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riassunto diritto penitenziario
Tipologia: Dispense
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Prima di iniziare a conoscere di cosa si occupa il Diritto Penitenziario bisogna fare una premessa:
di solito si pensa che tutto finisca nel momento in cui il giudice pronuncia la sentenza; in realtà qui finisce una fase del procedimento penale ed inizia la fase in cui deve essere adempiuto il titolo esecutivo, quindi il comando del giudice. Questo momento è sempre stato un momento che sembra passi inosservato, quasi come fosse una fase non sottoposta ad un controllo.
In realtà possiamo dire che il procedimento penale è molto più complesso rispetto a quello che apparentemente può sembrare.
Diciamo che esiste il procedimento penale ,quello che si studia attraverso la procedura penale ,che è quasi integralmente occupato dal momento in cui iniziano le indagini al momento in cui accertiamo in via definitiva se una persona ha commesso un reato o non lo ha commesso; e la parte del procedimento penale del momento in cui abbiamo questo accertamento da parte del giudice ovvero il comando irrevocabile di condanna. a questo punto ci si devono infatti porre i problemi di come quel comando deve essere adempiuto.
La caratteristica di questo sistema che noi studiamo, sta nel fatto che il comando che il giudice emette con quella sentenza, è un comando che è irrevocabile perché non si può più impugnare ma non è eseguibile perché non si esegue automaticamente, bensì deve essere messo in esecuzione.
Noi quindi con il diritto penitenziario studiamo la parte relativa alla esecuzione della pena che è una parte del genus più ampio della legislazione penale che si occupa di finalizzare e far si che la pena sia sempre tesa a soddisfare un principio che è quello della rieducazione del condannato. Ci deve dunque essere un controllo costante, e la caratteristica, rispetto a quello che accadeva in precedenza, è che questo controllo è considerato un controllo talmente importante che non deve fare il direttore del carcere, bensì un giudice.
È quindi una fase non più considerata di natura amministrativa ma una fase sotto il presidio della giurisdizione. Il perché sta nel fatto che importa sempre la limitazione della libertà personale.
La Costituzione stessa ci dice che la libertà personale è inviolabile e che soltanto i giudici o l’autorità giudiziaria può incidere su questa libertà e quindi anche sul controllo di questa libertà.
Esiste poi un’altra parte del settore dell’esecuzione penale dove ci si occupa invece proprio dei problemi del titolo esecutivo.. dove magari hanno sbagliato nel contare la continuazione, avrebbero dovuto mettere la sospensione condizionale e non l’hanno messa.. sono problemi che attengono non al far si che l’esecuzione di quel titolo sia rieducativa, ma proprio problemi attinenti alla legittimità del titolo.
Quindi la fase dell’esecuzione penale va vista in due settori:
a – un settore di controllo sulla legittimità del titolo; che è data al Giudice dell’esecuzione.
b – un settore sulla forma di controllo sull’esecuzione del titolo che è data alla magistratura di sorveglianza;
entrambe sono fasi però non amministrative ma complementari e consequenziali al procedimento penale di cognizione sotto legida dell’autorità giudiziaria. Una autorità giudiziaria per quanto ci riguarda molto particolare; ovvero il Tribunale di Sorveglianza.
Sorveglianza di che cosa? Dell’esecuzione della pena. un giudice dunque che controlla l’esecuzione della pena. il fatto che siamo di fronte ad una prosecuzione del procedimento penale, significa che dobbiamo pretendere che questa fase sia una fase che rispetta i principi del procedimento penale. E proprio questo è l’elemento che caratterizza questa fase.
Dire dunque che è una fase sotto legida della giurisdizione e che è una parte del procedimento penale, significa aspettarci che questa fase rispetti le regole del procedimento penale. Ovviamente tenendo conto della peculiarità di questa fase. In questa fase non si discute più se un soggetto è colpevole o meno. È colpevole! O meglio…la legge che è incarnata nel provvedimento giudiziale ha ritenuto quel soggetto colpevole e quindi condannato. Del fatto non si discute più; si discute della modalità con la quale questa condanna deve essere messa in esecuzione.
Questo cosa ci fa pensare? Che evidentemente non c’è un unico modo di esecuzione della pena. Cioè.. se l’unico modo che noi conoscessimo di esecuzione della pena è l’ingresso in un carcere che bisogno ci sarebbe di avere un giudice che controlli tale operato?..
