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Dispensa delle lezioni di diritto ecclesiastico sostenute dal Prof. Ferrari nell'A.A. 2020/2021, completamente sostitutive del manuale.
Tipologia: Dispense
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**IL DIRITTO ECCLESIASTICO Lez.
lavarsi dal peccato originale, la Chiesa chiede di intervenire anche nelle realtà temporali al fine di evitare la propagazione del peccato ponendosi come istituzione dispensatrice di salvezza. b. Epoca moderna (1500-1648) : il paradigma medioevale entra in crisi con l’avvento dello Stato moderno e della Riforma Protestante di Lutero, con la quale si rompe di fatto il dualismo originario, la cristianità occidentale e con questa l’idea che fosse una religione inglobante poiché la religione in epoca moderna diventa un elemento che divide e non più che unisce. Dalle macerie di questa situazione di crisi, segnata anche dalle guerre in Europa e dal conseguente disordine da esse provocate, si erge la figura del Leviatano di Thomas Hobbes, ossia lo Stato Moderno che nasce formalmente con la Pace di Westfalia, ossia una serie di trattati che mettono fine alle guerre d’Europa e sanciscono il trionfo degli Stati e della potestà temporale sulla Chiesa e la sua potestà sacrale. Il LEVIATANO e quindi lo Stato, pone fine al dualismo originario in quanto riunisce a sé il potere sia temporale sia sacrale, tant’è che nell’iconografia questo è rappresentato con in mano la spada e il pastorale, simboli dei due poteri a significare il fatto che il corpo del Re corrisponde allo Stato detentore dei 2 poteri, appunto, e al quale i sudditi devono prestare obbedienza esclusiva e quindi non più al Papa, dal momento che per Hobbes è l’autorità che fa la legge e non la verità. Le caratteristiche dello Stato moderno (1648-1918) : lo Stato moderno è uno stato monopolista , ossia è il solo a produrre diritto; è gerarchico e piramidale e in questa situazione si vede che la Chiesa indietreggia in qualche modo rivendicando una potestas indirecta, rinunciando a intervenire direttamente nelle questioni temporali e adottando tecniche di persuasione nei confronti dello Stato. Lo Stato moderno è poi uno stato giurisdizionalista e separatista , vale a dire rispettivamente che lo Stato ha potere di ingerirsi nell’amministrazione dei culti e al contempo pretende che la Chiesa non si immischi in affari statali e quindi tende, appunto a tenere le due sfere separate. Nello Stato moderno inizia a formarsi il concetto di diritto di libertà religiosa : in quest’epoca si può vedere il profilo istituzionale e in parte anche quello personalistico perché è proprio in questo momento che avviene il passaggio importante di status da sudditi a cittadini e sorgono le prime costituzioni che garantiscono dei primi diritti. Per tale motivo il diritto ecclesiastico inizia ad interessarsi anche ai profili religiosi dei cittadini, che viene fatto però in una maniera interessata poiché lo Stato, vuole sì garantire il diritto di libertà religiosa ai cittadini, ma si preoccupa che questi giurino lealtà primariamente allo Stato piuttosto che alla religione. Il diritto ecclesiastico dello Stato moderno, poi, diventa anche un modo per controllare le religioni e uno strumento per far sì che la religione sia utile ai nuovi progetti nazionali: per questo motivo diventa frequente nell’epoca moderna l’idea secondo la quale ogni Stato possa avere una propria religione nazionale proprio perché la religione viene intesa come strumento di coesione nazionale. In materia religiosa e in riferimento al diritto di libertà religiosa, nell’epoca moderna sono fondamentali 2 trattati : 1) Pace di Augusta del 1555 : in cui si dichiara che ogni stato nazionale che si forma può avere una propria e diversa religione, a patto che i sudditi seguano la religione del re (o luterana o cattolica). Vi è qui l’idea che la religione è inglobante, ma rispetto all’epoca medioevale, questa religione inglobante si esprime solo nei confini delle singole nazioni. La prima forma di libertà religiosa appare come uno ius migrandi, ossia il diritto di migrare: poiché coloro che appartenevano a religione differente rispetto a quella dello Stato in cui si trovavano e di conseguenza a quella del Re, potevano liberamente emigrare. 2) Pace di Vestfalia 1648 : viene data la possibilità di coesistere nel medesimo territorio a luterani, cattolici e calvinisti. Con questo trattato si sviluppa quindi un principio di pluralismo religioso all’interno degli stati, nonostante possano però, esercitare il proprio credo solo privatamente. Inoltre, la pace di Vestfalia afferma che le Chiese non hanno potere di ingerenza sulle clausole del trattato stesso e che solo gli Stati, dunque, hanno potere decisionale in materia. In conclusione, possiamo dire in linea di massima che il diritto ecclesiastico dell’epoca moderna in quanto connesso fortemente all’insorgere di Stati nazionali, si interessa di definire i rapporti tra lo Stato e l’ordinamento religioso e nonostante ne emerga un primo carattere personalistico, questo è comunque ancora debole e quindi ciò che viene marcato ancora una volta è il profilo istituzionale di questo. Differenze tra Chiese nazionali e Chiese di Stato:
ipertrofica che tende ad annullare la società e dunque l’idea fascista di base è che lo Stato detiene il monopolio ordinamentale e quindi lo Stato è ordinamento assoluto. Nel modello fascista vi sono istituzioni senza individui, vale a dire che l’attenzione del fascismo nei confronti della libertà religiosa non è più rivolta ai bisogni religiosi dei singoli, ma solo alle istituzioni ordinamentali. Il fascismo è inoltre, uno Stato concordatario in quanto riconosce l’ordinamento della Chiesa pur non attribuendole comunque un’autonomia all’interno dello Stato stesso e si ha quindi il passaggio dallo Stato separatista tipico del modello liberale allo Stato concordatario tipico del modello fascista. Ciò in sostanza comporta il passaggio da una legislazione unilaterale dello Stato separatista alla legislazione bilaterale concordataria dello Stato fascista. Per quanto riguarda i culti e la tendenziale parità tra questi raggiunta nella fase liberale, possiamo dire che nel modello fascista questa sparisce completamente dal momento che lo Stato fascista riconosce l’ordinamento della Chiesa cattolica e quindi anche il diritto ecclesiastico riconosce il primato di questa ed è per questo motivo che nello Stato fascista è solo la Chiesa ad essere riconosciuta, mentre i culti NON CATTOLICI sono posti completamente ai margini. 1) L’Italia liberale L’Italia liberale inizia il 4 marzo 1848 con la concessione dello Statuto Albertino da parte del Re Carlo Alberto, al cui art. si legge che la religione cattolica è la sola religione di Stato e gli altri culti sono tollerati. Alla lettura dell’articolo si comprende che siamo in pieno paradigma medioevale dal momento che vi è uno Stato con dei confini e una propria religione, quella cattolica e con un elemento di novità dal momento che i culti differenti da quello cattolico sono tollerati. Si può dire quindi, che l’Italia liberale è uno Stato confessionale con il cattolicesimo al centro e gli altri culti sono tollerati. Alla prima lettura dell’art.1 si potrebbe evincere che lo Stato liberale è caratterizzato dalla presenza centralissima della religione cattolica con un peso forte nello Stato stesso, ma l’art.1 va letto e interpretato anche alla luce della frase pronunciata da Cavour nel 1861 presso il Parlamento, ossia “libera chiesa in libero Stato”. Questa frase di Cavour mira a superare la questione temporale nel senso che la Chiesa cattolica in Italia non ha bisogno della proprietà su Roma e di esercitare, quindi, un dominio temporale, ma la Chiesa può vivere in un libero Stato; la frase poi lascia intendere la prospettiva dello Stato moderno, ossia che è la libertà dello Stato a garantire la libertà della Chiesa; oppure ancora, la frase lascia intendere che la Chiesa non è pari allo Stato, ma si muove all’interno di questo ed è proprio lo Stato a regolarla e infine l’art.1 viene interpretato come una norma cerimoniale, vale a dire che in occasione di cerimonie religiose, il rito che lo Stato avrebbe dovuto seguire era quello cattolico. Si tratta può dire, quindi, che si tratta di un’interpretazione depotenziata dal momento che al fatto che la religione cattolica è la religione dello Stato non viene fatto conseguire l’obbligo dello Stato di produrre una legislazione impostata sui dogmi cattolici, ma si dice solo che alla ricorrenza di cerimonie religiose pubbliche, si adotterà il rito cattolico. L’idea che poi è legata a questo, è che la religione è un affare privato, ossia appartiene alla dimensione degli individui e rispetto allo Stato, la sfera religiosa è autonoma e distaccata, infatti, il sogno dello Stato liberale è quello di avere a che fare sì con i cittadini che hanno dei bisogni religiosi a cui lo Stato deve rispondere e risponde anche, ma con la Chiesa che diventa una sorta di associazione privata e cioè che si occupa sì del benessere dei propri fedeli, ma senza interferire con lo Stato. Lo Stato liberale cerca di attuare questo progetto con una serie di provvedimenti legislativi che toccano vari aspetti e che si possono suddividere sulla base degli obiettivi che questi provvedimenti legislativi hanno:
Le prime misure dello Stato liberale, quindi, guardano agli individui e mirano ad evitare che la differenza di religione si trasformi in una diseguaglianza di fronte allo Stato. Ciò possiamo tradurlo, quindi, come un “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge indipendentemente da quella che è la loro condizione religiosa”.
L’applicazione delle leggi sulle congregazioni religiose comportò per esempio il fenomeno delle frodi pie , cioè le proprietà immobiliari dei conventi venivano iscritte a nome di persone reali che si assumevano la titolarità formale e nominale del bene e in questo modo il convento non veniva espropriato dallo Stato perché risultava di proprietà di una persona privata che non era un religioso o un ecclesiastico e sostanzialmente, quindi questi soggetti erano dei prestanome che essendo legati alla chiesa, si intestavano i beni ecclesiastici. Lo Stato ne era al corrente di questa situazione e non interveniva, ma anzi accettava in qualche modo questi passaggi di proprietà. Si poteva verificare la situazione per cui, per esempio, un soggetto “bussasse alla porta di un convento e trovando 3 suore, mandava a casa tutti; se il soggetto bussava a un convento e chiedeva di chi fosse questo convento e se questo fosse stato dell’ordine religioso lo prendeva il soggetto o lo Stato; di chi è questo convento? questo convento non è intestato alle suore, ma a una marchesa tal dei tali ecc.” : Un altro esempio pratico lo si può fare nei confronti della convivenza dei religiosi nel medesimo luogo vale a dire che: “ busso al convento e ci sono 3 suore e dico via, non potete stare; busso al convento e ci sono 3 suore che mi dicono ma io sono la signora Maria che vivo assieme alla signora Tina e alla signora Giuseppa” : La convivenza svolta a titolo privato senza manifestare all’esterno una nomenclatura di carattere religioso e quindi la libertà generale di associazione viene garantita anche a queste persone che non vivono insieme come monaci o suore, ma come privati anche se di fatto sono dei religiosi e quindi la secolarizzazione stessa, cioè l’aver tolto rilevanza civile, non impedisce a queste comunità di godere della protezione che il diritto dello Stato dà a tutti e anche a persone che si riuniscono a fine religioso di conseguenza. Un altro esempio di morbida applicazione delle leggi dure è che lo stato liberale scioglie le comunità religiose, ma non tocca i parroci e questi di fatto continuano ad essere pagati con soldi pubblici perché viene considerato essenziale per la coesione sociale. Nel 1865 si dice poi che chi si sposa in chiesa è in regime di concubinato, ma nonostante il codice obbligasse due persone a sposarsi con rito civile, unico riconosciuto appunto tuttavia, in Italia chi si sposava primariamente davanti al prete e solo dopo davanti all’ufficiale di stato civile, non veniva sanzionato appunto perché lo Stato accettava anche questa procedura diciamo. A DIFFERENZA invece della Francia che quando introduce il matrimonio civile prevede che una coppia debba sposarsi primariamente davanti al sindaco e solo dopo davanti a un ufficiale religioso e in Francia, infatti, se ci si sposa prima davanti a un ufficiale religioso e poi davanti all’ufficiale di stato civile, si incorre in sanzioni penali poiché la lealtà deve andare subito allo Stato e poi alla Chiesa proprio come nei modelli di Stato Nazionale sorti dopo la Pace di Vestfalia. Un’altra questione sorta dopo la I guerra mondiale è quella delle vedove, ed è un tema fortemente collegato alla questione matrimoniale poiché queste formalmente non potevano ottenere la pensione in quanto vedove di unioni solo canoniche, ma la Corte dei Conti del Regno d’Italia diede loro una pensione/un sostentamento economico anche se formalmente non sposate in quanto unite appunto solo in matrimonio canonico. Un altro esempio significativo è l’ applicazione della Legge Coppino del 1867 : che rimuove l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane e a tal proposito (sempre per fare il confronto con la Francia) nel 1867 i francesi che non avevano ancora la laicità nelle scuole e quindi l’insegnamento della religione era ancora obbligatoria, mandano sotto l’ordine del ministro Ferry, degli ispettori in Italia poiché il modello italiano di laicità veniva decantato, ma gli ispettori tornano in Francia con una relazione in cui si afferma che nelle scuole che hanno visto/visitato l'insegnamento della religione cristiana era presente. Com’era possibile questo? Questa è ancora una questione di interpretazione in Francia l’articolo che viene scritto uguale alla legge coppino, viene interpretato come divieto per gli studenti di qualsiasi insegnamento religioso. Lo stesso articolo in italia viene interpretato in un altro modo: dire che l’insegnamento della religione cessa di essere parte del programma scolastico, significa dire che non è più obbligatorio, ma facoltativo e se varie famiglie lo richiedono come insegnamento facoltativo, i comuni provvederanno che questo insegnamento sia impartito. In tutti i comuni se i comuni volevano che i ragazzi studiassero e frequentassero la scuola dello Stato, dovevano farci entrare anche il prete, cioè dovevano aprirlo alla chiesa cattolica come materia facoltativa, ma che veniva finanziata con i soldi pubblici. La legge formalmente non si tocca,ma è facoltativa che però è una facoltatività generalizzata che dappertutto si trova. Questo modo di applicare una legislazione apparentemente così violenta e contraria agli interessi della chiesa, favorisce una prima laicizzazione e fa sì che questa uguaglianza tra i cittadini del regno d’italia possa affermarsi. La situazione raggiunge l’apice del conflitto con la presa di Roma, ossia la famosa Breccia di Porta Pia (20 settembre
Il papa si chiude in Vaticano e lo Stato italiano emana la legge delle guarentigie (=garanzie), che vengono date alla Santa Sede. Il papa non ha più un suo territorio nel 1870 e quindi la Chiesa è dello stato perché non ha più uno spazio territoriale proprio e quindi lo stato westfaliano mite ha vinto sulla Chiesa e qui deve capire cosa fare della Chiesa. Nel maggio 1871 emana, quindi, la legge delle guarentigie (=garanzie) che è fondamentale; è l’espressione di uno Stato che da solo è capace di riservare degli spazi di autonomia anche alla Santa Sede, quindi è capace di concedere alla chiesa delle libertà che avrebbero reso la chiesa libera in uno Stato libero, ossia il tentativo di realizzare “libertà della chiesa in libero stato”. La legge delle guarentigie La legge delle guarentigie è divisa in 2 titoli:
domini della scuola, dell’assistenza, della sanità. In Italia, invece, il conflitto non era di tipo sociale, ma rimaneva istituzionale. Il carattere dell’italia è un carattere che viene definita dai politologi come “nation state” : l’italia è una nazione-stato e non uno stato-nazione. Nazione-stato : comunità politica che trova la sua unità nella condivisione culturale; la comunità politica sta insieme perché condivide la cultura e quindi anche la religione. Non sono le leggi e il parlamento a tenere insieme la comunità, ma la cultura, la lingua, la religione, ecc. (es. Italia e Germania) Stato-nazione : Francia che non accetta gli accomodamenti con le religioni, perché in francia l’idea è che la comunità politica non sta insieme perché condivide la cultura, ma sta insieme perchè ha delle istituzioni politiche forti perchè è il meccanismo politico (costituzionali e parlamenti) che tengono insieme lo stato. L’idea è che i cittadini francesi si ritrovano perché credono nei valori repubblicani. In Francia e anche negli USA, si diventa cittadini con lo ius soli, perché l’idea è che non importa da dove arrivi o che idea hai, ma tu diventi cittadino perché tu diventi parte di un meccanismo di riproduzione politica e istituzionale. Nei nation state si guarda al sangue, quindi sono paesi che riflettono delle comunità più chiuse e meno globalizzate e quindi vi è concezione diversa della cittadinanza; il cattolicesimo, inoltre ha un ruolo fondamentale a livello politico. Con le leggi delle guarentigie i liberali arrivano a una situazione di stallo: i liberali riconoscono la libertà e la sacertà del papa, ma dal momento in cui il papa dice no alle leggi vi è uno stallo: il papa non accetta le leggi, si chiude nella santa sede, non esce più da lì (primo papa che esce è papa Pio XII in altri contesti) e i liberali non sanno cosa fare. In questo contesto vi è un grande giurista, ossia Pasquale Stanislao Mancini che è contrario al dibattito sulle guarentigie poichè egli ha paura delle concessioni dei liberali perché vede subito quello che si sta delineando e nel pieno della discussione lui fa riecheggiare un passo di un rivoluzionario del 1848-1849 di Aurelio Saliceti: “La conciliazione con la chiesa cattolica può farsi o avvicinando il papato all’italia e alla civiltà o purtroppo avvicinando l’italia al papa. Se non sarà possibile fare il Papa italiano e civile, non rimarrà che impiegare influenze sforzi per far l’italia clericale e papista. Saranno dunque viziate le istituzioni corrette le elggi, menomata la libertà poste in onore il privilegio e l’intolleranza cattolica per piacere al papa per raggiungere il grande fine di codesta riconciliazione” mancini vede che il papa rifiutando le garanzie liberali e quindi rifiutando di riconoscere la possibilità di avere un libero stato in cui vive una libera chiesa, non può accettarne le unilaterali garanzie perché il papa in realtà non si accontenta più solo del riconoscimento della sua sacertà, della sua immunità, ma quello che vuole è far ritornare l’Italia un anazione cattolica. Il papa vuole che l’italia dia un’esecuzione diversa dell’art.1 dello Statuto e che diventi una nazione cattolica che però è inconciliabile con lo spirito liberale. Nel 1870 le leggi sulle guarentigie producono queste questioni: i liberali sono andati avanti fin dove potevano facendo trasparire già delle contraddizioni con i loro principi, il papa a quel punto ottenute già delle garanzie per la sua santa sede, fa una scommessa che si rivelerà vincente, cioè non si accorderà con questo stato liberale, ma dal momento in cui l’accordo si potrà fare, non solo sull’articolo 1, ma soprattutto sul diverso titolo II, ossia un diverso riconoscimento, cioè un riconoscimento di sovranità del papa e di un ruolo in italia della chiesa cattolica ben più pervasivo istituzionale di quello che i liberali gli avevano concesso. A partire dalla I guerra mondiale l’equilibrio liberale viene travolto: finisce in una guerra dove si combattono tra loro stati liberali, ma per l’Italia la I guerra mondiale ha delle conseguenze importanti:
La marcia su Roma rompe il paradigma liberale e lo stato liberale finisce con questa marcia; nel momento in cui il re non autorizza lo stato di assedio di roma, non ferma la marcia e decide di far sì che una colonna di uomini entrino in Roma, finisce la concezione liberale di vita politica e di partito. Si afferma un uovo governo di cui Mussolini è il Presidente del Consiglio, poi Duce. L’Italia fascista Ottobre del 1922 Marcia su Roma; nel 1923 vi è un primo segnale di cambiamento, la c.d. riforma gentile (=riforma sulla scuola). Il fascismo intelligentemente parte dalla scuola, cioè parte dalla formazione e dall’idea di creare un uomo nuovo, un nuovo modello che non è più quello dello stato liberale, chiede di formare dei nuovi cittadini, ossia i cittadini fascisti. La riforma Gentile è una riforma complessa che si protrae poi in epoca repubblicana: la legge Gentile abroga la legge Coppino che aveva espulso l’insegnamento della religione come insegnamento obbligatorio nelle scuole; la religione, quindi torna nei programmi obbligatori e ci torna come sola religione cattolica che diventa fondamento e coronamento dell’istruzione elementare obbligatoria. Il cattolicesimo divenne la religione del nuovo stato fascista. La cosa importante della riforma gentile è che è la prima legge che fa uscire il cattolicesimo dalla sfera privata in cui i liberali avevano deciso di inserirla e dunque riconosce al cattolicesimo un ruolo pubblico, non solo privato. La religione ha un interesse per lo stato fascista, perché diventa fondamentale per la formazione del nuovo cittadino. Nel 1923 Gentile non pensava al cattolicesimo della chiesa, cioè esiste un cattolicesimo delle autorità ecclesiastiche e un cattolicesimo identitario politico. Gentile usava il cattolicesimo, non pensando al cattolicesimo insegnato in chiesa, ma il cattolicesimo era una “filosofia minor” , ossia era quell’elemento irrazionale che doveva essere insegnato fin da piccoli agli studenti, che non potevano ancora abbracciare le grandi idee della filosofia. Per Gentile, quindi, il cattolicesimo serviva a smantellare il razionalismo liberale, cioè una sana dose di cattolicesimo e del suo elemento utopistico era funzionale al regime. Alla scuola media non si insegnava il cristianesimo, ma la filosofia che diventerà materia obbligatoria. Nell’idea di gentile l'introduzione del cristianesimo aveva scopo politico. Di fatto, la riforma gentile attribuisce l’insegnamento del cattolicesimo a del personale legato alla chiesa cattolica; di fatto questa legge pur interpretata da Gentile con un modo non proprio vicino ai desideri della chiesa, realizza il primo passo che la chiesa si aspettava, cioè la fine dell’espulsione del cattolicesimo dalla scuola pubblica e il riconoscimento della centralità politica del cattolicesimo nella società italiana: quello che Stanislao Mancini temeva, ossia l’italia non inizia a parlare della parità tra religioni, ma guarda alle istituzioni religiose, il cattolicesimo. Nel 1924 Don Sturzo, fondatore del partito popolare, critico nei confronti del regime è costretto all’esilio sotto consiglio della santa sede. L’esperienza del partito popolare, cioè l’esperienza di cattolici liberi impegnati nella politica stava finendo perchè quello che emerge era il rapporto tra 2 istituzioni. gli individui iniziano a scomparire davanti a uno stato totalitario e a una chiesa gerarchica che non dava spazio ai suoi fedeli. Nel 1928 L.2693/1928, riconosce esplicitamente i rapporti tra la chiesa cattolica e lo stato come materia costituzionale: si comincia a delineare una fisionomia bilaterale, le due istituzioni che si affermano e quella materia diventa materia costituzionale, ossia è fondamentale per lo stato regolarla e fa parte dei pilastri della costruzione statale. Siamo quindi in una sfera istituzionale dove gli individui non esistono più: finisce l’era liberale. Lo Stato ha prima riconosciuto il potere del popolo, ma poi lo stato ha inglobato questa società stessa con il corporativismo fascista. Il superamento delle guarentigie: 11 febbraio 1929: i patti lateranensi lez.3 08/10/ Foto: siedono personaggi che mettono fine al modello liberale di diritto di libertà religiosa e fa capire cosa cambia: non vi è più solo una persona a firmare un documento ma sono due: non vi è più formazione unilaterale, ma per risolvere la questione cattolica, occorreva fare i conti con la istituzione ecclesiastica. accanto a mussolini vi è il segretario di stato di un nuovo stato che sta nascendo, ossia lo stato della città del vaticano ed è il cardinale Gasparri. L’11 febbraio del 1929 nel palazzo lateranense, il primo ministro della santa sede e Mussolini firmano il documento che segna i Patti lateranensi. Patto richiama all’idea di alleanza, i documenti sono molteplici; lateranensi perchè viene firmato in una basilica pontificia, ossia siamo in territorio della chiesa. Il capo fascista è interessato ad avere rapporti con la chiesa perché è interessato alla razza ed è quindi importante l’alleanza con la chiesa cattolica e visto che i liberali non volevano rinunciare all'individualità, ecc. ci pensa lui con questi patti. Il primo documento è un trattato che contiene 4 allegati:
Rapporto tra Santa Sede e Stato Città del Vaticano La santa sede, il papa e per derivazione il suo governo e i suoi ministri, sono soggetti di diritto internazionale e la santa sede è tenuta almeno per il trattato firmato, alla neutralità. SCV è uno stato sui generis: è una realtà strumentale, ossia non ha una sua vita come stato; i cittadini vaticani sono cittadini funzionali, è uno stato in cui vivono decine di persone celibi, ma che cessano di essere cittadini dello stato del vaticano quando cessano le loro funzioni di collegamento all’interno di quello stato. SCV è un territorio che serve a garantire l’indipendenza della sua sovranità. Anche lo SCV gode della personalità giuridica internazionale: vi sono casi in cui la santa sede firma trattati internazionali non come santa sede, ma come stato città del vaticano (es. trattati internazionali sulle poste e sulla moneta).. Lo SCV non fa parte dell’UE, ma è prevista la circolazione dell’euro sul suo territorio ed è all’interno di una serie di convenzioni finanziarie. Piazza San Pietro è territorio vaticano, è aperta al pubblico e dentro alla piazza aperta al pubblico la polizia italiana ha potere di polizia, ma si deve fermare ai gradini se non è chiamata. Art.22 T : “l’italia può procedere per tutti i delitti all’interno dello SCV se richiesto alle guardie vaticane”. Nel caso di delitti commessi in piazza lo stato italiano può intervenire ed essendo fermato in flagranza può essere giudicato dallo Stato italiano. Il trattato regola alcune questioni che riguardano questo minuscolo territorio che ha la caratteristica di essere uno stato strumentale del papa che gode della piena potestà di giurisdizione ha una proiezione di carattere internazionale e può vivere su quel territorio in maniera libera. Nel caso in cui il pontefice trasferisse la sua sede ad Avignone, lo SCV perderebbe la funzione strumentale di servizio alla santa sede e quindi rientrerebbe nello stato italiano. Nei patti lateranensi, quindi, Il trattato abroga il primo punto delle leggi delle guarentigie; in realtà è la legge di esecuzione dei patti lateranensi che abroga il primo punto delle leggi delle guarentigie. Il concordato Attualmente non è più in vigore perché il 18 febbraio del 1984 è stato stipulato a Villa Madama, un nuovo concordato che è stato reso esecutivo con la L.121/1985. Il concordato è la sostituzione del secondo titolo della legge delle guarentigie. (art.1 C.1929): “l’italia ai sensi dell’art.1 del trattato, assicura alla chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del seguente concordato. ove occorre accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale, la difesa da parte delle sue autorità” Il diritto di libertà religiosa non è del singolo individuo, ma dell’istituzione ecclesiastica. La libertà religiosa non c’è, non c’è traccia dell’individuo. Il concordato garantisce dei diritti all'istituzione ecclesiastica. Il concordato non riconosce il diritto di libertà religiosa, ma la libertas ecclesiae , ossia la libertà dell’istituzione ecclesiastica e non del fedele; la libertà del fedele doveva essere mediata dall’istituzione: non era titolare di un diritto soggettivo di libertà religiosa, non aveva facoltà che poteva esprimere nella vita pubblica, ma la chiesa è la detentrice di diritti che è concepita come società perfetta, cioè ha bisogno di un riconoscimento come ordinamento giuridico e in quell’epoca fascista, l’ordinamento giuridico dove avere tutto ciò che poteva rispondere ai propri bisogni. La chiesa pretende quel riconoscimento che il fascismo gli dà: il suo potere, libero e pubblico esercizio del culto e anche la sua giurisdizione. Vi è un riconoscimento che il fedele comune non ha nessun diritto, l’ecclesiastico si e quindi vi è una frattura nel principio di eguaglianza, cioè la persona che ha delle caratteristiche che gli derivano dal fatto di essere legato ad un altro ordinamento che lo stato riconosce (la chiesa), comincia a godere di un diritto speciale che lo distinguono da altri fedeli cittadini. Vi è di nuovo un riconoscimento di una diversità ecclesiastica che lo stato liberale non era disposto a riconoscere. Il concordato non riconosce il diritto di libertà religiosa, ai cattolici, ma è un testo che garantisce la libertas ecclesiae all’istituzione cattolica: i cattolici possono avere una libertà purché questa libertà sia conforme al dettato della chiesa cattolica, ma se escono da questo confine non hanno alcuna tutela del loro diritto di libertà religiosa. A seguito del tratto e del concordato, se una persona che lavorava alle dipendenze di un ente ecclesiastico (in particolare gli insegnanti), veniva licenziato da un’autorità ecclesiastica perché era in disaccordo con l’autorità ecclesiastica, quella persona non poteva trovare più un lavoro pubblico a contatto con le persone e dovrà essere messa in luoghi invisibili socialmente. Vi era una situazione che non rispettava il diritto della persona, ma era un rapporto tra istituzioni; lo Stato dava esecuzione a dei provvedimenti ecclesiastici che minavano/ledevano dei diritti fondamentali della persona. Il concordato da quindi alla chiesa cattolica la libertà istituzionale, non è un concordato sulla libertà religiosa, ma è un concordato di vertice di 2 istituzioni. I contenuti del concordato
Contenuti della L.1159/ La chiesa cattolica ha il potere, la sovranità, a giurisdizione, un ministero, ha la libertà per il ministero, ha il riconoscimento del proprio ordine interno, cioè tutto il patrimonio giuridico che i patti lateranensi hanno squadernato per la libertà cattolica. Con questo in mente, si guarda quindi cosa succede a chi cattolico non è e quindi che tipo di libertà emerge. ● Art.1: “Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica romana purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio anche pubblico di tali culti è libero” Questa legge del ‘29 non si apre con un principio di libertà religiosa, ma il soggetto sono i culti diversi dalla religione cattolica: siamo ancora, quindi, ad una considerazione di tipo istituzionale. Questi culti sono “ammessi”: ma qual è la condizione perché siano ammessi nello Stato italiano? I culti diversi dal cattolico sono ammessi a condizione che “non professano principi contrari all’ordine pubblico e al buon costume” , cioè c’è un controllo che riguarda non le azioni che il soggetto svolge nella sfera materiale, ma i principi astratti cioè quello che uno pensa, ancor prima delle azioni. L’ ordine pubblico (attualmente vi è l’ordine pubblico materiale e l’ordine pubblico ideale è quando il diritto penale è messo a servizio di un’ideologia dello Stato) di cui parla la legge del 1929 era quello fascista ; se quindi il tuo principio veniva ritenuto troppo pluralista, troppo lontano dal fascismo veniva vietato. La condizione di ammissione , quindi, era una conformità all'ideologia fascista determinata dall’apparato ministeriale. Superata questa soglia dei principi e dei riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume, potevano esercitare il loro culto che è libero. Un culto diverso dalla religione cattolica cosa poteva fare per vivere in Italia? ● Art.2: “Gli istituti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale con Decreto del Re su proposta del ministro di Grazia e Giustizia, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e il controllo da parte dello Stato,possono inoltre essere stabilite nel decreto direzione in ente morale. Se questo culto voleva darsi un’organizzazione e quindi creare un c.d. ente esponenziale , cioè se voleva creare un istituto e un ente esponenziale di rappresentanza; questo ente poteva essere eretto come ente morale , ossia poteva vedersi riconosciuta la personalità giuridica: questo ente poteva essere titolare di determinati rapporti giuridici. Per ottenere questa personalità giuridica un ente di un culto diverso da quello cattolico doveva sottoporsi a una procedura altamente discrezionale :
● Art.3: “Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religone dello Stato debbono essere notificate al ministero dell'interno per l’approvazione; nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa” Il ministero dell’interno è un organo dello stato che approva le nomine dei ministri di culto d'una religione: scritta così è una violazione di ogni principio di separazione degli ordini e d è una norma giurisdizionalista piena. La norma successiva ci fa capire che non è che i culti diversi dal cattolico dovessero sottoporre tutti i ministri all’approvazione governativa, ma se non vi era quella approvazione governativa quel ministro di culto non poteva compiere molte cose di rilievo pubblico; non poteva assolutamente compiere atti destinati ad avere efficacia civili nell’ordinamento dello Stato. La legge del 1929 garantisce anche ai non cattolici, la possibilità di celebrare dei matrimoni con effetti civili: gli ortodossi per esempio potevano sposarsi con un loro rito ed era civilmente riconosciuto. La condizione di questo riconoscimento è che il ministro di culto sia stato approvato dal ministro dell’interno, cioè senza l’approvazione il ministro di culto non poteva fare nulla destinato ad avere efficacia civile. La legge del 1929 fissa 3 principi generali : a) art.1 , cioè è una sorta di presupposto: possono vivere nello Stato solo quelle religioni che hanno dei principi che corrispondano all’ordine pubblico fascista b) art.2 , cioè se quelle religioni una volta ammesse vogliono organizzarsi, sappiano che la loro personalità giuridica non è dovuta, ma è subordinata alla discrezionalità governativa e non è una discrezionalità tecnica, cioè condizionata dall’accertamento di parametri oggettivi, ma è una discrezionalità politica: se il CDM non vuole votare perché ritiene che quel gruppo religioso non vada riconosciuto nella sua soggettività giuridica, non ci sono istanze, non si può fare appello a questa decisione poiché appunto inappellabile. La soggettività giuridica degli enti di culto è abbandonata alla discrezionalità governativa. c) art.3 , cioè che anche se non hanno la soggettività giuridica come ente di culto, possono avere un riconoscimento perché il terzo pilastro dice che i singoli ministri possono essere approvati dal ministro dell’interno. Questa approvazione, anch’essa discrezionale, può essere utile a rendere efficaci anche nell'ordinamento dello stato alcuni atti tra cui l'accettazione di matrimoni compiuti da ministri di culto diversi da quello cattolico. Il controllo governativo appare ancora più chiaro nel RD del 1930, cioè quando il governo darà attuazione alla legge 1159, perchè ne restringe in maniera plateale quelle che potevano essere delle aperture. Il Decreto Regio del 1930 ● Art.1: “per l’esercizio pubblico dei culti ammessi nello stato i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio odroatorio; l’apertura di un tempio odoratorio deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto la cui nomina sia stata approvata ai termini dell’Art.3 della L.1159/1929” : La libertà che viene scritta nell’art.1 della L.1159 scompare perché l'approvazione del ministro di culto che nella legge serve soltanto per rendere efficaci degli atti del ministero ecclesiastico, nel RD è la conditio sine qua non dell’esercizio del culto, cioè è la condizione essenziale per poter godere della libertà fondamentale di religione che viene quindi a dipendere da un atto di discrezione dello Stato. Senza il ministro approvato non vi è l’apertura di un tempio. [...] “se anche ci fosse il ministro approvato, è necessario che tale ministro dimostri che il tempio sia necessario per rispettare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostentre le spese di manutenzione”. Dunque è necessario che:
L’iscrizione a quella comunità sarà utilizzata durante le leggi razziali e la deportazione, perchè gli elenchi degli ebrei si andranno a prendere lì in quanto ben schedati. Questa sorte degli ebrei cambia in fretta: nel 1938 arrivano le norme sulla razza che gli espellono dall’esercizio delle professioni, gli espellono dalla scuola, dallo Stato civile e vi sono disposizioni che aprono poi la via alle persecuzioni. Nel 1930 viene emanato il Codice Rocco che suggella l’impostazione che si basa sull’istituzione e non sulla tutela della persona, ma sulla tutela di un’idea. Art.402: “chiunque pubblicamente vilipendi la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno”. Qual è la grande differenza rispetto al periodo precedente?
Il passaggio conseguente è che dal momento in cui la persona diventa il fine, non è che lo Stato diventi inutile, ma lo Stato diventa fondamentale (“società necessaria”) poiché lo Stato senza autorità non potrebbe vivere, in quanto l'autorità serve per tutelare la persona umana come soggetto dotato di diritti e di doveri: lo stato si vede assegnati degli altri compiti. Verso la fine della Seconda guerra mondiale abbiamo un cambiamento di paradigma giuridico che ha come connotazione il superamento del nazionalismo Vestfaliano. Il passaggio dall’età moderna all’età contemporanea dal punto di vista del diritto, si ha con la Seconda guerra mondiale , cioè con l’erosione del nazionalismo Vestfaliano. L’età moderna finisce con la fine del modello di Stato al vertice. Il secondo segnale contenuto del nazionalismo Vestfaliano è il c.d. personalismo, ossia l nuova finalità dello Stato in funzione dei diritti dell’uomo che porta a superare il c.d. cristallo di Hobbes, ossia un’obbedienza cieca nei confronti dello Stato. Questo modello del 1944 che fa vedere un cambiamento profondo grazie ai patti lateranensi che avevano assicurato al pontefice un’indipendenza nell’ambito del diritto internazionale, questi primi principi si diffondono e trovano altre conferme: