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Schemi diritto costituzionale 1
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Diritti dl essere umano, economici, culturali e politici
Giuridicamente la società è l'insieme delle relazioni tra i suoi componenti e tali relazioni sono i diritti e i doveri reciproci che la Costituzione categorizza a seconda che riguardino i rapporti civili, etico-sociali, economici o politici. La Teoria trifunzionale della società ammette che non esiste società se non è garantita la funzione economica, culturale e politica (o di governo). Le società attuali sono fondate sull’uguaglianza e caratterizzate da libertà/mobilità sociale. La società è una sola e la teoria trifunzionale non corrisponde ad una differenziazione di ceto, ma queste funzioni sono necessarie alla vita sociale. Trovandosi in 'società aperte, le funzioni sono fluide. Alla base c’è complesso di diritti e doveri che vengono prima e che sono comuni a tutti ed essi caratterizzano lo status di cittadinanza. A partire da esso, si possono sviluppare liberamente le attività nelle funzioni sociali, con l'assunzione dei diritti e dei doveri specifici a ciascuna di esse. L’esposizione dei diritti e doveri costituzionali può essere strutturata: 1) condizioni di cittadinanza 2) attività economica, culturale, politica.
Diritti individuali e collettivi
Ci sono diritti/doveri riconosciuti ad individui e ad organizzazioni di individui che si collocano tra l'individuo e lo Stato. La protezione delle formazioni sociali giunge al punto di considerarle titolari di diritti costituzionali. L'unione reciproca di più individui moltiplica la capacità di partecipazione alla vita pubblica e la forza di ciascuno di essi tramite il collegamento con la forza degli altri. Le formazioni sociali sono previste dall'articolo 2 della Costituzione come mezzi di sviluppo della personalità dei singoli, il fine ultimo è la persona.
Diritti negativi e positivi
I diritti sono pretese garantite dalla legge. → Negativi: consistono nella pretesa di non essere impediti e lasciati tranquilli nello svolgimento della propria libertà. A ci ò corrisponde l'altrui dovere di astensione da interferenze, impedimenti. Allo Stato si richiede solo di essere garante delle libere dinamiche di ordine sociale, intervenendo solo per prevenire e reprimere abusi. Sono diritti che proteggono la “libertà di”. Possono essere fatti valere davanti ai giudici, chiedendo la condanna o l’annullamento di suddetto atto. Sono rivolti contro il potere pubblico. I garanti di questi diritti sono i giudici e lo Stato. → Positivi: comportano la pretesa d'ottenere qualcosa da parte dl Stato. Sono diritti che proteggono la “libertà da ”. Si richiede che lo Stato operi positivamente per dare ai singoli ci ò̀di cui hanno bisogno per promuovere il proprio benessere. Essendo che l'opera dello Stato è tesa a promuovere una società in cui bisogni essenziali siano garantiti a tutti, i diritti positivi sono anche detti diritti sociali e lo Stato stesso si denomina Stato del benessere (welfare state). Richiedono la messa in atto di politiche sociali che si esprimono tramite legislazione, essi si rivolgono alla legge e all'amministrazione pubblica. I garanti di questi diritti sono i cittadini stessi che col proprio voto possono orientare il legislatore ed il governo verso scelte politiche adeguate ai diritti stessi.
Diritti che costano e che non costano
Si intende costo per la società. Lo Stato sociale s'impegna in politiche che promuovono diritti positivi, un impegno che implica disponibilità di grandi risorse finanziarie estratte tramite prelievo tributario o l'indebitamento e che pesano sulla pressione fiscale. Quando si rompe l’equilibrio entrate-uscite, si produce crisi fiscale che impossibilita il soddisfacimento delle prestazioni che costano e si riducono i diritti sociali → stretta interdipendenza tra economia e stato sociale: prosperit à della prima può tradursi nell’espansione della seconda.
Diritti incondizionati, condizionati e funzionali
In alcuni diritti costituzionali sono previste delle limitazioni. Le limitazioni sono previste quando il loro esercizio può confliggere con l'interesse pubblico. I limiti sono previsti dalla Costituzione, oppure se ne rinvia alla previsione di legge. I limiti sono esterni se stabiliscono i confini, oltre i quali l'esercizio del diritto è vietato. In alcuni casi, specie in campo economico, i diritti hanno la configurazione di diritti funzionali, riconosciuti non solo nell’interesse del titolare, ma anche nell’interesse generale. L'esercizio dei diritti resta un diritto individuale che deve conformarsi alle esigenze sociali che spetta alla legge determinare.
Diritti assoluti e relativi
La coesistenza tra diritti diversi può essere impossibile se ciascuno di essi è inteso in senso assoluto. Da ciò nasce la necessità di relativizzare i diritti e bilanciarli. Per fare questo, si giunge a compromessi nell’interpretazione che permettono a ciascun diritto in questione di essere massimizzato e alle limitazioni necessarie alla loro coesistenza di essere minimizzate. Bilanciamento dei diritti è un operazione consueta nel diritto costituzionale. Ma ci sono casi di diritti assoluti , ossia non bilanciabili, di fronte i quali ogni altra esigenza passa in secondo piano.
CAPITOLO 2: DIRITTI DL ESSERE UMANO
Uguaglianza e diritto
I primi 3 articoli della Costituzione parlano rispettivamente di democrazia, diritti ed uguaglianza. La storia insegna che il cammino dell’umanità verso democrazia si è svolto parallelamente alle rivendicazioni dei diritti umani → senza uguaglianza, non possono esserci diritti; ma ci sono privilegi/discriminazioni. Binomio diritti-uguaglianza è un'acquisizione moderna; il presupposto dei diritti è l'uguaglianza → non ci sono diritti senza uguaglianza, ma può esserci uguaglianza senza diritti → l’uguaglianza è la condizione necessaria dei diritti.
Uguaglianza e libertà
Le società egualitarie non possono essere libere perché ci deve essere un autorità assoluta che elimini le differenze. Viceversa, nelle società totalmente libere non può esserci uguaglianza perche ogni individuo farà valere la propria forza, ricchezza ecc e i più dotati prevalgono sui meno dotati. Il conflitto libertà-uguaglianza deve trovare punto d'equilibro: l'uguaglianza compatibile coi diritti è l' uguaglianza delle possibilità , non l'uguaglianza dl risultato. Principio costituzionale di uguaglianza: nell’art 3 Cost. l'uguaglianza è considerata sotto 2 aspetti diversi:
non sono negoziabili e lo Stato deve fare di tutto per proteggere tutti; non può farsi assassino o torturatore per salvare altre vite.
Diritto alla salute e all'ambiente: vita/salute sono beni complementari. Diritto alla salute è un diritto individuale in cui si presenta anche l'interesse della collettività. In quanto diritto individuale sono garantite cure gratuite e in quanto interesse collettivo, per disposizione d legge, si può essere obbligati a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari per difendere salute di tutti. Il diritto alla salute è un diritto negativo ossia diritto al non mettere in pericolo la salute altrui, positivo ossia pretesa ad ottenere prestazioni sanitarie, che costa , individuale e funzionale , assoluto e relativo. Il titolare del diritto alla salute è l'individuo. Nei casi in cui si impongono trattamenti medici, non si deve violare i limiti imposti dal rispetto dl persona; sottolineando l’esistenza generale del diritto a non curarsi → conflitto tra dovere del personale medico e diritto del paziente di rifiutare prestazioni mediche. Al fine d'adempiere i doveri nel campo della salute, nel '78 è stato istituito il SSN , cui spettano gli interventi per la cura di malattie, prevenzione, riabilitazione; è organizzato tramite le ASL , enti di diritto pubblico dipendenti dalle regioni a cui possono rivolgersi sia i cittadini che gli stranieri, trattandosi di diritto fondamentale si ogni individuo. Corollario del diritto alla salute è il diritto ad un ambiente salubre, di cui la Costituzione non parla esplicitamente. C’è un’allusione riconoscibile nell’art 9 comma 2 la repubblica ha il compito di tutelare paesaggio, inteso anche come ambiente conforme alle esigenze vitali della popolazione. È un diritto positivo richiede politiche di varia natura: controllo, bonifiche e negativo può essere fatto valere davanti al giudice.
durata dl carcerazione preventiva; percio l'art 13 comma 5 Cost. prevede che la legge stabilisca termini massimi di carcerazione preventiva (6 anni).
2. Successiva: èuna vera condanna in quanto è conseguenza d'una sentenza definitiva che ha riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato.
Principi costituzionali in tema di pene.
C’è il divieto di retroattività della legge penale. Il rispetto dovuto alla persona implica che chiunque sia trattato nel rispetto del principio di umanità e gli sia riconosciuta la possibilit à di cambiare e ritornare alla vita sociale e ordinaria. Il fine dl pena è il recupero del reo ed il suo reinserimento nella società. Le mitigazioni delle pene sono gestite dalla magistratura e calibrate sul grado di pericolosità dei detenuti. Ci sono pene non tese al recupero, ma alla punizione:
Altre restrizioni dl libertà; misure di sicurezza e di prevenzione
1. Misure di sicurezza: previste dall'art 25 ultimo comma; s'applicano a persone socialmente pericolose che hanno commesso un reato. Consistono in restrizioni della libertà per tutto il tempo necessario a impedire che si compiano nuovi reati. I soggetti pericolosi sono sottoposti periodicamente a verifiche e se la pericolosità continua, la misura resta. 2. Misure di prevenzione: mirano ad impedire che il reato venga commesso e s'applicano a persone sospettate d'attività antisociale. Consistono in divieti di soggiorno in un comune/provincia o nel soggiorno obbligato in un comune determinato. Non seno previste dalla Costituzione e perciò hanno dato luogo a diversi dibattiti in quanto queste misure sono basate sul sospetto. 3. Trattenimento: di soggetti extracomunitari in centri d'identificazione ed espulsione (CIE) per controllare/regoalre flussi dl immigrazione; altro tema molto dibattuto.
2. Associazioni che operano in politica mediante organizzazione di tipo militare
Diritti all’identità personale La l ibertà di coscienza e il rispetto per ciò che si è.
passivo. Fondamenti riscontrabili nell’art 2, oltre al concetto di dignità trattato dall'art 3, comma 1. La Costituzione menziona il diritto al nome, segno distintivo irrinunciabile dell’identità personale. Non espresso, ma ricavato dalla giurisprudenza, è il diritto all'identità sessuale: diritto dei transessuali d'ottenere la trascrizione nei registri di stato civile del mutamento di sesso. È stato attribuito fondamento costituzionale a una serie di diritti che proteggono l'identità personale nella comunicazione tramite i mass media: diritto all'immagine , all'onore e reputazione , di rettifica delle false rappresentazioni , al decoro/rispettabilità/riservatezza e intimità.
CAPITOLO 3: DIRITTI ED ECONOMIA
Diritti economici in generale
Nello stato sociale voluto dalla Costituzione prevale l'idea che la libertà assoluta, nell’attività economica, porti all'ingiustizia e allo sfruttamento delle categorie di lavoratori più deboli e alla concentrazione delle imprese nelle mani di pochi monopolisti, di fronte i quali i consumatori sono indifesi. Perciò lo stato sociale tende a potenziare i diritti dei lavoratori d fronte gli imprenditori e sottoporre a particolari limiti i diritti degli imprenditori. I consumatori non hanno specifica tutela. L'impianto costituzionale è messo in discussione per via della riaffermazione di una concezione dei rappresentanti tra politica-economia di tipo liberale; per cui lo stato deve assecondare le dinamiche ecoconomiche di mercato. Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale sono distinguibili due fasi:
Diritti dei lavoratori Il diritto al lavoro; il diritto alla retribuzione e la previdenza sociale; la garanzia dal licenziamento; il sindacato e il diritto di sciopero.
efficacia generale (erga omnes) per tutti i lavoratori dei diversi settori interessati da singoli contratti anche se non iscritti al sindacato. Tramite questi contratti si fissano retribuzioni, diritti/doveri reciproci, condizioni di lavoro, ecc. Oggi si preferiscono contratti aziendali o individuali.
CAPITOLO 4: DIRITTI E CULTURA
Cultura: fattore spirituale che tiene insieme una moltitudine d'esseri umani che compongono la società. Senza cultura non c’è società. La cultura può produrre simboli che tracciano la linea di confine tra chi è incluso e chi escluso dalla cerchia sociale comune. Libertà di cultura: si può distinguere tra cultura ex parte potestatis cultura ex parte societatis, la cultura è fatta d'elementi immateriali e per garantirne la tenuta serve un legame unente le coscienze e che orienti l’etica degli individui. Art 33, comma 1 è attinente alla cultura/libertà, la Costituzione proclama come definizione della cultura la sua sua libertà da interessi d'altra natura, sottolineando funzione autonoma della cultura rispetto alla politica ed all’economia; dotata di responsabilità sociale. Libertà d'opinione e di manifestazione: libertà di cultura implica libertà d'opinione dei cittadini e di manifestare proprie idee. Non esiste ideologia pubblica che i cittadini sono obbligati a rispettare, ma deve esistere un’opinione pubblica che si forma/modifica tramite libero confronto d'idee → senza opinione pubblica non c’è democrazia/libertà. Nei regimi liberi, l'espressione dl spirito umano è sottratta al controllo statale ed è lasciato alle libertà dei singoli. Contrariamente, nei regimi totalitari, la cultura è oggetto di controllo tramite ministri dl propaganda, essendo essa un potente strumento d controllo dl masse.
Limiti: divieto d'offendere onore/reputazione altrui e minacciare sicurezza dello Stato; violazioni che possono dar luogo al risarcimento del danno alla persona offesa o a sanzioni penali. Altri divieti:
Segreto di Stato: in casi eccezionali la divulgazione di date notizie può mettere a rischio la sicurezza nazionale.
Segreto d'ufficio: riguarda i pubblici dipendenti che non deve rivelare il contenuto dei loro atti, quando ciò possa danneggiare buon andamento dell’attività pubblica; i più importanti riguardano il processo penale: segreto investigativo e segreto istruttorio.
Non ammesse manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume.
film a minori di 14-18 anni, negare il nullaosta a proiezioni o subordinarla all'eliminazione di alcune scene.
Libertà di religione: i principi fondamentali/generali di questa libertà sono contenuti negli articoli 8 e 19. Chiesa cattolica: i rapporti Stato-chiesa sono previsti dall'art 7 1° comma che dice che essi sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La cheisa è collocata fuori dallo Stato, in posizione di parità e i loro, rapporti tra soggetti reciprocamente indipendenti. Un carattere di compromesso che ha alimentato critiche da parte di chi vorrebbe regime di libertà religiosa uniformemente garantito a tutte le confessioni religiose.
I rapporti sono regolati dal “concordato” , accordo bilaterale che esprime equilibrio tra parti potenzialmente ostili e la rinuncia dello Stato a regolare da solo le materie miste (interesse sia dello Stato che della chiesa); critiche dei detrattori:
Sia il concordato del '29 che la sua modifica operata nell'84 contengono dei privilegi finanziari a favore della chiesa cattolica, tra cui:
Patti lateranensi: art 7, 2° comma, stabilisce che i rapporti chiesa-stato sono regolati dai patti lateranensi del '29, che sono quindi entrati a far parte dell’ordinamento costituzionale, ma devono conformarsi ai principi supremi della Costituzione → subordinazione che ha reso possibile alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la norma che rendeva efficaci in Italia le sentenze dei tribunali ecclesiastici in tema matrimoniale senza il controllo dei giudici italiani. Sempre 2° comma dl art 7 aggiunge che le modifiche ai patti non richiedono procedimento di revisione costituzionale; ma lo Stato può provvedere alla modifica con una semplice legge ordinaria; se invece l'accordo non c’è, bisogna usare procedimento di revisione costituzionale. Religioni diverse da quella cattolica; art 8, comma 2 riconosce il diritto d'organizzarsi secondo propri statuti purchè non contrastino con l'ordinamento giuridico, confessioni che godono
d'autonomia, subordinatamente al diritto dello Stato. La regolamentazione dei rapporti stato- chiese avviene tramite intese vincolanti tra governo italiano e i rappresentanti di tali chiese. Chiese che hanno raggiunto intese sono valdese, chiese cristiane, comunità ebraiche, chiesa evangelica, battista, luterana; son in corso trattative con chiese buddiste e islamiche.
Diritto all'istruzione: èun servizio pubblico e l'art 33, comma 2 afferma che la repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce le scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Art 33, comma 1 afferma che non può esserci una cultura di stato, ciò significa che la scuola statale dev’essere luogo di libertà d'insegnamento e apprendimento, comportando una serie di diritti delle libertà degli insegnanti e libertà degli studenti e delle loro famiglie → un equilibrio difficile tra diritti e doveri realizzato tramite forme di partecipazione alla vita della scuola di tutte le sue componenti.
In passato le scuole dipendevano dal Ministero della Pubblica Istruzione, oggi hanno autonomia e un sistema di consigli ai quali partecipano diverse componenti della scuola, coordinati dal dirigente scolastico. L'istruzione è anche un dovere, perci ò l'istruzione inferiore è gratuita/obbligatoria fino a 16 anni anche per minorati e inabili. Capaci/meritevoli, anche se privi di mezzo hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, tramite borse di studio → una tendenza entrata anche nell’istruzione universitaria con l'introduzione dl principio dl pagamento delle tasse in base alle fasce d reddito. Scuole private: confessionali, commerciali, associative → secondo art 33, comma 3, i privati hanno diritto d'istituire scuole ed istituti d'educazione senza oneri per lo Stato che riconosce così la libertà della scuola:
Le scuole private che assicurano un livello d'insegnamento analogo a quello delle scuole pubbliche èattribuita la parificazione. È sostenuto, specie dalla parte cattolica, il diritto al finanziamento pubblico delle scuole private portando come argomento la libertà delle famiglie di scegliere per i figli tra le due formazioni (pubblico/privato). Il “senza oneri per lo Stato” ha un significato che va oltre la questione economica; la Costituzione privilegia le scuole che assicurano la libertà al loro interno ossia pluralismo di insegnanti e studenti. Una legge del 2000 ha impostato la creazione di un sistema nazionale d'istruzione unitario in cui troverebbero posto sia la scuola privata che quella pubblica; quelle private verrebbero sottoposte a controlli per garantire l'adeguamento agli standard che valgono per le scuole pubbliche e a queste condizione possono ottenere vantaggi finanziari diretti o indiretti.
CAPITOLO 5: DIRITTI E POLITICA
Principio democratico-rappresentativo
I diritti che riguardano l'attività politica sono il diritto di voto, art 48 Cost., e il diritto di associazione in partiti politici, art 49 Cost. L'Italia ha un sistema di decisione politico basato sulla democrazia indiretta: le decisioni non sono attribuite ai cittadini, ma rimesse a soggetti da questi
in modo democratico a determinare la politica nazionale. Trovano garanzia nell’art 18 che tutela l'associazione libera. I partiti raccolgono/organizzano coloro che professano le stesse idee politiche e intendono unirsi per farle valere in modo efficace; sono formalmente private e indispensabili al funzionamento della democrazia rappresentativa e assumono perciò importante rilievo politico. Hanno 4 funzioni:
Giuridicamente, sono associazioni non riconosciute previste dall'art 36 del Codice civile; sulle quali non si esercitano controlli da parte della pubblica autorità. Finanziamento; nonostante siano associazioni private, svolgendo funzioni indispensabili alla vita democratica, si è posta l'esigenza di finanziare i partiti pubblicamente onde evitare fenomeni come le tangenti, integrando ciò che già raccolgono tramite quote d'iscrizione e contributi privati. Una legge del 2014 ha abolito ogni forma di finanziamento pubblico a partire dal 2017, sostituendolo con sistema di finanziamento privato basato su donazioni in regime fiscale agevolato e sulla destinazione volontaria a un partito del 2x1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali finanziamenti saranno ricevuti solo dai partiti politici che sono iscritti nel Registro Nazionale tenuto dalla Commissione di Garanzia degli Statuti, per trasparenza e controllo del rendiconto dei partiti politici.
Regolamentazione: i partiti si reggono sul loro statuto interno. È una questione tornata in discussione alla luce di alcuni punti: 1) procedure per la selezione dei dirigenti, 2) gestione delle risorse, 3) procedure per la designazione dei candidati alle elezioni, tramite sistemi che ne garantiscono democrazia/trasparenza, 4) metodi per la scelta delle persone da indicare per l'assunzione d'incarichi pubblici. La legge prevede che possono accedere al finanziamento solo le formazioni politiche dotate di uno Statuto che indichi: 1) numero, composizione, attribuzioni degli organi di partito 2) cadenza delle assemblee congressuali 3) procedure d'approvazione degli atti che impegnano il diritto 4) diritti/doveri degli iscritti 5) strumenti di tutela delle minoranze 6) modalità di selezione delle candidature per le elezioni 7) regole che assicurano trasparenza → non èprevista alcuna forma di controllo sul rispetto delle norme statuarie; la commissione di garanzia si limita a controllare che lo Statuto preveda tali norme. Partitocrazia: èun cambiamento di ruolo dei partiti che si verifica quando da strumenti d'aggregazione organizzariva delle richieste dei cittadini, si trasformano in macchine di potere che per funzionare hanno bisogno di grandi quantità di denaro e l'esigenza primaria diventa copertura di molte cariche/occupazione di forte posizione nella macchina statale → lo stato prede autonomia rispetto ai partiti, diventando terreno della loro occupazione; le attività pubbliche diventano attività dei partiti che si son infiltrati nello Stato; si verifica dissociazione tra ideali proclamati sulla carta dai singoli partiti e interessi reali. Posizione di potere fondamentale per elargire favori/protezioni tramite il “sottogoverno” e strutture clientelari.
CAPITOLO 6: DOVERI
Doveri verso lo Stato
I doveri sono la contropartita dei diritti; si ha un diritto in quanto si ha un dovere. Ma ci sono casi di doveri imposti in assoluto dallo Stato come condizione della sua stessa esistenza. Nello Stato repubblicano, sono stabiliti a vantaggio dello stato-società e fatti valere dallo stato-apparato e dai suoi organi. Possono essere imposti dallo Stato in base ai propri ordinari poteri, anche se non trovano base nella Costituzione, a condizione che non violino diritti proclamati da essa. I singoli hanno il dovere d'eseguire gli ordini legittimi delle pubbliche autorità e di collaborare con esse in particolari situazioni. Il potere dello Stato d'imporre osservanza di doveri ai singoli non si basa su norme costituzionali ma sul fatto che lo Stato esiste; la Costituzione s'occupa di doveri presupponendo un potete esistente da parte dello Stato di imporli; se ne occupa in 3 casi: art 2, 23, 52 e 53.