
































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Risposte alle domande aperte tratte dal paniere di domande per la preparazione all'esame di Scienza delle Finanze B della Prof.ssa Federica Volonterio.
Tipologia: Panieri
1 / 72
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

































































E-CAMPUS UNIVERSITA’ FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in SERVIZI GIURIDICI
Lezione 002
1. IL TEOREMA DI BARONE Molti economisti ritengono che solo riducendo il prelievo sulle imposte indirette è possibile realizzare una politica redistributiva della ricchezza. In questa corrente di pensiero, avversa alle imposte indirette, si colloca il teorema di Barone, elaborato nel 1912, che dimostra l’inefficienza economica delle imposte indirette che producono effetti distorsivi dei prezzi dei beni sul mercato. Partendo dalla curve di indifferenza Barone riuscì a dimostrare che un’ imposta sul reddito colloca il soggetto su di una curva di indifferenza inferiore rispetto a quella dove si trovava prima dell’imposta, ma comunque superiore alla curva di indifferenza dove si troverebbe se applicassimo un’imposta di consumo di pari ammontare ad una sul reddito. Da ciò deriva che, a parità di prelievo fiscale, il sacrificio del contribuente è maggiore con un’imposta indiretta rispetto ad una diretta. Se il sacrificio per il contribuente è lo stesso, il fisco avrà un gettito inferiore con l’imposta indiretta rispetto a quella diretta. Indichiamo con AA1 le diverse quantità di due beni (x e y) che è possibile acquistare senza che vi siano imposte. Il punto di maggiore utilità per il contribuente è corrispondente al punto di tangenza fra AA1 e la curva di indifferenza. Introducendo un’imposta sul reddito il soggetto potrà acquistare una minore quantità di beni e le possibili combinazioni saranno espresse da BB1. Il punto di maggiore utilità diventa D corrispondente al punto di tangenza fra BB1 e la curva di indifferenza. Se si introduce un’imposta sul bene y le nuove possibili combinazioni di acquisto saranno CA1. Rimanendo invariato il reddito sarà possibile acquistare la quantità OA1 del bene x ma il prezzo del bene y aumenterà e sarà possibile acquistare solo la quantità OC. Avremo il punto di equilibrio F fra AA1 e BB1; FG che è l’imposta indiretta applicata su y e misurata su x è minore di B1A1 che è il gettito dell’imposta sul reddito. Ne consegue che l’imposta sul reddito è neutrale perché non distorce le scelte dei consumatori e assicura un maggior livello di soddisfazione del contribuente. Per contro si deve osservare che nel rapporto fra attività lavorativa e tempo libero un aumento delle imposte dirette può determinare la sostituzione del lavoro con il tempo libero. Si rileva, in linea generale, che se la pressione tributaria è eccessiva incide negativamente sugli investimenti facendo diminuire l’offerta globale provocando, quindi, una spinta inflazionistica. **Lezione 003
Considerando complessivamente per tutti contribuenti il risultato del prodotto fra aliquota e base imponibile avremo il gettito dell’imposta. E’ ampiamente condiviso il principio di equità in base al quale il peso tributario debba aumentare con il crescere della ricchezza del contribuente. Nell’ipotesi in cui il carico tributario cresce in misura diretta con il crescere della ricchezza sottoposta ad imposizione fiscale, che chiamiamo appunto base imponibile, allora potremo dire che la tassazione è proporzionale. In sostanza l’aliquota applicata è sempre la stessa. Se, invece, il peso tributario cresce con un’aliquota che aumenta con il crescere della base imponibile allora parleremo di progressività dell’imposta. Il principio della progressività delle imposte è recepito dall’ordinamento italiano all’art. 53 della Costituzione dove è anche sancito il principio della capacità contributiva Il principio della progressività, previsto nel citato articolo della carta costituzionale, attiene al sistema tributario statale e ai prelievi operati a tutti livelli dalla pubblica amministrazione quali i tributi locali, i contributi previdenziali. La Costituzione fissa solo il principio generale, spetta al legislatore e talvolta anche alle amministrazioni locali individuare i livelli di aliquota che possono essere i più diversificati per le molteplici imposte in vigore. Con la progressività si persegue l’obiettivo di ridurre il divario economico fra le diverse classi sociali. La progressività consente di realizzare una politica redistributiva dei redditi a vantaggio dei soggetti meno abbienti. L’utilizzo dello strumento tributario per ridurre le disuguaglianze economiche è stato definito “giustizia finanziaria” (Amatucci). Lezione 004
3. La capacità contributiva Posto che non è possibile fare in modo che ciascuno tragga dalla spesa pubblica un beneficio corrispondente ai costi sopportati, dobbiamo confrontare i vantaggi che l’operato della Pubblica Amministrazione arreca al cittadino grazie alla sua capacità contributiva. Il principio della capacità contributiva dovesse essere proporzionale al carico tributario. la capacità contributiva deve crescere più che proporzionalmente con il crescere del reddito. Per spiegare la distribuzione del carico tributario vennero formulate tre diverse teorie del sacrificio:
