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Sbobinature lezioni corso diritto pubblico comparato
Tipologia: Sbobinature
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Lezione 4/05/ Dir pub comp Oggi ci occuperemo del tema dello stato di diritto, nella prima parte della lezione, e nella seconda vedremo l’approfondimento su rappresentanza e soggettività femminile.
Continuiamo la carrellata sulla dignità. Se non ricordo male la scorsa settimana abbiamo chiuso parlando della dignità nella Costituzione di Weimar e in quella italiana, dopo aver fatto una ricostruzione storica del significato della dignità a partire dal mondo romano. Il filo rosso era il rapporto tra dignità e libertà e poi abbiamo visto come il principio di dignità, dopo essere stato fissato nel corso dello stato liberale torna nelle costituzioni novecentesche, torna prima nella Costituzione di Weimar e poi nelle costituzioni successive alla Seconda Guerra Mondiale e abbiamo ricordato quella italiana, dicendo che c’è una certa connessione tra l’esperienza weimariana e quella italiana, nella misura in cui della dignità si valorizza soprattutto la componente sociale e concreta, relativa agli esseri umani che sono situati all’interno di un tessuto sociale in cui il singolo non è un individuo sovrano come nell’età liberale, ma vive in una dimensione corale ??(min 1:48). Abbiamo anche ricordato come il concetto di dignità si leghi a all’immagine dell’uomo. Ci dobbiamo occupare della dignità nel contesto tedesco, non weimar ma la legge fondamentale approvata nel ’49. Però prima di spostarci sul contesto tedesco, qualche altro riferimento alla dignità nello scenario novecentesco può essere utile. Un primo riferimento è relativo al rapporto tra dignità e personalismo. Se vi ricordate in una delle prime lezioni in cui ci siamo occupati di diritti, relativamente al tema relativo al peso delle correnti personalistiche nella scrittura delle costituzioni novecentesche. Abbiamo detto che queste correnti personalistiche hanno un ruolo importante sia nell’approvazione della Costituzione italiana del ’47, sia in quella francese del ’46 (quarta repubblica) e sia in quella tedesca del ’49. Il personalismo è una corrente filosofica legata anche al cattolicesimo o comunque alla parte cristiana più in generale e sta in un rapporto di tensione col pensiero della modernità incentrato sul soggetto pubblico. Qual è il tema che questa corrente personalistica sottolinea di pìù? Il fatto che la dignità sia collegata in quanto tale all’essere persona, cioè una prospettiva ontologica sul modo in cui si guarda alla dignità. E autori del contesto francese e che hanno avuto influenza anche in Italia, Maritene Munier e ?? filosofo francese più recente (nome che non si capisce, min 4:34), e per quanto riguarda la Germania lo vedremo più tardi... c’è un po’ una critica che questi autori svolgono: siamo nel periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quindi autori che molto spesso hanno visto le conseguenze della Prima e attraversato la Seconda, e che iniziano a riflettere su questi temi nel periodo tra le due guerre e sostanzialmente sostengono che il
pensiero della soggettività moderna ha un po’ trascurato il nesso tra dignità e persona. Alla luce delle posizioni sulla dignità che abbiamo ricordato la scorsa settimana, si tratta di una prospettiva forse più vicina all’idea della dignità come dote rispetto a quella della dignità come prestazione, cioè al fatto che ciascun essere umano in quanto tale sia dotato di una dignità, che è qualcosa che appartiene all’essere- persona in quanto tale. Abbiamo visto come nel periodo del cristianesimo la dignità
perchè rifletteva un’immagine divina. Successivamente questa idea della dignità come dote la ritroviamo nel pensiero kantiano: per Kant ciascun individuo è portatore di dignità in quanto essere razionale. Qui c’è una declinazione della persona un po’ diversa rispetto a quella di Kant. Va ricollocata nel contesto tra le due guerre, dell’epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale, e l’immagine dell’uomo è quella che ricordavamo poco fa: homme situè, calati in determinati contesti sociali con una venatura di cristianesimo di nuovo in questi autori. Ora sollevo un’altra questione. In questa prospettiva, ma non solo, il tema della dignità gioca un ruolo come limite all’esercizio della libertà individuale. Questa questione, che non è tipica solo del personalismo, ma possiamo fare un discorso un po’ generale. Alla luce delle teorie del personalismo, così come alla luce di quello che diremo tra poco, uno dei punti chiave per comprendere i temi legati alla dignità riguarda la seguente questione: la dignità rafforza il principio di libertà o è un limite alla libertà individuale? Questa questione con cui si apre il capitolo di Ridola è articolata in maniera diversa nel corso della storia, ma trova nelle costituzioni novecentesche del secondo dopoguerra un terreno particolarmente fertile di discussione, tanto che molta giurisprudenza sulla dignità negli ultimi anni riguarda proprio questo tema di fondo, cioè: dignità è utilizzata nei casi giurisprudenziali per rafforzare il principio di dignità [nrd: penso volesse dire “libertà”] o per limitarlo? La dignità che rafforza il principio di libertà è normalmente interpretata come autonomia, dignità intesa come autonomia che rafforza la libertà come autodeterminazione. E in questo senso la dignità rileva in una prospettiva prevalentemente soggettiva: la dignità è quella del singolo/a che afferma la propria personalità, che cerca una propria realizzazione. E quindi dignità e libertà giocano insieme. Ma la dignità può avere anche una valenza oggettiva ed limitare la libertà individuale. Per queste correnti personalistiche spesso la dignità è un limite alla libertà individuale, ma non solo queste correnti personalistiche più legate al cattolicesimo sociale a vedere la dignità in questo modo: è anche l’umanesimo marxista, che gioca la dignità spesso come limite alla libertà individuale. Se voi pensate (lo abbiamo ricordato la scorsa settimana) al nostro art. 41 co2 Cost., lì la dignità è limite all’iniziativa economica privata. Allora in questo senso la dignità può essere anche un limite alla libertà, laddove invece la dignità che gioca insieme alla libertà rileva in altre questioni relative all’autodeterminazione individuale. Pensate ai problemi che si pongono in tema di fine vita: lì la dignità è giocata insieme alla libertà a significare l’autodeterminazione individuale. Ci sono altri esempi, se volete ne possiamo riparlare.
ci sono delle opinioni prima concorrenti e poi dissenzienti di alcuni giudici che utilizzano il principio di dignità per sostenere l’incostituzionalità della pena di morte: in questi casi la dignità è chiaramente qualcosa che appartiene a tutte le persone, in quanto esseri umani, e gioca un limite nei confronti di un intervento così invasivo dello stato. Quindi, primo esempio: in questo caso la dignità come qualcosa che appartiene all’essere-persona, quindi un po’ più legata a quest’idea ontologica dell’essere- persona che viene recuperata anche nel contesto USA. Un po’ più frequente è il legame della dignità con la libertà, quindi l’uso in senso soggettivo della dignità. Questo soprattutto negli ultimi decenni, un paio di casi che abbiamo visto riguardo la dignità, per esempio la giurisprudenza da Lawrence in poi. Per i diritti delle persone omosessuali, in particolare la sentenza sull’incostituzionalità del reato di sodomia e poi sul matrimonio tra persone dello stesso sesso: in quel caso il principio di dignità viene interpretato insieme al principio di libertà come autonomia, 14° emendamento. Anche nel caso di aborto, nella giurisprudenza sicuramente precedente al caso Dobbs, ci sono dei passaggi molto brevi...[lascia la frase in sospeso]... Stavo pensando che non credo espressamente in Casey, probabilmente in qualche opinion che va però in una direzione del rafforzamento della conferma del diritto ad abortire, la dignità è giocata insieme alla libertà nella sua dimensione soggettiva e però questo è interessante: anche nella giurisprudenza sull’aborto emerge in maniera chiara l’ambivalenza del principio di dignità, perchè nell’aborto come sapete la dignità può essere intesa nel senso opposto, cioè non associato al diritto di autodeterminazione della donna ma associato ad un diritto del feto/embrione a venire ad esistenza. Quindi in questo caso il principio di dignità è inteso oggettivamente come principio a tutela della vita e quindi la dignità soggettiva si scontra con la volontà intesa in maniera oggettiva. E nel caso degli USA ci sono delle sentenze, in particolare nella seconda metà degli anni 2000, di cui è autore il giudice Kennedy, in cui la dignità invece ricompare intesa oggettivamente come principio a tutela del feto, ma anche a tutela della donna, che deve essere protetta da scelte ritenute troppo affrettate e sconsiderate per cui, quando la gravidanza è già in uno stato più avanzato, questa giurisprudenza pone dei limiti all’esercizio dell’interruzione volontaria di gravidanza. E qui l’ambivalenza è evidente perchè Kennedy è lo stesso giudice che ha scritto le sentenze relative all’apertura nei confronti dei diritti delle persone omosessuali: quindi in un caso lo stesso giudice utilizza la dignità nella sua accezione soggettiva (rafforzamento del diritto di autonomia e autodeterminazione), in questo caso sull’aborto la sentenza del 2008 relativa ad una modalità particolarmente cruenta di praticare l’aborto in gravidanze non nel primo trimestre ma più avanzate, usa il principio di dignità a tutela lui dice del feto e della madre. Ci sono altri casi in cui il principio di dignità può essere giocato nelle due parti di una controversia, sia per rafforzare il principio di libertà, sia per limitarlo e quindi essere inteso in maniera oggettiva. Sono casi in cui si discute anche in maniera piuttosto animata nello spazio pubblico. Che vi viene in mente? Studente1: il tema delle armi Al tema delle armi non avevo pensato in realtà, però potrebbe essere.
Studente1: il tema delle armi il cui possesso dovrebbe essere limitato, quindi valenza oggettiva, mentre quella soggettiva sarebbe il diritto soggettivo a possedere le armi. Allora, nella giurisprudenza della Corte in questo caso la dignità non gioca tanto un ruolo, però è una tesi che si potrebbe sostenere. Nel momento in cui si dice che, alla luce di quanto ha detto la Corte Suprema, il diritto a portare le armi è un diritto individuale alla luce del 2° emendamento, si ha una libertà e allora si può usare il principio di dignità. Bisognerebbe forse forzare un po’ il passaggio argomentativo secondo cui portare le armi è un diritto che consente l’autodeterminazione personale, che a me sembra un po’ forte. Dall’altra parte la dignità può essere intesa in maniera oggettiva a tutela della vita, nel senso che la legislazione relativa al possesso le armi è una legislazione che protegge la vita in generale. Però negli USA è un argomento che la Corte Suprema non ha dato. Altre ipotesi? Pensate al contesto europeo. Studente2: tema sanitario, ... ??(intervento che non si sente 25:53) Va bene. Ma ci sono casi di sentenze anche importanti della nostra Corte: uno è il fine vita, la sentenza Cappato e lì ci sono 2 decisioni della Corte Studente3: Due decisioni, ossia un’ordinanza in cui si invitava il legislatore a intervenire operando un bilanciamento sul piano legislativo dando un termine e poi, a fronte dell’omissione del legislatore, c’è stata una sentenza in cui è stata la Corte a operare questo bilanciamento tra valori e principi contrapposti per circoscrivere il reato di aiuto al suicidio, escludendo la rilevanza del fatto nel caso in cui ci fosse un’ipotesi irreversibile del paziente e altre condizioni. E in quel caso lì nella ordinanza del 2018 la Corte Costituzionale chiaramente richiama il principio di autodeterminazione e di dignità, intesa in maniera soggettiva, richiamando una sentenza della Corte Suprema inglese e un’altra della Corte Suprema canadese in cui c’è un diritto ad autodeterminare anche il modo in cui si muore, se sono presenti una serie di circostanze. La Corte italiana, diversamente dalla Corte tedesca, dice che questo vale per una persona che è in determinate condizioni: che si trova in fine vita, ma deve vivere attraverso dei macchinari, che è sottoposta a sofferenze intollerabili, che non ha prospettive di vita ulteriori ecc. Nella sentenza che segue l’ordinanza questo profilo è molto più ridimensionato rispetto che in precedenza, e infatti poi dall’altra parte si dice che c’è un principio di dignità oggettiva della vita per cui, in nome della dignità intesa in questo modo, bisogna contenere l’espressione di libertà individuale e determinare anche le circostanze della propria morte. Poi ci sono altre questioni relative al corpo delle donne. Se ci pensate ci sono due questioni di cui si dibatte. La prima è la maternità surrogata. Lì c’è da un lato il tema di una coppia, che sia omosessuale o eterosessuale, ad avere dei figli, l’aspirazione alla genitorialità: mi pare che in nessun posto sia stato riconosciuto a livello costituzionale un diritto ad avere dei figli. Dall’altra parte c’è un’idea di protezione del corpo femminile che fa capo ad un’idea di dignità, legata all’idea di protezione dallo sfruttamento, argomento fatto valere sia dalla parte cattolica che da posizioni più vicine all’umanesimo marxista, soprattutto in un contesto di
tedesca nella sentenza Luth del 1958. Trova la sua formulazione più esplicita nella sentenza Luth e poi, da lì in avanti, viene ripreso più volte con la giurisprudenza costituzionale. Dignità oggettiva collegata con valori della legge fondamentale e poi ulteriore elemento che troviamo in Germania è una elaborazione di un diritto generale della personalità, elaborato sempre dal tribunale costituzionale interpretando insieme l’art. 1 sul principio di dignità e l’art. 2, co1 in particolare, in cui si dice che ciascuno ha diritto a sviluppare liberamente la propria personalità. Questo diritto generale della personalità, che ripeto è elaborato attraverso una lettura congiunta del principio di dignità e del libero sviluppo della personalità, è un “diritto ombrello”, che interviene in maniera sussidiaria, laddove non siano rilevanti i singoli diritti poi previsti specificatamente nelle norme. Da un punto di vista dell’interpretazione costituzionale, è forte, come già ricordavo, questa idea della dignità oggettiva e quindi l’idea della dignità come dote, che rileva in una formula diventata molto famosa e usata nella giurisprudenza del tribunale, che è la cosidetta “formula dell’oggetto”, con cui sostanzialmente il Tribunale Costituzionale, riprendendo la concezione di Turing, che a sua volta si rifa al personalismo ma anche per certi versi alla dottrina di Kant, dice che l’essere umano non può essere degradato ad oggetto o strumento di azione del potere statale, l’uomo non può essere utilizzato come oggetto, ma deve essere inteso come fine, come scopo di sè stesso (prima Pufendorf e poi Kant). E quindi c’è un’idea di dignità come limite. Lo vedremo tra poco con uno degli esempi che vengono fatti nel capitolo che dovete studiare: si parla di una famosa sentenza del giudici tedeschi relativa ad una legge sulla sicurezza aerea che consentiva l’abbattimento di aerei dirottati da terroristi. In quel caso il tribunale riprende questa formula dell’oggetto e dice che non è legittimo abbattere aerei con personale e passeggeri a bordo, perchè non si possono considerare gli essere umani come oggetti, come fini, anche se per la salvezza di quelli che sono a terra. In questo senso viene ripresa quella famosa formula di Turing, per cui la dignità è legata all’essere umano come fine e non come mezzo. Tanto per darvi un esempio concreto del modo in cui questa formula può essere utilizzata. Alla sentenza torno tra poco. Un’altra questione legata a questa concezione della dignità, come elaborata in questa fase del Tribunale, è quella per cui la dignità è intesa in maniera così oggettiva tende ad essere considerata anche come un principio assoluto. Questo vuol dire che, se la dignità è associata ad un qualche diritto, e questa associazione dignità+diritto (l’abbiamo visto prima a proposito del diritto generale della personalità) confligge con un diritto fondamentale, nel bilanciamente tendenzialmente prevale il primo elemento, cioè la coppia dignità-diritto: pensate ad un conflitto tra la libertà di espressione e diritto generale della personalità. E questo però può creare dei problemi alla luce di quelle concezioni del bilanciamento a cui abbiamo fatto riferimento nelle lezioni scorse, per cui non ci sono beni che prevalgono in maniera assoluta nelle costituzioni pluraliste. Quindi associare la dignità ad una posizione di assolutezza può comportare dei problemi a livello applicativo, nella misura in cui si tende a far prevalere sempre posizioni associate alla dignità nei confronti di beni confliggenti.
E così come questa era nella posizione di Turing ma anche di altri autori in questi anni: mi è capitato di leggere dei testi che riportavano citazioni di autori in questo periodo storico, effettivamente il rischio poi è quello di attribuire una valenza di prevalenza assoluta a posizioni molto legate alla dignità, pensata al diritto in caso di aborto, a volte anche per altre questioni legate alla sperimentazione scientifica. Apro una parentesi. E sempre difficile commentare questi argomenti, me ne sono occupata, e anch’io ho attraversato diverse fasi: c’era una fase in cui ero molto sicura di un approccio della dignità legato alla libertà intesa come rafforzamento dell’autodeterminazione, che questo fosse sempre la direzione “progressista”, poi, occupandomi più da vicino e attraversando anche personalmente delle altre situazioni, mi sono accorta, in particolare con riferimento alla questione della surrogazione, che il tema è un po’ più complicato di quello che potrebbe sembrare. Ci sono casi in cui forse è anche giusto utilizzare l’altro corno (?47:09) del principio di dignità. Quindi sono questioni molto delicacate, in cui è difficile dare soluzioni nette e definitive. Però ci può aiutare una contestualizzazione del ricostruire il pensiero e la giurisprudenza, per cui mi sembra evidente che nel caso tedesco in quella fase, nei primi decenni della sua giurisprudenza, c’è stata una forte influenza di quel personalismo cristiano, sicuramente più dell’umanesimo marxista ad esempio: già cogliere quali sono le correnti che influenzano la giurisprudenza della Corte per noi può essere utile. Nei casi che vi portavo come esempio prima ci sono varie correnti sia filosofiche che sociali che, in maniera diversa, affrontano uno stesso problema e possono arrivare a soluzioni più o meno ravvicinate da prospettive culturali, sociali e politiche piuttosto diverse. Che cosa succede (sempre in Germania) negli anni successivi? Abbiamo un doppio movimento, sia la dottrina che la giurisprudenza iniziano a movimentare un po’ il quadro, per cui ci si distacca lentamente dall’idea di dignità prevalentemente oggettiva, concepita in maniera assoluta, che prevale tendenzialmente sempre nelle operazioni di bilanciamento, anzi spesso non ci si arriva neanche al bilanciamento: si vede la dignità, si accende una luce rossa e si dice che prevale la dignità. Nel corso del tempo, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, troviamo posizioni più articolate che temperano questa idea di assolutezza e gradualmente da una parte si affiancano altre ricostruzioni teoriche della dignità, cioè non solo la dignità come dono e come principio oggettivo secondo la prospettiva del personalismo di Turig ma anche altre posizioni. Le due principali, che hanno accompagnato la posizione di Turig, sono la prima quella di Lumann [l’ho scritto come l’ha pronunciato, 49:45], per cui la dignità è concepita come una forma di autorealizzazione, è il frutto di una prestazione (lo ricordavo la settimana scorsa), la dignità è riconosciuta nel momento in cui un individuo fa determinate cose, compie determinate prestazioni, non è qualcosa che viene riconosciuto a monte, ma qualcosa che gli si riconosce alla luce delle sue prestazioni di soggettività, quindi ciascuno costruisce autonomamente la propria identità e la dignità è legata a quest’idea di costruzione autonoma dell’identità personale. E in questo caso il nesso dignità- libertà è più evidente. Altra idea è quella di dignità come esito del riconoscimento reciproco nell’ambito delle relazioni sociali tra gli individui. In questo caso la dignità è il frutto di un riconoscimento reciproco: ciascuno riconosce la dignità dell’altro e viceversa. Ci sono degli elementi hegeliani in questo. Ricordavamo la settimana scorsa la teoria
operazioni di bilanciamento, una resistenza maggiore rispetto alle posizioni confliggenti, cioè entrano in bilanciamento ma hanno un peso specifico un po’ più forte diciamo, se vogliamo rimanere nella metafora della bilancia. Tra gli autori che vengono riportati e che hanno un po’ agevolato questo sviluppo giurisprudenziale poi ripreso nei loro scritti c’è Mathias Erteghen [l’ho scritto come l’ha pronunciato, 57:06], che pure trovate citato nel testo, e le sentenze sono un caso, quello della sicurezza aerea lo abbiamo ricordato poco fa e adesso ci torniamo, un altro caso relativo alle intercettazioni ambientali, e un ultimo caso relativo al minimo esistenziale di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ne parlo nell’ordine in cui i casi sono nel testo.
Il primo è quello in cui sull’aereo ci siano i terroristi, l’equipaggio e i passeggeri, i quali (equipaggio e passeggeri) già sono stati sequestrati dai terroristi, si trovano in una situazione di grande soggezione (soggezione è anche poco forse), non possono esercitare una libertà, sono esposti ad un comportamento che limita le loro scelte: già sono assoggettati alla volontà dei terroristi, addirittura assoggettarli doppiamente a una decisione statale di abbattimento dell’aereo è troppo, bisogna proteggere la loro dignità e qui, come ricordate, si fa ricorso alla famosa ??(min 1:03:10) per cui si dice che gli individui devono essere trattati non come mezzi, non come strumenti, ma come fini. E quindi l’aereo non si può abbattere: legge dichiarata incostituzionale in questa ipotesi. Però in un’altra ipotesi, in cui sull’aereo ci siano solo i terroristi, i giudici dicono che la scelta di prendere l’aereo e di dirottarlo è stata una scelta autonoma, frutto di una loro scelta, e allora non avrebbe senso proteggere la loro vita in questo caso: bisogna tenere conto della responsabilità che consegue alla loro scelta autonoma, in questo caso una scelta che hanno fatto loro, e noi per proteggere la vita delle persone a terra in questo caso possiamo legittimare l’abbattimento dell’aereo. Quindi tra l’altro dà un’interpretazione della dignità anche facendola valere come responsabilità delle proprie scelte: principio di dignità legato all’assunzione di determinate scelte, che implicano anche che ci si assuma la responsabilità e in questo caso, proprio alla luce della scelta libera che hanno fatto i terroristi, lo Stato decide di proteggere la vita delle persone che sono a terra. E quindi viene giustificata la privazione della vita dei terroristi che sono sull’aereo.
libertà di circolazione delle merci e dei servizi. I beni non hanno un peso diverso a priori, possono essere bilanciati liberamente e questo in Germania non potrebbe avvenire, come abbiamo visto, quindi la differenza è che nel contesto del diritto dell’Unione si può fare un bilanciamento tra le due libertà di circolazione e il principio di dignità su un piano tendenzialmente paritario. E in questa decisione finale, è vero che la Corte di Giustizia, come spesso fa, dice che devono decidere alla fine i giudici del rinvio, che devono risolvere in concreto, però dà delle direttive interpretative in cui sostanzialmente indica che anche nel diritto dell’Unione il principio di dignità può prevalere in un caso come questo: cioè non ha quella valenza assoluta che aveva all’inizio nell’ordinamento tedesco, però in questo caso ci sono degli elementi che possono far pensare ad una prevalenza del principio di dignità in seguito ad un bilanciamento. E ripeto, la caratteristica dell’ordinamento europeo è che qui il bilanciamento interviene subito, non ci sono percorsi giurisprudenziali tortuosi e faticosi, come abbiamo visto in Germania, per bilanciare la dignità. Abbiamo chiuso qui la parte sulla dignità. ----------------------------------------------------- PAUSA