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Diritti Costituzionali in Italia: Un'Introduzione - Prof. Losana, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

Schemi diritto costituzionale 1

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 16/06/2023

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manuel-virgili 🇮🇹

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CAPITOLO 1: SISTEMA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
Diritti dl essere umano, economici, culturali e politici
Giuridicamente la societ  l'insieme delle relazioni tra i suoi componenti e tali relazioni sono i
diritti e i doveri reciproci che la Costituzione categorizza a seconda che riguardino i rapporti civili,
etico-sociali, economici o politici.
La Teoria trifunzionale della societ ammette che non esiste societ se non  garantita la funzione
economica, culturale e politica (o di governo). Le societ attuali sono fondate sull’uguaglianza e
caratterizzate da libert/mobilit sociale. La societ  una sola e la teoria trifunzionale non
corrisponde ad una differenziazione di ceto, ma queste funzioni sono necessarie alla vita sociale.
Trovandosi in 'societ aperte, le funzioni sono fluide. Alla base c’ complesso di diritti e doveri che
vengono prima e che sono comuni a tutti ed essi caratterizzano lo status di cittadinanza. A partire
da esso, si possono sviluppare liberamente le attivit nelle funzioni sociali, con l'assunzione dei
diritti e dei doveri specifici a ciascuna di esse.
L’esposizione dei diritti e doveri costituzionali pu, essere strutturata:
1) condizioni di cittadinanza 2) attivit economica, culturale, politica.
Diritti individuali e collettivi
Ci sono diritti/doveri riconosciuti ad individui e ad organizzazioni di individui che si collocano tra
l'individuo e lo Stato. La protezione delle formazioni sociali giunge al punto di considerarle titolari
di diritti costituzionali. L'unione reciproca di più individui moltiplica la capacit di partecipazione
alla vita pubblica e la forza di ciascuno di essi tramite il collegamento con la forza degli altri. Le
formazioni sociali sono previste dall'articolo 2 della Costituzione come mezzi di sviluppo della
personalit dei singoli, il fine ultimo  la persona.
Diritti negativi e positivi
I diritti sono pretese garantite dalla legge.
→ Negativi: consistono nella pretesa di non essere impediti e lasciati tranquilli nello svolgimento
della propria libert. A ci, corrisponde l'altrui dovere di astensione da interferenze, impedimenti.
Allo Stato si richiede solo di essere garante delle libere dinamiche di ordine sociale, intervenendo
solo per prevenire e reprimere abusi. Sono diritti che proteggono la “libert, di”. Possono essere
fatti valere davanti ai giudici, chiedendo la condanna o l’annullamento di suddetto atto. Sono
rivolti contro il potere pubblico. I garanti di questi diritti sono i giudici e lo Stato.
→ Positivi: comportano la pretesa d'ottenere qualcosa da parte dl Stato. Sono diritti che
proteggono la “libert, da”. Si richiede che lo Stato operi positivamente per dare ai singoli ci di cuiò
hanno bisogno per promuovere il proprio benessere. Essendo che l'opera dello Stato  tesa a
promuovere una societ in cui bisogni essenziali siano garantiti a tutti, i diritti positivi sono anche
detti diritti sociali e lo Stato stesso si denomina Stato del benessere (welfare state). Richiedono la
messa in atto di politiche sociali che si esprimono tramite legislazione, essi si rivolgono alla legge e
all'amministrazione pubblica. I garanti di questi diritti sono i cittadini stessi che col proprio voto
possono orientare il legislatore ed il governo verso scelte politiche adeguate ai diritti stessi.
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Scarica Diritti Costituzionali in Italia: Un'Introduzione - Prof. Losana e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!

CAPITOLO 1: SISTEMA DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Diritti dl essere umano, economici, culturali e politici

Giuridicamente la società è l'insieme delle relazioni tra i suoi componenti e tali relazioni sono i diritti e i doveri reciproci che la Costituzione categorizza a seconda che riguardino i rapporti civili, etico-sociali, economici o politici. La Teoria trifunzionale della società ammette che non esiste società se non è garantita la funzione economica, culturale e politica (o di governo). Le società attuali sono fondate sull’uguaglianza e caratterizzate da libertà/mobilità sociale. La società è una sola e la teoria trifunzionale non corrisponde ad una differenziazione di ceto, ma queste funzioni sono necessarie alla vita sociale. Trovandosi in 'società aperte, le funzioni sono fluide. Alla base c’è complesso di diritti e doveri che vengono prima e che sono comuni a tutti ed essi caratterizzano lo status di cittadinanza. A partire da esso, si possono sviluppare liberamente le attività nelle funzioni sociali, con l'assunzione dei diritti e dei doveri specifici a ciascuna di esse. L’esposizione dei diritti e doveri costituzionali può essere strutturata: 1) condizioni di cittadinanza 2) attività economica, culturale, politica.

Diritti individuali e collettivi

Ci sono diritti/doveri riconosciuti ad individui e ad organizzazioni di individui che si collocano tra l'individuo e lo Stato. La protezione delle formazioni sociali giunge al punto di considerarle titolari di diritti costituzionali. L'unione reciproca di più individui moltiplica la capacità di partecipazione alla vita pubblica e la forza di ciascuno di essi tramite il collegamento con la forza degli altri. Le formazioni sociali sono previste dall'articolo 2 della Costituzione come mezzi di sviluppo della personalità dei singoli, il fine ultimo è la persona.

Diritti negativi e positivi

I diritti sono pretese garantite dalla legge. → Negativi: consistono nella pretesa di non essere impediti e lasciati tranquilli nello svolgimento della propria libertà. A ci ò corrisponde l'altrui dovere di astensione da interferenze, impedimenti. Allo Stato si richiede solo di essere garante delle libere dinamiche di ordine sociale, intervenendo solo per prevenire e reprimere abusi. Sono diritti che proteggono la “libertà di”. Possono essere fatti valere davanti ai giudici, chiedendo la condanna o l’annullamento di suddetto atto. Sono rivolti contro il potere pubblico. I garanti di questi diritti sono i giudici e lo Stato. → Positivi: comportano la pretesa d'ottenere qualcosa da parte dl Stato. Sono diritti che proteggono la “libertà da ”. Si richiede che lo Stato operi positivamente per dare ai singoli ci ò̀di cui hanno bisogno per promuovere il proprio benessere. Essendo che l'opera dello Stato è tesa a promuovere una società in cui bisogni essenziali siano garantiti a tutti, i diritti positivi sono anche detti diritti sociali e lo Stato stesso si denomina Stato del benessere (welfare state). Richiedono la messa in atto di politiche sociali che si esprimono tramite legislazione, essi si rivolgono alla legge e all'amministrazione pubblica. I garanti di questi diritti sono i cittadini stessi che col proprio voto possono orientare il legislatore ed il governo verso scelte politiche adeguate ai diritti stessi.

Diritti che costano e che non costano

Si intende costo per la società. Lo Stato sociale s'impegna in politiche che promuovono diritti positivi, un impegno che implica disponibilità di grandi risorse finanziarie estratte tramite prelievo tributario o l'indebitamento e che pesano sulla pressione fiscale. Quando si rompe l’equilibrio entrate-uscite, si produce crisi fiscale che impossibilita il soddisfacimento delle prestazioni che costano e si riducono i diritti sociali → stretta interdipendenza tra economia e stato sociale: prosperit à della prima può tradursi nell’espansione della seconda.

Diritti incondizionati, condizionati e funzionali

In alcuni diritti costituzionali sono previste delle limitazioni. Le limitazioni sono previste quando il loro esercizio può confliggere con l'interesse pubblico. I limiti sono previsti dalla Costituzione, oppure se ne rinvia alla previsione di legge. I limiti sono esterni se stabiliscono i confini, oltre i quali l'esercizio del diritto è vietato. In alcuni casi, specie in campo economico, i diritti hanno la configurazione di diritti funzionali, riconosciuti non solo nell’interesse del titolare, ma anche nell’interesse generale. L'esercizio dei diritti resta un diritto individuale che deve conformarsi alle esigenze sociali che spetta alla legge determinare.

Diritti assoluti e relativi

La coesistenza tra diritti diversi può essere impossibile se ciascuno di essi è inteso in senso assoluto. Da ciò nasce la necessità di relativizzare i diritti e bilanciarli. Per fare questo, si giunge a compromessi nell’interpretazione che permettono a ciascun diritto in questione di essere massimizzato e alle limitazioni necessarie alla loro coesistenza di essere minimizzate. Bilanciamento dei diritti è un operazione consueta nel diritto costituzionale. Ma ci sono casi di diritti assoluti , ossia non bilanciabili, di fronte i quali ogni altra esigenza passa in secondo piano.

CAPITOLO 2: DIRITTI DL ESSERE UMANO

Uguaglianza e diritto

I primi 3 articoli della Costituzione parlano rispettivamente di democrazia, diritti ed uguaglianza. La storia insegna che il cammino dell’umanità verso democrazia si è svolto parallelamente alle rivendicazioni dei diritti umani → senza uguaglianza, non possono esserci diritti; ma ci sono privilegi/discriminazioni. Binomio diritti-uguaglianza è un'acquisizione moderna; il presupposto dei diritti è l'uguaglianza → non ci sono diritti senza uguaglianza, ma può esserci uguaglianza senza diritti → l’uguaglianza è la condizione necessaria dei diritti.

Uguaglianza e libertà

Le società egualitarie non possono essere libere perché ci deve essere un autorità assoluta che elimini le differenze. Viceversa, nelle società totalmente libere non può esserci uguaglianza perche ogni individuo farà valere la propria forza, ricchezza ecc e i più dotati prevalgono sui meno dotati. Il conflitto libertà-uguaglianza deve trovare punto d'equilibro: l'uguaglianza compatibile coi diritti è l' uguaglianza delle possibilità , non l'uguaglianza dl risultato. Principio costituzionale di uguaglianza: nell’art 3 Cost. l'uguaglianza è considerata sotto 2 aspetti diversi:

non sono negoziabili e lo Stato deve fare di tutto per proteggere tutti; non può farsi assassino o torturatore per salvare altre vite.

Diritto alla salute e all'ambiente: vita/salute sono beni complementari. Diritto alla salute è un diritto individuale in cui si presenta anche l'interesse della collettività. In quanto diritto individuale sono garantite cure gratuite e in quanto interesse collettivo, per disposizione d legge, si può essere obbligati a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari per difendere salute di tutti. Il diritto alla salute è un diritto negativo ossia diritto al non mettere in pericolo la salute altrui, positivo ossia pretesa ad ottenere prestazioni sanitarie, che costa , individuale e funzionale , assoluto e relativo. Il titolare del diritto alla salute è l'individuo. Nei casi in cui si impongono trattamenti medici, non si deve violare i limiti imposti dal rispetto dl persona; sottolineando l’esistenza generale del diritto a non curarsi → conflitto tra dovere del personale medico e diritto del paziente di rifiutare prestazioni mediche. Al fine d'adempiere i doveri nel campo della salute, nel '78 è stato istituito il SSN , cui spettano gli interventi per la cura di malattie, prevenzione, riabilitazione; è organizzato tramite le ASL , enti di diritto pubblico dipendenti dalle regioni a cui possono rivolgersi sia i cittadini che gli stranieri, trattandosi di diritto fondamentale si ogni individuo. Corollario del diritto alla salute è il diritto ad un ambiente salubre, di cui la Costituzione non parla esplicitamente. C’è un’allusione riconoscibile nell’art 9 comma 2 la repubblica ha il compito di tutelare paesaggio, inteso anche come ambiente conforme alle esigenze vitali della popolazione. È un diritto positivo richiede politiche di varia natura: controllo, bonifiche e negativo può essere fatto valere davanti al giudice.

  • Libertà personale: dichiarata inviolabile dall'art 13 Cost. consiste nel non poter essere detenuti, sottoposti ad ispezione o a perquisizione personale arbitrariamente. L'art 13 si riferisce anche ad ogni intrusione nella moralità individuale tramite mezzi ipnotici o uso di sostanze chimiche. Il codice di procedura penale vieta l'uso di metodi-tecniche volte ad influire sulla libertà d'autodeterminazione o ad alterare capacità di ricordare e valutare i fatti.
    • Disciplina dell’arresto: purché sia valido deve essere rispettare 2 riserve previste dall'art 13 comma 2: riserva di giurisdizione: provvedimento motivato d'un giudice, organo imparziale, riserva di legge: nei casi e modi previsti dalla legge; riserva di legge assoluta. Solo nei 2 casi d'urgenza indicati dalla legge art 13 comma 3 è ammesso che le forze dell’ordine agiscano di propria iniziativa: 1) arresto in flagranza di reato; 2) quando è necessario operare il fermo degli indiziati. → I provvedimenti provvisori devono essere comunicati entro 48 ore al giudice per la convalida; se non convalidati nelle seguenti 48 ore, il cittadino viene rimesso in libertà. La carcerazione è la principale limitazione della libertà personale collegata al processo penale, può essere di due tipi :
  1. Preventiva o custodia cautelare: precede l'accertamento della responsabilità penale compiuto con una sentenza di condanna definitiva. Può essere disposta dal giudice solo quando, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, ci sia l'esigenza d'evitare la fuga dl imputato; impedire che approfitti della libertà per creare prove false; impedire che commetta altri reati. È richiesta dal PM al GIP. Chi viene sottoposto a questa carcerazione può essere assolto durante processo e difatti lede diritto fondamentale dei cittadini alla libertà e la presunzione di non colpevolezza secondo cui fino a condanna definitiva si è considerati non colpevoli. Tra diversi gradi del processo possono passare anni dilatando la

durata dl carcerazione preventiva; percio l'art 13 comma 5 Cost. prevede che la legge stabilisca termini massimi di carcerazione preventiva (6 anni).

2. Successiva: èuna vera condanna in quanto è conseguenza d'una sentenza definitiva che ha riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato.

Principi costituzionali in tema di pene.

C’è il divieto di retroattività della legge penale. Il rispetto dovuto alla persona implica che chiunque sia trattato nel rispetto del principio di umanità e gli sia riconosciuta la possibilit à di cambiare e ritornare alla vita sociale e ordinaria. Il fine dl pena è il recupero del reo ed il suo reinserimento nella società. Le mitigazioni delle pene sono gestite dalla magistratura e calibrate sul grado di pericolosità dei detenuti. Ci sono pene non tese al recupero, ma alla punizione:

  1. Ergastolo: condanna a vita. Chi ha tenuto buona condotta per 28 anni può essere riammesso alla libertà alla condizione di non commettere altri reati. Dopo 18 anni è ottenibile la semilibertà; dop 10 anni i permessi-premio. Senza queste mitigazioni, l’ergastolo sarebbe incostituzionale perche contrario alla finalità del recupero della pena.
  2. Pena di morte: espressamente vietata dall'art 27, ultimo comma. La ragione più forte contro essa è di motivo etico: insuperabile contraddizione nel ritenere che la vita sia un valore assoluto nel momento del delitto; ma diventi valore relativo nel momento dl condanna.

Altre restrizioni dl libertà; misure di sicurezza e di prevenzione

1. Misure di sicurezza: previste dall'art 25 ultimo comma; s'applicano a persone socialmente pericolose che hanno commesso un reato. Consistono in restrizioni della libertà per tutto il tempo necessario a impedire che si compiano nuovi reati. I soggetti pericolosi sono sottoposti periodicamente a verifiche e se la pericolosità continua, la misura resta. 2. Misure di prevenzione: mirano ad impedire che il reato venga commesso e s'applicano a persone sospettate d'attività antisociale. Consistono in divieti di soggiorno in un comune/provincia o nel soggiorno obbligato in un comune determinato. Non seno previste dalla Costituzione e perciò hanno dato luogo a diversi dibattiti in quanto queste misure sono basate sul sospetto. 3. Trattenimento: di soggetti extracomunitari in centri d'identificazione ed espulsione (CIE) per controllare/regoalre flussi dl immigrazione; altro tema molto dibattuto.

  • Libertà di domicilio: art 14 stabilisce che il domicilio, la residenza e la dimora sono inviolabili in quanto la protezione della persona si estende anche all'ambiente in cui vive. È una disciplina modellata sulla libertà personale. Non si possono eseguire perquisizioni o sequestri nel domicilio se non nei casi/modi previsti dalla legge e secondo medesime garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Limitazioni speciali sono previste per motivi di sanità e incolumità pubblica o per fini economici e fiscali.
  • Libertà di circolazione e soggiorno: art 16, comma 1 stabilisce che ogni cittadino può muoversi/soggiornare liberamente nel territorio nazionale e precisa che nessuna

2. Associazioni che operano in politica mediante organizzazione di tipo militare

  • Diritto di costituire una famiglia: La famiglia è un'unione che ha alla base esigenze vitali fondamentali che uniscono l'esistenza di più persone. L'art 29 usa l'espressione di “società naturale” per definirla. La famiglia è oggetto di norme inderogabili d'interesse pubblico che non possono essere modificate da patti contrari, neppure se stabiliti dagli stessi familiari. I vincoli tra coniugi possono cessare solo quando vi sono condizioni stabilite dalla legge e i diritti/doveri reciproci non possono essere modellati liberamente: i vincoli genitori/figli sono imperativi e permangono fino alla maggiore età e anche dopo, o tra coniugi permangono anche a matrimonio finito. I coniugi hanno uguali diritti/doveri; i figli sono soggetti alla loro potestà e hanno precisi diritti/doveri nei loro confronti di mantenimento, istruzione ed educazione. Matrimonio: la famiglia è fondata sul matrimonio che può essere civile o religioso. Dal matrimonio nasce la “ famiglia legittima ”. Il principio alla base del matrimonip è quello dell’ uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e di tutte le sue componenti che vieta formazione di modelli gerarchici-patriarcali della famiglia. Dal matrimonio derivano degli obblighi: reciproca fedeltà, assistenza morale e materiale, ecc. Separazione e divorzio: Il matrimonio può essere sospeso con la separazione personale dei coniugi che può essere consensuale o giudiziaria. S eparazione non elimina il vincolo matrimoniale, ma fa cessare la convivenza tra coniugi e l'obbligo reciproco di fedeltà e può concludersi con una riconciliazione o col divorzio. Famiglia di fatto o naturale: il frutto dei rapporti familiari senza il matrimonio. Formazioni sociali previste dall'art 2, quindi ha riconoscimento costituzionale specifico. Stabili convivenze che sono andate crescendo, portando la giurisprudenza ad estendere ai coniugi di fatto certe garanzie proprie dei coniugi legittimi. La corte costituzionale ha ribadito la necessità di distinguere la famiglia legittima da quella di fatto perchè essenzialmente differenti, sia dal punto della stabilità che dell’affidabilità. Oggi, l'art 2 estende questi diritti anche alle coppie omosessuali, che tuttavia non sono riconducibili alla nozione di matrimonio e famiglia secondo l'art 29. Filiazione: rapporto genitori-figli. Consiste nel diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Può essere legittima, naturale e adottiva. L'art 30, comma 3 affida alla legge ordinaria il compito d'assicurare ai figli illegittimi ogni tutela giuridica e morale.

Diritti all’identità personale La l ibertà di coscienza e il rispetto per ciò che si è.

  • Libertà di coscienza: non menzionata dalla costituzione. La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del '48 fornisce definizioni antropologiche affermando che gli esseri umani sono dotati di ragione e coscienza, Kant ha definito la personalità morale dell’individuo come potere e dovere d'essere libero e responsabile delle sue scelte vitali. Implica la possibilit à d'essere coerenti tra ciò che si crede e ciò che si compie. È presupposta nella Costituzione in quanto non ha bisogno d'essere dichiarata perché senza libertà di coscienza nessun'altra libertà avrebbe significato. Vive dentro le istituzioni, alimentando tutte le altre libertà che ne dipendono e danno forza alla democrazia liberale e pluralista. La coscienza può mettersi contro le istituzioni come nel caso dell’ obiezione di coscienza.
  • Diritto d'essere rispettato per ciò che si è : L’identità personale dell’individuo va riconosciuta, rispettata e non alterata. È un diritto all'identità personale dal punto di vista

passivo. Fondamenti riscontrabili nell’art 2, oltre al concetto di dignità trattato dall'art 3, comma 1. La Costituzione menziona il diritto al nome, segno distintivo irrinunciabile dell’identità personale. Non espresso, ma ricavato dalla giurisprudenza, è il diritto all'identità sessuale: diritto dei transessuali d'ottenere la trascrizione nei registri di stato civile del mutamento di sesso. È stato attribuito fondamento costituzionale a una serie di diritti che proteggono l'identità personale nella comunicazione tramite i mass media: diritto all'immagine , all'onore e reputazione , di rettifica delle false rappresentazioni , al decoro/rispettabilità/riservatezza e intimità.

CAPITOLO 3: DIRITTI ED ECONOMIA

Diritti economici in generale

Nello stato sociale voluto dalla Costituzione prevale l'idea che la libertà assoluta, nell’attività economica, porti all'ingiustizia e allo sfruttamento delle categorie di lavoratori più deboli e alla concentrazione delle imprese nelle mani di pochi monopolisti, di fronte i quali i consumatori sono indifesi. Perciò lo stato sociale tende a potenziare i diritti dei lavoratori d fronte gli imprenditori e sottoporre a particolari limiti i diritti degli imprenditori. I consumatori non hanno specifica tutela. L'impianto costituzionale è messo in discussione per via della riaffermazione di una concezione dei rappresentanti tra politica-economia di tipo liberale; per cui lo stato deve assecondare le dinamiche ecoconomiche di mercato. Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale sono distinguibili due fasi:

  1. Primo 30nio: idea che l'economia dovesse essere rivolta al perseguimento degli obiettivi individuati dalla politica (boom economico)
  2. Secondo 30nio: economia diventa variabile e indipendente da cui la politica deve prendere atto, ricercando strumenti d'intervento più adatti agli scopi autonomamente individuati dal mercato.

Diritti dei lavoratori Il diritto al lavoro; il diritto alla retribuzione e la previdenza sociale; la garanzia dal licenziamento; il sindacato e il diritto di sciopero.

  • Diritto al lavoro: i lavoratori hanno diritti individuali e collettivi. Nello stato sociale s'afferma l'esigenza che il mondo del lavoro s'organizzi per difendere/promuovere i propri diritti tramite strumenti collettivi come sindacato e sciopero. Un diritto sancito dall'art 4, comma 1 e opera su un piano generale, diventando effettivo solo in reazione alla politica economica statale tesa all'espansione del sistema economico e alla creazione di posti di lavoro. Da tale norma fondamentale discendono anche le altre disposizioni costituzionali in materia.
  1. Assunzione al lavoro: deve essere senza. Il Sistema di collocamento è liberalizzato e gestito a livello regionale, tramite centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate. Ci sono norme di favore per gli invalidi che ne stabiliscono l'assunzione obbligatoria da parte delle imprese d'una certa dimensione e da parte dl amministrazione statale secondo determinate %. Oggi è aumentata la flessibilità del mercato dl lavoro per via di strumenti contrattuali più deboli. La riforma del 2014 si è proposta di riportare ordine nell’ambito del diritto del lavoro agevolando ricorso ai contratti a tempo determinato rispetto ad altre tipologie di contratti atipici. Anche il contratto d'apprendistato teso a favorire la

efficacia generale (erga omnes) per tutti i lavoratori dei diversi settori interessati da singoli contratti anche se non iscritti al sindacato. Tramite questi contratti si fissano retribuzioni, diritti/doveri reciproci, condizioni di lavoro, ecc. Oggi si preferiscono contratti aziendali o individuali.

  • Diritto di sciopero: èla sospensione unilaterale del lavoro senza incorrere in sanzioni da parte del datore di lavoro e sancito dall'art 40. Diritto esercitato innanzitutto contro i datori di lavoro, ma c è anche lo sciopero politico (riconosciuto dalla corte costituzionale) che ha come controparti lo Stato e i propri organi ed è usato per ottenere misure favorevoli alla promozione di condizioni generali dei lavoratori o per difendere la democrazia da tendenze autoritarie dello Stato. È un diritto che deve essere coordinato con gli interessi della collettività. Per molti anni si è svolto tramite autoregolamentazione, nel '90 è stata approvata legge che stabilisce quali sono i servizi pubblici essenziali settori in cui lo sciopero può essere esercitato ma a condizione che i lavoratori s'organizzino per fornire le prestazioni minime indispensabili o in caso contrario, il governo può obbligare lavoratori a ritornare al lavoro con la precettazione. Diritti degli imprenditori: proprietà; iniziativa economica Proprietà dei beni economici o mezzi di produzione. Sancita dall'art 42; 1° comma indica che la proprietà può essere pubblica/privata. L'art 43 prevede esclusione delle imprese private da parte dello Stato tramite il monopolio a fini d'utilità generale e può avvenire riservando fin dall'inizio l'attività allo Stato o espropriando i privati che già operino in quei settori indennizzandoli della perdita subita. Vi sono partecipazioni statali al capitale di normalità SpA che indicano presenza statale nell’economia; uno stato capitalista che si comporta come investitore privato per sostenere le imprese e difendere l'occupazione o intervenire in settori strategici. Sistema a economia mista intaccato dalla disciplina europea in tema di privatizzazioni e presenza statale nell’economia cje vieta ogni forma d'aiuto di Stato suscettibile d'alterare la concorrenza tra imprese europee. Proprietà privata: dev’essere accessibile a tutti e avere funzione sociale perche è interesse sia dell’individuo proprietario che della collettività; quando si crea un conflitto tra i due, è l'interesse sociale a prevalere ed il bene passibile d' espropriazione → Espropriazione per pubblica utilità: passaggio di proprietà dal titolare a un altro soggetto, normalmente pubblico. Imposto per fronteggiare un interesse collettivo, considerato prevalente su quello del singolo proprietario che ha il diritto d'essere indennizzato. Diversi tipi di proprietà: la legge può stabilire dei vincoli, limiti e condizioni al godimento di essa, conformando la proprietà al pubblico interesse. Dato che gli interessi collettivi variano a seconda del tipo di bene, esistono diverse varianti del diritto di proprietà, a seconda delle diverse limitazioni che servono a conformarlo all'interesse pubblico.
  • Iniziativa economica: sancita dall'art 41 e riconosciuta ai privati, anche essa subordinata all'interesse pubblico: Non può svolgersi contro l'utilità sociale o recare danno alla sicurezza, alla dignità, alla libertà umana perche il profitto non è maggiore del valore sociale; la legge determina programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possano essere indirizzate e controllate a fini sociali → il principio dl programmazione economica per risultare compatibile con la libertà d'iniziativa economica non deve essere coercitivo; coordinamento tra esigenze pubbliche e private avviene tramite politica degli incentivi. Oggi si discute dell’attualità della costituzione economica alla luce di 3 tendenze:
  1. Drastica riduzione del ruolo statale come attore primario nei rapporti economici, limitato ad agevolare tendenze in atto;
  2. de-sindacalizzazione dei rapporti tra lavoratori-datori di lavoro e superamento della contrattazione collettiva nazionale;
  3. liberalizzazione dei rapporti di lavoro con la proliferazione incontrollata delle forme contrattuali e conseguente precarizzazione del rapporto di lavoro.

CAPITOLO 4: DIRITTI E CULTURA

Cultura: fattore spirituale che tiene insieme una moltitudine d'esseri umani che compongono la società. Senza cultura non c’è società. La cultura può produrre simboli che tracciano la linea di confine tra chi è incluso e chi escluso dalla cerchia sociale comune. Libertà di cultura: si può distinguere tra cultura ex parte potestatis cultura ex parte societatis, la cultura è fatta d'elementi immateriali e per garantirne la tenuta serve un legame unente le coscienze e che orienti l’etica degli individui. Art 33, comma 1 è attinente alla cultura/libertà, la Costituzione proclama come definizione della cultura la sua sua libertà da interessi d'altra natura, sottolineando funzione autonoma della cultura rispetto alla politica ed all’economia; dotata di responsabilità sociale. Libertà d'opinione e di manifestazione: libertà di cultura implica libertà d'opinione dei cittadini e di manifestare proprie idee. Non esiste ideologia pubblica che i cittadini sono obbligati a rispettare, ma deve esistere un’opinione pubblica che si forma/modifica tramite libero confronto d'idee → senza opinione pubblica non c’è democrazia/libertà. Nei regimi liberi, l'espressione dl spirito umano è sottratta al controllo statale ed è lasciato alle libertà dei singoli. Contrariamente, nei regimi totalitari, la cultura è oggetto di controllo tramite ministri dl propaganda, essendo essa un potente strumento d controllo dl masse.

Limiti: divieto d'offendere onore/reputazione altrui e minacciare sicurezza dello Stato; violazioni che possono dar luogo al risarcimento del danno alla persona offesa o a sanzioni penali. Altri divieti:

  1. Non si può offendere dignità altrui
  2. Non si può violare diritto alla riservatezza, diffondendo notizie inerenti aspetti privati dl vita d'altre persone. Chi per cause professionali viene a conoscenza di dati personali di persone deve sottostare a particolari obblighi d segretezza.
  3. Non si possono rilevare notizie segrete, la cui divulgazione nuocerebbe alla sicurezza dello Stato e al suo buon funzionamento:

Segreto di Stato: in casi eccezionali la divulgazione di date notizie può mettere a rischio la sicurezza nazionale.

Segreto d'ufficio: riguarda i pubblici dipendenti che non deve rivelare il contenuto dei loro atti, quando ciò possa danneggiare buon andamento dell’attività pubblica; i più importanti riguardano il processo penale: segreto investigativo e segreto istruttorio.

 Non ammesse manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume.

film a minori di 14-18 anni, negare il nullaosta a proiezioni o subordinarla all'eliminazione di alcune scene.

Libertà di religione: i principi fondamentali/generali di questa libertà sono contenuti negli articoli 8 e 19. Chiesa cattolica: i rapporti Stato-chiesa sono previsti dall'art 7 1° comma che dice che essi sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La cheisa è collocata fuori dallo Stato, in posizione di parità e i loro, rapporti tra soggetti reciprocamente indipendenti. Un carattere di compromesso che ha alimentato critiche da parte di chi vorrebbe regime di libertà religiosa uniformemente garantito a tutte le confessioni religiose.

I rapporti sono regolati dal “concordato” , accordo bilaterale che esprime equilibrio tra parti potenzialmente ostili e la rinuncia dello Stato a regolare da solo le materie miste (interesse sia dello Stato che della chiesa); critiche dei detrattori:

  1. èformalmente un accordo tra Stato-Santa Sede, ma sostanzialmente una rinuncia di sovranità dello Stato a vantaggio della parte cattolica
  2. il regime concordatario, in un sistema costituzionale che riconosce la massima libertà per tutti, non ha motivo d'esistere se non come strumento per introdurre privilegi
  3. il sistema concordatario attribuisce doppio peso politico ai cittadini cattolici: eleggono i rappresentanti negli organi dl Stato e come cattolici sono rappresentati dall'autorità ecclesiastica.

Sia il concordato del '29 che la sua modifica operata nell'84 contengono dei privilegi finanziari a favore della chiesa cattolica, tra cui:

  1. Regime particolare del matrimonio celebrato con il rito canonico e trascritto nello stato civile; può essere annullato con sentenze dei tribunali della chiesa che valgono anche nell’ordinamento italiano
  2. trattamento fiscale favorevole verso i beni della chiesa, esentati da tributi se hanno finalità di religione, culto, beneficienza o istruzione
  3. insegnamento del cattolicesimo nelle scuole pubbliche e retribuzione dei relativi insegnanti, scelti dalla Curia, a carico dl Stato.
  4. Finanziamento delle attività della chiesa tramite l'8xmille

Patti lateranensi: art 7, 2° comma, stabilisce che i rapporti chiesa-stato sono regolati dai patti lateranensi del '29, che sono quindi entrati a far parte dell’ordinamento costituzionale, ma devono conformarsi ai principi supremi della Costituzione → subordinazione che ha reso possibile alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la norma che rendeva efficaci in Italia le sentenze dei tribunali ecclesiastici in tema matrimoniale senza il controllo dei giudici italiani. Sempre 2° comma dl art 7 aggiunge che le modifiche ai patti non richiedono procedimento di revisione costituzionale; ma lo Stato può provvedere alla modifica con una semplice legge ordinaria; se invece l'accordo non c’è, bisogna usare procedimento di revisione costituzionale. Religioni diverse da quella cattolica; art 8, comma 2 riconosce il diritto d'organizzarsi secondo propri statuti purchè non contrastino con l'ordinamento giuridico, confessioni che godono

d'autonomia, subordinatamente al diritto dello Stato. La regolamentazione dei rapporti stato- chiese avviene tramite intese vincolanti tra governo italiano e i rappresentanti di tali chiese. Chiese che hanno raggiunto intese sono valdese, chiese cristiane, comunità ebraiche, chiesa evangelica, battista, luterana; son in corso trattative con chiese buddiste e islamiche.

Diritto all'istruzione: èun servizio pubblico e l'art 33, comma 2 afferma che la repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce le scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Art 33, comma 1 afferma che non può esserci una cultura di stato, ciò significa che la scuola statale dev’essere luogo di libertà d'insegnamento e apprendimento, comportando una serie di diritti delle libertà degli insegnanti e libertà degli studenti e delle loro famiglie → un equilibrio difficile tra diritti e doveri realizzato tramite forme di partecipazione alla vita della scuola di tutte le sue componenti.

In passato le scuole dipendevano dal Ministero della Pubblica Istruzione, oggi hanno autonomia e un sistema di consigli ai quali partecipano diverse componenti della scuola, coordinati dal dirigente scolastico. L'istruzione è anche un dovere, perci ò l'istruzione inferiore è gratuita/obbligatoria fino a 16 anni anche per minorati e inabili. Capaci/meritevoli, anche se privi di mezzo hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, tramite borse di studio → una tendenza entrata anche nell’istruzione universitaria con l'introduzione dl principio dl pagamento delle tasse in base alle fasce d reddito. Scuole private: confessionali, commerciali, associative → secondo art 33, comma 3, i privati hanno diritto d'istituire scuole ed istituti d'educazione senza oneri per lo Stato che riconosce così la libertà della scuola:

  1. Confessionali: scopo di dare a studenti formazione specifica, conforme a una particolare concezione morale della vita e della cultura
  2. Commerciali: gestite da imprenditori privati senza alcun particolare orientamento ideologico
  3. Associative: organizzate dalle famiglie secondo proprio orientamenti culturali

Le scuole private che assicurano un livello d'insegnamento analogo a quello delle scuole pubbliche èattribuita la parificazione. È sostenuto, specie dalla parte cattolica, il diritto al finanziamento pubblico delle scuole private portando come argomento la libertà delle famiglie di scegliere per i figli tra le due formazioni (pubblico/privato). Il “senza oneri per lo Stato” ha un significato che va oltre la questione economica; la Costituzione privilegia le scuole che assicurano la libertà al loro interno ossia pluralismo di insegnanti e studenti. Una legge del 2000 ha impostato la creazione di un sistema nazionale d'istruzione unitario in cui troverebbero posto sia la scuola privata che quella pubblica; quelle private verrebbero sottoposte a controlli per garantire l'adeguamento agli standard che valgono per le scuole pubbliche e a queste condizione possono ottenere vantaggi finanziari diretti o indiretti.

CAPITOLO 5: DIRITTI E POLITICA

Principio democratico-rappresentativo

I diritti che riguardano l'attività politica sono il diritto di voto, art 48 Cost., e il diritto di associazione in partiti politici, art 49 Cost. L'Italia ha un sistema di decisione politico basato sulla democrazia indiretta: le decisioni non sono attribuite ai cittadini, ma rimesse a soggetti da questi

in modo democratico a determinare la politica nazionale. Trovano garanzia nell’art 18 che tutela l'associazione libera. I partiti raccolgono/organizzano coloro che professano le stesse idee politiche e intendono unirsi per farle valere in modo efficace; sono formalmente private e indispensabili al funzionamento della democrazia rappresentativa e assumono perciò importante rilievo politico. Hanno 4 funzioni:

  1. Organizzazione politica dei cittadini elaborando proposte politiche e chiedendo voti/adesioni 2. Selezione dei candidati per le elezioni
  2. Organizzare attività degli eletti, in modo tale che agiscano conformemente ai programmi per cui sono stati eletti 4. Mantenere vivo collegamento eletti-elettori

Giuridicamente, sono associazioni non riconosciute previste dall'art 36 del Codice civile; sulle quali non si esercitano controlli da parte della pubblica autorità. Finanziamento; nonostante siano associazioni private, svolgendo funzioni indispensabili alla vita democratica, si è posta l'esigenza di finanziare i partiti pubblicamente onde evitare fenomeni come le tangenti, integrando ciò che già raccolgono tramite quote d'iscrizione e contributi privati. Una legge del 2014 ha abolito ogni forma di finanziamento pubblico a partire dal 2017, sostituendolo con sistema di finanziamento privato basato su donazioni in regime fiscale agevolato e sulla destinazione volontaria a un partito del 2x1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali finanziamenti saranno ricevuti solo dai partiti politici che sono iscritti nel Registro Nazionale tenuto dalla Commissione di Garanzia degli Statuti, per trasparenza e controllo del rendiconto dei partiti politici.

Regolamentazione: i partiti si reggono sul loro statuto interno. È una questione tornata in discussione alla luce di alcuni punti: 1) procedure per la selezione dei dirigenti, 2) gestione delle risorse, 3) procedure per la designazione dei candidati alle elezioni, tramite sistemi che ne garantiscono democrazia/trasparenza, 4) metodi per la scelta delle persone da indicare per l'assunzione d'incarichi pubblici. La legge prevede che possono accedere al finanziamento solo le formazioni politiche dotate di uno Statuto che indichi: 1) numero, composizione, attribuzioni degli organi di partito 2) cadenza delle assemblee congressuali 3) procedure d'approvazione degli atti che impegnano il diritto 4) diritti/doveri degli iscritti 5) strumenti di tutela delle minoranze 6) modalità di selezione delle candidature per le elezioni 7) regole che assicurano trasparenza → non èprevista alcuna forma di controllo sul rispetto delle norme statuarie; la commissione di garanzia si limita a controllare che lo Statuto preveda tali norme. Partitocrazia: èun cambiamento di ruolo dei partiti che si verifica quando da strumenti d'aggregazione organizzariva delle richieste dei cittadini, si trasformano in macchine di potere che per funzionare hanno bisogno di grandi quantità di denaro e l'esigenza primaria diventa copertura di molte cariche/occupazione di forte posizione nella macchina statale → lo stato prede autonomia rispetto ai partiti, diventando terreno della loro occupazione; le attività pubbliche diventano attività dei partiti che si son infiltrati nello Stato; si verifica dissociazione tra ideali proclamati sulla carta dai singoli partiti e interessi reali. Posizione di potere fondamentale per elargire favori/protezioni tramite il “sottogoverno” e strutture clientelari.

CAPITOLO 6: DOVERI

Doveri verso lo Stato

I doveri sono la contropartita dei diritti; si ha un diritto in quanto si ha un dovere. Ma ci sono casi di doveri imposti in assoluto dallo Stato come condizione della sua stessa esistenza. Nello Stato repubblicano, sono stabiliti a vantaggio dello stato-società e fatti valere dallo stato-apparato e dai suoi organi. Possono essere imposti dallo Stato in base ai propri ordinari poteri, anche se non trovano base nella Costituzione, a condizione che non violino diritti proclamati da essa. I singoli hanno il dovere d'eseguire gli ordini legittimi delle pubbliche autorità e di collaborare con esse in particolari situazioni. Il potere dello Stato d'imporre osservanza di doveri ai singoli non si basa su norme costituzionali ma sul fatto che lo Stato esiste; la Costituzione s'occupa di doveri presupponendo un potete esistente da parte dello Stato di imporli; se ne occupa in 3 casi: art 2, 23, 52 e 53.

  1. Art 2; richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che spetta alla legge determinate. La Costituzione indica che essi non possono essere diversi da quelli di solidarietà → la Costituzione vuole uno Stato solidaristico collegato all'art 2, c è art 4, 1° e 2° comma; secondo cui è richiesto ai cittadini d'assumere atteggiamento attivo nei confronti della propria esistenza, anche collettiva;
  2. Art 23; considera doveri personali/patrimoniali. Stabilisce una generale riserva di legge ; ossia che in tema di doveri personali/patrimoniali vale principio di legalità. Essa ha carattere relativo, ossia: legge deve stabilire i principi generali dei doveri, consentendone la specificazione caso per caso da parte dell’autorità amministrativa. Colui che si vede imporre un dovere può ricorrere al giudice, nel caso in cui ritenga che l'autorità amministrativa non abbia rispettato la legge.
  3. Art 52; sancisce che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino e che il servizio militare èobbligatorio nei limiti/modi stabiliti dalla legge. Il servizio militare è una prestazione di natura personale in favore dello Stato che deve svolgersi nel rispetto del principio di legalità previsto dall'art 23. Difesa della patria indica un dovere generale riguardante ogni cittadino senza alcuna distinzione e può assumere rilievo ankche in tempi di pace, il servizio militare riguarda sol coloro che sono chiamati alle armi. Dal 2005, la leva militare è stata abolita, sostituita da servizio militare volontario in forma prefissata o permanente; l'obbligo di servizio militare è rimasto in 2 casi: deliberazione di stato di guerra; presenza di grave crisi internazionale che coinvolge l'Italia e giustifichi aumento della consistenza numerica delle forze armate. In caso d'obiettori di coscienza c’è la possibilità d'effettuare il servizio civile sostitutivo in adempimento del dovere costituzionale di difendere la Patria. L’esercito può essere impiegato solo per finalità difensive e i principi costituzionali sono validi e da rispettare anche da parte dell’esercito (Art 52). E' al servizio della Repubblica e non deve patteggiare per nessun partito. L'ordinamento militare è basato sul principio di gerarchia, mentre la responsabilità politica davanti al parlamento grava sul ministro della difesa e le decisioni più importanti sono prese dal consiglio supremo di difesa. Il servizio mililitare è tradizionalmente rivolto a cittadini di sesso maschile, ma legge dl '99 ha dato possibilità alle donne di parteciparvi per rispettare principio costituzionale di pari opportunità.
  4. Art 53; riserva di legge in tema tributario discende dall'art 23 inerente le prestazioni patrimoniali. L'art 53 c. 1 stabilisce che il dovere di pagare i tributi riguarda tutti coloro che hanno capacità contributiva. Il sistema tributario è basato sul criterio di progressività: chi ha di più, paga di più; la percentuale del prelievo deve aumentare a seconda della ricchezza. La progressività ha lo scopo di redistribuire la ricchezza; perche con le risorse tributarie lo Stato finanzia servizi pubblici.