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Appunti completi Diritto Pubblico Comparato Comba, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Appunti presi a lezione ed integrati per l'esame di Diritto Pubblico Comparato - Comba

Tipologia: Appunti

2017/2018

In vendita dal 29/05/2018

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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
25.09
Il diritto cost. comparato va considerato come un elemento costitutivo del diritto europeo.
Negli anni ’90 si iniziò a pensare ad espandere l’Europa verso est e vennero quindi stati stabiliti dei
criteri economico-politici per l’ammissione, era necessario che i paesi entranti avessero un livello
minimo di determinati requisiti giuridici in modo da rendersi al pari degli stati già membri; si voleva
in tal modo evitare la disomogeneità eccessiva. Tali criteri d’idoneità d’ingresso sono i cosiddetti
CRITERI DI COPENAGHEN del 1993.
Questo predetto è un approccio definito “bottom up”, ovvero si parte a valutare le caratteristiche dei
singoli stati membri, si guarda poi alle caratteristiche comuni e si formulano così i principi; vi è però
anche un secondo approccio che vede il diritto europeo come un diritto autonomo rispetto ai diritti
costituzionali degli stati membri.
Quali sono tali criteri?
L’appartenenza all’UE richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità costituzionale
che garantisca:
-diritti umani
-democrazia
-principio di legalità
-rispetto e protezione delle minoranze
(-economia di mercato efficiente..)
Tali quattro elementi devono esistere in ogni stato membro UE. Sono generici, ma con un lavoro di
approfondimento si può andare nel dettaglio per ciascuno di questi requisiti.
L’ART 2 del Trattato di Lisbona dice proprio che l’UE si fonda sui valori del rispetto dei requisiti
predetti; riprende così nel testo del trattato la formulazione dei requisiti di Copenaghen. Tali valori,
si dice, “sono comuni agli stati membri”, è una dichiarazione di fatto.
“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata
dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla
parità tra donne e uomini.”
Nell’ART 7 si prevede poi un meccanismo di sanzione per gli stati che si allontanano da tali valori.
Attualmente la Polonia è sotto procedimento in applicazione dell’art. 7, in quanto è stato violato il
principio di legalità; in sostanza sono state approvate leggi che prevedono un controllo
dell’esecutivo sulla magistratura. (L’art. 7, ricordiamo, prevede come ultima sanzione l’espulsione
dall’UE; è un’opzione da tenere in considerazione.)
L’ART 2 trova poi un richiamo nell’ART 6 del Trattato UE e si riferisce in particolare ai diritti
fondamentali : (ART 6) “comma 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi
generali.”. Qui l’art. 6 sostanzialmente afferma che i diritti fondamentali, presi dalla CEDU e dalle
tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, sono principi fondamentali del diritto dell’UE;
ecco che si ha un esempio dell’approccio “bottom up”, o meglio, questo è il fondamento della tesi
comparatista.
Ma come trovo le tradizioni costituzionali comuni degli stati membri a riguardo dei vari principi
fondamentali?
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Il diritto cost. comparato va considerato come un elemento costitutivo del diritto europeo.

Negli anni ’90 si iniziò a pensare ad espandere l’Europa verso est e vennero quindi stati stabiliti dei criteri economico-politici per l’ammissione, era necessario che i paesi entranti avessero un livello minimo di determinati requisiti giuridici in modo da rendersi al pari degli stati già membri; si voleva in tal modo evitare la disomogeneità eccessiva. Tali criteri d’idoneità d’ingresso sono i cosiddetti CRITERI DI COPENAGHEN del 1993. Questo predetto è un approccio definito “bottom up”, ovvero si parte a valutare le caratteristiche dei singoli stati membri, si guarda poi alle caratteristiche comuni e si formulano così i principi; vi è però anche un secondo approccio che vede il diritto europeo come un diritto autonomo rispetto ai diritti costituzionali degli stati membri.

Quali sono tali criteri? L’appartenenza all’UE richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità costituzionale che garantisca: -diritti umani -democrazia -principio di legalità -rispetto e protezione delle minoranze (-economia di mercato efficiente..) Tali quattro elementi devono esistere in ogni stato membro UE. Sono generici, ma con un lavoro di approfondimento si può andare nel dettaglio per ciascuno di questi requisiti. L’ART 2 del Trattato di Lisbona dice proprio che l’UE si fonda sui valori del rispetto dei requisiti predetti; riprende così nel testo del trattato la formulazione dei requisiti di Copenaghen. Tali valori, si dice, “sono comuni agli stati membri”, è una dichiarazione di fatto. “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.” Nell’ART 7 si prevede poi un meccanismo di sanzione per gli stati che si allontanano da tali valori. Attualmente la Polonia è sotto procedimento in applicazione dell’art. 7, in quanto è stato violato il principio di legalità; in sostanza sono state approvate leggi che prevedono un controllo dell’esecutivo sulla magistratura. (L’art. 7, ricordiamo, prevede come ultima sanzione l’espulsione dall’UE; è un’opzione da tenere in considerazione.) L’ART 2 trova poi un richiamo nell’ART 6 del Trattato UE e si riferisce in particolare ai diritti fondamentali : (ART 6) “comma 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.”. Qui l’art. 6 sostanzialmente afferma che i diritti fondamentali, presi dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, sono principi fondamentali del diritto dell’UE; ecco che si ha un esempio dell’approccio “bottom up”, o meglio, questo è il fondamento della tesi comparatista.

Ma come trovo le tradizioni costituzionali comuni degli stati membri a riguardo dei vari principi fondamentali?

Si studiano i 28 paesi, i diritti e le costituzioni dei vari paesi, andando poi a riscontrare i tratti comuni presenti. Questa è la teoria. Nella pratica però il procedimento si riduce, per evitare procedimenti lunghissimi, alla comparazione del diritto di pochi paesi, tentando poi di riscontrare tratti comuni.

Es. di applicazione attuale dell’ART 7 : CASO TARICCO : Il Tribunale di Cuneo si è trovato a giudicare dei soggetti per evasione fiscale. Inizialmente fu affermata la prescrizione, ma la Procura di Cuneo ha deciso di chiedere al Tribunale di sollevare la questione di fronte alla Corte di Giustizia, in quanto la prescrizione di tale reato non andava a tutelare l’interesse finanziario dell’UE. Si chiedeva di verificare se i termini di prescrizione italiani a riguardo dei delitti di evasione fiscale fossero o meno in contrasto con gli interessi UE; venne attestato il contrasto col diritto europeo, ma non fu definito un nuovo termine di prescrizione. La questione venne quindi deferita alla Corte Costituzionale, che ha nuovamente sollevato la questione alla Corte di Giustizia; la questione è ancora pendente. Questo è un caso estremamente importante nel dibattito europeo con probabili conseguenze importanti in quanto la Corte Cost, rinviando la questione alla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente detto “se i giudici italiani possono decidere volta per volta il tempo di prescrizione dei delitti in questione, ciò è in contrasto con la Cost. italiana, in particolare col principio che prevede che un soggetto sia punibile solo in virtù di una legge entrata in vigore prima della commissione del reato (principio di irretroattività)”. Ricordiamo però che il resto degli stati membri non richiedono che il termine di prescrizione sia un elemento fondamentale della norma sanzionatrice. Si profila così l’ipotesi gravissima di contrasto tra i principi UE e i principi costituzionali italiani fondamentali; la regola è, come sappiamo, che il diritto UE prevalga sempre sui diritti nazionali, ma la TEORIA DEI CONTRO-LIMITI afferma che se tale diritto è in contrasto con un principio fondamentale di uno stato membro allora verrà applicato quest’ultimo, però lo stato verrà escluso dall’UE per contrasto insanabile coi valori dell’Unione.

Lo studio comparato delle costituzioni è nato proprio nel momento di formazione di queste stesse in Europa, ovvero nell’800. A partire dall’800, quindi ,si fece un’analisi delle costituzioni tentando di ricostruirne una genealogia, ovvero cercando di comprenderne i modelli e le direttrici; si ha infatti la CIRCOLAZIONE DEI MODELLI GIURIDICI, ossia, in parole più semplici, le varie costituzioni sono frutto di una sorta di “copiatura”. L’unico esempio di costituzione scritta nota, all’inizio dell’IXX secolo, era quella americana, oltre a quella francese e a quella inglese (diverse da quelle attuali), la quale esercitò qualche influenza, in particolare sulla Svizzera e sulla Germania del Secondo Reich di Bismark. Col tempo in Europa si svilupparono due principali modelli di costituzione:

  • MODELLO GIACOBINO : Quello della Cost. francese del 1793, ossia la terza costituzione francese. Esiste come modello di costituzione scritta di scarsa applicazione, che però venne ripreso nel 1812 a Cadice e successivamente in America Latina , ritornando poi in Europa come modello del 1821 e del’48; è quindi un modello che rimane nell’800 in posizione “nascosta”, ripreso però nel ‘900 con la Costituzione di Waimar. Dopo la prima guerra mondiale in Europa vi fu un cambiamento significativo in quanto tramontò il modello di costituzione liberale che proveniva dal modello della Restaurazione e venne riabilitato quello giacobino; con la Cost. di Waimar vennero introdotti i diritti sociali ma soprattuto il concetto di regolazione dell’economia tramite il diritto, che prima erano invece considerate due sfere completamente separate. Nacque così il concetto di “Costituzione economica”. Tale costituzione non fu comunque in grado di evitare l’instaurazione del Nazismo in quanto prendeva che il PdR nominasse il Cancelliere, il quale poteva esercitare senza bisogno inizialmente della fiducia del Parlamento (“meccanismo della fiducia iniziale presunta”). E’ un modello in cui, come accennato, c’è già un qualche timido accenno ai diritto sociali, che prevede una forma di controllo della costituzionalità, nonché un sistema bicamerale. Fu il modello di ispirazione della Cost. italiana.

(c) ITALIA : La Cost. introdusse la giustizia costituzionale e un sistema regionale, ma manca una forma di rafforzamento del governo, infatti la storia dell’Italia repubblicana è caratterizzata da una forte instabilità governativa. Ciò comunque non significa “instabilità politica”.

Nella seconda metà degli anni ’70 vi fu una nuova ondata di costituzioni nuove, in particolare:

(d) SPAGNA : Quando morì Franco venne reintrodotta la monarchia, che da stabilità allo stato. La nuova cost. spagnola del 1978 ha dei pezzi di varie altre cost. europee : prende la SFIDUCIA COSTRUTTIVA dalla Germania, il REGIONALISMO dall’Italia,..

(e) BELGIO : Nel 1994 si ha una nuova cost. caratterizzato da un accentuato FEDERALISMO. A seguito dello sfociare di un contrasto tra Fiamminghi e Vannoni, nel ’94 la cost. introduce un originale modello federale, che rasenta quasi la separazione.

Attorno agli anni ’90 si ha il fenomeno della costituzionalizzazione dei paesi dell’est Europa:

(f) POLONIA : Vi è una forte influenza tedesca.

Vediamo quindi che la nascita di una nuova cost. non è mai un fenomeno che avviene senza alcun contatto con altre esperienze, ma avviene inevitabilmente sulla base di altre esperienze; è un fenomeno in cui quindi l’esperienza comparatistica è assolutamente fondamentale.

Nel 1957 nasce la CEE. I trattati europei nascono come trattati internazionali, di natura contrattualistisca, che, ciononostante, creano soggetti terzi, i quali hanno poteri autonomi; sono quindi trattati che comportano trasferimenti di sovranità dagli stati sottoscriventi a soggetti terzi che, come detto, vengono a crearsi grazie ai trattati stessi.

STABILITA’ ISTITUZIONALE PER GARANTIRE LA DEMOCRATICITA’ DEL SISTEMA

Il primo tema della DICHIARAZIONE DI COPENHAGEN è la STABILITA’ ISTITUZIONALE PER GARANTIRE LA DEMOCRATICITA’ DEL SISTEMA. Definiamo prima FORMA DI STATO e GOVERNO. La forma di stato classifica gli stati a seconda di grandi modelli che derivano dai diversi rapporti tra 3 elementi: popolazione, sovranità e territorio. La forma di governo, invece, si concentra sull’elemento sovranità, sull’esercizio del potere, dell’autorità pubblica; si analizzano i rapporti tra i poteri dello stato, i vari livelli su cui questi poteri sono distribuiti.

FORME DI GOVERNO

Esaminiamo ora le forme di governo dei vari paesi, analizzando quindi i diversi rapporti tra Parlamento e governo.

(!) Per poter studiare la forma di governo di uno stato è però necessario che la forma di stato di questo preveda una separazione dei poteri, ossia deve trattarsi di uno stato liberale e non assoluto. L’opera di Montesquieu, “L’espirit de loi”, è fondamentale per comprendere la divisione dei poteri, egli infatti individuò tre funzioni che necessariamente uno stato ha: legislativa, esecutiva, giudiziaria; fu questa una teoria innovativa per il periodo in quanto nella Francia del ‘700 le funzioni dello stato erano divise in relazione alle materie, in particolare c’era poi una forte commistione tra l’attività giudiziaria e quella amministrativa. Montesquieu inoltre affermava la necessità che ogni funzione venisse esercitata da organi diversi, in quanto, essendo cosciente che l’uomo tende ad aspirare ad un aumento del proprio potere, per

un discorso antropologico, inevitabilmente, qualora i 3 poteri venissero affidati ad un unico organo, l’uno tenderebbe a prevaricare l’altro; bisogna quindi creare una sorta di concorrenza tra i 3 organi separati esercitanti i diversi poteri, evitando in tal modo il pericolo che il potere divenga eccessivamente invasivo nei confronti dei cittadini. Si vuole così una tutela dei diritti tramite l’opera degli organi statali, i quali si limitano vicendevolmente; “il potere limita il potere”. Montesquieu non è però favorevole ad una netta separazione tra i poteri, egli, infatti, afferma che la situazione migliore è quella in cui si individuate le tre funzioni, ognuna venga affidata ad un organo diverso, mantenendo comunque una serie di “zone opache”, ossia zone di confine su cui non è chiara e netta la zona di competenza di un organo o dell’altro; in tal modo si mantiene la concorrenza, il conflitto tra gli organi, i quali, così facendo, limitano a vicenda la “sete” di potere l’uno dell’altro. Questo modello ha trovato una sua effettivamente corretta applicazione in America; da una parte infatti la cost. USA divide le funzioni tra organi differenti, dall’altra vi sono i famosi “checks and balances”, ossia vi è una sorta di sovrapposizione dei poteri, manca la netta separazione di questi. In Europa, in Francia, non viene invece attuato efficientemente. Nel 1789, nella Dichiarazione dei diritti francese si afferma che vi è il bisogno che una società evoluta come quella francese abbia una costituzione e che quindi, necessariamente, in essa si sanciscano la separazione dei potere e la tutela dei diritti. Nella cost. americana invece si parla solo dell’organizzazione, della separazione dei poteri, e poi separatamente vi è il “Bill of Rights” nel quale si sanciscono i diritti. Nelle cost. europee quindi le cost. parificano l’importanza della definizione in cost. dell’organizzazione statale a quella dei diritti, mentre questi ultimi in America sono sanciti separatamente, in quanto l’impostazione di Montesquieu porta a ritenere come fondamentale unicamente la separazione dei poteri, che come abbiamo detto non è rigida. Ecco dove Rousseau ha prevalso su Montesquieu in Europa: secondo questi nessuno può limitare l’Assemblea nazionale, il Parlamento, che esprime la volontà del popolo; si ha quindi una separazione dei poteri, ma fortemente sbilanciata a favore del legislativo. Paradossalmente vediamo come una rigida separazione dei poteri gioca un ruolo anti-garantista, e lo si nota dal fatto che il potere giudiziario non può agire contro la PA, in quanto questa è un altro potere, ciò significa in sostanza che il cittadino non può far causa alla PA; il cittadino non è tutelato dall’azione dell’esecutivo. La situazione americana invece presenta un sistema fortemente garantista, ossia il potere giudiziario può agire contro gli altri poteri a tutela del cittadino.

In Inghilterra il potere giudiziario non ha timore di agire nei confronti dell’amministrazione; c’è un giudico unico, che agisce anche contro la PA. Questa tradizione inglese è stata recepita anche dagli USA, dove addirittura i giudici possono giudicare anche il potere legislativo, infatti la Corte Suprema, così come possono fare i giudici federali, valuta la legittimità costituzionale delle leggi.

Il modello europeo continentale si avvicina poco a poco a quello anglo-americano in quanto, innanzitutto, tra fine ‘800 e inizio ‘900, nasce la GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AUTONOMA : il Consiglio di Stato, avente funzione consultiva, assume pian piano il ruolo di recettore dei RICORSI AMMINISTRATIVI, che manifestano la lamentela di ingiustizie da parte dei cittadini nei confronti della PA. Il CdS poi si giurisdizionalizza, assumendo un ruolo giurisdizionale, staccandosi dalla sfera dell’esecutivo, fornendo quindi ai magistrati del CdS un’autonomia prima mancante. Attualmente il CdS è composto di 6 sezioni, 4 delle quali dipendenti dal Ministro della Giustizia e 2 aventi solo potere consultivo. La peculiarità è che oggi in Europa continentale abbiano ancora attualmente con due tipologie di giudici: quello ordinario e quello amministrativo. (L’origine storia di questo “DOPPIO BINARIO” è quella appena descritta.) Ci siamo quindi trovati ad avere una tutela del cittadino nei confronti della PA che è più intensa di quella garantita nei paesi anglo-americani. Dopo la 1GM si arriva ad avere la GIUSTIZIA COSTITUZIONALE; questo è un ulteriore passo verso gli ideali di Montesquieu.

Le due rivoluzioni inglesi sono avvenute nella seconda metà del ‘600. Nonostante gli input forniti da tale rivoluzioni, non si arriva ancora a parlare di “Costituzione”, ma la logica è quella del contenimento del potere del Re da parte del Parlamento, inteso come luogo nel quale vengono rappresentati i cittadini. Il modello di parlamentarismo che deriva dalle rivoluzioni è un MODELLO PARLAMENTARE DUALISTA : il Parlamento ha il potere autonomo di legiferare, mentre il Re ha il potere di sanzionare o meno (porre il veto o approvare) la legge e detiene al tempo stesso il potere esecutivo. Questo modello ci ricorda quello americano (basta sostituire la parola “Re” con “Presidente” : il Congresso approva le leggi, sui cui il Presidente può porre il veto). Il Parlamento è l’organo rappresentate una sezione del popolo, ossia la casso borghese che stava assumendo importanti ricchezze, mentre il Re è assistito dal GABINETTO DEL RE, un consiglio privato composto da persona di cui si fida; l Re si avvale quindi di collaboratori che assumono sempre più importanza col tempo : i componenti del Gabinetto svolgono il lavoro burocratico, nonché coloro che tengono i rapporti col Parlamento, attuando una MEDIAZIONE RE- PARLAMENTO. Con l’arrivo in UK degli Hannover, con Re Giorgio I, l’importanza del Gabinetto aumenta; allora il Parlamento incomincia a pretendere di poter scegliere e nominare i collaboratori del Re da inserire in tale organo, in modo da selezionare soggetti idonei a trattare col Parlamento stesso in nome del Re. Si consolida così il ruolo del Gabinetto e, senza che nessuna legge lo preveda, tra i consiglieri del Re viene fuori la figura di un PRIMO MINISTRO, ruolo che prevede funzioni precedentemente attribuite al Re. Il Parlamento chiede quindi di scegliere il Primo Ministro; a seguito di conflitti tra Re e Parlamento proprio in conseguenza di questa richiesta, dalla seconda metà del’700 si consolida la prassi che sia il Parlamento a sceglierlo, andando in tale modo la limitare il potere regio. Il criterio di scelta è selezionare il LEADER DEL PARTITO AVENTE LA MAGGIORANZA in Parlamento. Si passa quindi da un sistema dualista ad una MONISTA : il Parlamento esercita il potere legislativo e sceglie il Primo Ministro, ossia il capo dell’esecutivo, che quindi, ovviamente, verrà influenzato dal Parlamento stesso. E’ questo il sistema attuale dell’Inghilterra : il Re effettua la nomina del Primo Ministro attribuendo tale incarico, come detto, al leader del partito maggioritario in Parlamento. Ne il Primo Ministro ne il Re sono eletti dal popolo; il Primo Ministro è il leader del partito maggioritario, ma il fatto che il popolo voti il partito, ben sapendo che il maggioritario porterà il proprio leader alla carica suddetta, ci permette di dire che è come se il Primo Ministro venisse votato direttamente dal popolo. In sostanza i può affermare che c’è un’INVESTITURA DIRETTA del Primo Ministro, anche se formalmente non è cosi.

RAZIONALIZZAZIONE

Il modello inglese viene trapiantato in Europa continentale, dove vi è un sistema multipartitico, ed è quindi difficile passare ad una forma di governo parlamentare monista in quanto manca un partito con una maggioranza assoluta in Parlamento; dunque si mostra la necessità di effettuare degli adattamenti, in particolare per ottenere un rafforzamento del governo, in quanto nei sistemi multipartitici i governi sono naturalmente più deboli. Teniamo conto e sottolineiamo che in UK questo rafforzamento non è necessario in quanto il governo è già di per se’ forte in quanto espressione del partito maggioritario in Parlamento, questo è il motivo per cui è raro che il Parlamento bocci una proposta del governo. L’unico caso in cui il governo può cadere in UK è il caso di una crisi interna al partito, in quanto non è ipotizzabile il caso di una votazione di sfiducia e pertanto di una crisi di governo. Si assiste pertanto al fenomeno di RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORME DI GOVERNO, ossia si vuole adeguare la forma di governo inglese al sistema multipartitico degli stati dell’Europa continentale, rafforzando il rapporto tra governo e Parlamento. Si pervenne dunque alla decisione

di disciplinare più dettagliatamente tale rapporti; tali tentativi si ebbero principalmente nel secolo scorso (1900). Le costituzioni approvate in Europa dopo la 2GM, quindi successivamente al 1945, sono costituzioni volte a disciplinare meglio i rapporti tra governo e Parlamento.

Vediamo e analizziamo gli stati europei continentali nel periodo di razionalizzazione:

ITALIA

Nella Cost. manca una disciplina dettagliata regolante i rapporti tra governo e Parlamento. Si prevede che il PdC sia nominato dal PdR e che su sua proposta vengano nominati i Ministri; il governo così formato deve ottenere la fiducia entro 10 giorni dal Parlamento. Viene regolamentato anche il voto di sfiducia, stabilendo che il Parlamento può sfiduciare il governo qualora questa sia proposta da almeno 1/10 dei parlamentari entro dei tempi tassativi. Fin al ’94 l’Italia era solita cambiare governo annualmente, fino alla legge favorente le coalizioni; ciononostante la situazione non è di molto cambiata.

FRANCIA

COST ’46 -> Con la Cost. del’46 prevede che la fiducia si data da una sola camera, rafforzando in tal modo il governo. Si disciplina anche in Cost. la QUESTIONE DI FIDUCIA, ovvero il caso in cui il governo proponga una legge talmente fondamentale da portare i governo stesso ad affermare che, nel caso di bocciatura di questa, si giurerebbe alla caduta del governo. In Italia questo non è un istituto costituzionalizzato, ma inserito nei regolamenti ed introdotto per prassi, mentre in Francia invece assume grande importanza. In Inghilterra il meccanismo della questione di fiducia non è previsto in quanto privo di senso in quanto il Primo Ministro ha sicuramente la maggioranza in Parlamento e pertanto è difficile che, come detto, una proposta del governo venga bocciata da questo.

COST ’58 -> Introduce la FORMA DI GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE, a metà tra la Parlamentare monista e la Presidenziale dualista. Si ha un Parlamento formato da due camere, con una sola camera rilevante, ossia l’ASSEMBLEA NAZIONALE, e vi è un Presidente; entrambi sono eletti dal popolo. Il PdR nomina il governo, che ha la FIDUCIA INIZIALI PRESUNTA (sulla scia del modello di Waimar), fino a che il Parlamento non vota contro al governo, quest’ultimo continua. Il PdR può comunque sciogliere l’Assemblea Nazionale qualora questa esprima una maggioranza contraria alla volontà del Presidente. Su questo modello si innesta la QUESTIONE DI FIDUCIA, la quale, combinata con la fiducia iniziale presunta comporta che, essendo presunta la fiducia, se entro 48h il Parlamento non comunica il voto contrario, la proposta di disegno di legge si ritiene approvata. Un terzo elemento fondamentale di razionalizzazione e quindi rafforzamento del governo è che la Cost. del ’58 attribuisce al Parlamento la competenza su un luogo elenco di materie, mentre sulle materie non comprese nell’elenco è competente il governo che le disciplina tramite regolamento. (!) C’è però uno sfasamento elettorale tra le elezioni del Presidente e quelle del Parlamento: il PdR, infatti, viene eletto ogni 7 anni, mentre il Parlamento ogni 5. In questo modo se c’è una differenza tra il partito del Parlamento e quello maggioritario in Parlamento, quest’ultimo può votare la sfiducia a seguito della formazione, da parte del PdR del governo, di quest’ultimo. La risoluzione a tale problema che viene data è la possibilità al PdR di sciogliere l’Assemblea Nazionale qualora si manifesti la soluzione prospettata. Questa soluzione funziona per un determinato periodo, fino a Chirac, ossia fino al momento ove si manifestò il fenomeno noto di COABITAZIONE : l’Assemblea nazionale ha una maggioranza differente dal partito del PdR. Il PdR si trovò quindi a dover nominare un primo Ministro avente la maggioranza parlamentare, pertanto necessariamente non del suo partito per non incorrere nella sfiducia. Per qualche decennio va avanti questa situazione di

(!) CIPRO : Ha un capo dello stato “bi-cefalo”, viene eletto direttamente insieme ad un

Vicepresidente : il primo deve essere Greco, mentre il secondo Turco. Il governo deve poi essere conseguentemente al 70% greco e al 30% turco, e viene nominato da Presidente e Vicepresidente in accordo tra loro; queste due figure non possono però sciogliere il Parlamento. E’ una forma di governo INCLASSIFICABILE per la sua particolarità.

Esaminiamo ora il FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI POTERI NEI PAESI UE.

PARLAMENTO Classicamente è il principale strumento d’identificazione tra Stato e corpo sociale, si basa su una RAPPRESENTATIVITA’ garantita da un SISTEMA ELETTORALE; l’idea è, quindi, che il parlamento rappresenti il corpo elettorale tramite un sistema elettorale.

Il SISTEMA ELETTORALE, non è però l’unica garanzia di rappresentanza in quanto ci sono altre tecniche che la garantiscono; il sistema elettorale è il metodo usato da fine ’600, forse, pertanto, il più collaudato, ma non l’unico. Qualunque sistema che faccia in modo che il corpo elettorale si senta rappresentato, e quindi si identifichi con un organo statale, garantisce, appunto, la rappresentanza. Noi rimaniamo comunque fortemente legati al sistema elettorale quale garanzia di rappresentanza.

Il Parlamento inizia ad avere un ruolo importante dopo le rivoluzioni di fine ‘600; il primo parlamento risulta essere storicamente quello svedese, ma rimane quello inglese il vero punto di riferimento. (In Francia già precedentemente erano presenti dei “Parlement”, i quali però erano organi che amministravano la giustizia.)

Vediamo la CLASSIFICAZIONE dei parlamenti UE, affrontandolo suddividendo i parlamenti tra MONOCAMERALI e BICAMERALI Il modello originale francese (Assemblea Nazionale) è MONOCAMERALE : una è la volontà del popolo, uno è l’organo che la esprime. I parlamenti monocamerali sono soprattutto presenti nei piccoli paesi (Cipro, Malta, Svezia,…). Ricordiamo che la Svezia aveva una tradizione parlamentaria di tipo “corporativo” : erano presenti 4 camere rappresentative delle diverse componenti della popolazione; ora ha un parlamento monocamerale. I parlamenti bicamerali sono, al contrario, diffusi nei paesi UE più grandi (Polonia, Spagna,..) e la loro origine è inglese. La volontà del bicameralismo inglese fu quella di permettere la rappresentazione delle due “fette” della popolazione : la CAMERA DEI RAPPRESENTANTI rappresentante la borghesia, e la CAMERA DEI LORD per il CLERO e la NOBILTA’. Il superamento del ruolo politico dell’aristocrazia ha poi fatto si che la Camera dei Lord abbia perso il suo potere riguardo la formazione delle leggi; oggigiorno le è permesso, in determinati casi, di bloccarne momentaneamente l’approvazione e ha pochi altri poteri a riguardo. Qual’è quindi la logica del bicameralismo?

(a) La principale giustificazione dei bicameralismo degli stati federali (es. Germania) è che una camera rappresenta i cittadini, intesi come parte della nazione intera, mentre una seconda camera rappresenta le comunità locali, ovviamente formate sempre da cittadini. Questi ultimi votano in un caso int punto cittadini della nazione, mentre nell’altro caso votano in quanto cittadini della comunità locale formante poi lo stato federale. La principale giustificazione del bicameralismo è quindi quella del FEDERALISMO.

(b) Ci sono poi stati aventi seconde camere non legate al federalismo, bensì legate all’esigenza di rappresentare le comunità locali aventi la connotazione di AUTONOMIE LOCALI (es. Olanda).

(c) In altri paesi ancora la seconda camera è giustificata dall’esigenza di rappresentare diverse CATEGORIE SOCIO-ECONOMICHE e REALTA’ PRODUTTIVE (es. Irlanda e Slovenia).

(d) Troviamo poi paesi con una seconda camera NON SPECIFICATAMENTE CONNOTATA : in UK la seconda camera è stata fortemente depotenziata che non ha una specifica connotazione, così come in Italia. Vediamo il RUOLO DELLE SECONDE CAMERE. Generalmente tali seconde camere hanno un RUOLO LIMITATO, il maggior limite è quello di non avere il potere di attribuire o togliere la fiducia al Governo; in Italia, come sappiamo, però, la seconda camera, il Senato, detiene tale potere. Solitamente poi hanno RIDOTTE COMPETENZE LEGISLATIVE, ossia è raro, come avviene in Italia, che tutte le leggi debbano essere approvate, nell’identico testo, da entrambe le camere.

Passiamo a come vengono elette le Camere, ossia affrontiamo il tema del :

SISTEMA ELETTORALE, un meccanismo che, in sostanza, trasforma i voti in seggi. Sono preseti due grandi modelli :

  1. SISTEMA MAGGIORITARIO : privilegia la stabilità, ossia privilegi all partito che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Tale sistema usa COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI, ossia il territorio del paese è diviso in tanti collegi quanti sono i rappresentanti da eleggere. In ogni collegio si presenta quindi un candidato di ogni partito concorrente alle elezioni. es. SISTEMA BIPARTITICO. Un paese ha una camera di 100 componenti. Se applica il sistema maggioritario, il territorio verrà diviso in 100 collegi elettorali, ossia in tanto collegi quanti sono i componenti della camera da eleggere. Avviene l’elezione tra Partito A e Partito B. Si presentano in ogni collegio un candidato dell’A e uno del B. La gente va a votare e se è, ipoteticamente, uniforme nel votare, ossia in ogni singolo collegio elettorale il partito A ottiene il 55% e il B il 45%, il risultato delle elezioni sarà : il Parlamento di tale paese sarà composto solo da membri del Partito A. Manca quindi la rappresentanza di chi non ha votato il partito maggioritario ma è un parlamento GOVERNABILISSIMO. es. PLURIPARTITICO. Si hanno 5 partiti concorrenti, A-B-C-D-E : l’A ottiene in ogni collegio il 21%, il B il 20%, il C il 20%, il D il 20% e l’E il 19%. Anche in questo caso tutti i componenti del parlamento saranno del partito A; mancherà quindi la rappresentanza della maggior parte della popolazione, ci sono quindi EFFETTI ANTIRAPPRESENTATIVI.
  2. SISTEMA PROPORZIONALE : privilegia la proporzionalità tra voti e seggi. Non abbiamo collegi uninominali in questo caso, ma COLLEGI PLURINOMINALI. es. BIPARTITISMO. Un paese ha una camera di 100 componenti. Abbiamo due soli partiti, A e B, che presentano una LISTA di 100 candidati a livello nazionale, sperando che vengano eletti tutti. Gli elettori votano al 55% l’A e al 45% il B. In questo caso il Parlamento sarà composto da 55 parlamentari del partito A e 45 del B. Si ha una perfetta corrispondenza e rappresentanza. es. MULTIPARTITISMO. Si hanno 5 partiti concorrenti, A-B-C-D-E : l’A ottiene in ogni collegio il 21%, il B il 20%, il C il 20%, il D il 20% e l’E il 19%. In questo caso il parlamento sarà composto da : 21 parlamentari dell’A, 20 del B, 20 del C, 20 del D e 19 dell’E. Da tale elezione esce un Parlamento POCO GOVERNABILE, in quanto è necessaria una COALIZIONE, che metta insieme almeno 3 partiti per giungere almeno al 51%

(!) Esiste un caso in cui si ha un SISTEMA MAGGIORITARIO CON COLLEGI PLURINOMINALI : è il sistema con cui vengono eletti i Grandi Elettori del Presidenti degli USA. E’ un sistema di fine 700 : ogni stato ha un numero di Grandi Elettori, in proporzione alla popolazione, che eleggono il

Un passaggio successivo, un ulteriore correttivo è quello di emanare una LEGGE ELETTORALE che comprenda sia il sistema maggioritario che quello proporzionale : per una data percentuale si elegge con il sistema proporzionale e per la restante parte viene utilizzato il maggioritario. In tal modo si vanno a bilanciare i difetti dell’uno e dell’altro sistema. Il risultato in questo caso non è prevedibile e spesso da origine a elementi di ingovernabilità.

Abbiamo quindi visto il sistema maggioritario e quello proporzionale coi rispettivi CORRETTIVI.

Affrontiamo ora il tema della LEGISLAZIONE “DI CONTORNO”, che disciplina chi può votare e regola le campagne elettorali. Chi può votare? Abbiamo oggigiorno il SUFFRAGIO UNIVERSALE, la sola limitazione dipende da due elementi :

(1)ETA’ : solitamente è almeno di 18 anni (in alcuni paesi è richiesto un’età maggiore)

(2)SOTTRAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO PER LA COMMISISONE DI DETERMINATI REATI

Il diritto di voto appartiene quindi a uomini e donne, di una certa età, che non abbiano commesso determinati rati e che siano CITTADINI; il diritto di voto infatti è legato alla CITTADINANZA. L’idea infatti è che vota chi ha un effettivo interesse ad influenzare la gestione della cosa comune, ossia chi ha la cittadinanza e paga le tasse : un cittadino. Ultimamente si è iniziato a discutere su tale requisito in quanto vi sono soggetti stabilmente legati al territorio che, pur pagando le tasse, non hanno la cittadinanza nonostante si ritenga abbiano il diritto di votare; è un dibattito attuale. Le elezioni comunali oggigiorno sono aperte anche ai cittadini UE che soggiornano nel Paese da tempo, ossia che hanno un legame stabile con la comunità; questa apertura non si verifica anche nel caso delle elezioni nazionali però. Come si volgono le campagne elettorali? Trattiamo ora la LEGISLAZIONE ELETTORALE, che va a disciplinare la SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI, ossia delle CAMPAGNE ELETTORALE. Sono individuabili due principali modelli:

(1)Lo Stato disciplina le campagne e limita le risorse spendibili durante queste stesse. Ogni candidato non può spendere, in termini economici e di risorse materiali, più di una data cifra per la propria campagna; tale meccanismo solitamente è legato alla previsione di un FINANZIAMENTO PUBBLICO. Il presupposto è che il cittadino è facilmente influenzabile e quindi può essere indotto a votare per il candidato che più si è prodigato nella campagna; ecco perché si vuole, con tale previsione, portare ad una sorta di unitarietà di compagna elettorale, di modo che non vi sia un candidato che, sentendo di più per la propria promozione, spicchi maggiormente. Si vuole in sostanza un finanziamento pubblico che comporti una spesa identica per ogni candidato, di modo che emerga colui che ha meglio espresso i propri ideali ed obbiettivi. E’ questo un modello che troviamo nella maggiorate degli stati UE, salvo in UK.

(2)E’ il modello anglo-americano, e prevede un finanziamento pubblico molto limitato con, ALTERNATIVAMENTE, la possibilità di raccogliere il denaro per le campagne dal privato, ma non oltre una determinata cifra da ogni singolo finanziatore; in poche parole il candidato deve scegliere se accettare il finanziamento pubblico o ricorrere ai finanziamenti privati. I finanziamenti pubblici in America sono previsti solo per le Presidenziali. L’idea è che se il candidato ha grandi disponibilità economiche, o comunque nel caso raccolga numerosi finanziamenti, possa spendere senza limiti quanto desiderato per la propria campagna in quanto ciò rientra nel DIRITTO DI FREE SPEACH; l’unico vincolo, come già sottolineato, è che il singolo candidato non possa ottenere dal finanziatore privato più di una certa somma.

E’ fondamentale la TRASPARENZA dei finanziamenti, attuata tramite una forma di pubblicità di questi. (!) La differenza tra i due modelli sopra descritti consta nei valori che vengono tutelati : nel primo modello la PAR CONDICIO, nel secondo il diritto di free speach.

POTERE ESECUTIVO Si divide in : CAPO DELLO STATO e GOVERNO.

CAPO DELLO STATO

Va fatta una prima distinzione tra MONARCHIA e REPUBBLICA. In Europa troviamo delle monarchie in Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Svezia, UK, Spagna,.. Tra i 28 stati, solo 7 hanno una monarchia. La differenza tra queste due forme di stato è il modo di selezione del capo dello stato, la LEGITTIMAZIONE di questo in sostanza.

(a) Nella monarchia per tutto l’800 il re era legittimato per volontà divina, con la Rivoluzione iniziò a dubitare di tale legittimazione, fino a quando nell’800 appunto, si iniziò ad affermare che questa provenisse dalla volontà della Nazione, attualmente la legittimazione della monarchia è data dal rispetto delle tradizioni e dall’adattamento del sistema senza soluzione di continuità. E’ una forma di legittimazione diversa dalla elezione, che però assolve grossomodo le stesse funzioni; per esempio la regina d’Inghilterra non è eletta ma la gran parei degli inglesi si sentono rappresentati da questa, proprio in funzione della continuità della monarchia, della garanzia di imparzialità che da,…

(b) Il capo di stato negli ordinamenti repubblicani, al contrario del monarca, è legittimato con le elezioni e la sua durata in carica, così come sue funzioni, sono limitate; può essere eletto dal Parlamento (ELEZIONE INDIRETTA o DI SECONDO GRADO) o dal popolo (ELEZIONE DIRETTA). Per quanto attiene all’elezione diretta, questa può essere A TURNO UNICO (es. Irlanda) o A DOPPIO TURNO (es. Francia, Austria, Portogallo). Qualora sia il Parlamento ad eleggere il capo di stato, questo può agire in COMPOSIZIONE NORMALE o SPECIALE, come accade in Italia in quanto il PdR viene eletto dalla camera in seduta comune con la partecipazione dei 58 delegati eletti dai Consigli Regionali. Bisogna inoltre considerare che nel caso di elezione da parte dell’organo legislativo è richiesta tendenzialmente una maggioranza più elevata di quella semplice. In genere al capo di stato viene attribuito il ruolo di POTERE AUTONOMO DI GARANZIA AL DI SOPRA DELLE PARTI; questa è una concezione emersa a seguito dell’evoluzione della forma di governo in cui il re ha perso sempre più i suoi poteri. E’ un ruolo che comunque tende a variare, o meglio i poteri attribuiti a tale figura tendono a variare di intensità a seconda delle circostanze; pur rimanendo un ruolo neutro che deve garantire l’imparziale applicazione della Costituzione, la politica rientra per forza in ballo nel ruolo del capo di stato repubblicano (es. decisione di sciogliere le camere).

GOVERNO

Il rapporto tra capo di stato e governo può essere molto diverso a seconda delle forme di stato; per esempio nelle semi-presidenziali il Presidente partecipa alle sedute del governo, presiedendole inoltre, mentre nelle parlamentari il PdR non partecipa del funzionamento dell’esecutivo. Ci sono quindi più casi particolari: -SVEZIA : Ha una forma di governo di PARLAMENTARISMO SPINTO / ESTREMO, in quanto pur essendoci un capo si stato, un re, questo ha un ruolo assolutamente recessivo nei confronti del parlamento. Quando bisogna nominare un nuovo governo tutta l’attività di consultazione è svolta dal parlamento, il ruolo principale viene assunto dal presidente del parlamento, che a seguito delle

Chi è destinatario della fiducia? Spesso è data ALL’INTERO GOVERNO, come in Italia, dove si prevede che il governo debba presentarsi alle Camere per la fiducia entro 10 giorni dal giuramento. Il fatto, poi, che l’intero governo sia coperto dalla fiducia non vuol dire che il Parlamento debba eventualmente poi sfiduciare l’intero governo, questo in quanto è presentabile una mozione di sfiducia nei confronti di un solo ministro, ossia, ed unicamente, il Ministro della Giustizia, in quanto l’unico ad avere un ruolo costituzionalmente rilevante.

(b) Ci sono, poi, 2 casi in cui la fiducia è data SOLO AL PRIMO MINISTRO : Germania e Spagna. In tali casi il Parlamento non può votare successivamente la sfiducia ad un ministro, in quanto questo non gliel’ha previamente data; i ministri sono sfiduciabili dal Cancelliere. La maggioranza richiesta, trattando della Germania, per dare la fiducia al Cancelliere è VARIABILE, in quanto, nella prima e seconda votazione è richiesta una MAGGIORANZA ASSOLUTA, nel caso di terza votazione è possibile che venga ammessa una mera MAGGIORANZA RELATIVA.

In Italia è richiesta la MAGGIORANZA SEMPLICE per votare la fiducia. Ricordiamo che nel nostro ordinamento Camera e Senato hanno due regolamenti che definiscono diversamente la maggioranza semplice : il Parlamento la intende come maggioranza dei presenti (es. ci sono 80 parlamentari presenti, la maggioranza semplice è di 41), il Senato come maggioranza dei votanti (es. sono 80 presenti, votano solo 60 in quanto 20 si astengono, è pertanto richiesta la maggioranza di 31). In conseguenza di questo, qualora si intenda la maggioranza dei presenti, qualora un soggetto voglia astenersi è preferibile uscire dall’aula di modo da risultare assente e non venire comprato nel numero dei presenti appunto. La maggioranza richiesta, trattando invece della Germania, per dare la fiducia al Cancelliere è VARIABILE, in quanto, nella prima e seconda votazione è richiesta una MAGGIORANZA ASSOLUTA, nel caso di terza votazione è possibile che venga ammessa una mera MAGGIORANZA RELATIVA.

La Svezia ha un meccanismo simile a quello francese della fiducia presunta. Il Presidente del Parlamento propone al Parlamento un candidato Primo Ministro col governo; il Parlamento ha un periodo di tempo per votare contro. Se il Parlamento non vota, la fiducia viene attribuita, pertanto non è propriamente “presunta”; questo meccanismo permette la formazione di governi di minoranza, i quali sopravvivono agendo poi alla ricerca di alleanze per far passare leggi e proposte.

Il governo si presenta con un PROGRAMMA.

Siccome il rapporto di fiducia non è un mandato civilistico, E’ POSSIBILE LA REVOCA DELLA FIDUCIA IN OGNI MOMENTO; questo può avvenire anche qualora il governo segua passo passo i punti presentati nel programma con il quale ha ottenuto la fiducia. Allo stesso tempo, qualora questo cambi il programma il Parlamento non per forza voterà la sfiducia, potendo accettare le modifiche.

Nel caso in cui la fiducia copre solo il capo del governo, questo può cambiare i ministri senza alcun problema, ma nel caso in cui venga data all’intero organo cosa succede se un ministro da le dimissioni (o se comunque si desidera sostituire un ministro)? In Italia si prevede che, se uno o più ministri cambiano, il governo possa andare avanti senza la necessità di una nuova votazione di fiducia.

Il governo è obbligato a dare le dimissioni solo quando colpito da una MOZIONE DI SFIDUCIA; questo è uno strumento disciplinato in modo tale da restringerne l’uso. Più le restrizioni in materia sono forti e più il governo si considera stabile. Solitamente richiede : (1) un NUMERO MINIMO DI FIRMATARI per essere votata (es. in Italia è presentabile da non meno del 10% dei componenti di una camera) (2) una DETERMINATA MAGGIORANZA (3) un TERMINE TRA la PRESENTAZIONE E la VOTAZIONE La mozione di sfiducia solitamente è ripresentabile per un determinato periodo nel caso venga bocciata. In alcuni paesi è stato adottato, come precedentemente visto, il modello della SFIDUCIA COSTRUTTIVA (es. Germania, Spagna, Belgio, Polonia) : in sostanza per entrare in carica il governo deve avere la fiducia, deve esserci quindi una votazione in Parlamento che nomini il capo del governo, però per garantire la stabilità dei governi stesso, qualora il Parlamento voglia sfiduciare il governo deve necessariamente, nella scheda in cui si vota la sfiducia, attribuire la fiducia ad un nuovo capo del governo.

Nel caso della Svezia, qualora il Parlamento voglia sfiduciare il governo e firmi una mozione di sfiducia, il governo può, entro un dato termine, sciogliere le camere.

Vi è poi lo strumento della QUESTIONE DI FIDUCIA : Il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. Spesso il Parlamento vota a favore della legge sopra cui è posta la fiducia in quanto rischierebbe di perdere, con la caduta del governo, il collegamento diretto con questo.

Nella maggior parte dei paesi europei i governi non cadono a seguito di un voto di sfiducia, questo dimostra il poco utilizzo che si fa di tale strumento; ciò vale per l’Italia come per altri paesi, tipo la Germania. Nel Regno Unito vediamo che, infatti, i governi cadono frequentemente a seguito di un mutamento dei rapporti di potere, della leadership all’interno del partito maggioritario. Il voto di sfiducia nel sistema inglese non avrebbe una legittimazione. Nei sistemi multipartitici, poi, i governi spesso cadono in seguito alle dimissioni proprie del governo; si parla, come la definiamo noi in Italia, di CRISI EXTRA-PARLAMENTARE : in sostanza il PdC da le dimissioni nel caso in cui si accorge che la maggioranza della sua coalizione non regge più. Il governo, come vediamo, quindi dovrà avere la fiducia dei partiti che vengono a comporre il Parlamento; ricordiamo che questo si presenta, per l’ottenimento del voto di fiducia, di fronte al Parlamento a seguito di trattative intercorse con quest’ultimo, essendo quindi ben cosciente di incontrarne la fiducia (o meno). Il governo può essere pertanto visto come una sorta di “delegazione dei partiti” in quanto i singoli ministri tendono a rappresentare i diversi partiti che formano il Parlamento. Ormai in Europa il governo deve avere la fiducia non solo del Parlamento ma anche LA FIDUCIA DEI MERCATI; è un’affermazione provocatoria ma realistica. L’economia europea è, infatti, talmente integrata che reagisce alla nascita o alla caduta di un governo, potendo quindi influenzare tali due passaggi, c’è una correlazione, specialmente per quanto attiene al debito pubblico, tra andamento dei mercati e vigenza dei governi in carica.

Un’altro aspetto da esaminare, procedendo per modelli, è quello dello SCIOGLIMENTO DEL PARLAMENTO.

(a) Ci sono casi di POSSIBILITA’ DI AUTO-SCIOGLIMENTO DEL PARLAMENTO : è possibile, con una MAGGIORANZA QUALIFICATA, per esempio in Polonia.

(3)-Lo stato federale rimane in equilibrio fino a che c’è un’omogeneità tra gli stati membri;

se questa viene meno lo stato federale “scoppia”, si smembra.

Quindi, secondo Schmitt, la sovranità spetta alla POPOLAZIONE : se c’è un “sentire

comune” allora vi è uno stato federale, qualora questo manchi lo stato federale si

“sbriciola”. Secondo questo studioso non avrebbe senso una frammentazione dello stato

federale per motivi economici, che costituiscono le cause attuali di decentramento e

indebolimento degli stati.

La soluzione del problema al conflitto tra sovranità e stato federale ci viene da uno

studioso tedesco, FRIEDRICH, emigrato negli Stati Uniti. Egli analizza il federalismo in

modo DINAMICO, attraverso l’idea del PROCESSO DI FEDERALIZZAZIONE

(FEDERALIZING PROCESS) : tutti gli stati sono soggetti a processi evolutivi che vanno

nel senso dell’accentramento o nel senso del decentramento e bisogna vede il processo di

federalizzaizone sia in un senso che nell’altro per quanto attiene agli ACCORDI

COSTITUZIONALI. E’, quindi, necessario un accordo tra alcuni stati per vedere come

questo stesso si evolve.

Si definiscono, al fine di valutare il processo, degli estremi:

-uno oltre il quale gli stati risultato UNITARI, ossia totalmente, assolutamente centralizzati

(es. stati piccoli come il Vaticano) che non entrano nel processo di federalizzazione

-uno oltre il quale vi sono stati AUTONOMI, che non hanno legami costituzionali tra loro,

nonostante possano avere legami contrattuali differenti.

Tra questi due estremi c’è il processo di federalizzazione, che può andare

dall’accentramento al decentramento o viceversa; questo procedimento deve essere

analizzato seguendo la federalizzazione a livello dei singoli poteri dello stato (legislativo,

esecutivo e giudiziario), ossia i modelli di ripartizione dei poteri.

STATI UNITARI <——> PROCESSO DI FEDERALIZZAZIONE <——> STATI AUTONOMI

Vediamo il processo di federalizzazione in Italia.

Analizziamo in primis i passaggi del processo di federalizzazione riguardante la

potestà legislativa:

-> Inizia con la nuova Costituzione del ’48, nella quale si riconosce il potere legislativo alle

regioni per mezzo dell’ART 117. Tale potestà legislativa inizia, però, ad essere esercitata

nel’70 con la legge sulle elezioni dei Consigli regionali, nel ’75 pertanto quanto previsto in

Costituzione inizia ad essere attuato.

Il processo di federalizzazione va verso l’autonomia.

-> Con la Riforma Cost. del 2001 si modifica il 117, prevedendo che si ampli la

competenza legislativa delle regioni.

Si va sempre più verso l’autonomia.

Vediamo ora quanto attiene al processo di federalizzazione riguardo al potere

esecutivo:

-> La Cost. del ’48, sull’esercizio delle funzioni amministrative, sanciva che le regioni

esercitassero tali funzioni in tutte le materie su cui avevano competenza legislativa.

Nel ’75 quindi le regioni iniziano ad ottenere uffici, personale e risorse per dare attuazione

alla funzione amministrative.

-> Con la Legge Bassanini vi fu poi una forte accelerazione del decentramento

amministrativo (prima di quello legislativo) : nel ’95 e ’97 lo stato comincia a trasferire alle

regioni ulteriori competenze. Si stabilisce che le regioni esercitavo funzioni amministrative

in tutte le materie non riservate allo stato.

Attualmente il decentramento amministrativo è più ampio di quello legislativo.

Un’altro esempio di decentramento amministrativo in Europa è quello della Germania in

cui la Legge Fondamentale ha stabilito che i Lander svolgano funzioni amministrative

riguardo a leggi federali, così come riguardo alle loro, salvo alcune eccezioni.

Per quanto attiene al potere giudiziario:

-> La funzione giurisdizionale non ha alcuna forma di decentramento! La magistratura è

tutta dipendente dal governo centrale (CSM), dal Ministro della giustizia; la legge

processuale è, inoltre, quella nazionale. Questa è anche una scelta politica in quanto,

anche a fronte di un decentramento legislativo, la funzione giurisdizionale rimane unitaria

per garantire l’unitaria applicazione del diritto.

Al contrario dell’Italia la funzione giudiziaria, in Germania, è decentrata, ma tenendo

sempre in conto l’esigenza di unitaria applicazione del diritto : i giudici dei lander (nominati

secondo le norme dei diversi lander) giudicano in primo e secondo grado sia cause locali

che federali, in Cassazione però si adisce ai tribunali federali. E’ un modello a piramide.

Negli USA vi è un modello a DOPPIA GIURISDIZIONE : per intentare la causa si deve

prima capire che legge applicare e successivamente va adito il giudice statale o quello

federale. Il giudice federale può anche stravolgere una decisione del giudice statale, solo

nei casi di violazione dei diritti fondamentali.

Volendo comunque applicare il processo di federalizzazione agli Stati Uniti si nota come la

Cost. americana in ambito di potestà legislativa sia indirizzata verso l’accentramento. Solo

verso la fine degli anni ’90 vediamo qualche passo indirizzato al decentramento grazie ad

una serei di sentenze che dimostrano una tendenza a favorire la competenza degli stati

nelle materie economiche.

Nell’ambito del’UE c’è un procedimento a livello legislativo che va verso l’accentramento,

però con alti e bassi, dopo la crisi del 2008-2011, anche in materia bancaria. Per quanto

attiene invece alla funzione amministrativa il diritto europeo non mostra un parallelismo

con quella legislativa : in alcuni casi vi è co-amministrazione, ma l’idea generale è quella

che tale funzione spetti prevalentemente agli stati membri.

Infine a livello giudiziario la Corte di Giustizia può essere adita in casi di:

-rinvio pregiudiziale, qualora i giudici nazionali abbiano dubbi interpretativi circa

l’applicazione del diritto comunitario : alla Corte di Giustizia vengono quindi deferite le

questioni circa l’interpretazione del diritto europeo.

-per IMPUGNARE UN PROVV. DELLA COMMISSIONE EUROPEA (il c.d. RICORSO

DIRETTO)

(FEDERALISMO E REGIONALISMO NEI PAESI DELL’UE)

All'interno dell'UE ci sono molti modelli di federalismo, ma perchè un determinato ordinamento si da un assetto federale? Ci sono diverse esigenze che giustificano questa distribuzione del potere tra centro e periferia tra cui emergono:

  • la vicinanza del governante al governato → federalismo che va di pari passo alla democrazia
  • l'esigenza di autonomia dello stato federato unitamente a quella di associarsi, limitando parte di quella autonomia, degli stati per aspetti difensivi e di rafforzamento → es. USA in rapporto tra stato federato e stato federale
  • l'esigenza di governare meglio territori con ampia estensione territoriale