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SCIENZE DELLE FINANZE, Tutte domande aperte - Prof. Volonterio Federica. ( anno 2021), Dispense di Scienza delle Finanze

Documento contenente tutte le risposte alle domande aperte. Le risposte sono in ordine alfabetico. (Professoressa Volonterio Federica) Voto esame scritto 27. Aggiornato al 2021

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 26/10/2021

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Domande Aperte (2021)
SCIENZA DELLE FINANZE
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 270/04)
Docente: Volonterio Federica
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Domande Aperte (2021) SCIENZA DELLE FINANZE SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 270/04) Docente: Volonterio Federica

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COS'E’ IL PLAFOND?:

Il plafond è uno strumento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, del testo unico Iva, che dà la possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento di tale imposta. E’ previsto come agevolazioni per gli operatori economici che si trovano strutturalmente a credito Iva, effettuando frequenti cessioni all’esportazione o operazioni assimilate. L’obiettivo di tale istituto è quello di non penalizzare finanziariamente i soggetti passivi Iva che operano prevalentemente con l’estero e che usando il plafond possono evitare di anticipare l’imposta sugli acquisti a fronte di un mancato rovesciamento della stessa sulle operazioni attive. COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE DELL'IRAP? QUALI COSTI NON SONO DEDUCIBILI? : La base imponibile dell’IRAP è determinata in funzione dell’attività svolta. In particolare per le imprese commerciali è data dalla differenza fra le voci che compongono il valore della produzione secondo la previsione del codice civile e le voci che costituiscono il costo della produzione. Non sono componenti del costo di produzione il costo del personale dipendente, le perdite sui crediti e gli interessi che compongono i canoni di leasing, le svalutazioni delle immobilizzazioni, gli accantonamenti per rischi, L’ICI. Per i produttori agricoli, per gli allevatori di animali e per le imprese di agriturismo la base imponibile è data dalla differenza fra l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate che risultano dalla dichiarazione Iva e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione; in alternativa i soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile secondo i criteri previsti per gli enti commerciali; i produttori agricoli esonerati dall’Iva lo sono anche dall’IRAP. La base imponibile degli enti privati non commerciali e degli organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche è pari al totale delle retribuzioni per lavoro dipendente calcolato secondo il criterio di competenza per gli enti commerciali e di cassa per le Amministrazioni pubbliche; se l’Ente svolge anche attività commerciale per detta attività si determina l’imponibile secondo i criteri previsti per le società commerciali. Per coloro che esercitano arti e professioni la base imponibile è determinata sottraendo dall’ammontare dei compensi i costi di produzione compresi gli ammortamenti con esclusione delle spese per il personale dipendente e degli interessi passivi. Secondo quanto previsto dalla legge finanziaria del 2008, per le banche la base imponibile è data dalla somma algebrica delle seguenti componenti: ● margine intermediazione ridotto del 50% dei dividendi; ● ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; ● altre spese amministrative per un importo pari al 90%. ● Sempre in base alla legge finanziaria del 2008, la base imponibile delle Assicurazioni è costituita dalla somma algebrica dei seguenti valori: ● risultato del conto tecnico dei rami danni del conto economico; ● risultato del conto tecnico dei rami vita del conto economico. Ai valori indicati vanno aggiunti il 10% degli ammortamenti dei beni strumentali, il 10% delle altre spese di amministrazione e sottratto il 50% dei dividendi. La legge finanziaria del 2008 ha stabilito che l’imposta è pari al 3,9% del valore della produzione netta (base imponibile); precedentemente era del 4,25%. L’aliquota può essere aumentata o diminuita dalle singole regioni in misura dell’1% e può variare per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Per le amministrazioni dello Stato, i Comuni, le Province, le Regioni, l’aliquota è dell’8,5% relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali. L’imposta, colpendo il reddito al loro del costo del personale, grava in misura rilevante sulle imprese con notevole impiego di manodopera

beni che tuttavia devono necessariamente assumere una funzione di tipo secondario rispetto al rapporto di lavoro da parte del soggetto interessato. Rientrano nell’ambito del lavoro autonomo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione negli albi professionali e quelle non soggette ad iscrizione a condizione che l’elemento personale risulti prevalente rispetto ai mezzi impiegati. Costituisce il lavoro autonomo anche l’esercizio delle professioni in forma associata attraverso la costruzione di associazioni tra professionisti. DIFFERENZA TRA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: Il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale sebbene non esclusiva, di arti o professioni, più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle da cui traggono origine i redditi di impresa. Le caratteristiche essenziali sono: la natura intellettuale dell’attività svolta, l’autonomia nello svolgimento di tale attività, l’abitualità della stessa e la non imprenditorialità. I redditi di lavoro dipendente sono invece quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze di altri. Ciò che caratterizza tale reddito e lo distingue da quello di lavoro autonomo è il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro, vi rientrano anche le pensioni, a prescindere dal tipo di attività lavorativa da cui esse hanno tratto origine.

E

EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE:

Fra gli effetti prodotti dalle imposte vi sono anche l’evasione e l’elusione. L’evasione fiscale è costituita da tutti quei comportamenti illeciti finalizzati a ridurre o a eliminare completamente il prelievo fiscale attraverso la violazione di specifiche disposizioni di legge di natura tributaria. I modi in cui può realizzarsi sono i più diversi: vi può essere occultamento dell’attività o dell’imponibile, indicazione di costi in misura superiore rispetto a quella reale, corruzione. Lo studio dell’evasione si fonda su due principi fondamentali: Il contribuente vuole massimizzare le sue utilità; le scelte si svolgono in condizioni di incertezza. L’evasione fiscale e l’economia sommersa sono due aspetti dello stesso fenomeno poiché i redditi che sfuggono alla tassazione costituiscono la parte fondamentale dell’economia sommersa. L’economia sommersa è quella parte di economia legale nei fini, per cui si esclude l’economia criminale, non dichiarata totalmente o parzialmente alla pubblica amministrazione. Si può distinguere: il lavoro sommerso (lavoro nero), si realizza quando il rapporto di lavoro non è formalizzato per cui le condizioni contrattuali e le retribuzioni sono diverse da quanto disciplinato nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi; l’impresa sommersa, si verifica quando essa è totalmente o parzialmente sconosciuta alla pubblica amministrazione. L’elusione fiscale consiste nel comportamento del contribuente che evita il pagamento di tributi adottando comportamenti che non costituiscono violazione della legge per cui non incorre in alcuna sanzione da parte dell’Autorità. È “una categoria logica” che rappresenta un aggiramento di una norma fiscale al fine di ridurre o evitare l’onere tributario rimanendo nell’ambito della legalità. L’elusione non è contra legem ma extra legem, pertanto, non essendo vietata non può essere sanzionata sul piano amministrativo e tanto meno su quello penale, ma deve essere contrastata perché si pone, appunto, in contrasto con il principio della capacità contributiva. L’elusione fiscale assume rilievo quando si verifichino congiuntamente le seguenti tre condizioni: la realizzazione di un’operazione priva di valide ragioni economiche, l’attività è stato posta in essere solo per conseguire un risparmio di imposta senza alcun apprezzabile risultato in termini di business; l’aggiramento di un obbligo o divieto per cui l’operazione è “diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario” per evitare l’assoggettamento dei redditi all’imposta; il conseguimento di un vantaggio, altrimenti indebito, da intendersi come beneficio, in termini di risparmio di imposta, che non sarebbe stato conseguito seguendo un diverso percorso. ELISIONE ED EROSIONE FISCALE:

L’elisione fiscale è un comportamento legittimo rispetto all’obbligazione tributaria, essa può definirsi come quel comportamento del contribuente che intensifica la propria attività cosicché riesce a fa fronte all’obbligazione tributaria cercando di conseguire un maggior reddito per ridurre o eliminare gli effetti impositivi. Il contribuente, quindi, incrementa la propria attività per mantenere lo stesso tenore di vita che aveva prima del prelievo fiscale. Si parla di “rimozione positiva” poiché l’imposta genera un aumento della produzione nazionale e maggiori entrate. L’erosione è una diminuzione dell’imponibile e dei tributi dovuti attraverso l’applicazione di strumenti previsti dalle stesse norme tributarie, per esempio, la determinazione dei redditi dei terreni e dei fabbricati su base catastale anziché sul loro valore effettivo, i ricorsi alle commissioni tributarie per ottenere la sospensione dei termini di pagamento di un tributo, l’applicazione di imposte proporzionali, anziché progressive, sui redditi di capitale quali i depositi bancari o postali, i titoli di Stato, le obbligazioni.

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GLI EFFETTI PRODOTTI DALLE IMPOSTE:

L’imposta è un tributo consistente in un prelievo coattivo di ricchezza dal contribuente, volto a finanziare i servizi pubblici generali. Pertanto è una prestazione obbligatoria in relazione alla propria capacità contributiva. L’analisi degli effetti prodotti dalle imposte può essere condotta con riguardo al periodo di tempo, all’utilizzo che il soggetto pubblico fa del gettito fiscale, alle metodologie di analisi. Con riferimento al periodo di tempo considerato possiamo distinguere fra analisi di breve periodo, con la quale si pone l’attenzione sui mutamenti immediati conseguenti all’applicazione dell’imposta e analisi dilungo periodo che studia gli effetti complessivamente prodotti dall’imposta stessa.Alcuni autori ritengono che anche le imposte più gravose producano effetti immediati positivi in quanto spingerebbero i contribuenti a produrre di più per eliminare o ridurre la diminuzione dei loro redditi, ritenendo che il prelievo fiscale svolgerebbe la funzione di stimolo all’attività produttiva. Altri autori, invece,ritengono che le imposte, specialmente se troppo onerose, siano un freno all’attività produttiva e favoriscono l’evasione fiscale, l’esportazione di capitali in paesi con un regime fiscale meno oneroso e l’emigrazione.Il prelievo fiscale può fungere da stimolo alla produttività per quelle imprese che non utilizzino a pieno tutte le risorse, mentre per quelle imprese che già sfruttino a pieno le loro risorse produttive il prelievo fiscale ha effetti negativi poiché non è reali zzabile l’aumento della produttività. In relazione al gettito si parla di incidenza totale che analizza gli effetti delle imposte e della spesa pubblica e di incidenza relativa che studia equilibratamente a parità di gettito, gli effetti di imposte diverse. Gli effetti delle imposte sul reddito riducono il potere di acquisto dei contribuenti che saranno costretti a ridurre i loro consumi. Gli effetti di sostituzione, in quanto beni su cui sono applicate imposte più gravose, saranno sostituiti nella produzione e nel consumo da quelli sottoposti ad un peso tributario inferiore. Ci sono poi le imposte a somma fissa perché l’ammontare non dipende dal comportamento del contribuente, il quale non può limitarne gli effetti modificando la propria prestazione lavorativa. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: Gli ammortizzatori sociali sono degli strumenti a sostegno del reddito a cui si ricorre quando il lavoratore non percepisce o percepisce in misura ridotta la propria retribuzione a causa della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa. Ricorrono agli ammortizzatori, infatti, quelle aziende in difficoltà a seguito di operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione o ridimensionamento. Tra gli ammortizzatori sociali possiamo trovare: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione e il reddito minimo diinserimento. La Cassa integrazione e l’indennità di disoccupazione sono previste a favore del lavoratore che abbia una certa età che in genere coincide con la maggiore età e abbia un certo periodo di anzianità contributiva o comunque di

Articolo 83 del TUIR: stabilisce che «Il reddito complessivo è determinato portando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione» Risultato d'esercizio + Variazioni in aumento - (meno) Variazione in diminuzione = Reddito imponibile Esempio: In data 27.01.2016 la società Alfa vende un macchinario (acquistato nel 2008) al prezzo di euro 6.000,00 + IVA 22%. Il costo storico del bene è pari a euro 27.000,00 e il relativo fondo ammortamento è pari a euro 26.000. Valore netto contabile = 27.000 – 26.000 = 1.000 Prezzo di vendita = 6.000 Plusvalenza = 6.000 – 1.000 = 5.000 Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (art. 86, c. 4, DPR 917/1986). Due possibilità: 1. Tassazione integrale nell’anno 2. Tassazione in 5 esercizi

  • IPOTESI 1. TASSAZIONE INTEGRALE NELL’ESERCIZIO In tal caso il ricavo iscritto a conto economico coincide con quello tassabile ai fini fiscali nessuna variazione
  • IPOTESI 2. TASSAZIONE IN CINQUE ESERCIZI In tal caso in ciascun esercizio viene tassato 1/5 della plusvalenza. Nel primo esercizio effettuerò una variazione temporanea in diminuzione per i 4/ della plusvalenza (che tasserò negli esercizi successivi) Tale variazione genera imposte differite IRES DIFFERITA = 4.000,00 * 24% = 960,00 In ciascuno dei 4 esercizi successivi si effettuerà una variazione in aumento di euro 1.000,00 e in tal modo riassorbirò l’imposta differita rilevata il primo anno. REVERSAL IRES DIFFERITA = 1.000,00 * 24% = 240, I REDDITI FONDIARI: I redditi fondiari sono quei redditi che derivano da terreni e fabbricati collocati nel territorio dello Stato e sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Producono reddito fondiario solo i terreni ad opera della produzione agricola e non quelli che costituiscono pertinenza di fabbricati urbana, oppure quelli dati in affitto per usi non agricoli. Il reddito dei terreni si distingue in dominicale e agrario. Il primo incorpora la terra nel suo stato naturale ed il capitale quale investimento in essa conferito. Il reddito agrario è quello invece che non ripaga la proprietà bensì il capitale d’esercizio ed il lavoro di organizzazione. Essendo la tassazione su base catastale, essa avviene a prescindere dell’effettiva percezione del reddito, tuttavia pro ducono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola. Non costituiscono reddito fondiario i fabbricati urbani, i fabbricati dati in affitto per usi non agricoli, per esempio, quelli dati in affitto per l’esercizio di imprese commerciali o per arti o professioni, le costruzioni rurali. I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale sebbene non esclusiva, di arti o professioni e più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle da cui traggono origine i redditi di impresa. Le caratteristiche essenziali sono: la natura intellettuale dell’attività svolta, l’autonomia nello svolgimento di tale attività, l’abitualità della stessa e la non imprenditorialità. IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO: E’ previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea il divieto di applicare ai prodotti provenienti da altri stati membri tributi superiori a quelli che gravano su quelli nazionali, così come è vietato favorire le esportazioni rimborsando tributi in misura superiore rispetto a quanto prelevato. Le motivazioni espresse hanno portato all’adozione in sede europea di un’imposta che fosse neutra rispetto ai vari passaggi dei beni e il cui ammontare fosse di oggettiva determinazione. L’imposta sul valore aggiunto è quindi neutrale per gli operatori economici , in quanto essi recuperano l’imposta assolta sugli acquisti e quindi pagata ai fornitori, acquisendo un credito verso l’Erario ed al tempo stesso recuperano quella dovuta allo Stato attraverso la ripicca sui clienti.

Parlando di operazioni con l’estero è opportuno quindi distinguere tra: operazioni intracomunitarie; importazioni; esportazioni. I REDDITI DI IMPRESA: Il reddito d’impresa interessa sia gli imprenditori individuali, le società e gli enti e quindi cinge sia l’imposta sul reddito della persone fisiche (IRPEF), sia l’imposta sul reddito delle società (IRES). L’insieme delle norme che regolano il reddito d’impresa si muove su due filoni distinti, quello che si occupa della identificazione della fonte del reddito e quello che disciplina il calcolo. Secondo l’art. 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono redditi d’impresa quelli che hanno origine dall’esercizio di imprese commerciali, per questo assume maggior rilievo l’individuazione dell’attività d’impresa commerciale. Se per le società commerciali (sia di capitali che di persone), la loro attività è per natura d’impresa, per le persone fisiche occorre distinguere la vera e propria attività d’impresa da altre attività economiche. Le norme che regolano il reddito d’impresa vengono contenute dal 2003 nel titolo II del Testo unico che disciplina l’IRES ma che sono applicabili anche attraverso disposizioni normative speciali alle imprese individuali e alle società di persone commerciali. L’art. 55 dispone che per esercizio di imprese commerciali si intende lo svolgimento per professione abituale delle attività. Sempre nell’art. 55 dispone inoltre che sono definiti come redditi d’impresa le attività dirette alla prestazione di servizi non rientranti, organizzate in forma di impresa, come lo sfruttamento di miniere, cave, saline, laghi e stagni. Ovvero l ’esercizio di attività agricole. Anche per il reddito d’impresa, (come per il reddito di lavoro autonomo), assume particolare importanza il fatto che debba trattarsi di attività esercitate per professione abituale, poichè in caso diverso tali proventi rientrerebbero nei redditi diversi. I soggetti destinatari delle norme sul reddito d’impresa possono essere suddivise in tre categorie:

  1. le società in nome collettivo; 2) le società in accomandita semplice e quelle di armamento,
  2. le persone fisiche per le quali le norme che regolano il reddito d’impresa svolgono la funzione di individuare quali redditi rientrino in tale categoria. I REDDITI DIVERSI: I redditi diversi sono previsti dal sistema tributario italiano agli artt. 67-71 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, costituiscono una categoria “residuale” di reddito, in quanto in essa sfociano tutte quelle tipologie di reddito, che non sono riconducibili alle categorie ben definite. Esse non hanno le particolari caratteristiche per renderli “inquadrabili” all’interno di una ben definita categoria reddituale. I redditi diversi sono raggruppabili in due grandi categorie, entrambe tassabili per cassa:
  • plusvalenze isolate: sono così definite in quanto non realizzate nell'ambito di un'attività economica continuativa (se lo fossero il soggetto che le realizza sarebbe un imprenditore). Il Testo Unico ha cioè sostituito alla tassazione delle plusvalenze realizzate con intento speculativo, la tassabilità di specifiche, determinate plusvalenze.
  • plusvalenze immobiliari:
    • Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione dei terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita (anche parziale) di tali terreni o edifici.
    • Plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni. Vanno esclusi gli immobili acquisiti per successione o delle unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. - Esistono Altre fattispecie di redditi diversi: a) Quelle derivanti da attività non abituali commerciali e professionali che non presuppongono la tenuta delle scritture contabili b) Immobili situati all'estero c) Utilizzazione di diritti su opere dell'ingegno quando percepiscono terzi

fine del XX secolo. La società postindustriale è completamente diversa, infatti, la produzione industriale si è ridotta mentre è cresciuto il settore dei servizi caratterizzato da una maggiore flessibilità nel lavoro. Anche la globalizzazione, caratterizzata da un mercato senza confini di beni e lavoro, ha messo in crisi i sistemi di welfare esistenti limitando l’autonomia fiscale dei singoli paesi. I DIVIDENDI: L’altro importante gruppo di redditi di capitale è rappresentato dai guadagni derivanti dalla partecipazione in società soggette ad Ires (cosiddetti dividendi). Il meccanismo di tassazione di tali redditi è stato oggetto di profonde trasformazioni che hanno comportato l’abolizione del meccanismo del credito di imposta per sostituirlo con uno di parziale esenzione, in base al principio che la tassazione dell’utile deve avvenire presso il soggetto che lo ha prodotto. L’attuale sistema prevede la quasi totale esenzione, qualora gli utili siano percepiti da società ed enti commerciali soggetti ad Ires, infatti gli utili percepiti concorreranno alla formazione del reddito di impresa nella sola misura del 5 per cento; un trattamento meno favorevole è previsto qualora i percettori siano delle persone fisiche, è così infatti previsto un doppio binario di tassazione. Occorre appunto operare una prima distinzione tra le cosiddette partecipazioni qualificate e quelle non qualificate. Le prime ( quando rappresentano complessivamente una percentuale di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati , ovvero di altre partecipazioni), sono tassate nella misura del 49,72% del loro ammontare, mentre le seconde sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20%. Appare la necessità di una modifica normativa che quantomeno allievi tali effetti distorsivi. A seguito di recenti interventi normativi finalizzati a contrastare fenomeni evasivi, gli utili provenienti da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (black list), concorrono totalmente a formare il reddito del socio percettore. Se il precedente sistema del credito d’imposta consentiva di realizzare una sorta di compensazione tra l’imposta dovuta dai soci sui dividendi e quella pagata a monte dalla società sugli utili prodotti, l’attuale sistema pur prevedendo una parziale esenzione in capo ai soggetti Ires, pregiudica sensibilmente il percettore , la quale persona fisica che finisce per subire una doppia tassazione pur in presenza della parziale imponibilità del 40% del dividendo percepito. I REDDITI DI CAPITALE: I redditi da capitale sono redditi derivanti dalle rendite finanziarie e dai dividendi da partecipazione. I redditi di capitale sono disciplinati dagli articoli 44 e 45 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La tassazione dei redditi di capitale, è stata oggetto di continui interventi legislativi che hanno provocato difficoltà applicative. L’impronta del legislatore ha avuto come scopo principale quello di segnare una netta demarcazione tra i redditi che scaturiscono dal differenziale tra l’acquisto e la vendita di capitali (redditi diversi – plusvalenze) dai veri e propri redditi di capitale che scaturiscono dal semplice decorrere del tempo e quindi dal godimento del capitale investito. E’ possibile suddivide i redditi di capitale in due macro categorie, gli interessi ed i proventi derivanti dalla partecipazione in società o enti. Entrambi sono tassati in quanto sono frutto della rendita del capitale e questo perché l’eventuale differenza tra l’acquisto e la vendita del titolo rappresenta invece un reddito che rientra nella categoria dei redditi diversi. I redditi di capitale presentano particolari caratteristiche; come prima cosa si osserva che il reddito è tassato al lordo, in base al principio che essi non necessitano di un’attività del contribuente. Inoltre sono tassati in base al principio di cassa, ovvero nel periodo di imposta in cui sono percepiti a prescindere dalla loro maturazione, salvo alcune eccezioni. In alcuni casi, in deroga al principio di cassa, sono tassati in forza di una presunzione legale, salvo la possibilità di far valere la prova contraria. I proventi che vengono percepiti nell’esercizio di una impresa commerciale non rappresentano redditi di capitale ma collaborano a formare il reddito di impresa. Alcuni proventi sono caratterizzati da una ritenuta a titolo d’acconto con l’obbligo per il contribuente di inserirli nella propria dichiarazione dei redditi, per altri invece è prevista una ritenuta a titolo definitivo che esaurisce l’impegno per colui che le

percepisce. Sono per esempio redditi di capitale gli interessi derivanti da mutui, per i quali è prevista la ritenuta a titolo d’acconto del 12,5%, gli interessi derivanti da depositi e conti correnti soggetti alla ritenta a titolo di imposta nella misura del 26%, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni. Solo gli interessi che costituiscono il corrispondente di un accordo economico rappresentano redditi di capitale, mentre quelli percepiti a fronte di una rateazione di pagamento, fanno parte alla sfera reddituale da cui prendono origine per esempio il lavoro autonomo. Altri redditi di capitale sono: i compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia, gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza agli utili, i redditi provenienti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: I redditi di lavoro dipendente sono quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze da altri. Ciò che dunque caratterizza tale reddito e lo distingue da quello di lavoro autonomo e’ il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro; rientrano anche le pensioni, a prescindere dal tipo di attività lavorativa da cui esse hanno tratto origine. Vi sono inoltre una serie di tipologie reddituali che solo parzialmente presentano la peculiarità del lavoro dipendente. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che sono tassativamente previsti dalla normativa fiscale e che come detto presentano solo alcuni tratti del lavoro dipendente, essi sono: le remunerazioni dei sacerdoti, i compensi percepiti dei soci di cooperative di produzione e di lavoro, delle cooperative di servizi e delle cooperative agricole, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le indennità previste per l’esercizio di pubbliche funzioni e per le cariche elettive, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale ed i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Vi sono inoltre una serie di redditi caratterizzati dall’assenza di un’attività lavorativa ma che comunque vengono ricompresi in quelli assimilati al lavoro dipendente come gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, le borse di studio, gli assegni, i premi e i sussidi per fini di studio, le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato a titolo oneroso e le prestazioni pensionistiche. Nei redditi assimilati sono stati da qualche anno anche ricomprese le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto, che ricomprendono anche le somme percepite in relazione all’attività di amministrazione, come il sindaco e il revisore di società. Qualora queste attività o le collaborazioni rientrino nel contesto di un’attività di lavoro dipendente o autonomo non saranno più ricomprese nei redditi assimilati ma nelle loro rispettive categorie. Ciò che caratterizza i rapporti di collaborazione sono lo svolgimento di un’attività senza vincolo di subordinazione, senza l’impiego di mezzi organizzati, nell’ambito di un rapporto unitario, continuativo e con una retribuzione periodica prestabilita. IL TEOREMA DI BARONE: Il teorema di Barone, fu elaborato nel 1912. Tale teorema dimostra l’inefficacia economica delle imposte indirette, le quali producono effetti distorsivi dei prezzi dei beni sul mercato, modificandoli e pertanto cambiando l’inclinazione del vincolo di bilancio. Con le imposte indirette vi è una perdita d’efficienza che non si realizzerebbe qualora l’imposta fosse diretta. Il teorema afferma che, a parità di gettito, le imposte dirette sono preferibili, infatti, non alterando i costi marginali ne i prezzi, non provocano distorsioni nell'allocazione delle risorse, inoltre, esse richiedono un minore sacrificio del benessere del contribuente. Barone ha dimostrato che un'imposta sul reddito pone un individuo su di una curva di indifferenza inferiore rispetto a quella sulla quale si trovava prima dell'imposta, ma comunque superiore alla curva di indifferenza su cui finirebbe nel momento in cui subisse un'imposta di consumo di eguale ammontare di un'imposta sul reddito. Pertanto a parità di riscossione, il sacrificio è maggiore a seguito dell'applicazione di un'imposta indiretta piuttosto che di una diretta. A parità di sacrificio (per il contribuente), invece, il fisco percepisce meno con l'imposizione indiretta che con quella diretta.

del Governo, espresso in termini contabili, e svolge numerose funzioni, tra cui possiamo rilevare la funzione politica, finanziaria, operativa ed economica. IL BILANCIO DELLO STATO: IL BILANCIO ANNUALE ED IL BILANCIO PLURIENNALE La manovra di finanza pubblica è composta dalla Legge di Bilancio e dalla Legge di stabilità. Prima di giungere all'approvazione della legge di Bilancio, va approvato il Bilancio annuale di previsione, che rappresenta la gestione finanziaria dello Stato e si compone di: a) stato di previsione dell’Entrata; b) stati di previsione della Spesa distinti per Ministeri; c) quadro generale riassuntivo. Il bilancio pluriennale, riferito a un triennio, si compone di: a) bilancio pluriennale a legislazione vigente; b) bilancio pluriennale programmatico. Il bilancio annuale di previsione è oggetto di un unico disegno di legge, e viene approvato con distinti articoli di legge con riferimento alle dotazioni di competenza e alle dotazioni di cassa. Il bilancio pluriennale di previsione trova disciplina all’art. 22 della L. 196/2009. Esso viene predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, e riguarda un periodo pari al triennio. Tale bilancio viene redatto per missioni e programmi, e viene elaborato in termini di competenza e di cassa. Il bilancio pluriennale di previsione riporta: − l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente; − le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel bilancio pluriennale programmatico. Tale bilancio non autorizza alla riscossione delle entrate e al sostenimento delle spese in esso contemplate, deve essere aggiornato annualmente, e deve essere integrato con gli effetti della legge di stabilità. IL DEBITO PUBBLICO: Il debito pubblico è l’emissione a cura dello Stato di titoli obbligatori che sono sottoscritti dai privati e servono ad assicurare i fondi per la copertura del deficit. Quindi, il debito pubblico è il debito che lo Stato contrae nei confronti dei singoli, per far fronte a spese straordinarie e provvisori deficit di cassa. Il deficit è la differenza fra le spese e le entrate, ossia l’ammontare delle spese che non è coperto dalle entrate. l denaro per l’estinzione del debito pubblico viene raccolto principalmente con il prelievo tributario, l’ammontare del debito pubblico costituisce un fattore importante per determinare la misura dei tributi in ragione del reddito prodotto da un paese. I prestiti pubblici rappresentano la principale entrata straordinaria dello Stato e consistono in una vera e propria cessione di capitale. Oggi il debito pubblico è uno strumento di copertura ordinaria della spesa pubblica, per cui il debito pubblico non costituisce più un’entrata straordinaria, ma un istituto permanente del fenomeno finanziario che se opportunamente reinvestito può costituire un valido strumento per incrementare il reddito nazionale e di redistribuzione della ricchezza. Una classificazione molto importante del debito pubblico è quella fra il debito fluttuante, il quale è costituito da titoli emessi in via continuativa e per importi variabili in ragione delle esigenze di cassa dello Stato, e il debito consolidato, costituito dai prestiti a media e lunga scadenza. A sua volta il debito consolidato può essere redimibile o irredimibile. È redimibile, quando lo Stato si obbliga a rimborsare il pagamento del capitale e degli interessi nelle forme ed epoche stabilite; il titolo emesso per finanziare il debito redimibile è l'obbligazione. È irredimibile, quando lo Stato non assume ad una data fissa l'obbligo di restituzione, ma si riserva comunque di farlo successivamente, e garantisce solo il puntuale pagamento degli interessi, che finiscono col costituire una rendita perpetua. I titoli del debito pubblico sono: i BOT; i CTZ ; i BTP; i CCT. lo Stato emette BOT di valore nominale ossia pari al rimborso del valore. I BOT hanno scadenza a tre, sei e dodici mesi, e costituiscono una forma di debito fluttuante. Invece i CTZ sono come i BOT ma scadono dopo due anni. I BTP hanno un interesse semestrale fisso per un medio – lungo periodo. I CTZ, i BTP e i CCT costituiscono una forma di debito redimibile. IRAP: Per IRAP intendiamo l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive entrata in vigore con il Decreto legislativo15/12/1997 n. 446. Ha sostituito l’Ilor, l’Iciap, il contributo per il servizio nazionale. L’Art.

1 del Decreto emergono, dice che la natura regionale del tributo ossia la sua applicazione alle attività esercitate nel territorio della regione, il carattere reale da ravvisare nel fatto che il soggetto passivo del tributo viene colpito in relazione all’attività oggetto di tassazione nonché l’indeducibilità dell’IRAP stessa dalle imposte sul reddito al fine di evitare che l’Erario consegua un minor reddito a causa di aumenti di aliquota decisi a livello regionale. Si caratterizza per essere l’unica imposta a carico delle imprese in proporzione al fatturato e non all’utile di esercizio; il suo gettito finanzia il 40% della spesa sanitaria nazionale. Il presupposto dell’imposta è “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” (art. 2 D.Legvo 446/97); l’imposta trova anche applicazione per le Società e gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato a prescindere dall’attività svolta; per le amministrazioni pubbliche il presupposto si ritiene verificato anche quando siano svolte esclusivamente funzioni pubbliche. Sono soggetti passivi dell’imposta: ● Le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); ● Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; ● Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.); ● Enti non commerciali residenti; ● Società ed Enti non residenti di qualsiasi tipo; ● Le Società di persone (Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice); ● Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo; ● Produttori agricoli titolari di reddito agrario con un volume di affari superiore ad € 7.000,00. Non sono soggetti passivi i Fondi comuni di investimento mobiliari aperti di diritto nazionale, i Fondi di previdenza integrativa, i gruppi europei di interesse economico per espressa previsione contenuta nell’art. 3, comma 2, del Decreto. Sono, invece, da ritenersi esclusi, perché non indicati espressamente fra i soggetti passivi, i lavoratori dipendenti, i percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa e i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale. La base imponibile è determinata in ragione dell’attività svolta. I DUE TEOREMI DELL’ECONOIA DEL BENESSERE: Il primo teorema afferma che dove c’è un regime di mercato di concorrenza perfetta l’operato di ciascun soggetto per il raggiungimento del proprio massimo benessere determina ciò che è augurabile per la società nel suo complesso. Nel mercato in concorrenza perfetta, quindi, la produzione dei beni e l’allocazione delle risorse esprimono l’ottimo paretiano. Il monopolio determina una riduzione del benessere rispetto alla concorrenza perfetta e non è in grado di garantire l’ottimo paretiano. Infatti passando dalla concorrenza perfetta alle situazioni di oligopolio e di concorrenza monopolistica fino a raggiungere il monopolio si riduce la quantità dei beni prodotti, i prezzi aumentano riducendosi conseguentemente il benessere. Il primo teorema appare come una difesa del mercato concorrenziale e offre argomentazioni a favore dell’intervento pubblico nell’adozione di politiche antitrust e di tutela della concorrenza, quali ad esempio le liberalizzazione dei mercati, l’abolizione delle posizioni di monopolio legale, di rendita. Va rilevato che l’efficiente allocazione delle risorse dipende dalla loro distribuzione iniziale perché a differenti ripartizioni iniziali corrispondono diverse allocazioni che realizzano l’ottimo paretiano. Le diverse allocazioni delle risorse, pur realizzando l’efficienza paretiana, determinano una diversa distribuzione del benessere fra i membri della collettività. Il mercato di concorrenza perfetta permette di realizzare l’efficienza paretiana, ma non è in grado di risolvere il problema della distribuzione ottimale del benessere tra gli individui”. Il secondo teorema dell’economia del benessere afferma che, modificando in modo opportuno la distribuzione iniziale delle risorse principalmente con imposte e sussidi per poi affidare al libero mercato l’efficiente allocazione delle risorse, è possibile raggiungere l’ottimo sociale. Questo secondo teorema si pone a sostegno di un’economia decentrata di tipo concorrenziale. Giustifica, l’ intervento dello Stato nell’economia al fine non solo di garantire la concorrenza ma soprattutto allo scopi di assicurare preventivamente la distribuzione delle risorse. Sarebbe così possibile raggiungere una distribuzione delle risorse più equa utilizzando gli strumenti delle imposte e dei sussidi mentre l’efficienza sarebbe assicurata dal mercato in regime di concorrenza. Tuttavia si rileva che, seppure riuscissimo a realizzare un mercato decentrato di concorrenza perfetta, non avremmo risolto il problema distributivo della

che sono appartenuti al defunto e che formano l’oggetto della successione sono trasferiti agli eredi, sec ondo le regole della successione legittima o secondo le diposizioni indicate nel testamento. L’insieme di tali beni, ad eccezione di quelli esclusi, costituisce l’attivo ereditario, cioè il patrimonio che cade in eredità. Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare: i beni immobili; i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; le azioni e le partecipazioni in società; il denaro, i gioielli e la mobilia. Sono esenti da imposta di successione le aziende, se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Costituiscono il passivo ereditario: i debiti del defunto; le spe se mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi; le spese funebri. La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte, all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto. Sono obbligati alla presentazione: gli eredi; i legatari; i curatori, in caso di eredità giacenti; altri esecutori testamentari, talvolta nominati nel testamento; i trust. L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie: coniuge e parenti in linea retta il 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità; fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00; altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia; tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia. In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. La successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%. L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dallapresentazione della dichiarazione e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. IRAP E LAVORO AUTONOMO: Le persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo sono soggetti passivi dell’imposta IRAP. Sono invece, da ritenersi esclusi, perché non indicati espressamente fra i soggetti passivi, i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale. Nel caso della disciplina Irap il tributo non è stato collegato ad alcuna norma di sistema, o comunque proveniente da altri settori dell’ordinamento, ma è previsto l’assoggettamento al tributo di qualunque attività “autonomamente organizzata”. Le attività di lavoro autonomo potrebbero non essere organizzate, per cui occorre verificarne la struttura per poter dire o meno se esse debbano essere assoggettate ad Irap. La giurisprudenza di questi anni è stata coerente con questa interpretazione, escludendo l’Irap nei confronti di quei soggetti che, pur essendo fiscalmente considerati imprenditori ai fini Irpef e Iva, da un punto di vista sostanziale e civilistico erano lavoratori autonomi senza un’autonoma organizzazione. Pertanto i soggetti che svolgono attività di impresa così come previsto dal codice civile possiedono per natura il requisito dell’autonoma organizzazione. Per coloro che, invece, svolgono attività professionale il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere verificato caso per caso. IL FALLIMENTO DEL MERCATO: Per alcuni economisti si parla di fallimento del mercato quando i mercati non sono in grado di organizzare la produzione in modo efficiente oppure non sono in grado di allocare adeguatamente i beni e servizi a disposizione dei consumatori. Per essi sono necessari interventi esterni al mercato per incidere positivamente sul mercato. Più genericamente potremmo dire che l’espressione fallimento del mercato esprime la situazione in cui i soggetti che vi operano non sono in grado di soddisfare l’interesse pubblico. Va detto che recentemente si è considerato il mercato come strumento di allocazione delle risorse. Recentemente si sono verificate politiche di privatizzazione, di deregolamentazione nel mondo produttivo, ovvero di riduzione della spesa pubblica da un lato e di gettito fiscale dall’altro. C’ è stata una forte limitazione dell’intervento pubblico non solo ad opera dei governi conservatori ma anche su iniziativa dei governi di sinistra. Lo Stato riveste,

pertanto, anche ai nostri giorni un ruolo di primaria importanza nell’economia: basti pensare all’assistenza sanitaria, all’istruzione, alla giustizia, all’ordine pubblico, ecc. Gli obiettivi sociali a cui deve essere finalizzato l’intervento pubblico sono l’equità e l’efficienza sociale. Si osserva che il mercato non è in grado di assicurare una distribuzione equa delle risorse dal momento che alcuni vivono nel lusso più sfrenato e altri in condizione di grave indigenza. Le cause del fallimento del mercato e i possibili rimedi sono oggetto di un vivace dibattito fra le diverse scuole di pensiero. Per la scuola neoclassica l’assenza di concorrenza, le informazioni asimmetriche, le esternalità danno adito a inefficienze. Se abbiamo un risultato efficiente in senso paretiano non si può parlare di inefficienza del mercato anche a prescindere dal fatto che sia soddisfatto un interesse pubblico. Ne deriva che l’interesse pubblico può essere danneggiato anche quando non vi sia fallimento del mercato, ad esempio, l’ipotesi di forte disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza come situazione contraria all’interesse pubblico, tale situazione, tuttavia, può costituire ugualmente la realizzazione dell’ottimo paretiano se paradossalmente un soggetto ha tutta la ricchezza e tutti gli altri non abbiano nulla perché migliorando la posizione di questi ultimi si finirebbe con il peggiorare la situazione di chi detiene tutta la ricchezza. I BENI DEMANIALI: Appartengono allo Stato e costituiscono il demanio pubblico il lido del mare, le spiagge, porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi anche le opere destinate alla difesa nazionale (demanio necessario - art. 822, comma 1, c.c.). Fanno ugualmente parte del demanio pubblico, ma solo se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche anche gli altri beni che sono disciplinati dalla legge come previsto per il demanio pubblico (demanio accidentale art. 822., comma 2, c.c.). Tali beni possono appartenere anche alle regioni, alle province, ai comuni e ne costituiscono rispettivamente il demanio regionale, comunale e provinciale ex art. 824, comma 1,c.c. Appartengono al demanio accidentale specifico i cimiteri e i mercati rionali ex art. 824, comma 2, c.c.. Ciò che caratterizza i beni demaniali è la loro inalienabilità. Non possono essere venduti se non in forza di una specifica legge che lo preveda e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei limiti stabiliti dalle leggi in materia. E’ possibile la sdemanializzazione che consiste nel passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato con dichiarazione dell’Autorità amministrativa (art. 829 c.c.). I beni demaniali non possono formare oggetto di usucapione ossia non possono essere acquistati a titolo originario con il possesso ventennale. Non può essere costituita ipoteca sugli stessi e non possono essere sfruttati da privati attraverso provvedimenti di concessione. Sui beni demaniali viene esercitato l’uso pubblico, pertanto la collettività può goderne i benefici. La demanialità, pur essendo inerente alla natura del bene, deve presentare due requisiti: 1) requisito obiettivo che consiste nella sua effettiva destinazione alla pubblica funzione; 2) requisito subiettivo che consiste nella manifestazione di volontà dell’ente pubblico diretta ad acquistare il bene e sottoporlo al regime demaniale I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDISPONIBILI: I beni patrimoniali indisponibili: La categoria dei beni patrimoniali dello Stato, delle Province e dei Comuni è costituita per esclusione dai beni che appartengono allo Stato, alle province e ai comuni che non formano il demanio (art. 826 c.c.) e si distinguono in beni patrimoniali indisponibili e disponibili, Ci sono beni indisponibili per natura o perché appartenenti a un ente pubblico o per destinazione. I beni indisponibili per natura o per la funzione che svolgono possono appartenere soltanto allo Stato o a una Regione e non possono assolutamente appartenere ad un soggetto privato. In tale categoria devono comprendersi le miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere sottratte al proprietario del fondo. Certi beni patrimoniali sono indisponibili solo se appartengono a un ente pubblico. L’indisponibilità, è data non dalla loro natura, ma dal fatto di appartenere a un ente pubblico. Ne fanno parte le foreste, le aree destinate all’edilizia popolare ed economica, i beni di interesse storico, artistico, culturale. Questi ultimi possono appartenere anche

pensioni sono determinate con quote distinte (retributive e contributive) e che soggetti con anzianità contributiva molto simile possono avere trattamenti diversi.

L

LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA’:

la capacità contributiva è identificata come l’idoneità economica dell’individuo a concorre alle spese pubbliche e si misura in relazione a fatti che possono formare oggetto di valutazione economica. L’art. 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a partecipare alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva, dunque ogni individuo ha l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche non per quanto riceve in cambio dallo Stato, ma in ragione della sua appartenenza alla collettività e deve provvedere in misura corrispondente alla sua capacità contributiva. Quest’ultima (la capacità contributiva) deve essere effettiva e attuale, ovvero deve essere riferita al presente e non al passato o al futuro. Per conoscere la capacità contributiva di un soggetto è necessario fare riferimento ad una serie di indici quali il reddito, il patrimonio, il consumo, la spesa complessiva e gli incrementi di valore del patrimonio. Per poter misurare la capacità contributiva, occorre individuare il concetto di reddito imponibile su cui viene applicato il prelievo fiscale. Sono stati elaborati tre concetti di reddito: reddito come prodotto, reddito come consumo e reddito come entrata. Il reddito come prodotto è quel reddito derivante dalla partecipazione del contribuente al processo produttivo, i redditi colpiti dalle imposte sono quelli che rappresentano una fonte regolare di guadagno. Il reddito come consumo è inteso come l’insieme dei beni e servizi consumati dai soggetti. Il reddito come entrata, comprende tutte le entrate di un soggetto per il periodo di tempo preso in considerazione, è la somma matematica del reddito prodotto e degli incrementi, del patrimonio individuale. Rappresenta la soluzione al problema di tassare gli incrementi patrimoniali come reddito. LE TEORIE DEL SACRIFICIO NEL PRELIEVO TRIBUTARIO: Le teorie del sacrificio spiegano i metodi con i quali vi è una distribuzione del carico tributario. Esistono tre Teorie del sacrificio: la teoria del sacrificio uguale, la Teoria del sacrificio proporzionale e la teoria del sacrificio minimo. La teoria del sacrificio uguale , fu elaborata da J.S. MILL e parte dell’ipotesi che un’ imposta è equa quando grava ciascun cittadino di un sacrificio uguale a quello cui sono sottoposti tutti gli altri. Ciò avviene quando ciascun contribuente paga un’imposta tale che sottrae una somma di utilità uguale a quella sottratta agli altri. Questo principio può essere realizzato con un’imposta progressiva, proporzionale o regressiva, in relazione alla funzione di utilità marginale. Secondo la teoria del sacrificio proporzionale i sacrifici sottoposti dai diversi contribuenti devono essere proporzionali all’utilità totale della ricchezza di cui ciascuno dispone per cui non occorre un confronto tra i valori dei sacrifici stessi di ciascun contribuente. Infinte, la teoria del sacrificio minimo sancisce che deve essere minimo il sacrificio totale che deriva dal tributo, pertanto, le imposte devono prelevare le unità di ricchezza che hanno minore utilità, in modo che sia minima la somma delle utilità prelevate dall’insieme dei contribuenti. Il sacrificio sarà crescente spostandoci da redditi più alti a redditi più bassi, per cui le imposte dovrebbero essere pagate solo dai ricchi. LE ENTRATE PUBBLICHE: Le entrate pubbliche sono identificate come l’insieme di risorse che affluiscono allo Stato e agli altri enti pubblici al fine di poter essere utilizzate nello svolgimento delle loro funzioni ovvero con lo scopo principale di essere destinate a fornire beni e servizi alla collettività. Sotto il profilo economico possiamo distinguere tra entrate originali ed entrate derivate. Le prime provengono dal patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici oppure dell’attività economica svolta dagli stessi enti pubblici attraverso le imprese pubbliche, le seconde provengono dal prelievo coattivo di

ricchezza da parte dello Stato nei confronti dei privati e riguardano le imposte, le tasse, i contributi, i prestiti pubblici e l’emissione di carta moneta. Sotto il profilo giuridico sono distinte le entrate di diritto privato, che sono disciplinate da norme di diritto privato quali i corrispettivi derivanti da canoni demaniali o di locazione di immobili, dalle entrate di diritto pubblico, regolate da norme di diritto pubblico sulle quali lo Stato esercita coattivamente il suo potere di supremazia. A secondo della loro natura si classificano le entrate tributarie, le entrate extratributarie, le entrate derivanti dall’alienazione e dall’ammortamento dei beni patrimoniali e le entrate per rimborso dei crediti. Dal punto di vista contabile e di ripetibilità nel tempo differenziamo le entrate ordinarie, ovvero quelle entrate che si ripetono in ogni esercizio finanziario e servono per far fronte alle spese ordinarie, dalle entrate straordinarie, le quali ricorrono saltuariamente allo scopo di soddisfare le spese straordinarie. Pertanto, quest’ultime, sono dei prelievi di ricchezza destinati a far fronte a spese impreviste che divengono necessarie al verificarsi di eventi eccezionali come le calamità naturali, le carestie, le guerre. Sono considerate entrate straordinarie il tesoro di guerra, le contribuzioni straordinarie, l’alienazione di beni straordinari, l’emissione di carta moneta e i debiti pubblici. LE ENTRATE STRAORDINARIE DELLO STATO: Quando parliamo di entrate straordinarie ci riferiamo ai prelievi di ricchezza destinati a far fronte a spese impreviste che divengono necessarie al verificarsi di eventi eccezionali come le calamità naturali, le guerre. Tuttavia questo tipo di entrate sono sempre più frequenti negli ultimi anni. Nelle economie pubbliche degli Stati moderni si ricorre al debito pubblico che è un classico strumento di finanza straordinaria, anche per soddisfare le spese ordinarie. Avviene questo perché le entrate ordinarie non sono in grado di assicurare la copertura integrale del fabbisogno della pubblica amministrazione. Inoltre il concetto keynesiano di finanza funzionale ha determinato l’accettazione del deficit di bilancio giustificato dall’ampliamento dei compiti della finanza pubblica. Tradizionalmente sono considerate entrate pubbliche straordinarie: 1) il tesoro di guerra;

  1. le contribuzioni straordinarie;3) l’alienazione dei beni patrimoniali; 4) l’emissione di carta moneta; 5) i debiti pubblici. Il tesoro di guerra è una forma di finanziamento ormai superata; in passato durante i periodi di pace si provvedeva ad accumulare ricchezze per avere i fondi necessari per sostenere la guerra. La contribuzione straordinaria è costituita dalle imposte e dalle tasse temporanee che servono a procurare agli enti pubblici entrate straordinarie. Esse sono costituite da:
  2. inasprimenti temporanei delle imposte già esistenti; 2) introduzione temporanea (una tantum) di nuove imposte. Gli inasprimenti temporanei sono da preferire perché consentono di evitare le spese di accertamento che invece sono connesse all’introduzione di nuove imposte. Permettono, anche di stimare con buona approssimazione l’ammontare del gettito che se ne ricaverà. Infine i contribuenti accettano tale forma di tributo con minor sfavore rispetto alle nuove forme di prelievo seppure una tantum. Tuttavia non possono essere accresciute le aliquote di imposte già sufficientemente gravose per evitare fenomeni di evasione fiscale e contrazione della produzione; in presenza di tali condizioni, quindi, è preferibile l’introduzioni di tributi straordinari. In Italia si è ricorso ai tributi straordinari in occasione dei terremoti che hanno colpito il Friuli e poi la Campania. L'IRES: L’Ires è l'imposta sul reddito delle società, tale imposta è proporzionale e personale che si ottiene tramite applicazione di un'aliquota unica ai profitti delle società. L’Ires si applica ai seguenti contribuenti:
  3. Le società di capitali residenti; 2) Gli enti commerciali residenti; 3) Gli enti non commerciali residenti; 4) Le società e gli enti non residenti. E’ una imposta proporzionale e personale che si