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Diritto dell'Informatica: Tutela dei Dati Personali, Banche Dati e Diritto d'Autore - Prof, Appunti di Informatica Giuridica

Domande e risposte di informatica giuridica per i non frequentanti

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 27/06/2023

rekaadela
rekaadela 🇮🇹

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INFORMATICA GIURIDICA!
1. Il ruolo dell’informatica giuridica nell’introduzione delle tecnologie nella società della
conoscenza!
L'informatica giuridica è la disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologica,
economica e sociale prodotta dall'informatica. Tale rivoluzione ha attuato il passaggio dalla
società industriale alla società dell'informazione, comportando nuovi rischi e nuove opportunità
bisognosi di una risposta giuridica e modificando il ruolo del giurista (che si avvale di strumenti
informatici e opera in simbiosi con essi). L'informatica giuridica, come il giano bifronte, guarda in
due direzioni, verso i problemi giuridici dell'informatica (diritto dell'informatica) e verso l'uso
dell'informatica nel diritto (informatica del diritto), ma è una disciplina unitaria basata
sull'interazione tra diritto e informatica. Il diritto dell'informatica regolamenta l'introduzione nella
società delle nuove tecnologie e gli eetti da queste prodotte operando in settori come fonti di
cognizione, sistemi informativi, redazione di documenti... l'informatica del diritto applica le scienze
informatiche ai contesti giuridici e migliora il modo di lavorare del giurista operando in settori
come commercio elettronico, tutela dei dati, documenti digitali... nell'attuale Knowledge Society la
conoscenza è il bene più prezioso in quanto include l'esperienza e l'esito positivo/negativo
dell'informazione ed il giurista non può prescindere dalla conoscenza delle tecnologie
dell'informatica se vuole comprendere il funzionamento della società. Tali tecnologie permettono
di immaginare nuovi scenari giuridicamente corretti e tecnologicamente realizzabili, valutando
rischi e opportunità (poter essere della società, de jure condendo) e concorrono a determinare la
normativa, tramite l'interpretazione delle norme vigenti (dover essere, de jure condito).!
2. I nomi di dominio: come funzionano tecnicamente e come si risolvono le controversie
giuridiche per l’attribuzione del nome di dominio!
I vari dispositivi collegati alla rete sono identificati univocamente da una stringa numerica, la quale
però è di dicile memorizzazione e per questa motivazione è stato introdotto il DNS. Questo
sistema permette di trasformare la stringa numerica in una composizione di lettere o caratteri che
sono più facilmente memorizzabili.I nomi di dominio sono composti da due parti principali
separate da un punto, la prima parte è il nome vero e proprio mentre la seconda parte è una sigla.
(wikipedia.it -> wikipedia è il nome, mentre it è la sigla che in questo caso indica lo stato di
appartenenza del dominio). I nomi di dominio rappresentano un bene informatico e si aancano
ai protocolli di comunicazione attraverso i quali avviene la trasmissione dei dati tra i dispositivi che
sono collegati in rete. (TCP, IP) L’agenzia che controlla i nomi di dominio è l’ICANN, azienda
fondata in California nel 1998. Spesso i nomi di dominio sono oggetto di controversie, perciò
hanno la necessità di essere tutelati, degna di nota è la tutela nei confronti del cybersquatting cioè
dall’accaparramento dei nomi legati a marchi o a personaggi famosi, che possono creare
disorientamento e fraintendimenti tra i soggetti che navigano nel web. A livello aziendale nel 2005
il codice di proprietà industriale ha riconosciuto il nome di dominio come segno distintivo
dell’impresa e che di conseguenza merita una tutela nel diritto d’autore, nel caso in cui la
controversia riguardi soggetti privati, la tutela è aancata alla tutela del nome in materia civilistica.
La procedura che regola le controversie può avvenire sia in modo giudiziale che extragiudiziale e
si concluderà con la revoca o il trasferimento del nome di dominio.!
3. La posta elettronica e il fishing !
La posta elettronica o e-mail è un servizio di Internet che permette lo scambio di messaggi fra gli
utilizzatori della rete. Ogni utente deve però possedere un indirizzo di posta elettronica. L'email
consente di recapitare il messaggio velocemente ed a costo ridotto però gli utenti rischiano di
essere tratti in inganno da chi utilizza tale sistema in modo improprio. Infatti il phishing è un
metodo per estorcere con l'inganno credenziali direttamente alle vittime. È una tecnica di
Ingegneria Sociale volta al furto di identità "identity theft" attuato con svariati mezzi, spesso
tecnologici, per carpire dati riservati relativi all'identità elettronica dell'individuo ed usarli per
commettere illeciti, reati. Il phishing consta di più fasi: 1) Creazione del sito clone o civetta e
attacco al sito uciale per disattivarlo 2) Predisposizione del messaggio, identificazione delle
possibili vittime e adescamento: invio dell'e-mail 3) Recupero dei dati riservati 4) Frode
informatica, utilizzo improprio dell'identità, atti terroristici, impersonificazione...5) Cancellazione
delle tracce. Circa il regime sanzionatorio la Convenzione di Budapest relativa al cybercrimine del!
2001 considera il phishing frode informatica solo quando il reato si è già consumato nella sua fase
n. 4, non esistono capi di accusa preventivi e si agisce post-mortem. Attualmente i possibili rimedi
a tale pratica sono: non pubblicare in Internet la propria email; uso di strumenti anti-spamming,
firewall, spyware, sia da parte del server che del client, anche se poco ecaci; uso
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INFORMATICA GIURIDICA

  1. Il ruolo dell’informatica giuridica nell’introduzione delle tecnologie nella società della conoscenza L'informatica giuridica è la disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologica, economica e sociale prodotta dall'informatica. Tale rivoluzione ha attuato il passaggio dalla società industriale alla società dell'informazione, comportando nuovi rischi e nuove opportunità bisognosi di una risposta giuridica e modificando il ruolo del giurista (che si avvale di strumenti informatici e opera in simbiosi con essi). L'informatica giuridica, come il giano bifronte, guarda in due direzioni, verso i problemi giuridici dell'informatica (diritto dell'informatica) e verso l'uso dell'informatica nel diritto (informatica del diritto), ma è una disciplina unitaria basata sull'interazione tra diritto e informatica. Il diritto dell'informatica regolamenta l'introduzione nella società delle nuove tecnologie e gli effetti da queste prodotte operando in settori come fonti di cognizione, sistemi informativi, redazione di documenti... l'informatica del diritto applica le scienze informatiche ai contesti giuridici e migliora il modo di lavorare del giurista operando in settori come commercio elettronico, tutela dei dati, documenti digitali... nell'attuale Knowledge Society la conoscenza è il bene più prezioso in quanto include l'esperienza e l'esito positivo/negativo dell'informazione ed il giurista non può prescindere dalla conoscenza delle tecnologie dell'informatica se vuole comprendere il funzionamento della società. Tali tecnologie permettono di immaginare nuovi scenari giuridicamente corretti e tecnologicamente realizzabili, valutando rischi e opportunità (poter essere della società, de jure condendo) e concorrono a determinare la normativa, tramite l'interpretazione delle norme vigenti (dover essere, de jure condito).
  2. I nomi di dominio: come funzionano tecnicamente e come si risolvono le controversie giuridiche per l’attribuzione del nome di dominio I vari dispositivi collegati alla rete sono identificati univocamente da una stringa numerica, la quale però è di difficile memorizzazione e per questa motivazione è stato introdotto il DNS. Questo sistema permette di trasformare la stringa numerica in una composizione di lettere o caratteri che sono più facilmente memorizzabili.I nomi di dominio sono composti da due parti principali separate da un punto, la prima parte è il nome vero e proprio mentre la seconda parte è una sigla. (wikipedia.it -> wikipedia è il nome, mentre it è la sigla che in questo caso indica lo stato di appartenenza del dominio). I nomi di dominio rappresentano un bene informatico e si affiancano ai protocolli di comunicazione attraverso i quali avviene la trasmissione dei dati tra i dispositivi che sono collegati in rete. (TCP, IP) L’agenzia che controlla i nomi di dominio è l’ICANN, azienda fondata in California nel 1998. Spesso i nomi di dominio sono oggetto di controversie, perciò hanno la necessità di essere tutelati, degna di nota è la tutela nei confronti del cybersquatting cioè dall’accaparramento dei nomi legati a marchi o a personaggi famosi, che possono creare disorientamento e fraintendimenti tra i soggetti che navigano nel web. A livello aziendale nel 2005 il codice di proprietà industriale ha riconosciuto il nome di dominio come segno distintivo dell’impresa e che di conseguenza merita una tutela nel diritto d’autore, nel caso in cui la controversia riguardi soggetti privati, la tutela è affiancata alla tutela del nome in materia civilistica. La procedura che regola le controversie può avvenire sia in modo giudiziale che extragiudiziale e si concluderà con la revoca o il trasferimento del nome di dominio.
  3. La posta elettronica e il fishing La posta elettronica o e-mail è un servizio di Internet che permette lo scambio di messaggi fra gli utilizzatori della rete. Ogni utente deve però possedere un indirizzo di posta elettronica. L'email consente di recapitare il messaggio velocemente ed a costo ridotto però gli utenti rischiano di essere tratti in inganno da chi utilizza tale sistema in modo improprio. Infatti il phishing è un metodo per estorcere con l'inganno credenziali direttamente alle vittime. È una tecnica di Ingegneria Sociale volta al furto di identità "identity theft" attuato con svariati mezzi, spesso tecnologici, per carpire dati riservati relativi all'identità elettronica dell'individuo ed usarli per commettere illeciti, reati. Il phishing consta di più fasi: 1) Creazione del sito clone o civetta e attacco al sito ufficiale per disattivarlo 2) Predisposizione del messaggio, identificazione delle possibili vittime e adescamento: invio dell'e-mail 3) Recupero dei dati riservati 4) Frode informatica, utilizzo improprio dell'identità, atti terroristici, impersonificazione...5) Cancellazione delle tracce. Circa il regime sanzionatorio la Convenzione di Budapest relativa al cybercrimine del 2001 considera il phishing frode informatica solo quando il reato si è già consumato nella sua fase n. 4, non esistono capi di accusa preventivi e si agisce post-mortem. Attualmente i possibili rimedi a tale pratica sono: non pubblicare in Internet la propria email; uso di strumenti anti-spamming, firewall, spyware, sia da parte del server che del client, anche se poco efficaci; uso

dell'informatica consapevole (evitare siti poco affidabili, pop-up menu, scaricare suonerie); utilizzare solo siti con SSL, HTTPS, TLS; aggiornamento culturale.

  1. Il WWW e i cookies: funzionamento tecnologico e rischi giuridici Il WWW è un nuovo modello di sistema informatico che ha cambiato radicalmente l’uso di internet. Bisogna però specificare che il WWW non è internet, ma solo uno dei tanti servizi disponibili sulla rete. In particolare il WWW si basa su 3 grandi pilastri: l’URL (schema di denominazione che permette di assegnare ad ogni documento un indirizzo univoco cosI che possano essere automaticamente accessibili e individuabili), HTML (linguaggio di marcatura utilizzato per riscrivere i documenti ed inserirli nel Web) e l’HTTP (il protocollo usato dai computer per comunicare in Internet). Il Web spesso si avvale dell’utilizzo di cookies, ovvero di un meccanismo che può tenere traccia degli utenti che hanno accesso ad un determinato sito. Quando un calcolatore si collega per la prima volta ad un certo sito, il sito gli invia un cookie e ogni qualvolta il calcolatore si collegherà a quel sito, il cookie precedente verrà rispedito al sito. Tramite questo meccanismo il cookie monitorizza e ricostruire le attività compiute da un determinato calcolatore. Ciò permette ai siti di conoscere quali serie di attività è stata compiuta da un determinato computer, ipotizzando quali possano essere le caratteristiche, gli interessi e le esigenze di un determinato utente. Tuttavia, però l’utilizzo dei cookie può sollevare problemi di Tutela dei dati personali oppure può portare alla violazione della legge sulla Privacy, ad esempio, se un sito vende le informazioni sulle abitudini di un determinato utente o monitorando senza adeguati permessi le abitudini degli utenti.
  2. Il semantic web e la profilazione degli utenti Il semantic Web fa riferimento all’inserimento nel Web di informazioni comprensibili alla macchina, cioè il Web si arricchisce di informazioni comprensibili anche al calcolatore. Nel Web attuale i documenti contengono per lo più informazioni comprensibili solo all’uomo ad es. testi, file multimediali, canzoni, film. Nel modello del semantico Web invece le pagine del Web devono contenere anche informazioni comprensibili da parte dell’elaboratore, cioè informazioni che possono essere elaborate automaticamente in modi corrispondenti al loro significato tramite tecnologie informatiche avanzate. Il semantic Web promette di superare i limiti del Web presente, facilitando l’accesso all’informazione e di effettuare varie attività mediante Internet. Da un lato i documenti potranno essere automaticamente adattati ai bisogni dei loro utilizzatori, dall’altro lato i documenti potranno includere le informazioni richieste per varie attività che li riguardano. Spesso pensiamo che le attività svolte in rete siano anonime, tuttavia gli utenti della rete sono frequentemente identificati e soggetti a profilazione questo perché le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati (indirizzi IP), dai cookies o da altri identificativi come i tag di identificazione a radiofrequenza. Questi identificativi possono lasciare tracce, che se combinate con altri identificatori e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone e identificarle.
  3. La data society e l’identità del cittadino Ad oggi viviamo nella società della conoscenza, non più in quella dell’informazione. La conoscenza è il bene più prezioso poiché include l’esperienza e l’esito dell’informazione, ed il suo valore aumenta in modo proporzionale al quadrato degli utenti. Tutto il nostro comportamento in rete determina il flusso costante di informazioni, i c.d. Big Data, raccolti dalle imprese. Il dato deve essere neutro mentre l'informazione, diversamente, è piegata ai fini che si vogliono raggiungere. In mancanza dei dati grezzi da cui derivano le informazioni non si è in grado di raggiungere la fonte da cui esse provengono così da poterle verificare. Le P.A. sono in possesso di molti dati grezzi (government data) dei quali è emersa la necessità di una conoscenza e diffusione. Da un lato i dati delle P.A. sono “oro”, preziosi per determinare politiche sociali adeguate, per la ricerca ai fini statistici ed istituzionali; dall’altro lato ognuno di noi ha il diritto a non vedere erogati, usati o manipolati i dati personali a nostro svantaggio. Gli open government data non devono essere soggetti a limiti di accessibilità e devono essere trattati, cioè resi anonimi e non più collegabili in maniera diretta o indiretta all’individuo, prima di essere messi in circolazione.

informazioni sul diritto di recesso. L’Art. 54 “Modalità di esercizio del diritto” sancisce: 1.il recesso deve essere proposto prima della scadenza del periodo di recesso, 2. la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso. 3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista,4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore. L’Art. 55 determina gli effetti del recesso 1. L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti. E sancisce gli Obblighi in capo al professionista e gli obblighi per il consumatore.

  1. Il luogo e il tempo della conclusione del contratti di e-Commerce L’art. 1326 c.c. sancisce, per quanto riguarda il momento esatto in cui deve considerarsi concluso il contratto, il principio di cognizione e questo deve essere applicato in base al contenuto dell’art. 1335 c.c. che introduce una presunzione di conoscenza laddove la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario. L’art. 45 comma 2 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) stabilisce che il documento informatico inviato per posta elettronica, che rappresenti l'accettazione di una proposta contrattuale, dovrà ritenersi conosciuto dal proponente se e nel momento in cui sia pervenuto nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dalla circostanza che questi ne abbia effettivamente avuta conoscenza. La stessa cosa vale in caso di accettazione inviata tramite tasto negoziale virtuale all’indirizzo telematico di un sito web: il contratto sarà concluso nel momento in cui l’impulso elettronico giunge all’indirizzo e quindi sarà registrato nel server del provider del proponente. Non ci sono nella disciplina italiana delle disposizione specifiche riguardanti il luogo di conclusione dei contratti. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che il luogo di conclusione del contratto sia individuabile nel luogo dove il proponente ha conoscenza dell’accettazione.
  2. Cloud computing: definizione, rischi e opportunità La necessità di archiviare una grande quantità’ di file ha determinato la nascita dei cloud, letteralmente significa “nuvola”, ma contrariamente al sentito comune il cloud non è una dimensione virtuale, ma si appoggia su server fisici. Gli utenti grazie al cloud possono non acquistare le apparecchiature per l’archiviazione dei file, affidandosi a server più grandi ed affidabili a livello di efficacia del servizio. Il sistema del cloud computing è composto da tre fattori: Fornitore di servizi, Cliente amministratore, Cliente finale. Il servizio di archiviazione è fornito da poche aziende che offrono molteplici servizi e che ricoprono la maggior parte del mercato (Amazon, Google, Microsoft, Apple…). I servizi che queste aziende possono offrire sono: Spazi di memoria, Computer virtuali. Il cloud offre tre modelli di servizio: HAAS, SAAS, DAAS ai quali si possono integrare altri due modelli: IAAS, PAAS. Ovviamente il cloud da un lato è uno strumento divenuto quasi indispensabile, ma dall’altro si rischia di incorrere in problematiche in ambito giuridico, tra cui: La limitata privacy che deriva dall’archiviazione di un file in un luogo controllato da aziende che potrebbero utilizzare i file archiviati per scopi di profilazione o analisi. La limitata privacy sfocia in un limitato controllo sui dati dei soggetti che acquistano il servizio. A rischio oltre che la privacy dell’utente del servizio è anche la sua difesa da attacchi di pirateria informatica o di spionaggio industriale, derivante dai collegamenti wireless. Inoltre, essendo che le aziende fornitrici di tale servizio sono poche, si potrebbe incorrere in un oligopolio. Per questi rischi derivanti da un servizio così indispensabile il garante privacy in Italia ha stilato una lista di quelli che dovrebbero essere le accortezze che si possono assumere per un uso consapevole del Cloud tra cui: controllare il posizionamento dei nostri dati, valutare i rischi che incorrono e i benefici che si possono trarre dall’utilizzo…
  3. Internet of Things: definizione, rischi e opportunità Internet of Things è il termine con cui si intende quel percorso nello sviluppo tecnologico in base al quale, attraverso la rete Internet, potenzialmente ogni oggetto dell’esperienza quotidiana acquista una sua identità nel mondo digitale. Tutti gli oggetti potrebbero essere dotati di identificatori univoci e di minuscole etichette radio, capaci di trasmettere un segnale che indica l’identità dell’oggetto. In questo modo sarebbe possibile identificare qualunque oggetto e utilizzare questa possibilità per facilitare scambi, i trasporti, l’uso dell’oggetto, la gestione dei rifiuti, ecc. Inoltre una quantità crescente di oggetti potrebbe non solo trasmettere la propria identità ma anche compiere elaborazioni e comunicazioni. Dotando le cose non solo della capacità di inviare messaggi, ma anche della capacità di

compiere elaborazioni complesse si giunge all’intelligenza ambientale cioè ad ambienti nei quali esistono numerosi dispositivi intelligenti ,incorporati nelle abitazioni e negli oggetti di uso comune, in grado di interagire con le persone, adattando gli ambienti alle esigenze di chi ci vive. Si pensi ad esempio agli assistenti virtuali come Google Home o Alexa, ma anche agli smart frigo. Ci sono sicuramente dei vantaggi sotto il profilo dell’attività domestica ma anche sotto quello produttivo: ad esempio i robot dotati di intelligenza artificiale sono ora in grado di apprendere e imparare a svolgere il lavoro degli operai con maggiore efficienza permettendo di velocizzare la produzione. Purtroppo questo sviluppo comporta anche dei rischi da non sottovalutare: dal punto di vista produttivo la sostituzione delle macchine all’uomo se non regolato può condurre ad un forte aumento della disoccupazione; altro aspetto rilevante è quello relativo a quegli oggetti che sono in grado di monitorare lo stato fisico delle persone: ogni nostro comportamento può essere rilevato, classificato e aggiunto ai nostri profili. Per questi motivi è necessario lo sviluppo di un quadro giuridico in grado di garantire che la fusione tra mondo reale e virtuale si sviluppi nel piene rispetto dei valori umani preservando le nostre capacità di azione e autodeterminazione.

  1. Peer-to-peer: definizione, rischi e opportunità Il client server è il modello che si pone in antitesi al P2P, nato da Fanning e Parker negli anni 2000.Nelle reti P2P viene a meno la differenza tra server e client e ogni nodo della rete svolge una funzione di messa a disposizione di porzioni di risorse e utilizza le risorse messe a disposizione dagli altri nodi. Questo modello nasce con lo scopo di infrangere il copyright, ma al giorno d’oggi assume differenti funzioni. L’utilizzo maggiore riguarda la condivisione di file sharing, che permette di condividere un file con una cerchia ristretta di utenti senza ledere il diritto d’autore, per esempio possiamo condividere una canzone scaricata con una cerchia di amici, ma non possiamo farne un uso commerciale, perché’ questo implicherebbe l’infrazione del diritto d’autore. Inoltre, possiamo, grazie al sistema P2P mandare messaggi su WhatsApp senza rischiare che qualcuno possa vedere le nostre chat, ciò nonostante, si possono comunque individuare le informazioni di massima e tracciare quella che è la rete dei contatti. Negli ultimi anni grande è il dibattito tra i sostenitori e gli oppositori del P2P, perché come ogni componente della tecnologia ha dei vantaggi e degli svantaggi. come vantaggi possiamo individuare: consente a tutti di partecipare attivamente ad Internet, che determina una maggiore circolazione di cultura, aumento della capacità di calcolo e un aumento, come detto precedentemente della sicurezza, mentre tra gli svantaggi si annoverano: il sovraccarico delle reti dato da uno spostamento massiccio di dati, il secondo svantaggio lo si individua nella vulnerabilità del diritto d’autore nella condivisione dei file con tale metodo. Proprio per questo dibattito ancora aperto, ad oggi, coesistono sistemi peer to peer (WhatsApp, Messanger…) e sistemi di client server (posta elettronica, www…)
  2. Caratteristiche tecnologiche delle basi di dati e diritto del costitutore della banca dati Il testo normativo che regola la tutela giuridica accordata alle banche dati è la «Direttiva Database» (Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996). La Direttiva prevede due forme di tutela giuridica per le banche dati: il diritto d’autore; una protezione sui generis. La definizione è data dall’Art. 2 “per «banca di dati» si intende cumulativamente: una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti non correlati l’uno all’altro (fotogrammi o le note musicali), sistematicamente o metodicamente, individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. All’interno le informazioni si collegano tra di loro secondo un modello logico che può essere relazionale, gerarchico, reticolare o ad oggetti. Il data base delle banche dati presenta delle peculiarità: innanzitutto viene reso sicuro attraverso server dislocati o backup; poi è integro affinché vengano evitate perdite di dati, è consistente in quanto contiene dati significativi e utilizzabili, è condivisibile perché vi si possono collegare più utenti alla volta, è scalabile perché la sua memoria può espandersi facilmente ed è facile da utilizzare. Le banche dati vengono considerate opere d’ingegno e sono tutelate dal diritto d’autore se presentano originalità e creatività e se i contenuti sono disposti in modo individualmente accessibile. Gli elementi qualificanti del database sono deducibili: dalla definizione di database; dalle caratteristiche del materiale scelto o disposto; dall’esistenza di un’opera di ingegno nella scelta o nella disposizione del materiale. Le Banche dati possono essere: selettive o non selettive. Se per la creazione della banca dati c’è stato un investimento rilevante, vengono tutelate da un diritto del costitutore, il quale viene definito dall’art 132 della legge 633/41 come “colui che effettua investimenti importanti per la costituzione, verifica o presentazione di una banca dati.” A tale

a seconda della loro provenienza, del servizio oppure della natura dei dati stessi. Questo non significa che Internet deve essere gratuita, ma che deve dare a tutti le stesse possibilità di accesso allo strumento senza alcun tipo di discriminazione e senza filtri. Si sacrifica la legalità per mantenere integra la libertà di espressione. I diritti fondamentali nella rete non vengono e non devono essere compressi. Rischiano di sbilanciare la net neutrality i servizi zero rating: sono gratuitamente offerti dai gestori di rete ma l'accesso che offrono è limitato ai soli contenuti o applicativi selezionati dai gestori stessi. Sono servizi che vanno regolati, gestiti e controllati in maniera rigorosa. In rete esistono diversi principi cardine sovraordinati rispetto ad altri e la neutralità è uno di questi. Essa diviene uno strumento per evitare dittature, permette che i Paesi siano aperti, democratici, informati, che non vi siano filtri e vi sia una libertà di opposizione e di espressione. La Cina e gli USA (con la presidenza Trump) stanno minando la net neutrality. La Cina non fa transitare i pacchetti di Google e Facebook per paura dell’invasione del mercato e dei valori che altri modelli di società comporterebbero, così effettua una feroce censura. In Bielorussia sono state bloccate le comunicazioni mobili: ha rotto la net neutrality ed è stata l’espressione più violenta di cancellazione della democrazia.

  1. Si descriva cosa è la decompilazione e come il diritto d’autore regolamenta questa procedura informatica All’utente legittimo di un software viene riconosciuto, al ricorrere di certe condizioni, il diritto di compiere il c.d. reverse engineering o decompilazione del programma. Decompilare un software, significa operare quelle operazioni necessarie a ricostruire il codice sorgente partendo dal codice oggetto. Attraverso questa operazione si possono apprendere il contenuto informativo del software, la sua struttura e le sue caratteristiche. L’autorizzazione del titolare dei diritti a compiere la decompilazione non è richiesta unicamente qualora la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma (la decompilazione) siano indispensabili all’utente legittimo per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con un proprio programma per elaboratore creato autonomamente. Questa attività è subordinata ad una serie di condizioni: analisi del programma eseguita solo dal licenziatario o da altri che abbiano il diritto di usare una copia del programma, informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non devono essere già diversamente accessibili e le attività limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire ’interoperabilità. Le informazioni ottenute non dovranno essere: utilizzate ai fini diversi dal raggiungimento dell’interoperabilità, comunicate a terzi e utilizzate per lo sviluppo di un programma per elaboratore sostanzialmente simile a quello decompilato.
  2. Licenze open source e le creative commons Negli anni 70 si sviluppa il movimento del “open source” volto a diffondere l'idea che il software doveva essere un bene libero così che tutti potessero migliorarlo. La vendita dei software inizia ad essere accompagnata da una licenza GPL (general people licence) che garantisce 4 libertà fondamentali: Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo. Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità. L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo, Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi apportati in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Per evitare che il software potesse poi essere rivenduto con una licenza di proprietà si utilizza il Copyright. Il software, quindi, viene accompagnato con licenze libere con la clausola COPYLEFT, cioè il software creato e inizialmente distribuito come software libero rimane per sempre software libero, per tale motivazione questa licenza iniziò a non essere condivisa dalla società. Nascono così le licenze Creative Commons standard che servono all’autore di opera dell’ingegno (in particolare un contenuto) a regolare i diversi diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui è titolare, così facendo l’autore può pubblicare online le sue opere accompagnandole con una licenza che indichi all'utente che cosa può e non può fare. I moduli su cui si basano sono: Attribution, BY, Non-commercial, NC, No derivative works, ND, Share Alike, SA.
  3. L’internet service provider e la responsabilità extra-contrattuale nei confronti di materiali illeciti caricati dagli utenti finali

L’internet service provider (ISP) è un soggetto che, esercitando attività imprenditoriale, offre agli utenti la fornitura di servizi internet, in altre parole, fornisce a terzi l’accesso alla rete usando una connessione remota tramite la linea telefonica a banda larga. Nella Direttiva 2000/31/CE viene introdotto il principio per cui ai providers non sussiste l’obbligo di sorveglianza o ricerca di attività illecite nel mettere a disposizione informazioni da parte di terzi, ma hanno l’obbligo di informare la pubblica autorità qualora ne vengano a conoscenza. Tale principio si applica in tre casi: 1. TRASPORTO: quindi in riferimento al servizio di trasmissione o accesso alla rete, in questo caso il prestatore non è responsabile a meno che non ne dia origine, non selezioni il destinatario e non selezioni ne modifichi le informazioni trasmesse 2. MEMORIZZAZIONE TEMPORANEA: in questo caso non si ha responsabilità se il prestatore non modifica le informazioni, se non interferisce con l’uso della tecnologia utilizzata. 3. HOSTING PASSIVO: ossia la memorizzazione di informazioni. In questo caso il prestatore non risponde a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che siano informazioni o attività illecite, inoltre, non appena ne viene a conoscenza deve darne immediata comunicazione alle autorità competenti e rimuovere le informazioni. In ogni caso, le autorità, giudiziaria o amministrativa, possono intervenire imponendo al prestatore di far cessare le eventuali violazioni e nel caso in cui questo non lo faccia ne diventa responsabile.

  1. Il regolamento GDPR e il diritto alla portabilità Il GDPR (General Data Protection Regulation o Regolamento 679/2016) è diventato pienamente efficace nel 2018. Il GDPR ha i seguenti contenuti: Definizioni, soggetti, principi, Fondamenti di liceità del trattamento, i diritti dell’interessato, Sanzioni e mezzi di ricorso. Il dato personale secondo l’art4 è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, generica, psichica, economica, culturale o sociale, mentre è considerato dato sensibile il dato personale che rivela l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Tale dato deve essere tutelato, poiché una diffusione non controllata potrebbe creare delle discriminazioni. A tutela dell’interessato vi è Il diritto alla portabilità dei dati, tale diritto è stato introdotto dal regolamento europeo 679/2016 all’art20 il quale afferma che qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto oppure il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, si ottiene il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, se tecnicamente fattibile. Tale diritto non è applicabile ai trattamenti compiuti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ed è applicabile poiché non leda i diritti e le libertà altrui.
  2. Definizione di algoritmo e il processo di traduzione dal codice sorgente al codice oggetto L’Algoritmo è un elenco preciso di operazioni comprensibili da un esecutore, che definisce una sequenza finita di passi i quali risolvono ogni problema di un dato tipo. Inoltre un algoritmo è una sequenza finita di istruzioni ripetibili e non ambigue. Tale sequenza di istruzione, se eseguita con determinati dati di ingresso, definiti input, produce in uscita dei risultati, output, risolvendo quindi una classe di problemi in un tempo finito. In particolare l'algoritmo è dotato di 4 proprietà: finitezza (in quanto l’algoritmo deve portare alla soluzione in un numero finito di passaggi e non possiamo avere un algoritmo infinito); generalità (l’algoritmo non risolve solamente un problema, ma una classe di problemi); la non ambiguità (in base al quale le istruzioni indicate devono essere specificate in maniera univoca, permettendo che la loro esecuzione avvenga sempre nello stesso modo indipendentemente dall’esecutore); ripetibilità (ovvero una volta che vengono forniti gli stessi input, l'algoritmo deve fornire gli stessi risultati in output, permettendo quindi di risolvere problemi uguali). Per passare da algoritmo a software è necessario un algoritmo corretto, oltre ad una ovvia traduzione da un linguaggio sorgente, ovvero un linguaggio comprensibile all’uomo, ad un linguaggio comprensibile alla macchina e che possa essere eseguito. Al software appartengono il diritto sorgente, redatto dal programmatore e può essere comprensibile dall’uomo, ma non eseguibile, e il diritto oggettivo ovvero il vero oggetto della vendita che risulta