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Diritto processuale penale - Risposte aperte CORRETTO
Tipologia: Panieri
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I principi e le garanzie riconosciute nella Costituzione delineano i valori che devono trovare applicazione nell’accertamento del fatto di reato e della responsabilità penale di un soggetto: scopo primo del processo penale. L’art. 2 Cost. è posto a garanzia dei «diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». L'art. 3 proclama il principio di uguaglianza sostanziale e formale. L’art. 10 comma 1 Cost. stabilisce che «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». L’art. 11 Cost. stabilisce che l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni». All’art. 13 Cost., che afferma che «la libertà personale è inviolabile», precisando, peraltro, che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell‘autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Fondamentale disposizione è quella di cui all'art. 15 Cost., posta ad usbergo della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. L’art. 24 Cost. riveste assoluta importanza in seno al processo penale. Esso, al suo secondo comma ribadisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» poi, la legge ha il compito di determinare «le condizioni e i modi di riparazione degli errori giudiziari». L’art 25 cost dispone il giudice chiamato a giudicare su un determinato fatto deve essere naturalmente competente e predeterminato dalla legge. L’art. 27 Cost. stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale e la “presunzione di non colpevolezza”. Rilevanti sono altresi’ gli art. Cost che vanno da 101 a 112.
l’art. 111 si ispira all’art. 6 Conv. eur. e, ancora prima, alla clausola del due process of law, introdotta dal XIV Emendamento (1868) alla Costituzione nordamericana del 1787. L’art. 111, comma 1, Cost. stabilisce, in via generale, che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»: disposizione che si applica a qualsiasi giurisdizione, civile, penale o amministrativa. L’art. 111, comma 2, Cost. stabilisce una serie di principi anch’essa applicabile a qualsiasi tipo di giudizio: «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata» «la legge ne assicura la ragionevole durata». La disposizione prosegue, infatti, affermando che «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» Si prevede, altresì, che la persona nei cui confronti sono rivolte le accuse «disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Il quarto comma dell’art. 111 Cost. inserisce nella Costituzione il diritto al contraddittorio nel momento di formazione della prova, prevedendo che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Per quanto attinente al processo penale, l’art. 111 Cost. ribadisce inoltre che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» e che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge», potendosi derogare a tale ultima norma «soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (essa ha lo stesso valore giuridico del c.d. Trattato di Lisbona, essa vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4), la schiavitù e il lavoro forzato (art. 5) e garantisce, tra le altre, la libertà e la sicurezza (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), la protezione dei dati di carattere personale (art. 8). L’art. 20 garantisce l’uguaglianza davanti alla legge, l’art. 21 la non discriminazione e l’art. 23 la parità tra uomo e donna. Inoltre, in materia di giustizia è riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (art. 48), i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art. 50); La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (La Convenzione ha predisposto un sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo a singoli individui la possibilità di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti. Il controllo in questione è operato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che verifica la violazione, da parte dei vari ordinamenti); Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP ha una portata più ampia perché non vincola solo gli Stati europei ma tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite.); Il diritto dell’Unione europea (decisioni quadro e direttive: in data 30 novembre 2009, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Risoluzione relativa all’introduzione di una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali: una risoluzione che ha segnato una tappa epocale, a livello europeo, nell’affermazione delle esigenze di tutela dei diritti di soggetti sottoposti ad indagine o già a processo penale).
Il sistema inquisitorio è quello nel quale il giudice, anziché il pubblico ministero, inizia il processo e svolge le indagini, raccogliendo le prove: egli, dunque, è insieme giudice ed accusatore. Il processo inquisitorio si caratterizza per la segretezza e per il ricorso all’assunzione della prova nella forma scritta. Non sussistono limitazioni circa l’ammissibilità delle prove e la tortura è ammessa. La regola fondamentale è rappresentata dalla presunzione di colpevolezza sulla cui base si fa ricorso alla carcerazione preventiva dell'imputato; a quest’ultimo è concessa esclusivamente la possibilità di impugnare. Il sistema accusatorio, invece, si distingue da quello inquisitorio perché l’iniziativa del processo è affidata alla parte, ovvero al pubblico ministero, e alle parti stesse spetta anche l’iniziativa probatoria. L’organo d’accusa, dunque, una volta ricevuta la notitia criminis, compie le indagini preliminari ed esercita l’azione penale nanti un giudice chiamato a decidere; Vigono dei limiti per l’ammissibilità della prova ed opera la regola della presunzione di innocenza, sicché sussistono dei limiti anche al ricorso alla custodia cautelare. In ragione delle garanzie riconosciute, le impugnazioni subiscono delle limitazioni. L’Italia ha conosciuto, storicamente, due diversi modelli processuali: dapprima quello “inquisitorio” (il codice del 1930); quindi quello “tendenzialmente accusatorio” (il codice del 1988, attualmente in vigore). Il sistema “tendenzialmente accusatorio” (anche detto “misto”) accoglie sia elementi di quello inquisitorio che elementi di quello accusatorio; esso, però, è marcatamente ispirato al processo accusatorio, posto che è dominato dall’oralità della prova ed è diretto da un giudice diverso dall’accusatore e dalle parti, che non compie indagini e che non interviene nella raccolta e, prima ancora, nella ricerca delle prove.
Le regole sulla competenza hanno la funzione di consentire la predeterminazione del giudice, assicurando la corretta assegnazione dei processi ai rispettivi giudici “competenti”. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. L'insieme delle norme relative alla competenza hanno la funzione di suddividere il lavoro giudiziario tra i vari organi. Assicurano inoltre il rispetto del principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice naturale così come previsto dall'art. 25 Cost. La competenza si articola in: competenza per materia, relativa alla gravità del reato (artt. 5-7); competenza per territorio, relativa al luogo in cui il reato è stato consumato (artt. 8-11-bis); competenza per connessione, che disciplina la competenza tra diversi giudici nelle ipotesi in cui sussista connessione tra procedimenti.
La determinazione della competenza avviene con riferimento alla cosiddetta pena edittale che individua un minimo ed un massimo di pena o, talvolta, solo un massimo (in generale la legge stabilisce minimi e massimi: ad esempio, nel caso della reclusione, il minimo è individuato in 15 giorni ed il massimo ventiquattro anni: cfr. art. 23 c.p.). È l’ art. 4 c.p.p. a prescrivere le regole di calcolo della pena al fine di determinare la competenza, stabilendo che «per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale» Come si può notare, dunque, al fine di determinare la competenza vengono seguite delle regole differenti da quelle utilizzate al fine della determinazione della pena da infliggere, posto che alcuni elementi vengono tenuti in considerazione mentre altri non rientrano nel computo. Secondo l’art. 8 c.p.p. la regola generale per il radicamento della competenza per territorio impone di avere riguardo al luogo in cui il reato si è consumato. Non assume rilevanza, dunque, la commissione del fatto di reato ma la sua consumazione. Nell’ipotesi in cui, però, dal fatto sia derivata la morte di una o piùmpersone, l’art. 8, comma 2, c.p.p. introduce una deroga secondo la quale la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione: nel caso dell’omicidio colposo legato alla circolazione stradale, dunque, non rileva dove si è consumato il reato, ovverosia dove è deceduta la vittima, ma dove è avvenuto l’incidente mortale.
Le regole suppletive sono indicate, invece, dall’art. 9 c.p.p., che individua la competenza, nell’ordine, in capo: al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione, ovvero, se non conosciuto; al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato, o in mancanza; al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel relativo registro. Si tratta della determinazione della competenza territoriale sulla base di criteri suppletivi a quelli previsti dall'art. 8 c.p.p. e pertanto, ove non si potrà determinare la competenza a norma del predetto articolo, troveranno applicazione tali regole. In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo.
Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
I procedimenti riguardanti i magistrati italiani sono dei procedimenti previsti dall'ordinamento giudiziario italiano, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
I procedimenti riguardanti i magistrati italiani sono dei procedimenti previsti dall'ordinamento giudiziario italiano, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76 bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.
La Corte d’assise rappresenta l’organo giurisdizionale competente a giudicare i reati più gravi, rispettivamente in primo grado e in appello (Corte d’assise d’appello). La corte d’assise è competente a giudicare per i reati previsti dall’art 5 cpp. : delitti per i quali la legge stabilisce un massimo di ergastolo o reclusione non inferiore a 24 anni (escluso il tentato omicidio, rapina di estorsione e di associazioni di tipo mafioso); per omicidio consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale; ogni delitto doloso se ha causato morte di una o più persone (salvo omissione di soccorso, rissa e lesioni o morte non voluta); accuse di ricostituzione del partito fascista, di delitto di genocidio, contro la personalità dello Stato con reclusione massima non inferiore ai 10 anni; delitti attuati o tentati di tratta di persone, riduzione in schiavitù, acquisto di schiavi, delitti con finalità di terrorismo con reclusione massima non inferiore ai 10 anni. Sono sottratti alla competenza della corte d’assise i reati compiuti dai minorenni, che rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni a prescindere dalla loro gravità.
Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [o il tribunale], senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. Sul merito della ricusazione la corte [o il tribunale] decide, dopo aver assunto, se è necessario, le opportune informazioni. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.
Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Dall’accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione deriva come effetto automatico il divieto assoluto per il giudice ricusato di compiere qualsiasi atto del procedimento e, inoltre, per il giudice decidente il potere discrezionale di dichiarare quali atti precedentemente compiuti dal giudice ricusato o astenuto conservino efficacia. Per quanto riguarda la sorte degli atti compiuti dopo l’accoglimento della dichiarazione di ricusazione, e nonostante il divieto sancito dal comma 1, non è stabilita nessuna forma di invalidità. Tuttavia, deve ritenersi che la sostituzione del giudice ricusato (art. 43) comporti una forma d’incapacità del giudice determinata dalla sottrazione della legittimazione ad esercitare la funzione giurisdizionale inquadrabile nella previsione relativa alle condizioni di capacità del giudice (art. 33).
Ai sensi dell’art. 44 c.p.p. con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare l'utilizzo dello strumento di ricusazione limitandolo solamente ai casi in cui vi siano dei fondamenti validi a supporto dell'istanza di ricusazione. Ai sensi di tale articolo il giudice della ricusazione può condannare la parte privata che ha proposto la ricusazione al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Tale condanna diventa parte dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione. Il giudice decide quindi caso per caso, senza pregiudizio alcuno in riferimento ad altre azioni penali o civili.
Il legislatore ha altresì previsto l’istituto della rimessione del processo, secondo cui, in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata - del procuratore generale presso la corte di appello - o del pubblico ministero presso il giudice che procede - o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 c.p.p., ovverosia sulla base di quella tabella circolare alla quale si è fatto riferimento laddove si è parlato di competenza territoriale nelle ipotesi in cui nel procedimento penale sia coinvolto un magistrato. L'istituto della rimessione è ispirato nel senso di favorire l'imparzialità del giudice, quando si presentino delle situazioni ambientali che possono turbare il regolare svolgimento del processo. Tuttavia, mentre gli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e ss.) sono rivolti alla tutela dell'imparzialità del singolo magistrato, la rimessione tutela l'imparzialità dell'organo giudicante.
In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano
al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato. I casi di rimessione sono tre e devono derivare tutti e tre da "gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili": la situazione deve essere grave, cioè lasci presagire un esito non imparziale; locale, cioè non diffusa sull’intero territorio nazionale; e non altrimenti eliminabile, cioè facendo ricorso agli strumenti a disposizione del potere esecutivo.
Quanto agli effetti della richiesta di rimessione, l’articolo 47 c.p.p. prevede anzitutto la sospensione del processo. Tale sospensione è: - obbligatoria: il giudice deve sempre sospendere il processo quando il processo stesso giunge alla fase delle conclusioni e dunque prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione; il decreto che dispone il giudizio o la sentenza non possono comunque essere pronunciati quando la richiesta di rimessione ha superato il primo vaglio di ammissibilità essendo stata assegnata alle sezioni Unite o a sezione diversa da quella prevista dall'articolo 610 c.p.p.; - facoltativa: in tutti gli altri casi il giudice può disporre la sospensione del processo, con un’ordinanza, fino a che non interviene l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione; - esclusa: quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. Laddove sia disposta la sospensione del processo, questa ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta. La sospensione del processo comporta che anche il corso della prescrizione rimane sospeso (ai sensi dell’art. 159 c.p.) e se la richiesta è stata proposta dall'imputato sono inoltre sospesi i termini di durata massima della custodia cautelare (di cui all’art. 303, comma 1, c.p.p.). Per ridurre l'interesse a una strumentalizzazione a fini dilatori dell'istituto della rimessione, la legge in commento stabilisce che la prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso quando la Cassazione rigetta la richiesta o, una volta accolta, il giorno in cui il processo davanti al giudice designato dalla Corte perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 47 c.p.p. la sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
La decisione sulla richiesta di rimessione viene adottata con l'osservanza delle garanzie relative al contradditorio previste per il procedimento in camera di consiglio (eventuale partecipazione degli interessati..), dopo essere state assunte, se la Corte lo ritiene necessario, le opportune informazioni. Ove il presidente della Corte rilevi una possibile causa d'inammissibilità della richiesta, questa verrà trasmessa all'apposita sezione della Corte per le conseguenti verifiche e la decisione, a norma dell'art. 610 cpp ( art. 48 comma II cpp). Superato positivamente, sia in fase di preliminare valutazione del presidente sia in fase di verifica della predetta sezione, il vaglio di ammissibilità, la richiesta sarà assegnata ad una delle sezioni o alle sezioni unite, e se ne darà immediata comunicazione al giudice affinché adotti i necessari provvedimenti relativi all'eventuale sospensione del processo. Se la Corte accoglie la richiesta, rimette il processo ad un altro giudice competente per materia che abbia sede in un diverso distretto di corte d'appello determinato secondo il criterio tabellare indicato dall'art. 11 cpp ( art. 45 cpp). Del provvedimento si dà comunicazione senza ritardo sia al giudice designato che a quello originariamente procedente, che trasferirà gli atti del processo al nuovo giudice, disponendo che la decisione sia comunicata al pm e notificata alle parti private.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima. Fra reati comuni e reati militari, la
compimento dell'atto da parte del giudice, formula volutamente omnicomprensiva al fine di adattare la fase processuale al momento concreto in cui emerge una causa di ricusazione. A tale ultimo proposito, il secondo comma sancisce il dovere per le parti di proporre la ricusazione entro tre giorni, se la causa che può determinarla ha avuto luogo fuori dei termini di cui al comma 1 e nell'intervallo tra due udienze. Se sorta in udienza, la ricusazione va proposta entro il termine dell'udienza stessa.
In tutti i casi in cui il giudice si trovi in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 c.p.p. e dalle leggi di ordinamento giudiziario il giudice ha l’obbligo di astenersi. Egli ha altresì l’obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge (ciò anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio); c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge (anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; Infine, il giudice deve astenersi qualora esistano gravi ragioni di convenienza.
A garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice, il legislatore ha previsto delle ipotesi in cui questi è incompatibile. Tra queste ipostesi troviamo, infatti, contemplato il divieto che nello stesso procedimento esercitino funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. Il legislatore ha, poi, previsto l’insussistenza di incompatibilità ogni qualvolta il giudice, in precedenza, abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque assunto uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
A garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice, il legislatore ha previsto delle ipotesi in cui questi è incompatibile. L’impossibilità dell’esercizio della funzione di giudice è prevista nei confronti di chi ha esercitato, nello stesso procedimento, funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere.
Ai sensi dell’art. 33 c.p.p. l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite. Posto che l'inosservanza delle norme relative al riparto di attribuzioni fra le due composizioni del tribunale (e quindi monocratico o collegiale) non è qualificabile come un problema di incompetenza, ma segue una propria disciplina, la norma in commento assottiglia le differenze con riguardo agli atti ed alle prove già acquisite.
In base all’art. 33 octies Il giudice di appello o la Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento e
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
L’ art. 33 septies cpp dice che Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. Fuori dai casi previsti dal comma l se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e` rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
L’ art 33 quinquies dispone L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e` rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Ai sensi dell'art. 33 quater Codice di procedura penale: Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. La ratio della disposizione in oggetto riguarda la forza attrattiva del collegio il quale è competente, anche in fase anteriore al dibattimento, per i reati connessi che appartengono alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Nella ripartizione all'interno dello stesso tribunale tra collegiale e monocratico, sono attribuiti alla competenza del primo quelli di maggiore gravità. Sono attribuiti al Tribunale in composizione collegiale in generale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni (tuttavia, sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti, sempre che non siano contestate determinate aggravanti), nonché i delitti di particolare rilevanza penale o allarme sociale (esclusi quelli più gravi di
speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono (1) o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1 (Rientrano tra i casi analoghi tutti quei conflitti che determinano un blocco del procedimento come ad es. il contrasto negativo tra giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare, oppure tra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento). Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
In tema di misure cautelari personali, il giudice dell'impugnazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, perché lo stesso provveda nei termini fissati. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede.
Nel caso in cui un giudice incompetente acquisisca ugualmente delle prove ci troviamo dinnanzi alla fattispecie prevista dall’articolo 26 c.p.p. che al primo comma stabilisce che “l’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite”. Il principio ispiratore di tale norma è quello della conservazione delle prove: il legislatore tende a conservare le prove acquisite, e a non disperdere il materiale cognitivo acquisito, ancorché sia stato acquisito da un giudice che non era competente. Dunque, la regola generale è che l’inosservanza delle norme in merito alla competenza non produce l’inefficacia delle prove che sono state già acquisite.
La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore. La corte di cassazione può dichiarare, anche d'ufficio, l'incompetenza per materia, per territorio o per connessione, come anche decidere in merito alla giurisdizione. Il legislatore, con tale articolo, ha voluto in parte anticipare quanto statuito nell'ambito delle impugnazioni. In particolar modo ha stabilito che nel caso sia interpellata la Corte di cassazione per vizi di legittimità, anche riguardanti questioni inerenti la competenza o la giurisdizione, il giudizio diviene definitivo, non potendosi adire la Corte nuovamente, salvo che compaiano nuovi elementi. La corte di Cassazione, infatti, corrisponde all'ultimo grado di giudizio.
Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
Se nel dibattimento di primo grado (artt. 465-548, 549 - 567 c.p.p.) il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Se nel dibattimento il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede e dichiara con sentenza la propria incompetenza
Il difetto di giurisdizione sussiste sia nell'ipotesi in cui venga attribuito ad un giudice penale ordinario un reato di competenza del giudice penale speciale oppure ad un giudice penale speciale un reato di competenza del giudice penale ordinario sia nell'ipotesi in cui il giudice che procede non abbia alcun potere giurisdizionale penale. Ai sensi dell'art. 20,1 c.p.p. il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari il p.m. deve chiedere al giudice delle indagini preliminari di dichiarare il difetto di giurisdizione ed il giudice vi provvede pronunciando ordinanza e disponendo la restituzione degli atti al p.m. siffatta ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e ciò significa che un mutamento della situazione processuale può comportare una diversa decisione.
La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti. Il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio o delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazione, è inoppugnabile essendo invece impugnabile quello che dispone la riunione nel caso in cui dallo stesso ne sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza. Il provvedimento con cui il giudice disponga la riunione di procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza.
frazione o quota della giurisdizione che fissa il criterio per stabilire a quale tra i diversi giudici ordinari spetta il potere di decidere la causa». Poiché garanzia costituzionale è quella del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.), ovvero di un giudice predeterminato rispetto all’accadimento integrante reato, è essenziale avere delle disposizioni che regolamentino l’individuazione anticipata del giudice competente. Le regole sulla competenza hanno, la funzione di consentire la predeterminazione del giudice, assicurando la corretta assegnazione dei processi ai rispettivi giudici “competenti”.
Ai sensi dell’art. 37 il giudice può essere ricusato dalle parti: nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1; se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Come l'astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l'obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritendendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà. Così, mentre per l'astensione decide il presidente del tribunale o della corte con decreto e senza particolari formalità, per la ricusazione il legislatore ha perseguito tre obiettivi: escludere una sospensione automatica dell'attività processuale; evidenziare la natura incidentale e giurisdizionale della procedura; prevedere criteri oggettivi di individuazione del successivo giudice competente.
Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.
L’art. 107 Cost. prevede che «Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario». Quanto alle funzioni, sulla base dell’ordinamento giudiziario il pubblico ministero: “esercita, sotto la vigilanza del ministro della giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”; “veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge”; sulla base dell’art. 112 Cost.: “ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, che deve adempiere in presenza di una notizia di reato che non appaia manifestamente infondata. A tal fine, il pubblico ministero compie le indagini preliminari impiegando la polizia giudiziaria ed impartendo ad essa direttive sulle piste investigative da seguire delegando il compimento di specifici atti.
Ai sensi dell’art. 54 c.p.p. la persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai
sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente. Da qui, il pubblico ministero, nel termine ordinatorio di dieci giorni, può: accogliere la richiesta e trasmettere gli atti al p.m. presso il giudice ritenuto competente; rigettare la richiesta, ed in tal caso al richiedente è conferita la facoltà di investire della questione il procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione, se il giudice ritenuto competente appartiene ad un diverso distretto. Tale ultima eventualità si determina altresì quando non giunga una risposta entro il termine di dieci giorni suindicato. Nel termine ordinatorio di venti giorni il procuratore generale, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione al richiedente ed agli uffici interessati. Ciò posto, è utile segnalare che il provvedimento del procedente generale non è impugnabile.
Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati dall'articolo 51, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la Corte d'appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. Inoltre, ma solo se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte d'appello (e non di cassazione quindi), egli informa il p.m. nazionale antimafia dei provvedimenti sinora adottati. La differenza di disciplina si spiega con il fatto che il procuratore generale presso la corte di cassazione ed il p.m. antimafia fanno parte dello stesso distretto.
Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista nel comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti.
La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso
un reato e sia dunque coinvolta l’autorità giudiziaria. Esistono, poi, dei nuclei specializzati di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria addetti allo svolgimento esclusivo di compiti di polizia giudiziaria: si tratta delle sezioni di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica. La polizia giudiziaria è il “braccio operativo” del pubblico ministero che la utilizza al fine di svolgere le indagini. Ai sensi dell’art. 55 c.p.p., essa, peraltro, non svolge solamente ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, ma deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
La polizia giudiziaria è il “braccio operativo” del pubblico ministero che la utilizza al fine di svolgere le indagini. Ai sensi dell’art. 55 c.p.p., essa, peraltro, non svolge solamente ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, ma deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
A mente dell’art. 56 c.p.p., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato. Esistono, poi, dei nuclei specializzati di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria addetti allo svolgimento esclusivo di compiti di polizia giudiziaria: si tratta delle sezioni di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica. Infatti, ai sensi dell’art. 58 c.p.p., ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione, mentre la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto; le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte, poi, dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. La sezione di p.g. è composta da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria posti alle dipendenze funzionali del pubblico ministero ed ai quali il pubblico ministero può ordinare lo svolgimento di indagini.
I servizi di polizia giudiziaria si trovano presso qualsiasi ufficio di polizia, ovvero Questura o Commissariato di P.S., caserma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia municipale, del Corpo forestale, della Polizia penitenziaria, etc, e svolgono contemporaneamente sia funzioni di polizia di sicurezza sia di polizia giudiziaria.
Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; delitti previsti dall'articolo 600ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609 undecies; delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del codice penale f-quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.
Premesso che la morte dell'imputato rappresenta innanzitutto una causa estintiva del reato. La relativa disciplina è subordinata a quanto prescritto dall'art. 129, comma 2, ai sensi del quale al giudice, se risulta accertata la morte dell'imputato, non è precluso adottare la formula di merito, quando è evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Tale ordine logico-giuridico di pronunce rileva per l'efficacia della sentenza di assoluzione negli eventuali giudizi civili o amministrativi. Il comma 2 del presente articolo precisa che la sentenza di non luogo a procedere non impedisce l'esercizio dell'azione penale contro la stessa persona e per il medesimo fatto, qualora si accerti che l'imputato in realtà non è morto. Con tale enunciato il legislatore ha inserito un'eccezione al principio del ne bis in idem, per chiari motivi di ragionevolezza sistematica.
La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-532 c.p.p.) o di non luogo a procedere (425 c.p.p.). L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 71 può essere immediatamente revocata non appena si accerti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento, oppure nn appena si accerti che debba essere emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento ex art. 129, nel caso in cui durante la sospensione, come disposto dall'articolo 70, comma 2, siano state acquisite