi delinque è una persona disadattata che vive in un quartiere malfamato. Bisogna attivare modifiche dei suoi atteggiamenti per riportarlo a vivere legalmente nella società. Per ottenere questo risultato è necessario osservare il condannato, studiarlo, analizzarlo per cogliere le cause del suo disadattamento sociale o delle altre cause che lo hanno portato a delinquere. Focalizzazione sulla persona del condannato più che sul reato. Nel 1975 è incentrata su questa visione del detenuto. Invece la legge del 2000 ha delle differenze e copre i punti deboli della legge precedente. Punti di debolezza della legge del 1975: nonostante la riforma del sistema penitenziario i tassi di recidiva non si sono abbassati negli anni successivi all’adozione della riforma. --> problema della recidiva. Concezione stereotipata del delinquente. Delinque chi vive in quartieri disagiati, … Terzo limite: la legge si fonda sulla triade lavoro, religione e istruzione che è contenuta anche nel regolamento del 1931. La legge del 1975 recupera istituti del passato ma per alcuni questa scelta è un limite. Sono 3 limiti della legge del 1975. IL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO Trattamento rieducativo che si realizza con l’individualizzazione. Gli imputati in quanto presunti innocenti non sono soggetti al trattamento individualizzato. Il trattamento è scandito dalla legge in 3 momenti: primo momento, osservazione della personalità del condannato; secondo momento, accertamento delle carenze del condannato; terzo momento, formulazione di un programma di intervento. Da questa logica trattamentale si coglie qual è l’oggetto dell’attività trattamentale, la sua durata, quali procedure si seguono, chi sono i soggetti protagonisti del trattamento e i profili documentali/forme documentali. Oggetto dell’osservazione scientifica del condannato Focalizzata sull’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze psicofisiche, educative e sociali del condannato contenute nell’articolo 27 dell’regolamento esecutivo (del 2000) che si differenzia dall’articolo 13 comma 2 della legge sull’ordinamento penitenziario (del 1975). Differenza dell’art. 13 rispetto a quanto scritto nell’articolo 27: differenza temporale e maggiore aderenza alla realtà nel 2000 rispetto all’ordinamento penitenziario del 1975.
Prima differenza riguarda l’accertamento dei bisogni che nel 1975 non era previsto ma si parlava solo di carenze. I punti rilevanti dell’articolo 27: accertamento dei bisogni abbandonando il metodo deterministico che ricerca l’eziologia negli effetti derivanti da una determinata causa. Nel 2000 si perde il rapporto di causa effetto. Altro aspetto riguarda le carenze eventuali, il soggetto può compiere il reato anche se non ha queste carenze. Questo trattamento, osservazione della personalità che dura 9 mesi, non prevede l’adozione di specifiche metodiche (non ha modelli standard da cui parte) ma si può servire di forme libere secondo le più recenti conquiste della psicologia e criminologia, che valorizzino le risorse della persona. Art. 27 comma 1 del regolamento esecutivo. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti svolge una riflessione con il condannato sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle sue motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse. Vengono prese in considerazione condotte riparatorie nei confronti della persona offesa. Compito dell’osservazione scientifica è quello di capire con un colloquio la consapevolezza del soggetto e di come intende impegnarsi per modificare il suo comportamento. Si parte da un presupposto: sentenze di condanna che hanno detto determinate cose, ovvero che ha effettivamente commesso il reato. Se la persona si proclama innocente è difficile adottare misure per modificare il suo comportamento illecito se pensa che non ci sia stato. Vengono presi i dati giudiziari quindi si parte dalla documentazione processuale per fare l’osservazione. La durata Art. 27 del regolamento esecutivo. Osservazione della personalità della durata di 9 mesi all’inizio del trattamento. A volte lunghe attese. In questa attività che dura 9 mesi si accertano attraverso l’esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione le sue eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento. Questo avviene anche quando la persona viene trasferita da un carcere all’altro. La persona viene osservata per x tempo e viene elaborato un piano trattamentale ma possono sorgere nuove esigenze quindi può essere necessario riformulare il programma di trattamento. Se il detenuto cambia carcere si deve tenere conto dell’attività svolta in precedenza. Se la persona cambia carcere la procedura riparte da capo anche se ci dovrebbe essere continuità. Significato di individualizzazione: non è un rapporto a due si tengono presenti le esigenze individuali del condannato
della criminologia, il trattamento si può sviluppare secondo forme libere che valorizzino le risorse della persona. In questa cornice l’art 27 comma 1 dell’ordinamento esecutivo: sulla base dei dati giudiziari acquisiti viene espletata con il condannato una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse; e sulle possibili condotte riparatorie incluso il risarcimento del danno. Il compito è capire, condurre un colloquio singolarmente rendersi conto quindi della consapevolezza di ciò che ha fatto e di quanto è disposto a impegnarsi nel carcere, partendo dal presupposto, ovvero delle sentenze che comunque hanno già detto qualcosa sulla persona stessa. Vengono prima quindi i dati giudiziari, partendo dalla documentazione processuale. QUANTO DURA?