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Lo Stato Costituzionale: Evoluzione, Principi e Struttura - Prof. Cassella, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale Comparato

riassunto capitolo lo stato costituzionale del libro pinelli forme di stato e forme di governo

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 26/07/2015

Fabrilazze
Fabrilazze 🇮🇹

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CapitoloVII
Lo Stato costituzionale
1. Lo Stato costituzionale si può comprensibilmente definire uno Stato
democratico connotato da princìpi fondamentali- di dignità, di libertà, di eguaglianza,
di separazione dei poteri di legalità- cui venga riconosciuta portata di un diritto più
alto della legge. Di regola questi princìpi sono esplicitati in una Costituzione scritta
rigida e garantita in via giurisdizionale. Nel Regno Unito tale esplicitazione manca.
Predeterminando fini e regole fondamentali di convivenza, le Costituzioni dello Stato
costituzionale esprimono al massimo grado quella “superba pretesa” della durata che
differenzia la Costituzione dalle altre fonti del diritto. Una pretesa simile viene
sostenuta dalla struttura rigida e dalla sottoposizione della legislazione ordinaria al
giudizio di costituzionalità, le quali consentono, rispettivamente, di modificare il testo
con uno specifico procedimento di revisione e di adeguare il significato dei princìpi
ivi contenuti alle mutate condizioni della convivenza.
Ma come mai la locuzione “ Stato costituzionale” ricorre fra i soli giuristi dell'
Europa continentale? Il riconoscimento di un diritto più alto della legislazione, a parte
il Regno Unito, caratterizza anche la risalente democrazia degli Stati Uniti d' America
ed altre più recenti. Eppure, esse vengono denominate “costitutional democracies”, o
comunque senza riferimenti alla parola Stato. La differente termonologia si spiega col
fatto che solo sul continente europeo l' approvazione di quelle Costituzioni e il
radicamento della forma di convivenza che vi veniva disegnata hanno acquisito il
significato di un capovolgimento del precedente rapporto fra Stato e Costituzione.
Ma in cosa consiste il capovolgimento del rapporto fra Stato e Costituzione? Mentre
l' ideologia statualista concepiva lo Stato, e quindi i pubblici poteri che per esso
agivano, come depositario di fini imperscrutabili, le nuove Costituzioni gli
sottraggono tale disponibilità, esplicitando i princìpi e dunque i fini della convivenza.
Lo Stato diventa uno strumento per attuarli. A loro volta, le Costituzioni non possono
più considerarsi manifestazioni della volontà dello Stato, sia pure di grado supremo,
come la legge all' epoca del liberalismo. Più che collocarsi semplicemente al di sopra
della legge, Parlamento compreso, sotto l' impero dei princìpi costituzionali.
Nella misura in cui il diritto più alto consiste di certi princìpi o fini fondamentali di
convivenza, la forma di Stato costituzionale presenta un elemento finalistico che nelle
forme di Stato in precedenza esaminate abbiamo ritenuto meno rilevante dell'
elemento strutturale. Ma non per questo si ha una semplice inversione dei due
elementi. I fini dello Stato costituzionale non sono infatti fini di cui lo Stato possa
disporre, ma i princìpi delle Costituzioni.
2.La carta delle Nazioni Unite ( 1945) ribadisce la regola della divisione del
mondo in Stati su cui si era retto il diritto internazionale “moderno”, anche se per una
finalità diversa e in un contesto molto più ampio. Mentre il trattato di Westfalia del
1648, nell' affermare la regola della suddivisione dello spazio in base al territorio,
mirava a porre fine alle guerre di religione sul contitnente europeo, la riaffermazione
della regola tre secoli più tardi la estese a tutto il mondo, in reazione alla teoria
nazista di uno spazio distinto per razze anziché per frontiere territoriali.
Se in base alla Carta, gli stati si confermano come i soli soggetti del diritto
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CapitoloVII

