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Dispensa lezioni diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Dispensa delle lezioni di diritto ecclesiastico sostenute dal Prof. Ferrari nell'A.A. 2020/2021, completamente sostitutive del manuale.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 14/10/2021

alexandrusso
alexandrusso 🇮🇹

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DISPENSA LEZIONI/SEMINARI
IL DIRITTO ECCLESIASTICO Lez.1
1) Il concetto di diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il fenomeno giuridico. Esso va
distinto dal diritto canonico che è l’insieme delle norme poste dalla Chiesa per disciplinare la vita e l’attività dei suoi
membri secondo i fini che questa si pone.
Il diritto ecclesiastico è una parte del diritto statuale che ha come obiettivo quello di contrastare l’ordinamento giuridico
della chiesa cattolica che in alcuni aspetti contrasta con le norme statuali.
Dal punto di vista storico, il diritto ecclesiastico ha una genesi molto precisa poiché nasce fin da subito come un diritto
molto connesso a ciò che oggigiorno chiamiamo pluralismo giuridico, ossia un diritto dello Stato che nasce per entrare in
contatto e regolare i rapporti con un altro ordinamento giuridico (quello della Chiesa appunto).
Il diritto ecclesiastico presenta un dualismo perché da una parte afferma il primato dello Stato come unico produttore di
diritto coercitivo, dall’altra riconosce l’esistenza di un altro diritto e si parla di dualismo, quindi, dal momento che il diritto
ecclesiastico rinvia ai rapporti tra 2 ordinamenti giuridici (quello della Chiesa e quello dello Stato).
OGGI il diritto ecclesiastico ha conservato il nome che rimanda allo Stato, ma attualmente il pluralismo giuridico non
mette in relazione solo l’ordinamento giuridico statale con quello della Chiesa cattolica, ma anche con un pluralismo
religioso e quindi con una moltitudine di diritti di altrettante religioni quali per esempio il diritto islamico, ebraico, religioni
orientali, così come mette in relazione l’ordinamento giuridico statale con altri diritti come quello dell’UE e il diritto
internazionale.
A tal proposito attualmente il diritto ecclesiastico non si presenta come una branca del diritto statale che si occupa del
fenomeno religioso, ma come un insieme di norme poste anche dall’UE e dalla comunità internazionale.
Oggi, quindi, il diritto ecclesiastico possiamo dire che è un diritto del pluralismo giuridico in senso ampio diventando un
diritto che gli Stati si danno per regolare le questioni religiose.
Dal punto di vista storico, il termine “diritto ecclesiastico” è un termine che entra nelle università italiane alla fine del
1800 grazie al fondatore e docente della materia stessa, Francesco Scaduto.
Questo termine lo si ritrova in stati a matrice cattolica latina: la chiesa cattolica ha difeso a lungo la libertà del suo
ordinamento e il suo diritto di intervenire nell’azione temporale e degli stati stessi.
Il diritto ecclesiastico possiamo dire, inoltre, che presenta 2 facce/dimensioni:
-Dimensione istituzionale: nel senso che misura la temperatura delle relazioni tra l’ordinamento giuridico statale e
quello delle religioni.
-Dimensione personale: viene risaltato soprattutto in età contemporanea a seguito delle due guerre mondiali in cui
si inizia a porre al centro dell’interesse istituzionale l’individuo e i suoi diritti.
Nelle democrazie costituzionali il diritto ecclesiastico non si occupa più quindi solo dei macro-rapporti tra
ordinamenti giuridici, ma misura anche il grado di libertà religiosa che viene garantito alle persone e ai gruppi
che non necessariamente appartengono alle chiese o agli ordinamenti giuridici, cioè quindi il diritto ecclesiastico
assume una dimensione “contemporanea”, vale a dire che risponde a delle istanze proprie degli individui e
contemporaneamente va a fotografare la trasformazione dello Stato avvenuto nel II dopo guerra.
2) Le tappe storiche del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è una nozione dinamica, vale a dire che cambia nel tempo e per parlare dell’evoluzione storica
della materia, bisogna muovere dall’epoca medioevale fino a giungere ai giorni nostri:
a. Epoca medioevale : l’incoronazione di Carlo Magno a Imperatore da parte di Papa Leone III il 25 dicembre dell’800
diede inizio al c.d. paradigma medioevale che presenta un dualismo originario dando quindi l’idea che il diritto è
plurale, esplicata poi dalla distinzione immediata che viene fatta tra sfera sacrale e sfera temporale,
rispettivamente rappresentate dal Papa e dall’Imperatore.
In questo dualismo, però, è presente una gerarchia che vede prevalere la sfera sacrale su quella temporale dal
momento in cui il potere temporale ai tempi, necessitava di una legittimazione da parte del Papa al fine della sua
esistenza stessa.
Dal punto di vista storico si ha un cambiamento nell’ordine medioevale con l’episodio che vide protagonista
l’imperatore Enrico IV a Canossa che si inginocchiò all’autorità ecclesiastica ed è proprio con questo episodio che si
inizia a parlare di un pluralismo religiosamente orientato, vale a dire che in epoca medioevale esistevano più
produttori di norme (Stato-Chiesa) che sono diametralmente opposti, ma che sono accomunati e resi omogeni
dall’appartenenza alla medesima religione, ossia quella cattolica che in epoca medioevale si pone come religione
inglobante.
In questo dualismo Stato e Chiesa si pongono in posizioni differenti poiché dal momento che la sfera sacrale
prevale su quella temporale lo Stato è il BRACCIO SECOLARE della Chiesa, il quale mediante la propria forza
coercitiva rende efficaci le leggi della Chiesa e quindi lo Stato possiamo dire che è al servizio della Chiesa.
La Chiesa, invece, in questo dualismo rivendica una potestas in temporalibus, ossia un potere diretto nella realtà
temporale a motivo del peccato poiché dal momento che l’uomo nasce peccatore e necessita del battesimo per
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DISPENSA LEZIONI/SEMINARI

**IL DIRITTO ECCLESIASTICO Lez.

  1. Il concetto di diritto ecclesiastico** Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il fenomeno giuridico. Esso va distinto dal diritto canonico che è l’insieme delle norme poste dalla Chiesa per disciplinare la vita e l’attività dei suoi membri secondo i fini che questa si pone. Il diritto ecclesiastico è una parte del diritto statuale che ha come obiettivo quello di contrastare l’ordinamento giuridico della chiesa cattolica che in alcuni aspetti contrasta con le norme statuali. Dal punto di vista storico , il diritto ecclesiastico ha una genesi molto precisa poiché nasce fin da subito come un diritto molto connesso a ciò che oggigiorno chiamiamo pluralismo giuridico, ossia un diritto dello Stato che nasce per entrare in contatto e regolare i rapporti con un altro ordinamento giuridico (quello della Chiesa appunto). Il diritto ecclesiastico presenta un dualismo perché da una parte afferma il primato dello Stato come unico produttore di diritto coercitivo, dall’altra riconosce l’esistenza di un altro diritto e si parla di dualismo, quindi, dal momento che il diritto ecclesiastico rinvia ai rapporti tra 2 ordinamenti giuridici (quello della Chiesa e quello dello Stato). OGGI il diritto ecclesiastico ha conservato il nome che rimanda allo Stato, ma attualmente il pluralismo giuridico non mette in relazione solo l’ordinamento giuridico statale con quello della Chiesa cattolica, ma anche con un pluralismo religioso e quindi con una moltitudine di diritti di altrettante religioni quali per esempio il diritto islamico, ebraico, religioni orientali, così come mette in relazione l’ordinamento giuridico statale con altri diritti come quello dell’UE e il diritto internazionale. A tal proposito attualmente il diritto ecclesiastico non si presenta come una branca del diritto statale che si occupa del fenomeno religioso, ma come un insieme di norme poste anche dall’UE e dalla comunità internazionale. Oggi, quindi, il diritto ecclesiastico possiamo dire che è un diritto del pluralismo giuridico in senso ampio diventando un diritto che gli Stati si danno per regolare le questioni religiose. Dal punto di vista storico , il termine “diritto ecclesiastico” è un termine che entra nelle università italiane alla fine del 1800 grazie al fondatore e docente della materia stessa, Francesco Scaduto. Questo termine lo si ritrova in stati a matrice cattolica latina : la chiesa cattolica ha difeso a lungo la libertà del suo ordinamento e il suo diritto di intervenire nell’azione temporale e degli stati stessi. Il diritto ecclesiastico possiamo dire, inoltre, che presenta 2 facce/dimensioni :
  • Dimensione istituzionale : nel senso che misura la temperatura delle relazioni tra l’ordinamento giuridico statale e quello delle religioni.
  • Dimensione personale : viene risaltato soprattutto in età contemporanea a seguito delle due guerre mondiali in cui si inizia a porre al centro dell’interesse istituzionale l’individuo e i suoi diritti. Nelle democrazie costituzionali il diritto ecclesiastico non si occupa più quindi solo dei macro-rapporti tra ordinamenti giuridici, ma misura anche il grado di libertà religiosa che viene garantito alle persone e ai gruppi che non necessariamente appartengono alle chiese o agli ordinamenti giuridici, cioè quindi il diritto ecclesiastico assume una dimensione “contemporanea”, vale a dire che risponde a delle istanze proprie degli individui e contemporaneamente va a fotografare la trasformazione dello Stato avvenuto nel II dopo guerra. 2) Le tappe storiche del diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico è una nozione dinamica , vale a dire che cambia nel tempo e per parlare dell’evoluzione storica della materia, bisogna muovere dall’epoca medioevale fino a giungere ai giorni nostri: a. Epoca medioevale : l’incoronazione di Carlo Magno a Imperatore da parte di Papa Leone III il 25 dicembre dell’ diede inizio al c.d. paradigma medioevale che presenta un dualismo originario dando quindi l’idea che il diritto è plurale, esplicata poi dalla distinzione immediata che viene fatta tra sfera sacrale e sfera temporale , rispettivamente rappresentate dal Papa e dall’Imperatore. In questo dualismo, però, è presente una gerarchia che vede prevalere la sfera sacrale su quella temporale dal momento in cui il potere temporale ai tempi, necessitava di una legittimazione da parte del Papa al fine della sua esistenza stessa. Dal punto di vista storico si ha un cambiamento nell’ordine medioevale con l’episodio che vide protagonista l’imperatore Enrico IV a Canossa che si inginocchiò all’autorità ecclesiastica ed è proprio con questo episodio che si inizia a parlare di un pluralismo religiosamente orientato, vale a dire che in epoca medioevale esistevano più produttori di norme (Stato-Chiesa) che sono diametralmente opposti, ma che sono accomunati e resi omogeni dall’appartenenza alla medesima religione, ossia quella cattolica che in epoca medioevale si pone come religione inglobante. In questo dualismo Stato e Chiesa si pongono in posizioni differenti poiché dal momento che la sfera sacrale prevale su quella temporale lo Stato è il BRACCIO SECOLARE della Chiesa, il quale mediante la propria forza coercitiva rende efficaci le leggi della Chiesa e quindi lo Stato possiamo dire che è al servizio della Chiesa. La Chiesa, invece, in questo dualismo rivendica una potestas in temporalibus, ossia un potere diretto nella realtà temporale a motivo del peccato poiché dal momento che l’uomo nasce peccatore e necessita del battesimo per

lavarsi dal peccato originale, la Chiesa chiede di intervenire anche nelle realtà temporali al fine di evitare la propagazione del peccato ponendosi come istituzione dispensatrice di salvezza. b. Epoca moderna (1500-1648) : il paradigma medioevale entra in crisi con l’avvento dello Stato moderno e della Riforma Protestante di Lutero, con la quale si rompe di fatto il dualismo originario, la cristianità occidentale e con questa l’idea che fosse una religione inglobante poiché la religione in epoca moderna diventa un elemento che divide e non più che unisce. Dalle macerie di questa situazione di crisi, segnata anche dalle guerre in Europa e dal conseguente disordine da esse provocate, si erge la figura del Leviatano di Thomas Hobbes, ossia lo Stato Moderno che nasce formalmente con la Pace di Westfalia, ossia una serie di trattati che mettono fine alle guerre d’Europa e sanciscono il trionfo degli Stati e della potestà temporale sulla Chiesa e la sua potestà sacrale. Il LEVIATANO e quindi lo Stato, pone fine al dualismo originario in quanto riunisce a sé il potere sia temporale sia sacrale, tant’è che nell’iconografia questo è rappresentato con in mano la spada e il pastorale, simboli dei due poteri a significare il fatto che il corpo del Re corrisponde allo Stato detentore dei 2 poteri, appunto, e al quale i sudditi devono prestare obbedienza esclusiva e quindi non più al Papa, dal momento che per Hobbes è l’autorità che fa la legge e non la verità.  Le caratteristiche dello Stato moderno (1648-1918) : lo Stato moderno è uno stato monopolista , ossia è il solo a produrre diritto; è gerarchico e piramidale e in questa situazione si vede che la Chiesa indietreggia in qualche modo rivendicando una potestas indirecta, rinunciando a intervenire direttamente nelle questioni temporali e adottando tecniche di persuasione nei confronti dello Stato. Lo Stato moderno è poi uno stato giurisdizionalista e separatista , vale a dire rispettivamente che lo Stato ha potere di ingerirsi nell’amministrazione dei culti e al contempo pretende che la Chiesa non si immischi in affari statali e quindi tende, appunto a tenere le due sfere separate. Nello Stato moderno inizia a formarsi il concetto di diritto di libertà religiosa : in quest’epoca si può vedere il profilo istituzionale e in parte anche quello personalistico perché è proprio in questo momento che avviene il passaggio importante di status da sudditi a cittadini e sorgono le prime costituzioni che garantiscono dei primi diritti. Per tale motivo il diritto ecclesiastico inizia ad interessarsi anche ai profili religiosi dei cittadini, che viene fatto però in una maniera interessata poiché lo Stato, vuole sì garantire il diritto di libertà religiosa ai cittadini, ma si preoccupa che questi giurino lealtà primariamente allo Stato piuttosto che alla religione. Il diritto ecclesiastico dello Stato moderno, poi, diventa anche un modo per controllare le religioni e uno strumento per far sì che la religione sia utile ai nuovi progetti nazionali: per questo motivo diventa frequente nell’epoca moderna l’idea secondo la quale ogni Stato possa avere una propria religione nazionale proprio perché la religione viene intesa come strumento di coesione nazionale. In materia religiosa e in riferimento al diritto di libertà religiosa, nell’epoca moderna sono fondamentali 2 trattati : 1) Pace di Augusta del 1555 : in cui si dichiara che ogni stato nazionale che si forma può avere una propria e diversa religione, a patto che i sudditi seguano la religione del re (o luterana o cattolica). Vi è qui l’idea che la religione è inglobante, ma rispetto all’epoca medioevale, questa religione inglobante si esprime solo nei confini delle singole nazioni. La prima forma di libertà religiosa appare come uno ius migrandi, ossia il diritto di migrare: poiché coloro che appartenevano a religione differente rispetto a quella dello Stato in cui si trovavano e di conseguenza a quella del Re, potevano liberamente emigrare. 2) Pace di Vestfalia 1648 : viene data la possibilità di coesistere nel medesimo territorio a luterani, cattolici e calvinisti. Con questo trattato si sviluppa quindi un principio di pluralismo religioso all’interno degli stati, nonostante possano però, esercitare il proprio credo solo privatamente. Inoltre, la pace di Vestfalia afferma che le Chiese non hanno potere di ingerenza sulle clausole del trattato stesso e che solo gli Stati, dunque, hanno potere decisionale in materia. In conclusione, possiamo dire in linea di massima che il diritto ecclesiastico dell’epoca moderna in quanto connesso fortemente all’insorgere di Stati nazionali, si interessa di definire i rapporti tra lo Stato e l’ordinamento religioso e nonostante ne emerga un primo carattere personalistico, questo è comunque ancora debole e quindi ciò che viene marcato ancora una volta è il profilo istituzionale di questo. Differenze tra Chiese nazionali e Chiese di Stato:

  • Chiese nazionali : sono Chiese espressione dell’identità nazionale, anche dal punto di vista istituzionale. (es. Inghilterra con la chiesa anglicana che è chiesa nazionale e controllata dal sovrano; la Danimarca, ha una chiesa nazionale le cui regole sono approvate dal parlamento danese). Dunque, nelle chiese nazionali la vita è controllata dal sovrano.

ipertrofica che tende ad annullare la società e dunque l’idea fascista di base è che lo Stato detiene il monopolio ordinamentale e quindi lo Stato è ordinamento assoluto. Nel modello fascista vi sono istituzioni senza individui, vale a dire che l’attenzione del fascismo nei confronti della libertà religiosa non è più rivolta ai bisogni religiosi dei singoli, ma solo alle istituzioni ordinamentali. Il fascismo è inoltre, uno Stato concordatario in quanto riconosce l’ordinamento della Chiesa pur non attribuendole comunque un’autonomia all’interno dello Stato stesso e si ha quindi il passaggio dallo Stato separatista tipico del modello liberale allo Stato concordatario tipico del modello fascista. Ciò in sostanza comporta il passaggio da una legislazione unilaterale dello Stato separatista alla legislazione bilaterale concordataria dello Stato fascista. Per quanto riguarda i culti e la tendenziale parità tra questi raggiunta nella fase liberale, possiamo dire che nel modello fascista questa sparisce completamente dal momento che lo Stato fascista riconosce l’ordinamento della Chiesa cattolica e quindi anche il diritto ecclesiastico riconosce il primato di questa ed è per questo motivo che nello Stato fascista è solo la Chiesa ad essere riconosciuta, mentre i culti NON CATTOLICI sono posti completamente ai margini. 1) L’Italia liberale L’Italia liberale inizia il 4 marzo 1848 con la concessione dello Statuto Albertino da parte del Re Carlo Alberto, al cui art. si legge che la religione cattolica è la sola religione di Stato e gli altri culti sono tollerati. Alla lettura dell’articolo si comprende che siamo in pieno paradigma medioevale dal momento che vi è uno Stato con dei confini e una propria religione, quella cattolica e con un elemento di novità dal momento che i culti differenti da quello cattolico sono tollerati. Si può dire quindi, che l’Italia liberale è uno Stato confessionale con il cattolicesimo al centro e gli altri culti sono tollerati. Alla prima lettura dell’art.1 si potrebbe evincere che lo Stato liberale è caratterizzato dalla presenza centralissima della religione cattolica con un peso forte nello Stato stesso, ma l’art.1 va letto e interpretato anche alla luce della frase pronunciata da Cavour nel 1861 presso il Parlamento, ossia “libera chiesa in libero Stato”. Questa frase di Cavour mira a superare la questione temporale nel senso che la Chiesa cattolica in Italia non ha bisogno della proprietà su Roma e di esercitare, quindi, un dominio temporale, ma la Chiesa può vivere in un libero Stato; la frase poi lascia intendere la prospettiva dello Stato moderno, ossia che è la libertà dello Stato a garantire la libertà della Chiesa; oppure ancora, la frase lascia intendere che la Chiesa non è pari allo Stato, ma si muove all’interno di questo ed è proprio lo Stato a regolarla e infine l’art.1 viene interpretato come una norma cerimoniale, vale a dire che in occasione di cerimonie religiose, il rito che lo Stato avrebbe dovuto seguire era quello cattolico. Si tratta può dire, quindi, che si tratta di un’interpretazione depotenziata dal momento che al fatto che la religione cattolica è la religione dello Stato non viene fatto conseguire l’obbligo dello Stato di produrre una legislazione impostata sui dogmi cattolici, ma si dice solo che alla ricorrenza di cerimonie religiose pubbliche, si adotterà il rito cattolico. L’idea che poi è legata a questo, è che la religione è un affare privato, ossia appartiene alla dimensione degli individui e rispetto allo Stato, la sfera religiosa è autonoma e distaccata, infatti, il sogno dello Stato liberale è quello di avere a che fare sì con i cittadini che hanno dei bisogni religiosi a cui lo Stato deve rispondere e risponde anche, ma con la Chiesa che diventa una sorta di associazione privata e cioè che si occupa sì del benessere dei propri fedeli, ma senza interferire con lo Stato. Lo Stato liberale cerca di attuare questo progetto con una serie di provvedimenti legislativi che toccano vari aspetti e che si possono suddividere sulla base degli obiettivi che questi provvedimenti legislativi hanno:

  1. obiettivo di assicurare uguaglianza tra cittadini senza distinzioni di religione : a tal proposito vi sono una serie di leggi che mirano a raggiungere l’uguaglianza dei cittadini e superare anche il regime di tolleranza di cui parlava lo statuto all’art.1.
  • Nel febbraio 1848 a tal proposito, vengono pubblicate le c.d. lettere patenti per i valdesi ; i valdesi sono una minoranza cristiana nasce nel XII secolo tra Italia e Francia e che ancora oggi ha il suo centro nelle valli valdesi di Pinerolo, in Piemonte. Con queste lettere patenti, il Re riconosce ai valdesi i diritti civili e quindi dal 1848 i valdesi possono iscriversi all’anagrafe, celebrare i loro riti e possono essere considerati cittadini a tutti gli effetti, avendo anche la possibilità di votare per il Parlamento se presentano i requisiti richiesti.
  • Nel marzo 1848 vengono conferiti i diritti civili (non diritti politici) agli ebrei : e quindi gli ebrei potranno stipulare un contratto con un non ebreo, potranno essere ammessi alla cittadinanza civile, mentre la cittadinanza politica arriverà nel giugno del 1848, formalmente con la legge Sineo e con la legge Sineo si chiarisce in via generale che la differenza di culto non poteva formare eccezione ed esclusione al godimento dei diritti civili e all’ammissibilità alle cariche civili e militari e quindi con la legge sineo si ha quindi un’affermazione dell’uguaglianza senza distinzione di religione.

Le prime misure dello Stato liberale, quindi, guardano agli individui e mirano ad evitare che la differenza di religione si trasformi in una diseguaglianza di fronte allo Stato. Ciò possiamo tradurlo, quindi, come un “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge indipendentemente da quella che è la loro condizione religiosa”.

  1. obiettivo dell’espulsione del religioso dall’ordinamento giuridico dello stato e queste sono le c.d. misure di laicizzazione , ossia sono misure che hanno come finalità quella di togliere dal diritto dello Stato i riferimenti religiosi e l’influenza della religione. La laicità è un concetto che si applica quindi al mondo del diritto e queste misure vogliono in qualche modo espellere la chiesa cattolica dall'ordinamento statale e il suo peso anche sulle istituzioni statali stesse.
  • Nel 1850 vengono emanate 2 leggi (c.d. leggi Siccardi) : la prima legge Siccardi vuole evitare che la giustizia ecclesiastica influisca anche nell’ordinamento dello Stato e quindi mira a fare in modo che l’unica giustizia che abbia valore sia quella civile impartita dallo Stato. La seconda legge Siccardi , invece, ha come obiettivo quello della c.d. mano morta. Con il termine “mano morta” si definiva il concentramento molto ampio di patrimonio immobiliare nelle mani della chiesa ed era una mano morta perchè la chiesa possedeva tanto patrimonio immobiliare, ma non lo faceva fruttare ed entrare nel capitalismo che allora andava sviluppandosi, ma era, appunto, una mano morta, che teneva tanti beni sottraendoli al libero commercio e questo non piaceva ai liberali e non piacendo appunto ai liberali, la legge siccardi vuole proprio colpire la concentrazione di patrimonio in mano agli enti ecclesiastici e quindi fissa un principio che verrà meno solo nel 1997 ed è il principio secondo il quale “un ente ecclesiastico poteva entrare nella proprietà di un bene immobile sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, soltanto previa autorizzazione dell'autorità prefettizia, statale.” e quindi la chiesa poteva incamerare nuovi beni immobili solo qualora il governo avesse autorizzato questi acquisti ed era quindi un tentativo di sottrarre alla chiesa un accumulo di beni immobiliari che iniziava ad essere interpretato come contrario alle regole del commercio.
  • Nel 1855 , poi, vengono soppressi tutti gli ordini religiosi non dediti all’assistenza , alla predicazione e all’educazione , cioè lo Stato liberale ritiene che la vita in comune di monaci, di suore di clausura sia inutile e sia un qualcosa di pericoloso perché contrario al bene degli individui e della loro libertà e a tal proposito lo Stato quindi vieta tutte quelle comunità (ordini religiosi) che non fanno tutto ciò che è ritenuto utile per lo Stato. Lo stato, quindi, si ingerisce nella vita ecclesiastica scegliendo cosa sia utile o meno della religione e i monasteri e le chiese entrano nella proprietà dello Stato tant’è che anche tuttora lo Stato è proprietario di edifici religiosi.
  • Nel 1866 , poi, l’ostilità nei confronti delle congregazioni religiose diventa ancora più radicale poiché anche se una comunità si occupava di assistenza, educazione e predicazione, questa non poteva più stare aperta, cioè tutte le comunità indipendentemente da ciò di cui si occupavano vennero chiuse e soppresse in quanto considerate illecite.
  • Nel 1869 , poi, i chierici, devono prestare il servizio militare e dunque essere chierico non comportava più alcuna esenzione.
  1. obiettivo di secolarizzazione : cioè di trasformare l’Italia in una società meno legata alla chiesa cattolica e meno condizionata anche culturalmente alla chiesa stessa.
  • Nel 1877 viene emanata la “Legge Coppino” con la quale vengono aumentati gli anni di scolarità obbligatoria legata sempre alla scuola elementare e abolisce l'istituzione religiosa dalla scuola pubblica.
  • Nel 1873 le facoltà di teologia nelle università statali vengono abolite e quindi la teologia non è più considerata una scienza secondo l’idea per cui lo Stato, che si occupa solo delle scienze razionali, non ha tempo da perdere con Dio e quindi la teologia è considerato affare dei preti e non dello Stato (es. in Germania e nel mondo anglosassone vi sono facoltà di teologia nelle università statali).
  • Nel 1865 viene ideato il nuovo Codice Civile che entrerà in vigore il 1°gennaio 1866: questa è una misura rivoluzionaria per i costumi perché il c.c. riconosce solo il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile come matrimonio che ha effetti civili nell’ordinamento dello Stato e quindi il matrimonio canonico che fino ad allora era stato l’unico celebrato in Italia e che aveva anche effetti civili, cessa di avere rilevanza. L'unica famiglia, quindi, era quella che nasceva dal matrimonio civile
  • Nel 1853 spariscono dal calendario un sacco di festività religiose : precedentemente, infatti, la vita pubblica era caratterizzata dai ritmi della religione, ma per lo Stato liberale c’era bisogno di cittadini produttori, lavoratori e non si poteva più restare inattivi per festività religiose che sono contrarie ad ogni criterio di carattere economico.
  • Nel 1890 viene emanato il primo codice penale (c.d. codice Zanardelli) : è fondamentale perché nel codice penale liberale la religione viene tutelata come espressione delle coscienze individuali, cioè il c.d. bene giuridico che lo Stato ha interesse a tutelare con la sua forza, non è per il codice Zanardelli la religione in sé, ma la libertà della coscienza individuale.

L’applicazione delle leggi sulle congregazioni religiose comportò per esempio il fenomeno delle frodi pie , cioè le proprietà immobiliari dei conventi venivano iscritte a nome di persone reali che si assumevano la titolarità formale e nominale del bene e in questo modo il convento non veniva espropriato dallo Stato perché risultava di proprietà di una persona privata che non era un religioso o un ecclesiastico e sostanzialmente, quindi questi soggetti erano dei prestanome che essendo legati alla chiesa, si intestavano i beni ecclesiastici. Lo Stato ne era al corrente di questa situazione e non interveniva, ma anzi accettava in qualche modo questi passaggi di proprietà. Si poteva verificare la situazione per cui, per esempio, un soggetto “bussasse alla porta di un convento e trovando 3 suore, mandava a casa tutti; se il soggetto bussava a un convento e chiedeva di chi fosse questo convento e se questo fosse stato dell’ordine religioso lo prendeva il soggetto o lo Stato; di chi è questo convento? questo convento non è intestato alle suore, ma a una marchesa tal dei tali ecc.” : Un altro esempio pratico lo si può fare nei confronti della convivenza dei religiosi nel medesimo luogo vale a dire che: “ busso al convento e ci sono 3 suore e dico via, non potete stare; busso al convento e ci sono 3 suore che mi dicono ma io sono la signora Maria che vivo assieme alla signora Tina e alla signora Giuseppa” : La convivenza svolta a titolo privato senza manifestare all’esterno una nomenclatura di carattere religioso e quindi la libertà generale di associazione viene garantita anche a queste persone che non vivono insieme come monaci o suore, ma come privati anche se di fatto sono dei religiosi e quindi la secolarizzazione stessa, cioè l’aver tolto rilevanza civile, non impedisce a queste comunità di godere della protezione che il diritto dello Stato dà a tutti e anche a persone che si riuniscono a fine religioso di conseguenza. Un altro esempio di morbida applicazione delle leggi dure è che lo stato liberale scioglie le comunità religiose, ma non tocca i parroci e questi di fatto continuano ad essere pagati con soldi pubblici perché viene considerato essenziale per la coesione sociale. Nel 1865 si dice poi che chi si sposa in chiesa è in regime di concubinato, ma nonostante il codice obbligasse due persone a sposarsi con rito civile, unico riconosciuto appunto tuttavia, in Italia chi si sposava primariamente davanti al prete e solo dopo davanti all’ufficiale di stato civile, non veniva sanzionato appunto perché lo Stato accettava anche questa procedura diciamo. A DIFFERENZA invece della Francia che quando introduce il matrimonio civile prevede che una coppia debba sposarsi primariamente davanti al sindaco e solo dopo davanti a un ufficiale religioso e in Francia, infatti, se ci si sposa prima davanti a un ufficiale religioso e poi davanti all’ufficiale di stato civile, si incorre in sanzioni penali poiché la lealtà deve andare subito allo Stato e poi alla Chiesa proprio come nei modelli di Stato Nazionale sorti dopo la Pace di Vestfalia. Un’altra questione sorta dopo la I guerra mondiale è quella delle vedove, ed è un tema fortemente collegato alla questione matrimoniale poiché queste formalmente non potevano ottenere la pensione in quanto vedove di unioni solo canoniche, ma la Corte dei Conti del Regno d’Italia diede loro una pensione/un sostentamento economico anche se formalmente non sposate in quanto unite appunto solo in matrimonio canonico. Un altro esempio significativo è l’ applicazione della Legge Coppino del 1867 : che rimuove l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane e a tal proposito (sempre per fare il confronto con la Francia) nel 1867 i francesi che non avevano ancora la laicità nelle scuole e quindi l’insegnamento della religione era ancora obbligatoria, mandano sotto l’ordine del ministro Ferry, degli ispettori in Italia poiché il modello italiano di laicità veniva decantato, ma gli ispettori tornano in Francia con una relazione in cui si afferma che nelle scuole che hanno visto/visitato l'insegnamento della religione cristiana era presente. Com’era possibile questo? Questa è ancora una questione di interpretazione in Francia l’articolo che viene scritto uguale alla legge coppino, viene interpretato come divieto per gli studenti di qualsiasi insegnamento religioso. Lo stesso articolo in italia viene interpretato in un altro modo: dire che l’insegnamento della religione cessa di essere parte del programma scolastico, significa dire che non è più obbligatorio, ma facoltativo e se varie famiglie lo richiedono come insegnamento facoltativo, i comuni provvederanno che questo insegnamento sia impartito. In tutti i comuni se i comuni volevano che i ragazzi studiassero e frequentassero la scuola dello Stato, dovevano farci entrare anche il prete, cioè dovevano aprirlo alla chiesa cattolica come materia facoltativa, ma che veniva finanziata con i soldi pubblici. La legge formalmente non si tocca,ma è facoltativa che però è una facoltatività generalizzata che dappertutto si trova. Questo modo di applicare una legislazione apparentemente così violenta e contraria agli interessi della chiesa, favorisce una prima laicizzazione e fa sì che questa uguaglianza tra i cittadini del regno d’italia possa affermarsi. La situazione raggiunge l’apice del conflitto con la presa di Roma, ossia la famosa Breccia di Porta Pia (20 settembre

  1. che fino all’epoca fascista era una festa nazionale, poi con il concordato non si festeggiò più poichè poteva urtare la sensibilità della Santa Sede. Il 20 settembre 1870 finisce il dominio temporale ed entrano a Roma i bersaglieri. La capitale da Firenze a Roma non viene spostata subito, ma ci vuole un anno prima di capire cosa fare di Roma.

Il papa si chiude in Vaticano e lo Stato italiano emana la legge delle guarentigie (=garanzie), che vengono date alla Santa Sede. Il papa non ha più un suo territorio nel 1870 e quindi la Chiesa è dello stato perché non ha più uno spazio territoriale proprio e quindi lo stato westfaliano mite ha vinto sulla Chiesa e qui deve capire cosa fare della Chiesa. Nel maggio 1871 emana, quindi, la legge delle guarentigie (=garanzie) che è fondamentale; è l’espressione di uno Stato che da solo è capace di riservare degli spazi di autonomia anche alla Santa Sede, quindi è capace di concedere alla chiesa delle libertà che avrebbero reso la chiesa libera in uno Stato libero, ossia il tentativo di realizzare “libertà della chiesa in libero stato”. La legge delle guarentigie La legge delle guarentigie è divisa in 2 titoli:

  1. le prerogative del sommo pontefice e della santa sede: rigurarda il pontefice e la santa sede, ossia gli organi centrali che guidano la chiesa cattolica
  2. regola le relazioni della chiesa con lo Stato in Italia: rapporti tra lo stato italiano e la chiesa in italia, ossia la vita della chiesa cattolica in italia. Questi titoli verranno ripresi, poi, nei patti lateranensi che hanno 2 documenti principali, ossia il trattato e il concordato ; il trattato riguarda il sommo pontefice e la santa sede, il concordato riguarda i rapporti tra lo stato e la chiesa in Italia. Questa divisione della legge delle guarentigie è contenuta in una legge unilaterale nel 1871 e darà origine a 2 trattati internazionali distinti nel 1929, cioè si bilatizzerà. Questi due titoli riflettono la natura della chiesa cattolica che è in un momento una comunità diffusa sul territorio e quindi una comunità diffusa in tutto il terirotrio del mondo, ma ha anche un centro identificato nel Papa. Cosa dicevano i liberali del papa? I liberali inventano un sostituto della sovranità, cioè il papa non è più sovrano, ma è sacro e inviolabile come il Re, cioè si cerca di attribuire al papa degli attributi unici (sacertà e inviolabilità), ma non la sovranità. I liberali riconoscono al papa una caratteristica che non riconoscono in nessun altra persona. I liberali riconoscono al papa il diritto di legazione attiva e passiva , cioè non gli riconoscono l’esistenza di uno stato indipendente, ma gli riconoscono il diritto di mandare ambasciatori (legazione attiva) e di ricevere ambasciatori di altri stati dotati di immunità diplomatica, cioè uno stato non-stato che ha ambasciatori e riceve ambasciatori. Il Papa si è rinchiuso nelle mura leonine e da lì si proclama prigioniero; i liberali non riconoscono al papa la proprietà del Vaticano, ma riconoscono però un diritto di godimento, cioè può stare in vaticano finchè vuole ed è una sorta di inquilino. Questo godimento viene riconosciuto non solo per questo palazzo del Vaticano, ma anche per il Laterano e la Villa di Castelgandolfo. Questi 3 siti lo Stato li lascia in godimento al sommo pontefice. Lo stato italiano, inoltre, arriva a versare al papa 3 milioni di lire all’anno perché era la somma che lo stato versava all Curia romana nel 1848, cioè il 1848 viene identificato come l’anno in cui Roma sarebbe dovuta diventare italiana (Statuto Albertino) e vi è poi l’esperienza Maximiana-Garibaldina della reppubblica romana; in quel 1848 lo stato pontificio versava alla Curia 3 milioni di lire all’anno. Lo stato italiano decide di dare, quindi, soldi alla persona sacra e inviolabile all’interno del mio territorio. I liberali dicono che vogliono la libera chiesa in libero stato e quindi il papa è libero di comunicare con i vescovi presenti nel mondo, può mandare tutti i suoi strali contro il modernismo, l’italia e loro non lo bloccheranno. I liberali si autolimitano dando piena libertà di comunicazione al Papa con l’episcopato mondiale. Lo Stato dice: “quando il papa muore e bisogna eleggere un nuovo papa, o se il papa decide di convocare tutti i vescovi in un concilio, io mi impegno a riconoscere a questi luoghi fisici, dove il papa convocherà i concili o dove si svolgeranno le elezioni per il nuovo papa, una piena immunità” immunità: garanzia di non interferenza assoluta. Il titolo II della legge delle guarentigie regola i rapporti tra stato e chiesa:
  3. libera discussione in materia religiosa: lo Stato non interviene in quella che è la discussione di tipo religioso.
  4. Piena libertà di riunione in tutta Italia: lo Stato non deve dare nessuna autorizzazione ai vescovi di una regione, provincia, per riunirsi, poiché vi è piena libertà.
  5. Il Papa nomina i vescovi, lo stato non controlla queste nomine; lo stato non vuole applicare nessun potere di stampo giurisdizionalista. I vescovi sono di nomina papale e non pertengono a quello che è il compito dello Stato e in più non chiedo neanche ai vescovi di giurare davanti al Re.
  6. Gli atti ecclesiastici non hanno bisogno di controllo preventivo: nel 1700 i grandi stati moderni controllavano tutto ciò che usciva dalle cancellerie ecclesiastiche. Nel 1871 rinuncia a controllarli perchè quegli atti non hanno alcuna rilevanza giuridica per lo Stato.
  7. Non si può far ricorso ai tribunali dello Stato contro tribunali ecclesiastici: vi era un appello per abuso, un’istanza che un fedele poteva avanzare davanti a un tribunale dello stato contro un provvedimento preso dall’autorità ecclesiastica. Ciò che resta è il controllo dei beni ecclesiastici al fine di evitare la c.d. mano morta. Quali sono le caratteristiche di queste guarentigie? (1h46 min) - legge ordinaria unilaterale: approvata secondo la procedura ordinaria, unilateralmente perché non ha bisogno del consenso di nessuno in quanto stato sovrano, dà queste guarentigie. Le leggi delle guarentigie non riconoscono nessuna extraterritorialità nè sovranità, cioè per lo Stato liberale la chiesa non costituisce un

domini della scuola, dell’assistenza, della sanità. In Italia, invece, il conflitto non era di tipo sociale, ma rimaneva istituzionale. Il carattere dell’italia è un carattere che viene definita dai politologi come “nation state” : l’italia è una nazione-stato e non uno stato-nazione. Nazione-stato : comunità politica che trova la sua unità nella condivisione culturale; la comunità politica sta insieme perché condivide la cultura e quindi anche la religione. Non sono le leggi e il parlamento a tenere insieme la comunità, ma la cultura, la lingua, la religione, ecc. (es. Italia e Germania) Stato-nazione : Francia che non accetta gli accomodamenti con le religioni, perché in francia l’idea è che la comunità politica non sta insieme perché condivide la cultura, ma sta insieme perchè ha delle istituzioni politiche forti perchè è il meccanismo politico (costituzionali e parlamenti) che tengono insieme lo stato. L’idea è che i cittadini francesi si ritrovano perché credono nei valori repubblicani. In Francia e anche negli USA, si diventa cittadini con lo ius soli, perché l’idea è che non importa da dove arrivi o che idea hai, ma tu diventi cittadino perché tu diventi parte di un meccanismo di riproduzione politica e istituzionale. Nei nation state si guarda al sangue, quindi sono paesi che riflettono delle comunità più chiuse e meno globalizzate e quindi vi è concezione diversa della cittadinanza; il cattolicesimo, inoltre ha un ruolo fondamentale a livello politico. Con le leggi delle guarentigie i liberali arrivano a una situazione di stallo: i liberali riconoscono la libertà e la sacertà del papa, ma dal momento in cui il papa dice no alle leggi vi è uno stallo: il papa non accetta le leggi, si chiude nella santa sede, non esce più da lì (primo papa che esce è papa Pio XII in altri contesti) e i liberali non sanno cosa fare. In questo contesto vi è un grande giurista, ossia Pasquale Stanislao Mancini che è contrario al dibattito sulle guarentigie poichè egli ha paura delle concessioni dei liberali perché vede subito quello che si sta delineando e nel pieno della discussione lui fa riecheggiare un passo di un rivoluzionario del 1848-1849 di Aurelio Saliceti: “La conciliazione con la chiesa cattolica può farsi o avvicinando il papato all’italia e alla civiltà o purtroppo avvicinando l’italia al papa. Se non sarà possibile fare il Papa italiano e civile, non rimarrà che impiegare influenze sforzi per far l’italia clericale e papista. Saranno dunque viziate le istituzioni corrette le elggi, menomata la libertà poste in onore il privilegio e l’intolleranza cattolica per piacere al papa per raggiungere il grande fine di codesta riconciliazione” mancini vede che il papa rifiutando le garanzie liberali e quindi rifiutando di riconoscere la possibilità di avere un libero stato in cui vive una libera chiesa, non può accettarne le unilaterali garanzie perché il papa in realtà non si accontenta più solo del riconoscimento della sua sacertà, della sua immunità, ma quello che vuole è far ritornare l’Italia un anazione cattolica. Il papa vuole che l’italia dia un’esecuzione diversa dell’art.1 dello Statuto e che diventi una nazione cattolica che però è inconciliabile con lo spirito liberale. Nel 1870 le leggi sulle guarentigie producono queste questioni: i liberali sono andati avanti fin dove potevano facendo trasparire già delle contraddizioni con i loro principi, il papa a quel punto ottenute già delle garanzie per la sua santa sede, fa una scommessa che si rivelerà vincente, cioè non si accorderà con questo stato liberale, ma dal momento in cui l’accordo si potrà fare, non solo sull’articolo 1, ma soprattutto sul diverso titolo II, ossia un diverso riconoscimento, cioè un riconoscimento di sovranità del papa e di un ruolo in italia della chiesa cattolica ben più pervasivo istituzionale di quello che i liberali gli avevano concesso. A partire dalla I guerra mondiale l’equilibrio liberale viene travolto: finisce in una guerra dove si combattono tra loro stati liberali, ma per l’Italia la I guerra mondiale ha delle conseguenze importanti:

  1. la guerra di trincea : massacro delle classi in cui muoiono insieme cattolici e non. i cattolici muoiono per la causa nazionale. Una chiesa, con Angelo Roncalli, che partecipa a questa guerra. In un certo modo, la I guerra mondiale per l’italia rappresenta il segno che i cattolici che formalmente hanno scomunicato il re, che non riconoscono il regno d’italia perchè distruttore del regno temporale, muoiono, così come il suo clero, per il regno d’Italia. C’è una conciliazione sociale.
  2. sulla scena politica entra la classe operaia (c.d. masse): il popolo non faceva parte della sovranità nello Statuto Albertino e questa spinta popolare di un popolo che in trincea ha superato la dialettica tra cattolici e non cattolici, comincia ad incidere sulle istituzioni già prima della I guerra mondiale: nel 1912 l’Italia adotta per la prima volta una legge elettorale a suffragio universale maschile. Questo produce la fine dello Stato liberale, ossia di quelle piccole élite che avevano prodotto la legislazione che aveva tenuto a margine la chiesa e il popolo cattolico. Nel 1919 quando si riunisce il parlamento italiano abbiamo un quadro sconvolto perché i liberali sono all’8,6%, i democratici radicali 15,9%, i socialisti 32,3%: partito socialista che voleva dire per l’italia di allora per i proprietari borghesi liberali, un elemento pericoloso, rivoluzionario. 20,5% partito popolare italiano nato nello stesso anno, partito popolare fondato dal prete Gian Luigi Sturzo, cioè i cattolici entrano nello Stato per la prima volta dai tempi dello stato sabaudo del regno unitario. L’idea di uno stato liberale non funziona più perchè dal 1919 vi è un periodo di ingovernabilità molto forte: si succederanno governi liberali che avranno la durata di pochi mesi caotici dove il re nomina sempre più stancamente il suo rispetto formale per lo statuto, nominerà vecchi notabili liberali e la società sarà attraversata da violenze di vario tipo, da tensioni forti che vedranno il culmine il 28 ottobre 1922 con la Marcia su Roma.

La marcia su Roma rompe il paradigma liberale e lo stato liberale finisce con questa marcia; nel momento in cui il re non autorizza lo stato di assedio di roma, non ferma la marcia e decide di far sì che una colonna di uomini entrino in Roma, finisce la concezione liberale di vita politica e di partito. Si afferma un uovo governo di cui Mussolini è il Presidente del Consiglio, poi Duce. L’Italia fascista Ottobre del 1922 Marcia su Roma; nel 1923 vi è un primo segnale di cambiamento, la c.d. riforma gentile (=riforma sulla scuola). Il fascismo intelligentemente parte dalla scuola, cioè parte dalla formazione e dall’idea di creare un uomo nuovo, un nuovo modello che non è più quello dello stato liberale, chiede di formare dei nuovi cittadini, ossia i cittadini fascisti. La riforma Gentile è una riforma complessa che si protrae poi in epoca repubblicana: la legge Gentile abroga la legge Coppino che aveva espulso l’insegnamento della religione come insegnamento obbligatorio nelle scuole; la religione, quindi torna nei programmi obbligatori e ci torna come sola religione cattolica che diventa fondamento e coronamento dell’istruzione elementare obbligatoria. Il cattolicesimo divenne la religione del nuovo stato fascista. La cosa importante della riforma gentile è che è la prima legge che fa uscire il cattolicesimo dalla sfera privata in cui i liberali avevano deciso di inserirla e dunque riconosce al cattolicesimo un ruolo pubblico, non solo privato. La religione ha un interesse per lo stato fascista, perché diventa fondamentale per la formazione del nuovo cittadino. Nel 1923 Gentile non pensava al cattolicesimo della chiesa, cioè esiste un cattolicesimo delle autorità ecclesiastiche e un cattolicesimo identitario politico. Gentile usava il cattolicesimo, non pensando al cattolicesimo insegnato in chiesa, ma il cattolicesimo era una “filosofia minor” , ossia era quell’elemento irrazionale che doveva essere insegnato fin da piccoli agli studenti, che non potevano ancora abbracciare le grandi idee della filosofia. Per Gentile, quindi, il cattolicesimo serviva a smantellare il razionalismo liberale, cioè una sana dose di cattolicesimo e del suo elemento utopistico era funzionale al regime. Alla scuola media non si insegnava il cristianesimo, ma la filosofia che diventerà materia obbligatoria. Nell’idea di gentile l'introduzione del cristianesimo aveva scopo politico. Di fatto, la riforma gentile attribuisce l’insegnamento del cattolicesimo a del personale legato alla chiesa cattolica; di fatto questa legge pur interpretata da Gentile con un modo non proprio vicino ai desideri della chiesa, realizza il primo passo che la chiesa si aspettava, cioè la fine dell’espulsione del cattolicesimo dalla scuola pubblica e il riconoscimento della centralità politica del cattolicesimo nella società italiana: quello che Stanislao Mancini temeva, ossia l’italia non inizia a parlare della parità tra religioni, ma guarda alle istituzioni religiose, il cattolicesimo. Nel 1924 Don Sturzo, fondatore del partito popolare, critico nei confronti del regime è costretto all’esilio sotto consiglio della santa sede. L’esperienza del partito popolare, cioè l’esperienza di cattolici liberi impegnati nella politica stava finendo perchè quello che emerge era il rapporto tra 2 istituzioni. gli individui iniziano a scomparire davanti a uno stato totalitario e a una chiesa gerarchica che non dava spazio ai suoi fedeli. Nel 1928 L.2693/1928, riconosce esplicitamente i rapporti tra la chiesa cattolica e lo stato come materia costituzionale: si comincia a delineare una fisionomia bilaterale, le due istituzioni che si affermano e quella materia diventa materia costituzionale, ossia è fondamentale per lo stato regolarla e fa parte dei pilastri della costruzione statale. Siamo quindi in una sfera istituzionale dove gli individui non esistono più: finisce l’era liberale. Lo Stato ha prima riconosciuto il potere del popolo, ma poi lo stato ha inglobato questa società stessa con il corporativismo fascista. Il superamento delle guarentigie: 11 febbraio 1929: i patti lateranensi lez.3 08/10/ Foto: siedono personaggi che mettono fine al modello liberale di diritto di libertà religiosa e fa capire cosa cambia: non vi è più solo una persona a firmare un documento ma sono due: non vi è più formazione unilaterale, ma per risolvere la questione cattolica, occorreva fare i conti con la istituzione ecclesiastica. accanto a mussolini vi è il segretario di stato di un nuovo stato che sta nascendo, ossia lo stato della città del vaticano ed è il cardinale Gasparri. L’11 febbraio del 1929 nel palazzo lateranense, il primo ministro della santa sede e Mussolini firmano il documento che segna i Patti lateranensi. Patto richiama all’idea di alleanza, i documenti sono molteplici; lateranensi perchè viene firmato in una basilica pontificia, ossia siamo in territorio della chiesa. Il capo fascista è interessato ad avere rapporti con la chiesa perché è interessato alla razza ed è quindi importante l’alleanza con la chiesa cattolica e visto che i liberali non volevano rinunciare all'individualità, ecc. ci pensa lui con questi patti. Il primo documento è un trattato che contiene 4 allegati:

  • piantina territorio dello stato vaticano
  • piantino degli immobili a Roma e nello Stato Vaticano: sono considerati non parte del territorio dello stato e hanno esenzione da espropriazione e pagamento imposte
  • piantina di immobili che pertengono alla santa sede: non godono della extraterritorialità, ma che hanno un regime fiscale privilegiato e sono esenti dall’espropriazione

Rapporto tra Santa Sede e Stato Città del Vaticano La santa sede, il papa e per derivazione il suo governo e i suoi ministri, sono soggetti di diritto internazionale e la santa sede è tenuta almeno per il trattato firmato, alla neutralità. SCV è uno stato sui generis: è una realtà strumentale, ossia non ha una sua vita come stato; i cittadini vaticani sono cittadini funzionali, è uno stato in cui vivono decine di persone celibi, ma che cessano di essere cittadini dello stato del vaticano quando cessano le loro funzioni di collegamento all’interno di quello stato. SCV è un territorio che serve a garantire l’indipendenza della sua sovranità. Anche lo SCV gode della personalità giuridica internazionale: vi sono casi in cui la santa sede firma trattati internazionali non come santa sede, ma come stato città del vaticano (es. trattati internazionali sulle poste e sulla moneta).. Lo SCV non fa parte dell’UE, ma è prevista la circolazione dell’euro sul suo territorio ed è all’interno di una serie di convenzioni finanziarie. Piazza San Pietro è territorio vaticano, è aperta al pubblico e dentro alla piazza aperta al pubblico la polizia italiana ha potere di polizia, ma si deve fermare ai gradini se non è chiamata. Art.22 T : “l’italia può procedere per tutti i delitti all’interno dello SCV se richiesto alle guardie vaticane”. Nel caso di delitti commessi in piazza lo stato italiano può intervenire ed essendo fermato in flagranza può essere giudicato dallo Stato italiano. Il trattato regola alcune questioni che riguardano questo minuscolo territorio che ha la caratteristica di essere uno stato strumentale del papa che gode della piena potestà di giurisdizione ha una proiezione di carattere internazionale e può vivere su quel territorio in maniera libera. Nel caso in cui il pontefice trasferisse la sua sede ad Avignone, lo SCV perderebbe la funzione strumentale di servizio alla santa sede e quindi rientrerebbe nello stato italiano. Nei patti lateranensi, quindi, Il trattato abroga il primo punto delle leggi delle guarentigie; in realtà è la legge di esecuzione dei patti lateranensi che abroga il primo punto delle leggi delle guarentigie. Il concordato Attualmente non è più in vigore perché il 18 febbraio del 1984 è stato stipulato a Villa Madama, un nuovo concordato che è stato reso esecutivo con la L.121/1985. Il concordato è la sostituzione del secondo titolo della legge delle guarentigie. (art.1 C.1929): “l’italia ai sensi dell’art.1 del trattato, assicura alla chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del seguente concordato. ove occorre accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale, la difesa da parte delle sue autorità” Il diritto di libertà religiosa non è del singolo individuo, ma dell’istituzione ecclesiastica. La libertà religiosa non c’è, non c’è traccia dell’individuo. Il concordato garantisce dei diritti all'istituzione ecclesiastica. Il concordato non riconosce il diritto di libertà religiosa, ma la libertas ecclesiae , ossia la libertà dell’istituzione ecclesiastica e non del fedele; la libertà del fedele doveva essere mediata dall’istituzione: non era titolare di un diritto soggettivo di libertà religiosa, non aveva facoltà che poteva esprimere nella vita pubblica, ma la chiesa è la detentrice di diritti che è concepita come società perfetta, cioè ha bisogno di un riconoscimento come ordinamento giuridico e in quell’epoca fascista, l’ordinamento giuridico dove avere tutto ciò che poteva rispondere ai propri bisogni. La chiesa pretende quel riconoscimento che il fascismo gli dà: il suo potere, libero e pubblico esercizio del culto e anche la sua giurisdizione. Vi è un riconoscimento che il fedele comune non ha nessun diritto, l’ecclesiastico si e quindi vi è una frattura nel principio di eguaglianza, cioè la persona che ha delle caratteristiche che gli derivano dal fatto di essere legato ad un altro ordinamento che lo stato riconosce (la chiesa), comincia a godere di un diritto speciale che lo distinguono da altri fedeli cittadini. Vi è di nuovo un riconoscimento di una diversità ecclesiastica che lo stato liberale non era disposto a riconoscere. Il concordato non riconosce il diritto di libertà religiosa, ai cattolici, ma è un testo che garantisce la libertas ecclesiae all’istituzione cattolica: i cattolici possono avere una libertà purché questa libertà sia conforme al dettato della chiesa cattolica, ma se escono da questo confine non hanno alcuna tutela del loro diritto di libertà religiosa. A seguito del tratto e del concordato, se una persona che lavorava alle dipendenze di un ente ecclesiastico (in particolare gli insegnanti), veniva licenziato da un’autorità ecclesiastica perché era in disaccordo con l’autorità ecclesiastica, quella persona non poteva trovare più un lavoro pubblico a contatto con le persone e dovrà essere messa in luoghi invisibili socialmente. Vi era una situazione che non rispettava il diritto della persona, ma era un rapporto tra istituzioni; lo Stato dava esecuzione a dei provvedimenti ecclesiastici che minavano/ledevano dei diritti fondamentali della persona. Il concordato da quindi alla chiesa cattolica la libertà istituzionale, non è un concordato sulla libertà religiosa, ma è un concordato di vertice di 2 istituzioni. I contenuti del concordato

  1. Il concordato abroga la c.d. legislazione eversiva dei liberali, cioè 1855/1866 erano state chiuse le congregazioni religiose; le leggi di quegli anni sono abrogate riconoscendo pienamente gli ordini religiosi.
  1. Il regime liberale aveva detto che anche i chierici dovevano fare il militare; il concordato dice, invece, che i chierici sono funzionari di un altro ordinamento giuridico e quindi comincia a riaprire verso uno statuto speciale. i chierici non faranno più il servizio militare.
  2. le sanzioni dei tribunali ecclesiastici contro i chierici, per lo stato liberale erano indifferenti; per lo stato fascista se don piero viene colpito da una sanzione canonica da parte di un tribunale ecclesiastico, lo stato impiega il suo braccio secolare per rendere esecutiva la sentenza di questo altro ordinamento giuridico: vi è commistione tra i due ordinamenti; si riconoscono, vi è una sovranità e cercano di incastrarsi tra loro.
  3. il codice dle 1865 riteneva e attribuiva si oli matrimoni civili la sola e piena efficacia nell’ordinamento statale e qundi i matrimoni canonici non avevano conseguenze giuridiche. con il concordato, nasce il matrimonio concordatario, ossia un matrimonio celebrato davanti al ministro di culto ed è destinato effetti giuridici nell’ordinamento dello stato. Dal 1929 non è più necessario sposarsi anche in comune, ma è sufficiente fare un’unica celebrazione davanti al ministro di culto. I concordato del 29 non si limita a questo, ma riconosce efficacia civile anche alle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, ossia dal momento in cui un tribunale ecclesiastico avesse dichiarato nullo un matrimonio concordatario o il papa avesse con una sua dispensa, sciolto un matrimonio canonico, questi provvedimenti avevano effetti anche nell’ordinamento statale. I coniugi che si vedevano dichiarere nullo il matrimonio dalla chiesa, non erano più automaticamente sposati neanche per lo stato. Il concordato riconosce alla chiesa la piena sovranità sul matrimonio degli italiani: il matrimonio concordatario diventa un collegamento tra ordinamento civile e ordinamento ecclesiastico.
  4. nel 1923 la religione cattolica è entrata come fondamento dell’istruzione primaria. Nel 1929, la religione cattolica diventa obbligatoria anche nella scuola secondaria, cioè in tutta la scuola controllata dallo stato. Vi è quindi un ribaltamento della legislazione liberale che come ai tempi dei liberali trova un collegamento nel nuovo codice penale. il codice penale del 1889 di Zanardelli, individuava nella coscienza individuale delle persone, il bene giuridico da tutelare, cioè per il codice penale liberale lo stato poteva mettere a disposizione i suoi strumenti coercitivi solo di fronte a un’esigenza come la tutela della coscienza della persona e da questo approccio deriva una parità di tutela penale per tutti, indipendentemente dalla religione professata perchè al centro vi era la coscienza e la coscienza è uguale in tutti gli esseri umani. Il codice Rocco del 1930, cambia totalmente impostazione: il bene giuridico non è più la coscienza individuale, ma è la religione cattolica che è religione dello Stato. Il bene giuridico non è più la persona, ma un’idea. Quindi, dal momento in cui il bene giuridico non è l’individuo, ma un ideale, salta la parità tra i culti perché il bene giuridico ora è la religione che la persona professa (se offendo un cattolico ho una pena severa, se offendo un valdese ho una pena più bassa). Comparazione tra la legge delle guarentigie e i patti lateranensileggi guarentigie del 1871 : legge ordinaria unilaterale, non concede nessuna extraterritorialità, la chiesa viene immaginata come associazione privata e la dinamica, quella che da un punto di vista si auspica è la privatizzazione. Il rapporto è tra lo stato e la chiesa ma ci sono anche i cittadini e la loro libertà. Viene riconosciuta una libertà individuale che è in funzione dello stato, ma è anche una libertà antropocentrica. C’è una tendenza alla laicità (=legge neutra che vuol essere al di sopra delle influenze religiose) e il bene giuridico che viene protetto dal diritto penale è il sentimento religioso, la coscienza individuale del fedele. ● patti lateranensi del 1929: trattato internazionale più una legge esecutiva che dà forza al trattato, con la legge del 1928 di carattere costituzionale. Siamo quindi in una bilateralità piena. C’è un extraterritorialità, la chiesa non è un’associazione privata, ma è un’entità pubblica; c’è un pluralismo giuridico di tipo istituzionale: due ordinamenti a confronto. la logica non è più di privatizzazione, ma è una logica di pubblicizzazione, cioè di Stati e sovranità e non di diritti soggettivi. Nei patti del 1929 i cittadini fedeli scompaiono; il rapporto è di tipo istituzionale (stato e la chiesa); la libertà dell'individuo non c’è (non c’è visione antropocentrica), ma vi è la libertà della chiesa (libertas ecclesiae) che è statocentrica. Non vi è più libertà tendenziale di culti, ma vi è una religione di Stato che gode una posizione assoluta; non vi è laicità, ma una confessionalità dello Stato, cioè una macchina dello Stato che si mette a servizio della prima religione, cioè è veicolo della religiosità e il bene giuridico non è più il sentimento religioso dei fedeli, ma è la religione dello Stato. I Patti Lateranensi, fanno compiere al modello italiano di libertà religiosa un salto notevole: si vede ancora la specialità della situazione italia: con il nazismo regolerà i rapporti con la chiesa nel 1933 con un concordato; qui siamo nel 1929 e nel 1929 si vede questo Stato che chiude la questione romana con i rapporti interistituzionali, cioè riconoscendo alla chiesa questo ruolo ordinamentale così centrale. Su questi patti lateranensi si gioca un siparietto un po’ tragico: Mussolini si rende conto di quello che ha firmato, cioè che è un riconoscimento grosso alla chiesa e molto presto vi sono certi problemi. Mentre Mussolini ambisce a un controllo totalitario della società e non riconosce i diritti dei singoli o dell’associazionismo, ma solo delle istituzioni, vi è un problema con un’associazione molto legata alla Santa Sede, ossia l’ Azione Cattolica. L’Azione Cattolica diventa l’unica associazione che gode di libertà perché protetta dal concordato stipulato in clima totalitario. Vi è quindi una tensione fortissima che poi porterà l’AC al silenzio dal punto di vista pubblico, ma in questa discussione Mussolini in un discorso alla CDD cerca di dare un’interpretazione statalista : “Nello Stato la Chiesa non è sovrana e non è nemmeno libera” , un po’ come dire che ha fatto peggio di Cavour, cioè: “non abbiamo risuscitato il potere dei papi, ma lo abbiamo sepolto; nostro deve essere l’insegnamento. Il regime vigilante nulla gli sfugge. Nessuno

Contenuti della L.1159/ La chiesa cattolica ha il potere, la sovranità, a giurisdizione, un ministero, ha la libertà per il ministero, ha il riconoscimento del proprio ordine interno, cioè tutto il patrimonio giuridico che i patti lateranensi hanno squadernato per la libertà cattolica. Con questo in mente, si guarda quindi cosa succede a chi cattolico non è e quindi che tipo di libertà emerge. ● Art.1: “Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica romana purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio anche pubblico di tali culti è libero” Questa legge del ‘29 non si apre con un principio di libertà religiosa, ma il soggetto sono i culti diversi dalla religione cattolica: siamo ancora, quindi, ad una considerazione di tipo istituzionale. Questi culti sono “ammessi”: ma qual è la condizione perché siano ammessi nello Stato italiano? I culti diversi dal cattolico sono ammessi a condizione che “non professano principi contrari all’ordine pubblico e al buon costume” , cioè c’è un controllo che riguarda non le azioni che il soggetto svolge nella sfera materiale, ma i principi astratti cioè quello che uno pensa, ancor prima delle azioni. L’ ordine pubblico (attualmente vi è l’ordine pubblico materiale e l’ordine pubblico ideale è quando il diritto penale è messo a servizio di un’ideologia dello Stato) di cui parla la legge del 1929 era quello fascista ; se quindi il tuo principio veniva ritenuto troppo pluralista, troppo lontano dal fascismo veniva vietato. La condizione di ammissione , quindi, era una conformità all'ideologia fascista determinata dall’apparato ministeriale. Superata questa soglia dei principi e dei riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume, potevano esercitare il loro culto che è libero. Un culto diverso dalla religione cattolica cosa poteva fare per vivere in Italia? ● Art.2: “Gli istituti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale con Decreto del Re su proposta del ministro di Grazia e Giustizia, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e il controllo da parte dello Stato,possono inoltre essere stabilite nel decreto direzione in ente morale. Se questo culto voleva darsi un’organizzazione e quindi creare un c.d. ente esponenziale , cioè se voleva creare un istituto e un ente esponenziale di rappresentanza; questo ente poteva essere eretto come ente morale , ossia poteva vedersi riconosciuta la personalità giuridica: questo ente poteva essere titolare di determinati rapporti giuridici. Per ottenere questa personalità giuridica un ente di un culto diverso da quello cattolico doveva sottoporsi a una procedura altamente discrezionale :

  1. rivolgersi al Ministro di Grazia e Giustizia
  2. Il ministro di Grazia e Giustizia doveva chiedere un parere al Consiglio di Stato
  3. Il ministro di Grazia e Giustizia ottenuto il parere del Consiglio di Stato, portava l’istruttoria al Consiglio dei Ministri
  4. Il Consiglio dei Ministri doveva deliberare se riconoscere o meno la natura di ente morale, se riconoscere o meno la personalità giuridica di questo istituto di un culto diverso da quello cattolico.
  5. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri avesse approvato attraverso un voto, il RD. conferiva la personalità giuridica. Nel processo di riconoscimento previsto dall’art.2, l’ente che voleva essere riconosciuto presentava al Ministro di Grazia e Giustizia, poi al ministro dell’interno, il proprio Statuto, cioè le sue regole interne per essere riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica. Nel 1932 la proposta, l’istruttoria di questa procedura non sarà più a capo del Ministro di Grazia e Giustizia, ma sarà a capo, come lo è oggi, del Ministro dell’Interno. Si capisce quindi la logica poliziesca che sovrintendeva a questo riconoscimento della personalità giuridica degli enti diversi da quello cattolico. Se per la chiesa cattolica si sopprimono le leggi del ‘55 e del ‘66, si liberano le congregazioni religiose, si riconoscono i benefici ecclesiastici, l’articolazione dell’ordinamento giuridico primario, gli altri culti possono avere una soggettività giuridica, non perché gli viene riconosciuta dallo Stato come ordinamenti giuridici primari (ordinamento ebraico, valdese, ecc.), ma solo per concessione dello Stato. Lo Stato non rinuncia alla sua sovranità esclusiva, ma i culti sono appunto subordinati. Non è un diritto ottenere il riconoscimento di questa personalità giuridica, ma è un atto discrezionale. Stando all’art.2 in questo iter di riconoscimento, “norme speciali per la vigilanza e il controllo da parte dello stato possono essere stabilite” , cioè lo stato può emanare norme in cui lui si arroga il diritto di ispezione della vita dell’ente e questa è una norma di tipo giurisdizionalista. Nella procedura, lo stato poteva aggiungere alle norme statutarie presenti, delle norme ulteriori di controllo dello Stato. In cosa consisteva questa libertà? I culti potevano avere i c.d. ministri , cioè potevano avere delle persone che avevano dei ruoli così come la chiesa aveva i sacerdoti, preti, ecc. i valdesi avevano, per esempio, i loro pastori.

Art.3: “Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religone dello Stato debbono essere notificate al ministero dell'interno per l’approvazione; nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa” Il ministero dell’interno è un organo dello stato che approva le nomine dei ministri di culto d'una religione: scritta così è una violazione di ogni principio di separazione degli ordini e d è una norma giurisdizionalista piena. La norma successiva ci fa capire che non è che i culti diversi dal cattolico dovessero sottoporre tutti i ministri all’approvazione governativa, ma se non vi era quella approvazione governativa quel ministro di culto non poteva compiere molte cose di rilievo pubblico; non poteva assolutamente compiere atti destinati ad avere efficacia civili nell’ordinamento dello Stato. La legge del 1929 garantisce anche ai non cattolici, la possibilità di celebrare dei matrimoni con effetti civili: gli ortodossi per esempio potevano sposarsi con un loro rito ed era civilmente riconosciuto. La condizione di questo riconoscimento è che il ministro di culto sia stato approvato dal ministro dell’interno, cioè senza l’approvazione il ministro di culto non poteva fare nulla destinato ad avere efficacia civile. La legge del 1929 fissa 3 principi generali : a) art.1 , cioè è una sorta di presupposto: possono vivere nello Stato solo quelle religioni che hanno dei principi che corrispondano all’ordine pubblico fascista b) art.2 , cioè se quelle religioni una volta ammesse vogliono organizzarsi, sappiano che la loro personalità giuridica non è dovuta, ma è subordinata alla discrezionalità governativa e non è una discrezionalità tecnica, cioè condizionata dall’accertamento di parametri oggettivi, ma è una discrezionalità politica: se il CDM non vuole votare perché ritiene che quel gruppo religioso non vada riconosciuto nella sua soggettività giuridica, non ci sono istanze, non si può fare appello a questa decisione poiché appunto inappellabile. La soggettività giuridica degli enti di culto è abbandonata alla discrezionalità governativa. c) art.3 , cioè che anche se non hanno la soggettività giuridica come ente di culto, possono avere un riconoscimento perché il terzo pilastro dice che i singoli ministri possono essere approvati dal ministro dell’interno. Questa approvazione, anch’essa discrezionale, può essere utile a rendere efficaci anche nell'ordinamento dello stato alcuni atti tra cui l'accettazione di matrimoni compiuti da ministri di culto diversi da quello cattolico. Il controllo governativo appare ancora più chiaro nel RD del 1930, cioè quando il governo darà attuazione alla legge 1159, perchè ne restringe in maniera plateale quelle che potevano essere delle aperture. Il Decreto Regio del 1930 ● Art.1: “per l’esercizio pubblico dei culti ammessi nello stato i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio odroatorio; l’apertura di un tempio odoratorio deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto la cui nomina sia stata approvata ai termini dell’Art.3 della L.1159/1929” : La libertà che viene scritta nell’art.1 della L.1159 scompare perché l'approvazione del ministro di culto che nella legge serve soltanto per rendere efficaci degli atti del ministero ecclesiastico, nel RD è la conditio sine qua non dell’esercizio del culto, cioè è la condizione essenziale per poter godere della libertà fondamentale di religione che viene quindi a dipendere da un atto di discrezione dello Stato. Senza il ministro approvato non vi è l’apertura di un tempio. [...] “se anche ci fosse il ministro approvato, è necessario che tale ministro dimostri che il tempio sia necessario per rispettare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostentre le spese di manutenzione”. Dunque è necessario che:

  • il ministro sia approvato
  • il ministro abbia i soldi per la manutenzione del tempio
  • il ministro dimostri che sia necessario per importanti bisogni religiosi di nuclei di fedeli. ● Art.2 : “i fedeli di un culto ammesso, possono preventiva autorizzazione dall'autorità governativa, tenere quegli edifici aperti al culto riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto condizione che la riunione sia autorizzata o presieduta da un ministro di culto, la cui nomina si a stata preventivamente approvata” Una volta che il culto aveva un luogo di culto, potevano questi fedeli recarsi solo se presente con loro vi era il ministro di culto approvato o solo se il loro riunirsi era stato specificamente approvato dal ministro di culto. Se non c’era più il ministro di culto (per morte per esempio) approvato, nel luogo di culto i fedeli non potevano più riunirsi se non passando attraverso le norme comuni, ossia quelle del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che erano severissime. Non vi è, quindi, una grande libertà anche per le riunioni. ● Art.3: “i ministri di culto potevano pubblicare ed affiggere all’esterno delle porte degli edifici destinati al proprio culto, gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli senza particolare licenza di pubblica sicurezza e con l’esenzione di tasse. Tali atti devono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere accanto al testo italiano la traduzione in altre lingue”. Se c’era il tempio, c’era la riunione, il ministro poteva attaccare nelle porte esterne degli edifici di culto, gli atti che riguardavano il governo spirituale dei fedeli, cioè delle disposizioni che riguardavano i fedeli. Non avevano rilievo civile, però potevi informarli pubblicamente e poteva anche raccogliere in questi luoghi anche delle collette.

L’iscrizione a quella comunità sarà utilizzata durante le leggi razziali e la deportazione, perchè gli elenchi degli ebrei si andranno a prendere lì in quanto ben schedati. Questa sorte degli ebrei cambia in fretta: nel 1938 arrivano le norme sulla razza che gli espellono dall’esercizio delle professioni, gli espellono dalla scuola, dallo Stato civile e vi sono disposizioni che aprono poi la via alle persecuzioni. Nel 1930 viene emanato il Codice Rocco che suggella l’impostazione che si basa sull’istituzione e non sulla tutela della persona, ma sulla tutela di un’idea. Art.402: “chiunque pubblicamente vilipendi la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno”. Qual è la grande differenza rispetto al periodo precedente?

  • fine dell’uguale libertà
  • solo la chiesa cattolica ha il riconoscimento pieno della sua natura istituzionale
  • discrezionalità politica verso i non cattolici
  • individuo marginalizzato lez.4 13/10/ Il nuovo paradigma contemporaneo Nel corso della Seconda guerra mondiale la polarizzazione tra gli schieramenti fa nascere un pensiero giuridico e politico nuovo. Questo pensiero assume e trova una manifestazione particolare in ambito cattolico: questa istituzione che viene possa al vertice del mondo dei culti dal fascismo, nuove concezioni di diritto che incontreranno quelle che erano delle esigenze fondamentali nell’epoca di una comunità stanca dalle atrocità e conscia delle esperienze fasciste. Uno dei segnali del cambiamento del paradigma era una forma di Magistero Ecclesiastico, ossia la forma dei radiomessaggi (strumento di propaganda tipico del fascismo), che diventa uno strumento di comunicazione che sostituisce alle forme più classiche del magistero ecclesiastico, come le cicliche, i documenti scritti. Il papa della II guerra mondiale, Pio XII, comincia a partire dal Natale del 1944 una tradizione di radiomessaggi: il mondo è in guerra e siamo in una fase in cui si intravede un possibile esito. Nel radiomessaggio del 24 dicembre 1944 Pio XII sceglie di rivolgersi ai c.d. popoli del mondo intero (richiamo di carattere universalistico che ha esigenza di superare un approccio nazionalistico) e nel rivolgersi ad essi c’è l’idea e l’elemento degli individui che il diritto internazionale non riconosceva in quanto soggetti di tale diritto sono gli stati. In questi radio messaggio Pio si rivolge ai popoli e in questo messaggio emergono dei contenuti che saranno ritrovati alla base della Carta delle Nazioni unite del 45. Nei radiomessaggi si dice: “In tal guisa mentre gli eserciti continuano ad affaticarsi in lotte micidiali come sempre più crudeli mezzi di combattimento, gli uomini di governo, rappresentanti responsabili delle nazioni, si riuniscono in colloqui, in conferenze allo scopo di determinare i diritti e i doveri fondamentali, sui quali dovrebbe essere ricostruita una comunanza degli Stati, di tracciare il cammino verso un avvenire migliore, più scuro, più degno della umanità” Ancora: “Lo stesso ordine assoluto degli esseri e dei fini, che mostra l’uomo come persona autonoma, vale a dire soggetto di doveri e di diritti inviolabili, radice e termine della sua vita sociale, abbraccia anche lo Stato come società necessaria, rivestita dell’autorità, senza la quale non potrebbe né esistere né vivere”. In questi passaggi troviamo da una parte una sorta di cambio di paradigma sui soggetti titolari del diritto e dall’altro la denuncia della concezione giuridica totalitaria. Ciò lo si può vedere anche in passaggi che possono sembrare più neutri. Si guardi per esempio l’incipit: “ mentre gli eserciti continuano ad affaticarsi in lotte micidiali come sempre più crudeli mezzi di combattimento, gli uomini di governo, rappresentanti responsabili delle nazioni, si riuniscono in colloqui”. Si tratta qui di una manifestazione di una repulsione dell'italismo fascista e ancor prima futurista, che vedeva nella guerra l’unica azione possibile per il cambiamento sociale. Torna la fatica del colloquio, la lentezza di esso, la fatica della conferenza e quindi del compromesso rispetto alla guerra come risolutrice e quindi si accentua un metodo di governo opposto che ha dei principi ideologici differenti dall’impostazione bellicosa. Questi colloqui devono “determinare i diritti e i doveri fondamentali su cui deve essere costruita una comunanza degli stati” e questo non è ovvio, poiché fino a quell’epoca la visione del diritto internazionale era una visione di stampo privatistico, dove ciascuno stato aveva un suo interesse nazionale e quindi non vi era una comunanza, ossia un interesse pubblico degli Stati, cioè un ideale che tutti gli stati perseguono insieme perchè lo individuano come bene e interesse comune di tutti. questo interesse collettivo è “l’avvenire più degno dell’umanità” : emergono 2 termini (dignità e umanità) che confluiranno nell’art.1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La dignità umana è l’unico diritto non suscettibile di bilanciamento perché è il criterio del bilanciamento stesso. In questo radiomessaggio di Pio XII vediamo tracciate le linee di un futuro ordinamento giuridico che viene trattato nel passaggio successivo, dove vi è un reindirizzamento delle finalità dello Stato, cioè se nel fascismo lo Stato era fine a sé stesso, ma anche in Vestfalia lo stato si poneva al vertice di una piramide di obbedienza che doveva prestare l’individuo (es. contratto sociale in Hobbes), in questa concezione giuridica nuova troviamo un cambiamento profondo: al centro dell’ordinamento giuridico c’è la persona e quindi il fine non è lo Stato, che ha l’ autonomia , ossia di essere il soggetto di doveri e diritti inviolabili e quindi essere depositario di diritti e di doveri.

Il passaggio conseguente è che dal momento in cui la persona diventa il fine, non è che lo Stato diventi inutile, ma lo Stato diventa fondamentale (“società necessaria”) poiché lo Stato senza autorità non potrebbe vivere, in quanto l'autorità serve per tutelare la persona umana come soggetto dotato di diritti e di doveri: lo stato si vede assegnati degli altri compiti. Verso la fine della Seconda guerra mondiale abbiamo un cambiamento di paradigma giuridico che ha come connotazione il superamento del nazionalismo Vestfaliano. Il passaggio dall’età moderna all’età contemporanea dal punto di vista del diritto, si ha con la Seconda guerra mondiale , cioè con l’erosione del nazionalismo Vestfaliano. L’età moderna finisce con la fine del modello di Stato al vertice. Il secondo segnale contenuto del nazionalismo Vestfaliano è il c.d. personalismo, ossia l nuova finalità dello Stato in funzione dei diritti dell’uomo che porta a superare il c.d. cristallo di Hobbes, ossia un’obbedienza cieca nei confronti dello Stato. Questo modello del 1944 che fa vedere un cambiamento profondo grazie ai patti lateranensi che avevano assicurato al pontefice un’indipendenza nell’ambito del diritto internazionale, questi primi principi si diffondono e trovano altre conferme:

  1. Processo di Norimberga: trovano posizione dei nuovi principi, ossia i c.d. crimini contro l’umanità che sono una fattispecie nuova. Umanità titolare di un bene giuridico che deve essere protetto a livello universale.
  2. Carta delle Nazioni Unite: firmata il 26 giugno 1945 a S. Francisco. In questa carta si legge che il compito di queste future nazioni unite che sostituiscono la società delle nazioni, ossia il complesso degli Stati che nasce nel 1918. Queste Nazioni Unite hanno finalità di riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne nelle nazioni grandi e piccole. Si afferma quindi un’uguaglianza dei diritti in cui la persona torna ad essere al centro. La persona umana e il suo valore era stata fortemente minata negli anni precedenti e quindi va reintegrata questa centralità.
  3. Il 10 dicembre 1948 a Parigi viene firmata la c.d. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che si apre con l’art.1 che afferma: “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. questa norma attribuisce a tutte le comunità in cui nascono queste persone, il dovere di proteggere quella libertà e uguaglianza originaria. Il fine dello Stato diventa una responsabilità.
  4. Il rispetto dei diritti quale criterio di valutazione di legittimità di ogni Stato e il congedo del totalitarismo novecentesco, ma anche dello statalismo ottocentesco, ma anche delle forme di statalismo del ‘700 poiché le libertà del ‘700 era prettamente privata e veniva esclusa la sfera pubblica e sociale. La nuova visione incide anche nel mondo in cui gli stati guardano alla libertà religiosa: nell’età liberale la libertà religiosa era un problema di confini tra il nuovo stato e l'istituzione ecclesiastica e quindi il nuovo stato che doveva controllare delimitare e riconosceva dei diritti agli individui ma sempre preoccupato di conservare la fedeltà di questi cittadini e quindi era un'operazione quella dello Stato liberale che aveva come sottotesto la preoccupazione della coesione sociale dell'ordine pubblico e dell'ordine istituzionale del nuovo stato. Al tempo del Fascismo la libertà religiosa non esiste ossia non c'è un concetto di libertà perché non c'è un concetto una persona che è titolare di diritti: il concetto di libertà religiosa è un rapporto di tipo istituzionale. In questa nuova situazione dove la persona torna al centro e si parla di diritti e di doveri, si deve inventare un nuovo diritto di libertà religiosa cioè, che cos'è la libertà religiosa che era stato centrale nella costruzione dello Stato moderno? Questa nuova Libertà religiosa nell'articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: un diritto che diventa la matrice della concezione di libertà religiosa che poi si diffonderà anche altrove. la data dicembre 1948 ci fa capire che questi dibattiti di stampo internazionale, sono dibattiti contemporanei a quello che stava accadendo in Italia all'interno dell'assemblea costituente, cioè in quest'epoca per la prima volta in maniera esplicita il diritto fondamentale di una nazione come l'Italia, ossia la sua prima Assemblea Costituente entra già in dibattito con l'ordinamento internazionale ossia vi è una discussione chi è una discussione Chi è stata aperta precedentemente dei radiomessaggi di Pio XII e che accompagna un’ universalità che la reazione alla guerra fascista aveva fatto sorgere. In questo momento i giuristi italiani sono dei giuristi che mentre discutono nell'Assemblea Costituente di questioni del tipo su cosa fare di diritto fascista e quindi quali posizioni prendere in tale assemblea assistono a ciò che sta succedendo negli Stati Uniti e a ciò che ti sta firmando in Francia, cioè un dibattito che potremmo definire un dibattito globale , ossia dove la direttrice dei diritti globali entra all’interno delle nazioni. Qual è la caratteristica del nuovo diritto di libertà religiosa post seconda guerra mondiale? La caratteristica è raffigurata dall'articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che dice: “ ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”. In queste quattro righe è concentrato un cambiamento epocale: La prima questione è che c’è un legame che diventa concreto tra personalismo e diritto Cioè abbiamo il legame esplicito tra l'individuo e il suo diritto. Questo diritto è prima di tutto una libertà: l’individuo ha in materia religiosa una libertà e quindi l’individuo è al centro di questo diritto ed è lui che si pone come arbitro di questo diritto di cui è titolare.