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"nozioni di diritto ecclesiastico" quarta edizione Causcelli
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto ecclesiastico italiano:nozione e principi ispiratori. La scienza giuridica ha un carattere eminentemente unitario, perché oggetto del suo studio è un aspetto della vita sociale, a sua volta, unitario: il diritto in tutte le sue forme e manifestazioni. Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Il d.e.i. è il ramo delle scienze giuridiche costituito dal corpo sistematico dei principi e delle norme che nel nostro sistema ordinamentale danno specifica rilevanza al fattore religioso in senso lato (ossia tanto alle credenze dell’uomo, quanto alle convinzioni religiose o filosofiche fondate sull’etica laica) ed ai profili istituzionali delle formazioni sociali che selezionano e disciplinano gli interessi umani per il loro appagamento e per il raggiungimento di finalità collegate a quel fattore e caratterizzano il modello pluralista e collaborativo dei rapporti con le confessioni religiose. Il diritto ecclesiastico, perciò, nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che abbia come oggetto lo studio di un ordinamento confessionale (per l’appunto, del diritto prodotto da una Ecclesia ), riguarda uno degli aspetti dell’ordinamento statale. Per tal ragione, qualche autore ha ritenuto di specificare la formula proponendo quella di diritto ecclesiastico civile, in modo da indicare senza equivoci che oggetto della disciplina è il diritto dello Stato e non quello di un ordinamento confessionale. Il diritto ecclesiastico, però, no n è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, perché, in non poche occasioni, le norme statali, per la disciplina di dati rapporti, rinviano ad un ordinamento confessionale o presuppongono fatti normativi, atti o negozi prodotti da un ordinamento confessionale. Perciò, lo studio del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto efficace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso; un diritto che, se è di prevalente produzione statale, può tuttavia importare anche l’applicazione del diritto prodotto da ordinamenti confessionali. Il carattere distintivo del d.e.i. è individuabile nel carattere laico della repubblica e del suo ordinamento, punto di arrivo e di partenza di un processo di secolarizzazione che nelle società occidentali ha portato alla distinzione tra diritto e morale, il sacro dal profano, l’illecito dal peccato. La laicità è mirata alla tutela nella società democratica delle libertà di religione e di convinzione individuali e collettive, sia dei credenti, sia dei non credenti(atei, agnostici, scettici, indifferenti secondo una vasta articolazione fatta dalla corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia ’05), in un regime di pluralismo religioso e culturale in forza del quale tutti devono essere trattati con uguale rispetto e considerazione. Le credenze religiose e le convinzioni ispirano e condizionano i comportamenti degli individui in molteplici campi dell’esperienza, e sono un elemento costitutivo di quell’identità personale che la nostra Carta riconosce e garantisce tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona;sono vissute in forma associata in comunità più o meno organizzate e consolidate; esprimono interessi che gli ordinamenti statali di carattere democratico e pluralistico possono ritenere meritevoli di una specifica tutela. È sempre più diffuso il riconoscimento che la religione costituisce un aspetto primario dell’identità, sia nazionale sia di ogni persona, intesa come il diritto del soggetto di essere se stesso rispetto ai propri simili,cioè il diritto di distinguersi e di essere distinto dagli altri. Le comunità stabili e organizzate di fedeli, variamente denominate(chiese, confessioni, comunità, congregazioni ecc) possono dare luogo alla formazione d veri e propri ordinamenti indipendenti, chiedono ai propri appartenenti l’osservanza delle loro norme,che investono molteplici aspetti dell’agire umano, anche quando si rivelino in contrasto con le leggi civili vigenti su quel territorio,generando cosi in capo alle persone conflitti di lealtà per la difficoltà di rispettare le norma dell’una istituzione senza violare al contempo le norme dell’altra. I conflitti di lealtà possono riguardare tanto i fedeli, qndo la legge civile imponga loro condotte contrarie al credo professato, qnto i non credenti,qndo la legge civile prescriva condotte vincolanti solo perché conformi a prescrizioni religiose o ispirate a etiche religiose(ad es si pensi al dibattito sul testamento biologico). Modelli e sistemi: complessità e commistioni. Gli ordinamenti statuali, in genere, danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli interessi dei loro consociati secondo modalità che possono essere raggruppate in modelli e sistemi cosi sintetizzabili:
B) Il d.e.i., qnto alle sue fonti specifiche, possiede una peculiarità che non ha riscontro in nessun altro settore del nostro ordinamento: di esso fanno parte le fonti concordate , che per espresso dettato costituzionale, disciplinano in tutto o in parte i rapporti dello stato con le confessioni religiose, non sono di esclusiva produzione dei suoi organi legislativi, che non possono legiferare in materia senza il concorso con le confessioni “pattizie” (cioè concretizzato nelle apposite forme previste) con una o più confessioni religiose in forza di un’espressa previsione costituzionale. Le fonti del d.e.i. comprendono,dunque, oltre quelle poste in essere in via unilaterale secondo il generale riparto delle competenze legislative nell’ordinamento dello stato, sia (le fonti che rendono esecutivi) gli accordi stipulati con la chiesa cattolica (i patti lateranensi), sia (le fonti che approvano) gli accordi con le altre confessioni religiose. qsto sottosistema è caratterizzato dall’ autolimitazione dei poteri sovrani della repubblica, espressa dall’obbligo costituzionale di regolare i rapporti con le confessioni religiose a mezzo di accordi:quest’obbligo integra il cd. principio di bilateralità pattizia , fulcro di un sistema di relazioni che, volto al conseguimento di una stabile pace religiosa,”tende ad assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello stato in materia religiosa nei confronti di tutte’. Le disposizioni degli accordi(una volta che abbiamo avuto esecuzione nell’ordinamento dello stato) sono applicabili in via immediata e diretta solo quando dettino una disciplina in se compiuta e auto applicativa di una specifica materia, in caso contrario necessitano di una disciplina di attuazione che le integri e le specifichi nel dettaglio. La riforma in senso federalista ha innovato nel riparto delle competenze legislative tra stato e regioni, non ha innovato nella disciplina delle relazioni stato-chiese. La materia dei rapporti tra repubblica e le confessioni è rimasta, in tutta la sia ampiezza, riservata allo stato, che ha legislazione esclusiva.(art 117 cost) e il governo è titolare delle pertinenze di indirizzo politico. C) L’accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali: gli accordi di secondo livello , o “derivati”, disponendo che “ ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la chiesa cattolica e lo stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello stato italiano e la conferenza episcopale italiana”(art 13.2). Cmq quale che sia il livello (primario,derivato, successivo, ecc), l’oggetto tipico degli accordi con le confessioni non può debordare dalla materia degli specifici rapporti con ciascuno di esse. Non a tutte le intese di 2° livello è stata data esecuzione per il tramite di un’apposita fonte di diritto interno; talvolta hanno avuto un’attuazione solo indiretta, con una semplice menzione dell’intesa nella premessa dell’atto normativo. Vi è certezza sulla loro natura giuridica, come pure sulla forza vincolante nei casi in cui disciplinano semplicemente modalità della collaborazione tra autorità civile ed ecclesiastiche. F 0 E 0la promozione della libertà religiosa in un quadro di pluralismo confessionale e culturale, in qanto tesa alla realizzazione del progresso spirituale della persona non è attribuzione monopolistica dello stato e dell’amministrazione centrale né può divenire oggetto i contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della regione (es nell’ambito della scuola) non costituiscano strumenti di politica ecclesiastica né generino interferenze con la disciplina che regola i rapporti tra stato e varie confessioni. Secondo alcuni l’art 117 cost riserverebbe alla competenza esclusiva dello stato i rapporti di garanzia o di libertà in senso stretto e alla competenza residuale delle regioni i rapporti di collaborazione secondo altri invece riserverebbe la materia ecclesiastica considerata sotto il profilo dell’esercizio del diritto di libertà religiosa alla competenza statale e a quella regionale se considerata sotto il profilo della complessiva gestione sul territorio di attività sociali opp di prestazione di servizi e prestazioni pubbliche che si realizzano sul territorio o siano destinate alla crescita e al benessere delle popolazioni. La divisione di competenze tra stat e regioni è cambiato negli anni (art 117 riserva alle regioni la potestà legislativa residuale in ordine a ogni altra materia non espressamente riservata allo stato) D) le fonti del diritto internazionale (trattati,convenzioni,accordi, protocolli) sono per le più mirate alla salvaguardia della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La comunità internazionale non è ancora riuscita a dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante rivolto in modo specifico alla disciplina della libertà di coscienza e di religione, che ne specifichi i contenuti ed i limiti e che preveda criteri uniformi di applicazione e di tutela; tuttavia, il complesso di atti internazionali, giuridicamente vincolanti o con mero rilievo politico, di portata generale o solo settoriale, delinea un articolato sistema di garanzie e controlli, collocato nel contesto della tutela internazionale dei diritti fondamentali. Un rilievo primario va attribuito all’art 9 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e al ricordato art 18 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. I diritti fondamentali e le libertà possono eventualmente subire restrizioni e così anche la libertà religiosa come previsto art 9.2. CEDU che consente quelle sole restrizioni che stabilite per legge costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione dell’ordine pubblico della salute e della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui’. La sicurezza degli stati delle istituzioni democratiche e delle popolazioni è stata messa a dura prova l’11 settembre 2011 da terrorismo e integralismo religioso, si tratta di interessi pubblici e privati che meritano tutela anche con l’adozione di misure severe. Il testo novellato dell’art 117 cost, 1° comma, ha portato la corte cost. a riconsiderare la posizione e il ruolo delle norme della cedu e la loro incidenza sull’ordinamento giuridico italiano, riconoscendo ad esse un rango sub-costituzionale. Le norme della CEDU sono dunque fonti interposte, ossia di rango subordinato alla costituzione, ma intermedio tra qsta e la legge ordinaria , perché integrano il parametro costituzionale di cui all’art 117. Pertanto, tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU “ vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione, ossia la Cedu. Da tutto ciò derivano 3 conseguenze:
Fonti di diritto dell’UE Il diritto dell’UE si articola in diritto primario(trattati che definiscono elementi fondamentali dell’UE e gli accordi con paesi terzi con org internazionali o tra stati membri) e diritto derivato(insieme di atti normativi adottati dalle istituzioni europee in applicazione delle disposizioni dei trattati che si suddividono in vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) e non vincolanti(risoluzioni, pareri)). F 0 E 0l’unione aderisce alla CEDU Le chiese e l’UE Il trattato di Lisbona non contiene alcuna menzione circa le radici cristiane dell’Europa, art 17 TFUE afferma che l’UE rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli stati membri in virtù del diritto nazionale e che l’unione rispetta ugualmente lo status di cui godono in virtù del diritto nazionale le organizzazioni filosofiche e non confessionali F 0 E 0il ‘rispetto’ ha rilievo giuridico e forza vincolante comportando obblighi di fare e non fare a carico dell’UE (=non ha competenza ad ingerirsi nelle scelte concretamente adottate in materia da uno stato membro F 0 E 0art 6 TUE afferma che l’unione rispetta l’identità nazionale dei suoi stati membri) Accordi di secondo livello Accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali, infatti sono stati previsti accordi di secondo livello o derivati disponendo che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la chiesa cattolica e lo stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due part originarie (governo italiano e santa sede) L’interpretazione delle norme pattizie. Nell’interpretazione delle norme pattizie vale il criterio generale che, a tutela dell’indipendenza e sovranità dello stato nell’ordine proprio, l’eventuale limitazione delle sue competenze deve risultare da norma espressa, e in mancanza di qsta non è desumibile da incerti argomenti interpretativi:infatti, come per gli accordi internazionali, gli impegni che comportino per uno dei contraenti l’accettazione di limiti alla propria sovranità sono soggetti ad interpretazione restrittiva. Opera infatti una presunzione che ogni stato di regola non intenda derogare per via pattizia ai principi in vigore nel suo ordinamento a meno che non risulti una volontà espressa di segno contrario. Le regole del diritto internazionale generale(o consuetudinario) si applicano all’interpretazione del trattato lateranense e dell’ accordo del 1984. essi dunque devono essere interpretati in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini in esso adoperati, nel loro contesto ed alla luce dell’ oggetto e dello scopo propri , tenuto conto che il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli eventuali allegati. Del contesto dell’accordo del 1984 (cardine della regolamentazione pattizia dei rapporti fra l’italia e la s. sede in vigore) fa dunque parte il preambolo, nel quale le parti hanno dichiarato quali fossero i fondamenti ed i presupposti della comune volontà di apportare modifiche al Concordato lateranense del 1929: esse, infatti, dichiarano di avere tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella chiesa dal concilio vaticano II , avendo presenti, da parte della repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione; e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del concilio ecumenico vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico. Una corretta interpretazione in chiave giuridica dell’accordo non può dunque pervenire a soluzioni “confessioniste” sul versante dello stato e/o a soluzioni “preconciliari” sul versante della chiesa cattolica, tenuto conto che nell’accordo è sancito il comune impegno al pieno rispetto del principio della reciproca indipendenza e sovranità nell’ordine proprio. Del contesto dell’accordo sa ancora parte il Protocollo addizionale , atto integrativo e complementare che ha la medesima natura e forza vincolante dell’accordo, ma non ne innova il contenuto precettivo per espressa volontà delle parti, chiaramente enunciata nel relativo preambolo:le parti, infatti, non hanno adoperato il termine “convegno” o altro termine analogo,ma hanno fatto ricorso alla formula “dichiarato di comune intesa”. Nel protocollo addizionale la Santa Sede dichiara di aderire all’interpretazione che lo Stato italiano da dell’art 23 del trattato lateranense, non implicato nelle vicende modificative del concordato. L’applicazione della norma anzidetta avverrà in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani:questa necessaria armonia, dunque, costituisce il criterio basilare d’interpretazione del nuovo accordo, la cui operatività le parti hanno espressamente esteso ad una previsione contenuta si nel trattato ma che avrebbe dovuto avere idonea collocazione nel concordato. La soluzione amichevole di eventuali difficoltà di interpretazione è prevista dall’accordo , che l’affida ad una Commissione paritetica nominata dalle parti con funzione deliberativa. Nella prassi,il documento conclusivo e la relazione finale di una commissione paritetica appositamente istituita per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative in materia di enti e beni ecclesiastici, hanno costituito una intesa tecnica interpretativa alla cui esecuzione le parti hanno proceduto in forma semplificata, mediante scambio di note diplomatiche. Le fonti del diritto interno di derivazione pattizia La funzione degli accordi dello stato con le confessioni religiose dovrebbe essere in coerenza con principi e i fini valori della costituzione, la conclusione degli accordi per la disciplina dei rapporti con le confessioni religiose rientra nelle materie di competenza del governo e il parlamento opera il consueto potere di controllo sull’operato del governo. Le fonti di diritto interno unilaterali. Le sentenze additive della corte costituzionale. Alla produzione normativa è affidato il compito della difesa e del costante sviluppo dei fini-valori della costituzione, all’interprete spetta il compito di sperimentare le vie dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme perché le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Le fonti unilaterali del d.e.i. non presentano aspetti particolari qnto ai tipi ed al processo di formazione. Anche per esse il sistema chiuso(delineato all’art 1 delle disposizioni sulla legge in generale,preliminari al codice civile), è risultato modificato sia dall’entrata in vigore della costituzione repubblicana(che ha accresciuto il numero delle fonti normative) sia della complesse e non sempre ragionevoli vicende della produzione legislativa (il moltiplicarsi dei “tipi”, l’espandersi dell’istituto della delegazione legislativa, il processo di de legiferazione, la potestà regolamentare delle autorità indipendenti, il neo-confessionismo,ecc). numerose sono le circolari amministrative che in va interpretativa colmano le lacune dettano indirizzi coordinano la legislazione in materia ecclesiastica, esse non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale, non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge di conseguenza il contenuto interpretativo di una circolare non assume valore vincolante
Le istituzioni operanti in materia di religione che assumono un preminente rilievo nella Costituzione del 1947 sono le confessioni religiose. L’art. 7, comma 1, Cost. menziona esplicitamente la Chiesa cattolica, la confessione religiosa di maggioranza in Italia. Il successivo art. 8 Cost. considera tutte le confessioni religiose, nel comma 1, e le confessioni di minoranza, nei commi 2 e 3. Nessuna delle due norma dà, però, la nozione di confessione religiosa. Quest’atteggiamento del legislatore costituente non è nuovo, poiché in nessuna legge anteriore alla Costituzione è dato rintracciare una formula sintetica che valga a definire la nozione de qua. Né una tale definizione è agevole, poiché i vari gruppi sociali, che sono qualificati intuitivamente come confessioni religiose o che aspirano a questa qualifica, sono spesso molto diversi l’uno dall’altro. Un dato implicito della norma costituzionale è che una confessione religiosa è un gruppo sociale con fine religioso, posto che le norme degli art. 7 e 8 Cost. non avrebbero senso, se fossero riferite ad una confessione di fede religiosa che equivalesse alla professione individuale di fede religiosa.
Poteri e uffici dello Stato aventi competenza in materia ecclesiastica= Numerosi organi costituzionali e uffici dello Stato hanno specifiche competenze nella disciplina del fenomeno sociale religioso.
Il ruolo dei principi. I principi presenti nella Carta che si occupano del ruolo religioso individuale ed associato assolvono una funzione di assoluto rilievo:essi infatti,costituiscono il quadro normativo di riferimento in grado di colmare le lacune della disciplina legislativa, di risolvere le antinomie,di fare “ordine” e “sistema”. Perciò l’assetto complessivo dei principi il loro combinarsi ecc concorrono a delineare l’architettura del d.e.i. che evolve e si modifica nel tempo in parallelo all’evoluzione e ai cambiamenti della società e dell’ordinamento. Nel d.e.i. essi hanno un significato ancora più forte, consentono sia di considerare la regolamentazione della materia non più come un insieme slegato di norme, ma come un
corpo organico,un vero “sistema”; sia di offrire una lettura ordinata di una mole di fonti spesso eterogenee e ondivaghe; sia di ridurre almeno un quadro di “compatibilità costituzionale” le norme che hanno costituito la struttura portante della legislazione ecclesiastica negli anni del fascismo. I principi supremi e fondamentali.
La corte costituzionale ha individuato 3 principi supremi posti all’apice del sistema delle fonti del d.e.i. :
costituiscono il ’diritto antidiscriminatorio’. il divieto di discriminazione coinvolge sia i rapporti tra pubblico e privato si tra privati. Il t.u. sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero considera discriminatorio, a prescindere dalla