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Appunti diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti presi a lezione ed integrazione con il manuale

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 11/10/2024

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DIRITTO PENITENZIARIO
Cosa succede quando una persona viene ritenuta colpevole?:questa è la domanda fondamentale
che si pone il diritto penitenziario; altre domande che il diritto penitenziario si pone è ad
esempio ‘Quali sono le norme che si devono rispettare durante l’esecuzione della pena?’
Nel linguaggio comune, viene utilizzato il termine ‘’pena’’ al singolare mentre all’interno della
costituzione all’articolo 27 comma 3, viene usato il termine al plurale ‘’pene’’ e questo perché
l’esecuzione carceraria e in generale la limitazione della libertà personale all’interno del carcere,
non è l’unica modalità di esecuzione della pena.
Articolo 27, comma tre : ‘’Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità' e devono tendere alla rieducazione del condannato.’’
L’interesse del diritto penitenziario si concentra sia sulle sanzioni che attengono il sistema
penale e il sistema processuale in quanto intaccano la libertà personale sia allo scopo di esse in
quanto gli scopi sono esplicati all’interno della costituzione.
L’interesse e l’attenzione muove nella fase dell’esecuzione queste problematiche.
INTRODUZIONE
Cornice normativa
La risposta a tutte le leggi si trova nella costituzione e dunque il nostro sistema di attribuzione
della pena ha una giustificazione negli articoli costituzionali
L’articolo fondamentale a cui si deve fare riferimento in merito alla materia è l’articolo 27
comma tre della costituzione (riportato in precedenza).
-Prima parte dell’articolo: non sono ammesse delle forme inutili di privazione della libertà
personale (diritto fondamentale della persona) e le pene devono tendere alla rieducazione.
Spesse volte la corte europea ha condannato l’Italia per comportamenti/istituzioni della pena
contrari al senso di umanità e in particolar modo ha condannato la misura delle celle degli
istituti penitenziarie.
La risoluzione di questi problemi è particolarmente problematica per una serie di motivi, uno
di questi è il fatto che il sistema processuale e in particolare il sistema processuale penale sono
strettamente collegate alla propaganda politica e al progetto politico.
Il cambio dei nostri governi è un cambio radicale che incide anche sulle scelte di politica
criminale e questo perché, dovendo seguire le direttive della corte europea, bisogna seguire una
certa linea politica.
Vi sono susseguite diverse scelte relative alla politica criminale, un esempio sono le limitazioni
dei corpi di reato oppure il provare ad aggirare il problema delle pene e di usare solo il carcere
come risposta ai reati.
Rieducazione: la rieducazione non da l’obiettivo come necessario in quanto lo stato usa
tutti gli strumenti per rieducare un soggetto ma la riuscita di cio’ non è garantita.
La rieducazione è un lavoro che deve essere fatto sulla persona e in quanto tale è
particolarmente complessa perché dipende dalla capacità della singola persona di rieducarsi.(se
ci si basasse solo sulle fonti, il nostro sistema sarebbe molto avanzato)
In tutto il procedimento penale (accertamento del fatto), della persona nel senso del singolo e
della personalità di esso, non se ne occupa nessuno; il giudice penale se ne occupa SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE se la personalità del singolo INCIDE sul reato (un esempio è lo stato di
infermità mentale) e sulla quantificazione della pena.
A meno che i tratti del singolo non incidano sull’accertamento del fatto, non sono utili al fine
del processo
Nella fase dell’esecuzione della pena, è importante l’elemento dell’osservazione della persona.
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DIRITTO PENITENZIARIO

Cosa succede quando una persona viene ritenuta colpevole?:questa è la domanda fondamentale che si pone il diritto penitenziario; altre domande che il diritto penitenziario si pone è ad esempio ‘Quali sono le norme che si devono rispettare durante l’esecuzione della pena?’ Nel linguaggio comune, viene utilizzato il termine ‘’pena’’ al singolare mentre all’interno della costituzione all’articolo 27 comma 3, viene usato il termine al plurale ‘’pene’’ e questo perché l’esecuzione carceraria e in generale la limitazione della libertà personale all’interno del carcere, non è l’unica modalità di esecuzione della pena. Articolo 27, comma tre : ‘’Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità' e devono tendere alla rieducazione del condannato.’’ L’interesse del diritto penitenziario si concentra sia sulle sanzioni che attengono il sistema penale e il sistema processuale in quanto intaccano la libertà personale sia allo scopo di esse in quanto gli scopi sono esplicati all’interno della costituzione. L’interesse e l’attenzione muove nella fase dell’esecuzione queste problematiche.

INTRODUZIONE

Cornice normativa

La risposta a tutte le leggi si trova nella costituzione e dunque il nostro sistema di attribuzione della pena ha una giustificazione negli articoli costituzionali L’articolo fondamentale a cui si deve fare riferimento in merito alla materia è l’articolo 27 comma tre della costituzione (riportato in precedenza).

  • Prima parte dell’articolo: non sono ammesse delle forme inutili di privazione della libertà personale (diritto fondamentale della persona) e le pene devono tendere alla rieducazione. Spesse volte la corte europea ha condannato l’Italia per comportamenti/istituzioni della pena contrari al senso di umanità e in particolar modo ha condannato la misura delle celle degli istituti penitenziarie. La risoluzione di questi problemi è particolarmente problematica per una serie di motivi, uno di questi è il fatto che il sistema processuale e in particolare il sistema processuale penale sono strettamente collegate alla propaganda politica e al progetto politico. Il cambio dei nostri governi è un cambio radicale che incide anche sulle scelte di politica criminale e questo perché, dovendo seguire le direttive della corte europea, bisogna seguire una certa linea politica. Vi sono susseguite diverse scelte relative alla politica criminale, un esempio sono le limitazioni dei corpi di reato oppure il provare ad aggirare il problema delle pene e di usare solo il carcere come risposta ai reati.

