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riassunto diritto societario del
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo 1 – Preambolo Il preambolo apre il tema della formazione del capitale sociale nelle s.r.l. mettendo in evidenza che le regole sul capitale non sono un fatto puramente tecnico-contabile, ma incidono su una pluralità di interessi che spesso non coincidono tra loro. Da una parte ci sono i creditori, che vedono nel capitale un indice della solidità della società e un presidio indiretto contro comportamenti opportunistici dei soci; dall’altra ci sono i soci, che mirano a realizzare un progetto imprenditoriale, spesso co sé, che necessita di risorse adeguate e strumenti efficienti per operare sul mercato.n esigenze di flessibilità; infine c’è l’impresa in
Il capitale, nella s.r.l., diventa così il punto in cui questi interessi convergono e talvolta si scontrano. Il legislatore, soprattutto con la riforma del 2003 e con gli interventi successivi, ha cercato di bilanciare queste esigenze: da un lato la protez eccessivamente il modello della s.r.l., che deve rimanere uno strumento agile e adattabile alleione dei terzi, dall’altro la volontà di non irrigidire diverse forme di iniziativa economica. La disciplina dei conferimenti rientra esattamente in questa logica. A seconda di ciò che il legislatore decide di considerare “conferibile” — denaro, beni in natura, crediti, servizi, know-how — rischio che ricade su soci e creditori. Non è un caso che nelle s.r.l. più recenti il capitale sociale sia cambia in modo significativo la struttura dell’impresa, la sua capacità di attrarre risorse e il spesso di entità molto ridotta: il sistema ha progressivamente lasciato spazio a modelli che valorizzano altri fattori, come l’apporto personale o professionale del socio, anche a costo di ridurre il legame tradizionale tra capitale e garanzia patrimoniale. Detto questo, non bisogna cadere nell’errore di pensare che il capitale, nella s.r.l., sia un concetto superato. Anche quando è minimo, continua a svolgere due funzioni essenziali:
(1) una funzione organizzativa, perché definisce i diritti dei soci e la loro partecipazione alle decisioni;
(2) una funzione di segnale, perché rappresenta un numero che il mercato, i terzi, i potenziali creditori osservano per valutare la società.
È vero che il capitale non garantisce materialmente i creditori — ma rimane un riferimento giuridico-contabile fondamentale nel sistema societario. — non è un patrimonio indisponibile
Dal punto di vista critico, proprio questa tensione tra capitale come “numero che detta regole” e capitale come risorsa economica reale è uno dei temi centrali del preambolo. La riforma ha provato a modernizzare la s.r.l. rendendola più flessibile; tuttavi questa flessibilità non rischi di indebolire la tutela dei creditori o di creare società formalmentea, una lettura attenta potrebbe chiedersi se solide ma in realtà prive di mezzi effettivi. Il legislatore ha scelto di privilegiare l’autonomia privata e l’iniziativa economica, ma il problema della tutela del patrimonio rimane sempre sullo sfondo.
In sintesi, il preambolo prepara il terreno all’intero capitolo: spiega perché le regole sulla formazione del capitale sono cruciali, quali interessi toccano e perché il tema dei conferimenti — nella sua evoluzione e nella varietà delle forme ammesse complesso. — va letto alla luce di questo equilibrio
Il capitolo si apre sottolineando che la riflessione moderna sulla tutela dei creditori nelle società di capitali non è più centrata esclusivamente sul capitale sociale, ma si è progressivamente spostata verso un concetto più ampio: il patrimonio netto. Tale evoluzione deriva anche dal diritto contabile, che quantifica il patrimonio netto sulla base dell’attivo patrimoniale, concetto più vasto del patrimonio civilistico, poiché può includere anche voci ideali e valori relativi a beni di terzi, i quali non escutibili dai creditori. rappresentano garanzie effettivamente
Il patrimonio netto non svolge soltanto una funzione “difensiva”, come presidio contro comportamenti pregiudizievoli per i creditori, ma assume anche una funzione dinamica, in quanto consente di verificare l’andamento della gestione sociale. Infatti, il ri determinato confrontando il patrimonio netto di fine esercizio con quello esistente all’apertura: unsultato dell’esercizio è incremento genera utili, una diminuzione genera perdite. Tale valutazione avviene attraverso l’applicazione delle regole bilancistiche e seguendo la struttura rigida dell’art. 2424 c.c., in cui il patrimonio netto è composto da capitale, riserve e utili/perdite, ordinati secondo il diverso grado di disponibilità e secondo le cautele previste per la tutela dei creditori.
Il testo chiarisce che il capitale sociale rimane una voce del patrimonio netto, ma non ne costituisce più il fulcro assoluto. Esso, pur essendo un dato “ideale”, continua ad avere una forte funzione ordinatoria: stabilisce limiti alla distribuzione degli determina l’obbligo di copertura delle perdite e offre un riferimento immediato ai terzi sulla utili, condiziona le operazioni sul capitale, situazione patrimoniale della società. Quando il capitale è iscritto nel passivo, non rappresenta un debito verso i soci, bensì un vincolo di indisponibilità su una parte del patrimonio sociale.
Il patrimonio netto assume però un rilievo superiore perché riflette la reale capacità della società di fronteggiare obbligazioni e perdite. È la sua consistenza, più ancora del capitale, a consentire la valutazione dell’equilibrio economico e finanziario della società. Il testo evidenzia poi il ruolo delle riforme del 2013, che hanno eliminato il vincolo del capitale minimo generalizzato nelle s.r.l., consentendo la costituzione di società con capitale inferiore a € 10.000. Tuttavia, questo cambiamento ha richiesto al le sistema del netto: la fungibilità tra capitale sociale e riserva legale ai fini del raggiungimento delgislatore di introdurre un correttivo nel tetto di patrimonializzazione minima di € 10.000. Per questo motivo l’art. 2463, ultimo comma, impone un regime di indistribuibilità assoluta della riserva legale fino al raggiungimento di tale soglia numerica, che può essere raggiunta sommando capitale e riserva. Tale riserva può essere utilizzata esclus per coprire perdite. ivamente per aumenti gratuiti di capitale o
Il modello attuale della s.r.l. è quindi caratterizzato da una forte valorizzazione del patrimonio netto quale insieme coordinato di valori economico–contabili: non si guarda più solo al capitale formulare, ma al complesso delle riserve, alle perdite accum le poste che definiscono l’effettiva consistenza del patrimonio della società.ulate, agli utili portati a nuovo e a tutte
La riforma ha confermato che anche un capitale minimo (ad esempio un euro) può essere sufficiente per la costituzione di una s.r.l., ma solo perché il legislatore considera adeguato a tutela dei creditori
per esempio, di beni materiali, beni immateriali o diritti che possono essere trasferiti con effetto immediato.
In sintesi, il testo chiarisce che solo due tipi di utilità possono essere conferiti, fuori dal denaro, e che entrambe devono essere:
Questa regola si applica non solo al momento della costituzione, ma anche in ogni aumento del capitale: il valore effettivo degli apporti deve sempre e comunque raggiungere almeno il livello del capitale deliberato. Il testo sottolinea che questa norma può essere interpretata secondo due diverse chiavi di lettura, che vengono illustrate in due sottoparagrafi.
A) Il sovrapprezzo Per garantire l’effettività del capitale — il legislatore vieta che a capitale sia imputato un valore superiore al valore reale complessivo dei — un interesse tutelato anche penalmente dall’art. 2632 c.c. conferimenti effettuati. In altre parole, non è possibile “gonfiare” il capitale attribuendo agli apporti un valore maggiore di quello effettivo.
Tuttavia, la norma consente l’operazione inversa: è possibile che solo una parte del valore effettivo dei conferimenti venga imputata a capitale, e che la parte eccedente venga collocata in una riserva da sovrapprezzo, iscritta nel patrimonio netto alla voce A-II. Il testo precisa, inoltre, che dal quarto comma dell’art. 2464 si desume un principio ulteriore: quando il conferimento è in denaro, il sovrapprezzo deve essere versato integralmente all’organo amministrativo al momento della sottoscrizione della partecipazione.
Quindi, mentre il capitale può essere liberato in parte (nei limiti della disciplina applicabile), il sovrapprezzo deve essere integralmente versato subito.
B) Il rapporto tra quote e conferimenti
Il riferimento all’“ammontare globale” del capitale implica che il rapporto tra capitale sociale e conferimenti deve essere valutato considerando tutti i soci nel loro complesso, e non ciascuno singolarmente. Questo comporta una conseguenza rilevante: non è necessario che il valore del conferimento di un singolo socio coincida con il valore della quota che gli viene attribuita.
Il sistema ammette quindi che un socio possa ricevere una quota di valore superiore rispetto all’entità del proprio conferimento, purché la differenza sia compensata dal maggior valore degli apporti effettuati da altri soci. In altre parole, ciò che conta è che il totale dei conferimenti copra il valore complessivo del capitale, mentre la distribuzione delle quote può seguire criteri anche diversi dalla proporzionalità.
Questa disciplina va letta insieme all’art. 2468, secondo comma, ultima parte, che esprime chiaramente la distinzione tra:
Il testo evidenzia come questa impostazione richiami:
Inoltre, fisso. ho un margine negoziale sul sovrapprezzo delle azioni in quanto solo il valore nominale è
5. I conferimenti in denaro e le s.r.l. senza capitale
come prevedono gli artt. 2464 e 2464-bis, i conferimenti devono essere versati integralmente.
5.2 – Conferimenti e s.r.l. unipersonale Nelle s.r.l. unipersonali, cioè con un unico socio, la disciplina dei conferimenti presenta una regola più rigida rispetto a quella prevista per le società pluripersonali.
Infatti, quando la società è composta da un solo socio, i conferimenti in denaro devono essere versati integralmente, senza possibilità di limitarsi al versamento del solo 25% previsto in via ordinaria dall’art. 2464, comma 4. Questa scelta legislativa ha una finalità precisa: garantire la reale consistenza del capitale sociale nelle società con un unico socio, evitando il rischio che la società inizi ad operare con una dotazione patrimoniale meramente “promessa” ma non realmente versata. In un modello unipersonale, il capitale dichiarato coincide sostanzialmente con la responsabilità economica del solo socio; per questo il legislatore richiede che esso sia effettivamente presente nel patrimonio sociale sin dall’inizio. Ne deriva che, nella s.r.l. unipersonale:
Questa innovazione è accompagnata dall’introduzione di una disciplina speciale della riserva legale, volta a rafforzare la struttura patrimoniale delle società che adottano un capitale molto basso.
La riforma ha inserito due nuovi commi nell’art. 2463 c.c.: 1) Quarto comma – Conferimenti interamente in denaro e versati subito Quando il capitale è inferiore a 10.000 euro, la legge impone due vincoli:
2) Quinto comma – Riserva legale “rafforzata” Il nuovo quinto comma introduce un meccanismo di patrimonializzazione obbligatoria:
La riserva così formata ha due caratteristiche fondamentali:
Osservazione conclusiva del testo La riforma del 2013 ha quindi introdotto due grandi novità:
Profilo S.r.l. con capitale < 10.000 S.p.a. e s.r.l. > 10. Norma Art. 2463, co. 4- 5 Art. 2430 Conferimenti Solo in denaro + versati integralmente Tutti i tipi ammessi Accantonamento annuo 20% utili 20% utili Fino a quanto si accantona Fino a quando capitale + riserva = 10.000 Fino al 20% del capitale Utilizzo Solo per: (1) imputazione a capitale; (2) copertura perdite^ Copertura perdite + imputazione a capitale + altre ipotesi Obbligo di reintegro SI, sempre No Funzione Ricostruire il patrimonio fino a 10.000 Prudenziale, ordinaria
Il testo sottolinea che la responsabilità dell’esperto è ribadita da tutti i commentatori, fin dal 2003. Chiusura del paragrafo Il testo conclude osservando che: l’art. 2465 non si applica ai conferimenti d’opera e servizi. E infatti la discussione sulla stima delle prestazioni d’opera è rinviata al § 7, dove si analizzerà la disciplina specifica per i conferimenti di industria.
Questa esclusione è motivata dal fatto che il valore delle prestazioni d’opera ha natura diversa da quella dei beni in natura e dei crediti, e richiede regole differenti.
6.2 – Le garanzie e i rischi a carico del conferente L’art. 2464, quarto comma, disciplina le garanzie che gravano sul socio che effettua un conferimento in natura, rinviando agli artt. 2254 e 2255 c.c.
Queste disposizioni, pur essendo collocate nel codice tra le norme sulla società semplice, hanno un valore generale, poiché sono richiamate anche nella disciplina delle società commerciali, delle società per azioni e, appunto, della s.r.l. 1) Garanzie per i conferimenti in proprietà (art. 2254) L’art. 2254, quando il conferimento riguarda un bene trasferito in proprietà, richiama le norme della vendita, e in particolare:
disciplina contenuta negli artt. 1476, n. 3; 1478–1497; 1512–1513; 1542 c.c. Tuttavia, il testo precisa che questo rinvio deve essere interpretato alla luce della natura associativa del contratto di società:
se, infatti, nella vendita la presenza di vizi o l’evizione comportano la risoluzione del contratto, nella società questi eventi non determinano lo scioglimento del rapporto sociale, ma attivano strumenti differenti. In caso di evizione o vizi del bene conferito:
2) Rischio del perimento della cosa conferita Il rischio del perimento del bene (cioè chi sopporta le conseguenze della perdita o distruzione del bene) segue la regola generale dell’art. 1465, primo comma, sui contratti traslativi.
Il testo osserva che:
Dunque, la regola è che il rischio passa alla società quando il socio si è liberato del conferimento. 3) Conferimenti in godimento (uso del bene) – seconda parte dell’art. 2254 Il secondo comma dell’art. 2254 prevede una disciplina autonoma per il conferimento in godimento (quando il socio concede l’uso del bene, ma non la proprietà).
In questo caso:
Il testo riporta due orientamenti: A) Tesi favorevole alla conversione in denaro del conferimento non più attuabile Secondo questa tesi, fondata anche su esperienze normative europee:
La funzione della norma è chiara: impedire che attraverso un acquisto sopravvalutato si verifichi un effetto analogo a un conferimento in natura sovrastimato, con riflessi distorsivi sul capitale e, quindi, sulla tutela dei creditori. 2) La violazione della procedura: responsabilità degli amministratori Il testo prosegue spiegando che la violazione dell’art. 2465, secondo comma, comporta responsabilità:
3) L’effetto della mancanza di autorizzazione sull’atto di acquisto Il testo sottolinea che, sul piano negoziale, non esiste una norma che regoli espressamente la validità o invalidità del contratto di acquisto in caso di mancata autorizzazione.
Per questo motivo, la dottrina si è divisa: a) Tesi dell’inefficacia dell’acquisto Secondo un primo orientamento, l’atto di acquisto sarebbe inefficace, proprio perché manca un elemento procedurale essenziale richiesto dalla legge.
L’autorizzazione assembleare avrebbe natura costitutiva, e senza di essa l’atto non produrrebbe effetti.
b) Tesi della nullità dell’acquisto Un altro orientamento ritiene invece che il contratto sia nullo, poiché stipulato in violazione di una norma imperativa finalizzata alla tutela dell’interesse sociale e dei creditori.
4) Ratio della disciplina La disciplina degli acquisti pericolosi:
7.1 – Rilievi introduttivi Il punto di partenza è che, nelle s.r.l., i conferimenti di prestazioni d’opera e servizi sono ammessi, mentre nelle s.p.a. sono vietati.
Questo rappresenta una delle differenze strutturali più evidenti tra i due tipi di società. Il testo spiega che il legislatore del 2003, nel riformare la disciplina della s.r.l., ha scelto consapevolmente di non seguire il modello rigido della seconda direttiva europea in materia di società per azioni, che contiene:
Secondo la dottrina più autorevole, questo divieto europeo non dipende da un problema tecnico di valutazione economica delle prestazioni d’opera, ma da esigenze tipiche delle s.p.a.:
Per questo motivo, il legislatore ha ritenuto coerente ammettere il conferimento d’opera, pur consapevole delle difficoltà valutative e dei rischi che esso comporta.
La conferibilità delle prestazioni d’opera, dunque, rappresenta una vera e propria caratteristica identitaria della s.r.l., che:
Il testo preannuncia che la soluzione adottata dal legislatore non è quella della stima “in senso classico”, come avviene per i beni in natura, bensì un sistema diverso, fondato:
Conseguenza: la minusvalenza incide sul risultato economico, non sul socio Se la prestazione resa dal socio si rivela meno utile, meno efficace o di valore inferiore rispetto a quanto inizialmente stimato:
In altre parole: ➡️ Il rischio della minusvalenza della prestazione grava sulla società, non sul socio. Questa impostazione è coerente è una forma di apporto che non può essere controllato o “misurato” con gli stessi criteri dei beni — osserva l’autore — con la natura del conferimento d’opera: esso materiali. 7.3 – La mancata attuazione della prestazione conferita per impossibilità sopravvenuta La dottrina si è interrogata su ciò che accade quando il socio di industria non può più eseguire la prestazione conferita a causa di una impossibilità sopravvenuta, cioè di un evento che non dipende dalla sua volontà o colpa. Il problema è rilevante perché l’art. 2464 c.c., che disciplina i conferimenti, non contempla espressamente questa ipotesi.
📌 Primo punto fondamentale: la garanzia copre anche l’impossibilità sopravvenuta Secondo il testo, per esigenze di tutela dell’effettività del capitale, bisogna ritenere che la garanzia prevista dal sesto comma dell’art. 2464:
➡️ si applichi anche ai casi di impossibilità sopravvenuta, perché, comunque, la prestazione promessa dal socio non viene eseguita. Quindi, anche se il socio non è in colpa, la società può richiedere:
Il testo elenca alcune cause tipiche che possono generare impossibilità sopravvenuta, come:
Sono situazioni eterogenee, che non dipendono dal comportamento del socio d’opera. 📌 Terzo punto: impossibilità ≠ estinzione dell’obbligazione Il testo sottolinea una differenza importante rispetto alle regole generali delle obbligazioni (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.):
➡️ l’impossibilità sopravvenuta non estingue l’obbligazione del socio conferente. Invece di estinguersi, l’obbligazione: → si converte in un’obbligazione pecuniaria equivalente al valore del conferimento promesso. Questa è una conclusione coerente con il sistema dei conferimenti della s.r.l., nel quale il capitale deve essere sempre “coperto”.
📌 Quarto punto: la dottrina prevalente ammette l’attivazione della garanzia Dato il carattere:
La ratio è semplice: ➡️ senza garanzia, il capitale rimarrebbe scoperto, proprio nel punto in cui si fonda la tutela dei creditori.
Quindi: la garanzia può essere strutturata come contratto autonomo, ma non deve esserlo necessariamente.
📌 4) Impossibilità sopravvenuta ed escussione della garanzia Il verificarsi di un fatto di impossibilità sopravvenuta presupposti dell’escussione della garanzia. In tali casi: — come chiarito nel § 7.3 — è uno dei
Perché? Perché la garanzia è collegata all’obbligazione principale, che è la sottoscrizione della quota a fronte di un conferimento.
Non esiste nel nostro ordinamento una garanzia “totalmente astratta” e scollegata dal rapporto fondamentale. Dunque:
➡️ Il garante risponde esattamente come risponderebbe il socio di industria. ➡️ Copre sia l’inadempimento sia l’impossibilità sopravvenuta. 📌 6) Ruolo degli amministratori Quando ricorrono i presupposti per l’escussione (inadempimento o impossibilità):
8.1 – L’applicabilità dell’art. 2466 c.c. ai conferimenti in natura La prima questione che si pone è se il procedimento previsto dall’art. 2466 c.c. debba applicarsi solo ai conferimenti in denaro, oppure anche ai conferimenti di beni in natura e crediti.
Il testo chiarisce subito che la norma si applica anche ai conferimenti non pecuniari, cioè:
Ecco perché l’art. 2466 trova applicazione anche ai conferimenti in natura.