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Sbobine diritto penitenziario Lezione 1 17/ 1975: legge di ordinamento penitenziario. Oggi ha chiaramente richiesto aggiornamenti, ma oltre a questa richiesta di aggiornamento del lato normativo, dall’altro lato c’è il tema dello stato di fatto nei nostri istituti penitenziari e lì si vede una frattura tra la norma e la realtà particolarmente sensibile. Già solo il sovraffollamento penitenziario è un peso enorme per la riuscita effettiva della norma. Impedisce di per se una attuazione completa degli obiettivi dell’ordinamento penitenziario. Che cos’è il diritto penitenziario? È quella parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione delle misure limitative e privative della libertà personale. Focus: esecuzione delle pene detentive. Concentrandoci su di esse ci concentreremo nel segmento successivo al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna. Ci stiamo ovviamente collocando quando una sentenza di condanna è ormai passata in giudicato. Faremo qualche cenno alle persone sottoposte alle indagini preliminari o imputate a titolo cautelare o pre cautelare. Anche queste sono persone che subiscono misure privative della libertà personale. Ma l’oggetto privilegiato sarà l’esecuzione delle pene detentive. Vedremo quali sono i soggetti che intervengono a vario titolo nella fase di esecuzione delle pene detentive. Ci soffermeremo del rapporto tra l’amministrazione penitenziaria da un lato e la magistratura di sorveglianza dall’altro. Rapporto fondamentale rispetto al livello di effettività di tutela dei diritti dei detenuti. Funzioni essenziali della sanzione penale. Funzioni che orientano il momento non solo dell’esecuzione della sanzione penale, che dipende dalle funzioni perseguite con la sanzione, ma la scelta sulle funzioni incide anche nel momento in cui il legislatore va a prevedere in astratto, sia sul momento della corretta inflizione della pena. Iniziamo col dire che le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano attorno a tre idee guida fondamentali sulla funzione della sanzione penale:
specifiche del singolo fatto di reato, che lo rendono in concreto più o meno grave. Nel momento dell’esecuzione della pena, come inciderà? L’ottica retributive presuppone un sistema sanzionatorio in cui la pena sia sempre totalmente eseguita. Si mira ad eseguire i modo totale sempre e comunque la pena che è stata irrogata dl giudice, soltanto in questo caso potremmo dire raggiunta la compensazione del male del reato. Funzione preventiva. Prevenzione: impedire che vengano commessi retai in futuro. Impedirlo a chi? Si vuole impedire che vengano commessi retai in futuro da parte di chi? Dipende. Si rivolge sia alla comunità dei consociati, alla loro generalità; sia al singolo autore di reato in modo che non torni a commetterne altri. Protagora: “chi voglia saggiamente punire, non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto, perché tanto quello che è stato fatto non si può più annullare.” Prevenire la reiterazione del comportamento criminoso e fare in modo che gli altri non incorrano in comportamenti a loro volta criminosi. Vedremo che l’idea costituzionale della prevenzione si inserisce nell’ambito della prevenzione speciale. Prevenzione speciale. Il legislatore se intende muoversi in ottica di prevenzione speciale starà particolarmente alla tipologia di pene che andrà a costruire: dovrà costruire sanzioni adeguate allo scopo della prevenzione generale. Misure idonee a contrastare il pericolo che l’autore di reato torni a delinquere in futuro. Es. pene di natura interdittiva (pene accessorie), che per la loro natura, per il loro contenuto possono effettivamente impedire che il reo torni ad operare nell’ambito in cui ha commesso il reato (es. responsabilità genitoriale). Se pensiamo alla disciplina del momento di irrogazione da parte del giudice: il legislatore sarà guidato a costruire un sistema sanzionatorio in cui il giudice deve tenere conto anche della pericolosità della persona, anche in ottica della probabilità che egli commetta ulteriori reati in futuro. Se ci poniamo in quest’ottica non è escluso che in alcuni casi si possa ritenere preferibile astenersi dall’inflizione della sanzione. Questo quando si possa valutare che infliggere la sanzione non servirebbe in ottica di prevenzione speciale o sarebbe dannoso (es. causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto art. 131 bis c.p.—> solo comportamento non abituale). Sicuramente nella terza fase del sistema sanzionatorio (esecuzione), la prevenzione speciale ha modo di spiegarsi a pieno. Questo perché è intuitivo che sono soprattutto le modalità di esecuzione a poter incidere sulla possibilità che il reo torni a delinquere. Ecco che allora bisogna intendersi su cosa intendiamo per prevenzione speciale, che si può declinare in vari modi. Perché possiamo intenderla anche mera neutralizzazione fisica del soggetto. La vita della collettività viene tutelata nella impossibilità fisica, materiale di commettere ulteriori reati. Per impedire che la persona torni a delinquere si ricorre al suo isolamento dalla società. Possiamo intenderla anche in termini di condizionamento della personalità dell’autore di reato in modo da impedire che egli torni in futuro a delinquere. Questo significa mirare ad una neutralizzazione della personalità anche In assenza di coercizione. A sua volta l’idea del condizionamento della personalità può avere declinazioni differenti. Tradizionalmente è stato necessario identificare l’obiettivo von quello della correzione individuale del reo nel senso di mirare alla correzione dal punto di vista etico (pentimento interiore del reo attraverso la sanzione). È tradizionale l’idea di fare affidamento sulla componente afflittiva della sanzione, sulla base dell’idea che tramite il patimento si ottiene il pentimento. Però ci sono anche altre vie che sono state storicamente percorse, viene da pensare alla tematica della pena comminata alle donne legata al peccato (suore, entrate nel carcere