Rieducazione: la rieducazione non da l’obiettivo come necessario in quanto lo stato usa

tutti gli strumenti per rieducare un soggetto ma la riuscita di cio’ non è garantita. La rieducazione è un lavoro che deve essere fatto sulla persona e in quanto tale è particolarmente complessa perché dipende dalla capacità della singola persona di rieducarsi.(se ci si basasse solo sulle fonti, il nostro sistema sarebbe molto avanzato) In tutto il procedimento penale (accertamento del fatto), della persona nel senso del singolo e della personalità di esso, non se ne occupa nessuno; il giudice penale se ne occupa SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se la personalità del singolo INCIDE sul reato (un esempio è lo stato di infermità mentale) e sulla quantificazione della pena. A meno che i tratti del singolo non incidano sull’accertamento del fatto, non sono utili al fine del processo Nella fase dell’esecuzione della pena, è importante l’elemento dell’osservazione della persona.

Se un individuo commette un altro reato si presenta una difficolta’ e una mal riuscita del processo di rieducazione. L’obiettivo è la tensione verso la rieducazione: questa fase è ora però giurisdizionalizzata. Fino alla fine dell’Ottocento l’esecuzione della pena era un frutto dell’amministrazione. L’idea dell’esecuzione della pena nell’ottocento vedeva un giudice che dava una sentenza rispetto ad un determinato reato e non si poteva transigere ad essa. Il sistema dal novecento in poi è cambiata moltissimo in quanto la pena non ha più SOLO la funzione punitiva (paradossalmente sarebbe piu facile) ma anche una funzione rieducativa e quindi si muovono con parlamentari diversi. La rieducazione si muove attraverso l’evoluzione della personalità e se la forma di esecuzione della pena rimane sempre uguale, vuol dire che qualcosa sta andando male e dunque o il sistema funziona male o la persona non apprende in maniera corretta. Vi è dunque la necessità che ci siano degli organi giudicanti che hanno il compito di verificare che la fase dell’esecuzione della pena risponda sempre a questo criterio e quindi la parte che noi andiamo a studiare, non è amministrativa ma procedimentale dove ci sono giudici, avvocati e pubblici ministeri I giudici di questa fase sono diversi da quelli che condannano, sono diversi, hanno altre funzioni e un altro nome che è indicativo di quello che devono fare: si chiamano ‘’giudici di sorveglianza’’ in quanto sono giudici di sorveglianza dalla PENA; non sono dunque giudici che fanno parte del tribunale ma fanno parte della sezione di sorveglianza.

Gli organi di sorveglianza

La scelta che è stata ribadita con il codice di procedura penale (codice di diritto) è quella di considerare la necessità di un giudice che si occupi in maniera specifica della fase penitenziaria. Quando una sentenza diventa definitiva, si pone un problema all’interno del processo penale : quella sentenza non è esecutiva e dunque ha bisogno di una esecuzione ( la sentenza non consente all’imputato di andare effettivamente in carcere in quanto appunto la sentenza non è esecutiva ma solo definitiva). La sentenza (provvedimento che emette il giudice) DEVE essere portato in esecuzione da parte del pubblico ministero che emette un ordine di carcerazione. La fase che parte quando la sentenza è definitiva è complicata perché ci possono essere dei problemi affrontati da giudici differenti: problemi di tenuta di legittimità (errore che deve essere corretto), problema di amnistia (bisogna eliminare qualcosa dalla sentenza), indulto oppure un istituto del diritto penale che si chiama sospensione della pena. Questi sono problemi legati al contenuto della sentenza. La tenuta di legittimità di diritto sono problemi affrontati dal giudice dell’esecuzione (giudice che ha emesso la sentenza). I giudice dell’esecuzione è il giudice che ha emesso la sentenza (a seconda di dove si è creata il problema). Il problema viene risolto da chi il problema lo emette. Al contrario, la fase di controllo sulla compatibilità dell’esecuzione della pena e sulla rieducazione, è compirò affidato alla magistratura di sorveglianza. Gli organi di sorveglianza sono:

  • L’organo monocratico è composto da un magistrato/giudice di sorveglianza ovvero membro togato che ha fatto carriera all’interno della magistratura giudicante–––>MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA.
  • (^) L’organo collegale è composto da: Due magistrati togati ovvero il presidente e il magistrato di sorveglianza e da esperti–––>TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

L’ergastolo è dunque ritenuto incostituzionale in alcuni casi come ad esempio nel caso dei minorenni: per i minori dai 14 ai 18 anni, la pena massima è 30 anni di reclusione. Per i maggiorenni l’ergastolo esiste ancora anche se sono stati numerosi i tentatativi di proposte di legge per eliminare la pena dell’ergastolo dal nostro sistema questo perché, seppur la pena sia presente all’interno delle fonti e dunque possa essere effettivamente data, l’ergastolo non esiste perchè all’interno del sistema penitenziario esistono degli strumenti che anche ad una persona condannata all’ergastolo, gli consentono di essere assolto decorso un lasso di tempo minore rispetto a tutta la vita. Questi strumenti sono l’assoluzione la semi libertà, liberazione per condizionale. Sulla carta l’ergastolo esiste ma se il comportamento della persona è un comportamento che dimostra la riuscita della rieducazione, l’ergastolo non si presenta. NON È INVECE AMMESSA LA PENA DI MORTE. All’interno del codice militare, in caso di guerra, esisteva la teorica possibilità dell’esecuzione della pena di morte. L’articolo 27 ha la funzione di tramite per la quale si riesce poi a capire le altre disposizioni. Articolo 13: La libertà personale è inviolabile ed il carcere limita la libertà––>ci si presenta davanti ad un’eccezione di fronte ad una regola. Articolo 13 della costituzione: ‘’La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.Case circondariali e istituti penitenziari: chi sta in carcere ha una situazione giuridica differente in quanto il condannato sta eseguendo una sentenza divenuta definitiva. Se interviene una legge che da delle disposizioni normative punitive queste hanno efficacia solo da quando la legge è entrata in vigore in poi e dunque non hanno efficacia retroattiva. L’’efficacia retroattiva è solamente in bonam partem e non in malam partem proprio perchè ci sono degli effetti che rendono le norme transitorie. Nel diritto penale la norma è intoccabile proprio purché si hanno degli effetti sulla persona dal punto di vista personale. Se una norma è penale, vige il principio di irretroattività mentre se una norma viene identificata come processuale, vige il principio per cui si applica la legge vigente nel momento in cui il fatto accade; se nel frattempo è arrivata una norma peggiorativa, si userà la legge peggiorativa. Qualche anno fa si è presentato un problema riguardante la differenza tra una norma processuale e una norma penale, tramite una lettura europea, si è giunti alla decisione che bisogna leggere la norma e se la norma enuncia un pregiudizio sulla libertà e ha una matrice sanzionatoria, ha una natura penale e non processuale. Le decisioni vengono prese solo ed esclusivamente da un provvedimento giudiziale da un magistrato (riserva di legge e riserva di giurisdizione)

Le strutture

Nel linguaggio comune si usa il termine generico ‘’carcere’’ tuttavia esistono due differenti strutture dove un individuo può scontare la sua pena di reclusione.

  • ISTITUTI PENITENZIARI (esistono alcuni istituti penitenziari che hanno la stessa funzione delle case circondariali): gli istituti penitenziari nascono per lo sconto delle sentenze definitive
  • (^) CASE CIRCONDARIALI: rispondono all’ultimo comma dell’articolo 13. Nelle case circondariali , in alcune sezioni, ci stanno persone che sono sottoposte a dei procedimenti ma che non hanno visto l’accertamento definitivo di colpevolezza (es:misura cautelare in carcere–––>si sta cercando di tutelare la società–––>si usa il termine cautelare perché non si ha la certezza di colpevolezza dell’individuo ). È importante capire quale sia la situazione giuridica delle persone che stanno all’interno del carcere in quanto la loro situazione giuridica determina il loro trattamento in quanto: se ho di fronte un condannato, ho davanti una persona che sta eseguendo una sentenza di condanna divenuta definitiva e che il suo percorso processuale è esaurito (ci sono stati o diversi gradi di giudizi oppure solo uno). I condannati sono i soggetti che hanno esaurito tutti i capi d’accusa.

Un internato ha una situazione diversa dal carcerato in quanto ha già scontato la pena principale

ed è sottoposto ad una misura di sicurezza.

Il nostro sistema, per maggiore tutela, prevede altre misure di sicurezza(sicurezza della comunità) successivamente alla fine della pena a fronte di un soggetto che, nonostante abbia scontato la pena principale, residua di una forma di pericolosità sociale. Si utilizza il parametro della PERICOLOSITÀ SOCIALE. Il terzo comma dell’articolo 13 ai deve collegare al secondo comma dell’articolo 27 che recita: ‘’L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’’ C’è una tensione continua tra l’esigenza di sicurezza e questa disposizione (articolo 27 comma 2 ). La costituzione dice espressamente che un individuo sconta la sua pena solo quando la sentenza è DEFINITIVA ed è definitiva quando si ha esaurito i capi d’impugnazione o quando si rinuncia all’impaginazione. Nonostante questo articolo, si adottano delle misure cautelari affinché si evitino dei danni peggiori (reati della medesima indole o altri reati, si presenta una pericolosità nei miei confronti) a causa dei soggetti che sono di una discreta pericolosità. Il carcere è la misura ESTREMA, per questo infatti esistono delle misure in attesa della definizione del processo; tuttavia stabiliti dei limiti massimi di custodia cautelare. Il sistema di diritto penale prevede che siccome la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, può essere incriminato solo un soggetto che è capace di intendere e di volere (perché non avrebbe capito il momento del fatto); tuttavia se questo soggetto è pericoloso socialmente, viene prosciolto il procedimento penale per difetto di imputabilità ma gli viene imputata una misura di sicurezza. La misura di sicurezza per i soggetti infermi mentalmente ma pericolosi fino al 2014 era costituita dall’ospedale psichiatrico giudiziario ma successivamente è stata sostituita dalle rems (residenze di esecuzione delle misure di sicurezza). Alcune disposizioni che sono oggetto di studio di diritto penitenziario parlano ad altri ‘’ospiti’’ degli istituti penitenziari (tutti i soggetti che sono destinatari di un provvedimento di cautela); questi soggetti sono:

Nel regime del carcere duro (articolo 41bis) ci fu un episodio in cui il legislatore, tramite una disposizione normativa, limitò il numero di colloqui del difensore con il suo assistito con un massimo di 2 colloqui al mese. Il legislatore giustificò questa scelta dicendo che i difensori erano il tramite tra il mondo interno e il mondo esterno. Successivamente questa disposizione fu dichiarata incostituzionale in quanto intaccava il diritto di difesa. Regime del 41bis, regime di ‘’isolamento’’: i soggetti si trovano in condizioni che non gli permettono di avere contatti sia all’interno della struttura sia all’esterno ( questo regime fu appunto introdotto in maniera provvisoria nel nostro ordinamento). Articolo 25 della costituzione: Si enuncia il principio di legalità ‘’ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.’’ Articolo 27 della costituzione: questo è l’articolo piu importante in materia penitenziaria in quanto dettando la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, esige che il suo trattamento penitenziario non sia equiparato a quello del condannato. Stabilisce inoltre che le PENE non possono consistere in trattamenti contati al senso di umanità e devono tendere alla RIEDUCAZIONE del condannato. L’articolo 27 al comma 4 bandisce inoltre la pena di morte, abrogando l’unica fattispecie rimasta che al contrario la smetteva ancora (militari in tempi di guerra). Articolo 35 e 36 della costituzione: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche il lavoro del detenuto. Articoli 79 e 87 della costituzione: tutelano in materia di grazia e amnistia Articolo 111 della costituzione: disposizione costituzionale, modificata nel 1999, che introduce i canoni del giusto processo (canoni che si applicano a tutti i processi e quindi anche al processo penitenziario). ‘’Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.’’ L’esecuzione penitenziaria non ha la finalità di accertare la commissione di un fatto in quanto il fatto è accettato; l’oggetto del processo penitenziario è dunque l’articolo 27(processo per verificare che si stia seguendo un percorso di rieducazione). L’articolo 111 stride quando si parla della figura del giudice in quanto nel procedimento di sorveglianza, il giudice non ricopre esattamente la figura del ‘’terzo’’( al vertice si intende come al di sopra delle parti e quindi ha il potere di decidere). All’interno del processo penitenziario tutti i soggetti possono agire (pubblico ministero, difensore e giudice) ; questo accade in quanto tutti i soggetti hanno uno stesso interesse. Questo tuttavia non significa che non ci possano essere dei disguidi all’interno del processo. Articolo 117 della costituzione: prescrive che la potestà legislativa debba essere esercitata nel rispetto della costituzione, nonché dai vincoli derivanti dalle normative derivanti dal diritto europeo ed internazionale.

PARTE PRIMA: IL TRATTAMENTO

Il trattamento penitenziario è il complesso di regole che disciplinano l’esecuzione della pena detentiva e che, secondo l’articolo 27 della costituzione, non può essere contrario al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Il trattamento penitenziario disciplina anche l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare fa attuare nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.

Il trattamento dei minorenni

Il d.lgs 2 ottobre 2018 numero 121 disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati MINORENNI o dei soggetti che non abbiano compiuto i 25 anni d’età in relazione ad una condanna a pena detentiva per reati commessi da minore. All’articolo 1, comma due, si tracciano le linee dell’intero sistema penitenziario: si ricorda che l’esecuzione della pena detentiva e delle misure in comunità deve favorire percorsi di giustizia riparati a e di mediazione con le vittime del reato. Essa tende a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e la prevenzione della recidiva, anche mediante l’uso di percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile a ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero. Nei confronti degli infradiciottenni e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minorenni, le funzione del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente dal tribunale dei minorenni e dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. A favore dei minorenni, sono istituiti i centri per la giustizia minorile e ne fanno parte gli uffici di servizio sociale, ti istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità e gli istituti di semilibertà. La permanenza negli istituti penali per i minorenni si svolge in conformità ad un progetto educativo, redatto entro i 3 mesi dall’inizio dell’esecuzione——>è necessario l’ascolto del condannato e deve garantire la graduale restituzione degli spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero. Salvo specifici motivi ostativi, la pena deve essere espiata in istituti prossimi al luogo di domicilio del soggetto e della una famiglia, seguendo cosi un principio di territorialità. Nell’assegnazione dei detenuti è inoltre assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei 25 anni e degli imputati dai condannati. Il regolamento che disciplina la vita all’interno dell’istituto viene portato a conoscenza dei detenuti al momento del loro ingresso utilizzando un linguaggio comprensibile.

Certe limitazioni sono ammesse in quanto si deve tenere conto del diritto alla sicurezza tuttavia le limitazioni sono provvisorie.

  • Comma 6 articolo 1: _‘’I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome’’
  • Comma 7_ articolo 1: ‘’Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.’’ Lo status non è ancora definitivo e quindi non può essere collegato alle disposizioni precedenti.

Articolo 13

Il trattamento e le modalità del trattamento vengono delimitate a partire dall’articolo 13 dell’ordinamento penitenziario che è rubricato ‘’individualizzazione del trattamento’’. Una grande lacuna del sistema è che l’individualizzazione del trattamento non venga poi effettivamente effettuato in quanto i colloqui degli esperti del trattamento con i detenuti sono sporadici. L’individualizzazione del trattamento è un’individualizzazione che deve essere compiuto con uno sforzo in quanto c’è un impiego economico e di personale che non corrisponde a quello a disposizione delle sedi degli istituti penitenziari. È condivisibile che, se il programma di trattamento è volto alla rieducazione e alla socializzazione, questo programma venga tarato sulla base delle caratteristiche psicofisiche e delle motivazione della devianza che sono tipiche di ogni persona. Teoricamente l’individualizzazione è un aspetto importante ma raramente viene effettuato perché gli incontri sono sporadici ed è difficile rieducare una persona se non si ha il tempo materiale per poter effettuare un trattamento consono a quelle che sono le caratteristiche della persone. Non sarebbe possibile effettuare un trattamento uniforme in quanto i motivi che spingono le persone a commettere degli illeciti sono differenti per ognuno e conseguentemente non tutti i percorsi di rieducazione sono uguali ma anzi sono diversi per ciascun detenuto. ‘’Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. ’’ Il direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario designati, svolgono un colloquio con il soggetto al momento dell’ingresso, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, fornendo chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli alti benefici penitenziari. Viene contestualmente richiesti al detenuto il consenso all’eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici. All’atto dell’ingresso a ciascun nuovo giunto è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. All’ingresso in istituto il detenuto e li ternato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Deve essere quindi fatta un’analisi e anche una valutazione da parte dell’esperto con lo scopo di capire quali siano le motivazioni che hanno spinto il condannato a svolgere quelle azioni per poi arrivare a stilare un programma di rieducazione. Il concetto di reinserimento, lo dice anche la corte costituzionale, non deve essere interpretato come un trattamento bruto che si deve fare alla persona detenuta in quanto quest’ultima deve essere collaborativa con chi ha gli strumenti per aiutarla. Ci deve essere un rapporto tra chi ha gli strumenti e chi ne è deve usufruire.

Questo percorso è piu facile con le persone che hanno una pena particolarmente lunga, questo infatti aiuta loro a porsi degli obbiettivi a lungo termine; è invece piu difficile con chi ha una pena minore. Il maggiore numero di persone che sfruttano la possibilità di iscriversi all’università, sono persone che stanno scontando pene lunghissime perché hanno una prospettiva di analisi molto piu complessa rispetto alle persone che hanno una pena piu corta. Questo è normale perché nei tempi piu brevi è più difficile sfruttare un percorso di rieducazione; serve dunque una consapevolezza radicata. ‘’Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. ’’ Si parla di uno studio complesso che inizia il primo approccio al soggetto all’entrata all’interno del carcere ed è un osservazione che ha una duplice finalità ovvero riuscire a comprendere quali sono le motivazioni psicofisiche che hanno provocato la condotta di reato e ideare un programma: per fare ciò ci vuole tempo ed opportunità. Vi sono anche dei problemi legati agli spazi tanto che i corsi non possono essere dunque svolti. ‘’Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.’’ È questo quello che viene sintetizzato nell’espressione ‘’rivalutazione critica’’ del comportamento: analisi svolta insieme agli esperti riguardo al perchè si è commesso quel fatto, alle conseguenze che sono determinate da quella condotta illecita, soprattutto in relazione, se esiste, alla conseguenza che ha prodotto nei confronti della vittima. In questa disposizione, che è la piu vecchia, viene analizzata la prospettiva risarcitoria rispetto a chi ha subito gli effetti pregiudizievoli del reato ovvero la vittima. Introdotto con la riforma cartavia, è la giustizia riparativa: ‘’ Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa’’ Giustizia riparativa: diverso modo di approcciarsi alla fattispecie di reato. Con la riforma cartavia si è concepito un sistema biunivoco, fino ad oggi si conosceva la giustizia tradizionale che vede che all’accertamento del fatto di reato si risponde con la pena/ sanzione prevista dal codice penale mentre ora si ha una forma di risposta all’illecito che mira a superare il conflitto che si è creato tra il presunto autore del reato e la vittima a cagione della condotta criminosa. È una prospettiva di accertamento e giustizia totalmente diversa. Si muove con una serie di modalità——> una modalità che il legislatore ha scelto è la mediazione tra le parti. Fino al 2005 non si aveva traccia di giustizia riparativa. La scelta della riforma cartavia è stata quella di far entrare nel sistema la giustizia riparativa in una maniera particolare. Una scelta che avrebbe potuto essere compita è quella di sostituire la giustizia tradizionale con la giustizia ripartiva. La soluzione trovata è una soluzione mediana in cui vi sono due sistemi indipendenti e automi ma è previsto che alcune modalità con esito positivo raggiunte all’interno della giustizia riparava, possano produrre effetti positivi all’interno della giustizia tradizionale. Si parla dunque di due sistemi separati che hanno degli anelli in comune. Il sistema della giustizia ripartiva è un sistema che è privo di formalismi e di quelle regole che caratterizzano una sedute processuale—-> tanto che anche le sedi sono differenti e non è compresa la figura del difensore. È un sistema diverso di affrontare il fatto di reato che non sostituisce la pena ma che potrebbe far capire le conseguenze delle azioni compiute con un approccio non standardizzato.

Si dovrebbe dunque pensare ad una digitalizzazione dei dati affinché il personale vi possa accedere. Queste informazioni sono fondamentali all’interno dell’udienza—-> vi sono dei casi in cui l’udienza viene sospesa e rinviata in quanto l’ultimo aggiornamento dei dati risale a sei mesi prima e per poter affrontare un’udienza, i dati devono essere aggiornati al giorno stesso. Gli aggiornamenti delle cartelle sono in ritardo in quanto vi sono dei problemi tecnici all’interno del carcere (carenza di personale). Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento. L’autorizzazione a partecipare a questi incontri deve sempre favorita. Sulla carta si sta descrivendo da una parte ciò che la norma direbbe e poi come viene direttamente data attuazione a quelle che sono le fonti normative. Altra disposizione che ha avuto un inserimento successivo, è rappresentata dall’articolo 13 bis.

Articolo 13 bis

Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori Il trattamento per questo tipo di condanne non può essere obbligatorio e quindi si cerca di favorire la partecipazione del detenuto al trattamento, a fronte del quale i riscontri positivi vengono valutati per la possibilità di scontare la pena in una maniera meno gravosa.à ‘’ Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui. all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609- quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, ((nonche' agli articoli 572, 583 - quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice)), possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita' di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1- quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

  • 600 e bis= ambito della pedopornografia
  • 609= violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo
  • 583 quinques= disposizione che è stata introdotta per la deformazione del viso Viene facilitato l’accesso a questi programmi con la prospettiva che la buona riuscita venga sfruttata perché il giudice la valuti per poter godere delle misure alternative. Ci sono delle associazioni di volontariato che facilitano la partecipazione. Si deve tenere conto che il trattamento psicologico di persone che sono condannate a questi reati è molto delicato in quanto hanno una difficile convivenza all’interno del carcere (hanno sempre funzionato meglio le strutture dove si accolgono i sex offender in quanto si evita la difficolta di socializzazione che si può incontrare all’interno delle strutture penitenziarie). Il trattamento psicologico necessita soprattutto nei casi di pedofilia, di un riconoscimento da parte del detenuto. La vera difficoltà non è nella ammissione del reato ma nell’ammissione della condotta illecita; si tratta di un percorso molto complesso per diversi punti di vista. Questo problema si riflette anche nel contenuto della norma successiva. Articolo 14 rubricato ‘’ Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati’’ Siamo di fronte a persone che deve no convivere e devono avere un elemento comune; i detenuti sono sotto una pena forzata insieme agli altri detenuti e questo evidentemente porta a dei problemi.

Si cerca di raggruppare i detenuti per età (in modo tale che ci siano degli elementi in comune), territorio o gruppo sociale (non si possono mettere detenuti che hanno commesso lo stesso reato perché si creerebbe un sodalizio ma allo stesso tempo non si possono mettere detenuti che hanno compiuto reati di natura differente in quanto creerebbe una situazione di disordine). Un altro problema dunque è quello dell’assegnazione. Dato che la rieducazione avviene anche con il mondo esterno, è importante che il detenuto effettui questo trattamento vicino al nucleo familiare, sociale e territoriale a cui appartiene. Se si sposta un detenuto dalla propria regione di origine, si crea una rottura con la famiglia, riflettendosi sul comportamento del detenuto. ‘’ I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.’’ Questo articolo è segno di grande apertura da parte del nostro legislatore perché fa riferimento ad altri centri sociali che non siano il nucleo familiare. ‘’Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.’’ Questa disposizione come abbiamo vista, non è correttamente messa in pratica.

_- ‘’L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.’’

  • ‘’E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione. ‘’_ Si separa i condannati dagli internati, i condannati da coloro i quali sono in attesa di processo: questo perché gli imputati non sono sottoposti ad un trattamento penitenziario. Si separa inoltre i giovani da adulti, condannati ad una contravvenzione da condannati da un delitto. ‘’E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.’’ Anche i programmi sono fatti per gruppi di appartenenza. ‘’Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali.’’ Si apre la problematica della detenzione femminile perché la popolazione femminile è molto limitata (percentuale limitata) che però esiste. Il sistema penitenziario, se si riflette sull’ordinamento penitenziario, si rivolge alle donne solo 6 volte e questo significa è basato su una concezione della detenzione declinata esclusivamente al maschile. ‘’Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali. Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.’’ Le madri possono tenere i figli fino a 9 anni perchè sono le uniche che hanno la tutela del minore, questo, nella nostra società non rispecchia la realtà. ‘’L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta’’

P A RT E S E C O N DA : L E M I S U R E A LT E R N AT I V E A L L A

DETENZIONE IN CARCERE

Articolo 656, Codice Penale

Il percorso di trattamento di una persona che viene ad essere detenuta inizia nel momento nel quale la sentenza diviene definitiva e deve essere eseguita ci si concentra sull’esecuzione della sentenza. Passaggio in giudicato della sentenza: la sentenza è irrevocabile e preclusiva.

  • Irrevocabile perché non può piu essere impugnato

- Preclusiva perchè l’oggetto non può essere più essere sottoposto al giudice.

Una caratteristica che contraddistingue l’esecuzione e i provvedimenti premessi nell’area penalistica è la modalità di esecuzione. Solitamente siamo portati a pensare che chi è chiamato ad eseguire la sentenza sia il giudice mentre invece nel nostro ordinamento, in cui c’è un retaggio dell’idea che il sistema penitenziario abbia di natura amministrativa, l’esecuzione della sentenza è in mano al pubblico ministero (articolo 655, codice penale). Nel codice, l’ordine per eseguire una sentenza viene emesso dal pubblico ministero. La cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile manda l’intero fascicolò al corrispondente ufficio del pubblico ministero che si troverà davanti il fascicolo con l’intera sentenza, e dovrà operare in virtù dell’articolo 656 che è regolamenta l’esecuzione delle pene DETENTIVE. Questa disposizione è una delle più complessa del codice diritto: nel corso degli anni ci si è resi conto che l’esecuzione della sentenza è un momento topico dove una serie di problematiche devono essere analizzate. Se l’esecuzione fosse un lavoro amministrazione, sarebbe piu semplice invece il pm deve svolgere un lavoro piú complicato. L’articolo 656 del codice di procedura penale disciplina il procedimento di esecuzione delle pene detentive (gli articoli successivo disciplinano altre esecuzioni): questa disciplina rappresenta il risultato di plurimi interventi del legislatore medianti i quali si sono apportati dei ritocchi. Riforma del 1998 con la legge Simeone e tutte le successive modifiche che si sono app L’articolo 656 pone una regola generale base che ci dice che il magistrato, il pm deve emettere l’ordine di esecuzione con la quale dispone la carcerazione del condannato a meno che il soggetto non sia già detenuto. In quanto caso consegna l’ordine di esecuzione al soggetto interessato. Il primo comma dice che quando deve essere eseguita una pena di condotta di una pena detentiva (ergastolo, reclusione e multa), il pm emette un ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. ‘’Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. Copia di quest’ordine di esecuzione viene consegnato al soggetto in questione.’’ Il secondo comma ci dice che se il condannato è già detenuto, non viene predisposta la carcerazione ma l’ordine di esecuzione viene notificato presso l’istituto penitenziario e viene notificato al ministero di giustizia. ‘’Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.’’ Il comma tre invece ci dice qual è il contenuto dell’ordine di esecuzione e quest’ultimo deve contenere le generalità nei cui confronti è eseguita una pena detentiva, l’esecuzione,

l’indicazione delle norme di legge con cui è tanto condannato il soggetto, il dispositivo del provvedimento (la sentenza è firmata dal dispositivo e dalla motivazione della pena). Quello che conta è il contenuto nel dispositivo. All’interno di una sentenza , sono presenti due parti unite insieme ma per questo fine, serve solo la parte del dispositivo in quanto la sentenza è stata già impugnata e dunque la motivazione della pena non ha piu importanza. L’ultimo contenuto fa riferimento alla giustizia riparativa: il comma è stato introdotto per la prole di minore età perchè è previsto che quando il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione di esecuzione nei confronti di una madre con una prole di minore età debba darne avviso al presidente della repubblica presso il tribunale dei minorenni (luogo di esecuzione della sentenza). ‘’L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato.’’ Il comma quattro dice che l’ordine che dispone la carcerazione deve essere eseguito secondo le norme dell’articolo 277 che è un articolo inserito nelle misure cautelari che fa riferimento alla salvaguardi dei diritti della persona. ‘’L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'art. 277.’’ Così come i diritti della persona devono essere salvaguardati nell’attuazione della misura cautelare, questi diritti devono essere salvaguardati anche nell’attuazione di una pena detentiva. Regola generale base che pone l’articolo 656. Affianco all’articolo 656, il legislatore, dato che si parla di una disciplina molto complessa che si è stratificata negli anni ha previsto l’attribuzione di un meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione ovvero ha attribuito al pm il potere d’ufficio di sospendere la pena detentiva, che dovrebbe essere eseguita, in presenza di determinati presupposti. In questo senso, il meccanismo di sospensione serve a neutralizzare quello che è l’effetto naturale che consegue dalla carcerazione, questo perché il trattamento penitenziario prevede la sospensione dell’esecuzione della pena che può essere giustificata sia dal fatto che il soggetto ha i presupposti per la concessione di un a misura alternativa alla carcerazione oppure per la sussistenza di altri motivi. La disciplina dell’articolo 656 prevede le modalità particolari di sospensione della pena detentiva. Qual è la ratio del potere del pm di poter sospendere la pena? Sicuramente le ragioni sono complesse e sono finalisticamente meritate per rendere piu agevole il ricorso ad una misura alternativa alla pena detentiva prima; al fine di evitare che il condannato, transiti senza una necessita all’interno della struttura penitenziaria. Un altro problema è il sovraffollamento delle carceri, si prevedono dunque dei meccanismi che incentivano il ricorso alla misura alternativa non al soggetto detenuto ma al soggetto libero. La disciplina dell’articolo 27 parte dalla concezione che l’unica modalità di esecuzione della pena è il carcere e soltanto in ipotesi eccezionali, si può eseguire una pena differente. Il sistema, che mira alla rieducazione del detenuto, per tutta una serie di motivi quali il pregiudizio all’entrata in carcere, non riesce a rieducare il condannato che ha un appena particolarmente bassa. Il programma di trattamento è quindi mirato alle sentenze più lunghe. Il concetto di brevità di una pena è un concetto lato che è legato a tutta una serie di motivazioni. Per tutta una serie di motivazioni , il sistema non funziona perche è strutturato non tanto per raggiungere l’obbiettivo dell’articolo 27 quanto per tappare le problematiche più posticce quali il sovraffollamento delle carceri.

successivamente a 6 anni se ricorrevano i presupposti per l’affidamento in prova di casi particolari come la tossicodipendenza. Strumenti che fanno parte del trattamento. L’idea è: o carcere o affidamento in prova o detenzione domiciliare o semilibertà. Il pm sta dicendo che si deve cercare di capire se il condannato entra in questi limiti, se non rientri in questi limiti, entri in carcere. Il problema che si sta affrontando , è quella di capire alcune disposizioni che sono scritte in maniera sbagliata, si deve dunque capire il limite. Quando hanno scritto l’articolo 656, l’affidamento in prova era consentito solo per i tre anni di pena detentiva, dopo l’hanno inalzata fino a quattro anni. Se ha una pena fino ai quattro anni, potevi richiedere l’affidamento in prova ma il pm non poteva sospendere l’ordine di esecuzione e questo era paradossale in quanto portava a sospendere la pena per una misura piu restrittiva della detenzione domiciliare. È intervenuta la corte costituzionale nonostante il legislatore sia intervenuto molteplici volte senza successo. Dal 1998 fino al 2016 si è modificata la norma e con la stessa disposizione si è innalzato l’affidamento; si è cambiata la misura alternativa e non la norma —-> la corte costituzionale ha affermato che la norma era in contrasto con l’articolo 3. Esiste un problema che è costituito dal fatto che la procedura è lunga in quanto tutti i termini che i giudici hanno per fissare le udienze sono ordinatori. Se io entro in un circuito e devo aspettare la fissazione dell’udienza, ci passano anni; si stanno facendo entrare dunque, inutilmente le persone. Le spese delle misure alternative non sono a carico dello stato e anche in questo caso, si crea un dispendio ingiustificato, o meglio, giustificato dal fatto che la norma è stata scritta male. Siamo di fronte a sistemi che tra di loro hanno problemi di comprensione Il pm deve verificare se la pena rientra al di sotto il limite del comma 5 poi deve notificare il decreto di esecuzione al soggetto interessato e al suo difensore. Quale difensore? Se il soggetto ha già nominato un difensore per la sua esecuzione, anche se è particolarmente difficile che il soggetto abbia agito preventivamente non sapendo quando viene emesso questo decreto di esecuzione, si conta quel difensore mentre per chi non ha nominato un difensore, la norma prevede che in mancanza di una nomina dopo il decreto di esecuzione, l’ordine con la sospensione, debba essere notificato al difensore che ha rappresentato il soggetto durante il procedimento di cognizione. In questo decreto è dato un avviso molto importante perché contiene l’avviso che entro 30 giorni della notifica di esecuzione di eventuale sospensione, può essere presentata istanza al tribunale di sorveglianza per la concessione di una delle misure alternative dell’ordinamento penitenziario. L’interessato viene avvisato che a seconda della misura che richiede, deve correggere l’istanza che presenta. L’intestazione è ‘’pretura della repubblica’’ questo ci fa capire che l’atto in questione è del pubblico ministero proprio perché l’ufficio del pm si chiama appunto pretura della repubblica. Procura generale: corte d’appello Il pubblico ministero che deve far eseguire la sentenza è individuato dal giudice di esecuzione che è il giudice che ha emesso il provvedimento: non sempre il giudice che ha emesso il primo provvedimento è lo stesso che ha emesso il provvedimento di esecuzione in quanto il provvedimento potrebbe essere stato impugnato dalla corte d’appello o dalla corte di cassazione. Se si impugna una sentenza in corte d’appello e si chiede al giudice d’appello di riconoscere le attenuanti generiche e il giudice riduce la pena, il giudice dell’esecuzione è il giudice di primo grado perché il giudice d’appello non ha rivalutato il merito.

Se invece si impugna una sentenza per 3 reati di cui uno è prescritto, un altro è stato un errore di interpretazione del giudice e l’ultimo necessita ancora di un procedimento. La corte d’appello riformula la sentenza e conferma la sentenza di condanna solo per un reato e per gli altri capi d’accusa mi proscioglie; il giudice dell’esecuzione è il giudice della corte d’appello perché il giudice ha toccato il merito della sentenza. Vi può essere la possibilità di iniziare dei programmi di giustizia riparativa entro una certa data, con la consegna della domanda e entro 5 giorni dalla presentazione della domanda; se questi presupposti non persistono, il soggetto va in carcere. Se il soggetto è libero, deve notificare un domicilio in cui far arrivare tutte le notizie. Il momento della notifica del provvedimento è un momento fondamentale perché tutti hanno un interesse a provare di aver mandato la richiesta e di averla ricevuta. Il modo piu sicuro per mandare una notifica è a mano cosi da avere la conferma da parte dell’ufficiale che il soggetto abbia effeminamento ricevuto la notifica. Si è riconosciuta la validità della consegna della domanda tramite esposta elettronica certificata all’ufficio del proprio legale. Il comma 5 permette la sospensione dell’ordine di esecuzione a meno che non ci si trovi in presenza di condizione ostative che sono indicate nei commi 7 e 9: oltre ai controlli che il soggetto deve fare per la richiesta di espiazione, si deve controllare anche che non sussistano le condizioni ostative contenute all’interno dei commi 7 e 9. Il comma 7 ci dice che la sospensione dell’esecuzione può essere disposta una sola volta. ‘’La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.’’ Comma 9 : descrive due specifiche eccezioni in materia di sospensione (condizione ostativa) che sono descritte a e b ‘’La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva’’ La lettera a del comma 9 esclude dalla sospensione i condannati per reati che sono contenuti all’interno dell’articolo 4 bis della legge dell’ordinamento penitenziario; il pm non può procedere alla domanda di sospensione. La lettera a del comma 9 non si limita solo a deliberare quali sono i reati in cui non opera la sospensione ma amplia ulteriormente il catalogo dei reati in cui non si applica la sospensione, introducendo altre fattispecie determinative tra cui il 423 bis (omicidio colposo o schivo), 572 (maltrattamento di famiglia), 612 bis terzo comma (atti persecutori) e il 624 bis del codice penale che riguarda l furto con scasso. La materia di reati ostativi (4 bis sia quelli elencali all’interno del comma 9 dell’articolo 656) è stata ampliata in modo considerevole e si sono posti dei problemi legati al tempo——> si deve decidere se applicare il principio di retroattività sulla legge penale sfavorevole oppure, in ragione del fatto che la disciplina è processuale, si deve ricorrere al criterio della legittimità. La disciplina ostativa di cui la lettera a soffre di una eccezione in relazione a tossicodipendenti o alcol dipendenti che si trovino in applicazione della misura degli arresti domiciliari: questo perchè, se sono all’inizio di un percorso terapeutico in una struttura autorizzata perché è stata certificata la loro dipendenza, non avrebbe senso interrompere il percorso.