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RIASSUNTI SIRACUSANO, TRANCHINA, ZAPPALà
Tipologia: Dispense
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Volume primo IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE E IL PROCESSO PENALE CAPITOLO PRIMO: CONCETTO DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE Premessa terminologica e nozione di diritto processuale penale Parlare di diritto processuale penale non è la stessa cosa di parlare di procedura penale. Già quasi ottant’anni fa Chiovenda osservava che la parola “procedura” non rende l’importanza dello studio della relativa disciplina, perché essa significa solo “svolgimento esteriore dell’istituto che è oggetto di quello studio”; e “svolgimento esteriore”, precisava Satta, vuol dire che vi sono le forme, ma al di là delle forme vi è anche qualche altra cosa di cui esse appunto sono lo svolgimento. Il diritto processuale penale è (Guarneri) quel complesso di regole giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali da appositi organi fissati e prestabiliti dalla legge, e con l’osservanza di determinate modalità, si provvede all’attuazione della norma penale sostanziale nei singoli casi concreti. Di estrema importanza è sottolineare come la funzione del d.p.p. non si esaurisca tout court nell’identificare la norma che deve essere attuata nel caso concreto, ma si amplifichi, nel garantire che quella attuazione avvenga attraverso l’osservanza di determinate modalità, vale a dire nella maniera giuridicamente più corretta. Il contenuto specifico del diritto processuale penale Le norme penali (Pagliaro) adempiono ad una funzione di orientamento delle condotte umane nel senso che, approvando o disapprovando determinati comportamenti e ricollegandovi determinate sanzioni possono indurre i soggetti ad astenersi dagli illeciti e a porre in essere comportamenti approvati che sono, appunto, leciti. Si tratta in sostanza della c.d. funzione di prevenzione generale che il diritto penale è chiamato a realizzare. Ma affinchè tale funzione possa dirsi effettiva occorre che alla norma penale sia data concreta attuazione da parte degli organi predisposti che quindi dovranno: Accertare l’illiceità penale di un comportamento attribuibile ad una data persona. Ciò in primo luogo valutando la sussistenza del fatto storico e, in secondo luogo, la sua rilevanza penalistica ossia la possibilità che venga sussunto entro la fattispecie descritta dalla norma penale; Individuare e irrogare la sanzione che potrà essere una pena, una misura di sicurezza ex art. 202 c.p. o un risarcimento del danno ex art. 185 c.p. Si può quindi dire che il d.p.p. è costituito da quel complesso di norme volte a disciplinare l’accertamento dell’illiceità o liceità penale di un determinato fatto e l’applicazione della sanzione correlativa. I rapporti tra diritto processuale penale e diritto penale sostanziale La tesi maggioritaria sostiene la strumentalità del d.p.p. rispetto al d.p.s., partendo dalla constatazione che il d.p.p. costituisce il mezzo per l’accertamento della liceità o illiceità di un certo fatto secondo i parametri di valutazione forniti dalla norma sostanziale. Inoltre l’indefettibilità del ricorso al d.p.p. ne accentua il profilo strumentale, nel senso che esso rappresenta lo strumento assolutamente indispensabile affinchè si accertino in concreto le astratte fattispecie descritte dal d.p.s., cosa che invece non accade necessariamente in ambito privato (il debitore chiamato ad adempiere può riconoscere la propria obbligazione ed eseguire la prestazione, mentre per l’autore di un omicidio è irrilevante riconoscere l’illiceità del proprio comportamento, almeno finchè non intervengono i meccanismi di accertamento e applicazione della sanzione predisposti dal d.p.p.). La natura strumentale non comporta che esso sia privo di interessi propri, basti pensare a quelli che stanno a fondamento dell’attività difensiva dell’imputato o a quelli che mettono capo alle regole del giusto processo. Vi è poi una tesi minoritaria secondo cui la vigenza delle norme giuridiche è data non già dalla loro formale enunciazione, ma piuttosto dal loro effettivo concretizzarsi che si verifica solo ed esclusivamente nel momento processuale (Satta: è il giudice che condanna e assolve, non la legge). Da ciò ne deriva che sono le norme sostanziali ad avere valore strumentale, perchè quali giudizi ipotetici funzionano da astratti criteri di valutazione e come tali vengono utilizzate nel giudizio concreto regolato dalle norme del diritto processuale. Al di là dei tentativi di individuare posizioni di priorità o accessorietà si può comunque riconoscere che tra il d.p.p. e il d.p.s. vi è una necessaria complementarietà che deriva dal principio nulla poena sine iudicio , per il quale la norma sostanziale sarebbe destinata a rimanere priva di conseguenza, quanto meno sul piano sanzionatorio, se non intervenisse a concretarla il fenomeno normativo processuale.
Le fonti immediate: il c.p.p. del 1988 e la marcia verso la sua realizzazione L’attuale c.p.p. (Vassalli) è entrato in vigore il 24 ottobre 1989 dopo un lungo iter che partì dal 1962, quando Carnelutti venne posto a capo di una commissione ministeriale con il compito di curare una riforma radicale del sistema e che, però, non ebbe alcun seguito perché la si ritenne troppo influenzata dalle personali opinioni del suo autore; seguì poi nel 1963 un tentativo di riforma di tutti quanti i codici ma fu un progetto troppo pretenzioso che finì per riguardare il solo c.p.p., il quale comunque non venne riformato a causa della conclusione della legislatura; nel 1968 un ulteriore tentativo fallì per lo scioglimento anticipato del Parlamento; nel 1978 la criminalità terroristica portò ad accantonare un nuovo progetto; nel 1982 ne fallì un altro per la fine anticipata della legislatura; il medesimo disegno di legge venne però recuperato nella legislatura successiva e finalmente si arrivò alla legge 81/1987 che ricalcava le direttive di quella del 1974 (sistema accusatorio, massima semplificazione, parità di accusa e difesa, contraddittorio, oralità) e che entrò in vigore il 24 ottobre 1989, un anno dopo la sua pubblicazione. Sei giorni dopo venne emanata la prima disposizione correttiva con il d.lgs. 351/1989 e da allora fu un susseguirsi di integrazioni e correzioni, dalle quali l’impianto originario del codice uscì completamente stravolto. La Carta costituzionale La Costituzione contiene numerose disposizioni di rilevanza processualistica: Art. 3: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, quindi anche di fronte alle sue istituzioni quali i tribunali. Art. 13: inviolabilità della libertà personale. Art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza. Art. 25: giudice naturale precostituito per legge. Art. 27: responsabilità penale personale. L’imputato non è colpevole fino alla sentenza definitiva. Nelle Carte dei Diritti si parla invece di responsabilità legalmente accertata. Il costituente dava per scontato che la sentenza di primo grado non è definitiva perché la definitività è data da una sentenza controllata quindi impugnata. In Costituzione quindi è come se il processo fosse naturalmente impostato per gradi. Art. 101: soggezione del giudice solo alla legge (indipendenza della magistratura). Art. 102 Art. 104: magistratura autonoma da ogni altro potere. Art. 108: riserva assoluta di legge sull’ordinamento giudiziario. Art. 111: è sempre ammesso ricorso giurisdizionale per violazione di legge. Tutti i provvedimenti devono essere motivati perché il controllo è sulla motivazione. Art. 112: il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Il che significa che non c’è altro organo a cui compete l’azione penale, e che l’azione penale non è ammissibile se fatta dal giudice. In sostanza c’è un ripudio del sistema inquisitorio, a presidio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Altre fonti di legislazione ordinaria Come fonti immediate vanno anche considerate codificazioni a prevalente contenuto non processual-penalistico, come le disposizioni sul processo a carico di minorenni, le leggi sull’ordinamento giudiziario, la disciplina sugli stupefacenti ecc. La consuetudine invece non pare avere nessuna efficacia come fonte, anche perché nessuna disposizione processuale penale vi rimanda. Le fonti mediate Le fonti mediate sono quelle non riferibili fenomeni di produzione normativa interna all’organizzazione statuale, ma tuttavia giuridicamente rilevanti per l’ordinamento che attribuisce ad esse efficacia richiamandole mediante norme di diritto interno. Queste fonti si compendiano:
D. DIRITTO ALLA DIFESA E DIRITTO DI DIFESA. Il diritto alla difesa si sostanzia in tutte le occasioni processuali nelle quali l’imputato può far valere una difesa (art. 24 cost); il diritto di difesa può dirsi anteriore in quanto consta del diritto di poter avere una difesa nel processo penale. La normativa comunitaria L’efficacia della normativa comunitaria è contrassegnata dal principio di supremazia, in virtù del quale a tale normativa dev’essere riconosciuta prevalenza sulla normativa interna degli stati membri. Poiché secondo la Corte di Giustizia tale l’efficacia non può variare a seconda dei diversi settori del diritto nazionale, la relativa normativa opera come fonte anche nel diritto processuale penale nazionale nel senso che, in caso di incompatibilità, sarà la norma comunitaria a dover essere applicata. L’interpretazione dei testi normativi processuali penali Nello specifico settore non operano regole particolari, canone fondamentale pertanto rimane quello posto dall’art. 12 preleggi: “ Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ”. Qualche problema forse viene posto dall’analogia che, utilizzabile in ambito sostanziale, non sembra invece utilizzabile in ambito processuale. La questione sembrerebbe comunque risolversi guardando alla natura delle norme che si vorrebbero utilizzare ratione analogica. Ove si tratti ad esempio di norme che autorizzano misure limitative della libertà personale, il loro impiego appare inibito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale in forza del quale “ le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. E leggi che consentono restrizioni di libertà personale certamente fanno eccezione ad una generale regola di favor libertatis. L’efficacia delle norme processuali penali nel tempo e nello spazio Anche alla legge processuale penale è applicabile il principio dell’irretroattività: l’art. 11 delle preleggi stabilisce infatti che “ la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo ”. Ad esso però è da affiancarsi, considerato il settore processuale, il principio tempus regit actum per cui la porzione di procedimento svolta in vigenza di una normativa poi modificata mantiene il proprio valore anche sotto le norme entrate in vigore successivamente, le quali andranno a regolare solo il restante svolgimento del processo. Per quanto riguarda l’efficacia nello spazio risulta applicabile il principio locus regit actum , per il quale la norma processuale penale, in aderenza con quanto stabilito nelle preleggi, vige con carattere di esclusività nell’ambito territoriale all’interno del quale lo Stato esercita la propria sovranità. Ci sono però delle deroghe nel momento in cui sorge la necessità di instaurare rapporti di mutua assistenza giudiziaria internazionale in forza dei quali, talora, il processo che si svolge in Italia si avvale di attività processuali compiute in altri paesi secondo la legge locale. A ciò si aggiungono le immunità (pontefice e capi di stato esteri, agenti diplomatici e consolari, militari della NATO ecc). CAPITOLO TERZO: IL PROCESSO PENALE E LE SUE CARATTERISTICHE Il processo come species del procedimento Il procedimento si presenta come una determinata sequenza di norme, nonché degli atti da esse disciplinati e delle posizioni soggettive da esse estraibili, in vista del compimento dell’atto finale. Fra le varie specie del procedimento, fa spicco quella indicata come processo: quivi la sequenza è disposta in modo che all’iter di formazione dell’atto partecipino, oltre al suo autore, coloro nella cui sfera l’atto finale è destinato a svolgere i suoi effetti. Dunque caratteristiche del processo sono:
Quindi l’attenzione va alla legge, e conseguentemente alla norma. Essa può e suole essere contemplata, oltre che nella sua consistenza di “canone di valutazione di una condotta” (1), anche da altri punti di vista. Così è possibile estrarre dalla norma la condotta che essa descrive e collegare alla medesima la valutazione normativa, con che si mette in evidenza l’atto giuridico (2). Altra operazione esercitabile è quella di enucleare, dal modello di comportamento da essa descritto, il soggetto (3). Così può imputarsi al soggetto la valutazione normativa: tale posizione giuridica soggettiva (4) si indica col termine facoltà se la condotta è valutata come lecita, col termine dovere se è valutata come doverosa. Se così è, il processo, che è un insieme di norme, è esplicazione di: norme quali canoni di valutazione atti giuridici posizioni giuridiche soggettive il tutto preordinato al raggiungimento dell’atto finale. il concetto di processo penale Posto che il processo consta di una serie di atti, compiuti in una forma e in un tempo prescritti, finalizzati al raggiungimento di un determinato risultato e posti in essere, in virtù del coordinato esplicarsi di situazioni subiettive disciplinate da una serie coordinata di norme, da soggetti ai quali sia riconosciuto, e da soggetti avanti ai quali sia consentito esercitare, un potere di contraddittorio , resta da stabilire cosa differenzi il processo penale dagli altri processi: L’oggetto: il processo penale è diretto all’accertamento della commissione di un reato da parte di taluno e all’eventuale applicazione di una pena (pretesa punitiva); il processo civile serve all’accertamento del diritto e alla attuazione di rapporti giuridici privatistici. Il ruolo delle parti: mentre il diritto civile lascia di regola l’avente diritto arbitro di far valere o no la sua pretesa oppure di rinunciarvi, nel processo penale un simile potere sarebbe in contrasto con l’obbligo imposto al PM di far valere la potestà punitiva dello Stato al dine di ottenere l’applicazione della legge penale contro colui che ha commesso un reato. Se interpretiamo il processo come una serie di atti bisogna anche immaginare che essa sia preordinata all’emanazione di un atto finale. Ma in quanto una volta chiamata in causa la giurisdizione, il provvedimento finale è obbligatorio, si tratta di stabilire quando quell’atto finale è valido. La validità si ha solo se c’è regolarità nel procedimento e nei suoi singoli atti. Profili storici del processo penale: i due contrapposti sistemi processuali Dalla varietà di significati che caratterizza l’uso del termine “accusa” nel linguaggio giuridico, una sola nota emerge pacifica e sicura: la contrapposizione all’idea di difesa. È però chiaro che ciò non basta a ricavare la nozione di accusa. Così, si parla di accusa ad indicare: una funzione o un ufficio un organo o un soggetto un atto dal lato passivo si parla di stato d’accusa, per designare la situazione in cui viene a trovarsi l’imputato. Nel linguaggio ordinario, “accusa” sta normalmente ad indicare l’attribuzione ad un individuo, non importa da chi effettuata, di un fatto, giuridicamente o moralmente illecito. Il linguaggio giuridico si allontanerebbe il meno possibile da quello comune se si intendesse per accusa l’attribuzione di un fatto giuridicamente illecito. Sennonché tuttavia neanche in tal modo si coglierebbe nel segno, dato che non si usa affatto parlare di accusa in riferimento ad una qualsiasi attribuzione di reato. Se fosse altrimenti, pure la denuncia, il rapporto, il referto, la querela, l’istanza e la richiesta, cioè le tipiche forme di notitia criminis , dovrebbero qualificarsi come accusa. Che così non avvenga è del resto comprensibile: poiché di accusa si parla in relazione non soltanto ad atti, ma anche a funzioni ed organi, e, quindi, da tre prospettive diverse, è bene che, mutando la prospettiva, non muti almeno il terreno su cui ci si muove. Perché si possa parlare di accusa occorre che l’attribuzione di un illecito e, più precisamente, di un reato, sia fatta in vista della possibile condanna di una data persona prospettata come colpevole dall’accusatore, cioè che l’attribuzione delittuosa tenda ad una dichiarazione di responsabilità , qualificata sotto tre aspetti:
Quello della tradizione continentale che è più vicina al processo inquisitorio, in cui l’accusa è gestita da un organo burocratico dello Stato, portatore di interessi collettivi. Si ha quindi un’asimmetria delle parti, tra le quali prevale quella pubblica. Comunque non si tratta di un sistema totalmente inquisitorio, soprattutto le tradizioni localo hanno tentato di affrancarsi dalla commistione delle funzione. Si sono creati cosi i SISTEMI MISTI. L’attuale sistema nella legislazione italiana I sistemi misti nascono come compromesso tra la difesa individuale e la tutela sociale. In essi pertanto si fondono tratti inquisitori e accusatori attraverso: Fondamenti storici dello Stato; Scopi che lo Stato si pone in quel momento; Arricchimento di elementi nuovi, ossia le fonti sovraordinate del diritto (le Carte dei Diritti). Nei nostri sistemi continentali, soprattutto in quello italiano e francese, è individuabile un sistema bifasico :
Le implicazioni del nuovo art. 111 Cost: il giusto processo Il legislatore nazionale ordinario è obbligato ad adeguarsi rispetto all’insieme di diritti e di libertà sanciti a livello sovranazionale perché tale insieme è costituito da diritti inviolabili della persona che non tollerano più di essere oggetto di compressione da parte della legge ordinaria. I processi moderni quindi si somigliano tutti: si parla di processo giusto. Esso si qualifica come tale quando:
L’istituzione del giudice penale L’art 1 cpp dispone che “ la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario”. I giudici si distinguono in: Togati: magistrati professionali che appartengono permanentemente all’ordine giudiziario in forza di una nomina che ha luogo a seguito di concorso; Laici o onorari: soggetti investiti in via precaria della potestà giurisdizionale, la cui presenza è giustificata dal fatto che il numero di magistrati togati è inadeguato alla mole di lavoro che grava sugli uffici giudiziari. Sono onorari anche i giudici popolari delle corti d’assise e gli esperti presso il tribunale dei minorenni. Monocratici o collegiali, a seconda della gravità del reato. La capacità del giudice penale L’art. 178 cpp dispone che tra le altre è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti alle condizioni di capacità del giudice e il numero di giudici necessario per costituire i collegi. Queste trovano fondamento nell’art 33 cpp che, rubricato “capacità del giudice”, dispone che: “ le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Non si considerano attinenti alle capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero di giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico”. Anche le cause di incompatibilità producono effetti negativi sulla capacità del giudice, giacchè incidono sull’aspetto fondamentale dell’organo giurisdizionale riguardando l’imparzialità e l’indipendenza del giudizio. Esse sono delineate in base a criteri tassativi e possono derivare: Da atti da lui compiuti nello stesso processo; Da talune qualità concernenti le persone chiamate alla funzione di giudice; Dalla posizione del giudice rispetto all’oggetto del processo o alle parti che agiscono nel processo; Da particolari condizioni ambientali createsi in occasione dello svolgimento di un determinato processo. (Segue). Le diverse situazioni di incompatibilità del giudice penale L’art 34 si occupa delle incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento : Co 1: il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, non importa se di merito oppure no, non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione; Co 2: non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere; Co 2 bis: il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere decreto penale di condanna, né tenere udienza preliminare; inoltre, anche fuori dai casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. Quest’ultimo concetto, secondo la Corte Costituzionale del 1991, ricomprende non solo il giudizio dibattimentale, ma ogni giudizio che pervenga ad una decisione di merito, quindi anche quello abbreviato. Dato che si tratta di garantire all’imputato un giudice diverso rispetto a quello intervenuto nelle indagini preliminari, si capisce come i commi 2 ter e 2 quater escludano dalle cause di incompatibilità alcune situazioni che non implicano giudizi sulla responsabilità della persona sottoposta alle indagini (adozione di provvedimenti sostanzialmente amministrativi, quali concessioni di permessi a detenuti; pronuncia di restituzione in termini, dichiarazione di latitanza; assunzione di incidente probatorio e simili). Co 3: chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice. A queste cause di incompatibilità se ne aggiungono altre in virtù di sentenze additive della Corte costituzionale fondate sul principio generale secondo cui il regime delle incompatibilità ricorre in tutti i casi in cui si profila l’esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali” (Corte cost 1990). L’art 35 si riferisce alle qualità concernenti le persone chiamate a rivestire la funzione di giudice , stabilendo che nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o
affini fino al secondo grado. A ciò si aggiungono norme dell’ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941 modificato dal d.lgs. 109/2006) secondo le quali l’incompatibilità investe: Magistrati che abbiano tra loro vincoli di parentela o affinità fino al secondo grado, ovvero coniugio o convivenza, i quali non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario; Magistrati che abbiano tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, ovvero coniugio o convivenza, i quali non possono far parte dello stesso tribunale o della stessa corte organizzati in un’unica sezione, salvo che uno dei due operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale; Magistrati che abbiano tra loro vincoli di parentela o affinità sino al quarto grado incluso, ovvero coniugio o convivenza, i quali non possono far parte dello stesso collegio giudicante sia nei tribunali che nelle corti; Magistrati preposti alla direzione di un ufficio giudiziario rispetto agli altri magistrati dell’ufficio; Magistrati i cui parenti sino al secondo grado o affini di primo grado svolgano attività di polizia giudiziaria presso un determinato ufficio giudiziario, i quali non possono appartenere al medesimo ufficio; Magistrati che abbiano vincoli di parentela fino al secondo grado o affinità in primo grado, ovvero vincoli di coniugio o di convivenza con avvocati che esercitino la professione nella stessa sede giudiziaria. L’incompatibilità si verifica poi nelle ipotesi di cui agli artt 36 e 37, astensione e ricusazione. Si verifica altresì con riferimento a condizioni ambientali createsi in occasione dell’instaurarsi di un determinato processo, quando accadimenti locali di particolare gravità, atti a mettere in pericolo la sicurezza o l’incolumità pubblica o a determinare gravi motivi di legittimo sospetto sulla non imparzialità dell’organo giudicante, possano compromettere il sereno svolgimento delle attività processuali. L’astensione del giudice penale Per rimuovere la presenza del judex suspectus creato dalle situazioni di incompatibilità, l’ordinamento offre i rimedi della astensione del giudice, della ricusazione e della rimessione del processo. L’ astensione è la rinuncia all’esercizio della funzione giurisdizionale alla quale è obbligato il magistrato che ritenga di trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dalla legge o che ravvisi altre ragioni gravi di convenienza per le quali si rende inopportuna la sua partecipazione al processo. L’art. 36 dispone che il giudice ha l’obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’astensione è effettuata mediante dichiarazione contenente lo specifico motivo che induce il magistrato ad astenersi, avanzata al presidente dell’organo giudicante di cui fa parte ovvero, se ad astenersi è il giudice di pace, al presidente del tribunale, che decidono con decreto senza alcuna formalità. La dichiarazione di astensione del presidente del tribunale viene proposta al presidente della corte d’appello; quella del presidente della corte d’appello al presidente della Corte di cassazione (co 3 e 4). L’art 42 dispone che “ se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia ”. Il divieto per il giudice di compiere ulteriori atti non è espressamente sanzionato, ma si deve ritenere che la sua violazione sia produttiva di nullità ex art 178 lett. a cpp; per quel che riguarda la sorte degli atti compiuti precedentemente che non sono stati dichiarati efficaci, vengono considerati invalidi. L’art 43 dispone poi che “ il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato, secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11” ossia che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d’appello ovvero, se trattasi di giudice di pace, al giudice dell’ufficio più vicino.
giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Cass SU 2003). In ogni caso deve rappresentare l’extrema ratio, quando le turbative non siano altrimenti eliminabili se non trasferendo il processo. Legittimati a chiedere la rimessione alla Cassazione ex art. 45 sono il procuratore generale presso la Corte d’appello, il pm presso il giudice che procede e l’imputato. È possibile solo nello svolgimento del processo di merito perché la Cassazione essendo costituita in sede unica non permette trasferimenti; inoltre può operare solo nella fase del processo e non anche durante le indagini preliminari, essendo comunque ammessa in udienza preliminare. Ai sensi dell’art 46 “ la richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa d'inammissibilità della richiesta.” Al fine di evitare che abbia a trasformarsi in un espediente dilatorio, l’art 47 dispone che: “ In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
_3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.” La sfera di potestà del giudice penale: A) contenuti e specie della giurisdizione penale Relativamente ai contenuti della giurisdizione penale si individuano giudici: Con giurisdizione piena (giudice di pace, tribunale, corte d’assise, corte d’appello, corte d0assise d’appello): hanno potestà di accertamento e decisione che si esplica in una completa attività che culmina con una qualsiasi pronuncia di condanna o assoluzione. Con giurisdizione semipiena (gip): la potestà incontra il limite dell’applicabilità della pena in conseguenza al comportamento accertato. Con giurisdizione limitata o ad acta (gip): la potestà è circoscritta a singoli atti. Relativamente alle specie : Giudici ordinari e straordinari: i primi con carattere di normalità, i secondi istituiti ad hoc per determinate regiudicande. Giudici comuni e speciali: appartengono ai giudici ordinari; mentre i primi hanno potestà in ordine alla generalità dei reati e degli imputati, i secondi hanno potestà in casi particolari che la legge sottrae dalla competenza dei giudici comuni. Sono giudici comuni: il tribunale, la corte d’assise, la corte d’appello, la corte d’assise d’appello, il gip, il gup, il magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza, il giudice di pace. Sono giudici speciali: la Corte costituzionale, il tribunale militare, la corte militare d’appello, il magistrato militare di sorveglianza, il tribunale militare di sorveglianza, il tribunale per i minorenni, la corte d’appello per i minorenni, il magistrato di sorveglianza per i minorenni. Giudici di merito e di legittimità. (Segue): B) la competenza penale: funzionale, per materia, per territorio La competenza come limite della giurisdizione nasce dalla molteplicità degli organi che esercitano attività giurisdizionale. La competenza funzionale (per stati e gradi) concerne i diversi segmenti in cui è possibile frazionare il processo penale. Giudicano in primo grado: tra i giudici comuni, il giudice di pace, il tribunale, la corte d’assise; tra i giudici speciali, il tribunale per i minorenni e il tribunale militare; la Corte costituzionale può considerarsi di primo e unico grado. Giudicano in secondo grado: tra i giudici comuni, il tribunale monocratico sui provvedimenti del giudice di pace, la corte d’appello sul tribunale, la corte d’assise d’appello sulla corte d’assise; tra i giudici speciali, la corte d’appello per i minorenni e la corte d’appello minitare. Giudice di legittimità è la Corte di cassazione. Secondo gli stati del processo si distinguono giudici per lo stato precedente al giudizio, giudici del giudizio e giudici dell’esecuzione. Giudici per lo stato precedente al giudizio sono il gip e il gup. Giudici per il giudizio sono: tra i giudici comuni, il giudice di pace, il tribunale e la corte d’assise in primo grado; tribunale e corte d’appello in secondo grado; corte di cassazione. Tra i giudici speciali, la Corte costituzionale, il tribunale per i minorenni e il tribunale militare e i loro appelli. Giudici dell’esecuzione sono: il giudice dell’esecuzione, il magistrato e il tribunale di sorveglianza. La competenza per materia costituisce il limite della potestà giurisdizionale in primo grado e le regole per la sua determinazione sono stabilite dall’art. 4 cpp stabilendo che: Si ha riguardo al massimo della pena edittale prevista per ciascun reato consumato, ridotto a un terzo per l’ipotesi del tentativo; Non si tiene conto dell’aumento di pena dipendente dalla continuazione del reato, sicchè viene a rilevanza il massimo della pena edittale stabilita per la violazione più grave; Non si tiene conto dell’aumento di pena per effetto della recidiva; Non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione per le aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale. Ciò premesso, le competenze dei giudici sono così ripartite: A) Corte d’assise, art 5 cpp. Competenza mista (pene edittali + tipo di reati): a. Delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti, comunque aggravanti, di tentato omicidio, rapina, estorsione e associazione di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravanti, previsti dal testo unico delle norme sugli stupefacenti; b. I delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale; c. Ogni delitto doloso se dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, eslcuse le ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, di morte verificatasi nel corso di rissa, di morte come conseguenza di omissione di soccorso;
del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. L’individuazione segue una regola tabellare in forza della quale la competenza viene assegnata, in successione circolare, per i magistrati appartenenti al distretto di corte d’appello di Roma ai giudici di Perugia, quelli di Perugia a Firenze e così via fino a Roma. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.” b. In ipotesi di rimessione del processo. c. In materie particolari, ad esempio per i reati commessi a mezzo di rappresentazione teatrale la competenza è del giudice del luogo in cui è avvenuta la prima rappresentazione in pubblico, ecc (pag 96). d. Procedimenti di criminalità organizzata , art 328 co 1 bis e 1 quater: le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l’udienza preliminare vengono esercitate, quale che sia il locus commissi delicti, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice che sarebbe naturalmente competente, tranne che specifiche norme stabiliscano diversamente. e. Una regola di chiusura è posta dall’art 21 co 2 , nel momento in cui non essendo state osservate in un determinato procedimento le norme che ne assegnano la competenza al giudice considerato competente ratione loci, tale inosservanza non sia stata rilevata nei termini stabiliti. La competenza per connessione si delinea allorchè tra più situazione idonee in astratto a dar vita ciascuna ad un autonomo processo penale intercorra una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di uno dei processi verrebbe a coincidere parzialmente o a identificarsi parzialmente con l’accertamento o la regiudicanda oggetto di altri processi. Questa circostanza rende conveniente il confluire delle diverse regiudicande in un unico processo. L’art 12 prevede che si abbia connessione: a. Se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o (se si tratta di delitto colposo) in cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento. Si fa l’esempio della morte di una persona attribuita a colui che le abbia cagionato lesioni e al medico che l’abbia curata male. b. Se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. c. Se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultarne gli altri. La connessione produce particolari effetti sulla competenza per materia, dando vita alla cognizione di un unico giudice, che viene individuato in quello di competenza superiore: dispone infatti l’art 15 che se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della Corte d’assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la Corte d’assise. Incide inoltre sulla competenza per territorio ex art 16: “ La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.” Casi particolari sono poi considerati negli artt 13 e 14: Art 13: Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima. (Si tratta dell’ipotesi teorica di concorso nei reati di alto tradimento e attentato alla costituzione commessi dal PdR) Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. Art 14: La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne. Il principio della connessione non viene violato, secondo la Corte Costituzionale, nei casi in cui la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad uno diverso, purchè anche questo precostituito, ove tali
spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto di altri principi, come quello dell’ordine e della coerenza nella decisione di cause tra loro connesse. Riunione e separazione di processi Mentre la connessione suppone una pluralità di giudici tutti astrattamente competenti a conoscere di diversi processi legati tra loro da particolari vincoli, requisito per la riunione è che diversi processi appartengano alla competenza dello stesso giudice il quale, per esigenze di speditezza e di semplificazione, o quando lo ritenga necessario per l’accertamento dei fatti, può disporne la trattazione congiunta. L’art 17 prevede che la riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: Nei casi di connessione ex art 12; Nei casi previsti dall’art 371 comma 2 lett b cioè i casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. La possibilità di far luogo alla riunione è demandata alla discrezionalità del giudice e subordinata a due presupposti: processi pendenti nello stesso stato e grado e davanti al medesimo giudice; che la trattazione congiunta non determini un ritardo nella definizione. Ai sensi dell’art 610 comma 3 la riunione può essere disposta anche in sede di giudizio avanti alla Corte di cassazione. È impossibile nelle indagini preliminari. La separazione di processi, obbligatoria al verificarsi delle relative circostanze, è disposta, ex art 18, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento; c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione ; d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione; e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione. (1) Poteri discrezionali di ordinare la separazione sono invece riconosciuti in due casi:
1. Art 18 comma 2: “ Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.” 2. Art 344 comma 4: allorchè si proceda nei confronti di più persone per alcune delle quali sia necessaria un’autorizzazione a procedere che tardi ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria. Dispone l’art 19 che la riunione e la separazione sono disposte con ordinanza, anche d’ufficio, sentite le parti , il cui parere però non impegna sui contenuti delle decisioni. Le attribuzioni del tribunale in conseguenza della sua diversa composizione Le regole dettate per disciplinare l’attribuzione al tribunale fanno capo fondamentalmente alla maggiore o minore gravità delle fattispecie criminose, individuata in via generale attraverso un criterio quantitativo che tiene conto dell’entità della pena, d in via specifica attraverso un’elencazione nominativa di singole figure di reati. Al tribunale collegiale vengono attribuiti, art 33 bis, i delitti, consumati o tentati, puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni (e fino a 24 perché poi saranno di competenza della corte d’assise) nonché una serie di altri reati particolarmente gravi quali l’omicidio semplice, la rapina, l’estorsione, il sequestro di persona, l’associazione per delinquere di stampo mafioso, i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, i reati ministeriali, i reati fallimentari e altri previsti da leggi speciali. Ai fini dell’individuazione dei reati in relazione alla pena, questa viene calcolata con gli stessi criteri fissati dall’art 4 cpp per la determinazione della competenza per materia.
momento entro il quale deve essere anche riproposta l’eccezione dedotta e respinta nell’udienza preliminare (art 21 comma 2). Superati questi limiti interviene la perpetuatio j. Per la connessione, il comma 3 dell’art 21 rimanda al comma 2.
monocratica in quanto il rito può svolgersi in forma semplificata. Ciò premesso, il giudice può rilevare d’ufficio o su eccezione di parte che l’udienza preliminare non deve essere celebrata poiché il procedimento andava attribuito al tribunale monocratico. In questo caso egli disporrà con ordinanza la trasmissione degli atti al pm affinchè provveda alla corretta instaurazione del rito con soppressione della fase dell’udienza preliminare (art 33 sexies) b. Dibattimento: i. A seguito di udienza preliminare: il giudice ove ritenga che a decidere debba essere il tribunale in composizione diversa, trasmette, con ordinanza, gli atti al giudice del dibattimento a cui va attribuita la cognitio causae (art 33 septies comma 1). ii. A seguito di rito semplificato: il giudice dispone con ordinanza la trasmissione al pm affinchè investa del processo il giudice dell’udienza preliminare (33 septies co 2).