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diritto ecclesiastico sintesi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

sintesi di diritto ecclesiastico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 21/06/2024

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Dispense Diritto Ecclesiastico
Nuovo Welfare sussidiario e fattore religioso
Capitolo Primo: Diritto, religione e processi di innovazione socioeconomica. Ragioni e
limiti di principio.
1. Quando parliamo del fenomeno religioso, occorre tenere bene a mente la sua
dimensione giuridica che si esplica in due anime: da un lato esso rappresenta un
oggetto di libertà perché espressione dell’identità umana; dall’altro, invece,
rappresenta un oggetto di potere perché, assumendo una connotazione
istituzionale, si pone l’obiettivo di piegare i comportamenti sociali alle regole di vita
indicate dal precetto religioso. Sotto questo punto di vista, il fenomeno religioso
diventa oggetto di attenzione dello Stato che, quindi, si relaziona con le istituzioni
religiose.
Principio chiave # bisogna ricercare un equilibrio tra la tutela della libertà religiosa
(in tutte le sue sfumature) e le relazioni che lo Stato ha con tutte le istituzioni
religiose.
2. Nel relazionarsi con le istituzioni religiose, lo Stato -spesso- ha invocato il principio
di laicità che si pone, originariamente, come argine di indifferenza
dell’ordinamento secolare nei confronti del fenomeno religioso.
Tuttavia, nell’ottica promozionale dello Stato sociale di diritto il principio di laicità
perde il suo significato originario. Come ricorda anche la sentenza 203/1989 della
Corte costituzionale, laicità non è mera indifferenza ma tutela di libertà ed
eguaglianza nella diversità.
Principio chiave # lo Stato è laico ma bisogna ben definire il concetto di laicità che
non si traduce in mera indifferenza del fenomeno religioso, bensì salvaguardia dello
stesso in regime di pluralismo sociale.
3. Nel suo relazionarsi con lo Stato, il fenomeno religioso transita dal piano
dell’interiorità personale al piano pubblico e sociale; esso, infatti, determina il
momento della produzione normativa e, soprattutto, il momento della interpretazione
ed esecuzione della norma.
Il riconoscimento della dimensione pubblica e sociale del fenomeno religioso (e quindi
l’esistenza di istituzioni religiose) non implica necessariamente una tutela perfetta
degli interessi del singolo. Anzi, sono possibili ipotesi in cui il singolo si senta
prigioniero dell’istituzione religiosa. Il riconoscimento della dimensione pubblica e
sociale del fenomeno religioso mette in discussione l’autonomia delle istituzioni
pubbliche e, anzi, sottolinea l’esistenza di una vera e propria “invasione” da parte dei
gruppi religiosi che vogliono imporre i loro precetti e stili di comportamento.
Da qui la necessità del principio di laicità che va integrato con il principio di
eguaglianza (art.3 Cost.).
Principio chiave # il fenomeno religioso ha una funzione pubblica e sociale proprio
perché interagisce con lo Stato
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Dispense Diritto Ecclesiastico Nuovo Welfare sussidiario e fattore religioso Capitolo Primo: Diritto, religione e processi di innovazione socioeconomica. Ragioni e limiti di principio. 1. Quando parliamo del fenomeno religioso, occorre tenere bene a mente la sua dimensione giuridica che si esplica in due anime: da un lato esso rappresenta un oggetto di libertà perché espressione dell’identità umana; dall’altro, invece, rappresenta un oggetto di potere perché, assumendo una connotazione istituzionale, si pone l’obiettivo di piegare i comportamenti sociali alle regole di vita indicate dal precetto religioso. Sotto questo punto di vista, il fenomeno religioso diventa oggetto di attenzione dello Stato che, quindi, si relaziona con le istituzioni religiose. Principio chiave # bisogna ricercare un equilibrio tra la tutela della libertà religiosa (in tutte le sue sfumature) e le relazioni che lo Stato ha con tutte le istituzioni religiose. 2. Nel relazionarsi con le istituzioni religiose, lo Stato -spesso- ha invocato il principio di laicità che si pone, originariamente, come argine di indifferenza dell’ordinamento secolare nei confronti del fenomeno religioso. Tuttavia, nell’ottica promozionale dello Stato sociale di diritto il principio di laicità perde il suo significato originario. Come ricorda anche la sentenza 203/1989 della Corte costituzionale, laicità non è mera indifferenza ma tutela di libertà ed eguaglianza nella diversità. Principio chiave # lo Stato è laico ma bisogna ben definire il concetto di laicità che non si traduce in mera indifferenza del fenomeno religioso, bensì salvaguardia dello stesso in regime di pluralismo sociale. 3. Nel suo relazionarsi con lo Stato, il fenomeno religioso transita dal piano dell’interiorità personale al piano pubblico e sociale; esso, infatti, determina il momento della produzione normativa e, soprattutto, il momento della interpretazione ed esecuzione della norma. Il riconoscimento della dimensione pubblica e sociale del fenomeno religioso (e quindi l’esistenza di istituzioni religiose) non implica necessariamente una tutela perfetta degli interessi del singolo. Anzi, sono possibili ipotesi in cui il singolo si senta prigioniero dell’istituzione religiosa. Il riconoscimento della dimensione pubblica e sociale del fenomeno religioso mette in discussione l’autonomia delle istituzioni pubbliche e, anzi, sottolinea l’esistenza di una vera e propria “invasione” da parte dei gruppi religiosi che vogliono imporre i loro precetti e stili di comportamento. Da qui la necessità del principio di laicità che va integrato con il principio di eguaglianza (art.3 Cost.). Principio chiave # il fenomeno religioso ha una funzione pubblica e sociale proprio perché interagisce con lo Stato

4. L’interazione Stato-confessioni religiose ha portato, così, ad una rivalutazione del principio di laicità che si traduce -in uno Stato sociale di diritto- in un significato dialogante ed inclusivo del fenomeno religioso. Lo Stato si interessa del fenomeno religioso, lo riconosce pubblicamente, lo tutela e- addirittura- ci interagisce (vedi principio di collaborazione delineato nel Concordato del 1984 stipulato tra Stato e Chiesa cattolica). Tutto questo, però, non si traduce nel fatto che lo Stato si pieghi all’ordinamento religioso in modo ingiustificato, ma -anzi- ciò si esplica, come detto, nel dialogo inclusivo e collaborativo tra Stato e confessioni religiose. Principio chiave # interazione tra Stato e confessioni religiose 5. Questa interazione tra Stato e confessioni religiose ha valorizzato il legame che intercorre tra religione ed economia. Il fenomeno religioso non è estraneo a quelle attività di interesse generale economicamente rilevanti. Ciò trova giustificazione nel principio di sussidiarietà (art.118 Cost) ed anche in quella indicazione costituzionale che vede la Repubblica farsi carico del progresso materiale e spirituale della società (art.4 Cost). 6. L’indicatore esplicito, a livello costituzionale, del nesso religione/economia è sicuramente l’art.20 Cost. secondo cui: il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 7. Il divieto imposto dall’art.20 Cost. va contestualizzato mediante la lettura coordinata dell’art.118 Cost. (principio di sussidiarietà). (^) GLI ELEMENTI DI CRITICITA’ DI QUESTO RAPPORTO VERRANNO ANALIZZATI PIU’ AVANTI 8. Lo specifico rilievo costituzionale assegnato al fine religioso sottolinea la libertà di manifestazione del fatto religioso organizzato (esso, quindi, prescinde da eventuali forme). Questo cosa significa? Significa che la previsione costituzionale del “fine religioso” consente di riconoscere giuridicamente tutte le forme - anche atipiche o fluide - di aggregazione sociale a carattere religioso. Da qui la connessione logica all’art.2 Cost.: il gruppo religioso è una formazione sociale dove opera la personalità dell’individuo. Ciò implica che appartenere o meno ad un determinato gruppo religioso ha la sua specifica rilevanza giuridica. Principio chiave # svariate forme del pluralismo religioso 13. Tra le figure soggettive religiosamente connotate va ricordata quella rappresentata dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Questi sono gli enti

È proprio la forte componente ideologica dei gruppi religiosi che conferisce ad essi una “peculiare competitività sociale” in regime di pluralismo. Tuttavia, sul piano logico- giuridico non c’è sovrapposizione tra le due prospettazioni della connotazione religiosa: la finalità religiosa e quella di culto. In questo senso, l’ordinamento civile si potrà sottrarre al rischio di disciplinare il fenomeno religioso in modo arbitrario solo se sarà capace di riferirsi non tanto ai soggetti dell’attività religiosa bensì sull’oggetto dell’attività. Un esempio della sopravvalutazione della dimensione soggettiva del fine religioso è rappresentato dall’art.29 del Concordato del ’29 secondo cui il fine di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficienza ed istruzione. Questo discorso ci porta ancora a ripetere che tutte le risposte che lo Stato fornisce alle istanze religiose di libertà ed autonomia non possono configurarsi entro parametri cristallizzati, bensì entro una dimensione dialogante, inclusiva e dinamica. Capitolo Secondo: il fattore religioso nelle trasformazioni del Welfare (in generale, solo lettura) Cosa bisogna ricordare di questo capitolo? Bisogna ricordare che, con la riforma cost. n.3 del 2001, si è voluta specificare l’attività dello Stato di garanzia e tutela dei diritti inviolabili (ex.art.2 Cost.). In particolare, con l’introduzione del principio di sussidiarietà (ex.art.118 Cost.) si è venuto a costituire un meccanismo secondo il quale istituzioni pubbliche e “istituzioni private” compartecipano nell’attività di perseguimento dell’interesse generale. Quando, nella disposizione costituzionale appena citata, si parla di “favorire l’iniziativa privata, individuale o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale” non si sta affatto dicendo che le istituzioni pubbliche vengono sostituite dallo “stato civile”. Si intende parlare, invero, di compartecipazione e collaborazione. L’esigenza di un intervento quanto più possibile pluralista e democratico, tuttavia, produce la distinzione tra interesse generale e interesse pubblico. Per interesse generale, si intende quell’insieme di interessi imputabili sia alle istituzioni pubbliche che private; per interesse pubblico, si intende -invece- quell’insieme di interessi imputabili alle sole istituzioni pubbliche (l’ambito di pertinenza delle attività di interesse pubblico si è sensibilmente ridotto). Capitolo Terzo: soggetti e fini religiosi nella nuova disciplina del terzo settore 1. Che cosa si intende per Welfare sussidiario? Si intende l’insieme degli apporti che provengono da privati verso il conseguimento di obiettivi di interesse generale. Conseguenza di ciò è l’arretramento delle istituzioni pubbliche nella gestione dei servizi sociali. Il nuovo modello Welfare (che si basa sul principio di sussidiarietà) trova la sua specificazione nel Codice del Terzo Settore (CTS).

Quando si tratta il sistema Welfare, occorre una certa elasticità dal momento che convergono più ambiti e soggetti, ciascuno dei quali possiede una propria specificità. 2. La normativa del Codice del Terzo settore è stata riformata dalla legge di delega n.106/2016. 3. L’art.2 CTS qualifica il Terzo Settore come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono costituiti per perseguire queste attività solidali senza scopo di lucro e devono essere iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. L’iscrizione è subordinata all’esercizio in via esclusiva e principale di almeno una delle attività di interesse generale indicate nell’art. 5 CTS. Si tratta di un elenco articolato che viene periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ci sono dei problemi interpretativi. Questo perché il Codice non chiarisce il rapporto che intercorre tra le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano i soggetti che possono essere qualificati come ETS. Il problema è, quindi, questo: come si può qualificare un ente come ETS? Si potrebbe fare riferimento al fine perseguito (solidaristico e non di lucro) ma questo (cioè il fine perseguito) si può dedurre attraverso le attività esercitate. Il riferimento al fine perseguito serve sia per qualificare la soggettività civile dell’ente sia per condizionarne l’accesso alla regolamentazione prevista dal Codice del terzo settore. Tuttavia, può capitare che le attività che contribuiscono a qualificare l’ente come ETS non coincidano totalmente con l’art.5 CTS. Per cui si viene a configurare un nuovo sistema all’interno del Welfare: le istituzioni pubbliche definiscono politicamente gli interessi sociali e i soggetti privati hanno la responsabilità dell’esercizio delle attività connesse a questi interessi. Ciò non toglie la rilevanza del fine perseguito che, in un certo senso, attiene al modo di essere dell’ente. Tutto ciò spiega come il Codice sia aperto a forme imprenditoriali di esercizio delle attività di interesse generale. Questo non perché si vuole rivalutare il principio di sussidiarietà (che si riconferma nella sua indeterminatezza) e si vuole promuovere il pluralismo, ma perché si vuole rendere più percorribile la strada della condivisione dell’impegno sociale. 4. 5. Sicuramente questo nuovo modello di Welfare basato sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati (singoli o associati) risulta essere un grande passo in avanti rispetto al passato (lo Stato aveva un ruolo esclusivo nel soddisfacimento dell’interesse generale).

rispetto agli ETS tout court. Ecco anche perché la questione del riconoscimento civile della confessione religiosa è un problema di rilevante importanza. Tutto questo appare coerente con le esigenze selettive che ispirano l’art.5 CTS.