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DIRITTO PRIVATO COMPARATO - Istituti e problemi cap. 2, Appunti di Diritto Privato Comparato

DIRITTO PRIVATO COMPARATO - Istituti e problemi cap. 2

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 23/10/2017

giaspa
giaspa 🇮🇹

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DIRITTO PRIVATO COMPARATO - Istituti e problemi
CAPITOLO II
IL MODELLO INGLESE DI PROPRIETÀ L. MOCCIA
2. PROPERTY E LAW OF PROPERTY
Il concetto di proprietà è differente nel modello romanistico rispetto al modello inglese:
Nel modello romanistico-continentale (civil law) siamo di fronte ad una cultura
d’impronta giusnaturalistica e ad una proprietà nata dalla rottura politico-culturale con
l’antico regime.
La proprietà è intesa come diritto assoluto ed esclusivo (dominuim) unico ed
indivisibile, del soggetto sulla cosa (mobile e immobile.)
Così intesa, la proprietà è posta al centro dei diritti reali (ovvero diritti sulle cose), a
cui seguono i diritti reali limitati o minori, detti anche “diritti su cosa altrui” (iura in
re aliena). Tale nozione di proprietà viene tenuta nettamente distinta dai diritti di
credito o diritti personali, ed è separata dalla nozione di possesso sotto il profilo sia
sostanziale che dei mezzi di tutela giurisdizionali.
Nel modello inglese siamo di fronte ad una la cultura d’impronta feudale.
La proprietà ha una marcata connotazione patrimonialistica; è una nozione
ambivalente perché si riferisce:
sia alla cosa materiale in sé come oggetto di appartenenza a qualcuno; (proprietà-
diritto)
sia al complesso di diritti appartenenti a qualcuno (proprietà-patrimonio)
Ne risulta dunque una nozione complessa potendo il termine property significare:
sia una cosa fisicamente considerata
sia i diritti concernenti l’uso e godimento di tale cosa
sia i diritti che prescindono da una relazione diretta con una cosa ( es. un credito)
Quindi se nei paesi continentali la proprietà è diritto su una cosa materiale, in
Inghilterra è più corretto parlare di property come appartenenza di diritti sia su
beni mobili che immobili. E’ sbagliato dire “questa cosa è mia proprietà”, è corretto
dire “io ho un diritto di proprietà su questa cosa”.
E’ una differenza fondamentale perché “l’appartenenza della cosa” non ha carattere
esclusivo ed assoluto.
2.1 Real property e personal property
I problemi di traducibilità del termine property riguardano la non coincidenza di piani e
contenuti tra “law of property.
da un lato intesa come complesso di regole che disciplinano la materia.
dall’altro intesa come diritto delle cose (ordinamenti tedesco, francese e
italiano).
paesi di civil law: c’è la distinzione tra cose immobili e mobili; siamo sul piano del
diritto sostanziale, diritto di proprietà.
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DIRITTO PRIVATO COMPARATO - Istituti e problemi

CAPITOLO II

IL MODELLO INGLESE DI PROPRIETÀ – L. MOCCIA

2. PROPERTY E LAW OF PROPERTY

Il concetto di proprietà è differente nel modello romanistico rispetto al modello inglese:

  • Nel modello romanistico-continentale (civil law) siamo di fronte ad una cultura d’impronta giusnaturalistica e ad una proprietà nata dalla rottura politico-culturale con l’antico regime. La proprietà è intesa come diritto assoluto ed esclusivo (dominuim) unico ed indivisibile, del soggetto sulla cosa (mobile e immobile.) Così intesa, la proprietà è posta al centro dei diritti reali (ovvero diritti sulle cose), a cui seguono i diritti reali limitati o minori, detti anche “diritti su cosa altrui” ( iura in re aliena ). Tale nozione di proprietà viene tenuta nettamente distinta dai diritti di credito o diritti personali, ed è separata dalla nozione di possesso sotto il profilo sia sostanziale che dei mezzi di tutela giurisdizionali.
  • Nel modello inglese siamo di fronte ad una la cultura d’impronta feudale. La proprietà ha una marcata connotazione patrimonialistica; è una nozione ambivalente perché si riferisce: - sia alla cosa materiale in sé come oggetto di appartenenza a qualcuno; (proprietà- diritto) - sia al complesso di diritti appartenenti a qualcuno (proprietà-patrimonio) Ne risulta dunque una nozione complessa potendo il termine property significare: - sia una cosa fisicamente considerata - sia i diritti concernenti l’uso e godimento di tale cosa - sia i diritti che prescindono da una relazione diretta con una cosa ( es. un credito)

Quindi se nei paesi continentali la proprietà è diritto su una cosa materiale, in Inghilterra è più corretto parlare di property come “ appartenenza di diritti ” sia su beni mobili che immobili. E’ sbagliato dire “questa cosa è mia proprietà”, è corretto dire “io ho un diritto di proprietà su questa cosa”. E’ una differenza fondamentale perché “l’appartenenza della cosa” non ha carattere esclusivo ed assoluto.

2.1 Real property e personal property I problemi di traducibilità del termine property riguardano la non coincidenza di piani e contenuti tra “ law of property.

  • da un lato intesa come complesso di regole che disciplinano la materia.
  • dall’altro intesa come “ diritto delle cose ” (ordinamenti tedesco, francese e italiano).
  • paesi di civil law: c’è la distinzione tra cose immobili e mobili; siamo sul piano del diritto sostanziale, diritto di proprietà.
  • paesi di common law (esperienza inglese) non siamo sul piano sostanziale ma su

quello processuale dei rimedi, in base al tipo di tutela perseguita (restitutoria o risarcitoria). Quindi distinguiamo:

  • La categoria della “real property” (o realty) (beni immobili), riguarda storicamente il libero possesso (Freehold estates) delle concessioni feudali (terre e case - lands e tenements). I mezzi di tutela erano le “real actions”, in particolare il “ writ of right” o i “ writ of entry” , che permettevano di recuperare effettivamente la res.
  • La categoria della personal property” ( o personalty) (beni mobili) si è formata in negativo rispetto alla precedente categoria, perché comprendeva beni, cose mobili o diritti relativi ad immobili, noti come “ goods” o “ chattels” (beni mobili), non includibili nella categoria della realty. I mezzi di tutela erano le “ personal actions ”, azioni che non assicuravano la restituzione in forma specifica, ma si condannava il convenuto al pagamento di una somma di denaro pari al valore della cosa illegittimamente detenuta. Questa forma di tutela operava attraverso l’azione medievale di “ detinue ”, successivamente evolutasi nell’azione di “ trover ”, diretta alla restituzione di beni mobili corporali illegittimamente detenuti, sulla base di un possesso anteriore; la forma di detinue era una forma speciale dell’azione di debt, diretta al recupero del credito. Nell’odierno diritto inglese tuttavia la contrapposizione tra realty e personalty si è notevolmente attenuata risolvendosi nella distinzione tra diritti sui beni immobili ( land ) e diritti sui beni mobili ( goods e chattles ) all’interno della stessa disciplina della property law in generale, in ragione di una serie di fattori quali la scomparsa del regime feudatario e l’abolizione delle antiche real actions. Nel 1925 il legislatore inglese è intervenuto con una serie di riforme per avvicinare le due categorie di property.

Real property (Realty) = lands and tenements (beni immobili); real action Freehold estates (diritti feudali su immobile caratterizzati dal tempo ) Trust (diritti feudali su immobile caratterizzati dalla frazionabilità in senso funzionale)

Personal property (Personalty) = goods and chattels (beni mobili); personal action

2.2 La property come “patrimonio” e i diritti come oggetto di proprietà (la new property) Il law of property non riguarda solo il regime dei beni, ma investe anche settori da noi intesi autonomamente: il diritto di famiglia e successorio, il diritto fallimentare, come conseguenza soprattutto della proprietà immobiliare ( realty ), di istituti quali il trust, legati alle vicende patrimoniali e a quelle successorie all’interno della famiglia, un tempo aristocratica, per via dei family settlements. Per ciò che concerne la ricchezza mobiliare (personalty) deve essere detto che in questa categoria è inclusa una gran varietà di elementi, poiché è personalty cio che non è realty. Sicchè questa catagoria finisce per accogliere oggetti eterogenei suddivisi in due maggiori sottocategorie:

atto unilaterale di concessione effettuato nella forma solenne del deed .; a differenza quindi degli estates in land, i quali accompagnandosi a un possesso, in questo trovavano il proprio fondamento (titolo). Nel novero di questa categoria rientravano, anche diritti di patronato, franchigie, decime, dignità e uffici; vi permangono tre figure di importanza pratica: rentcharges (rendite gravanti sul fondo), easements (servitù prediali), profits à prendre (diritti di appropriazione dei frutti e/o di utilizzazione delle risorse naturali di un fondo). Di fatto la categoria degli incorporeal hereditaments, attualmente tende a restringersi ai rights in alieno solo o diritti sul fondo altrui : questi diritti, cd. parziari , non conferiscono possesso pieno ed esclusivo al titolare del diritto stesso sul bene immobile, sono riguardati come incorporali e considerati ugualmente oggetto di property.

2.4 <> e <> Anche negli ordinamenti inglesi si distingue tra property rights (diritti reali) e personal rights (diritti personali). I property rights, in quanto riferiti alle cose, caratterizzati dalla alienabilità-trasferibilità, opponibilità nei confronti dei terzi, è possibile dar vita autonomamente, per via contrattuale, a nuove figure giuridiche.

