












































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
PANIERE ECAMPUS DOMANDE APERTE - SCIENZA DELLE FINANZE B - PROF. FEDERICA VOLONTERIO
Tipologia: Panieri
1 / 52
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!













































Il teorema di Barone, elaborato nel 1912, dimostra l’inefficacia economica delle imposte indirette le quali producono effetti distorsivi dei prezzi dei beni sul mercato, modificandoli e pertanto cambiando l’inclinazione del vincolo di bilancio. Con le imposte indirette vi è una perdita d’efficienza che non si realizzerebbe qualora l’imposta fosse diretta. Il teorema afferma che, a parità di gettito, le imposte dirette sono preferibili, infatti, non alterando i costi marginali né i prezzi, non provocano distorsioni nell'allocazione delle risorse, inoltre, esse richiedono un minore sacrificio del benessere del contribuente. Barone ha dimostrato che un'imposta sul reddito pone un individuo su di una curva di indifferenza inferiore rispetto a quella sulla quale si trovava prima dell'imposta, ma comunque superiore alla curva di indifferenza su cui finirebbe nel momento in cui subisse un'imposta di consumo di eguale ammontare di un'imposta sul reddito. Pertanto a parità di riscossione, il sacrificio è maggiore a seguito dell'applicazione di un'imposta indiretta piuttosto che di una diretta. A parità di sacrificio (per il contribuente), invece, il fisco percepisce meno con l'imposizione indiretta che con quella diretta. LEZIONE 3
03. PROGRESSIVITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLE IMPOSTE La figura di tributo più rilevante all’interno del nostro Stato è senza dubbio quello dell’imposta, che corrisponde a oltre il 90% delle entrate statali. Possiamo definire l’imposta come una prestazione coattiva, pecuniaria, dovuta dal soggetto passivo, volta a finanziare servizi pubblici generali, in relazione alla propria capacità contributiva. Soffermandoci sulla classificazione delle imposte in relazione all’aliquota applicata, distinguiamo le imposte fisse, che sono predeterminate nell’ammontare, da quelle variabili, cioè quelle che mutano secondo la base imponibile. Quest’ultime possono essere proporzionali, progressive e regressive. Secondo il principio di Equità il peso tributario aumenta con il crescere delle ricchezze del contribuente (la base imponibile), in questo caso la tassazione è proporzionale e pertanto l’aliquota è sempre la stessa. Secondo il principio di Progressività dell’imposta, invece, il peso tributario cresce con un’aliquota che aumenta con il crescere della base imponibile. Il suo obbiettivo è quello di ridurre il divario economico tra le diverse classi sociali attuando una polita di redistribuzione dei redditi a vantaggio dei soggetti meno abbienti. Si va in conto alla “Giustizia Tributaria” utilizzando lo strumento tributario per ridurre le disuguaglianze economiche. La progressività può essere realizzata secondo diverse modalità: nella progressività per detrazione il debito d’ imposta si ottiene applicando un’aliquota di imposta costante per tutti i livelli di reddito e detraendo dal debito di imposta un ammontare uguale per tutti i contribuenti; nella progressività continua l’aliquota aumenta in misura continua con il crescere della base imponibile fino a raggiungere un massimo e da quel momento l’aliquota rimane costante; nella progressività per classi ad ogni classe di imponibile corrisponde un’aliquota costante che cresce quando si passa da una classe più bassa ad una più alta; nella progressività per scaglioni si vengono ad identificare degli scaglioni di reddito e sulla parte di reddito propria di questo si applicano delle aliquote specifiche crescenti. **LEZIONE 4
La capacità contributiva è identificata come l’idoneità economica dell’individuo a concorre alle spese pubbliche e si misura in relazione a fatti che possono formare oggetto di valutazione economica. L’art. 53 della Costituzione sancisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” pertanto ogni individuo ha l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche non per quanto riceve in cambio dallo Stato, ma in ragione della sua appartenenza alla collettività e deve provvedere in misura corrispondente alla sua capacità contributiva. Quest’ultima deve essere effettiva e attuale ovvero deve essere riferita al presente e non al passato o al futuro. Per conoscere la capacità contributiva di un soggetto è necessario fare riferimento ad una serie di indici quali il reddito, il patrimonio, il consumo, la spesa complessiva e gli incrementi di valore del patrimonio. Per poter misurare la capacità contributiva, occorre individuare il concetto di reddito imponibile su cui viene applicato il prelievo fiscale. Sono stati elaborati tre concetti di reddito: reddito come prodotto, reddito come consumo e reddito come entrata. Il reddito come prodotto è quel reddito derivante dalla partecipazione del contribuente al processo produttivo, i redditi colpiti dalle imposte sono quelli che rappresentano una fonte regolare di guadagno. Il reddito come consumo è inteso come l’insieme dei beni e servizi consumati dai soggetti. Il reddito come entrata, infine, comprende tutte le entrate di un soggetto per il periodo di tempo preso in considerazione, è la somma algebrica del reddito prodotto e degli incrementi, o decrementi, del patrimonio individuale. Rappresenta la soluzione al problema di tassare gli incrementi patrimoniali come reddito.
03. LE TEORIE DEL SACRIFICIO NEL PRELIEVO TRIBUTARIO Vi sono tre diverse teorie del sacrificio tributario: ● teoria del sacrificio uguale; ● teoria del sacrificio proporzionale; ● teoria del sacrificio minimo. Il principio del sacrificio uguale fu elaborato da J. S. Mill. Secondo tale principio l’uguaglianza deve essere intesa in modo che “l’imposta sottragga a ogni contribuente una quantità uguale di utilità”. Il concetto può essere spiegato attraverso un grafico dove sull’asse delle ascisse indichiamo il livello di reddito e su quello delle ordinate la sua utilità marginale. Applicando la regola dell’utilità marginale decrescente, abbiamo che il rapporto fra i due valori determina che a un certo livello di reddito (OX1) corrisponde un livello di utilità marginale (X1A). Se consideriamo un livello maggiore di reddito (OX2) avremo il livello X2B di utilità marginale e così per altri valori. Se viene applicata un’imposta pari a DX1, l’utilità totale che viene sacrificata è data dall’area X1ACD, il valore di detta utilità dovrebbe essere uguale per tutti gli individui. In sostanza l’imposta dovrebbe provocare per tutti i contribuenti lo stesso sacrificio. Stabilito che l’utilità marginale del reddito è uguale per tutti, è possibile confrontare la situazione di un contribuente con reddito OX1 e quella di un altro contribuente con reddito doppio pari a OX2. Se vogliamo realizzare lo stesso sacrificio dovremo avere sul grafico un’area X2BED che sia uguale a quella X1ACD. Il soggetto con reddito OX2, pari al doppio rispetto all’altro contribuente, paga un’imposta FX2 che, in relazione al grafico in questione, è maggiore del 50% rispetto a DX1 per cui al reddito doppio viene applicata un’imposta più alta del 50%. Possiamo concludere che il principio del sacrificio uguale può essere realizzato con imposta progressiva, proporzionale o regressiva in relazione alla funzione dell’utilità marginale. **LEZIONE 5
finanziamento che in passato, durante i periodi di pace, provvedeva ad accumulare ricchezze per avere i fondi necessari per poter sostenere la guerra. La contribuzione finanziaria è costituita dalle imposte e dalle tasse temporanee che servono a procurare agli enti pubblici entrate pubbliche. Esse sono costituite da inasprimenti temporanei delle imposte già esistenti, in quanto consentono di evitare le spese di accertamento che invece sono connesse all’introduzione di nuove imposte, e, appunto, sono anche costituite dall’introduzione temporanea di nuove imposte. Per quanto concerne l’alienazione di beni immobili pubblici, essa avviene attraverso modalità come la trattativa privata e l’asta pubblica. La trattativa privata avviene solo quando vi è un interesse all’acquisto manifestato da un unico soggetto. In tutti gli alti casi, per i quali non è espressamente prevista la trattativa privata si attua l’asta pubblica. Prima della vendita avviene una perizia dettagliata con incarico affidato a società specializzata nell’attività di valutazione. In pratica i beni immobili sono ripartiti in diverse classi in ragione del loro valore calcolato in base ad una stima sommaria. L’ emissione di carta moneta è a cura delle Banche centrali che hanno operato a immettere moneta per coprire l’eccedenza di spesa pubblica non sostenibile con il prelievo fiscale. Consiste nell’emissione di biglietti avente valore legale di pagamento attraverso l’ente di emissione. Il costo di questo procedimento è praticamente nullo in quanto vi è solo il costo di stampa. Questo sistema ha un effetto espansivo sul reddito dovuto non solo al moltiplicatore, ma anche alla riduzione del tasso di interesse poiché un aumento della base monetaria determina una riduzione del tasso d’interesse. La base monetaria è un insieme degli strumenti finanziari utilizzabili dal complesso del sistema bancario sia come riserve liquide, sia per costituire i vincoli di riserva che sono imposti dalle autorità monetarie. L’emissione di carta moneta, però, nel lungo periodi di tempo, produce gravi effetti di inflazione. Infine, il debito pubblico è l’emissione a cura dello Stato di titoli obbligatori che sono sottoscritti dai privati e servono ad assicurare i fondi per la copertura del deficit. Quindi, il debito pubblico è il debito che lo Stato contrae nei confronti dei singoli sottoscritti per far fronte a spese straordinarie e provvisori deficit di cassa. Il deficit è la differenza fra le spese e le entrate ossia l’ammontare delle spese che non è coperto dalle entrate. Una classificazione molto importante del debito pubblico è quella fra il debito fluttuante, il quale è costituito da titoli emessi in via continuativa e per importi variabili in ragione delle esigenze di cassa dello Stato, e il debito redimibile, costituito dai prestiti a media e lunga scadenza. LEZIONE 6
01. IL DEBITO CONSOLIDATO In relazione al loro termine di scadenza, i prestiti pubblici possono far parte del debito fluttuante o di quello consolidato. Il debito fluttuante è costituito dai prestiti emessi dallo Stato per importi che variano continuamente in relazione al fabbisogno finanziario corrente. Esso serve a far fronte a momentanee deficienze di cassa e per questo motivo è di breve o media scadenza. Il debito consolidato, invece, è l’insieme dei prestiti a lunga o indeterminata scadenza ed è perciò destinato a coprire disavanzi cronici del bilancio statale in ogni esercizio
finanziario, sia per l’importo del capitale che per l’ammontare degli interessi. Il debito consolidato può essere redimibile o irredimibile. E’ redimibile quando lo Stato si obbliga a rimborsare il pagamento del capitale e degli interessi nelle forme ed epoche stabilite; il titolo emesso per finanziare il debito redimibile è l'obbligazione. Il rimborso può avvenire: a scadenza issa, in qual caso l’erario dovrà rimborsare l’intero ammontare del titolo entro un determinato termine; a rimborso graduale, quando tutti i titoli emessi vengono rimborsati ogni anno per una comprensiva di capitale ed interesse; mediante cartelle ammortizzabili, se ogni anno viene rimborsato interamente un dato numero di titoli, tramite estrazione a sorte. Il debito è irredimibile quando lo Stato non assume ad una data fissa l'obbligo di restituzione, ma si riserva comunque di farlo successivamente, e garantisce solo il puntuale pagamento degli interessi, che finiscono col costituire una rendita perpetua.
02. IL DEBITO PUBBLICO Il debito pubblico è l’emissione a cura dello Stato di titoli obbligatori che sono sottoscritti dai privati e servono ad assicurare i fondi per la copertura del deficit. Quindi, il debito pubblico è il debito che lo Stato contrae nei confronti dei singoli sottoscritti per far fronte a spese straordinarie e provvisori deficit di cassa. Il deficit è la differenza fra le spese e le entrate ossia l’ammontare delle spese che non è coperto dalle entrate. Poiché il danaro per l’estinzione del debito pubblico viene raccolto principalmente con il prelievo tributario, l’ammontare del debito pubblico costituisce un fattore importante per determinare la misura dei tributi in ragione del reddito prodotto da un paese. I prestiti pubblici rappresentano la principale entrata straordinaria dello Stato e consistono in una vera e propria cessione di capitale. Oggi il debito pubblico è uno strumento di copertura ordinaria della spesa pubblica, per cui il debito pubblico non costituisce più un’entrata straordinaria, ma un istituto permanente del fenomeno finanziario che se opportunamente reinvestito può costituire un valido strumento per incrementare il reddito nazionale e di redistribuzione della ricchezza. Una classificazione molto importante del debito pubblico è quella fra il debito fluttuante, il quale è costituito da titoli emessi in via continuativa e per importi variabili in ragione delle esigenze di cassa dello Stato, e il debito consolidato, costituito dai prestiti a media e lunga scadenza. A sua volta il debito consolidato può essere redimibile o irredimibile. È redimibile, quando lo Stato si obbliga a rimborsare il pagamento del capitale e degli interessi nelle forme ed epoche stabilite; il titolo emesso per finanziare il debito redimibile è l'obbligazione. È irredimibile, quando lo Stato non assume ad una data fissa l'obbligo di restituzione, ma si riserva comunque di farlo successivamente, e garantisce solo il puntuale pagamento degli interessi, che finiscono col costituire una rendita perpetua. I titoli del debito pubblico sono: i BOT (Buoni ordinari del Tesoro); i CTZ (Certificati del Tesoro Zero Coupon); i BTP (Buoni del Tesoro Pluriennali); i CCT (Certificati di Credito del Tesoro). Lo Stato emette BOT di valore nominale ossia pari al rimborso del valore, essi hanno un interesse corrisposta anticipatamente attraverso la loro emissione sotto la pari. I BOT hanno scadenza a tre, sei e dodici mesi, e costituiscono una forma di debito fluttuante. Invece i CTZ sono come i BOT ma scadono dopo due anni. I BTP hanno un interesse semestrale fisso per un medio – lungo periodo. I CCT hanno un tasso variabile e sono di lunga durata che varia dai sette anni in su. I CTZ, i BTP e i CCT costituiscono una forma di debito redimibile. **LEZIONE 7
lorda calcolata sul reddito imponibile (ottenuto sottraendo al reddito complessivo eventuali oneri deducibili sostenuti). Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente: le spese sanitarie; le spese sanitarie per disabili; spese per l’istruzione secondaria e universitaria; spese per attività sportive praticate da ragazzi minorenni; le spese per canoni di locazione; spese per la frequenza di asili nido da parte dei figli; spese funebri; spese veterinarie; interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l’abitazione principale etc. LEZIONE 8
01. LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA La liquidazione dell’imposta è la determinazione ente. Può fondarsi sui dati indicati dal contribuente in una dichiarazione tributaria, su un accertamento operato d'ufficio dall'ente impositore o su di una rettifica della dichiarazione resa dal contribuente. La liquidazione dell'imposta si presenta normalmente come la fase terminale del procedimento d'accertamento del debito d'imposta, procedimento che consta di quattro fasi: dichiarazione del contribuente; controllo della suddetta dichiarazione; determinazione del debito di imposta da parte dell'ufficio nell'ipotesi di inesattezza della dichiarazione; liquidazione dell'imposta dovuta. Per molti tributi (Imposte dirette, IVA) si ha una liquidazione anticipata e provvisoria dell'imposta che verrà corrisposta a seguito della dichiarazione: casi tipici sono rappresentati dagli acconti d'imposta. 02. LA TASSAZIONE SEPARATA La tassazione separata riguarda quei redditi la cui formazione è di tipo pluriennale; essi, infatti, pur essendo percepiti in un’unica soluzione si sono formati con un processo “di produzione” che è durato diversi anni, da qui la necessità di tassarli non con il regime ordinario Irpef che comporterebbe lo scatto di aliquota sempre più elevata, ma attraverso uno specifico processo che prevede una distinta aliquota. Rientrano in questa tipologia di redditi le indennità di fine rapporto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di aziende possedute per più di cinque anni, le indennità per perdita dell’avviamento che spettano al conduttore di esercizi commerciali per cessata locazione, etc. Per i redditi tassati separatamente l’imposta è determinata attraverso l’applicazione dell’imponibile dell’aliquota Irpef corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente. **LEZIONE 9
imponibile per il calcolo di alcune imposte sugli immobili e viene definita sulla base di due elementi: la consistenza dell'unità immobiliare, che è data dalla superficie dell’immobile, dal numero di vani e dalla sua volumetria, e la tariffa d'estimo unitaria, che è un valore numerico relativo al Comune ed alla zona dove è ubicato il bene immobile. Varia sia in base alla suddivisione della zona che dalla categoria e classe catastale di appartenenza dell'unità immobiliare. Le categorie catastali sono: Categoria A (immobili a destinazione ordinaria), Categoria B (immobili ad uso collettivo), Categoria C (immobili commerciali e pertinenze), Categoria D (immobili speciali), Categoria E (immobili particolari), Categoria F (entità urbane). Le categorie A, B e C sono tutte e tre a destinazione ordinaria. LEZIONE 10
11. I DIVIDENDI I dividendi rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (quota o azione), in soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (soggetti Ires,) ed in particolare: Società di capitali ed enti commerciali residenti; Enti non commerciali residenti; Società ed enti non residenti. La tassazione di azioni e dividendi varia a seconda di due fattori fondamentali: la localizzazione della società che eroga i dividendi e la percentuale di partecipazione detenuta dal socio. Occorre operare una prima distinzione tra le cosiddette partecipazioni qualificate e quelle non qualificate. Le prime (quando rappresentano complessivamente una percentuale di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20 % ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25 % a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero di altre partecipazioni), sono tassate nella misura del 49,72 % del loro ammontare, mentre le seconde sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20%. 12. I REDDITI DI CAPITALE I redditi di capitale, disciplinati dagli articoli 44 e 45 del TUIR, scaturiscono dal semplice decorrere del tempo e quindi dal godimento del capitale investito. I redditi di capitale sono caratterizzati da due requisiti fondamentali: -tassazione al lordo e - principio di cassa. La tassazione al lordo dei redditi di capitale implica che sui redditi di capitale medesimi non sia deducibile alcuna componente di costo di produzione del reddito stesso. In base al principio di cassa i redditi di capitale devono essere riportati in dichiarazione dei redditi e tassati solo con riferimento al periodo d’imposta in cui sono incassati. È possibile suddividere i redditi di capitale in due macro categorie, gli interessi ed i proventi derivanti dalla partecipazione in
ricompreso. Rientrano nella categoria di redditi di lavoro dipendente gli stipendi, i salari, i premi, i compensi per lavoro straordinario, le mensilità aggiuntive e le somme percepite sotto forma di partecipazione agli utili. Costituiscono, inoltre, redditi di lavoro dipendente anche alcuni compensi in natura accordati ad alcuni dipendenti al fine di incentivare l’attività lavorativa. Trattasi dei cosiddetti fringe benefits, quali uso di autovettura, di alloggi, viaggi premio etc. Vi sono, invece, una serie di elementi che sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, quali le erogazioni liberali concesse alla generalità dei dipendenti in occasione di festività purché non superino l’importo di € 258,23 per periodo di imposta, le somministrazioni di vitto sia attraverso ticket restaurant che attraverso le mense aziendali, l’utilizzo di servizi di educazione, istruzione e comunque di carattere sociale, così come i sussidi per particolari esigenze familiari e le somme erogate ai dipendenti per la frequenza da parte dei figli di asili nido e di borse di studio. La tassazione dei redditi di lavoro dipendente avviene in base al principio di cassa, pertanto essi vengono tassati nel momento della percezione attraverso ritenute alla fonte a titolo di acconto. I redditi assimilati sono una particolare tipologia di redditi che presentano solo alcuni tratti del lavoro dipendente. Sono: le remunerazioni dei sacerdoti, i compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e di lavoro, delle cooperative di servizi e delle cooperative agricole, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le indennità previste per l’esercizio di pubbliche funzioni e per le cariche elettive, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale ed i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Vi sono inoltre una serie di redditi caratterizzati dall’assenza di un’attività lavorativa ma che comunque vengono ricompresi in quelli assimilati al lavoro dipendente come gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, le borse di studio, gli assegni i premi e i sussidi per fini di studio, le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato a titolo oneroso e le prestazioni pensionistiche. LEZIONE 12
08. DIFFERENZA TRA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE I redditi di lavoro dipendente sono quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze da altri. Ciò che dunque caratterizza tale reddito e lo distingue da quello di lavoro autonomo è il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro, assente in quello di lavoro autonomo. Infatti, una delle caratteristiche principali del reddito di lavoro autonomo è appunto l’autonomia nello svolgimento dell’attività. Pertanto, il reddito di lavoro autonomo, per definizione è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di arti o professioni e più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa. 09. I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Il Reddito da lavoro autonomo è quel reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni ovvero l’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un’attività diversa da quelle di impresa, anche se esercitata in forma di associazione priva di personalità giuridica. Gli elementi che il legislatore individua per configurare l’attività di lavoro autonomo sono: l’abitualità nello
svolgimento delle proprie mansioni; la mancanza di subordinazione ovvero l’autonomia nello svolgimento dell’attività svolta; la natura intellettuale di tale attività; l’esercizio di un’attività differente da quella di impresa intesa come attività commerciale. Il reddito di lavoro autonomo si determina attraverso il calcolo della differenza tra i componenti positivi, in denaro o in natura conseguiti nel periodo di imposta, e le spese sostenute nel medesimo periodo. Il reddito così calcolato per i professionisti segue il principio di cassa. I liberi professionisti possono portare in deduzione: le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali per l’esercizio di arte e professione; le spese relative ai canoni di locazione finanziaria di beni immobili e di beni strumentali; le spese legate alla telefonia, nel limite dell’80%; le spese di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni destinati all’attività professionale, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi percepiti; le spese di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento in misura del 50%; Rientrano nel reddito del professionista anche le plusvalenze o le minusvalenze realizzate nell’ambito dell’attività professionale, purché derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali o il riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita e il danneggiamento di beni. I compensi percepiti dal professionista nell’ambito dell’attività professionale sono sottoposti ad una ritenuta d’imposta fissata in misura forfettaria al 20%. I lavoratori autonomi sono obbligati alla tenuta di una contabilità finalizzata alla determinazione del reddito e alla compilazione dei registri ai fini IVA ed agli adempimenti che ne derivano.
10. DIFFERENZA TRA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI IMPRESA Dal punto di vista fiscale, si considerano redditi di lavoro autonomo tutti quelli che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, individuale o in forma associata, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente. Il criterio generale per differenziare i redditi di lavoro autonomo dai redditi d’impresa è quello che prevede che sono produttive di reddito di impresa le attività commerciali pur in assenza di una specifica organizzazione, mentre producono lavoro autonomo le attività di prestazione di servizi. Il reddito di impresa interessa sia gli imprenditori individuali che le società e gli enti e abbraccia sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia l’imposta sul reddito di società. In questo tipo di reddito assume particolare rilievo l’individuazione dell’attività di impresa commerciale. Un’altra differenza consiste che i professionisti autonomi conteggiano i ricavi e i costi seguendo il principio di cassa, mentre le imprese secondo il principio della competenza. **LEZIONE 13
prezzo superiore rispetto a quello all’acquisto. Per le partecipazioni è essenziale il fatto che esse siano o meno qualificate, in quanto ciò condiziona la tassazione. Sono qualificate quando si ha per titoli negoziati in mercati regolamentati una percentuale di diritti di voto superiore al 2 per cento o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento, mentre per i mercati non regolamentati la partecipazione è qualificata se superiore al 20 o al 25 per cento negli altri casi. Ciò premesso, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono soggette a imposta nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare e le eventuali minusvalenze possono essere scomputate dal predetto 49,72 per cento. Nell’ipotesi in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l’eccedenza può essere riportata in deduzione fino a concorrenza del 49,72 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, non oltre il quarto, a condizione che siano indicate nella denuncia dei redditi. Le plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni non qualificate, sono tassate con l’imposta sostitutiva del 20 per cento, il contribuente può scegliere tra la tassazione analitica, la tassazione secondo il regime del risparmio amministrato o quella del risparmio gestito. LEZIONE 15
06. L'IRES l’IRES, imposta sul reddito delle società, è definita come un’imposta specifica che svolge un ruolo complementare alla tassazione delle persone fisiche in quanto assoggetta il reddito prodotto dalle persone giuridiche, determinato sulla base delle risultanze di bilancio. L’IRES si applica ai seguenti contribuenti: Le società di capitali residenti; Gli enti commerciali residenti; Gli enti non commerciali residenti; Le società e gli enti non residenti. L’IRES è un’imposta proporzionale, per essa infatti è prevista un’aliquota fissa nella misura del 27,5%. I soggetti passivi di tale imposta sono le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. La base imponibile per la determinazione dell’imposta è l’utile o la perdita d’esercizio costituente il reddito d’impesa integrato con le diverse disposizioni di natura esclusivamente tributaria. I componenti positivi o negativi di reddito sono contabilizzati in base al principio di competenza, salvo per i dividendi che sono assoggettati a tassazione secondo principio di cassa. Per le società soggette a IRES la tassazione è pari al 5% in quanto opera un’esclusione del 95%. I dividendi percepiti da imprenditori individuali o società di persone sono invece tassati per il 40% del loro ammontare. Questo tipo di tassazione trova applicazione sia per i dividendi distribuiti da società residenti in Italia, sia da società con sede all’estero con esclusione di quelle residenti in zone comprese nella black list. Una volta calcolata l’imposta devono essere sottratti gli importi di alcune detrazioni d’imposta per oneri, nonché eventuali ritenute d’acconto subite o gli importi versati in sede di acconto. 07. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES (C.D. UTILE FISCALE) La determinazione della base imponibile IRES vari in base alla categoria dei diversi contribuenti. Per determinare il reddito d’impresa delle società e degli enti commerciali residenti si parte dall'utile o dalla perdita risultante dal bilancio. All’utile (o perdita) indicato nel bilancio è
necessario apportare, in fase di compilazione della dichiarazione, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale per gli elementi attivi e passivi del reddito d’impresa. La base imponibile IRES è determinata considerando ogni reddito, qualsiasi sia la fonte, come reddito d’impresa. Per gli enti non commerciali, il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti e qualunque sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile del reddito complessivo si determina, quindi, sommando le singole categorie di reddito. Per le società e gli enti commerciali non residenti, il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia; sono esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile si determina come somma dei redditi delle diverse categorie reddituali, tra cui il reddito d’impresa prodotto tramite stabile organizzazione in Italia.
08. IRES: INDICARE ALCUNI ESEMPI DI RIPRESE IN AUMENTO ED IN DIMINUZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE Nelle sopravvenienze attive derivanti da contributi o liberalità che a scelta del contribuente possono essere ripartite in cinque esercizi, l’effetto dilatorio è realizzato attraverso il meccanismo delle variazioni in aumento o in diminuzione, per cui la rateizzazione della plusvalenza si realizzerà con una variazione in diminuzione nell’esercizio in cui è conseguita, e con una variazione in aumento nei periodi d’imposta in cui è dilazionata. Per esempio: Leila S.r.l. ha ceduto il 20 gennaio 2013 un impianto acquistato il 22 settembre 2010 per euro 400.000 e ammortizzato per euro 240.000, al prezzo di euro 200.000, decidendo per la rateizzazione dell'importo in 5 esercizi. **LEZIONE 16
I soggetti Iva sono obbligati annualmente a presentare un’apposita dichiarazione, obbligo che sussiste anche in assenza di operazioni attive e passive registrate ai fini Iva. Nella dichiarazione devono essere evidenziate l’ammontare delle operazioni attive e passive, ivi comprese quelle che non comportano Iva a credito o a debito, ma che comunque sono rilevanti ai fini Iva. In essa andranno anche evidenziate le singole liquidazioni annuali e l’Iva risultante dalla dichiarazione a conguaglio o quella a credito, nonché i versamenti effettuati. La mancata presentazione della dichiarazione Iva in quanto adempimento dovuto, comporta l’applicazione di sanzioni essa però costituisce anche lo strumento per esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti. La dichiarazione oltre a costituire lo strumento attraverso il quale si dichiarano le operazioni Iva registrate nel periodo di imposta, rappresenta anche uno strumento per esercitare alcune opzioni: infatti in dichiarazione si può comunicare l’eventuale opzione per il regime di liquidazione trimestrale, oppure per l’applicazione di regimi speciali o ancora se portare a nuovo il credito o chiederlo a rimborso. I versamenti Iva si distinguono in linea generale in due categorie: quelli infrannuali (mensili o trimestrali) e quello annuale o a conguaglio, che va effettuato alle scadenza prevista con apposito decreto. Vi è anche l’obbligo di effettuare un versamento in acconto sull’imposta dovuta per il mese di dicembre (mensili) o per il quarto trimestre (trimestrali); tale versamento va effettuato entro il giorno 27 del mese di dicembre. Può tuttavia succedere che l’imposta pagata sugli acquisti sia superiore a quella dovuta sulle vendite oppure che il versamento in acconto sia maggiore dell’Iva dovuta poi in fase di conguaglio. In tal caso il contribuente potrà chiedere a rimborso tale importo, oppure utilizzarlo in compensazione con altri tributi da versare o infine riportarlo al nuovo esercizio. Al fine di evitare abusi il rimborso è però sottoposto ad alcuni vincoli, infatti è concesso a chi cessa l’attività, a chi esercita attività che comportano acquisti con aliquote superiori rispetto a quelle delle vendite o infine a chi pone in essere operazioni non imponibili per almeno il 25% della sua attività. E’ anche concesso il rimborso a chi presenta dichiarazioni a credito per due anni consecutivi. Alle due categorie sopra citate ovvero coloro che effettuano operazioni imponibili per un certo ammontare ed a quelli che hanno aliquote sulle vendite inferiori a quelle sugli acquisti è anche concesso di chiedere a rimborso il credito che scaturisce dalle liquidazioni infra annuali anche se entro certi limiti.
08. PERCHÈ' L'IVA E' UN IMPOSTA NEUTRALE? L’IVA ha sostituito l’Ige, un’imposta a cascata che colpiva con l’aliquota del 4% il valore pieno dei beni e servizi, scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo. L’Iva è definita come imposta sul valore aggiunto, infatti è versata solo sul valore aggiunto, ed è un’imposta indiretta sui consumi in quanto per effetto del meccanismo che la regola ricade sul consumatore finale. Questa imposta è preferita alla tassazione a cascata poiché quest’ultima colpendo ogni passaggio dei beni non è neutrale rispetto ai cicli produttivi perché pregiudica i prodotti che subiscono maggiori passaggi, influendo sul prezzo finale e creando così una distorsione tra i beni che necessitano di minori cicli produttivi o che provengono da aziende diversamente strutturate. L’iva invece è neutrale rispetto al passaggio dei beni in quanto grava, appunto, solo sul consumatore finale. 09. SPIEGARE IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ IVA E IMPOSTA DI REGISTRO L’imposta di registro appartiene alla categoria delle imposte sull’attività giuridica. È nata come tassa, cioè un’obbligazione pecuniaria dovuta a fronte di un servizio; si trattava di una
prestazione economica dovuta dal soggetto richiedente la registrazione di un atto. La registrazione degli atti serve ad attribuire esistenza legale ad un atto, a dimostrarne la data di fronte a terzi e ad assicurarne la conservazione. Successivamente questo tributo da tassa è divenuto imposta, mantenendo alcune caratteristiche della tassa. Esiste la registrazione obbligatoria e la registrazione volontaria. La registrazione obbligatoria può essere in termine fisso o in caso d’uso. La registrazione obbligatoria in termine fisso si verifica quando l’atto deve essere presentato per la registrazione entro un termine predeterminato che decorre dalla data della sua formazione: 20 giorni se è stato redatto in Italia, 30 giorni se l’atto è soggetto a registrazione telematica e 60 giorni se l’atto è stato redatto all’estero. Per la registrazione in caso d’uso, l’obbligo della registrazione non scaturisce dalla sua sola formazione, ma dalla necessità della sua utilizzazione giuridica che può avvenire nell’ambito di un procedimento amministrativo o di un processo giudiziario. Accade spesso che i due principali tributi indiretti sui consumi (Iva) e sui trasferimenti di ricchezza (imposta di registro) abbiano in comune lo stesso oggetto: per esempio, la vendita di un edificio da parte del costruttore. In casi del genere, non essendo ovviamente tollerabile l'applicazione di entrambi i tributi, entra in azione il cosiddetto ´principio di alternatività', che consiste, in sostanza, nell'applicare una soltanto delle due imposte, accordando il diritto di precedenza all'Iva. Questo principio è sancito nell'art. 40 del TUIR, il quale stabilisce, che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all'Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa (e non con le aliquote previste dalla tariffa). Questo significa, per esempio, che l'atto di vendita di un fabbricato: sconta l'imposta proporzionale di registro (7%, salvo agevolazioni) se a vendere è un privato; sconta l'Iva (4%, 10% o 20%, secondo il caso) se a vendere è un'impresa; in tal caso, per la registrazione dell'atto si pagherà la tassa fissa di di 129,11 euro.
10. COS'È IL PLAFOND? Ogni esportazione crea un credito IVA da parte dell’esportatore verso lo Stato e ciò comporterebbe un esborso fisico di denaro da parte dell’amministrazione statale nei confronti del creditore IVA. Per evitare questo lo stato italiano ha istituito lo strumento del Plafond IVA. Per poter costituire il plafond occorre essere esportatori abituali, cioè l’ammontare delle esportazioni o delle operazioni assimilate effettuate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti deve essere percentualmente superiore al 10% del volume d’affari sviluppato nello stesso periodo. Una volta stabilito che si ha la qualifica di esportatore abituale si può scegliere tra plafond fisso e plafond mobile. Il plafond fisso si calcola sommando l’importo dell’IVA non corrisposta all’esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell’anno solare precedente. Il plafond mobile si calcola tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti. L’utilizzo del plafond IVA mobile comporta due condizioni: E’ necessario avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi; lo stato di esportatore abituale deve essere verificato ogni mese. **LEZIONE 19
L’imposta di registro è un’imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti. Il Registro è tenuto presso un apposito Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e riporta in ordine cronologico tutti gli atti sottoposti a registrazione. L’imposta di registro è un’imposta indiretta, ovvero colpisce i trasferimenti di ricchezza come, ad esempio, l’acquisto di una casa, ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata. L’Imposta di registro è alternativa all’IVA, quale altra imposta indiretta, questo significa che, per evitare la doppia imposta, secondo il principio di alternatività, per gli atti già soggetti ad IVA non è dovuto il pagamento dell’imposta di registro, a meno che non sia stabilito diversamente. Esiste la registrazione obbligatoria e la registrazione volontaria. La registrazione obbligatoria, a sua volta, può essere in termine fisso o in caso d’uso. La prima si verifica quando l’atto deve essere presentato per la registrazione entro un termine predeterminato che decorre dalla data della sua formazione: 20 giorni se è stato redatto in Italia, 30 giorni se l’atto è soggetto a registrazione telematica e 60 giorni se l’atto è stato redatto all’estero. Per la registrazione in caso d’uso, l’obbligo della registrazione non scaturisce dalla sua sola formazione, ma dalla necessità della sua utilizzazione giuridica che può avvenire nell’ambito di un procedimento amministrativo o di un processo giudiziario. L’imposta di registro può essere considerata imposta principale qualora sia liquidata al momento della registrazione, oppure imposta suppletiva nell’ipotesi sia applicata dopo la registrazione al fine di emendare errori od omissioni e, infine, imposta complementare in caso di accertamento. Per applicare correttamente l’imposta di registro si deve ricercare l’effettiva volontà delle parti, tenendo conto dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti anche se la forma apparente è diversa. Occorre individuare gli effetti che l’atto produce attraverso l’interpretazione della volontà dei contraenti per procedere alla determinazione dell’imposta. LEZIONE 20
05. IMPOSTA DI DONAZIONE L'imposta di donazione è una imposta che colpisce il trasferimento a titolo gratuito della proprietà e di altri diritti fra persone in vita. Essa si applica al valore dei beni e dei diritti che sono oggetto di trasferimento, ivi comprese la costituzione di diritti reali o la rinuncia ai medesimi, e la donazione di beni situati all’estero, se i beneficiari sono residenti in Italia. I beni oggetto dell’imposta sono: i beni immobili; i beni mobili di qualsiasi tipo; le azioni e le quote di partecipazioni in società che hanno la sede legale, l’amministrazione o il loro oggetto principale in Italia; le obbligazioni e gli altri titoli (ad esempio, i titoli di Stato); i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni, se emessi da soggetto residente in Italia; le liberalità indirette, cioè quegli atti che configurano una donazione anche se non formalizzata. A differenza dell’imposta sulle successioni, l’imposta sulle donazioni si applica anche ai titoli di Stato. Sono invece escluse dall’imposta le donazioni a favore dello Stato, di regioni, province e comuni, di altri enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, di Onlus, di organizzazioni e partiti politici. L’imposta è dovuta dai beneficiari della donazione, cioè da chi riceve la donazione, secondo le stesse disposizioni previste per l’imposta sulle successioni e con le stesse franchigie (cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta): coniuge e parenti in linea retta il 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità; fratelli e sorelle, il 6%, con franchigia di € 100.000,00; altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado il 6% senza franchigia; tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia. In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. Le donazioni devono essere fatte per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che redige l’atto, lo registra all’Ufficio delle Entrate competente e provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro nella misura fissa di € 168,00; € 200,00 con decorrenza 1° gennaio 2014. Nel caso in cui oggetto di donazione siano beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettiva del 2% e dell’1%. 06. IMPOSTA DI SUCCESSIONE
L'imposta sulle successioni è una imposta che colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobili e immobili, a seguito della morte del titolare. In caso di morte, i beni e i diritti che sono appartenuti al defunto e che formano l’oggetto della successione sono trasferiti agli eredi, secondo le regole della successione legittima o secondo le diposizioni indicate nel testamento. L’insieme di tali beni, ad eccezione di quelli esclusi, costituisce l’attivo ereditario, cioè il patrimonio che cade in eredità. Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare: i beni immobili; i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; le azioni e le partecipazioni in società; il denaro, i gioielli e la mobilia. Sono esenti da imposta di successione le aziende, se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Costituiscono il passivo ereditario: i debiti del defunto; le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi; le spese funebri. La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte, all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto. Sono obbligati alla presentazione: gli eredi; i legatari; i curatori, in caso di eredità giacenti; altri esecutori testamentari, talvolta nominati nel testamento; i trust. L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie: coniuge e parenti in linea retta il 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità; fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00; altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia; tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia. In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. La successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%. L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. LEZIONE 21
12. IRAP E LAVORO AUTONOMO Diverse decisioni delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, poi confermate dalla Cassazione, hanno escluso l’applicazione dell’imposta IRAP per i lavoratori autonomi che non disponevano di un’autonoma organizzazione. Anche l’Agenzia delle Entrate sostiene che l’organizzazione costituisce un elemento necessario dell’attività di impresa. L’orientamento che va consolidandosi è quello di escludere l’applicazione dell’IRAP quando sussistano le seguenti due condizioni: non prestino la propria attività dipendenti o collaboratori; i beni strumentali costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. L’onere della prova spetta comunque al contribuente che deve dimostrare la sussistenza delle due condizioni sopra descritte. In precedenza, la quinta Sezione civile aveva dapprima affermato che l’assoggettamento all’IRAP comporta una valutazione complessiva dell’attività svolta dal contribuente che può configurarsi come lavoro subordinato dipendente e, in quanto tale, esente da imposta oppure come lavoro autonomo e pertanto assoggettato ad imposta solo se sussiste autonoma organizzazione ed infine come attività di impresa che comporta sempre l’applicazione dell’imposta. La quinta Sezione con altra decisione aveva affermato che l’indagine circa l’esistenza di una struttura organizzativa è necessaria solo con riguardo al lavoro autonomo professionale che può essere esercitato anche in assenza di un’autonoma organizzazione per cui ne deriva che tale indagine non si impone ai fini dell’assoggettamento all’imposta dell’attività di agente o rappresentante di commercio i cui redditi si riferiscono per natura ad attività commerciale ex art. 2195 c.c. qualificabile come reddito di impresa (Cass. 7899/2007). La Suprema Corte ravvisa l’autonoma organizzazione “quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili al altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”. 13. LA FINANZA DELL'UNIONE EUROPEA L’Unione Europea ha avuto tra gli obbiettivi quello di affermare i principi della libera circolazione all’interno dell’unione, dei lavoratori, delle merci e dei capitali. La disciplina