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domande e risposte di diritto ecclesiastico
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Indice
Ho fatto questo file per studiare praticamente (io dettavo e l’iPad scriveva). Mi sono attenuto alle domande frequenti trovate - che non sono ovviamente tutto il programma - e ho integrato delle cose dal manuale più altri miei approfondimenti che trovate scritti in viola. Con un mio file del genere fatto per filosofia del diritto molti colleghi si sono trovati bene, spero possa esservi utile anche questo per lo studio/ripetizione. Buono studio, Diego✌
1. SVOLGIMENTO LEGISLATIVO E DOTTRINALE L’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico si sviluppa durante tre periodi:
apostolica e romana è l’unica religione dello Stato “. Viene poi riconosciuta negli articoli successivi la sovranità della Santa sede in campo internazionale, la creazione della città del Vaticano, il riconoscimento della sovranità e della giurisdizione della Santa sede sul Vaticano (un regime peculiare è quello a cui è sottoposto Piazza San Pietro. L’art. 3 del Trattato prevede che nella normalità dei casi la piazza è aperta al pubblico ed è soggetta alla giurisdizione italiana. In questo caso l’autorità di polizia quindi può esercitare effettivamente il suo potere ma deve arrestarsi alla scalinata perché può oltrepassare quel limite solo su invito delle autorità vaticane, pena la lesione della giurisdizione di uno Stato estero. Però ci possono essere anche determinate occasioni in cui si ritiene che quella piazza debba essere chiusa al pubblico. In questo caso quindi le autorità di polizia italiane devono uscire a meno che non siano invitate a restare da parte delle autorità vaticane), la provvigione da parte dell’Italia di tutti i servizi pubblici, il riconoscimento della persona del Sommo pontefice come sacra ed inviolabile, infine l’articolo 26 sancisce risolta la Questione romana. Per Concordato intendiamo un accordo con cui uno Stato regola i propri rapporti con la Chiesa cattolica. Dal punto di vista della sua natura , il Concordato è una convenzione internazionale tra la Chiesa cattolica e gli Stati. Questa è una convenzione chiusa : non è aperta all’adesione di Stati terzi. Dal punto di vista del suo contenuto , in passato il Concordato è stato utilizzato per attribuire privilegi e immunità ma con il tempo è diventato lo strumento con cui regolare le res mixtae , cioè le questioni di interesse comune in merito alle quali Stato e Chiesa scelgono di raggiungere un accordo. Anche per i concordati valgono i principi di diritto internazionale stare pactis e rebus sic stantibus in virtù dei quali, dopo la ratifica e la successiva legge di esecuzione, il Concordato obbliga lo Stato ad ottemperare agli impegni assunti e a non legiferare in modo contrario fino a quando continuino a persistere i presupposti che hanno dato luogo al Concordato stesso. I punti essenziali del CONCORDATO riguardano lo status delle persone ecclesiastiche, le feste della Chiesa che lo stato italiano riconosce, le disposizioni nel campo dell’istruzione. Tuttavia, la novità più rilevante è stata l’introduzione del matrimonio religioso con effetti civili ( domanda 26 ). In questo modo si crea un regime matrimoniale che si discosta dalla tradizione legislativa italiana, la quale era imperniata sul principio del doppio binario (= il matrimonio religioso e quello civile erano considerati su due piani totalmente separati, senza alcun il collegamento tra essi). Ora invece lo Stato riconosce gli effetti civili del matrimonio-sacramento disciplinato dal diritto canonico e riserva ai tribunali ecclesiastici la competenza delle cause relative alla nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato. Dopo il Concordato lo Stato promulgò la L. 1159/1929 (legge “ concernente disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato dinanzi ai ministri dei culti medesimi ”) (si passa così dal “culto tollerato” dello statuto Albertino al “culto ammesso”). Questa legge deriva dalla convinzione dello Stato di essere libero di disciplinare unilateralmente le fattispecie ecclesiastiche. Dobbiamo però considerare che questa legge è posta in discussione e abrogata solo dalle confessioni che hanno sottoscritto un’intesa con lo Stato italiano ( domanda 10 ), mentre resta in vigore per quelle confessioni che non hanno sottoscritto alcun’intesa. I punti essenziali di questa legge sono: il limite dell’ordine pubblico e del buon costume l’esercizio dei culti (che si ritrova oggi nell’art. 8 Cost.), la libertà dell’esercizio di tali culti, l’attribuzione di effetti civili al matrimonio acattolico solo quando l’ufficiale dello stato civile rilascia un’autorizzazione scritta con l’indicazione del ministro del culto dinanzi al quale deve aver luogo la celebrazione. In questo periodo si ci distacca dal giurisdizionalismo del periodo precedente ( domanda 1 ) e si intravedono i rapporti tra lo Stato e la Chiesa come rapporti tra ordinamenti giuridici primari, ponendoli quindi sul piano del diritto internazionale.
4. TERZO PERIODO: CONTRATTAZIONE BILATERALE Questa domanda non c’era nelle domande frequenti ma l’ho inserita per completare il discorso sui tre diversi periodi individuati nella domanda 1.
Il terzo periodo si apre con l’entrata in vigore della Costituzione italiana, quindi nel 1948. Tralasciando il discorso sulle norme costituzionali relative al fattore religioso ( domande 6, 7, 8, 9 ) e il concetto di laicità dello Stato ( domanda 11 ), ci concentriamo in questa domanda sul problema del rapporto e delle eventuali antinomie tra le norme costituzionali e le norme pattizie. La dottrina si divideva tra i sostenitori dell’abrogazione del Concordato e i sostenitori di una sua revisione. I sostenitori dell’abrogazione del Concordato del 1929 affermavano che fosse necessario individuare un nuovo mezzo per regolamentare il rapporto tra Stato e Chiesa. Invece, i sostenitori della revisione ritenevano che bisognasse soltanto rivedere, e non abrogare, il Concordato del 1929 perché (a) il Concordato si era rilevato lo strumento più idoneo a regolare le res mixtae , (b) in quel periodo l’attività concordataria a livello internazionale si stava andando ad incrementare, (c) alla luce degli artt. 7 e 8 Cost. non era più riproponibile un ricorso al diritto comune. Si è affermato infine l’ orientamento revisionista. Fu costituita quindi in primo luogo la commissione Gonella, che dura in carica solo un anno perché era composta solo da rappresentanti dello Stato. Ad essa viene sostituita un’altra commissione formata sia dai componenti di nomina dello Stato sia da componenti di nomina del Vaticano. Tale commissione procederà alle modifiche del Concordato del 1929 che poi daranno vita agli accordi di Villa Madama del 18 febbraio del 1984 con cui c’è stata la modificazione del Concordato.
5. RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLA SANTA SEDE Contiene “che differenza c’è tra Santa Sede e Città del Vaticano?” Dopo la breccia di Porta Pia del 1870 che segna l’estinzione dello Stato pontificio, la Santa sede, organo di governo della Chiesa cattolica, si trova ad agire sul piano internazionale in una situazione particolare : venendo meno uno degli elementi costitutivi degli Stati (cioè il territorio) non poteva più essere considerata come un soggetto di diritto internazionale. Tuttavia, dato che era comunque assicurato il diritto di legazione attivo e passivo (= capacità di un soggetto di diritto internazionale di inviare o ricevere organi aventi carattere diplomatico) e che il pontefice continuava a svolgere un’attività diplomatica, una presenza internazionale continuava sempre a sussistere ma bisognava capire in capo a quale entità questa esistesse. Se questo episodio fosse avvenuto nei nostri giorni, gli sviluppi della dottrina internazionalistica con il principio di effettività e l’allargamento della soggettività internazionale anche ad enti diversi dallo Stato (ad. es. le organizzazioni internazionali) avrebbero permesso di risolvere il problema in modo più agevole, però tra il 1870 e il 1929 la concezione formalista del diritto internazionale non permetteva questa soluzione. Per riconoscere una personalità internazionale alla Santa sede e si elaborarono tre concezioni distinte:
l’uguaglianza) di tutte le confessioni dinanzi alla legge, il secondo comma si riferisce esplicitamente alle confessioni diverse dalla cattolica che pone su un piano differente affermando: « Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano .». Quindi mentre nell’art. 7 co. 1 si contrappone l’ordine della Chiesa a quello dello Stato, nell’art. 8 co. 2 si riconosce il diritto alle altre confessioni di organizzarsi alla stregua di una qualsiasi altra associazione in ambito meramente interno ad un ordinamento e con il limite generale dell’ordine pubblico. Nel primo caso, la Chiesa cattolica è considerata un ordinamento giuridico primario, nel secondo caso le confessioni sono riguardate come ordinamenti giuridici derivati. Questo termine (“derivato”) è improprio , perché nessuna confessione deriva dallo Stato ma nasce spontaneamente per volontà dei suoi adepti. (Per il comma 3 guarda la domanda 10 perché parla delle intese)
8. ART. 19 COST. (Puoi collegare questa domanda con la domanda 12 ) « Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. » L’art. 19 fa riferimento la libertà di professione religiosa , di propaganda e di esercizio pubblico o privato del culto. L’articolo si rivolge chiaramente ai singoli, con l’unico limite del rispetto del buon costume. Da questo articolo configuriamo la libertà religiosa non più come una tolleranza, concessa dal sovrano ( domanda 2 ), bensì come un diritto soggettivo di natura pubblica , che richiede cioè una tutela da parte dello Stato. Tuttavia, questo articolo non appare affatto soddisfacente e non ricomprende tutte le possibili manifestazioni della libertà religiosa né ne impedisce le violazioni. L’articolo non chiarisce cosa si intende per libertà religiosa ma parte da un dato di fatto « tutti hanno diritto di professare la fede religiosa ». Per professare si intende credere in determinati valori e in determinate credenze su cui si struttura la comunità religiosa, quindi vivere la propria fede, credere e agire di conseguenza. 9. ART. 20 COST. L’art. 20 della Costituzione ha delle radici antiche che si fondano nella legislazione eversiva dello scorso secolo. Viene infatti sancito: « Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. ». Questa norma deve essere assunta come parametro di riferimento per tutta la legislazione sugli enti ecclesiastici. Infatti, tende ad impedire, da un lato, che si possa nuovamente incorrere in una legislazione violentemente anti-ecclesiastica per quel che riguarda gli enti - siano essi associazioni o istituzioni, dall’altro lato si vuole evitare una legislazione favoritiva, agganciando il riconoscimento - così come il regime giuridico di tali enti - a quello del diritto comune. 