3.<> E SOPRAVVENIENZE DEL SISTEMA FEUDALE DI PROPRIETA’ Il termine ownership ( “proprietà”, ovvero “avere come proprio” o “possedere”) si presenta poco compatibile con il modello di property, nel campo almeno dei beni immobili, per via delle ascendenze feudali di tale modello, che stenta a riconoscere l’idea di proprietà come diritto assoluto avente ad oggetto la cosa ( land ) in sé considerata; preferendo piuttosto di accogliere l’idea di ownership nei termini relativi di un diritto di grado più elevato al possesso della cosa. Gli impieghi del termine ownership riguardano in pratica l’idea di appartenenza di una cosa e quella di appartenenza ( titolarità ) del diritto su di essa: così si parla di owner of goods (proprietario delle merci) per indicare il proprietario della res in senso fisico , ma è owner anche colui che ha uno o più interessi di tipo proprietario, intendendosi con ciò indicare quale oggetto di ownership un bene astrattamente concepito alla stregua di un interesse o diritto (soggettivo) , avente rilevanza patrimoniale; ad esempio si parla di estate owner , qualificando in tal modo il titolare (proprietario) di quello che sarebbe un diritto di locazione, relativo al possesso (uso e godemento) di un immobile e costituente la categoria del legal estate , oggetto di real property (il titolare di un legal estate (“proprietà legale”) è indicato come un estate owner ; estate owner significa il titolare (owner) di un legal estate ). Nell’esperienza di common law il termine ownership , lungi dal trovare una esatta corrispondenza sul piano concettuale e sistematico con la “ proprietà ” dei paesi di civil law, tende ad assumere valore descrittivo di una situazione di appartenenza genericamente intesa come mera titolarità del diritto al possesso sui beni, mobili o immobili. Nei paesi di common law è valida la distinzione tra “ proprietà della cosa ” e “ proprietà del diritto ”: nel primo caso si attribuisce la proprietà ( ownership ) a un oggetto fisico, a costo di ridurre il numero dei proprietari, nel secondo, aumenta il numero dei proprietari , attribuendo in ogni caso la proprietà a un entità astratta.

3.1 <> e <>

Nel campo della real property (dei beni immobili, “ land law ”) vige il principio d’impronta feudale, per cui tutto il suolo è terra regis , di proprietà cioè della Corona, proprietà cd. ultimate ownership. Ogni proprietario terriero (“landowner”) ha, come in passato, la posizione formale di chi possiede, o meglio, ha diritto di posseder, direttamente o indirettamente del sovrano, sulla base di un rapporto di concessione chiamato “tenure” (possesso), parte della terra regis : <<giuridicamente nessuno è l’assoluto proprietario di una terra: può averne solo il possesso, ovvero l’uso, il godimento, il diritto di disporre della cosa , e di escludere gli altri dalla stessa>>. Nella pratica l’idea di ownership si eguaglia a quella di proprietà privata. Sul finire del XII secolo furono abiliti i rapporti di sub infeudazione che rendevano difficoltosa l’individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi feudali nei confronti dei signori concedenti (overlords) le terre, e tutte la land furono tenute in rapporto di concessione diretta alla corona. In epoca medievale la terra e i suoi prodotti costituivano la ricchezza materiale del paese ed era, pertanto, usuale assicurare al concedente della terra la prestazione di servizi da parte del vassallo; tale pratica cadde in disuso, fino alla completa abolizione formale con una legge del 1646, che converti il rapporto concessorio in free and common socage , ovvero l’obbligo in capo al vassallo del pagamento di una somma di denaro (una rendita) in luogo di ogni altra prestazione, onere o servigio. Le varie riforme prodottesi già dalla metà del ‘600 hanno portato ad una graduale rimozione di alcuni istituti di origine feudale dando spazio a un nuovo modello di proprietà che più si avvicina a quello romanistico, conservandone comunque l’impalcatura concettuale (di stampo feudale) su cui continua ad appoggiarsi il regime della proprietà immobiliare. Infatti, a differenza dei beni mobili corporali, goods , suscettibili di essere oggetto di proprietà assoluta, gli immobili, land , non sono considerati tecnicamente oggetto di siffatta proprietà, ma solo oggetto di tenure , concessione feudale. L’unica specie feudale oggi rimasta è la freehold tenure in socage (freeholder=tenant=tenutario=libero possidente) , ovvero owner of land (proprietario di un immobile), dove il rapporto di concessione feudale rimane ancora lo schema-base del modello proprietario di common law.

3.2 <> In teme di proprietà immobiliare, oggetto della titolarità ( ownership ) del diritto al possesso di un fondo non è la terra, come bene fisico, ma un entità immateriale riferita alla quantità di tempo del relativo uso e godimento dell’immobile. Oggetto di ownership è il cd. estate: un estate è il diritto di possedere una tenuta per un periodo di tempo, e molteplici estates possono sussistere simultaneamente su un medesimo fondo. L’ estate ownership è riferibile esclusivamente ai beni immobili, non già a quelli mobili (ai personal property); l’ ownership goods non è frazionabile secondo lo stretto diritto, in estates, cioè in porzioni di titolarità del diritto al possesso (uso e godimento) graduate nel tempo, in forza della natura stessa dei beni corporali, oggetto di consumo. Occorre a questo punto precisare la differenza di concetto della proprietà a seconda che ci si riferisca alla coltura di common law o a quella di stampo romanistico-continentale. Il concetto di proprietà appare all’uomo comune un semplice concetto legato alla questione del “mio “e del “tuo”; ad es. è “mia” la casa che ho comprato versandone il prezzo; sono il proprietario assoluto. In questi semplici casi la parola assoluto è riferita alla proprietà in due differenti significati: inattaccabile e indivisa. Il proprietario asserisce di avere diritto alla cosa e che tale suo diritto è pieno ed esclusivo. In sostanza

stabilmente annesso ( fixtures ): il termine ownership è sinonimo di title (titolarità) a un certo diritto su un immobile ( estate o, più in generale, interests in land). In questo senso viene in rilievo il rapporto tra title e possession : deve essere osservato che tutti i titles to land sono fondati sul possesso, cioè il titolo della persona che attualmente possiede un bene immobile prevale nei confronti di chiunque altro, tranne su colui che dimostri di avere un titolo basato su un possesso anteriore , ovvero chi può vantare un diritto migliore al possesso dell’immobile. La concezione di carattere possessorio di title to land ( right to possess; possessory ownership ) si sviluppa nel mondo feudale in collegamento con la nozione di seisin ( vestitura, ovvero forma di riconoscimento dei diritti immobiliari: seisin in possession ). A tutela della seisin, possesso feudale, vi erano una serie di azioni tipiche, real actions, distinte in due specie: le azioni a competenza delle corti feudali (baronali), aventi la natura di proprietary actions (es. writ of right, a mezzo del quale taluno vassallo faceva valere il suo miglior diritto (titolo) ad avere e tenere un feudo), e le possessory assizes di competenza delle corti regie, inizialmente concesse per reagire contro i casi di spoglio, per scopi di ristabilimento della “pace del re”, e successivamente ampliatesi fino a sostituire le altre più antiche azioni. Caratteristica comune alle real actions era che il title to land veniva fatto dipendere dal better right to possession (il miglio diritto al possesso), con cui il titolo stesso si identificava: il concetto di proprietà finiva per essere assorbito in quello di possesso: si era owner in quanto si possedeva e non viceversa. Tutto ciò in conformità con l’atteggiamento medievale incapace di concepire un diritto astratto di proprietà senza il supporto concreto ovvero, fuori dall’involucro visibile di un esercizio effettivo o possesso che ne facesse da titolo. La tradizione di common law peraltro non ha mai avuto un procedimento adeguato nel caso degli immobili e nel caso dei mobili addirittura nessuno, per la rivendicazione della proprietà pura e semplice, quale la vindicatio. Nel XII secolo nacque una nuova forma di azione, denominata action of ejectment : essa aveva all’origine natura delittuale e funzione risarcitoria, ed era concessa a favore del fittavolo, titolare di un diritto di leasehold estraneo all’ambito dei diritti feudali sulla terra e come tale insuscettibile di seisin-vestitura (di un possesso feudale) tutelabile con real actions, per reagire contro l’illecito ( trespass) , cioè contro l’ estromissione di costui dal possesso del fondo da parte del concedente e suoi successori. Successivamente il rimedio si affermò come mezzo di tutela generale, utilizzabile dai tenants per far valere la titolarità ( ownership ) del proprio diritto ( right to posses ) nei confronti di qualunque possessore abusivo del fondo, o immobile: ogi tale rimedio in funzione sia possessoria che petitoria è denominato action for recovery of land (azione di recupero dei terreni azione di recupero dei terreni). Ciò che deve essere sottolineato è la persistenza nel diritto medievale del principio per il quale il fatto del possesso ( adverse possession= esercitato seconza o contro la volontà del legittimo titolare ), anche se ottenuto illecitamente, viene considerato, nell’ordinamento inglese, idoneo a fondare titolo giuridicamente valido ( legal title ) e come tale opponibile nei confronti di terzi, tranne di colui ( true owner ) che dimostri di avere dalla sua un diritto migliore a possedere la cosa ( better right to possession ): principio che trova espressione nella regola tradizionale per cui il possesso è fondamento del titolo ( possessioni s root of title ), o meglio il possesso è presunzione di proprietà ( possessioni s prima facie evidence of ownership ). In common law non esiste il concetto di titolo assoluto: quando sorgono questioni concernenti il titolo di proprietà riguardo ad un immobile, la corte ha a che fare soltanto

con la forza relativa dei titoli vantati dalle parti in causa, ciascuna nei confronti dell’altra. Lo stesso può dirsi a proposito della corrispondente azione recuperatoria di beni mobili corporali dalle mani di chiunque se ne sia illegittimamente appropriato (il ritrovatore ha un diritto di tenere per sé la cosa nei confronti di tutti tranne che del legittimo proprietario). Anche qui un possesso anteriore è sufficiente a conferire un diritto valido erga omnes ad eccezione di chi possa vantare uno migliore. Per cui può dirsi che il diritto inglese pone l’accento sul principio di relatività dei titoli, graduati in ordine di priorità, piuttosto che sull’idea di proprietà assoluta. Digressione: nel caso del ladro questi acquista un possessory title, ma gli verrà sottratto per ragioni di ordine pubblico.

3.5 Possesso come fondamento del titolo e pubblicità immobiliare: l<<’adverse possession>> Deve essere sottolineato che la possibilità sempre aperta di un titolo migliore è oggi ridotta grandemente da sistemi di pubblicità immobiliare ( land registration ), basati sulla iscrizione in apposito registro dei titoli e organizzati allo scopo di assicurarne la massima certezza e affidabilità: per cui la proprietà-titolarità del diritto ( legal estate ) al possesso è quella che appare dalle risultanze del registro. Una volta istituita la pubblicità immobiliare e la intervenuta esigenza di tutela dei titolari iscritti, la Land Registration Act ha stabilito l’iscrizione del titolo derivante da advers possession nell’apposito registro, nel senso di riconoscere al possesso rivale continuato nel tempo stabilito dalla legge (di regola 10 anni) un effetto acquisitivo.

3.6 Relatività-molteplicità dei titoli (al possesso) Diversamente dal modello romanistico - continentale incentrato sul principio della unicità del titolo di proprietà, il modello inglese risulta caratterizzato dell’opposto principio di molteplicità dei titoli concorrenti su un medesimo bene. Principio che si riflette nell’idea che qualunque titolo è valido agli effetti del possesso, tranne che nei confronti di chi possa vantarne uno migliore, secondo un ordine di priorità che non rende necessaria la dimostrazione, di chi intende reclamare come proprio il possesso del bene.

4.LA TEORIA DEGLI ESTATES A BASE DEL REGIME DEI DIRITTI SUI BENI IMMOBILI: PECULIARITA’ DEL FEUDALESIMO INGLESE Altra idea centrale in materia di real property ( land law ) è quella di estate , dal latino status , alla quale si riconnette l’altra fondamentale caratteristica della fragmentation of ownership : cioè nella frazionabilità dei property rights (o interests ), che porta a un moltiplicarsi di situazioni proprietarie, a cui corrispondono una pluralità di diritti all’uso e al godimento del bene medesimo. Anche in questo caso, punto di partenza è il contesto storico politico e istituzionale del feudalesimo: a partire dall’invasione normanna (1066), per mano di Guglielmo si registra un importante passaggio per il sistema di common law: venne assorbito sotto la corona ogni rapporto avente ad oggetto possesso o godimento di fondi, senza alcuna esclusione. Si trattava di un principio strategico per la monarchia normanna, che faceva del sovrano l’unico proprietario assoluto dei suoli, ma in senso più politico che giuridico, per cui l’allocazione delle terre non poteva che avvenire nella forma della concessione o donazione, sulla base cioè di un rapporto di tenuta ( tenure ), in forza del quale il sovrano stesso o, a sua volta, un lord , investiva taluno ( tenant ) del potere (diritto) di godimento e sfruttamento di un feudo, cioè di un fondo dipendente secondo

L’essenza concettuale è rappresentata dall’idea per la quale si profila una netta distinzione tra terra come oggetto fisico e estates , oggetto di proprietà: la terra in sé stessa è una cosa, e il diritto su di essa è un’altra cosa, poiché un estate in land è un tempo concesso sulla terra, ovvero una terra concessa per un tempo, e vi sono varietà di diritti, che altro non sono che varietà di tempo di durata del diritto. Gli estates sono concepiti come porzioni temporali di godimento di un fondo, e sono dunque distinti a seconda della loro durata e collocazione nel tempo;sì da formare altrettanti gradi o livelli, o modi di proprietà tra loro sovrapposti e disposti in successione cronologica. L’astrazione dell’elemento temporale dalla fisicità del bene (terra) rappresenta la risposta dei giuristi inglesi medievali al fenomeno della ripartizione delle utilità del bene e della coesistenza delle corrispondenti situazioni di appartenenza in capo a più soggetti, ciascuno dei quali è titolare di un proprio status giuridico ( estate ) rispetto al bene stesso. Da un estate massimo, ( fee simple ), sono ricavabili a favore di altri soggetti, varie specie di estates , tra loro differenziabili sotto il profilo cronologico, ma non qualitativo, trattandosi di diritti concernenti il godimento del fondo, per successivi intervalli di tempo.

