






































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Dispense complete di diritto societario, ottenute dall’integrazione di libro di testo, appunti delle lezioni e slide. Materiale chiaro e ben organizzato, ideale per lo studio e il ripasso dell’esame. Utilizzate per la preparazione dell’esame, superato con votazione 27/30.
Tipologia: Dispense
1 / 78
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







































































La formazione del capitale sociale (il “tesoro” iniziale della società) tocca vari interessi: Creditori: vogliono garanzie per essere sicuri che la società possa pagare i debiti. Soci (imprenditori): puntano a raggiungere i loro obiettivi imprenditoriali. Impresa: ha bisogno di risorse per produrre e crescere. In passato, il capitale serviva principalmente come garanzia per i creditori. Questa era la visione centrale del Codice civile del 1942. Tuttavia, con la riforma del diritto societario del 2003 e con le varie modifiche successive (specie per le s.r.l.), l’importanza del capitale come garanzia è diminuita. Oggi, le regole si concentrano più sull’autonomia dei soci, lasciandoli liberi di gestire il capitale secondo le loro esigenze. Le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e per azioni (s.p.a.) offrono ai soci il vantaggio della responsabilità limitata, per cui i soci rischiano solo il capitale che hanno conferito nella società e non devono rispondere con i loro beni personali per i debiti della società (salvo alcune eccezioni, come i finanziamenti irregolari ai sensi degli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile). Infatti, per i debiti della società garantisce il patrimonio della società stessa. Questo è il significato dell’articolo 2462 del Codice civile: i beni della società sono la garanzia per i creditori. Tuttavia, questo patrimonio può essere composto anche da beni non di proprietà della società (ad esempio, beni in leasing o in affitto). Il patrimonio sociale ha due funzioni:
Rigidità: una volta costituito, il capitale deve essere mantenuto intatto, ma in pratica può essere rapidamente ridotto dalle perdite. Protezione apparente: una società può avere un capitale sociale elevato, ma il suo patrimonio reale (cioè, i beni di proprietà) potrebbe essere insufficiente per soddisfare i creditori. Evoluzione economica: con l’introduzione di nuove regole più flessibili, molte società, come le s.r.l. semplificate, possono essere costituite con un capitale sociale minimo (anche di 1 euro), rendendo il capitale una garanzia simbolica. Negli ultimi vent’anni, il legislatore ha introdotto una serie di modifiche per rendere il sistema più flessibile. Tra le innovazioni principali abbiamo: Liberalizzazione della società unipersonale: una società può essere costituita anche da un solo socio. Superamento della proporzionalità: non è più obbligatorio che la partecipazione di ciascun socio corrisponda esattamente al valore del conferimento (ad esempio, un socio può conferire meno ma avere comunque una partecipazione più alta per altri motivi). Azioni a voto plurimo: le s.p.a. possono emettere azioni che attribuiscono più voti, favorendo il controllo societario. Conferimenti senza stima per le s.p.a.: in alcuni casi, i conferimenti non richiedono più una valutazione formale da parte di un perito. Capitale ridotto nelle s.r.l.: è possibile costituire una società con un capitale sociale minimo, anche di un solo euro. Start-up e PMI innovative: sono previste deroghe alle regole tradizionali per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese. Le start-up innovative e le PMI innovative godono di una disciplina speciale che consente di gestire le perdite in modo più flessibile rispetto alle società tradizionali. In particolare, per perdite superiori a un terzo del capitale sociale: la società non è obbligata a ridurre immediatamente il capitale sociale, ma ha due anni per riportare la perdita sotto il limite di un terzo; mentre, per perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale: non è necessario ricapitalizzare subito, la società può attendere fino alla chiusura dell’esercizio successivo per decidere cosa fare (ricapitalizzare, trasformarsi in un altro tipo societario, o liquidarsi). Queste regole sono pensate per evitare che società innovative siano costrette a chiudere per difficoltà temporanee. Il patrimonio netto invece, è un concetto più ampio e moderno rispetto al capitale sociale. Rappresenta la differenza tra il totale delle attività (i beni e i diritti posseduti) e il totale delle passività (i debiti).
Possiamo distinguere due diverse funzioni del patrimonio netto: una funzione difensiva, in quanto rappresenta una garanzia per i creditori; e una funzione dinamica, in quanto permette di monitorare l’andamento della gestione societaria e di calcolare gli utili o le perdite. Secondo l’art. 2424 c.c., il patrimonio netto è composto da: Capitale sociale: la parte inizialmente conferita dai soci. Riserve: accantonamenti di utili o altre voci accantonate per scopi specifici. Utili non distribuiti: gli utili dell’esercizio che non sono stati distribuiti come dividendi. Con l’evoluzione normativa, il legislatore ha posto maggiore enfasi sulla responsabilità degli amministratori e sulla loro corretta gestione, piuttosto che sulla rigidità delle regole sul capitale sociale. Strumenti di protezione indiretta per i creditori: Trasparenza: i bilanci devono essere pubblici, consentendo ai creditori di valutare la situazione finanziaria della società. Responsabilità degli amministratori: gli amministratori sono tenuti a rispettare obblighi di corretta gestione e a prevenire situazioni di crisi. In caso di condotta illecita: possono essere obbligati a risarcire i danni causati alla società o ai creditori. Esempio: se un amministratore distribuisce ai soci somme che riducono il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, può essere ritenuto responsabile e sanzionato penalmente (art. 2626 c.c.). Il sistema attuale di diritto societario si basa su un equilibrio tra: regole sul capitale sociale, funzioni del patrimonio netto e obblighi di corretta gestione da parte degli amministratori. Questi elementi lavorano insieme per garantire che i creditori siano protetti, non solo formalmente attraverso il capitale sociale, ma anche attraverso un controllo sostanziale sulla gestione e sul bilancio della società.
licenze amministrative non trasferibili, costi di ricerca e sviluppo che, pur registrabili in bilancio, non apportano un incremento diretto del patrimonio Non tutto ciò che ha valore può essere conferito. Il criterio principale è che il conferimento deve portare a un incremento certo del patrimonio della società. Alcuni esempi di esclusione: garanzie o promesse di finanziamento, in quanto non aumentano l’attivo, ma generano solo un obbligo futuro. Oppure, prestazioni negative o obblighi di non fare: Non creano un incremento diretto del patrimonio (es. promettere di non competere con la società). Ci sono però eccezioni, ad esempio, se un obbligo di non fare, come un divieto di concorrenza, produce indirettamente un vantaggio economico per la società, potrebbe essere conferito Abbiamo poi un caso particolare: le idee non protette da brevetto. Queste ultime sono ammesse solo se si può dimostrare il loro valore economico e garantire che saranno utili per la società. Tuttavia, la mancanza di protezione le rende rischiose per la società, perché possono perdere valore rapidamente. I diritti reali di godimento sono conferimenti ammissibili. La società può usare il bene, ma non ne diventa proprietaria. Ad esempio, si può conferire l’usufrutto di un immobile. Per i diritti personali di godimento la conferibilità è più discussa. Alcuni ritengono che non siano compatibili con l’obbligo di liberazione della quota, ma altri li ammettono, se portano un vantaggio economico certo. La riforma del 2003 ha reso più flessibile il sistema di formazione del capitale sociale nelle s.r.l., permettendo di conferire: Beni materiali (immobili, macchinari). Beni immateriali (marchi, brevetti, know-how). Utilità intangibili utili per l’attività della società, anche se non immediatamente realizzabili. Tuttavia, le s.r.l. si distinguono dalle società di persone, dove si può conferire qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, e dalle società per azioni che richiedono criteri più rigidi per i conferimenti. In sintesi, quindi, per conferire qualcosa in una s.r.l., ci sono due requisiti indispensabili:
capitale sociale. In altre parole, il capitale sociale non può mai superare il valore effettivo di ciò che i soci apportano alla società. Questa regola vale sia al momento della costituzione della società sia in caso di successivi aumenti di capitale. La norma mira a garantire l’effettività del capitale sociale, ossia a rendere reale e concreto l’importo del capitale dichiarato, evitando che sia solo un numero formale privo di riscontro nei conferimenti effettivi. Il legislatore prevede due aspetti principali legati a questa regola: il sovrapprezzo e il rapporto tra conferimenti e quote di partecipazione. I. Il sovrapprezzo: La legge permette che solo una parte del valore del conferimento venga imputata a capitale sociale. La differenza tra il valore effettivo del conferimento e l’importo imputato a capitale viene registrata come riserva da sovrapprezzo, una voce specifica del patrimonio netto (voce A-II). Questa possibilità consente di mantenere il capitale sociale su un livello più basso, senza perdere