In realtà l’esigenza e la complessità del sistema di sorveglianza nasce principalmente dall’avvento della Costituzione : quindi da una serie di principi che la costituzione ha posto che in realtà non fanno altro che riflettere quelli che poi successivamente troviamo anche nella CEDU convenzione europea dei diritti dell’uomo; una soltanto delle fonti sovrannazionali alle quali ci dobbiamo uniformare.. c’è la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.. ecc..
Vediamo dunque in primo luogo quali di questi principi noi possiamo trasportare in questa fase e soprattutto come adeguarli rispetto anche al procedimento di cognizione, perché qualcosa cambia con la circostanza che un punto fermo non lo abbiamo e che è una condanna da parte del giudice.
Art. 2 Cost. riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. “la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo..” non dice che la costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili di un individuo libero! Quindi vuol dire che i diritti inviolabili dell’uomo li dobbiamo garantire sia che esso sia in libertà che in uno stato di restrizione della libertà personale. Alla luce di ciò, molte norme che riflettendo da un punto di vista extra giuridico potrebbero sembrare delle norme eccessivamente buoniste da parte del nostro sistema, sono delle norme che semplicemente rispettano i diritti inviolabili dell’uomo, che devono essere riconosciuti.
Un primo riconoscimento sta nel fatto che viene riconosciuto il diritto all’immagine, ora anche il diritto al nome..sembra una banalità..ma il fatto che un soggetto si trovi in uno stato di restrizione non significa che , come accadeva prima della Costituzione, il soggetto subisca la perdita della personalità. Anche semplicemente forme di restrizione della libertà personale che prevedono l’attribuzione di un numero al posto del nome è un tipo di scelta che per il nostro sistema costituzionale sarebbe contrario..perchè non si riconoscerebbe un diritto inviolabile..
modalità di esecuzione. Questo è il motivo per il quale è necessario il controllo da parte dell’autorità giudiziaria.
III ° comma : “ è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. E’ un principio che ha un significato anche se sembra scontato o banale.. è infatti legato a quello che ci dice anche l’art. 27 cost. ovvero il divieto di tortura. Il divieto di tenere comportamenti che siano inumani e degradanti. Questo non lo dice solo la nostra costituzione bensì lo dice a chiare lettere anche la Corte Europea.
Ponendoci domande noi stessi, pensiamo che un carcere ben attrezzato con ore a disposizione per guardare la tv o con campo di calcio siano dei benefici che non andrebbero concessi a chi vive in un carcere. In realtà non è così perché il punto fermo resta sempre l’inviolabilità dei diritti fondamentali. Tutto ciò non si deve ricondurre ad un favore è piuttosto un dovere del nostro Stato riconoscere queste strutture. Lo stato si è posto questi principi della Costituzione e questi principi dobbiamo rispettare.
IV ° comma: la legge stabilisce i limiti massimi di carcerazione preventiva. Questo non riguarda il sistema penitenziario, in particolare riguarda il sistema processuale penale però la dice lunga su come anche il legislatore costituzionale abbia avuto la percezione di come deve incidere la limitazione della libertà, e quindi non si può andare un minuto oltre quello che la legge prevede.
Chiaramente questa tutela e questa attenzione che si ha per la libertà ha parallelamente il riconoscimento e la validità del riconoscimento anche in questa fase di un altro principio inviolabile della costituzione, ma anche del sistema processuale penale ,che è sancito dall’ art. 24 cost. il diritto di difesa: bisogna però capire cosa si intende per difesa.. la difesa non è far si che si attuino delle modalità per evitare l’esecuzione del comando del giudice, bensì si reputa giusto che all’interno della fase della sorveglianza, siccome sono tante le possibilità concesse al detenuto, sia in bene che in male, e siccome si parla di settori altamente specializzati, non è detto che il condannato conosca le regole del procedimento penale o del procedimento di esecuzione della pena. Diventa quindi un diritto inviolabile anche essere garantito in questa fase dalla presenza di un difensore.
Quindi la fase di esecuzione così come vede il controllo da parte dell’autorità giudiziaria vede anche il sostegno del diritto di difesa. Vedremo più avanti che i controlli che il giudice effettua sulla esecuzione della pena sono controlli che avvengono in udienza..non dimentichiamo che siamo in un processo penale e queste sono le regole. In quel processo il condannato ha diritto ad essere rappresentato da un proprio difensore. In caso non fosse nelle possibilità economiche di permettersi un difensore può appellarsi al gratuito patrocinio che consiste nell’accollo delle spese del giudizio, difensore compreso, a carico dello Stato. Nel caso in cui non conoscesse alcun difensore lo Stato deve nominarne uno d’Ufficio. certo è che il sistema tutela chi ha disponibilità economiche ampie.. tutela chi non ha disponibilità economiche per supportare un processo penale.. non tutela la maggior parte della società che si trova nella fascia intermedia.
Questo aspetto incide anche nella vita penitenziaria.. incide il fatto che alcune scelte sono legate alla capacità economica.
L’art. 24 ultimo comma è molto importante: cosa ci dice.. Lo Stato deve creare una legge per riparare l’errore giudiziario. questo è molto importante da due punti di vista: a- perché i costituenti la vedono lunga.. nel senso che immaginano che ci possano essere degli errori giudiziari irreparabili. Gia il sistema è congeniato in modo che l’errore sia fugato attraverso l’impugnazione. > mezzo attraverso il quale si permette che non sia una sola persona a decidere su un fatto, in modo di garantire la possibilità di evitare gli errori. Nonostante ciò vi possono essere comunque anche se in percentuale bassissima errori giudiziari. L’errore giudiziario secondo l’art. 24 ultimo comma e quindi secondo il nostro Stato , può essere duplice :
La revisione invece è un altro sistema con il quale si può arrivare ad un giudice nazionale, lamentando non che il giudice di grado inferiore che ha emesso la sentenza definitiva ha posto una pena sproporzionata..ma lamentando che quel giudice ha sbagliato completamente. Chiaro è che il motivo per il quale mi rivolgo al giudice di revisione è fortissimo perché altrimenti non andiamo a mettere in pericolo un bene che fino a poco tempo fa era considerato un bene inamovibile ovvero la forza del giudicato. Infatti studiando la procedura si sa che anche per una questione di certezza dei rapporti giuridici il giudicato è irrevocabile. Quali sono i motivi che possono smuovere il giudicato e danno possibilità di rivolgersi al tribunale di revisione.. ad esempio:
Questo strumento di revisione quindi in alcuni casi diventa necessario perché davanti alla forza del giudicato, in alcuni casi non vi sarebbe alcuna possibilità per il condannato innocente!
La nostra società infatti si aspetta qualcosa di totalmente diverso da quello che il nostro sistema penale è nato per fare. È nato sulla base dell’art. 27 della costituzione, ma di fatto..ciò che prevede la costituzione, il diritto penale, il diritto penitenziario e l’esigenza della nostra società cammineranno sempre su binari separati che non si incontreranno mai.
Quello che la comunità vuole, non è quello che il nostro sistema propone. È un problema enorme, perché qualunque intervista noi sentiamo di persone che subiscono dei fatti di reato traspare sempre con più frequenza ,la richiesta di Giustizia.
Il volere giustizia è inteso come il volere una condanna, volere una pena nei confronti di quel soggetto.. difficile a questo punto spiegare però che quel sistema noi non lo percepiamo in quel modo. NOI compreso lo stesso cittadino non lo deve percepire in quel modo; che la pena non ha funzione punitiva bensì ha una funzione totalmente diversa ovvero rieducativa.
Esaminiamo a questo punto cosa accade:
la vittima si trova in un alula di tribunale, sente il giudice pronunciare il comando “ in nome del popolo italiano…visti gli articoli….condanna Tizio alla reclusione di anni 10”. Il soggetto cosa pensa, non conoscendo le regole del diritto..che Tizio deve rimanere in carcere per 10 anni e basta. In realtà dopo qualche anno, magari, se lo ritrova nuovamente come vicino di casa.
E qui si pone il problema. Questa è la parte maggiormente difficile da spiegare alla società.
Cerchiamo di capire allora, che il sistema penitenziario è un sistema che se vedesse un esecuzione della pena, con un soggetto che entra in carcere il 1° marzo 2006 ed esce dal carcere il 1° marzo 2016, sarebbe un sistema che non ha funzionato.
Il sistema penitenziario è un sistema che si muove attraverso una modifica della pena; man mano che il soggetto entra nell’apparato carcerario e quindi è sottoposto a tutta una serie di opere di rieducazione e di riabilitazione, determina che cosa: una specie di altalena, io stato ti do e tu mi dai..tu partecipi all’opera di rieducazione, dimostri che tu hai capito ed io ti do qualcosa.
Un soggetto che si trova dunque in uno stato di restrizione della libertà personale, cosa può volere? che gli riducano la pena o che gli consentano di uscire e poi rientrare.
Da qui dobbiamo capire che il primo contatto che il condannato ha con il sistema di rieducazione è un forte controllo, un osservazione della sua personalità, un programma, e soltanto dopo un piccolo premio chiamato “ permesso premio”.
Questo perché..perchè il condannato esce e rientra, perché anche chi segue l’opera di rieducazione deve capire la capacità di quel soggetto di rispettare un ordine. D’altronde, chiunque commette un fatto di reato ha violato una disposizione, cosa dunque non è stato capace di fare? Di rispettare un comando.
Diciamo quindi che la minaccia di una sanzione prevista da una norma penale dovrebbe essere sufficiente a prevenire determinate condotte; il sistema penale, processuale penale e penitenziario ci dimostra che questo evidentemente non è sufficiente.
Vero è però ,che a quella pena viene data una funzione particolare; chi ha sbagliato viene punito, ma si deve fare in modo che nell’arco di tempo in cui si esegue la pena , il sistema si adoperi affinchè il soggetto capisca l’errore commesso e venga quindi reinserito nella società.
Apparentemente quello che potrebbe sembrare un’apertura del nostro sistema, in realtà è un sistema abbastanza duro. In che senso: lo Stato si preoccupa del dopo. Se lo stato punisce un soggetto, restringe la sua libertà personale lasciandolo in carcere 20 anni, dopo 20 anni… cosa si fa di questa persona? Viene quindi staccato dalla società per 20 anni, nel caso si trattasse di un soggetto deviato prima, proviamo ad immaginare dopo 20 anni cosa può essere.
Il sistema di rieducazione è un sistema dunque che nasce anche per questo motivo. Si cerca di riammettere il soggetto nella società perché tanto prima o poi vi dovrà rientrare in società! Si cerca dunque di controllare che la riammissione nella società sia più legale possibile.
Chiediamoci anche perché il nostro sistema tocca tutto, eccetto i rapporti con la famiglia..perchè dunque il permesso premio consiste in un contatto con la famiglia? Perché la famiglia anche da un punto di vista che nulla ha a che vedere con la religione, costituisce il gruppo di comunità più piccolo. Se è la sua stessa famiglia che rifiuta un soggetto, immaginiamo la società!
Quindi il soggetto deve avere il primo punto di appoggio che lo protegga e che lo reinserisca, nel frattempo che si riesca a reinserire del tutto nella società.
In fin dei conti, se riflettessimo, capiremmo che tutto ciò non è soltanto un discorso di tutela del soggetto, ma di tutta la società! Si tratterebbe di soggetti ancora più disagiati rispetto a come erano in precedenza.
Certo è che questo è un sistema che per reggere deve essere un sistema che ha bisogno della collaborazione di molte forze..ma che purtroppo considerando il disagio che il nostro stato sta vivendo da anni è un disagio che si riflette in tutti i settori ed anche in questo.
Bisogna inoltre capire che, ci sono casi di soggetti che hanno commesso reati gravissimi e per cui il procedimento di rieducazione è lungo e la permanenza in un carcere è necessaria; ma ci sono altri soggetti il cui procedimento rieducativo richiede meno tempo sia per il tipo di personalità che per il tipo di reato commesso, per cui il carcere al contrario ,diventerebbe un luogo di maggiore devianza.
Quindi cosa si cerca di trovare delle misure alternative al carcere che non sono un premio! perché in quella che appare una libertà..c’è una libertà sotto il controllo! Il problema piuttosto è capire quanto gli istituti deputati a questo controllo siano in grado di farlo e quanto il soggetto sia in grado di controllarsi!