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Deposito Telematico degli Atti nel Processo Civile in Cassazione: Guida Completa, Slide di Diritto Processuale Civile

Slide sul processo civile telematico

Tipologia: Slide

2019/2020

Caricato il 05/11/2020

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TRATTI ESSENZIALI DEL PCT
ANCHE IN RELAZIONE
ALLA TECNICA DI REDAZIONE
DEGLI ATTI GIUDIZIARI
AVV. EMANUELE RUGGERI
SCUOLA FORENSE V.E. ORLANDO
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TRATTI ESSENZIALI DEL PCT

ANCHE IN RELAZIONE ALLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AVV. EMANUELE RUGGERI SCUOLA FORENSE V.E. ORLANDO

L’atto processuale (telematico) Oggi non si può parlare di qualsiasi atto del processo senza confrontarsi con il Processo Civile Telematico. Dal rito monitorio al processo esecutivo, i segmenti di obbligatorietà del PCT aumentano nei giudizi innanzi al Tribunale e alla Corte di appello e, allo stato, investono anche alcuni profili del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’ art. 366 , comma 2 ° , c.p.c. (come novellato dall’art. 25 , comma 1 °, lett. i), legge n. 183 / 2011 , in vigore già del 1 ° febbraio 2012 )…

L’obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che qualora « il ricorrente abbia eletto domicilio in Roma , indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata , il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio , sia a mezzo posta elettronica , in quanto l’art. 366 , secondo comma, c.p.c. consente le notificazioni in via alternativa – con l'uso della disgiuntiva “ovvero” – all’uno o all'altro luogo » ( Cass., sez. VI- 3 , 10 marzo 2014 , n. 5457 ).

L’obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione Tuttavia, in caso di indicazione del solo indirizzo PEC nel ricorso per cassazione, la Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso notificato non all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal ricorrente ma presso la cancelleria della Corte , sull’erroneo presupposto che ivi fosse domiciliata la controparte ( Cass., sez. VI- 2 , 28 novembre 2013 , n. 26696 ).

L’obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione Cass. civ. Sez. VI - 3 , 27 / 11 / 2014 , n. 25215 mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria. Conf. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 05 / 10 / 2017 , n. 23289

Attivazione comunicazioni telematiche di cancelleria DECRETO 19 gennaio 2016, Ministro della Giustizia Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16 , comma 10 , del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 , n. 221 , limitatamente al settore civile. (GU Serie Generale n. 16 del 21 - 1 - 2016 )

  • L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 , convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 , n. 221 , trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016 , limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.

Ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio Art. 16 bis, Decreto Crescita 2. 0 … da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Comma inserito dall’ art. 19 , comma 1 , lett. a), n. 1 ), D.L. 27 giugno 2015 , n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 , n. 132.

Deposito atti e istanze nel processo civile in Cassazione Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L.

Deposito atti e istanze nel processo civile in Cassazione Nota bene - le PEC presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono le seguenti:

L’art. 125 c.p.c.

Pur nella vigenza del principio della libertà delle forme (art. 121 c.p.c.), il legislatore stabilisce i requisiti formali essenziali ed il contenuto minimo degli atti introduttivi del processo civile anzitutto grazie all’art. 125 c.p.c. che, con salvezza dell’altrimenti disposto dalla legge, indica infatti la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto (elencazione che non è ovviamente tassativa).

I singoli requisiti dell’atto introduttivo I requisiti essenziali minimi sono:

  1. l’Ufficio Giudiziario;
  2. le parti;
  3. l’oggetto ( petitum mediato);
  4. le ragioni della domanda (causa petendi ) ;
  5. le conclusioni o l’istanza ( petitum immediato).

I singoli requisiti dell’atto introduttivo … e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax… non più (sebbene non sia prevista alcuna sanzione nel caso lo indichi) il proprio indirizzo di PEC.

LE FONTI ATTUALI DEL PCT

D.L. n. 193 / 2009 , come convertito dalla L. n.

24 / 2010 , che, all’art. 4 , “ Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia ”, commi 1 ° e 2 °, ha rinviato ad uno o più decreti interministeriali per l’individuazione delle “regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione , in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 , e successive modificazioni”.

LE FONTI ATTUALI DEL PCT

D.M. 21 febbraio 2011 n. 44

ossia il Regolamento concernente le regole tecniche

per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (che peraltro, ai sensi dell’art. 37 , ha determinato la discussa inefficacia, limitatamente al processo civile, del d.P.R. n. 123 del 2001 ).