scoraggiare la comunità al mettere in atto azioni od omissioni criminose. Conseguenze sull’attività del giudice: sistema che assicuri un’applicazione certa e pronta della sanzione nel caso concreto. Esecuzione: trattamento penitenziario spiacevole, assicurando un’esecuzione totale della sanzione inflitta. Lezione 2 Martedì 18 febbraio Questione organizzativa sull’attività presentata: la professoressa ha ottenuto l’aula (Ll4) nell’orario concordato ieri, il martedì dalle 16 alle 18. In giornata manderà una mail a coloro che si sono iscritti su Campusnet. Proseguiamo in questa parte introduttiva, nella quale stiamo riprendendo dei concetti che probabilmente abbiamo già trovato nel corso di altri insegnamenti, ma che vanno ripresi perché spesso si tende a concentrarsi sul dettaglio, sulla regola perdendo di vista quello che è l’inquadramento teorico,di principio che sta dietro. Questo è un difetto del diritto perché tende a far cadere in questo errore. Ieri abbiamo parlato delle funzioni della sanzione penale e abbiamo ricordato la retribuzione e la prevenzione. Quest’ultima intesa come prevenzione generale e anche come prevenzione speciale. Nella prima parte di questa seconda lezione si fa cenno ai rapporti tra la retribuzione e la prevenzione. Da questo punto di vista esiste una tendenza a tendere la retribuzione come un carattere della sanzione penale piuttosto che come una sua finalità. Cosa vuol dire? Entro questa prospettiva, il discorso sulla natura retributiva della sanzione penale viene affrontato quando il problema del perché si debba punire è già stato risolto nel senso della prevenzione generale e speciale. Qual è l’idea sottostante? È che il potere sanzionatorio trovi la sua legittimazione, il suo fondamento non tanto in una istanza retributiva, quindi nell’istanza di compensazione del male arrecato con il reato, ma piuttosto trovi la sua legittimazione nella necessità di prevenire la commissione di fatti che vadano a minimare le condizioni della convivenza civile. Nella prospettiva che stiamo brevemente vedendo, c’è una idea della legittimazione del potere sanzionatorio che non individua la base legittimante di questo potere, tanto in una esigenza compensativa, dunque retributiva rispetto al male arrecato con un reato, ma che vede il potere sanzionatorio legittimarsi nella necessità di prevenire la commissione di fatti che vadano a minare le condizioni della convivenza civile. In sostanza, in quest’ottica il diritto penale che cos’è? È uno strumento di tutela, di protezione, di salvaguardia dei beni che sono di primaria importanza per la convivenza civile. La sanzione penale, con il suo peso per la persona che ne è destinataria, si legittima proprio in quanto strumento volto a prevenire la commissione di fatti che vadano a mettere in pericolo la convivenza civile. Nel momento in cui, entro questa prospettiva, riconosciamo alla sanzione penale una funzione essenzialmente preventiva (in chiave generale o speciale) può rappresentare un antidoto fondamentale contro eccessi sanzionatori, eccessi punitivi che possono derivare, proprio, dalla finalità preventiva. Nel momento in cui noi andiamo a riconoscere all’intervento penale una funzione essenzialmente preventiva, di salvaguardia dei beni primari della convivenza civile, però quest’ottica assegnata alla pena può portare a eccessi repressivi. Allora la retribuzione,come carattere della sanzione penale, può essere, rispetto a questo rischio, un importante antidoto. È un antidoto l’idea retributiva nel momento in cui la si intende come espressione del principio di proporzione tra fatto e sanzione.
Ecco che l’idea retributiva diventa un importante antidoto contro eccessi repressivi, che possono essere indotti dalla finalità preventiva, nel momento in cui intendiamo l’idea retributiva come espressione del principio di proporzione tra fatto e sanzione, cioè dell’esigenza che la sanzione sia proporzionata rispetto al fatto commesso. Cosa sono gli eccessi repressivi a cui può portare la finalità preventiva? Se pensiamo alla prevenzione generale, è chiaro che,in assenza di paletti, il legislatore potrebbe lasciarsi andare alla previsione di sanzioni severissime perché ritenute massivamente efficienti rispetto all’obiettivo della prevenzione generale e della deterrenza. Più è severa la sanzione, più sarà efficace dal punto di vista della prevenzione generale perché più raggiungerà lo scopo di scoraggiare la generalità dei consociati dalla commissione del reato. Non solo, ma se ci poniamo in un’ottica di prevenzione generale, priva di argini, di paletti, nella fase dell’irrogazione della pena al singolo autore del reato da parte del giudice potremmo trovare le pene esemplari. Teniamo conto,non a caso, proprio verso questo sbocco dell’esemplarità della condanna della pena tende il ragionamento di Protagora, invocato per illustrare l’idea della prevenzione.
Ecco qui la deriva della prevenzione generale verso l’inflizione al singolo autore di reato della pena esemplare, che serva da esempio e ammonimento per tutti gli altri. Il singolo viene ridotto a strumento. La sua pena diventa strumento per la deterrenza generale. Ridurre l’individuo a strumento vuol dire calpestarne la dignità. Ecco che questa è una deriva che può portare l’idea della finalità preventiva generale, laddove questa finalità non trovi degli argini. L’argine più importante, più solido, può venire proprio dal principio di proporzione tra fatto commesso e sanzione. Il principio di proporzione può servire da garanzia,assicurando che nessuna persona possa essere punita oltre la misura segnata dalla gravità del fatto commesso. Non ci può essere un surplus di penale affinché la sofferenza maggiore di quella persona serva da ammonimento per gli altri. Il principio di proporzione ci dice che nessuno può essere punito oltre la misura segnata dalla gravità, sia a livello oggettivo sia a livello soggettivo, del fatto che quella persona ha commesso. Anche la prevenzione speciale, se non trova argini, può essere assai pericolosa. Perché? Immaginiamo di porci in un’ottica di prevenzione generale,cioè affidare alla sanzione penale il compito di arrivare a neutralizzare il pericolo che quella persona, che ha commesso un reato, torni a commetterne altri. A che cosa si potrebbe arrivare se non ci fossero degli argini? Si potrebbe arrivare alla pena di morte, neutralizzazione in senso pieno, in violazione del principio di umanità della pena (lo troviamo in Costituzione). Si ha il rischio di una durata indefinita. Fino a quando la tua pericolosità non sarà cessata. Ecco che allora una deriva della prevenzione speciale può essere quella della previsione e dell’applicazione di sanzioni che si protraggono indefinitamente nel tempo, fino a quando la pericolosità del soggetto cessi. Questo fenomeno, nell’ambito del nostro sistema sanzionatorio, c’è stato nel settore delle misure di sicurezza, anche di natura detentiva, in particolare le OPG (ospedali psichiatrici giudiziari). È stato molto difficile arrivare alla chiusura degli OPG.