Lo Stato costituzionale

  1. Lo Stato costituzionale si può comprensibilmente definire uno Stato democratico connotato da princìpi fondamentali- di dignità, di libertà, di eguaglianza, di separazione dei poteri di legalità- cui venga riconosciuta portata di un diritto più alto della legge. Di regola questi princìpi sono esplicitati in una Costituzione scritta rigida e garantita in via giurisdizionale. Nel Regno Unito tale esplicitazione manca. Predeterminando fini e regole fondamentali di convivenza, le Costituzioni dello Stato costituzionale esprimono al massimo grado quella “superba pretesa” della durata che differenzia la Costituzione dalle altre fonti del diritto. Una pretesa simile viene sostenuta dalla struttura rigida e dalla sottoposizione della legislazione ordinaria al giudizio di costituzionalità, le quali consentono, rispettivamente, di modificare il testo con uno specifico procedimento di revisione e di adeguare il significato dei princìpi ivi contenuti alle mutate condizioni della convivenza. Ma come mai la locuzione “ Stato costituzionale” ricorre fra i soli giuristi dell' Europa continentale? Il riconoscimento di un diritto più alto della legislazione, a parte il Regno Unito, caratterizza anche la risalente democrazia degli Stati Uniti d' America ed altre più recenti. Eppure, esse vengono denominate “costitutional democracies”, o comunque senza riferimenti alla parola Stato. La differente termonologia si spiega col fatto che solo sul continente europeo l' approvazione di quelle Costituzioni e il radicamento della forma di convivenza che vi veniva disegnata hanno acquisito il significato di un capovolgimento del precedente rapporto fra Stato e Costituzione. Ma in cosa consiste il capovolgimento del rapporto fra Stato e Costituzione? Mentre l' ideologia statualista concepiva lo Stato, e quindi i pubblici poteri che per esso agivano, come depositario di fini imperscrutabili, le nuove Costituzioni gli sottraggono tale disponibilità, esplicitando i princìpi e dunque i fini della convivenza. Lo Stato diventa uno strumento per attuarli. A loro volta, le Costituzioni non possono più considerarsi manifestazioni della volontà dello Stato, sia pure di grado supremo, come la legge all' epoca del liberalismo. Più che collocarsi semplicemente al di sopra della legge, Parlamento compreso, sotto l' impero dei princìpi costituzionali. Nella misura in cui il diritto più alto consiste di certi princìpi o fini fondamentali di convivenza, la forma di Stato costituzionale presenta un elemento finalistico che nelle forme di Stato in precedenza esaminate abbiamo ritenuto meno rilevante dell' elemento strutturale. Ma non per questo si ha una semplice inversione dei due elementi. I fini dello Stato costituzionale non sono infatti fini di cui lo Stato possa disporre, ma i princìpi delle Costituzioni. 2.La carta delle Nazioni Unite ( 1945) ribadisce la regola della divisione del mondo in Stati su cui si era retto il diritto internazionale “moderno”, anche se per una finalità diversa e in un contesto molto più ampio. Mentre il trattato di Westfalia del 1648, nell' affermare la regola della suddivisione dello spazio in base al territorio, mirava a porre fine alle guerre di religione sul contitnente europeo, la riaffermazione della regola tre secoli più tardi la estese a tutto il mondo, in reazione alla teoria nazista di uno spazio distinto per razze anziché per frontiere territoriali. Se in base alla Carta, gli stati si confermano come i soli soggetti del diritto

internazionale, insieme alle organizzazioni di cui fanno parte, nello stesso tempo, però, al pari che nelle Costituzioni degli stati usciti da regimi totalitari, diventano strumenti di fini indisponibili, la pace e la sicurezza collettiva: bandita la guerra d' aggressione, con la Carta la pace diventa un valore positivo da promuovere, non un semplice stato di non guerra. Inoltre, come quelle Costituzioni, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo individua nella dignità e nel rispetto per i diritti umani i fondamenti di ogni forma di convivenza. L' Europa non è più al centro degli equilibri geopolitici. Inoltre la spartizione in zone di influenza decisa alla Conferenza di Yalta e la successiva formazione di alleanze militari, il Patto di Varsavia e la NATO, dividono il mondo e la stessa Europa in blocchi contrapposti anche per quanto riguarda il sistema economico e la forma di Stato. Mentre l' Unione Sovietica impone il totalitarismo comunista agli Stati alleati, gli Stati Uniti mirano alla contestuale affermazione della democrazia all' interno di ciascuno Stato, e del mercato capitalistico in tutta l'area occidentale. In Europa occidentale, il Trattato istitutivo della Comunità economica europea avvia lo sviluppo di un ordinamento sovranazionale che procederà parallelamente all' affermazione dello Stato costituzionale in ciascun ambito nazionale. 3.Le trasformazioni di ordine organizzativo che contraddistinguono il passaggio allo Stato costituzionale vanno distinte a seconda che si consideri l' assetto dei rapporti fra gli organi che partecipano alla formazione dell' indirizzo politico ( forma di governo in senso stretto ), o la creazione di enti, organi ed istituti separati dal circuito dell' indirizzo politico nazionale ( forma di governo in senso ampio). a) Le trasformazioni dell' assetto dei rapporti fra organi di indirizzo politico realizzate in Europa continentale erano state anticipate nel primo dopoguerra. Si diffonde allora e viene accolta nelle Costituzioni, una versione del modello parlamentare denominata “ razionalizzata”, distinta da quella basata su convenzioni costituzionali. La forma di governo parlamentare si era affermata anche nell' Europa continentale molto più in via convenzionale che in virtù del diritto costituzionale scritto. Ma la fragilità delle maggioranze e la conseguente instabilità dei governi avevano fatto registrare un rendimento del modello parlamentare inferiore a quello del Regno Unito. E i costituzionalisti lo addebitavano più all' assenza di vincoli costituzionali nei confronti della volontà politica delle assemblee che al sistema elettorale. Un limite del genere si poteva rimediare disciplinando in Costituzione le modalità del conferimento e della revoca della fiducia tali da favorire la stabilità dei governi. Merita un discorso a parte la Costituzione di Weimar del 1919. Anzitutto i congegni di stabilizzazione dell' esecutivo vi venivano giustapposti alla previsione dell' elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto. Inoltre, la memoria di Weimar avrà un riflusso specifico, e più significativo, sul diritto costituzionale del secondo dopoguerra. Il modello parlamentare si innestava in un sistema dualista, vista la compresenza di due organi di indirizzo provvisti di legittimazione propria quali il Presidente e il Reichstag, come era denominata la Camera dei rappresentanti. L' elezione popolare del presidente del Reich prevista dalla Costituzione di Weimar faceva del capo dello Stato un organo elettivo e a scadenza precostituita al pari dei membri del Reichstad. Ma la previsione, che in un diverso clima politico e culturale

  1. E' opinione generalmente condivisa che la ragion d' essere più profonda dello Stato costituzionale consista nel rispetto per la persona umana e avviano processi di apprendimento fondati sui princìpi di dignità, libertà ed eguaglianza. Nell' impostare il rapporto fra pubblico potere e cittadini, lo Stato costituzionale ricerca una giusta distanza, attraverso la prefigurazione di un nuovo equilibrio di astratto e di concreto. Rovescia la prospettiva totalitaria, dal momento che il diritto più alto si compone di princìpi indisponibili per il pubblico potere, nello stesso tempo si distacca dalla prospettiva dello Stato liberale, nella misura in cui quei princìpi esprimono un condiviso patrimonio di valori. La duplice tendenza risulta, in primo luogo, dal modo con cui sono riconosciuti i diritti fondamentali. Che specificano princìpi sottratti alla disponibilità del pubblico potere, come la libertà, dignità ed eguaglianza, e al tempo stesso presentano una dimensione sostanziale ed egualitaria sconosciuta all' assetto liberale oligarchico. In secondo luogo, la ricerca della giusta distanza di cui abbiamo detto si avverte nelle formulazioni del principio di sovranità popolare. Il popolo è reso titolare di una sovranità che può esercitare alle condizioni costituzionalmente previste, non è onnipotente in quanto è dichiarato sovrano. Anche il popolo sovrano è disciplinato nelle sue manifestazioni, e la disciplin a si giustifica perchè disposta da un testo che racchiude un condiviso patrimonio di valori, compresa la democrazia pluralistica. In terzo luogo, la ricerca della giusta distanza, si avverte in modo particolarmente evidente nell' articolazione territoriale dello Stato secondo il modello federale o regionale. In tal caso, essa si traduce in una maggior vicinanza spaziale fra governanti e governati, e in una maggior visibilità delle decisioni adottate localmente rispetto alle chances di pubblicità che può offrire il parlamento nazionale. Lo spostamento delle garanzie dei diritti soggettivi dal potere legislativo ai giudici non risponde solo, come abbiamo accennato, all' esigenza di separare il potere, ma conferisce anche effettività al godimento di tali diritti rispetto all' epoca in cui la generalità ed astrattezza dei precetti legislativi assorbiva ogni pretesa di giustizia.