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DIRITTO SINDACALE....., Appunti di Diritto del Lavoro

Appunti di Diritto Sindacale aggiornati al 2017

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 09/01/2018

zek89
zek89 🇮🇹

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DIRITTO SINDACALE.
CAP.1 INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE.
Il fenomeno sindacale, come espressione degli interessi collettivi dei lavoratori, si è
affermato particolarmente nel corso dell’età industriale con lo svilupparsi del lavoro
subordinato. Ed ha come obiettivo l’espressione e la tutela di tali interessi, mediante
organizzazioni sindacali (associazioni- comitati- rappresentanze).
Il diritto sindacale regola pertanto la condizione di tali soggetti, ed anche la loro attività e
regola le libertà e i diritti sindacali riconosciuti ai singoli lavoratori.
Il fenomeno sindacale manifesta la sua incidenza anche sul piano della produzione
legislativa, ES: lo Statuto dei Lavoratori L. 300/1970 che è una legge ordinaria che afferma
al Titolo I-II la tutela dei lavoratori, mentre al Titolo III contiene una serie di misure a
sostegno e a promozione dell’attività sindacale.
Molte leggi sono frutto della concentrazione tra governo e parti sociali (che operano in tali
sedi attraverso strutture confederali). Spesso inoltre il legislatore utilizza la tecnica del
rinvio, rinviando alla concentrazione collettiva l’integrazione delle disposizioni legislative,
o in alcune specifiche ipotesi e con dei vincoli, attribuendole la possibilità di derogare alla
legge.
Il fenomeno sindacale è tutorato e riconosciuto al livello Costituzionale art. 39.
I contratti collettivi hanno una duplice funzione:
- Normativa in quanto concorrono con la legge a definire la disciplina del rapporto di
lavoro, essi hanno una portata generale, dato che sono produttivi di effetto solo nei confronti
dei lavoratori che vi aderiscono (efficacia soggettiva dei contratti collettivi);
- Organizzativa in quanto regolano i rapporti reciproci tra organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tanto da dare vita ad un ordinamento intersindacale.
Il fenomeno sindacale è riconosciuto e garantito dall’art. 39 comma 1 Cost., che ha
consentito il pluralismo sindacale con la formazione di molteplici organizzazioni sindacali
ulteriori rispetto alle 3 grandi confederazioni CISL, UIL CGL.
I sindacati sono organizzati verticalmente per categoria, rappresentando quindi gli interessi
dei lavoratori appartenenti a quella specifica categoria.
A loro volta appartengono poi ad una confederazione, che rappresenta gli interessi dei
lavoratori globalmente intesi, e costituiscono quindi una linea organizzativa orizzontale.
Parimenti ai lavoratori subordinati, anche i datori di lavoro hanno costituito associazioni
sindacali, aderenti a loro volta a confederazioni ad ES: CONFINDUSTRIA.
Con lo svilupparsi di nuove forme di rapporto di lavoro caratterizzato da Temporaneità e
Precarietà dell’occupazione, si sono costituite strutture associative sindacali destinate a
rappresentare la loro condizione lavorativa: lavoratori somministrativi, occasionali, a
progetto Etc.
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DIRITTO SINDACALE.

CAP.1 INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE.

Il fenomeno sindacale, come espressione degli interessi collettivi dei lavoratori, si è affermato particolarmente nel corso dell’età industriale con lo svilupparsi del lavoro subordinato. Ed ha come obiettivo l’espressione e la tutela di tali interessi, mediante organizzazioni sindacali (associazioni- comitati- rappresentanze). Il diritto sindacale regola pertanto la condizione di tali soggetti, ed anche la loro attività e regola le libertà e i diritti sindacali riconosciuti ai singoli lavoratori. Il fenomeno sindacale manifesta la sua incidenza anche sul piano della produzione legislativa, ES: lo Statuto dei Lavoratori L. 300/1970 che è una legge ordinaria che afferma al Titolo I-II la tutela dei lavoratori, mentre al Titolo III contiene una serie di misure a sostegno e a promozione dell’attività sindacale. Molte leggi sono frutto della concentrazione tra governo e parti sociali (che operano in tali sedi attraverso strutture confederali). Spesso inoltre il legislatore utilizza la tecnica del rinvio, rinviando alla concentrazione collettiva l’integrazione delle disposizioni legislative, o in alcune specifiche ipotesi e con dei vincoli, attribuendole la possibilità di derogare alla legge. Il fenomeno sindacale è tutorato e riconosciuto al livello Costituzionale art. 39.

I contratti collettivi hanno una duplice funzione:

  • Normativa in quanto concorrono con la legge a definire la disciplina del rapporto di lavoro, essi hanno una portata generale, dato che sono produttivi di effetto solo nei confronti dei lavoratori che vi aderiscono (efficacia soggettiva dei contratti collettivi);
  • Organizzativa in quanto regolano i rapporti reciproci tra organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, tanto da dare vita ad un ordinamento intersindacale.

Il fenomeno sindacale è riconosciuto e garantito dall’art. 39 comma 1 Cost., che ha consentito il pluralismo sindacale con la formazione di molteplici organizzazioni sindacali ulteriori rispetto alle 3 grandi confederazioni CISL, UIL CGL. I sindacati sono organizzati verticalmente per categoria, rappresentando quindi gli interessi dei lavoratori appartenenti a quella specifica categoria. A loro volta appartengono poi ad una confederazione, che rappresenta gli interessi dei lavoratori globalmente intesi, e costituiscono quindi una linea organizzativa orizzontale. Parimenti ai lavoratori subordinati, anche i datori di lavoro hanno costituito associazioni sindacali, aderenti a loro volta a confederazioni ad ES: CONFINDUSTRIA. Con lo svilupparsi di nuove forme di rapporto di lavoro caratterizzato da Temporaneità e Precarietà dell’occupazione, si sono costituite strutture associative sindacali destinate a rappresentare la loro condizione lavorativa: lavoratori somministrativi, occasionali, a progetto Etc.

CAP.2 SINDACATO E ORDINAMENTO COSTITUZIONALE:

LA LIBERTà SINDACALE

SEZIONE I. CARATTERI GENERALI.

Art. 39 comma 1 Cost. “ significato di ampiezza del riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale”. La Costituzione riconosce e garantisce i diritti invocabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si valga la sua personalità (Art 2. Cost.). L’art. 39 Cost. disciplina pertanto il fenomeno sindacale, garantendo la libertà dell’organizzazione sindacale (comma 1). Il comma 2 stabilisce che non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione, il che comporta l’esclusione di interventi limitativi da parte del legislatore, se non quando e nella misura in cui siano giustificati dall’esigenza di tutelare interessi primari di rango costituzionale. La garanzia di cui al comma 1 opera indirettamente anche nei rapporti tra privati, imponendo il rispetto della libertà sindacale nelle relazioni di lavoro. Con il termine organizzazione sindacale si fa riferimento a qualunque forma di aggregazione degli interessi collettivi, sia con la costituzione di associazioni a carattere più stabile, sia di comitati più duttili ed occasionali, che di organismi di rappresentanza costitutivi con elezione da parte dei lavoratori. Ad ES: le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro. Con l’attributo sindacale si fa invece riferimento all’ambito degli interessi, soggetti ed attività che traggano origine dalle istanze scaturenti dalla condizione lavorativa, che si esprimono attraverso forme tipiche dell’azione sindacale ( Coalizione-Autotutela - Contrattazione). La tutela accordata dall’art. 39 Cost. è più ampia rispetto a quella dell’art. 18 dato che si estende a tutti i lavoratori, anche che non abbiano cittadinanza italiana, con la sola condizione della natura sindacale del fenomeno organizzativo considerato; L’art. 18 Cost. invece si riferisce alla sola forma associativa ed è applicabile ai soli cittadini italiani. La libertà sindacale che trova riscontro non solo sul piano nazionale, ma anche in quello europeo, in quanto riconosciuta e garantita dall’’OIL, dalla Convenzione Europeo dei diritti dell’Uomo del 1950, e dalla Carta Europea dei diritti fondamentali dell’UE che a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009 ha acquistato efficacia vincolante per i paesi contraenti.

I Profili individuali della libertà sindacale.

La garanzia di cui all’art. 39 comma 1 Cost. ha come destinatari i lavoratori singoli, a ciascuno di essi appartiene infatti la libertà di essere soggetto attivo rispetto alle molteplici manifestazioni dell’organizzazione sindacale, può decidere di promuoverle e di aderirvi o meno; scelte circa le quali il lavoratore non può subire trattamenti discriminatori (Art. 15 St. lav.).

condizionamenti alla organizzazione autonoma di contrattazione collettiva (Ad ES: nell’individuazione delle parti negoziali, nella distribuzione delle competenze tra i vari livelli, etc). Circa invece il contenuto dei contratti collettivi, l’unico limite che vige è quello della inderogabilità in PEIUS delle norme di legge ad opera del contratto collettivo, restando libere invece le deroghe in MEIUS. La Corte Costituzionale a tal proposito ha sancito che l’intervento del legislatore è giustificato solo dal perseguimento di specifici e preminenti interessi generali, che imponga dei vincoli alla contrattazione collettiva anche nel derogare in MEIUS le norme di legge.

L’inattivazione dell’ART:39 CO 2-4 Cost., e la collocazione privatistica del sindacato e degli atti da esso posti in essere. L’art. 39