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Tesina modulo 3 master macops, Prove d'esame di Change Management

Tesina modulo 3 master macops presso università LUM

Tipologia: Prove d'esame

2022/2023

In vendita dal 28/02/2024

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UNIVERSITÀ LUM
MASTER MACOPS
MODULO 3
“I principi cardine del D.Lgs. 66/2003”
15/02/2024
Discente:
Cristian Panariti
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UNIVERSITÀ LUM

MASTER MACOPS

MODULO 3

“I principi cardine del D.Lgs. 66/2003”

Discente:

Cristian Panariti

Sommario

  • TITOLO: I principi cardine del D. Lgs. 66/
  • INTRODUZIONE:
    • CAPITOLO 1: “Art.1” del D.Lgs. 66/2003
    • CAPITOLO 2: I principi cardine del D.Lgs. 66/2003
    • 2.1 Importanza dei Sistemi di Gestione del Personale in Sanità:
    • 2.2 Differenze tra lavoratori del settore pubblico e privato:
  • Conclusioni:
  • Bibliografia e Sitografia:

CAPITOLO 1: “Art.1” del D.Lgs. 66/

Prima di approfondire quelli che sono i principi cardine del D.Lgs. 66/2003, è bene che vengano definiti vengono definiti alcuni concetti chiave che compaiono nell’ “ Ar t.1 ” del suddetto Decreto, come:

a) " orario di lavoro ": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni:

b) " periodo di riposo ": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;

c) " lavoro straordinario ": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3;

d) " periodo notturno ": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

e) “ lavoratore notturno

  1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

f) " lavoro a turni ": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

g) " lavoratore a turni ": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;

h) " lavoratore mobile ": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

i) " lavoro offshore ": l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;

l) " riposo adeguato ": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;

m) " contratti collettivi di lavoro ": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Le disposizioni contenute, come afferma l’Art.2 , si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati, con alcune eccezioni, come:

  • Gente di mare;
  • Personale di volo dell’aviazione civile;
  • Lavoratori mobili delle imprese di trasporto;
  • Personale della scuola di cui al D.Lgs. n. 297/94;
  • Personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate;
  • Strutture giudiziarie penitenziarie;
  • Biblioteche, musei, aree archeologiche;
  • Addetti al servizio di polizia municipale e provinciale;
  • Addetti ai servizi di vigilanza privata.

.

Tuttavia il D.Lgs 66/2003 stabilisce limiti rigidi al lavoro straordinario per evitare il sovraccarico dei dipendenti, proteggere la loro salute e tutelare la sicurezza. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali ( Art.5 ). Questa modalità di lavoro, come menzionato in precedenza deve essere retribuito adeguatamente, difatti i contratti collettivi devono retribuirlo con maggiorazioni, oppure, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni, i contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

  1. Conciliazione tra vita lavorativa e vita privata : Il decreto riconosce anche l’importanza di conciliare vita lavorativa e vita privata dei lavoratori, incoraggiando politiche e misure volte a favorire un equilibrio tra le due parti.
  2. Riposi e turni di lavoro : Il decreto prevede che i lavoratori abbiano diritto a periodi di riposo:

 Giornalieri di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore,  Settimanali di almeno 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica, ma può essere fissato in un giorno diverso e attuato mediante turni per il personale che per l’appunto lavora su turnazione, come nel caso del settore sanitario.  Annuali di almeno 4 settimane di ferie. Questo periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive se il lavoratore lo richiede, nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Inoltre, vengono definiti i criteri per l'organizzazione dei turni di lavoro, in cui è fondamentale il concetto di flessibilità dell’orario di lavoro , nel quale si deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori e delle necessità del servizio.

  1. Limiti alle prestazioni notturne: nel settore sanitario, il lavoro notturno è spesso necessario per garantire una continuità assistenziale h24. Il Decreto Legislativo 66/ stabilisce norme specifiche per il lavoro notturno, ad esempio: i lavoratori non possono svolgere più di 8 ore di lavoro notturno in un periodo di 24 ore. Inoltre, vengono previste misure di tutela per i lavoratori che svolgono lavori notturni, come visite mediche preventive e limiti alla durata del lavoro notturno per i lavoratori sensibili. Possono essere esenti dall’obbligo di effettuare lavoro notturno:

 lavoratrici madri o in alternativa lavoratori padri, che hanno un figlio di età inferiore a tre anni;  la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio, in quel caso l’età si sposta fino ai 12 anni.  Lavoratrici o lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile (ai sensi della legge 104/1992).  Lavoratori i quali stato di salute risulti essere inidoneo allo svolgimento del lavoro notturno.

  1. Partecipazione dei lavoratori: Il decreto promuove la partecipazione attiva dei lavoratori alle decisioni relative all'organizzazione dell'orario di lavoro, attraverso la consultazione con le rappresentanze sindacali e la possibilità di negoziare accordi collettivi.

Compaiono, ovviamente, eccezioni e deroghe, difatti il D.Lgs. 66/2003 prevede alcune di queste ultime alle disposizioni di cui si è parlato in precedenza, ad esempio in situazioni di emergenza o per attività essenziali per la salute pubblica.

Conclusioni:

C’è da fare però un appunto, su quello che è il limite orario settimanale previsto dal Decreto Legislativo. Nel novembre 1997, veniva sottoscritto un Avviso Comune, che prevedeva che il limite legale dell’orario di lavoro fosse fissato a 40 ore settimanali, non veniva menzionato invece ciò che poi è stato decretato dal suddetto D.Lgs. 66/2003, cioè che l’orario settimanale di lavoro avesse un tetto massimo di 48 ore medie nell’arco dei 4 mesi che comunque possono essere estesi fino a 12 mesi. Inoltre nonostante sia ricavabile in modo indiretto, basandosi sul riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore, nel Decreto non compare un limite alla durata giornaliera massima della prestazione lavorativa, fissata precedentemente a 8 e 10 ore, ma dal calcolo risulta che il tetto massimo sia pari a 13 ore.

Discorso analogo sul limite massimo della settimana lavorativa, prima fissato a 52 (di cui 40 orario ordinario e 12 straordinario), ora definito dai contratti collettivi, che in base a quanto detto prima sulle 13 ore giornaliere, porta un limite massimo di 78 ore settimanali protratto fino a quasi 2 mesi (perché va fatta la media sui 4 mesi, media eventualmente estesa fino a 12 mesi in determinate condizioni).

In conclusione, il Decreto Legislativo 66/2003 rappresenta comunque uno strumento essenziale per regolamentare l'organizzazione dell'orario di lavoro nel settore sanitario, fornendo una disciplina chiara e dettagliata. Esso si focalizza sulla tutela, salute e sicurezza dei lavoratori e sulla garanzia del corretto funzionamento dei servizi, associando l'efficienza dei servizi sanitari alla qualità di vita dei lavoratori.

Bibliografia e Sitografia:

Decreto Legislativo 66/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. LinkLeccese, Giovanni. "L'organizzazione dell'orario di lavoro dopo la riforma delle legge n. 66/2003." Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Giuridiche. LinkNurse24 - "Turni da recuperare e straordinari: la guida all'orario di lavoro". LinkCertifico - "Orario di Lavoro D.Lgs. n. 66/2003: Note". LinkParlamento Italiano - Testo completo del Decreto Legislativo 66/2003. LinkGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Testo completo del Decreto Legislativo 66/2003. Link