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diritto penitenziario cortesi sbobine, Sbobinature di Diritto Penitenziario

sbobine del corso di diritto penitenziario integrate con articoli e analisi di sentenze

Tipologia: Sbobinature

2023/2024

In vendita dal 21/06/2025

maria-chiara-sechi
maria-chiara-sechi 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO
Il diritto penitenziario principalmente si occupa dell'esecuzione della pena detentiva, si occupa principalmente
di analizzare le regole che definiscono quando una persona è colpevole o innocente, oppure quando una persona
risulta colpevole e si deve eseguire una pena, le regole di esecuzione della pena sono contenute
nell'ordinamento penitenziario che si occupa di questo. Per la Costituzione principalmente la pena detentiva
deve tendere alla rieducazione del condannato, per questo motivo devono essere fatti dei controlli specifici.
Questa materia come tutte le altre materie processuali non può vivere solo di norme, è necessario per questo
cercare di leggere le norme attraverso la giurisprudenza, per il processo penale la giurisprudenza è molto
importante. Il reato è solo di tipo penale, non esistono reati civili, reati amministrativi, reati tributari, il perché
sta nel fatto che il termine reato è quell'etichetta che non è necessario specificare l'area in quanto sappiamo che
è esclusivamente penale, è anche l'unica area in cui la sanzione incide sulla libertà, forma di libertà personale.
PRINCIPI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI PER L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Nell'analizzare le norme dell'ordinamento penitenziario partiamo dalla Costituzione, i principi costituzionali sono
importanti per due motivi, il primo è perché andiamo ad impattare su una libertà che è considerata inviolabile e
bisogna capire perché ci sono delle norme primarie e sovranazionali che ci dicono che la libertà è inviolabile
perché esiste il carcere di Uta o Rebibbia, altrimenti queste strutture sono incostituzionali.
Art 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale."
L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti dell'uomo non dell'uomo libero, ciò sta a significare che le
persone che si trovano in uno stato di limitazione della libertà abbiano i loro diritti inviolabili garantiti, si tratta
quindi di un principio che vale per tutti, l'inviolabilità dei diritti deve fare a patti con il fatto che si trovano in uno
stato di limitazione della libertà, ad esempio i detenuti diversamente dalle altre persone che sono in libertà non
possono pretendere di circolare liberamente per l'Italia.
Art 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Questo articolo contiene il principio di uguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e
sociali, tutti gli uomini hanno pari dignità, ciò significa che l’esecuzione della mia pena non potrà subire delle
discriminazioni in ragione dei motivi sopra elencati.
Art 13: “La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
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DIRITTO PENITENZIARIO

Il diritto penitenziario principalmente si occupa dell'esecuzione della pena detentiva, si occupa principalmente di analizzare le regole che definiscono quando una persona è colpevole o innocente, oppure quando una persona risulta colpevole e si deve eseguire una pena, le regole di esecuzione della pena sono contenute nell'ordinamento penitenziario che si occupa di questo. Per la Costituzione principalmente la pena detentiva deve tendere alla rieducazione del condannato, per questo motivo devono essere fatti dei controlli specifici. Questa materia come tutte le altre materie processuali non può vivere solo di norme, è necessario per questo cercare di leggere le norme attraverso la giurisprudenza, per il processo penale la giurisprudenza è molto importante. Il reato è solo di tipo penale, non esistono reati civili, reati amministrativi, reati tributari, il perché sta nel fatto che il termine reato è quell'etichetta che non è necessario specificare l'area in quanto sappiamo che è esclusivamente penale, è anche l'unica area in cui la sanzione incide sulla libertà, forma di libertà personale. PRINCIPI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI PER L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO Nell'analizzare le norme dell'ordinamento penitenziario partiamo dalla Costituzione, i principi costituzionali sono importanti per due motivi, il primo è perché andiamo ad impattare su una libertà che è considerata inviolabile e bisogna capire perché ci sono delle norme primarie e sovranazionali che ci dicono che la libertà è inviolabile perché esiste il carcere di Uta o Rebibbia, altrimenti queste strutture sono incostituzionali. Art 2 : "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti dell'uomo non dell'uomo libero, ciò sta a significare che le persone che si trovano in uno stato di limitazione della libertà abbiano i loro diritti inviolabili garantiti, si tratta quindi di un principio che vale per tutti, l'inviolabilità dei diritti deve fare a patti con il fatto che si trovano in uno stato di limitazione della libertà, ad esempio i detenuti diversamente dalle altre persone che sono in libertà non possono pretendere di circolare liberamente per l'Italia. Art 3 : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ecompito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”_ Questo articolo contiene il principio di uguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, tutti gli uomini hanno pari dignità, ciò significa che l’esecuzione della mia pena non potrà subire delle discriminazioni in ragione dei motivi sopra elencati. **Art 13** : _“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.” In questo articolo viene affermato che la libertà personale è inviolabile, il reato ha come conseguenza delle sanzioni che incidono sulla libertà, in generale nell’ambito dei reati abbiamo una divisione tra delitti e contravvenzioni, i più gravi sono i delitti, di conseguenza i delitti sono puniti con ergastolo e reclusione oppure pena pecuniaria che può essere solo congiunta alla pena detentiva, le contravvenzioni invece hanno come sanzione l’arresto e l’ammenda. Quindi le persone che sono in uno stato di limitazione della libertà personale sono persone che stanno eseguendo o una pena detentiva originaria, ergastolo, reclusione o arresto oppure potrebbe succedere che non abbiano adempiuto al pagamento delle pene pecuniarie e chiedono che queste vengano trasformate in pena detentiva. Per quanto detto dal primo comma dell’articolo 13 in generale non dovrebbero esistere le carceri, la polizia penitenziaria e nemmeno i magistrati in quanto la libertà personale è inviolabile, ma subito dopo l’articolo 13 ci consente tramite una riserva di legge e una riserva di giurisdizione, la prima ha una legge antecedente di riferimento e la seconda è riferita a un mandato del giudice, si può essere puniti solo per fatti che quando vengono commessi hanno una specifica legge di riferimento che lo vieta, si parla quindi di irretroattività della legge penale, tutto gira intorno al bene principale della libertà personale, questo vale per la riserva di legge, per quanto riguarda la riserva di giurisdizione possiamo dire che l’unica autorità che può gestire le limitazioni della libertà è l’autorità giudiziaria, parleremo di conseguenza di provvedimenti del giudice, sentenze del giudice che comanda l’esecuzione di uno specifico ordine che viene poi affidato al pubblico ministero. Ricordiamo la differenza tra pubblico ministero e giudice, il pubblico ministero è l’accusa, è la cosiddetta parte pubblica che rappresenta tutti quanti noi, infatti, il reato è un’offesa alla collettività, mentre il giudice decide sul provvedimento, entrambi appartengono all’ambito della magistratura almeno fino a quando non passerà il disegno di legge Nordio sulla separazione delle carriere. La libertà personale è inviolabile ci deve essere una legge e ci deve essere un giudice, per arrivare al sistema penitenziario dobbiamo avere una persone che ha commesso un reato e attraverso il processo penale è stata accertata la responsabilità e un giudice lo ha reputato colpevole, subito dopo la sentenza si avvia la fase di esecuzione della pena che è sempre sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, in quanto si sta incidendo sulla libertà personale e la pena ha inoltre un fine rieducativo. I giudici che si occupano dell’esecuzione della pena si chiama giudice di sorveglianza in quanto sorvegliano che l’esecuzione della pena sia costituzionalmente legittima quindi che sia rieducativa, la fase dell’esecuzione della pena è una fase complessa e non semplice in cui ci sono tante implicazioni, infatti sono vietate le violenze fisiche e morali sulle persone sottoposte ad una restrizione di libertà, nella modalità di esecuzione della pena lo Stato deve rispettare questo divieto. Bisogna sempre ricordarsi che la vita nelle strutture penitenziarie non è delle migliori e anzi negli anni si tende ad un graduale peggioramento, in generale si tratta di una vita stressante, si verificano numerosi suicidi sia da parte dei detenuti che da parte dei membri della polizia penitenziaria. Per quanto riguarda la carcerazione preventiva, si tratta di misure che vengono applicate precedentemente alla condanna vera e propria ma sono precedute da motivi specifici. Molto spesso le persone si trovano già in carcere prima ancora che la sentenza diventi definitiva, ma si tratta di un’estrema eccezione proprio perché esiste il secondo comma dell’articolo 13, per cui l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, ossia quando non c’è più possibilità di ricorso o di appello, concretamente l’essere considerati colpevoli sta a significare che tutte le prove sono a proprio sfavore e non c’è nulla che possa permettere di essere scagionati, finché però il processo in corso è giusto che la persona sia libera in quanto ancora non è stata dichiarata colpevole, solo quando sarà considerata colpevole dovrà scontare la sua pena, vige quindi la così detta presunzione di non colpevolezza o presunzione di innocenza , le sentenze divengono definitive quando viene fatto scadere il termine per impugnare, e non lo si può più fare in nessun grado di giudizio e quindi sono cadute in giudicato oppure quando non è stato proposto appello o ricorso, quindi sono stati utilizzati tutti i mezzi che vengono offerti dal sistema. Art. 24 : “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