Invece in base alla teoria del sacrificio proporzionale , per attuare l’uguaglianza dei contribuenti rispetto al prelievo tributario, non bisogna perseguire il raggiungimento dell’uguaglianza dell’utilità marginale sottratta quanto piuttosto mirare a “sacrifici proporzionali all’utilità totale di cui gode ciascun individuo”. Anche questa teoria può essere rappresentata con un grafico dove ancora l’asse delle ascisse indica il reddito e quello dello ordinate la sua utilità marginale. Deve risultare uguale per tutti i contribuenti il rapporto fra utilità sottratta e utilità totale del reddito che nel grafico è espresso da ABCD e OABE. In sostanza per la teoria del sacrificio proporzionale i sacrifici sopportati dai diversi contribuenti devono essere proporzionali all’utilità totale della ricchezza di cui ciascuno dispone (Steve) per cui non occorre un confronto fra i valori dei sacrifici stessi di ciascun contribuente. Secondo la teoria del sacrificio minimo collettivo deve essere minimo il sacrificio totale che deriva dal tributo. Su tale principio si fonda la teoria utilitaristica di Bentham. Per raggiungere il risultato del minimo sacrificio totale “le imposte devono prelevare le unità di ricchezza che hanno minore utilità, in modo che sia minima la somma delle utilità prelevate dall’insieme dei contribuenti” (Steve). Se rappresentiamo la teoria sempre con un grafico dove l’asse delle ascisse esprime il reddito e quello delle ordinate la sua utilità marginale ponendo che AB sia uguale a CD, vedremo che un prelievo uguale su differenziati livelli di reddito provoca sacrifici diversi in termini di utilità. Il sacrificio sarà crescente spostandoci da redditi più alti a redditi più bassi per cui le imposte dovrebbero essere pagate solo dai ricchi. In base a questa teoria la condizione di disuguaglianza iniziale viene eliminata con il prelievo fiscale che permette di giungere allo stato di uguaglianza per cui questa teoria è detta del sacrificio equimarginale. In base alle teorie sopra illustrate il principio della capacità contributiva è valido in quanto i diversi livelli del prelievo fiscale corrispondono a differenti livelli di reddito dei contribuenti. Va anche detto che la finanza oggi opera per finalità diverse dalla ripartizione del carico tributario secondo le ricchezze dei contribuenti. Accade spesso che le imposte siano un mezzo per la ripartizione secondo criteri politici dei costi dell’attività degli enti pubblici quando non viene seguito il criterio della controprestazione (Steve).
5. Le entrate pubbliche Possiamo definire entrate pubbliche i mezzi finanziari che lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano per far fronte alle spese pubbliche. Le entrate pubbliche sono costituite da tutte le risorse che il settore della pubblica amministrazione nel suo complesso incassa. Tali risorse servono a produrre beni ed erogare servizi pubblici. E’ possibile procedere ad una pluralità di classificazioni. Ci sono le entrate tributarie che possono suddividersi in imposte, tasse e contributi. Ci sono le entrate provenienti dai beni pubblici e dalle imprese pubbliche Possiamo classificare le entrate in relazione alla loro natura in:
In relazione alle diverse forme di reperimento delle entrate è possibile distinguere le entrate sotto il profilo economico in:
6. Le entrate straordinarie dello Stato Quando parliamo di entrate straordinarie ci riferiamo ai prelievi di ricchezza destinati a far fronte a spese impreviste che divengono necessarie al verificarsi di eventi eccezionali come le calamità naturali, le guerre, ecc. Tuttavia questo tipo di entrate sono sempre più frequenti negli ultimi anni e la straordinarietà rappresenta una definizione formale piuttosto che un dato reale. Nelle economie pubbliche degli Stati moderni si ricorre al debito pubblico che è un classico strumento di finanza straordinaria, di cui ci occuperemo diffusamente nella prossima lezione, anche per soddisfare le spese ordinarie. Avviene questo perché le entrate ordinarie non sono in grado di assicurare la copertura integrale del fabbisogno della pubblica amministrazione. Inoltre il concetto keynesiano di finanza funzionale ha determinato l’accettazione del deficit di bilancio giustificato dall’ampliamento dei compiti della finanza pubblica. Tradizionalmente sono considerate entrate pubbliche straordinarie:
I contribuenti che hanno grandi patrimoni sarebbero penalizzati da un’imposta sul patrimonio e guarderebbero con favore ai prestiti pubblici. I prestiti pubblici pesano su tutta la collettività e sulle generazioni future per il pagamento degli interessi da sostenere con il prelievo tributario. La scelta dovrà di volta in volta essere effettuata valutando i seguenti fattori: 1) accumulazione del capitale;
8. IL DEBITO PUBBLICO Il deficit o disavanzo pubblico è la differenza fra le spese e le entrate ossia l’ammontare delle spese che non è coperto dalle entrate. Il bilancio dello Stato ogni anno presenta un deficit che come un qualsiasi altro bilancio familiare o di società deve avere una fonte straordinaria di finanziamento perché è ovvio che dalle casse dello Stato non possa uscire più denaro di quanto ne entri. il deficit pubblico è finanziato in due modi attraverso:
Lezione 007
9. DIFFERENZA TRA ONERI DETRAIBILI E ONERI DEDUCIBILI Si parla di deducibilità e detraibilità nei casi in cui il fisco offra la possibilità al contribuente di ottenere degli sconti dalle imposte, scalando dai propri redditi o dalle tasse da pagare, alcuni oneri che vengono appunto definiti oneri detraibili o oneri deducibili. Gli oneri detraibili sono quelle spese che possono essere sottratte direttamente dal monte imposte da pagare, diminuendo di conseguenza l’importo relativo. Sono oneri deducibili, o in maniera colloquiale “spese deducibili”, tutte quelle che possono essere tolte dal reddito riducendo non direttamente l’importo delle tasse da pagare (come nel caso degli oneri detraibili), ma riducendo l’importo di reddito imponibile (cioè sottoposto ad imposta), dunque l’importo sul quale viene calcolato l’importo delle tasse da pagare. 10. ONERI DEDUCIBILI - ONERI DETRAIBILI: ESEMPI Gli oneri detraibili sono quelle spese che possono essere sottratte direttamente dal monte imposte da pagare, diminuendo di conseguenza l’importo relativo. Facciamo un esempio di detrazione (senza tener conto delle aliquote contributive effettive per ciascuno scaglione di reddito al fine di semplificare il calcolo). Se al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi io ho un reddito imponibile di 10mila euro e applicassi un’aliquota fiscale del 15%, le mie imposte sarebbero un ammontare di 1500 euro. Se io applicassi a tali imposte una spesa detraibile – o più correttamente un onere detraibile – di 350 euro, le tasse che dovrei pagare allo stato sarebbero di 1150 euro. Sono oneri deducibili, o in maniera colloquiale “spese deducibili”, tutte quelle che possono essere tolte dal reddito riducendo non direttamente l’importo delle tasse da pagare (come nel caso degli oneri detraibili), ma riducendo l’importo di reddito imponibile (cioè sottoposto ad imposta), dunque l’importo sul quale viene calcolato l’importo delle tasse da pagare. Torniamo al nostro esempio semplificato e facciamo questa volta un esempio di deduzione. Se io avessi un reddito di 10mila euro e però avessi un onere deducibile di 350 euro il mio reddito imponibile non sarebbe più di 10mila ma di 9.650 euro. Su questo importo andrei a calcolare la mia imposizione fiscale che sarebbe a questo punto di 9.650 euro * 15% cioè, nel nostro esempio semplificato, di 1447,5 euro. **Lezione 008
La rendita catastale è utilizzata per la determinazione del valore catastale degli immobili come base imponibile per il pagamento delle imposte. Infatti, a seconda della destinazione d'uso degli immobili, il valore catastale (detto anche "rendita catastale rivalutata") si ottiene moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente prestabilito che varia in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e alla categoria catastale di appartenenza. Lezione 010
15. I DIVIDENDI L’altro importante gruppo di redditi di capitale è rappresentato dai proventi derivanti dalla partecipazione in società soggette ad Ires (cosiddetti dividendi). Il meccanismo di tassazione di tali redditi è stato oggetto di profonde trasformazioni che hanno comportato l’abolizione del meccanismo del credito di imposta per sostituirlo con uno di parziale esenzione, in base al principio che la tassazione dell’utile deve avvenire presso il soggetto che lo ha prodotto. L’attuale sistema prevede la quasi totale esenzione qualora gli utili siano percepiti da società ed enti commerciali soggetti ad Ires, infatti gli utili percepiti concorreranno alla formazione del reddito di impresa nella sola misura del 5 per cento; un trattamento meno favorevole è previsto qualora i percettori siano delle persone fisiche, è infatti previsto un doppio binario di tassazione. Occorre appunto operare una prima distinzione tra le cosiddette partecipazioni qualificate e quelle non qualificate. Le prime ( quando rappresentano complessivamente una percentuale di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati , ovvero di altre partecipazioni), sono tassate nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare, mentre le seconde sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. Appare di tutta evidenza la necessità di una modifica normativa che quantomeno lenisca tali effetti distorsivi. Da ultimo segnaliamo che a seguito di recenti interventi normativi finalizzati a contrastare fenomeni evasivi, gli utili provenienti da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (black list), concorrono totalmente a formare il reddito del socio percettore. Se dunque il precedente sistema del credito d’imposta consentiva di realizzare una sorta di compensazione tra l’imposta dovuta dai soci sui dividendi e quella pagata a monte dalla società sugli utili prodotti, l’attuale sistema pur prevedendo una parziale esenzione in capo ai soggetti Ires, pregiudica sensibilmente il percettore persona fisica che finisce per subire una doppia tassazione pur in presenza della parziale imponibilità del 40 per cento del dividendo percepito. 16. I redditi di capitale La tassazione dei redditi di capitale, anche in considerazione del fatto che costituisce un importante strumento di politica economica, è stata oggetto di continui interventi legislativi che talvolta hanno generato difficoltà applicative. L’impronta impressa dal legislatore ha avuto come scopo principale quello di segnare una netta demarcazione tra i redditi che scaturiscono dal differenziale tra l’acquisto e la vendita di capitali (redditi diversi
cassa ovvero nel periodo di imposta in cui sono percepiti a prescindere dalla loro maturazione, salvo alcune eccezioni. In alcuni casi, in deroga al principio di cassa, sono tassati in forza di una presunzione legale, salvo la possibilità di far valere la prova contraria (presunzione juris tantum). Sempre in deroga al criterio di cassa, in caso di opzione per il risparmio gestito il contribuente pur tassato in funzione di un criterio di maturazione in luogo di quello di realizzo potrà compensare le componenti reddituali positive e negative derivanti da forme di investimento diverso. I proventi percepiti nell’esercizio di una impresa commerciale non rappresentano redditi di capitale ma concorrono a formare il reddito di impresa. Alcuni proventi sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto con l’obbligo per il contribuente di inserirli nella propria dichiarazione dei redditi, per altri invece è prevista una ritenuta a titolo definitivo che esaurisce le incombenze per il percettore. Lezione 011
17. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE I redditi di lavoro dipendente sono quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze da altri. Ciò che dunque caratterizza tale reddito e lo distingue da quello di lavoro autonomo è il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro, pur tuttavia vi rientrano anche le pensioni, a prescindere dal tipo di attività lavorativa da cui esse hanno tratto origine. Vi sono inoltre una serie di tipologie reddituali che solo parzialmente presentano le peculiarità del lavoro dipendente. Trattasi dei cc.dd. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che sono tassativamente previsti dalla normativa fiscale e che come detto presentano solo alcuni tratti del lavoro dipendente. Sono: le remunerazioni dei sacerdoti, i compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e di lavoro, delle cooperative di servizi e delle cooperative agricole, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le indennità previste per l’esercizio di pubbliche funzioni e per le cariche elettive, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del S.S.N. ed i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Vi sono inoltre una serie di redditi caratterizzati dall’assenza di un’attività lavorativa ma che comunque vengono ricompresi in quelli assimilati al lavoro dipendente come gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, le borse di studio, gli assegni i premi e i sussidi per fini di studio, le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato a titolo oneroso e le prestazioni pensionistiche. Nei redditi assimilati sono stati da qualche anno anche ricomprese le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto, che ricomprendono anche le somme percepite in relazione all’attività di amministratore, sindaco e revisore di società. Qualora queste attività o le collaborazioni rientrino nel contesto di un’attività di lavoro dipendente o autonomo non saranno più ricomprese nei redditi assimilati ma nelle loro rispettive categorie. Ciò che caratterizza i rapporti di collaborazione sono lo svolgimento di un’attività senza vincolo di subordinazione, senza l’impiego di mezzi organizzati, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo e con una retribuzione periodica prestabilita. **Lezione 012
servizi, le attività intermediarie nella circolazione dei beni, le attività di trasporto per terra, per acqua e per aria, le attività bancarie e assicurative e le altre attività ausiliarie delle precedenti. Lezione 014
22. I REDDITI DIVERSI I redditi diversi sono una categoria “residuale” di reddito, in quanto in essa confluiscono tutte quelle tipologie di reddito non riconducibili alle categorie ben definite di cui ci siamo occupati nelle precedenti lezioni. In altri termini, pur trattandosi di vere e proprie ipotesi reddituali, esse non hanno le peculiari caratteristiche per renderli “inquadrabili” all’interno di una ben definita categoria reddituale. Si distinguono in plusvalenze immobiliari, plusvalenze da partecipazione e gli altri redditi diversi. 23. I CAPITAL GAINS Con il termine Capital Gain o guadagno in conto capitale si identifica la differenza, solo nel caso in cui risulti positiva, tra il prezzo di vendita/rimborso di uno strumento finanziario (azioni, warrants, obbligazioni convertibili, opzioni, operazioni a premio ecc.) e il suo prezzo di acquisto/sottoscrizione. Si ha dunque un Capital Gain o una Plusvalenza quando si vende l’azione ad un prezzo superiore a quello di acquisto. Tale misura costituisce soltanto una parte del rendimento totale di un investimento poiché non considera l'eventuale percezione di frutti periodici (i dividendi). Essi si differenziano in maniera sostanziale dai frutti percepiti dal possesso dei titoli azionari o obbligazionari che come detto rientrano nei redditi di capitale. Se infatti i redditi di capitale si generano per il solo fatto di avere il possesso del titolo (dividendi e interessi), qui il guadagno è dato dalla vendita del titolo stesso ad un prezzo superiore rispetto all’acquisto. **Lezione 015
Articolo 83 Co. 1 TUIR: «Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione» Risultato d'esercizio + Variazioni in aumento - (meno) Variazione in diminuzione = Reddito imponibile Esempio: In data 27.01.2016 la società Alfa vende un macchinario (acquistato nel 2008) al prezzo di euro 6.000,00 + IVA 22%. Il costo storico del bene è pari a euro 27.000,00 e il relativo fondo ammortamento è pari a euro 26.000. Valore netto contabile = 27.000 – 26.000 = 1. Prezzo di vendita = 6. Plusvalenza = 6.000 – 1.000 = 5. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (art. 86, c. 4, DPR 917/1986). Due possibilità: 1. Tassazione integrale nell’anno 2. Tassazione in 5 esercizi IPOTESI 1. TASSAZIONE INTEGRALE NELL’ESERCIZIO In tal caso il ricavo iscritto a conto economico coincide con quello tassabile ai fini fiscali nessuna variazione IPOTESI 2. TASSAZIONE IN CINQUE ESERCIZI ◦ In tal caso in ciascun esercizio viene tassato 1/5 della plusvalenza. Nel primo esercizio effettuerò una variazione temporanea in diminuzione per i 4/5 della plusvalenza (che tasserò negli esercizi successivi) Tale variazione genera imposte differite IRES DIFFERITA = 4.000,00 * 24% = 960, In ciascuno dei 4 esercizi successivi si effettuerà una variazione in aumento di euro 1.000,00 e in tal modo riassorbirò l’imposta differita rilevata il primo anno. REVERSAL IRES DIFFERITA = 1.000,00 * 24% = 240, Lezione 016
27. OPERAZIONI ESENTI E PRO-RATA In presenza di operazioni esenti svolte con continuità diviene inapplicabile il meccanismo dell’indetraibilità specifica. Al fine di consentire la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti limitatamente al volume di attività imponibili, il legislatore ha concepito un meccanismo denominato “pro-rata” , con il quale il calcolo dell’Iva detraibile è realizzato in modo forfetario. La percentuale di detraibilità la si ricava dunque attraverso una frazione ove al numeratore vi sono le operazioni imponibili effettuate nell’anno, mentre al denominatore la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti effettuate nel medesimo periodo. Tale risultato rappresenta la percentuale di detraibilità dell’Iva. L’art 19 bis, in tal senso precisa che nella determinazione della percentuale non deve tenersi conto delle operazioni non soggette ad Iva. E’ essenziale precisare che beneficiano del meccanismo del pro-rata quei soggetti che effettuano sistematicamente operazioni esenti, in quanto in ipotesi di occasionalità di operazioni esenti rimane del tutto integro il diritto alla detrazione. 28. IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO E’ previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea il divieto di applicare ai prodotti provenienti da altri stati membri tributi superiori a quelli che gravano su quelli nazionali, così come è vietato favorire le esportazioni rimborsando tributi in misura superiore rispetto a quanto prelevato. Le motivazioni espresse hanno dunque indotto all’adozione in sede europea di un’imposta che fosse neutra rispetto ai vari passaggi dei beni e il cui ammontare fosse di oggettiva determinazione. L’imposta sul valore aggiunto è quindi neutrale per gli operatori economici , in quanto costoro recuperano l’imposta assolta sugli acquisti e quindi pagata ai fornitori, acquisendo un credito verso l’Erario ed al tempo stesso recuperano quella dovuta allo Stato attraverso la rivalsa sui clienti. Parlando di operazioni con l’estero è opportuno quindi distinguere tra:
effettuato alle scadenza prevista con apposito decreto. Vi è anche l’obbligo di effettuare un versamento in acconto sull’imposta dovuta per il mese di dicembre (mensili) o per il quarto trimestre (trimestrali); tale versamento va effettuato entro il giorno 27 del mese di dicembre. Può tuttavia succedere che l’imposta pagata sugli acquisti sia superiore a quella dovuta sulle vendite oppure che il versamento in acconto sia maggiore dell’Iva dovuta poi in fase di conguaglio. In tal caso il contribuente potrà chiedere a rimborso tale importo, oppure utilizzarlo in compensazione con altri tributi da versare o infine riportarlo al nuovo esercizio. Al fine di evitare abusi il rimborso è però sottoposto ad alcuni vincoli, infatti è concesso a chi cessa l’attività, a chi esercita attività che comportano acquisti con aliquote superiori rispetto a quelle delle vendite o infine a chi pone in essere operazioni non imponibili per almeno il 25% della sua attività. E’ anche concesso il rimborso a chi presenta dichiarazioni a credito per due anni consecutivi. Alle due categorie sopra citate ovvero coloro che effettuano operazioni imponibili per un certo ammontare ed a quelli che hanno aliquote sulle vendite inferiori a quelle sugli acquisti è anche concesso di chiedere a rimborso il credito che scaturisce dalle liquidazioni infra annuali anche se entro certi limiti.
31. PERCHE' L'IVA E' UN'IMPOSTA NEUTRALE? L’Iva è un'imposta indiretta sui consumi in quanto per effetto del meccanismo che la regola ricade sul consumatore finale. E’ denominata imposta sul valore aggiunto in quanto per effetto del meccanismo della detrazione sugli acquisti è versata solo sul valore aggiunto. La principale ragione per cui la Comunità europea ha imposto l’adozione dell’iva, risiede nel fatto che essa è da preferire alla tassazione a cascata poiché quest’ultima colpendo ogni passaggio dei beni non è neutrale rispetto ai cicli produttivi perché pregiudica i prodotti che subiscono maggiori passaggi, influendo sul prezzo finale e creando così una distorsione tra i beni che necessitano di minori cicli produttivi o che provengono da aziende diversamente strutturate. L’iva invece è neutrale rispetto al passaggio dei beni in quanto come detto grava solo sul consumatore finale. L’altro importante motivo che ha indotto la Comunità europea all’adozione dell’Iva è da individuarsi nella volontà di realizzare un’armonizzazione tra i paesi europei; è infatti previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea il divieto di applicare ai prodotti provenienti da altri stati membri tributi superiori a quelli che gravano su quelli nazionali, così come è vietato favorire le esportazioni rimborsando tributi in misura superiore rispetto a quanto prelevato. Le motivazioni espresse hanno dunque indotto all’adozione in sede europea di un’imposta che fosse neutra rispetto ai vari passaggi dei beni e il cui ammontare fosse di oggettiva determinazione. L’imposta sul valore aggiunto è quindi neutrale per gli operatori economici , in quanto costoro recuperano l’imposta assolta sugli acquisti e quindi pagata ai fornitori, acquisendo un credito verso l’Erario ed al tempo stesso recuperano quella dovuta allo Stato attraverso la rivalsa sui clienti. Il consumatore finale acquista con iva è non può recuperare l’imposta pagata. Da un mero punto di vista giuridico troviamo: il soggetto passivo che effettua operazioni imponibili divenendo debitore verso lo stato per l’Iva commisurata ai suoi introiti; il medesimo soggetto che è creditore a titolo di rivalsa verso i cessionari; il soggetto passivo che acquista beni ed è debitore a titolo di rivalsa verso colui che gli cede il bene; lo stesso soggetto passivo che acquistando beni o servizi matura il diritto di recuperare l’iva dovuta per i beni e servizi acquisiti. In conclusione per effetto del meccanismo proprio dell’iva essa è neutrale per i soggetti passivi, imprese e lavoratori autonomi, mentre grava sui consumatori finali. Si verifica dunque che i soggetti passivi pur essendo tenuti ad un’insieme di obblighi vantano il diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti, di contro i consumatori finali, non sono gravati da alcun obbligo formale o sostanziale, ma al tempo stesso non hanno possibilità di recuperare l’iva pagata in sede di acquisti. 32. COS'E’ IL PLAFOND? Il plafond è uno strumento previsto dal DPR 633/1972, Testo Unico IVA, che dà la possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento di tale imposta. È previsto come agevolazione per gli operatori economici che si trovano strutturalmente a credito IVA, effettuando frequenti cessioni all’esportazione o operazioni assimilate. L’obiettivo di tale istituto è non penalizzare finanziariamente i soggetti passivi IVA che
operano prevalentemente con l’estero, e che usando il plafond possono evitare di anticipare l’imposta sugli acquisti a fronte di un mancato rovesciamento della stessa sulle operazioni attive. Lezione 019
33. SPIEGARE IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ' TRA IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO ED ILLUSTRARE CON DEGLI ESEMPI Con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare la doppia imposizione, è stato stabilito il principio dell’alternatività dell’imposta di registro rispetto all’Iva per cui gli atti soggetti ad Iva devono essere registrati solo in caso d’uso e l’imposta di registro è applicata in misura fissa (art. 40 del DPR 131/86). Il DPR 26/4/1986 n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) indica gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in caso d’uso e gli atti non soggetti a registrazione. Tale imposta è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate; si osserva che prima dell’unificazione degli uffici fiscali la registrazione veniva effettuata presso l’Ufficio del Registro. A titolo di esempio possiamo dire che l’imposta di registro è obbligatoria per tutti gli atti pubblici e per tutte le scritture private autenticate indipendentemente dal loro contenuto così come è obbligatoria per tutti gli atti giudiziari. Per le scritture private non autenticate è obbligatoria la registrazione solo per quelli indicati nell’elenco di cui alla tabella allegata al Testo Unico che provvede alla loro classificazione in base al contenuto dell’atto. Le scritture private non autenticate, che non rientrano nell’elenco, sono sottoposte a registrazione in caso d’uso come, ad esempio, i contratti di locazione e di affitto di beni immobili che non siano stati redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata che abbiano durata non superiore a 30 giorni complessivi in un anno. Relativamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il pubblico ufficiale rogante (notaio, segretario o delegato della pubblica amministrazione) deve presentare l’atto per la registrazione e deve corrispondere l’imposta assumendo, quindi, la figura di responsabile di imposta mentre le parti sono i soggetti passivi del rapporto tributario. 34. L'IMPOSTA IPOTECARIA E L'IMPOSTA CATASTALE L’imposta ipotecaria è un’imposta indiretta disciplinata dal D. Leg.vo 347/90 n. 347 e si applica per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari (le conservatorie dei registri immobiliari) a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti. Tale imposta era nata come tributo autonomo ed originale connesso alle formalità relative all’attuazione della pubblicità immobiliare e negli anni è stata assimilata all’imposta di registro. Per rispondere all’esigenza di risolvere diversi problemi di natura interpretativa il legislatore è intervenuto con il D.Lgvo 347/90 cercando di meglio coordinare le imposte ipotecarie e catastali con le imposte di registro, successione e donazione. Anche l’imposta catastale, come quella ipotecaria, è disciplinata dal D. Leg.vo 31/10/1990 n. 347 che è il “testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”. Si applica su ogni voltura catastale quale, ad esempio, il cambiamento del nome del proprietario di un immobile a seguito di compravendita. La voltura catastale serve a tenere aggiornato il catasto ossia l’inventario generale dei beni immobili con le persone fisiche e giuridiche che ne sono titolari. E’ un’imposta che si paga all’Ufficio del catasto e generalmente vi provvede il notaio. Come l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale nasce nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare. Si è andata via via realizzando la trasformazione del tributo da tassa a imposta ed il presupposto non era più costituito dal servizio di pubblicità immobiliare ma dalla formazione dell’atto da trascrivere. Con l’emanazione del DPR 635/72 vennero disciplinati in un unico testo normativo l’imposta ipotecaria e quella catastale. 35. L'IMPOSTA DI REGISTRO L’imposta di registro appartiene alla categoria delle imposte sull’attività giuridica, nata come tassa ossia un’obbligazione pecuniaria dovuta a fronte di un servizio. Si trattava, in particolare di una prestazione economica dovuta dal soggetto richiedente la registrazione di un atto. La registrazione degli atti ha da sempre grande importanza nel mondo giuridico perché serve ad attribuire esistenza legale ad un atto, a dimostrarne la data di fronte a terzi e ad assicurarne la conservazione. Con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, al
L’imposta è disciplinata dal D. Leg.vo 346/90 e dalle disposizioni di cui ai commi 48 – 51 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 convertito in legge 286/2006. Per i trasferimenti mortis causa e le donazioni si applica di nuovo il D. Leg.vo 346/90 dal 3/10/2006. Con l’art.1, commi 77 e 78, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) sono stati esentati da imposta di successione, a determinate condizioni, i trasferimenti di azienda. La base imponibile su cui calcolare l’imposta sulle successioni è data dal valore delle quote ereditarie e dei legati. In particolare è costituita da: 1)il valore dell’eredità, qualora vi sia un unico erede, o delle quote ereditarie, quando ci siano più eredi, al netto dei legati e degli oneri su di essi gravanti; 2)il valore dei legati al netto degli eventuali oneri imposti ai legatari. Per la determinazione della base imponibile occorre, però, procedere all’individuazione delle attività e delle passività dell’asse ereditario. Sono stati previsti dalla normativa minuziosi criteri di valutazione per evitare la sottrazione all’attivo di beni e la creazione di passività inesistenti. L’attivo ereditario deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 9 del D. Leg.vo 346/90, considerando “tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta”. Ci sono diverse disposizioni antielusive per cui il legislatore, tenuto conto che è possibile sottrarre al prelievo denaro, gioielli e mobilia, presume che tali beni siano presenti nell’attivo per un importo pari al 10% del valore netto imponibile dell’asse anche se non dichiarati o dichiarati per un importo inferiore. Si tratta di una presunzione relativa perché il contribuente può opporsi presentando, ai sensi degli artt. 679 e ss c.p.c., istanza di inventario analitico. Si considerano compresi nell’attivo i titoli il cui reddito sia stato dichiarato nell’ultima dichiarazione nonché i beni mobili e i titoli al portatore da lui posseduti o depositati a suo nome. Per i titoli cointestati si presume, salvo prova contraria, l’uguaglianza delle quote. I beni immobili sono considerati per il calcolo dell’attivo secondo il loro valore venale alla data di apertura della successione. Le aziende sono considerate in base al valore complessivo dei beni e diritti che le compongono al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. I titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto sono valutati secondo la media dei prezzi dell’ultimo trimestre. Per gli altri beni si tiene conto del valore venale in commercio. Riguardo alle passività si considerano i debiti del defunto, le sue spese mediche relative agli ultimi sei mesi e quelle funerarie fino a euro 1.032,91 purché documentate. I debiti del defunto sono deducibili a condizione che risultino da atti scritti di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. Se i debiti derivano dall’esercizio di impresa devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie del defunto, se i debiti sono verso banche devono risultare dalla contabilità obbligatoria dell’istituto di credito. Non sono deducibili i debiti contratti per acquistare beni o diritti che non rientrano nell’attivo. E’ chiara la finalità antielusiva della norma in questione come di quella che, ai fini della determinazione del saldo dei conti bancari, non attribuisce rilievo ad addebiti derivanti da assegni presentati all’incasso nei quattro giorni precedenti il decesso. I debiti deducibili devono essere provati con il titolo in originale, la copia autentica, l’estratto notarile dei libri contabili; per i debiti verso le banche occorre un apposito certificato dove siano trascritte tutte le operazioni degli ultimi dodici mesi. E’ prevista, in alternativa, l’attestazione del creditore su apposito modello. E’ possibile provare l’esistenza di debiti non indicati nella dichiarazione entro tre anni dall’apertura della successione. Secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.Leg.vo 346/90, l’imposta è dovuta con riferimento a tutti i beni e diritti trasferiti anche se si trovano fuori del territorio dello Stato; se il defunto risiedeva all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in relazione ai beni e diritti esistenti in Italia. Il valore delle quote ereditarie e dei legati su cui calcolare l’imposta è ridotta di una franchigia così determinata: a) euro 1.000.000,00 per il coniuge e i parenti in linea retta; b) euro 100.000,00 per i fratelli e le sorelle; c) euro 1.500.000,00 per i beneficiari che siano portatori di grave handicap a prescindere dal grado di parentela. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede ogni quattro anni, in relazione al costo della vita, all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta. Le aliquote variano dal 4 all’8%. Il coniuge e i parenti in linea retta sono gravati di un’aliquota del 4% con franchigia di euro 1.000.000,00 per ogni beneficiario; i fratelli e le sorelle hanno un’aliquota del 6% con franchigia di euro 100.000,00 per ogni beneficiario; gli altri parenti fino al 4° grado, gli affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado sono assoggettati ad un’aliquota del 6% senza franchigia; per gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% senza franchigia; infine i portatori di handicap hanno un’aliquota del 4, 6 o 8% secondo il grado di parentela e la franchigia è di euro
1.500.000,00. Il sistema che prevede l’accrescersi dell’imposta con il ridursi del grado di parentela si giustifica con il fatto che, in genere, il coniuge e i parenti più stretti in linea retta hanno contribuito con il loro lavoro alla formazione della ricchezza trasferita mortis causa. Lezione 021
38. IRAP E LAVORO AUTONOMO Le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo sono soggetti passivi dell’imposta IRAP. Sono invece, da ritenersi esclusi, perché non indicati espressamente fra i soggetti passivi, i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale. Nel caso della disciplina Irap il tributo non è stato collegato ad alcuna norma di sistema, o comunque proveniente da altri settori dell’ordinamento, ma è previsto l’assoggettamento al tributo di qualunque attività “autonomamente organizzata”. Le attività di lavoro autonomo potrebbero non essere organizzate, per cui occorre verificarne la struttura per poter dire o meno se esse debbano essere assoggettate ad Irap. La giurisprudenza di questi anni è stata coerente con questa interpretazione, escludendo l’Irap nei confronti di quei soggetti che, pur essendo fiscalmente considerati imprenditori ai fini Irpef e Iva, da un punto di vista sostanziale e civilistico erano lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione. Pertanto i soggetti che svolgono attività di impresa così come previsto dal codice civile possiedono per natura il requisito dell’autonoma organizzazione. Per coloro che, invece, svolgono attività professionale il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere verificato caso per caso. 39. LA FINANZA DELL'UNIONE EUROPEA Nel 1993 a Maastricht fu firmato il trattato da cui è nata L’Unione Europea. Con la normativa comunitaria si sono affermati i principi della libera circolazione, all’interno dell’Unione, dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi nonché di unificazione del mercato fra gli Stati aderenti. La disciplina normativa sulle imposte indirette mira alla realizzazione di un mercato in un regime di libera concorrenza. Per le imposte dirette, invece, il legislatore non ha dettato principi di armonizzazione fra i diversi Stati dell’Unione perché non necessari ai fini della creazione del mercato unico, anche se in tale materia sono consentiti interventi normativi dell’Unione stessa in attuazione del principio di ravvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati membri. La giurisprudenza comunitaria è intervenuta in più occasioni laddove si sono verificate situazioni di incompatibilità fra la normativa europea e le disposizioni comunitarie dei singoli Stati membri. Le norme fiscali nazionali sono state oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia che ne ha valutato la legittimità con riferimento alla legislazione comunitaria, La Corte assolve anche in materia tributaria al compito di assicurare il rispetto del diritto comunitario attraverso il controllo giurisdizionale degli atti e dell’operato delle istituzioni favorendo, quindi, il processo di integrazione nell’ambito dell’Unione europea. Accanto al ruolo della Corte di Giustizia incentrato sui casi di singole violazioni, si pone l’intervento di integrazione di portata generale egli altri organismi dell’Unione con Regolamenti, Direttive, Decisioni. l Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN) è responsabile della politica dell'UE in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari; è composto dai ministri dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati membri e si riunisce mensilmente. Partecipano alle sessioni anche i pertinenti commissari europei. Sono inoltre organizzate sessioni specifiche dell'ECOFIN per la preparazione del bilancio annuale dell'UE, cui partecipano i ministri del bilancio nazionali e il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio. ECOFIN è responsabile di:
Prepara inoltre il bilancio annuale dell'UE e si occupa degli aspetti giuridici e pratici della moneta unica, l'euro. Il Consiglio ECOFIN: