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Confronto tra nullità civile e nullità canonica del matrimonio: differenze e coincidenze, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La nullità civile e la nullità canonica del matrimonio, partendo dall'ipotesi dell'inesistenza del matrimonio. Esplora le differenze e le coincidenze tra queste due nozioni legali, considerando casi specifici come la mancanza di alterità sessuale, l'impedimento e l'invalidità derivante dal ligamen. Il testo illustra come la Chiesa cattolica e il diritto civile trattano questi casi e i relativi impedimenti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 26.3 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4)
slide 26.3 (n. 1-4)
Il raffronto tra la nullità civile e la nullità canonica parte dall’ipotesi dell’inesistenza
del matrimonio.
Inesistenza = 1) a livello civilistico la nozione di inesistenza risale alla dottrina, che
si è formata intorno al Codice napoleonico e si verifica quando la concreta fattispecie
sia radicalmente difforme dal tipo legale del matrimonio come nelle ipotesi di mancanza
dei requisiti formali della celebrazione, mancanza del consenso, identità di sesso, anche
se in quest’ultimo caso la dottrina e la giurisprudenza non sono sempre state concordi
sul punto, ritenendo che si tratti piuttosto in un’ipotesi di nullità del matrimonio
l’alterità sessuale, pur essendo un carattere fondamentale del matrimonio nel nostro
ordinamento giuridico, per alcuni autori la mancanza dell’alterità sessuale non sarebbe
così grave da determinare l’inesistenza del matrimonio tanto da potersi piuttosto parlare
in questo caso di un’ipotesi di nullità del matrimonio (= cioè (mentre la norma
del can. 1055 del codice di diritto canonico, in caso di mancanza di alterità sessuale,
riconosce l’inesistenza ex natura rei del matrimonio e ciò conferma, che l’alterità
sessuale appartiene alla sostanza del matrimonio
Il tema dell’alterità sessuale è molto ampio, proprio perché l’alterità sessuale rappresenta un requisito
formale e sostanziale del matrimonio in Italia, almeno stando a quelle che sono le disposizioni attuali e
l’orientamento attuale sia della Corte costituzionale, sia del nostro ordinamento giuridico (è attuale
il discorso in tema di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e dell’eventuale
riconoscimento a queste persone degli stessi diritti, che normalmente sono riconosciuti in ambito
matrimoniale ciò comporta anche un’ulteriore riflessione rispetto all’equiparazione tra unioni tra
persone dello stesso sesso e matrimonio). Infatti, stando a quelle che sono le norme vigenti in materia,
l’alterità sessuale è un requisito fondamentale della nozione di matrimonio nel nostro ordinamento
giuridico.
Anche in quest’ultimo caso si evidenzia la differenza della nozione di matrimonio nei due ordinamenti
(ordinamento civile e ordinamento canonico).
In particolare, in ambito civile si è fatto riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo del 27 settembre del 1990, nell’ipotesi del transessualismo, specialmente dopo che
il transessuale abbia chirurgicamente acquisito quel sesso, al quale psichicamente già sentiva
di appartenere; tuttavia anche negli ordinamenti sovranazionali come presso le corti europee questo
fatto non impone di attribuire al transessuale un sesso, che in realtà non gli è proprio. In chiave
canonistica sulla questione non mancano sentenze particolari, nonostante l’incontestabilità naturale,
che il cambiamento chirurgico del fenotipo non muta la struttura biologica della persona = in questi
casi, in ambito canonico, piuttosto che ricercare soluzioni invalidanti che toccano l’amore sponsale o
l’equilibrio psichico o l’impedimento e l’impotenza del transessuale (come è successo in ipotesi
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Lezione 26.3 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4) slide 26.3 (n. 1-4)

Il raffronto tra la nullità civile e la nullità canonica parte dall’ipotesi dell’inesistenza

del matrimonio.

Inesistenza = 1) a livello civilistico la nozione di inesistenza risale alla dottrina, che

si è formata intorno al Codice napoleonico e si verifica quando la concreta fattispecie

sia radicalmente difforme dal tipo legale del matrimonio come nelle ipotesi di mancanza

dei requisiti formali della celebrazione, mancanza del consenso, identità di sesso, anche

se in quest’ultimo caso la dottrina e la giurisprudenza non sono sempre state concordi

sul punto, ritenendo che si tratti piuttosto in un’ipotesi di nullità del matrimonio

l’alterità sessuale, pur essendo un carattere fondamentale del matrimonio nel nostro

ordinamento giuridico, per alcuni autori la mancanza dell’alterità sessuale non sarebbe

così grave da determinare l’inesistenza del matrimonio tanto da potersi piuttosto parlare

in questo caso di un’ipotesi di nullità del matrimonio (= cioè (mentre la norma

del can. 1055 del codice di diritto canonico, in caso di mancanza di alterità sessuale,

riconosce l’inesistenza ex natura rei del matrimonio e ciò conferma, che l’alterità

sessuale appartiene alla sostanza del matrimonio

Il tema dell’alterità sessuale è molto ampio, proprio perché l’alterità sessuale rappresenta un requisito formale e sostanziale del matrimonio in Italia, almeno stando a quelle che sono le disposizioni attuali e l’orientamento attuale sia della Corte costituzionale, sia del nostro ordinamento giuridico (è attuale il discorso in tema di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e dell’eventuale riconoscimento a queste persone degli stessi diritti, che normalmente sono riconosciuti in ambito matrimoniale ciò comporta anche un’ulteriore riflessione rispetto all’equiparazione tra unioni tra persone dello stesso sesso e matrimonio). Infatti, stando a quelle che sono le norme vigenti in materia, l’alterità sessuale è un requisito fondamentale della nozione di matrimonio nel nostro ordinamento giuridico. Anche in quest’ultimo caso si evidenzia la differenza della nozione di matrimonio nei due ordinamenti (ordinamento civile e ordinamento canonico). In particolare, in ambito civile si è fatto riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 settembre del 1990, nell’ipotesi del transessualismo, specialmente dopo che il transessuale abbia chirurgicamente acquisito quel sesso, al quale psichicamente già sentiva di appartenere; tuttavia anche negli ordinamenti sovranazionali come presso le corti europee questo fatto non impone di attribuire al transessuale un sesso, che in realtà non gli è proprio. In chiave canonistica sulla questione non mancano sentenze particolari, nonostante l’incontestabilità naturale, che il cambiamento chirurgico del fenotipo non muta la struttura biologica della persona = in questi casi, in ambito canonico, piuttosto che ricercare soluzioni invalidanti che toccano l’amore sponsale o l’equilibrio psichico o l’impedimento e l’impotenza del transessuale (come è successo in ipotesi

specifiche), sarebbe forse il caso di ritornare a considerare questa situazione con riferimento all’inesistenza del matrimonio (can. 1055 del codice di diritto canonico) e nel caso procedere es. con il tema del processo documentale.

Comune a entrambi gli ordinamenti = è il tema della mancanza delle condizioni generali

per contrarre matrimonio (= cioè il soggetto, che contrae le nozze manca di quei

requisiti essenziali, al fine di poter procedere alla celebrazione del matrimonio).

In questo caso nell’ordinamento canonico si parla di situazioni, che determinano

un impedimento alla celebrazione del matrimonio in quanto il soggetto non è

giuridicamente abile (= cioè non è in grado di poter celebrare quel matrimonio proprio

per un impedimento che vieta la stessa celebrazione).

In tema di condizioni generali per contrarre matrimonio, comune a entrambi

gli ordinamenti (ordinamento civile e ordinamento canonico) = è l’ipotesi di invalidità

derivante dal ligamen (= cioè da un precedente vincolo matrimoniale = cioè dal vincolo

nascente da un precedente matrimonio) = in questo caso, sul piano formale non

si riscontrano particolari divergenze = il matrimonio è nullo, quando è contratto da

una persona già unita ad altra da un precedente vincolo matrimoniale (e naturalmente

specifica l’ordinamento canonico), anche se questo non è stato consumato.

  1. In sede civile l’impedimento dipende dal carattere strettamente monogamico del matrimonio = ritenuto un requisito essenziale per la stessa configurazione dell’istituto (= essenzialità confermata dal fatto che, se il matrimonio fosse celebrato, si configurerebbe la fattispecie del reato di bigamia prevista nel nostro ordinamento). Infatti la monogamia costituisce un principio di ordine pubblico interno e internazionale (es. lo straniero già coniugato non può in nessun caso contrarre altro matrimonio in Italia, anche se la sua legge nazionale consentisse la poligamia). Perché vi sia impedimento = occorre l’esistenza di un vincolo attuale ed efficace per l’ordinamento italiano (tale non è es. il matrimonio canonico, che non sia stato trascritto nei registri dello stato civile); l’impedimento viene a cessare, qualora la persona riacquisti la libertà di stato. Il riacquisto della libertà di stato può avvenire 1) per morte del coniuge, 2) per dichiarazione di nullità del precedente matrimonio, 3) a seguito di pronuncia di divorzio o 4) per dichiarazione di morte presunta non appena la sentenza venga dichiarata eseguibile.
  2. Invece per l’ordinamento canonico l’impedimento di precedente vincolo di legame = è di diritto divino naturale (come confermato dalla rivelazione cristiana). Come per l’ordinamento civile, anche la Chiesa cattolica (considerando validi solo i matrimoni celebrati nella forma da essa stabilita) afferma, che = 1) un matrimonio contratto in forma civile (= un matrimonio civile) da battezzati cattolici non costituisce impedimento e consente la celebrazione di un matrimonio canonico con una terza persona (sebbene in Italia, come stabilisce il decreto generale sul matrimonio canonico, ciò avviene straordinariamente e a condizioni precise); 2) invece un matrimonio civile contratto da non battezzati cattolici (= cioè da persone, che non sono battezzate nella Chiesa) è considerato valido anche per l’ordinamento canonico = quindi ciò costituisce un impedimento, che non consente alcuna

il termine ha il medesimo contenuto per l’ordinamento civile e per l’ordinamento canonico, anche se costituisce un impedimento inteso in una visione diversa. Infatti 1) il codice civile = distingue tra

  1. affinità in linea retta = non dispensabile, salvo che il matrimonio da cui deriva sia dichiarato nullo e
  2. affinità in linea collaterale in secondo grado = dispensabile con autorizzazione del tribunale;
  3. il diritto canonico = prevede l’impedimento 1) di affinità in linea retta e 2) di affinità in linea collaterale fino a 4° grado, ma considera tale causa invalidante di diritto ecclesiastico e non di diritto divino e quindi sempre dispensabile. Infine riguardo al tema dell’adozione = vi è una previsione più articolata, che sancisce il divieto di matrimonio tra soggetti (adottante e adottato) con i suoi discendenti, figli adottivi della stessa persona, adottato e figli dell’adottante, adottato e coniuge dell’adottante, adottante e coniuge dell’adottato. Anche nell’ordinamento canonico è previsto l’impedimento, che sorge dall’adozione e che si estende alla linea retta e al secondo grado della linea collaterale, anche se non vi è alcuna regolamentazione autonoma dell’istituto dell’adozione, essendo necessario far riferimento al diritto civile per definire cos’è l’adozione anche per l’ordinamento canonico. Anche l’adozione = è un impedimento canonicamente dispensabile da parte dell’autorità competente.

Per entrambi gli ordinamenti le persone, che si accingono alla celebrazione

del matrimonio devono essere consapevoli dell’importanza e della responsabilità

dell’atto, che pongono in essere nonché degli impegni che derivano dal matrimonio,

fissandosi a tale scopo un’età minima per contrarre validamente matrimonio (= per

la celebrazione del matrimonio).

L’età minima per contrarre matrimonio è fissata nel codice civile in 18 anni (= cioè nel raggiungimento della maggiore età), salvo emancipazione del minore con decreto del tribunale, accertata la sua maturità psicofisica, la fondatezza delle ragioni adottate e i gravi motivi per ammetterlo al matrimonio; mentre nel codice di diritto canonico l’età minima per la celebrazione del matrimonio è fissata in 16 anni per l’uomo e 14 anni per la donna. Tuttavia con riferimento specifico all’Italia la Conferenza Episcopale Italiana, facendo uso di una facoltà concessa dal codice di diritto canonico (= cioè di poter fissare liberamente un’età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio) con una delibera del 1983 ha stabilito, che per la lecita celebrazione del matrimonio l’età dei nubendi è di 18 anni, uniformandosi così al dettato normativo civile. Tale decisione della CEI è stata in qualche modo condizionata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 16 del 1982, che aveva richiamato il rispetto del limite posto dall’art. 84 c.c. ai fini della trascrizione del matrimonio concordatario e aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge matrimoniale del ‘29 nella parte, in cui non disponeva, che l’ufficiale dello stato civile non doveva dar luogo alla trascrizione nel caso di matrimonio contratto dal minore infrasedicenne o dal minore, che avesse compiuto gli anni 16, ma che non fosse stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 c.c. Oggi l’art. 8 dell’accordo dell’ stabilisce, che la Santa Sede prende atto, che la trascrizione non potrà aver luogo quando gli sposi

non rispondano ai requisiti di legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione = ciò significa che, pur potendosi celebrare un matrimonio canonico prima del 18 anno di età, anche se questo è sconsigliato in Italia proprio in ragione dell’accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma pur essendo possibile per il diritto canonico, tuttavia la trascrizione non potrà avvenire prima del compimento del 18 anno d’età da parte degli sposi.