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Diritto-Ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

"nozioni di diritto ecclesiastico" quarta edizione Causcelli

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 29/04/2013

lalavi
lalavi 🇮🇹

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PARTE I= PROFILI SISTEMATICI
ELEMENTI INTRODUTTIVI E FONTI
Il diritto ecclesiastico italiano:nozione e principi ispiratori.
La scienza giuridica ha un carattere eminentemente unitario, perché oggetto del suo studio è un aspetto della vita
sociale, a sua volta, unitario: il diritto in tutte le sue forme e manifestazioni. Il diritto ecclesiastico studia il settore
dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Il d.e.i. è il ramo delle scienze
giuridiche costituito dal corpo sistematico dei principi e delle norme che nel nostro sistema ordinamentale danno
specica rilevanza al fattore religioso in senso lato (ossia tanto alle credenze dell’uomo, quanto alle convinzioni
religiose o losoche fondate sull’etica laica) ed ai proli istituzionali delle formazioni sociali che selezionano e
disciplinano gli interessi umani per il loro appagamento e per il raggiungimento di nalità collegate a quel fattore e
caratterizzano il modello pluralista e collaborativo dei rapporti con le confessioni religiose. Il diritto ecclesiastico, perciò,
nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che abbia come oggetto lo studio di un ordinamento
confessionale (per l’appunto, del diritto prodotto da una Ecclesia), riguarda uno degli aspetti dell’ordinamento statale. Per
tal ragione, qualche autore ha ritenuto di specicare la formula proponendo quella di diritto ecclesiastico civile, in modo
da indicare senza equivoci che oggetto della disciplina è il diritto dello Stato e non quello di un ordinamento
confessionale. Il diritto ecclesiastico, però, no n è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore
statale, perché, in non poche occasioni, le norme statali, per la disciplina di dati rapporti, rinviano ad un ordinamento
confessionale o presuppongono fatti normativi, atti o negozi prodotti da un ordinamento confessionale. Perciò, lo studio
del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto ecace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del
fenomeno religioso; un diritto che, se è di prevalente produzione statale, può tuttavia importare anche l’applicazione del
diritto prodotto da ordinamenti confessionali.
Il carattere distintivo del d.e.i. è individuabile nel carattere laico della repubblica e del suo ordinamento, punto di
arrivo e di partenza di un processo di secolarizzazione che nelle società occidentali ha portato alla distinzione tra diritto e
morale, il sacro dal profano, l’illecito dal peccato. La laicità è mirata alla tutela nella società democratica delle libertà di
religione e di convinzione individuali e collettive, sia dei credenti, sia dei non credenti(atei, agnostici, scettici, indierenti
secondo una vasta articolazione fatta dalla corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia ’05), in un regime di
pluralismo religioso e culturale in forza del quale tutti devono essere trattati con uguale rispetto e considerazione. Le
credenze religiose e le convinzioni ispirano e condizionano i comportamenti degli individui in molteplici campi
dell’esperienza, e sono un elemento costitutivo di quell’identità personale che la nostra Carta riconosce e garantisce tra i
diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona;sono vissute in forma associata in comunità più o meno
organizzate e consolidate; esprimono interessi che gli ordinamenti statali di carattere democratico e pluralistico possono
ritenere meritevoli di una specica tutela.
È sempre più diuso il riconoscimento che la religione costituisce un aspetto primario dell’identità, sia nazionale sia di
ogni persona, intesa come il diritto del soggetto di essere se stesso rispetto ai propri simili,cioè il diritto di distinguersi e
di essere distinto dagli altri.
Le comunità stabili e organizzate di fedeli, variamente denominate(chiese, confessioni, comunità, congregazioni ecc)
possono dare luogo alla formazione d veri e propri ordinamenti indipendenti, chiedono ai propri appartenenti l’osservanza
delle loro norme,che investono molteplici aspetti dell’agire umano, anche quando si rivelino in contrasto con le leggi civili
vigenti su quel territorio,generando cosi in capo alle persone conitti di lealtà per la dicoltà di rispettare le norma
dell’una istituzione senza violare al contempo le norme dell’altra. I conitti di lealtà possono riguardare tanto i fedeli,
qndo la legge civile imponga loro condotte contrarie al credo professato, qnto i non credenti,qndo la legge civile prescriva
condotte vincolanti solo perché conformi a prescrizioni religiose o ispirate a etiche religiose(ad es si pensi al dibattito sul
testamento biologico).
Modelli e sistemi: complessità e commistioni.
Gli ordinamenti statuali, in genere, danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli interessi dei loro
consociati secondo modalità che possono essere raggruppate in modelli e sistemi cosi sintetizzabili:
- lo stato confessionista , che presceglie una religione quale propria (come faceva lo Statuto Albertino del 1848 che
proclamava ‘ la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti sono tollerati
conformemente alle leggi che li riguardano) o quale religione dominante (come fa la costituzione della Grecia del 1975
che riconosce come religione predominante quella della chiesa orientale ortodossa cristiana) ed informa il suo
ordinamento ai principi etici e talvolta alle norme di quella fede, concedendo ad essa condizioni di privilegio (es
costituzione 2001 dello Yemen si proclama all’art 1 repubblica islamica e aerma all’art 2 ‘la Shari’ah islamica è la fonte
di ogni legislazione);
- lo stato laico, che accoglie il principio di distinzione tra la sfera temporale(il profano) e la sfera spirituale (il sacro),
riconosce e garantisce il pluralismo confessionale ed una condizione ugualitaria a tutte le confessioni (art 8 cost italiana
che riconosce come ugualmente libere davanti alla legge tutte le confessioni religiose);
Da un diverso punto di distinzione dei poteri abbiamo:
- lo stato unionista, che è governato da autorità che detengono al contempo sia il potere religioso sia quello statuale;
- lo stato separatista, che anch’esso in maniera più o meno accentuata,tiene separati il fondamento e l’esercizio dei
poteri di governo e l’organizzazione degli apparati pubblici da quelli delle chiese (es costituzione spagnola del 1978
dispone che nessuna confessione religiosa terrà mai carattere pubblico (statale)).
I modelli ed i sistemi anzidetti appaiono in astratto ben dierenziati, sebbene nella realtà storica si presentino in forme
segnate dalla complessità e dalla contaminazione. Il carattere laico che caratterizza la forma repubblicana dello stato
italiano, ad esempio, è ribadito dalla Corte costituzionale del 1989, ma deve misurarsi con il permanente vigore di
normative di stampo confessionista(ad esempio l’esclusivo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica) ,
con discipline e prassi amministrative discriminatorie, con vecchie e nuove forme di intervento nella vita interna delle
confessioni. Gli stati , in linea di massima, possono ritenere che gli interessi religiosi siano meritevoli della tutela
accordata in generale dal diritto comune ad altre esperienze similari dello spirito 8es arte, scienza ecc), ovvero di una
specica tutela giuridica apprestata da una apposita disciplina;ovvero, ancora, che non siano meritevoli di
apprezzamento perché estranei all’esperienza giuridica e pertanto privi di rilevanza nell’ordinamento statuale, che
assume rispetto ad essi un atteggiamento di indierenza (es on dando valore ai matrimoni celebrati con merito rito
religioso) o contrarietà (ad es negando tutela a chi voglia far valere coattivamente sanzioni confessionali che comportino
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PARTE I= PROFILI SISTEMATICI

ELEMENTI INTRODUTTIVI E FONTI

Il diritto ecclesiastico italiano:nozione e principi ispiratori. La scienza giuridica ha un carattere eminentemente unitario, perché oggetto del suo studio è un aspetto della vita sociale, a sua volta, unitario: il diritto in tutte le sue forme e manifestazioni. Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Il d.e.i. è il ramo delle scienze giuridiche costituito dal corpo sistematico dei principi e delle norme che nel nostro sistema ordinamentale danno specifica rilevanza al fattore religioso in senso lato (ossia tanto alle credenze dell’uomo, quanto alle convinzioni religiose o filosofiche fondate sull’etica laica) ed ai profili istituzionali delle formazioni sociali che selezionano e disciplinano gli interessi umani per il loro appagamento e per il raggiungimento di finalità collegate a quel fattore e caratterizzano il modello pluralista e collaborativo dei rapporti con le confessioni religiose. Il diritto ecclesiastico, perciò, nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che abbia come oggetto lo studio di un ordinamento confessionale (per l’appunto, del diritto prodotto da una Ecclesia ), riguarda uno degli aspetti dell’ordinamento statale. Per tal ragione, qualche autore ha ritenuto di specificare la formula proponendo quella di diritto ecclesiastico civile, in modo da indicare senza equivoci che oggetto della disciplina è il diritto dello Stato e non quello di un ordinamento confessionale. Il diritto ecclesiastico, però, no n è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, perché, in non poche occasioni, le norme statali, per la disciplina di dati rapporti, rinviano ad un ordinamento confessionale o presuppongono fatti normativi, atti o negozi prodotti da un ordinamento confessionale. Perciò, lo studio del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto efficace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso; un diritto che, se è di prevalente produzione statale, può tuttavia importare anche l’applicazione del diritto prodotto da ordinamenti confessionali. Il carattere distintivo del d.e.i. è individuabile nel carattere laico della repubblica e del suo ordinamento, punto di arrivo e di partenza di un processo di secolarizzazione che nelle società occidentali ha portato alla distinzione tra diritto e morale, il sacro dal profano, l’illecito dal peccato. La laicità è mirata alla tutela nella società democratica delle libertà di religione e di convinzione individuali e collettive, sia dei credenti, sia dei non credenti(atei, agnostici, scettici, indifferenti secondo una vasta articolazione fatta dalla corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia ’05), in un regime di pluralismo religioso e culturale in forza del quale tutti devono essere trattati con uguale rispetto e considerazione. Le credenze religiose e le convinzioni ispirano e condizionano i comportamenti degli individui in molteplici campi dell’esperienza, e sono un elemento costitutivo di quell’identità personale che la nostra Carta riconosce e garantisce tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona;sono vissute in forma associata in comunità più o meno organizzate e consolidate; esprimono interessi che gli ordinamenti statali di carattere democratico e pluralistico possono ritenere meritevoli di una specifica tutela. È sempre più diffuso il riconoscimento che la religione costituisce un aspetto primario dell’identità, sia nazionale sia di ogni persona, intesa come il diritto del soggetto di essere se stesso rispetto ai propri simili,cioè il diritto di distinguersi e di essere distinto dagli altri. Le comunità stabili e organizzate di fedeli, variamente denominate(chiese, confessioni, comunità, congregazioni ecc) possono dare luogo alla formazione d veri e propri ordinamenti indipendenti, chiedono ai propri appartenenti l’osservanza delle loro norme,che investono molteplici aspetti dell’agire umano, anche quando si rivelino in contrasto con le leggi civili vigenti su quel territorio,generando cosi in capo alle persone conflitti di lealtà per la difficoltà di rispettare le norma dell’una istituzione senza violare al contempo le norme dell’altra. I conflitti di lealtà possono riguardare tanto i fedeli, qndo la legge civile imponga loro condotte contrarie al credo professato, qnto i non credenti,qndo la legge civile prescriva condotte vincolanti solo perché conformi a prescrizioni religiose o ispirate a etiche religiose(ad es si pensi al dibattito sul testamento biologico). Modelli e sistemi: complessità e commistioni. Gli ordinamenti statuali, in genere, danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli interessi dei loro consociati secondo modalità che possono essere raggruppate in modelli e sistemi cosi sintetizzabili:

  • lo stato confessionista , che presceglie una religione quale propria (come faceva lo Statuto Albertino del 1848 che proclamava ‘ la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi che li riguardano) o quale religione dominante (come fa la costituzione della Grecia del 1975 che riconosce come religione predominante quella della chiesa orientale ortodossa cristiana) ed informa il suo ordinamento ai principi etici e talvolta alle norme di quella fede, concedendo ad essa condizioni di privilegio (es costituzione 2001 dello Yemen si proclama all’art 1 repubblica islamica e afferma all’art 2 ‘la Shari’ah islamica è la fonte di ogni legislazione);
  • lo stato laico , che accoglie il principio di distinzione tra la sfera temporale(il profano) e la sfera spirituale (il sacro), riconosce e garantisce il pluralismo confessionale ed una condizione ugualitaria a tutte le confessioni (art 8 cost italiana che riconosce come ugualmente libere davanti alla legge tutte le confessioni religiose); Da un diverso punto di distinzione dei poteri abbiamo:
  • lo stato unionista , che è governato da autorità che detengono al contempo sia il potere religioso sia quello statuale;
  • lo stato separatista , che anch’esso in maniera più o meno accentuata,tiene separati il fondamento e l’esercizio dei poteri di governo e l’organizzazione degli apparati pubblici da quelli delle chiese (es costituzione spagnola del 1978 dispone che nessuna confessione religiosa terrà mai carattere pubblico (statale)). I modelli ed i sistemi anzidetti appaiono in astratto ben differenziati, sebbene nella realtà storica si presentino in forme segnate dalla complessità e dalla contaminazione. Il carattere laico che caratterizza la forma repubblicana dello stato italiano, ad esempio, è ribadito dalla Corte costituzionale del 1989, ma deve misurarsi con il permanente vigore di normative di stampo confessionista(ad esempio l’esclusivo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica) , con discipline e prassi amministrative discriminatorie, con vecchie e nuove forme di intervento nella vita interna delle confessioni. Gli stati , in linea di massima, possono ritenere che gli interessi religiosi siano meritevoli della tutela accordata in generale dal diritto comune ad altre esperienze similari dello spirito 8es arte, scienza ecc), ovvero di una specifica tutela giuridica apprestata da una apposita disciplina;ovvero, ancora, che non siano meritevoli di apprezzamento perché estranei all’esperienza giuridica e pertanto privi di rilevanza nell’ordinamento statuale, che assume rispetto ad essi un atteggiamento di indifferenza (es on dando valore ai matrimoni celebrati con merito rito religioso) o contrarietà (ad es negando tutela a chi voglia far valere coattivamente sanzioni confessionali che comportino

limitazioni della libertà personale o prestazioni patrimoniali); ovvero, infine, che debbano essere osteggiati e ne

vincolate le norme di legge ordinaria, le norme regolamentari e le altre fonti normative che hanno arricchito il

quadro prospettati dall’art 1 c.c., superandone la rigidità.

B) Il d.e.i., qnto alle sue fonti specifiche, possiede una peculiarità che non ha riscontro in nessun altro settore del nostro ordinamento: di esso fanno parte le fonti concordate , che per espresso dettato costituzionale, disciplinano in tutto o in parte i rapporti dello stato con le confessioni religiose, non sono di esclusiva produzione dei suoi organi legislativi, che non possono legiferare in materia senza il concorso con le confessioni “pattizie” (cioè concretizzato nelle apposite forme previste) con una o più confessioni religiose in forza di un’espressa previsione costituzionale. Le fonti del d.e.i. comprendono,dunque, oltre quelle poste in essere in via unilaterale secondo il generale riparto delle competenze legislative nell’ordinamento dello stato, sia (le fonti che rendono esecutivi) gli accordi stipulati con la chiesa cattolica (i patti lateranensi), sia (le fonti che approvano) gli accordi con le altre confessioni religiose. qsto sottosistema è caratterizzato dall’ autolimitazione dei poteri sovrani della repubblica, espressa dall’obbligo costituzionale di regolare i rapporti con le confessioni religiose a mezzo di accordi:quest’obbligo integra il cd. principio di bilateralità pattizia , fulcro di un sistema di relazioni che, volto al conseguimento di una stabile pace religiosa,”tende ad assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello stato in materia religiosa nei confronti di tutte’. Le disposizioni degli accordi(una volta che abbiamo avuto esecuzione nell’ordinamento dello stato) sono applicabili in via immediata e diretta solo quando dettino una disciplina in se compiuta e auto applicativa di una specifica materia, in caso contrario necessitano di una disciplina di attuazione che le integri e le specifichi nel dettaglio. La riforma in senso federalista ha innovato nel riparto delle competenze legislative tra stato e regioni, non ha innovato nella disciplina delle relazioni stato-chiese. La materia dei rapporti tra repubblica e le confessioni è rimasta, in tutta la sia ampiezza, riservata allo stato, che ha legislazione esclusiva.(art 117 cost) e il governo è titolare delle pertinenze di indirizzo politico. C) L’accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali: gli accordi di secondo livello , o “derivati”, disponendo che “ ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la chiesa cattolica e lo stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello stato italiano e la conferenza episcopale italiana”(art 13.2). Cmq quale che sia il livello (primario,derivato, successivo, ecc), l’oggetto tipico degli accordi con le confessioni non può debordare dalla materia degli specifici rapporti con ciascuno di esse. Non a tutte le intese di 2° livello è stata data esecuzione per il tramite di un’apposita fonte di diritto interno; talvolta hanno avuto un’attuazione solo indiretta, con una semplice menzione dell’intesa nella premessa dell’atto normativo. Vi è certezza sulla loro natura giuridica, come pure sulla forza vincolante nei casi in cui disciplinano semplicemente modalità della collaborazione tra autorità civile ed ecclesiastiche. F 0 E 0la promozione della libertà religiosa in un quadro di pluralismo confessionale e culturale, in qanto tesa alla realizzazione del progresso spirituale della persona non è attribuzione monopolistica dello stato e dell’amministrazione centrale né può divenire oggetto i contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della regione (es nell’ambito della scuola) non costituiscano strumenti di politica ecclesiastica né generino interferenze con la disciplina che regola i rapporti tra stato e varie confessioni. Secondo alcuni l’art 117 cost riserverebbe alla competenza esclusiva dello stato i rapporti di garanzia o di libertà in senso stretto e alla competenza residuale delle regioni i rapporti di collaborazione secondo altri invece riserverebbe la materia ecclesiastica considerata sotto il profilo dell’esercizio del diritto di libertà religiosa alla competenza statale e a quella regionale se considerata sotto il profilo della complessiva gestione sul territorio di attività sociali opp di prestazione di servizi e prestazioni pubbliche che si realizzano sul territorio o siano destinate alla crescita e al benessere delle popolazioni. La divisione di competenze tra stat e regioni è cambiato negli anni (art 117 riserva alle regioni la potestà legislativa residuale in ordine a ogni altra materia non espressamente riservata allo stato) D) le fonti del diritto internazionale (trattati,convenzioni,accordi, protocolli) sono per le più mirate alla salvaguardia della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La comunità internazionale non è ancora riuscita a dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante rivolto in modo specifico alla disciplina della libertà di coscienza e di religione, che ne specifichi i contenuti ed i limiti e che preveda criteri uniformi di applicazione e di tutela; tuttavia, il complesso di atti internazionali, giuridicamente vincolanti o con mero rilievo politico, di portata generale o solo settoriale, delinea un articolato sistema di garanzie e controlli, collocato nel contesto della tutela internazionale dei diritti fondamentali. Un rilievo primario va attribuito all’art 9 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e al ricordato art 18 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. I diritti fondamentali e le libertà possono eventualmente subire restrizioni e così anche la libertà religiosa come previsto art 9.2. CEDU che consente quelle sole restrizioni che stabilite per legge costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione dell’ordine pubblico della salute e della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui’. La sicurezza degli stati delle istituzioni democratiche e delle popolazioni è stata messa a dura prova l’11 settembre 2011 da terrorismo e integralismo religioso, si tratta di interessi pubblici e privati che meritano tutela anche con l’adozione di misure severe. Il testo novellato dell’art 117 cost, 1° comma, ha portato la corte cost. a riconsiderare la posizione e il ruolo delle norme della cedu e la loro incidenza sull’ordinamento giuridico italiano, riconoscendo ad esse un rango sub-costituzionale. Le norme della CEDU sono dunque fonti interposte, ossia di rango subordinato alla costituzione, ma intermedio tra qsta e la legge ordinaria , perché integrano il parametro costituzionale di cui all’art 117. Pertanto, tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU “ vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione, ossia la Cedu. Da tutto ciò derivano 3 conseguenze:

  • le norme CEDU sono attratte nella sfera di competenza della corte costituzionale, e gli eventuali contrasti con le leggi ordinarie generano questioni di legittimità costituzionale:pertanto, il giudice comune non ha più il potere di disapplicare la norma ordinaria ritenuta in contrasto; -qualora si ravvisasse tale contrasto sarà possibile sottoporre leggi ed atti aventi forza di legge al vaglio di legittimità costituzionale per violazione della CEDU e dell’art 117 cost. in tal caso occorrerà verificare congiuntamente la conformità a costituzione di entrambe , e precisamente la compatibilità della norma interposta con la costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta;

libertà e delle garanzie costituzionale, ma non sopprimerle né restringerle:eventuali limiti in esse previsti non sono

operanti se non previsti anche nella nostra Carta, in forza della cd. riserva delle disposizioni più favorevoli.