10. LE INTESE Contiene “perché la legge di attuazione delle intese è un atto interno?” Al tempo dell’elaborazione dell’art. 8 Cost. non era prevedibile che le intese potessero destare le attuali preoccupazioni. Infatti il costituente dovette considerare una limitata tradizione legislativa in materia di confessioni acattoliche ( vi erano solo gli israeliti, i valdesi e greci ortodossi ). Il fattore principale che porta ad una perplessità sul tema è l’ indeterminatezza del concetto di “confessione religiosa” : in Italia non esiste un registro delle entità religiose, come ad esempio esiste in Spagna, e ciò comporta che i gruppi religiosi siano qualificati come “confessioni religiose” sulla base dei requisiti stabiliti dall’ art. 8 Cost. (= organizzazione interna, statuti, attività normativa e rappresentanti esterni). In Italia è quindi lo Stato che di volta in volta qualifica o meno un gruppo religioso come “confessione religiosa” in base alla presenza dei suddetti requisiti. Inoltre, lo Stato non qualifica come “confessione religiosa” tutti i gruppi religiosi che presentano gli elementi richiesti e non è obbligato a sottoscrivere le intese con tutte le “confessioni religiose”
acattoliche. Sarebbe quindi auspicabile approvare una nuova legge generale sui culti che sostituisca la L. 1159/1929. Tuttavia ciò comporterebbe sia il ritorno alla legislazione laterale sia il superamento delle previsioni dell’art. 8 Cost. L’ art. 8 co. 3 Cost. stabilisce che: « I loro rapporti con lo Stato (i rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica) sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ». Nel linguaggio comune, con il termine “ intesa ” sostanzialmente si fa riferimento ad un accordo. Questa si distingue dal Concordato perché si riferisce a confessioni religiose diverse dalla Cattolica, ma anche perché il Concordato rinvia a rapporti di natura internazionale, l’intesa invece rinvia a rapporti che non sono di natura internazionale. Se spetta al governo sottoscrivere l’intesa, questa però necessita per essere vigente nell’ordinamento di una forma di approvazione e questa avviene - dato che ci troviamo in uno stato di diritto - attraverso un procedimento di approvazione legislativa che coinvolge il parlamento in quanto deve verificare ed approvare l’operato del governo. Parliamo così di LEGGE DI APPROVAZIONE , quindi «conclusa su base di intesa» è una legge di approvazione. La legge di approvazione, infine, è una legge rinforzata : non può essere modificata da una legge ordinaria (unilaterale dello Stato), quindi la modifica della stessa può avvenire solo per legge, preceduta da una nuova intesa, oppure andando ad abrogare l’art. 8 co. 3 Cost. Pur essendo atti di diritto interno, le intese, come i concordati, rimangono esterne all’ordinamento finché non convertite in legge. Esaminiamo ora le intese finora stipulate. a. Intesa sottoscritta dalla Tavola valdese. Questa è stata la prima intesa sottoscritta dallo Stato italiano con una confessione acattolica nel 1984 (quindi ben 36 anni dopo l’entrata in vigore dell’art. 8). I punti essenziali dell’intesa sono i seguenti: la denuncia della legge 1159/1929 ( art. 1 ); il riconoscimento della Repubblica italiana dell’autonomia e l’indipendenza dell’ordinamento valdese (ad esempio la nomina dei ministri di culto e l’organizzazione ecclesiastica avvengono senza insorgenza da parte dello Stato) ( art. 2 ); il principio per cui la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata non mediante la tutela specifica del sentimento religioso ma solo mediante la tutela dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione ( art. 4 ); il principio per cui oneri finanziari per lo svolgimento delle forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti; la rinuncia all’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa nelle scuole pubbliche, quindi i valdesi hanno il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e, se ne facciano richiesta, è comunque garantito il diritto di assicurare lo studio della religione valdese nelle modalità concordate con gli organi scolastici competenti ( artt. 9-10 ); il riconoscimento da parte della Repubblica italiana degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. Tutte le altre intese hanno aspetti in comune con l’intesa sottoscritta dalla Tavola valdese, per questo vi riporto solo le differenze con la prima. b. Intesa con l’Unione italiana della Chiesa avventista. Questa intesa presenta una particolarità in quanto, in teoria, si ispirerebbe ai valori del separatismo , ma un sistema di separazione non dovrebbe avvalersi di intese che non sono altro che collegamenti tra due ambiti di potere. Questa intesa contiene un lungo preambolo nel quale si richiamano i principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e da varie carte internazionali; si garantisce agli avventisti l’esenzione dall’obbligo del servizio militare con assegnazione a servizio sostitutivo civile per motivi di contrarietà all’uso delle armi; si riconosce il riposo sabbatico biblico. c. Intesa con le Assemblee di Dio in Italia. L’unica differenza di questa intesa riguarda il riferimento agli enti aventi finalità di culto da riconoscere, i quali devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di approvazione. d. Intesa con l’Unione delle Chiese ebraiche italiane. In questa intesa non è presente la clausola per cui oneri finanziari relativi allo svolgimento delle funzioni di assistenza spirituali non gravano sullo Stato; si stabilisce che gli edifici di culto non possono essere sottratti alla loro destinazione e non possono essere demoliti, espropriati, occupati e requisiti se non per
Da questo orientamento è esclusa la libertà di coscienza , quindi lo Stato garantirebbe soltanto le manifestazioni esterne della libertà senza tenere conto delle implicazioni interne alla coscienza individuale. La dottrina oggi si è evoluta e fornisce una differente definizione di libertà religiosa come diritto:
un’inversione di tendenza a tutti quegli interventi legislativi caratterizzati da un’impronta confessionista in quanto veniva sancito che il cappellano militare era posto alle dipendenze sia dell’autorità civile che dell’autorità ecclesiastica e veniva previsto che per la nomina a cappellano militare fosse necessaria la presenza di alcuni requisiti tra cui il godimento dei diritti civili e politici e il possesso dei relativi requisiti fisici. b) Istituti di prevenzione e pena : la religione è sempre stata considerata uno strumento essenziale per la riabilitazione dei carcerati cattolici tanto che era obbligatoria la partecipazione alle funzioni di culto - con un’evidente lesione della libertà religiosa. Una tutela piena della libertà religiosa si è avuta sempre negli anni 70 con una legge del 1975 in cui si riconosce ai detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa e praticarne il culto : per la religione cattolica si assicura la celebrazione dei riti assegnando a ciascun istituto almeno un cappellano ; per le religioni acattoliche è riconosciuta la possibilità di ricevere, su richiesta , l’assistenza spirituale dei ministri del proprio culto. Nonostante venga affermato che la libertà religiosa sia tutelata, si rivela qui una disparità tra le varie confessioni in quanto per i cattolici è istituito un servizio stabile mentre per gli acattolici è prevista solo una possibilità. c) Personale di Polizia di Stato : è prevista un’ intesa tra il Ministero dell’Interno e il presidente della CEI del 1991 in cui è stabilito che l’assistenza spirituale è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell’interno su designazione del vescovo del luogo. Successivamente si forma anche la figura del cappellano coordinatore nazionale che ha il compito di coordinamento con la CEI e deve essere sentito prima di un ogni nomina. d) Enti ospedalieri : in una legge del 1968 l’assistenza spirituale viene qualificata come servizio. Anche qui però il servizio è organizzato in modo stabile solo per i cattolici mentre per gli acattolici è prevista assistenza religiosa solo su richiesta e i relativi ministri sono remunerati per il servizio prestato a titolo di prestazione occasionale. Il consiglio di amministrazione dell’ente ospedaliero è costretto ad organizzare il servizio d’intesa con gli organi diocesani territorialmente competenti. Anche la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale garantisce l’istituzione di un vero e proprio servizio solo alla Chiesa cattolica. Infatti, nel decreto di attuazione della legge, la qualifica di “assistente religioso” è riservata solo a personale cattolico, che può ottenerla in due modi: o attraverso assunzioni nel ruolo professionale del personale delle ASL o attraverso una convenzione stipulata tra sacerdote designato dal vescovo e l’amministratore. Lo status giuridico dei cappellani , quindi, varia a seconda degli ambiti in cui essi svolgono l’assistenza spirituale:
16. OBIEZIONE DI COSCIENZA DEI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E TESTIMONI DI GEOVA Né il libro né la dispensa dice molto su questo argomento ma l’ho trovato tra le domande frequenti. Essendo praticamente metà della mia famiglia Testimone di Geova vi lascio cose che già sapevo (perché mi rompono le palle da 20 anni loro e le trasfusioni) e delle ricerche che ho fatto. Il paziente testimone di Geova può “prestare il consenso all’intervento chirurgico proposto dai medici e nello stesso tempo rifiutare, a motivo della propria fede religiosa, il trattamento di emotrasfusione eventualmente conseguente a tale intervento“. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 29469 del 4 dicembre 2020. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso presentato da una giovane donna testimone di Geova che nel 2005, prima e durante un intervento di laparotomia esplorativa, era stata sottoposta a ben sette trasfusioni di sangue nonostante il suo esplicito rifiuto. La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di Appello secondo la quale il consenso che la donna aveva dato ai medici per l’intervento di laparotomia implicava automaticamente anche l’accettazione dell’emotrasfusione in caso di necessità. Ma, secondo la sentenza, “la dichiarazione anticipata di dissenso all’emotrasfusione, che possa essere richiesta da un’eventuale emorragia causata dal trattamento sanitario, non può essere neutralizzata dal consenso prestato a quest’ultimo”. “Il paziente Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario, a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita”. Da “https://nursetimes.org/il-paziente-testimone-di-geova-puo-rifiutare-trasfusione/110412” 17. SOSTENTAMENTO DEL CLERO Contiene “canali di approvvigionamento: offerte liberali e 8x1000” Il sostentamento del clero era condizionato, in passato, dal sistema beneficiale. Questo prevedeva che all’ufficio di ecclesiastico (ad esempio parroco, vescovo, ecc.) solitamente si accompagnava un beneficio, consistente in un insieme di beni attraverso cui avveniva il sostentamento dell’ufficio stesso. Questi beni erano di un ammontare così rilevante che spesso sorgevano delle dispute sull’amministrazione di quelli vacanti che ritornavano all’autorità civile: parliamo dei cosiddetti diritti di regalia , venuti meno con il Concordato del ‘29. Tale sistema beneficiale era però insufficiente perché (a) non tutti gli uffici ecclesiastici godevano di un beneficio e (b) vi erano molti ecclesiastici sprovvisti di ufficio. Lo Stato allora sceglie di intervenire attraverso i supplementi di congrua , cioè delle integrazioni volte a perequare le rendite di ciascuno fino ad un minimo dignitoso. In questo modo siamo in presenza di un sistema che impegna sia la Chiesa che lo Stato , il quale può comunque esercitare un certo controllo sul clero. Con il Codex Iuris Canonici non è stato abolito il sistema beneficiale, rendendo necessario un intervento normativo che è arrivato con la legge n. 222/1985. I punti essenziali di questa legge sono i seguenti:
Nel diritto privato il termine “ ente ” viene utilizzato talvolta come sinonimo di persona giuridica ma altre volte con un significato più ampio riferendosi in generale ad un’organizzazione di persone e di beni che assume una qualche rilevanza per l’ordinamento giuridico. È stato per molto tempo dibattuta la natura dell’ente ecclesiastico : se fosse pubblica, privata o mista. Questo problema nasce dal fatto che il codice civile del 1865 sembrava riconoscere agli enti ecclesiastici, nel suo articolo 2, una natura pubblica, ma il codice civile del 1942 non parla più in modo esplicito degli enti ecclesiastici (questi vengono menzionati soltanto nell’art. 831 c.c. in quanto proprietari di beni). Questa mancanza ha indotto a ritenere che gli enti ecclesiastici fossero sottoposti solo alla disciplina del diritto canonico e alla legislazione pattizia e che fossero di conseguenza sottratti alla normativa di diritto comune. Galgano sosteneva che gli enti ecclesiastici, poiché regolati da leggi speciali , non avrebbero necessitato di essere disciplinati dalla normativa sulle persone giuridiche. Questa teoria è tuttavia errata per due considerazioni: (a) la normativa di diritto comune riguarda tutte le persone giuridiche e (b) né il diritto canonico né le disposizioni contenute nei patti lateranensi costituiscono una legislazione speciale. Una posizione intermedia era quella di Del Giudice , per il quale gli enti ecclesiastici erano caratterizzati da una “ speciale pubblicità ” e dovevano essere considerati di volta in volta pubblici o privati secondo le circostanze. Anche questa teoria non è convincente perché agli enti ecclesiastici (come vedremo tra poco) è comunque richiesta l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche seguendo tutto il procedimento volto ad ottenere il riconoscimento. In conclusione, quindi possiamo affermare che gli enti ecclesiastici hanno natura giuridica privata. A questo proposito è collegato l’ulteriore problema dell’ecclesiasticità dell’ente. Già in passato, nell’epoca liberale, il giudizio sul carattere ecclesiastico degli enti era di competenza dello Stato: sebbene questi enti nascessero in capo all’ordinamento confessionale, dipendeva dalla volontà legislativa dello Stato il conferimento della loro ecclesiasticità. Attualmente, la legge n. 222/ (la stessa che ha riformato il sistema beneficiale della domanda 17 ) stabilisce che la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si ottiene in seguito al riconoscimento da parte dello Stato che avviene sulla base di alcuni requisiti necessari individuati dalla legge n. 222. Questi requisiti sono sia di carattere soggettivo:
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti a delle esenzioni fiscali e tributarie le quali, se applicate agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgono attività commerciali, potrebbero creare condizioni sleali di concorrenza). Possiamo quindi affermare che oggi è inutile la distinzione tra ecclesiasticità in senso lato ed ecclesiasticità in senso stretto, laddove la prima era rivolta a quegli enti che svolgono attività di religione o di culto in assenza di erezione o approvazione canonica e la seconda invece si riferiva ad enti che sono qualificati come ecclesiastici dall’ordinamento canonico ma che svolgono attività diverse da quelle di culto di religione. Questa distinzione non ha più senso perché gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono comunque provvedere all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche per la quale è necessario il riconoscimento che prevede tutta quella serie di requisiti appena elencati. Dunque, il carattere dell’ecclesiasticità non è intrinseco alla natura dell’ente ma è un requisito che proviene dall’esterno, cioè dallo Stato. Alcuni autori hanno inoltre considerato, nella distinzione tra persone giuridiche di diritto comune e di diritto singolare, gli enti ecclesiastici come un tertium genus , quindi sottoposti ad un diritto singolare. La legge n. 222/1985 va però proprio nella direzione opposta, cioè in quella di ricondurre gli enti ecclesiastici nell’ambito del diritto comune. Vediamo ora il procedimento amministrativo per il riconoscimento :
tra il clero cattolico, infatti interveniva con supplementi di congrua per il clero meno abbiente. Il Fondo per il culto venne prima trasformato in una Direzione generale del Ministero dell’Interno dalla legge n. 848/1929 e poi la legge n. 222 determinò la sua soppressione. Allo stesso tempo la medesima legge ha disciplinato il Fondo edifici di culto la cui funzione è la gestione separata di beni pubblici disponibili, indisponibili o appartenenti al demanio dello stato. Il Fondo ha una personalità giuridica e non è un ente ecclesiastico bensì un ente pubblico strumentale , ossia un organismo che fa parte dell’amministrazione dello Stato anche se con gestione patrimoniale autonoma. Sono quindi sorti dei dubbi sul fatto che un organismo della Pubblica Amministrazione possa nascere da un accordo tra Stato e Chiesa cattolica ma anche sulla composizione del consiglio di amministrazione. Quest’ultimo, nominato dal Ministro dell’interno, predispone il bilancio presente preventivo e consuntivo, ed è composto da tre membri nominati dalla CEI. In questo modo si viola il principio di non identificazione , secondo il quale le strutture organizzative dello Stato non dovrebbero identificarsi con una religione ben determinata. Secondo Tedeschi è condivisibile l’idea di chi ritiene che bisognerebbe sostituire l’attuale disciplina con una disciplina dettata unilateralmente dallo Stato la quale è prevista anche una competenza più ampia del fondo.
23. ENTE ECCLESIASTICO IMPRENDITORE Per ente ecclesiastico imprenditore intendiamo un ente ecclesiastico che svolge attività a carattere economico o a carattere speculativo, sempre che questo non sia il fine esclusivo o ultimo dell’ente stesso. La problematica inerente a questi enti consiste nella disciplina da applicare a tali attività. Si ci è infatti chiesti se questi enti, pur svolgendo attività economiche, dovessero essere sottoposti alle agevolazioni proprie degli enti ecclesiastici civilmente conosciuti ( domanda 20 ), ovvero dovessero essere sottoposti alle norme del codice civile così come tutte le altre imprese. Ciò perché lo scopo del riconoscimento e della qualifica di ecclesiastico per un ente è quello di ottenere agevolazioni tributarie , tra cui ricordiamo quelle elencate nell’ Accordo del 1984 , secondo cui gli enti aventi fine di religione o di culto, ai soli fini tributari, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza e istruzione, o quelle contenute nel Testo Unico delle imposte dirette , secondo cui è prevista la deducibilità del reddito delle erogazioni liberali a favore di persone fisiche o giuridiche che svolgono “senza scopo di lucro” attività di ricerca di importanza artistico-culturale e a favore di persone giuridiche che svolgono attività aventi fini di religione o di culto, oltre alla deducibilità delle spese per la manutenzione e restauro di beni di interesse storico o artistico. In passato, dottrina e giurisprudenza ritenevano che a tali enti non si applicasse la disciplina prevista per le imprese in virtù di una specialità funzionale degli enti ecclesiastici. Una sentenza della cassazione ( la n. 3353/1994 ) ha capovolto questa teoria e ha stabilito che - nel caso di specie - un istituto d’istruzione gestito da una congregazione religiosa può essere considerato imprenditore quando, oltre a presentare i requisiti di cui all’art. 2082 c.c. (articolo che fornisce la definizione di “imprenditore”), operi secondo un criterio economico, cioè perseguendo il tendenziale pareggio tra costi e ricavi - infatti la qualifica di imprenditore non è collegata all’esercizio di attività finalizzate a produrre ricavi eccedenti i costi. In sostanza, l’ente ecclesiastico, nello svolgere attività imprenditoriali, non perde la propria identità giuridica (= questo verrà sempre considerato ente ecclesiastico), soltanto non può usufruire di quelle agevolazioni fiscali precedentemente elencate sulla base di una confusione tra le attività di religione o di culto con quelle imprenditoriali. La conseguenza di questa sentenza è che gli enti sono quindi sottoposti alla disciplina delle persone giuridiche di diritto comune ( quindi saranno sottoposti al regime di diritto comune riguardante la rappresentanza, il fallimento e il lavoro ): la qualifica di ecclesiastico è sicuramente favoritiva quando l’ente svolge un’attività che risponde alle esigenze religiose della popolazione, ma è del tutto irrilevante quando assume un’altra funzione. 24. TUTELA BENI CULTURALI La materia della tutela del patrimonio storico ed artistico trova i suoi principi in differenti fonti.
La materia venne disciplinata in modo più compiuto, rispetto alle leggi precedenti, da una legge del 1939 ( n. 1089 ) la quale individua le cose di interesse artistico e storico da dover tutelare imponendo ai rappresentanti delle province, dei comuni e degli enti di presentare un elenco di tali cose - per le cose di proprietà degli enti ecclesiastici, si procedeva d’accordo con l’autorità ecclesiastica. Per quanto riguarda il codice civile , a parte l’art. 810 che ci fornisce una definizione di bene (« Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti ») fondamentale è l’art. 831 che stabilisce: « I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. (co. 1) Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano. (co. 2)» L’entrata in vigore della Costituzione sicuramente pone la nostra attenzione sull’art. 9 secondo cui « [la Repubblica] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione » e gli artt. 117 e 118 i quali affidano alle regioni competenze legislative su vari materie tra cui quella sui musei e biblioteche di enti locali. Infine, la legge 512/1982 , inerente al regime dei beni di “ rilevante interesse culturale ” prevede: