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Appunti di diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Il diritto canonico è il diritto interno ai gruppi religiosi, si occupa dei diritti religiosi, quindi prodotti da comunità religiose. E’ un diritto di tipo religioso. Il diritto ecclesiastico, invece, è un diritto prodotto dallo stato. Storicamente lo stato non è sempre esistito, è una figura istituzionale che ha una sua genesi, un suo sviluppo, ma lo stato come produttore di norme non è un prodotto atemporale, è figlio della storia. Prima che lo stato si affermasse, se usavamo la parola ius o lex, non si pensava alla parola stato, si pensava alla chiesa, a qualche corporazione, a un’entità sovranazionale. Oggi invece quando pensiamo al diritto pensiamo subito allo stato come produttore della norma. Il diritto ecclesiastico quindi è una parte del diritto dello stato. Il termine diritto ecclesiastico ha una genesi molto precisa: è il diritto dello stato che nasce per difendere le prerogative statali nei confronti del maggiore avversario normativo dello stato (la chiesa cattolica). Il diritto ecclesiastico nasce come un diritto molto connesso a quello che oggi chiamiamo pluralismo giuridico; è un diritto dello stato che nasce per cercare di entrare in contatto e regolare i rapporti con un altro ordinamento giuridico. E’ un diritto che da una parte afferma il monopolio dello stato in tema di diritto, dall’altra riconosce l’esistenza di un altro diritto, quello della chiesa cattolica. Questo diritto ecclesiastico ci invia storicamente al tema del dualismo, rinvia a dei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica. Oggi “diritto ecclesiastico” ha conservato questo nome che ci ricorda chi comanda, lo Stato, ma l’aggettivo ecclesiastico va interpretato in senso più largo, perchè oggi il pluralismo giuridico non è più solo quello che mette in relazione lo stato con la chiesa cattolica, oggi il pluralismo giuridico mette in relazione lo stato con molti altri attori religiosi. In più, non ci sono più solo nuove religioni con cui lo Stato deve avere a che fare, ma è cambiato anche il primo termine, il diritto non è più solo quello dello Stato, esiste anche un diritto internazionale, dell’Unione Europea. Con il tempo entrambi i termini di questo nome sono cambiati. Un tempo il diritto ecclesiastico era lo strumento che il giurista dello Stato aveva in mano per controllare la chiesa, oggi il diritto ecclesiastico è sempre un diritto dello stato, ma anche degli ordinamenti internazionali. E’ sempre un diritto del pluralismo giuridico, ma è un pluralismo giuridico molto più complesso in cui giocano il loro ruolo anche i singoli individui (obiezioni di coscienza ecc.). Tutto ciò in cui rileva l’aspetto religioso è assorbito dal diritto ecclesiastico. Dal punto di vista storico, il termine diritto ecclesiastico (che entra formalmente nelle università italiane alla fine dell’ 800 ; infatti, il primo docente di diritto ecclesiastico è Francesco Scaduto ; giurista siciliano; 1890) nasce all’interno di un conflitto tra gli stati nazionali e la chiesa cattolica. E’ un termine che troviamo negli stati a maggioranza cattolica (Spagna, Portogallo, Austria, Germania (in parte) e Francia). La chiesa cattolica anche rispetto ad altre tradizioni cristiane era quella più gelosa della sua autonomia e del suo ordinamento giuridico e quella più ostile ad accettare il primato dello stato nazionale; ha difeso a lungo il suo diritto di intervenire nella sfera temporale. Per questa origine, il diritto ecclesiastico ha due facce: da una parte, un profilo istituzionale (“misura la temperatura delle relazioni tra l’ordinamento giuridico statale e quelli religiosi), dall’altra un profilo personale (il diritto ecclesiastico nelle democrazie istituzionali misura anche il grado di libertà religiosa garantito agli individui e ai gruppi indipendentemente dalla loro natura ordinamentale) Il diritto ecclesiastico è una nozione dinamica, che cambia nel tempo. Si occupa di questioni che hanno una storia più lunga del suo nome (la materia esisteva prima del nome). I rapporti tra ordinamenti statali e religiosi sono rapporti antichissimi, potremmo dire che tutto comincia nel 380 in maniera molto decisa, quando il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell’impero romano. Una prima tappa, un primo paradigma di diritto ecclesiastico lo abbiamo in epoca medievale: quali sono le caratteristiche di questi secoli di storia europea? Abbiamo due immagini che ci dicono anche che il paradigma medioevale è evoluto e cambiato nel tempo.
Prima immagine: rappresenta l’incoronazione di Carlo Magno da parte del Papa. Nella storia occidentale abbiamo avuto un dualismo originario; abbiamo sempre avuto una distinzione tra la sfera religiosa e la sfera temporale (diritto secolare). Invece, ad esempio, nella storia ottomana (a maggioranza musulmana) troviamo una figura sola, che è il sultano che è anche califfo. Qui invece abbiamo due figure distinte: il diritto è plurale, i diritti fanno capo a un’autorità politica diversa da quella che produce le norme di tipo religiose (chiamate canoni, non leggi). Il secondo aspetto è che nel paradigma medievale questo dualismo ha una gerarchia: il pontefice incorona il re. Il potere politico deve essere legittimato dalla religione (forza legittimante). Seconda immagine: Enrico IV che lotta contro il pontefice. L’imperatore non è più in ginocchio a Canossa perchè nessuno gli mette più la corona in testa, c’è una distanza tra chiesa e imperatore, c’è un conflitto. Nel periodo medioevale parliamo di un pluralismo religiosamente orientato : abbiamo più produttori di norme, non c’è uno stato centralizzante ma questi hanno un tratto che li rende omogenei, ovvero la comune appartenenza religiosa. Il cattolicesimo si pone come religione inglobante, quindi la religione dà senso alle realtà sociali e politiche del tempo (regolamentare matrimonio ecc). In questa epoca sfera publica e privata sono unificate dalla morale religiosa, è il codice che tutti seguono; quindi anche il diritto si accorda su questa morale. Anche la gerarchia dei valori (anche normativi) è orientata dalla religione. Ci sono due realtà istituzionali. Qual è la funzione dello stato, del potere temporale? Di essere il braccio secolare del diritto canonico: lo stato è il braccio, ciò che dà forza e permette di diventare efficace al diritto della chiesa. (Secolare: perchè? il secolo è un’unità di misura temporale e si usa un’unità di misura definita per dire che il diritto dell’autorità politica dello stato si occupa solo di cose che non sono destinate a incidere sulla salvezza delle anime, si occupa di cose che riguardano la vita sulla terra. E’ un diritto che non si occupa delle cose ultime, di questo si occupa il diritto della chiesa.) Il diritto del re è un potere secolare perchè si vuol far risaltare il primato dell’autorità religiosa. Lo stato è a servizio della chiesa. La chiesa rivendica la potestas directa in temporalibus (potere di intervento diretto sulle realtà temporali ratione peccati, a motivo del peccato).
Formazione del modello europeo-occidentale: religioni transnazionali- chiese territoriali. I termini sono le chiese nazionali e quelle di stato. Chiese nazionali: paesi scandinavi + regno unito. Chiesa che si ritiene espressione dell’identità nazionali, anche dal punto di vista istituzionale. Inghilterra: la chiesa anglicana è chiesa nazionale. La regina è capo della chiesa anglicana. Chiese di stato: quasi tutti i paesi, non tutte le chiese di stato sono chiese nazionale. Religione identificata da una costituzione come religione dello stato ma la religione conserva la sua autonomia. L’Italia ha avuto chiesa dello stato fino a costituzione repubblicana. Diritto ecclesiastico moderno e contemporaneo
una legge delle compagnie che spesso è più forte di quella degli stati). Ci sono trasformazioni di vario tipo:
Il modello italiano di libertà religiosa La nascita del diritto di libertà religiosa è connessa all’affermazione dello stato moderno. Stato che acquisito la forza di imporre il suo ordine anche all’ordine religioso. Se ci spostiamo all’esperienza italiana, dobbiamo dire che il modello di stato vestfaliano (monopolista, forte, capace di plasmare la società) non si adatta al contesto italiano. Il contesto italiano è sempre stato frammentato dal punto di vista politico, è stato segnato da differenze culturali profonde e soprattutto in Italia c’era il centro della cattolicità (era la penisola su cui la religione aveva uno stato). L’Italia doveva confrontarsi con un vertice religioso. L’Italia si trova in una situazione particolare dove non si affermerà un vero e proprio modello vestfaliano e questo dà il carattere peculiare al modello italiano di libertà religiosa. Dal punto di vista storico, non dobbiamo perdere di vista il ruolo di Roma e della religione nella creazione di questo modello. Abbiamo avuto due modelli di libertà religiosa prima di arrivare a quello di oggi:
Serie di legge che vuole assicurare l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione:
voto; i votanti dell’Italia liberale erano pochissimi, un ceto di proprietari che erano liberi dal popolo cattolico.
Un altro elemento che giocò a favore del Papato fu l’ingresso delle masse in politica, popolo religioso e al contempo capace di superare quella dialettica cattolico-non cattolico con la prima guerra mondiale. Fondamentale a questo proposito su l’introduzione del suffragio universale maschile del 1912. Nel 1919 quando si riunisce il parlamento italiano abbiamo un quadro sconvolto: perchè i liberali sono all’8,6 per centro, i socialisti sono al 32,3, il partito popolare italiano fondato da un prete, Don Luigi Sturzo è al 20,5, democratici sociali al 10,9 e liberali, democratici, radicali al 15,9. La rottura sociale unita con l’incapacità del re e della classe notabile liberale si tradusse in una lacerazione che portò all’affermazione del fascismo: il 28 ottobre 1922 ci fu la celeberrima Marcia su Roma. Il primo ministro Mussolini comprese l’importanza di unire la sfera istituzionale e sociale, con una prima misura inerente il comparto scolastico di raccordo tra sfera istituzionale e sociale. C’è l’abrogazione della legge Coppino e c’è la riforma gentile del 1923: la regione torna nei programmi obbligatori. Si insegna solo la religione cattolica che diventa “fondamento e coronamento dell’istituzione elementare”. La cosa importante della riforma Gentile è che è la prima legge che fa uscire il cattolicesimo dalla sfera privata in cui i liberali l’avevano inserita. La riforma gentile riconosce al cattolicesimo un ruolo pubblico, non più solo privato. Nel 1923 Giovanni Gentile non pensava al cattolicesimo della chiesa: esiste un cattolicesimo delle autorità ecclesiastiche e uno identitario, politico, sbandierato da leader politici di varia natura. Nel 1923 Gentile usava il cattolicesimo non pensando al cattolicesimo insegnato in chiesa, ma per Gentile il cattolicesimo era una filosofia minor, cioè era un elemento irrazionale, mistico che doveva essere insegnato da subito agli studenti che non potevano ancora abbracciare la filosofia maior. Per Gentile il cattolicesimo serviva a smantellare il razionalismo liberale, era funzionale al regime. Questo insegnamento però era solo per la scuola elementare, primaria. Alla scuola media non si insegnava il cattolicesimo perchè si insegnava la filosofia. Di fatto, la riforma Gentile attribuisce l’insegnamento del cattolicesimo a del personale legato alla chiesa cattolica, quindi realizza concretamente il primo passo che la chiesa si aspettava. Nel 1924 Don Sturzo, fondatore del Partito Popolare (espressione dell’associazionismo libero, non controllato da gerarchia ecclesiastica) è costretto all’esilio. Andrà in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e tornerà in Italia solo verso la fine della seconda guerra mondiale. Nel 1928 la legge 2693 riconosce esplicitamente i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica come materia costituzionale: si comincia a delineare una fisionomia bilaterale.
Il superamento delle Guarentigie 11 febbraio 1929: i patti Lateranensi Immagine 11 febbraio 1929, firma patti lateranensi, Benito Mussolini e il segretario di stato, il cardinal Gasparri. Essi firmano un documento fondamentale, i patti lateranensi, “lateranensi” perché si firma in territorio pontificio. Si superano definitivamente le Guarentigie. Cosa sono questi patti? Abbiamo due documenti: Trattato (con quattro allegati—> I: pianta del territorio dello stato della Città del Vaticano; II: pianta degli immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi; III: piante degli immobili esenti da espropriazioni e da tributi; IV: convenzione finanziaria, riguarda la destinazioni dei fondi per la santa sede da parte dello stato, e in generale tematiche patrimoniali in senso ampio) e Concordato (non ha allegati)
= ribaltamento impostazione liberale Il trattato (ancora in vigore) - Preambolo “Dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costruire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana” Analizzando il preambolo ci si rende conto del cambiamento rispetto alle guarentigie. È un preambolo ricchissimo e molto pesante. La prima osservazione è che si ripete spesso il concetto di “assolutezza” e “sovranità” e ancora “potestà”, quindi nel preambolo c’è un concentrato di termini che mirano a dare soddisfazione a Pio XI. La chiesa non è più libera chiesa in libera e lo stato, la chiesa respinge l’idea che la sua libertà possa poggiare sul diritto costituzionale, l’ordinamento ecclesiastico vuole trattare da pari a pari con lo stato il proprio statuto. La chiesa, in questo momento, chiarisce che la chiesa non passa da Luigi Sturzo, ma da un accordo tra istituzioni. Il secondo aspetto a cui si indirizzano a cui si indirizzano è la santa sede, non la città del vaticano. Cos’è la santa sede? È il pontefice e il suo governo. Quindi la città del vaticano è oggetto della sovranità del pontefice, è quest’ultimo che ha sovranità in campo internazionale e solo indirettamente la città gode di questa sovranità. Il papa ha l’esclusiva proprietà e giurisdizione di questo territorio. Tutto ciò ha quindi una funzione di carattere strumentale, che ha la funzione di assicurare la piena potestà e giurisdizione sul territorio. La santa sede e la città del vaticano sono soggetti di diritto internazionale neutro, sono neutrali e devono rimanere tali. Lo stato vaticano è uno stato sui generis, è uno stato strumentale, cioè che è uno stato che serve al pontefice, per l’esercizio e l’indipendenza della sua sovranità. SCV stato città del vaticano. Non è nell’Ue, si usa comunque l’euro nel suo territorio, è coinvolto in una serie di convenzioni finanziarie. Piazza San Pietro , in quella piazza la polizia può esercitare, se aperta al pubblico, ma non può accedere oltre i gradini, se non con il permesso della gendarmeria vaticana. territorio vaticano ma aperta al pubblico e potere di polizia italiana, che si arresta a gradini di Basilica – S. Sede può però chiuderla e confine è tra colonnato; Art. 22 : Italia a richiesta di S. Sede può procedere contro delitti perpetrati in territorio vaticano (se delitto commesso in piazza quando aperto al pubblico e catturato Italia agisce senza bisogno di delega vaticana e pure se arrestato in S. Pietro su richiesta gendarmeria vaticana) e sempre se autore del delitto rifugiato in Italia Se la santa sede dovesse trasferirsi ad Avignone, lo stato città vaticano cesserebbe di esistere, senza la santa sede il SCV perde la sua funzione strumentale, e cesserebbe di esistere. Il concordato non è più in vigore. Il Concordato (non più in vigore) “L’Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità” Vedi art 1 del trattato, è poco liberale, non c’è traccia di coscienza personale, libertà religiosa, il concordato da dei diritti all’istituzione ecclesiastica, riconosce una supremazia alla chiesa cattolica, non garantisce libertà dei culti religiosi, garantisce diritti alla libertà religiosa esclusivamente alla chiesa cattolica. I contenuti del concordato: -abroga le legislazioni del 1855 e del 1866 (la cd. legislazione eversiva e pieno riconoscimento ordini religiosi); -esenzioni ai chierici (es dal servizio militare) ed efficacia civile di sanzioni canoniche nei loro confronti, abbiamo una commistione dei due ordinamenti -ritorno alla piena efficacia dei matrimoni canonici nasce il matrimonio concordatario, destinato ad avere effetti giuridici, riconosce efficacia civile anche alle sentenze di nullità ecclesiastiche (se
Mussolini come visto nell’intervento di maggio, si accorge di aver fatto un passo pesante nei confronti dell’istituzione cattolica. Vuole emanare una legge anche per i non cattolici. Non si poteva dare una legittimazione ai non cattolici, per la chiesa cattolica non ci voleva nessuna legislazione per le altre religioni. Mussolini invece per disturbare un po’ la chiesa, dopo che le aveva dato tanto, voleva consentire libertà a tutti i culti. C’è un po’ di confusione su questa legge e le sue motivazioni, voleva disturbare di certo il papa e controllare anche i non cattolici. Anche questa Legislazione per i non cattolici, come il trattato, è ancora in vigore. La legge 1159 ha una potenzialità di libertà che il regio decreto del 1930 chiuderà. Nella legge 1159 i culti sono ammessi a diverse condizioni, espresse in 3 articoli:
riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.» In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche (= Testo Unico Pubblica Sicurezza)»
= “In tal guisa, mentre gli eserciti continuano ad affaticarsi in lotte micidiali, con sempre più crudeli mezzi di combattimento, gli uomini di governo, rappresentanti responsabili delle nazioni, si riuniscono in colloqui, in conferenze, allo scopo di determinare i diritti e i doveri fondamentali, sui quali dovrebbe essere ricostituita una comunanza degli Stati, di tracciare il cammino verso un avvenire migliore, più sicuro, più degno dell’umanità.” = "Lo stesso ordine assoluto degli esseri e dei fini, che mostra l’uomo come persona autonoma, vale a dire soggetto di doveri e di diritti inviolabili, radice e termine della sua vista sociale, abbraccia anche lo Stato come società necessaria, rivestita dall’autorità, senza la quale non potrebbe né esistere ne vivere.” In questa nuova concezione giuridica troviamo un cambiamento—> l’uomo come persona autonoma; al centro del sistema giuridico c’è la persona, non lo Stato che che l’autonomia (soggetto di doveri e diritti inviolabili, depositario di diritti e doveri). Cambiamento di paradigma giuridico che ha come connotazione il superamento del nazionalismo westphaliano. Verso la fine della seconda guerra mondiale abbiamo un cambiamento di paradigma giuridico, che ha come connotazione quella che possiamo sintetizzare come il superamento del nazionalismo westphaliano. Se dobbiamo segnare il passaggio dall’eta moderna a quella contemporanea, lo ritroviamo nella seconda guerra mondiale, con l’erosione del nazionalismo westphaliano. Personalismo e nuova funzione dello Stato in funzione dei diritti dell’uomo che porta a superare il cristallo di Hobbes (cioè obbedienza cieca e assoluta nei confronti dello stato)—> trasformazione del vincolo di obbedienza e della finalità dello Stato. Questi principi si diffondono e trovano altre conferme: prima conferma—> processo di Norimberga dove nasce una nuova fattispecie penalistica—> “crimini contro l’umanità”. Umanità titolare di un bene giuridico che deve essere protetto a livello universale; bene giuridico che è superiore a degli ordini dati dallo stato stesso. Umanità come soggetto giuridico. —> Abbiamo questo passaggio nella Carta delle Nazioni Unite (firmata a S. Francisco il 26 giugno 1945): il compito delle Nazioni Unite è quello di “riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole”. Non c’è più l’ideale di potenza e affermazione, si afferma una tensione verso un’eguaglianza dei diritti. La persona torna ad essere al centro. Firmata la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Parigi, 10 dicembre 1948): “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” (art 1). Attribuisce alle comunità in cui nascono delle persone il dovere di proteggere quella libertà e uguaglianza originaria. Il compito dello Stato diventa una responsabilità, è un rispondere a quella vocazione originaria dell’essere umano. —> rispetto dei diritti quale criterio di valutazione della legittimità di ogni Stato —> congedo dal totalitarismo novecentesco, ma anche dallo statualismo ottocentesco senza tornare al Settecento (le libertà umane del settecento erano delle libertà private; non solo diritti di lockiani di libertà e proprietà ma anche diritti politici e sociali; non c’era una concezione di umanità basata sulla pari dignità, era una concezione gerarchica): la Dichiarazione inverte il rapporto tradizionale fra Stato e diritti facendo degli individui, e non soltanto degli Stati, come voleva una dottrina per lungo tempo dominante, i soggetti del diritto internazionale. La nuova libertà religiosa nell’ordinamento internazionale: le Nazioni Unite La nuova libertà religiosa emerge nell’ art. 18 DUDU (dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) 1948 (questi dibattiti a livello internazionale sono contemporanei a quello che ad esempio in Italia andava maturando nell’assemblea costituente—> per la prima volta il diritto fondamentale di una nazione come l’Italia entra già in dibattito con l’ordinamento internazionale: discussione universale). “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e
sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni (art. 18 PDCP, 1966) Limiti: ulteriore condizione che a livello internazionale non poteva essere chiesta. Nello spazio giuridico europeo la necessità è quella che potrebbe essere concepita in una società democratica. A livello internazionale questo non poteva essere chiesto. Lo spazio giuridico europeo II - L’Unione Europea Art. 10 Carta dei diritti fondamentali (Nizza 2000)
Risposta costituzionale e modello internazionale Il principio pluralistico La «conversione» costituzionale dell’ordinamento italiano Sentenza 203 del 1989: principio di laicità—> i giudici costituzionali dicono che un principio supremo dell’ordinamento costituzionale è quello di laicità. E la definizione che dà la Corte Costituzionale di laicità è pluralismo culturale e confessionale. Dall’istituzione-ordinamento (Stato e Chiesa) alla persona —> dalla libertas ecclesiae al diritto di libertà religiosa. Superamento del principio della religione di Stato. Passaggio dal monismo statale al pluralismo. Lo stato diventa plurale, è aperto alle religioni dei suoi cittadini. Riconoscimento normatività della coscienza individuale e associata (art. 2 Cost. e art. 19 Cost.) e della normatività delle confessioni religiose (artt. 7 e 8) – riconoscimento del pluralismo giuridico, anche istituzionale nel contesto del primato della prospettiva personalista Riconoscimento corpi intermedi privati sia flessibilmente organizzati (artt. 19 e 20) sia organizzati come veri e propri ordinamenti giuridici, confessioni religiose (artt. 7 e 8) – riconoscimento dell’autonomia e del pluralismo organizzativo dei gruppi religiosi. Potere dello Stato funzionale ai diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) e alla promozione dell’ uguaglianza sostanziale tra persone e gruppi (art. 3 Cost., art. 8, 1 e 3) = libertà sostanziale/ positiva – un pluralismo tutelato non paternalisticamente dallo Stato costituzionale - superamento dell’indifferenza e della sola attenzione verso libertà negativa; «uguale libertà» tra cattolici e non: «uguaglianza ragionevole»: nuova finalità del principio di bilateralità. La nostra Costituzione non persegue l’uguaglianza tra cattolici e non cattolici, persegue l’uguale libertà: non ambisce a un trattamento identico tra tutti i gruppi, ambisce ad un trattamento ragionevole, diversificato ma in modo tale che tutti abbiano comunque lo stesso grado di libertà. Per fare questo, puó essere necessario avere delle legislazioni differenti, perchè i punti di partenza e le esigenze sono differenti. Lo strumento più importante per realizzare questa diversità di trattamento ai fini dell’uguale libertà è uno strumento di carattere bilaterale, che viene perfezionato con il concorso dello stato e delle confessioni religiose. L’uguale libertà viene assicurata attraverso lo strumento delle intese, quindi accordi tra stato e confessioni religiose. Lo stesso concordato con la chiesa cattolica non ha più lo scopo di segnalare dei rapporti di forza tra ordinamenti, la bilateralità è giustificata dalle finalità del nuovo ordinamento, cioè la tutela dei diritti della persona. Il principio pluralistico La «conversione» costituzionale dell’ordinamento italiano (II) La Costituzione, con l’affermazione del pluralismo costituzionale, supera sia il modello liberale (individualismo stato-centrico) sia quello fascista (corporativismo statocentrico) Lo Stato centrale conserva la “competenza delle competenze” (il diritto all’ultima parola nella sfera del civilmente rilevante) ma non finalizzato alla tutela della sua ipostatizzazione personale - lo «Stato-persona» - ma dei diritti inviolabili della persona. La Costituzione