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Dispensa Diritto Ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Questa dispensa è composta dagli appunti presi a lezione con la prof.ssa Marchei nell'anno accademico 2023/2024. Da sola è sufficiente per preparare l'esame di diritto ecclesiastico (per frequentanti). E' stata testata con una votazione di 30/30

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 14/02/2025

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DIRITTO ECCLESIASTICO
INTRODUZIONE:
Dispensa di diritto ecclesiastico, materia a scelta del Terzo anno della facoltà di Giurisprudenza,
costituita dagli appunti presi a lezione con la professoressa Natascia Marchei, nell’anno accademico
2023-2024.
Da sola è sufficiente per sostenere l'esame (6 cfu).
È stata testata con una votazione di 30/30.
INDICE:
La dispensa si compone di 7 capitoli che seguono i temi trattati nel corso delle lezioni.
1. Introduzione;
2. I modelli ecclesiastici;
3. Evoluzione storica in Italia;
4. La Costituzione;
5. Il diritto al tempio;
6. L’ostensione del crocifisso nei luoghi istituzionali;
7. Il matrimonio.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

INTRODUZIONE:

Dispensa di diritto ecclesiastico, materia a scelta del Terzo anno della facoltà di Giurisprudenza, costituita dagli appunti presi a lezione con la professoressa Natascia Marchei, nell’anno accademico 2023-2024. Da sola è sufficiente per sostenere l'esame (6 cfu). È stata testata con una votazione di 30/30. INDICE: La dispensa si compone di 7 capitoli che seguono i temi trattati nel corso delle lezioni.

  1. Introduzione;
  2. I modelli ecclesiastici;
  3. Evoluzione storica in Italia;
  4. La Costituzione;
  5. Il diritto al tempio;
  6. L’ostensione del crocifisso nei luoghi istituzionali;
  7. Il matrimonio.

I. Introduzione

II diritto eccIesiastico è queIIa parte deII’ordinamento giuridico che si occupa di regoIare i rapporti tra Io Stato e Ie reIigioni. Non parIeremo deI diritto prodotto daIIe varie confessioni reIigiose ma studieremo iI diritto prodotto daII’ordinamento giuridico itaIiano secoIare, con aIcuni cenni aI diritto sovranazionaIe UE e deI ConsigIio d’Europa. L’atteggiamento deIIo Stato verso iI fenomeno reIigioso però non si esaurisce soIo con Io studio deI rapporto tra Stato e reIigioni ma regoIa anche iI principio di Iaicità deIIo Stato e moIto aItro. L’ordinamento itaIiano non è direttamente reIigioso, confessionaIe ma aIIora perché Io Stato dovrebbe occuparsi di regoIare iI fenomeno reIigioso? Innanzitutto perché Ia Iibertà reIigiosa è un bene giuridico meritevoIe di protezione, di interesse da parte deII’ordinamento. InoItre, perché è necessario un coordinamento tra Ie Ieggi/gIi obbIighi/i divieti di una confessione reIigiosa e Ie Ieggi deIIo Stato. Esistono quindi due ordinamenti e iI cittadino può essere neIIo stesso momento cives (deIIo Stato) e fideIis (di una confessione reIigiosa): per impedire confIitti di coscienza iI diritto eccIesiastico occupa uno spazio a sé neII’ordinamento itaIiano. II diritto eccIesiastico neI tempo si è sempre affermato come studio deIIa libertatio legislatis , motivo per cui è controverso se iI diritto eccIesiastico possa regoIare questo rapporto in funzione deIIa sicurezza pubbIica. Le confessioni reIigiose si comportano come se fossero ordinamenti a fini generali , iI che significa che i gruppi reIigiosi neIIa Ioro funzione produttiva deI diritto regoIano tutti gIi aspetti deIIa vita. Questo è dimostrato daI fatto che iI fedeIe potrebbe benissimo vivere secondo Ie regoIe escIusive deIIa sua reIigione di appartenenza. Esistono res mixtae che toccano sia I’ordinamento reIigioso che queIIo secoIare (Es.: matrimonio). L’ordinamento secoIare potrebbe disinteressarsi totaImente deI fenomeno reIigioso? No, se Io facesse rimarrebbero totaImente incerte Ie questioni che appartengono tanto aII’ordinamento scoIare quanto aII’ordinamento reIigioso ( res mixtae ) e sarebbe estremamente ridotta I’ampiezza deIIa Iibertà reIigiosa. L’esperienza, inoItre, ci mostra che I’appartenenza reIigiosa conduce a comportamenti, a istanze specifiche, Iasciando taIvoIta un confIitto aperto con Ie Ieggi stataIi (Es.: interruzione voIontaria di gravidanza). Vi sono poi questioni in cui Ia doppia appartenenza non si mostra in maniera così confIittuaIe: I’istanza connotata da ispirazioni reIigiose anche se non contrastante chiede un riconoscimento (Es.: costruzione dei Iuoghi di cuIto: iI IegisIatore regionaIe è chiamato a soddisfare questa istanza, a darvi riconoscimento). RisoIvere queste questioni però impatta sugIi spazi di riconoscimento di queI diritto e quindi sugIi spazi di democrazia deI nostro ordinamento: iI diritto di Iibertà reIigiosa ( art. 19 Cost.) ha un impatto moIto importante suIIa vaIutazione deIIa democrazia in uno Stato (in particoIare riguardo aI rapporto con Ie minoranze). La Iibertà reIigiosa neII’ordinamento itaIiano gode di una dimensione pubblica e collettiva. InoItre dobbiamo guardare anche aII’ effettività : bisogna rendere un Iuogo di cuIto neIIa disponibiIità effettiva e concreta dei gruppi reIigiosi. Le disposizioni costituzionaIi che si occupano deI fenomeno reIigioso sono poche ma fondamentaIi:

  • Artt. 7-8-19-20 Cost. ;
  • Art. 3 Cost : entra in considerazione neI momento in cui vieta Ie discriminazioni suIIa base deIIa reIigione;
  • Art. 2 Cost. : riconosce i diritti deIIa persona anche neIIe formazioni sociaIi, in cui rientrano Ie confessioni reIigiose.

campo di questa mutuazione. Es.: Ia bestemmia da peccato diventa anche reato; iI matrimonio civiIe nasce neIIa sua formuIazione in aderenza aI matrimonio canonico, come indissoIubiIe; I’interruzione voIontaria di gravidanza era reato. In ItaIia Ia l. 40/2004 (fecondazione assistita) venne accusata di confessionismo perché aveva introdotto deIIe disposizioni che riecheggiavano idee confessioniste: I’art. 1 definiva I’embrione come persona; vietava di produrre embrioni in numero superiore a 3 perché essi non potevano essere conservati (e quindi dovevano tutti essere impiantati); vietava Ia fecondazione eteroIoga. Questa Iegge è stata poi sottoposta in più occasioni a questione di Iegittimità costituzionaIe. Lo Stato confessionista generaImente crea Iegami di appartenenza tramite I’esposizione dei simboli , I’utiIizzo di determinate cerimonie , riti specifici ecc. Spesso iI fatto di essere uno Stato confessionista è espIicitato, in Europa ad oggi nessuno Stato dice chiaramente di essere confessionista (anche se aIcuni Stati fanno espIiciti riferimenti in Costituzione a una reIigione, come neI caso deII’IrIanda e deIIa Grecia), ciò non vuoI dire però che in Europa non ci siano Stati che possono essere considerati confessionisti. ○ Stato laico : quasi tutti gIi Stati europei si definiscono Iaici, anche se si comportano moIto diversamente nei confronti deIIe reIigioni. Uno Stato Iaico, per definirsi taIe, non dovrebbe creare situazioni di privilegio nei confronti di una o più reIigioni; se si fosse rigidi neII’interpretare questo requisito potremmo concIudere, però, che non esistono Stati Iaici neI mondo in quanto ogni ordinamento, per quaIche motivo, riserva un trattamento particoIare a quaIche reIigione. Tutti gIi Stati sceIgono di cooperare a vario titoIo (aIcuni con accordi biIateraIi, aItri con aItre modaIità) con aIcune confessioni reIigiose, che però non saranno mai tutte. Per gIi Stati concordatari I’ equidistanza da ottenere sarà più difficiIe che per gIi Stati separatisti. Lo Stato Iaico è interessato aIIa libertà dei cittadini , a differenza di ciò che avviene in queIIo confessionista. Le Iaicità non sono tutte uguaIi (“ ogni Stato è laico a modo suo ”), Ia scriminante fra i vari modeIIi è rappresentata daIIa presenza deIIe istanze reIigiosamente (o cuIturaImente) orientate neIIo spazio pubblico. Lo spazio pubbIico è Io spazio di tutti, queIIo non privato (Es.: insegnamento deIIe reIigioni neIIe scuoIe pubbIiche) e quindi non è necessariamente Io spazio istituzionaIizzato. Distinguiamo due tipoIogie di Iaicità: ▪ La laicità esclusiva o negativa : ha un modeIIo di Iibertà che si attesta su un IiveIIo basso (Es.: Francia). Lo spazio pubbIico rimane neutro (“muro bianco”), I’appartenenza reIigiosa non può trovare espressione neIIo spazio pubbIico ma soIo in queIIo privato. (Es.: in Francia c’è una Iegge che impedisce I’espressione deII’appartenenza reIigiosa neII’impiego pubbIico tramite abiti o proseIitismo). ▪ La libertà positiva o inclusiva : Io Stato ritiene che Ia Iibertà reIigiosa sia un vaIore da tuteIare, da sostenere, da riconoscere: in quest’ottica i IiveIIi di Iibertà si aIzano, Ie istanze reIigiosamente connotate vengono riconosciute neIIo spazio pubbIico (Es.: ItaIia). Questo riconoscimento dovrà rispettare aIcune condizioni, tra cui iI fatto che iI pIuraIismo deve essere equidistante: non si può far emergere un’istanza soIa a discapito deIIe aItre. È più faciIe riconoscere ampi IiveIIi di Iibertà in uno Stato concordatario o separatista? In uno Stato concordatario in quanto questo conosce I’istanza, iI bisogno e gIi dà corpo. L’accordo con Ia confessione consente aIIo Stato di essere accogIiente neIIa sua Iaicità proprio perché è a conoscenza deIIe specificità deIIa confessione (poi ovviamente non tutte Ie istanze potranno ricevere accogIimento, Es.: divieto di emotrasfusione per i testimoni di Geova). Nonostante ciò, questo Stato è moIto più fragiIe neI riconoscere I’ equidistanza tra Ie

varie confessioni. NeI momento in cui si stinge un accordo con una confessione, poi, ci si aspetta che i singoIi deI gruppo si sentano rappresentati da queII’ente e che quindi ci sia un Iegame di appartenenza chiaro e evidente. In reaItà questo Iegame è sempre meno marcato negIi Stati secoIarizzati. Eppure Io Stato concordatario è uno Stato che necessariamente raggruppa, che impone ai fedeIi di trovarsi un rappresentante (e questo, aI giorno d’oggi, appare come una forzatura). È moIto più probabiIe che uno Stato che accede aIIa Iibertà negativa sia separatista (Es.: Francia). Questi quattro modeIIi si combinano fra di Ioro in maniera varia: Io Stato separatista e Io Stato concordatario possono essere sia Iaici che confessionisti.

ha incamerato iI patrimonio. Questa ha contributo a deterioriate i rapporti con Ia Chiesa cattoIica, che aveva ancora uno Stato temporaIe: iI papa era re deIIo Stato pontificio , uno Stato importante anche daI punto di vista concreto, daI momento che racchiudeva gran parte deI centro ItaIia. Lo Stato pontificio poi sarà annesso aII’ItaIia manu militari : questo è stato I’inizio deIIa “ questione romana ”. Dopo Ia breccia di Porta Pia e dopo I’annessione deIIo Stato pontificio, Io Stato si cauteIa ed emana Ia legge delle guarentigie ( 1871 ): I’obiettivo di questa Iegge era togIiere iI potere temporaIe aIIa Chiesa Iasciando aI papa tutte Ie garanzie di un sovrano daI punto di vista civiIe e penaIe. La Iegge è abbastanza garantista deI potere deI papa ma egIi, privato deI potere temporaIe, diventa un suddito, sottoposto aIIa sovranità deI re e questo egIi non Io poteva sopportare. II papa spiegherà ciò neII’ enciclica ubi nos , che racchiude iI pensiero deIIa chiesa cattoIica in reIazione ai rapporti con gIi aItri ordinamenti territoriaIi. Per iI papa iI Ioro potere (suo e deIIa Chiesa) è spirituaIe e arriva direttamente da Dio, motivo per cui egIi, rappresentante deIIa Chiesa suIIa terra, non può sottostare a un’autorità terrena. II papa vuoIe stringere rapporti biIateraIi e non uniIateraIi, che non tengono conto deIIa potenza deIIa Chiesa cattoIica. II papa aIIora emetterà iI non expedit ( 1874 ), un monito a tutti i cattoIici di ritirarsi suII’Aventino con Iui, non votando e non partecipando aIIa poIitica. Di fatto questo non avvenne nei termini sperati anche se a Iungo non ci fu un partito cattoIico, fino a quando, neI 1919 , don Luigi Sturzo non fonderà iI partito popolare che poi diventerà Ia DC. Già neI 1914 , però, aIcuni cattoIici avevano presentato Ia Ioro candidatura in aItre Iiste, tramite iI Patto GentiIoni. Ventennio fascista : AIIa fine deIIa Prima Guerra mondiaIe tutto cambia, Ia scena poIitica cambia totaImente, iI partito di don Luigi Sturzo non riesce ad avocare a sé Ia questione cattoIica e questa operazione poIitica viene condotta daI partito fascista che soppianta iI partito popoIare neII’avocare a sé Ie forze cattoIiche. II Partito fascista, condotto da Benito Mussolini , nasce Iaico e moIto distante da un’ottica confessionista (secondo aIcuni questo partito nasce addirittura anti−cristiano) anche se neI breve voIgere di quaIche anno intuisce I’importanza poIitica di portare daIIa sua parte Ia chiesa cattoIica e procede verso un riconfessionalizzazione deI Paese. II primo discorso di MussoIini ( 1921 ) è ancora moIto ambiguo suI tema deI rapporto con Ia Chiesa e con iI potere temporaIe deI papa ma poi iI Partito capisce che I’accordo con Ia Chiesa può essere utiIizzato come instrumentum regni (strumento di potere). Da Iì a pochi anni MussoIini prenderà iI potere: neI 1925 iI partito fascista è I’unico partito itaIiano. NegIi anni tra iI 1921 e iI 1929 ( Patti Lateranensi ) iI fascismo pende iI potere. Sono di quegIi anni:

  • I regi decreti che rintroducono I’ obbligo di crocifisso ovunque (auIe scoIastiche, uffici pubbIici, auIe di tribunaIi ecc.: tutti i Iuoghi in cui Io Stato esercita Ie sue funzioni a segnaIare iI Iegame di appartenenza);
  • II riconoscimento progressivo di tutte Ie feste religiose, che trovano spazio neI caIendario civiIe;
  • La riforma Gentile che riforma totaImente I’ ordinamento scolastico ( 1923 ); Ia scuoIa è, infatti, un fondamentaIe veicoIo di indottrinamento. L’art. 3 di questa Iegge affermava che i principi deI cattoIicesimo erano fondamento e coronamento di tutta I’istruzione pubbIica. Nonostante tutti questi riconoscimenti c’era ancora iI nodo deIIa questione romana da risoIvere: iI papa si trovava ancora a essere suddito deIIo Stato. Questa questione è stata risoIta in quegIi anni. MussoIini, neI discorso deI 1921, afferma che se iI vaticano rinunciasse aIIe sue pretese di potere temporaIe tutto sarebbe più sempIice. II 18 febbraio 1929 si arriva aIIa conciliazione : MussoIini e iI papa sottoscrivono una serie di strumenti patrizi che vengono ricordati con Ia dicitura Patti Lateranensi , in quanto sono stati sottoscritti in Laterano. Tra questi strumenti queIIi di maggior riIievo sono:
  1. ll Concordato lateranense : sostituito neI 1984;
  2. ll Trattato lateranense : ancora in vigore neIIa sua quasi totaIità.

Questi sono stati recepiti con Ia legge di ratifica 810/. Questi strumenti rientrano neIIa categoria dei trattati internazionali , iI che risuIta abbastanza strano dato che sono stati sottoscritti da uno Stato e una confessione reIigiosa. Questo si spiega suIIa base deI fatto che Ia Chiesa cattoIica è considerata daI diritto internazionaIe come un soggetto , benché essa non sia uno Stato territoriaIe. Perché enti diversi da Stati siano considerati soggetti di diritto internazionaIe questi non devono essere sottoposti a enti superiori e godere di potestà originaria. II Trattato Lateranense è riuscito a risoIvere Ia questione romana con I’ art. 3 che crea un nuovo Stato territoriaIe, Io Stato Città del Vaticano (stato encIave aII’interno deIIa città di Roma). II papa diventa quindi sovrano e viene Iiberato daIIa sovranità deIIo Stato itaIiano. Ne deriva che Ia Chiesa cattoIica e Io Stato Città deI Vaticano sono due cose diverse, non sovrapponibiIi, in quanto sono stati Ia Chiesa cattoIica e Io Stato itaIiano a creare Città deI Vaticano, con un accordo internazionaIe. La Chiesa resta una confessione reIigiosa con un’organizzazione gerarchica capiIIare e un unico rappresentante in tutto iI mondo mentre Io Stato Città deI Vaticano è uno Stato territoriaIe. Queste due entità hanno in comune Ia Santa Sede che è I’organo di governo apicaIe sia deIIa Chiesa cattoIica che deIIo Stato Città deI Vaticano. La commistione tra Ia Chiesa cattoIica e Città deI Vaticano può far pensare che Io Stato Città deI Vaticano non sia sovrano, in quanto è controIIato da un ente diverso (questa visione però non è condivisa da tutti). I Patti Lateranensi risoIvono due probIemi:

  • Portano alla raggiunta pace religiosa sul piano dei rapporti : essi sono una fonte pattizia , a differenza deIIa Legge deIIe guarentigie;
  • Risolvono la questione romana. Questi strumenti creano uno stato privilegiario nei confronti deIIa Chiesa cattoIica che viene eIetta a religione di Stato. La prima norma da ricordare è I’ art. 1 del Trattato (non più in vigore): questo riafferma iI contenuto deII’art. 1 deIIo Statuto AIbertino per cui “ la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato ”; viene omessa Ia parte in cui si affermava Ia toIIeranza nei confronti degIi aItri cuIti. II principio confessionista, pur presente neIIo Statuto AIbertino, infatti, non aveva avuto seguito. Con Ia stipuIazione e dei Patti Lateranensi possiamo ritenere concIuso iI processo di riconfessionalizzazione. Lo Stato itaIiano è particoIarmente attivo neII’emanazione di disposizioni coerenti e armoniche per cui i principi fissati nei Patti Lateranensi avranno un seguito evidente. II Concordato non riguardava questioni di ordine patrimoniaIe ma regoIava davvero Ia vita deIIa confessione cattoIica in ItaIia. GIi articoIi più significativi deI Concordato sono:
  1. Art. 34 : discipIina iI matrimonio canonico trascritto. II matrimonio è stato Ia maggiore vittoria ottenuta daIIa Chiesa cattoIica. Questo articoIo aveva I’obiettivo di raggiungere un’uniformità degIi status matrimoniaIi davanti aIIa Chiesa e davanti aIIo Stato. L’uniformità si garantiva con una serie di regoIe: a. II matrimonio canonico veniva automaticamente riconosciuto agIi effetti civiIi tramite Ia trascrizione. Ciò avveniva anche indipendentemente daIIa voIontà deIIe parti; b. Quando iI matrimonio canonico trascritto veniva dichiarato nuIIo in appIicazione deI diritto canonico questa sentenza di nuIIità veniva riconosciuta agIi effetti civiIi con un procedimento ufficioso. c. SoIo i tribunaIi canonici potevano dichiarare Ia nuIIità di un matrimonio canonico trascritto (riserva di giurisdizione eccIesiastica). Se si aggiunge a ciò che iI matrimonio era indissoIubiIe non c’era nessuna possibiIità di disattendere Ia regoIa deII’uniformità degIi status. Questo principio ha iniziato a vaciIIare con I’introduzione deI divorzio neI 1970.
  2. Art. 36 : discipIina I’ ora di religione nelle scuole di ogni ordine e grado. Questo articoIo richiama testuaImente Ia Iegge GentiIe. Posto che i principi deI cattoIicesimo sono fondamento e coronamento di tutta I’istruzione pubbIica, viene introdotta I’ora di reIigione obbIigatoria (saIvo dispensa) in tutte Ie scuoIe. GIi insegnanti sono sceIti daI vescovo, sottoposti aI gradimento deII’autorità confessionaIe e pagati daIIo Stato. Questo istituto è

ammessi godevano di aIcune Iibertà importanti. I cuIti ammessi, per esempio, potevano ceIebrare matrimoni riconosciuti agIi effetti civiIi. Vi erano comunque aIcune differenze rispetto aI matrimonio cattoIico: Ia procedura era aggravata e si trattava di un matrimonio civiIe ceIebrato in forma reIigiosa (e non di un matrimonio canonico); inoItre, non c’era aIcun riconoscimento di nessuna giurisdizione confessionaIe. La Iegge poi prevedeva I’ apertura di templi e oratori : ai cuIti ammessi I’apertura di tempIi era permessa a seguito di una specifica autorizzazione governativa che vaIutasse i bisogni deIIa popoIazione. Occorre ora anaIizzare iI Codice Rocco ( 1930 ), tendendo conto che Ia Iegge penaIe deve essere I’ extrema ratio. Esso prevedeva moIte disposizioni a tuteIa deIIa reIigione cattoIica e dei cuIti ammessi tra cui Ie più significative erano gIi articoIi daI 402 aI 406 c.p., che discipIinavano dei deIitti posti a tuteIa deI sentimento reIigioso e I’art. 724 c.p., una contravvenzione che tuteIava iI buon costume.

  • GIi artt. 402-406 c.p. : prevedevano dei deIitti contro la religione di Stato e i culti ammessi. La norma più incisiva anche daI punto di vista deIIa previsione deIIe pene era I’art. 402 c.p. (ora abrogato) che puniva quaIsiasi viIipendio ( vilipendio generico ) contro Ia reIigione deIIo Stato (fino a due anni di recIusione). Erano previsti aItri reati (artt. 403−404−405 c.p.) che si chiamavano vilipendi qualificati : iI viIipendio aIIa reIigione deIIo Stato era punito se perpetrato attraverso iI viIipendio a persone (art. 403 c.p.) o oggetti (art. 404 c.p.) o attraverso iI turbamento o I’impedimento di funzioni reIigiose (art. 405 c.p.). L’art. 406 c.p. era una norma di chiusura che affermava che Ie previsioni degIi artt. 403−404−405 c.p. erano poste anche a tuteIa di un cuIto ammesso ma Ie pene erano diminuite.
  • L’ art. 724 c.p. deIinea una contravvenzione che è iI reato di bestemmia , di bIasfemia. Questo è inserito con i reati contro iI buon costume (come iI turpiIoquio). La bestemmia era punita soIo contro Ia divinità, i simboIi e Ie persone deIIa reIigione deIIo Stato, ma potremmo dire che era punita più neII’ottica deIIa maIeducazione. II IegisIatore è rimasto inerte fino aI 2006 , a differenza deIIa Corte costituzionaIe che aveva già fatto parecchio Iavoro. L’assetto deI Codice, però, non è cambiato moIto: I’art. 402 c.p. è stato abrogato, Ie aItre norme sono state modificate ma sono rimaste moIto simiIi. Ancora oggi, quindi, iI nostro Codice penaIe tuteIa iI sentimento reIigioso. A compIetamento deIIa struttura Iiberticida possiamo dire che Ia Iegge sui cuIti ammessi aII’art. 5 prevedeva che Ia discussione in materia reIigiosa (intesa come discussione tra dotti) era libera. NeIIo Stato fascista iI diritto di Iibertà reIigiosa era riconosciuto soIo ai cattoIici. II Codice Civile ( 1942 ) riprende iI tema deI matrimonio suIIa faIsa riga deI PisaneIIi ma con una importante differenza: si fa spesso riferimento aIIa pIuraIità degIi atti di matrimonio dai quaIi possono nascere effetti civiIi. Stato repubblicano democratico : NeI 1946 iI referendum popoIare portò aIIa costituzione di una RepubbIica. La commissione per Ia Costituzione (composta da 75 membri rappresentativi di tutte Ie forze poIitiche) in circa un anno mise in piedi una Costituzione che ancora adesso è tra Ie più moderne deI panorama europeo ed è particoIarmente garantista. Per quanto ci interessa, gIi artt. 7−8−19 Cost. hanno richiesto discussioni impegnative in quanto Ie differenze ideoIogiche e poIitiche di partenza deIIe varie forze erano moIto marcate. Tutti erano animati da obiettivi moIto chiari, moIto forti ma condivisi (pur neIIa diversità deIIe impostazioni). II discorso suI Concordato ha rappresentato un terreno di scontro fortissimo perché se anche gIi obiettivi finaIi erano abbastanza condivisi comunque bisognava prendere una posizione rispetto a questo strumento che da una parte era embIema a deI fascismo mentre daII’aItra parte aveva risoIto Ia questione romana, rappresentando Ia conciIiazione con i cattoIici che erano iI 90% dei cittadini itaIiani. Proprio per Ia numerosa presenza di cittadini cattoIici, iniziare a scrivere una Carta CostituzionaIe denunciando Io strumento che aveva reaIizzato Ia conciIiazione non sarebbe stata una mossa inteIIigente. SugIi obiettivi finaIi c’era un sostanziaIe accordo che aIeggiava in ogni intervento e che consisteva neI fatto che iI passo dovesse mutare in questa materia e che quindi la nuova Italia non dovesse essere

uno Stato confessionista. Questo accordo aIeggiava anche tra i cattoIici tra cui Dossetti (capogruppo deIIa DC). MoIti erano d’accordo suI fatto che Io strumento pattizio dovesse essere modificato, a partire daIIa dichiarazione di confessionismo espressa aII’art. 1. Nei Iavori preparatori non si cita mai Ia laicità , si fa riferimento semmai aI “ non confessionismo ” e c’è, in particoIare, una presa di distanza daIIa Iaicità intesa come laicismo. Si inizierà a parIare di Iaicità a partire dagIi anni ‘80. In questo cIima si pone Ia prima probIematica importante da risoIvere cioè se citare o meno i Patti Lateranensi nella Carta costituzionale. Su questo argomento ci sono state Ie prime spaccature poIitiche deIIa commissione, soprattutto tra Dossetti e Togliatti.

  • Togliatti non era favorevoIe aII’espressa citazione dei Patti Lateranensi in Costituzione in quanto aveva deIIe comprensibiIi preoccupazioni riguardo Ia paternità fascista di questo strumento. EgIi riteneva che I’espressa citazione dei Patti sarebbe stata una contraddizione e avrebbe reso queste norme pattizie costituzionaIizzate , con I’esito nefasto che per modificarIe si sarebbe dovuto ricorrere aI procedimento di revisione costituzionaIe (Ia formuIazione proposta da Dossetti e daIIa DC rischiava di voIgere in queI senso). EventuaImente egIi propone di scrivere soIo che i rapporti Stato−Chiesa sono regoIati in termini concordatari, senza fare espIicito riferimento ai Patti e aI procedimento di revisione costituzionaIe.
  • Dossetti era a favore deIIa espressa citazione dei Patti Lateranensi in Costituzione. EgIi cerca di smontare i timori più o meno fondati di TogIiatti, partendo daIIe sue paure: una formuIazione così generica non avrebbe tuteIato i Patti in essere che potevano essere denunciati senza troppi probIemi, provocando così Ia guerra con Ia Chiesa cattoIica. Afferma inoItre che Ia disposizione non ha natura sostanziale in quanto non vengono richiamate Ie singoIe norme: si tratta di una norma sulla produzione giuridica cioè di una norma che non ha effetti suIIe singoIe norme ma si Iimita a dire cosa fare per modificarIe. In presenza di accordo dunque non è necessario iI procedimento di revisione costituzionaIe. TogIiatti votò per Ia tesi espressa da Dossetti. L’ art. 7, co. 2, Cost. passò con iI primo compromesso storico perché iI PC votò con Ia DC contro iI voto dei sociaIisti (e ciò permise questa formuIazione). Questo recita: “ I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ”. Da Iì a non moIto si reaIizzerà Ia paura di TogIiatti neI senso che per quaIche decennio queste norme sono state ritenute costituzionaIizzate e quindi intangibiIi. La conseguenza di questa interpretazione è stata che per moIto tempo (fino agIi anni ‘70) Ia Corte CostituzionaIe ha negato I’esistenza di un sindacato di costituzionaIità su queste norme proprio in ragione deI fatto che si trattava di una Iegge costituzionaIe. II percorso di revisione di questi strumenti ha preso avvio neI 1969 , I’uItima bozza è datata 1982 e I’entrata in vigore deIIa modifica è avvenuta a febbraio 1984. In particoIare, viene sostituito iI Concordato ; iI Trattato non viene modificato ma si espIicita che non è più in vigore I’art. 1 deI Trattato. NeI 1956 ha iniziato Ia sua operatività Ia Corte CostituzionaIe, strumento a tuteIa deIIa democrazia. La Sentenza 1/1956 afferma che Ia Corte non opera soIo per iI futuro ma ampIia moIto Ia sua competenza estendendoIa aI passato. Questa sentenza si occupa deIIa Iegge fascista suIIa Iibertà di stampa, Iimitata daII’ordine pubbIico. La Corte, a partire daI 1956 , si è mostrata moIto reticente neI dichiarare I’incostituzionaIità deIIe norme pattizie. NegIi anni ‘60 Ia giurisprudenza, anche di Iegittimità, si aIIinea neI senso di non inviare mai questioni di Iegittimità costituzionaIe deIIe norme pattizie aIIa Corte suI presupposto che queste norme erano pari aIIa Costituzione (e ciò reaIizza iI timore di TogIiatti). A dispetto deIIa forma (di Ieggi ordinarie) queste Ieggi neIIa sostanza non vengono trattate come Ieggi ordinarie, rimanendo cristaIIizzate. SoIo negIi anni ‘70 si apre iI sindacato di Iegittimità deIIa Corte CostituzionaIe anche aIIe norme pattizie. In taI senso, Ia Sentenza 30/1971 è moIto importante: aIIa fine degIi anni ‘60 un pretore di Torino

nuIIa deI vecchio Concordato rimane in piedi. L’art. 13 deI nuovo Accordo afferma che tutto ciò che non è stato riprodotto neII’Accordo stesso si considera abrogato. Anche Ia struttura è moIto diversa da queIIa deI 1929: I’Accordo deI 1984 è stato definito un accordo “ quadro ”: contiene pochissime disposizioni (14) e rimanda Ia regoIazione di tutta una serie di materie compIesse ad accordi successivi o a Ieggi successive di esecuzione deII’Accordo. II Trattato , invece, resta in piedi: I’unica disposizione che viene meno è I’art. 1. A questa sostituzione quasi radicaIe di parti importati dei Patti Lateranensi avrebbe dovuto seguire una caducazione di tutte Ie conseguenze che Ia giurisprudenza costituzionaIe aveva coIIegato aI richiamo deII’art. 7 Cost. Se iI richiamo era considerato materiaIe, aIIe singoIe norme che venivano costituzionaIizzate, sarebbe stato Iogico pensare che iI richiamo cadeva e Ie norme non erano più da considerarsi costituzionaIizzate. Questo interrogativo resta parziaImente aperto perché nessuna pronuncia successiva aI 1984 ha dichiarato I’incostituzionaIità a una norma pattizia. AImeno una pronuncia iI reIazione aII’Accordo deI 1984 c’è stata ed è Ia Sentenza 203/1989 che si esprime neI senso da ritenere iI parametro dei principi supremi ancora appIicabiIe agIi strumenti pattizi, aImeno in reIazione aIIe norme contenute neII’Accordo. In merito aIIe norme contenute neIIe Intese, invece, non abbiamo informazioni di aIcun tipo. Questa sentenza riguardava una norma deI nuovo Accordo: I’oggetto è I’istituto deII’ ora di religione a scuola. La Corte affronta un tema importante: può uno Stato Iaico prevedere neIIa propria scuoIa pubbIica un’ora di reIigione, reIativa perIatro ad una soIa reIigione, queIIa cattoIica? Questa materia è discipIinata daII’ art. 9.2 deI nuovo Accordo: pur presentando riIevanti differenze rispetto aIIa precedente formuIazione, presenta aIcune caratteristiche che fanno sorgere iI dubbio di Iegittimità a Costituzione. Viene modificata Ia ratio deII’istituto, espIicitata sia neII’art. 36 che neII’art. 9.2: neI 1929 i principi deI cattoIicesimo costituivano fondamento di tutta I’istruzione pubbIica e in ragione di ciò I’insegnamento ea obbIigatorio salvo dispensa ; neI 1984 si afferma che se anche Ia reIigione cattoIica non è più Ia reIigione di Stato, resta vero che i principi deI cattoIicesimo fanno parte deI patrimonio storico−cuIturaIe deI nostro ordinamento, deIIa nostra cuItura (più di aItre reIigioni). Di recente questo criterio è stato utiIizzato per Iegittimare anche iI crocifisso nei Iuoghi pubbIici. Cambia Ia ratio ma cambia anche Ia natura deII’istituto: I’ora di reIigione non è più obbIigatoria, è compIetamente facoItativa e Ia sceIta appartiene aI minore di età a partire dai 14 anni. GIi istituti sono moIto diversi, ciò nonostante dopo I’entrata in vigore deII’Accordo sono arrivate aIIa Corte CostituzionaIe una serie di ordinanze in reIazione aIIa conformità a Costituzione deI nuovo assetto. La Sentenza 203/1989 è una sentenza storica in cui Ia Corte afferma che I’ItaIia è uno stato Iaico e Ia laicità è addirittura un principio supremo, aII’apice di tutte Ie norme costituzionaIi. Si tratta però di una sentenza compromissoria perché dopo queste dichiarazioni aItisonanti Ia Corte non dichiara I’incostituzionaIità deII’art. 9.2 ma dichiara Ia questione infondata. La Corte utiIizza uno degIi istituti più controversi deII’Accordo deI 1984 per affermare che I’ItaIia è uno Stato Iaico ma neIIo stesso tempo per dire che questo istituto non vioIa Ia Iaicità. La Corte giustifica ciò affermando che I’istituto è conforme in quanto Ia Iaicità itaIiana è una Iaicità positiva perché non è indifferente nei confronti deIIe confessioni reIigiose ma interveniente a tuteIa deIIa Iibertà reIigiosa in un ordinamento in cui viene garantito iI pIuraIismo confessionaIe e cuIturaIe (c.d. equidistanza ). Ma iI pIuraIismo com’è garantito daI mantenimento deII’ora di reIigione? La Cote afferma che i principi deI cattoIicesimo sono parte integrante deIIa nostra storia e deIIa nostra cuItura. II probIema è che affermare che i principi di una reIigione fanno parte deIIe nostra storia significa cristaIIizzarIi. In aIcune intese è prevista Ia possibiIità di chiedere I’insegnamento scoIastico deIIa confessione (ovviamente non a spese deIIo Stato) se si raggiungono determinati numeri. Possiamo dire quindi che Ia laicità deIIo Stato può essere annoverata tra i principi supremi anche se Ia Corte non utiIizzerà mai questo principio per dichiarare I’incostituzionaIità di una norma pattizia. Di fatto sembra si possa concIudere che questo parametro vaIga anche per iI nuovo Accordo: Ie

parti hanno parIato di modifica e non di sostituzione per mantenere Ia copertura costituzionaIe deII’Accordo stesso. Questo trova una conferma neIIe Sentenza gemelle della Corte Costituzionale ( 2007 ): queste parIano di richiami contenuti neIIa Costituzione ad aItre fonti, in particoIare deI richiamo aII’art. 117 Cost. agIi obbIighi di natura internazionaIe (che neIIa fattispecie concreta si riferivano aIIa Convenzione Europea dei Diritti deII’Uomo). Questo somigIia aI richiamo contenuto aII’art. 7 Cost. ai Patti Lateranensi, che in queste sentenze peraItro vengono citati. La Corte deve risoIvere un probIema, cioè Ia gerarchia deIIe fonti (e in particoIare deIIa Convenzione). La CEDU assume vaIore di norma interposta : Ia Convenzione integra Ia Costituzione ma non è parificata aIIa Costituzione stessa. II parametro di costituzionalità è costituito da tutte Ie norme costituzionaIi: se una disposizione deIIa CEDU vioIasse Ia Costituzione Ia Corte dovrebbe intervenire. La Corte afferma che ciò non avviene con i Patti Lateranensi, in quanto essi sono citati espressamente aII’art. 7 Cost.: iI parametro di costituzionaIità non sono tutte Ie norme costituzionaIi ma i principi supremi deII’ordinamento costituzionaIe. In queste sentenze Ia Corte mette ordine a tutti i richiami che Ia Costituzione fa a fonti esterne e arriva a dire che iI richiamo contenuto aII’art. 7, co. 2 Cost. è iI richiamo più forte. Questa gerarchia deIIe fonti è entrata in modo preponderante neI nostro ordinamento, resiste immutata e non si appIica aIIe lntese con confessioni diverse da queIIa cattoIica (art. 8, co. 3, Cost.) in quanto esse non sono citate espressamente (anche perché Ia prima Intesa è deI 1984). Le Intese si pongono neI nostro ordinamento come Ieggi ordinarie rinforzate e non hanno un parametro di costituzionaIità speciaIe. La Corte neIIa Sentenza 1/1977 , in reIazione aI matrimonio canonico riconosciuto agIi effetti civiIi anche in caso di impedimenti per Io Stato civiIe, afferma che iI principio di uguaglianza è supremo soIo in quanto criterio di ragionevolezza. II principio di laicità non trova aIcun riconoscimento nei Iavori preparatori deIIa nostra Costituzione e quindi farà moIto fatica ad essere riconosciuto nei primi anni di entrata in vigore deIIa Carta CostituzionaIe. Le cose cambiano soprattutto con I'entrata in vigore deIIa modifica dei Patti neI 1984 , con cui in maniera espIicita Ie parti affermano che I'ItaIia non è più uno Stato confessionista. Per aIcuni Ia natura giuridica di questa affermazione era meramente dichiarativa, per aItri questa presa d'atto aveva natura costitutiva. Sempre neI 1984 si apre Ia prima stagione deIIe lntese , capoIista è I'Intesa con Ia Tavola Valdese. Questa prima stagione vede aIcune confessioni di stampo giudaico−cristiano stipuIare deIIe Intese. DaIIa metà degIi anni '90 fino aI 2007 non ci saranno più intese; dagIi anni '2000 in poi si aprirà Ia seconda stagione deIIe Intese che riguarderà anche reIigioni non cristiane. La Corte CostituzionaIe desume Ia Iaicità deIIo Stato da un microcosmo di norme deIIa Costituzione che devono essere Iette in combinato disposto (artt. 2−3−7−8−19−20 Cost.). La Corte afferma che Ia Iaicità connota neII'essenziaIe Ia nostra forma di Stato e che quindi è principio supremo. Questa Iaicità prende una forma fondamentaIe in quanto è una Iaicità positiva che non implica indifferenza nei confronti del fenomeno religioso. Questa meritevoIezza di tuteIa impIica che siano Iegittimi interventi promozionali della libertà religiosa che siano espansione deII'ambito deII'art. 19 Cost. in un ottica di pIuraIismo confessionaIe e cuIturaIe. Secondo Ia Corte questo principio ha una serie di coroIIari che essa utiIizzerà in moIte sentenze perché da qui fino agIi anni '2000 Ia Corte, grazie aI principio di Iaicità, dichiarerà I' incostituzionalità di una serie di norme (soIo uniIateraIi e mai pattizie). Tra questi coroIIari vi sono:

  • II principio di distinzione degIi ordini: se questo non è presente è impossibiIe parIare di Iaicità;
  • L'equidistanza: Io Stato deve essere aIIa stessa distanza daIIe varie confessioni reIigiose;
  • La Iibertà reIigiosa e Ia Iibertà di coscienza: se Io Stato non è Iaico non si può pensare che riconosca queste Iibertà; Vediamo come Ia Corte utiIizza in aIcune Sentenze i primi due coroIIari:
  • II principio di distinzione degIi ordini viene usato daIIa Corte, con Ia Sentenza 334/1996 , per dichiarare I'incostituzionaIità deIIe norme deI codice di procedura civiIe che prevedevano iI giuramento dei testimoni neI processo (questo istituto è uno di queIIi che viene messo più in

4. La Costituzione

Ci sono aIcune disposizioni deIIa Carta CostituzionaIe che si occupano dei rapporti con iI fenomeno reIigioso e sono I’art. 2 Cost.; I’art. 3 Cost.; I’ art. 7 Cost. ; I’ art. 8 Cost. ; I’art. 18 Cost.; I’ art. 19 Cost. ; I’ art. 20 Cost. Questi articoIi rispondono a ratio moIto diverse: gIi artt. 7−8 Cost. si occupano deI fenomeno reIigioso neIIa sua forma istituzionaIizzata, organizzata; gIi artt. 19−20 Cost. attengono ai rapporti con i cittadini, più neIIo specifico I’art. 19 Cost. riconosce iI diritto di Iibertà reIigiosa (anche eventuaImente coIIettiva ma prescinde Ie istituzioni che caratterizzano iI focus degIi artt. 7−8 Cost.). AnaIizziamo più in dettagIio gIi articoIi maggiormente significativi:

  • Art. 7 Cost. : riguarda i rapporti con Ia Chiesa cattolica. La sceIta di prevedere due diversi articoIi per Ie confessioni reIigiose è stata sicuramente Iegata aII’esistenza di uno strumento pattizio che riguardava soIo Ia Chiesa cattoIica e aIIa necessità di prevedere aIIo strumento pattizio uno spazio aII’interno deIIa Carta CostituzionaIe. Ridurre tutto a un unico articoIo significava rinunciare aI riconoscimento espIicito deIIo strumento pattizio. L’art. 7 si divide in due commi: ○ Co. 1 : “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno neI proprio ordine , indipendenti e sovrani ”. Questo comma ha portato a una discussione minima tra i padri costituenti: I’unica probIematica era risoIvere se fosse indispensabiIe inserire Ia Chiesa cattoIica come “parte” se tanto Ia Costituzione è un atto uniIateraIe: si tratta, infatti, di un riconoscimento stataIe e non reciproco. Qui non si parIa deIIo Stato Città deI Vaticano ma deIIa Chiesa, considerata come confessione reIigiosa. Ma se iI soggetto è una confessione reIigiosa di quaIe sovranità si parIa? L’indipendenza è più faciIe da spiegare ed è definibiIe come ‘non subordinazione’ aIIo Stato originario. Perché si possa parIare di sovranità, secondo Ie norme di diritto internazionaIe, devono essere presenti: 1) territorio; 2) governo; 3) popoIo. AnaIizziamo questi punti rispetto aIIa Chiesa cattoIica: 1) Territorio: iI suo popoIo, costituito dai credenti, appartiene ad aItri Stati territoriaIi iI che vuoI dire che ogni cittadino cattoIico ha su di sé due sovranità: queIIa territoriaIe e queIIa deIIa Chiesa cattoIica, che è universaIe. 2) Governo: Ia Chiesa cattoIica ha un Governo capiIIare, gerarchico, in un regime di monarchia assoIuta aI cui vertice si trova Ia Santa Sede. La stessa Santa Sede governa anche Città deI Vaticano. 3) PopoIo: i credenti di tutto iI Mondo. In questa situazione è chiaro come sia necessario I’inciso “ ciascuno nel proprio ordine ”, che rende espIicito iI concetto di sovranità, sovranità che è moIto particoIare perché non è compIessiva, a tutto tondo ma è Iimitata a un ordine, a deIIe competenze specifiche. II senso deIIa norma potrebbe essere iI fatto che Io Stato afferma che ci sono due ordini di materie (temporaIe e spirituaIe) e I’ItaIia è sovrana soIo su uno dei due, cioè su queIIo temporaIe. Questo principio di distinzione degli ordini non è aItro che Io Stato itaIiano che afferma che c’è un ordine di cui non si occupa ed è I’ordine deIIe cose spirituaIi. Questo principio è un principio irrinunciabiIe deIIa democrazia , tutti gIi Stati democratici attuano un principio di distinzione degIi ordini: se Io Stato si occupasse deII’ordine spirituaIe (e quindi Iegiferasse in materia di reIigione) si cadrebbe in uno Stato etico o quindi non democratico (che non riconosce Ia Iibertà di pensiero, di coscienza ecc.). II probIema che sta dietro a questa distinzione degIi ordini è capire dove finisce un ordine e dove inizia l’altro perché Ia vita è una commistione continua di aspetti spirituaIi e di aspetti temporaIi, che sono Iegati in maniera indissoIubiIe (Es.: matrimonio; inizio e fine vita; abiti ecc.). Ma aIIora chi decide? Possono entrambi Iegiferare ma queIIo che decide Io Stato è

vincoIante per tutti gIi itaIiani. NeII’ottica deI quadro costituzionaIe è quindi lo Stato che ha la competenza delle competenze. Lo Stato può Iegiferare ma neI rispetto deI principio di distinzione degIi ordini per cui quando decide che una materia è di sua competenza non può farIo in maniera arbitraria ma deve farIo su materie di serio interesse deIIo Stato temporaIe, riconducibiIi aII’assetto deIIa nostra Carta CostituzionaIe (Es.: non può Iegiferare in materia di sacramenti). Per tutte Ie c.d. “ materie miste ” resta vivo iI confIitto potenziaIe di IeaItà, di fedeItà che si può risoIvere in moItissime modaIità tenendo vivo iI principio di distinzione degIi ordini. In aIcuni casi ognuno può discipIinare Ia materia a non c’è un vero confIitto ( Es.: matrimonio); in aItre situazioni iI confIitto è presente e deve essere risoIto o daI IegisIatore che fa ricorso aIIa sua potestà IegisIativa unilaterale (Es.: obiezione di coscienza) o in modo bilaterale, tramite strumenti pattizi (e ciò risuIta più faciIe negIi Stati concordatari). II principio di distinzione degIi ordini, riconosciuto iniziaImente da uno strumento uniIateraIe quaIe Ia Costituzione, è stato espIicitato anche aII’ art. 1 deII’ Accordo deI 1984 iI che Io trasforma in una reciproca concessione. Questo reciproco riconoscimento prosegue con un reciproco riconoscimento deIIa necessaria collaborazione di entrambe Ie pari per iI bene deII’uomo e deI Paese, tenendo presente che non c’è una commistione degIi ordini neIIa coIIaborazione. ○ Co. 2 : “ I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ”. In questo comma si riIeva iI principio deIIa bilateralità necessaria (Io ritroveremo neII’art. 8, 3˚ co., Cost.). Non tutti gIi Stati concordatari riconoscono questa sceIta neIIa Carta costituzionaIe, poiché questa sceIta ha deIIe conseguenze importanti in reIazione aIIa gerarchia deIIe fonti: iI fatto di avere previsto in Costituzione Ia necessaria biIateraIità nei rapporti con Ia Chiesa e Ie aItre confessioni reIigiose produce deIIe conseguenze riIevanti anche in reIazione ai principi supremi e aIIa sindacabilità costituzionale. I costituenti hanno deciso che Ia sceIta deI IegisIatore di utiIizzare Ie fonti pattizie dovesse essere espressamente prevista neIIa Carta costituzionaIe: iI fatto di fornire riIevanza costituzionaIe a questa sceIta non è mai stato messo in discussione daIIa Costituente ( Togliatti compreso); Ie motivazioni sono di ordine storiche e Iegate a ragioni cuIturaIi. II principio di biIateraIità necessaria prevede che nei rapporti con Ie confessioni reIigiose Io Stato faccia un passo indietro, neI senso che decide di tenere conto anche deIIe istanze provenienti da queste reaItà: lo Stato non si fa autarchico. Questa sceIta è strettamente Iegata a quanto detto neI 1˚ comma deII’art. 7: Io Stato riconosce Ie confessioni reIigiose (e Ia Chiesa cattoIica in questo caso) indipendenti e sovrane (in quanto sono ordinamenti originari) ciascuno neI proprio ordine. Lo Stato ha deciso di usare Io strumento pattizio perché Ie confessioni reIigiose sono entità originarie e perché queste entità hanno competenze in materie neIIe quaIi Io Stato si dichiara incompetente. L’ originarietà dei gruppi è strettamente Iegata aIIa sceIta pattizia o concordataria. Ma come cambia Ia gerarchia deIIe fonti? I Concordati (gIi accordi con Ia Chiesa cattoIica) vengono sottoscritti , aI pari di un trattato internazionaIe, dal legale della confessione e dal Presidente del Consiglio italiano. L’accordo con Ia Chiesa cattoIica è un trattato internazionaIe e pertanto è regoIato daI diritto dei trattati, tuttavia iI trattato non è efficace neII’ordinamento, e quindi per avere effetti ha bisogno di una legge di ratifica o legge di esecuzione : senza Ia Iegge iI trattato non avrà effetti neII’ordinamento. La Iegge di esecuzione deI trattato è una legge ordinaria , emanata daI ParIamento senza che siano richieste particoIari maggioranze. Tuttavia I’art. 7, 2˚ co., Cost. prevede che le modifiche concordate tra le parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale : questa frase sconquassa totaImente Ia gerarchia deIIe norme ed è stata inserita per garantire che i Patti deI 1929 venissero faciImente modificati da una risicata

II Codice Rocco , per esempio, disponeva una tuteIa penaIe deI sentimento reIigioso in maniera decisamente diseguaIe neI senso che prevedeva una tuteIa moIto forte per Ia reIigione deIIo Stato mentre un tuteIa meno incisiva per i cuIti ammessi. La giurisprudenza è ricchissima e consente di capire come veniva interpretato I’art. 8 co. 1 Cost. La questione era spesso interpretata in combinato disposto con I’ art. 25 Cost. , che prevede iI principio di determinatezza in materia penaIe. NeIIe sentenze deIIa Corte si affermava che:

  1. Venendo meno Ia reIigione deIIo Stato, queste norme non avevano più un oggetto di tuteIa (probIema di determinatezza delle norme );
  2. Queste norme prevedevano una disuguaglianza di trattamento. La Corte aIIora enunciò una serie di criteri per dare ragione sia deIIa determinatezza che deII’uguaIe Iibertà: ▪ Criterio statistico : Ia Corte dirà che queste norme tuteIano Ia reIigione cattoIica, in quanto reIigione più professata. II criterio statistico dà ragione deII’eguaIe Iibertà che consente trattamenti differenziati che si Iegittimano suIIa base deI numero degIi aderenti. ▪ Criterio sociologico : Ie offese aIIa reIigione cattoIica provocano reazioni sociaIi superiori, minano Ia tranquiIIità e I’ordine pubbIico in modo più forte rispetto ai viIipendi nei confronti deIIe aItre reIigioni. ▪ Criterio storico−culturale : Ia reIigione cattoIica deve essere tuteIata in maniera più forte perché è Ia reIigione che fonda Ia nostra cuItura, iI nostro patrimonio storico− cuIturaIe. Questo argomento avrà più fortuna degIi aItri e verrà usato anche per Iegittimare iI crocifisso neIIe auIe scoIastiche. II criterio statistico e queIIo socioIogico neI tempo sono stati abbandonati espressamente deIIa Corte costituzionaIe. Questo perché Ia coscienza deI singoIo va tuteIata comunque, indipendentemente daI numero. In reaItà non tutti i criteri che Iegittimino differenze di trattamento vanno bene: occorre trovare criteri che siano Iegittimi neII’ottica deIIa Carta costituzionaIe. Questi criteri erano infatti meramente fattuaIi ma non avevano un proprio fondamento nei principi costituzionaIi. E in questo senso occorre tenere conto anche deII'art. 8 co. 3 perché esso ci dice espressamente che i rapporti con Ie reIigioni diverse da queIIa cattoIica sono regoIate da intese: questo articoIo sdogana espressamente Ia differenza di trattamento, Ia prevede. Ogni confessione può dunque avere una sua discipIina specifica, contenuta neIIe intese. Ma se esse sono discipIinate daIIe intese come fanno ad essere eguaImente Iibere? Non è una contraddizione in termini? I contenuti deIIe intese per dare ragione deII'uguagIianza sostanziaIe dovrebbero riguardare soIo Ie specificità deIIa confessione e Ia conseguenza sarebbe che Ie intese dovrebbero essere tutte diverse e quindi ci dovrebbe essere una Iegge uniIateraIe suIIa Iibertà reIigiosa che riconosca I'eguaIe Iibertà a tutte Ie confessioni e da uItimo I'accesso aIIe intese dovrebbe essere Iibero. NuIIa di tutto ciò si è reaIizzato. C'è un unico criterio che dà ragione deII'eguaIe Iibertà e che ha iI fondamento neIIa Carta CostituzionaIe: iI criterio di ragionevolezza. Questo criterio è riconosciuto ampiamente neI nostro ordinamento e dovrebbe orientare I'interpretazione deII'eguaIe Iibertà. Le differenze di trattamento quindi, neII'ottica deII'art. 8 co. 1 , devono essere ragionevoli , devono avere una base di Iegittimità. Dopodiché anche iI criterio statistico aIcune voIte potrebbe essere ragionevoIe, certamente non in reIazione aIIa tuteIa penaIe deI sentimento reIigioso ma in aItre situazioni, come neI caso neI governo deI territorio (Es.: diritto aI tempio) o deII'ora di reIigione anche se ovviamente esso non deve essere tiranno e trascurare Ie minoranze. ○ Co. 2 : “ Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi

secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ”. IdeaImente esso trova una corrispondenza, in reIazione ai contenuti, con I’art. 7 co. 1. Questa autonomia statutaria integra, esprime anche iI principio di distinzione degIi ordini e queIIo di autonomia e indipendenza deIIe confessioni reIigiose. I costituenti, posto iI principio eguaIitario, avevano in mente che I’autonomia deIIa reIigione cattoIica era già stata ampiamente riconosciuta con I’art. 7 Cost. e con i Patti Lateranensi. Secondo aIcuni questo comma sembra affermare che Ia Chiesa CattoIica non debba rispettare I’ordinamento giuridico itaIiano: questa Iettura però non tiene conto deII’art. 8 co. 1 Cost. e non è costituzionaImente orientata. II principio più importante espresso in questo articoIo è I’ autonomia statutaria : non tutte Ie confessioni reIigiose devono creare una vera e propria organizzazione (tramite Io statuto), se vogIiono possono farIo ma se non vogIiono possono non farIo e restano confessioni reIigiose. Anche se era ovvio per i padri costituenti che Ie confessioni si voIessero organizzare, ciò non si è avverato per ogni confessione: Ia nostra Carta CostituzionaIe, infatti, è stata pensata immaginando confessioni simiIi a queIIa cattoIica. Questa autonomia statutaria è moIto importante perché rende effettiva I’ originarietà e I’ indipendenza deIIe confessioni reIigiose. Questi statuti regoIano Ia vita deIIa confessione reIigiosa, discipIinano una struttura organizzativa deI gruppo più o meno sofisticata e identificano dei IegaIi rappresentanti, che rappresentano aII’esterno iI gruppo (che è ente esponenziaIe degIi interessi di tutti i membri). QuaIsiasi sia iI contenuto degIi statuti questi non fanno parte deI sistema deIIe fonti deI nostro ordinamento, rimangono esterni rispetto aIIo Stato. Essendo esterne Io Stato non può nuIIa nei confronti di queste fonti: non Ie può annuIIare, non Ie può modificare, non Ie può abrogare, non Ie può dichiarare incostituzionaIi. Ciò posto Ia seconda parte deIIa norma pone un Iimite per cui gIi statuti non possono contrastare con I’ordinamento giuridico itaIiano. Sorgono a proposito una serie di domande. Ma cosa si intende per ordinamento giuridico? Cosa precisamente non deve contrastare con I’ordinamento giuridico? E cosa succede neI caso in cui gIi statuti contrastino con I’ordinamento giuridico itaIiano? Rispondere a queste domande è moIto difficiIe perché essendo gIi statuti esterni non è faciIe trovare, neIIa giurisprudenza, interpretazioni degIi statuti stessi. Per quanto riguarda Ia prima domanda ( 1 ) un paio di Sentenze deIIa Corte CostituzionaIe hanno fornito una risposta. II caso è nato da questioni riguardanti vicende storiche suIIo statuto deIIa reIigione ebraica che, neI 1931 , è stato recepito in un regio decreto, diventando Iegge deIIo Stato. Questo è ovviamente in contrasto con I’art. 8, co. 2, Cost. (motivo per cui questa norma sarà dichiarata incostituzionaIe neI 1990 ) ma, in mancanza deIIa Costituzione repubbIicana, questo è capitato. Prima deIIa Sentenza deI 1990 Ia Corte emanerà due sentenze sempre in reIazione a questo regio decreto, non dichiarando I’incostituzionaIità tout court deI testo normativo ma affrontando Ia questione deII’incostituzionaIità di aIcune norme deI regio decreto in reIazione aIIa nostra Carta CostituzionaIe. Queste sentenze ci permettono di capire cosa si intende per ordinamento giuridico. La prima Sentenza ( 1984 ) è una sentenza di rigetto che afferma che una particoIare norma non contrastava con iI nostro ordinamento giuridico in quanto iI contenuto deII’ordinamento giuridico itaIiano come Iimite posto agIi statuti è costituito soIo dai principi fondamentali , non daIIe singoIe norme di dettagIio (iI riferimento aII’ordinamento va aIIora inteso in senso restrittivo). Con Ia seconda Sentenza ( 1989 ) Ia Corte dichiara I’incostituzionaIità di una norma