Nell’ottica del codice Rocco,alle pene furono affidate la funzione della prevenzione generale e la funzione della retribuzione. In realtà nella prospettiva del codice Rocco,bisogna dire che la funzione retributiva non ha una propria autonomia,cioè la funzione retributiva è intesa anch’essa in chiave di prevenzione generale. Nel senso che la retribuzione,intesa come compensazione del male arrecato con il reato, servirebbe ad evitare vendette, rappresaglie e prevenire la commissione di altri reati. Nell’ottica del codice Rocco, la funzione della prevenzione speciale venne affidata alle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza, nella visione del codice Rocco, devono servire ad evitare che il soggetto autore di reato torni a delinquere. Questa distribuzione di funzioni tra le pene da un lato e le misure di sicurezza dall’altro incide sui presupposti delle une e delle altre. Partiamo dalle pene: le pene vengono inflitte sul presupposto della rimproverabilità della persona per il reato che ha commesso. Ne ricaviamo che le pene non sono applicabili ai non imputabili perché chi non è imputabile, ad esempio la persona totalmente inferma di mente nel momento in cui commette il reato, non è rimproverabile. Infatti, a livello processuale viene emessa una sentenza di assoluzione, che è un tipo di
Questo implica che le pene siano applicabili agli imputabili e ai semi-imputabili. Le misure di sicurezza, volte a fini di prevenzione speciale, vengono applicate sul presupposto della pericolosità sociale della persona che ha commesso il reato. Infatti sono misure definite amministrative dal codice Rocco,ma oggi riconoscibili come sanzioni penali, volte alla prevenzione sociale.
Pericolosità sociale che viene definita nell’articolo 203 cp. La pericolosità sociale, grosso modo, è la probabilità di commissione di nuovi reati. Se
È chiaro che questa condizione,cioè la probabilità di commissione di nuovi reati, può riguardare sia le persone imputabili, sia le persone semi-imputabili, sia le persone non imputabili. Dunque la condizione di persona socialmente pericolosa può riguardare indistintamente sia chi è imputabile, sia chi è cosiddetto semi-imputabile, sia chi è non imputabile. A tutti può essere applicata una misura di sicurezza,laddove vi sia il presupposto della pericolosità sociale. Naturalmente, a seconda della condizione della persona, cambierà il tipo di misura di sicurezza (si va dalla colonia agricola alla REMS). Questo ci dice che le misure di sicurezza possono accompagnarsi anche ad una sentenza di proscioglimento. Quindi posso essere assolto per aver commesso il fatto in condizioni di non imputabilità, ma essere assoggettato ad una misura di sicurezza, se sono socialmente pericoloso. Qual è l’idea sottesa? È che le persone non imputabili non siano rimproverabili per il fatto commesso e, quindi, non meritino di essere sottoposte a pena, però il fatto che abbiano commesso un reato autorizza l’applicazione di misure di sicurezza, dirette a garantire la collettività da ulteriori comportamenti criminosi, laddove questi siano probabili.
Possiamo concludere che, nel sistema sanzionatorio, se una persona è nello stesso tempo imputabile o semi-imputabile, quindi rimproverabile per il fatto commesso, e anche socialmente pericolosa, a suo carico possono cumularsi pena e la misura di sicurezza. Questo è il significato del sistema del doppio binario sanzionatorio ed è una caratteristica del sistema sanzionatorio italiano. Non vuol dire che abbiamo solo due tipologie di sanzioni penale, ma vuol dire anche che si possono cumulare in capo a chi è imputabile o semi-imputabile e risulta anche socialmente pericoloso. 1 gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione repubblicana. La costituzione è sovra-ordinata rispetto al codice penale, per cui le disposizioni del codice penale devono essere lette alla luce dei principi costituzionali. Le disposizioni in contrasto con i principi costituzionali devono essere eliminate dall’ordinamento tramite una declaratoria di incostituzionalità alla quale si arriva tramite le procedure che conosciamo per interpellare la Corte costituzionale. Cosa ci dice la Costituzione in materia di sanzioni penali? Articolo 25 Costituzione: principio della riserva di legge sia le pene sia le misure di sicurezza.
Soltanto la legge o un atto normativo equiparato (decreto legge o decreto legislativo) possono stabilire con quale sanzione e in quale misura si debba reagire alla commissione di un reato. Riflessione che riguarda la riserva di legge. (Rivendere gli articoli 1 e 199 del codice penale). Cosa vuol dire riserva di legge? Si assicura che sia il Parlamento a decidere le sanzioni corrispondenti ai vari reati. Il parlamento è caratterizzato dal fatto che è l’organo massivamente rappresentativo della volontà popolare, perché in Parlamento c’è la maggioranza e l’opposizione, cioè le minoranze. Nell’intensità delle sanzioni che corrispondono ai singoli reati si riflette la scala di valori di una comunità. A seconda dell’intensità della sanzione che viene abbinata ad un reato, abbiamo un valore che si esprime in quella sanzione. Esempio possiamo avere un sistema sanzionatorio che irrigidisce particolarmente le pene per reati che,in qualche modo, turbano l’ordine pubblico. Ecco l’importanza della riserva di legge in questa materia perché nel momento in cui andiamo a stabilire le sanzioni per i singoli reati, stiamo dicendo qual è la nostra scala di valori. Articolo 13 Costituzione riguarda la libertà personale e si occupa delle sanzioni limitative della libertà personale.
Qual è la regola? È che non può essere un’autorità diversa da quella giudiziaria ad imporre una restrizione della libertà personale,nei casi e nelle modalità previste dalla legge. Il terzo comma stabilisce i casi nei quali può essere l’autorità di pubblica sicurezza. invece che l’autorità giudiziaria, a limitare la libertà personale.
Il nostro sistema sanzionatorio conosce dei casi in cui lo Stato rinuncia, temporaneamente,ad eseguire la pena detentiva per rispettare il principio di umanità delle pene. In particolare, il rinvio dell’esecuzione della pena, disciplinato dagli articoli 146 e seguenti cp: istituto già previsto nella versione originaria del 1930. Esempio: le donne in gravidanza o le madri con figli fino ad un anno di età. Nei loro confronti c’è l’istituto della sospensione o del rinvio dell’esecuzione della pena detentiva. Il nostro ordinamento penitenziario, sempre ispirato al principio di umanità delle pene, prevede delle modalità di esecuzione della pena detentiva in tutto o in parte extra carceraria o extra-muraria. Alcuni di questi istituti sono ispirati a finalità umanitarie, in particolare le misure alternative alla detenzione in carcere. Tra queste ci sono molteplici forme di detenzione domiciliare. La detenzione domiciliare non è presente nel nostro ordinamento penitenziario fin dal 1975, ma è stata introdotta nel 1986 con la cosiddetta Legge Gozzini e più volte aggiornata. Per chi sconta la pena in carcere, quello che conta non è solo la norma, ma è anche le condizioni concrete della vita penitenziaria. Non è solo la norma che incide sull’umanità delle pene, ma c’è anche quella che è la concreta vita penitenziaria. Aspetti critici sotto il profilo dell’umanità delle pene nella realtà concreta del nostro sistema penitenziario sono stati rilevati e sono stati anche censurati severamente in sede internazionale. La realtà concreta è la risultante di molti fattori,tra cui il dato normativo, ma non soltanto. Tema del sovraffollamento carcerario che, in Italia, è un problema endemico,strutturale. L’altro tema è quello dell’impatto sull’umanità dell’esecuzione penale hanno le esigenze del contrasto nei confronti di un fenomeno di criminalità organizzata molto particolare, che è quello della criminalità di stampo mafioso. Difficoltà di trovare un punto di equilibrio con le esigenze di umanità della pena. Per quanto riguarda il sovraffollamento carcerario, cita la vicenda notissima, già citata ieri dall’avvocato Perego. Nel 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene l’Italia responsabile di aver violato l’articolo 3 della CEDU (sancisce il divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani e degradanti) ai danni del detenuto Solemanovich. La causa di questa violazione è l’esiguità dello spazio entro il quale questa persona era stata costretta a vivere all’interno dell’istituto penitenziario. Spazio che diventa assai esiguo per il singolo che si ritrova a condividere la cella con molte altre persone.
mondo politico e nel mondo penitenziario. Perché ricordiamo più la sentenza Torreggiani e non la sentenza Suleimanovich? Perchè la sentenza Torreggiani è una cosiddetta sentenza-pilota,cioè è una sentenza che riscontra nel paese interessato un problema strutturale, endemico. La Corte dice che in Italia abbiamo un problema strutturale,endemico. Qual è questo problema? Il sovraffollamento carcerario. Allora nel contesto di una sentenza-pilota, proprio perché si riscontra un problema strutturale, si ingiunge da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo allo Stato italiano di rimediare, non di rimediare solo per i ricorrenti, ma a livello strutturale. Stiamo parlando di umanità delle pene: nel 2013 abbiamo l’Italia ritenuta responsabile di aver sottoposti i detenuti che fecero ricorsi, Torreggiani e altri, alla Corte europea dei diritti dell’uomo ad un trattamento contrario all’articolo 3 della CEDU. Fondamentale quanto in quell’occasione la Corte europea dei diritti dell’uomo ricavò dall’articolo 3 l’obbligo per ogni
L’articolo 3 della CEDU comporta che ogni Stato debba assicurare che ogni persona ristretta, privata della sua libertà personale sia detenuta in condizioni che siano compatibili con il rispetto della dignità umana.
La detenzione è già di per sé sofferenza, non ci possono essere condizioni detentive tali da creare un surplus di sofferenza,di disagio per la persona.
tutto il tema della tutela della salute fisica e mentale delle persone detenute, che è un tema delicatissimo e critico. Nel caso dei detenuti che,nel caso Torreggiani, si erano rivolti alla Corte europea, quest’ultima ha ritenuto che le autorità italiane non avessero garantito condizioni detentive adeguate perché? La causa dell’inadeguatezza delle condizioni riservate a queste persone fu individuata in uno spazio individuale eccessivamente ridotto all’interno delle celle. Erano 3 metri quadri, ulteriormente ridotti dalla presenza del mobilio. Così la Corte europea, sentenza 8 gennaio del 2013 Torreggiani e altri contro Italia che individua l’origine di questa violazione ai danni dei ricorrenti in un problema endemico il sovraffollamento.
