Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto penitenziario, Dispense di Diritto Penitenziario

appunti presi a lezione del prof Zacche

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 25/02/2026

giorgia-spada-2
giorgia-spada-2 🇮🇹

11 documenti

1 / 44

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto penitenziario
LEZIONE 1 (24/9/25)
L'art.27 comma 3 della Costituzione - "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte." Fissa un vincolo costituzionale sull'intera materia. Questa
norma ha due aspetti, uno positivo e uno negativo.
-Negativo > le pene non devono essere contrarie al senso di umanità
-Positivo> la finalità del, pena deve essere la rieducazione del condannato. Per la
Costituzione, la pena deve essere tale ai fini del recupero del condannato, evitando gli effetti
de-socializzanti di certe realtà penitenziarie e delle conseguenti prassi di mortificazione della
personalità individuale.
Questo non significa che una pena non abbia effetti di difesa sociale, ma ha come scopo
principale la rieducazione. Va perseguita con un complesso di attività e misure rivolte sul
detenuto nel corso dell'esecuzione penale. Convenzionalmente ciò si chiama trattamento
rieducativo.
Oggi la pena non è una pena fissa.
LEZIONE 2 (25/9/25)
Prima in carcere si trovavano solo coloro che erano in attesa di giudizio. Poi la pena diventa
qualcosa di segreto.
Il detenuto viene visto come “cosa”, soprattutto nel 1931 —> disciplina che segue
all’emanazione del Codice Penale (1930 —> creato in epoca fascista).
Nel 1931 lo Stato fascista adotta un regolamento penitenziario.
Caratteristica principale di questo regolamento penitenziario: questo regolamento non è una
legge (i regolamenti vengono fatti dal Governo). Questo regolamento sarà la normativa in vigore
per tutte le persone private della libertà personale. Ci si concentra sulle regole del
funzionamento del carcere.
Dopo la Costituzione, abbiamo anche una Corte Costituzione (stabilisce se una legge è
legittima o no).
Durante fascismo —> persona è in secondo piano rispetto gli aspetti statuali —> questo
comporta che nel regolamento del 1931, la prevalenza è focalizzata sullo Stato (polizia;
amministrazione della polizia). Il carcere è visto come una macchina che deve operare rispetto
al sacrificio della persona privata della libertà. Il detenuto è visto come oggetto; quindi non è
una persona.
Nel 1975 il legislatore ha modificato gli aspetti dell’ordinamento penitenziario, con una svolta
ideologica —> nasce una nuova legge che disciplina l’ordinamento penitenziario.
E si inizia a mettere al centro della pena (della vicenda penitenziaria) il soggetto —> UOMO
(centralità della figura dell’individuo).
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto penitenziario e più Dispense in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

Diritto penitenziario

LEZIONE 1 (24/9/25)

L'art.27 comma 3 della Costituzione - "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte." Fissa un vincolo costituzionale sull'intera materia. Questa norma ha due aspetti, uno positivo e uno negativo.

  • Negativo —> le pene non devono essere contrarie al senso di umanità
  • Positivo—> la finalità del, pena deve essere la rieducazione del condannato. Per la Costituzione, la pena deve essere tale ai fini del recupero del condannato, evitando gli effetti de-socializzanti di certe realtà penitenziarie e delle conseguenti prassi di mortificazione della personalità individuale. Questo non significa che una pena non abbia effetti di difesa sociale, ma ha come scopo principale la rieducazione. Va perseguita con un complesso di attività e misure rivolte sul detenuto nel corso dell'esecuzione penale. Convenzionalmente ciò si chiama trattamento rieducativo. Oggi la pena non è una pena fissa. LEZIONE 2 (25/9/25) Prima in carcere si trovavano solo coloro che erano in attesa di giudizio. Poi la pena diventa qualcosa di segreto. Il detenuto viene visto come “cosa”, soprattutto nel 1931 —> disciplina che segue all’emanazione del Codice Penale (1930 —> creato in epoca fascista). Nel 1931 lo Stato fascista adotta un regolamento penitenziario. Caratteristica principale di questo regolamento penitenziario: questo regolamento non è una legge (i regolamenti vengono fatti dal Governo). Questo regolamento sarà la normativa in vigore per tutte le persone private della libertà personale. Ci si concentra sulle regole del funzionamento del carcere. Dopo la Costituzione, abbiamo anche una Corte Costituzione (stabilisce se una legge è legittima o no). Durante fascismo —> persona è in secondo piano rispetto gli aspetti statuali —> questo comporta che nel regolamento del 1931, la prevalenza è focalizzata sullo Stato (polizia; amministrazione della polizia). Il carcere è visto come una macchina che deve operare rispetto al sacrificio della persona privata della libertà. Il detenuto è visto come oggetto; quindi non è una persona. Nel 1975 il legislatore ha modificato gli aspetti dell’ordinamento penitenziario, con una svolta ideologica —> nasce una nuova legge che disciplina l’ordinamento penitenziario. E si inizia a mettere al centro della pena (della vicenda penitenziaria) il soggetto —> UOMO (centralità della figura dell’individuo).

Legge n. 354 del 1975 —> centralità dell’individuo (es: i detenuti non vengono più chiamati per numero ma con il nome). In questa legge si nota che da un lato il legislatore è attento alle esigenze di sicurezza e di disciplina all’interno del carcere; ma il legislatore è anche attento alla tutela dei diritti dei detenuti. Fino all’anno scorso ai detenuti è sempre stato vietato il diritto di affettività. Art.27 Cost —> La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4] —> Art. 13 Cost unisce e vieta qualsiasi forma di violenza nei confronti delle persone che sono private della libertà personale, sia fisica che morale. Non è ammessa la pena di morte. Quali sono le idee che si hanno intorno alla pena? La pena comporta sofferenza. Funzioni della pena :

  • funzione retributiva —> essa è bandita dal nostro ordinamento (sofferenza —> punire il male con un altro male).
  • Funzione speciale-preventiva —> evita che una persona che ha commesso un delitto ne possa compiere un altro. Vi è un’idea: individuo commetta dei delitti perchè ha dei bisogni
  • Funzione general-preventiva —> pena è rivolta a tutti noi, in quanto sappiamo che cosa succede se si commette un reato —> si evita di commettere il reato.
  • Funzione rieducativa —> la pena deve rieducare la persona che ha commesso il reato. Come si rieduca una persona? Come la si risocializza? La risposta che dà l’ordinamento nel 1975: attraverso un complesso di attività —> si fanno delle attività, degli interventi mirati nei confronti del condannato o dell’internato. Questo trattamento si chiama trattamento rieducativo —> il detenuto deve essere destinatario di attività finalizzati sulla sua persona, durante l’esecuzione della pena. Trattamento penitenziario —> insieme delle regole e dei modi in cui si svolge la vita dei detenuti nel carcere. Il trattamento rieducativo fa parte come "specie" del trattamento penitenziario in senso lato. Il trattamento rieducativo è rivolto ai condannati, mentre il trattamento penitenziario, di cui fa parte, riguarda tutte le tipologie di detenuti internati. Caratteristiche del trattamento rieducativo: Il trattamento rieducativo, a differenza del trattamento penitenziario, non è rivolto a tutta la popolazione penitenziaria, ma solo ad una parte, cioè coloro che sono stati condannati in via definitiva. Questo significa che tutto il trattamento, disciplinato dall'art 15, in senso stretto NON spetta agli imputati (persona in custodia cautelare), ma si è estesa la possibilità di chiedere di essere ammessi a fruire delle opportunità offerte al condannato, ma si tratta di partecipare ad attività educative, non rieducative, e a richiesta. Lo Stato, dal punto di vista del trattamento, è obbligato ad offrire un trattamento rieducativo alle persone condannate.

Art 13 Cost - E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La persona che ha subito una violenza può porre denuncia. Qualunque persona che ritenga di essere stata vittima della violazione di uno dei precetti previsti dalla CEDU può rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo (nell'ambito dell'ordinamento penitenziario una norma di primo piano è l'art 3 CEDU). Quindi non c'è una tutela solo a livello costituzionale, ma anche una tutela a livello internazionale dalla CEDU, contro le pene disumani degradanti o che implichino una tortura. L'art.3 vieta agli agenti statali di fare qualche cosa, detto all'opposto, gli agenti statali si devono astenere dal fare qualcosa (non maltrattare, non punire con pene esemplari, ecc). Chi sono gli agenti statali? Le forze dell'ordine/di polizia, agenti di polizia penitenziaria, il direttore, il medico, il giudice, il pubblico ministero, il legislatore,... tutti si devono astenere dai comportamenti disumani (es picchiare il detenuto, estorcere una confessione con la violenza, da fare leggi che violino l'art 3...). Ma se un detenuto picchia un altro detenuto, la persona picchiata può riferirsi alla Corte sostenendo abbia violato l'art 3? No perché non è un agente statale, ed essendo un detenuto non ha potere più dell'altro detenuto, ma sono sullo stesso piano orizzontale. La tortura è un trattamento severo ed è un comportamento particolarmente duro in termini di sofferenza psichica o fisica, caratterizzata dall'intenzione dell'agente. Si differenzia dai trattamenti disumani e degradanti. Come opera concretamente l’art.3 :

  • CASO CIRINO E RENNE CONTRO L’ITALIA (https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/1985298/mod_resource/content/1/CASE%20OF% 0CIRINO%20AND%20RENNE%20v.%20ITALY%20- %20%5BItalian%20Translation%5D%20by%20%20the%20Italian%20Ministry%20of%20Justi ce%20.pdf) Sentenza di Strasburgo del 26 ottobre 2017, rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La causa trae origine da due ricorsi da parte di Cirino e Renne, due cittadini italiani, proposti contro la Repubblica italiana. La sentenza è suddivisa IN FATTO, con le versioni dei ricorrenti e di quello che è accaduto (versione del primo e secondo detenuto), il governo può replicare o meno (ma in questa sentenza non si è espressa), e poi vi è la valutazione della Corte dove con i suoi esperti analizza le normative vigenti, per dare risposta agli episodi di violenza dei detenuti. È suddivisa poi IN DIRITTO che riguarda i principi giuridici, con i 2 profili di ricevibilità e merito. La parte in fatto → La sentenza riguarda queste 2 persone che erano detenute nel carcere di Asti nel 2004, dove inizia una lite tra un detenuto e un agente di polizia penitenziaria, ma interviene un secondo detenuto per sedare la rissa. Alla fine, i due detenuti, mentre stanno per essere condotti all’ufficio del direttore, incontrano un gruppo di agenti di custodia che li picchiano. Il primo detenuto, dopo essere stato picchiato, viene condotto in una cella di isolamento, si tratta di una camera in isolamento, con un letto solo con la rete senza materasso, una turca senza acqua corrente, una finestra senza ventri, senza riscaldamento e il detenuto lasciato nudo nella cella. Durante la prima settimana l detenuto veniva picchiato ogni giorno ed inoltre il cibo e l'acqua venivano dati solo per sopravvivere. Stessa cosa per il secondo detenuto, che però venne ricoverato in ospedale,

quindi per lui l'isolamento durò poco, mentre il primo rimase in isolamento per 90 giorni. Fu avviata nel 2005 una indagine penale sul trattamento contestato, grazie ad un'indagine sul traffico di stupefacenti e riuscirono a rintracciare le violenze poste in essere dagli agenti contro i detenuti, così nasce un'indagine penale nei confronti di questi agenti di polizia penitenziaria. All'esito delle indagini preliminari si chiede il rinvio a giudizio di 5 agenti di custodia, che vengono imputati sulla base dell'articolo 572 cp con l'aggravante previsto dall'articolo 61. Art. 572 cp - Maltrattamenti contro familiari o conviventi: "Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o un convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni." A questo punto si apre un processo di fronte al tribunale di Asti, che afferma che le prove raccolte nel corso delle indagini dimostrano che i fatti sono avvenuti secondo quanto riportato dalle vittime e afferma che non si tratta di un episodio occasionale ma di episodi ripetuti e accerta che tra il 2004 e il 2005 ci fu una prassi di maltrattamenti, dovuti anche alla direzione del carcere. Ma la mancata destituzione degli agenti nel corso delle indagini e del processo è importante per la CEDU, in quanto ritiene che lo Stato debba prendere dei provvedimenti anche nel corso delle indagini e del processo, perché la condotta contestata è molto seria. 2 agenti furono assolti perché mancavano di prove, mentre per gli altri 3 agenti ci sono le prove che sussistono i fatti da loro commessi, tali sono responsabili del reato previsto dall'articolo 608 del cp - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti : "Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge, una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale , rivestito, per ragioni del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita." Siccome la pena è breve si tratta di un reato bagatellare, ovvero un reato che, per la sua minima portata lesiva, ha minore rilevanza sociale e può essere represso con sanzioni più lievi rispetto ai reati più gravi nel penale in cui entra in gioco l'interesse collettivo. Il procedimento va in cassazione e conferma i procedimenti precedenti. Un agente fu destituito dal servizio, ma fu reintegrato nel 2013, a seguito della sentenza della Corte di cassazione dell'11 luglio 2013 che sospese l'esecutività della sentenza del Tribunale di Asti, un altro agente fu destituito dal servizio, un altro fu sospeso dal servizio per un periodo di quattro mesi e l'ultimo per sei mesi. Ma secondo un rapporto fornito dal Governo, emesso dal Direttore del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia in data 12 ottobre 2015, i quattro agenti di custodia non furono sospesi dal servizio (sospensione precauzionale dal servizio) nel corso delle indagini o del processo. Questa vicenda è passata in giudicato e una norma penale non può mai agire in maniera retroattiva. La parte in diritto → Nella seconda parte in diritto, vengono affrontate le questioni preliminari, che attengono ai profili di ammissibilità del ricorso. La Corte non spende nessuna parola dal punto di vista della ricevibilità.

uno ivoriano e uno albanese, che lamentavano di aver subito un trattamento inumano e degradante. Erano stati infatti detenuti in celle di nove metri quadrati, da condividere con altre due persone (3 metri quadri a testa) per periodi che andavano da 14 a 54 mesi, tra il 2006 e il

Lamentavano, inoltre, che a causa della penuria di acqua calda nell'istituto penitenziario era difficile l'accesso alla doccia. Tale spazio, di per sé insufficiente, era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio e l'apposizione alle finestre di celle di pesanti sbarre metalliche impediva all'aria e alla luce del giorno di entrare nei locali. Il governo italiano non contesta i dati forniti dai ricorrenti, limitandosi a dichiarare che la dimensione delle celle del carcere di Piacenza destinate ad ospitare tre detenuti era di 11 metri quadri e non di nove. Sostiene anche che in base alle previsioni della legge dell'ordinamento penitenziario, i detenuti possono rivolgere un reclamo al magistrato di sorveglianza. La legge penitenziaria (I. 354/1975), all'art. 35, prevede che i detenuti possano sottoporre reclami al giudice di sorveglianza territorialmente competente (oltre che alle autorità dell'amministrazione penitenziaria) in relazione al mancato rispetto delle norme della stessa legge penitenziaria relative alle condizioni di detenzione e di trattamento degli internati. Il giudice decide con ordinanza, la quale può disporre misure d'urgenza che l'amministrazione penitenziaria deve eseguire. Un reclamo di tal genere era stato presentato tuttavia da uno solo dei ricorrenti, il quale oltretutto aveva omesso di chiedere espressamente alla direzione del carcere di Piacenza l'esecuzione dell'ordinanza a lui favorevole emessa dal giudice di sorveglianza di Reggio Emilia. Tutti gli altri ricorrenti invece avevano del tutto trascurato tale procedura. Tutti i ricorsi pertanto dovevano ritenersi inammissibili. Magistrati di sorveglianza - magistrato che sorveglia l'esecuzione della pena del detenuto, riceve i reclami dei detenuti. Si fa riferimento anche all'art 6 della legge sull'ordinamento penitenziario, che recita quanto segue: "I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. [...] I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti". La parte in diritto → La Corte riconosce che la normativa italiana mette a disposizione dei detenuti dei mezzi di ricorso accessibili con cui contestare le carenze nel trattamento. Essa tuttavia nega che tali ricorsi siano effettivi in pratica. Infatti la loro dipende dalla disponibilità di celle libere. La situazione di sovraffollamento presente in tutte le carceri italiane rende praticamente inefficaci le pronunce che accolgono le lagnanze dei detenuti. A conferma di ciò, l'unico ricorrente ad avere esperito queste misure dinanzi al giudice di sorveglianza, è stato trasferito in una cella doppia non prima di sei mesi dalla data dell'ordinanza che accoglieva la sua lamentela. La Corte, applicando la propria giurisprudenza in materia di trattamento inumano o degradante a danno di detenuti, assistita anche dagli elaborati dal Comitato per le prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa, conclude che i ricorrenti sono stati oggetto di una violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 3 CEDU. Inoltre, secondo quanto emerge

dai rapporti generali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), lo spazio auspicabile per le celle collettive è di ben 4 m' e il Comitato ha anche stabilito che: "Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l'istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere. o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico La prassi del CPT individua in quattro metri quadri la misura accettabile di spazio libero a disposizione di un singolo detenuto. Al mancato rispetto di tale standard va aggiunta la situazione di sovraffollamento, che non consentiva alternative a tale situazione, nonché la presenza di altri significativi disagi quanto all'accesso all'acqua calda per l'igiene personale e ad un'illuminazione sufficiente. La difficoltà dello stato italiano nel fronteggiare il problema del sovraffollamento delle carceri era già nota e sottoposta al vaglio della Corte EDU nel caso Sulejmanovic c. Italia, dove già nel 2003 venivano lamentate le condizioni di detenzione causate dalla mancanza di un adeguato spazio vitale all'interno delle celle, che nel ricorso in questione era addirittura di 2,7 metri quadri per ognuno dei 4 detenuti. Cosa ha fatto lo Stato per rimediare al sovraffollamento? Dal 2010, in effet Y, il governo italiano ha decretato l'esistenza di uno stato d'emergenze per quanto riguarda la situazione delle carceri. In conseguenza di ciò, esso ha adottato misure d'urgenza volte alla costruzione di nuovi penitenziari (cd. "piano carceri"). Dopo la decretazione dello stato d'urgenza del 2010, il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane (rapporto tra capienza massima delle strutture e presenza effettiva) è passato dal 151% al 148%, con un calo quindi assolutamente insufficiente. Affermata l'esistenza di un problema strutturale, la procedura delle sentenze pilota consente alla Corte di indicare le misure generali che lo Stato italiano dovrebbe adottare per contrastare tale situazione incompatibile con la CEDU, ed in tal caso, incoraggia l'Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti prevedendo, in particolare, l'applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Tali misure devono garantire il rispetto degli standard e dei principi che guidano la giurisprudenza della Corte (compresi quindi gli standard elaborati e raccomandati dal CPT). A favore dei ricorrenti è stato disposto un equo indennizzo pecuniario. Il caso Torreggiani esprime una linea intransigente da parte delle Corte, nei confronti dell'Italia sul problema del sovraffollamento delle carceri e, più in generale, della condizione penitenziaria. Su tale scelta della Corte ha pesato probabilmente la mancanza di misure incisive adottate dal nostro paese per rendere più effettiva la procedura di reclamo esperibile dai detenuti, nonostante la condanna subita dallo Stato nel caso Sulejmanovic. La Corte pertanto "invita l'Italia a risolvere il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri, incompatibile con la Convenzione "e, preso atto dell'alto tasso di sovraffollamento delle carceri, che rappresenta un "problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano", esorta gli Stati, che non siano in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'articolo 3 della Convenzione, ad

di recupero e di sostegno (serve un supporto specifico). Per questi reati, la concessione di determinati benefici penitenziari sono rimessi al fatto che la persona abbia seguito un percorso psicologico, di recupero, durante la detenzione. chi ha anomalie psicologiche Chi ha una particolare identità di genere Come si ricostruiscono questi bisogni della persona che ha commesso un reato? Cosa prevede l’ordinamento? Prevede una procedura complessa (“osservazione della personalità") —> la persona viene osservata e analizzata e da questa osservazione nasce un programma di trattamento. Lo stato deve aggiungere dei mezzi per poter raggiungere questo obiettivo (es: come abbiamo detto prima per chi ha commesso un reato sessuale, lo stato deve garantire uno psicologo). Questa osservazione della personalità porta a una relazione di sintesi (documento scritto in cui si indicano le attività che deve svolgere il detenuto). Questo documento viene poi consegnato al magistrato. Questa relazione è importante nella fase di aggiornamento. Chi si occupa di questo? GOT. Il più importante è il direttore del carcere che ha tanti compiti: controlla la polizia penitenziaria, è il responsabile del trattamento rieducativo. All’interno del GOT abbiamo l’equipe; poi abbiamo la polizia penitenziaria (la legge riconosce ad esse la partecipazione all’attività di osservazione e di trattamento). Chi è il motore del trattamento? Area educativa del carcere. C’è poi il servizio di tossicodipendenza e poi ci sono i servizi sociali. Ci sono altre figure: psicologo, assistenza sociale, il medico e poi gli assistenti volontari. Queste informazioni si trovano nell’art. 27 del regolamento penitenziario —> Art. 27 (Osservazione della personalità): “L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi —> qui c’è una differenza tra la legge e il regolamento. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.” Art. 28 (Espletamento dell'osservazione della personalità): “L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dalle medesime coordinate.” Le carceri sono però gravemente carenti di educatori —> attività rieducativa slitta di mesi o di anni e quindi il detenuto non si sta rieducando, ma la pena che sta scontando è una vendetta pubblica e non rieducativa. LEZIONE 7 (10/10/25) Art. 15 —> elementi del trattamento: attività che la legge di ordinamento penitenziario ossiderà indispensabili al fine di ottenere la risocializzazione del condannato. Art. 15 fissa l’ossatura del trattamento individualizzato. Elementi del trattamento:

  • Istruzione
  • Lavoro
  • Religione Presenti anche nel regolamento fascista del 1931 La legge ha modificato recentemente l'ordinamento penitenziario intervenendo sull'art 15. Art 15 vecchio formato - elementi di trattamento: "Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e comunque in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica" Cosa è successo all'art? il legislatore lo ha modificato col decreto legislativo del 2018, cercando di tenere presente quali sono le esigenze della modernità. Art 15 nuovo formato del 2018: "Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della

Gli istituti penitenziari devono fornire locali e attrezzature che siano adeguate ai corsi. Se lo Stato ha il compito di organizzare la scuola, allora la competenza per l'organizzazione dei corsi spetta alle regioni. Negli anni, sono stati creati i cosiddetti poli universitari penitenziari, attraverso la stipula di convenzioni periferici dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La fonte normativa della creazione di questi poli, si trova sempre nell'art 19 di questo ordinamento penitenziario, dove si dice che sia agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari. L'ordinamento penitenziario attraverso questo regolamento cerca di agevolare il condannato allo universitario, attraverso l'assegnazione a camere e reparti che siano adeguati allo studio, e di tenere libri e computer personali, ai sensi dell'art 41. I detenuti che hanno la possibilità di beneficiare dei permessi possono uscire dal carcere e recarsi all'università per sostenere gli esami o esporre la tesi di laurea. 2 - incentivazione alla partecipazione dei detenuti: Ripetendo quanto detto prima, il carcere ha il compito di incentivare la partecipazione dei detenuti ai corsi scolastici. 3 - la tutela rafforzata per determinate categorie di soggetti bisognosi di particolare assistenza. Le fasce deboli (persone da tutelare) sono sostanzialmente 3: a) i cosiddetti "giovani-adulti" (coloro che hanno un'età dai 18 ai 25 anni) b) gli stranieri (per via della lingua, dell'integrazione, se una persona dovrebbe integrarsi all'interno di uno Stato è imprescindibile che conosca la costituzione e i suoi diritti) c) le donne (le donne normalmente vengono formate allo svolgimento di attività prettamente di carattere femminile, ad esempio al San Vittore cucivano i vestiti per le veline.) RELIGIONE (art.26) Il secondo strumento del trattamento individualizzato, che ha perso il carattere della obbligatorietà insieme all'istruzione, è LA RELIGIONE. La religione è disciplinata dall'art 26 della legge sull'ordinamento penitenziario. In passato era un elemento obbligatorio del trattamento, perché la pena era qualcosa da emendare e il condannato doveva ripulirsi la coscienza. Nell'ordinamento penitenziario del 75 non è più obbligatorio e l'art 26 stabilisce che: "I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti". Siccome siamo in Italia, la legge di ordinamento penitenziario riconosce un ruolo di primo piano alla religione cattolica; quindi, in ogni istituto penitenziario vi è una chiesa/altare dove si celebra la messa. Presso ciascun istituto è presente anche la figura del cappellano. Sulla base di questo art, al comma 4, c'è una agevolazione per coloro che sono acattolici, quindi di religione diversa da quella cattolica, questo perché all'interno del nostro ordinamento ognuno è libero di professare la propria religione, è un diritto costituzionale. Inoltre, a livello regolamentare, la disciplina penitenziaria dice che nelle tabelle del vitto, quindi quando si organizza cosa bisogna dare da mangiare ai detenuti, bisogna tenere conto delle

prescrizioni delle diverse religioni, essendo che nelle carceri italiane vi è la presenza di stranieri. Grossi problemi sono posti per coloro che sono di religione islamica, in quanto è difficile individuare un ministro di culto individuale. Questo problema è abbastanza rilevante, in quanto è stato oggetto di una riflessione da parte di persone che vivono all'interno del carcere, di magistrati, professori universitari ecc., dove discutono delle varie problematiche relative agli handicap che una persona straniera islamica incorre in carcere. (documento su e- learning “Islam in carcere”). L'ultimo aspetto è che all'interno degli elementi del trattamento oltre alla religione, istruzione e lavoro, si pone anche una rilevanza allo svolgimento di ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, regolate dall'art 27 dell'ordinamento penitenziario. Un ruolo fondamentale è svolto dal volontariato. "Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale." LAVORO (art.20) Questo ha un ruolo preponderante all'interno del nostro diritto penitenziario, perché partiamo sempre dall'idea che il lavoro è ciò che permette agli individui di essere autonomi e di non darsi al crimine. Fino al 2018 il lavoro aveva il carattere dell'obbligatorietà: è talmente importante lavorare che l'ordinamento deve concepirlo come obbligo. Tuttavia nel 2018 viene tolta questa obbligatorietà a seguito di riflessioni, e sulla base della legge dell'ordinamento penitenziario non deve avere un carattere afflittivo. A cosa serve il lavoro? il lavoro consente di far acquisire ai detenuti una preparazione professionale che sia adeguata alle normali condizioni lavorative esterne al carcere, per agevolarne il reinserimento sociale. In realtà non tutta la disciplina del lavoro era identica ed omogenea a quella prevista nel mondo libero, appunto per questo, la Corte costituzionale e il legislatore hanno parificato le regole che regolamentano il lavoro in carcere, ad esempio va riconosciuto il diritto al riposo festivo, gli orari di lavoro, gli assegni familiari e così via. Art. 20 della legge sull'ordinamento penitenziario: "1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. 2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. 3. L'organizzazione

possibilità che la società entri all'interno del carcere per vedere cosa accade all'interno, e che partecipi all'attività rieducativa da riconoscere ai condannati. Questa disciplina ha un suo referente normativo anche in altri istituti, disciplinati dall'art 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, ovvero i COLLOQUI, LA CORRISPONDENZA E L'INFORMAZIONE. Art 18 I. OP: "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. È un diritto riconosciuto e costituzionalmente tutelato. Il tema è di ristabilire, migliorare o mantenere i rapporti. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Il francobollo, la penna, la busta... Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. [La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore]. Salvo quanto disposto dall'articolo 18 bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto. [Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa]" Questo articolo è stato soggetto ad una modifica importante: le parentesi quadre sono state abrogate! Perché i colloqui sono importanti? Per mantenere un contatto coi famigliari, con l'avvocato per esercitare il diritto di difesa, e con altre persone. La corrispondenza può essere telefonica (chiamate), attraverso lettere ecc. Per informazione intendiamo l'informarsi su cosa accade all'esterno, attraverso la consultazione di giornali, la televisione, e c c.

La corrispondenza sotto quale tema giuridico ricade? La segretezza della corrispondenza: la corrispondenza può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge. ad esempio, a quali condizioni si può impedire di spedire una lettera o di controllare cosa c'è scritto? L'art 18 della Costituzione pone una riserva di legge. Nel 2004 con la legge del 95, il legislatore è intervenuto modificando l'ordinamento penitenziario, con l'introduzione dell'ART 18 TER, che ha stabilito: a quali condizioni si può procedere ad un controllo della corrispondenza, per quanto tempo si può sottoporre un detenuto al controllo e quali sono le misure che possono essere adottate per controllare la corrispondenza. Piena attuazione alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Art 18 ter O.P: Comma1: Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; blocco totale, ad esempio Francesco Zacchè non può scrivere lettere. b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo (censura); la corrispondenza viene letta dall'autorità procedente, e una volta letta, la segna, viene vistata. c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza senza lettura della medesima. Leggere la corrispondenza di qualcuno significa violare un diritto costituzionale se non si è autorizzati. Quindi se un poliziotto non autorizzato, legge la corrispondenza, viola il diritto. ci sono una serie di soggetti per cui questi limiti non possono valere, ad esempio il difensore, che il detenuto prende a sua tutela. I provvedimenti del comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice. L'autorità giudiziaria, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al diretto o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritiene che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati. Nel caso della lettera c), l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato. La disciplina regolamentare, quindi del regolamento penitenziario del 2000, è all'art 38 - corrispondenza epistolare e telegrafica, ed è una spiegazione dettagliata dell'art 18 e 18 ter della legge O.P. L'altro istituto anch'esso molto importante, attiene alla disciplina dei colloqui. Il colloquio è la possibilità di incontrare all'interno del carcere una persona. La disciplina si trova all'interno

il controllo visivo della polizia penitenziaria. La cornice sovranazionale dice che ogni individuo gode e gli va riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo dell'affettività e sessualità all'interno del carcere. E come godono di questo diritto? attraverso la predisposizione di luoghi e di misure apposite. La cornice europea è meno rigida, non ci si pongono questioni particolari, mentre da noi non è ammesso: dal punto di vista del diritto penitenziario italiano è l'unico aspetto che non ha alcuna disciplina legislativa e regolamentare! Non si dice nulla riguardo questo tema. Perché c'è questa lacuna rispetto agli altri ordinamenti? L'ordinamento penitenziario preferisce una relazione affettiva con la famiglia, e qui in questa macro-cornice, gli spazi si dilatano: corrispondenza epistolare, colloqui periodici o per motivi speciali, le stanze dedicate alla famiglia, i permessi di necessità, le forme di assistenza del recluso, il principio della territorialità della pena ecc. Tuttavia in occasione di visite e colloqui, è obbligatorio il controllo visivo (art 18 comma 2).Quindi la sessualità e affettività trovano un loro aggancio ai permessi premio, che sono in linea con il carattere progressivo con il trattamento l'accesso o alle misure alternative alla detenzione. Di tali benefici però, ne possono disporre solo una parte minima della popolazione penitenziaria, ad esempio sono esclusi gli imputati, i regimi speciali. La sessualità viene vissuta quindi come un "premio" e non come un diritto di per sé. L'aspetto italiano crea un margine netto nel senso di vietare il sesso in carcere. È talmente netta la presa di posizione della legge italiana, che risulta difficilissimo effettuare delle cosiddette "interpretazioni evolutive", cioè dove si cerca di risolvere un problema forzando il cambiamento normativo. Quindi, se il dettato normativo non lascia spazio ecco che si solleva un problema di legittimità costituzionale. Il diritto alla sessualità è un diritto castrato: PROIBITO. Questa interpretazione di sessualità come diritto castrato, trova una sua conferma nelle vicende che hanno coinvolto la scrittura dell'art 18 comma 2.

  1. Questa interpretazione in particolare ha una sua ratio/spiegazione in una disciplina di matrice regolamentare, nel senso che nel 2000, il Governo dice, nel riscrivere il regolamento penitenziario, che è possibile introdurre nell'OP una tipologia di permesso inframurario: ciò significa che il direttore del carcere può concedere questa forma di permesso per un totale di 12 volte all'anno. Si voleva riconoscere ai detenuti la possibilità di trascorrere fino a 24h consecutive coi propri familiari, in apposite unità abitative con un solo controllo esterno da parte della polizia penitenziaria. Questa soluzione viene abbandonata sulla base del parere del Consiglio di Stato, il quale dice che questo permesso inframurario si pone in contrasto con la netta formulazione legislativa, ovvero l'art 18 comma 2, che IMPONE il controllo visivo.
  2. Il secondo argomento riguarda una sentenza costituzionale numero 301 del 2012, nota come ordinanza Fiorillo, ordinanza che viene emessa da un magistrato di sorveglianza di Firenze. Questo magistrato dice che, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 comma 2, nella misura in cui vieta gli incontri affettivi. Il nostro magistrato individua che la disciplina dell'art 18 comma 2 viola tutta una serie di principi individuati dagli art 2,3,27 comma 3, 29, 31, 32 della Cost. La Corte ha riconosciuto che il diritto di avere affettività o sessualità, è una esigenza reale fortemente avvertita e che ha una sua cornice nelle fonti europee, come la CEDU o altre raccomandazioni del Consiglio d'Europa. E un problema fortemente avvertito, che genera dei problemi, ma togliere il controllo visivo previsto dall'art 18 comma 2, sarebbe insufficiente a realizzare l'obiettivo dell'art stesso e dell'affettività. Non si può eliminare un pezzo di norma

senza che questo fenomeno abbia una sua regolamentazione e non si può togliere il controllo visivo ad un detenuto pericoloso. Cosa è successo in sostanza? La questione è rimasta sospesa, se nonché l'anno scorso 2022, un magistrato di sorveglianza, Fiorentin, ha risollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Non si sa ancora qual è la sorte di questa problematica. Vi è una violazione concreta della Costituzione? Diritti che vengono violati da questo divieto di affettività/sessualità, sono innanzitutto la legalità della pena, quale prevede che un individuo riconosciuto colpevole in sentenza definitiva vada privato della sua libertà personale, ma non di tutte le libertà che le attengono, tra cui il diritto di affettività. Poi il diritto alla salute individuale e collettiva (l'assenza di relazioni affettive possono influire sul lato fisico e psichico dell'individuo), poi abbiamo anche la violazione dell'art 2 della Cost, perché il diritto di affettività trova una sua giustificazione nei modi di espressione dell'individuo. L'ultimo aspetto è l'art 27 comma 3 della Cost, è ovvio che negare l'affettività in carcere costituisca un vincolo alla funzione rieducativa della pena. LEZIONE 10 (23/10/25) LEZIONE CON OSPITE (DONNE DETENUTE) Le donne detenute sono molto poche, Italia sotto al 5%. Con l’ultimo decreto-legge sicurezza convertito nella legge 80/25 si è avuta la modifica degli articoli 146-147 cp si è trasformato il riferimento obbligatorio per le donne incinte. Detenute politiche—> durante gli anni 70 (anni di piombo) tante donne scelsero la lotta armata e molte finirono in carcere. Il carcere è una istituzione maschile. Gli anni 70 sono indicati come anni di piombo (periodo di violenza politica). Anni di piombo= situazione di cupezza che si respirava in quegli anni dove le giornate erano caratterizzate dalla violenza politica Italia—> fine anni 60-inizi anni 80 —> violenza politica Opposti estremisti —>episodi di violenza o di matrice neofascista o di estrema destra con obiettivo attacchi singoli Inizia una ribellione Strategia della tensione—> altro termine per indicare questo periodo in Italia. Un buon numero di donne si riversa nelle carceri. Questo afflusso di donne viene definito “soggetto imprevisto” cioè un elemento di destabilizzazione. Le detenute politiche chiedono di potersi confrontare con due donne politiche e sentono il bisogno di chiedere a due storiche di rivedere la loro partecipazione politica e di affidarla alla storia per una ricostruzione storica dove loro potevano apportare il loro contributo. Carcere di Voghera carcere di massima sicurezza per le donne terroriste. Scelta di isolare le detenute. Pensiero di evasione LEZIONE 11 (29/10/25) SICUREZZA NEL CARCERE Art.1 si divide in due:

  • Trattamento penitenziario