5.<> ED <>: IL MODERNO ASSETTO DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI Questa entità astratta di estate, a cui è collegato l’elemento della divisibilità del tempo, viene così ad interporsi tra il soggetto (owner) e l’oggetto (il bene fisico land) del suo diritto, rendendo possibile la frammentaizone del dominio in una pluralità di situazioni aventi, comunque, la medesima natura di diritti di proprietà ( rights of ownership ) e tra loro differenziate per estenzione e dislocazione nel tempo. I property rights possono essere distinti in legal estates , a numero chiuso e oggetto di una titolarità legale, nel senso che erano riconosciuti e protetti at law , ossia dalla corti di Westminster o corti di common law; e gli equitable interests , oggetto di equitable o, beneficial ownership, riconosciuti e protetti in equity, cioè dalla corte di equity tenuta dal Cancelliere. Deve essere sottolineato che con le leggi di riforma del sistema giuridico inglese del 1873-75 e la fusione in un unico apparato giudiziario delle corti di common law e di equity è venuta meno la matrice giurisdizionale della distinzione tra common law ed equity, mentre è rimasta la diversa natura dei mezzi di tutela riconducibili sotto l’uno o l’altro di tali corpi normativi: i legal remedies (come la liquidazione dei danni) sono automaticamente attribuibili, nel senso che la loro concessione consegue di diritto all’accertamento giudiziale dei fatti a base della pretesa; mentre gli equitable remedies (come i vari tipi di inibitoria e l’esecuzione in forma specifica) sono concessi discrezionalmente, nel senso di essere rimessi ad una valutazione di opportunità compiuta dal giudice, a seconda delle circostanze del caso di specie alla luce delle regole guida consolidatesi e denominate massime dell’equity. Nell’ordinamento inglese medievale prima e moderno poi si contemplavano varie specie di estate in land , poiché, ad esempio, un absolute legal estate, quale era il fee simple estate (analogo a un diritto di proprietà piena), poteva essere suddiviso tra un numero illimitato di soggetti, a ciascuno spettando una specifica porzione di estate. Questo stato di cose complicava notevolmente i trasferimenti immobiliari: l’acquirente si vedeva costretto a lunghe e costose indagini riguardanti una pluralità di co-titolari, rivolte a scoprire le vicende traslative e costitutive dei diritti sul medesimo immobile, riandando indietro nel tempo, fino a un periodo di 12 anni al decorso del quale

conseguiva, in presenza di un possesso rivale ( adverse possession ), l’effetto estintivo del diritto del vero proprietario (effetto oggi abolito nei casi di registered land ). Fu così avvertita l’esigenza di ammodernare il regime dei diritti su beni immobili attraverso importanti riforme in materia: le prime leggi in materia furono approvate nel 1925 componendo un organico disegno riformatore che prese il nome di property legislation.

5.1 La riforma del 1925 (<>) (LPA) Il modello di property è stato sostanzialmente mantenuto inalterato, per essere piuttosto semplificato e razionalizzato in funzione di una maggiore facilità e sicurezza dei trasferimenti immobiliari, nonché l’esigenza di una maggior garanzia per i co-titolari dell’immobile.

5.2 <>: <>; <>; <> È stata operata una classificazione dei diritti reali immobiliari, suscettibili di sussistere at law , cioè dei legal rights in land , prevedendo una loro drastica riduzione di numero, nonché la loro distinzione in due categorie: quella dei legal estates e quella dei legal interest. Secondo quanto stabilito dal Law of property act i soli estates capaci di sussistere o di essere trasferiti o costituiti secondo lo stretto diritto ( at law) sono: l’estate in fee simple absolute in possession o freehold estate , e il leasehold estate o lease: il primo ha natura di proprietà perpetua (di durata indefinita); il secondo ha natura di proprietà temporanea (di durate determinata). Con la rimforma del 1925 l numuero dei possibili co-titolari di un legal estate sul medesimo bene è stato limitato a 4. Il fee simple (freehold estate) è il più ampio diritto, analogo al diritto di proprietà piena: oggi, questo diritto è in sé indivisibile , ed è capace di sussistere solo at law ; mentre una sua frammentazione continua a sussistere in equity , a mezzo di rapporti fiduciari ( trusts ) tra titolare ( owner ) del legal estate ( legal owner ), e titolare di un equitable interest (equitable owner o beneficial owner ).

5.3 <> (o <>) Ai legal estates vanno aggiunti una serie di altri diritti, tassativamente enumerati, noti in dottrina come lesser rights , diritti minori , cioè interessi (interests) od oneri (charges)su o relativi ad un immobile che sono capaci di sussistere o di essere trasferiti o costituiti secondo lo stretto diritto ( at law ). Vi si annoverano i diritti su fondo altrui ( rights in alieno solo): le servitù prediali ( easements ), i diritti di pascolo, pesca, raccolta di prodotti della terra ( profits ), le rendite di carattere perpetuo o per un periodo di tempo determinato gravanti su un fondo ( rentcharges ), il pagamento di una somma di denaro gravante su o derivante da un fondo, i rights of entry esercitabili con riferimento ad un rapporto di affitto od annessi a una rendita fondiaria. La particolarità del right of entry è data dal suo atteggiarsi a forma di autotutela: nell’ipotesi di affitto di un immobile, il proprietario può riservarsi il diritto di rientrare in possesso del bene allorquando il tenant (l’affittuario) non adempie le proprie obbligazioni; tale diritto è opponibile erga omnes, sicchè ha natura di diritto reale. Il suo esercizio prescinde da intervento giudiziale, che può invece essere invocato dall’altra parte interessata. Dal punto di vista sistematico la distinzione tra legal estates e legal interest (o cherges) sembra rispecchiare la classificazione dei rights in land a seconda del carattere

Il contributo maggiormente offerto dell’equity alla costruzione del modello di property nell’ordin)amento inglese è l’istituto del trust : da cui prende coropo la distinzione tra legal rights ( estates o interest ) ed equitable interestss. Si può osservare che nel caso in cui il titolare di un estate in the land (un fee simple) avesse alienato formalmente il suo estate a taluno sulla base di un rapporto di fiducia che obbligava costui in qualità di trustee a tenere la titolarità legale del bene per l’effettivo vantaggio o godimento ovvero nell’interesse di un altro soggetto indicato dallo stesso alienante, le corti di common law riconoscevano come titolare (legal owner) dell’estate di specie unicamente il fiduciario. Nel caso in cui il cancelliere, fosse chiamato ad intervenire in sede di equity jurisdiction nei confronti del trustee inadempiente per tutelare la posizione del beneficiario, questi, in base alla massima equity acts in personam riconosceva al beneficiario la posizione di equitable owner, accordandogli in tal modo tutela di carattere relativo, circoscritta alla sola persona del trustee, ingiungendo di adempiere l’obbligo connesso al raporto fiduciario. Questo modo di operare dell’equity valse storicamente a dare ingresso nell’ordinamento inglese a mezzi di tutela in forma specifica alternativi rispetto al rimedio dei danni in common law. In progresso di tempo la tutela del diritto di godimento esistente sull’immobile a favore del beneficiary è stata ampliata nei confronti di chiunque avesse acquistato un legal estate sapendo dell’esistenza di un tale beneficio, oppure indipendentemente da questa conoscenza, oppure ancora a chi avesse ricevuto a titolo gratuito l’immobile, fino ad arrivare in epoca moderna alla regola per la quale i legal rights sono validi nei confronti di tutti, gli equitable rights sono validi nei confronti di chiunque, eccetto un compratore a titolo oneroso e di buona fede del legal estate e i suoi aventi causa. Da semplici rights in personam , suscettibili di essere fatti valere solo nei confronti dei trustees, i diritti del beneficiario hanno assunto la consistenza di veri e propri rights in rem , o comunque ad essi assimilabili: gli equitable interest divennero molto più che semplici diritti personali nei confronti dei fiduciari, erano una nuova specie di property rights, veri diritti in rem. Di qui la possibilità di ricomprendere insieme le due distinte categorie dei legal estates e degli equitable interest in ragione della loro natura proprietaria, ossia del loro configurarsi come diritti reali.

6.1 Critiche alla concezione proprietaria degli <> Appare controversa in dottrina la natura dei beneficial rights o interests alla luce della divisione tra diritti reali e personali secondo lo schema romanistico. Deve dirsi piuttosto che dal punto di vista storico si tratta di ius in personam, trattato alla stregua di ius in rem: un diritto primariamente valido nei confronti di certa persona, cioè del fiduciario, ma trattato in modo da essere equivalente a un diritto valido nei confronti di tutti, un dominium, una proprietà, che esiste comunque solo in equity. Ciò appare dimostrato dal fatto che il diritto del beneficiario di pretendere che i beni siano amministrati come richiede il vincolo fiduciario viene considerato ai fini dell’equity come equivalente al diritto sui beni stessi. Il trust è dunque un ibrido di contratto e proprietà, riconoscerne gli elementi personali non significa disconoscerne le componenti proprietarie.

6.2 Caratteri del trust: il <>

La chiave per comprendere l’istituto del trust sembra essere quella che lega l’obbligo del trustee , concernente la gestione dei beni a lui alienati (affidati), a questi stessi beni, anziché alla persona del beneficiario. In conseguenza di ciò il complesso di beni oggetto di trust appare completamente separato dal resto delle proprietà del trustee che, come corollario dei propri obblighi non ha, in quanto fiduciario, alcun interesse personale verso i medesimi beni; inoltre a fronte del trust duty (dovere di fiducia) si ravvisa un diritto del beneficiary altrettanto incidente sui beni alienati al trustee, al fine di assicurarne l’appartenenza al trust, cioè di mantenere la destinazione vincolata a vantaggio dello stesso beneficiario mediante tutela capace – sia pure nei limiti dell’acquisto in buona fede e a titolo oneroso - di perseguire i beni oggetto di trust nelle mani di chiunque li abbia indebitamente ricevuti – incluso l’acquirente di buona fede a titolo gratutito. Il mezzo elaborato a tal fine è il tracing , da non confondere con il common law tracing (che ha natura di azione di ingiustificato arricchimento), con cui viene fatta valere una pretesa di carattere personale nei confronti del convenuto che ha ricevuto indebitamente beni di proprietà dell’attore. Il tracing, sia at law che in equità , ha natura di azione restitutoria con cui viene fatto valere un diritto reale, applicabile oltre ai casi di illegittimo trasferimento dei beni oggetto del trust avvenuto in caso di violazione dei doveri fiduciari connessi ai beni medesimi, anche ai casi di confusione di tali beni con quelli del trustee. Deve essere fatta menzione di delle ipotesi nelle quali i diritti del beneficiario verso terzi sono protetti dall’equity attraverso il ricorso alla finzione per cui un soggetto estraneo, il cd stranger può essere reso responsabile in veste di fiduciario presunto, ad esempio quando abbia collaborato con il trustee nella violazione degli obblighi fiduciari, o ricevuto beni rientranti nel trust sapendo della violazione commessa in tal modo. Grazie al mezzo del tracing la posizione del beneficiario tende ad essere salvaguardata non solo in chiave di tutela personale, ma come tutela reale, poiché il diritto viene fatto valere come proprietary remedy.

6.3 Trust come ipotesi di “proprietà senza proprietario”: la dissociaizone tra poteri di amministrazione e diritti di godimento Il risultato cui ciò sembra condurre agli occhi di un giurista continentale è quello di una proprietà senza proprietario. La mentalità inglese impedisce di considerare il legal owner come proprietario assoluto della cosa. Il punto su cui occorre insistere è allora quello del collegamento dei doveri fiduciari con i beni oggetto di trust, in modo da orientare il rapporto formale di appartenenza di tali beni in direzione dello scopo per cui sono stati affidati anziché della persona a cui sono stati attribuiti: poiché gli obblighi gravanti sul trust sono collegati con i beni oggetto di trust, questi non sono considerati come propri del trustee, essi sono di proprietà del trust che il trustee si trova solo ad amministrare. Peraltro il beneficiario può chiedere di porre termine al trust dando istruzioni e direttive allo stesso fiduciario circa il modo di disporre dei beni. Il diritto del beneficiary comunque finisce per coincidere con una situazione dimezzata di appartenenza, assistita da una tutela solo parzialmente reale. Il trust dunque contribuisce a caratterizzare quella flessibilità sul piano funzionale tipica del sistema inglese, nel quale si ravvisa una duplicazione di situazioni di titolarità dei diritti sui beni: legal ownership e equitable ownership, relative rispettivamente all’amministrazione e all’effettivo godimento degli stessi diritti. La costruzione del trust comporta una divisione della proprietà sulla cosa o

il mantenimento del patrimonio finanziario. Il managemente trust è la risposta al tramonto definitivo del patrimonio familiare immobiliare come forma di ricchezza dominante. Si spostava in tal modo l’accento dai beni individualmente considerati all’insieme di volta in volta scaturente dalle operazioni economiche effettuate dai trustees (ad es. vendita e reinvestimento dei proventi delle vendite), il cd trust fund , avente natura e funzione di patrimonio separato dalle altre proprietà del trustee, per via dell’obbligo di questi di gestire i beni in favore del beneficiary, nonché caratterizzato e garantito dal principio di surrogazione reale come possibilità di modificazione dei singoli beni oggetto del rapporto di trust. Di qui l’idea di equitable interest , cioè di diritto completamente sganciato dalla fisicità e dall’individualità del suo oggetto (in senso fisico), per essere riferito, invece, ad un’entità astratta, il trust fund, e, concepito semplicemente come diritto a un reddito da essa ricavabile , ma per questo non meno reale, poiché si tratta pur sempre di un diritto legato all’attuale consistenza del fund, caratterizzato dunque da una tutela che si esplica in via di sequela (tracing), cioè di recupero al patrimonio del trust dei beni facenti originariamente parte del fund stesso; una tutela dunque, mirante a seguire i beni del trust nelle mani di chiunque non sia un acquirente in buona fede e a titolo oneroso.

6.7 Trust e frazionabilità in senso funzionale dei <> L’interpretazione che si delinea del regime dei property rights in land nell’odierno ordinamento inglese, dopo le recenti riforme è quella che pone come criterio base la distinzione tra: property rights cha hanno valore, in quanto restano collegati al bene fisico immobile cui si riferiscono, nel senso di implicare un possesso e godimento diretto del bene (questi sussistono come legal estate; e property rights capaci invece di tollerare, senza danno per il loro valore, la modificazione del proprio oggetto, attraverso conversione dell’immobile cui essi si riferiscono in una somma di denaro o in altre forme di capitale idonee a costituire e garantire per il titolare dei diritti stessi una fonte di reddito (questi sussis e interests land)tono solo come equitable interests)