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Diritto Pubblico libro e appunti, Dispense di Istituzioni Diritto Pubblico

Riassunto dal libro Caretti-De Siervo, integrato con slide e appunti presi in classe dell’intero programma, sia per il primo che per il secondo parziale (Bicocca)

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 10/01/2024

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Capitolo 1: Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico
Il diritto è l’insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra membri di
una collettività, in un certo momento storico.
Il diritto è un prodotto della vita sociale, per cui ci sono regole che nascono
spontaneamente laddove c’è convivenza (rapporti familiari, di scambio, di
solidarietà, di difesa) e diventano più complesse col progresso, al fine di garantire un
pacifico svolgimento della vita collettiva.
dove c’è una società, c’è il diritto.
REGOLE MORALI, RELIGIOSE,
DI COMPORTAMENTO
REGOLE GIURIDICHE
Sono giustificate dalla volontà divina,
degli antenati o dei più saggi e potenti.
Sono sottoposte all’adesione spontanea
dei membri del gruppo, al fine di
raggiungere obiettivi particolari.
Nascono dalla volontà generale di
organizzarsi per raggiungere obiettivi
comuni (la sopravvivenza, il commercio,
la difesa, ecc.) come era evidente nelle
prime città-Stato. Per fare questo è
necessario che ognuno limiti la propria
libertà individuale.
Ambiscono al raggiungimento di
obiettivi generali per garantire la
convivenza pacifica.
Sono caratterizzate dalla coercibilità,
quindi la forza che il potere sovrano può
esercitare per imporre il rispetto delle
regole, sanzionando chi le viola.
Con il passare del tempo si è fatto
sempre un maggiore affidamento alle
fonti scritte del diritto che ne
garantiscono la stabilità, mentre
precedentemente si originavano spesso
per consuetudine.
Entrambe le tipologie si condizionano però a vicenda, confermando che il diritto
riflette lo sviluppo sociale, economico e culturale di una società.
Sono norme giuridiche le regole di comportamento obbligatorie per tutti i membri di
una società, a cui corrisponde un effetto obbligatorio (sanzione) in caso di
violazione. Provengono dall’entità più alta in carica, lo Stato, ovvero l’organizzazione
politica di un popolo insediato in un certo territorio e che risponde allo stesso
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Capitolo 1: Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico Il diritto è l’insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra membri di una collettività, in un certo momento storico. Il diritto è un prodotto della vita sociale, per cui ci sono regole che nascono spontaneamente laddove c’è convivenza ( rapporti familiari, di scambio, di solidarietà, di difesa ) e diventano più complesse col progresso, al fine di garantire un pacifico svolgimento della vita collettiva. Là dove c’è una società, là c’è il diritto. REGOLE MORALI, RELIGIOSE, DI COMPORTAMENTO

REGOLE GIURIDICHE

Sono giustificate dalla volontà divina, degli antenati o dei più saggi e potenti. Sono sottoposte all’ adesione spontanea dei membri del gruppo, al fine di raggiungere obiettivi particolari. Nascono dalla volontà generale di organizzarsi per raggiungere obiettivi comuni (la sopravvivenza, il commercio, la difesa, ecc.) come era evidente nelle prime città-Stato. Per fare questo è necessario che ognuno limiti la propria libertà individuale. Ambiscono al raggiungimento di obiettivi generali per garantire la convivenza pacifica. Sono caratterizzate dalla coercibilità , quindi la forza che il potere sovrano può esercitare per imporre il rispetto delle regole, sanzionando chi le viola. Con il passare del tempo si è fatto sempre un maggiore affidamento alle fonti scritte del diritto che ne garantiscono la stabilità, mentre precedentemente si originavano spesso per consuetudine. Entrambe le tipologie si condizionano però a vicenda, confermando che il diritto riflette lo sviluppo sociale, economico e culturale di una società. Sono norme giuridiche le regole di comportamento obbligatorie per tutti i membri di una società, a cui corrisponde un effetto obbligatorio (sanzione) in caso di violazione. Provengono dall’entità più alta in carica, lo Stato , ovvero l’organizzazione politica di un popolo insediato in un certo territorio e che risponde allo stesso

Governo. Lo Stato sovrano (che ha un seggio alle Nazioni Unite ) si pone in posizione di supremazia rispetto a tale popolo, potendo imporre il rispetto delle norme. Lo Stato è: ➢ generale , per cui se anche non esistessero gruppi minori lo Stato esprimerebbe i loro interessi ; ➢ originario , cioè trae da se stesso le origini della sua esistenza; ➢ assoluto , poiché le sue regole prevalgono su quelle degli altri ordinamenti. Può presentarsi come: ➔ Stato-ente o organizzazione, quindi il potere contrapposto alla comunità; ➔ Stato-ordinamento o Repubblica, quindi l’insieme dell’apparato pubblico e della società; ➔ Stato comunità, ossia l’evoluzione storica dello Stato. Il diritto statale è caratterizzato da: ● effettività , per cui è necessario che la società riconosca l’obbligatorietà del rispetto della norma per non incorrere in sanzioni, e che adegui quindi i suoi comportamenti; ● certezza della effettiva applicazione delle norme, garantita da strumenti che permettono la conoscibilità delle regole, da strumenti come l’ ordinamento giudiziario e dalle sanzioni ; ● relatività , per cui le norme possono mutare per adeguarsi alle esigenze della società in un dato periodo storico. L’ ordinamento giuridico è il complesso delle norme giuridiche che regolano e caratterizzano una società. Tali sistemi ordinati di regole possono essere: ❖ particolari, se finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici in un certo ambito; ❖ generali, se finalizzati al soddisfacimento del bene comune :

  • originari (Stato e Comunità Internazionale), se traggono da se stessi l’origine della loro sovranità;
  • derivati (enti territoriali), se sotto-ordinati a un altro ordinamento. Possiamo individuare tre distinti modelli di Stato come ordinamento giuridico: ➔ ordinamenti di common law ( Paesi anglosassoni ), basati su regole spesso non scritte ma derivanti dall’esperienza, dalla prassi o dalla consuetudine. Vale il principio dello stare decisis, per cui non ci si può discostare dalle sentenze precedenti per casi simili; ➔ ordinamenti di civil law , derivanti dal diritto romano, basati su regole scritte e legittimate dall’ordinamento stesso; ➔ ordinamenti di diritto socialista.

Riconosciamo diverse forme di Stato che si sono evolute nel corso dei secoli: ➔ Stato patrimoniale , il primo che si è affermato dopo la caduta dell’Impero Romano lungo tutto l’ Alto Medioevo. Manca un’organizzazione amministrativa stabile che ambisca a perseguire finalità comuni; al contrario, solo pochi soggetti (feudatari) sono interessati a difendere la loro proprietà dalle minacce interne ed estere. Solo chi è titolare del diritto di proprietà è anche soggetto di diritti propri; ➔ Stato assoluto ( monarchie assolute tra il 1500 e il 1700), affermatosi con l’apertura della società medievale ad attività commerciali di scambio (non più economia chiusa). Ad essere interessi statali non sono più solo la sicurezza interna e la politica estera, ma anche il benessere dell’intera società tramite l’intervento diretto nella vita sociale ed economica. Il monarca detiene tutti i poteri; ➔ Stato di polizia ( Austria e Prussia di fine ‘700), una forma di Stato assoluto in cui iniziano ad essere riconosciuti ai cittadini alcuni diritti tutelabili davanti a un giudice; ➔ Stato liberale (da fine 1700 al primo conflitto mondiale ), nel quale i pubblici poteri perseguono il soddisfacimento del benessere generale non più tramite l’intervento diretto bensì quello indiretto, al fine di garantire sicurezza in politica estera e il rispetto dei diritti. Il potere non è più auto legittimato per volere divino, ma per volontà popolare; ➔ Stato totalitario ( Italia, Germania, Spagna dopo il primo conflitto mondiale e la crisi economica), con un accentramento del potere nelle mani di un unico individuo che ricorre a strumenti quali il partito unico e i mezzi di comunicazione di massa. Vengono repressi molti diritti di libertà e di uguaglianza; ➔ Stato socialista ( Russia dopo la caduta del regime zarista), mirata ad abolire la proprietà privata e la divisione in classi sociali per ambire all’uguaglianza; ➔ Stato sociale , finalizzato a rimuovere le disuguaglianze sociali tramite una politica interventista. Prima delle Rivoluzioni francese e americana e dell’approvazione del Bill of Rights, il monarca (tale per investitura divina) esercitava dunque tutti i poteri: legislativo, esecutivo, giurisdizionale. In seguito questi poteri iniziano ad essere limitati, sostituendo al monarca un Presidente della Repubblica. Il corpo elettorale sceglie chi detiene il potere legislativo, votando i suoi rappresentanti in Parlamento. A questo punto si determina il Governo, detentore del potere esecutivo, e si attribuisce il potere giurisdizionale alla Magistratura. Possiamo poi distinguere, in relazione al livello di autonomia territoriale, tra: ● Stato unitario ( Francia e Olanda ), in cui il potere è attribuito solo all’apparato centrale e alle sue articolazioni; ● Stato federale ( Germania e Austria, USA ), composto da governo centrale e governo degli Stati membri; ● Stato confederale (Svizzera) ;

● Stato regionale ( Francia e Spagna ), in cui la Costituzione riconosce alcune autonomie agli enti territoriali dotati di un loro Statuto. La forma di Governo è il modo in cui il potere politico viene distribuito tra gli organi di vertice dell’apparato statale ( Parlamento e Governo ), per perseguire le sue finalità. Ad ogni forma di Stato che si è affermata nel corso dei secoli, corrisponde una forma di Governo:

  1. monarchia assoluta con lo Stato assoluto. Inizia a costituirsi una struttura amministrativa statale unitaria e stabile: al vertice vi è il Sovrano, unico organo titolare del potere politico per natura divina, che detiene quindi la funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale;
  2. monarchia costituzionale con lo Stato liberale. Si fonda sul principio di separazione dei poteri (teorizzato da Locke in Inghilterra) tra organi distinti ed autonomi: da un lato vi è il Sovrano, con potere esecutivo e in politica estera, e dall’altro il Parlamento con potere legislativo. In Francia tale principio viene teorizzato da Montesquieu e Rousseau , secondo i quali nessun potere può essere accentrato nelle mani di un solo organo e devono essere tutti legittimati dalla volontà popolare. Qui il Sovrano detiene il potere esecutivo e nomina i suoi ministri, condividendo il potere legislativo con il Parlamento. Il potere nelle mani del Sovrano diventerà via via più limitato, incrementando al contrario quello nelle mani del Parlamento; infine verrà introdotto il Governo. L’organo che nasce in ragione del voto del corpo elettorale è detto legittimato democraticamente. La legittimazione democratica ci permette di comprendere davanti a quale forma di Governo contemporanea ci troviamo, in base a quale istituzione viene eletta dal corpo elettorale: ➔ parlamentare se gli elettori votano i loro rappresentanti in Parlamento. Formato il Governo, questo deve presentarsi davanti al Parlamento per ottenere il voto di fiducia circa il programma da sviluppare (allo stesso modo, il Parlamento può revocare tale fiducia obbligando il Governo a dimettersi). Si passa così da una fase dualista, in cui vi è equilibrio tra Sovrano e Parlamento, ad una fase monista in cui al centro di tutto si colloca il Parlamento. Il Capo dello Stato ha invece un potere neutro, al di sopra delle parti, e può sciogliere le camere; ➔ presidenziale ( USA ) se gli elettori votano direttamente il Presidente senza necessità di voto di fiducia da parte del Parlamento (= Congresso). Il Presidente nomina poi il Governo; ➔ semipresidenziale ( Francia ), forma intermedia tra parlamentare e presidenziale, in cui il Governo è nominato dal Presidente ma deve comunque ottenere la fiducia parlamentare;

inizia ad assumere un ruolo sempre più importante potendo anche far ricorso a decreti legge e decreti legislativi. Il potere del Capo dello Stato diventa neutro , al di sopra delle parti. Nel 1848, anno dello Statuto Albertino, solamente il 2% della popolazione era titolare del diritto di voto (né donne, né persone senza istruzione, né poveri). Al termine della prima guerra mondiale, nel 1919 viene introdotto il s uffragio universale maschile. Con l’avvento del Fascismo, il diritto di voto viene concesso anche alle donne ma solo a livello locale, e non viene dunque mai esercitato in quanto non si tengono elezioni amministrative. Finalmente, nel 1946 tale diritto viene riconosciuto tale diritto a tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni. Alle soglie della prima guerra mondiale inizia ad indebolirsi il ruolo del Parlamento, lasciando maggiore spazio alla Monarchia e conferendo pieni poteri al Governo. Al termine del conflitto, in un contesto ricco di tensioni, nasce nel 1919 il movimento dei Fasci italiani di combattimento. Nel novembre 1920 si tengono le prime elezioni con sistema proporzionale, che dà voce a tutti i partiti che superano la soglia di sbarramento in proporzione ai risultati ottenuti: ottengono la maggioranza i socialisti e i popolari , mentre i candidati fascisti non ottengono un buon esito. Con il Patto di Londra del 1915, l’Italia si impegna ad entrare in guerra con l’Intesa (Francia, Regno Unito, Russia) in cambio dell’ottenimento di territori. La città di Fiume diventa ora oggetto di contesa tra Italia e Jugoslavia, in quanto abitata in maggioranza da cittadini di lingua italiana. Approfittando dei disagi della popolazione in seguito al disastro del conflitto (morti in guerra, difficoltà economiche, caduta del governo Nitti), Gabriele d’Annunzio si pone alla guida di un gruppo di ribelli che si sentono traditi dal Patto di Londra, portando avanti il mito della “vittoria mutilata” (mancata assegnazione di alcuni territori) per occupare Fiume. Sempre nel 1920 viene firmato il Trattato di Rapallo , che ne riconosce l’indipendenza in cambio della cessione della Dalmazia alla Jugoslavia (fatta eccezione per Zara); quando a Nitti succede Giolitti, Fiume viene sgomberata con la forza dagli insorti. Vengono organizzate delle squadre fasciste in disaccordo con il Trattato, che individuano come nemici i socialisti che iniziano ad attaccare con atti violenti. Giolitti sceglie però di non reprimere tali violenze, temendo la minaccia bolscevica più di ogni altra cosa in seguito alla Rivoluzione russa. Alle elezioni del 1921, la borghesia spaventata dalle tensioni sociali viene spinta a destra , nella speranza di contrastare il Partito socialista, ma il confronto elettorale viene falsato dalle violenze fasciste. Ad avere la meglio sono i popolari di Don Luigi Sturzo e le destre, a danno della sinistra, e Mussolini viene eletto alla Camera con 34 deputati. Al termine del governo Giolitti, si susseguono i governi Bonomi e Facta. Nel novembre 1921 i Fasci si trasformano nel Partito nazionale fascista. L’inizio del regime fascista si fa risalire alla Marcia su Roma dell’ottobre 1922, mentre Mussolini è a Milano: le autorità però non reagiscono e Vittorio Emanuele III affida

l’incarico di formare un nuovo Governo (sostituendo Facta) a Mussolini, con l’illusione di arginare il pericolo bolscevico e di ricondurre il movimento violento a un comportamento più equilibrato. Ciò accade in piena violazione delle leggi costituzionali: il governo Facta aveva proposto infatti un decreto di stato d’assedio per disperdere gli squadristi, ma il Re aveva rifiutato di firmarlo privando le Forze armate della possibilità di agire ed aveva addirittura affidato l’incarico al leader di un partito che non aveva la maggioranza. La speranza di responsabilizzare il movimento viene però ben presto delusa, avviando il processo per il consolidamento del regime dittatoriale. Viene adottata infatti la legge Acerbo, nuova legge elettorale che abolisce il sistema proporzionale e introduce il maggioritario al fine di impedire il dialogo con gli altri partiti: i due terzi dei seggi in Parlamento vengono così affidati alla lista che ottiene la maggioranza dei voti, sottraendo potere decisionale agli altri partiti. In vista delle successive elezioni viene creato il listone con liberali e popolari, non per garantire la collaborazione politica ma per contrapporre fortemente il Partito fascista (che inizia a fondersi con il nazionalismo) agli altri. In questo modo ed in un clima di violenze e intimidazioni, il Partito ottiene il 65% dei voti e dunque i due terzi dei seggi. Nel maggio 1924, il deputato socialista Giacomo Matteotti denuncia i brogli elettorali davanti alle Camere, e solamente un mese dopo viene rapito e assassinato (i deputati antifascisti abbandonano il Parlamento nella “ secessione dell’Aventino ”). Si tratta del primo scandalo del Partito fascista. Matteotti aveva infatti scoperto che il nuovo bilancio ufficiale era in disavanzo di 2 miliardi nonostante fosse stato dichiarato in pareggio, e voleva denunciare dunque non solo le violenze ma anche la corruzione. Nel gennaio 1925, Mussolini ammette davanti alle Camere la sua responsabilità morale e politica per quanto accaduto e dichiara così la dittatura. Il biennio 1925-1926 passa alla storia per le Leggi fascistissime , che dichiarano fuori legge tutti i partiti al di fuori di quello fascista e dichiarano decaduti i deputati antifascisti, eliminando ogni dissenso politico. Viene inoltre epurata l’amministrazione pubblica e i docenti universitari vengono obbligati a prestare giuramento di fedeltà al regime, mentre gli oppositori emigrati all’estero perdono la cittadinanza. La forma di Governo subisce ora un cambiamento radicale: ➢ viene meno la fiducia parlamentare al Governo; ➢ il Re può ancora nominare e revocare i Ministri, ma solo su proposta del Presidente del Consiglio (ora detto “Capo del Governo”, che coincide con il segretario del Partito fascista); ➢ in Parlamento non risiedono più i rappresentanti democratici del corpo elettorale, ma al Senato si affianca ora la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, composta dal Duce , dai membri dei Consigli nazionali del Partito e delle Corporazioni (organismi pubblici in rappresentanza di lavoratori e datori di lavoro); ➢ principale organo di indirizzo politico diventa nel 1928 il Gran Consiglio del Fascismo, che agisce solo sotto il controllo del Duce da cui è presieduto.

del Paese tra repubblica o monarchia tramite referendum popolare, votando contemporaneamente anche un’ Assemblea costituente. A differenza dello Statuto Albertino, la Costituzione repubblicana in vigore dal 1948 non è una carta concessa, bensì elaborata dall’Assemblea costituente. Si tratta di una carta: LUNGA RIGIDA Costituita da 139 articoli e 18 disposizioni momentanee. Richiede un procedimento lungo e complesso per poter essere modificata. DEMOCRATICA REPUBBLICANA Il 2 giugno 1946 si svolge il Referendum popolare per la scelta tra Monarchia e Repubblica, dopo aver fornito istruzioni sulle modalità di votazione tramite una scheda illustrativa che entra però in contrasto con il problema dell’analfabetismo: per questo vengono introdotti i simboli. Per la prima volta anche le donne esercitano il diritto di voto, anche perché erano per definizione più credenti e si sperava si schierassero con la Monarchia, ascoltando le prediche dei parroci. Nonostante questo vince la Repubblica , con un margine di soli 2 milioni di voti su 23 milioni complessivi. Contemporaneamente si eleggono anche i membri dell’ Assemblea Costituente (di cui entrano a far parte anche 21 donne), che si riunisce per la prima volta il 25 giugno e resta in carica fino al 31 gennaio 1948. Il dibattito si estende dal marzo al dicembre 1947 al fine di redigere la Costituzione, dovendo riuscire a conciliare ideologie politiche ed ideologiche contrastanti. Il 28 giugno 1946 viene inoltre eletto dall’Assemblea Enrico de Nicola come Presidente provvisorio della Repubblica. Viene nominata la cosiddetta “Commissione dei 75” (scelta in proporzione ai gruppi politici rappresentati dall’Assemblea, in prevalenza Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista); viene poi suddivisa in 3 Sottocommissioni dedicate a materie diverse, in modo tale da ridurre i tempi:

  1. diritti civili e politici (Tupini);
  2. organizzazione costituzionale dello Stato (Terracini);
  3. rapporti economici e sociali (Ghidini). Il lavoro delle Sottocommissioni viene poi coordinato dalla “Commissione dei 18”. Il 27 dicembre 1947 viene firmata la Costituzione dal Presidente della Repubblica Enrico de Nicola, il Primo Ministro Alcide de Gasperi e il Presidente della Commissione Umberto Terracini (dirigente del Partito Comunista, spesso contrario alle decisioni dell’Unione Sovietica) nel Palazzo Giustiniani. Il testo costituzionale è un insieme di regole che si pongono come legge fondamentale della comunità, deliberato da un’Assemblea costituente che rappresenta la società intera; si tratta di un testo scritto che contiene i principi fondamentali, costituito da:

● la disciplina della distribuzione dei poteri tra gli organi dell’apparato organizzativo dello Stato. Secondo il principio della sovranità popolare, nessun organo di governo può legittimarsi autonomamente senza l’intervento del popolo. Sono organi costituzionali: il corpo elettorale, il Parlamento, il Governo. il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale; sono tutti organi rappresentativi della volontà popolare, necessari e impossibili da sostituire, che detengono la funzione di indirizzo politico; ● la disciplina dei rapporti tra Stato e società civile (principi fondamentali, diritti). Il potere viene razionalizzato per evitare le disastrose conseguenze del riconoscere illimitati poteri allo Stato: il Governo dipende dunque dagli equilibri politici del Parlamento e ha bisogno della sua fiducia per governare, e lo stesso Parlamento può essere frenato dagli atti del Presidente della Repubblica. Viene inoltre raggiunto un compromesso tra le diverse ideologie: cattolica, marxista, laico-liberale. La Costituzione si fonda su due pilastri fondamentali: ➔ anti-fascismo ; ➔ ambizione a superare i limiti dello Stato liberale ottocentesco che caratterizzavano lo Statuto albertino. Si basa su principi quali: ❖ personalista, ponendo l’individuo al centro in quanto portatore di valori individuali e sociali ( art. 2 ); ❖ di eguaglianza e libertà ( art. 3 ); ❖ pluralista, riconoscendo il ruolo delle realtà complesse di cui facciamo parte; ❖ lavorista, riconoscendo il lavoro come valore sociale primario grazie al quale ognuno contribuisce al progresso della società ( art. 1 ); ❖ di apertura al fenomeno internazionale, per cui l’ordinamento giuridico nazionale è subordinato alle norme internazionali (ONU, UE) rinunciando ad una parte di sovranità; ❖ pacifista, per cui si rifiuta la guerra come strumento di offesa ad un altro popolo, mentre è ammessa per difesa ( art. 11 ); ❖ democratico, per cui il potere è dato al popolo nei limiti della convivenza pacifica, ed è esercitato indirettamente (tramite i rappresentanti) o direttamente (tramite l’iniziativa legislativa popolare e il referendum). Art. 1 (principio democratico) L’Italia è una repubblica democratica , fondata sul lavoro (come strumento di affermazione della personalità e di partecipazione alla società). La sovranità appartiene al popolo, ma è esercitata nelle forme e nei limiti che la Costituzione indica (è impensabile la convivenza ordinata e pacifica senza limitazioni). E’ quindi vietato ricostituire il Partito fascista disciolto e ogni forma di apologia (saluto romano), mentre viene limitato per 5 anni il diritto di voto e l’eleggibilità degli esponenti fascisti.

Tale articolo è definito come “trasformatore permanente”: se ci sono leggi internazionali non scritte o consuetudinarie, le riporta a far parte del nostro ordinamento. Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa ad altri popoli e per risolvere controversie internazionali, e promuove la partecipazione ad organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia tra le Nazioni limitando la sua sovranità. Art. 12 La bandiera italiana è il tricolore : verde (prati), bianco (neve), rosso (sangue versato in guerra). L’ emblema della Repubblica è una stella inserita in una ruota dentata (simbolo del lavoro), circondata da rami di ulivo (pace) e quercia (forza). Capitolo 6: Il corpo elettorale Secondo la Costituzione, lo Stato non può esercitare le sue funzioni se il corpo elettorale non ha attivato gli istituti. POPOLO CORPO ELETTORALE Insieme dei cittadini titolari della sovranità. Insieme dei soggetti dotati di requisiti previsti dalla Costituzione per mettere in moto gli organi statali. NAZIONE POPOLAZIONE Insieme di etnia, lingua, cultura, storia che costituiscono il patrimonio della società. Insieme dei cittadini, degli stranieri o di chi non ha alcuna cittadinanza che risiedono sul territorio dello Stato e sono tenuti a rispettare le leggi. Il corpo elettorale può esercitare la democrazia in modo:

  • diretto, tramite il referendum abrogativo, regionale, di revisione costituzionale o di indirizzo circa l’Unione Europea;
  • indiretto, eleggendo i propri rappresentanti alla Camera e al Senato. La cittadinanza è uno status per il quale si appartiene al popolo e dunque si gode di diritti e si devono adempiere doveri sanciti dalla Costituzione. In Italia si acquista: ➢ per filiazione (iure sanguinis), se madre o padre anche adottivi possiedono la cittadinanza, o anche ascendenti se se ne fa richiesta; ➢ per nascita sul territorio (iure soli) da genitori ignoti / senza cittadinanza / stranieri che non possono trasmettere la propria cittadinanza per leggi del loro Paese (Russia); ➢ per adozione (iuris communicatio), anche di maggiorenni che hanno avuto un periodo di residenza in Italia, o matrimonio , se si risiede da 2 anni in Italia. Vi si può rinunciare;

per concessione, riconoscimento o naturalizzazione (es. cittadini dei territori italiani ceduti alla Jugoslavia); ➢ non è ancora possibile acquisire la cittadinanza italiana attraverso ius scholae, dunque se un soggetto ha completato un percorso scolastico in Italia. La cittadinanza può essere perduta e riacquistata. Vi si può rinunciare acquistando la cittadinanza straniera e risiedendo all’estero, ma si può perdere anche automaticamente in seguito ad un’intimazione del Governo se si esercitano funzioni per uno Stato estero: non si può mai perdere però per motivi politici , secondo l’articolo 22 della Costituzione. Chi possiede la cittadinanza di uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea acquisisce automaticamente la cittadinanza europea. Questa comporta: ● il riconoscimento di diritti quali la libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri; ● la possibilità di rivolgersi alla figura del Mediatore che assiste gli individui nei rapporti con le istituzioni dell’Unione; ● la tutela da parte delle autorità diplomatiche negli Stati membri e il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento europeo; ● il diritto di elettorato attivo (partecipazione alle competizioni elettorali) e passivo (capacità giuridica di essere eletti) nelle elezioni comunali e per il Parlamento europeo. L’ articolo 48 della Costituzione riguarda la funzione elettorale : il voto è personale (non delegabile ad altri soggetti), eguale (non si può attribuire un peso elettorale maggiore ad alcuni soggetti), libero (senza condizionamenti) e segreto (non riconoscibile), rappresenta anche un dovere civico nonostante non preveda sanzionamenti in caso di mancato esercizio e può essere esercitato se si rispettano requisiti quali la cittadinanza e la maggiore età , e non si è esclusi per incapacità (interdizione o infermità mentale) o indegnità morale (anche transitoria come nel caso degli esponenti fascisti). Può essere esercitato per corrispondenza anche all’estero , con l’introduzione di 8 seggi per la Camera dei Deputati e 4 per il Senato. Per quanto riguarda l’elettorato passivo, si è:

  • ineleggibili, se si esercitano funzioni che potrebbero avvantaggiare rispetto agli altri candidati;
  • incompatibili, se contemporaneamente si ricopre già un’altra carica;
  • incandidabili, se si è stati condannati per gravi delitti. Un sistema elettorale è il meccanismo di conversione dei voti in seggi. Possono essere: ➔ maggioritari (Stati Uniti, Regno Unito), se i seggi in palio vengono assegnati al partito che ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi (numero di voti superiore a quello degli altri = plurality) o assoluta (la metà più uno = majority);

Capitolo 7: Il Parlamento Gli articoli dal 55 all’82 della Costituzione sono dedicati al Parlamento, in una prima parte per quanto concerne le Camere e nella seconda circa la formazione delle leggi. Si tratta di un bicameralismo quasi perfetto : è costituito infatti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (secondo l’ art. 55 ), che si riuniscono in seduta comune. Prima del Fascismo, lo Statuto albertino prevedeva una forma di Governo dualista che affiancava al Sovrano (e al Senato di nomina regia) una Camera eletta da pochi. Con la Costituzione si supera la tradizione albertina: si mantiene tale dualismo, ma il Senato diventa elettivo e il Parlamento può riunirsi in seduta comune per funzioni elettorali (come l’elezione del Presidente della Repubblica). Si parla di un bicameralismo eguale, paritario ed indifferenziato , in quanto entrambe le Camere hanno egual peso e pari importanza: ● esercitano le stesse funzioni: legislativa e di controllo sul Governo ; ● hanno la stessa organizzazione interna; ● hanno la stessa durata: 5 anni, detti legislatura. Ciò che cambia è la composizione: al Senato ci sono componenti anche non elettivi e inizialmente doveva essere eletto a base regionale , ma dal 2017 è stato introdotto un sistema omogeneo. La legge costituzionale del 2020 ha inoltre modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione che indicavano il numero dei parlamentari, riducendoli di più di un terzo: da 630 si è passati a 400 deputati (più 8 eletti dai cittadini all’estero), e da 315 a 200 senatori (più 4 eletti all’estero), oltre i senatori a vita. Secondo quanto sancito dall ’articolo 64 della Costituzione, ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta. I regolamenti parlamentari sono fonti del diritto che disciplinano la struttura delle Camere e l’esercizio delle loro funzioni; possono essere:

  • generali, ovvero fonti integrative e attuative della Costituzione che hanno bisogno di ulteriori norme per trovare una disciplina completa;
  • particolari, se disciplinano aspetti burocratici dell’attività delle Camere. Nessun’altra fonte può esercitare le stesse funzioni, in quanto essendo adottati solo dalle Camere e non dal Governo sono espressione di tutte le forze politiche, ponendo in accordo opposizioni e minoranze. Sono dunque atti normativi che esprimono la piena autonomia delle Camere, e regolano tra le altre cose anche il rapporto tra le diverse forze politiche. Fondamentali sono i regolamenti delle due Camere del 1971 , in un contesto politico che ambiva a valorizzare il ruolo del Parlamento, aumentando tra le altre cose i poteri di indirizzo e di controllo delle Camere.

Successivamente a questi regolamenti sono state apportate alcune modifiche, finalizzate ad accentuare il ruolo del Governo abolendo anche il voto segreto (di chi vota diversamente dalla linea decisa dal gruppo parlamentare cui appartiene). Infine, nel 2017 è stata approvata una riforma del regolamento del Senato che ha modificato ad esempio la composizione dei gruppi parlamentari in proporzione alla rappresentanza in Parlamento, ha valorizzato le Commissioni parlamentari e semplificato i lavori. I regolamenti parlamentari sono dunque espressione dell’autonomia e dell’indipendenza del Parlamento nei confronti degli altri poteri di Stato, e per questo motivo non sono soggetti al controllo esterno. Non appena le Camere si insediano, sono chiamate ad eleggere tra i propri membri il Presidente della rispettiva Camera e l' Ufficio di Presidenza , che aiuta la presidenza a svolgere le sue funzioni. I Presidenti di Assemblea vengono eletti a maggioranza assoluta specifica molto elevata (⅔ dei componenti) poiché detengono compiti molto importanti: ➢ organizzativi verso l’interno, quali la programmazione dei lavori parlamentari e la definizione del calendario; ➢ comunicativi verso l’esterno, in qualità di esponenti della Camera. Sono però necessarie altre articolazioni interne: ➔ gruppi parlamentari , ovvero la proiezione dei partiti eletti nelle due Camere. C’è poi un gruppo misto , che raccoglie chi si è distaccato dall’indirizzo politico del suo partito e chi appartiene ad un partito che non ha superato la soglia di sbarramento. Qui vengono definite le linee di condotta da tenere durante le discussioni, vengono scegli i propri rappresentanti nelle commissioni e si contribuisce alla definizione del programma e del calendario dei lavori; ➔ le giunte , costituite in proporzione al numero di seggi ottenuti alla Camera, sono permanenti e ristrette. Esse si occupano del funzionamento del Parlamento in relazione alle regole che lo guidano e allo status di membri:

  • la giunta per il regolamento propone modifiche regolamentari;
  • la giunta delle elezioni verifica i poteri, la regolarità delle elezioni e i titoli di chi è stato eletto (se ci sono cause di incompatibilità o ineleggibilità);
  • la giunta per le autorizzazioni a procedere valuta le richieste del Magistrato che intende procedere all'arresto o ad altre limitazioni della libertà personale di un deputato. Secondo l’ articolo 68 , infatti, non è possibile sottoporre i parlamentari a procedimento penale senza l’autorizzazione della Camera, a meno che non si sia colti in flagrante. C’è poi un comitato particolare composto dalle giunte delle due Camere, per la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica; ➔ le commissioni parlamentari , costituite in proporzione al numero di seggi ottenuti alla Camera. Sono fondamentali nella funzione legislativa in quanto si

Art. 69 : indennità il cui importo è stabilito per legge. Inoltre ai parlamentari spetta una diaria per il rimborso delle spese di soggiorno a Roma, altri rimborsi spese e un trattamento previdenziale dopo i 65 anni calcolato sulla base dei contributi versati. Tutti i parlamentari sono tenuti però ad informare l’Ufficio di Presidenza della loro situazione patrimoniale, i redditi e quanto è stato speso per la campagna elettorale. Art. 60 La legislatura dura 5 anni , proprio come avviene per il Governo che può però cadere prima per sfiducia o per crisi. Non è possibile prolungare il mandato delle Camere se non per legge e in caso di guerra. Terminato il mandato, non è possibile lasciare l’organo parlamentare scoperto in attesa dell’insediamento delle nuove Camere: si parla di “ prorogatio ”, quindi la proroga dei poteri della Camere sciolte o scadute, che non possono in questo caso eleggere il Presidente della Repubblica. Al termine della legislatura, infine, decadono tutti i disegni di legge esaminati in Parlamento tranne quelli di iniziativa popolare. Art. 61 Le nuove Camere vengono elette da 45 a 70 giorni dopo la fine del mandato precedente, e devono riunirsi non oltre 20 giorni dopo le elezioni per iniziativa del Presidente della Repubblica. Art. 62 Le Camere si riuniscono (pubblicamente) di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre per convocazione dei rispettivi Presidenti, poi possono essere convocate in via straordinaria dal Presidente della Repubblica, dai Presidenti delle Camere o da un terzo dei membri. Si convocano sempre entrambe per rappresentare tutto l’elettorato. Art. 63 Ogni Camera elegge tra i suoi membri il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente è quello della Camera dei Deputati in quanto maggiore per dimensioni. Art. 64 Affinché le sedute delle Camere siano valide è necessario che in aula vi sia il numero legale (quorum strutturale ), ovvero la maggioranza assoluta dei membri totali della Camera (metà più uno). Il Presidente dell’Assemblea o i membri stessi possono richiederne la verifica. Per prendere decisioni è invece necessario che si superi il quorum deliberativo (quorum funzionale ), o maggioranza semplice, quindi la metà più uno dei presenti in aula. Il voto può essere:

  • segreto, per tutelare l’anonimato del votante quando si votano persone , tramite schede o voto elettronico;
  • palese, per sottolineare il collegamento tra votante e voto espresso tramite alzata di mano, alzata e seduta o appello nominale. Questo metodo è utilizzato ad esempio per le leggi di bilancio e le mozioni di fiducia e sfiducia. Il programma dei lavori delle Assemblee è istituito dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari e i Presidenti delle Camere, ricoprendo un periodo tra i 2 e i 3 mesi. Il calendario mostra invece come verrà attuato il programma nell’arco di 3 settimane. Il Presidente di Assemblea fa poi l’ ordine del giorno , che indica data e ora della seduta ed elenca gli argomenti nel loro ordine. Il Parlamento detiene diverse funzioni : ➔ legislativa :
  • ordinaria, per la produzione di leggi ordinarie;
  • costituzionale, per la produzione di leggi costituzionali (integrative); ➔ di revisione costituzionale ; ➔ di indirizzo e di controllo sul Governo e sulla Pubblica Amministrazione; ➔ in seduta comune , presieduta dal Presidente della Camera dei Deputati, per l’ elezione del Presidente della Repubblica , di 5 giudici della Corte costituzionale, di 10 membri del Consiglio superiore della magistratura , dei giudici della Corte costituzionale e per la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Con la Costituzione il Parlamento ha perso il monopolio del potere legislativo, che è ora ripartito tra i diversi organi di governo. E’ limitato in primo luogo nei contenuti e nei procedimenti dalla rigidità della Costituzione , dall’ ordinamento internazionale e dell’Unione Europea (norme internazionali generalmente riconosciute per consuetudine o pattizie, per trattato) e dalle Regioni che hanno competenza in determinate materie. Il procedimento che porta all’approvazione e all’entrata in vigore di una legge è composto da:
  1. l’ iniziativa , quindi la sottoposizione di un progetto di legge al Parlamento da parte de:
  • il Governo, presentando disegni di legge alle Camere dopo l’autorizzazione del Presidente della Repubblica. Spettano al Governo le leggi legate alla manovra di bilancio e i decreti - legge di urgenza, in quanto solo quest’organo possiede competenze specifiche;
  • i membri delle Camere, sottoscrivendo proposte di legge;
  • il corpo elettorale, presentando alle Camere una proposta redatta in articoli e sottoscritta da almeno 50.000 elettori;
  • i Consigli regionali;
  • il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;