il vantaggio economico dei conferimenti complessivi. Un esempio pratico: se un socio conferisce 100.000 euro, è possibile imputare solo 50.000 euro a capitale sociale, destinando i restanti 50.000 euro alla riserva da sovrapprezzo. Garanzia e versamento del sovrapprezzo: quando i conferimenti sono in denaro, l’art. 2464, comma 4, stabilisce che il sovrapprezzo deve essere versato integralmente al momento della sottoscrizione. Questa regola garantisce che la riserva da sovrapprezzo sia immediatamente disponibile per la società. Inoltre, l’effettività del capitale è tutelata dall’art. 2632, una norma penale che sanziona eventuali comportamenti fraudolenti, come la sopravvalutazione dei conferimenti rispetto al capitale dichiarato. II. Il rapporto tra conferimenti e quote di partecipazione: Un aspetto interessante della norma è la possibilità di assegnare quote di partecipazione che non siano necessariamente proporzionali al valore del conferimento effettuato. Questo significa che un socio potrebbe detenere una quota di capitale maggiore rispetto al valore del suo conferimento, purché il “difetto” sia compensato da un conferimento maggiore effettuato da altri soci. Il capitale sociale totale deve essere coperto complessivamente dai conferimenti di tutti i soci (profilo esterno). Questo principio è inderogabile e garantisce l’effettività del capitale. La ripartizione delle quote di partecipazione (profilo interno) è lasciata alla autonomia statutaria. I soci, quindi, possono stabilire liberamente nel loro statuto come dividere le quote, anche in modo non proporzionale rispetto ai conferimenti. Ad esempio, un socio potrebbe apportare 10.000 euro e ricevere il 30% delle quote, mentre un altro potrebbe apportare 20.000 euro e ottenere solo il 20%, se così deciso nello statuto. Questa regola trova corrispondenza con l’art. 2263 del Codice civile, che regola le società di persone e risale al 1942. È inoltre molto simile all’art. 2346, comma 5, che disciplina il rapporto tra conferimenti e azioni nelle società per azioni, introdotto con la riforma del diritto societario del 2003. La possibilità di deviare dalla proporzionalità tra conferimenti e quote consente di attribuire un valore particolare alla figura del socio. Questo può avvenire per diversi motivi, come le competenze, l’esperienza, il nome o la reputazione del socio. Due sono le modalità principali:
Non è necessario effettuare una stima del credito ai sensi dell’articolo 2465, a differenza di quanto avviene per i conferimenti diversi dal denaro. Vi sono, tuttavia, alcune limitazioni e controversie in merito alla compensazione: Crediti derivanti da finanziamenti dei soci a favore della società soggetti all’art. 2467: questi crediti, derivanti da finanziamenti che i soci hanno effettuato nei confronti della società, sono esclusi dalla possibilità di compensazione. La ragione risiede nella natura subordinata di tali crediti, che in caso di difficoltà economiche della società vengono rimborsati solo dopo che sono stati soddisfatti gli altri creditori. Compensazione in fase di costituzione della società: secondo un orientamento giurisprudenziale, la compensazione del debito da conferimento con un credito del socio sarebbe consentita solo in sede di aumento di capitale e non durante la fase iniziale di costituzione della società. Questa posizione trova la sua ragione nel fatto che, durante la costituzione, il conferimento in denaro rappresenta una forma essenziale per garantire la copertura immediata del capitale sociale iniziale. Invece, in caso di aumento di capitale, la compensazione può essere considerata un’alternativa pratica per facilitare l’apporto di risorse da parte dei soci. La possibilità di conferire denaro tramite compensazione rappresenta uno strumento utile per le società e i soci in determinate situazioni, in quanto consente di ridurre le transazioni monetarie, utilizzando crediti già esistenti per coprire gli impegni verso il capitale sociale e garantisce flessibilità nella gestione finanziaria, evitando al socio di dover fornire nuova liquidità quando possiede già un credito nei confronti della società. Tuttavia, le limitazioni imposte dalla legge e dalla giurisprudenza hanno lo scopo di tutelare la reale effettività del capitale e di evitare situazioni in cui le risorse dichiarate non corrispondano al valore effettivamente disponibile per la società. 5.1 La facoltà di versare il 25% del conferimento Il legislatore consente che il conferimento in denaro non venga eseguito interamente al momento della costituzione o dell’aumento di capitale, ma che sia frazionato. Al momento dell’avvio della società o di un aumento di capitale (art. 2481-bis), è sufficiente versare un minimo del 25% del capitale sottoscritto. Tuttavia, l’eventuale sovrapprezzo (la differenza tra valore effettivo del conferimento e valore nominale del capitale) deve essere versato integralmente fin da subito. Questa flessibilità è concessa per agevolare l’avvio dell’attività economica, permettendo ai soci di dilazionare i pagamenti senza compromettere l’effettività del capitale. Gli amministratori possono richiedere ai soci di versare le somme ancora dovute, sia integralmente che parzialmente, in qualsiasi momento. Se i soci risultano inadempienti rispetto al versamento delle somme dovute, il legislatore prevede rimedi specifici per assicurare il pagamento. L’art. 2466 c.c. dispone un rimedio speciale per ottenere i pagamenti dai soci inerti (trattato successivamente nel dettaglio). Mentre l’art. 150 l.f. regola la modalità
di recupero delle somme non versate nella situazione di fallimento della società. Questi strumenti sono fondamentali per garantire l’effettività del capitale e tutelare il patrimonio sociale, evitando che il mancato adempimento di alcuni soci pregiudichi la società nel suo complesso. Per quanto riguarda le modalità di versamento del conferimento in denaro, abbiamo visto che i conferimenti in denaro devono essere effettuati obbligatoriamente in euro. Inoltre, non è ammessa la possibilità di utilizzare criptovalute come forma di conferimento. Il versamento deve avvenire a favore dell’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo (nel quale deve essere specificato quale strumento di pagamento è stato utilizzato) attraverso i seguenti strumenti: Contanti (entro i limiti fissati dalle norme antiriciclaggio); Bonifici bancari; Assegni bancari o circolari. Il notaio ha l’obbligo di verificare che sia stato versato almeno il 25% del capitale sottoscritto. In caso di mancato versamento, il notaio non può redigere l’atto costitutivo (combinato disposto degli artt. 2463, secondo comma, e 2329, n. 2). Se una quota viene trasferita e il conferimento non è stato eseguito integralmente, subentra l’art. 2472 c.c. che regola la responsabilità in caso di trasferimento di quote collegate a conferimenti non integralmente eseguiti. La responsabilità per i conferimenti non eseguiti grava sia sull’alienante (chi cede la quota) che sull’acquirente (chi la riceve). L’alienante e l’acquirente rispondono solidalmente per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La società, tuttavia, deve prima rivolgersi all’acquirente per il pagamento. Esempio: Mario possiede una quota del 20% della società "XYZ S.r.l." e ha promesso di versare €10. come conferimento, ma ha pagato solo €6.000. Decide di vendere la sua quota a Luca. Dopo la vendita, la società si accorge che mancano ancora €4.000 per completare il conferimento, per cui:
5.3 Le s.r.l. con capitale inferiore ad euro diecimila L’art. 3 del d.l. 24 giugno 2012, n. 1 (convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27) ha introdotto l’art. 2463- bis, istituendo la s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) per agevolare l’avvio di imprese da parte di soci persone fisiche. Inizialmente riservata ai soci under 35, è stata estesa a tutte le persone fisiche senza limiti di età dall’art. 9, comma 13, lett. b) del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 99). L’art. 2463-bis, secondo comma, lett. b), ha eliminato la soglia di capitale minimo di 10.000 euro per le s.r.l.s., consentendo la costituzione con un capitale compreso tra 1 euro e 9.999 euro. Vengono imposti anche vincoli sui conferimenti, questi devono: Eseguiti esclusivamente in denaro; Essere integralmente versati al momento della costituzione. Con l’introduzione dei commi quarto e quinto nell’art. 2463, ad opera dell’art. 915-ter del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, la possibilità di fissare un capitale inferiore a 10.000 euro è stata estesa anche alla s.r.l. ordinaria, a patto che: I conferimenti siano eseguiti in denaro. Siano integralmente versati al momento della costituzione. Se il capitale sociale è inferiore a 10.000 euro, l’ultimo comma dell’art. 2463 prevede la formazione di una riserva legale obbligatoria, pari a un quinto degli utili netti annuali. Questa riserva deve essere incrementata fino a raggiungere, insieme al capitale, l’importo di 10.000 euro. La riserva non può essere distribuita, è utilizzabile solo per: l’aumento gratuito del capitale sociale e la copertura di perdite. Per cui, il legislatore del 2013 ha introdotto un sistema che rende fungibili il capitale sociale e la riserva legale ai fini di garantire una patrimonializzazione minima di 10.000 euro per l’impresa, e l’ultimo comma dell’art. 2463 vieta la distribuzione della riserva legale fino al raggiungimento della soglia di 10.000 euro (capitale + riserva), garantendo la conservazione di un minimo patrimoniale. La dottrina si è interrogata sulla possibilità di ridurre volontariamente il capitale sociale al di sotto di 10.000 euro. Alcuni ritengono che la riduzione non sia ammissibile, in quanto il capitale sociale e la riserva legale devono garantire un minimo di 10.000 euro. Altri sostengono che, in presenza di una riserva legale sufficiente, la riduzione possa essere effettuata, purché il totale (capitale + riserva) non scenda sotto la soglia di 10.000 euro. La riduzione è ammissibile solo se non comporta la discesa del valore complessivo del capitale sociale e della riserva legale sotto i 10.000 euro. In caso contrario, la decisione non sarebbe iscritta nel Registro delle imprese (artt. 2480 e 2436 c.c.). Rispetto alle s.r.l. ordinario, nelle s.r.l.s., il legislatore non ha previsto un obbligo di formazione della riserva legale. Questa scelta riflette la volontà di differenziare la s.r.l.s. dalla s.r.l. ordinaria e garantisce maggiore flessibilità per questa tipologia societaria.
Un altro punto di differente tra le due tipologie di società è rappresentato dalla disciplina sulla riduzione del capitale, infatti nelle s.r.l.s. la riduzione fino a 1 euro è ritenuta legittima, anche se il capitale totale (capitale sociale + riserva legale) scende sotto i 10.000 euro (coerente con la natura semplificata di questo modello societario). Sul piano della tutela dei creditori, questi ultimi possono opporsi a operazioni di riduzione del capitale (art. 2482 c.c.), ma devono dimostrare che l’operazione arreca un pregiudizio concreto. La conservazione di una patrimonializzazione minima (10.000 euro) è solo una presunzione superabile dalla società, che può dimostrare l’assenza di pregiudizio per i creditori attraverso: L’analisi della situazione finanziaria. Le prospettive reddituali dell’impresa. L’entità e le scadenze dei debiti.
La minusvalenza (cioè, quando il valore dei beni o crediti conferiti risulta inferiore rispetto a quanto attribuito al capitale) può essere verificata alla chiusura del primo esercizio sociale. Se la minusvalenza supera una certa soglia (20%), si applicano le disposizioni su copertura delle perdite (artt. 2433, 2482- bis, 2482-ter). Se l’amministratore non effettua il controllo della stima entro 180 giorni dalla registrazione della società, ciò non giustifica una revoca giudiziale dell’amministratore (art. 2476, comma 3), né la revoca per giusta causa ai sensi degli articoli 2383 o 2259 c.c. 6.2 Le garanzie e i rischi a carico del conferente L’art. 2464, quarto comma, stabilisce che le garanzie a carico del conferente, in caso di conferimento di beni in natura, sono regolate dai principi fissati negli articoli 2254 e 2255 c.c., che riguardano i rapporti tra soci nelle società semplici, ma che hanno portata generale, essendo applicabili anche alle società commerciali, per azioni e alle s.r.l. L’art. 2254 richiama la disciplina della vendita (artt. 1476 n. 3, 1478-1497, 1512-1513, 1542 c.c.) per quanto riguarda le garanzie relative ai vizi e all’evizione del bene conferito. Tuttavia, si precisa che il rinvio a queste disposizioni deve essere letto in relazione alla natura associativa del contratto di società, in cui l’evizione o la presenza di vizi non determinano la risoluzione del contratto, ma piuttosto l’attivazione di rimedi specifici previsti dall’art. 2466. Se il bene conferito è essenziale e infungibile per l’oggetto sociale, la società potrebbe risolversi ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 2), a causa dell’impossibilità di continuare l’attività sociale senza il bene evicto o viziato. L’art. 1465, primo comma, stabilisce che il rischio di perimento del bene conferito è soggetto alla regola generale dei contratti traslativi. In altre parole, se il bene conferito viene perso o danneggiato, il conferente non può sottrarsi al rischio, salvo eccezioni specifiche. La disciplina della vendita tradizionale, che prevede disposizioni speciali (ad esempio, vendita con riserva di proprietà o vendita su documenti), risulta incompatibile con la regola dell’integrale liberazione al momento della sottoscrizione della quota, che è prevista per i conferimenti nelle s.r.l. Nel caso di conferimento in godimento (piuttosto che in proprietà), la regola del rischio è diversa. L’art. 2254, secondo comma, stabilisce che il rischio resta a carico del socio, anche se il bene è conferito in godimento alla società. Le garanzie per l’utilizzo del bene conferito in godimento sono regolate dalla disciplina della locazione (artt. 1575, n. 3; 1578-1581; 1585 ss. c.c.). La dottrina si interroga sui possibili rimedi che il socio possa esperire se il bene conferito in godimento diventa impossibile da utilizzare. In base a confronti con altri ordinamenti europei, dove si prevede la conversione in denaro del conferimento non più attuabile, alcuni autori suggeriscono che, in caso di perimento non imputabile del bene, il socio potrebbe liberare la sua quota in denaro, anche se la società si oppone. Un altro orientamento considera impossibile la prestazione pecuniaria per equivalente e ritiene invece applicabile la disposizione di esclusione di cui agli artt. 2344 o 2466, subordinando tale esclusione alla condizione che la società abbia un interesse apprezzabile a rifiutare una somma in denaro sostitutiva o integrativa del bene perduto.
L’art. 2255 stabilisce che, nel caso di conferimento di crediti, il socio garantisce senza limiti temporali l’insolvenza del debitore ceduto. Il socio risponde non solo dell’importo nominale della quota collegata al conferimento, ma anche degli interessi legali e delle spese per la cessione del credito, nonché dei danni derivanti da azioni di recupero del credito. Tuttavia, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito è imputabile a inerzia o negligenza della società nel promuovere le azioni legali verso il debitore ceduto, come stabilito dall’art. 1267, secondo comma c.c. 6.3 Gli “acquisti pericolosi” L’articolo 2465, secondo comma, del Codice civile regola un tipo di operazione che viene definita “acquisto pericoloso”. In pratica, l’acquisto di beni o crediti da parte della società da soci fondatori, soci o amministratori è considerato rischioso e viene sottoposto a delle cautele speciali per evitare che vengano aggirate le regole che regolano la formazione del capitale sociale della società. Questo tipo di operazione è simile alla disciplina prevista dall’articolo 2343-bis, che regola le operazioni in alcune società per azioni, ed è richiamata anche nell’articolo 2465, terzo comma. Quali sono gli acquisti pericolosi? Gli acquisti che rientrano sotto questa categoria sono quelli che riguardano beni o crediti, dove il valore dell’acquisto (il corrispettivo) deve essere almeno pari al 10% del capitale sociale della società. Inoltre, questi acquisti devono avvenire entro due anni dalla registrazione della società nel registro delle imprese. In altre parole, sono considerati “pericolosi” gli acquisti che hanno una certa rilevanza economica e devono essere fatti entro un periodo di tempo preciso. Per tutelare la società, la legge stabilisce una procedura da seguire: l’acquisto deve essere autorizzato dai soci con una decisione collettiva (articolo 2479), che può essere adottata secondo le modalità previste dallo statuto (cioè, il documento che stabilisce le regole interne della società). Se lo statuto non prevede nulla in merito, deve essere presa una decisione dei soci per approvare l’acquisto. Questi acquisti sono definiti “pericolosi” perché possono essere fatti da persone che sono molto vicine alla società (come i soci o gli amministratori), e c’è il rischio che vengano utilizzati per manipolare o aggirare le regole stabilite per la formazione del capitale sociale. Il capitale sociale è molto importante, perché rappresenta l’importo iniziale che i soci mettono a disposizione per avviare l’attività della società, e la legge vuole evitare che operazioni rischiose possano compromettere il valore di questo capitale. Alcuni esperti hanno evidenziato delle lacune nella legge, specialmente se paragonata alla normativa prevista per le società per azioni, come ad esempio l’articolo 2343-bis. In particolare, un punto che viene messo in discussione è l’assenza di un rinvio al terzo comma di tale articolo, che riguarda la trasparenza delle operazioni con i soci e amministratori. L’articolo 2343-bis, infatti, prevede una serie di informazioni che devono essere fornite ai soci per proteggerli da operazioni che potrebbero danneggiare la società. La mancanza di questo richiamo nell’articolo 2465 ha portato alcuni studiosi a sostenere che sarebbe opportuno applicare le stesse regole di trasparenza anche per la s.r.l. (società a responsabilità limitata), che è più piccola e meno regolata rispetto alle società per azioni.