Scarica Diritto Costituzionale: Vicende Normative, Fonti e Interpretazione - Prof. Losana e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!
ESAME DIRITTO COSTITUZIONALE II
Ma#eo Losana
- Cap 3: vicende norma1ve 1
- Cap 4: pluralità delle fon1 e unità dell’ordinamento 5
- Cap 5: interpretazione giuridica e interpretazione cos1tuzionale 7
- Cap 6: cos1tuzione e legge cos1tuzionale 10
- Cap 7: le fon1 internazionali 13
- Cap 8: le fon1 del diriBo europeo 17
- Cap 10: gli aC aven1 forza di legge e il referendum abroga1vo 20
- Cap 13: i regolamen1 del governo 25
CAP 3
Quando parliamo di vicende norma,ve alludiamo ai fenomeni rela1vi alla vita di un faBo o di un aBo norma1vo: nascita, modifica, es1nzione. Il regime giuridico di una fonte dipende dalla sussistenza di determina1 requisi1 stabili dall’ordinamento quali condizioni necessarie perché si abbia una fonte norma1va (esistenza, validità, efficacia nello spazio e nel tempo). L’analisi riguarda gli aC norma1vi. o Esistenza Perché una fonte possa produrre norme è necessario che esista giuridicamente. L’esistenza di un aBo norma1vo è la condizione per la quale un aBo è riconoscibile come tale, perché possiede le caraBeris1che che l’ordinamento prevede debba avere - > se è riconoscibile in ques1 termine, si può dire che esso appar1ene ad un ordinamento giuridico. L’esistenza è un conceBo relazionale: specifica relazione tra un aBo e l’ordinamento giuridico. Per stabilire questa relazione occorre individuare dei requisi1 di esistenza di un aBo-fonte: a. sogge,o emi,ente : un aBo norma1vo per esistere deve essere posto da un soggeBo competente a adoBarlo, ossia dotato di un potere norma1vo. b. procedimento di adozione : ossia una sequenza di aC dis1n1, ma funzionalmente collega1 e previs1 da norme di riconoscimento dell’ordinamento giuridico. Il procedimento di formazione si ar1cola in due fasi:
- deliberazione: fase di inizia1va, istruBoria e approvazione.
- aCvità integra1va dell’efficacia dell’aBo: fase di emanazione e pubblicazione nella raccolta ufficiale. Un aBo deliberato si dice perfeBo. c. volontà e causa dell’a,o : la volontà non rileva come volontà dell’aBo, ma come volontà degli effeC dell’aBo, ovvero il contenuto voli1vo dell’aBo. La causa è lo scopo al quale l’aBo tende ( ra,o legis ). [≠ il provvedimento amministra,vo è un’aCvità vincolata dalla legge, la cui aCvità discrezionale cos1tuisce eccezione. La mo1vazione sarebbe necessaria solo per l’aCvità discrezionale, proprio come aCvità non vincolata. Gli a2 norma,vi invece sono espressione di decisioni poli1che libere, grazie alle ampie possibilità date dalla cost. Eccezioni: la mo1vazione è richiesta per i decreto-legge e per le fon1 dell’Ue]. d. ogge,o : l’aBo-fonte deve aver un quid al quale si riferiscono le prescrizioni. L’oggeBo deve essere determinato o determinabile, individuato direBamente o per rela,onem , ossia facendo riferimento ad un altro aBo norma1vo. e. esternazione dell’a,o : perché un aBo-fonte possa produrre effeC giuridici è necessario che la volontà norma1va sia esternata. Per gli aC-fonte la regola è la scriBura, affinché si possa parlare di aC formali. Il documento è il contenitore dell’aBo-fonte nella sua esternazione scriBa (formato da 1tolo, preambolo, ar1colato). La pubblicazione di un aBo norma1vo produce una duplice funzione:
- permeBe all’aBo norma1vo di produrre efficacia giuridica, poiché dopo 15 giorni entra in vigore, diventando obbligatorio per tuC.
- è lo strumento mediante il quale l’aBo norma1vo diventa legalmente conoscibile. o Validità La validità aggiunge una valutazione posi1va di conformità dell’aBo all’ordinamento, in quanto specifica a quali condizioni un ordinamento considera esistente un determinato aBo e le rela1ve disposizioni. Due accezioni:
- esistenza: la validità rimanda alla condizione di appartenenza di un aBo norma1vo a un ordinamento giuridico.
- legiCmità: la validità indica la conformità di un aBo all’ordinamento giuridico. Kelsen - > l’ipotesi di una “norma contraria alla norma”, cioè dell’invalidità della norma, è in contraddizione con l’unità dell’ordinamento giuridico come sistema di norme logicamente chiuso. L’ipotesi di una legge incos1tuzionale può essere spiegata così: un aBo-fonte che non rispeC le regole cos1tuzionali sulla forma e sul contenuto, non è propriamente un aBo invalido, ma un aBo valido viziato, che per questa ragione deve essere rimosso dall’ordinamento.
L’aBo dichiarato illegiCmo deve essere annullato cessando di esistere per l’ordinamento e quindi non può più svolgere la propria efficacia. I vizi dell’aBo sono riconosciu1 e dichiara1 dal giudice. I vizi possono classificarsi in: a. vizi formali : aCnen1 ai requisi1 formali dell’aBo b. vizi materiali o sostanziali : rela1vi al contenuto dell’aBo c. vizi di ragionevolezza : aCnen1 al contenuto materiale, ma che evidenziano i casi specifici di arbitrarietà o di irragionevolezza dell’aBo norma1vo. Tre soBo gruppi:
- quando l’aBo norma1vo ha disciplinato in modo diverso situazioni uguali (o contrario)
- quando l’aBo norma1vo è viziato da un’incoerenza tra i mezzi impiega1 per disciplinare certe situazioni e i fini persegui
- quando l’aBo norma1vo ha operato un’irragionevole bilanciamento dei diriC, principi o valori cos1tuzionali o efficacia Quando si parla di efficacia dell’aBo norma1vo si vuole indicare due cose:
- l’idoneità a produrre effeC giuridici - > efficacia in potenza
- effeCva capacità regola1va - > efficacia in a7o , si ricorre al conceBo di vigenza L’effeCva produzione degli effeC si ha quando l’aBo norma1vo è vigente. L’efficacia può essere diversa a seconda che si parli dello spazio o del tempo dell’opera1vità delle norme giuridiche (queste due condizioni possono cambiare durante la vita dell’aBo norma1vo): a) efficacia nel tempo - > individua il periodo durante il quale l’aBo norma1vo è applicabile b) efficacia nello spazio - > individua l’ambito di applicazione materiale dell’aBo norma1vo Art 73.3 cost : “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”. Art 10 preleggi cc : “Le leggi e i regolamen1 divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimen1 disposto. Le norme corpora1ve divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimen1 disposto”. L’intervallo tra la pubblicazione e la vigenza dell’aBo norma1vo si chiama vaca,o legis , ossia la condizione in cui versa l’aBo norma1vo che ha concluso il procedimento di formazione. In tale periodo l’aBo è perfeBo, pubblicato ed efficace in potenza, ma non è ancora obbligatorio e applicabile - > funzione: meBere a conoscenza il ciBadino. Esso è derogabile. Queste previsioni si limitano a fissare l’inizio dell’obbligatorietà di un aBo, ma non eliminano il dubbio sulla legge applicabile. Nei rappor1 tra fon1 norma1ve, le regole generali per stabilire l’ efficacia nel tempo sono:
- il principio di irretroaCvità
- il principio lex posterior derogat priori (la legge successiva abroga la precedente) Formano il cd. diriBo intertemporale, che deBando regole sulla disciplina della successione degli aC norma1vi nel tempo, si dis1ngue dalle norme transitorie (cioè quelle che l’autore dell’aBo stabilisce allo scopo specifico di regolare il passaggio dalla disciplina precedente da quella introdoBa ex novo ). Principio di irretroaBvità - > la regola generale è che gli aC norma1vi producono effeC solo PRO FUTURO , quindi non abbiano efficacia retroaCva (Art 11 preleggi cc + Art 25 cost). Tale principio si gius1fica sulla base della regola della sopravvenienza della fonte an1ca, rispeBo alla quale cos1tuisce un’eccezione l’applicazione immediata della legge nuova. Si vuole impedire che il legislatore non prenda aBo della situazione giuridica che trova e ne invada il campo con norme che sconvolgono quelle situazioni della vita che avevano subito l’impronta delle leggi anteriori, essendosi queste concretate. Problema: derogabilità del principio e ammissibilità di leggi retroaBve - > sono ammesse le leggi retroaCve, cioè applicabili a situazioni sorte prima della loro entrata in vigore. TraBandosi di un’eccezione, esse soggiacciono a un par1colare traBamento giuridico (la cost dispone del divieto assoluto delle norme penali sfavorevoli). La legge retroaCva è soBoposta ad una serie di limiC :
- deve sussistere una specifica causa di gius1ficazione alla base dell’intervento retroaCvo
- deve rispeBare i principi di uguaglianza, ragionevolezza e di affidamento del ciBadino alla sicurezza giuridica, nonché le funzioni cos1tuzionalmente riservate al potere giudiziario. La giurisprudenza ha cercato di limitare la prassi delle leggi retroaCve con la teoria dei diriB acquisiC (vuole proteC i diriC forma1 per effeBo dell’autonomia delle par1) e del fa,o compiuto (permeBeva di dis1nguere due regimi: i rappor1 passa1 regola1 dalla legge an1ca; rappor1 futuri des1na1 alla regolazione della legge nuova): “ogni comportamento è regolato dalla legge vigente nel momento in cui è posto in essere”. Il posi1vismo e il formalismo giuridico hanno poi riconosciuto la legge nuova più giusta e naturalmente des1nata ad invadere il passato - > ciò ha portato ad ammeBere la possibile applicazione della legge nuova anche ai faC penden1.
Il divenire dell’esperienza giuridica permeBe di rilevare: a) le trasformazioni di significato dell’effe,o abrogaCvo - > sull’effeBo abroga1vo si dis1nguono due tesi:
- l’abrogazione determina la cessazione di efficacia di una norma giuridica. L’abrogazione fa cessare l’efficacia della legge in quanto es1ngue la volontà stessa che la produce (criterio di specialità).
- l’abrogazione determina la delimitazione nel tempo dell’efficacia di una norma giuridica. L’abrogazione non tanto es1ngue la norma abrogata, ma ne delimita la sfera materiale di efficacia e quindi l’applicabilità ai faC verifica1si sino ad un certo momento nel tempo (capacità di regolare situazioni nuove). Questa seconda tesi, oggi prevalente, è scindibile in due varian1: 2.1: la norma abrogata va considerata es1nta PRO FUTURO , cioè da un lato resta applicabile solo ad una serie definita di faC passa1, dall’altro la cessazione del vigore in seguito ad abrogazione è certamente defini1va. 2.2: la delimitazione degli effeC della norma abrogata vale rebus sic stan,bus e quindi non è defini1va, dato che dipende quasi integralmente dall’interpretazione delle norme abrogata e abroga1va. b) l’emersione di figure anomale di abrogazione (non riconducibili all’Art 15 p.) - > nella prassi si registrano alcune tendenze non in linea con la struBura e la ra,o originarie dell’abrogazione. Si possono considerare casi animali:
- abrogazione innominata : casi in cui il legislatore si limita a stabilire che “sono abrogate tuBe le norme non compa1bili con le disposizioni della presente legge” - > verte su norme non iden1ficate. Sarà compito dell’interprete individuare le disposizioni contrastan1.
- abrogazione implicita , si differenzia in più casi: a. l’abrogazione per nuova disciplina della materia (si differenzia dall’abrogazione tacita si soCntende la volontà del legislatore di eliminare la disciplina anteriore) b. quando è dato rilievo prevalente alla volontà aBuale del legislatore, anziché alla volontà storica c. quando è disposta l’abrogazione di norme in relazione a principi di diriBo d. quando è riconosciuta forza abroga1va all’anacronismo legisla1vo (vizio di irragionevolezza della legge) e. quando la portata del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali è rela1vizzata in concreto - > principio di specialità riceve applicazioni non univoche.
- abrogazione ricogniCva : quando il legislatore dispone consapevolmente l’abrogazione di norme già abrogate al solo fine di ribadirne l’abrogazione. EffeBo meramente dichiara1vo, non prescriCvo. Reviviscenza - > A abroga B, che a sua volta abroga C. A abrogando B, fa rivivere C? Nel nostro ordinamento non ci sono regole espresso, quindi la reviviscenza è una ques1one di interpretazione. Essa dipende dalla concezione di abrogazione:
- se l’abrogazione es1ngue l’aBo abrogato, non c’è spazio per la reviviscenza
- se l’abrogazione è una ques1one di ricostruzione degli effeC abroga1vi, si potrebbe avere reviviscenza Il nodo della reviviscenza sta nella possibilità o meno di configurare questa situazione:
- come un effeBo automa1co dell’abrogazione - > la reviviscenza è la conseguenza logica e necessitata dell’abrogazione di una disposizione meramente abrogatrice.
- come un effeBo espressamente voluto all’aBo dell’abrogazione - > si esclude alcun automa1smo, riconoscendo come possibile la reviviscenza solo se espressamente disposta nel momento in cui si abroga una disposizione meramente abrogatrice. In doBrina sono state sostenute entrambe le tesi e la ques1one è aperta. La reviviscenza non riguarda solo gli aC norma1vi, ma può anche riferirsi agli effeC di una decisione di accoglimento della corte cos1tuzionale e di un referendum popolare. La corte cos1tuzionale ha però escluso la reviviscenza come effeBo automa1co di una richiesta di referendum abroga1vo. Dall’abrogazione vanno tenu1 dis1n1 fenomeni simili:
- sospensione : l’efficacia di una norma è provvisoriamente o transitoriamente arrestata, cioè sospesa, finché non cessa l’efficacia della norma sospensiva. Tra la norma che sospende e la norma sospesa non c’è incompa1bilità, né essa con1ene una volontà abroga1va, essendo direBa a bloccare l’ulteriore produzione di effeC della seconda.
- deroga : presuppone una relazione tra una norma generale una norma derogatoria; quest’ul1ma ha l’obieCvo di escludere alcune situazioni dall’ambito di applicazione della norma generale in cui altrimen1 rientrerebbero, deBando per quelle situazioni una disciplina speciale (ovvero in deroga). La norma derogatoria non abroga la norma generale, ma la rende non applicabile ai casi previs1.
- dalla deroga va dis1nta la norma eccezionale : deve essere applicata solo alle faCspecie da essa previste.
- legge temporanea : si ha quando una fonte-aBo delimita nel tempo la propria efficacia norma1va mediante la previsione di un termine finale di vigenza.
CAP 4
Un ordinamento non può che essere un’unità coerente di par1, quindi un sistema giuridico. Ogni ordinamento provvede a meBere ordine tra le fon1 norma1ve, mediante la previsione di regole specifiche direBe a:
- ordinare in sistema la pluralità delle fon
- risolvere le an1nomie, ossia i confliC tra norme In questo modo può realizzarsi il postulato dell’unità, della coerenza e della completezza di un ordinamento giuridico:
- unità : implica che un ordinamento debba essere riconducibile ad un principio fondante unitario, che si trova nella cos1tuzione come prodoBo unico e specifico del potere cos1tuente.
- coerenza : l’ordinamento debba essere un insieme di fon1 e di norme senza contraddizioni interne. I disordini non sono ammissibili e vanno risol1 sulla base dei principi di coerenza e non contraddizione.
- completezza : l’ordinamento debba essere privo di lacune o vuo1 norma1vi, non possono esserci casi non previs dalla legge. L’unità, la coerenza e la completezza di un ordinamento dipendono dai principi che la cos1tuzione stabilisce a questo scopo - > stato cos1tuzionale = supremazia della cos1tuzione nei confron1 di tuBe le fon1 norma1ve. I rappor1 tra fon non solo non sono susceCbili di una teoria sistema1ca, ma si risolvono essenzialmente in ques1oni concrete di interpretazione e di applicazione di norme. TuBavia, il cos1tuzionalista non può rinunciare all’obieCvo di ordinare il disordine. A questo scopo sono funzionalmente direC i tre criteri generali. Criterio gerarchico La gerarchia permeBe di ordinare le fon1 secondo gradi differen1 di forza o efficacia norma1va, in base a una scala 1pologica stabilita direBamente o indireBamente dalla cos1tuzione. La fonte di grado superiore prevale sulla fonte di grado inferiore; quindi la legiCmità delle fon1 subordinate dipende dalla loro conformità alle fon1 sovraordinate. Di conseguenza, la violazione dell’ordine gerarchico delle fon1 norma1ve determina una situazione di illegiCmità, in linea di principio, delle disposizioni di fonte subordinata in confliBo con quelle di fonte sovraordinata. Rappor1 gerarchici:
- cosCtuzione - fonC primarie : principio di supremazia della cos,tuzione ; essa è la misura di validità delle fon primarie e quest’ul1me devono essere compa1bili con la cos1tuzione. Il principio di supremazia può essere inteso: a) interpretazione conforme alla cos1tuzione: in caso di confliBo tra una norma cos1tuzionale e una norma primaria, il principio impone di risolvere l’an1nomia interpretando le disposizioni di fonte primaria in maniera compa1bile con la cos1tuzione. L’interprete deve preferire un significato compa1bile con la cos1tuzione e scartare il significato non compa1bile. b) non contraddizione con la cos1tuzione: l’an1nomia tra fonte cos1tuzionale e fonte primaria, non risolvibile mediante un’interpretazione conforme, dà luogo ad un vizio di legiCmità della seconda. Le fon1 primarie cos1tuzionalmente viziate sono illegiCme e devono essere espulse dall’ordinamento mediante l’annullamento. Art 134 : “La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. c) eccezione casi di autolimitazione della cos1tuzione: casi in cui la cos1tuzione dispone la cedevolezza o la derogabilità di alcune sue disposizioni, da parte di altre fon1 norma1ve. [Es ArB 73.3 – 122.4 – 11]. [Da NON confondere con i casi di roBura della cos1tuzione - > violazione non espressamente autorizzata dalla cost di singole disposizioni in casi determina1 soBo forma di eccezione. Pag. 70].
- fonC primarie - fonC secondarie : la gerarchia non solo impone la conformità a cos1tuzione di tuBe le fon1, primarie e secondarie, ma implica altresì che la fonte secondaria sia conforme alla fonte primaria che l’ha is1tuita. La gerarchia tra legge e regolamento si esprime mediante il principio di legalità ; esso si traduce in due significa1 che riguardano l’interpretazione o la legiCmità della fonte secondaria: a) preferenza di legge: il confliBo deve essere innanzituBo risolto mediante l’interpretazione delle disposizioni regolamentari in modo compa1bile con quelle della legge. Nel caso in cui non sia possibile dare un interpretazione conforme, l’interprete dovrà disapplicare il regolamento contrastante con l’aBo legisla1vo. b) non contraddizione con la legge: le fon1 secondarie devono essere conformi alla legge, cioè non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Il principio di legalità può assumere due ulteriori significa1: a) legalità in senso formale : necessità che la legge espressamente aBribuisca l’esercizio di un potere regolamentare, con la conseguenza che il regolamento non sarebbe legiCmo se non trovasse fondamento in una mera previa norma di legge. b) legalità in senso sostanziale : ossia esigenza che la legge stabilisca altresì le regole sul contenuto essenziale della disciplina deBata mediante la potestà regolamentare, con la conseguenza che il regolamento non sarebbe legiCmo se non conforme ai contenu1 essenziali previs1 dalla legge.
Confli,o tra i criteri - > nello stato cos1tuzionale non esiste un potere superiore all’altro, ma una pluralità di poteri concorren1. L’unica certezza è la supremazia della cos1tuzione nei confron1 di tuC i poteri. Di fronte alla cos1tuzione, l’unità dell’ordinamento è il risultato dell’aCvità degli interpre1 che precisano i rappor1 tra poteri norma1vi e i corrisponden1 aC-fonte. Diventa però decisivo risolvere i confliC tra gerarchia, competenze a cronologia soBesi ad un confliBo di fon1. Soluzioni generali:
- supremazia della cosCtuzione : nessuna fonte riconosciuta dalla cos1tuzione potrebbe derogarla.
- criterio di gerarchia valore relaCvo , non assoluto : la gerarchia non può trovare applicazione quando la cos1tuzione aBribuisce competenza norma1va ad una fonte specifica; in ques1 casi la competenza vince la gerarchia. Quindi, il confliBo tra gerarchia e competenza va risolto a favore della seconda.
- confliB tra gerarchia - cronologia e competenza - cronologia : l’applicazione del criterio cronologico non può condurre a risulta1 che derogano la gerarchia o la competenza. Ques1 due ul1mi criteri vincono la cronologia.
- la fonte subordinata successiva non abroga la fonte sovraordinata precedente; mentre la fonte successiva sovraordinata abroga la fonte precedente subordinata.
- la fonte successiva non competente non abroga la fonte competente precedente; mentre la legge competente successiva prevale su quella non competente precedente.
CAP 5
Art 12 preleggi : “Nell'applicare la legge non si può ad essa aBribuire altro senso che quello faBo palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”. Con il conceBo di interpretazione si intende:
- l’aCvità del giurista e del giudice direBa ad aBribuire un significato a determina1 aC giuridici o disposizioni.
- il risultato di questa aCvità di ascrizione di significato. L’aCvità di interpretazione dal punto di vista teorico si dis1ngue dalla produzione norma,va : la prima è volta a comprendere il diriBo vigente aBribuendo un senso a fon1 e disposizioni norma1ve, la seconda è direBa a stabilire disposizioni norma1ve. La produzione norma1va è aCvità cos1tu1va di nuovo diriBo, l’interpretazione è aCvità direBa a dare significa1 al diriBo vivente. Ogni ordinamento giuridico stabilisce le regole sull’interpretazione del diriBo - > in questa sezione ci occuperemo delle regole sull’interpretazione delle fon1 norma1ve del diriBo italiano. Per mezzo dell’Art 12 preleggi il giudice può rinvenire la norma del caso , cioè quella che permeBe di decidere (risolvere) una determinata controversia giuridica. Interpretazione e analogia mirano a realizzare il postulato di unità, coerenza e completezza dell’ordinamento giuridico. Dal punto di vista del giudice questo obieCvo è garan1to dal divieto di non liquet - > divieto di “non decidere” con il pretesto della non chiarezza di un testo norma1vo o per la mancanza di una norma posi1va. Il primato del diriBo posi1vo, cioè dei diriBo scriBo nei confron1 dei risulta1 dell’aCvità interpreta1va, si desume dai due criteri dell’interpretazione:
- interpretazione le,erale : per applicare una disposizione non si può ad essa aBribuire altro senso che quello faBo palese dal significato proprio delle parole seconda la connessione di esse.
- interpretazione storica : il senso di una disposizione può essere desunto mediante l’intenzione del legislatore. Prima viene l’interpretazione del testo per quello che dicono le sue parole, poi l’interpretazione del testo ricorrendo in via ausiliaria ai mezzi che permeBono di ricostruire la finalità perseguita dall’autore dell’aBo norma1vo. Criteri di interpretazione - > l’interpretazione presuppone tre elemen1:
- ogge,o : segni da interpretare (fon1 norma1ve).
- sogge,o : colui che svolge l’interpretazione dei segni (qualsiasi operatore giuridico qualificato).
- criteri interpretaCvi : gli strumen1 tecnici necessari per aBribuire un senso ai segni da interpretare (quelli previs dall’ordinamento o elabora1 dalla teoria dell’interpretazione). L’obieCvo dell’interpretazione non è solo quello di comprendere il senso par1colare o generale di regole giuridiche, ma anche quello di concre1zzare regole giuridiche, ossia rendere possibile la regolamentazione giuridica di faC materiali. L’interpretazione è il ponte tra diriBo e faBo, ciò che permeBe al diriBo di ordinare i faC. Le norme sono il prodoBo non presupposto dell’aCvità interpreta1va.
Criteri interpretaCvi a) criterio le,erale : il significato del testo va desunto tenendo conto delle parole che lo compongono e nelle sue connessioni linguis1che. L’interpretazione leBerale deve permeBere di aBribuire un significato ad un enunciato che sia non tanto linguis1camente, ma giuridicamente appropriato perché coerente con la natura norma1va della fonte che lo pone con l’ordinamento giuridico in cui quella fonte deve essere collocata. b) criterio storico-teologico : l’interpretazione storica si rivolge a da1 esterni al testo norma1vo. I segni da u1lizzare sono quelli che permeBono all’interprete di riconoscere l’obieCvo perseguito dal legislatore. La fonte principale di ques1 segni sono i lavori preparatori dell’aBo norma1vo, ossia i documen1 pos1 in essere nel procedimento delibera1vo. Si parla quindi di interpretazione storica perché si traBa di risalire all’intenzione dell’autore nel momento in cui si è manifestata; teologica perché si vuole riconoscere il fine che il legislatore intendeva perseguire con la disciplina posi1va, quale elemento essenziale per interpetrarne il testo. I due criteri, leBerale e storico-teologico, sono necessari ma non sufficien1. c) criterio sistemaCco : l’interpretazione è direBa a stabilire il significato di un enunciato norma1vo coerente con l’ordinamento giuridico, in modo che il prodoBo dell’aCvità interpreta1va sia collocabile sistema1camente come una parte del tuBo. Una leBura necessariamente sistema1ca di un enunciato norma1vo può condurre a esi interpreta1vi differen1 da quelli desumibili solo dal testo o solo dalle intenzioni del legislatore. [storica ≠ evolu1va - > la prima privilegia il senso originario, la seconda da rilievo al senso aBuale di un enunciato. Ciò ha portato ad una divisione tra interpre1 originalis1 e non originalis1]. Tra i tre criteri elenca1, il più importante è quello sistema1co, che permeBe di ricondurre la loBa per il diriBo all’interno dei confini di una cos1tuzione! Integrazione del diri,o L’ordinamento giuridico è un’unità, coerente e completa - > privo di lacune, cioè di casi non previs1 dal diriBo. Nella realtà tra diriBo e faBo esiste uno scarto incolmabile, perché il faBo evolve ad una velocità maggiore di quella del diriBo posi1vo - > i faC nuovi non ancora disciplina1, che pongono problemi concre1 meritevoli di essere risol1 giuridicamente, possono essere regola1 a par1re dal diriBo posi1vo (in mancanza di una disciplina ad hoc ). A questo scopo provvede l’is1tuto dell’ analogia , un meccanismo per ricavare dall’ordinamento giuridico la norma per il caso non previsto. Il procedimento analogico permeBe l’integrazione dell’ordinamento giuridico con una norma mancante, rinvenuta per regolare un caso fino a quel momento non disciplinato espressamente. L’interprete NON crea nuovo diriBo, ma porta alla luce una norma esistente nell’ordinamento vigente, come norma implicita o inespressa (auto-integrazione). Il procedimento analogico prevede una relazione tra due situazioni, una prevista e una non prevista dal diriBo, consentendo di applicare al caso non previsto la regola giuridica del caso previsto, sulla base di un elemento comune. Vengono dis1n1 due 1pi di analogia:
- analogia legis : si ricorre alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe
- analogia iuris : quando nonostante la prima ricerca il caso rimane ancora dubbio, si u1lizzano i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato Art 14 preleggi : “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considera1” - > divieto di analogia per le norme penali e norme eccezionali. Interpretare la cosCtuzione La cos1tuzione è la lex superior - > la supremazia cos1tuzionale non dipende solo dalla posizione nel sistema, ma sopraBuBo dalla qualità del suo contenuto. Essa è un insieme di norme giuridiche dotate di forza prescriCva sovraordinata a qualsiasi altra fonte, in quanto con1ene una decisione posi1va intorno ai valori fondamentali di una comunità poli1ca organizzata mediante il diriBo. La cos1tuzione esprime la propria poli1cità mediante dei principi , cioè disposizioni norma1ve che non contengono semplici regole (ossia prescrizioni di comportamen1 determina1), ma preceC senza faCspecie definita, la cui determinazione passa aBraverso la considerazione del peso del bene che ne cos1tuisce il contenuto. I principi cos1tuzionali contengono programmi e obieCvi poli1ci! Non sono semplici comandi, ma sono comandi in quanto arche1pi e obieCvi per il diriBo e l’aCvità poli1ca. Mentre i principi generali sono la risultante di processi induCvi di interpretazione, che hanno come radice le disposizioni dell’ordinamento, rappresentando il prodoBo di un processo di progressiva astrazione a par1re dal diriBo vigente; i principi cos,tuzionali sono principi a priori, pos1 dal potere cos1tuente per fondare un nuovo ordinamento. Dunque, i principi cos1tuzionali sono preceC polisemici e polifunzionali - > l’interpretazione dei principi è il risultato di una loBa per la cos1tuzione. Essi inoltre svolgono plurime funzioni:
- normo - geneCci : possono produrre ulteriori norme concrete
- programmaCci : contengono direCve prescriCve per orientare l’azione degli organi e is1tuzioni di governo
- criteri di interpretazione : indicano le modalità essenziali dell’interpretazione giuridica
CAP 6
La cos1tuzione è il principio primo e di parametro dell’ordinamento e della comunità poli1ca di riferimento. Essa è una fonte sulle fon, (norma di riconoscimento), ma anche un a7o produ2vo di norme prescri2ve che si rivolgono sia ai pubblici poteri, a cui speBa dare aBuazione e applicazione alla cos1tuzione, sia ai consocia1, che devono rispeBarle. TuBo ciò dipende dalla supremazia della cosCtuzione nei confron1 di qualsiasi faBo o aBo norma1vo. Dato che un soggeBo ha stabilito la cos1tuzione nell’esercizio di un potere cos1tuente - > la cos1tuzione fonda la legiCmità dei poteri poli1ci e degli aC giuridici. Essa cioè permeBe di separare il potere cos1tuente che cos1tuisce la cos1tuzione, dai poteri cos1tu1 che si esercitano seconda la cos1tuzione stabilita. I poteri cos1tuzionali trovano dunque nella cos1tuzione il principio, il fine e il parametro di legiCmità. Nei rappor1 con le altre fon1 norma1ve, la cos1tuzione si colloca in posizione di supremazia in quanto norma di riconoscimento: essa con1ene le regole sulla produzione norma1va. Classifica 1pi di fon1 norma1ve derivate dalla cost:
- fon1 di rango cos1tuzionale
- fon1 esterne riconosciute (diriBo europeo e internazionale)
- fon1 primarie (statali, regionali, statu1 speciali)
- fon1 secondarie
- faC integra1vi di norme cos1tuzionali (prassi, convenzioni, consuetudini) Differenza tra cosCtuzioni flessibili e rigide - > teoria secondo cui solo le cos1tuzioni rigide sarebbero vere cos1tuzioni (dato procedimento speciale di modifica della cos1tuzione). Tesi che coglie solo la superficie di un fenomeno complesso: a) la rigidità della cos1tuzione NON dipende dalla previsione di un procedimento legisla1vo di revisione aggravato rispeBo al normale procedimento di approvazione della legge. L’esistenza di una norma sulla revisione cos1tuzionale, come l’Art 138 cost, serve per dis1nguere tra norma cos1tuzionale e norma legisla1va. Fermo il divieto di modificare la cos1tuzione mediante legge ordinaria, nulla impedisce che seguendo il procedimento di revisione possa essere modificata la cos1tuzione stessa, anche la sua superiorità nei confron1 delle altre fon1. b) la teoria della cos1tuzione NON può nemmeno essere fondata dalla teoria del potere cos1tuente. Non si fa altro che descrivere un faBo, cioè che le cos1tuzioni sono la risultante di un potere fonda1vo di un nuovo ordine poli1co e giuridico. È necessario che sia riconosciuto l’esaurimento del potere cos1tuente nel momento in cui la cos1tuzione è posta in essere. Se la cos1tuzione è un aBo unico ed esclusivo, fruBo di un potere irripe1bile, non dovrebbe essere ammessa la modifica della cos1tuzione per mezzo di un potere cos1tuito. Perché una cos1tuzione è suprema e rigida? La cos1tuzione moderna si caraBerizza per quaBro aspeC:
- fonda il potere poli1co, individuando il soggeBo 1tolare della sovranità
- limita il potere, nel senso che il potere legiCmo è solo il potere legale
- stabilisce il fine del potere poli1co, cioè la cost individua i valori fondamentali di una comunità poli1ca da perseguire
- è il fruBo di una specifica codificazione cos1tuzionale, che si risolve in un testo scriBo contenente i principi massimi In risposta, la supremazia e la rigidità di una cos1tuzione dipendono dal suo contenuto - > per il faBo di stabilire in forma scriBa i principi fondan1 e fondamentali di una comunità poli1ca, una cos1tuzione ha valore supremo ed è rigida. La cos1tuzione formale è il precipitato di un ordine cos1tuzionale di principi. Seguen1 conseguenze:
- la cost è rigida solo con riferimento ad alcune norme (principi fondamentali, Art 1-12), non alle altre norme.
- il procedimento di revisione cos1tuzionale è ammissibile ogni volta che si traC di modifica norme non fondamentali.
- le limitazioni di sovranità statale, per permeBere in condizioni di parità con gli altri sta1 l’adesione a organizzazioni internazionali (fini di pace e gius1zia, Art 11), sono ammesse finché non sono in gioco i principi fondamentali. Ques sono limi1 invalicabili alle limitazioni di sovranità eventualmente decise dallo stato (controlimi1).
- la revisione cos1tuzionale e il sindacato di cos1tuzionalità delle leggi sono garanzie necessarie delle rigidità e della supremazia cos1tuzionale.
- il conceBo di rigidità si dis1ngue da quello di forza di una cos1tuzione. Parlare di cos1tuzione forte ha un duplice senso: a) come sinonimo di cos1tuzione garan1ta, b) come equivalente di cos1tuzione effeCva. Qual è il valore delle norme cosCtuzionali? L’opinione a lungo prevalente è che la cos1tuzione ponesse norme programmaCche , cioè che dovevano essere necessariamente aBuate dal legislatore, in quanto contenevano solo direCve poli1che o culturali, prive di valore preceCvo immediato o di valore interpreta1vo del diriBo. La svalutazione della cos1tuzione aveva ricadute importan1 - > il legislatore, per lungo tempo, ha deliberatamente ritardato l’aBuazione di importan1 is1tuzioni introdoBe proprio dalla nuova cos1tuzione a presidio dei principi fondamentali; ma ha anche influenzato parte della magistratura, che ha con1nuato ad applicare l’ordinamento previgente senza tener conto dei principi cos1tuzionali (tesi sostenuta dalla Corte suprema, che ha inoltre cercato di svalutare la Corte cos1tuzionale).
È stato merito di mol1 cos1tuzionalis1 essere riusci1 a vincere resistenze culturali e is1tuzionali diffuse, avverse al pieno riconoscimento della prescriCvità della cos1tuzione - > sentenza 1/1956: la Corte cos1tuzionale, una volta is1tuita e funzionante, ha recepito e ribadito che la cos1tuzione è fonte di norme prescriBve e non meramente programma1che. a) la cos1tuzione è una legge superiore nei confron1 di tuBe le fon1 subordinate, a prescindere dall’entrata in vigore di esse: il rapporto tra leggi ordinarie e leggi cos1tuzionali e il grado che ad esse rispeCvamente speBa nella gerarchia delle fon1 non muta affaBo, siano le leggi ordinarie anteriori o posteriori alla cos1tuzione. b) alla corte cos,tuzionale speBa la competenza esclusiva ad assicurare la compa1bilità tra legislazione e cos1tuzione. c) i due is1tu1 dell’ abrogazione e dell’ illegi2mità cos1tuzionale non sono iden1ci tra loro, ma si muovono su piani diversi, con effeC diversi e con competenze diverse: il rapporto tra la legge anteriore e la cos1tuzione (1948) non dà luogo ad un problema di successione nel tempo risolvibile con l’abrogazione della legge anteriore. d) nel contesto di una cos1tuzione rigida, tuBe le norme cos,tuzionali sono applicabili ai fini della legiCmità degli aC legisla1vi. L’effeBo immediato di questa sentenza è stato la dichiarazione di illegiCmità dell’ Art 113 del Tulps per violazione dell’Art 21 cost (libertà di pensiero). Da allora è proseguita l’opera di bonifica dalle scorie del fascismo. Tipo, forza, procedimento della legge cosCtuzionale A garanzia della rigidità della cos1tuzione, l’ Art 1 38 stabilisce il procedimento di revisione cos1tuzionale: “Le leggi di revisione della Cos,tuzione e le altre leggi cos,tuzionali sono adoBate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componen1 di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono soBoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila eleBori o cinque Consigli regionali. La legge soBoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei vo validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componen1”. La disposizione però si riferisce a due faCspecie diverse:
- leggi di revisione della cosCtuzione
- altre leggi cosCtuzionali Il dubbio è se si traC di due 1pi diversi o di due specie riconducibili ad un medesimo 1po. È preferibile la tesi che riconosce un solo 1po di legge cos1tuzionale. La forma della legge cos1tuzionale può riguardare: a) le leggi des1nate a modificare la cos1tuzione b) le leggi cos1tuzionali cui la cos1tuzione fa espresso rinvio per la disciplina di determinate materie c) le leggi che liberamente il parlamento approva seguendo lo speciale procedimento dell’Art 138, in ragione dell’importanza della materia. L’unicità del procedimento che riguarda il 1po si gius1fica perché, qualunque sia l’obieCvo perseguito, ogni specifica legge cos1tuzionale può direBamente o indireBamente incidere sulla cos1tuzione. Norme come l’Art 138 sono direBe a garan1re la supremazia-rigidità della cos1tuzione, non a determinarla. Una seconda conseguenza è che non esiste una materia cos1tuzionale, se con questa espressione si vuole indicare un oggeBo determinato dalla cos1tuzione formale. L’unico riferimento a quella espressione si trova all’ Art 72 : “La procedura normale di esame e di approvazione direBa da parte della Camera è sempre adoBata per i disegni di legge in materia cos,tuzionale ed eleBorale e per quelli di delegazione legisla1va, di autorizzazione a ra1ficare traBa1 internazionali, di approvazione di bilanci e consun1vi”. Il procedimento aggravato di approvazione poggia su specifiche ragioni formali e sostanziali:
- se la cos1tuzione è lex superior , per modificarla occorre quantomeno seguire un procedimento parlamentare diverso da quello previsto di norma per la legge ordinaria
- se la cos1tuzione deBa le regole fondamentali della comunità poli1ca, per cambiarle non è sufficiente una decisione di una parte, essendo necessario il consenso il più largo e condiviso possibile, che coinvolga anche le minoranze. Requisi1 che cos1tuiscono aggravamenC procedurali : a) sono necessarie due deliberazioni da parte di ciascuna camera b) tra la prima e la seconda deliberazione deve esserci una pausa di riflessione , non minore di 3 mesi c) mentre la prima deliberazione segue la regola generale della maggioranza semplice (50% + 1 dei presen1), per la seconda deliberazione serve la maggioranza qualificata - > maggioranza dei 2/3 dei componen1 di ciascuna camera oppure la maggioranza assoluta, cioè 50% + 1 dei componen1. A seconda della maggioranza raggiunta:
- maggioranza assoluta: il progeBo viene pubblicato in GazzeBa Ufficiale a scopo meramente no1ziale, senza essere promulgato dal Pdr. Dal giorno della pubblicazione decorrono 3 mesi entro cui 1/5 dei componen1 di una delle camere, 5 consigli regionali oppure 500.000 eleBori possono richiedere che la legge approvata sia soBoposta a referendum cos1tuzionale.
CAP 7
Per mezzo dei seguen1 ar1coli, la cos,tuzione con1ene le norme di riconoscimento delle fon1 internazionali ed europee. Art 10 : “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diriBo internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei traBa1 internazionali”. Art 11 : “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Sta1, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la gius1zia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Art 117 : “La potestà legisla1va è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispeBo della Cos1tuzione, nonché dei vincoli derivan1 dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Diri,o internazionale Anche la comunità internazionale ha una sua cos1tuzione fondamentale, ossia una fonte originaria dalla quale trae legiCmazione, un principio essenziale a par1re dal quale le norme internazionali possono essere organizzate in sistema unitario, coerente e completo. Teorie per spiegare il fondamento dell’ordinamento internazionale:
- teoria dell’accordo - > l’ordinamento internazionale trova origine dall’ accordo tra sta1, direBo a regolare determina rappor1 intersoggeCvi, con la conseguenza che i contenu1 dell’accordo devono essere osserva1 dalle par1 negoziali ( pacta sunt servanda ). La nascita di un soggeBo internazionale dipende dalla volontà degli sta1, per aBo cos1tu1vo.
- teoria della consuetudine - > alla base vi sarebbe una consuetudine, ovvero un faBo norma1vo (il fa7o stesso dell’esistenza di uno stato sovrano e quindi la presenza di più sta1 pos1 in posizione di eguaglianza gli uni di fronte agli altri, quali soggeC di potenziali relazioni reciproche - principio di effe2vità ). La soggeCvità internazionale sarebbe oggeBo di mero riconoscimento da parte degli altri sta1, purché sia venuto in essere un soggeBo con le caraBeris1che della statualità. Tra le due teorie sembra essere preferibile la seconda. In ogni caso, è comune riconoscere che alla base del diriBo internazionale vi sia l’esistenza di uno stato sovrano e il principio di eguaglianza degli sta1. NON vi è un soggeBo posto in posizione di supremazia, ma tuC gli sta1 sono eguali di fronte alle regole internazionali. Dalla norma fondamentale originaria, l’ordinamento internazionale trae le fon1 norma1ve derivate, ossia i faC e gli aC produCvi di norme. Sono fonte del diriBo internazionale:
- consuetudini internazionali : sono faC norma1vi, ossia comportamen1 ripetu1 nel tempo, pos1 in essere dalla generalità degli sta1 o degli altri en1 dota1 di soggeCvità nella comunità internazionale. Le norme consuetudinarie sono vincolan1 per TUTTI, obbligatorie anche nei confron1 dei soggeC che non hanno materialmente contribuito alla formazione del faBo norma1vo e perciò fonte di responsabilità internazionale.
- tra,aC internazionali : nascono da un accordo concluso per iscriBo tra sta1, regolato dal diriBo internazionale. Come qualsiasi negozio giuridico, i traBa1 producono norme vincolan1 SOLO per gli sta1 che lo hanno concluso; non vincolano i terzi. La responsabilità e le eventuali sanzioni internazionali riguardano solo le par1 contraen dell’accordo. I traBa1 internazionali possono essere: a) generali : s1pula1 da tuC gli sta1 (es ONU) b) par,colari : s1pula1 da un numero ridoBo di sta1 (es Unione Europea, 27 membri) Il procedimento di formazione dei traBa1 è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1969 (ra1ficata in Italia con la legge 112/1974, entrata in vigore nel 1980). Procedimento:
- I traBa1 si formano a par1re da negoziaC , pos1 in essere da parte dei rappresentan1 degli sta1, cui ciascuno stato ha conferito i pieni poteri per esprimere il consenso dello stato stesso ad essere vincolato da un traBato.
- I negozia1 conducono gli sta, partecipan, alla elaborazione e all’adozione di un testo scri,o.
- Il traBato è ado,ato quando tuC gli sta1 partecipan1 hanno manifestato il proprio consenso ad essere vincola1 dal traBato, indipendentemente dal faBo che il traBato sia entrato in vigore o meno. Il consenso può essere espresso in diversi modi (ra1fica, firma, acceBazione, approvazione, adesione, ecc); ciascuno di ques1 modi va stabilito nel traBato stesso o deve essere accertato in concreto.
- Il traBato adoBato entra in vigore nei modi e nella data stabilita dal testo stesso o mediante accordo tra gli sta partecipan1. In mancanza di ques1, entra in vigore quando il consenso di tuC gli sta1 partecipan1 sia accertato. Ogni traBato entrato in vigore vincola le par1 e queste devono eseguirlo in buona fede. Le spiegazioni ricorren1 sui rappor1 tra l’ ordinamento internazionale e l’ ordinamento statale si trovano in due teorie:
- Teoria monista : l’ordinamento internazionale e statale fanno parte di un medesimo ordine giuridico che comprende entrambi, nell’ambito del quale il rapporto tra l’uno e l’altro è quello di derivazione reciproca.
Poiché per i monis1 l’ordinamento sarebbe uno, le possibilità si possono ricondurre alle seguen1 opzioni:
- o si ammeBe che l’ordinamento internazionale derivi da quello statale
- oppure si riconosce che l’ordinamento statale derivi da quello internazionale Tra le due soluzioni, Kelsen preferiva il primato del diriBo internazionale sul diriBo statale. Solo così si poteva limitare l’imperialismo statale e realizzare l’obieCvo Kan1ano della pace perpetua.
- Teoria pluralista : l’ordinamento internazionale e quello statale sarebbero, ciascuno nel proprio ambito, ordinamen indipenden1 e sovrani. Non vi sarebbe alcun rapporto di derivazione, infaC le vicende giuridiche che riguardano i due ordinamen1 sono dis1nte e la validità delle rispeCve norme dipende solo ed esclusivamente da criteri interni a ciascun ordinamento. Ciò non esclude che tra i due vi siano rappor1 giuridici; è possibile che l’uno rinvii all’altro (es norme internazionali possono stabilire obblighi a cui gli sta1 devono adempiere). La teoria pluralista si è affermata nella doBrina e nella giurisprudenza interna e internazionale. Dalla concezione della pluralità degli ordinamen1, derivano alcune conseguenze rela1ve ai rappor1 reciproci: a) l’ordinamento internazionale rimeBe a ciascuno stato l’individuazione degli organi interni competenC a determinare la poli1ca estera e che sono responsabili dell’esecuzione degli obblighi internazionali. Art 87.8 cost : “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Nomina, nei casi indica1 dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentan1 diploma1ci, ra1fica i traBa internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere” - > aBribuisce al Presidente della repubblica il ruolo di “capo dello stato” e la rappresentanza giuridica del paese, nella sua unità, verso gli altri sta1. Art 78 cost : “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. art 80 cost : “Le Camere autorizzano con legge la ra1fica dei traBa1 internazionali che sono di natura poli1ca, o prevedono arbitra1 o regolamen1 giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi” - > organizza gli organi dell’indirizzo poli1co nel procedimento di formazione dei traBa internazionali più importan1 per il paese. b) affinché l’ordinamento internazionale possa conseguire il risultato che lo stato adempia agli obblighi internazionali, non può che fare affidamento sullo stato stesso e sui procedimen1 di produzione di norma1va interni allo stato per raggiungere i suoi fini. Dunque, è lo stato che stabilisce i criteri e le modalità per dare esecuzione interna agli obblighi internazionali. Nel nostro caso dagli ArB 10, 11 e 117 si traggono le norme di ada,amento dell’ordinamento italiano alle norme di diriBo internazionale. Principi cosCtuzionali di apertura internazionale La cos1tuzione repubblicana ha stabilito un catalogo di principi di apertura cos1tuzionale - > essi esprimono non solo la vocazione internazionale della repubblica, ma anche la tensione ideale e norma1va verso l’edificazione di un diriBo internazionale in cui la sovranità statale viene molto rela1vizzata. Enunciamoli:
- speciale tutela dello straniero: si stabilisce che lo status del non ciBadino sia disciplinato “in conformità delle norme e dei traBa1 internazionali”, ossia delle norme derivan1 da consuetudini internazionali o prodoBe dall’aCvità negoziale degli sta1. A queste disposizioni si aggiungono quelle specifiche sul diriBo di asilo o sul divieto di estradizione per rea1 poli1ci. In questo modo la cos1tuzione protegge in modo speciale il non ci7adino.
- ripudio della guerra: viene ripudiata la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (guerra offensiva). Resta pur sempre legiCmo il ricorso alla guerra come mezzo per la difesa della repubblica dall’aggressione di altri sta1 ( Art 52 : “La difesa della Patria è sacro dovere del ciBadino”) o quando ciò è previsto da apposi1 traBa1 o da organizzazioni a cui l’Italia ha aderito (Onu, Nato, Ue), sempre per finalità di pace, di gius1zia fra le nazioni e per la protezione dei diriC umani.
- limitazioni di sovranità statale: tramite l’Art 11 l’Italia aderisce al principio di limitazioni di sovranità e quindi a farsi gius1zia da sé, a due condizioni :
- che deBe limitazioni siano eguali per tuBe le par1 contraen1 (reciprocità dei limi1)
- i poteri cui lo stato rinuncia siano trasferi1 ad un sistema internazionale che persegua scopi di pace e gius1zia
- promozione di organizzazioni internazionali: l’ul1ma parte dell’Art 11 stabilisce una specifica strategia di poli1ca estera, direBa a promuovere e favorire la cos1tuzione di is1tuzioni internazionali funzionali alla realizzazione degli obieCvi di pace e gius1zia tra le nazioni. Questa regola, pensata per l’adesione dell’Italia all’Onu, è stata u1lizzata per legiCmare la nostra partecipazione al processo di integrazione europea. Art 32.3 : “La Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diriC del lavoro” - > disposizione che prevede, come mezzo più appropriato di protezione del lavoro in tuBe le sue forme, il favorire di tali accordi.
- rispeBo obblighi internazionali: tramite la s1pula di accordi e la partecipazione dell’Italia a comunità internazionale, si ha il conseguente sorgere di obblighi internazionali, a cui lo stato deve adempiere. A questo scopo provvedono i procedimen1 di adaBamento, cioè gli strumen1 di adempimento degli obblighi internazionali.
Stabilire che gli obblighi internazionali hanno un valore giuridico superiore a quello della legge statale non può avere altro significato - > quando c’è un obbligo internazionale c’è un vincolo inderogabile per la legislazione statale e regionale. In base alle norme della convenzione di Vienna, occorre dis1nguere tra:
- adozione di un tra,ato - > si perfeziona nel momento in cui c’è l’incontro delle volontà degli sta1 contraen1, mediante i mezzi di espressione del consenso direBo a vincolare ogni stato ad un traBato; il consenso vincolante lo stato è indipendente dal faBo che il traBato sia entrato in vigore o meno.
- entrata in vigore di un tra,ato - > comporta l’obbligo per gli sta1 contraen1 di dare esecuzione al traBato s1pulato. Ne consegue che mentre per gli accordi in forma specifica l’obbligo internazionale sorge con la soBoscrizione da parte dei rappresentan1 dello stato, per i traBa1 soggeC a ra1fica, l’obbligo internazionale sorge con la ra1fica stessa. Art 80 : “Le Camere autorizzano con legge la ra1fica dei traBa1 internazionali che sono di natura poli1ca, o prevedono arbitra1 o regolamen1 giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. Dunque, la conclusione di un traBato fa sorgere l’obbligo internazionale che vincola la legislazione dello stato e delle regioni, senza che sia necessario altresì l’intervento della procedura di adaBamento (speciale o ordinaria). Ne consegue: a) il divieto per lo stato e regioni di compiere aC interni in contrasto con l’obbligo internazionale derivante da traBato b) il vincolo di adeguare la legislazione vigente all’obbligo internazionale c) l’illegiCmità cos1tuzionale della legislazione vigente in contrasto con l’obbligo internazionale d) nel caso di accordi in forma semplificata, poiché impongono un obbligo di adeguamento indipendentemente da loro recepimento e senza alcun controllo preven1vo parlamentare, deriva un dislocamento di poteri a favore del governo CEDU - > Convenzione europea per la salvaguarda dei diriC e delle libertà fondamentali dell’uomo In applicazione dell’Art 117 è stata riconosciuta alla Cedu un posizione peculiare nel sistema delle fon1. A par1re dalle sentenze gemelle ( 348 - 349/2007), le norme convenzionali sono state collocate in una posizione sovra-legisla1va e sub- cos1tuzionale. La corte cos1tuzionale ha stabilito che:
- la Cedu non è ammissibile al diriBo dell’ue perché non crea un ordinamento giuridico sovranazionale
- non può neppure essere ricondoBa nell’ambito di opera1vità dell’Art 10
- è invece fonte di norme di diriBo internazionale paCzio, ma non produce effeC direC nell’ordinamento interno, tali da legiCmare i giudici nazionali a disapplicare le norme interne contrastan
- le norme della Cedu assumono una maggiore forza di resistenza rispeBo alla legge ordinaria successiva
- non si traBa di norme cos1tuzionali
- sono fon1 di parametro interposte che per poter essere applicate all’ordinamento interno devono essere conformi alla cos1tuzione
- speBa al giudice comune esperire il tenta1vo di una interpretazione conforme della norma interna alla norma convenzionale, solo quando ciò sia impossibile deve sollevare una ques1one di legiCmità della norma interna
- al giudice comune è preclusa la strada dell’applicazione direBa delle norme convenzionali Nella giurisprudenza successiva è stata precisata ancora la posizione della Cedu. La Corte cos1tuzionale ha precisato:
- le norme convenzionali hanno una posizione sub-cos1tuzionale che impone un raffronto tra Cedu e cos1tuzione
- il dovere del giudice di interpretare il diriBo interno in senso conforme alla Cedu è subordinato al prioritario compito di dare una leBura conforme alla cos1tuzione (predominio assiologico della cos1tuzione rispeBo alla Cedu)
- i giudici interni non sono, rispeBo alla Cedu, passivi riceBori di un comando esege1co impar1to altrove nelle forme della pronuncia giurisprudenziale. Il giudice è soggeBo soltanto alla legge e nessun’altra autorità può dargli ordini circa il modo di giudicare in concreto
- il giudice nazionale deve porre a base del proprio processo interpreta1vo solo un diriBo consolidato generato dalla giurisprudenza europea
- se non ricorrono tuC o alcuni di ques1 indici, il giudice non è tenuto a seguire l’interpretazione della Corte di Strasburgo, perché il vincolo a seguire la norma convenzionale vi è solo di fronte a diriBo consolidato Con riferimento al diri,o dell’Unione Europea :
- sussiste una differenza essenziale tra diriBo dell’Ue (fondate nelle limitazioni di sovranità dell’Art 11) e norme convenzionali (mere norme internazionali paCzie)
- l’efficacia della convenzione non è equiparata a quella dei traBa1 dell’Ue perché la prevista adesione non è ancora avvenuta e solo in quella sede sarà possibile stabilire il valore della Cedu per il diriBo europeo
- il faBo che l’Art 6 Tue preveda che la Cedu faccia parte dei principi generali del diriBo europeo conferma che le norme convenzionali rientrano tra quelle che la Corte di gius1zia deve garan1re La Corte cos1tuzionale ha affermato che i traBa1 internazionali sui diriC umani vincolano il potere legisla1vo statale e regionale, ai sensi dell’Art 117.
Diri,o internazionale privato : la legge 218/1995 - > criteri di collegamento per disciplinare situazioni che presentano confliC di norme appartenen1 a ordinamen1 dis1n1. In ragione di taluni elemen1 di estraneità (interconneBendo l’ordinamento italiano con ordinamen1 stranieri), essi permeBono il riconoscimento di fon1 esterne u1li per disciplinare quelle stesse situazioni, consentendo al giudice di individuare la norma che deve essere applicata in concreto. Le disposizioni di diriBo internazionale privato sono norme sulla produzione perché operano un rinvio all’ordinamento straniero complessivamente considerato, dato che “la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e applicazione nel tempo”. Due limi1 alla legge straniera:
- quando nel caso concreto le regole insistono norme italiane di necessaria applicazione
- quando gli effeC dell’applicazione della legge straniera sono contrari all’ordine pubblico
CAP 8
L’Unione Europea rappresenta il livello più sviluppato di integrazione sovranazionale poli1ca e giuridica a cui partecipa l’Italia. La sua caraBeris1ca è quella di essere un ordinamento di natura cos1tuzionale perché l’associazione degli sta membri che la compone è direBa al governo comune degli interessi dei rispeCvi ciBadini. Il fine dell’ue è quello di realizzare una comunità poli1ca oltre gli sta1, di dimensione europea, con principi e is1tuzioni di governo propri. Si traBa di un obieCvo di lungo periodo - > l’ue è solo una tappa all’interno di un complesso processo di integrazione funzionalista, che dall’idea originaria di unione solo economica (TraBa1 di Parigi e Roma) dovrebbe superare il modello di organizzazione statale, per realizzare una federazione europea di popoli che (pur mantenendo la propria iden1tà storico-culturale) si riconoscono parte di un comune des1no di vita. Secondo la Corte di gius1zia dell’ue, la comunità cos1tuisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diriBo internazionale, a favore del quale gli sta1 hanno progressivamente rinunciato limitatamente ai loro poteri sovrani (ordinamento che riconosce come soggeC non solo gli sta1 membri, ma anche i loro ciBadini). La sua peculiarità è la presenza di is1tuzioni che esercitano poteri sovrani, sia nei confron1 degli sta1 che dei ciBadini. A par1re dalla sentenza Van Gend en Loos , la Corte di gius1zia ha riconosciuto i principi fondamentali che qualificano le comunità originarie e ora l’ue come comunità di diri7o :
- primato del diriBo europeo nei confron1 del diriBo degli sta1 membri
- direBa efficacia delle norme europee all’interno degli ordinamen1 nazionali senza interposizione del legislatore Su ques1 due principi, che potremmo definire la cos1tuzione materiale europea, tuBora si concentrano le ques1oni di maggiore rilievo rela1ve ai rappor1 tra i due ordinamen1. Il diriBo europeo ha fonC proprie:
- fon1 originarie: a) tra,aC isCtuCvi - > dopo gli accordi di Lisbona del 2009, l’ue si forma su due traBa1 (prevalgono sulle f. derivate): - TraBato sull’Unione Europea (TUE), con1ene i principi e le regole generali di funzionamento. - TraBato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che individua in deBaglio le materie su cui si esercitano le competenze delle is1tuzioni europee e i rela1vi strumen1. b) accordi sCpulaC dall’ue - > conclusi con gli sta1 terzi, che vincolano le is1tuzioni europee e gli sta1 membri.
- fon1 derivate dai traBa1 is1tu1vi (Art 288 TFUE – dis1nzione tra fon1 hard e soL law ): a) regolamenC - > il regolamento europeo è un aBo contenente norme generali, obbligatorio in ogni sua parte, direBamente applicabile in ciascun stato membro anche nei confron1 dei ciBadini. b) direBve - > la direCva europea è un aBo vincolante gli sta1 a cui è rivolta in relazione all’obieCvo da raggiungere, lasciando il des1natario libero di individuare gli strumen1 interni adegua1 a raggiungerlo. c) decisioni - > aBo obbligatorio in tuC i suoi elemen1, ma vincolante solo nei confron1 dei des1natari determina e circoscriC (a differenza del regolamento che ha portata generale). d) raccomandazioni - > aBo d’indirizzo non vincolante, ma avente solo valore poli1co. e) pareri - > aBo consul1vo, non vincolante il des1natario. Per l’ordinamento europeo, in coerenza con la sua natura sovranazionale, il diriBo europeo prevale sul diriBo statale e deve essere applicato all’interno degli sta1 membri; essendo perciò impedito a ques1 ul1mi di adoBare aC giuridici in contrasto all’ordine comune cui sono assoggeBa1, che altrimen1 sarebbe del tuBo privo di efficacia. La cogenza del diriBo europeo è rafforzata per altri due aspeC (p.136):
- obbligo generale di interpretazione conforme al diriBo europeo riconosciuto inerente al sistema del traBato
- la disapplicazione del diriBo interno in contrasto con il diriBo europeo va faBa anche quando si traBa di una norma interna in contrasto con la propria cos1tuzione
e) esso ha la forza e valore di legge solo e propriamente nel senso che ad esso si riconosce l’efficacia di cui è provvisto nell’ordinamento di origine f) l’applicazione deve essere piena e con1nua g) il giudice italiano accerta che la norma1va scaturente dai regolamen1 comunitari regoli il caso soBoposto al suo esame e ne applica di conseguenza il disposto h) impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale i) la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale aBo, la quale è astraBa dal diriBo comunitario j) fuori dall’ambito di applicazione del diriBo comunitario, il diriBo nazionale conserva il proprio valore e efficacia In sostanza, il confliBo tra diriBo comunitario e norma interna non dà luogo ad ipotesi di abrogazione o deroga, ma produce l’effeBo di non applicazione del diriBo interno. Per le direCve, traBandosi di aC che vincolano gli sta1 solo all’obieCvo, al fine di stabilirne la direBa efficacia la Corte cos1tuzionale ha ritenuto di rivolgere l’indagine direBamente nell’ordinamento europeo. Da tale analisi si desume che la direBa applicabilità delle prescrizioni delle direCve non discende unicamente dalla qualificazione formale dell’aBo- fonte, ma richiede ulteriormente il riscontro di alcuni presuppos, sostanziali: a) la prescrizione deve essere incondizionata b) sufficientemente precisa c) lo stato des1natario deve risultare inadempiente per essere inu1lmente decorso il termine previsto per dare aBuazione alla direCva La direBa efficacia è il presupposto affinché il diriBo europeo possa prevalere ed essere u1lizzato in concreto. Dunque, cosa fare quando la norma europea non ha dire,a efficacia? Il giudice interno dovrebbe interpretare la norma in modo conforme alla regola europea oppure promuovere un rinvio pregiudiziale; non potrebbe applicare una norma interna in contrasto col diriBo europeo. In ogni caso, la possibilità per il giudice di procedere al rinvio pregiudiziale in caso di dubbio sussiste solo con riferimento alle norme europee con efficacia direBa; dato che in mancanza di effe7o dire7o :
- la norma interna conserva il proprio valore, e poiché il giudice non può applicare la norma europea, ha il dovere di sollevare un incidente di cos1tuzionalità, affinché sia la Corte cos1tuzionale a decidere la legiCmità della norma interna rispeBo alla norma europea non direBamente applicabile.
- la pregiudiziale di cos1tuzionalità è obbligatoria in tuC i casi di violazione di un diriBo soggeCvo previsto contemporaneamente sia dalla carta dei diriC dell’Ue (CDFUE), sia dalla cos1tuzione italiana. Nel caso in cui via sia una doppia pregiudizialità (perché la norma interna pone ques1oni di compa1bilità sia con la cos1tuzione quanto al diriBo di ue), la ques1one di cos1tuzionalità avrebbe una sua priorità rispeBo alla ques1one di compa1bilità con il diriBo europeo. Il rinvio pregiudiziale non viene meno, ma potrà essere eseguito solo dopo la risoluzione del dubbio di legiCmità cos1tuzionale.
- i limiC all’integrazione tra i due ordinamen1: Il primato e l’applicazione direBa valgono fin tanto che rispeCno i principi fondamentali e i diriC inviolabili enuncia nella cos1tuzione - > teoria dei controlimi1: tracciano i confini di validità delle norme europee nell’ordinamento nazionale. Se il diriBo europeo prevale sul diriBo interno e anche sulle norme cos1tuzionali, ciò non riguarda le norme sui principi fondamentali e i diriC inviolabili. La teoria si fonda sulle limitazioni di sovranità quale presupposto legiCmante dell’integrazione europea; che non equivalgono a rinuncia dello stato ad esercitare i propri poteri sovrani, almeno con riferimento al nucleo duro della cos1tuzione, cioè nei principi fondamentali dell’asseBo cos1tuzionale e nella maggiore tutela dei diriC inalienabili della persona. I principi supremi non vengono elenca1, ma viene posto un criterio generale. Quali sono dunque le conseguenze di un confli,o tra norma europea e un controlimite? Ambito di competenza della Corte cos1tuzionale, quale garante dei controlimi1. Qualora venga accertato l’esistenza di un confliBo tra norma e controlimite, l’esito non sarà la dichiarazione di incos1tuzionalità della norma europea, ma l’annullamento della legge di ra1fica ed esecuzione dei traBa1 is1tui1vi. [Caso Taricco]. L’a,uazione del diri,o europeo nell’ordinamento italiano Per dare aBuazione interna agli impegni assun1 in sede europea, ogni stato membro provvede mediante propri procedimen1 legisla1vi. La legge 234/2012 ha previsto due strumen1 di recepimento (cd. fase discendente ):
- legge di delegazione europea : è uno strumento annuale presentato dal governo come disegno di legge, con1ene:
- disposizioni che conferiscono deroghe al governo per l’aBuazione delle direCve
- disposizioni di autorizzazione al governo per recepire i regolamen
- disposizioni direBe a stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale concorrente
- legge europea : con1ene disposizioni direBe ad eseguire gli obblighi europei e senza l’intervento del governo, modificando o abrogando norme interne con essi incompa1bili.
CAP 10
È la cos1tuzione ad aBribuire al Governo la 1tolarità di un potere di normazione primaria, sia pure entro i limi determina1, che corrispondono alle caraBeris1che della forma di governo parlamentare vigente in Italia. Art 76 : “L’esercizio della funzione legisla1va non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direCvi e soltanto per tempo limitato e per oggeC defini1.” Art 77 : “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decre1 che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adoBa, soBo la sua responsabilità, provvedimen provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decre1 perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono conver11 in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuBavia regolare con legge i rappor1 giuridici sor1 sulla base dei decre1 non conver11”. Decreto legislaCvo
- legge di delegazione La norma subordina l’esercizio del potere del governo alla determinazione per legge di una serie di condizioni necessarie a delimitarne i confini. Il parlamento non trasferisce il potere norma1vo, ma permeBe al governo di esercitare un potere che la cos1tuzione gli ha aBribuito. La disciplina cos1tuzionale infaC limita innanzituBo il parlamento e poi il governo. Quella di delegazione non è una legge come le altre, in quanto ha contenuto necessario e perché il suo des,natario è il governo. Il decreto legisla1vo può essere ado7ato solo se la delega è contenuta in una legge approvata dalle camere ed è valido solo se conforme all’oggeBo della legge di delegazione (altrimen1 sarebbe un usurpazione di potere legisla1vo). In genere si ricorre alla delegazione legisla1va per disciplinare materie complesse, che richiedono competenze tecniche proprie degli organi di governo e che difficilmente potrebbero essere disciplinate aBraverso lunghi e complica1 dibaC da collegi molto numerosi. Il cos1tuente ha configurato la delegazione legisla1va come un processo di normazione duale , che implica la collaborazione tra i due organi - > la legge di delega e il decreto legisla1vo sono espressione di un’unità d’inten1. Ciò nonostante, la posizione dei due organi e il regime dei due aC restano separa1. a) natura: la legge di delegazione è un aBo norma1vo in senso sostanziale , idoneo a produrre norme giuridiche, non solo rivolte al governo, ma anche per regolare rappor1 della vita. Le disposizioni di una legge di delegazione possono cos1tuire oggeBo di autonoma valutazione; la norma1vità erga omnes delle disposizioni della legge di delega è il risultato di un’indagine concreta, caso per caso. TraBandosi di aC legisla1vi di competenza del parlamento, le deleghe non possono essere contenute in aC diversi dalla legge (dunque è vietata la sub-delega al governo). b) contenuto: la cos1tuzione stabilisce il contenuto minimo e necessario che il parlamento deve rispeBare quando approva una legge di delega, come limite di legiCmità dell’aBo, sindacabile davan1 alla Corte cos1tuzionale:
- ogge,o definito - > la delega deve indicare uno o più oggeC sui quali il governo può esercitare il potere norma1vo. La scelta è a discrezionalità del parlamento, con il sol limite che il contenuto sia determinato in relazione a oggeC e non generiche materie.
- tempo limitato - > si prevede che la delega sia necessariamente a termine, cioè deve esserci una data di scadenza, anche se la cos1tuzione non stabilisce una durata massima. Il giorno di decorrenza del termine indicato è la data di pubblicazione in GazzeBa Ufficiale della legge di delega, mentre il termine finale è il giorno di emanazione del decreto legisla1vo.
- principi e criteri direBvi - > il contenuto del potere norma1vo del governo deve essere delimitato dal parlamento. Ci si chiede se principi e criteri siano conceC diversi o meno: o principi: sono norme sostanziali, direBe a disciplinare l’oggeBo della delega. Sono efficaci di per sé o in collegamento con le norme del decreto legisla1vo. o criteri: sono norme strumentali, che possono consistere in modalità da seguire o obieCvi da raggiungere. Sono des1na1 ad esaurire ogni effeBo dopo l’esercizio della delega da parte del governo. In ogni caso, principi e criteri devono essere enuncia,. Con riferimento ai principi inciden1 sull’oggeBo delle delega, si ri1ene che se non siano precisa1 espressamente, possano essere ricava1 dalla legislazione vigente (cd. delega di coordinamento). Principi e criteri possono anche essere individua1 per rela,onem. La legge delega potrebbe stabilire ulteriori prescrizioni (cd. contenuto eventuale )? Una risposta defini1va non c’è. Di massima, la legge delega deve avere un determinato contenuto e i vincoli che ne derivano devono assicurare al governo uno spazio sufficiente di autonomia norma1va. La pressi però conosce le deroghe in bianco - > leggi di delegazione contenen1 indicazioni molto lasche quanto a principi e criteri direCvi. La doBrina ammeBe l’esistenza di limi, logici alla delegazione legisla1va - > non solo non possono essere delega1 poteri di cui lo stesso parlamento non dispone, ma non possono cos1tuire oggeBo di delega materie la cui disciplina è riservata alle camere o aC che presuppongono la divisione tra parlamento e governo.