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Riassunto Manuale Diritto Pubblico dell'economia, Prof. Comba.
Tipologia: Sintesi del corso
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Dalle premesse svolte fin qui si ricava che nella formula corrente “meno Stato, più mercato”, la contrapposizione Stato-mercato va intesa non nel senso della riduzione dell’area di intervento pubblico, bensi nel senso del mutamento dei modi di intervento, e precisamente nel favore per modi di intervento che mettano a profitto gli elementi positivi della competizione economica. In questa prospettiva, lo Stato non soltanto dovrebbe rinunciare ad azioni che distorcono la concorrenza tra imprese, ma dovrebbe anche mettere in atto dispositivi idonei a promuovere la concorrenza in mercati nei quali questa è assente. Rientra in questo quadro la preferenza per la regolazione economica rispetto all’azione diretta dei poteri pubblici nella sfera della produzione di beni e servizi. Il modello della regolazione economica può essere descritto come quello in cui l’intervento dell’autorità è rivolto a modificare il funzionamento di mercati non concorrenziali, attraverso regole che conformano l’attività delle imprese che vi operano, in modo tale da avvicinarla a quella che sarebbe se si svolgesse in condizioni di concorrenza. Nel sistema della regolazione economica l’intervento pubblico può dirsi “indiretto”, nel senso che i risultati positivi per l’economia sono attesi dal buon funzionamento dei mercati così regolati. In questo senso la regolazione economica si contrappone all’intervento diretto, che ha luogo quando l’attività economica è assunta nella sfera della responsabilità pubblica, per essere svolta attraverso operatori economici pubblici o che, comunque, rispondono ai poteri pubblici. La distinzione ora illustrata mette in luce che regolazione economica e azione diretta dei poteri pubblici non sono modi alternativi per risolvere uno stesso tipo di problema.
La gestione dei servizi a mezzo di terzi che operano in esecuzione di un contratto presenta, in misura amplificata, le difficoltà tipiche dei contratti di durata. Queste difficoltà riguardano la completezza del contratto, vale a dire l’attitudine di questo a prevedere e regolare adeguatamente ogni aspetto rilevante per il conseguimento del risultato avuto di mira. Anche ammesso che il contratto sia formulato in modo adeguato, esso potrebbe comunque richiedere integrazioni o modificazioni in relazione a mutamenti delle circostanze, ivi inclusi gli sviluppo tecnologici e le esigenze degli utenti. Il problema potrebbe essere risolto con clausole che stabiliscano presupposti e modalità di rinegoziazione di alcuni contenuti del contratto; ma, a questo riguardo, intervengono i limiti derivanti dal sistema dell’aggiudicazione del contratto mediante gara: apportare modificazioni al contratto che è stato messo in gara potrebbe frustrare gli scopi della gara stessa, dato che la contrattazione delle modificazioni da introdurre si svolge tra l’ente affidante e l’impresa affidataria, in un contesto non concorrenziale. D’altra parte non sarebbe ragionevole subordinare qualunque modificazione del contratto all’esperimento di una nuova gara. la recente direttiva in materia di concessioni – recepita nel nuovo Codice dei contratti pubblici – stabilisce in quali casi è possibile modificare il contratto senza ricorrere ad una nuova gara. La tipologia delle modificazioni ammesse è alquanto articolata, ma ne è chiara la RATIO: “quella di escludere le modificazioni che, se presenti al tempo della gara, ne avrebbe potuto cambiare l’esito (v. dir. 23/2014, considerando 75). I benefici della concorrenza per il mercato richiedono la permanenza di condizioni che rendano possibile la sostituzione del gestore, sia nel corso della gestione, sia alla scadenza del periodo di affidamento. L’effettività della concorrenza per il mercato nel caso di sostituzione del gestore varia secondo i settori. Quando il servizio richiede investimenti, essa è influenzata dall’entità degli investimenti realizzati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati, giacché le imprese che partecipano alla gara dovranno disporre di risorse finanziarie adeguate per il rimborso del valore residuo dei beni capitali. Anche la presenza di personale addetto al servizio, la cui collocazione lavorativa debba essere salvaguardata nel caso di cambiamento del gestore, è un elemento che può, di fatto, limitare il numero di imprese interessate a competere per aggiudicarsi l’incarico. Peraltro, quest’ultima questione non riflette soltanto una preoccupazione di ordine politico sociale, ma attiene anche alla valorizzazione del capitale umano formatosi nell’esercizio dell’attività.
Quando si parla dell’azione dei poteri pubblici nel quadro di un’economia di mercato occorre distinguere, all’interno delle attività dell’amministrazione, tra quelle propriamente economiche (che hanno ad oggetto la produzione di beni e servizi) e quelle che condizionano in vario modo lo svolgimento delle attività economiche da parte delle imprese, al fine di evitare che queste attività si svolgano in modi pregiudizievoli per i terzi e per la collettività. Questi condizionamenti hanno finalità specifiche che differiscono secondo i settori, ma essi hanno in comune una funzione “precauzionale”.
Con l’aggettivo precauzionale si intende indicare lo scopo di prevenire il pregiudizio che le modalità di svolgimento di singole attività economiche potrebbero arrecare ad interessi meritevoli di tutela. Quando la legge subordina l’esercizio di un’attività al conseguimento di un’autorizzazione amministrativa a scopo precauzionale, l’attività in questione è sottoposta al regime di divieto salvo permesso. Il regime di divieto salvo permesso presuppone l’esistenza di regole sostanziali che dettano prescrizioni che devono essere osservate a tutela di interessi altrui e della collettività. Date queste regole, il regime autorizzatorio è il congegno che permette di controllare l’osservanza delle regole stesse prima che l’attività abbia inizio, così da evitare il rischio di compromissione degli interessi suddetti. L’attività amministrativa ora considerata è manifestazione di una funzione pubblica che non si iscrive in un particolare modello di organizzazione economica. Le autorizzazioni a scopo precauzionale sono neutre rispetto al tipo di organizzazione accolta dall’ordinamento, poiché esse non comportano interventi di conformazione dei mercati. Questo carattere delle autorizzazioni precauzionali discende dal tipo di esigenze che con esse si intende soddisfare. Dalle autorizzazioni a scopo di controllo preventivo vanno tenute distinte le autorizzazioni che condizionano l’accesso ai mercati sulla base di valutazioni circa il rapporto “ottimale” tra domanda e offerta; queste autorizzazioni sono dirette a conformare i mercati. A differenza delle autorizzazioni a scopo di controllo, le autorizzazioni a scopo di conformazione dei mercati non sono neutre, poiché esse attuano disegni programmatori dell’autorità, che limitano la libertà di iniziativa economica privata. Per distinguerle dalle autorizzazioni a scopo precauzionale esse possono essere dette autorizzazioni a scopo economico. Le autorizzazioni a scopo precauzionale non hanno intenti allocativi, ma sebbene non abbiano oggetto propriamente economico, esse hanno effetti economici. Gli effetti economici si presentano su due piani:
Queste imprese possono essere sottratte alle regole della concorrenza, nella misura in cui ciò sia giustificato dall’assolvimento dei compiti loro attribuiti dagli Stati e non comprometta “lo sviluppo degli scambi…in misura contraria agli interessi della Comunità”. (art.106, par.2 TFUE). L’art. 106 non precisa quali siano gli scopi che possono autorizzare modi di azione anche contrastanti con le regole di concorrenza, ma un’indicazione utile per comprendere le ragioni per le quali si ammettono deroghe a quelle regole si può leggere nell’art.14 del Trattato. L’articolo, che è collocato nella parte dedicata ai “principi”, riconosce il ruolo dei servizi di interesse economico generale “nella promozione della coesione sociale e territoriale” ed impegna l’Unione e gli stati membri a provvedere affinchè questi servizi “funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti”. Si può concludere che nel sistema economico promosso dall’Unione europea si delineano due sottosistemi:
La coesistenza della libertà di iniziativa economica con la possibilità di riservare ai pubblici poteri taluni settori di attività, caratterizza l’impostazione della Costituzione repubblicana, nella parte che essa dedica ai rapporti economici (Titolo III della prima parte). La libertà dell’ iniziativa economica privata è affermata dal c. 1 dell’art. 41 Cost. il c.2 dello stesso articolo enuncia i limiti cui è sottoposto lo svolgimento dell’attività economica: la libertà di iniziativa privata non può svolgersi in modi che siano contrari << alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana>>, ne in contrasto con “l’utilità sociale”. La salvaguardia degli interessi richiamati dall’art. 41, c.2, non pone un limite alla libertà di intraprendere attività economiche; essa limita, piuttosto, l’autonomia negoziale dell’imprenditore, e anche quando interviene sulle modalità del processo produttivo le limitazioni così imposte sono dettate da ragioni di tutela di specifici interessi pubblici, non dal prevalere di un diverso criterio di organizzazione dell’economia, cui debba essere sacrificata la libertà di iniziativa. I vincoli inseriti all’interno del c.2 hanno effetti economici, ma non hanno oggetto economico nel senso che essi non introducono elementi di un sistema di organizzazione economica diverso da quello fondato sulla libertà di intrapresa.
L’art. 43 consente, la riserva pubblica di attività economiche che siano ad oggetto di monopolio, che riguardino fonti di energia o che riguardino la prestazione di pubblici servizi essenziali. Si ammette quindi
l’esistenza di ambiti che sono riservati a operatori economici pubblici o che comunque agiscono come strumenti dei poteri pubblici, e nei quali l’iniziativa economica privata è esclusa. La riserva deve essere disposta con legge e deve essere giustificata da “fini di utilità generale”. I fini di utilità generale sono materia di giudizi di carattere politico che, in quanto tali, sono rimessi al legislatore, sia pure sotto il controllo di ragionevolezza esercitato dalla Corte Costituzionale. Ma già l’elenco, contenuto nell’art.43, delle ipotesi nelle quali può essere disposta la riserva pubblica di attività economiche, mostra che essa può essere giustificata sia da ragioni di carattere economico, sia da ragioni di altro ordine. Nell’art. 43 Cost. l’aggettivo “pubblici”, riferito ai servizi, designa una qualità che attiene all’ oggetto dell’attività: l’essere destinata al pubblico; la pubblicità intesa come spettanza a soggetti pubblici (pubblicità in senso soggettivo) si realizzerà per effetto della legge che riserva l’attività allo Stato o ad altri enti. Alla riserva pubblica di attività economiche corrisponde l’esclusione dell’iniziativa economica privata. La riserva determina la chiusura dei relativi mercati: il comune operatore economico non è libero di intraprendere l’attività che è oggetto di riserva. Questo non significa che nei mercati riservati debbano operare esclusivamente soggetti pubblici: anche i privati possono essere presenti in questi mercati, ma ciò accade solo in quanto essi vi siano ammessi nella qualità di concessionari, cioè in virtù di uno speciale titolo che fa di essi lo strumento dei pubblici poteri cui la legge ha riservato l’attività. Per questo, l’attività svolta dalle imprese private in regime di concessione non è propriamente manifestazione di libera iniziativa economica nel senso dell’art. 41 Cost. Nel sistema costituzionale, la libertà di iniziativa economica, che è garantita dall’art. 41, sussiste negli ambiti nei quali non opera la riserva pubblica, che è ammessa dall’art. 43. Poiché la riserva è consentita soltanto in presenza di alcuni specifici presupposti (che riguardano sia i caratteri delle attività che, in astratto, sono suscettibili di riserva, sia le ragioni di “utilità generale” che, in concreto, giustificano la riserva), si può concludere che le attività economiche sono normalmente aperte alla libera iniziativa, mentre la riserva pubblica dà origine ad un regime speciale, che richiede: a) Una base legale b) Una specifica giustificazione.
Nell’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, promossa dal diritto dell’Unione, non è rilevante la natura pubblica o privata dell’impresa (art. 345 TFUE). La proprietà (pubblica o privata) non è di per se significativa per il buon funzionamento dei mercati aperti alla concorrenza, giacché entro tali mercati tutte le imprese devono osservare le regole di concorrenza, cioè le norme antitrust. Tuttavia la proprietà pubblica potrebbe agire come fattore distorsivo della concorrenza; questo accade se alla qualità pubblica dell’imprenditore si accompagna una posizione privilegiata, di diritto o di fatto, cosicché il vantaggio competitivo di cui gode l’imprenditore pubblico frustra la funzione del confronto concorrenziale. La distorsione della concorrenza può avere origine in disposizioni legali che attribuiscono vantaggi competitivi alle imprese in mano pubblica, ma può anche essere la conseguenza di situazioni di fatto, quando il particolare rapporto che lega queste imprese ai poteri pubblici induce quest’ultimi a favorirne in qualche modo l’attività. Il diritto dell’Unione contrasta il privilegio dell’imprenditore pubblico, sia che si tratti di privilegio di diritto, sia di fatto. Sul lato del diritto esso vieta agli Stati di adottare misure di favore per le imprese pubbliche (art. 106 TFUE); per evitare privilegi di fatto esso impone l’adozione di congegni procedurali che garantiscono la parità di trattamento delle imprese disponibili a concludere contratti con l’amministrazione pubblica.
Capitolo Secondo:
Dell’attività amministrativa dello Stato è responsabile il vertice politico; Governo e ministri (art. 95 Cost.). Fino ai tempi recenti si riteneva che alla responsabilità politica ministeriale dovesse accompagnarsi il potere del ministro di intervenire negli affari di competenza del suo dicastero; il ministro poteva annullare, revocare, riformare gli atti emanati dai dirigenti (art. 3, d.p.r. n. 748/1972). Questo stato di cose risulta oggi modificato da una serie di interventi legislativi ispirati al principio della separazione tra politica e amministrazione. La separazione intende conciliare il principio costituzionale della responsabilità ministeriale con il principio – anch’esso di rango costituzionale (art. 97) – della imparzialità amministrativa, secondo il quale la trattazione degli affari deve essere compiuta basandosi su di una valutazione oggettiva degli interessi in gioco. Il sistema di reclutamento e di carriera del personale burocratico è funzionale al principio di imparzialità: si accede agli uffici pubblici, di regola, attraverso concorso (art. 97, c.3), e la trattazione degli affari è assegnata ai funzionari secondo le rispettive competenze, precostituite in sede normativa (art. 97, c.2). La conciliazione della responsabilità politica del ministro con la competenza che il sistema organizzativo attribuisce ai funzionari si presenta come problema quando le norme di legge che devono essere applicate all’amministrazione lasciano margini di apprezzamento circa la decisione da prendere nel caso concreto. In questi casi si parla di norme che attribuiscono al decisore un potere discrezionale ; l’espressione sta ad indicare che non si tratta di testi normativi che suscitano dubbi di carattere interpretativo, bensì di norme che intenzionalmente lasciano indeterminati alcuni aspetti della disciplina, affinchè questa sia integrata in sede applicativa, secondo valutazioni che saranno compiute dall’amministrazione, alla luce delle circostanze del caso. Questo carattere del potere amministrativo discrezionale spiega perché gli atti nei quali esso trova espressione sono soggetti ad un sindacato giurisdizionale limitato. Quando le norme da applicare sono così concepite, ciò che al decisore spetta di fare è valutare le conseguenze delle diverse possibilità aperte dal testo normativo, e scegliere fra esse nel modo che appare più appropriato alla luce degli scopi per i quali la legge gli ha assegnato il potere di decidere.
La situazione appena descritta comporta decisioni che riguardano assetti di interessi, non compiutamente predefiniti dal legislatore.
Di per sé, la privatizzazione non modifica i compiti che le leggi istitutive hanno assegnato agli enti e alle aziende, né la sostanza del loro rapporto con lo Stato il quale, in quanto azionista, conserva il controllo dei medesimi, anche se in una veste diversa e secondo le modalità proprie del socio. Per queste ragioni la privatizzazione viene di solito detta “formale”, per sottolineare che il fenomeno non investe la sostanza del rapporto tra i nuovi soggetti (le società per azioni) e lo Stato. La possibilità di trasformare gli enti pubblici economici nazionali in società per azioni è stata prevista in via generale dal d.l. n. 386/1991. L’effettiva trasformazione prende inizio con il d.l. n. 333/1992, che ha privatizzato un primo gruppo di enti (Iri, Ina, Enel, Eni). Il processo di privatizzazione continuerà negli anni successivi, investendo anche le aziende autonome dello Stato(poste, ferrovie, servizi telefonici). le società per azioni così costituite sono dette società legali, perché la loro esistenza trae origine non da un negozio – come accade di regola – bensì da disposizioni di legge. La dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato. La golden share. L’ organizzazione in forma societaria è la premessa per l’eventuale ingresso di azionisti privati. Questa possibilità è espressamente dal d.l. n. 386/1991; se e in che misura questa possibilità fosse destinata a realizzarsi non è stabilito dalla legge citata. Si tratta di materia che richiede valutazioni nelle quali assumono rilevanza vari fattori, in relazione alle diverse attività svolte dalle società dalla trasformazione dei vecchi operatori economici pubblici. L’ingresso di azionisti privati può realizzarsi in misura e con effetti diversi. Fino a quando la cessione di azioni non intacca la posizione dell’azionista pubblico come socio di controllo, quest’ultimo conserva i relativi poteri e, per mezzo di essi, l’indirizzo dell’attività sociale. Tuttavia, anche in questo caso la presenza di azionisti privati potrebbe avere conseguenze per la conduzione dell’attività, in relazione all’attesa di utili da parte degli investitori privati. Inoltre, la prospettiva di collocare sul mercato ulteriori quote della società potrebbe indurre l’azionista pubblico a seguire un indirizzo che renda appetibili le azioni che intende cedere, anche destinando alla distribuzione di utili le risorse che, in una visione di più ampia prospettiva, potrebbero proficuamente essere impiegate per l’autofinanziamento. Quando la cessione di azioni fa perdere allo Stato il controllo della società, e con esso il potere di indirizzarne l’attività, si è di fronte ad una “dismissione” del compito che l’ordinamento aveva assegnato ai poteri pubblici e per il quale essi si avvalevano dell’ente economico prima e, poi, della società derivante dalla trasformazione dell’ente economico. Per questo, la legge che consente la cessione delle partecipazioni azionarie dello Stato, anche in una misura che faccia perdere il controllo della società, stabilisce che le relative decisioni siano assunte con il concorso delle Camere. (art. 1, c.9, d.l. n. 386/1991) La legge dispone anche altre cautele: nelle società per azioni che hanno preso il posto di enti gestori di servizi pubblici ed individuate con atto del Governo, il controllo pubblico dovrà essere conservato fino a quando nei relativi mercati non siano state create condizioni che evitino il rischio di abusi da parte del monopolista. Per questo si prevede che nei casi suddetti “le dimissioni delle partecipazioni azionarie…sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico” (art. 1-bis, d.l. n. 332/1994). Il senso della disposizione è che la funzione del monopolio pubblico, in quanto concepita come correttivo alle disfunzioni del monopolio privato, non ha più ragione d’essere solo se, contemporaneamente, si attua il regime di regolazione del mercato Inoltre, la legge autorizzava il governo a individuare, tra le società suddette, quelle nei cui statuti dovevano essere inserite clausole che riservassero allo stato POTERI SPECIALI, esercitabili successivamente alla
perdita del controllo statale. Si parla, al riguardo, di “azione d’oro”, perché l’azionista che ne è provvisto diviene titolare di poteri che sono indipendenti dall’entità della sua partecipazione azionaria. La disposizione, assai discussa, assicurava allo Stato alcuni poteri di carattere negativo : poteri di gradimento riguardo a modificazioni della compagine sociale di una certa entità, potere di veto su delibere di particolare rilevanza per l’attività sociale o relative allo scioglimento della società. Questa disciplina speciale che sottopone le società a poteri esterni ad essa, si spiega con l’origine delle società medesime: una sorta di cautela in relazioni a possibili esigenze di politica economica, che sopravvissero (contraddittoriamente) alla rinuncia da parte dello Stato alla sua posizione di azionista di controllo. La Corte di Giustizia ha dichiarato che contrasta con il diritto europeo il congegno che vorrebbe conciliare la perdita del controllo da parte dello Stato con la possibilità che quest’ultimo intervenga nelle decisioni di alcune società privatizzate. A giudizio della Corte, l’indeterminatezza dei presupposti per l’esercizio dei poteri inerenti alla golden share crea una situazione di incertezza per gli investitori, che menoma la libertà di stabilimento e la libertà di circolazione dei capitali, e sono sproporzionati rispetto agli obbiettivi dichiarati. (causa C-326/07).
revocare il provvedimento che costituisce il presupposto del contratto; la revoca determina la cessazione del rapporto (art. 176, c.4, codice dei contratti pubblici). Sono considerati concessioni: <<…gli atti riconducibili allo Stato per mezzo dei quali un’autorità pubblica affida ad un soggetto – vuoi con un atto contrattuale, vuoi con un atto unilaterale che abbia avuto il consenso di tale soggetto – la gestione totale o parziale di servizi che di norma ricadono nell’ambito delle prerogative dello Stato e per i quali il soggetto in questione assume il rischio di gestione…>> La scelta del concessionario. Normalmente il rapporto di concessione trae origine da un provvedimento amministrativo, ma essa può anche esser disposta con legge: si veda la concessione dell’attività di trasmissione dell’energia elettrica a Terna s.p.a. (art.1, d.lgs. n. 91/2011). Fino a tempi recenti, l’assegnazione delle concessioni non richiedeva il ricorso a procedure di gara. Un tempo si usava dire che il concessionario era scelto sulla base di una valutazione individuale (intuitu personae), incompatibile, come tale, con procedimenti basati sui risultati della messa in concorrenza di una pluralità di aspiranti. Questo orientamento, condiviso anche dagli ordinamenti di altri stati membri, spiega perché la regola della messa in concorrenza dei potenziali aspiranti alla concessione di servizi pubblici sia stata a lungo assente, nel diritto dell’Unione europea che, invece, è intervenuto in modo alquanto minuzioso nel regolare le gare per l’assegnazione dei contratti di appalto da parte delle amministrazioni pubbliche (quest’ultimo argomento è trattato nel capitolo 6). Pur in assenza di disposizioni del diritto scritto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ricavato dai principi ispiratori del diritto dell’Unione alcune norme che hanno assicurato, sia pure ad un livello minimo, le esigenze di trasparenza e di non discriminazione nelle procedure di assegnazione delle concessioni. Le norme generali del trattato che hanno permesso al giudice europeo di raggiungere questo risultato sono quelle che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e alla libertà professionale dei servizi all’interno degli Stati dell’Unione (art. 56 TFUE). Da queste disposizioni non sarebbe stato possibile ricavare senz’altro che le regole per l’assegnazione degli appalti dovessero essere estese alle concessioni; era possibile, però, ricavare l’obbligo, per l’amministrazione, di adottare adeguate forme di pubblicità che rendessero conoscibile l’intenzione di assegnare la concessione, cosicché gli eventuali interessati fossero messi in condizioni di sottoporre all’amministrazione la propria candidatura (Corte di Giustizia, causa C-324/07, punto 25). Il diritto europeo richiedeva altresì che fosse garantito il controllo sull’imparzialità delle procedure. In questo modo sarebbe stato possibile evitare che la scelta del concessionario fosse inficiata da discriminazioni a danno delle imprese degli altri stati membri.
Per rimediare all’incertezza giuridica derivante dalla non uniformità della disciplina vigente negli Stati membri, nel 2014 è stata emanata una direttiva che armonizza le norme nazionali in materia di concessioni, pur in un quadro di maggiore flessibilità rispetto a quello disegnato per i contratti d’appalto. La direttiva prescrive la messa in gara delle concessioni di valore superiore ad una certa soglia (salvo eccezioni) e detta le regole necessarie affinchè gli interessati siano messi in condizioni di parità con ogni altro concorrente (dir. 2014/23, recepita nel codice dei Contratti pubblici).
Nella formulazione originaria del T.U. degli enti locali, la gestione di servizi pubblici per mezzo di terzi era qualificata come “concessione” (art. 113, d. lgs. N. 267/2000). Nella legislazione successiva il termine tecnico concessione è sostituito dalla parola “affidamento”. La parola affidamento – che non è giuridicamente connotata – è spesso usata in senso ampio, comprensivo sia delle procedure con le quali è assegnata la gestione dei servizi, sia di quelle mediante le quali sono aggiudicati gli appalti. L’innovazione terminologica, tuttavia, non è priva di significato, proprio in relazione al rapporto che si stabilisce tra l’amministrazione e il gestore dei servizi pubblici: con essa si intendeva depurare il rapporto suddetto dai connotati pubblicistici che tradizionalmente caratterizzano il rapporto concessorio. La parola “affidamento”, in luogo della parola “concessione” suggerisce la piena contrattualizzazione del rapporto in questione, secondo il modello proposto da una parte degli studiosi di economia pubblica. L’intento innovatore era reso esplicito nella disposizione secondo la quale l’affidamento del servizio avrebbe conferito al gestore la “titolarità del servizio” (art. 14, c.1, lett. D), d.l. n. 269/2003). L’espressione, indubbiamente scorretta, non compare nei testi successivi. Nell’intenzione degli ispiratori del modello, la coppia affidamento-contratto avrebbe favorito l’economicità della gestione, perché avrebbe favorito l’economicità della gestione, perché avrebbe messo il gestore al riparo dalle interferenze del committente (l’ente locale), dettate dalla c.d. “agenda politica” di questo. Nel modello in esame l’intervento dell’ente politico verrebbe contenuto entro l’area che gli compete, quella cioè della definizione delle prestazioni che si intende rendere disponibili per la collettività (e che sono oggetto del contratto), mentre il modo di operare per conseguire gli scopi prefissati sarebbe affare che riguarda esclusivamente l’imprenditore cui è affidata la gestione. La separazione della concessione con la coppia affidamento – contratto favorirebbe dunque una più netta separazione dei ruoli rispettivi del gestore e dell’ente politico, dato che i poteri pubblicistici che il regime concessorio attribuisce al concedente e che potrebbero consentire a quest’ultimo di influire sulla conduzione dell’attività che è oggetto di concessione, sono assenti nel nuovo modello, che contrattualizza nella sua interezza il rapporto tra ente e gestore.