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Diritto ecclesiastico, appunti lezioni, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Diritto ecclesiastico: appunti delle lezioni Insubria,

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 17/06/2016

marty993
marty993 🇮🇹

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Mentre lo stato si afferma anche gli altri produttori di diritto si affermano e
producono norme.
PLURALISMO GIURIDICO: approccio che tiene conto di coesistenza in medesimo
spazio tempo di norme prodotte da più attori, più o meno organizzati ed i cui
rapporti variano nel tempo.
Esso tiene conto di attori che producono diritto che vivono nello stesso
momento e nello stesso spazio. I soggetti possono essere più o meno
organizzati.
Il pluralismo giuridico ci dice che il diritto non è prodotto da un solo attore ma
da più protagonisti.
I vari diritti non sono identici, ma hanno caratteristiche particolari.
La caratteristica principale del diritto dello stato è quella di essere un diritto
territoriale. I diritti religiosi sono invece diritti personali. Il fedele salvaguarda il
proprio diritto indipendentemente dai confini tra gli stati.
Il codice canonico della Chiesa vale per tutti i cattolici, al di là del territorio.
I diritti di tipo consuetudinario sono territoriali ma risentono anche della
tipologia della popolazione in cui vengono affermati (territoriali personali).
I rapporti tra norme Statali, norme religiose e consuetudini (triangolo di Menski)
variano nello spazio e nel tempo. Questi rapporti non sempre stati gli stessi nel
corso dei secoli. La supremazia dello Stato, per esempio si è affermata dopo
secoli.
“STATO” MEDIOEVALE
Possiamo associare il termine stato medievale al pluralismo inglobante.
In realtà non si potrebbe parlare di Stato Medioevale perchè esisteva un
reticolo di attori in continua tensione tra loro, vi erano consuetudini, diritto
canonico e diritti dei singoli feudi.
Il medioevo era una società plurale tenuta insieme dalla fede religiosa , da qui
il termine pluralismo inglobante, con dei valori e principi da rispettare che
davano ordine alla società.
L'occidente era tutto cattolico (omogeneità religiosa).
Lo stato era un “braccio secolare” del diritto religioso, cioè assicurava che le
norme religiose venissero rispettate. Il diritto religioso veniva applicato
direttamente, aveva una valenza civile senza dover passare dalle autorità
dello stato. Esso non doveva rendere esecutive le norme religiose.
Pluralismo religiosamente ordinato: era la religione che dava ordine ai vari
pluralismi della società.
Sia la sfera pubblica che la sfera privata erano informate e unificate dalla
morale religiosa. Per Sfera pubblica si intende lo Stato (sfera pubblica
istituzionale) e la società civile(industria, giornali, associazionismo, movimenti
d'opinione..), che si occupa di esercitare i diritti costituzionali.
Nel medioevo tutto era unificato dalla religione, che era il produttore di diritto
più importante.
In questo periodo si sviluppano due concetti:
TEOCRAZIA: “governo diretto della Chiesa”. In realtà non c'è mai stato un
governo teocratico, ma questa era l'aspirazione massima nel medioevo.
POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS: potestà, giurisdizione diretta della
Chiesa in tutti gli affari civili. Nella società medioevale la chiesa rivendicava il
potere di intervenire direttamente negli affari sociali senza nessuna
intermediazione da parte degli altri poteri.
La ragione dell'intervento della Chiesa nella sfera temporale era il “peccato”:
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Mentre lo stato si afferma anche gli altri produttori di diritto si affermano e producono norme. PLURALISMO GIURIDICO: approccio che tiene conto di coesistenza in medesimo spazio tempo di norme prodotte da più attori, più o meno organizzati ed i cui rapporti variano nel tempo. Esso tiene conto di attori che producono diritto che vivono nello stesso momento e nello stesso spazio. I soggetti possono essere più o meno organizzati. Il pluralismo giuridico ci dice che il diritto non è prodotto da un solo attore ma da più protagonisti. I vari diritti non sono identici, ma hanno caratteristiche particolari. La caratteristica principale del diritto dello stato è quella di essere un diritto territoriale. I diritti religiosi sono invece diritti personali. Il fedele salvaguarda il proprio diritto indipendentemente dai confini tra gli stati. Il codice canonico della Chiesa vale per tutti i cattolici, al di là del territorio. I diritti di tipo consuetudinario sono territoriali ma risentono anche della tipologia della popolazione in cui vengono affermati (territoriali personali). I rapporti tra norme Statali, norme religiose e consuetudini (triangolo di Menski) variano nello spazio e nel tempo. Questi rapporti non sempre stati gli stessi nel corso dei secoli. La supremazia dello Stato, per esempio si è affermata dopo secoli.

“STATO” MEDIOEVALE

Possiamo associare il termine stato medievale al pluralismo inglobante. In realtà non si potrebbe parlare di Stato Medioevale perchè esisteva un reticolo di attori in continua tensione tra loro, vi erano consuetudini, diritto canonico e diritti dei singoli feudi. Il medioevo era una società plurale tenuta insieme dalla fede religiosa , da qui il termine pluralismo inglobante, con dei valori e principi da rispettare che davano ordine alla società. L'occidente era tutto cattolico ( omogeneità religiosa). Lo stato era un “braccio secolare” del diritto religioso, cioè assicurava che le norme religiose venissero rispettate. Il diritto religioso veniva applicato direttamente, aveva una valenza civile senza dover passare dalle autorità dello stato. Esso non doveva rendere esecutive le norme religiose. Pluralismo religiosamente ordinato: era la religione che dava ordine ai vari pluralismi della società. Sia la sfera pubblica che la sfera privata erano informate e unificate dalla morale religiosa. Per Sfera pubblica si intende lo Stato (sfera pubblica istituzionale) e la società civile(industria, giornali, associazionismo, movimenti d'opinione..), che si occupa di esercitare i diritti costituzionali. Nel medioevo tutto era unificato dalla religione, che era il produttore di diritto più importante. In questo periodo si sviluppano due concetti: TEOCRAZIA: “governo diretto della Chiesa”. In realtà non c'è mai stato un governo teocratico, ma questa era l'aspirazione massima nel medioevo. POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS: potestà, giurisdizione diretta della Chiesa in tutti gli affari civili. Nella società medioevale la chiesa rivendicava il potere di intervenire direttamente negli affari sociali senza nessuna intermediazione da parte degli altri poteri. La ragione dell'intervento della Chiesa nella sfera temporale era il “peccato”:

per combatterlo e per evitare che l'uomo perdesse la propria salvezza la Chiesa voleva un controllo diretto. Tutto ciò poteva funzionare finchè c'era l'omogeneità religiosa: con la riforma protestante del 1517,il cristianesimo occidentale si divide. Abbiamo un nord europa protestante, un sud europa cattolico e il Regno Unito anglicano. L'effetto principale è stato un rafforzamento dello Stato, che non deve più seguire le indicazioni della Chiesa che non risponde più agli interessi di tutti i suoi sudditi. Lo stato diventa l'arbitro della vita sociale poiché la religione non è più in grado di garantire l'omogeneità.

IL CRISTALLO DI HOBBES 1588-

Veritas Jesus Christus: la verità è Gesù cristo. Quis interpretabitur?: chi interpreterà questa verità dal momento che non c'è più omogeneità? Auctoritas non veritas facit legem: la legge si stacca dalla religone e diventa secolare, un diritto basato sui rapporti di forza. Un diritto che è lo stato, in nome della sua autorità, a produrre. Oboedentia allo stato: è l'autorità dello stato a richiedere obbedienza ai sudditi. Hobbes raffigura lo Stato moderno nel Leviatano, un essere con in mano un pastorale (potere religioso) e una spada (potere temporale). Lo stato moderno si afferma con un primato sulla religione. Il vestito del Leviatano è costituito da piccoli cittadini, i sudditi che rappresentano il fulcro dello stato moderno.

LO STATO WESTPHALIANO

la pace di Westfalia nel 1648 pone fine alle guerre di religione e certifica la fine dell'omogeneità religone. Questa pace certifica la supremazia dello Stato moderno, che è uno stato monopolista, il cui diritto è unico. Si parla di positivismo giuridico: il diritto viene posto dallo stato, uno stato che ha le caratteristiche dell'assolutezza e della supremazia e che è quindi piramidale e gerarchico. Se lo stato non riconosce rilevanza al diritto religioso questo è visto solo come un qualcosa di privato senza valenza civile. Vi è una rigida distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, al cui interno vi è la religione. Il pluralismo viene controllato dallo stato, non più inglobante nel senso ecclesiastico, ma inglobante nel senso statalista. Lo stato sostituisce la Chiesa. GIURISDIZIONALISMO: attitudine dello stato a volersi occupare anche degli affari religiosi. Politica di controllo della religione. Lo stato arriva anche a emanare norme religiose: la Chiesa è controllata dallo stato, che non ne rispetta l'autonomia. SEPARATISMO: separazione tra potere temporale e religioso, ma anche l'idea per cui lo stato deve disinteressarsi di tutto ciò che fa parte della Chiesa. La religione fa parte della sfera privata, la sfera pubblica deve separarsi dalla religione, lo stato deve essere neutrale e laico. Giurisdizionalismo e separatismo possono andare insieme: si afferma laicità ma vengono comunque emanate norme in ambito religioso. POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS: La Chiesa si appella agli stati perchè facciano si che il diritto della Chiesa sia ancora in vigore. La chiesa non rivendica di applicare il proprio potere direttamente ma si affida al potere degli Stati. Essa accetta il primato dello Stato

nella società circolano delle idee che sono contrarie allo spirito di democrazia si rende più fragile lo stato contemporaneo. La religione è ago della bilancia della fragilità dello stato. Lo stato non può ignorare ciò che circola nella società. Clash of civilation: scontro tra civiltà. Scontro tra modi diversi di vedere i sistemi giuridici. Gli stati contemporanei hanno reagito in modo diverso a questa crisi:

  • Stato magnete (francese) : risponde alle sfide del pluralismo attirando tutto a se, volendo riportare tutte le diversità ad una unità imponendo l'indirizzo statale. Rivendica la centralità dello stato. Viene definito modello assimilazionista, vuole attenuare le diversità e far si che esista quanta più omogeneità possibile. Nella sfera pubblica si è tutti uguali. Percepisce il pluralismo come una minaccia.
    • Stato come “armonia suprema” : melting pot (USA): lo stato può convivere con tutte le diversità mischiate insieme. La diversità non impedisce l'unità.
    • Stato macedonia: salad bowl (UK): le comunità non si fondono insieme, ma restano staccate, vivono separate una dall'altra. Gruppi etnici diversi fra loro convivono, ciascuna comunità fa da sé. Modello che viene chiamato comunitarista.
    • stato mosaico e condivisione dei principi fondamentali (UE- laicità) : ciascuno mantiene la propria diversità, ma nel mosaico si deve stare tutti insieme. Le diversità non si annullano né vivono separatamente. I principi fondamentali tengono unite le diversità. Il giurista deve servirsi di tecniche che rispondano al pluralismo: TECNICHE DI BILANCIAMENTO: è necessario un compromesso, cioè nessun diritto deve eliminare l'altro. Il giurista deve trovare un equilibrio tra i diritti, che devono convivere. I valori costituzionali non paiono in sé suscettibili di una secca affermazione o negazione, ma piuttosto di una ponderazione. I casi in cui questi conflitti possono essere risolti sono: 1 nessun accomodamento e a volte, diritto penale 2 obiezione di coscienza, clausole derogatorie 3 accordo implicito (es. prassi amministrativa) 4 accordo esplicito (concordato). DIRITTO ECCLESIASTICO: il diritto ecclesiastico studia quelsettore dell'ordinamento giuridico dello Stato che interagisce, nei modi più vari, con il fenomeno religioso. Le norme che si occupano della libertà religiose sono norme che si sviluppano in tutti i settori normativi. FONTI
  • Le norme della Costituzione rilevanti per la materia: artt. 3, 7, 8, 19, 20, 117; inoltre gli artt.: 2, 9, 13-15, 21-25, 33
  • Le leggi di esecuzione degli accordi e di approvazione delle intese
  • Le disposizioni unilaterali dello Stato in materia religiosa (tra cui le norme dettate per le confessioni senza accordo o intesa: l. n. 1159/1929 e r.d. n. 289/1930)
  • I regolamenti dettati con d.P.R.
  • Le circolari amministrative
  • Le norme che sia pure indirettamente riguardano il fenomeno religioso

(statuto dei lavoratori, legge sulla privacy , divorzio, aborto …)

  • Le leggi adottate dalle regioni nelle materie di loro competenza aventi profili di interesse religioso (edilizia di culto, assistenza spirituale, beni culturali …) -Le norme sulla libertà religiosa contenute nei trattati internazionali e nel trattato costitutivo dell’UE (ultima versione) PRIMO BILANCIAMENTO «Ogni persona si sottometta alle autorità che le sono superiori. Non esiste infatti autorità se non proviene da Dio (…) è necessario sottomettersi non solo a motivo dell’ira ma anche a motivo della coscienza» (Rm. 13, 1-7) «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Lc. 20, 25) problema di competenze, di separazione. Non si sa in realtà ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio. «Ma Pietro e gli apostoli risposero: "Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini"» (At. 5, 29) Il cristianesimo pone un rapporto di tensione tra l'obbedienza a Dio e alle autorità politiche. Si rompe armonia tra religione e politica, la prima può contrastare e può dividere l'unità della città. Dio può comandare qualcosa di diverso dall'imperatore. Ciò rompe l'unità dell'impero Romano. La religione diventa un qualcosa che le autorità politiche non riescono più a controllare, i cittadini possono scegliere di seguire Dio prima ancora dell'imperatore. La religione comincia ad avere a che fare con la libertà, nasce il diritto di scegliere, il diritto di libertà di potersi comportare in maniera conforme ad un credo che non sia quello uguale ad un dovere civico.

LATTANZIO E TERTULLIANO (155-220 a.c)

Due apologeti: difendevano ed esaltavano la dottrina cristiana contro i filosofia pagani e coloro che mettevano in dubbio la concezione cristiana. Libertas religiosa: compare per la prima volta negli scritti di questi due apologeti che scrivono in difesa dei cristiani perseguitati. « Diritto fondamentale, privilegio della natura, che ogni essere umano dovrebbe pregare in base alle proprie convinzioni» «Badate, infatti, che non concorra anche questo al delitto di irreligiosità, togliere la libertà di religione e interdire la scelta della divinità così che non mi sia permesso onorare chi voglio, ma sia costretto a onorare chi non voglio. Nessuno vorrà essere onorato da chi non vuole farlo, nemmeno un uomo» (Apologia 2 4, 6) La religione viene legata alla volontà della persona, ad una scelta individuale. La scelta può essere tra onorare un Dio, ma anche non onorare alcun Dio (ateismo). Questa idea di libertà religiosa è assente nell'ideologia musulmana e nelle religioni asiatiche. La libertà religiosa dipende dalla scelta individuale e umana, perchè se così non fosse si svilirebbe non solo la divinità, ma anche la persona stessa. Il termine convinzione viene visto in una prospettiva alta di ideologie filosofiche

Ci sono alcuni elementi di continuità con Lattanzio e Tertulliano: la scelta può riguardare qualsiasi religione. Costantino da libertà ai cristiani, ma anche a religiosi diversi. La libertà religiosa diventa funzionale al potere: la libertà religiosa è funzionale al fatto che, la divinità, qualunque sia, sia benevola allo stato. La religione viene definita CIVILE: è si aperta al trascendente e alla divinità, ma serve soprattutto allo stato. Vi è una strumentalizzazione politica della religione. Viene compressa in questo modo la libertà religiosa individuale che viene tutelata solo fino a quando sarà funzionale al bene dello stato. Nel 380 con l'Editto di Tessalonica la religione cristiana diventa l'unica religione dello Stato. I cristiani da oppressi diventano oppressori. Passaggio dalla sfera individuale a religione civile. La religione civile è quella usata a fini politici, ai fini della coesione sociale. Il paese che oggi utilizza il termine religione civile è l'USA: l'ideologia americana riconosce qualsiasi religione, ma essa deve essere funzionale alla politica del paese. Dimensione della religione:

  • personale individuale
  • collettiva: gruppo, comunità religiosa, culto
  • civile politica : strumento della politica per mantenere saldo il proprio potere. (atei devoti) Nasce tensione tra dimensione politica del cristianesimo e dimensione individuale. La teologia cristiana continuerà a dire che la libertà religiosa è una scelta personale, ma se una religione diversa si fosse manifestata nel foro esterno ci sarebbero stati problemi. Nel sacro Romano Impero era il Papa, la religione che legittimava il potere temporale dell'imperatore (pluralismo inglobante). Nella parte orientale dell'impero vi era la concezione secondo cui il potere discendesse direttamente da Dio. L'imperatore si ritiene lui stesso depositario del potere, mentre nell'occidente è il papa ad essere depositario del potere che conferisce poi all'imperatore. Il Vescovo di Roma in occidente rivendica sempre più potere, che però in oriente non viene riconosciuto. Questa divisione porta allo scisma del 1054 che vede la separazione tra Cristianesimo Cattolico e Cristianesimo Ortodosso. Il Cristianesimo Ortodosso è caratterizzato dall'idea che il potere politico ha un ruolo di supremazia e di controllo della Chiesa. Ci deve essere “sinfonia” tra religione e potere politico: essi devono regnare insieme e con armonia. Il mondo Ortodosso, ancora oggi, non accetta la figura del papa come autorità suprema ed è ancora molto legato alla politica. Da qui nasce il termine CESAROPAPISMO: il capo politico non è solo imperatore, ma è anche papa, capo della chiesa. In occidente si sviluppa un altro sistema di relazioni tra potere politico e chiesa. L'imperatore riceve la corona dal Papa, ma le figure rimangono due: DUALISMO. Si devono quindi combinare la figura dell'imperatore e del papa. «Così, noi sappiamo che il corpo di tutta la Santa Chiesa è ripartito tra due persone, la sacerdotale e la reale, e noi accettiamo ciò che è stato stabilito dai santi Padri. A questo riguardo, Gelasio (…) scrive all’imperatore Anastasio:

"esistono in realtà due poteri che reggono il mondo: la sacra autorità dei vescovi e il potere reale"» Papa Gelasio e il Concilio di Parigi (829). Non si parla di separazione tra Stato e Chiesa, ma distinzione. Innocenzo III fu il massimo esponente della potestas directa della Chiesa. Il papa viene visto come il patriarca d'occidente, con in testa la tiara (caratterizzata dai tre cerchi che rappresentano il potere del papa sia all'inferno che nel purgatorio e nel regno dei cieli). In questo clima quella che è la libertas religiosa è molto ridotta. Si afferma la dimensione politica della religione e anche la dimensione associativa. È la chiesa ad essere titolare del diritto di libertà religiosa e non l'individuo, che viene schiacciato tra lo stato e la chiesa. Il foro esterno deve in tutto e per tutto obbedire a ciò che le due istituzioni decidono insieme. «Da essi proviene un peccato, per il quale hanno meritato non solo di essere separati dalla Chiesa con la scomunica, ma di essere tolti dal mondo con la morte. Infatti è ben più grave corrompere la fede, in cui risiede la vita delle anime, che falsare il danaro, con cui si provvede alla vita temporale. Perciò, se i falsari e altri malfattori sono subito messi a morte giustamente dai principi; a maggior ragione e con giustizia potrebbero essere non solo scomunicati, ma uccisi gli eretici, appena riconosciuti colpevoli di eresia» ( S. Tommaso, S. T., II, Q, XI, art. 3) Si afferma il concetto di LIBERTAS ECCLESIAE: titolare del diritto di libertà religiosa è la chiesa. Cade totalmente la prospettiva precedente: gli individui non hanno più libertà religiosa a meno a che gli individui non si conformano a ciò che la chiesa detta. Viene messa in ombra ma sopravvive la libertà religiosa individuale, vista come atto volontario: «Nessuno può agire contro la propria coscienza. Uno dovrebbe seguire la propria coscienza piuttosto che il giudizio della Chiesa, quando uno è certo» ( Bernardo da Parma) l'idea della libertà di coscienza continua ad essere confermato, nonostante la libertas ecclesiae si affermi. «Tutto ciò che non viene dalla fede è peccato» (Rm. 14, 23) = « È peccato agire contro coscienza anche se sbaglia» (Abelardo) : primato della coscienza. Il filone personalistico non scompare del tutto, è minoritario ma continua ad alimentare la religione cristiana. L'idea individuale della religione tornerà in voga con la nascita del PROTESTANTESIMO. La rottura dell'omogeneità cattolica europea porta all'emersione della religione come libertà individuale: non essendoci più unità religiosa, la chiesa non può essere più uno strumento di governo. Lo stato deve collegarsi direttamente ai sudditi. La libertà religiosa diventa un diritto personale che lo stato riconoscerà direttamente ai suoi sudditi. Lo stato rivendica il primato come guardiano di diritto. L'affermazione dell'individualismo serve per l'affermazione dello stato moderno. Grazie a questo si può fare a meno della Chiesa, che vede l'individualismo come una minaccia e come un trionfo dello stato: sconfitta del progetto teocratico.

diversa da quella che pratica” Nell’età liberare non veniva accettato l’istituto dell’obiezione di coscienza, in quanto vi era il primato del diritto statale (stato westphaliano). Quando lo stato interviene, quel diritto non può essere derogato : primato del positivismo giuridico statale. L’idea liberale si diffonde in tutta Europa. Una delle prime manifestazioni è quella della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789: «L’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e con gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’Uomo e del Cittadino” (…). Approccio giusnaturalista legato al diritto naturale. Lo stato usa una terminologia non religiosa: Essere Supremo e non Dio. Lo stato riconosce un fondamento giusnaturalista legato a determinati diritti, riconosce un dio che però non chiama con il proprio nome. Questo Essere Supremo è passivo: tutto ciò avviene in sua presenza e con i suoi auspici. È solo spettatore, è lo stato che riconosce i diritti, che non vengono più fondati da Dio. Lo stato garantisce i diritti dei singoli uomini: concezione del diritto non legata al pluralismo inglobante. “Nessuno deve essere inquietato per le sue opinioni, anche religiose, a patto che la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge» (art.

Tutela del foro interno assoluta, a patto che la manifestazione delle opinioni religiose non turbi il foro esterno. Da qui tutte le norme differenzieranno il foro interno e il foro esterno.

MODELLO SEPARATISTA- FRANCIA 1905

Legge francese che esprime il modello separatista ideato da Locke. «La Repubblica assicura la libertà di coscienza. Garantisce il libero esercizio dei culti con le sole restrizioni dettate qui di seguito nell’interesse dell’ordine pubblico» (art. 1); Lo stato assicura il foro interno e il foro esterno, ma con limitazioni. «La Repubblica non riconosce né stipendia né sovvenziona alcun culto (…) Potranno tuttavia essere iscritte ai bilanci pubblici le spese relative ai servizi di assistenza spirituale destinati ad assicurare il libero esercizio dei culti negli istituti pubblici quali i licei, i collegi, le scuole, gli ospedali, gli asili e le prigioni» (art. 2); il separatismo affermava la neutralità assoluta, ma in realtà non era proprio così. Lo Stato non riconosce, non stipendia né sovvenziona : separatismo, non confessionale. Lo Stato può stipendiare per assicurare la libertà religiosa in alcuni istituti pubblici menzionati, che sono segregabili e obbligabili. In questi casi lo stato può investire soldi pubblici per assicurare la libertà religiosa, proprio perché l’individuo non può esercitare il proprio diritto da sé. Il separatismo da un lato impedisce che ci siano trasferimenti di denaro dallo stato alla chiesa, da un altro risponde di alcune esigenze: se il diritto religioso è proprio del cittadino, il diritto statale non può esserne del tutto indifferente, altrimenti quel diritto rimarrebbe privo di contenuti. Il separatismo sarà sempre relativo, mai assoluto. Lo stato deve intervenire per

rendere la libertà religiosa un vero e proprio diritto. « (…) le associazioni cultuali che, organizzandosi in conformità alle regole di organizzazione generale del culto di cui assicurano l’esercizio (…)» (art. 4) Lo stato separatista rispetta l’autonomia delle religioni. Lo statuto delle religioni non viene deciso dallo Stato. Separatismo classico:

  • Assenza di concordati tra stato e chiesa
  • Rispetto autonomia confessionale
  • No trasferimenti di denaro tra Stato e chiesa.

ENCICLICA “QUANTA CURA” (SILLABO DEGLI ERRORI)- PIO

IX (1864)

XV. È libero ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione che, sulla scorta del lume della ragione, avrà reputato essere vera. La chiesa condanna la libertà religiosa individuale. La ragione è una facoltà razionale, implica una individualità isolata. La coscienza implica un’individualità di relazione con Dio. LXXVII. In questa nostra età non conviene più che la religione cattolica si ritenga come l’unica religione dello Stato, esclusi tutti gli altri culti, quali che si vogliano. La chiesa sostiene che l’unica legittima è quella cattolica. Lo stato deve essere confessionale cattolico. (contrasto con ideologia liberale).

PIO X, 11 FEBBRAIO 1906: ENCICLICA VEHEMENTER NOS

«Il Concordato tra Sommo Pontefice e governo francese (…) era un contratto bilaterale che obbligava le due parti (…) Ora oggi lo Stato abroga, per sua sola volontà, il solenne patto che aveva firmato (…) E per rompere con la Chiesa, per liberarsi dalla sua amicizia, senza indietreggiare di fronte a nulla, non esita a infliggere alla Sede apostolica l’oltraggio che risulta da questa violazione» La chiesa contesta il fatto che il contratto bilaterale tra stato e chiesa sia stato abrogato solo per volontà dello stato, che ormai è al vertice. I diritti non sono più garantiti dalla Chiesa, Dio è un solo spettatore. Da qui nasce l’ideologia moderna del Diritto Statuale: la libertà religiosa è un diritto garantito dallo Stato.

CARATTERI DEL LIBERALISMO OTTOCENTESCO:

caratteri generali che possono essere usati come modelli nell’Europa.

  • Stato separatista distinto da sacerdozio: la sovranità statale non ha più una legittimazione religiosa. La sovranità non dipende dalla religione.
  • Chiese come libere e private associazioni: la chiesa non è più un’istituzione pubblica. L’aggettivo “libere” è riferito ai fedeli che ne fanno parte. Il cittadino non è più obbligato, può anche non far parte di nessuna religione.
  • Primato di una legge statale concepita come neutra, cioè indifferente alla religione: lo stato afferma la separazione e di conseguenza le leggi dello stato non saranno più influenzate dalla religione, ma saranno neutre. Lo stato non legifererà per sostenere la moralità religiosa.
  • Libertà religiosa: libertà “da” più che libertà “di” e libertà negativa e non positiva: stato neutrale e indifferente: libertà formale negativa: non mira a promuovere la religione o a rimuovere gli ostacoli che potessero

La maggior parte dei politici piemontesi, saranno accusati dalla Chiesa di aver rotto l’unità tra Stato e Chiesa. Solo la separazione poteva rigenerare lo Stato e la vita della Chiesa. I liberali per separare lo Stato dalla chiesa approvano numerose leggi che di fatto rendono il Piemonte lo stato più laico della penisola:

  • 1849: LEGGE SINEO: la differenza di culto non poteva formare eccezione al “godimento dei diritti civili ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari”: si chiariva il modo definivo che tutti i cittadini fossero uguali di fronte alla legge. Non c’era discriminazione religiosa di fronte all’accesso alle cariche pubbliche. I diritti garantiti dalla costituzione sono indipendenti dall’appartenenza religiosa.
    1. Due LEGGI SICCARDI: I) riduzione efficacia giurisdizione canonica: toglie potere ai tribunali della Chiesa, che cessano di avere rilevanza civile. Anche i sacerdoti sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria. Prima del 1850 la qualifica di sacerdote rendeva immuni di fronte ai tribunali dello Stato. II) Lotta alla «manomorta»: obbliga gli enti ecclesiastici a chiedere l’autorizzazione dello stato ogni volta che acquistano dei beni immobili. Le eredità potevano essere destinate alla chiesa solo con l’autorizzazione dello stato. Controllo sui patrimoni ecclesiastici.
    1. Abolita la rilevanza civile di diverse festività religiose: il tempo diventa secolare.
    1. Legge su congregazioni religiose: soppressi ordini religiosi non dediti all’assistenza, alla predicazione e all’educazione. Gli ordini religiosi hanno come caratteristica la professione dei tre voti: povertà, castità e obbedienza e la vita in comunità, in conventi, abbazie o monasteri. I liberali vedono queste persone come improduttive e sopprimono gli ordini religiosi che non si dedichino all’assistenza, predicazione ed educazione, cioè azioni che in qualche modo possano interessare allo stato. Idea giurisdizionalista: lo stato sceglie e selezione quale attività religiosa è per lui utile. Subordina al concetto di utilità il concetto di libertà.

CAVOUR

“Libera Chiesa in libero Stato” (intervento al Parlamento del Regno d’Italia, 17 marzo 1861). Lo stato si è affermato e ha vinto. Lo Chiesa non può più ricostruirsi come stato. In questo stato la chiesa però sarà libera: Cavour si riferisce ai cattolici, dei quali ha bisogno per un consenso politico. Da un lato si afferma il primato dello stato, da un altro si afferma la libertà della Chiesa, che è una realtà che ha un suo spazio all’interno della società civile, in uno stato quasi totalmente cattolico Altre leggi:

  • 1865: codice civile che riconosce solo il matrimonio civile. Il matrimonio canonico non ha più alcun valore civile.
  • 1866: legge sulle congregazioni religiose: soppresse tutte le comunità che comportano la vita in comune. Essa viene vista come un qualcosa di ostile dall’ideologia liberale che punta sull’individuo.
  • 1869: chierici sottoposti a ordinari obblighi di leva. Non vengono riconosciute le qualifiche confessionali. Tutti i cittadini sono uguali.
    1. Abolite le facoltà di teologia nelle Università statali:
    1. Legge Coppino: abolita istruzione religiosa dalla scuola pubblica elementare. Si introducono le “nozioni del diritto dell’uomo e del cittadino”.
    1. Codice penale Zanardelli: tutela penale dei culti. Il bene giuridico protetto è il sentimento religioso individuale, da cui discende l’uguale tutela di tutti i culti in materia penale. Sposta la protezione del bene giuridico “chiesa” al bene giuridico “coscienza individuale”. Prevede le stesse pene a tutti i reati a difesa della libertà religiosa, indipendentemente che questi reati sono commessi contro i cattolici o i non-cattolici. Viene equiparata la tutela penale. Applicazione concreta:
  • Leggi 1855-1866 su congregazioni religiose: frodi pie e libertà associativa «privata»: l’applicazione concreta fu diversa: in realtà si permise alle congregazioni di esistere come associazioni private. Si toglieva rilevanza al loro status, la vita in comune veniva meno come vita in comune religiosa, ma non come privati cittadini. Frodi pie: la legge comportava che i beni ecclesiastici passassero nelle mani dello stato, in realtà coloro che vivano in comune riuscirono a spostare le proprietà a qualcuno che risultava titolare, senza far parte dell’ordine religioso.
  • Codice civile 1865: nessun obbligo di preventiva celebrazione civile e giurisprudenza equitativa Corte dei Conti. Non c'è possibilità di dichiarare con effetti civili un matrimonio celebrato religiosamente. L'unico matrimonio valido è quello celebrato di fronte all'ufficiale di stato civile. Lo stato liberale non impose mai l'obbligo della preventiva celebrazione, consentiva quindi la celebrazione religiosa e successivamente si andava in comune a regolarizzare. Non fu scalfito il valore religioso del matrimonio. La corte dei conti adotto una giurisprudenza equitativa: dopo la prima guerra mondiale ci furono numerosi casi in cui le donne vedove non erano sposate civilmente, ma solo in Chiesa. Lo stato ricobbe alle vedove di guerra, pur sposate solo religiosamente, lo statuto civile. La legislazione quindi non aveva sradicato il matrimonio religioso.
  • Legge Coppino del 1877 abolizione come non obbligatorietà e facoltatività: in Francia questa legislazione entrò in vigore qualche anno dopo. Il primo ministro consapevole della legge in Italia mandò degli ispettori per studiarne il sistema. Nel rapporto che stesero affermarono che, nonostante ci fosse la legge che abolisse la religione cattolica nell'insegnamento, questa non veniva applicata. Mentre in Francia l'abolizione venne interpretata come soppressione, in Italia venne interpretata come non obbligatorietà e facoltatività. I comuni avevano la possibilità di pagare loro stessi gli insegnanti della religione cattolica, che venne mantenuta perchè la maggioranza delle famiglie fosse appunti cattolica.
  • I crocefissi restano sui muri ex R. D. 4336/1860, sia nelle aule dei tribunali sia nelle aule scolastiche.

Il papa si sentiva come "l'inquilino di Casa Savoia", anche se dal punto di vista liberale questa legge era una grande offerta. Titolo II: relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia

  • libera discussione in materia religiosa: nessuno veniva punito se parlava di religione. Consentiva la predicazione dei non cattolici.
  • Piena libertà di riunione: no autorizzazione regia per sinodi e concili: lo stato non interveniva più nelle riunioni prettamente ecclesiastiche.
  • Libera nomina dei vescovi che non dovevano più giurare al re
  • atti ecclesiastici liberti da exequatur: cioè l'approvazione amministrativa posta come condizione di efficacia dell'atto. L'atto ecclesiastico aveva i suoi effetti senza l'autorizzazione dello stato.
  • Viene eliminato l'appello per abuso: diritto di ciascun cittadino di portare davanti al tribunale dello stato qualunque atto ecclesiastico. Gli atti ecclesiastici erano liberi e nessuno poteva lamentarsene di fronte allo stato, che non poteva intervenire per cancellarlo.
  • Vengono eliminati i regi controlli sui beni ecclesiastici, che potevano essere amministrati liberamente. Il titolo II esprime la concezione separatista dello Stato. La legge verrà applicata unilateralmente dallo Stato, ma il Papa non riterrà chiusa la questione romana. Tutti i governi italiani dal 1871 al 1929 si troveranno un potere universale ostile a Roma. Non ci sarà una pacificazione totale a livello istituzionale. Anche molti liberali ritenevano che lo Stato Italiano fosse stato troppo accondiscendente nelle concessioni alla religione cattolica. «(L)a conciliazione può farsi, o avvicinando il Papato all’Italia e alla civiltà (ed oramaiquesto è già stato chiarito impossibile), o, pur troppo avvicinando l’Italia al Papa. Se non sarà possibile fare il Papa italiano e civile, non rimarrà che impiegare influenze e sforzi per far l’Italia clericale e papista. Saranno dunque viziate le istituzioni, corrette le leggi, menomata la libertà, posti in onore il privilegio e l’intolleranza cattolica, per piacere al Papa, per raggiungere il grande fine di codesta conciliazione» (Pasquale Stanislao Mancini, riecheggiando Aurelio Saliceti) Mancini vedeva con molta lucidità il problema: non era tanto la conciliazione, l'avvicinamento del Papa ai liberali, ma la rinuncia al sistema liberale letterale. Lo stato liberale da una parte riuscì a garantire l'uguaglianza tra i singoli, ma dall'altra non ci riuscì a livello associativo. Il diritto canonico perde efficacia civile. Lo Stato non era più braccio secolare della Chiesa: i decreti della Chiesa non avevano più incidenza pubblica. Il diritto canonico era un diritto privato, cioè una libera decisione dei cittadini senza protezione statale. Anche con le Guarentigie vengono riconosciuti dei valori sovrani nel rispetto della concezione liberale. La Chiesa autoconcependosi come Societas Perfecta non poteva accettare una legislazione che la mettesse alla mercè dello Stato. Si scontravo due culture politiche diametralmente opposte, inconciliabili, entrambe basate su concezioni di superiorità rispetto all'altra. Da una parte vi è quindi il conflitto istituzionale tra Stato e Chiesa e dall'altra ci sono degli accomodamenti pratici per una pacifica convivenza.

PRIMA GUERRA MONDIALE

Vi è la pacificazione delle due italie: per la prima volta si registra una convergenza di fronte al nemico, nelle trincee e nella vita del fronte, tra i cattolici e i liberali che militavano nell'esercito. Ci sono migliaia di cattolici che muoiono per lo Stato liberale. Si registra un impegno corale dei cattolici per un paese che formalmente non viene riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. La Stampa, gli intellettuali registrano questo passaggio. Ci si rende conto che i cattolici possono essere una forza importante politicamente. Dopo la prima Guerra mondiale c'è una pacificazione che si registra anche da parte dei cattolici. Questo interesse della borghesia nei confronti della religione, non è totalmente gratuito e sincero, ma è mosso dal timore socialista. I liberali che costituivano una minima parte del paese, si rendevano conto che il partito socialista muove le masse e avevano bisogno di opporsi alle masse, individuando nelle forze cattoliche un margine di resistenza. Utilizzavano quindi i cattolici come un argine nei confronti di socialisti e comunisti. Fino alla prima guerra mondiale il corpo elettorale del paese era molto ristretto, mano a mano che ci avviciniamo al 1914 cominciano a cambiare le leggi elettorali, consentendo il suffragio universale maschile nel 1919. Il parlamento nel 1919 era quasi interamente cattolico, queste elezioni sanciscono l'entrata del paese reale (Cittadini, paese che esiste davvero) nel paese legale (chi detiene il controllo delle istituzioni). PSI 156 seggi + PPI 100 seggi + liberali democratici 96 seggi + democratici sociali 60 seggi + liberali 41 seggi. 256 deputati rappresentano i partiti di massa. Lo stato liberale tenterà di utilizzare i cattolici, ma sottovaluta da una parte il Partito Fascismo, per paura dei socialisti e comunisti e il partito cattolico, che non nasce come partito conservatore, ma come un partito che a sua volta vuole comandare l'Italia. Il popolarismo cattolico è un popolarismo riformista. L'idea liberale di servirsi di cattolici per fare una politica conservatrice fallisce. Questa situazione confluì nella marcia su Roma del 28 ottobre 1922, liberali e cattolici non riescono a organizzare un governo, nè ad allearsi con i socialisti, così i fascisti presero potere, inizialmente in modo legittimo poi con degenerazioni. La Chiesa non interviene formalmente, però non farà nulla per aiutare Sturzo con il Partito popolare Italiano, decisamente antifascista, che tenta disperatamente di ottenere l'appoggio della Chiesa per una politica antifascista. Sturzo viene quindi cacciato dal partito dalla Santa Sede. La Chiesa capisce che Mussolini non era un clericale, ma si rende conto che il movimento fascista ha bisogno di appoggio. La chiesa scommette su Mussolini, che viene chiamato "uomo della provvidenza", cioè l'unico uomo in grado di ridare alla Chiesa il ruolo che le spetta nella società italiana. Nasce il CLERICO FASCISMO. Esso è un movimento molto forte nelle gerarchie che individua nel fascismo lo strumento che può ridare alla chiesa il ruolo di Societas Perfecta, il ruolo pubblico che aveva prima dell'avvento dello Stato liberale. La Chiesa ha bisogno del fascismo per essere di nuovo considerata un ordinamento giuridico sovrano, pari allo stato e non subordinato ad esso, ha bisogno che le sue qualifiche confessionali vengano riconosciute. Il fascismo ha bisogno della Chiesa per avere maggior consenso tra i cittadini.

Paradosso ai tempi del fascismo che aveva mire totalitarie, che però concesse l'autonomia della Chiesa. Il Papa diventa un sovrano a tutti gli effetti. La religione non è più soltando qualcosa di privato e personale, ma diventa una questione istituzionale. La libertà religiosa è il concetto dei rapporti tra poteri primari: Stato e Chiesa. Essa è un bene giuridico sottoposto ai poteri istituzionali. Se la libertà religiosa diventa l'argomento tra i due poteri giuridici primari, il bene giuridico non è più il sentimento religioso, ma la religione cattolica. Non è più un diritto fondamentale per cui lo Stato può intervenire unilateralmente, come per la protezione degli altri diritti, ma è un diritto condizionato. Il trattato chiude la questione romana dando al Papa la sovranità sostanziale e un ordinamento giuridico primario pari a quello Statale, che non ha più la supremazia. Il Trattato si può equiparare al primo titolo della Legge delle Guarentigie. CONCORDATO Regola la vita della Chiesa in Italia. Si può equiparare al secondo titolo delle Legge delle Guarentigie. La libertà della Chiesa «L'Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità» (art. 1) Per il liberale la Chiesa non ha alcun potere spirituale, nei Patti invece la Chiesa assume valore istituzionale. Non si parla dell'esercizio di una libertà religiosa, ma essa è vista come la possibilità di una istituzione per esercitare il proprio potere. Lo stato si impegna a riconoscere un potere giurisdizionale e la Chiesa di cui ne è titolare. Il concordato riconosce alla Chiesa, non solo la sua giurisdizione, ma promette anche, ove occorra, che lo Stato utilizzi i suoi mezzi per assicurare efficacia all'esercizio dei propri diritti. La libertà che viene tutelata non è quella religiosa, come diritto della libertà di coscienza individuale, ma la libertas ecclesiae, il potere spirituale della giurisdizione. I chierici «Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimo-sesto anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare. I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale» (art. 3) Lo stato attribuisce un valore civile alle qualificazioni confessionali. Fa si che una qualificazione decisa dall'ordinamento canonico abbia degli effetti nell'ordinamento statale. Chi aveva il potere di applicare una norma era costretto ad applicarla sulla base del diritto canonico. Mentre l'ordinamento liberale non dava effetti civile alle qualificazioni religiose, il concordato da effetti civili alle confessioni religiose. Le nozioni di sacerdozio, chierici e novizio sono nozioni di diritto canonico,

utilizzate nel diritto civile, per differenziare i diversi trattamenti. Era l'ordinamento della Chiesa che veniva riconosciuto, in quanto stabiliva queste nozioni. Lo stato garantiva che i funzionari della Chiesa avrebbero avuto un trattamento diverso. La norma nn garantiva tanto il singolo, quanto l'istituzione. Lo Stato braccio Secolare «Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla- osta dell'ordinario diocesano. La revoca del nulla-osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico» (art. 5) l'ordinario diocesano = vescovo. L'individuo non è più considerato libero cittadino, ma viene valutato gerarchicamente con le istituzioni. Lo Stato subordina al pubblico impiego per gli ecclesiastici all'autorità del vescovo. L'apostata è colui che rifiuta il continuo appartenere alla Chiesa. L'irretito da censura è colui che viene punito dalla Chiesa. Entrambi non avevano più diritto a nessun lavoro collegato all'insegnamento o al pubblico. L'individuo doveva essere isolato. Pene stabilite dalla Chiesa all'interno dell'ordinamento statale. Stato al servizio di una religione. Giuramento dei Vescovi «I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente: "Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo» (art. 20). Il Vescovo si preoccupava di giurare affinchè non andasse contro il regime. Tentativo di giurisdizionalismo: usare la religione per controllare. Scompare l'idea di libertà religiosa. Abrogazione legislazione eversiva «L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili» (art. 31) Se lo stato liberale aveva soppresso le congregazioni religiose, il concordato le aveva riportate distribuendo le competenze. Si impegna a riconoscere, usando la legge dello stato, la personalità giuridica delle congregazioni, che con il diritto canonico vengono stabilire dalla Chiesa. Matrimonio concordatario «Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli