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Il Processo Telematico: Deposito degli Atti e Requisiti Formali, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Seminario sul processo telematico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 15/09/2021

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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
II(M-Z) Prof. TRISORIO-LIUZZI
04/11/20
a.a. 2020-2021
Partiamo dalle nozioni: che cosa si intende per processo civile telematico?
Nonostante quello che si possa pensare, il processo telematico NON è un
nuovo processo, o meglio un nuovo rito. Voi sapete che nell’ambito del
processo civile si distinguono molti riti a seconda delle materie che sono
regolate; un tempo qualcuno calcol quanti riti differenziati c’erano? Erano 33;
poi dal 2011 con il d.lgs n.150 (c.d. di semplificazione dei riti) si è provato a
ridurre questi riti a 3 riti essenziali, ordinari, modello: rito ordinario di
cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione. Il processo telematico
non si aggiunge a questi riti, alle miriadi di varianti che questi riti
conoscono. Non è un nuovo rito, non è una nuova forma di processo, bensì è
una modalità di gestione delle relazioni scritturabili tra gli attori del processo,
in via telematizzata. Ve lo traduco: che cosa vuol dire? Molto semplicemente
che quello che un tempo si faceva con la carta, oggi è trasformato in un flusso
informatico, in un bit. Tutte le attività che all’interno del processo venivano
compiute in cartaceo, quindi con una redazione cartacea dei documenti e
degli atti o con una consegna diretta/fisica dei documenti, vengono sostituiti
da un flusso informatico di dati che funziona essenzialmente attraverso il
sistema di posta elettronica certificata, l’uso della PEC di cui voi certamente
avrete già sentito parlare. Che cos’è il processo telematico oggi (aldilà di
questa nozione un po’ enfatica del processo telematico, che sembrerebbe far
pensare ad un nuovo processo)? Abbiamo detto che non è un nuovo processo;
e in che cosa si traduce, allora, il processo telematico oggi?
1. Prima cosa: trasmissione degli atti e dei documenti da parte di soggetti
abilitati esterni ed interni; cioè il deposito degli atti. Quello che un tempo
gli avvocati facevano attraverso la consegna fisica in cancelleria (le
famose code alla cancelleria per consegnare gli atti in tempo), lì c’era la
famigerata coda da fare per consegnare in cancelleria i propri atti. Il
cancelliere apponeva il timbro e attraverso il timbro io avevo la garanzia
che il mio atto è stato accettato tempestivamente, garanzia che potevo
far valere anche nei confronti dei terzi. Tutto questo non esiste più, o
meglio la stragrande maggioranza degli atti processuali vengono
depositati per via telematica, quindi non più consegnati in cartaceo; non
solo non più consegnati, ma non vengono proprio più redatti cioè
stampati in cartaceo, devono essere inviati direttamente sul computer.
Quando la legge parla di “soggetti abilitati esterni ed interni”, vorrei
chiarire come premessa che i soggetti abilitati esterni del processo
telematico sono i difensori (gli avvocati); mentre i soggetti abilitati
interni i dipendenti del ministero della giustizia che appartengono al
Ministero di Grazia e Giustizia quindi il cancelliere, il giudice e gli ausiliari
del giudice. Anche i giudici sono soggetti alle forme del processo
telematico, ovvero sono tenuti a depositare le sentenze, i provvedimenti
giudiziari e ogni atto o provvedimento in forma telematica; o meglio non
sono tenuti perché non esiste un obbligo di legge salva una ipotesi: il
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

II(M-Z) Prof. TRISORIO-LIUZZI

a.a. 2020-

Partiamo dalle nozioni: che cosa si intende per processo civile telematico? Nonostante quello che si possa pensare, il processo telematico NON è un nuovo processo, o meglio un nuovo rito. Voi sapete che nell’ambito del processo civile si distinguono molti riti a seconda delle materie che sono regolate; un tempo qualcuno calcol quanti riti differenziati c’erano? Erano 33; poi dal 2011 con il d.lgs n.150 (c.d. di semplificazione dei riti) si è provato a ridurre questi riti a 3 riti essenziali, ordinari, modello: rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione. Il processo telematico non si aggiunge a questi riti, né alle miriadi di varianti che questi riti conoscono. Non è un nuovo rito, non è una nuova forma di processo, bensì è una modalità di gestione delle relazioni scritturabili tra gli attori del processo, in via telematizzata. Ve lo traduco: che cosa vuol dire? Molto semplicemente che quello che un tempo si faceva con la carta, oggi è trasformato in un flusso informatico, in un bit. Tutte le attività che all’interno del processo venivano compiute in cartaceo, quindi con una redazione cartacea dei documenti e degli atti o con una consegna diretta/fisica dei documenti, vengono sostituiti da un flusso informatico di dati che funziona essenzialmente attraverso il sistema di posta elettronica certificata, l’uso della PEC di cui voi certamente avrete già sentito parlare. Che cos’è il processo telematico oggi (aldilà di questa nozione un po’ enfatica del processo telematico, che sembrerebbe far pensare ad un nuovo processo)? Abbiamo detto che non è un nuovo processo; e in che cosa si traduce, allora, il processo telematico oggi?

