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Paniere Domande aperte Scienze delle Finanze-F. Volonterio, Panieri di Scienza delle Finanze

Paniere Domande aperte Scienze delle Finanze

Tipologia: Panieri

2020/2021

Caricato il 06/12/2021

RocKK
RocKK 🇮🇹

4.5

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LEZIONE 02
IL TEOREMA DI BARONE
Il teorema di Barone, elaborato nel 1912, dimostra l’inefficienza economica delle imposte indirette che producono
effetti distorsivi dei prezzi dei beni sul mercato. Partendo dalla curva di indifferenza Barone riuscì a dimostrare che
un’imposta sul reddito colloca il soggetto su di una curva di indifferenza inferiore rispetto a quella dove si trovava
prima dell’imposta, ma comunque superiore alla curva di indifferenza dove si troverebbe se applicassimo un’imposta
di consumo di pari ammontare ad una sul reddito. Da ciò deriva che, a parità di prelievo fiscale, il sacrificio del
contribuente è maggiore con un’imposta indiretta rispetto ad una diretta. Se il sacrificio per il contribuente è lo
stesso, il fisco avrà un gettito inferiore con l’imposta indiretta rispetto a quella diretta.
LEZIONE 03
PROGRESSIVITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLE IMPOSTE
Il principio della progressività delle imposte è recepito dall’ordinamento italiano all’art. 53 della Costituzione. Attiene
al sistema tributario statale e ai prelievi operati a tutti livelli dalla pubblica amministrazione quali i tributi locali, i
contributi previdenziali. La Costituzione fissa solo il principio generale, spetta al legislatore e talvolta anche alle
amministrazioni locali individuare i livelli di aliquota che possono essere i più diversificati per le molteplici imposte in
vigore. Con la progressività si persegue l’obiettivo di ridurre il divario economico fra le diverse classi sociali e
consegue il livello massimo di utilità per la collettività riducendo al minimo il sacrificio che ciascuno è chiamato a
sostenere. La progressività consente di realizzare una politica redistributiva dei redditi a vantaggio dei soggetti meno
abbienti. La progressività può essere realizzata secondo diverse modalità
- la progressività per detrazione quando con un’aliquota costante viene colpita la base imponibile dopo aver
proceduto a detrarre dalla stessa base imponibile un determinato ammontare fisso.
- La progressività per classi si realizza quando ad ogni classe di imponibile corrisponde un’aliquota costante che
cresce quando si passa da una classe più bassa ad una più alta.
- La progressività continua si ha quando l’aliquota aumenta in misura continua con il crescere della base imponibile
fino a raggiungere un massimo e da quel momento l’aliquota rimane costante.
- La progressività per scaglioni si realizza quando ogni classe di imponibile ha un’aliquota e per l’eccedenza
un’aliquota maggiore.
Se l’imposta è proporzionale, aumentando la base imponibile, il debito di imposta aumenta nella stessa proporzione
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IL TEOREMA DI BARONE

Il teorema di Barone, elaborato nel 1912, dimostra l’inefficienza economica delle imposte indirette che producono effetti distorsivi dei prezzi dei beni sul mercato. Partendo dalla curva di indifferenza Barone riuscì a dimostrare che un’imposta sul reddito colloca il soggetto su di una curva di indifferenza inferiore rispetto a quella dove si trovava prima dell’imposta, ma comunque superiore alla curva di indifferenza dove si troverebbe se applicassimo un’imposta di consumo di pari ammontare ad una sul reddito. Da ciò deriva che, a parità di prelievo fiscale, il sacrificio del contribuente è maggiore con un’imposta indiretta rispetto ad una diretta. Se il sacrificio per il contribuente è lo stesso, il fisco avrà un gettito inferiore con l’imposta indiretta rispetto a quella diretta. LEZIONE 03 PROGRESSIVITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLE IMPOSTE Il principio della progressività delle imposte è recepito dall’ordinamento italiano all’art. 53 della Costituzione. Attiene al sistema tributario statale e ai prelievi operati a tutti livelli dalla pubblica amministrazione quali i tributi locali, i contributi previdenziali. La Costituzione fissa solo il principio generale, spetta al legislatore e talvolta anche alle amministrazioni locali individuare i livelli di aliquota che possono essere i più diversificati per le molteplici imposte in vigore. Con la progressività si persegue l’obiettivo di ridurre il divario economico fra le diverse classi sociali e consegue il livello massimo di utilità per la collettività riducendo al minimo il sacrificio che ciascuno è chiamato a sostenere. La progressività consente di realizzare una politica redistributiva dei redditi a vantaggio dei soggetti meno abbienti. La progressività può essere realizzata secondo diverse modalità

  • la progressività per detrazione quando con un’aliquota costante viene colpita la base imponibile dopo aver proceduto a detrarre dalla stessa base imponibile un determinato ammontare fisso.
  • La progressività per classi si realizza quando ad ogni classe di imponibile corrisponde un’aliquota costante che cresce quando si passa da una classe più bassa ad una più alta.
  • La progressività continua si ha quando l’aliquota aumenta in misura continua con il crescere della base imponibile fino a raggiungere un massimo e da quel momento l’aliquota rimane costante.
  • La progressività per scaglioni si realizza quando ogni classe di imponibile ha un’aliquota e per l’eccedenza un’aliquota maggiore. Se l’imposta è proporzionale, aumentando la base imponibile, il debito di imposta aumenta nella stessa proporzione

LE TEORIE DEL SACRIFICIO DEL PRELIEVO TRIBUTARIO

  1. teoria del sacrificio uguale: Secondo tale principio l’uguaglianza deve essere intesa in modo che “l’imposta sottragga a ogni contribuente una quantità uguale di utilità”. L’imposta dovrebbe provocare per tutti i contribuenti lo stesso sacrificio. Il principio del sacrificio uguale può essere realizzato con imposta progressiva, proporzionale o regressiva in relazione alla funzione dell’utilità marginale.
  2. teoria del sacrificio proporzionale: per attuare l’uguaglianza dei contribuenti rispetto al prelievo tributario, non bisogna perseguire il raggiungimento dell’uguaglianza dell’utilità marginale sottratta quanto piuttosto mirare a “sacrifici proporzionali all’utilità totale di cui gode ciascun individuo”. I sacrifici sopportati dai diversi contribuenti devono essere proporzionali all’utilità totale della ricchezza di cui ciascuno dispone per cui non occorre un confronto fra i valori dei sacrifici stessi di ciascun contribuente.
  3. teoria del sacrificio minimo: “le imposte devono prelevare le unità di ricchezza che hanno minore utilità, in modo che sia minima la somma delle utilità prelevate dall’insieme dei contribuenti. La condizione di disuguaglianza iniziale viene eliminata con il prelievo fiscale che permette di giungere allo stato di uguaglianza per cui questa teoria è detta del sacrificio equi-marginale. LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA Sono stati elaborati tre concetti di reddito: 1)Reddito come prodotto: è inteso come il reddito derivante dalla partecipazione del contribuente al processo produttivo 2)Reddito come entrata: comprende tutte le entrate di un soggetto per il periodo di tempo preso in considerazione 3)Reddito come consumo: da intendere come l’insieme dei beni e servizi consumati dai soggetti. L’art. 53 stabilisce: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Nella stessa norma sono contenuti due principi basilari del sistema tributario: la capacità contributiva e la progressività. Il sacrificio patrimoniale imposto al contribuente va rapportato alla possibilità del singolo di privarsi di parte dei propri averi da destinare alla collettività. Non tutti i consumi possono considerarsi espressione di capacità contributiva specie se attengono a beni di prima necessità. La capacità contributiva deve essere effettiva e non ipotetica nonché attuale, ovvero deve essere riferita al presente e non al passato o al futuro.

LE ENTRATE STRAORDINARIE DELLO STATO

Quando parliamo di entrate straordinarie ci riferiamo ai prelievi di ricchezza destinati a far fronte a spese impreviste che divengono necessarie al verificarsi di eventi eccezionali come le calamità naturali, le guerre ecc. Avviene questo perché le entrate ordinarie non sono in grado di assicurare la copertura integrale del fabbisogno della pubblica amministrazione. Tradizionalmente sono considerate entrate pubbliche straordinarie:

  1. il tesoro di guerra: forma di finanziamento ormai superata; in passato durante i periodi di pace si provvedeva ad accumulare ricchezze per avere i fondi necessari per sostenere la guerra.
  2. le contribuzioni straordinarie: è costituita dalle imposte e dalle tasse temporanee che servono a procurare agli enti pubblici entrate straordinarie. Esse sono costituite da: A) inasprimenti temporanei delle imposte già esistenti: sono da preferire perché consentono di evitare le spese di accertamento che invece sono connesse all’introduzione di nuove imposte. Permettono di stimare con buona approssimazione l’ammontare del gettito che se ne ricaverà. B) introduzione temporanea (una tantum) di nuove imposte.
  3. l’alienazione dei beni patrimoniali; essa avviene attraverso modalità come la trattativa privata e l’asta pubblica. La trattativa privata avviene solo quando vi è un interesse all’acquisto manifestato da un unico soggetto. In tutti gli alti casi, per i quali non è espressamente prevista la trattativa privata si attua l’asta pubblica. Prima della vendita avviene una perizia dettagliata con incarico affidato a società specializzata nell’attività di valutazione. In pratica i beni immobili sono ripartiti in diverse classi in ragione del loro valore calcolato in base ad una stima sommaria.
  4. l’emissione di carta moneta; è a cura delle Banche centrali che hanno operato a immettere moneta per coprire l’eccedenza di spesa pubblica non sostenibile con il prelievo fiscale. Consiste nell’emissione di biglietti avente valore legale di pagamento attraverso l’ente di emissione. Il costo di questo procedimento è praticamente nullo in quanto vi è solo il costo di stampa. Questo sistema ha un effetto espansivo sul reddito dovuto non solo al moltiplicatore, ma anche alla riduzione del tasso di interesse poiché un aumento della base monetaria determina una riduzione del tasso d’interesse. La base monetaria è un insieme degli strumenti finanziari utilizzabili dal complesso del sistema bancario sia come riserve liquide, sia per costituire i vincoli di riserva che sono imposti dalle autorità monetarie. L’emissione di carta moneta, però, nel lungo periodi di tempo, produce gravi effetti di inflazione.
  5. i debiti pubblici: è l’emissione a cura dello Stato di titoli obbligatori che sono sottoscritti dai privati e servono ad assicurare i fondi per la copertura del deficit. Quindi, il debito pubblico è il debito che lo Stato contrae nei confronti dei singoli sottoscritti per far fronte a spese straordinarie e provvisori deficit di cassa. Il deficit è la differenza fra le spese e le entrate ossia l’ammontare delle spese che non è coperto dalle entrate. Una classificazione molto importante del debito pubblico è quella fra il debito fluttuante, il quale è costituito da titoli emessi in via continuativa e per importi variabili in ragione delle esigenze di cassa dello Stato, e il debito redimibile, costituito dai prestiti a media e lunga scadenza.

IL DEBITO CONSOLIDATO

Il debito consolidato si distingue in:

  1. debito redimibile quando lo Stato si impegna a restituire il prestito e a pagare gli interessi a scadenze fisse: è adottato per i prestiti di modesto valore perché per lo Stato non è facile predisporre un importo che consenta di estinguere un grosso debito. Abbiamo i prestiti a cartelle rimborsabili che sono rimborsati gradualmente. Ci sono i prestiti a cartelle ammortizzabili che lo Stato estingue ogni anno integralmente a seguito di estrazione a sorte.
  2. debito irredimibile quando lo Stato si impegna a corrispondere gli interessi ma senza fissare le scadenze per il rimborso del capitale: è una categoria residuale costituita da quei prestiti pubblici per i quali lo Stato non assume l’obbligo di restituire il capitale ad una data fissa riservandosi di farlo successivamente e l’impegno attiene esclusivamente al pagamento puntuale degli interessi; si tratta, quindi, di una rendita perpetua. L’ammortamento consente di ridurre i debiti attraverso il rimborso ai portatori dei titoli che lo costituiscono. A tale operazione si procede con un’apposita cassa di ammortamento, con lo stanziamento ogni anno a bilancio di una somma destinata a tale scopo, con la destinazione a tale operazione di avanzi di bilancio. IL DEBITO PUBBLICO Si è ricorso al debito pubblico per il raggiungimento di determinati obiettivi di politica economica quali lo sviluppo economico, la riduzione della disoccupazione. Il deficit o disavanzo pubblico è la differenza fra le spese e le entrate ossia l’ammontare delle spese che non è coperto dalle entrate. Il deficit pubblico è finanziato in due modi attraverso:
  3. L’emissione di carta moneta;
  4. Il debito pubblico: è l’emissione a cura dello Stato di titoli obbligazionari che sono sottoscritti dai privati e servono ad assicurare i fondi per la copertura del deficit. In altre parole è il debito che lo Stato contrae nei confronti dei singoli sottoscrittori per far fronte a spese straordinarie e provvisori deficit di cassa. Oggi il debito pubblico è uno strumento di copertura ordinaria della spesa pubblica per cui il debito pubblico non costituisce più un’entrata straordinaria ma un istituto permanente del fenomeno finanziario che se opportunamente reinvestito può costituire un valido strumento per incrementare il reddito nazionale e di redistribuzione della ricchezza. Una classificazione molto importante del debito pubblico è quella fra:
  5. Debito fluttuante: è costituito dai titoli emessi in via continuativa e per importi variabili in ragione delle esigenze di cassa dello Stato. È utilizzato sistematicamente per coprire il deficit di bilancio tanto da divenire la tipologia di debito più significativa.
  6. Debito redimibile: e è costituito dai prestiti a media e lunga scadenza. È possibile distinguere le seguenti modalità:
  7. lo Stato fissa la quantità offerta e lascia al mercato la determinazione del prezzo;
  8. lo Stato fissa il prezzo di offerta e lascia al mercato la determinazione della quantità offerta;
  9. lo Stato controlla la quantità e il prezzo. I titoli del debito pubblico sono:
  10. i BOT (Buoni ordinari del Tesoro): I BOT hanno scadenza a tre, sei e dodici mesi e un interesse corrisposto anticipatamente attraverso la loro emissione sotto la pari. Costituiscono un esempio di debito fluttuante.
  11. i CTZ (Certificati del Tesoro Zero Coupon): sono come i BOT ma scadono dopo due anni.
  12. i BTP (Buoni del Tesoro Pluriennali): I BTP hanno un interesse semestrale fisso per un medio – lungo periodo.
  13. i CCT (Certificati di Credito del Tesoro): I CCT hanno un tasso variabile e sono di lunga durata che varia dai sette anni in su. I CTZ, i BTP e i CCT costituiscono una forma di debito redimibile

I REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari sono quei redditi che derivano da terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato e sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Producono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola e non quindi quelli che Costituiscono pertinenza di fabbricati urbani oppure quelli dati in affitto per usi non agricoli. Il reddito dei terreni si distingue in dominicale e agrario. Il primo incorpora la terra nel suo stato naturale ed il capitale quale investimento in essa conferito. Il reddito agrario è quello invece che non remunera la proprietà bensi il capitale d'esercizio ed il lavoro di organizzazione. Essendo la tassazione su base catastale, essa avviene a prescindere dell'effettiva percezione del reddito, tuttavia producono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola. Non costituiscono reddito fondiario i fabbricati urbani, i fabbricati dati in affitto per usi non agricoli, per esempio, quelli dati in affitto per l'esercizio di imprese commerciali o per arti o professioni, le costruzioni rurali. LA RENDITA CATASTALE La Rendita Catastale è il reddito che viene attribuito a ogni singolo bene immobile, fabbricato e terreno, in grado di produrre o generare, appunto, un reddito. Al Catasto Fabbricati la Rendita Catastale è collegata alla singola unità immobiliare. Fanno eccezione gli immobili a destinazione particolare (stazioni, ponti, chiese, cimiteri, etc.) e gli immobili a destinazione speciale (industriali e commerciali) a cui viene attribuita una Rendita Catastale con modalità diverse. Al Catasto Terreni la Rendita Catastale è collegata alla particella catastale ovvero il terreno, ed è distinta in: Reddito Dominicale che viene attribuito al proprietario e Reddito Agrario che viene attribuito all'attività agricola. La Rendita Catastale rappresenta la base imponibile per il calcolo di alcune imposte sugli immobili e viene definita sulla base di due elementi: la consistenza dell'unità immobiliare, che è data dalla superficie dell'immobile, dal numero di vani e dalla sua volumetria, e la tariffa d'estimo unitaria, che è un valore numerico relativo al Comune ed alla zona dove è ubicato il bene immobile. Varia sia in base alla suddivisione della zona che dalla categoria e classe catastale di appartenenza dell'unità immobiliare. Le categorie catastali sono: Categoria A (immobili a destinazione ordinaria), Categoria B (immobili ad uso collettivo), Categoria C (immobili commerciali e pertinenze), Categoria D (immobili speciali), Categoria E (immobili particolari), Categoria F (entità urbane). Le categorie A, Be C sono tutte e tre a destinazione ordinaria.

I DIVIDENDI

I dividendi rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (quota o azione), in soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (soggetti Ires,) ed in particolare: Società di capitali ed enti commerciali residenti; Enti non commerciali residenti; Società ed enti non residenti. La tassazione di azioni e dividendi varia a seconda di due fattori fondamentali: la localizzazione della società che eroga i dividendi e la percentuale di partecipazione detenuta dal socio. Occorre operare una prima distinzione tra le cosiddette partecipazioni qualificate e quelle non qualificate. Le prime (quando rappresentano complessivamente una percentuale di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20 % ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25 % a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero di altre partecipazioni), sono tassate nella misura del 49,72 % del loro ammontare, mentre le seconde sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20% I REDDITI DI CAPITALE I redditi di capitale, disciplinati dagli articoli 44 e 45 del TUIR, scaturiscono dal semplice decorrere del tempo e quindi dal godimento del capitale investito. I redditi di capitale sono caratterizzati da due requisiti fondamentali: tassazione al lordo e principio di cassa. La tassazione al lordo dei redditi di capitale implica che sui redditi di capitale medesimi non sia deducibile alcuna componente di costo di produzione del reddito stesso. In base al principio di cassa i redditi di capitale devono essere riportati in dichiarazione dei redditi e tassati solo con riferimento al periodo d’imposta in cui sono incassati. È possibile suddividere i redditi di capitale in due macrocategorie, gli interessi ed i proventi derivanti dalla partecipazione in società o enti. Gli interessi sono rendite percepite come remunerazione di un’intesa contrattuale dove l’investitore mette a disposizione una certa somma di denaro ad un altro soggetto (banca, intermediario, azienda) per un determinato tempo, ottenendone la restituzione comprensiva di interessi. Il prodotto del capitale impiegato, quindi, è l’interesse e rappresenta il reddito fiscale imponibile. Questi interessi subiscono delle ritenute alla fonte che possono essere: del 26% se si riferiscano ad interessi su dividendi, obbligazioni, bancari, postali, o del 12,5% se si riferiscono ad interessi su titoli di stato, buoni fruttiferi postali o titoli equiparati emessi da organismi internazionali da stati esteri white list. I proventi derivanti dalla partecipazione in società o enti (dividendi di partecipazione) sono redditi che derivano dalla partecipazione al capitale di rischio di società o soggetti passivi IRES. La tassazione di azioni e dividendi varia a seconda di due fattori fondamentali: la localizzazione della società che eroga i dividendi e la percentuale di partecipazione detenuta dal socio. Occorre operare una prima distinzione tra le cosiddette partecipazioni qualificate e quelle non qualificate. Le prime (quando rappresentano complessivamente una percentuale di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20 % ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25 % a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero di altre partecipazioni), sono tassate nella misura del 49,72 % del loro ammontare, mentre le seconde sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20%.

DIFFERENZA TRA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

I redditi di lavoro dipendente sono quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze da altri. Ciò che dunque caratterizza tale reddito e lo distingue da quello di lavoro autonomo è il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro, assente in quello di lavoro autonomo. Infatti, una delle caratteristiche principali del reddito di lavoro autonomo è appunto l’autonomia nello svolgimento dell’attività. Pertanto, il reddito di lavoro autonomo, per definizione è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di arti o professioni e più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Il Reddito da lavoro autonomo è quel reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni ovvero l’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un’attività diversa da quelle di impresa, anche se esercitata in forma di associazione priva di personalità giuridica. Gli elementi che il legislatore individua per configurare l’attività di lavoro autonomo sono: l’abitualità nello svolgimento delle proprie mansioni; la mancanza di subordinazione ovvero l’autonomia nello svolgimento dell’attività svolta; la natura intellettuale di tale attività; l’esercizio di un’attività differente da quella di impresa intesa come attività commerciale. Il reddito di lavoro autonomo si determina attraverso il calcolo della differenza tra i componenti positivi, in denaro o in natura conseguiti nel periodo di imposta, e le spese sostenute nel medesimo periodo. Il reddito così calcolato per i professionisti segue il principio di cassa. I liberi professionisti possono portare in deduzione: le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali per l’esercizio di arte e professione; le spese relative ai canoni di locazione finanziaria di beni immobili e di beni strumentali; le spese legate alla telefonia, nel limite dell’80%; le spese di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni destinati all’attività professionale, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi percepiti; le spese di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento in misura del 50%; Rientrano nel reddito del professionista anche le plusvalenze o le minusvalenze realizzate nell’ambito dell’attività professionale, purché derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali o il riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita e il danneggiamento di beni. I compensi percepiti dal professionista nell’ambito dell’attività professionale sono sottoposti ad una ritenuta d’imposta fissata in misura forfettaria al 20%. I lavoratori autonomi sono obbligati alla tenuta di una contabilità finalizzata alla determinazione del reddito e alla compilazione dei registri ai fini IVA ed agli adempimenti che ne derivano DIFFERENZA TRA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI IMPRESA Dal punto di vista fiscale, si considerano redditi di lavoro autonomo tutti quelli che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, individuale o in forma associata, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente. Il criterio generale per differenziare i redditi di lavoro autonomo dai redditi d’impresa è quello che prevede che sono produttive di reddito di impresa le attività commerciali pur in assenza di una specifica organizzazione, mentre producono lavoro autonomo le attività di prestazione di servizi. Il reddito di impresa interessa sia gli imprenditori individuali che le società e gli enti e abbraccia sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia l’imposta sul reddito di società. In questo tipo di reddito assume particolare rilievo l’individuazione dell’attività di impresa commerciale. Un’altra differenza consiste che i professionisti autonomi conteggiano i ricavi e i costi seguendo il principio di cassa, mentre le imprese secondo il principio della competenza.

I REDDITI DI IMPRESA

Il reddito di impresa è il profitto economico realizzato dall’esercizio di un’attività economica che richiede l’impiego di risorse umane, di mezzi, di attrezzature e di tutto ciò che occorre per produrre beni o servizi. Il reddito d’impresa interessa sia gli imprenditori individuali che le società e gli enti, e abbraccia sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia l’imposta sul reddito delle società (IRES). Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali, ossia dall’esercizio professionale ed abituale, anche se non esclusivo, delle attività indicate nell’art.2195 c.c. e delle attività agricole indicate nell’art 32 c.2 lettera b) e c), anche se non organizzate in forma d’impresa, per cui assume particolare rilievo l’individuazione dell’attività di impresa commerciale. Il reddito d’impresa si determina secondo il principio di competenza, ovvero tenendo conto delle componenti positive e negative di competenza dell’esercizio, indipendentemente dall’effettivo momento di fatturazione e incasso o pagamento. Il reddito delle imprese in contabilità ordinaria si determina dal bilancio, in particolare dalla redazione del conto economico, che è composto dalla differenza tra ricavi e costi, da cui si ricava il risultato d’esercizio, rappresentato dall’utile o dalla perdita. Il reddito d’impresa può essere soggetto a tassazione agevolata, in base al fatturato annuo ed alle scelte effettuate dall’imprenditore o dall’amministratore. Oltre al regime fiscale ordinario, difatti, la normativa prevede i seguenti regimi: regime dei contribuenti minimi, regime forfetario con contabilità semplificata, regime della contabilità semplificata, regime della contabilità ordinaria.

L'IRES

l’IRES, imposta sul reddito delle società, è definita come un’imposta specifica che svolge un ruolo complementare alla tassazione delle persone fisiche in quanto assoggetta il reddito prodotto dalle persone giuridiche, determinato sulla base delle risultanze di bilancio. L’IRES si applica ai seguenti contribuenti: Le società di capitali residenti; Gli enti commerciali residenti; Gli enti non commerciali residenti; Le società e gli enti non residenti. L’IRES è un’imposta proporzionale, per essa infatti è prevista un’aliquota fissa nella misura del 27,5%. I soggetti passivi di tale imposta sono le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. La base imponibile per la determinazione dell’imposta è l’utile o la perdita d’esercizio costituente il reddito d’impesa integrato con le diverse disposizioni di natura esclusivamente tributaria. I componenti positivi o negativi di reddito sono contabilizzati in base al principio di competenza, salvo per i dividendi che sono assoggettati a tassazione secondo principio di cassa. Per le società soggette a IRES la tassazione è pari al 5% in quanto opera un’esclusione del 95%. I dividendi percepiti da imprenditori individuali o società di persone sono invece tassati per il 40% del loro ammontare. Questo tipo di tassazione trova applicazione sia per i dividendi distribuiti da società residenti in Italia, sia da società con sede all’estero con esclusione di quelle residenti in zone comprese nella black list. Una volta calcolata l’imposta devono essere sottratti gli importi di alcune detrazioni d’imposta per oneri, nonché eventuali ritenute d’acconto subite o gli importi versati in sede di acconto. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES (C.D. UTILE FISCALE) La determinazione della base imponibile IRES vari in base alla categoria dei diversi contribuenti. Per determinare il reddito d’impresa delle società e degli enti commerciali residenti si parte dall'utile o dalla perdita risultante dal bilancio. All’utile (o perdita) indicato nel bilancio è necessario apportare, in fase di compilazione della dichiarazione, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale per gli elementi attivi e passivi del reddito d’impresa. La base imponibile IRES è determinata considerando ogni reddito, qualsiasi sia la fonte, come reddito d’impresa. Per gli enti non commerciali, il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti e qualunque sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile del reddito complessivo si determina, quindi, sommando le singole categorie di reddito. Per le società e gli enti commerciali non residenti, il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia; sono esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile si determina come somma dei redditi delle diverse categorie reddituali, tra cui il reddito d’impresa prodotto tramite stabile organizzazione in Italia. IRES: INDICARE ALCUNI ESEMPI DI RIPRESE IN AUMENTO ED IN DIMINUZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE Nelle sopravvenienze attive derivanti da contributi o liberalità che a scelta del contribuente possono essere ripartite in cinque esercizi, l’effetto dilatorio è realizzato attraverso il meccanismo delle variazioni in aumento o in diminuzione, per cui la rateizzazione della plusvalenza si realizzerà con una variazione in diminuzione nell’esercizio in cui è conseguita, e con una variazione in aumento nei periodi d’imposta in cui è dilazionata. Per esempio: Leila S.r.l. ha ceduto il 20 gennaio 2013 un impianto acquistato il 22 settembre 2010 per euro 400.000 e ammortizzato per euro 240.000, al prezzo di euro 200.000, decidendo per la rateizzazione dell'importo in 5 esercizi.

OPERAZIONI ESENTI E PRO-RATA

Per operazioni esenti IVA si intendono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi elencate nell’art. 10 del DPR 633/72. Sono operazioni che non comportano il sorgere del debito d’imposta, in genere si tratta di operazioni di pubblica utilità o di interesse pubblico. Queste operazioni, pur non consentendo la detrazione dell’IVA a monte concorrono a determinare il campo di applicazione dell’imposta. L’effettuazione di operazioni esenti e di operazioni imponibili comporta l’applicazione del meccanismo del Pro-Rata. Si tratta di un calcolo necessario ad individuare la percentuale di IVA detraibile sulle operazioni di acquisto. Il diritto alla detrazione, in caso di esercizio di un ‘attività imponibile e di un’attività esente da IVA, spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili effettuate. Quando si effettuano contemporaneamente operazioni imponibili ed operazioni esenti iva, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti spetta, quindi, in modo proporzionale alle operazioni imponibili effettuate. Il meccanismo di funzionamento del Pro-Rata IVA è un metodo di calco che consente di determinare la quantità di IVA detraibili sugli acquisti effettuati. Questo si rende necessario nel caso in cui il contribuente effettui nello stesso periodo di imposta sia operazioni imponibili che operazioni esenti da IVA. IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO Uno dei motivi che ha indotto la Comunità europea all’adozione dell’Iva è da individuarsi nella volontà di realizzare un’armonizzazione tra paesi europei; è infatti previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea il divieto di applicare ai prodotti provenienti da altri stati membri tributi superiori a quelli che gravano su quelli nazionali, così come è vietato favorire le esportazioni rimborsando tributi in misura superiore rispetto a quanto prelevato. Ai fini Iva è particolarmente importante il principio della territorialità. Sulla base di tale principio si possono distinguere operazioni nazionali, intracomunitarie ed extracomunitarie. Le intracomunitarie interessano due o più paesi dell’Unione europea, mentre le extracomunitarie si riferiscono a scambi tra un paese della comunità ed un paese extracomunitario. Secondo i principi generali le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rilevano se ed in quanto sono effettuate nel territorio dello stato. Al fine di dare la giusta collocazione alle operazioni per le cessioni di beni si assume il luogo in cui si trovano i beni ceduti, mentre per le prestazioni di servizi vale il criterio del domicilio o della residenza nel territorio dello stato del soggetto che eroga il servizio. L’Italia e gli altri paesi europei operano in base al regime di tassazione nel paese di destinazione. L’importazione di un bene è dunque una operazione imponibile, i beni importati sono tassati come quelli prodotti nello stato, mentre le esportazioni non sono soggette ad imposta. Le cessioni di beni fuori della Comunità sono operazioni non imponibili, esse si suddividono in cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili in Italia, tranne nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore finale. I soggetti che risiedono fuori dell’Unione europea, possono nominare un rappresentante fiscale che adempia gli obblighi e che eserciti i diritti connessi all’applicazione dell’Iva. In tale ipotesi chi vende un bene emetterà fattura verso il rappresentante, in caso contrario lo stesso cedente dovrà provvedere in via autonoma agli adempimenti Iva.

LA DICHIARAZIONE IVA E LA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

I soggetti Iva sono obbligati annualmente a presentare un’apposita dichiarazione. Nella dichiarazione devono essere evidenziate l’ammontare delle operazioni attive e passive, comprese quelle che non comportano Iva a credito o a debito, ma che comunque sono rilevanti ai fini Iva. In essa andranno anche evidenziate le singole liquidazioni annuali e l’Iva risultante dalla dichiarazione a conguaglio o quella a credito, nonché i versamenti effettuati. La mancata presentazione della dichiarazione Iva, in quanto adempimento dovuto, comporta l’applicazione di sanzioni essa però costituisce anche lo strumento per esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti. La dichiarazione oltre a costituire lo strumento attraverso il quale si dichiarano le operazioni Iva registrate nel periodo di imposta, rappresenta anche uno strumento per esercitare alcune opzioni: infatti in dichiarazione si può comunicare l’eventuale opzione per il regime di liquidazione trimestrale, oppure per l’applicazione di regimi speciali o ancora se portare a nuovo il credito o chiederlo a rimborso. I versamenti Iva si distinguono in linea generale in due categorie: quelli infra-annuali (mensili o trimestrali) e quello annuale o a conguaglio, che va effettuato alla scadenza prevista con apposito decreto. A coloro che effettuano operazioni imponibili per un certo ammontare ed a quelli che hanno aliquote sulle vendite inferiori a quelle sugli acquisti è anche concesso di chiedere a rimborso il credito che scaturisce dalle liquidazioni infra-annuali anche se entro certi limiti. PERCHÉ' L'IVA È UN IMPOSTA NEUTRALE? L’IVA ha sostituito l’Ige, un’imposta a cascata che colpiva con l’aliquota del 4% il valore pieno dei beni e servizi, scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo. L’Iva è definita come imposta sul valore aggiunto, infatti è versata solo sul valore aggiunto, ed è un’imposta indiretta sui consumi in quanto per effetto del meccanismo che la regola ricade sul consumatore finale. Questa imposta è preferita alla tassazione a cascata poiché quest’ultima colpendo ogni passaggio dei beni non è neutrale rispetto ai cicli produttivi perché pregiudica i prodotti che subiscono maggiori passaggi, influendo sul prezzo finale e creando così una distorsione tra i beni che necessitano di minori cicli produttivi o che provengono da aziende diversamente strutturate. L’iva invece è neutrale rispetto al passaggio dei beni in quanto grava, appunto, solo sul consumatore finale. SPIEGARE IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ IVA E IMPOSTA DI REGISTRO L’imposta di registro appartiene alla categoria delle imposte sull’attività giuridica. È nata come tassa, cioè un’obbligazione pecuniaria dovuta a fronte di un servizio; si trattava di una prestazione economica dovuta dal soggetto richiedente la registrazione di un atto. La registrazione degli atti serve ad attribuire esistenza legale ad un atto, a dimostrarne la data di fronte a terzi e ad assicurarne la conservazione. Successivamente questo tributo da tassa è divenuto imposta, mantenendo alcune caratteristiche della tassa. Esiste la registrazione obbligatoria e la registrazione volontaria. La registrazione obbligatoria può essere in termine fisso o in caso d’uso. La registrazione obbligatoria in termine fisso si verifica quando l’atto deve essere presentato per la registrazione entro un termine predeterminato che decorre dalla data della sua formazione: 20 giorni se è stato redatto in Italia, 30 giorni se l’atto è soggetto a registrazione telematica e 60 giorni se l’atto è stato redatto all’estero. Per la registrazione in caso d’uso, l’obbligo della registrazione non scaturisce dalla sua sola formazione, ma dalla necessità della sua utilizzazione giuridica che può avvenire nell’ambito di un procedimento amministrativo o di un processo giudiziario. Accade spesso che i due principali tributi indiretti sui consumi (Iva) e sui trasferimenti di ricchezza (imposta di registro) abbiano in comune lo stesso oggetto: per esempio, la vendita di un edificio da parte del costruttore. In casi del genere, non essendo ovviamente tollerabile l'applicazione di entrambi i tributi, entra in azione il cosiddetto ´principio di alternatività', che consiste, in sostanza, nell'applicare una soltanto delle due imposte, accordando il diritto di precedenza all'Iva. Questo principio è sancito nell'art. 40 del TUIR, il quale stabilisce, che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all'Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa (e non con le aliquote previste dalla tariffa). Questo significa, per esempio, che l'atto di vendita di un fabbricato: sconta l'imposta proporzionale di registro (7%, salvo agevolazioni) se a vendere è un privato; sconta l'Iva (4%, 10% o 20%, secondo il caso) se a vendere è un'impresa; in tal caso, per la registrazione dell'atto si pagherà la tassa fissa di di 129,11 euro

COS'È IL PLAFOND?

Ogni esportazione crea un credito IVA da parte dell’esportatore verso lo Stato e ciò comporterebbe un esborso fisico di denaro da parte dell’amministrazione statale nei confronti del creditore IVA. Per evitare questo lo stato italiano ha istituito lo strumento del Plafond IVA. Per poter costituire il plafond occorre essere esportatori abituali, cioè l’ammontare delle esportazioni o delle operazioni assimilate effettuate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti deve essere percentualmente superiore al 10% del volume d’affari sviluppato nello stesso periodo. Una volta stabilito che si ha la qualifica di esportatore abituale si può scegliere tra plafond fisso e plafond mobile. Il plafond fisso si calcola sommando l’importo dell’IVA non corrisposta all’esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell’anno solare precedente. Il plafond mobile si calcola tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti. L’utilizzo del plafond IVA mobile comporta due condizioni: È necessario avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi; lo stato di esportatore abituale deve essere verificato ogni mese

L'IMPOSTA DI REGISTRO

L'imposta di registro è un'imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti. Il Registro è tenuto presso un apposito Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e riporta in ordine cronologico tutti gli atti sottoposti a registrazione. L'imposta di registro è un'imposta indiretta, ovvero colpisce i trasferimenti di ricchezza come, ad esempio, l'acquisto di una casa, ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata. L'imposta di registro è alterativa all'IVA, quale altra imposta indiretta, questo significa che, per evitare la doppia imposta, secondo il principio di alternatività, per gli atti già soggetti ad IVA non è dovuto il pagamento dell'imposta di registro, a meno che non sia stabilito diversamente. Esiste la registrazione obbligatoria e la registrazione volontaria. La registrazione obbligatoria, a sua volta, può essere in termine fisso o in caso d'uso. La prima si verifica quando l'atto deve essere presentato per la registrazione entro un termine predeterminato che decorre dalla data della sua formazione: 20 giorni se è stato redatto in Italia, 30 giorni se l'atto è soggetto a registrazione telematica e 60 giorni se l'atto è stato redatto all'estero. Per la registrazione in caso d'uso, l'obbligo della registrazione non scaturisce dalla sua sola formazione, ma dalla necessità della sua utilizzazione giuridica che può avvenire nell'ambito di un procedimento amministrativo o di un processo giudiziario. L'imposta di registro può essere considerata imposta principale qualora sia liquidata al momento della registrazione, oppure imposta suppletiva nell'ipotesi sia applicata dopo la registrazione al fine di emendare errori od omissioni e, infine, imposta complementare in caso di accertamento. Per applicare correttamente l'imposta di registro si deve ricercare l'effettiva volontà delle parti, tenendo conto dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti anche se la forma apparente è diversa. Occorre individuare gli effetti che l'atto produce attraverso l'interpretazione della volontà dei contraenti per procedere alla determinazione dell'imposta

IMPOSTA DI DONAZIONE

L'imposta di donazione è una imposta che colpisce il trasferimento a titolo gratuito della proprietà e di altri diritti fra persone in vita. Essa si applica al valore dei beni e dei diritti che sono oggetto di trasferimento, ivi comprese la costituzione di diritti reali o la rinuncia ai medesimi, e la donazione di beni situati all'estero, se i beneficiari sono residenti in Italia. I beni oggetto dell'imposta sono: i beni immobili; i beni mobili di qualsiasi tipo; le azioni e le quote di partecipazioni in società che hanno la sede legale, l'amministrazione o il loro oggetto principale in Italia; le obbligazioni e gli altri titoli (ad esempio, i titoli di Stato); i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni, se emessi da soggetto residente in Italia; le liberalità indirette, cioè quegli atti che configurano una donazione anche se non formalizzata. A differenza dell'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni si applica anche ai titoli di Stato. Sono invece escluse dall'imposta le donazioni a favore dello Stato, di regioni, province e comuni, di altri enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, di Onlus, di organizzazioni e partiti politici. L'imposta è dovuta dai beneficiari della donazione, cioè da chi riceve la donazione, secondo le stesse disposizioni previste per l'imposta sulle successioni e con le stesse franchigie (cioè soglie entro le quali non è dovuta l'imposta): coniuge e parenti in linea retta il 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell'eredità; fratelli e sorelle, il 6%, con franchigia di € 100.000,00; altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3 grado il 6% senza franchigia; tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia. In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. Le donazioni devono essere fatte per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che redige l'atto, lo registra all'Ufficio delle Entrate competente e provvede al versamento dell'imposta, insieme all'imposta di registro nella misura fissa di € 168,00; € 200,00 con decorrenza 1° gennaio 2014. Nel caso in cui oggetto di donazione siano beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettiva del 2% e dell'1%. IMPOSTA DI SUCCESSIONE L'imposta sulle successioni è una imposta che colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobilie immobili, a seguito della morte del titolare. In caso di morte, i beni e i diritti che sono appartenuti al defunto e che formano l'oggetto della successione sono trasferiti agli eredi, secondo le regole della successione legittima o secondo le diposizioni indicate nel testamento. L'insieme di tali beni, ad eccezione di quelli esclusi, costituisce l'attivo ereditario, cioè il patrimonio che cade in eredità. Costituiscono l'attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare: i beni immobili; i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato egli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; le azioni e le partecipazioni in società; il denaro, i gioielli e la mobilia. Sono esenti da imposta di successione le aziende, se gli eredi proseguono nell'esercizio dell'attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Costituiscono il passivo ereditario: i debiti del defunto; le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi; le spese funebri. La differenza fra l'attivo e il passivo costituisce l'asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l'imposta sulle successioni. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte, all'Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto. Sono obbligati alla presentazione: gli eredi; i legatari; i curatori, in caso di eredità giacenti; altri esecutori testamentari, talvolta nominati nel testamento; i trust. L'imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie: coniuge e parenti in linea retta il 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell'eredità; fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,003; altri parenti fino al 4 grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia; tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia. In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. La successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell'1%. L'imposta di successione è liquidata direttamente dall'Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla a dichiarazione e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto