



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
La nullità civile e la nullità canonica del matrimonio, partendo dall'ipotesi dell'inesistenza del matrimonio. Esplora le differenze e le coincidenze tra queste due nozioni legali, considerando casi specifici come la mancanza di alterità sessuale, l'impedimento e l'invalidità derivante dal ligamen. Il testo illustra come la Chiesa cattolica e il diritto civile trattano questi casi e i relativi impedimenti.
Tipologia: Appunti
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




Lezione 26.3 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4) slide 26.3 (n. 1-4)
Il tema dell’alterità sessuale è molto ampio, proprio perché l’alterità sessuale rappresenta un requisito formale e sostanziale del matrimonio in Italia, almeno stando a quelle che sono le disposizioni attuali e l’orientamento attuale sia della Corte costituzionale, sia del nostro ordinamento giuridico (è attuale il discorso in tema di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e dell’eventuale riconoscimento a queste persone degli stessi diritti, che normalmente sono riconosciuti in ambito matrimoniale ciò comporta anche un’ulteriore riflessione rispetto all’equiparazione tra unioni tra persone dello stesso sesso e matrimonio). Infatti, stando a quelle che sono le norme vigenti in materia, l’alterità sessuale è un requisito fondamentale della nozione di matrimonio nel nostro ordinamento giuridico. Anche in quest’ultimo caso si evidenzia la differenza della nozione di matrimonio nei due ordinamenti (ordinamento civile e ordinamento canonico). In particolare, in ambito civile si è fatto riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 settembre del 1990, nell’ipotesi del transessualismo, specialmente dopo che il transessuale abbia chirurgicamente acquisito quel sesso, al quale psichicamente già sentiva di appartenere; tuttavia anche negli ordinamenti sovranazionali come presso le corti europee questo fatto non impone di attribuire al transessuale un sesso, che in realtà non gli è proprio. In chiave canonistica sulla questione non mancano sentenze particolari, nonostante l’incontestabilità naturale, che il cambiamento chirurgico del fenotipo non muta la struttura biologica della persona = in questi casi, in ambito canonico, piuttosto che ricercare soluzioni invalidanti che toccano l’amore sponsale o l’equilibrio psichico o l’impedimento e l’impotenza del transessuale (come è successo in ipotesi
specifiche), sarebbe forse il caso di ritornare a considerare questa situazione con riferimento all’inesistenza del matrimonio (can. 1055 del codice di diritto canonico) e nel caso procedere es. con il tema del processo documentale.
il termine ha il medesimo contenuto per l’ordinamento civile e per l’ordinamento canonico, anche se costituisce un impedimento inteso in una visione diversa. Infatti 1) il codice civile = distingue tra
L’età minima per contrarre matrimonio è fissata nel codice civile in 18 anni (= cioè nel raggiungimento della maggiore età), salvo emancipazione del minore con decreto del tribunale, accertata la sua maturità psicofisica, la fondatezza delle ragioni adottate e i gravi motivi per ammetterlo al matrimonio; mentre nel codice di diritto canonico l’età minima per la celebrazione del matrimonio è fissata in 16 anni per l’uomo e 14 anni per la donna. Tuttavia con riferimento specifico all’Italia la Conferenza Episcopale Italiana, facendo uso di una facoltà concessa dal codice di diritto canonico (= cioè di poter fissare liberamente un’età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio) con una delibera del 1983 ha stabilito, che per la lecita celebrazione del matrimonio l’età dei nubendi è di 18 anni, uniformandosi così al dettato normativo civile. Tale decisione della CEI è stata in qualche modo condizionata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 16 del 1982, che aveva richiamato il rispetto del limite posto dall’art. 84 c.c. ai fini della trascrizione del matrimonio concordatario e aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge matrimoniale del ‘29 nella parte, in cui non disponeva, che l’ufficiale dello stato civile non doveva dar luogo alla trascrizione nel caso di matrimonio contratto dal minore infrasedicenne o dal minore, che avesse compiuto gli anni 16, ma che non fosse stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 c.c. Oggi l’art. 8 dell’accordo dell’ stabilisce, che la Santa Sede prende atto, che la trascrizione non potrà aver luogo quando gli sposi
non rispondano ai requisiti di legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione = ciò significa che, pur potendosi celebrare un matrimonio canonico prima del 18 anno di età, anche se questo è sconsigliato in Italia proprio in ragione dell’accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma pur essendo possibile per il diritto canonico, tuttavia la trascrizione non potrà avvenire prima del compimento del 18 anno d’età da parte degli sposi.