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I Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica in Italia: Un'Analisi Storica e Giuridica - Prof. , Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico presi a lezione.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 26/09/2022

SaraAnastasi
SaraAnastasi 🇮🇹

3.5

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10 documenti

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Lezione 04/04/2022
ARTICOLO 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
ATICOLO 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi
ARTICOLO 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
ARTICOLO 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume/
Il rapporto tra lo stato ed il fenomeno religioso sono caratterizzati
fondamentalmente da un principio, che secondo la CIG rientra tra i principi
supremi dell’ordinamento costituzionale: il principio di laicità = caratterizza
l’atteggiamento del nostro ordinamento nei confronti del fenomeno religioso.
Laico= nel diritto canonico è il battezzato che non appartiene al clero (ma che
fa parte della chiesa cattolica)
Laicità nel linguaggio giuridico indica l’atteggiamento indifferente dello stato
(non nei confronti del fenomeno religioso) davanti alla diversità delle
confessioni religiose individuali.
Lo stato laico si distingue dallo stato confessionale= stato che invece dichiara
come propria una determinata confessione religiosa (es: statuto albertino)
I popoli trovano nel cristianesimo un elemento di unificazione che unifica
appunto, tradizioni culturali e sociali differenti tra di loro. Il cristianesimo nasce
e si sviluppa nel contesto di un’organizzazione dello stato già consolidata
(ordinamento giuridico come quello romano) --> una distinzione di sfere è già
presente nel cristianesimo.
L’islam si diffonde grazie alla conquista.
Lezione 05/04/2022
Il diritto dello stato non è indifferente al fenomeno religioso. La persona umana
è considerata dall’ordinamento giuridico anche in quanto credente, aderente
all’una o all’altra confessione religiosa e considera anche il raggruppamento di
individui, entità o associazioni che si ispirano religiosamente o che hanno un
riferimento religioso. Questo nonostante sia uno stato laico, cioè che non fa
propria nessuna fede religiosa. Anzi vi è questo dualismo che si radica nel
messaggio cristiano e che distingue la sfera spirituale da quella temporale. Fino
all’avvento del cristianesimo questa concezione non era nemmeno concepibile
perché la società integrava in stessa l’aspetto religioso, che era una delle
funzioni pubbliche.
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Lezione 04/04/ ARTICOLO 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. ATICOLO 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ARTICOLO 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. ARTICOLO 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume Il rapporto tra lo stato ed il fenomeno religioso sono caratterizzati fondamentalmente da un principio, che secondo la CIG rientra tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale: il principio di laicità = caratterizza l’atteggiamento del nostro ordinamento nei confronti del fenomeno religioso. Laico= nel diritto canonico è il battezzato che non appartiene al clero (ma che fa parte della chiesa cattolica) Laicità nel linguaggio giuridico indica l’atteggiamento indifferente dello stato (non nei confronti del fenomeno religioso) davanti alla diversità delle confessioni religiose individuali. Lo stato laico si distingue dallo stato confessionale= stato che invece dichiara come propria una determinata confessione religiosa (es: statuto albertino) I popoli trovano nel cristianesimo un elemento di unificazione che unifica appunto, tradizioni culturali e sociali differenti tra di loro. Il cristianesimo nasce e si sviluppa nel contesto di un’organizzazione dello stato già consolidata (ordinamento giuridico come quello romano) --> una distinzione di sfere è già presente nel cristianesimo. L’islam si diffonde grazie alla conquista. Lezione 05/04/ Il diritto dello stato non è indifferente al fenomeno religioso. La persona umana è considerata dall’ordinamento giuridico anche in quanto credente, aderente all’una o all’altra confessione religiosa e considera anche il raggruppamento di individui, entità o associazioni che si ispirano religiosamente o che hanno un riferimento religioso. Questo nonostante sia uno stato laico, cioè che non fa propria nessuna fede religiosa. Anzi vi è questo dualismo che si radica nel messaggio cristiano e che distingue la sfera spirituale da quella temporale. Fino all’avvento del cristianesimo questa concezione non era nemmeno concepibile perché la società integrava in sé stessa l’aspetto religioso, che era una delle funzioni pubbliche.

Ogni aggregazione politica aveva un significato religioso, ogni popolo aveva una propria organizzazione e una fede che integrava l’organizzazione stessa. Con il cristianesimo c’è un annuncio universalistico del messaggio cristiano, rivolto a tutti gli uomini! Non c’è più una religione propria di un popolo ma il messaggio cristiano è rivolto a tutti gli uomini. Non si pone il problema dell’integrazione della religione nella struttura politica. Nel XIX secolo si è arrivati a parlare di separatismo: distinzione tra dimensione religiosa e temporale. Oggi lo stato laico conosce una società multiculturale. Fino al dopoguerra la società italiana era caratterizzata da una presenza religiosa pressoché totale di cristianesimo (cattolicesimo anzi) aggiungendo a questo dato di fatto, il dato storico dato dalla presenza della santa sede nel territorio italiano. In Italia ha sede il centro della chiesa cattolica; peculiare è sempre stato il rapporto dell’Italia con il cristianesimo, perché il centro del cristianesimo è nella santa sede in Italia. Quindi se la società civile è composta per lo più da persone che condividono anche una determinata visione religiosa della vita. La legislazione civile in materie non direttamente religiose, rifletta questa sensibilità. Il matrimonio civile era caratterizzato dalla indissolubilità, il divorzio non era previsto inizialmente (verrà introdotto solo nel 1970). Il codice civile di allora prevede questo. Non c’è riferimento alla concezione cattolica di matrimonio, ma si risente del sentire sociale che non è mai indifferente all’aspetto religioso. La religione non entra mai nella legislazione, ma incide ugualmente il sentire sociale che non è mai indifferente all’aspetto religioso nella legislazione. C’è un multiculturalismo nella nostra società che esprime valori anche diversi tra loro. ( es. ruolo della donna nella famiglia e nella società in confessioni religiose dove la donna viene svalutata). Il diritto deve quindi contemperare, mediare, interessi diversi. La laicità dello stato implica una libertà e pari dignità di tutti, a prescindere dalla fede che si professi o meno, anche per chi professi valori antitetici rispetto a quelli della maggioranza. Il multiculturalismo e la laicità implicano il rispetto anche di questi valori, ma che spazio possono avere nel momento in cui vengono a scontrarsi con i valori della maggioranza? Ovviamente ci sono dei diritti fondamentali riconosciuti a tutti gli individui, ma anche diritti riconosciuti a gruppi sociali che esprimono interessi condivisi da un numero cospicuo di soggetti, perché ha rilevanza sociale e si riconosce il diritto di professare e manifestare la propria fede religiosa e le proprie idee. -> c’è una libertà di coscienza, di formazione della coscienza e di propaganda. È una specie del genus di libertà di manifestare il proprio pensiero. Non è solo una libertà negativa che richiede da parte dello stato il rispetto del diritto senza doversi attivare, ma si richiede anche un comportamento attivo dello stato. Lo stato può legiferare unilateralmente sui diritti dell’individuo ma non sui rapporti tra religione e stato perché questi rapporti sono regolati o da intese o dai patti lateranensi a seconda della confessione religiosa. Il legislatore non intende interloquire unilateralmente imponendo una determinata disciplina. La santa sede ha personalità giuridica di diritto internazionale, non coincide con lo stato città del vaticano che è un’istituzione di natura statutale frutto del trattato lateranense del 1929, su cui la sovranità è esercitata dal papa che è

separazione invece i valori religiosi entrano solo in quanto valori condivisi dalla società, non in quanto regole religiose. Excursus storico: è con l’avvento del cristianesimo che si imposta una realtà nuova. Il messaggio si rivolge a tutti gli uomini, andando ad inserirsi in contesti di realtà istituzionali molto diversi. La propagazione del messaggio cristiano avviene nel contesto politico dell’impero romano, tollerante al massimo nei confronti delle popolazioni conquistate. (il pantheon è proprio di tutte le divinità, perché tutte le popolazioni conquistate dai romani erano ammesse). Nel primo secolo dell’era cristiana, Gesù conclude la sua esistenza terrena ( d.C.) ma già negli anni dal 65-67 c’è una crudele persecuzione dei cristiani a Roma da parte di Nerone, dove vengono messi a morte Pietro (che muore a Roma e diventa capo della comunità cristiana dove c’è la santa sede, perché i vescovi di Roma succedono a Pietro) e Paolo. Perché i cristiani, fino al 311, vengono perseguitati? (Sono comunque persecuzioni che avvengono sporadicamente e diversamente). Per Roma non era mai stato un problema che un cittadino dell’impero professasse la fede nelle divinità pagane… secondo Pietro si doveva riconoscere prima Dio che gli uomini (imperatore). L’importante era riconoscere l’imperatore come un dio, ma per il cristiano c’è il rifiuto, pur riconoscendo l’autorità politica dell’imperatore. Con Valerio nel 311 vi è la fine delle persecuzioni. Questo porta a perseguire dei soggetti che alla fine vanno a sovvertire l’ordine giuridico. Nel 313 con l’editto di Milano si chiude l’epoca delle persecuzioni e a tutti i cristiani si riconosce la piena libertà di culto. Dal 313 il cristianesimo diventa religione lecita, i cristiani possono esistere e il cristianesimo si fa attrarre nell’orbita civile e statutale, nel senso che riceve onori di tipo giuridico ed economico sia perché fa ricorso all’autorità imperiale per risolvere controversie di natura teologica e per conservare la propria unità interna. Le persecuzioni avevano creato contrasti anche verso chi alle persecuzioni aveva ceduto all’interno delle comunità cristiane= lapsi (caduti, per paura delle conseguenze erano ceduti all’autorità dello stato). Una volta cessate le persecuzioni pretendevano di ritornare ad essere cristiani. Ma coloro che avevano subito conseguenze (es. confisca dei beni) e non aveva ceduto, non voleva perché essi avevano rinnegato Cristo, quindi erano al di fuori della chiesa ormai. Controversia donatista, risolta dall’imperatore Costantino: a Cartagine un lapsus aveva consacrato vescovo Donato: secondo alcuni non si poteva ritenere valido il sacramento mentre secondo altri si poteva essere integrati nella chiesa e quindi si poteva ritenere valido il sacramento. Costantino convocò un consiglio che sancì la validità dei sacramenti conferiti dai lapsi, perché la validità del sacramento non dipende dalla santità o dignità della persona che lo conferisce, ma dipende solo dal carattere sacerdotale del ministro (principio che troviamo ancora oggi). All’epoca fu la comunità cristiana a rivolgersi all’imperatore all’epoca non ancora cristiano per risolvere questa controversia.

Predicazione di un prete, Ario, che dice che Cristo sia stato un uomo ma non un dio, si nega la divinità di Gesù, ribadita come parte essenziale della fede cristiana nel concilio di Nicea, convocato da Costantino per risolvere una controversia-ariana- che turba l’ordine pubblico. Si definisce nel concilio un dogma- quello della divinità di Cristo- alla base della fede cristiana. L’altro è il dogma della trinità, sono i due dogmi condivisi da tutte le confessioni cristiane (i testimoni di Geova non li condividono, per questo non sono considerati cristiani). Nel 380 con editto di Tessalonica, Teodosio impone a tutti di professare il cristianesimo, religione che Pietro insegnò ai romani, che diventa la religione dell’impero nel giro di pochi decenni, fin tanto che nel 391 Teodosio firma a Milano una legge che vieta ogni cerimonia pagana a Roma ed estende il divieto di culto pagano in Egitto con l’editto di Aquileia. La storia cristiana e politica si fondono insieme senza che si possa più individuare una linea di demarcazione tra storia spirituale e temporale, religiosa e pagana. Il cristianesimo si diffonde e il paganesimo scompare. Il termine paganesimo deriva da pagus, ossia il villaggio nella campagna. Ormai gli abitanti delle campagne conservano la religione antica, da qui pagano è sinonimo di chi è legato alla religione antica. Nelle città ormai erano tutti cristiani. Il poco che rimaneva di paganesimo era nelle campagne. I concili ecumenici definiscono progressivamente i dogmi della fede, cioè quelle verità che appartengono al culto cristiano e che devono essere riconosciute dai cristiani per essere tali. Nasce il concetto di eresia, diventa un fatto rilevante penalmente. È un comportamento sanzionato dallo stato. Gli eretici sono coloro che negano la fede. L’idea di eresia la troviamo già nel corpus iuris civilis, la messa morte, la confisca di beni, le limitazioni per porre in essere dei negozi, sono limitazioni che lo stato pone per gli eretici. C’è un’elaborazione teorica di queste figure da parte dei padri della chiesa. C’è anche da distinguere tra realtà d’oriente e d’occidente. Non sono indifferenti le vicende politiche dell’impero nell’unica realtà della chiesa. L’autorità imperiale viene progressivamente a diminuire in Occidente e l’asse su cui gravita il potere politico è Costantinopoli, in Oriente. l’autorità imperiale riflette la propria prominenza sulla realtà religiosa. Il patriarca di Costantinopoli ha un’autorità nella chiesa che non discende da motivi religiosi, ma politici, risiede dove risiede l’imperatore. Mentre il vescovo di Roma ha una autorità di natura religiosa fondata sulla sua successione all’apostolo Pietro. C’è un progressivo riconoscimento dell’autorità religiosa del pontefice in quanto successore di Pietro. In oriente questa dipendenza dall’autorità imperiale caratterizza le chiese d’oriente, rispetto alla chiesa latina dove l’autorità del papa è legata alla successione dell’apostolo Pietro, quindi c’è un fondamento religioso e non politico come in Oriente. C’è un tentativo di recuperare l’istituzione imperiale in occidente nell’800, la notte di natale, quando papa Leone III incorona Carlo Magno nella basilica di San Pietro come imperatore del SRI. Rinascita dell’impero in Occidente con veste cristiana: è il sacro romano impero; in quell’incoronazione il Papa Leone III si inginocchia davanti all’imperatore e l’imperatore che riceve la corona dalle

vaticano, esiste indipendentemente dal fatto che esista lo stato città del vaticano) Parentesi aperta dal Prof. La settimana prossima quando parleremo dei Patti Lateranensi  accordi tra la santa sede e l’Italia del 1929 vedremo come comprendano diversi atti: -un trattato che riguarda l’istituzione dello stato città del vaticano (non tratta materie ecclesiastiche, ma tratta di rapporti tra la santa sede e la città del vaticano) -il concordato riguarda la situazione della chiesa in Italia (sono accordi circa la vita della chiesa in italia) dove si prevedono diverse cose es: matrimonio concordatario ecc. Il concordato di Worms è un concordato che consta di due dichiarazioni distinte: Testo imperiale «Io Enrico, per grazia di Dio imperatore augusto dei romani, per amore di Dio, della Santa Chiesa romana e del signor papa Callisto e per la salvezza dell'anima mia, rimetto a Dio, ai santi apostoli di Dio, Pietro e Paolo, ed alla Santa Chiesa cattolica ogni investitura con l'anello e il pastorale e concedo che in tutte le chiese del mio regno e del mio impero l'elezione si faccia canonicamente e la consacrazione liberamente. Restituisco alla Santa Chiesa romana i beni e le regalie di San Pietro, a lei tolti dall'inizio di questa lotta fino ad oggi, dal tempo di mio padre al mio, ed attualmente in mio possesso; se non sono in mio possesso, m'impegnerò fedelmente affinché siano restituiti. Per quanto riguarda i beni di tutte le altre chiese, dei principi e di altre persone ecclesiastiche o laiche, perduti durante questa guerra, se sono in mio possesso li restituisco secondo il consiglio dei principi e con ogni giustizia; diversamente mi adopererò con ogni diligenza affinché siano restituiti. Assicuro una vera pace al signor papa Callisto, alla Santa Chiesa romana ed a tutti i suoi sostenitori. Tutte le volte che la Santa Chiesa romana invocherà il mio aiuto, la soccorrerò fedelmente e cercherò di farle conseguire piena giustizia ogni qualvolta me lo chiederà» Testo papale «Io Callisto vescovo, servo dei servi di Dio, concedo a te, diletto figlio Enrico, per grazia di Dio imperatore augusto dei romani, che le elezioni dei vescovi ed abati del regno teutonico dipendenti[3]^ dal regno [stesso] abbiano luogo alla tua presenza, senza simonia e senza violenza, di modo che, se avverrà qualche discussione fra le parti, tu possa dare il tuo assenso ed aiuto a quella più degna, secondo il giudizio o il consiglio del metropolita e dei vescovi della provincia. L'eletto riceverà da te le regalie con lo scettro, senza nessuna costrizione e adempierà gli obblighi a cui è tenuto verso di te secondo il diritto. Nelle altre parti dell'impero il consacrato riceverà da te le regalie con lo scettro entro sei mesi e farà verso di te i doveri a cui è obbligato secondo il diritto, a eccezione di tutto ciò che appartiene alla Chiesa romana. Per tutto ciò di cui ti lamenterai con me chiedendomi aiuto, io ti darò soddisfazione secondo il dovere della mia carica. Do la vera pace a te e a tutti quelli che sono dalla tua parte o lo sono stati al tempo di questa lite.» Nella società medievale lo status di Civis coincide nella sua pienezza con lo status di Fedelis. Il presupposto della piena appartenenza alla Civis, e la piena appartenenza all’ecclesia.

Il battesimo costituisce l’atto di ingresso nella chiesa, ma anche nella comunità civile (con pienezza di diritti) in assenza di battesimo al soggetto spetta la qualifica di infedele, con conseguenze anche sul piano della capacità giuridica o di agire. Ciascuna delle autorità legiferava in genere su ambiti, sulle quali era riconosciuta esclusiva sovranità, ma non sempre con questa estrema chiarezza. C’è un sistema anche fiscale che interagisce, la chiesa ha una propria capacità impositiva (decime) dalle quali si vedono gravati i fedeli oltre a quanto devono corrispondere all’ autorità. Motivo di contrasto tra Bonifacio VIII e Filippo il bello riguarda proprio la materia delle decime. Il papa vietava di imporre tasse/ tributi al clero. La chiesa rivendica il privilegio del foro: diritto della chiesa di giudicare con i propri tribunali talune materie e taluni soggetti. Delle cause intrinsecamente spirituali sono attribuite esclusivamente ai tribunali della chiesa. Patronato: diritto che viene riconosciuto dalla chiesa ad un soggetto che dota di una disponibilità patrimoniale un ufficio ecclesiastico (chiesa, abazia, parrocchia). In cambio di questa dotazione patrimoniale viene riconosciuta al soggetto che l’ha elargita (patrono) il diritto di scegliere il titolare dell’ufficio ecclesiastico. (Materia riservata al foro ecclesiastico) C’erano poi cause civili accessorie a quelle spirituali. Es: se la chiesa ha competenza in materia di validità del matrimonio, la chiesa giudicherà anche le cause accessorie (beni patrimoniali dei coniugi, figli ecc.) Attenzione: questa è una rivendicazione che non trova accoglimento generalizzato, anzi una delle questioni che porterà alle controversie più accese sarà proprio da parte dello stato (che si afferma come stato sovrano) la volontà di sottrarre alla chiesa quegli spazi di giurisdizione. Il privilegio del foro scomparirà quasi del tutto nel IXX sec. Altro ambito di competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici è quello dei giudizi sulla fede, meglio noti come Tribunali dell’inquisizione. L’inquisizione esercita la propria giurisdizione in nome e nell’autorità del papa (si sovrappone alla giurisdizione che ciascun vescovo poteva avere nel proprio territorio) l’inquisizione nei confronti degli eretici (coloro che negano una verità di fede) era esercitata da delegati pontifici (autonomi rispetto alla giurisdizione del vescovo) L’inquisitore ha il compito di cercare e individuare gli eretici. Si presenta su una determinata località (regione su cui ha giurisdizione) e vi apre delle sessioni processuali con due editti:

  • editto di grazia= si sollecita la confessione spontanea degli eretici (autodenuncia degli eretici) ai quali segue la remissione della colpa e l’irrogazione di eventuali pene canoniche.

Il papato stesso attraverserà delle proprie vicende che lo legheranno alla Francia, nel 1309 inizia il periodo dell’ esilo avignonese (i papi si trasferiscono ad Avignone). Quando il papa ritorna a Roma inizia per 50 anni circa, lo scisma d’occidente, perché i cardinali francesi rieleggono un altro papa che riporti la sede in Francia (entrambi papi legittimi) Nel 1054 si era già consumato lo scisma d’oriente, ovvero le chiese orientali si erano completamente separate da Roma. Hanno la caratteristica di non avere un’autorità suprema ma di essere raggruppate intorno ai patriarcati (innanzitutto di Costantinopoli e poi di Mosca) Nb: Mentre il papa diventa un interlocutore unico della chiesa cattolica di fronte anche all’autorità civile, i patriarchi d’oriente essendo una pluralità sono più facilmente assoggettabili all’autorità civile, che magari comprende all’interno del proprio territorio più patriarcati. Questa situazione dura dal 1378 (l’anno dopo il ritorno del papa da Avignone a Roma) e perdura fino al 1414 (concilio di costanza) Siamo a pochi decenni dell’inizio della riforma protestante, che segnerà la fine del 15 sec e poi tutto il 16 sec. rompendo definitivamente l’unità della chiese anche in occidente. Lo scisma d’occidente è ancora una rottura all’interno della stessa chiesa. All’inizio del 16 sec. (31 ottobre del 1517) quando il monaco Agostiniano Cattolico (Martin Lutero) espone le sue 95 tesi  nascita del protestantesimo come rilettura teologica delle scritture, che porta ad una negazione sostanziale dell’autorità ecclesiastica. L’unica autorità che abbiamo sopra di noi è la scrittura. Ciascun credente ha un rapporto diretto con Dio, che lo autorizza ad avere un’interpretazione libera dei dati ricavati dalla sacra scrittura, che porterà ad una frammentazione delle autorità protestanti. Questa perdita dell’unità della chiesa porta inevitabilmente a conseguenze anche nei rapporti con gli stati. Il protestantesimo nasce e si espande in parallelo all’affermarsi degli stati nazionali e al dissolvimento dell’impero. Le chiese protestanti diventano chiese territoriali dello stato, sono aggregazioni di soggetti subordinati alle leggi dello stato. La chiesa cattolica seppur diffusa in diverse realtà territoriali e sociali, si riconosce una anche nel suo supremo pastore (il papa), mentre il venir meno dell’autorità ecclesiastica nell’ambito protestante facilita anche di assoggettare le chiese all’autorità statuale. Il sovrano non è l’autorità religiosa, è l’autorità della struttura in cui si sostanzia la chiesa  nei territori di prevalenza presenza protestante si parla di territorialismo: frammentazione delle organizzazioni ecclesiastiche delle rispettive chiese Nel 1534 enrico VIII fonda l’atto di supremazia, e il parlamento lo proclama unico capo supremo della chiesa anglicana. La reazione che ha la chiesa cattolica nei confronti della riforma protestante è la contro riforma cattolica attuata mediante soprattutto il concilio di Trento:

implica un profondo rinnovamento della chiesa cattolica, ad esempio: finalmente viene stabilito per i vescovi l’obbligo di vivere nella propria diocesi. Da parte della chiesa un’altra reazione che porterà delle conseguenze sul piano dei rapporti con gli stati è un elaborazione del libro degli indici proibiti (elenco dei libri a cui è proibita la lettura ai cristiani, la stampa e la vendita, pena la scomunica) nei territori a prevalenza cattolica si parla di giurisdizionalismo: insieme di istituti giuridici che caratterizzano i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica, dove a fronte del riconoscimento dell’autorità suprema del papa, il sovrano cattolico rivendica degli spazi e dei diritti nei confronti dell’organizzazione ecclesiastica. Si tratta di diritti che il sovrano rivendica anche a protezione della chiesa, es: ius protezionis= difendere la chiesa nei confronti di idee protestanti Ius ispectionis= diritto di ispezione da parte del sovrano, cioè il diritto di vigilare e controllare le istituzione ecclesiastiche presenti nel proprio territorio Ius refermandi= diritto di intervenire per prevenire abusi nei confronti della chiesa Ius cavendi= il diritto di adottare misure preventive quando si prefiguri un possibile danno agli interessi o alle autorità o alle leggi del principe. L’espressione più significativa è il: placet o regio exequatur l’entrata in vigore di atti canonici o disposizione nel territorio del regno posti in essere dall’autorità ecclesiastica è subordinata al placet del sovrano. È il sovrano che autorizza che gli atti o le leggi entrino in vigore. Nb: non rivendica la competenza ad emanare l’atto ma a condizionarne l’efficacia. Ius nominandi= il diritto di nominare i titolari di determinati uffici ecclesiastici; diritto che in genere viene concesso attraverso concordati, privilegi etc. (è il sovrano che nomina il titolare di un ufficio ecclesiastico) Ius excusive= il diritto di impedire la nomina di un determinato soggetto Ius appellationis= la competenza riconosciuta al sovrano di giudicare in sede di appello un atto canonico impugnato ad es: da un fedele. Pace di Augusta del 1555 sancisce il principio cuius regio eius et religio. In base a questo principio il sovrano è anche capo religioso nel suo territorio, e può scegliere tra la religione cattolica e la religione luterana: l'obbligo per i sudditi di seguire la confessione religiosa del proprio sovrano, oppure in alternativa ad andarsene (ius migrandi) Ogni altra religione viene bandita dagli stati tedeschi e resta in vigore ogni forma nei confronti delle eresie. Pace di Vestfalia 1648 si conclude la guerra dei 30 anni, estende il principio cuius regio eius et religio anche alla confessione calvinista. Lezione 11/04/

Molte di queste divisioni in Europa sono un segno di liberazione, ma sempre ottenuta attraverso il conflitto. Manomorta ecclesiastica patrimonio ottenuto dalla chiesa che non entra in circolazione (Non si investe in un progresso di natura tecnologica) In Europa la soppressione, la regolamentazione del patrimonio ecclesiastico diventa un strumento molto importante. Caratterizzata da una pluralità di confessioni religiose in termini ristretti. Mentre nell’America settentrionale non c’è una questione di patrimonio ecclesiastico, le chiese sono realtà nuove. Caratterizzata da un pluralismo confessionale diffuso. Nel 1776 gli USA giungono a dichiarare la loro indipendenza senza avere un’autorità religiosa contro cui combattere e senza avere degli ecclesiastici da incamerare. Nella dichiarazione di indipendenza del 2 luglio del 1776, si afferma che “ tutti gli uomini sono stati creati uguali e che il creatore gli ha dotati di alcuni diritti inalienabili fra i quali: la vita, la libertà e il perseguimento della felicità ” Si parla di un diritto di libertà e di uguaglianza ma lo si fonda alla volontà del creatore, c’è un’ispirazione religiosa che caratterizzerà l’atteggiamento degli usa nei confronti del fenomeno religioso. La fede comune in Dio è posta tra i fondamenti del nuovo stato. A livello federale il sistema dei rapporti tra stato e chiesa viene definito tra il 1778 e 1791 con l’art 6 comma 3 della costituzione America dove si dice che “ nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un ufficio o una carica pubblica negli usa ” Notiamo che c’è un rapporto di libertà tra l’assunzione di uffici pubblici e la professione di fede. Anche se vedremo per l’assunzione di qualsiasi ufficio pubblico si prevede anche oggi il giuramento sulla bibbia. Nb: anche nei processi si giura sulla bibbia di dire tutta la verità Con il primo emendamento alla costituzione del 1791 il congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il libero culto ecc. Il separatismo americano è caratterizzato da questa netta separazione istituzionale, c’è un rifiuto totale del confessionismo di stato, lo stato non fa propria alcuna confessione religiosa, ma al tempo stesso non laicizza la rete delle strutture civile e sociali, che restano collegate alle confessioni religiose. L’illuminismo trova una prima realizzazione politica nel contesto della rivoluzione francese. Nella rivoluzione Francese c’è un antico regime da abbattere, e di questo antico regime sono parti da abbattere le confessioni religiose, in particolare la chiesa cattolica. Questo spiega anche un atteggiamento di ostilità nei confronti di un apparato istituzionale religioso che fa parte del passato, passato che si sta cercando di abbattere per portare la realtà nuova. La riv. francese sotto questo profilo se

determina il tramonto dell’autorità della chiesa sulla realtà sociale politica apre anche il capitolo sulla violenza dello stato sui dissidenti. Dopo la fase rivoluzionaria iniziale nella quale si affermano anche dei diritti fondamentali di libertà, si passa anche da una fase sanguinaria dove la persecuzione, l’ostilità non meramente teorica nei confronti di chi professa la religione cattolica in Francia porta ad un atteggiamento di totalitarismo paragonabile a quello che conosceremo nel XX sec. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del ’89 prevede all’articolo 1 che “ gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei loro diritti .” Articolo 10: nessuno dev’essere molestato per le sue opinioni anche religiose Articolo 11: ognuno ha diritto alla libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni Viene nazionalizzato il patrimonio ecclesiastico, prima quello del clero secolare e dopo quello dei religiosi. Vengono aboliti gli ordini religiosi con proibizione dei singoli appartenenti agli ordini religiosi di emettere dei voti. Lo stato decide autoritativamente di organizzare la chiesa. Gallicanesimo: tendenza in ambito francese non solo da parte dello stato di disciplinare l’organizzazione ecclesiastica, ma anche da parte della chiesa stessa di rendersi indipendente da Roma (dall’autorità del papa). Nella prima fase della rivoluzione Francese c’è questa riproposizione di queste tendenze gallicane. Nel 1790 si impone a tutti gli ecclesiastici il giuramento di fedeltà alla costituzione civile del clero, cioè alla disciplina dell’autorità ecclesiastica imposta dallo stato. Si chiede che i membri del clero giurino fedeltà a questa costituzione civile. Nb: ci sono preti che per ragioni di coscienza rifiutano di sottomettersi a questo ragionamento, chiamati: preti refrattari  andranno incontro a delle limitazioni sempre più consistenti delle libertà, fino a quando non si parlerà di ostilità religiosa In contrasto con i preti che prestano questo giuramento di fedeltà chiamati: preti costituzionali. Il XIX sec. è il secolo in cui quasi tutti gli stati d’Europa si afferma progressivamente questo sistema di separatismo caratterizzato progressivamente dalla totale neutralità dello stato nei confronti qualsiasi fede o dottrina. Da qui la libertà religiosa di qualsiasi fede o religione di esistere e di organizzarsi. L’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini a prescindere dal tipo di fede che professano, la religione diventa un fattore privato che riguarda la coscienza dell’individuo, ma non ha nell’immediato alcun riflesso di natura giuridica. Lo stato assume una serie di funzioni che nei secoli precedenti erano svolte quasi esclusivamente dalla chiesa es: assistenza sociale, istruzione, sanità ecc. e questo comporta anche un atteggiamento/provvedimenti di natura giuridica che incidono sul patrimonio ecclesiastico.

Nel 1865 il codice civile introduce il sistema del matrimonio civile obbligatorio, fino ad allora lo stato sostanzialmente non si curava del patrimonio che era annesso alla legislazione canonica. Il matrimonio civile obbligatorio era l’unica forma di matrimonio riconosciuta, quindi coloro che volevano essere considerati nello status di coniuge sia davanti alla chiesa che allo stato di fare due celebrazioni distinte. L’una irrilevante per la chiesa, l’altra irrilevante per lo stato. L’altra questione che caratterizza i rapporti tra stato e chiesa in Italia è la questione Romana. Il 20 settembre del 1870 con l’ingresso delle truppe italiane a Roma (attraverso la breccia di porta Pia) scompare definitivamente lo stato pontificio. Questo determina un problema di natura giuridica che è la condizione del papa. Il papa diventa un suddito del re d’Italia sostanzialmente, conserva le proprie prerogative sul piano religioso/ canonico ma dal punto di vista politico è un cittadino come qualsiasi altro collocato all’interno dello stato. Un tentativo di soluzione giuridica a questa situazione creata con la presa di Roma c’è l’anno successivo (13 maggio del 1871) con la famosa legge delle guarentigie  legge dello stato con la quale si riconoscono eguali garanzie e prerogative alla persona del romano pontefice, al quale vengono riconosciute le prerogative personali del sovrano. Il papa non è sovrano di nulla ma attraverso questa legge lo stato gli riconosceva le prerogative personali del sovrano es: immunità delle leggi penali. La risoluzione di questa vertenza tra santa sede e l’Italia vi sarà nel 1929  il governo italiano (allora il presidente del consiglio dei ministri era Mussolini) porterà a termine delle trattative e si arriverà alla soluzione della questione romana mediante i patti lateranensi Sottoscritti l’11 febbraio del 1922 tra il regno d’Italia e la santa sede. Nb: non ancora una realtà territoriale. La santa sede è un soggetto di diritto internazionale che non ha nulla a che fare con la sovranità territoriale. La santa sede è la proiezione sul piano del diritto internazionale del suolo del papa in quanto capo della sede cattolica, e questo caratterizzerà anche la posizione che ha la chiesa cattolica in Italia rispetto alle altre confessioni religiose, che non hanno una personalità giuridica di diritto internazionale. Neppure la chiesa cattolica in quanto tale ha una personalità giuridica internazionale, c’è l’ha l’organo di vertice della chiesa cattolica, cioè la santa sede. Questo consente alla santa sede di stipulare accordi con gli stati, e infatti stipula i patti lateranensi con il regno d’Italia. Per l’Italia sottoscrisse i patti il capo del governo (Mussolini), mentre per la santa sede il cardinale Pietro Gasparri. I patti lateranensi constano di diversi accorsi, essenzialmente il trattato ed il concordato.

Il trattato: pone fine alla questione romana ed ha come principale effetto l’istituzione dello stato città del vaticano. Attraverso il trattato lateranense, santa sede e regno d’Italia decidono di istituire lo stato città del vaticano.  viene ridata alla santa sede una sovranità territoriale su una porzione esigua di territorio, ma significativa dal punto di vista politico e tale da garantire alla santa sede stessa una totale indipendenza dallo stato italiano. Il concordato: riguarda la posizione della chiesa cattolica in Italia (Non della santa sede) concordato rimasto in vigore fino al 1884-85 quando stato e santa sede sono addivenuti ad un accordo di modificazioni del concordato lateranense. In realtà si parla di un vero e proprio concordato. Cominciamo ad esaminare il trattato: prende atto delle ragioni storiche che avevano portato a queste controversie tra l’Italia e la santa sede. Articolo 1 del trattato ribadisce quanto affermato dallo statuto albertino (è l’unico disposto normativo che non è più in vigore). L’articolo 7 della costituzione fa esplicito riferimento ai patti lateranensi. Si è discusso nel momento in cui è entrata in vigore la costituzione che pur non utilizzando il termine laicità, si potesse ritenere compatibile con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale l’articolo 1 del trattato, che ribadisce il confessionismo di stato. Quindi il confessionismo di stato non affermato nella carta costituzionale entrerebbe dalla finestre con i patti lateranensi e all’articolo 1. La questione si è poi risolta nel 1984 con la modificazione del concordato, le due parti hanno convenuto di non ritenere più in vigore l’articolo 1 del trattato. Tutti gli altri articoli del trattato sono ora in vigore e hanno quella copertura costituzionale garantita dall’articolo 7 comma II della costituzione. Articolo 2 del trattato: “ L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo”  non si fa altro che ribadire il riconoscimento sul piano internazionale della santa sede (Nb: non attribuzione di personalità) L’articolo 3 costituisce invece il cuore di questo accordo: “L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l’Allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante”. quindi il trattato istituisce la città del vaticano sul quale la santa sede ha la proprietà piena ed esclusiva giurisdizione sovrana. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente.

manca questa condizione, la santa sede potrà consegnare l’autore del fatto ma non è obbligata. In dottrina si discute riguardo la legge da applicare in questi casi. Si ritiene che debba applicarsi la legge italiana, perché sarebbe alquanto singolare che si possa applicare il diritto penale di un altro stato nel territorio nazionale. Uno infatti degli aspetti che contraddistingue la sovranità è l’esclusività dell’applicazione della legge penale nel territorio dello stato. Ritornando all’ambito territoriale dello stato città del vaticano l’articolo 3 nel precisare che l’Italia riconosce alla santa sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul vaticano, assoggetta ad un regime speciale piazza san Pietro. È parte del territorio vaticano, tuttavia con il trattato la santa sede ha assunto l’obbligo di tenere aperta al pubblico piazza san Pietro, e le funzioni di polizia della piazza sono esercitate dalla polizia italiana, la quale si deve arrestare nell’esercizio delle sue funzioni ai piedi della scalinata della basilica, a meno che non sia invitata ad intervenire dall’autorità competente (autorità vaticane) Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento. Il trattato riconosce poi una particolare condizione ad alcuni immobili che non sono all’interno dello stato città del vaticano. L’articolo 13 si riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo. L’articolo 14 si riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo. (solitamente residenza estiva dei papi) Questi immobili godranno (in forza del trattato) delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. È come se fossero delle ambasciate. Inoltre a questi immobili si applicano le stesse disposizioni circa i delitti commessi in territorio vaticano. Nb: anche se siamo in territorio italiano. Queste immunità si applicano pure nei riguardi delle altre Chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll’intervento del Sommo Pontefice. Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.  si tratta di privilegi che vengono riconosciuti in ragione dell’attività che si svolge all’interno di questi immobili.

Oltre a questi privilegi di natura reale riguardante gli immobili, ci sono delle previsioni di natura personale, che considerano determinate categorie di soggetti. L’articolo 8 riconosce sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re Nb: il trattato lateranense prevede a tutela del papa le stesse previsioni penali che riguardano il capo dello stato. MA il carattere sacro ed inviolabile della sua persona aggiunge qualcosa in più. Secondo l’interpretazione unanime della dottrina si ritiene che il papa non abbia capacità penale, e quindi come autore di reato non possa essere soggetto di alcuna sanzione in Italia. Il trattato considera anche un’altra categoria di soggetti: i cardinali  ecclesiastici nominati dal papa che hanno il principale compito di eleggere il papa. L’articolo 21 del trattato riconosce a tutti i cardinali gli onori dovuti ai principi di sangue. Nb: il cardinale viene immediatamente dopo il capo dello stato. Se non c’è il capo dello stato in una cerimonia pubblica, alla quale fosse invitato il cardiale, il cardinale ha la precedenza su qualsiasi carica dello stato. Un’ulteriore previsione che concerne il ruolo che determinati soggetti svolgono nell’ordinamento canonico c’è sempre nell’art 21 il quale prevede che: Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. Se un cardinale si trovasse sottoposta ad una limitazione della propria libertà personale (magari perché sta scontando una pena) se deve svolgersi l’elezione del papa l’Italia deve consentirgli l’accesso al vaticano per le procedure di elezione. La stessa disposizione si prevede anche per i concili (riunioni di vescovi nel massimo organo legislativo che ha la chiesa cattolica). I vescovi chiamati a partecipare ad un concilio godono di queste stesse previsioni. Un’ulteriore disposizione/privilegio di carattere singolare è quella contenuta nell’articolo 11 del trattato che si riferisce agli enti centrali della chiesa cattolica: Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. È una disposizione che ha avuto una varietà di interpretazioni, innanzitutto quali sono gli enti della chiesa cattolica? Si ritiene che siano enti deputati al