condannato perché è necessaria la sua risocializzazione e per questo gli si offre qualcosa, si danno quindi due possibilità o di vedere erosa la pena detentiva o di poter assaggiare la libertà. Il premio è un incentivo ma allo stesso tempo una forma di controllo che serve soprattutto a capire se veramente si è compreso che quel comportamento era sbagliato e si sta iniziando a seguire la giusta strada. I permessi premio ovviamente non vengono dati a tutti, ci sono sempre degli step da seguire, è ovvio che chi ha una pena detentiva molto lunga non avrà mai un permesso che gli possa consentire di assaggiare la libertà, prima si deve dimostrare che ci si sta comportando per bene, poi si concede un permesso premio che serve inoltre anche a testare che quella persona sappia autocontrollarsi e rispettare le norme. Abbiamo iniziato a muoverci nel sistema penitenziario esaminando campi importanti del regime penitenziario per come emergono dai principi costituzionali, il principio di irrinunciabilità della difesa, il principio di uguaglianza, la libertà personale e la funzione rieducativa della pena. Abbiamo poi fatto riferimento al diritto di difesa contenuto nell’articolo 24, si tratta di un diritto inviolabile, questa inviolabilità è letta anche come una irrinunciabilità alla difesa. Esistono due tipi di difesa, la difesa di fiducia e la difesa di ufficio, la differenza tra le due è che la difesa di fiducia è quella nominata dall’imputato, di sua spontanea volontà, è quindi una scelta mentre quella di ufficio viene nominata dalla procura o dallo Stato in caso di assenza di una propria difesa, lo svolgimento dell’attività di difesa è un’attività non pubblica, l’unica forma di difesa pubblica è quella dell’avvocatura dello Stato che rappresenta lo stato nei procedimenti civili o penali in cui è coinvolto, per il resto lo svolgimento della funzione di avvocato è lo svolgimento di una funzione privata e ciò significa che per la sua prestazione l’avvocato deve ricevere specifico compenso. La difesa anche dell’avvocato d’ufficio è pagata dal singolo non si tratta dello svolgimento di un’azione pubblica, lo svolgimento del processo penale che prevede il processo di accertamento di esclusione di responsabilità o di esecuzione della pena è un procedimento tutto a carico della persona che è sottoposta al processo, quindi al di là del fatto che una persona subisca un procedimento penale subisce anche l’impatto economico derivante da questo procedimento. A questa situazione si accompagna quindi il fatto che la difesa è un diritto irrinunciabile, lo Stato non può in qualche modo obbligare una persona ad un adempimento economico anche nella situazione in cui non sia capace di poterlo affrontare, diversamente dal processo civile in cui un soggetto sceglie di iniziare quella procedura, sarà la controparte a doverlo subire, in un processo penale è l’organo pubblico che apre un processo e l’imputato lo subisce completamente anche perché se si viene prosciolti le spese processuali non sono pagate dal pubblico ministero che ha iniziato il processo o dallo Stato ma dall’imputato stesso, diversamente da quello che accade nei processi civili in cui è condannato al pagamento delle spese processuali soltanto la parte che ha perso. L’organo pubblico non si assume questo tipo di responsabilità ma si assume solamente la responsabilità degli stessi organi pubblici. Nell’ambito dell’ordinamento giudiziario gli elementi che sono sempre stati messi in discussione sono da una parte la sottrazione delle pene, e dall’altra la responsabilità dei magistrati non solo penale ma anche civile, la responsabilità che è prevista al giorno d’oggi è solo quella per dolo o colpa grave, la responsabilità dei giudici è calcolata diversamente per i giudici rispetto alle altre professioni, in caso di responsabilità la colpa non sarà mai di un singolo magistrato ma solo dello Stato. Poi si è sempre pensato che la responsabilità personale potesse far perdere autonomia alla magistratura, perché per paura dell’errore non agirebbero con serenità. La Costituzione prende quindi in considerazione il fatto che, se il diritto di difesa è un diritto inviolabile non può neanche costringere una persona che non ha una capienza economica a sopportare questo tipo di spesa, infatti, la norma costituzionale afferma che: “ sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione […]. ” Possiamo quindi parlare di una sorta di patrocinio gratuito , esiste una legislazione ordinaria che prevede delle regole per consentire che un avvocato anche scelto, purchè inserito in delle particolari liste specifiche per il patrocinio dei non abbienti , possa essere pagato non dalla persona fisica che usufruisce direttamente di quel servizio ma pagato direttamente dallo Stato. In realtà questa misura non copre completamente le conseguenze del procedimento penale, tutt’oggi la possibilità di ottenere un patrocinio dallo Stato è prevista solamente per i soggetti che hanno un reddito dichiarato

annuale che non supera gli 11.000 €, si tratta di soggetti che percepiscono meno di mille euro al mese, una situazione quasi vicina all’indigenza e di estrema difficoltà. Il procedimento penale è per tanti versi una preoccupazione per una persona, ci sono due poli opposti ossia le persone che si trovano in una situazione di indigenza e di enorme difficoltà e le persone che non hanno alcun tipo di problema economico e non è toccato anche dalle conseguenze del procedimento penale. Fino a questo momento noi ci siamo concentrati solo su colui che è autore del reato ma dobbiamo pensare anche alla persona che subisce il reato, la quale se vuole monitorare quello che accade all’interno del procedimento deve costituirsi come parte civile, e ciò significa essere seguiti da un avvocato, anche questo prevede che ci sia da parte anche dei soggetti che hanno subito quel reato un ulteriore esborso di denaro, ma anche per questi soggetti vale la regola del patrocinio dei non abbienti. Questo è il motivo per il quale soprattutto per i reati da codice rosso e dei reati che riguardano la violenza di genere, le vittime possono usufruire di questo patrocinio da parte dello Stato a prescindere dal reddito, per esempio una persona che subisce maltrattamenti o atti persecutori può rivolgersi ad un avvocato e anche se la vittima avrà un reddito altissimo sarà comunque garantito questo tipo di patrocinio, possiamo considerare questo come il modo con cui lo Stato cerchi in qualche misura di ammettere la sua colpevolezza nel non essere riuscito a proteggere una persona e nel fornire almeno una soluzione, fornendo una protezione legale. Ovviamente bisogna sottolineare che i soggetti che sono coinvolti in un procedimento penale o che sono condannati anche per i reati più efferati possibili non sempre godano del patrocinio per i non abbienti previsto dallo Stato, infatti l’unica area per cui lo Stato non paga il patrocinio sono i reati tributari. La soluzione all’inviolabilità della difesa è un aiuto economico nel caso una persona abbia un reddito limitato e questo suo diritto non viene meno nella fase dell’esecuzione della pena quindi quando il soggetto è riconosciuto come responsabile, in questa fase che è giurisdizionalizzata quindi il soggetto avrà a disposizione un avvocato e potrà usufruirne in quanto pagato dallo Stato. “ La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ” Gli errori giudiziari sono quelle situazioni in cui viene condannata una persona che in realtà non era da condannare, dobbiamo specificare che tanto è errore mettere in carcere uno che è innocente tanto e errore prosciogliere uno che è colpevole, l’errore giudiziario accoglie un aspetto molto ampio. In generale noi riconosciamo l’errore giudizio solo come il caso in cui una persona che è innocente sia giudicata come colpevole, lo Stato soprassiede al fatto di aver commesso un errore a favore della persona che è sottoposta a questo procedimento per evitare una sorta di persecuzione nei confronti del soggetto che possa essere incriminato più volte per lo stesso fatto. Nel diritto penale esiste un principio che è espresso con una formula latina, quello del ne bis in idem ossia che non si può essere sottoposti a procedimento più volte per lo stesso fatto, in questo caso il principio sostanziale coincide anche con quello processuale, si tratta di una sorta di protezione o garanzia per cui se si fosse sottoposti a procedimento e successivamente si venisse prosciolti e successivamente si ammettesse la propria colpevolezza davanti al pubblico ministero, in questo caso non si potrebbe fare nulla, si potrebbe semplicemente fare un processo per un altro reato che non è stato ancora contestato ma non per lo stesso fatto che non si può riproporre nemmeno in maniera diversa proprio per la presenza del principio ne bis in idem. Generalmente lo Stato si dà la possibilità di correggere l’errore anche riconoscendo la responsabilità che è stata prosciolta nei vari gradi di giudizio, dopodiché è come se mollare la presa. Siccome i procedimenti penali influiscono molto sulla vita di una persona non può essere ammesso il contrario, ossia quando non viene considerata colpevole una persona che è effettivamente colpevole ma non così grave da affrontare la riapertura del procedimento nel caso in cui la persona che sia in carcere sia innocente, proprio perché si va ad incidere sulla libertà che è un bene inviolabile, il primo caso è un errore enorme ma che non ha inciso su un bene che è costituzionalmente garantito, perché la persona non ha visto lesa la sua libertà, ma si è vista aiutata da un sistema che ha sbagliato, il secondo caso invece vede incisa la propria libertà per un fatto che in realtà non ha commesso, motivo per il quale l’unico caso di errore giudiziario è quello che consente di prosciogliere una persona che è stata

dell’articolo parla di misure di sicurezza , si tratta di misure che vengono basate sulla pericolosità di una persona, sono misure applicate oltre alla pena principale, ai soggetti pericolosi non ci si limita alla sola applicazione della pena principale ma si applicano delle misure di sicurezza come possono essere il controllo, servono per incidere sulla libertà della persona quando ha già scontato la pena, i controlli ovviamente vengono meno quando la pericolosità di questa persona viene meno, servono anche ad evitare che quella persona possa avere la possibilità di commettere altri reati. Immaginiamo un soggetto che compie un omicidio e successivamente viene considerato incapace di intendere e di volere, questo soggetto non verrebbe condannato perché non concepirebbe la finalità rieducativa della pena, non sarebbe quindi imputabile, sostanzialmente verrebbe prosciolta, ma se questa stessa persona nel momento in cui ha compiuto il fatto ha avuto un comportamento tale da farci dubitare sul fatto che smetterà di commettere reati, in quel caso il soggetto anche se incapace di intendere e di volere non verrà prosciolto perché ci potrebbe essere anche una minima possibilità che torni a commettere reati, questa persona quindi è considerabile come pericolosa per la società ma non sarà mandata in carcere bensì in una REMS ( Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza ), in Sardegna ad esempio ce n’è una a Capoterra, generalmente nelle REMS sono accolte le persone che sono state prosciolte ma che sono inferme di mente, sono dichiarate non imputabili ma pericolose socialmente. Le REMS ad esempio sono considerabili come misure di sicurezza, misure che sono applicate a seguito della condanna per cui si teme che il soggetto possa compiere altri reati e sia socialmente pericoloso, oppure per soggetti che anche se rieducati sono talmente deviati per cui non si avrà mai la certezza che abbiano compreso il fine ultimo della pena, oppure per soggetti che hanno delle infermità mentali, fino al 2017 tutti questi soggetti venivano mandati nei così detti Ospedali Psichiatrici Giudiziari ( OPG ) oggi definitivamente chiusi, le REMS sono quindi strutture che principalmente tendono alla cura di questi soggetti. Art. 111 : “ La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma sol tanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione ” L’articolo 111 elenca quali sono le regole del giusto processo, tra cui l’imparzialità e la regola del contradditorio, ovviamente ci sono delle regole generali che valgono per tutti i processi e poi delle regole specifiche per il processo penale. Questa disposizione è stata modificata più volte, la più recente modifica è del 1999, il giusto

processo descritto nella Costituzione coincide quasi pienamente con l’idea di giusto processo europeo. I processi devono essere imparziali e entrambe le parti devono essere sentite e devono sempre essere presenti, per esempio un contradditorio di un processo penale è definito dalla presenza delle due parti con i propri difensori, il pubblico ministero e il giudice, di base il condannato può decidere a seconda dei casi se presenziare o meno, in sua assenza ci deve essere almeno il suo difensore. Il processo deve essere eseguito in condizioni di parità quindi tutti devono essere trattati in egual modo e ascoltati dal pubblico ministero, che opera nell’interesse della vittima e vuole la condanna del soggetto e l’esecuzione della condanna, l’imputato che è dall’altra parte non vuole ovviamente essere condannato, bisogna sempre sottolineare che il pubblico ministero non ha alcun tipo di interesse personale. Il giudice del processo deve essere terzo e imparziale alla controversia non può entrare all’interno della situazione non può esserci da parte del giudice alcun tipo di coinvolgimento o interesse, deve evitare ogni tipo di conflitto di interessi o qualsiasi situazione che possa invalidare o comunque mettere in dubbio la sua capacità di giudizio. La durata dei processi non dovrebbe essere eccessiva, la durata deve essere ragionevole né rapido né infinito, se è necessario molto tempo per accertare il fatto va bene ma si devono togliere i tempi non necessari. I commi successivi riguardano nello specifico il procedimento penale di cognizione , con procedimento penale di cognizione si intende il procedimento che è volto ad accertare un fatto, accertare quindi le condizioni e i presupposti di diritto e di fatto per pervenire all’accoglimento o al rigetto della domanda. La scelta del nostro legislatore è quella di superare l’ideologia del codice penale del 1930 in cui la pena aveva solo la funzione punitiva è chiaro che un’ulteriore conseguenza è che la fase di strutturazione della pena non è una fase controllata ma una fase amministrativa, perché tutti i controlli si esaurivano con la pronuncia della condanna e con la sua definitività, l’entrata in vigore della Costituzione e il principio di reiterazione hanno imposto una scelta diversa e il giudice nella struttura del sistema processuale penale ha scelto che dei giudici ad hoc si occupassero esclusivamente di esecuzione di pena, si chiamano giudici o magistrato di sorveglianza , proprio perché sorvegliano la costituzionalità della pena e che questa tenda sempre alla rieducazione. Il tribunale è un organo collegiale mentre il magistrato è un organo monocratico, il tribunale di sorveglianza ed è composto da quattro persone due magistrati ordinari e due esperti, quindi il presidente del tribunale di sorveglianza e dal magistrato di sorveglianza e poi due esperti che possono essere psicologi o medici o assistenti sociali, ovviamente nella fase di esecuzione penitenziaria si ha come obiettivo la rieducazione del condannato che è un vero e proprio percorso che ha come fine il reinserimento del soggetto all’interno della società, per ottenere dei buoni risultati non si possono utilizzare delle tecniche generali ma si deve tenere conto delle singolarità della persona, la necessità di avere degli aspetti del trattamento come psicologi o criminologi significa che è necessario studiare la personalità di quei soggetti e cosa si potrebbe fare per risocializzarli, ipotizziamo che tante persone siano condannate per scontare la stessa identica pena, il trattamento sarà diverso per tutti e sarà tarato in base alle diverse personalità e esperienze di vita dei vari soggetti, quindi possiamo dire che lo studio delle personalità viene valutato nel procedimento di esecuzione penitenziaria. Nella fase processuale non rilevano le differenze di età e le esperienze di vita, non incidono sulla responsabilità a meno che non abbiano proprio a che fare con la natura del reato. Ovviamente la presenza degli esperti è utile non solo nel percorso di rieducazione ma anche nel giudizio. Spesso nell’esecuzione della pena sono previste delle attività o misure a cui il soggetto potrà accedere solo se ha raggiunto un ravvedimento, oppure se ha scontato determinati anni di pena. Nel nostro sistema processuale c’è un giudice di cognizione che non è soltanto un magistrato ma è anche un giudice esperto, quello del tribunale dei minori , il giudice del tribunale dei minori è un magistrato accompagnato da esperti del trattamento, esperti di psicologia minorile, questo avviene perché i soggetti che vengono giudicati sono delle persone in evoluzione. il sistema di esecuzione penitenziaria e il sistema penale minorile è un sistema molto particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle pene, per i minori ad esempio non esiste la condanna all’ergastolo in quanto considerata come incostituzionale, la pena più alta per un minore è trent’anni, per quanto il reato commesso possa essere esecrabile è stato pur sempre commesso da una persona in evoluzione, i minori infatti sono imputabili nel lasso di età dai 14 ai 18 anni, l’imputabilità non è trattata

quando si ammette di aver commesso un fatto si dice che è avvenuta una confessione, ma il termine più adatto sarebbe in realtà ammettere la sua responsabilità, è necessario togliere quindi quella connotazione morale e etica che è legata a una confessione. Altre parti fondamentali della rieducazione sono la socializzazione e l’integrazione con il resto della società senza che ci sia alcun pregiudizio. L’articolo 1 spiega come funziona il modello vigente di esecuzione penitenziaria del nostro ordinamento, un modello differente sarebbe contrario alla legge ordinaria ma ancora di più contrario al modello costituzionale. Alcuni dei principi costituzionali che sovrintendono le basi del nostro ordinamento, e sono anche la base del nostro ordinamento penitenziario, sono riportati nell’articolo 1 che si struttura come una sorta di norma programma. Per quanto questa legge sia del 1975 in realtà ha subito molte modifiche, non si parla di modifiche strutturali complete, ma alcune disposizioni sono state completamente cambiate dal 1975 a oggi, ad esempio l’articolo 4 bis sull’ergastolo ostativo, ma anche l’articolo 41 bis sul carcere duro. Strutturalmente la legge non è cambiata moltissimo anche se ne 2017 ci sono state diverse leggi delega che avevano come obiettivo la modifica dell’ordinamento penitenziario e in particolar modo l’incentivare l’utilizzo delle misure alternative e cambiare tutto il sistema delle misure di sicurezza, in realtà oltre che inserire la parte relativa alla giustizia riparativa che non è propriamente entrata nel 2017 però poi è stata recepita in maniera più organica e completa con la Riforma Cartabia, si tratta di un tema che tocca l’esecuzione penitenziaria, la delega sulle misure di sicurezza invece non è stata esercitata invece è stata esercitata ma non totalmente la parte relativa alla struttura generale dell’ordinamento penitenziario, c’è da dire che c’erano dei poteri di delega molto significativi attinenti in particolare alla determinazione di istituzioni specifiche per stabilire le condizioni dell’educazione al femminile che non è passata, così anche per i poteri di delega che non sono stati esercitati riguardanti il diritto alla fertilità. Nel 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una parte della disciplina relativa ai colloqui nella parte in cui non riconosce il diritto alla fertilità, questo ha aumentato le difficoltà perché la struttura degli edifici penitenziari è carente, infatti nel decreto Nordio è proposta tra le tante cose la creazione di un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria che ha due scopi, da una parte quello di eseguire un controllo da una doppia prospettiva, controllare il problema del sovraffollamento carcerario e cercare di capire la situazione degli edifici penitenziari, ma anche per la creazione di una struttura edilizia idonea che possa garantire il rispetto dei principi della Costituzione per quanto riguarda il diritto alla fertilità. Lo schema strutturale di questa legge nonostante le alcune modifiche subite non si allontana da quello originario. Il modello di esecuzione penitenziaria è influenzato dal sistema penale e dal fatto di avere ancora un Codice penale degli anni ’30, quindi un Codice penale ancora carcero-centrico, che utilizza la pena detentiva con una funzione sostanzialmente punitiva. L’avvento della Costituzione ha fatto sì che il legislatore scegliesse non di cambiare il codice penale, perché non era ancora possibile poter subire una modifica di questo tipo, sarebbe stata troppo pesante, ma di ha preferito demandare alla legge sull’ordinamento penitenziario la costituzionalità del sistema, questo lo si può trarre dal riferimento al modello di socializzazione e integrazione, se la pena non tendesse alla rieducazione ma solamente alla punizione del soggetto non sarebbe utile per nulla. Il secondo comma poi dell’articolo 1 conferma che il trattamento tende sempre al reinserimento sociale ed è adattato al singolo soggetto, questo comma chiarisce in maniera cristallina cosa ci si deve aspettare dall’esecuzione della pena, il detenuto infatti non rimane in carcere ma ha contatti con l’ambiente esterno, la struttura penitenziaria è ideata in modo tale da consentire o da prevedere un contatto con il mondo esterno, quindi non un isolamento ma un coinvolgimento ai fini del reinserimento sociale. Il reinserimento è adattato ad ogni soggetto proprio perché il sistema di risocializzazione non può essere uniforme in quanto è derivato dal fatto che la nostra personalità e nostre esperienze di vita incidono sulla risocializzazione, questo passaggio può in qualche modo confondere, genericamente la legge è uguale per tutti, ma la legge sostanziale ossia la legge che permette che ci sia un accertamento di responsabilità che ci valuta tutti nello stesso modo in base al fatto compiuto, tranne nei casi in cui

ci possano essere degli elementi che ci differenziano come le circostanze del reato, nel codice penale infatti il legislatore ha individuato delle fattispecie generali proprio perché più è specifico peggio è, ecco perché la lettura di queste disposizioni è fatta nella maniera più ampia e più neutrale possibile. Nel procedimento penale l’aspetto personologico non è un aspetto che viene preso in considerazione, il giudice della cognizione o del fatto ha il compito esclusivo di accertare la responsabilità ma non gli importa nulla di ciò che è successo nella vita di una persona, a meno che questo non incida sulla mia capacità di intendere e di volere, in quanto se si venisse puniti non si sarebbe in grado di comprendere la finalità della rieducazione, salvo poi l’applicazione di una misura di sicurezza. Tra i mezzi di prova più importanti per il sistema processuale abbiamo la perizia , se andiamo a leggere le disposizioni è vietata nel procedimento penale di cognizione la perizia criminologica, ossia quella che accerta le caratteristiche personologiche del soggetto e i motivi della devianza, però è disposta nella fase dell’esecuzione, ad esempio potrebbero esistere dei soggetti con vicende similari per quanto riguarda l’accertamento del fatto di reato e magari anche una corrispondenza di pena da scontare ma un’esecuzione penitenziaria completamente differente, tutto ciò perché la norma specifica che il reinserimento nella società non può che essere individualizzato e basato sulle caratteristiche di ognuno di noi. I soggetti che entrano nella struttura penitenziaria o entrano in generale nel circuito penitenziari, quindi sia nella fase di esecuzione che nella fase di detenzione non carceraria sono sottoposti a un’osservazione scientifica della personalità, all’interno del carcere ci sono quelli che sono chiamati esperti del trattamento, mentre al di fuori del carcere esiste l’ UEPE ( ufficio di esecuzione penale esterna ) si tratta di soggetti specializzati. Il terzo comma è molto significativo, che corrisponde nella sua prima parte all’articolo 2 della costituzione e nella seconda parte corrisponde all’articolo 13. Negli istituti penitenziari l’ordine è la disciplina sono fondamentali, vi è proprio la necessità di vivere in maniera ordinata soprattutto all’interno di una struttura con così tante persone. Il quinto comma rimarca ciò che è espresso nel quarto comma, nonostante ci sia la volontà di mantenere l’ordine e la disciplina l’emissione di provvedimenti eccezionali deve essere giustificata, immaginiamo una rivolta in un istituto penitenziario, quando accade ciò anche solo in una sezione dell’istituto vengono annullati tutti i riconoscimenti e i diritti come l’ora d’aria o la possibilità di avere un colloquio con le famiglie, ma è giustificato dal fatto di dover mantenere ordine e disciplina, però si tratta comunque di un provvedimento provvisorio, adottato solo in quel momento per ottenere il ripristino dell’ordine. Nella seconda parte il quinto comma ci dice che non possono essere applicate restrizioni che non sono giustificabili, questo si collega in un qualche modo al sesto comma e ci permette di poter fare una importante distinzione tra detenuti e internati , i detenuti sono i soggetti reclusi in carcere invece gli internati sono coloro che si trovano all’interno delle REMS, quindi un soggetto pericoloso per la società (nel caso delle REMS anche incapace di intendere e di volere) a cui è stata applicata una misura di sicurezza (non solo le REMS ma anche colonie agricole ad esempio oppure la libertà vigilata); nello specifico quindi possiamo dire che il termine internato identifica le persone che sono destinatarie di una misura di sicurezza; il termine detenuto invece va ad inquadrare una categoria generale di soggetti, all’interno di questa categoria sono compresi i condannati generici, con il termine detenzione si intendono persone che sono sottoposte ad una restrizione della loro libertà personale, ovviamente è necessario chiedersi quale sia il motivo per cui questi soggetti sono sottoposti ad una limitazione della libertà personale, i motivi possono essere due o perché scontano la pena in quanto sono stati destinatari di un provvedimento di condanna definitiva e sono diventati detenuti, nello specifico sono condannati , oppure perché sono in attesa di giudizio quindi gli indagati e gli imputati che stanno all’interno di un istituto penitenziario non perché stanno scontando una pena definitiva ma perché è adottata nei loro confronti una misura cautelare, entrambe le categorie di soggetti sono considerate genericamente come detenuti. Tutti questi soggetti sono accolti in una sola struttura, non esistono strutture separate, dovrebbero esistere due diverse strutture per consentire la separazione di questi soggetti, da una parte le case circondariali e dall’altra gli istituti di pena, ossia un istituto unico in cui convivono insieme persone che stanno scontando la pena definitiva e sono condannate ma anche persone che sono destinatarie di una misura cautelare, i soggetti sottoposti misure cautelari non sono da rieducare perché ancora

Art. 3 ( Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati ): “ Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare, il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno. ” Il termine peculio, significa denaro, provigione, è il linguaggio utilizzato dal legislatore del 1975 non cambiato durante la modifica del 2017. È bene sapere che i detenuti lavoratori continuano secondo la normativa a ricevere non lo stipendio ma la mercede , si tratta di una specie di regalia, lo statuto dei lavoratori è applicato ai detenuti e c’è un giudice competente per le controversie di lavoro, c’è un riconoscimento formale. Art. 4 ( Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati ): “ I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale. ” Bisogna distinguere tra detenuti che si trovano in stato di interdizione legale, ipotizziamo che ad un detenuto muoia un familiare e debba accettare l’eredità, non può farlo, ci deve essere una procura speciale data ad un notaio che si occupi di tutto, nonostante questa interdizione i detenuti possono esercitare anche da soli i loro diritti, si possono presentare istanze ma che siano all’interno dell’istituto penitenziario, l’interdizione vale per i diritti che si possono esercitare all’esterno. Art. 5 ( Caratteristiche degli edifici penitenziari ): “ Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. ((Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.)) ” Gli istituti penitenziari devono avere dimensioni tali per poter accogliere numeri non troppo elevati di detenuti, non si tratta di un problema di capienza per le strutture carcerarie di per sé, ovviamente il problema del sovraffollamento delle carceri non è da dimenticare, parliamo infatti di strutture in cui risiede un numero considerevole di persone, sono persone che non devono stare semplicemente incasellate ma sono persone per le quali l’ordinamento si è impegnato a portare avanti un trattamento penitenziario individualizzato, il problema è che più persone ci sono più è difficile adeguare la struttura e dare occasioni perché il numero delle persone determina un appiattimento. Pensiamo alla detenzione femminile, la sezione femminile è la parte più delicata perché sono inferiori di numero e proprio per questo non vengono riconosciute o considerate, infatti corsi che vengono offerti per la risocializzazione sono standardizzati sia per donne che per uomini, per le donne sono offerti solo corsi per diventare parrucchiere e estetista mentre per gli uomini corsi per diventare elettricista, falegname, idraulico o giardiniere, la possibilità di studiare e seguire delle lezioni universitarie ad esempio è data solo agli uomini e non alle donne che sono in minoranza e per qualche motivo non possono seguire le lezioni nella stessa stanza con gli uomini, purtroppo se non si seguono i corsi proposti l’alternativa è non fare nulla. Per risolvere queste situazioni sono necessari dei fondi per finanziare le strutture, perché non possono andare avanti da sole, la prima norma dopo anni che mette a disposizione dei soldi per l’edilizia e le strutture carcerarie è il decreto Nordio. La delega del 2017 che avrebbe dovuto cambiare tutto non aveva incuso per nulla sul bilancio dello stato, quindi una modifica strutturale a costo zero, ossia una perdita di tempo perché non c’era nessun investimento economico. Art. 6 ( Locali di soggiorno e di pernottamento ): 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. 4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. 5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti. 6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano. 7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto. La sentenza Torreggiani contro Italia , è stata una sentenza epocale che ha scoperchiato il problema del sovraffollamento carcerario, il sig. Torreggiani si era rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sostenendo di essere stato sottoposto ad un trattamento inumani e degradante determinato soprattutto dal numero di persone presenti nella cella, da quel momento sono state stabilite delle nuove norme per quanto riguarda l’occupazione delle celle. I locali devono essere illuminati e riscaldati per i momenti in cui le condizioni climatiche lo esigono, purtroppo nella realtà non è così, per la sezione femminile del carcere di Uta era stata aperta una raccolta per comprare dei condizionatori, e anche un’altra raccolta per la sezione maschile per comprare dei frigoriferi, l’atmosfera nelle carceri è invivibile durante l’estate senza sistemi di ventilazione, parliamo comunque di una struttura recente, per questioni di sicurezza i detenuti stanno con le celle aperte e possono girare per la loro sezione dalle 8 del mattino alle 16, dalle 16 in poi le celle vengono nuovamente chiuse. La detenzione determina nei detenuti a lungo andare una sorta di infantilismo perché è portato a non prendersi più alcun tipo di responsabilità, non ha più la gestione della sua vita, questo diventa un problema perché non c’è più un adeguato sviluppo psicologico ma c’è una regressione mentale molto forte, ovviamente questa cosa è voluta perché più c’è infantilismo più i detenuti sono facili da controllare. Art. 7 ( Vestiario e corredo ): “ Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita. L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta. Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo. ” Questo articolo ovviamente detta delle regole, spetterà poi al regolamento del singolo istituto decidere nello specifico come i detenuti potranno vestirsi o se dovranno indossare o meno tutti la stessa divisa. Questo articolo nonostante la modifica del 2017 questo articolo è rimasto ancora nel 1975. Art.8 ( Igiene personale ): “ È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza. In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie. ” Il sig. Torreggiani oltre a lamentare di aver vissuto in celle troppo affollate e in spazi inferiori a quelli garantiti, lamentava di essere stato costretto durante il periodo invernale a fare la doccia con l’acqua fredda perché non c’era acqua calda, la Corte Europea ha però affermato che l’Italia non adoperi questi strumenti come forma punitiva, non lo fa a posta, il problema è che le strutture degli istituti penitenziari sono proprio fatiscenti, questo è il motivo per cui la Corte Europea non ci ha immediatamente condannato, ovviamente l’Italia è stata condannata al

Questo articolo spiega in cosa consiste il trattamento penitenziario. Il trattamento penitenziario deve prima di tutto rispondere ai bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze, ma in una struttura penitenzia in cui è già difficile assicurare la qualità della vita nelle celle di pernottamento, è molto difficile poter fare questo. Queste strutture hanno una difficoltà oggettiva perché ci sono molte carenze nonostante il personale impiegato si impegni al massimo per poter conseguire dei buoni risultati. I condannati sono affiancati e sostenuti da degli esperti, il sostegno è legato anche ad una riflessione sul proprio comportamento. Per quanto riguarda la giustizia riparativa, una delle grandi novità introdotte dalla Riforma Cartabia, spesso il suo limite risiede nella confessione, l’ammissione della responsabilità è un problema molto grande. L’osservazione è ripetuta, il trattamento penitenziario essendo individualizzato e durando nel tempo deve essere progressivo, ci devono essere dei cambiamenti l’idea è quella di poter vedere un’evoluzione della personalità del soggetto nel lungo tempo e determinare una modifica del trattamento, il trattamento dovrebbe mutare con il mutare dell’atteggiamento della persona, altrimenti significa che non è efficace. Il trattamento individualizzato non è soltanto tarato sul singolo soggetto ma è anche ispirato ad un altro elemento, alla progressione del trattamento, il trattamento penitenziario così come l’osservazione scientifica della personalità che distingue il percorso del soggetto sia che si trovi detenuto presso una struttura penitenziaria sia che stia espiando la pena con modalità differenti al di fuori della struttura carceraria. La progressione del trattamento è anche giustificata dal fatto che chiaramente la personalità di ciascuno di noi è in evoluzione, la percezione della vita e del mondo ma anche le esperienze cambiano negli anni, si tratta quindi di un elemento fondamentale anche e soprattutto per le esecuzioni penitenziarie molto lunghe, è complesso pensare che una persona non cambi, poi oltretutto non dobbiamo , soprattutto nella fase di esecuzione penitenziaria, identificare la persona con il reato , questo è un monito che è stato dato molte volte anche dalla corte costituzionale, questo aspetto fondamentale nella fase di cognizione perché è il fatto che comanda quindi ci sarebbe una sorta di omologazione, fatti salvi gli elementi che caratterizzano le condotte di ciascuno e servono per differenziare, nella fase di esecuzione invece l’aspetto più importante è quello personologico, che ci differenzia nei vari passaggi di vita e nell’esperienza del trattamento. Il trattamento penitenziario deve essere in grado di scalfire in qualche modo quella struttura che ha in qualche modo determinato la “devianza”. La progressione del trattamento penitenziario va letta come un modello che era stato indicato dall’articolo uno ossia quello di socializzazione e un progressivo rapporto di integrazione con il mondo esterno, la progressione nasce dal fatto che non soltanto cambia la personalità ma anche gli strumenti per parlare con quel soggetto. Se il trattamento non cambia significa che non ha alcun tipo di efficacia rieducativa. Art. 13 bis ( Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ): “ 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609- quinquies e 609- undecies del Codice penale, nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612- bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1- quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione. 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari. ” Aspetto che va sottolineato è il particolare trattamento penitenziario che viene riservato ai condannai per reati sessuali o per maltrattamenti contro i familiari (o conviventi) o per atti persecutori, si tratta di specie di reato molto particolari dove non è soltanto la condotta deviante della propria famiglia, della società e delle esperienze che in

qualche modo può aver causato reato, ma è sicuramente determinato dalla necessità di assicurare un approccio psicologico, infatti il sistema penitenziario prevede per queste tipologie di reato anche un trattamento psicologico. Il termine trattamento, è un pochino particolare, può dare l’idea che si tratti di un percorso obbligato, in realtà non c’è un equivalente che possa rendere ma significa sostanzialmente che il soggetto è incentivato a partecipare all’opera di rieducazione. Nessuno ovviamente può costringere un altro nell’ambito dell’ordinamento penitenziario a sottoporsi a un trattamento psicologico anche perché se non c’è una collaborazione si tratterebbe di una cosa completamente inutile, è chiaro quindi che sia necessario incentivare, in questi casi di esecuzione della pena l’unico incentivo che può essere recepito è che la collaborazione in qualche modo consenta una esecuzione penitenziaria più facilitata, questo si può tradurre sia in una elisione della pena sia ad una possibilità di accedere a forme di esecuzione più liberatorie. La norma prevede un trattamento psicologico che ovviamente non è imponibile perché si tratta di un trattamento di natura medica, però allo stesso tempo offre la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione se ci si sottopone ad esso, si tratta di un modo che cerca di raggiungere un risultato ottenendo la collaborazione di soggetti condannati. Tutti le norme che prevedono reati di persecuzione o di violenza sessuale ma anche reati legati alla pedopornografia prevedono un percorso psicologico con un supporto presso i consultori non solo della vittima ma anche della persona sottoposta al procedimento perché imputata del reato. Se si partecipa positivamente al trattamento psicologico si può avere la possibilità per cui la partecipazione venga valutata allo scopo di ottenere un beneficio, ovviamente non è una cosa automatica, il fatto che si partecipi anche positivamente ad un percorso psicologico non mi dà il diritto ad avere una misura alternativa. Altro aspetto di rilievo nel secondo comma, una enorme difficoltà che affrontano le persone condannate per questi reati è la difficoltà di interagire con la vittima del reato, questo fatto impedisce determinati accessi, in caso ovviamente si voglia accedere al programma di giustizia riparativa ci sono degli enti specifici che collaborano con gli istituti penitenziari, per il recupero delle condotte di questi soggetti. *ESECUZIONE DELLA PENA Passiamo alla fase di esecuzione della pena, dobbiamo capire come i soggetti entrano in carcere, cosa succede nello specifico. Prima di entrare fisicamente in carcere deve essere stata emanata una sentenza di condanna divenuta definitiva, questa sentenza non è ancora esecutiva, per dare esecutività alla sentenza è necessario che ci sia un ordine di esecuzione, il provvedimento definitivo si può far valere solo se c’è una sua esecutività subordinata ad un’altra attività. Il compito di eseguire un provvedimento giurisdizionale è affidato al pubblico ministero , si tratta di un retaggio di quell’impostazione che vedeva l’esecuzione della pena non come un’attività giurisdizionale ma un’attività para amministrativa, ossia la sentenza passava al pubblico ministero che si occupava di dare ordine e di farlo eseguire all’amministrazione penitenziaria, ovviamente molto più semplicemente ci verrebbe da pensare che debba essere il giudice stesso a dare esecutività ad un suo provvedimento anche se come abbiamo visto non è così. Il pubblico ministero emette un provvedimento che si chiama ordine di esecuzione. Per andare a vedere quali sono le regole che governano l’ordine di esecuzione dobbiamo andare a leggere una disposizione non contenuta nell’ordinamento penitenziario ma nel codice di procedura penale, esiste infatti un libro che è dedicato all’esecuzione della pena. Dare esecuzione ad un provvedimento del giudice nel tempo è diventata un’attività sempre più complicata. L’esecuzione di una pena detentiva costituisce un momento molto delicato nella fase dell’esecuzione, l’esecutività di una sentenza di condanna di una pena detentiva implica che le disposizioni che sono contenute all’interno di quel provvedimento di condanna devono essere applicate e quindi essere rese esecutive. Una volta che la sentenza diventa definitiva abbiamo già visto che il pubblico ministero si deve preoccupare di renderla esecutiva, l’articolo 655 c.p.p. individua nel pubblico ministero il soggetto atto a dover rendere esecutiva una sentenza di condanna, poi l’articolo 78 dell’ordinamento giudiziario per cui “ al pubblico ministero spetta l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale ” e infine abbiamo l’articolo 28 c.4 del regolamento per l’esecuzione

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazi4 boni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza. 4 bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4 ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.” Questo articolo analizza il procedimento di esecuzione delle pene detentive, prevede infatti una disciplina abbastanza complessa perché il quadro normativo è il risultato di pluri-interventi del legislatore a cui sono stati apportati significativi ritocchi. Per far eseguire una sentenza di condanna di una pena detentiva il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione , si tratta di un atto meramente amministrativo del pubblico ministero, questo vuol dire che si tratta di un atto non impugnabile ma è comunque sotto il controllo del giudice dell’esecuzione. Essenzialmente, quindi, l’ordine di esecuzione è un atto che proviene dal pubblico ministero con il quale noto al condannato che quella sentenza è esecutiva. L’ordine dell’autorità è un ordine complesso, si tratta di un atto amministrativo che importa una serie di valutazioni, in questo caso il pubblico ministero non esercita una funzione giurisdizionale, quello che è stato deciso è stato deciso dal giudice, però può incidere una sua valutazione sulla determinazione della pena da eseguire, non della condanna ovviamente. Emesso l’ordine di esecuzione il pubblico ministero dispone anche la carcerazione ovviamente solo se il soggetto non è già detenuto, in questo caso copia dell’ordine è consegnata direttamente all’interessato, se il condannato invece è già detenuto e si trova già ristretto all’interno di una casa circondariale allora l’ordine di esecuzione è comunicato al ministero di grazia e giustizia e viene notificato all’interessato. Il terzo comma ci dice qual è il contenuto dell’ordine di esecuzione, questo contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito, perché si deve essere certi del soggetto a cui si sta notificando l’ordine, l’imputazione, ossia il motivo per cui il detenuto è stato condannato, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione e inoltre l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, in questo caso specifico l’ordine è notificato anche al difensore del condannato che lo ha seguito nel procedimento di cognizione. Il pubblico ministero darà ordine agli agenti di polizia giudiziaria di condurre il soggetto interessato presso la casa circondariale più vicina. Il comma 3 bis ci dice che nel caso in cui venga emesso un ordine di esecuzione nei confronti di una madre di prole di età minore deve essere dato avviso immediatamente anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui viene eseguita la sentenza, questo avviene perché si devono assumere dei provvedimenti nei confronti dei minorenni per quanto riguarda l’affidamento altrimenti la procura minorile nel caso non ci sia nessuno che si possa prendere cura dei minori deve evitare che il minore segua il genitore in carcere. Il quarto comma ci dice che l’ordine di carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277, ossia le modalità di esecuzione delle misure cautelari, che devono sempre salvaguardare i diritti della persona. Passiamo ora direttamente al quinto comma, se prima abbiamo detto che l’emissione dell’ordine di esecuzione e la conseguente carcerazione del soggetto condannato con regola generale è vero anche che il nostro legislatore ha fatto una specifica scelta di attribuire al magistrato del pubblico ministero il potere dovere di sospendere d’ufficio l’ordine di esecuzione prima che abbia inizio ovviamente questo non avviene in tutti i casi ma solo in alcuni casi particolari stabiliti proprio da questo comma. Dobbiamo capite perché il legislatore ha dato la possibilità al pubblico ministero di sospendere in determinati casi l’ordine di esecuzione se negli altri casi l’ordine è eseguito normalmente e il soggetto deve entrare in carcere, il motivo per cui avviene ciò va cercato nell’ottica di una misura che sia alternativa alla detenzione, il legislatore ha ritenuto che se quel soggetto potrebbe essere astrattamente meritevole di scontare la pena al di fuori del carcere e quindi che gli possa essere concessa una misura alternativa ha trovato allora una soluzione per evitare che quel condannato transiti necessariamente per il carcere, da qua quindi la previsione di un meccanismo automatico di sospensione dell’esecuzione che è previsto in questo comma che è legato a dei limiti di pena. Se il pubblico ministero si accorge nel momento in cui emette l’ordine di esecuzione che la pena che deve essere espiata non supera tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 ter e sei anni nei casi previsti dagli articoli 90 e 94 del testo unico in materia di stupefacenti deve sospendere l’esecuzione. Il richiamo a queste specifiche misure alternative non è casuale perché la detenzione