Fonti di diritto dell’UE Il diritto dell’UE si articola in diritto primario(trattati che definiscono elementi fondamentali dell’UE e gli accordi con paesi terzi con org internazionali o tra stati membri) e diritto derivato(insieme di atti normativi adottati dalle istituzioni europee in applicazione delle disposizioni dei trattati che si suddividono in vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) e non vincolanti(risoluzioni, pareri)). F 0 E 0l’unione aderisce alla CEDU Le chiese e l’UE Il trattato di Lisbona non contiene alcuna menzione circa le radici cristiane dell’Europa, art 17 TFUE afferma che l’UE rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli stati membri in virtù del diritto nazionale e che l’unione rispetta ugualmente lo status di cui godono in virtù del diritto nazionale le organizzazioni filosofiche e non confessionali F 0 E 0il ‘rispetto’ ha rilievo giuridico e forza vincolante comportando obblighi di fare e non fare a carico dell’UE (=non ha competenza ad ingerirsi nelle scelte concretamente adottate in materia da uno stato membro F 0 E 0art 6 TUE afferma che l’unione rispetta l’identità nazionale dei suoi stati membri) Accordi di secondo livello Accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali, infatti sono stati previsti accordi di secondo livello o derivati disponendo che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la chiesa cattolica e lo stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due part originarie (governo italiano e santa sede) L’interpretazione delle norme pattizie. Nell’interpretazione delle norme pattizie vale il criterio generale che, a tutela dell’indipendenza e sovranità dello stato nell’ordine proprio, l’eventuale limitazione delle sue competenze deve risultare da norma espressa, e in mancanza di qsta non è desumibile da incerti argomenti interpretativi:infatti, come per gli accordi internazionali, gli impegni che comportino per uno dei contraenti l’accettazione di limiti alla propria sovranità sono soggetti ad interpretazione restrittiva. Opera infatti una presunzione che ogni stato di regola non intenda derogare per via pattizia ai principi in vigore nel suo ordinamento a meno che non risulti una volontà espressa di segno contrario. Le regole del diritto internazionale generale(o consuetudinario) si applicano all’interpretazione del trattato lateranense e dell’ accordo del 1984. essi dunque devono essere interpretati in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini in esso adoperati, nel loro contesto ed alla luce dell’ oggetto e dello scopo propri , tenuto conto che il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli eventuali allegati. Del contesto dell’accordo del 1984 (cardine della regolamentazione pattizia dei rapporti fra l’italia e la s. sede in vigore) fa dunque parte il preambolo, nel quale le parti hanno dichiarato quali fossero i fondamenti ed i presupposti della comune volontà di apportare modifiche al Concordato lateranense del 1929: esse, infatti, dichiarano di avere tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella chiesa dal concilio vaticano II , avendo presenti, da parte della repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione; e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del concilio ecumenico vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico. Una corretta interpretazione in chiave giuridica dell’accordo non può dunque pervenire a soluzioni “confessioniste” sul versante dello stato e/o a soluzioni “preconciliari” sul versante della chiesa cattolica, tenuto conto che nell’accordo è sancito il comune impegno al pieno rispetto del principio della reciproca indipendenza e sovranità nell’ordine proprio. Del contesto dell’accordo sa ancora parte il Protocollo addizionale , atto integrativo e complementare che ha la medesima natura e forza vincolante dell’accordo, ma non ne innova il contenuto precettivo per espressa volontà delle parti, chiaramente enunciata nel relativo preambolo:le parti, infatti, non hanno adoperato il termine “convegno” o altro termine analogo,ma hanno fatto ricorso alla formula “dichiarato di comune intesa”. Nel protocollo addizionale la Santa Sede dichiara di aderire all’interpretazione che lo Stato italiano da dell’art 23 del trattato lateranense, non implicato nelle vicende modificative del concordato. L’applicazione della norma anzidetta avverrà in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani:questa necessaria armonia, dunque, costituisce il criterio basilare d’interpretazione del nuovo accordo, la cui operatività le parti hanno espressamente esteso ad una previsione contenuta si nel trattato ma che avrebbe dovuto avere idonea collocazione nel concordato. La soluzione amichevole di eventuali difficoltà di interpretazione è prevista dall’accordo , che l’affida ad una Commissione paritetica nominata dalle parti con funzione deliberativa. Nella prassi,il documento conclusivo e la relazione finale di una commissione paritetica appositamente istituita per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative in materia di enti e beni ecclesiastici, hanno costituito una intesa tecnica interpretativa alla cui esecuzione le parti hanno proceduto in forma semplificata, mediante scambio di note diplomatiche. Le fonti del diritto interno di derivazione pattizia La funzione degli accordi dello stato con le confessioni religiose dovrebbe essere in coerenza con principi e i fini valori della costituzione, la conclusione degli accordi per la disciplina dei rapporti con le confessioni religiose rientra nelle materie di competenza del governo e il parlamento opera il consueto potere di controllo sull’operato del governo. Le fonti di diritto interno unilaterali. Le sentenze additive della corte costituzionale. Alla produzione normativa è affidato il compito della difesa e del costante sviluppo dei fini-valori della costituzione, all’interprete spetta il compito di sperimentare le vie dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme perché le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Le fonti unilaterali del d.e.i. non presentano aspetti particolari qnto ai tipi ed al processo di formazione. Anche per esse il sistema chiuso(delineato all’art 1 delle disposizioni sulla legge in generale,preliminari al codice civile), è risultato modificato sia dall’entrata in vigore della costituzione repubblicana(che ha accresciuto il numero delle fonti normative) sia della complesse e non sempre ragionevoli vicende della produzione legislativa (il moltiplicarsi dei “tipi”, l’espandersi dell’istituto della delegazione legislativa, il processo di de legiferazione, la potestà regolamentare delle autorità indipendenti, il neo-confessionismo,ecc). numerose sono le circolari amministrative che in va interpretativa colmano le lacune dettano indirizzi coordinano la legislazione in materia ecclesiastica, esse non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale, non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge di conseguenza il contenuto interpretativo di una circolare non assume valore vincolante

se non in quanto e nei limiti in cui la portata dispositiva della normativa esaminata sia correttamente ricostruita

, le funzioni di pontefice massimo furono assunte direttamente dal capo dello Stato, il quale, addirittura, in quanto

incarnazione vivente della perennità e sacertà dell’ordinamento imperiale, diventò divus , divinità oggetto di culto.

Da ciò l’avversione dell’autorità imperiale nei confronti dei cristiani, perseguitati non per ragioni ideologiche

(giacché la Roma imperiale accettava ogni religione) ma per ragioni d’ordine pubblico e politiche, soprattutto

perché essi, disconoscendo la divinità dell’imperatore e rifiutando di partecipare al culto che gli era dovuto, si

rendevano rei di lesa maestà.

  • L’ articolo 7 Cost. , dichiarando che la Chiesa è, nel proprio ambito, sovrana e indipendente dallo Stato, indica che v’è un settore di materie nel quale lo Stato e la Chiesa trattano da pari a pari e, perciò, si pongono in un ordinamento esterno ( tesi internazionalistica ). Ancor prima dell’entrata in vigore della Costituzione non mancava la coscienza del fatto che i rapporti concordatari fra Stato e Chiesa si svolgessero in un ordinamento esterno ad entrambi, ma era controverso se quest’ordinamento fosse quello internazionale tout-court , sia pure un settore speciale dell’ordinamento internazionale, ovvero se la stipulazione di ogni concordato desse luogo alla formazione di un ordinamento giuridico, distinto dalle due parti contraenti, ma anche distinto dall’ordinamento internazionale. Si tratta, anche in quest’ultimo caso, di un ordinamento nel quale trovano applicazione le regole comuni a ogni tipo di accordo fra soggetti che si considerano in posizione di parità. La norma dell’art. 7 Cost. lascia impregiudicata la soluzione del problema dell’appartenenza dei concordati all’ordinamento internazionale generale o ad uno speciale settore di questo, ma, d’altra parte, si colora secondo che s’accolga l’una o l’altra tesi. In proposito, il Finocchiaro ritiene preferibile la prima, dato che l’ordinamento internazionale non è costituito soltanto da una comunità di Stati, ma comprende anche organismi non statali e, fra questi, la Santa Sede. Onde non vi è motivo per pensare che, quando lo Stato e la Chiesa s’incontrano, sul piano di un ordinamento esterno, per disciplinare i loro rapporti, tale ordinamento sia terzo rispetto all’ordinamento internazionale. In questa prospetti va, il primo comma dell’art. 7 Cost. vale a confermare che i concordati ecclesiastici sono, per il diritto italiano, accordi fra due ordinamenti primari, ossia atti simili ai trattati internazionali, sicché l’Italia, quando conclude un concordato, si sente legata al rispetto delle norme internazionali generali concernenti la materia E’ da notare, però, che questo riconoscimento costituzionale non impegna in alcuna misura l’ordinamento internazionale, nel quale i concordati ecclesiastici, in tanto possono essere considerati simili ai trattati internazionali, in quanto vi sia una norma di quest’ordinamento che riconosca ad essi tale natura giuridica. Or non vi sono dubbi che una serie di ragioni storiche e giuridiche (la personalità internazionale della Santa Sede; la posizione di parità che assumono i contraenti; le regole formali che accompagnano la stipulazione degli accordi; la vincolatività di questi in un ordine esterno) lasciano pensare che il diritto internazionale generale considera i concordati come atti formati nel proprio ordinamento. Una conferma di ciò è offerta nell’ordinamento internazionale dalla codificazione del diritto dei trattati, operata dalla convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, resa esecutiva in Italia con la l. 12 febbraio 1974, n. 112. Infatti, per quanto questa convenzione sia applicabile solo nei rapporti fra Stati (art. 1) e, ai fini della stessa, siano qualificati come trattati internazionali solo gli accordi conclusi fra Stati (art. 2, lett. a), onde le norme di essa non risultano applicabili agli accordi stipulati tra Stati e soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati (art. 3), tuttavia la Convenzione ammette, in modo espresso, il valore giuridico, dal punto di vista del diritto internazionale, di questi ultimi accordi e l’applicazione ad essi di tutte le regole della Convenzione che valgono nell’ordinamento internazionale in modo indipendente dalla Convenzione stessa (art. 3 Cost.). La qualificazione dello Stato rispetto alle credenze di religione= Nei vari sistemi di rapporti fra Stato e confessioni religiose, sorge il problema della qualificazione dello stesso Stato a livello costituzionale , circa la sua posizione nei confronti del fenomeno religioso. Di solito, nei paesi in cui lo Stato esercita una forma di dominio o di controllo nel settore in questione, al fine di proteggere una confessione religiosa (sistemi di unione; giurisdizionalisti e/o concordatari), a tale atteggiamento si accompagna il riconoscimento della confessione protetta come religione dello Stato ( Stato confessionista ). Le altre confessioni non sono protette, ma tollerate e godono di una misura più limitata di libertà, perché lo Stato, aderendo ai principi della religione dominante e facendoli propri, tende ad escludere l’influenza sulla società civile dei principi delle altre confessioni, spesso ritenuti, contrari agli interessi nazionali. Occorre, però, avvertire che parlare di confessionismo dello Stato nel XX secolo non è lo stesso che parlare di tale fenomeno nel XVI o XVII secolo, perché i contenuti storici e politici della formula, come avviene rispetto a tutte le figure giuridiche, sono mutati nel corso dei tempi. Per es., il confessionismo del Piemonte o del Regno delle Due Sicilie nel secondo decennio dell’800 non è la stessa cosa dei confessionismo italiano all’epoca del regime fascista. Nel primo caso, l’atteggiamento confessionista dello Stato derivava dalla totale accettazione, da parte di questo, dei principi religiosi sentiti e manifestati dal re; nel caso più recente l’adozione del confessionismo è stata un espediente politico, al fine di potersi avvalere della religione come mezzo di governo. Il contrapposto del confessionismo è la qualificazione dello Stato come laico. È una qualificazione poco adatta alla repubblica italiana. È una qualifica che compete agli Stati in cui vige un sistema separatista, ossia nel quale tutte le confessioni godono dello stesso trattamento, in base al diritto comune, e sono parimenti ed effettivamente libere nell’esercizio delle attività di religione e di culto. La Chiesa cattolica distingue una laicità buona dello Stato - quella dello Stato liberale – da un laicismo cattivo - quello che persegue una politica antiecclesiastica o senz’altro antireligiosa.

Le istituzioni operanti in materia di religione che assumono un preminente rilievo nella Costituzione del 1947 sono le confessioni religiose. L’art. 7, comma 1, Cost. menziona esplicitamente la Chiesa cattolica, la confessione religiosa di maggioranza in Italia. Il successivo art. 8 Cost. considera tutte le confessioni religiose, nel comma 1, e le confessioni di minoranza, nei commi 2 e 3. Nessuna delle due norma dà, però, la nozione di confessione religiosa. Quest’atteggiamento del legislatore costituente non è nuovo, poiché in nessuna legge anteriore alla Costituzione è dato rintracciare una formula sintetica che valga a definire la nozione de qua. Né una tale definizione è agevole, poiché i vari gruppi sociali, che sono qualificati intuitivamente come confessioni religiose o che aspirano a questa qualifica, sono spesso molto diversi l’uno dall’altro. Un dato implicito della norma costituzionale è che una confessione religiosa è un gruppo sociale con fine religioso, posto che le norme degli art. 7 e 8 Cost. non avrebbero senso, se fossero riferite ad una confessione di fede religiosa che equivalesse alla professione individuale di fede religiosa.

iniziative più varie, che si autoqualificano come religiose. In proposito, è evidente che uno stato liberale e

pluralista non ha alcuna competenza in materia dottrinale. Sicché, al fine di qualificare tali organismi come

religioni tutelate dagli art. 8, 19 e 20 Cost., è poco produttivo attardarsi in un esame di esse sotto il profilo

ideologico. Dal punto di vista giuridico interessa considerare quale sia il rapporto fra i dirigenti di tali

organizzazioni e gli aderenti e, in particolare, quali siano le modalità del proselitismo, secondo i criteri

raccomandati dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 22 maggio 1984. Secondo i detti criteri, i

nuovi movimenti religiosi per essere considerati leciti:

  • non dovrebbero accogliere minorenni;
  • dovrebbero assicurare ai proseliti un sufficiente periodo di riflessione prima di assumere impegni finanziari o personali;
  • dopo l’adesione dovrebbero essere assicurati i contatti dei proseliti con i parenti e con gli amici, sia direttamente, sia mediante la corrispondenza e il telefono;
  • le telefonate dei parenti dovrebbero essere comunicate e la corrispondenza dovrebbe essere inoltrata immediatamente ai destinatari. Oltre ad aver assicurati tali diritti, l’aderente dovrebbe potere:
  • abbandonare liberamente l’organizzazione,
  • chiedere consigli legali o d’altro tipo fuori dell’organizzazione,
  • chiedere assistenza medica. Inoltre, le organizzazioni
  • non dovrebbero mai incoraggiare gli aderenti a infrangere la legge, specie ai fini della raccolta di fondi (per es., esercitando la questua o la prostituzione);
  • dovrebbero fornire alle pubbliche autorità informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri. Quando gli anzidetti criteri non siano rispettati, il fenomeno sociale non può essere qualificato come religioso e le organizzazioni non possono essere considerate confessioni religiose.

Poteri e uffici dello Stato aventi competenza in materia ecclesiastica= Numerosi organi costituzionali e uffici dello Stato hanno specifiche competenze nella disciplina del fenomeno sociale religioso.

  • Il Presidente della Repubblica ,
  • per ciò che concerne i rapporti con la Chiesa cattolica, ha il potere di nominare plenipotenziari per la conclusione di concordati e di ratificare, previa, occorrendo, l’autorizzazione del Parlamento, i concordati conclusi (art. 80 e 87, comma 8, Cost.);
  • per quanto riguarda le confessioni di minoranza, esercita il suo potere di promulgazione delle leggi basate su intese con tali ordinamenti (art. 8, comma 3, Cost.);
  • inoltre, accredita gli ambasciatori italiani presso la Santa Sede e riceve le credenziali del nunzio apostolico accreditato presso la Repubblica italiana.
  • Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta, di regola, lo Stato negli accordi con le confessioni religiose e coordina l’attività dei vari dicasteri in materia ecclesiastica. Comunque, come in ogni altra questione, il governo è responsabile, nel suo complesso, dell’andamento generale pur in tale settore della politica.
  • (^) Il Consiglio dei ministri delibera sugli atti concernenti i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le confessioni di minoranza e, perciò, oltre ad approvare per la presentazione in Parlamento i disegni di legge riguardanti sia l’autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione degli accordi con la Santa Sede, sia l’esecuzione di intese con le confessioni di minoranza, determina e mantiene l’indirizzo politico in materia ecclesiastica.
  • L’organo dell’amministrazione centrale con una competenza generale in materia ecclesiastica è il Ministro dell’interno

IL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALANO PER PRINCIPI

Il ruolo dei principi. I principi presenti nella Carta che si occupano del ruolo religioso individuale ed associato assolvono una funzione di assoluto rilievo:essi infatti,costituiscono il quadro normativo di riferimento in grado di colmare le lacune della disciplina legislativa, di risolvere le antinomie,di fare “ordine” e “sistema”. Perciò l’assetto complessivo dei principi il loro combinarsi ecc concorrono a delineare l’architettura del d.e.i. che evolve e si modifica nel tempo in parallelo all’evoluzione e ai cambiamenti della società e dell’ordinamento. Nel d.e.i. essi hanno un significato ancora più forte, consentono sia di considerare la regolamentazione della materia non più come un insieme slegato di norme, ma come un

corpo organico,un vero “sistema”; sia di offrire una lettura ordinata di una mole di fonti spesso eterogenee e ondivaghe; sia di ridurre almeno un quadro di “compatibilità costituzionale” le norme che hanno costituito la struttura portante della legislazione ecclesiastica negli anni del fascismo. I principi supremi e fondamentali.

irrinunciabili che caratterizzano l’ordinamento positivo al massimo livello. Per questa loro attitudine,esprimono

una vera e propria gerarchia tra le stesse fonti costituzionali:essi infatti concorrono a delineare la forma

repubblicana dello stato, sono sovraordinati ad ogni altra fonte anche di rango costituzionale, e pur non essendo

espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale(art 138 cost)

“appartengono all’essenza dei valori supremi dai quali si fonda la costituzione e come tali non possono essere

sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale da altre leggi costituzionali”. I principi supremi costituiscono

il limite all’ingresso nell’ordinamento italiano sia di norme internazionali generalmente riconosciute (art 10 cost)

sia di norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi di cui all’art 11 cost o da

esse derivanti.

La corte costituzionale ha individuato 3 principi supremi posti all’apice del sistema delle fonti del d.e.i. :

  • il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti , “intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia” e già annoverato “fra quelli inviolabili dell’uomo che la costituzione garantisce all’art 2, il cui nucleo essenziale impone di assicurare a tutti che, per qualsiasi controversia, le pronunce soggettive garantite nell’ordinamento statale, siano assunte da un “giudice” terzo e imparziale a seguito di “un giudizio” che garantisca il diritto di difesa (che deve esser regolato dalla legge ordinaria per assicurarne il carattere effettivo);
  • l’ inderogabile tutela dell’ordine pubblico , in forza del quale nessun atto o provvedimento delle autorità ecclesiastiche può avere efficacia nello stato se si pone in conflitto con le regole poste dalla costituzione e dalle leggi e con i principi dell’ordinamento nel suo costante adeguarsi allo sviluppo alla società. L’ordine pubblico inteso come complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale esprime i valori del comune sentire, richiama motivi imperativi di interesse generale con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale;
  • la laicità , in forza della quale il nostro stato, la cui norma si caratterizza in senso pluralistico, non resta indifferente davanti alle credenze confessionale e culturale,garantisce e richiede che fedi ,culture e tradizioni diverse convivano in uguaglianza di libertà: in altre parole, garantisce l’eguale valore giuridico di tutte le diversità in materia di fede e di convinzioni , individuali e collettive,e garantisce la pari tutela delle differenze. Al contempo , le istituzioni pubbliche devono garantire il rispetto della neutralità dello stato in materia religiosa nei confronti di tutte le confessioni di tutte le credenze e di tutte le convinzioni. Vi sono poi altri principi fondamentali che delineano il volto della repubblica:
  • l’ uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini,senza distinzione di religione,
  • l’ indipendenza dell’ordine proprio dello stato dall’ordine proprio di tutte le confessioni religiose, a presidio della sua sovranità;
  • il pluralismo confessionale espresso nell’eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose che costituisce il regime in cui opera la garanzia dello stato pe la salvaguardia della libertà di religione e caratterizza ogni ordinamento democratico moderno;
  • l’ autonomia delle confessioni religiose (art 8 costituzione) ; - la bilateralità pattizia (art 7/8 cost) per la disciplina dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose, il cui strumento di attuazione tipizzato è rappresentato dagli accordi e dalle intese,ed il connesso principio di legalità, che si sostanzia, sul piano formale, nella riserva di legge dello stato per la disciplina dei rapporti della repubblica con tutte le confessioni religiose, in funzione di tutela dell’indipendenza di quest’ultime nel loro ordine proprio. -il trattamento equivalente delle confessioni religiose Gli altri principi costituzionali. Altri principi costituzionale sono altrettanto importanti:
  • la libertà religiosa individuale (art 19), garantita a “tutti” anche a prescindere dalla cittadinanza, perché appartiene al novero dei diritti inviolabili dell’uomo(art 2) che al pari degli altri principi supremi non possono essere intaccati nemmeno con il processo di revisione costituzionale, allo stesso tempo ogni diritto inviolabile può essere soggetto a bilanciamento qualora vi sia conflitto con altro diritto di pari livello (anche la restrizione della libertà personale non può comportare il disconoscimento delle posizioni soggettive riconducibili alle libertà di religione attraverso un assoggettamento all’organizzazione penitenziaria) -il divieto di discriminazione tra gli enti e degli enti in cui si articolano tutte le confessioni religiose a motivo del loro carattere ecclesiastico e/o finalità di culto o di religione da essi perseguito
  • principio di legalità funzionale al rispetto del diritto inteso come sistema ordinamentale e non solo della legge e a sua volta ancorato al principio di legalità costituzionale che racchiude in sé il rispetto dei vincoli derivanti anche dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali -il principio personalista che ispira la carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana unitamente al principio di autodeterminazione
  • il consenso informato che riveste principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello dell’autodeterminazione e quello della salute
  • principio di sussidiarietà che presiede al riparto delle attribuzioni di potere tra lo stato e le autonomie assegnando il primato a livello del governo più vicino al cittadino e al contempo assicurandone l’esercizio unitario, che riconosca il ruolo prioritario dell’individuo nella società ecc
  • tutela della riservatezza
  • tutela del patrimonio storico e artistico della nazione
  • riconoscimento dei diritti famigliari famiglia fondata sul matrimonio del diritto-dovere del genitore di educare il figlio e la protezione della maternità sempre affidata alla Repubblica -libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento + -tutela del lavoro – tutela previdenziale – dovere d’imparzialità della pubblica amministrazione – amministrazione della giustizia in nome del popolo, la soggezione del giudice solo alla legge, diritto al giusto processo e il diritto a beneficiare anche nell’ambito di un processo ecclesiastico di una procedura equa e rispettosa del principio del contraddittorio – principio della tassatività e determinatezza della formula descrittiva dell’illecito penale Principi generali e principi di diritto La dottrina e la giurisprudenza individuano altri

principi dell’ordinamento giuridico dello stato che costituiscono l’ultima risorsa dell’interprete ogni volta che

costituiscono il ’diritto antidiscriminatorio’. il divieto di discriminazione coinvolge sia i rapporti tra pubblico e privato si tra privati. Il t.u. sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero considera discriminatorio, a prescindere dalla

nazionalità del soggetto danneggiato, ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una