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Diritto Canonico e Rapporti Stato-Chiesa in Italia: Un'Analisi Approfondita - Prof. Comott, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di diritto ecclesiastico prof. Comotti

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 26/06/2023

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13 febbraio!
Il diritto canonico è il diritto proprio della chiesa cattolica ed è un complesso di norme
secondo le quali viene organizzata e funziona la Chiesa che è indipendente dallo stato. !
Diritto ecclesiastico è il complesso di norme che considera il fenomeno religioso in
quanto tale, sia nella dimensione individuale che sociale. Anche il diritto nazionale e
internazionale considerano sotto diversi profili la rilevanza giuridica delle religioni. !
Le norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui si dia vita ad
un nuovo accordo fra stato e chiesa, mentre sarà necessaria una legge costituzionale nel
caso il legislatore intenda modificarle unilateralmente. !
Possiamo ordinare gerarchicamente le fonti in questo modo:!
1) Norme applicative del concordato lateranense
2) Regolamenti: essi sono emanati con decreto del presidente della repubblica e non
possono essere in contrasto con le norme statali. !
3) Circolari: sono norme interne della pubblica amministrazione che si impongono come
norme d’azione agli uci inferiori. La forza di tali circolari dipende dallo spazio che le
leggi ed i regolamenti lasciano all’amministrazione.!
4) Le leggi regionali: tutte le regioni non hanno competenze nella materia prevista dagli
articoli 7 cc e 8.3 cost. Tuttavia, poiché alcune materie di competenza regionale
possono rientrare tra gli interessi delle confessioni religiose, esse possono essere
comprese tra le fonti di norme di diritto ecclesiastico. !
Il matrimonio è un istituto che interessa lo stato ma anche tutte le confessioni religiose. Il
matrimonio concordatario è quello previsto dai patti lateranensi. Questo è un esempio di
come il fenomeno religioso venga considerato dallo stato. !
Il nostro è uno stato laico, ed è un principio che caratterizza il nostro ordinamento a livello
supremo. Il fatto che sia uno stato laico vuol dire che lo stato non fa propria nessuna
confessione religiosa a dierenza degli stati confessionali. !
Talvolta ci sono leggi che toccano dei temi particolari per chi professa una religione, es.
aborto, eutanasia… Sono leggi che infatti in genere ammettono l’obiezione di coscienza.
Questo è un istituto però che non vale per tutte le leggi ma solo per quelle che toccano la
sensibilità morale e religiosa degli individui. !
Se lo stato laico non può fare propria alcuna confessione religiosa, pena la contraddizione
con un principio supremo, ciò non significa che lo stato sia indierente ai principi presenti
nella società di natura religiosa. Un esempio è il matrimonio civile che, anche se non
religioso, risente di una tradizione basata su principi religiosi. (Es. non si può celebrare un
matrimonio poligamo). !
La società di oggi è caratterizzata da un pluralismo di religioni e per il legislatore è sempre
più dicile creare delle leggi che combacino con tutte le visioni di vita. !
Quando parliamo di laicità non ci riferiamo alla stessa cosa per tutti i paesi europei. In
Francia ad esempio, a dierenza dell’Italia, non è possibile portare dei segni religiosi nelle
scuole pubbliche o esporli negli uci. !
In altri paesi laici europei il capo dello stato è anche capo della chiesa. Es. La regina
Elisabetta era la regina ma anche il capo della chiesa anglicana, se si fosse convertita ad
un altra religione anche la sua carica da regina sarebbe caduta. !
Lo stato, rispetto al fenomeno religioso, può essere:!
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Scarica Diritto Canonico e Rapporti Stato-Chiesa in Italia: Un'Analisi Approfondita - Prof. Comott e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

13 febbraio Il diritto canonico è il diritto proprio della chiesa cattolica ed è un complesso di norme secondo le quali viene organizzata e funziona la Chiesa che è indipendente dallo stato. Diritto ecclesiastico è il complesso di norme che considera il fenomeno religioso in quanto tale, sia nella dimensione individuale che sociale. Anche il diritto nazionale e internazionale considerano sotto diversi profili la rilevanza giuridica delle religioni. Le norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui si dia vita ad un nuovo accordo fra stato e chiesa, mentre sarà necessaria una legge costituzionale nel caso il legislatore intenda modificarle unilateralmente. Possiamo ordinare gerarchicamente le fonti in questo modo: 1) Norme applicative del concordato lateranense

  1. Regolamenti : essi sono emanati con decreto del presidente della repubblica e non possono essere in contrasto con le norme statali.
  2. Circolari : sono norme interne della pubblica amministrazione che si impongono come norme d’azione agli uffici inferiori. La forza di tali circolari dipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano all’amministrazione.
  3. Le leggi regionali : tutte le regioni non hanno competenze nella materia prevista dagli articoli 7 cc e 8.3 cost. Tuttavia, poiché alcune materie di competenza regionale possono rientrare tra gli interessi delle confessioni religiose, esse possono essere comprese tra le fonti di norme di diritto ecclesiastico. Il matrimonio è un istituto che interessa lo stato ma anche tutte le confessioni religiose. Il matrimonio concordatario è quello previsto dai patti lateranensi. Questo è un esempio di come il fenomeno religioso venga considerato dallo stato. Il nostro è uno stato laico, ed è un principio che caratterizza il nostro ordinamento a livello supremo. Il fatto che sia uno stato laico vuol dire che lo stato non fa propria nessuna confessione religiosa a differenza degli stati confessionali. Talvolta ci sono leggi che toccano dei temi particolari per chi professa una religione, es. aborto, eutanasia… Sono leggi che infatti in genere ammettono l’obiezione di coscienza. Questo è un istituto però che non vale per tutte le leggi ma solo per quelle che toccano la sensibilità morale e religiosa degli individui. Se lo stato laico non può fare propria alcuna confessione religiosa, pena la contraddizione con un principio supremo, ciò non significa che lo stato sia indifferente ai principi presenti nella società di natura religiosa. Un esempio è il matrimonio civile che, anche se non religioso, risente di una tradizione basata su principi religiosi. (Es. non si può celebrare un matrimonio poligamo). La società di oggi è caratterizzata da un pluralismo di religioni e per il legislatore è sempre più difficile creare delle leggi che combacino con tutte le visioni di vita. Quando parliamo di laicità non ci riferiamo alla stessa cosa per tutti i paesi europei. In Francia ad esempio, a differenza dell’Italia, non è possibile portare dei segni religiosi nelle scuole pubbliche o esporli negli uffici. In altri paesi laici europei il capo dello stato è anche capo della chiesa. Es. La regina Elisabetta era la regina ma anche il capo della chiesa anglicana, se si fosse convertita ad un altra religione anche la sua carica da regina sarebbe caduta. Lo stato, rispetto al fenomeno religioso, può essere:

- Confessionista= a favore di una determinata confessione religiosa acetando la

presenza di altre forme di culto

- Unionista= potere temporale e religioso concentrati nella medesima autorità

- Separatista= separa i due ordinamenti

- Laico= distinzione fra sfera temporale e spirituale ma lo stato riconosce e garantisce il

pluralismo religioso. La nostra repubblica è di tipo laico perché non assume un atteggiamenti di indifferenza nei confronti del fenomeno religioso in quanto ha stipulato concordato con la chiesa cattolica e intese con le altre religioni. La nostra costituzione tratta del fenomeno religiose in pochissimi casi. Lo tratta nei principi fondamentali:

- L’art 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali —> PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. La differenza di religione professata o non professata non può costituire fattore di discriminazione tra i cittadini sia in ambito pubblico sia privato. La costituzione moderna non fa propria nessuna confessione religiosa (come invece avveniva nello statuto Albertino). Viene considerata espressamente la religione come un fattore che non deve creare discriminazione tra i cittadini. Nell’art 2 non si parla di religione ma anche se non è esplicito si ritiene che anche la religione sia una formazione sociale.

- L’art 7: “lo Stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate da entrambe, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale” —> riguarda i rapporti tra una specifica religione, cioè la chiesa cattolica, e lo stato. È l’unico articolo che fa riferimento ad una singola specifica confessione religiosa. Questo perché l’Italia è la sede di questa religione quindi gli organi di governo della chiesa cattolica hanno sede in Italia. Questo rende del tutto peculiare il rapporto tra lo stato e la santa sede che è un soggetto di diritto internazionale. È in questa veste di soggetto che esprime il governo della chiesa cattolica che sono stati stipulati i patti lateranensi nel 1929. Lo stato si dichiara estraneo a qualsiasi disciplina che riguardi l’attività religiosa. Il secondo comma dell’art 7 riguarda i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica che sono regolati dai patti lateranensi, anche se sono antecedenti alla costituzione e le condizioni alle quali possono essere modificati i patti Lateranensi.

- L’art 8: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le

confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” —> tratta dei rapporti dello stato con le altre confessioni religiose in generale. Nel primo comma dell’articolo si parla di tutte le confessioni religiose che sono tutte egualmente libere davanti alla legge. Con il termine “egualmente” (e non eguali) si intende che, essendo queste distinte nella loro composizione, possono anche ricevere un diverso trattamento giuridico. Il secondo e terzo comma dell’art 8 prevedono che le relazioni tra lo stato e le rappresentanze delle confessioni religiose siano regolate da intese.

- L’art 19: “tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma,

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” —> afferma il diritto di tutti (riferito a chiunque, cittadino o meno) di professare la propria fede religiosa. A questo articolo si aggiunge l’art 21: manifestazione di pensiero (che da solo non è sufficiente).

- L’art 20: “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od

istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività” —> tratta gli enti che hanno una finalità di culto e garantisce gli enti appartenenti alle

sistemi di unione non c’è una distinzione tra autorità religiosa e autorità civile, c’è un sistema unitario. È con l’avvento del cristianesimo che si afferma questo dualismo. Il contenuto delle disposizioni riflette i valori religiosi. Le leggi dello stato sono distinte dalle norme religiose e morali. Ci sono delle situazioni dove ad un unione in senso giuridico non corrisponde un unione in senso politico. Nei califfati c’è un unione in senso giuridico e politico perché la legge coranica è anche legge dello stato. Ci sono altri paesi di area islamica dove l’autorità religiosa è divisa da quella giuridica. Il cristianesimo nasce in Palestina, in cui vi è la libertà di professare qualunque credo si voglia. Il cristianesimo non è una religione etnica come l’ebraismo. L’ebraismo, essendo appunto una religione etnica non ha bisogno di diffondersi anche in posti diversi, in quanto si tramanda di padre in figlio. A differenza di questo, il cristianesimo viene diffuso con la lettura e l’insegnamento del Vangelo per cercare di ottenere un maggiore seguito. Il cristianesimo si propaga dunque con l’annuncio che tende a diffondersi. Il cristianesimo si diffonde attraverso il proselitismo cioè l’invito ad altre persone a seguire il messaggio di Dio. Questo non accade con le altre religioni che si basano sulla territorialità e sulle etnie di origine. Stessa cosa ma in maniera diversa per l’impero romano che non pretendeva di assoggettare tutti i popoli che ha vinto ai loro Dei pagani e quindi lasciava molta libertà. In pochi decenni il cristianesimo trova l’opposizione dell’Impero Romano che userà le persecuzioni contro i cristiani. Durante l’impero di Costantino, chi esercita il potere temporale è l’imperatore che ha anche l’autorità religiosa oltre che politica: questo è il sistema Cesaro-papista. Costantino viene chiamato “episcopo”, termine da cui deriverà poi la parola vescovo. Il cesaropapismo prevede l’unione del potere temporale e di quello religioso nella stessa persona. La Lotta per le investiture è lo scontro tra papato e impero per l’assegnazione di cariche religiose e politiche in capo a singole persone. È la lotta fra chi vede nel vescovo funzionario la possibilità di bloccare le successioni in carica e chi vede molti di questi soggetti come non adatti a gestire incarichi pubblici ma non religiosi. Venne poi firmato il concordato di Worms attraverso cui si sancì la fine della lotta per le investiture. Per i primi secoli del cristianesimo, anche dopo il ritorno della libertà, l’imperatore pretende di esercitare nei confronti della chiesa la stessa autorità che esercita nei confronti della società civile. Le fonti normative antiche del diritto canonico sono dei concili ecumenici. Il primo concilio ecumenico è convocato dall’imperatore Costantino. Oggi la ripartizione territoriale principale della chiesa cattolica è quella di diocesi affidata al governo di un vescovo. La parola diocesi è stata recepita ed è stata utilizzata dalla chiesa per servirsene avendo origine nel diritto romano: è un universalizzazione del cristianesimo. La religione antica resta confinata nelle campagne, nei villaggi, mentre il cristianesimo si diffonde nelle città. Gli abitanti dei villaggi erano chiamati anche “pagani” che significava abitanti del villaggio.

La prima persecuzione programmata nei confronti dei cristiani si ha nel primo secolo con l’imperatore Nerone, ma non si ha una fonte normativa che spiega a che titolo fossero perseguitati. Nella sede di Roma, che è la sede dell’impero, si innesta anche il centro della religione cattolica. Le persecuzioni sono ad intermittenza per tre secoli, ci sono alcune particolarmente feroci con, ad esempio, Diocleziano. Ma queste persecuzioni non impediscono il proliferare del cristianesimo. Con l’editto di Costantino viene riconosciuta la libertà religiosa e con l’editto di Tessalonica nel 380, il cristianesimo diventa religione dell’impero. Con l’editto di Teodosio non si prevedono neanche più sanzioni per chi non è cristiano. Quando cessano le persecuzioni, Roma è ancora il centro geografico e politico dell’impero. Nel giro di un secolo dalla proclamazione della religione dell’impero ci sarà anche la caduta dell’impero di occidente con spostamento dell’autorità da Roma a Costantinopoli. Questo fa sì che il vescovo di Roma assuma un ruolo sempre più significativo anche politicamente. Non è solo il capo della comunità cristiana di Roma ma anche vertice della chiesa universale. Quando l’impero viene a scemare a Roma non diminuisce ma aumenta l’autorità del papa che si afferma come capo supremo della chiesa universale. Anche il patriarca di Costantinopoli, cioè il vescovo, assume rilievo. Il patriarca di Costantinopoli non riconosce il primato del pontefice romano. Quando diminuirà nei secoli l’autorità imperiale, diminuirà anche quella del patriarca di Costantinopoli a differenza di quello che succede a Roma. Infatti è una caratteristica delle chiese d’oriente il legame con l’autorità politica. Il papa, avendo un organo di vertice che rappresenta e governa tutta la chiesa, sarà più difficilmente vulnerabile all’autorità politica. Nel nord europa le popolazioni barbariche vengono convertite al cristianesimo e tutto il nord europa diventa cristiano. In occidente con la caduta dell’impero romano inizia a svilupparsi il sistema feudale, rinasce l’istituzione imperiale con una parte di sacralità: l’impero con l’incoronazione di Carlo Magno il 25 dicembre da parte di papa Leone IX, diventa sacro romano impero. La chiesa diventa un elemento integrante della struttura feudale, i vescovi diventano conti e feudatari del sovrano. Il potere politico rivendica la scelta dei vescovi stessi. C’è un confronto tra papato e impero laico proprio sulla scelta dei funzionari ecclesiastici detta lotta per le investiture , quindi un contrasto tra papato e impero dove ciascuno rivendica dei poteri sulla scelta dei vescovi. Questo contrasto avrà il culmine nella controversia tra Gregorio VII e Enrico IV, detta anche riforma Gregoriana. Una soluzione alla lotta per le investiture si ebbe nel 1122 con il concordato di Worms in cui si ebbero due dichiarazioni distinte di Papa Callisto II e dell’imperatore Enrico V. L’imperatore afferma che rimette nelle mani del potere ecclesiastico l’investitura del vescovo, invece il papa concede che l’elezione dei vescovi abbiano luogo in presenza dell’imperatore. Il papa in occidente si troverà a far fronte a dei contrasti interni nella chiesa; contro l’affermasi del potere del papa nella chiesa si ergono le teorie conciliariste. Dal punto di vista politico il papa diventa anche un sovrano territoriale sullo stato della chiesa che si svilupperà. Questo comporta anche una posizione del papato che non è soltanto religiosa ma anche politica e territoriale.

Con l’inizio del 16esimo secolo c’è un evento che ribalterà anche i rapporti tra chiesa e stato = evento del protestantesimo. La dottrina di Lutero scardina alcuni elementi fondamentali della chiesa, il clero sopratutto. Lutero non è riconosce il sacramento dell’ordine, cioè nella chiesa cattolica gli appartenenti al clero diventano tali non in base ad una scelta conferita dal popolo, ma sono questi che seguendo una propria vocazione ricevono il sacramento dell’ordine sacro, è un potere che arriva dall’alto, non dal basso. Per Lutero i membri del clero (=pastori) altro non sono che soggetti che esercitano una funzione nei confronti del popolo che può provenire dall’autorità civile o dal popolo stesso. La classe è un complesso di soggetti che si muove all’interno dello stato e in quanto tale è soggetto ad una disciplina del diritto dello stato. I pastori protestanti sono funzionari dello stato. La religione è una delle funzioni dello stato. Si pone il problema di chi all’interno del territorio dello stato professa una fede diversa da quella del sovrano. Nasce il problema moderno della libertà religiosa. L’avvento della riforma protestante non comporta una monolitica configurazione di una chiesa protestante nei confronti della chiesa cattolica ma di molte chiese protestanti. Ogni stato ha una propria chiesa territoriale che si riconosce nella riforma protestante ma vede nel sovrano il capo di questa aggregazione di natura religiosa; in Inghilterra c’è l’atto di supremazia del sovrano con cui sia autoproclama capo della chiesa anglicana che conserva diversamente dal luteranesimo una buona percentuale di riti quasi uguali alla chiesa cattolica, ma non riconosce più l’autorità del papa. Da parte cattolica la reazione al diffondersi della riforma protestante è la controriforma con la convocazione del concilio di Trento che pone le basi per una riforma interna alla chiesa. La controriforma cattolica dà il via ad un rinnovamento profondo delle strutture ecclesiastiche, come ad esempio l’obbligo per i vescovi di risiedere nella propria diocesi. Istituzione dei seminari per avere una classe preparata. l’Europa in questo panorama di rottura va verso le guerre di religione che insanguinano in continente, com ed esempio avviene con la guerra dei trent’anni. Questo porta il continente alla frammentazione interna degli stati singoli su base religiosa e dal punto di vista politico c’è una divisione di territori protestanti e cattolici. Per portare a termine le guerre di religione si arriva a stipulare due paci: la pace di Augusta (1555) e la pace di Westfalia. Si enuncia il principio del cuius regio eius religio la religione che possono professare i cittadini è quella del territorio che è governato da un sovrano cattolico o protestante, quindi c’è libertà di professare la stessa religione del sovrano, mentre per chi non la professa c’è la possibilità di trasferirsi in un altro territorio. Pretesa del sovrano di esercitare dei poteri anche nella chiesa cattolica. Nei territori a prevalenza cattolica il sovrano non si riconosce come autorità religiosa, a causa della presenza della figura del papa, ma pretende di esercitare dei diritti circa la libertà religiosa = iura maiestatica circa sacra. Altri diritti miravano a tutelare lo stato nei confronti della chiesa come lo ius nominandi. Ius esclusive, escludere dalla nomina ecclesiastica dei soggetti non graditi al sovrano. Un altro diritto è il diritto di appello, cioè quello di impugnare un provvedimento del tribunale ecclesiastico davanti a quello civile. Il panorama politico e sociale che si realizza in Europa a seguito di questa suddivisione non è molto pacifico, c’è chi preferisce non emigrare in un altro paese europeo ma va nel nuovo continente, quindi nelle Americhe si instaura un pluralismo religioso. La società civile americana non è una società confessionale.

Con la pace di Westfalia (1648) si pone fine alla guerra dei Trent’anni e avviene un apertura al ius tollerandi dove il sovrano tollera che i propri cittadini in privato possano professare la loro vera religione di appartenenza. In Europa avviene l’affermazione dell’illuminismo e c’è un appello alla forza della ragione più che alla religione. L’illuminismo diventa un atteggiamento persecutorio nei confronti della religione. Dalle idee dell’illuminismo nasce l’idea del separatismo= lo stato in quanto tale non fa propria alcuna fede religiosa e le strutture ecclesiastiche sono distinte da quelle dello stato. Ogni paese che si professa laico declina questo principio in termini diversi. Questo problema del rapporto tra religione e stato in Italia è un problema tra stato e santa fede. Leggi eversive : leggi che vengono applicate ai territori annessi all’Italia. Lo stato sopprime buona parte degli enti ecclesiastici esistenti e ne incamera il patrimonio, soprattutto vengono aboliti molti ordini religiosi. Ostilità da parte della chiesa. Viene promulgato il nuovo codice civile (1865) dove viene riconosciuto come unico matrimonio valido quello civile. Vi è l’intenzione di annettere al territorio italiano anche lo stato pontificio. Quando, il 20 settembre 1870 i bersaglieri entrarono a porta pia e il papa ordina di non opporre resistenza. L’anno dopo venne votata l’annessione di Roma al regno italiano, in cui si trasferisce la capitale, e ci si trovò di fronte alla necessità di disciplinare la posizione del papa che rimaneva a Roma ed era capo della chiesa universale. Il papa quindi mantiene il suo ruolo religioso ma diventa un cittadino del regno e non un sovrano. Il 13 maggio 1871 legge delle Guarentigie che riconosce al papa la piena disponibilità del palazzo pontificio (=Castel Gandolfo) e le piene prerogative personali che appartenevano anche al sovrano. I reati compiuti nei confronti della persona del papa, sono puniti come se commessi nei confronti del presidente della repubblica. Da parte della santa sede non venne “accettata” la legge delle Guarentigie perché ritenuta un provvedimento unilaterale. Non essendo un concordato però non era necessaria l’approvazione. La reazione della santa sede alla presa di Roma fu anche sul piano canonico, formulando un divieto per i cattolici di partecipare alla vita dello stato, non avrebbero potuto partecipare alle elezioni, né come elettori né come eletti. Questo divieto, detto non expedit , favorì una politica anti-ecclesiastica. Il non expedit fu superato con il patto Gentiloni. Con il governo di allora, presieduto da Mussolini, c’è l’impegno di portare avanti un dialogo con la santa sede e l’11 febbraio 1929 si arriva alla stipula dei patti Lateranensi, che pongono fine alla questione romana. Vennero chiamati così perché sottoscritti nel palazzo del laterano. Sottoscritti da parte del governo italiano da Mussoli e da parte della santa sede da Pietro Gasparri. PATTI LATERANENSI I patti constano di due atti il trattato e il concordato.

- il trattato —> è ancora oggi in vigore salvo il primo articolo. Riguarda la posizione della

santa sede e i rapporti con l’Italia e la santa sede (non chiesa cattolica). È stato reso esecutivo con la L. 810 del 1929 (=legge di esecuzione) insieme al concordato. Nella premessa si sottolinea la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo

Dire vaticano, santa sede, chiesa cattolica non è la stessa cosa. Indicano realtà distinte. Santa sede è il soggetto di diritto internazionale che esprime il ruolo del romano pontefice al vertice di una confessione religiosa che è la chiesa cattolica. La chiesa è il complesso di individui che la professano, ha una ramificazione che comprende diocesi e parrocchie in tutto il mondo, è quindi una confessione religiosa. Lo stato città del Vaticano è un’istituzione di carattere temporale, un territorio sul quale il papa esercita una sovranità territoriale. La città del vaticano non coincide con la chiesa cattolica. La chiesa cattolica non gode di personalità giuridica Gli accordi con la santa sede godono non solo di garanzie costituzionale, ma anche sul piano del diritto internazionale. Il trattato lateranense, oltre a garanzie di natura reale, prevede anche garanzie di natura personale che riguardano innanzitutto il Papa. Il papa, essendo qualificato come persona sacra e inviolabile, è definito come incapace dal punto di vista penale. Questo vuol dire che non è capace di commettere reati e non e può essere perseguitato per nessun tipo di reato. Art. 8 trattato patti Lateranensi : L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re. L’essere un ministro di culto non sottrae questi soggetti alla giurisdizione penale dello stato. La norma che riguarda il papa è del tutto eccezionale. Qualsiasi ecclesiastico che commette un fatto penalmente rilevante ne risponde alla giustizia dello stato. Ci sono dei casi di garanzie particolari che non toccano l’ambito penale—> ART. 21: tutti i cardinali in Italia godono degli onori dovuti ai principi di sangue= la dottrina interpreta questo disposto come ancora produttivo di alcuni effetti giuridici; cioè: come nell’ordinamento monarchico nelle cerimonie i principi di sangue venivano immediatamente dopo la persona del re, così i cardinali nelle cerimonie pubbliche dello stato seguono immediatamente la persona del Presidente della repubblica. Questo non comporta alcun tipo di potere ma solo una questione di onore. ART. 21.2—> durante la vacanza della sede pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei cardinali attraverso il territorio italiano al vaticano e che non si ponga impedimento o limitazioni alla libertà personale dei medesimi. Art. 11—> Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. = Gli enti centrali sono gli enti che partecipano al governo della chiesa cattolica universale.

Oltre al trattato, i patti lateranensi comprendono anche il concordato (1929). Nel 1984 è stato modificato ed il nuovo concordato si chiama accordo di villa Madama. Si prevedeva:

  • il riconoscimento civile del matrimonio celebrato canonicamente.
  • gli effetti civili anche del momento patologico cioè la crisi matrimoniale. Nel passaggio tra i due concordati ci sono state delle modifiche che hanno dato maggior rilievo alla volontà delle parti.
  • Previsione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
  • Riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (leggi eversive che avevano soppresso molti enti ecclesiastici) ARTICOLO 7 COMMA 2 Rapporti regolati dai patti lateranensi, le modificazioni non richiedono procedimento di revisione costituzionale se le parti sono in accordo. Possono essere modificati attraverso una legge ordinaria tra Santa Sede e Italia. La legge di esecuzione di modifica sarà una legge ordinaria. Lo stato non può modificare i patti, lo dovrebbe fare mediante una legge costituzionale perché violerebbe l’art 7 della costituzione. PACTA SUNT SERVANDA: gli accordi devono essere rispettati Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’art 7 ha costituzionalizzato i patti e dato loro la stessa forza delle leggi costituzionali. La corte ha affermato che le norme pattizie, in caso di contrasto con norme costituzionali, prevalgono sulla base di un principio di specialità frutto della scelta dell’assemblea costituente. I patti non possono però contraddire i principi supremi su cui si fonda l’ordinamento. Infatti, in caso di contrasto fra norme pattizie e principi supremi, prevalgono questi ultimi. Le modificazione dei patti accettati da entrambe le parti non necessitano procedimento di revisione costituzionale. La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso sull’interpretazione da dare al secondo comma dell’art. 7. Due problemi: da un lato la modificabilità dei patti lateranensi e le modalità attraverso le quali si può arrivare a una modifica, e, dall’altro, il rapporto tra le norme di origine pattizia e quelle costituzionali. Secondo l’interpretazione univoca le disposizione dei patti possono venire modificate mediante una ricezione in una legge ordinaria (no revisione costituzionale) degli accordi che intervengano tra Italia e santa sede circa le modifiche dei patti stessi: i patti possono essere modificati di comune accordo e queste modifiche vengono introdotte mediante una legge di esecuzione. Nessuna delle due parti potrebbe modificare i patti unilateralmente. Si è discusso se le modifiche dei patti possono riguardare le materie fatte oggetto dei patti oppure possano prevedere ulteriori rapporti tra stato e chiesa in materie non contemplate—> l’art 7 costituzionalizza un principio pattizio quindi in riferimento solo alle materie regolate dai patti.

La costituzione usa un nuovo termine per riferisci alle religioni= confessioni. La carta costituzionale non si preoccupa più di dire quali gruppi si possono definire confessioni religiose. L’art 18 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente anche per fini religiosi. Se un gruppo sociale si può qualificare come religione beneficerà di quello previsto dall’art.8. Il primo comma enuncia un principio di eguaglianza nella libertà, non eguaglianza assoluta. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere. Non si riconosce un eguaglianza formale cioè a tutte le medesime cose, ma un eguaglianza sostanziale cioè a tutti ciò che spetta secondo le proprie caratteristiche. Le confessioni religiose sono diverse e questa diversità non può incidere sulla libertà. Questa eguaglianza nella libertà è uno dei principi supremi della costituzione. Lo stato non può entrare nei merito dei principi professati perché esprimerebbe una posizione di carattere religioso e quindi in contrasto con la laicità dello stato. Ma i limiti posti l’art.8.2 riguardano esclusivamente l’aspetto organizzativo: lo stato non riconoscerà come ordinamenti giuridici primari quelle confessioni i cui statuti organizzativi sono abnormi rispetto ai principi del diritto statuale in tema di organizzazione plurisoggettive. Il legislatore fa riferimento alle confessioni religiose, definendole delle realtà sociali ma non si premura di dare una definizione. Una definizione data dalla dottrina è quella di “ gruppo sociale basato su una concezione originale del mondo e di un’idea della divinità”. Il riferimento alla divinità è essenziale anche se potrebbe non essere esclusa dalla qualifica di confessione quella realtà aggregativa che non abbia degli dei o delle divinità (es. buddismo). Si parla di concezione originale ossia che caratterizzi in modo peculiare quel gruppo. Questo consente di distinguere la confessione religiosa nel suo complesso da gruppi che si collocano all’interno di una confessione religiosa. Una limitazione che lo stato potrebbe dare alla libertà religiosa che è anche quella di aggregarsi in confessioni religiose: lo stato potrebbe non riconoscere come religione un gruppo che invece ha tutte le caratteristiche per esserlo. Lo stato non ha un margine assoluto di discrezionalità. Una volta che lo stato non considera un gruppo come una confessione religiosa non fa nessun tipo di intesa. Una volta che lo stato riconosce la qualifica di confessione non è obbligato a stipulare l’intesa. Non potrà dettare unilateralmente la disciplina concernente questo gruppo sociale. Non è detto che la confessione religiosa in quanto tale abbia una personalità giuridica. La personalità giuridica appartiene ad alcuni enti della confessione religiosa come le diocesi e le parrocchie, ma non la chiesa cattolica in quanto tale. Quindi non è detto che la confessione religiosa abbia personalità giuridica. Una volta che lo stato riconosce alla confessione il proprio ordinamento giuridico, si pone la possibilità delle norme dell’ordinamento italiano di venire in correlazione con le norme della confessione. Non si pone il problema di gruppi sociali che abbiano o meno la personalità giuridica. Indipendentemente dal fatto di averla un gruppo sociale può definirsi confessione religiosa. Se possiede personalità giuridica la confessione potrà essere proprietaria di immobili.

Una confessione può arrivare ad un punto tale di organizzazione da potersi considerare un ordinamento giuridico. Sicuramente viene considerato ordinamento giuridico quello della chiesa cattolica. L’elaborazione del concetto di persona giuridica è stata in buona parte elaborata dal diritto canonico. Se lo stato decide di regolare per legge i suoi rapporti con una confessione non lo può fare unilateralmente. È necessaria un intesa con i rappresentati della confessione stessa. Sarebbe incostituzionale una legge dello stato che unilateralmente disciplinasse i rapporti con una confessione. Lo stato potrà emanare leggi di carattere generale ma non può prevedere una legge che disciplini i rapporti con una confessione religiosa. Quali siano le rappresentanze di una confessione religiosa sarà lo statuto della religione stessa a deciderlo. In mancanza di una rappresentanza manca il soggetto che possa interloquire con lo stato per stipulare un intesa. Le religioni necessitano quindi un’organizzazione. Una volta che la confessione ha la propria rappresentanza non è detto che poi lo stato (=governo) sia interessato a concludere un intesa. Ci sono delle scelte politiche di svolgere o meno trattative. Una scelta constante dei governi fino al 1984 è stata quella di non fare nessuna intesa con nessuna confessione religiosa fino al completamento del nuovo concordato. Di solito la proposta proviene dalla confessione stessa ed è rivolta alla presidenza del consiglio dei ministri. La segreteria del consiglio istruisce l’avvio della procedura. Questa fase il governo manifesta il proprio interesse o meno a procedere all’avvio di una procedura. Le trattative non hanno una disciplina particolare e si elabora il progetto finché non si arriva all’accordo che viene approvato (o no) dal governo. L’intesa non entra a far parte del nostro ordinamento finché non viene passata alle camere che approvano o meno l’intesa stessa. Il parlamento è libero di non approvare, non può modificarlo ma eventualmente potrà suggerire delle modifiche. In genere il parlamento se esprime la stessa maggioranza del governo approverà l’intesa perché una mancata approvazione potrebbe apparire come un segno di sfiducia. L’intesa entra a far parte dell’ordinamento quando c’è la legge di approvazione (=legge ordinaria). Una volta approvata, la modifica della legge può intervenire solo previa intesa con la confessione religiosa. Finora sono state stipulate intese con 12 confessioni religiose:

  1. la prima è con la tavola valdese cioè l’organo rappresentativo della confessione religiosa valdese , radicata nel Piemonte e antecedente al 16esimo secolo.
  2. Intese successive riguardano le assemblee di dio in Italia (ADI).
  3. Intesa con l’unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno
  4. 1987 intesa con l’unione delle comunità ebraiche in Italia
  5. L’unione comunità cristiana evangelica battista
  6. Chiesa evangelica luterana in Italia 1993
  7. Sacra arcidiocesi
  8. Chiesa di Gesù cristo dei santi degli ultimi giorni
  9. Chiesa apostolica
  10. Unione buddista italiana
  11. Unione induista italiana
  12. Istituto buddista italiano soka gakkai
  13. Associazione chiesa d’Inghilterra

È possibile esercitare un atto di culto in spazi pubblici non specificamente destinate all’esercizio del culto? Un gesto di manifestazione implicita del proprio credo può essere fatta ovunque. Ci sono delle ulteriori disposizioni che hanno una fonte pattizia: l’accordo di villa madama, all’art 5 , statuisce che: “gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.” Il secondo comma garantisce gli edifici aperti al pubblico nei confronti dell’ingresso della forza pubblica= “Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.” Si parla di avviso, non di accordo o consenso. Se vi è un urgente necessità entra lo stesso. Analoghi disposti li trovino anche con intese con religioni diverse da quella cattolica. Per quanto riguarda gli enti appartenenti alla chiesa cattolica, c’è una legge che traduce in disposizioni normative accordi che integrano l’accordo di villa madama. Questo ha solo un articolo che riguarda gli enti ecclesiastici (art.7) perché poi rinvia ad una successiva integrazione più specifica che è stata raggiunta e tradotta in due leggi, dette leggi fotocopia—> L. 20 maggio 85 n. 206 e 222. Il concordato del 1929 riteneva sufficiente per il riconoscimento di enti sorti nell’ambito della chiesa un legame genetico con la chiesa stessa. Era sufficiente per un ente essere costituito o approvato nell’ambito della chiesa cattolica secondo le norme canoniche per ottenere il riconoscimento civile. L’accordo di villa madama richiede un elemento nuovo, conferma la personalità degli enti ecclesiastici che già l’avevano ottenuta in precedenza, tuttavia per il riconoscimento di nuovi enti ritiene sufficiente il requisito del legame genetico con l’ordinamento canonico ma deve essere un legame funzionale, cioè avere una finalità di religione o di culto che sia per l’ente stesso costitutiva e essenziale. L’accordo di villa madama prevedeva che ciascuna delle due parti emanasse una legge che recepisse nel proprio ordinamento il contenuto dell’accordo, la legge 206 da esecuzione a questo accordo e la legge 222 ripete lo stesso contenuto perché traduce in una legge dello stato il contenuto stesso. Legge 222 art 1: Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Il contenuto di questa legge (legge 20 maggio 85 nr. 222) che disciplina la struttura ricca di enti che sono presenti sul nostro territorio—>prevede la possibilità che un ente ecclesiastico venga riconosciuto in Italia come tale e viene creata la categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti in Italia. Questa definizione è importante perché dà rilevanza nel nostro ordinamento anche alle norme canoniche che regolano la vita di questi enti. La religione cattolica ha interesse che le persone giuridiche che fanno riferimento alla confessione siano soggette al controllo e questo controllo possa avere un efficacia civile. Ci sono enti ecclesiastici che non hanno però la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, non essendo obbligatorio. La legge 222 esige che l’ente abbia una finalità di religione per essere riconosciuta. Il riconoscimento avviene mediante decreto del ministro dell’interno.

Vanno accertati i requisiti previsti dalla legge per ottenere la qualifica e il riconoscimento della personalità giuridica da parte del ministro dell’interno. È l’ente che chiede di essere riconosciuto e che formulando questa richiesta dimostra di avere i requisiti per ottenerla. Con la legge 222/1985 vengono precisate le caratteristiche che deve avere un ente ecclesiastico per essere riconosciuto. Lo stato si obbliga a non riconoscere come ente ecclesiastico un ente che non sia eretto e istituito all’autorità ecclesiastica. Se non c’è l’autorizzazione dell’autorità ecclesiastica non può essere nominato come cattolico. Questa legge concerne anche l’amministrazione degli enti e dei beni: sono beni ecclesiastici i beni che appartengono ad un ente ecclesiastico. Finalità di religione di culto —> art. 2 della legge 222. Questa deve essere costituiva ed essenziale per l’ente, deve essere la ragione d’essere dell’ente. Se fosse un elemento meramente accidentale non sarebbe sufficiente ad integrare il requisito. Ci sono alcuni enti che non necessitano di fornire questa prova perché si presume iuris et de iure: enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa (diocesi e parrocchie), gli istituti religiosi e i seminari. Non viene data una definizione di finalità religiosa ma all’art 16 viene precisato quale attività si intendono attività di religione di culto. Sono attività di religione di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; mentre non sono considerate attività di religione di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Gli enti che hanno come ragion d’essere queste attività elencate nella lettera a dell’art 16 hanno una finalità costitutiva ed essenziale di religione di culto. Non è sufficiente che questi enti svolgono queste attività ma è necessario che lo svolgimento di una di queste attività sia il fine dell’ente stesso. Altro requisito previsto dall’art 1 della legge 222 è che questi enti abbiano sede in Italia. SOSTENTAMENTO DEL CLERO La seconda parte della legge 222 si occupa del sostentamento del clero. Questo, fino al 1985, era basata su un sistema beneficiale: la parrocchia aveva un patrimonio che serviva come sostentamento solo per il parrocco. Con la revisione del 1985 si è cercato di garantire un sostentamento anche agli altri sacerdoti del clero. Nella legge è stato stabilito di istituire in ogni diocesi l’istituto per il sostentamento del clero, oltre ad un istituto centrale che integri le riserve degli altri istituti, tutti aventi personalità giuridica, al fine di garantire il dignitoso sostentamento del clero che è al servizio della diocesi. La retribuzione è equiparata, solo ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e l’istituto centrale si occupa di effettuare le ritenute fiscali e versare i contributi previdenziali e l’Irpef. All’integrazione si provvede mediante i redditi patrimoniali di ciascun istituto, integrati poi se necessario dall’istituto centrale. Le entrate all’istituto centrale sono costituite dalle oblazioni dei fedeli (=8x1000). MATRIMONIO CONCORDATARIO

della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Durante la celebrazione del matrimonio canonico a cui si vuole dare effetti civili, il parrocco dà lettura degli articoli del codice civile riguardanti i doveri e i diritti dei coniugi. Il parrocco entro 5 gg trasmette l’atto che nelle 24 ore successive viene trascritto nell’atto nei registri dei matrimoni. Nel momento in cui viene effettuata la trascrizione, questa produce effetti retroattivi quindi fin al momento della celebrazione. Le 24 ore sono un termine di carattere dispositivo: se la trascrizione avviene oltre i 5 giorni si attiva la disciplina della trascrizione tardiva, la quale può avvenire unicamente a determinate condizioni:

- vi deve essere la domanda dei coniugi

- i coniugi abbiano ininterrottamente conservato lo stato libero dal momento della

celebrazione fino al momento della trascrizione: non devono cioè aver contratto un vincolo civilmente valido. (Es. i coniugi chiedono di non trascrivere dopo il matrimonio perché litigano e dopo un tot di tempo chiedono che avvenga la trascrizione: nel periodo tra il matrimonio e la richiesta di trascrizione non devono essersi sposati con nessun altro). La norma concordataria prevede che vi sia la domanda di entrambi oppure la domanda di uno solo purché l’altro sia a conoscenza della domanda e non si opponga. La trascrizione tempestiva può avvenire anche dopo la morte di uno dei due coniugi. Nel caso della trascrizione tardiva non può avvenire nel caso di morte di uno dei coniugi a meno che la domanda di trascrizione non fosse stata fatta dal defunto. Non può essere presentata da uno dei due quando l’altro è già morto perché è necessaria la conoscenza della volontà attuale. (Caso: una signora si sposa, dopo anni il marito muore e lei percepisce la pensione. Incontra un altro uomo e decide di sposarsi solo religioso senza trascrizione in modo da non perdere la pensione del marito precedente. Quando il secondo marito stava per morire decidono di trascrivere il matrimonio ma essendo questa retroattiva l’Inps richiede indietro tutta la pensione del primo marito che la signora ha percepito durante il secondo matrimonio). Può capitare che nel corso della vita matrimoniale i coniugi possano cambiare il proprio orientamento di fede. Art. 8 numero 2—> le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono, su domanda delle parti, dichiarate efficaci per la repubblica italiana. Va chiesto al supremo tribunale della segnatura apostolica il decreto di esecutività che attesta che la causa canonica ha esaurito il suo corso. Fino al 2015 quando una causa di nullità matrimoniale era arrivata all’esito affermativo doveva essere inviate al tribunale di secondo grado in forma automatica. Le parti, di fronte a due sentenze diverse, potevano adire un terzo grado al tribunale della rota romana. Servivano due sentenze uguali perché si potesse avere la nullità del matrimonio. Il nuovo diritto processuale canonico ha abolito la doppia conforme quindi non è più necessario che ci siano due gradi di giudizio. Resta l’appello come possibilità nel caso in cui uno dei due coniugi non sia d’accordo. Oggi la causa può concludersi con la pronuncia di un unico grado di giudizio se non c’è richiesta di appello da un coniuge. Sempre attraverso la riforma del 2015 è stato attribuito al vescovo discesa il potere di pronunciare una sentenza di annullamento in casi particolari.

Un processo pendente di nullità matrimoniale non ha nessuna rilevanza civile. Assume rilevanza la sentenza di nullità pronunciata quando almeno una delle parti intenda richiedere riconoscimento civile. Questa domanda va rivolta alla corte di appello appartenente al distretto nel cui si trova il comune dove è stato trascritto il matrimonio. La domanda viene formulata mediante ricorso se è congiunta: in questo caso il ricorso si attiva in camera di consiglio ed è semplificata, infatti si accertano i presupposti e si pronunciano poi i riconoscimenti civili; viene ordinato al comune di annotare nei registri che quel matrimonio è nullo anche per lo stato. Essendo il matrimonio dal punto di vista canonico un sacramento, interverrà comunque un difensore del vincolo che può opporsi alla nullità se ne esistono i presupposti. Domanda di almeno una delle parti: il giudizio se viene richiesto da entrambi si fa un ricorso congiunto (tutti e due chiedono alla corte di riconoscere la sentenza ecclesiastica) se è solo uno deve fare un atto di citazione citando in giudizio l’altro davanti alla corte d’appello. I due procedimenti differiscono dato che il ricorso congiunto attiva un procedimento più veloce (in camera di consiglio) mentre nell’atto di citazione il procedimento è un po più articolato poiché l’altra parte può opporsi. La corte di appello per attribuire effetti civili deve provare la sussistenza di una serie di requisiti precisati dall’art.8 n.2: A) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; = deve trattarsi di un matrimonio concordatario, non è possibile riconoscere sentenze ecclesiastiche che non riguardano matrimonio concordatario. B) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; = nel processo canonico deve essere stato garantito alle parti il diritto di difesa. Nel 1982 la corte costituzionale si è pronunciata a non riconoscere l’efficacia civile delle dipende papali per il matrimonio rato e non consumato e dichiarare costituzionalmente illegittima la disposizione del concordato del 29 che prevedeva la disposizione di queste pronunce. Sarà la parte convocata in giudizio che solleverà la questione e dirà che non sono stati rispettati i suoi diritti di difesa ma la corte lo può effettuare anche d’ufficio. C) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. = all’epoca gli arti. 796 e 797 c.p.p. prevedevano questo, ma poi è stato abrogato. L’abrogazione è avvenuta unilateralmente quindi non è applicabile agli accordi di villa madama. Il matrimonio nullo quali conseguenze può portare, anche economicamente? Il coniuge economicamente più debole può chiedere l’assegnazione di un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente più forte (=l’assegno di mantenimento è finalizzato a mantenere il tenore di vita di cui si poteva godere durante la vita matrimoniale). Il presupposto di questi assegni è che le parti siano sposate. Se il matrimonio è nullo non sorge questo diritto al mantenimento. Anche l’obbligo agli alimenti necessita il matrimonio. Una parte potrebbe avere interesse ad ottenere la nullità del matrimonio quindi anche per liberarsi dagli obblighi economici. Se io ho già ottenuto il divorzio, posso chiedere il riconoscimento di una sentenza ecclesiastica? Il procedimento di divorzio scioglie un matrimonio che si presuppone valido, quindi se un giudice dello stato ha già pronunciato la sentenza di divorzio, non sarebbe più possibile riconoscere una sentenza ecclesiastica di nullità perché contrasta con una decisione del giudice civile. La corte di cassazione invece è arrivata a dire che il divorzio non si occupa della validità o meno del matrimonio perché lo presuppone. Quindi sicuramente può esserci una sentenza di nullità anche dopo il divorzio ma questa non