1. Prima cosa: trasmissione degli atti e dei documenti da parte di soggetti abilitati esterni ed interni; cioè il deposito degli atti. Quello che un tempo gli avvocati facevano attraverso la consegna fisica in cancelleria (le famose code alla cancelleria per consegnare gli atti in tempo), lì c’era la famigerata coda da fare per consegnare in cancelleria i propri atti. Il cancelliere apponeva il timbro e attraverso il timbro io avevo la garanzia che il mio atto è stato accettato tempestivamente, garanzia che potevo far valere anche nei confronti dei terzi. Tutto questo non esiste più, o meglio la stragrande maggioranza degli atti processuali vengono depositati per via telematica, quindi non più consegnati in cartaceo; non solo non più consegnati, ma non vengono proprio più redatti cioè stampati in cartaceo, devono essere inviati direttamente sul computer. Quando la legge parla di “soggetti abilitati esterni ed interni”, vorrei chiarire come premessa che i soggetti abilitati esterni del processo telematico sono i difensori (gli avvocati); mentre i soggetti abilitati interni i dipendenti del ministero della giustizia che appartengono al Ministero di Grazia e Giustizia quindi il cancelliere, il giudice e gli ausiliari del giudice. Anche i giudici sono soggetti alle forme del processo telematico, ovvero sono tenuti a depositare le sentenze, i provvedimenti giudiziari e ogni atto o provvedimento in forma telematica; o meglio non sono tenuti perché non esiste un obbligo di legge salva una ipotesi: il

deposito dei provvedimenti; mentre per gli atti c’è un obbligo, per i provvedimenti giudiziari non esiste un obbligo.

2. Che altro consente di fare il processo telematico? Notificazioni e comunicazioni telematiche: anche qui, quello che un tempo si faceva attraverso l’ufficiale giudiziario o il cancelliere che veniva dietro la porta dello studio a portare il biglietto di cancelleria con cui si avvisava l’avvocato che era successo qualcosa nel processo (era stato emesso un provvedimento, era stata pubblicata la sentenza), oggi questo non avviene più con l’avvento fisico diciamo di un soggetto a ci incaricato, ma avviene attraverso sempre un flusso di dati, cioè una PEC che viene trasmessa a partire dall’ufficio giudiziario verso la casella di PEC dell’avvocato. 1. Altra possibilità per il processo telematico è l’istituto delle NOTIFICHE c.d. IN PROPRIO: cosa sono? Le notifiche che l’avvocato ormai pu compiere negli interessi della parte assistita, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Anche qui un tempo per le notifiche bisognava recarsi in un apposito ufficio del tribunale che si chiamava UNEP (ufficio notificazioni esecuzioni e protesti); oggi tutto questo non è più necessario, esistono ancora le notificazioni in forma prevenzionale, ma l’avvocato pu bypassarle, cioè pu fare a meno dell’intermediazione dell’ufficiale giudiziario che non è più necessaria, e pu fare da sé. Pu notificare direttamente degli atti, voi pensate ad un ricorso ingiuntivo di un procedimento, pu crearselo sul suo pc, sottoscriverselo digitalmente attraverso il proprio dispositivo di firma digitale e pu provvedere direttamente alla notifica. Quindi non c’è più bisogno di quel passaggio intermedio che era costituito dalla consegna materiale e fisica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario che provvedesse alla notifica. Con tutto quello che questo comporta in termini di risparmio di tempi e di costi, perché prima la notifica in cartaceo era un costo per lo Stato che veniva scaricato sulle parti in quanto pagano i cosiddetti diritti. 2. Altra cosa che si pu fare è il rilascio delle copie di atti e documenti in via telematica. Sempre prima dell’avvento del processo in via telematica, che si colloca a metà 2014 per poter dare un tempo all’inizio del processo telematico, un tempo l’avvocato che voleva farsi le sue belle copie di fascicoli del caso per studiarsi le carte e scrivere gli atti nell’interesse del cliente, doveva recarsi in cancelleria, fare sempre la famosa fila, prendeva dei faldoni pieni di carta e chiedere l’autorizzazione ad estrarre i documenti e a farsi fare le fotocopie. Tutto questo oggi non è più necessario, nel senso che l’avvocato pu , sempre

comodamente dalla poltrona, dalla scrivania del suo studio che la causa è stata rinviata all’udienza di precisazione delle conclusioni con la data dell’udienza (cosa che prima ti comportava la necessità di andare in tribunale, di aprire il fascicolo e verificare giorno per giorno quando fosse stata fissata l’udienza. Oggi tutto questo è venuto meno perché l’avvocato dal suo studio viene a conoscenza, oltre che del contenuto degli atti come abbiamo visto prima, anche degli eventi relativi alla singola controversia). Descritto così sembrerebbe appunto il migliore dei mondi possibili; in realtà così non è perché noi oggi ci occupiamo soltanto del processo civile telematico, ma sappiate che esistono parallelamente anche un processo amministrativo telematico, un processo contabile telematico, un processo tributario telematico: tutti questi processi sono indicati con gli acronimi PCT (processo civile telematico), PAT (processo amministrativo telematico), PTT (processo tributario telematico) e PPT (processo penale telematico); solo che per una volta il processo civile ha fatto da aprivista perché mentre la telematizzazione degli altri processi è iniziata più tardi (intorno al 2016), come vi ho detto prima il processo civile telematico è iniziato dopo un lungo percorso di sperimentazione a giugno del 2014. Qual è il problema? Non è il migliore dei mondi possibili, o meglio non tutte le innovazioni che il legislatore si proponeva di apportare al processo telematico sono state effettivamente implementate. Quali sono le cose non sono ancora state realizzate e che invece sarebbero utili?

5. Modalità telematica di gestione dell’udienza: a fronte di tutto quello che abbiamo visto prima cioè gli atti digitalizzati, scambiati via PEC tra gli avvocati o depositati in via digitale, i verbali di udienza, che sono una parte piuttosto cospicua del fascicolo, sono ancora in quasi tutti i tribunali cartacei. Questo vuol dire che gli avvocati vanno in udienza e devono scrivere a penna i verbali di udienza. Alla fine la causa è costituita da un bel “malloppone” di fogli quando le cause sono particolarmente complesse. Questo che cosa determina? Determina un fascicolo che è necessariamente ibrido, non è ancora tutto integralmente informatizzato, perché c’è un fascicolo informatico che contiene gli atti di parte e il provvedimento del giudice, ma poi c’è una parte piuttosto ponderosa del fascicolo che è rappresentata dai verbali di udienza e dagli atti che vengono depositati in udienza che sono ancora cartacei. In realtà i cancellieri avrebbero voglia di acquisire in formato informatico anche i verbali di udienza e tutto quello che viene depositato in formato cartaceo, ma questo per ragioni di tempo e per ragioni di cronica difficoltà e di riduzione del personale non si riesce a fare. Questo determina di fatto che il fascicolo sia ibrido, quindi è una informatizzazione a metà del fascicolo. 6. Altra grande contraddizione è che il nostro giudice supremo, il giudice della nomofilachia, della legittimità (cioè la Corte di Cassazione) è ancora integralmente un processo cartaceo. Quindi mentre nei gradi di merito (tribunale e Corte d’Appello) il processo è telematico perché le parti sono obbligate a depositare l’atto telematico ove i giudici depositano molto spesso ormai i loro provvedimenti in forma telematica; davanti alla Corte di Cassazione nulla di tutto ci , nel senso che è proprio impedito alle parti di depositare gli atti in formato telematico. Questo è per problema di sicurezza dei sistemi informatici che, non si capisce

perché, come se i gradi di merito fossero meno importanti, in Cassazione queste garanzie di sicurezza o dell’unità documentale non sono diciamo sufficienti e quindi la Cassazione per ora è in una fase di sperimentazione, che ormai dura da 3 anni (2016), ma ancora ad oggi non si pu depositare in telematico. E questo va ad accrescere quel rischio del fascicolo ibrido di cui vi ho detto prima: fascicolo che nasce in formato telematico (primo e secondo grado) e poi muore cartaceo. Con tutto quello che questo determina in termini di difficoltà per i giudici di Cassazione di consultare gli atti perché i giudici di Cassazione non avendo accesso al sistema informatico non possono neanche visionare gli atti telematici dei gradi precedenti; e questo è un problema per la ponderazione, per la completezza delle loro decisioni.

7. Ultima cosa, ma non meno importante, che non è stata allo stato realizzata: una banca dati di merito di ciascun ufficio giudiziario. Per farvi capire meglio questa cosa, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e dire come nasce il processo telematico. Il “c’era una volta” di questa slide era riferito proprio alle origini del processo telematico: come è venuto in mente al legislatore che si dovesse informatizzare anche il processo civile? È intuitivo il fine per cui questo si è fatto: risparmio in tempi di costi. La carta ha un costo, per lo Stato innanzitutto; il tempo che è legato a quelle attività materiali che dicevo prima (notificazioni: l’ufficiale giudiziario deve uscire dal tribunale e deve fare la notificazione, le parti devono fare le code in cancelleria; tutti i tempi che andavano quindi ad accrescere quello stato di cronico ritardo che affligge la durata dei processi in Italia). E allora il fine era prettamente quello di risparmio di tempi e di costi. Tuttavia come nasce il processo telematico? C’era una volta il PROGETTO POLIS: questo progetto polis era un’idea di alcuni magistrati e avvocati del tribunale di Bologna nata nel 1993 (26 anni fa), quindi nasce 26 anni fa l’intuizione del processo telematico. Come nasceva? Come idea di condividere le informazioni, una cosa banale. Come tutte le cose semplici, probabilmente geniale. L’idea era quella che i magistrati, insieme agli avvocati, si confrontarono e si dissero: perché non mettere in rete, perché non informatizzare i nostri provvedimenti? Invece di scriverli su carta, visto che i computer già li utilizziamo, perché non creare un archivio informatico di questi provvedimenti? Qual era il senso di questa cosa? Quello di evitare il c.d. rischio del dissenso occulto, cioè che i magistrati all’interno dello stesso ufficio giudiziario assumessero su questioni identiche decisioni difformi/in contrasto, non perché volessero consapevolmente contrastare le decisioni altrui, ma perché non erano a conoscenza del precedente giudiziario magari del loro collega di stanza. Ci perché la redazione su carta rendeva molto più difficile la consultazione di tutti i precedenti; mentre il sistema delle banche dati informatiche, e quindi l’archiviazione, ti dava la possibilità di mettere insieme in maniera massiva molti dati, di catalogarli e quindi rende più facile la conoscenza dei precedenti giudiziari.

perché era un sistema chiuso che dialogava soltanto all’interno del Ministero della Giustizia. Tuttavia poiché al nostro legislatore spesso piace cambiare, nel 2009 si è detto che questa casella speciale dedicata al processo telematico non andava bene e si è passato al sistema attuale della PEC (la posta elettronica certificata), che come voi sapete non è un sistema chiuso, perché, non so se vi è mai capitato di trovarvi a farlo, da una mail ordinaria potete tranquillamente inviare una mail ad una PEC e viceversa. Vi verrà una segnalazione di errore, ma il messaggio arriva a comunque destinazione; sia dalla mail ordinaria alla PEC che dalla PEC alla mail ordinaria, nei due passaggi. Questo non è un problema di poco conto, perché la PEC è lo strumento necessario per il funzionamento del processo telematico in dotazione degli avvocati e dei magistrati negli uffici giudiziari. La PEC ha già subìto una serie di attacchi informatici: l’ultimo episodio importante dell’ottobre scorso, qui si parla di data breach, che vuol dire la violazione di dati, cioè ci sono stati degli hacker che sono riusciti ad avere accesso a questo sistema delle PEC e a paralizzare il sistema giustizia. Questo ha rappresentato per gli avvocati la paura di non poter effettuare depositi telematici, e voi pensate quando gli avvocati sono soggetti ad una scadenza processuale per cui devono depositare necessariamente un atto entro un dato termine elettronico previsto a pena di decadenza, che cosa pu costituire il rischio di un attacco informatico? Se le PEC sono paralizzate, io non posso fare il deposito telematico: vuol dire che rischio che il giudice mi dica – se non ho una prova che il fatto non mi sia imputabile – che il deposito è tardivo. Dovrei chiedere l’autorizzazione a depositare in cartaceo l’atto per ragioni eccezionali, ma spesso posso non avere il tempo per chiedere questa autorizzazione. Tuttavia sta di fatto che il legislatore ha adottato questo sistema della PEC. Ora, al di là delle criticità che questo sistema presenta ed il fatto che sia un sistema chiuso italiano, perché il sistema della PEC funziona solo in Italia (ad esempio dall’estero io non posso mandare o ricevere mail presso una PEC); quindi al di là di questi limiti, insicurezze e criticità, che cos’è la posta elettronica certificata e in che cosa si differenzia da una posta elettronica ordinaria? È un sistema di posta elettronica, ma la discriminante è che è fornita al mittente una documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna dei documenti informatici. La differenza è che io con la PEC ho la certezza della data; perché se voi provate ad inviare una PEC, a differenza della mail ordinaria, vi torneranno indietro due ricevute: la prima ricevuta che, sempre nel processo telematico in materia di acronimi/sigle, si chiama RAC (ricevuta di accettazione), la seconda si chiama RdAC (ricevuta di avvenuta consegna). La prima ricevuta (ricevuta di accettazione) significa che la vostra e-mail è partita: immaginate il postino che si è messo in moto, la prova che la vostra comunicazione è regolarmente partita; la seconda ricevuta che vi tornerà sulla PEC è la ricevuta di avvenuta consegna che vi dà la prova che la vostra comunicazione digitale (la vostra e-mail) è arrivata nella casella PEC del destinatario a prescindere dalla materiale lettura da parte del destinatario. Immaginate il postino che ha messo in cassetta l’atto: l’atto è arrivato a destinazione, ma non è detto che il destinatario lo abbia letto. A voi, per , non vi importa di quando lo ha letto il destinatario, l’importante è che a voi mittenti sia tornata sulla casella di partenza la RdAC (ricevuta di avvenuta

consegna), che vi dà prova del momento in cui quell’atto a fini giuridici deve ritenersi arrivato, giunto a destinazione, indipendentemente dall’apertura del messaggio, dalla lettura di questo messaggio. Quindi qual è la scriminante rispetto alla mail ordinaria? La certezza della data che con la mail ordinaria non avete. Vedremo che la PEC è uno dei pilastri del processo civile telematico senza il quale il processo telematico non potrebbe funzionare. Come funziona dal punto di vista normativo il processo telematico? Quali sono le regole? Qua c’è un’altra stranezza: le regole più importanti io le chiamo “la grammatica” del processo civile telematico, per intendere quell’insieme di regole – proprio come la lingua – , quell’insieme di convenzioni con le quali parlare, comunicare; e il processo civile telematico ha questa grammatica cioè l’insieme delle regole necessarie per il funzionamento del processo ed è scritto non in una fonte primaria, non in una legge, bensì in alcuni provvedimenti di carattere amministrativo. Sono due le fonti principali del processo telematico:

  1. la prima fonte è questo decreto ministeriale 44/2011 che si chiama “Regole tecniche del processo civile telematico” in cui il ministero della giustizia, con relativo decreto, ha dettato le regole che sono necessarie a, per esempio, fare un deposito telematico o fare una comunicazione telematica. Il ministero con questo decreto ci dice quali sono le modalità sulle quali la parte pu depositare validamente un atto all’interno del processo. Ci deve dire qual è il formato informatico con il quale fare il deposito, quali sono i tempi del deposito, qual è il procedimento per depositare. Il fatto che un decreto ministeriale possa disciplinare una materia che è processuale, e quindi soggetta a riserva di legge, pu giustificarsi alla luce del fatto che qui c’è un’espressa delega del legislatore (la legge primaria, quella che vedevamo prima, la L. 193/2009) che ha espressamente delegato al ministero l’emanazione del ministero che contenesse le regole tecniche per l’attivazione del processo civile e del processo penale delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione. Fino a qua, questo tipo di procedimento sub legislativo potrebbe anche esser giustificato; io affido al potere esecutivo quello che in realtà spetterebbe al potere legislativo. La stranezza è che per le vere regole che disciplinano il processo telematico non sono neanche dettate in questo decreto ministeriale, ma sono dettate in una fonte ulteriormente subordinata che si definisce le specifiche tecniche; quindi regole tecniche: d.m. 44/2011; regole attraverso le quali oggi funziona il processo telematico sono dettate in un provvedimento che non è neanche un decreto, ma è un provvedimento dirigenziale cioè di una ripartizione del ministero della giustizia che si chiama DGSIA (Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati). Quindi una sottosezione degli uffici del ministero romano di giustizia che ha dettato queste specifiche tecniche. E qua cominciano i problemi, perché abbiamo detto che il giusto processo – ricordate l’art. 111 Cost. – parla del giusto processo regolato dalla legge. Allora il fatto che alcune regole, che possono impattare sul processo, siano dettate non in un provvedimento di rango primario (la legge), ma in un provvedimento neppure secondario (ergo si tratta di un provvedimento

stampa e lo riacquisisce tramite scanner, che cosa risulterebbe? Risulterebbe una scansione di immagini, cioè un file di immagine che quindi non consente le operazioni di copia e incolla (cioè selezione e copia di parti): perché il legislatore l’ha vietata questa cosa? Per una ragione molto semplice: che è quella di consentire ai giudici di fare il copia e incolla dagli atti di parte, perché nel momento in cui il giudice deve stendere il provvedimento finale (la sentenza), pu avere la possibilità di fare copia e incolla degli atti di parte quindi prendere le parti e i documenti processuali che trovano concordi naturalmente. Quindi sostanzialmente il giudice, spiegando alla parte la tesi giuridica facendola propria nel provvedimento giudiziale, all’occhio del legislatore, snellisce molto l’attività; vengono snelliti i tempi dell’attività decisionale. Perché vi dico tutto questo? Perché se l’avvocato, come è accaduto molte volte, agli inizi del processo telematico, non era sufficientemente “telematico”(non era sufficientemente bravo; voi pensate agli avvocati giovani, ma pensate anche agli avvocati con una certa anzianità di servizio che si oppongono all’avvento del processo telematico)… cosa succedeva? Che questi avvocati stampavano i loro atti, li firmavano a mano propria invece di firmali digitalmente, li riacquisivano tramite scanner e provavano e depositarli. Vi ho riportato una serie di provvedimenti: Tribunale di Livorno 25/07/2014  “ll ricorso del decreto ingiuntivo depositato preventivamente in formato PDF immagine – quindi con quell’errore che vi ho appena detto – deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 156 co. 2 perché inidoneo a raggiungere il suo scopo in quanto il suo scopo consiste nella possibilità che l’atto sia navigabile ad ogni attore del processo”; leggi che il giudice possa fare su copia e incolla e dunque sia consentito l’utilizzo degli elementi o parti dell’atto stesso senza la necessità di ricorrere al programma di riconoscimento. Tribunale di Roma 13/07/2014  ci dice la stessa cosa “Il ricorso del decreto ingiuntivo dello stato della presentazione di immagini deve essere dichiarato inammissibile per carenza di requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, per lo scopo dell’atto dovendosi intendere non solo quello di significare alle parti i propri intendimenti, ma anche quello di inserirsi efficacemente in una sequenza assoggettata alle regole tecniche”. Ora, perché tutto questo? Perché, come vi ho detto in premessa, dall’inosservanza dell’art. 12 delle specifiche tecniche, quindi di un provvedimento sub-secondario, deriva una conseguenza processuale molto grave: l’inammissibilità o la nullità insanabile di quell’atto; quindi questo vuol

dire che questi avvocati hanno dovuto poi giustificare al cliente la loro soccombenza, cioè il fatto che il processo era stato perso per un’inosservanza di una regola che non sta scritta nel codice di procedura civile, non sta scritta in una legge primaria, ma sta scritta in un provvedimento dirigenziale. Naturalmente la dottrina si è ribellata a tutto questo: ve la faccio breve, sollevando 3 principali obiezioni: -la prima riguarda il principio di riserva di legge: il processo civile deve essere regolato dalla legge. Le regole e le sanzioni devono essere scritte in un provvedimento normativo, non è accettabile che le sanzioni di carattere processuale (peraltro sanzioni irreversibili come l’inammissibilità dell’atto), possano derivare dall’inosservanza di una regola secondaria, o addirittura in questo caso subordinata ad una normazione secondaria; -il principio di raggiungimento dello scopo: è vero che l’atto non è ossequioso delle cc.dd. specifiche tecniche, ma è anche vera un’altra cosa. Qual è lo scopo dell’atto? Quello di consentire il copia e incolla al giudice? Naturalmente no, non pu essere questo lo scopo di un atto processuale; lo scopo di un atto processuale è quello di consentire alla controparte ed al giudice di conoscere il contenuto dell’atto medesimo. Non è certo quello di offrire al giudice un’utilità concreta che è quella del copia e incolla, ma che non possiamo elevare a scopo dell’atto. Lo scopo dell’atto processuale è quello di attivare il contraddittorio, cioè di consentire alle parti di studiare il contenuto dell’atto, non solo la forma, e poter controbattere a ragion veduta; e al giudice di conoscere il contenuto dell’atto. Quell’atto depositato erroneamente come scansione di immagine è un atto che arriva perfettamente leggibile alla PEC del magistrato o alla PEC della controparte. -L’unica utilità frustrata è quella che vedete nella terza obiezione: quella di consentire il copia e incolla da parte del giudice, ma il copia e incolla dei giudici non è lo scopo dell’atto e quindi non pu determinare una nullità per mancato raggiungimento dello scopo. Quello su cui mi vorrei soffermare, che è la cosa interessante, è il procedimento di deposito, cioè che cosa avviene quando un avvocato telematicamente deposita un atto processuale? Per , prima di dire questo, dobbiamo vedere che a fronte di queste regole tecniche, queste specifiche tecniche, cioè in questa formazione secondaria, nel codice di procedura civile sono pochissime le norme che sono state adeguate alla telematizzazione del processo  esempi: art. 83 c.p.c. sulla procura, perché la procura pu essere ormai rilasciata anche in formato digitale, se anche il cliente naturalmente è provvisto di firma digitale. Sappiamo che una società ha l’obbligo di avere una PEC, quindi anche una firma digitale; e pu rilasciare la procura (quindi l’incarico al difensore) in formato cartaceo oppure la pu rilasciare in formato telematico. L’art. 126 c.p.c. sulla sottoscrizione del verbale di causa: il verbale non deve essere più necessariamente sottoscritto dalla parte di proprio pugno, nell’ottica che un domani – oggi ancora non accade questo – il verbale potrebbe essere telematico, cioè al computer direttamente acquisito poi in archivio informatico. Poi c’è una serie di norme: art. 133 c.p.c. sulle modificazioni di cancelleria, art. 236 c.p.c. che prevede la forma telematica di queste comunicazioni di cancelleria; e poi altre norme sulle disposizioni di attuazione che diciamo sono secondarie, ma l’impianto generale del codice di procedura civile rimane quello del codice del 1942,

seconda dell’interpretazione che noi diamo alla natura di questa seconda fase. Se (questa fase è) meramente prosecutoria del giudizio originario o se è autonoma come fase, vedete che l’atto che inizia quella fase pu essere necessariamente telematico o anche cartaceo. Se la seconda fase, cioè se il sub procedimento è una fase prosecutoria, allora l’atto deve considerarsi come atto endoprocessuale perché il processo è unico (sono due fasi di un unico processo quindi l’atto, essendo endoprocessuale, deve essere necessariamente depositato in formato telematico). Se invece la fase successiva è una fase autonoma quindi inaugura un nuovo processo, l’atto in quanto non endoprocessuale ma introduttivo di una nuova fase, potrebbe anche essere depositato in cartaceo. Quindi a seconda dell’interpretazione che diamo alla natura di quella fase, se prosecutoria o autonoma, cambia la forma dell’atto. Questo che vi sto dicendo si è posto, particolarmente nella giurisprudenza, come problema interpretativo proprio nell’ipotesi del procedimento cautelare. Nel procedimento cautelare sapete che esiste il reclamo cautelare (= un’impugnazione, un modo attraverso il quale la parte soccombente in primo grado pu impugnare, pu dolersi degli esiti del primo grado di giudizio): tutto oscilla sull’interpretazione del reclamo cautelare, che cos’è il reclamo cautelare? E’ una prosecuzione dell’unico giudizio cautelare? Oppure è un giudizio a tutti gli effetti impugnatorio e quindi autonomo, un nuovo grado di giudizio? A seconda dell’interpretazione che la giurisprudenza dà al reclamo cautelare come prosecuzione dell’unico grado cautelare o come grado autonomo di impugnazione, l’atto introduttivo del reclamo non pu essere depositato in cartaceo, ma deve essere necessariamente in stato telematico. L’errore sulla forma nell’atto determina sempre quella conseguenza processuale irreversibile, cioè l’inammissibilità dell’atto: se io provo a depositare un atto cartaceo ma avrei dovuto farlo in telematico, poiché la legge dice che l’atto deve essere depositato in forma esclusivamente telematica, se io sbaglio la forma dell’atto, il giudice dovrebbe dichiarare l’inammissibilità di quel deposito; inoltre, se io non sono più in termine per riprovare il deposito, io perdo la possibilità di proporre il termine cautelare. Il consiglio potenziale per le parti e gli avvocati è quello di avvalersi sempre della forma telematica, perché con la forma telematica non si sbaglia mai, in quanto il legislatore ci dice che facoltativamente TUTTI GLI ATTI, anche quelli non endoprocessuali, quindi anche quelli introduttivi, possono essere depositati in telematico: lo dice espressamente la legge cioè la l. 179/2012 ci dice che nel dubbio, la parte adotterà sempre la forma digitale ormai valida tanto per gli atti endoprocessuali quanto per gli atti introduttivi e di costituzione. La forma cartacea, invece, porrebbe l’inconveniente che ogni volta che il giudice davanti ad un atto endoprocessuale che si sta depositando, potrebbe dire che eri tenuto a farlo in telematico, invece lo hai fatto in cartaceo quindi ti dichiaro l’inammissibilità del deposito e poiché non hai rispettato i termini, hai perso la possibilità di difenderti.

Procedimento del deposito telematico: quali sono le utilità del processo telematico? Le utilità sono due: una FUNZIONE VEICOLARE, cioè il fatto che è sparita la carta e quindi io posso scambiare i dati informatici con risparmio di tempo e di costi, non devo più recarmi a depositare fisicamente l’atto in cancelleria. Tuttavia anche una funzione, spesso un po’ trascurata, c.d. ORDINATORIA (o c.d. CLASSIFICATORIA); come vi ho detto, questo afflusso massivo di dati in formato telematico, dovrebbe offrire una grande chance di catalogazione di questi dati per arrivare all’idea, che era l’idea originaria del processo telematico, di consentire lo screening degli orientamenti giurisprudenziali; cosa che attualmente è realizzata in maniera molto esigua. Che cosa deve avere l’avvocato digitale per procedere al deposito telematico? Tutti gli avvocati ormai sono tenuti alle forme del processo telematico: il dispositivo di firma digitale (il prof lo mostra) che è come una chiavetta usb  questo dispositivo, unito al codice scritto su un foglietto (che chiaramente non lasciate mai incustodito, perché questa è la mia firma sugli atti), rappresenta un sistema di atti, di codici. Io inserisco questo strumento, questo token, questo dispositivo di firma digitale nel computer e attraverso l’inserimento di un codice, firmo l’atto cioè appongo un segno grafico sull’atto che mi dà la garanzia che io avv. Giorgio Poli ho firmato quell’atto, quell’atto è di mia paternità. E’ necessario per il deposito degli atti, perché l’avvocato che redige l’atto lo deve poi sottoscrivere. Un tempo l’atto veniva stampato e la firma era in pugno, oggi invece viene firmato con la firma digitale. Redattore atti non è altro che un software, un programma che consente di compiere il procedimento di deposito dell’atto, cioè quel processo che si chiama termine informatico di imbustamento perché l’atto viene inserito, immaginate, in una busta virtuale all’interno della quale ci sarà l’atto processuale e ci saranno una serie di allegati che voi depositerete all’ufficio giudiziario assieme al vostro atto processuale, la cura degli eventuali documenti che allegate, la nota di iscrizione a ruolo che farà accedere il vostro atto in fascicolo processuale giusto, corretto. Ma se la PEC è necessaria per ogni avvocato, non solo quest’ultimo si dota di una PEC per l’esercizio della professione, ma questa PEC verrà comunicata anche al Consiglio dell’ordine di appartenenza; senn l’avvocato è soggetto ad una serie di sanzioni disciplinari. Quindi (redattore atti) è un software per decifrare file firmati digitalmente, perché quando i file vengono firmati digitalmente possono diventare dei file, che nel gergo informatico sono contraddistinti dal suffisso PSTM che è una particolare estensione del file PDF, che contiene la firma digitale. Per aprire questi file io non posso farlo col normale Acrobat, quello che si usa per i PDF, ma devo avere un software specifico per aprire un file firmato digitalmente.

in un contenitore virtuale, che si chiama busta telematica, per noi utenti finali, appare come un semplice allegato all’e-mail. Dentro questa busta telematica c’è il file DatiAtto che è un file che viene automaticamente creato dal software di redazione e contiene informazione di anagrafica (=il fascicolo in cui quell’atto dovrà affluire), l’atto processuale in senso stretto, gli eventuali allegati e la copia del contributo unificato. Esiste una dimensione massima di allegati, che è 30 MB, che è una dimensione piuttosto ridotta. Se voi pensate alle ipotesi di cause con produzioni documentali molto importanti, molto ponderose, questo limite è facilmente superabile. Allora il legislatore ha consentito, con una modifica successiva, di poter provvedere con invii multipli, cioè di fare più invii purché entro il giorno di scadenza. Che succede una volta che io ho spinto “invio”? Cioè l’avvocato ha iniziato il procedimento deposito, ha preparato la sua busta telematica e la invia all’ufficio giudiziario. Immaginiamo l’ipotesi più classica per cui l’avvocato si riduce sempre all’ultimo giorno per depositare l’atto, perché è oberato di impegni. Nel giorno di scadenza del termine perentorio, procede a depositare la sua memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Qua comincia un processo che è costituito da ben quattro ricevute:

10. RICEVUTA DI ACCETTAZIONE: come abbiamo visto prima, questa ricevuta approva che l’atto è partito, quindi è restituita dallo stesso gestore PEC del mittente dell’avvocato depositante che invia al depositante la prova, la ricevuta di accettazione, che l’atto è stato preso in carico. Nella metafora che abbiamo visto prima: il postino è partito. 11. RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA: la prova che l’atto è arrivato presso la casella PEC dell’ufficio giudiziario destinatario. Dove lo voglio notificare io? Al tribunale di Bari? La seconda ricevuta dà la prova che l’atto è giunto a destinazione presso la casella PEC del Tribunale di Bari. Non è il momento in cui materialmente l’atto verrà scaricato dal cancelliere, ma è il momento in cui l’atto è giunto a destinazione. Questo secondo momento è fondamentale perché è quello che rileva ai fini della tempestività del deposito, cioè il momento più desiderato dall’avvocato è questo: cioè quello della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, perché questo momento rileva ai fini della tempestività del deposito. Se la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la mezzanotte del giorno di scadenza, l’atto è tempestivamente notificato. Se arriva un minuto dopo, l’atto è tardivo. Vi dico questo per farvi notare che una delle maggiori innovazioni del processo telematico è che ha ampliato i tempi di deposito degli atti. Prima io dovevo portare in cartaceo l’atto tenendo conto degli orari di chiusura della cancelleria, le cancellerie chiudevano alle 14 e quindi io l’ultimo giorno il deposito lo potevo fare

fino alle 14. Oggi il deposito degli atti è consentito fino alla mezzanotte, com’è giusto che sia, perché ormai l’informatizzazione consente un allungamento dei tempi fino alla mezzanotte del giorno di scadenza. Tuttavia l’importante è che arrivi questa seconda ricevuta, cioè la ricevuta di avvenuta consegna.

12. L’avvocato non pu dormire sonni tranquilli dopo la seconda ricevuta, perché ha la prova della tempestività, ma non ha la prova della validità dell’atto: son due cose ben diverse. Dopo la seconda ricevuta, ce n’è una terza: sempre che arriva nella casella PEC dell’avvocato depositante che si chiama ESITI CONTROLLI AUTOMATICI ed è una ricevuta sempre automatica, quindi non c’è un intervento umano, che è inviata direttamente dal ministero della Giustizia che compie una serie di controlli automatici sull’atto depositato per verificare se, dal punto di vista tecnicoinformatico, l’atto è rispettoso di quelle specifiche tecniche. L’atto pu andar bene, quindi pu non segnare alcuna anomalia, oppure pu segnalare 3 anomalie in ordine crescente di preoccupazione per l’avvocato: warm, error e fatal. Warm  anomalia solitamente sanabile, quindi l’avvocato mantiene una certa tranquillità se c’è l’avviso “warm”. Manca la procura, oppure che si possa fare un ricorso di causa. Error  qua già cominciano i problemi, perché “error” è un errore bloccante, nel senso che potrebbe impedire la validità del deposito, lasciato alla discrezione dell’ufficio; vuol dire che con la successiva ed ultima ricevuta che stiamo per vedere, l’ufficio cioè la cancelleria, potrebbe decidere di accettare come anche rifiutare quel deposito dell’atto. Se lo rifiutasse, non ci importerebbe niente del fatto che il deposito non è originariamente tempestivo, perché il rifiuto potrebbe travolgere retroattivamente quel deposito; e se l’avvocato non fosse più in tempo per rinnovare il deposito, anche in questo caso ne discenderebbe la irreversibile decadenza del termine processuale. Fatal  ultima gradazione di errore. Differentemente da “error”, non consente di poter sindacare alla cancelleria; la cancelleria è obbligata a verificare l’atto. Sono casi limite in cui l’avvocato è così sprovveduto da essersi dimenticato di inserire l’atto processuale. Esempio: io voglio depositare il ricorso, ma mi sono dimenticato di allegare il ricorso alla PEC e quindi il sistema dà un errore “fatal” che dà come esito scontato il rifiuto del deposito. Oppure l’atto è prodotto in un formato non decifrato dal sistema; è un formato informatico che non è contemplato dal sistema. Sembrerebbe chiaro questo sistema di segnalazione delle anomalie, cioè sembrerebbe che l’avvocato sia in grado di capire chiaramente dalla terza ricevuta, di ESITO CONTROLLI AUTOMATICI, che solitamente arriva dopo

anche di settimane; quindi l’avvocato depositante ha la conferma della validità del suo deposito soltanto dopo molti giorni e questo pu determinare che se l’atto viene rifiutato, certamente non ha più la sua possibilità di farlo perché è ormai arrivato ai termini. La controparte vedrà l’atto soltanto quando dopo molti giorni verrà accettato e pu determinare, come abbiamo detto prima, un problema di contraddittorio, cioè di riduzione dei tempi.