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Diritto Ecclesiastico: Introduzione, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 25/04/2021

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DIRITTO ECCLESIASTICO
LEZIONE 1 01/10/2020
Il diritto canonico è il diritto interno ai gruppi religiosi, si occupa dei diritti religiosi, quindi prodotti
da comunità religiose. E’ un diritto di tipo religioso. !
Il diritto ecclesiastico, invece, è un diritto prodotto dallo stato. Storicamente lo stato non è sempre
esistito, è una figura istituzionale che ha una sua genesi, un suo sviluppo, ma lo stato come
produttore di norme non è un prodotto atemporale, è figlio della storia. Prima che lo stato si
aermasse, se usavamo la parola ius o lex, non si pensava alla parola stato, si pensava alla
chiesa, a qualche corporazione, a un’entità sovranazionale. Oggi invece quando pensiamo al
diritto pensiamo subito allo stato come produttore della norma. !
Il diritto ecclesiastico quindi è una parte del diritto dello stato. !
Il termine diritto ecclesiastico ha una genesi molto precisa: è il diritto dello stato che nasce per
difendere le prerogative statali nei confronti del maggiore avversario normativo dello stato (la
chiesa cattolica). Il diritto ecclesiastico nasce come un diritto molto connesso a quello che oggi
chiamiamo pluralismo giuridico; è un diritto dello stato che nasce per cercare di entrare in
contatto e regolare i rapporti con un altro ordinamento giuridico. E’ un diritto che da una parte
aerma il monopolio dello stato in tema di diritto, dall’altra riconosce l’esistenza di un altro diritto,
quello della chiesa cattolica. Questo diritto ecclesiastico ci invia storicamente al tema del
dualismo, rinvia a dei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica.!
Oggi “diritto ecclesiastico” ha conservato questo nome che ci ricorda chi comanda, lo Stato, ma
l’aggettivo ecclesiastico va interpretato in senso più largo, perchè oggi il pluralismo giuridico non
è più solo quello che mette in relazione lo stato con la chiesa cattolica, oggi il pluralismo giuridico
mette in relazione lo stato con molti altri attori religiosi. In più, non ci sono più solo nuove religioni
con cui lo Stato deve avere a che fare, ma è cambiato anche il primo termine, il diritto non è più
solo quello dello Stato, esiste anche un diritto internazionale, dell’Unione Europea. Con il tempo
entrambi i termini di questo nome sono cambiati. Un tempo il diritto ecclesiastico era lo strumento
che il giurista dello Stato aveva in mano per controllare la chiesa, oggi il diritto ecclesiastico è
sempre un diritto dello stato, ma anche degli ordinamenti internazionali. E’ sempre un diritto del
pluralismo giuridico, ma è un pluralismo giuridico molto più complesso in cui giocano il loro ruolo
anche i singoli individui (obiezioni di coscienza ecc.). !
Tutto ciò in cui rileva l’aspetto religioso è assorbito dal diritto ecclesiastico.!
Dal punto di vista storico, il termine diritto ecclesiastico (che entra formalmente nelle università
italiane alla fine dell’800; infatti, il primo docente di diritto ecclesiastico è Francesco Scaduto;
giurista siciliano; 1890) nasce all’interno di un conflitto tra gli stati nazionali e la chiesa cattolica. !
E’ un termine che troviamo negli stati a maggioranza cattolica (Spagna, Portogallo, Austria,
Germania (in parte) e Francia). La chiesa cattolica anche rispetto ad altre tradizioni cristiane era
quella più gelosa della sua autonomia e del suo ordinamento giuridico e quella più ostile ad
accettare il primato dello stato nazionale; ha difeso a lungo il suo diritto di intervenire nella sfera
temporale. Per questa origine, il diritto ecclesiastico ha due facce: da una parte, un profilo
istituzionale (“misura la temperatura delle relazioni tra l’ordinamento giuridico statale e quelli
religiosi), dall’altra un profilo personale (il diritto ecclesiastico nelle democrazie istituzionali
misura anche il grado di libertà religiosa garantito agli individui e ai gruppi indipendentemente
dalla loro natura ordinamentale)!
Il diritto ecclesiastico è una nozione dinamica, che cambia nel tempo. Si occupa di questioni che
hanno una storia più lunga del suo nome (la materia esisteva prima del nome). I rapporti tra
ordinamenti statali e religiosi sono rapporti antichissimi, potremmo dire che tutto comincia nel 380
in maniera molto decisa, quando il cristianesimo diventa la religione uciale dell’impero romano. !
Una prima tappa, un primo paradigma di diritto ecclesiastico lo abbiamo in epoca medievale:
quali sono le caratteristiche di questi secoli di storia europea? !
Abbiamo due immagini che ci dicono anche che il paradigma medioevale è evoluto e cambiato
nel tempo. !
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DIRITTO ECCLESIASTICO

LEZIONE 1 01/10/

Il diritto canonico è il diritto interno ai gruppi religiosi, si occupa dei diritti religiosi, quindi prodotti da comunità religiose. E’ un diritto di tipo religioso. Il diritto ecclesiastico, invece, è un diritto prodotto dallo stato. Storicamente lo stato non è sempre esistito, è una figura istituzionale che ha una sua genesi, un suo sviluppo, ma lo stato come produttore di norme non è un prodotto atemporale, è figlio della storia. Prima che lo stato si affermasse, se usavamo la parola ius o lex, non si pensava alla parola stato, si pensava alla chiesa, a qualche corporazione, a un’entità sovranazionale. Oggi invece quando pensiamo al diritto pensiamo subito allo stato come produttore della norma. Il diritto ecclesiastico quindi è una parte del diritto dello stato. Il termine diritto ecclesiastico ha una genesi molto precisa: è il diritto dello stato che nasce per difendere le prerogative statali nei confronti del maggiore avversario normativo dello stato (la chiesa cattolica). Il diritto ecclesiastico nasce come un diritto molto connesso a quello che oggi chiamiamo pluralismo giuridico; è un diritto dello stato che nasce per cercare di entrare in contatto e regolare i rapporti con un altro ordinamento giuridico. E’ un diritto che da una parte afferma il monopolio dello stato in tema di diritto, dall’altra riconosce l’esistenza di un altro diritto, quello della chiesa cattolica. Questo diritto ecclesiastico ci invia storicamente al tema del dualismo, rinvia a dei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica. Oggi “diritto ecclesiastico” ha conservato questo nome che ci ricorda chi comanda, lo Stato, ma l’aggettivo ecclesiastico va interpretato in senso più largo, perchè oggi il pluralismo giuridico non è più solo quello che mette in relazione lo stato con la chiesa cattolica, oggi il pluralismo giuridico mette in relazione lo stato con molti altri attori religiosi. In più, non ci sono più solo nuove religioni con cui lo Stato deve avere a che fare, ma è cambiato anche il primo termine, il diritto non è più solo quello dello Stato, esiste anche un diritto internazionale, dell’Unione Europea. Con il tempo entrambi i termini di questo nome sono cambiati. Un tempo il diritto ecclesiastico era lo strumento che il giurista dello Stato aveva in mano per controllare la chiesa, oggi il diritto ecclesiastico è sempre un diritto dello stato, ma anche degli ordinamenti internazionali. E’ sempre un diritto del pluralismo giuridico, ma è un pluralismo giuridico molto più complesso in cui giocano il loro ruolo anche i singoli individui (obiezioni di coscienza ecc.). Tutto ciò in cui rileva l’aspetto religioso è assorbito dal diritto ecclesiastico. Dal punto di vista storico, il termine diritto ecclesiastico (che entra formalmente nelle università italiane alla fine dell’ 800 ; infatti, il primo docente di diritto ecclesiastico è Francesco Scaduto ; giurista siciliano; 1890) nasce all’interno di un conflitto tra gli stati nazionali e la chiesa cattolica. E’ un termine che troviamo negli stati a maggioranza cattolica (Spagna, Portogallo, Austria, Germania (in parte) e Francia). La chiesa cattolica anche rispetto ad altre tradizioni cristiane era quella più gelosa della sua autonomia e del suo ordinamento giuridico e quella più ostile ad accettare il primato dello stato nazionale; ha difeso a lungo il suo diritto di intervenire nella sfera temporale. Per questa origine, il diritto ecclesiastico ha due facce: da una parte, un profilo istituzionale (“misura la temperatura delle relazioni tra l’ordinamento giuridico statale e quelli religiosi), dall’altra un profilo personale (il diritto ecclesiastico nelle democrazie istituzionali misura anche il grado di libertà religiosa garantito agli individui e ai gruppi indipendentemente dalla loro natura ordinamentale) Il diritto ecclesiastico è una nozione dinamica, che cambia nel tempo. Si occupa di questioni che hanno una storia più lunga del suo nome (la materia esisteva prima del nome). I rapporti tra ordinamenti statali e religiosi sono rapporti antichissimi, potremmo dire che tutto comincia nel 380 in maniera molto decisa, quando il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell’impero romano. Una prima tappa, un primo paradigma di diritto ecclesiastico lo abbiamo in epoca medievale: quali sono le caratteristiche di questi secoli di storia europea? Abbiamo due immagini che ci dicono anche che il paradigma medioevale è evoluto e cambiato nel tempo.

Prima immagine: rappresenta l’incoronazione di Carlo Magno da parte del Papa. Nella storia occidentale abbiamo avuto un dualismo originario; abbiamo sempre avuto una distinzione tra la sfera religiosa e la sfera temporale (diritto secolare). Invece, ad esempio, nella storia ottomana (a maggioranza musulmana) troviamo una figura sola, che è il sultano che è anche califfo. Qui invece abbiamo due figure distinte: il diritto è plurale, i diritti fanno capo a un’autorità politica diversa da quella che produce le norme di tipo religiose (chiamate canoni, non leggi). Il secondo aspetto è che nel paradigma medievale questo dualismo ha una gerarchia: il pontefice incorona il re. Il potere politico deve essere legittimato dalla religione (forza legittimante). Seconda immagine: Enrico IV che lotta contro il pontefice. L’imperatore non è più in ginocchio a Canossa perchè nessuno gli mette più la corona in testa, c’è una distanza tra chiesa e imperatore, c’è un conflitto. Nel periodo medioevale parliamo di un pluralismo religiosamente orientato : abbiamo più produttori di norme, non c’è uno stato centralizzante ma questi hanno un tratto che li rende omogenei, ovvero la comune appartenenza religiosa. Il cattolicesimo si pone come religione inglobante, quindi la religione dà senso alle realtà sociali e politiche del tempo (regolamentare matrimonio ecc). In questa epoca sfera publica e privata sono unificate dalla morale religiosa, è il codice che tutti seguono; quindi anche il diritto si accorda su questa morale. Anche la gerarchia dei valori (anche normativi) è orientata dalla religione. Ci sono due realtà istituzionali. Qual è la funzione dello stato, del potere temporale? Di essere il braccio secolare del diritto canonico: lo stato è il braccio, ciò che dà forza e permette di diventare efficace al diritto della chiesa. (Secolare: perchè? il secolo è un’unità di misura temporale e si usa un’unità di misura definita per dire che il diritto dell’autorità politica dello stato si occupa solo di cose che non sono destinate a incidere sulla salvezza delle anime, si occupa di cose che riguardano la vita sulla terra. E’ un diritto che non si occupa delle cose ultime, di questo si occupa il diritto della chiesa.) Il diritto del re è un potere secolare perchè si vuol far risaltare il primato dell’autorità religiosa. Lo stato è a servizio della chiesa. La chiesa rivendica la potestas directa in temporalibus (potere di intervento diretto sulle realtà temporali ratione peccati, a motivo del peccato).

  • potestas: potere Perché rivendica questo potere? a motivo del peccato, cioè ritiene che dal momento in cui l’uomo nasce peccatore e questo peccato minaccia la creazione; la chiesa come istituzione che porta alla salvezza deve intervenire sulle realtà temporali per combattere il peccato. La situazione cambia, il paradigma cambia quando comincia ad affermarsi lo stato che rompe la storia del paradigma medioevale. Quando si rompe questo ordine medievale? si rompe con la riforma protestante, quando la religione non è più in grado di offrire unità, di costituire quel tessuto unificante per la società europea. Inizia un periodo che viene conosciuto con il nome della guerra dei cent’anni, la religione entra negli affari politici, la religione non unifica più, divide. Quindi chi è che unirà la società? si erge il Leviatano (titolo di opera Thomas Hobbes , 1651 ). Il Leviatano è lo stato moderno che ha caratteristiche totalmente nuove. Ha in mano la spada e il pastorale: non c’è più il dualismo, chi comanda la sfera temporale e quella religiosa è la stessa persona. Ha in testa una corona, è il re, il capo dello stato. Per Hobbes l’unico che puó portare ordine è lo stato. Il re ha un vestito particolare, che è fatto dalle teste dei suoi sudditi: il corpo del re corrisponde al corpo dello stato e i sudditi sono uniti allo stato. Hobbes esprime questa situazione con uno schema:
  • (^) Veritas: Jesus Christus —> Hobbes non ha un approccio laico. La verità è Gesù Cristo.
  • (^) Quis interpretabitur? chi interpreterà? chi mi dirà cosa deve fare il braccio secolare dal momento in cui le chiese si sono divise?
  • (^) Auctoritas non veritas faccio legem : è la autorità, non la verità che fa la legge. La legge non puó più essere giustificata in termini di verità, quindi è il potere che fa la legge.
  • (^) Oboedientia —>la conseguenza è l’obbedienza allo stato.

Formazione del modello europeo-occidentale: religioni transnazionali- chiese territoriali. I termini sono le chiese nazionali e quelle di stato. Chiese nazionali: paesi scandinavi + regno unito. Chiesa che si ritiene espressione dell’identità nazionali, anche dal punto di vista istituzionale. Inghilterra: la chiesa anglicana è chiesa nazionale. La regina è capo della chiesa anglicana. Chiese di stato: quasi tutti i paesi, non tutte le chiese di stato sono chiese nazionale. Religione identificata da una costituzione come religione dello stato ma la religione conserva la sua autonomia. L’Italia ha avuto chiesa dello stato fino a costituzione repubblicana. Diritto ecclesiastico moderno e contemporaneo

  • moderno: emerge il ruolo dell’individuo pero il diritto ecclesiastico moderno è ancora concentrato sul profilo istituzionale: individui assenti o sullo sfondo.Il salto di qualità lo vedremo nel diritto ecclesiastico contemporaneo che si afferma dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo sempre la questione istituzionale, ma compaiono gli individui. Si afferma la concezione che gli esseri umani godano di diritti inviolabili, lo stato trova la sua legittimazione nel rispetto dei diritti inviolabili. Dopo la Seconda Guerra Mondiale nel diritto ecclesiastico accanto al pluralismo giuridico acquista un valore fondamentale il ruolo degli individui e della normatività individuale. Come mai questo passaggio? trincee della Prima Guerra Mondiale—> esperienza di condivisione tra gente diversa, popoli. Dopo la Prima Guerra Mondiale le masse rivendicano il diritto di entrare nei parlamenti. C’è qualcosa di nuovo: totalitarismi—> stato che vuole avere il monopolio del diritto, vuole controllare tutto. poi decolonizzazione e dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo. L’individuo al centro. Il giurista fatica a metabolizzarlo. Le migrazioni sono anche spostamenti di diritti, le persone portano con loro anche i loro diritti religiosi. Cambia il ruolo dei produttori del diritto, non sono più solo gli stati, anche le grandi corporazioni industriali (Guido Rossi parlava di lex mercatoria: c’è

una legge delle compagnie che spesso è più forte di quella degli stati). Ci sono trasformazioni di vario tipo:

  • trasformazioni dello stato: non c’è più la centralità del diritto dello stato nazionale; ruolo importante del diritto internazionale (diritti dell’uomo) e diritti regionali. Le regioni spesso entrano in collisione con lo stato centrale—> tensione tra entità locale e governo centrale
  • trasformazioni della religiosità: dalle chiese- istituzioni alle spiritualità “liquide”- secolarizzazione- individualismo.
  • tensioni: tra dimensione nazionale e internazionale; tra dimensione statale e individuale. Sistema delle fonti
  1. Costituzioni, leggi costituzionali
  2. Regolamenti UE, direttive UE
  3. Leggi ordinarie, decreti legge e decreti legislativi
  4. Leggi regionali
  5. Regolamenti potere esecutivo
  6. Usi o consuetudini Questa piramide si costruisce sotto l’influenza delle culture religiose. Le norme del diritto ecclesiastico sono sparse in tanti settori del diritto.

LEZIONE 2 06/10/

Il modello italiano di libertà religiosa La nascita del diritto di libertà religiosa è connessa all’affermazione dello stato moderno. Stato che acquisito la forza di imporre il suo ordine anche all’ordine religioso. Se ci spostiamo all’esperienza italiana, dobbiamo dire che il modello di stato vestfaliano (monopolista, forte, capace di plasmare la società) non si adatta al contesto italiano. Il contesto italiano è sempre stato frammentato dal punto di vista politico, è stato segnato da differenze culturali profonde e soprattutto in Italia c’era il centro della cattolicità (era la penisola su cui la religione aveva uno stato). L’Italia doveva confrontarsi con un vertice religioso. L’Italia si trova in una situazione particolare dove non si affermerà un vero e proprio modello vestfaliano e questo dà il carattere peculiare al modello italiano di libertà religiosa. Dal punto di vista storico, non dobbiamo perdere di vista il ruolo di Roma e della religione nella creazione di questo modello. Abbiamo avuto due modelli di libertà religiosa prima di arrivare a quello di oggi:

Serie di legge che vuole assicurare l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione:

  • (^) febbraio 1848 : lettere patenti per i valdesi (gruppo cristiano che nasce nel XII secolo, minoranza che nasce tra Francia e Italia): il re con queste lettere riconosce per la prima volta ai valdesi i diritti civili e politici.
  • (^) marzo 1848 : diritti civili ma non politici agli ebrei.
  • (^) giugno 1848 : legge Sineo—> la differenza di culto non poteva formare eccezione al godimento dei diritti civili e all’ammissibilità alla cariche civili e militari (diritti politici ad ebrei). Altre leggi: misure di laicizzazione volte a ridurre ruolo pubblico di istituzione ecclesiastico. La laicità ha come obiettivo l’espulsione del religioso dall’ordinamento giuridico dello stato. La laicizzazione ha a che fare con il diritto (mentre secolarizzazione: religione ha meno peso sociale). Misure che vogliono espellere la chiesa cattolica dalle istituzioni statali
  • 1850: due leggi Siccardi—> 1. legge moderna che vuole evitare che la giustizia ecclesiastica abbia una forza nello stato: riduzione efficacia giurisdizione canonica; 2. lotta alla “manomorta": legge che ci fa capire che stiamo cambiando paradigma; “manomorta”: concentramento ampio di patrimonio immobiliare nelle mani della chiesa. Manomorta perchè la chiesa possedeva tanto patrimonio immobiliare ma non lo faceva entrare nella dinamica di mercato. Teneva tanti beni sottraendoli al commercio. La legge vuole colpire la concentrazione di patrimonio in mano alla chiesa. La legge diceva che un ente ecclesiastico poteva entrare nella proprietà di un bene immobile solo previa autorizzazione dell’autorità prefettizia. Il secondo principio della legge Siccardi rimane in vigore fino al 1997.
  • 1855: legge su congregazioni religiose—>soppressi ordini religiosi non dediti all’assistenza, alla predicazione e all’educazione. Vieta le comunità che non fanno quello che è ritenuto utile per lo stato. Operazione molto dura di stampo giurisdizionalista.
  • 1866: legge su congregazioni religiose—> soppresse tutte le comunità che comportano la vita in comune. La vita religiosa di comunità non esiste più formalmente nel nostro paese.
  • 1869: i chierici sono sottoposti a ordinari obblighi di leva. Altre leggi che non mirano solo alla laicizzazione ma ambiscono alla secolarizzazione—> trasformare l’Italia in un paese meno legato alla chiesa.
  • 1877: legge Coppino—> abolita istruzione religiosa dalla scuola pubblica. E’ importante perchè interviene sulla scuola che è anello di collegamento tra stato e società.
  • 1873: abolite le facoltà di teologia nelle università statali. Misure di secolarizzazione della società:
  • 1865: il codice civile riconosce efficacia civile al solo matrimonio civile; il matrimonio canonico è irrilevante per lo stato (prima era l’unico matrimonio valido per chiesa e stato).
  • 1853: abolita la rilevanza civile di diverse festività religiose. Primato della coscienza individuale:
  • codice penale zanardelli 1890: tutela penale dei culti. Il bene giuridico protetto è il sentimento religioso individuale, da cui discende l’uguale tutela di tutti i culti in materia penale. Caratteri generali liberalismo:
  • Primato di legge statale concepita come neutra, cioè indifferente alla religione.
  • Libertà religiosa concepita come libertà “da” più che come libertà “di”; libertà “negativa” e non “Positiva” —> stato neutrale e indifferente;
  • Chiese come libere e private associazioni: associazioni regolate dal codice civile. C’è l’idea di non considerare teoricamente la religione come un fatto speciale, come qualcosa che avesse bisogno di un regolamento peculiari.
  • Stato separatista (nessun accordo o concordato con chiesa cattolica) ma anche con tendenza al controllo: separatismo giurisdizionalista.
  • Lo Stato tutela la libertà religiosa soprattutto come diritto individuale dei cittadini —> primato dell’individuo/cittadino su istituzione ecclesiastico—> primato dello stato e della sua unilateralità Com’è possibile questo liberalismo in un paese così massicciamente cattolico?
  1. riposta di tipo formale: il “paese legale" era estremamente ristretto (elettori: solo maschi, dai 25 anni + non analfabeti + abbastanza ricchi da poter pagare un’imposta diretta complessiva superiore alle 40 lire (20 in Liguria e savoia)) —> conseguenza: popolo cattolico escluso dal

voto; i votanti dell’Italia liberale erano pochissimi, un ceto di proprietari che erano liberi dal popolo cattolico.

  1. altra risposta che aiuta a capire perchè non c’è stata la guerra civile: modalità di esecuzioni particolari (come le leggi sono state applicate): E’ uno stato accomodante che cerca di cambiare la realtà senza arrivare a delle vere rotture (attitudine al compromesso). Aspetto istituzionale
  • Leggi su congregazioni religiose 1865-1866 (che abbiamo visto prima). In realtà c’era una benignità verso frodi pie (frodi pie: quando le proprietà immobiliari vengono iscritte a nome di persone reali che si assumono la titolarità del bene; il convento in questo modo non puó essere espropriato dallo stato perchè è intestato a un privato). Lo stato accetta questi passaggi di proprietà e non compromessa libertà associativa privata (nel momento in cui l’associazione di vita comune viene svolta privatamente, senza ostentare all’esterno è concessa). L’interpretazione di questa norma impedisce che i gruppi di persone che vivono insieme vengano frantumati.
  • parrocchie non toccate e parroci stipendiati (parroci utili per una causa patriottica e per il controllo dell’ordine sociale). Il parroco è una pedina essenziale per l’ordine pubblico e lo stato non dispera dal conquistare i parroci alla causa nazionale. Aspetto sociale e scolastico
  • Codice civile 1865—> In Italia ci si puó sposare davanti al prete e dopo davanti a un ufficiale dello stato civile. Non c’è nessun obbligo di preventiva celebrazione matrimoni civili e inoltre dopo la prima guerra mondiale le vedove formalmente non potevano ottenere la pensione perchè erano sposate solo religiosamente—> la corte dei conti con una giurisprudenza equitativa dà la pensione comunque.
  • Legge Coppino del 1877: abolizione di insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria come passaggio dall’obbligatorietà alla facoltatività. Aveva eliminato l’insegnamento della religione nella scuola. 20 settembre 1870 la presa di Roma: fine del dominio temporale, entrano a Roma i bersaglieri. Il papa si chiude dentro il vaticano. Adesso che lo stato ha conquistato il territorio del papa, qui c’è la legislazione più importante: legge delle guarentigie n. 214 del 13 maggio 1871 (guarentigie: garanzie, garanzie che vengono date alla Santa Sede) La chiesa è nello stato e non ha più un suo spazio di autonomia. E’ una legge che è un tentativo di accomodamento, di bilanciare la posizione liberale del primato dello stato che però possa dare il massimo di libertà possibile alla chiesa, senza rinunciare al primato. Legge delle Guarentigie : organizzata in due titoli I titolo: prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede
  • persona del Papa sacra ed inviolabile, alla pari di quella del Re; il papa non è più sovrano ma è sacro e inviolabile come il Re. Si cerca di attribuire al Papa degli attribuiti unici, ma non la sovranità.
  • Pontefice con diritto di legazione attiva e passiva; gli riconoscono il diritto di mandare ambasciatori e ricevere ambasciatori di altri stati. Un non stato che ha ambasciatori e li riceve.
  • Godimento (ma non proprietà) del Vaticano, palazzi del Laterano e della villa di Castelgandolfo con relative pertinenze.
  • Stato italiano si impegnava a versare tre milioni di lire annue al Vaticano (pari al budget che Stato della chiesa versava alla Santa Sede nel 1848)
  • Libertà di comunicazione tra papa ed episcopato mondiale e piena immunità delle sedi conclave e del concilio ecumenico, ovvero una garanzia di non interferenza assoluta. Dentro queste stanze lo stato italiano non varcherà la soglia. II titolo: Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia
  • libera discussione in materia religiosa
  • piena libertà di riunione: no autorizzazione regia per sinodi e concili
  • libera nomina di vescovi che non dovevano più giurare al re
  • atti ecclesiastici liberi da exequatur =(via libera all’esecuzione dell’atto ecclesiastico)

Un altro elemento che giocò a favore del Papato fu l’ingresso delle masse in politica, popolo religioso e al contempo capace di superare quella dialettica cattolico-non cattolico con la prima guerra mondiale. Fondamentale a questo proposito su l’introduzione del suffragio universale maschile del 1912. Nel 1919 quando si riunisce il parlamento italiano abbiamo un quadro sconvolto: perchè i liberali sono all’8,6 per centro, i socialisti sono al 32,3, il partito popolare italiano fondato da un prete, Don Luigi Sturzo è al 20,5, democratici sociali al 10,9 e liberali, democratici, radicali al 15,9. La rottura sociale unita con l’incapacità del re e della classe notabile liberale si tradusse in una lacerazione che portò all’affermazione del fascismo: il 28 ottobre 1922 ci fu la celeberrima Marcia su Roma. Il primo ministro Mussolini comprese l’importanza di unire la sfera istituzionale e sociale, con una prima misura inerente il comparto scolastico di raccordo tra sfera istituzionale e sociale. C’è l’abrogazione della legge Coppino e c’è la riforma gentile del 1923: la regione torna nei programmi obbligatori. Si insegna solo la religione cattolica che diventa “fondamento e coronamento dell’istituzione elementare”. La cosa importante della riforma Gentile è che è la prima legge che fa uscire il cattolicesimo dalla sfera privata in cui i liberali l’avevano inserita. La riforma gentile riconosce al cattolicesimo un ruolo pubblico, non più solo privato. Nel 1923 Giovanni Gentile non pensava al cattolicesimo della chiesa: esiste un cattolicesimo delle autorità ecclesiastiche e uno identitario, politico, sbandierato da leader politici di varia natura. Nel 1923 Gentile usava il cattolicesimo non pensando al cattolicesimo insegnato in chiesa, ma per Gentile il cattolicesimo era una filosofia minor, cioè era un elemento irrazionale, mistico che doveva essere insegnato da subito agli studenti che non potevano ancora abbracciare la filosofia maior. Per Gentile il cattolicesimo serviva a smantellare il razionalismo liberale, era funzionale al regime. Questo insegnamento però era solo per la scuola elementare, primaria. Alla scuola media non si insegnava il cattolicesimo perchè si insegnava la filosofia. Di fatto, la riforma Gentile attribuisce l’insegnamento del cattolicesimo a del personale legato alla chiesa cattolica, quindi realizza concretamente il primo passo che la chiesa si aspettava. Nel 1924 Don Sturzo, fondatore del Partito Popolare (espressione dell’associazionismo libero, non controllato da gerarchia ecclesiastica) è costretto all’esilio. Andrà in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e tornerà in Italia solo verso la fine della seconda guerra mondiale. Nel 1928 la legge 2693 riconosce esplicitamente i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica come materia costituzionale: si comincia a delineare una fisionomia bilaterale.

LEZIONE 3 08/10/

Il superamento delle Guarentigie 11 febbraio 1929: i patti Lateranensi Immagine 11 febbraio 1929, firma patti lateranensi, Benito Mussolini e il segretario di stato, il cardinal Gasparri. Essi firmano un documento fondamentale, i patti lateranensi, “lateranensi” perché si firma in territorio pontificio. Si superano definitivamente le Guarentigie. Cosa sono questi patti? Abbiamo due documenti: Trattato (con quattro allegati—> I: pianta del territorio dello stato della Città del Vaticano; II: pianta degli immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi; III: piante degli immobili esenti da espropriazioni e da tributi; IV: convenzione finanziaria, riguarda la destinazioni dei fondi per la santa sede da parte dello stato, e in generale tematiche patrimoniali in senso ampio) e Concordato (non ha allegati)

  • Il trattato corrispondeva e sostituiva il primo titolo della legge delle Guarentigie (abrogata) e risolveva la “questione romana”, la questione del Papa “prigioniero a Roma” riconoscendo piena indipendenza e sovranità dello stesso sullo Stato della Città del Vaticano.
  • Il concordato corrispondeva e sostituiva il secondo titolo della legge delle Guarentigie (abrogata) e trattava dello statuto giuridico della Chiesa cattolica in Italia. I Patti Lateranensi
  • Trattato: riconosce la sovranità della Chiesa cattolica (non ammessa in Guarentigie e, dunque,
    1. la proprietà piena e indipendente del territorio vaticano e 2. la piena parità tra Stato e Chiesa cattolica riconosciuta quale ordinamento giuridico primario, dotato di un suo proprio “ordine”: da qui la rinascita della legislazione bilaterale
  • Concordato: riconosce le più ampi prerogative della Chiesa cattolica in Italia: privilegi specialissimi, non riconosciuti ad altri gruppi religiosi
  • Convenzione fiscale: salda i conti di età liberale e di sue espropriazioni

= ribaltamento impostazione liberale Il trattato (ancora in vigore) - Preambolo “Dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costruire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana” Analizzando il preambolo ci si rende conto del cambiamento rispetto alle guarentigie. È un preambolo ricchissimo e molto pesante. La prima osservazione è che si ripete spesso il concetto di “assolutezza” e “sovranità” e ancora “potestà”, quindi nel preambolo c’è un concentrato di termini che mirano a dare soddisfazione a Pio XI. La chiesa non è più libera chiesa in libera e lo stato, la chiesa respinge l’idea che la sua libertà possa poggiare sul diritto costituzionale, l’ordinamento ecclesiastico vuole trattare da pari a pari con lo stato il proprio statuto. La chiesa, in questo momento, chiarisce che la chiesa non passa da Luigi Sturzo, ma da un accordo tra istituzioni. Il secondo aspetto a cui si indirizzano a cui si indirizzano è la santa sede, non la città del vaticano. Cos’è la santa sede? È il pontefice e il suo governo. Quindi la città del vaticano è oggetto della sovranità del pontefice, è quest’ultimo che ha sovranità in campo internazionale e solo indirettamente la città gode di questa sovranità. Il papa ha l’esclusiva proprietà e giurisdizione di questo territorio. Tutto ciò ha quindi una funzione di carattere strumentale, che ha la funzione di assicurare la piena potestà e giurisdizione sul territorio. La santa sede e la città del vaticano sono soggetti di diritto internazionale neutro, sono neutrali e devono rimanere tali. Lo stato vaticano è uno stato sui generis, è uno stato strumentale, cioè che è uno stato che serve al pontefice, per l’esercizio e l’indipendenza della sua sovranità. SCV stato città del vaticano. Non è nell’Ue, si usa comunque l’euro nel suo territorio, è coinvolto in una serie di convenzioni finanziarie. Piazza San Pietro , in quella piazza la polizia può esercitare, se aperta al pubblico, ma non può accedere oltre i gradini, se non con il permesso della gendarmeria vaticana. territorio vaticano ma aperta al pubblico e potere di polizia italiana, che si arresta a gradini di Basilica – S. Sede può però chiuderla e confine è tra colonnato; Art. 22 : Italia a richiesta di S. Sede può procedere contro delitti perpetrati in territorio vaticano (se delitto commesso in piazza quando aperto al pubblico e catturato Italia agisce senza bisogno di delega vaticana e pure se arrestato in S. Pietro su richiesta gendarmeria vaticana) e sempre se autore del delitto rifugiato in Italia Se la santa sede dovesse trasferirsi ad Avignone, lo stato città vaticano cesserebbe di esistere, senza la santa sede il SCV perde la sua funzione strumentale, e cesserebbe di esistere. Il concordato non è più in vigore. Il Concordato (non più in vigore) “L’Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità” Vedi art 1 del trattato, è poco liberale, non c’è traccia di coscienza personale, libertà religiosa, il concordato da dei diritti all’istituzione ecclesiastica, riconosce una supremazia alla chiesa cattolica, non garantisce libertà dei culti religiosi, garantisce diritti alla libertà religiosa esclusivamente alla chiesa cattolica. I contenuti del concordato: -abroga le legislazioni del 1855 e del 1866 (la cd. legislazione eversiva e pieno riconoscimento ordini religiosi); -esenzioni ai chierici (es dal servizio militare) ed efficacia civile di sanzioni canoniche nei loro confronti, abbiamo una commistione dei due ordinamenti -ritorno alla piena efficacia dei matrimoni canonici nasce il matrimonio concordatario, destinato ad avere effetti giuridici, riconosce efficacia civile anche alle sentenze di nullità ecclesiastiche (se

Mussolini come visto nell’intervento di maggio, si accorge di aver fatto un passo pesante nei confronti dell’istituzione cattolica. Vuole emanare una legge anche per i non cattolici. Non si poteva dare una legittimazione ai non cattolici, per la chiesa cattolica non ci voleva nessuna legislazione per le altre religioni. Mussolini invece per disturbare un po’ la chiesa, dopo che le aveva dato tanto, voleva consentire libertà a tutti i culti. C’è un po’ di confusione su questa legge e le sue motivazioni, voleva disturbare di certo il papa e controllare anche i non cattolici. Anche questa Legislazione per i non cattolici, come il trattato, è ancora in vigore. La legge 1159 ha una potenzialità di libertà che il regio decreto del 1930 chiuderà. Nella legge 1159 i culti sono ammessi a diverse condizioni, espresse in 3 articoli:

  • (^) Art 1 : non professino principi contrari all’ordine pubblico ideale (non solo materiale) o al buon costume. «Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico* o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero»
  • (^) Art 2 : se questo culto voleva darsi un’organizzazione, se voleva creare un ente di rappresentata, questo ente poteva vedersi riconosciuta la personalità giuridica, tuttavia ottenere la personalità giuridica era molto complesso, doveva essere ottenuta soltanto per concessione dello stato, dal ministro di grazia e giustizia (dal 1932 dal ministro degli interni), che chiedeva al consiglio di stato, che faceva votare al Consiglio dei ministri, che era un organo politico, quindi era molto difficile ottenerla personalità giuridica. Inoltre, lo stato poteva aggiungere alle norme statutarie delle norme ulteriori del controllo dello stato. Quindi il loro riconoscimento era lasciato alla discrezionalità governativa. “Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della repubblica su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, uditi il Consiglio di Stato e il consiglio dei ministri (…). Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale”
  • (^) Art 3 : questi culti potevano avere dei ministri, questi ministri (non il gruppo in se) dovevano essere presentati e approvati dal governo, ancora una volta troviamo un controllo di stampo giurisdizionalista, come nell’articolo 2. Senza approvazione dello stato, il ministro non poteva compiere atti destinati ad avere efficacia civile nell’ordinamento dello stato (come il celebrare matrimoni). “Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell’Interno per l’approvazione. Nessun effetto civile puó essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa” Il controllo governativo si accentua ancora di più nel regio decreto 289 del 1930 , che dà attuazione alla legge 1159 del 1929:
  • (^) Art 1 : i culti potevano richiedere l’apertura di un tempio o di un oratorio, esclusivamente ad opera del loro ministro, il quale doveva a sua volta essere approvato discrezionalmente (art legge 1159). Questo ministro deve disporre di una somma di denaro, e dovrà essere presente un nucleo di fedeli di un cospicuo numero, quindi se il gruppo fosse stato molto piccolo, non avrebbero potuto richiedere un luogo di culto. «Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nello stato, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio. L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione. L'apertura è autorizzata con decreto reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno»
  • (^) Art 2 : una volta che il luogo di culto è stato aperto, i fedeli potevano recarsi in riunioni pubbliche solo se presente il ministro di culto oppure su previa autorizzazione dello stesso. In tutti gli altri casi si applicano le norme per le pubbliche riunioni (testo unico pubblica sicurezza). «I fedeli di un culto ammesso nel regno possono, senza preventiva autorizzazione dell’autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la

riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.» In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche (= Testo Unico Pubblica Sicurezza)»

  • (^) Art 3 : «I ministri di un culto ammesso nello stato, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell’autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse. Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue»
  • (^) Art 4 :«I ministri di un culto ammesso nel stato, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità̀ civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto» Quindi tutto era lasciato alla più totale discrezionalità governativa. La legge 1159 è la prima legge che regolamenta tutti i culti insieme, all’infuori della chiesa cattolica. La chiesa cattolica sia nell’età liberale e in età fascista, è trattata a parte, tuttavia nel fascismo c’è la bilateralità, accordo tra stato e chiesa a pari, mentre nei confronti degli altri culti c’ una fonte unilaterale, quella dello stato. Dopo gli anni 30 le cose peggiorano per i non cattolici.
  • Fine del (tendenzialmente) uguale trattamento con i cattolici e la Chiesa cattolica
  • Prima legge «speciale comune» su «diritto di libertà religiosa» ma non legge «generale»: Chiesa cattolica è regolata da diritto «specialissimo» bilaterale: i Patti lateranensi. Per i non cattolici unilateralità seppur mitigata almeno inizialmente: ruolo del valdese Mario Piacentini.
  • Rapido slittamento poliziesco: dal 1932 le competenze originariamente previste in capo al Ministro della Giustizia passano al Ministro dell’Interno
  • Riconoscimento personalità giuridica enti attraverso procedura discrezionalissima – ruolo di autorizzazioni preventive
  • Pesanti limiti a libertà di riunione e ad apertura di luoghi di culto
  • Dal 1934 circolari restrittive del Ministro dell’Interno Buffarini Guidi contro pentecostali, «tremolanti», Testimoni di Geova, esercito della Salvezza …. «viva soddisfazione» degli ambienti vaticani. Condizione ebraica L’Italia ha avuto storicamente due specialità: cattolica e ebraica. Gli ebrei sono quelli che prima erano nel ghetto, è quindi la specialità di chi nella storia è sempre stato ostracizzato e infatti questa specialità l’avevano riconosciuta i liberali. Nel 1857, Rattazzi salvaguarda l’identità ebraica. legge Rattazzi del 1857 (salvaguardava identità comunità ebraiche) sostituita da Regio decreto 30 ottobre 1930 n. 1731 sulle comunità ebraiche (negoziata dall’ebreo Mario Falco): Il regio decreto dell’ottobre del 1930 ha due caratteristiche:
  • Art 1, le comunità israelitiche sono riconosciute come personalità giuridiche di tipo pubblico, soprattutto il potere di riscuotere le tasse. «Comunità israelitiche» come «corpi morali» incaricati del «soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche» = equiparazione delle comunità agli enti pubblici, con previsione di una loro capacità impositiva
  • Art 4, gli ebrei appartengono alla comunità e hanno residenza nel territorio di essa. «appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa» Qualche anno dopo quell’iscrizione alle comunità ebraica non sarà più una cosa buona per loro, nel 1938 con le norme sulla razza, gli elenchi saranno presi direttamente da queste comunità. R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 - Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la razza italiana R.D.L. 29 giugno 1939, n. 1054 - Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica

= “In tal guisa, mentre gli eserciti continuano ad affaticarsi in lotte micidiali, con sempre più crudeli mezzi di combattimento, gli uomini di governo, rappresentanti responsabili delle nazioni, si riuniscono in colloqui, in conferenze, allo scopo di determinare i diritti e i doveri fondamentali, sui quali dovrebbe essere ricostituita una comunanza degli Stati, di tracciare il cammino verso un avvenire migliore, più sicuro, più degno dell’umanità.” = "Lo stesso ordine assoluto degli esseri e dei fini, che mostra l’uomo come persona autonoma, vale a dire soggetto di doveri e di diritti inviolabili, radice e termine della sua vista sociale, abbraccia anche lo Stato come società necessaria, rivestita dall’autorità, senza la quale non potrebbe né esistere ne vivere.” In questa nuova concezione giuridica troviamo un cambiamento—> l’uomo come persona autonoma; al centro del sistema giuridico c’è la persona, non lo Stato che che l’autonomia (soggetto di doveri e diritti inviolabili, depositario di diritti e doveri). Cambiamento di paradigma giuridico che ha come connotazione il superamento del nazionalismo westphaliano. Verso la fine della seconda guerra mondiale abbiamo un cambiamento di paradigma giuridico, che ha come connotazione quella che possiamo sintetizzare come il superamento del nazionalismo westphaliano. Se dobbiamo segnare il passaggio dall’eta moderna a quella contemporanea, lo ritroviamo nella seconda guerra mondiale, con l’erosione del nazionalismo westphaliano. Personalismo e nuova funzione dello Stato in funzione dei diritti dell’uomo che porta a superare il cristallo di Hobbes (cioè obbedienza cieca e assoluta nei confronti dello stato)—> trasformazione del vincolo di obbedienza e della finalità dello Stato. Questi principi si diffondono e trovano altre conferme: prima conferma—> processo di Norimberga dove nasce una nuova fattispecie penalistica—> “crimini contro l’umanità”. Umanità titolare di un bene giuridico che deve essere protetto a livello universale; bene giuridico che è superiore a degli ordini dati dallo stato stesso. Umanità come soggetto giuridico. —> Abbiamo questo passaggio nella Carta delle Nazioni Unite (firmata a S. Francisco il 26 giugno 1945): il compito delle Nazioni Unite è quello di “riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole”. Non c’è più l’ideale di potenza e affermazione, si afferma una tensione verso un’eguaglianza dei diritti. La persona torna ad essere al centro. Firmata la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Parigi, 10 dicembre 1948): “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” (art 1). Attribuisce alle comunità in cui nascono delle persone il dovere di proteggere quella libertà e uguaglianza originaria. Il compito dello Stato diventa una responsabilità, è un rispondere a quella vocazione originaria dell’essere umano. —> rispetto dei diritti quale criterio di valutazione della legittimità di ogni Stato —> congedo dal totalitarismo novecentesco, ma anche dallo statualismo ottocentesco senza tornare al Settecento (le libertà umane del settecento erano delle libertà private; non solo diritti di lockiani di libertà e proprietà ma anche diritti politici e sociali; non c’era una concezione di umanità basata sulla pari dignità, era una concezione gerarchica): la Dichiarazione inverte il rapporto tradizionale fra Stato e diritti facendo degli individui, e non soltanto degli Stati, come voleva una dottrina per lungo tempo dominante, i soggetti del diritto internazionale. La nuova libertà religiosa nell’ordinamento internazionale: le Nazioni Unite La nuova libertà religiosa emerge nell’ art. 18 DUDU (dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) 1948 (questi dibattiti a livello internazionale sono contemporanei a quello che ad esempio in Italia andava maturando nell’assemblea costituente—> per la prima volta il diritto fondamentale di una nazione come l’Italia entra già in dibattito con l’ordinamento internazionale: discussione universale). “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e

sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.

  • prima questione: legame che diventa concreto tra personalismo e diritto, cioè il legame tra l’individuo e il suo diritto. L’individuo è portatore diretto di un diritto. Questo diritto è una libertà e l’individuo si pone come arbitro di questo individuo di cui è titolare.
  • centralità della coscienza (non più istituzione religiosa) come bene giuridico fondativo
  • non c’è solo la libertà religiosa, ma inventa questa nozione triplice: libertà di pensiero, di coscienza e di religione e poi parlerà anche di credo. Dal momento in cui è la coscienza l’oggetto principale della tutela, questa libertà a livello universale non è rivolta solo alla tutela di quelli che possono essere definiti dei credi organizzati in religioni. L’oggetto del diritto di libertà religiosa è la protezione delle manifestazioni più profonde della coscienza.
  • libertà religiosa come scelta individuale; la prima facoltà in cui si manifesta questo diritto è la libertà di cambiare religione. Non è un approccio condiviso da tutti, i gruppi religiosi non concepiscono la libertà religiosa come scelta individuale, per le religioni la libertà religiosa non è una scelta è una risposta a una chiamata, un’appartenenza.
  • libertà religiosa e foro esterno - no catalogo chiuso; si puó portare la libertà religiosa nel foro esterno. Libertà di manifestare in comune o isolatamente, in pubblico o in privato. La libertà è cosi forte che non prevede limiti espressi.
  • Commissione per i diritti umani delle NU - dal 2006 Consiglio per i diritti umani delle NU (Ginevra) La libertà religiosa nell’ordinamento internazionale: le Nazioni Unite Art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) 1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.
  1. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove nel caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. Comparazione:
  • Non esplicitata la libertà di cambiare ma enfasi su «scelta»;
  • Delimitazione esplicita dei limiti legittimi: riserva di legge, necessità, cinque finalità;
  • Enfasi su «scelta» rinforzata con il richiamo – bilanciato – alla libertà religiosa «famigliare» «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti» (art. 18 DUDU,
     1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni (art. 18 PDCP, 1966) 

Limiti: ulteriore condizione che a livello internazionale non poteva essere chiesta. Nello spazio giuridico europeo la necessità è quella che potrebbe essere concepita in una società democratica. A livello internazionale questo non poteva essere chiesto. Lo spazio giuridico europeo II - L’Unione Europea Art. 10 Carta dei diritti fondamentali (Nizza 2000)

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
  2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
  • Riprende integralmente il § 1 dell’art. 9 CEDU senza riportare il § 2 sui limiti
  • «Citazione» dell’obiezione di coscienza, rinviata a necessaria interpositio legis nazionale
  • Modello europeo: accentuazione personalismo su individualismo//accentuazione «società democratica» = diversa storia da tradizione anglosassone e di altre realtà internazionali
  • Prospettiva universalistica: diritti fondamentali superano nazionalismo giuridico
  • Sparisce la persona nella Carta dei diritti perchè la parola individuo in un testo giuridico è più pregnante perchè comporta un allineamento con lo standard internazionale e individua in maniera certa e chiara il soggetto a cui si fa riferimento. E l’Italia? La risposta costituzionale Il modello internazionale
    • Individuo e diritto fondamentale
    • Gruppi sociali in società civile
    • Centralità della coscienza come bene giuridico fondativo
    • Religione- credo- convinzione ...
    • Libertà religiosa come scelta individuale
    • Libertà religiosa e foro esterno – no catalogo chiuso
    • Limiti circoscritti Il lascito italiano
      • Stato al centro e libertà religiosa mero interesse amministrativo
      • Corporazioni interne allo Stato; ero lo stato che emanava la società. Non c’era un concetto di società civile al di fuori delle istituzioni.
      • Religione cattolica come bene giuridico fondativo
      • Confessione religiosa come ordinamento giuridico: modello istituzionale
      • Libertà religiosa come appartenenza (cfr. ebrei)
      • Foro esterno rigidamente regolato Il lascito fascista Individuo e mero interesse Corporazioni interne allo Stato Religione cattolica come bene giuridico fondativo Confessione religiosa come ordinamento giuridico: modello istituzionale Libertà religiosa come appartenenza (cfr. ebrei) Foro esterno rigidamente regolato Assoluta discrezionalità La scelta costituzionale Persona e diritto inviolabile. Approccio personalistico Formazioni sociali Superamento della religione dello Stato - Coscienza come bene giuridico fondativo - temperamenti. Confessione religiosa come ordinamento giuridico: modello istituzionale Libertà religiosa come scelta individuale - temperamenti Libertà religiosa e foro esterno – no catalogo chiuso

Risposta costituzionale e modello internazionale Il principio pluralistico La «conversione» costituzionale dell’ordinamento italiano Sentenza 203 del 1989: principio di laicità—> i giudici costituzionali dicono che un principio supremo dell’ordinamento costituzionale è quello di laicità. E la definizione che dà la Corte Costituzionale di laicità è pluralismo culturale e confessionale. Dall’istituzione-ordinamento (Stato e Chiesa) alla persona —> dalla libertas ecclesiae al diritto di libertà religiosa. Superamento del principio della religione di Stato. Passaggio dal monismo statale al pluralismo. Lo stato diventa plurale, è aperto alle religioni dei suoi cittadini. Riconoscimento normatività della coscienza individuale e associata (art. 2 Cost. e art. 19 Cost.) e della normatività delle confessioni religiose (artt. 7 e 8) – riconoscimento del pluralismo giuridico, anche istituzionale nel contesto del primato della prospettiva personalista Riconoscimento corpi intermedi privati sia flessibilmente organizzati (artt. 19 e 20) sia organizzati come veri e propri ordinamenti giuridici, confessioni religiose (artt. 7 e 8) – riconoscimento dell’autonomia e del pluralismo organizzativo dei gruppi religiosi. Potere dello Stato funzionale ai diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) e alla promozione dell’ uguaglianza sostanziale tra persone e gruppi (art. 3 Cost., art. 8, 1 e 3) = libertà sostanziale/ positiva – un pluralismo tutelato non paternalisticamente dallo Stato costituzionale - superamento dell’indifferenza e della sola attenzione verso libertà negativa; «uguale libertà» tra cattolici e non: «uguaglianza ragionevole»: nuova finalità del principio di bilateralità. La nostra Costituzione non persegue l’uguaglianza tra cattolici e non cattolici, persegue l’uguale libertà: non ambisce a un trattamento identico tra tutti i gruppi, ambisce ad un trattamento ragionevole, diversificato ma in modo tale che tutti abbiano comunque lo stesso grado di libertà. Per fare questo, puó essere necessario avere delle legislazioni differenti, perchè i punti di partenza e le esigenze sono differenti. Lo strumento più importante per realizzare questa diversità di trattamento ai fini dell’uguale libertà è uno strumento di carattere bilaterale, che viene perfezionato con il concorso dello stato e delle confessioni religiose. L’uguale libertà viene assicurata attraverso lo strumento delle intese, quindi accordi tra stato e confessioni religiose. Lo stesso concordato con la chiesa cattolica non ha più lo scopo di segnalare dei rapporti di forza tra ordinamenti, la bilateralità è giustificata dalle finalità del nuovo ordinamento, cioè la tutela dei diritti della persona. Il principio pluralistico La «conversione» costituzionale dell’ordinamento italiano (II) La Costituzione, con l’affermazione del pluralismo costituzionale, supera sia il modello liberale (individualismo stato-centrico) sia quello fascista (corporativismo statocentrico) Lo Stato centrale conserva la “competenza delle competenze” (il diritto all’ultima parola nella sfera del civilmente rilevante) ma non finalizzato alla tutela della sua ipostatizzazione personale - lo «Stato-persona» - ma dei diritti inviolabili della persona. La Costituzione

  • Artt. 2 e 19
  • Art. 2 e 19 – 3 e 20
  • Artt. 7 e 8
  • Artt. 2, 19 e 20
  • Art. 19
  • Art. 19 La scelta costituzionale
    • Persona e diritto fondamentale
    • Superamento della religione dello Stato - Coscienza come bene giuridico fondativo – formazioni sociali
    • Confessione religiosa: modello istituzionale – peso della storia
    • Libertà religiosa come scelta individuale – formazioni sociali Libertà religiosa e foro esterno – no catalogo chiuso Limiti circoscritti