C’è stata una circolare del DAP (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) di qualche anno fa destinata alle ridenominazioni corrette di alcune figure professionali e altre in ambito penitenziario. Si è cercato di cambiare il linguaggio penitenziario. C’è il passaggio da cella a camera di pernottamento. Perché si dice non dobbiamo più parlare di cella,ma di camere di pernottamento? L’idea sottesa è un’idea diversa di vita penitenziaria,cioè una vita penitenziaria della persona detenuta che non ha il suo centro nella cella perchè quella diventa solo una camera di pernottamento. L’idea sottostante è che la persona dovrebbe rimanere ristretta nella “cella” soltanto nelle ore notturne, mentre il resto del giorno dovrebbe potersi trascorrere nella sezione, in uno spazio di ambienti di socialità più ampi. Questo cambio terminologico vorrebbe essere sintomatico di un mutamento reale nella vita penitenziaria. Questa circolare è interessante anche perché cerca di cambiare il linguaggio penitenziario anche in caso di contrasto ad un fenomeno che affligge il sistema penitenziario italiano, che è il fenomeno dell’infantilizzazione. È tipico del sistema penitenziario italiano quello di manifestare una tendenza a trattare la persona detenuta come un ragazzino, togliendogli anche ogni stato di responsabilità, di autodeterminazione consapevole. Questo si traduce anche nel linguaggio: per esempio in carcere si crea una sorta di situazione di dipendenza della persona detenuta dall’amministrazione, che è rappresentata immediatamente dalla direzione dell’istituto. Qualsiasi cosa di cui la persona detenuta ha bisogno deve chiedere. Si parla, a riguarda, di domandine. Questo è il linguaggio che usiamo con i bambini. In carcere si dà sempre del tu. Anche questa è una forma di infantilizzazione. Questa circolare dice che non bisogna più parlare di domandina,ma di modulo di richiesta. Ci sono,invece, sistemi penitenziari che sono molto più avanzati che propongono sistemi incentrati sulla responsabilizzazione della persona detenuta. In particolare i sistemi penitenziari dei Paesi nordici.
costituzione che devono valere per ogni tipo di trattamento penitenziario e per ogni tipo di regime. Più volte persone che sono state sottoposte a questo regime di rigore hanno fatto ricorso alla corte EDU sulla base dell’art 3 della CEDU denunciandone una violazione data dal particolare rigore del 41 bis. Se vogliamo dare uno sguardo generale a quello che è stato l’atteggiamento della corte EDU, possiamo dire che il regime del carcere duro tende a superare l’esame svolto della corte EDU sulla base dell’art 3 della CEDU nel senso che di norma nell’applicazione dell’art 41 bis ai singoli casi concreti la corte EDU non ravvisa trattamenti inumani o degradanti. Possiamo notare invece un atteggiamento più severo nei confronti del 41 bis dato dal CPT ovvero il comitato europeo per la prevenzione della tortura o pene/trattamenti inumani o degradanti. Il CPT è un organo di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale ed è istituito nell’ambito del consiglio d’Europa. Quindi la corte EDU e il CPT vigilano entrambi sul rispetto dei diritti fondamentali della persona con meccanismi e modalità diverse. Questo atteggiamento, a tratti critico, del CPT nei confronti di alcuni aspetti del 41 bis emerge da alcuni rapporti critici indirizzati al governo italiano a seguito di visite svolte dal CPT negli stabilimenti penitenziari che ospitano persone sottoposte al carcere duro. Alcuni aspetti problematici che sono stati rilevati dal CPT sono: 1) la creazione di una condizione che isola il detenuto —> infatti talvolta vi è carenza di attività e contatti umani adeguati sia con il personale penitenziario sia con il mondo esterno che vengono offerte alle persone sottoposte al 41 bis.
PARTE DEL LEGISLATORE —> momento del fenomeno sanzionatorio meno adatto a realizzare il finalismo rieducativo perché il medesimo si fonda sull’adattamento della pena al singolo autore del reato, cioè nel momento in cui si mira a risocializzare nella persona i valori fondamentali della convivenza civile, si mira a creare una pena che sia ritagliata su quella persona autrice del reato e ciò non lo si può fare nel momento della previsione astratta delle pene corrispondenti ai vari reati. Questo momento in realtà è più congeniale alla prevenzione generale perché il legislatore, a difesa della convivenza civile, può introdurre pene che per specie e quantità siano in grado di scoraggiare la generalità delle persone dalla commissione dei reati. Il fatto che la Costituzione esiga che la pena sia rieducativa, non esclude di per sé la sua finalità generale preventiva e quindi il fatto di sposare a livello costituzionale il finalismo rieducativo e riconoscere che questo deve orientare anche il legislatore, non esclude che il legislatore possa perseguire finalità di prevenzione generale che non sono per nulla bandite dal nostro ordinamento, quindi il legislatore può perseguire, nel momento in cui va a stabilire in astratto le pene, finalità di prevenzione generale però con dei paletti—> in primo luogo non è consentito introdurre pene inumane o degradanti e neanche la pena di morte che è oggetto di divieto costituzionale assoluto. Dunque va bene la prevenzione generale perché l’art 27 comma 3 non la bandisce dal nostro ordinamento però neanche per distogliere le persone dalla commissione dei fatti più gravi si può prevedere che questi fatti sia puniti con pene inumane o pena capitale. In secondo luogo—> ai fini di prevenzione generale non si possono introdurre piene sproporzionate rispetto al fatto punito—> PRINCIPIO DI PROPORZIONE tra fatto commesso e pene corrispondente—> è un limite alla prevenzione generale. In questo ambito abbiamo una sentenza significativa della CORTE COSTITUZIONALE che risale al 1968 ovvero fine anni 60 n 109 dove la corte dice che la valutazione della congruenza tra il reato e la pena appartiene alla politica legislativa—> parliamo di scelte di politica criminale che riguardano il trattamento sanzionatorio dei vari reati e quindi valutare quale è la pena che deve corrispondere a un certo fatto di reato spetta alla politica e non alla corte costituzionale ma vi è un limite—> se si arriva a uno squilibrio tra fatto punito e punizione corrispondente che non è sorretto da alcuna giustificazione, allora vi sarà intervento di corte costituzionale sulla base dell’art 3 costituzione ovvero principio di uguaglianza che si declina come principio di ragionevolezza che diventa il limite alle scelte sanzionatorie del legislatore in quanto quest’ultimo non deve trattare senza giustificazione in modo diverso situazioni uguali e in modo uguale situazioni diverse. Quindi le scelte sanzionatorie sono oggetto della discrezionalità del legislatore ma il limite è l’art 3 cost. Quindi se vi è squilibrio tra pena prevista dal legislatore e la gravita del fatto palese, senza alcuna base giustificativa, vi sarà intervento Corte costituzionale. Nella sentenza 236 del 2016 dove la corte costituzionale ribadisce che art 3 esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso in modo che il sistema sanzionatorio adempia alla funzione di difesa sociale e alla funzione della tutela delle posizioni individuali che devono contemperarsi. Il legislatore nel momento in cui fissa in astratto le pene può perseguire finalità di prevenzione generale con i limiti appena visti ma, allo stesso tempo, non può dimenticare il finalismo rieducativo che riguarda anche lui. Dunque cosa deve fare il legislatore per uniformarsi alla finalità rieducativa delle pene nel momento in cui va a costruire il sistema sanzionatorio? E’ chiaro che il giudice nel momento in cui va ad applicare in concreto la pena adattandola all’autore del reato ai fini di risocializzazione dello stesso, riuscirà meglio a fare questo lavoro se il ventaglio sanzionatorio a sua disposizione è ampio perché se ho un’unica scelta si avranno poche possibilità di adattarla alla finalità risocializzativa ritagliata su quell’autore di reato. Se il legislatore mi dà un ventaglio sanzionatorio più ampio, il giudice potrà adattare più agevolmente la pena al singolo autore di reato in chiave risocializzante ed ecco allora che la presa di posizione a favore della finalità di rieducazione e di risocializzazione delle pene indirizza il legislatore verso la previsione di una pluralità tipologica delle pene, quindi un legislatore che si deve adeguare alla finalità risocializzante delle pene, è un legislatore che deve preoccuparsi di prevedere una pluralità tipologica di pene. Se consideriamo il fatto che il carcere produce anche, se non soltanto, effetti desocializzanti è chiaro allora che l’idea della risocializzazione dovrebbe guidare il legislatore a prevedere non soltanto una pluralità tipologica di pene ma anche a collocare in questo ventaglio di pene, quella detentiva
condannato entro un limite ancora più basso cioè di 3 anni, può sostituire questa pena con il lavoro di pubblica utilità. Se poi la pena che il giudice ritiene di dover irrogare al condannato è ancora più lieve e cioè è contenuta entro il limite di 1 anno, si ampliano ancora di più le possibilità sostitutive perché la potrà sostituire con la pena pecuniaria della fattispecie corrispondente. Ci sono anche delle condizioni un pò ostative che impediscono alla sostituzione ma se non vi sono la sostituibilità della pena detentiva breve è affidata alla discrezionalità del giudice penale di cognizione che deve essere orientata al fine rieducativo. Oggi il giudice della cognizione in caso di condanna a pena detentiva breve cioè pena contenuta entro i 4 anni, è chiamato a valutare se sia applicabile una forma sanzionatoria sostitutiva della pena detentiva breve andando a contribuire in modo più adeguato alla risocializzazione del condannato valutando che la pena detentiva assicuri la prevenzione della commissione di ulteriori reati. Dunque in definitiva vediamo che le pene sostitutive, oggi rivitalizzate, consentono una individualizzazione delle pena più puntuale perchè più si ampia il ventaglio di soluzioni a disposizione del giudice della cognizione più questo potrà ritagliare la pena da irrogare nel concreto sulle esigenze rieducative del singolo autore di reato. Inoltre le pene sostitutive ci aiutano per i reati meno gravi a meglio individualizzare la pena e poi ci aiutano a evitare per i reati meno gravi ( fascia di criminalità medio-bassa), gli effetti desocializzanti della carcerazione e ci aiutano invece a promuovere la socializzazione del reo come ad es il lavoro di pubblica utilità. Quindi vediamo che anche nel momento della previsione astratta delle pene si può e si deve, in chiave di dettato costituzionale, lavorare in termini di finalismo rieducativo. Quando il legislatore va a prevedere in astratto le pene da abbinare ai reato è legittimato a seguire obiettivi di prevenzione generale ma deve anche lavorare in senso risocializzante come ha fatto con la legge n 689 e con la riforma Cartabia. Restando sul catalogo delle pene, quindi su quelle messe in campo dal legislatore nel nostro ordinamento, c’è n’è una che configge con il finalismo rieducativo ovvero L’ERGASTOLO ——> essendo una pena perpetua non si armonizza con la risocializzazione. Per attenuare questa contraddizione il legislatore è intervenuto sulla fase esecutiva dell’ergastolo. E’rimasto l’ergastolo come parte integrante del catalogo delle pene applicabili, nonostante art 27 comma 3 costituzione, ma il legislatore vuole conciliarlo con la finalità rieducativa. Infatti anche le persone condannate all’ergastolo possono accedere ad alcuni benefici penitenziari come la liberazione condizionale, semi-libertà e alla liberazione anticipata che hanno matrice risocializzante ma vi sono anche altre misure a cui possono accedere. La corte EDU ritiene che la previsione dell’ergastolo in un ordinamento statale sia ammissibile di per sé perché non ritiene che sia in conflitto con art 3 CEDU nella misura in cui l’ordinamento statale preveda una possibilità concreta di liberazione ovvero un diritto alla speranza. Nel nostro ordinamento questa possibilità si concretizza nel potenziale accesso, per le persone ergastolane, alla liberazione condizionale. Ciò non vuol dire che per non violare CEDU, tutte le persone ergastolane devono vedersi garantita la liberazione condizionale ma devono avere la possibilità di accedervI. Quindi non possono essere esclusi da benefici di questo tipo e devono conoscere quali sono le condizioni per potervi accedere.
dimenticare che ciò non può portare a una pena sproporzionata in base a quella che si giustifica in base al grado di gravità soggettiva e oggettiva del fatto commesso. Nel codice Rocco per quanto concerne il lavoro di determinazione della pena in concreto da parte del giudice penale che condanna abbiamo art 133 codice penale. Noi sappiamo che le pene sono previste dalla legge nel rispetto del principio di legalità e la penala un limite minimo e uno massimo; dentro questo forbice tra minimo e massimo il giudice ha un potere discrezionale nel determinare la pena da irrogare in concreto al singolo autore di reato ad es la cornice edittale stabilita dalla legge per un reato va da 2 a 5 anni, il giudice può determinare in concreto la pena con la sua discrezionalità che deve essere orientata al finalismo rieducativo. Art 133 codice penale—> se lo leggiamo e interpretiamo alla luce del dettato costituzionale che è arrivato dopo il codice Rocco, questo articolo ci dice che il giudice deve terne conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. La gravità del reato—> è un parametro che richiama l’idea della retribuzione cioè la pena deve compensare il male arrecato con il reato ma intesa come proporzione tra pena e fatto punito. Dunque un’idea di retribuzione come carattere proporzionato al fatto commesso piuttosto come finalità della pena. Il giudice, sempre secondo art 133 cp 2 comma, deve tenere conto della capacità a delinquere del colpevole. Questo secondo parametro va interpretato alla luce del dettato costituzionale art 27 comma 3 cost—> cioè significa dire che deve essere tenuta in considerazione la finalità del reinserimento sociale della persona nel momento in cui si va a determinare la pena da irrogare in concreto. Quale è il rapporto tra i due parametri? Resta un paletto inamovibile il fatto che nessuno può essere punito oltre quanto è consentito sulla base della gravità oggettiva e soggettiva del fatto per il quale è stato condannato (art 3, 27 cost), dunque non possiamo utilizzare il parametro della capacità a delinquere, seppur interpretato in chiave risocializzante, per alzare la pena oltre la misura assegnata dalla gravità del fatto. Possiamo però utilizzare il parametro risocializzante per abbassare la pena. La gravità del reato fissa una misura di rimproverabilità rispetto alla quale non si può eccedere cioè per finalità risocializzante non posso essere punito più di quanto merito rispetto alla gravità del fatto che ho commesso però il parametro della capacità a delinquere, in chiave risocializzante, può giustificare una mitigazione della pena al di sotto del livello che è segnato dalla gravità del fatto se questo può favorire la risocializzazione del condannato o evitare desocializzazione. Tenete conto che nel momento in cui il giudice che condanna a una pena non superiore a 2 anni, può ordinare che la esecuzione della pena rimanga sospesa per un certo tempo stabilito dalla legge (sospensione condizionale). Cioè il giudice che condanna a una pena detentiva di non rilevante entità può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per un certo tempo stabilito dalla legge, se entro questo arco di tempo la persona non commette un reato della stessa indole e adempie agli obblighi eventualmente imposti. Il reato dunque si estinguerà cioè non ha luogo l'esecuzione della pena cioè ci troviamo dinanzi a un’ipotesi di desistenza dello stato dalla esecuzione della pena e ciò è il meccanismo della sospensione condizionale della pena che abbiamo già evocato. La sospensione condizionale della pena mira ad evitare l’esecuzione delle pene detentive brevi per i delinquenti primari per evitare gli effetti desocializzanti del carcere. Quindi abbiamo una condannata a pene detentiva breve (2anni), se la sospendiamo succede che entro l’arco di tempo della sospensione, il reato si estingue e il condannato non eseguirà la pena.
c’era stata una certa continuità, sia a livello normativo, sia nella prassi. Sostanzialmente nella materia penitenziaria si era passati, senza grossi scossoni, senza grossi cambiamenti, senza momenti di rottura significativi, dallo stato liberale al regimo fascista, all’Italia repubblicana; cioè questi rivolgimenti istituzionali e politici non avevo visto però corrispondenti rivolgimenti nel settore penitenziario caratterizzato da una lunga continuità. Quali erano i cardini, gli elementi di continuità registrati in questo lungo periodo? Abbiamo avuto sostanzialmente un carcere disciplinato come luogo impermeabile e isolato rispetto alla società libera, quindi l’idea era quella di emarginare, di separare le persone ristrette in carcere, dal resto della società. E allora per le persone in carcere i contatti con i congiunti erano sottoposi ad una disciplina molto restrittiva, che per di più era legata al sistema delle ricompense e delle punizioni, per cui non era un diritto quello di mantenere/coltivare i rapporti e i legami famigliari con i propri congiunti, come vedremo esserlo oggi, ma era una materia sottoposta ad una disciplina che si muoveva nell’ottica “ricompense e punizioni”, e comunque in una direzione assai restrittiva. C’era anche nelle carceri una vera e propria fobia nei confronti della circolazione della stampa all’interno dell’istituto penitenziario, per cui c’erano divieti di lettura e così via – anche questo è un modo di isolare le persone negli istituti penitenziari, evitando o limitando la circolazione della stampa che porta le notizie dell’esterno all’interno del carcere. Erano poi escluse o comunque fortemente limitate le visite agli stabilimenti penitenziari da parte di persone estranee all’amministrazione penitenziaria, quindi chi non apparteneva all’amministrazione penitenziarie difficilmente poteva entrare in visita e posare i propri occhi su quello che accadeva all’interno delle carceri – tenete conto che invece oggi all’interno delle carceri c’è un certo movimento di persone di vario tipo (dai volontari ai garanti..), insomma c’è una certa apertura. In più, altro elemento che caratterizzò a lungo le carceri italiane fu un diffuso clima di tensione e di violenza, che si registravano sia tra i detenuti reciprocamente, sia tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria; all’origine di questa situazione di tensione e violenza c’erano condizioni materiali di estremo disagio della vita carceraria e c’era il proliferare di regole inutilmente vessatorie e afflittive, sia per i detenuti e sia per il personale di custodia. Quando c’è un sistema vessatorio, questo provoca sentimenti di frustrazione, di esasperazione che possono alimentare tensioni e violenze, ma d’altra parte questo non è un fenomeno così superato, basta seguire le cronache che riguardano la vita penitenziaria, per vedere che ancora oggi ci sono situazioni di grave disagio materiale che possono sfociare in episodi di violenza e tensione a danno sia delle persone detenute che del personale di custodia.
Altro elemento che caratterizzò a lungo l’amministrazione penitenziaria (ma anche questo in realtà non lo abbiamo lasciato del tutto alle nostre spalle) è stato il fatto di costituire una struttura burocratica rigidamente centralizzata e verticistica, piramidale. Questo da dove deriva? Ciò riguarda tutte le burocrazie così organizzate, ne deriva un appesantimento delle procedure da seguire e si traduce in un’ulteriore forma di vessazione per chi è soggetto a queste procedure, le persone detenute. La persona detenuta si trova per molti aspetti in una situazione di dipendenza, deve sempre chiedere, proprio perché in una situazione di privazione della propria libertà personale; è ovvio che se queste richieste devono percorrere una catena gerarchica che porta al vertice, la procedura si complica e si allunga, con effetti di frustrazione.
Quindi capite cosa significa avere un’amministrazione centralizzata con costruzione piramidale, che appesantisce tutte le procedure che mirano a soddisfare le esigenze delle persone detenute. Queste sono state delle costanti nella vita penitenziaria: chiusura verso il mondo esterno; condizioni di disagio materiale e di frustrazione, foriere di tensione e violenze; una struttura burocratica verticistica dell’amministrazione penitenziaria, a sua volta vessatoria, con peraltro un proliferare di regole e regolette con risultati di vessazione nei confondi innanzitutto dei detenuti ma anche del personale di custodia Nel ‘75 si cerca di spezzare questa continuità negativa e di allineare finalmente l’ord. pen. ai principi della Cost. repubblicana: nel 1975 la rivoluzione riguarda sia la sostanza dell’ord. pen. sia anche la sua forma, perché fino ad allora avevamo nella sostanza una disciplina di carattere vessatorio e nella forma questo tipo di disciplina e di regolamentazione era contenuta all’interno di atti normativi provenienti dal potere esecutivo – anche qui continuità da questo punto di vista, fino alla rottura del 1975 – in particoalre, regolamenti emanati con regio decreto. Questi regolamenti con regio decreto a disciplinare l’esecuzione penitenziaria si sono susseguiti nel tempo fino all’ultimo, che è stato il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, varato nel regime fascista nel 1931. Questo lungo periodo di continuità non venne immediatamente spezzato/interrotto/innovato nemmeno con il passaggio allo stato repubblicano e con l’entrata in vigore della Costituzione. La Costituzione sancì in modo espresso il principio di umanità delle pene, combinato con il finalismo rieducativo, ma è dovuto passare parecchio tempo perché la normativa penitenziaria fosse adeguata e conformata ai principi costituzionali. Il tempo è arrivato quando c’è stata la possibilità della popolazione carceraria di dare vita a forme di mobilitazione, verso la fine degli anni ‘60, che si sono unite e agganciate ad altre forme di mobilitazione, di rivendicazione – erano gli anni della contestazione studentesca del 1968, delle lotte operaie del 1969, quindi c’era un clima generale di ribellione contro gli aspetti di violenza insiti nelle istituzioni totali, e fra queste sicuramente c’è il carcere. Questo trovava anche un aggancio con le proteste degli studenti, degli operai, e sono gli anni anche della lotta di Basaglia, contro un’altra istituzione totale, quella manicomiale – si arriva alla legge cd Basaglia del 13 maggio 1978, n. 180. Gli anni ‘60/’70 li ricordiamo tanto come anni bui per il terrorismo, ma sono stati anche anni che hanno portato a grandissime conquiste di civiltà, e in questo filone c’è anche la nuova legge di ordinamento penitenziario del 1975, che introduce un forte cambiamento, un’innovazione importante già dal punto di vista formale (e la forma non è poco, è spesso sostanza), perché abbandoniamo un sistema penitenziario disciplinato per via esclusivamente amministrativo-regolamentare, e dunque esclusivamente disciplinato dal potere esecutivo, e passiamo ad un sistema penitenziario regolato con lo strumento della legge. Abbiamo già sul piano formale una innovazione molto importante, perché la materia penitenziaria viene sottratta al dominio dell’amministrazione, quindi non è più disciplinata con regolamenti governativi, ma diventa una materia disciplinata con lo strumento della legge, che viene ad essere strumento per disciplinare anche le modalità esecutive delle sanzioni e delle pene che escludono o limitano la libertà personale. Le legge, un atto che proviene dall’organo massimamente rappresentativo della volontà popolare –il Parlamento – che si forma attraverso un procedimento che assicura pubblicità, approfondimento, contraddittorio tra le forze di maggioranza e quelle opposizione. Quindi la legge nasce in Parlamento, dove sono rappresentate non solo la maggioranza, ma anche le minoranze e le opposizioni. Passando dunque nel dominio della legge, la disciplina dell’esecuzione penitenziaria viene sottratta alla discrezionalità amministrativa, al potere esecutivo, che fino ad allora se ne era occupato con una serie di regolamenti. Nel 1976 viene emanato un regolamento, a corredo della legge 354, quindi di nuovo forma regolamentare, ma è ben diverso il ruolo di questo regolamento rispetto a quelli precedenti: questo regolamento fa semplicemente da corredo alla legge 354, serve semplicemente ad esplicitare nel dettaglio alcune previsioni di carattere più generale che troviamo nella legge, certo non a modificare. Sappiamo che per la gerarchia delle fonti per introdurre una modifica ad una legge ci vuole un’altra legge successiva o un atto di pari grado (decreto legge o decreto legislativo), e negli anni ce ne sono stati, il testo della legge 354 come la studiamo oggi non è