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Appunti relativi alle lezioni di diritto ecclesiastico con il prof. Toscano
Tipologia: Appunti
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Mercoledì 26. Se e in che modo è necessario o opportuno disciplinare il fenomeno religioso? Il caso di X su cosa ci ha portato a riflettere? Abbiamo ipotizzato ci sia una regola che impone le foto con il capo scoperto,ma nel caso in cui emerge la necessità della tutela religiosa si pone un problema: la regola deve rimanere tale o è necessario introdurre un’eccezione fondata sul movente religioso? È necessario trovare un bilanciamento tra pubblica sicurezza e tutela religiosa: qui abbiamo una tutela massima della pubblica sicurezza con una compressione massima della libertà di religione, ma tale compressione è necessaria per tutelare la pubblica sicurezza? No, non c’è proporzione per cui è necessario creare un’eccezione posso consentire l’eccezione alla regola che impone di non coprire il capo, sé questa è religiosamente fondata. Ma con lo step successivo del ragionamento bisogna chiedersi: nel momento in cui decido di introdurre un’eccezione, questa a vantaggio di chi deve andare? Ad esempio la Pastafariana può essere considerata meritevole di godere dell’eccezione? La linea di confine non è facile da individuare, se consento l’eccezione per il velo islamico o quello della suora, lo devo consentire anche per lo scolapasta? Nel caso della Pastafariana si fa fatica a considerarla espressione di una libertà religiosa, al massimo posso cercare di considerarla libertà di coscienza. Devo quindi fare un passaggio teorico che quindi si traduce in una disciplina pratica diversa: non sto più tutelando la libertà di religione, ma di coscienza. Esempio: la vecchia legge che imponeva la leva obbligatoria non aveva mai creato fino agli anni 50/ problemi applicativi, mentre alla fine degli anni ‘60 i problemi applicativi diventano molti. Qual è la situazione? Nelle carceri italiane si trovavano circa 250 testimoni di Geova che avevano rifiutato la leva. Ai tempi per tale reato era prevista la misura sanzionatoria penale anche della detenzione. Cosa succedeva? Tizio, testimone di Geova, una volta compiuta la maggiore età, riceveva la cosiddetta cartolina rosa che gli imponeva di presentarsi il giorno X in caserma per iniziare la leva, e lui non ci andava perché secondo la sua religione non gli è consentito di avere a che fare con qualunque tipo di armi. Allora gli si imponeva una sanzione è successivamente gli arrivava nuovamente la cartolina. La seconda volta si applica sanzione + recidiva e quindi era prevista la pena detentiva. Dopo aver scontato anche questa, torna a casa e gli arriva di nuovo la cartolina serie ininterrotta di condanne .. È evidente il problema. Emergono questi problemi nuovi perché la società non è più omogenea dal punto di vista religioso. Siamo di fronte ad un conflitto di libertà: Tizio si trova a dover rispondere contemporaneamente a due ‘padroni’ ossia lo Stato dà una parte e la sua religione dall’altra. Se decido di disciplinare la fattispecie come risposta normativa, lo posso fare in molti modi diversi: Lo stato italiano risponde nel ‘72 con la legge Marcora sull’obiezione di coscienza al servizio militare di leva, la quale prevedeva che alla regola della leva obbligatoria si potesse fare eccezione per coloro che presentavano richiesta di esenzione motivandola con ragioni religiose. Ma come si fa ad esempio a stabilire se uno è testimone di Geova o no? La stessa legge del ‘72 prevedeva un sistema: c’era una commissione ministeriale che valutava tutte le richieste di esenzione. La commissione doveva valutare: Ci fosse un’effettiva motivazione religiosa: il soggetto doveva indicare un’appartenenza religiosa, non bastava un generico riferimento alla coscienza. Sincerità e coerenza della richiesta: il richiedente doveva allegare alla domanda una serie di documenti probatori. È evidente che un sistema del genere non possa funzionare: dal ‘72 al ‘98 la storia della legge dell’obiezione di coscienza è stata una storia di impraticabilità. La corte costituzionale con una serie lunghissima di sentenze ha portato poco alla volta ad una sostanziale equiparazione tra obiettori di coscienza e leva militare.
Nel 1998 il legislatore prende atto di tutto ciò ed emana una nuova legge sulla obiezione di coscienza che è molto più semplice perché sposta completamente la prospettiva: non per forza religiosa, non per forza motivata. Può essere una semplice obiezione di coscienza. Nel frattempo erano già entrate in vigore altre disposizioni sull’obiezione di coscienza, come la legge sull’aborto del ’78 che consente l’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario. Resta ugualmente difficile capire come considerare la libertà di coscienza: la libertà di agire secondo i propri principi, valori. Il problema è quello di distinguere ciò che merita di essere disciplinato da parte del diritto statale e ciò che non lo merita e quando si tratta della disciplina del fenomeno religioso si possono individuare 2 macro categorie: Insieme di tutte quelle disposizioni che introducono eccezioni ragionevolmente motivate Quelle che prevedono interventi da parte dello Stato a sostegno della libertà di religione Quando lo stato decide di intervenire in materia religiosa, quasi sempre lo fa in suo sostegno, e non comprimendola. Questi interventi di sostegno si possono dividere grosso modo nelle due categorie sopracitate. Ci sono casi in cui c’è una regola X che determina una compressione della libertà di religione, allora lo Stato interviene per evitare tale compressione. Altro esempio: è stata introdotta in Inghilterra la legge che obbliga ad indossare il casco sui motocicli e i Sik (indiani) per precetto religioso devono indossare il turbante, che sotto al casco non ci sta. Si deve introdurre o no l’eccezione? In Inghilterra hanno introdotto l’eccezione. Alle spalle di questa scelta di politica legislativa c’è sicuramente una notevole considerazione culturale della comunità Sik. Ci sono poi tutti i casi in cui lo Stato interviene non perché emerge un problema di tutela della libertà di religione o di coscienza, ma interviene positivamente in prima istanza a sostegno di concrete esigenze di libertà di religione. Non c’è un problema di conflitto, ma il legislatore interviene semplicemente a sostegno della libertà di religione. Esempio: decide di sostenere la libertà di religione consentendo sovvenzioni pubbliche per l’edilizia di culto. Ma a chi vanno i soldi e a chi no? Art.1 Statuto Albertino sono degni di esistenza giuridica gli altri culti diversi dalla religione cattolica, alla duplice condizione che non professino principi o seguano riti contrari all’ordine pubblico. Art. 8 comma 2 Cost. c’è una condizione di non contrarietà rispetto alle regole dello stato. Art.3 comma 2 Cost. principio personalistico: è dovere della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto la libertà religiosa e l’uguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Come rimuovo gli ostacoli? Introducendo eccezioni a regole preesistenti. A noi interessano le organizzazioni religiose in quanto strumentali alla tutela dell’individuo. Tutte le volte che lo Stato introduce un trattamento migliorativo in ragione della libertà di religione o di coscienza, deve sempre tener conto del principio personalistico. Allora la domanda non è più chi è meritevole e chi no come istituzione/organizzazione, ma la domanda è in che misura questa organizzazione risponde ai bisogni del pieno sviluppo della persona umana. Definizione diritto ecclesiastico: diritto vigente nell’ordinamento dello Stato che assegna rilevanza al fenomeno religioso. Non è sempre stato questo: nasce come diritto dei rapporti tra Stato e Chiesa e quindi come branca del diritto pubblico che studia le fonti che disciplinano i rapporti tra questi due. Con la Costituzione inizia a diventare qualcos’altro, ossia il diritto della libertà di religione. Giovedì 27. La definizione di diirtto ecclesiastico sconta il problema di distinguere ciò che è religioso da ciò che non lo è. Quando ci si aggrappa all’elemento religioso si può contare su un sostrato culturale e quindi abbastanza solido. Quasi si dà per scontata una concezione del religioso che ovviamente dipende dal condizionamento culturale, ma questo condizionamento culturale se si va ad inserire in un ordinamento costituzionale che
Serietà—> distinguere ciò che è serio da ciò che non lo è non è semplice. Ad esempio i pastafariani stessi si definiscono non serie quindi si sottraggono a questo tipo di giurisprudenza. Ma cosa distingue il pastafarianesimo da una qualsiasi religione che viene sicuramente reputata come tale? Coerenza—> va riferita alla generale condotta di vita (vedi sopra esempio del servizio militare). Cogenza—> l’obbligatorietà, cioè l’impossibilità per il singolo di are diversamente. Motivazione intima a fare una cosa perché va fatta. Importanza—> si potrebbe considerare di una certa importanza ciò che risponde a domande di senso ultimo. Poste tutte queste premesse affrontiamo le cose in modo più tecnico. Definizione di diritto ecclesiastico: diritto vigente nell’ordinamento dello stato che a vario titolo riconosce rilevanza, quindi capacità di produrre effetti giuridicamente apprezzabili all’elemento religioso. Quindi consideraro nel suo complesso tutto l’ordinamento giuridico statale, tutte le disposizione di qualunque sede ordinamentale che assegnano rilevanza all’elemento religioso sono di diritto ecclesiastico. Non è detto che la considerazione dell’elemento sia sempre esplicitata, per cui a volte riconoscere una disposizione di diirtto ecclesiastico può essere difficile. Ad esempio le quattro leggi vigenti che oggi disciplinano i quattro casi di opzione di coscienza (interruzione volontaria di gravidanza, servizio militare, fecondazione assistita, trattamenti di sperimentazione animale) in nessuna di queste di trova un riferimento esplicito alla religione. Se poi una persona vuole sottrarsi per motivi religiosi allo stato non interessa, ma visto che ci può essere anche una motivazione religiosa allora questa disposizione diventa di interesse per il diritto ecclesiastico. In altri casi è ancora più complesso individuare che si tratta di disposizioni di diritto ecclesiastico, ad esempio tutte le disposizioni che impediscono lo svolgimento di concorsi pubblici da venerdì a domenica perché sono giorni di precetto delle tre grandi religioni monoteiste.
Un ordinamento giuridico è un sistema complesso e ordinato di diritto che si autoconcepisce come supremo. Non è ordinamento giuridico se, per quanto complesso come sistema di diritto, si riconosce inserito in un sistema superiore. Alla fine dell’800 - inizio ‘900 era comune credenza far coincidere l’ordinamento giuridico con lo stato sovrano; per cui secondo questa nozione, gli ordinamenti giuridici sono quelli coincidenti a Stati sovrani e di reciproco ogni stato sovrano esprime un ordinamento giuridico. All’inizio del ‘900 anche in Italia inizia a arsi strada la teoria c.d. della pluralità degli ordinamenti giuridici: non è corretto pensare che vi sia un ordinamento giuridico solo laddove vi sia uno stato sovrano, perché non solo gli Stati sovrani esprimono sistemi complessi di diirtto che traggono da se stessi la propria legittimazione. In altre parole non è corretto sul piano giuridico far coincidere i concetti di ordinamento giuridico e sovranità di diritto internazionale (cioè una persona giuridica che possa essere considerata sovrana deve presentare i seguenti caratteri: territorialità, governo e popolazione). Affinché esista un ordinamento giuridico è sufficiente che vi sia un popolo è un governo effettivo su questo, l’elemento territoriale non ci interessa. Se muoviamo da questo presupposto possiamo riconoscere le confessioni religiose, in primis la chiesa cattolica, come ordinamenti giuridici. Infatti ciò che distingue la chiesa cattolica dallo stato italiano è solo l’elemento della territorialità. Il popolo di Dio che si riconosce nel cattolicesimo romano non vive tutto nella Città del Vaticano, eppure su quell’insieme determinato di individui incide e pretende rispetto un diritto, il diritto canonico. Nel momento in cui lo stato riconosce che esistono sistemi complessi di diritto a base religiosa e quindi corrispondenti ordinamenti giuridici si può comportare in modo diverso. Per quanto riguarda la loro esistenza non può fare altro che prenderne atto, ma questo non significa che dalla loro esistenza debba far discendere conseguenze apprezzabili sul piano del diritto. L’ordinamento francese non ritiene che la religione sia meritevole di disciplina statuaria.
Questo deriva dalla tradizione storica francese che eredita i valori della rivoluzione francese che nasce anche in contrapposizione ai valori religiosi, nasce come movimento di popolo contro la nobiltà e il clero. L’ordinamento francese nasce con questa idea di fondo che da una parte in senso storica considera la religione in senso di oppressione. Nel 1905 abbiamo la legge di separazione tra stato e chiesa, ciò che riguarda la chiesa allo stato non interessa; all’opposto in Italia nel 1929 abbiamo i patti lateranensi. Davanti ai problemi religiosi ancora oggi l’approccio alla francese è completamente diverso da quello italiano, ad esempio la questione del velo a scuola: in Francia dal 2004 vi è una legge che impedisce di usare a scuola simboli religiosi ostentatori, legge fatta per impedire il velo islamico a scuola perché a monte di quella legge c’è una concezione di fondo che considera l’elemento di religione come un fattore di divisione. In altri termini l’elemento religione come elemento dotato di un’intrinseca carica divisiva rischia di far valere le forze centrifughe rispetto alla doverosa tenuta di quello che in Francia chiamano fraternitè (per noi solidarietà art.2 cost). Una legge di questo tipo in Italia non sarebbe stata immaginata. Qualche anno dopo, nel 2010, un Francia viene emanata una legge che vieta l’uso del velo in pubblico e non più solo nel contesto scolastico, naturalmente questa legge non impedisce l’uso del velo in particolare ma parla del divieto di usare qualsiasi abbigliamento idoneo a nascondere il volto. In Italia per il momento la questione non è stata disciplinata e si lascia più spazio alle libertà individuali. In Italia prevale un registro personalistico costruito principalmente sugli artt. 2,3,4 cost. considera la libertà di religione come una delle tante libertà che è dovere della repubblica tutelare al massimo livello possibile, quindi considera la religione come elemento di sviluppo della persona umana la fa diventare oggetto di doverosa tutela. Ovviamente da presupposti diversi derivano conseguenze diverse: se si considera la religione un fatto privato che allo stato non interessa disciplinare allora quest’ultimo si limiterà a dire che il soggetto è libero di professare il proprio culto, fare missioni di fede, propaganda.., ma lo stato non interviene a sostegno positivo di questi diritti, si limita a non ostacolarli. La legge francese che impedisce di indossare il velo integrale in pubblico limita una posizione soggettiva e la ratio della disposizione è stata motivata sia per la pubblica sicurezza ma questo solo giustifica un divieto generale di indossare il burqa? C’è un ragionevole bilanciamento? Dato che la pubblica sicurezza si può tutelare vietando cose specifiche e non con un divieto così generale come questo. Ci si è quindi spostati su una motivazione culturale in quanto in una democrazia aperta e liberale tutti hanno diritto di guardarsi in faccia. Martedì 2.
Gli ordinamenti statali danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli interessi dei loro conosco iati secondo modalità che possono essere raggruppate in modelli sintetizzabili per grandi linee. Se si guarda all’aspetto dei fini-valori perseguiti abbiamo: Stato confessionista: sceglie una religione quale propria o quale dominante e conforma il suo ordinamento ai principi etici e talvolta alle norme di quella fede. Stato laico: accoglie il principio di distinzione tra la sfera temporale (il profano) e la sfera spirituale (il sacro), riconosce il pluralismo confessionale è una condizione tendenzialmente ugualitaria a tutte le confessioni. Se si guarda al profilo dell’assetto dei poteri abbiamo: Stato unionista: è governato da autorità che detengono al contempo sia il potere religioso che quello statuale o presenta forme più o meno ampie di commistione degli apparati statali ed ecclesiastici. Stato separatista: mantiene pilo meno rigorosamente separati il fondamento e l’esercizio dei poteri di governo e l’organizzazione degli apparati pubblici da quelli delle chiese. Il carattere laico che caratterizza la forma repubblicana dello stato italiano, è stato affermato dalla corte costituzionale con la sentenza 203/1989 ed è stato più volte ribadito, ma deve misurarsi con normative di stampo confessionista (es.insegnamento religione cattolica nelle scuole).
Altro caso in cui autorità civile e religiosa coincidono in Italia: insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica che viene selezionato dal vescovo. Non è autorità religiosa, ma statuale ed un organo della p.a., titolare di nullaosta ecclesiastico. È chiaramente un tratto di sovrapposizione. Altro esempio: cappellani militari è un sistema piramidale, gerarchico al quale appartengono tutti i soggetti che sono a doppio titolo militari italiani e sacerdoti cattolici. Al vertice c’è il cappellano militare che al contempo è vescovo della chiesa cattolica e di generale dell’esercito militare. Qui non c’è solo un soggetto, ma un’intera gerarchia che rispetta da una parte la piramide ecclesiastica e dall’altra quella militare. L’Italia è uno stato laico, ma presenta qualche tratto di confessionismo? Es. art. 402 codice penale che sanziona il vilipendio della religione di Stato (abrogato nel 2000). Altro es: domenica come giorno festivo. Ma ci sono casi che hanno ricadute più importanti sulla vita delle persone, come ad esempio i medici obiettori di coscienza: ci sono regioni in cui non è possibile esercitare il diritto soggettivo all’interruzione volontaria di gravidanza. Il punto è che c’è una legge che cerca di bilanciare gli interessi contrapposti cercando di soddisfarli tutti, ossia da una parte l’interesse della donna all’interruzione di gravidanza e dall’altra l’interesse dei medici di fare opzione di coscienza, ossia rifiutarsi di interrompere la gravidanza. Per cui la legge (194) ha cercato di raggiungere una massimizzazione del soddisfacimento degli interessi, ma nell’applicazione pratica l’esercizio del diritto del medico si traduce molto spesso in un impedimento al diritto della donna che diventa eccessivamente oneroso. Secondo la dottrina americana quando ci sono ricadute negative a danno di terzi, il legislatore dovrebbe astenersi dal disciplinare tali interessi. È evidente che la legge sulla obiezione di coscienza all’interruzione di gravidanza risenta di una contaminazione di elementi confessionali. Altro esempio di tratto di confessionismo: nelle scuole pubbliche c’è la possibilità di avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica. È una scelta libera dello studente, ma in uno stato veramente laico non ci sarebbe nessun insegnamento di una dottrina religiosa. Il fatto che l’Italia sia uno stato laico non è scritto nella costituzione, gli unici due stati definiti laici dalle proprie costituzioni sono la Francia e la Turchia. Nella nostra costituzione non c’è una qualificazione esplicita dello stato rispetto al fenomeno religioso. Art.8 comma 1 stabilisce che tutte le confessioni ragione sono ugualmente libere di fronte alla legge: potemmo con qualche sforzo individuare un qualcosa di simile ad un principio di laicità, ma in realtà è un principio di pluralismo confessionale. Se si volesse leggere invece il principio di laicità, ci si scontrerebbe inevitabilmente con l’art.7 ai sensi del quale lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi del ’29, i quali all’art.1 stabilivano che la sola religione dello Stato fosse quella cattolica apostolica romana. Per cui c’è un rinvio ad un corpus normativo del ’29 ai sensi del quale l’Italia è uno stato confessionista. Quindi, una costituzione che presenta un rinvio al confessionismo è un principio di pluralismo religioso, potrà mai essere qualificata come laica? Assolutamente no. Chi dice che la Repubblica italiana è uno Stato laico? La corte costituzionale che con la sentenza 203 dell’ afferma che l’Italia è uno stato laico sulla base di alcune disposizioni costituzionali da legge a coppie: artt.2- 3, 7-8 e 19-20. Dalla lettura combinata di queste sei disposizione, la corte costituzionale enuclea il principio supremo di laicità dello Stato. N.B. nel nostro sistema delle fonti al vertice non c’è la costituzione ma i cosiddetti 3 principi supremi che sono: tutela dell’ordine pubblico, tutela giurisdizionale e laicità dello stato. In realtà però se oggi facessimo un test di laicità all’Italia, i risultati sarebbero sconcertanti perché sono moltissimi i tratti di confessionismo. Una conseguenza naturale del confessionismo di stato è sempre l’identificazione: lo stato non è confessionista perché ha scelto casualmente una religione, ma perché in una data confessione religiosa si identifica. Un esempio lampante di una chiara identificazione statale rispetto al cattolicesimo è il crocifisso affisso nelle scuole pubbliche. Tutto ciò per dire che si deve diffidare dall’autoqualificazione statuale: non è detto che uno stato che si qualifica laico poi effettivamente lo sia. Bisogna verificare in concreto cosa prevede il suo diritto.
Mercoledì 03.
In un periodo temporale che va dal ‘55 al ‘71 si ha la c.d. Legislazione eversiva (dell’asse o del patrimonio ecclesiastico). Es: legge dello stato che considera tutti gli enti ecclesiastici e all’interno di questi distingue gli enti con cura d’anime e gli enti altri. Quest’ultimi vengono distinti di diritto con leggi dello stato e tutti i patrimoni vengono incamerati dallo stato. Quindi ad esempio un ente con cura d’anime è sicuramente un oratorio o una parrocchia; invece un ente senza cura d’anime è una scuola cattolica=> lo stato sta estinguendo di imperio buona parte degli enti ecclesiastici e ne sta incamerando il patrimonio (strano per essere uno stato confessionista cattolico). Un altro esempio sempre nello stesso pacchetto di leggi eversive: una legge che impone una tassazione straordinaria sui patrimoni degli enti ecclesiastici nella misura del 30% (altro intervento anomalo per uno stato confessionista cattolico). Quello che ci interessa evidenziare è che da uno stato confessionista cattolico cose di questo tipo non te le aspetti. Ancora più interessante è il tema del matrimonio: dopo l’unità d’Italia il primo codice civile del 1865 prevedeva il matrimonio civile cosiddetto obbligatorio, in altre parole non esiste nel codice civile di quell’anno un matrimonio produttivo di effetti civili se non il matrimonio celebrato nella forma civile. È una rivoluzione in campo matrimoniale perché fino ad ora in tutti gli stati italiani pre-unitari il matrimonio con effetti civili era quello religioso. Introdurre nel codice civile del 1865 il matrimonio civile come unica forma di matrimonio riconosciuta dallo stato è una rivoluzione in campo matrimoniale perché significa dire a Tizia e Caio che d’ora in avanti se vogliono essere considerati sposati sia dalla chiesa che dallo stato saranno costretti alla doppia celebrazione. Questo determinò una serie di problemi sopratutto poiché la popolazione viveva per lo più nelle campagne dove le informazioni circolavano poco e solo in chiesa dove i parroci fecero un boicottaggio del matrimonio civile che non avvisarono i propri parrocchiani di questa novità introdotta dal codice civile. I parrocchiani in buona fede pensavano quindi che il loro matrimonio celebrato in chiesa continuasse a produrre effetti civili. In un sistema che in teoria dovrebbe essere confessionista, il matrimonio civile obbligatorio è l’esatto opposto che ci si aspetterebbe. In generale uno stato confessionista tende a consentire il più possibile il passaggio dei contenuti giuridici dall’ordinamento confessionale all’ordinamento dello stato. Per cui, ad esempio, tende a riconoscere qualche effetto al diritto confessionale, o rinviando al diritto confessionale o ispirandosi a questo. Qui con il matrimonio si va nella direzione opposta. Ciò che sta più lontano dal confessionismo di stato si ha nel ‘70 quando le truppe sabaudie entrano a Roma (breccia di porta pia) e si ha l’estinzione dello stato pontificio—> l’entrata delle truppe dello stato nello stato pontificio è l’ultima cosa che ci si aspetterebbe da uno stato confessionista, è evidente che lo stato confessionisa dell’800 esiste solo sulla carta. Dopo l’unità d’Italia e l’estinzione dello stato pontificio come si costituiscono i rapporti tra il papato e lo stato fino al 1929? Con la scomparsa dello stato pontificio si apre la c.d. Questione romana (1870 – 1929): si compone di due spetti uno territoriale e uno personale Territoriale non c’è più uno stato riferibile al pontefice e quindi alla Santa sede. In altre parole viene meno meno la sovranità territoriale della Santa sede. La domanda che rimane aperta per il futuro non è forse opportuno ricostituire una sovranità territoriale per la Santa sede? Esclusa la ricostituzione di uno stato pontificio come era stato fino al 1870 su un territorio così esteso. A nessun italiano interessava più che il pontefice fosse titolare di sovranità territoriale sul territorio così esteso. Detto questo rimane aperto il
CONCORDATO non è un trattato internazionale, viene sempre stipulato tra Italia e Santa sede, ma in questo caso la Santa sede non opera come organo di governo di uno stato ma come organo di governo di una confessione religiosa, la chiesa cattolica. Lo stato non sta stipulando con un soggetto sovrano di diritto internazionale, sta stipulando con una confessione religiosa il cui organo supremo è la Santa sede. Mentre nel trattato troviamo contenuti tipici di un accordo internazionale, non c’è nulla di religioso ma sono rapporti tra Stati (diritti di sorvolo, transiti diplomatici…); nel concordato troviamo una serie di disposizioni riguardanti la condizione giuridica dei cattolici in Italia (riconoscimento in Italia del matrimonio religioso, del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole cattoliche…) => nel concordato non c’entrano i rapporti fra Stati ma la differenza di culto e le conseguenze che il diritto italiano vi ricollega. (ALLEGATI) sono 4: tre mappe che definiscono i confini della Città del Vaticano e una convenzione finanziaria che regola i rapporti finanziari tra stato italiano e Santa sede, questa prevedeva anche un impegno unilaterale dello stato italiano a versare alla Santa sede, in soluzione unica, tutto ciò che non era mai stato versato in forza della legge sulle guarentigie. Con questi liquidi la Santa sede costituisce l’amministrazione speciale della Santa sede per le opere di religione della Santa sede che col tempo diventa lo IOR (istituto per le opere di religione). Questa titolarità di una somma enorme di liquidi fanno entrare la Santa sede nel circuito dell’alta finanza internazionale. Documento su Ariel rapporti tra stato e Santa sede Nel trattato dovremmo trovare solo disposizioni che disciplinano i rapporti tra Stati (Italia e Città del Vaticano) MA vi sono tre disposizioni: Art.1: ribadisce la dichiarazione di confessionismo contenuta nell’art.1 dello statuto albertino. Questo non riguarda rapporti tra Stati, ma qualifica lo stato italiano in senso confessionista. Per il suo contenuto avrebbe dovuto essere parte del concordato. Il senso dell’inserimento di questo articolo è quello di attribuire maggiore valore giuridica—> a differenza del concordato ha rilevanza anche esterna, vincola lo stato italiano a livello internazionale. Questa dichiarazione di confessionismo ha quindi una rilevanza anche esterna. Art.11: apparentemente dice poco, ma crea almeno due nodi interpretativi:
La cassazione in materia di giurisdizione nel caso IOR affermò che lo IOR è ente centrale della chiesa cattolica e che “sono esenti da ogni ingerenza” significa che sono pienamente immuni dalla giurisdizione civile e penale. Art. 23: riconosce effetti civili in Italia ad alcuni tipi di provvedimenti emanate da autorità ecclesiastiche, quindi dalla confessione religiosa chiesa cattolica. Giovedì 4.
Artt. 1, 11 e 23 del trattato che sono le uniche disposizioni del trattato che per il loro contenuto sarebbero meglio rientrate nel concordato. Art.1 del trattato—> politica legislativa, c’è una dichiarazione di confessionismo che abbia una vigenza nell’ordinamento internazionale perché inserita in un trattato internazionale; in altri termini quella dichiarazione di confessionismo vincola lo stato italiano anche a livello internazionale. (Ricorda: se inserisco una disposizione all’interno di un trattato questa vincola lo stato anche a livello internazionale per cui un’eventuale denuncia unilaterale costituisce illecito secondo il diritto internazionale; diversamente una dichiarazione di confessionismo viene inserita nel concordato con la chiesa cattolica un’eventuale denuncia non si traduce in una responsabilità di diritto internazionale). Art.11 del trattato—> la cassazione nell’87 fa l’esatto opposto di quello che ci si sarebbe aspettati immaginandosi di applicare l’art.11. La cassazione a sezione unite decidendo sul punto della giurisdizione intende quella limitazione di sovranità come la più ampia possibile e afferma quindi che lo stato autolimitandosi sul piano della ingerenza negli affari della chiesa cattolica ha rinunciato completamente all’esercizio della giurisdizione civile e penale e quindi in sostanza impedisce che possa operare la copertura internazionale per consentire ai magistrati diretti italiani di proseguire a fianco degli amministratori dello IOR che quindi vanno esenti per l’ordinamento italiano da ogni addebito civile e penale. Nel 2003 la cassazione a sezioni unite, non pronunciandosi sull’applicazione della legge ma solo sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana. Oggetto dell’interpretazione è sempre l’art.11 e la cassazione del 2003 si pronuncia esattamente all’opposto della sentenza precedente, quindi restringe enormemente la portata dell’art.11 sia sul profilo soggettivo che oggettivo. La cassazione infatti afferma che l’allocuzione “enti centrali” della chiesa cattolica deve essere interpretata in modo molto restrittivo e quindi gli amministratori di radio vaticana devono essere sottoposti alla giurisdizione italiana.
Quali delle fonti del ’29 sono ancora in vigore, che cosa disciplinano e cosa è stato sostituito. Nel ’29, contestualmente alla stipula dei Patti Lateranensi, si procede a un disegno complessivo di politica legislativa ecclesiastica perché lo stato italiano non si limita a stipulare i Patti lateranensi, ma all’interno di un disegno complessivo di politica legislativa ecclesiastica stipula anche i Patti letaranensi. La logica è quella che nel momento in cui stipula i Patti con la chiesa cattolica è opportuno che vengano disciplinate anche le altre forme organizzate e individuali di libertà religiosa. L’articolo 1 dello statuto Albertino da una parte sanzionava il confessionismo di stato ma subito dopo si occupava anche della protezione giuridica degli altri culti. Il legislatore del ’29 da una parte con i Patti lateranensi si occupa della chiesa cattolica e dall’altra con la legge 1159/29 c.d. sui culti annessi si occupa degli altri culti. Nel ’29 l’articolo 1 dello statuto albertino viene diviso in due:
riti quanto i principi devono rispettare sia l’ordine pubblico sia il buon costume. È sufficiente che il culto non rispetti un’idea dei due parametri affinché non venga considerato culto ammesso. Definizioni: buon costume: etica condivisa dalla collettività, ma restringendo il campo l’etica condivisa è solo dal punto di vista sessuale quindi buon costume è sinonimo di pudore sessuale Ordine pubblico: insieme di contenuti che che limitano l’autonomia negoziale delle parti ; ordine pubblico come insieme di regole e principi fondamentali dell’ordinamento. (<—definizione che interessa a noi). => ordine pubblico può significare 3 cose diverse: in materia di sicurezza pubblica; in materia di principi e regole fondamentali dell’ordinamento; nel capo specifico del diritto privato in materia negoziale. A noi interessa solo la seconda e è già stato nominato in relazione ai 3 principi supremi (tutela giurisdizionale; inderogabile tutela dell’ordine pubblico; principio supremo della titolarità dello stato). Quest’ultima definizione viene ripresa dal diritto internazionale all’Art.64 l.218: “non si può riconoscere in Italia una sentenza che contrasti con l’ordine pubblico”. Ad esempio se ho una sentenza di un giudice di un paese a maggioranza islamica che attribuisce effetti civili al ripudio della moglie da parte del marito, posso riconoscere quella sentenza? No. Questo non perché proviene da quel paese perché magari gli effetti civili a quel matrimonio sono stati riconosciuti in Italia. Per cui l’ordinamento non ha un atteggiamento pregiudizievole di chiusura rispetto all’ordinamento di quello stato se però su quel matrimonio incide una sentenza che lo scioglie in virtù di un provvedimento unilaterale di ripudio da parte del marito non la posso riconoscere perchè quella sentenza contrasta con un principio fondamentale dell’ordinamento, in questo caso l’eguaglianza di fatto e giuridica dei coniugi all’interno del negozio matrimoniale. In termini generali nessun contenuto proveniente all’esterno dell’ordinamento può avere effetti nell’ordinamento italiano se contrasta con l’ordine pubblico. Art.1 l.1159 in parallelo con art.19 cost. “Purché i diritti non contrastino con il buon costume”: è evidente che i costituenti sui limiti specifici della libertà di religione hanno fatto una scelta completamente diversa dalla legge sui culti ammessi, quest’ultima prevedeva un controllo sui principi e sui riti con doppio parametro, ordine pubblico e buon costume; i costituenti che hanno escluso ogni controllo sui principi gli hanno eliminato dai parametri quelli di ordine pubblico. È evidente che l’articolo 19 non consente nell’esercizio di libertà di religione qualunque cosa purché non si tratti di riti contrastanti con il pudore sessuale, ci sono altri limiti. Ma per il momento ci limitiamo ad osservare che dal punto i vista del tenore della disposizione i costituenti hanno fatto una scelta completamente diversa: non tanto perché è sparito il riferimento all’ordine pubblico perché è sparito da tutta la costituzione; quello che ci interessa di più è che è sparito il riferimento ai principi. Leggendo l’art. della legge sui culti ammessi affinché il culto possa ritenersi culto ammesso è necessario che non professi principi contrastanti con le regole e i principi fondamentali dell’ordinamento (ordine pubblico). Sto quindi mettendo in piedi un sindacato da parte dell’ordinamento italiano su tutto il patrimonio dogmatico, su tutto il patrimonio giuridico, su tutto l’ordinamento di quella professione religiosa. => ricapitolando: posso ritenere un culto come ammessi soltanto se questo culto non professa principi e non segue riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Se il sindacato ha esito positivo, per cui in tutto quel l’ordinamento confessionale non è stato trovato nulla che contrastasse, allora il culto può considerarsi culto ammesso. Ha senso l’operazione? Se viene applicato in modo rigoroso nessuno supererebbe il sindacato. Tutto l’ordinamento canonico è costruito su una profonda disuguaglianza di genere, questo non potrebbe superare un sindacato di questo genere compresa la chiesa cattolica. È evidente che l’art.1 non debba essere applicato o interpretato in modo letterale poiché se così fosse nessun culto supererebbe il sindacato. Il senso di questo articolo 1 non è quello di discriminare in senso tecnico i culti ammessi da quelli non ammessi, ma è di riconoscere la totale discrezionalità all’autorità italiana. Lo stato ha le mani completamente libere nel decidere caso per caso quale culto possa essere considerato culto ammesso e quale no.
Nel caso di specie se voglio che quella confessione venga considerata culto ammesso lascerò andare il sindacato; se io voglio impedire che quella confessione venga considerata culto ammesso non avrò difficoltà a trovare qualcosa di quell’ordinamento confessionale che confligge anche in modo palese con i principi e le regole fondamentali dell’ordinamento italiano. Cosa deriva dall’essere considerato culto ammesso oppure no? Qual è la conseguenza? Non c’è una lista di culti ammessi, non esiste in Italia la confessione riconosciuta o un culto ammesso come elemento di un insieme; ci sono confessioni, per esempio, che hanno enti ecclesiastici riconosciuti come tali (in Italia è previsto un regime di favore per tutti quegli enti riconosciuti dal ministero dell’interno come enti ecclesiastici. Una qualunque confessione che voglia accedere a questo sistema di privilegi, per lo più fiscali, deve chiedere che i suoi enti siano riconosciuti come persone giuridiche civili come enti con confine di religione e di culto, deve chiedere al ministero dell’interno. Quest’ultimo prima di istruire la procedura deve sindacare se questo può essere considerano culto ammesso o no). ! Non sono mai le confessioni o i culti ad essere riconosciuti, ma il riconoscimento è degli enti esponenziali di quella confessione. Quando si parla di riconoscimento si parla di riconoscimento tecnico giuridico, cioè riconoscimento della personalità giuridica agli enti esponenziali. ! Culto ammesso significa semplicemente che a quell’organizzazione l’ordinamento italiano riconosce qualche forma di efficacia giuridica. in altri termini l’esistenza di quell’organizzazione per l’ordinamento giuridico dello stato è in qualche modo rilevante, cioè capace di produrre effetti giuridicamente apprezzati. Ad esempio se c’è un’organizzazione religiosa che ha almeno un ente esponenziale con personalità giuridica come ente confine di religione o di culto è già per questo solo motivo culto ammesso. Altro esempio: se c’è un’amministrazione carceraria che consente l’ingresso a ministri di culto di una data confessione religiosa quello è culto ammesso. => affinché il culto sia culto ammesso è sufficiente che vi sia anche una sola forma di rilevanza giuridica della sua esistenza, qualunque forma. Oggi in Italia noi possiamo distinguere tra diverse categorie che si rispecchino in diverse collocazione all’interno del sistema delle fonti delle leggi specifiche di disciplina. Per cui abbiamo: La chiesa cattolica disciplinata da un corpus normativo specifico per lei. Una dozzina di confessioni con intesa stipulate secondo l’art.8 comma 3 cost. Ha ventina di organizzazioni che non hanno stipulato intese, ma sicuramente sono culti ammessi o perché hanno enti esponenziali oppure hanno ministri di culto che celebrano matrimoni religiosamente validi, ecc. Insieme di movimenti religiosi o para religiosi che non sono culti ammessi. Per lo stato italiano non esistono. Se un culto non è ammesso e non destinatario di alcuna forma di rilevanza questa è l’unica conseguenza che ne deriva, non vi sono sanzioni. Il concetto chiave è quello tecnico di irrilevanza. Mercoledì 10.
Sentenza 1 del ’56 (prima sentenza) ci serve per mettere alla prova l’atteggiamento di politica costituzionale. Dirime in modo definitivo due questioni che prima ancora che la corte iniziasse ad operare, mettevano in discussione la stessa esistenza effettiva della corte costituzionale. Cioè prima ancora che iniziasse ad operare, si erano già affermate all’interno della dottrina due teorie che avevano l’effetto di mettere in discussione la stessa legittimazione della corte costituzionale. Teoria che distingue norme costituzionali precettive da norma costituzionali programmatiche, infatti nella costituzione ci sono in senso sostanziale disposizioni che hanno contenuto diverso:
Ma nei fatti, da una parte c’era una reciprocità d’intenti (tutti d’accordo sul fatto che il concordato dovesse essere modificato), dall’altra però quello che si voleva evitare era che la controparte un domani avesse le mani troppo libere. Da parte dei partiti di sinistra si diceva costituzione e concordato devono vivere su piani diversi per cui non ci si deve occupare del concordato nella costituzione. La controparte diceva che era necessario inserire qualcosa nella costituzione che garantisse i Patti Lateranensi contro il rischio di una denuncia unilaterale e e assicurasse che i Patti venissero modificati di comune accordo con la controparte. Per quale soluzione si è optato? La risposta la troviamo nell’art.7 della costituzione. Art.7 comma 2 “I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi”: è evidente che la soluzione adottata è stata la seconda, cioè inserire nella costituzione qualcosa che in qualche misura garantiva la sopravvivenza dei patti, lasciando tutta via aperta la strada per una loro revisione. Art.7 comma 1 “Stato e Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”: a prima vista riguarda solo i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma in realtà sappiamo che questo principio di separazione si applica tra lo Stato e tutte le confessioni religiose. Quali sono le premesse da cui muovono i costituenti? Erano tutti d’accordo sul fatto che la cosa cattolica esprimesse un’ordinamento giuridico. Secondo qualcuno ciò doveva essere espresso in costituzione quindi il termine ‘ordine’ doveva essere ‘ordinamento’. Secondo altri ciò non aveva senso e aveva più senso utilizzare ‘ordine’, inteso come un complesso di materie. La premessa è che ci siano due ordini: un complesso di materie spirituali sulle quali ha piena indipendenza e sovranità la Chiesa cattolica e un complesso di materie temporali sulle quali ha piena indipendenza e sovranità lo Stato. Evidentemente questi due insiemi non sono completamente sperati, ma c’è un sottoinsieme comune, quello che i costituenti chiamavano ‘cose miste’: ci sono materie che non possono essere considerate esclusivamente spirituali o temporali. Su queste materie incidono i rapporti giuridici tra Stato e Chiesa. Es. di rex mista: il matrimonio, il quale non è un istituto che appartiene esclusivamente al complesso di materie di competenza dello Stato, ma al contempo non è neppure esclusivo della Chiesa e quindi in materia matrimoniale Stato e Chiesa si mettono d’accordo in modo tale da avere una disciplina condivisa ad esempio prevedendo il matrimonio religioso canonico trascritto agli effetti civili. La materia matrimoniale è davvero per sua natura mista? Dal 1865 al 1929 non c’era il matrimonio religioso con effetti civili, lo Stato aveva una sua disciplina e non risentiva in nessun modo della disciplina matrimoniale canonica, per cui se si volevano avere effetti religiosi e civili si era costretti alla doppia celebrazione. È evidente che se per quell’arco di tempo non è stata materia mista, vuol dire che la materia non è per sua natura mista, ma lo diventa nel ’29 perché Stato e Chiesa decidono in tal senso. Nessuna materia è per sua natura di esclusiva dello Stato/Chiesa o altre professioni, così come nessuna materia e per sua natura mista. Allo stato non interessano i dogmi, gli interessa come noi ci comportiamo, quindi tutto ciò che si muove sul piano del dogma, della intima convinzione personale, volendo potremmo considerarlo materia spirituale. Escluso che sia materia spirituale tutto ciò che comporta un’azione o omissione da parte del soggetto perché per quelle azioni o omissioni, qualunque sia la natura del precetto che le governa, allo Stato interessano, per cui le disciplina. Se voglio provare a tenere in piedi questa distinzione tra cose materiali e spirituali posso provare a fare in questo modo, ma mi scontro con un dato oggettivo ossia l’art.1 della l.1159/1929 che prevedeva un sindacati statale anche sui principi confessionali. E se la confessione professava principi in contrasto con ordine pubblico o buon costume, a quella confessione non era dato diritto di cittadinanza all’interno dell’ordinamento. Ma se lo stato si interessa anche dei principi confessionali (art.1 l.1159), tutto diventa oggetto dello stato, allora la distinzione teorica tra materie secolari e spirituali, che fine fa? La materia diventerà mista nel momento in cui Stato e Chiesa decidono di darsi una disciplina condivisa. Il modello non funziona né sul piano teorico né su quello pratico: poniamo che ci sia dissidio tra Stato e Chiesa sulla spettanza di una materia alla competenza esclusiva dell’uno o dell’altro. Lo Stato afferma che è di propria esclusiva competenza e vuole porre una disciplina imperativa che si disinteressa dell’ordinamento della Chiesa. Viceversa la Chiesa obietta che quella data materia è invece spirituale. Entrambe le potestà rivenivano la piena competenza, come risolvo il dissidio? Non c’è un soggetto terzo
che possa decidere e quindi il modello non è applicabile nemmeno sul piano pratico. Bisogna quindi leggere l’art.7 comma 1 sulla base di presupposti diversi: partiamo dal concetto di sovranità. Concetto di sovranità: “Stato e Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”. Per sovranità si intende la triade degli elementi che compone, ossia popolo, territorio e governo effettivo su entrambi. È applicabile il concetto all’art.7 comma 1? No, perché la Chiesa cattolica ha un popolo, i cattolici, e un governo effettivo, ma non un territorio. Non esiste la sovranità della Chiesa in senso tecnico. Allora come rileggo l’art.7 comma 1? La formulazione più felice in materia l’ha data la Corte di cassazione nel caso Radio Vaticana: si trattava di verificare se gli amministratori di Radio Vaticana potessero o meno essere perseguiti dalla giurisdizione penale italiana per il reato di getto pericoloso di cose. Il problema era che l’impianto trasmettente di Radio Vaticana a Roma produce trasmissioni elettromagnetiche di molto superiori alla tollerabilità per legge in Italia per cui chi viveva nei paraggi dell’impianto rischiava effetti negativi. Non esisteva all’epoca una disposizione che sanzionasse tali emissioni elettromagnetiche, allora la magistratura si è inventata un’applicazione analogica della disposizione del codice penale che sanziona il getto pericoloso di cose, intendendo il flusso di informazioni una sorta di ‘cosa che viene gettata’. A noi interessa la questione legata all’ente Radio Vaticana: è o no un istituto centrale dello Stato Città del Vaticano? È messo che lo sia, la locuzione che troviamo all’art.11 del trattato “sono esenti da ogni ingerenza..”, significa che sono anche immuni dalla giurisdizione civile e penale? Se rispondo affermativamente ad entrambe le domande, dovrebbero essere esenti da ogni addebito penale gli amministratori di radio vaticana. La questione dal punto di vista giuridico e identica a quella che la Cassazione nell’87 ha risolto in materia dell’istituto per le opere di religione. Nel 2003 con una sentenza la Cassazione afferma esattamente l’opposto di quello che aveva detto nell’87, per cui afferma che Radio vaticana non può essere considerata ente centrale della Chiesa cattolica perché ente centrale può essere solo un dicastero una congregazione della curia romana, cioè quelle pochissime strutture che veramente governano la Chiesa universale e sicuro in ciò non rientra l’istituto per le opere di religione che è una banca e tanto meno radio vaticana che non pancia alla attività di governo. In sostanza: non è ente centrale, quindi non è applicabile l’art.11 e quindi c’è la piena soggezione alla giurisdizione civile e penale italiana. Inoltre, nonostante non fosse necessario, la Cassazione va oltre e afferma “ad ogni modo, quand’anche si volesse considerare radio vaticana ente centrale e quindi coperto dall’art.11, non si potrebbe considerare l’art.11 capace di escludere ogni giurisdizione italiana. Ove sussiste una potestà di imperio dello Stato è esclusa ogni indipendenza e sovranità della Chiesa”. Giovedì 11.
Il modello composto da due insiemi tendenzialmente separati che hanno in comune un sottoinsieme (quello delle materie miste), può anche essere tenuto buono oggi, a condizione che venga cambiata la premessa: le materie non sono temporali, spirituali o miste per loro natura, ma possono esserlo in funzione di ciò che interessa allo stato. Quindi bisogna cambiare la prospettiva, lo stato non riconosce come temporale, spirituale o misto ciò che già è (come sembra presupporre il modello dei costituenti); lo stato DEFINISCE in modo autonomo ciò che appartiene al suo ordine e cioè che non gli interessa. Lo stato definisce ciò che intende come materia temporale (ciò che dice la cassazione). Se c’è potestà dello stato automaticamente sarà di interesse dello stato. Le materie alle quali le stato non si interessa prendono il nome di materie spirituali e vanno a comporre l’ordine esclusivo della chiesa e delle confessioni religiose. MA è sbagliato dire che quelle materie sono spirituali per loro natura, piuttosto lo sono in modo residuale e cioè perché non sono di interesse dello stato. Nel caso di materie spirituali ci sarà un severissimo divieto di ingerenza da parte dello stato, confine posto dallo stato stesso.
Si rompe il legame ta art. 7 comma 1 e 7 comma 2. l’articolo rispecchia nella sua articolazione anche sintattica, il modello teorico previsto dai costituenti per cui ci sono due ordini tendenzialmente separati; in questi ordini di materie esclusive di spettanza dell’uno o dell’altro, stato e chiesa cattolica che sono reciprocamente indipendenti e sovrani. C’è poi un sottoinsieme di materie miste che partecipano di entrambe le nature e in queste stato e chiesa stipulano accordi (art. 7 comma 2). => il modello teorico nella disposizione costituzionale si traspone: laddove le materie sono separate—> art.7 comma 1 reciproca indipendenza e sovranità. Laddove le materie non sono separate perché coincidono—> art.7 comma 2 rapporti regolati dai patti lateranensi. Secondo questo modello quindi i patto che disciplinano i rapporti lo fanno perché hanno ad oggetto le materie miste, ma se noi abbiamo smontato tutto questo modello teorico il legame tra i due commi si spezza: il comma 2 non è più logica conseguenza del modello presupposto dal comma 1. Quindi l’interpretazione del comma 2 non può partire dalla premessa per cui i rapporti incidono sulle materie miste. Infatti i rapporti incidono sulle materie che stato e chiesa hanno deciso di fare oggetto di rapporti, questo ovviamente dipende dalle scelte politiche. Ad esempio stato e chiesa non stipulano l’art.34 del concordato sul matrimonio perché questo è ontologicamente materia mista (infatti fino al ‘29 non esisteva il matrimonio produttivo di effetti civili); MA stato e chiesa stipulano un accordo sul matrimonio perché in quel momento decidono di farlo. Se noi ragioniamo in questi termini “rapporti” non è più sinonimo di materie miste che invece è quello che nella sostanza avevano in mente i costituenti. Per cui prevediamo la possibilità di stipulare accordi con le confessioni religiose secondo l’art. 7 comma 2 per la chiesa cattolica e l’art. 8 comma 3 per le confessioni diverse da quella cattolica. Quindi il termine rapporti lo intendiamo nel modo più tecnico possibile: rapporti fra ordinamenti, soggetti le cui sfere giuridiche si sovrappongono e cioè si pongono in relazione fra di loro nel senso che qualcosa passa da un ordinamento all’altro. Noi rapporti lo intendiamo anche leggendo gli artt. 7 co. 2 e 8 co. 3 come passaggio di contenuti giuridici, cioè suscettibili di un apprezzamento giuridico, tra i due ordinamenti. Utilizzo le stesse possibilità di rapporto che si hanno nel diritto internazionale. Esempi: L. 218 legge organica che disciplina la giurisdizione italiana, il riconoscimento di sentenze straniere e individua per tutte le fattispecie il diritto applicabile—> Questi sono tutti casi di rapporto, perché se io riconosco una sentenza straniera o un atto amministrativo straniero (due tipi di contenuti giuridici), vuol dire che la sentenza o l’atto che è nato in un altro ordinamento produce effetti in Italia. Lo stesso vale per il diritto applicabile: se il giudice italiano applica il diritto svizzero succede che quest’ultimo che nasce e vive in Svizzera produce effetti in Italia perché lo sta applicando il giudice italiano. => nei rapporti tra stato e chiesa vale lo stesso tipo di paradigma di questi due esempi. Quando si dice rapporti tra stato e chiesa ci si può riferire quantomeno a: Diritto confessionale che produce effetti nello stato—> singole disposizioni di diritto confessionale che si vendono riconosciute effetti in Italia. I casi, riducendo la casistica in estremo, in cui qualunque diritto confessionale produce effetti in Italia sono sostanzialmente due. Rinvio espresso: si ha un rutti i casi in cui una disposizione italiana rinvia espressamente ad una disposizione confessionale. Quindi quest’ultimo produrrà effetti in Italia. (Es: art. 34 comma 1 gli effetti civili sono riconosciuti dal matrimonio disciplinato però dal diritto canonico). Rinvio di presupposizione: si ha in tutti i casi in cui una disposizione italiana non può essere applicata se non presupponendo contenuti giuridici confessionali. (Es: sanzione penale per il reato di uso abusivo dell’abito ecclesiastico, nella disposizione penalistica non si trova una definizione di chi può indossarlo e chi no, è il diritto canonico che lo stabilisce. La disposizione italiana è inapplicabile se non si presuppone la norma di diritto canonico). Negozi—> così come la 218 dà la possibilità di riconoscere negozi costituiti all’estero; allo stesso modo il diritto italiano prevede la possibilità di riconoscere effetti giuridici a negozi confessionali (art.34 comma 3
concordato). (Es. Matrimonio canonico trascritto che è un negozio confessionale che si vede riconosciuto effetti civili). Sentenze o provvedimenti amministrativi—> così come una sentenza o un provvedimento amministrativo straniero può venir riconosciuto dallo stato; lo stesso vale per un ordinamento confessionale (art. 34 commi 4 e 6 concordato). Martedì 16.
I Patti del ’29 sono in larghissima misura incompatibili con la costituzione, sono stati resi esecutivi da una legge ordinaria quindi avrò una legge in contrasto con la costituzione. I costituenti si preoccupano del problema tramite l’articolo 7 comma 2. Nella consapevolezza generale che i Patti andassero modificati, alcuni partiti accettano il rischio di denuncia/modifica unilaterale dei Patti, altri lo rifiutano. Due schieramenti: Da parte della DC si diceva cerchiamo di garantire subito i Patti dal rischio di denuncia/modifica/dichiarazione di illegittimità. Appena entra in funzione il nuovo Parlamento lavoriamo per la modifica dei Patti. (Partiti di destra) Dalla parte di PC e PSI si dice che sono incostituzionali e bisogna impegnarsi nella costituzione a mantenere fede ad un principio pattizio nei rapporti con la Santa Sede, ma non inseriamo nulla nella Costituzione che faccia espressamente menzione dei Patti perché non si può inserire nulla di incostituzionale. (Partiti di sinistra) In sostanza il compito di esporre in assemblea costituente le due posizioni venne adottato da due persone, Dossetti (DC) e Calamandrei (patiti sinistra). Proposta iniziale Dossetti : nell’art.7 comma 2 va inserito un rinvio specifico ai Patti Laternensi. Prima obiezione di Calamandrei : il rischio poteva essere la costituzionalizzazione dei Patti. Se inseriamo un rinvio specifico e diretto ai Patti, quindi alla l.810/29, il rischio è che quella fonte venga intesa come fonte di rango costituzionale perché rinviata da una disposizione costituzionale. N.B. il rinvio può essere: Rinvio materiale/fisso/recettizio: recepisce la disposizione rinviata. Nella disposizione rinviante recepisco integralmente il testo, e quindi il contenuto materiale, della disposizione rinviata. Un’eventuale modifica sulla disposizione rinviata, non si traduce in una modifica della rinviante. Il rinvio non opera sulle modifiche. Inoltre solo in questo caso la disposizione rinviata assume lo stesso grado della fonte rinviante, vi è una costituzionalizzazione. Rinvio formale/mobile/non recettizio: non ho un recepimento della disposizione. La fonte non viene incorporata in quella rinviante, continua a vivere di vita propria. Il rinvio opera anche sulle modifiche. No stesso grado della rinviante. Ma come si capisce se una disposizione contiene un rinvio recettizio o meno? Tramite il contesto della ratio. ‘I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi’ è un rinvio non recettizio, non può essere materiale perché sto rinviando a fonti incostituzionali. Ma secondo Calamandrei, se lo potevano anche dire tra loro che quello non era un rinvio recettizio, ma se uno esterno legge la costituzione potrebbe avere il dubbio che sia recettizio. E se fosse stato letto in tal senso, avrebbero finito per costituzionalizzare tutto un insieme di disposizioni contenute nei Patti che sappiamo essere incostituzionale. Si avrebbero quindi disposizioni dello stesso rango che tra di loro sono contrastanti, come risolvo le antinomie? O secondo il criterio di successione temporale delle fonti, ma non può funzionare perché la costituzione, è vero che è venuta dopo, ma ha richiamato i Patti. Non si può pensare che una disposizione venuta dopo, che conosceva i Patti prevalga su quelli nonostante il rinvio. Allora uso il criterio di specialità: ho un insieme di diritto che disciplina il fenomeno religioso: qualcosa nella Costituzione che regola il fenomeno in generale e qualcosa nei Patti che contrasta con la Costituzione e che regola il fenomeno specifico, cioè i rapporti tra Stato e chiesa. prevalgono i Patti.