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esame a scelta scuola di giurisprudenza UNIPD
Tipologia: Dispense
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ART. 19 DELLA COSTITUZIONE (possibile domanda) L’art. 19 è un articolo emblematico della nostra costituzione in quanto scolpisce il diritto di libertà religiosa e quest’ultimo può essere qualificato come un diritto soggettivo complesso proprio perché questa norma comprende una serie di facoltà. Il principio di libertà religiosa potrebbe essere letto come il risultato di 1900 anni di differenti modi di atteggiarsi dello stato nei confronti della libertà di coscienza, in primis, e della libertà religiosa; infatti si riscontrano secoli in cui la stessa facoltà di cui parla l’art. veniva sistematicamente negata. Ogni determinazione diventa negazione di qualcos’altro come ad es. il “tutti hanno diritto di” affermato dall’art. 19 nega la disposizione contraria secondo cui solo alcuni hanno diritto di esercitare liberamente la propria fede religiosa, dal latino omnis determinatio est negatio, e questo avviene in un regime di confessionismo. In relazione a questa facoltà della Carta Costituzionale entrata in vigore nel 1948, la disposizione del “tutti” può essere valutata tanto da un punto di vista diacronico, quanto da un punto di vista sincronico. Per secoli l'esperienza dell'esercizio delle facoltà di carriere sono state negate ad alcuni uomini, ad alcune persone, potremmo dire ad alcuni sudditi. Questo avviene ad esempio in un regime di Confessionismo. Definizione di Confessionismo: sistema proprio degli Stati che, nella loro legislazione, accolgono, in tutto o in gran numero, i principi direttivi che sono propri di una determinata confessione religiosa (in Italia, la religione cristiana cattolica apostolica), di regola quella della maggioranza dei cittadini. Un sistema si dice confessionista quando una disposizione normativa sovraordinata (a livello costituzionale) proclama a livello giuridico l'esistenza di una somma religione ufficiale dello Stato. In Italia abbiamo avuto questo tipo di esperienza giuridica in quanto, l’art. 1 dello Statuto Albertino recitava: “la religione cattolica apostolica romana è la sola religione ufficiale dello stato. Gli altri culti sono tollerati in conformità alla legge”. Il diritto di libertà religiosa Francesco Ruffini , massimo teorico della libertà religiosa in Italia, sostiene che il diritto di libertà religiosa è un diritto adiaforo in quanto “ non prende partito, né per la fede, né per la miscredenza, né per l’ortodossia, né per l’eteredossia, ma vuole creare e mantenere nella società un ordinamento giuridico tale, che ogni individuo possa perseguire e creare a sua posta i fini della salvezza dell’anima o della verità scientifica senza che altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno ”. Carlo Jemolo invece, allievo di Francesco Ruffini, dà una definizione più scultoria del principio di libertà religiosa: “in tema di credenze, nessuno deve essere costretto, nessuno deve essere impedito”. Caratteri generali del diritto di libertà religiosa: ● Deve essere considerata ampia alla luce delle fonti internazionali e deve considerarsi un diritto universale. Ferraioli, grande costituzionalista, sostiene che il diritto di libertà religiosa è un diritto universale perché deve riguardare tutti gli individui in egual misura. ● Non deve avere alcun impedimento giuridico, sia che appartenga ad una confessione così detta di maggioranza, sia di minoranza (tutela anche gli atei e gli agnostici). L’UAAR (unione degli atei e degli agnostici razionalisti) è un’associazione che tutela giuridicamente queste posizioni. ● Non dipende dalla numerosità del gruppo religioso/non religioso in quanto la consistenza numerica non può incidere sull’esercizio della libertà religiosa. Il diritto di libertà religiosa è un diritto soggettivo con un contenuto plurimo complesso in quanto è un diritto universale perché spetta a tutti gli individui indipendentemente dall’appartenenza ad un gruppo più o meno consistente ed è un diritto che compete conseguentemente sia ai singoli individui che ai gruppi sociali. ● È un diritto: indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
L’intransigibilità e l’inviolabilità comportano che l’adesione ad una determinata confessione religiosa non è mai irretraibile e da questo punto di vista si parla di ius penitendi (diritto di pentirsi) o meglio, ius variandi (diritto di variare). Quindi il diritto di libertà religiosa non può essere oggetto di disponibilità vincolata. ● Questo diritto comprende: ⮚ Il diritto di professare liberamente la propria libertà religiosa, mutare (ius variandi), non professarne alcuna (atei) e non prendere posizione (agnostici). L’appartenenza o meno ad una determinata confessione religiosa è del tutto libera e le norme statuarie e di tutte le altre pubbliche istituzioni non possono obbligare l’appartenenza confessionale. ⮚ La facoltà di fare propaganda delle proprie opinioni in materia religiosa attraverso qualunque mezzo lecito. Essa comporta la libertà di stampare libri cartacei, la libertà di rendere partecipi le altre persone nei confronti del proprio credo attraverso internet e volantinaggio. Esercizio del culto L’art. 19 sostiene che tutti hanno diritto di praticare il culto non solo in privato, cioè a porte chiuse (devotio privata), ma anche in pubblico, cioè a porte aperte. Il diritto di esercitare il proprio culto in pubblico o in privato ha una conseguenza giuridica fondamentale in termini di diritti: il diritto di erigere degli edifici per il culto (chiese, sinagoghe, sale del regno, moschee, ecc.). Il culto è pubblico quando l’edificio nel quale si svolge il culto ha le porte aperte sulla pubblica strada. Prima dell’entrata in vigore della corte costituzionale, le confessioni di c.d. “minoranza” non avevano un vero e proprio diritto di aprire edificio pubblico per il culto perché durante il regime fascista dovevano chiedere un’autorizzazione di polizia e quindi ad un’autorità di pubblica sicurezza per erigere edifici di culto aperti al pubblico. Una volta ottenuto il diritto di aprire un edificio aperto al pubblico, la norma fascista richiedeva anche che all’interno di quell’edificio il culto dovesse essere esercitato solo in presenza di un ministro di culto autorizzato dal ministero dell’interno. Culto e rito Se si esamina l’ultima parte dell’art. 19 “… esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” si può notare la presenza di due concetti simili ma non identici: culto e rito. Questi due concetti vanno distinti in funzione della libertà religiosa: il culto ha a che fare con il concetto di adorazione mentre il rito ha a che fare con il concetto di praticare. L’unico limite esplicito dell’art. 19 è che i riti non devono essere contrari al buon costume; vi sono poi anche dei limiti impliciti che riguardano sia culti che riti, come ad esempio il limite della legge penale. Locke sostiene questo limite nella prima Epistula de tolerantia: “se a tutti i sudditi è proibito dalla legge penale di uccidere dei bambini, non potrà essere tollerato dalla legge penale la religione che esige il sacrificio di bambini alla divinità” (quindi l’organizzazione del culto o rito non potrà comportare ad es. il sequestro di persona). Il buon costume ha carattere evolutivo (il buon costume del 1952 non è quello del 2018); negli anni ’50 ad es. il vescovo della diocesi di Vicenza aveva fondato delle associazioni cattoliche chiamate “squadre anti-bacio” ovvero dei gruppi cattolici che avevano lo scopo di andare nei parchi cittadini a controllare che non ci fossero fidanzati che si baciavano in pubblico, questo era considerato contrario al buon costume, tant’è vero che la pubblica sicurezza emanava una contravvenzione ai fidanzati che si baciavano in pubblico. Oggi invece una tale sanzione probabilmente esporrebbe l’autorità precedente ad una responsabilità penale, perché il concetto di buon costume e pubblico pudore è radicalmente cambiato. Il diritto ad avere edifici aperti al culto Il diritto ad avere edifici aperti al culto è un tema di attualità perché oggi questo problema di accesso all’ordine pubblico ha ad oggetto in maggioranza confessioni minoritarie, i cui aderenti lamentano la scarsità di luoghi di culto. L’art. 19 garantisce il diritto al mezzo per esercitare il culto; questa espressione però può essere interpretata secondo due diversi profili: diritto di usare come luogo di culto un bene di cui abbia già la disponibilità e diritto di accedere ad un bene da usare come luogo di culto. La legge deve garantire a tutti la giuridica possibilità di usare i mezzi e accedervi con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi; quindi la legislazione comune deve fare il massimo possibile per garantire a tutti l’accesso al luogo di culto. La competenza di disciplinare l’accesso al luogo può spettare allo stato o alla regione.
ART. 8 DELLA COSTITUZIONE (possibile domanda) Il primo comma di questo articolo applica in ambito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose. Questo articolo, col riconoscimento del pluralismo confessionale, segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto albertino, che dichiarava "la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato". La garanzia di un effettivo pluralismo confessionale è, peraltro, assicurata dal principio di neutralità e laicità dello Stato: lo Stato, cioè, tutela la libertà di religione in quanto non determina situazioni di privilegio né ostacola in alcun modo qualsiasi altro culto diverso da quello cattolico. Fede e confessione religiosa ● Fede religiosa → Art. 19 ● Confessione religiosa → Art. 8 Non esiste una definizione normativa di fede e confessione religiosa e per cercare di dare contenuto a queste due nozioni dobbiamo necessariamente guardare alle ricostruzioni dottrinali e soprattutto alle pronunce giurisprudenziali in materia. L’unico dato certo è che la chiesa cattolica è una confessione religiosa. “Cosa distingue fede religiosa e confessione religiosa e cosa le accomuna?”: ● Fede religiosa: ⮚ È una scelta di adesione di un singolo, non necessariamente cittadino, ad un determinato credo religioso. ● Confessione religiosa: ⮚ A differenza della fede che ha una dimensione individuale, questa ha una dimensione organizzata; ⮚ È un’organizzazione: per avere una confessione religiosa serve un insieme di soggetti organizzati; ⮚ Si può definire come un gruppo sociale organizzato con un fine, una causa di tipo religioso. Quindi possiamo dire che l’art. 19, con riferimento alla fede, riconosce e tutela un diritto del singolo; invece l’art. 8 tutela, riconosce e promuove un diritto del singolo all’interno di una formazione sociale. Dal fatto che una data organizzazione rientra o meno nella nozione di confessione religiosa discende, in senso ampio, un trattamento giuridico diversificato che parte da un grande aspetto, che è quello di poter o meno stipulare intese, per arrivare ad aspetti più concreti e quotidiani come l’accesso al finanziamento. La dottrina ha individuato negli anni alcuni criteri per qualificare una confessione religiosa: ● 1° criterio: fa coincidere il concetto di confessione religiosa con la nozione di culto ammesso (criterio censurabile); sostiene quindi che è confessione religiosa quella confessione che è stata riconosciuta come culto ammesso. Nei primi anni di vigenza della Costituzione alcuni sostenevano che la confessione religiosa è qualsiasi ente che è stato riconosciuto come culto ammesso, e quindi si faceva riferimento ai criteri della legge fascista n.1159 del 1929 (disciplinava tutti quei culti che non erano dotati di un’intesa). In realtà è un criterio da escludere perché: ⮚ La legge non dà criteri precisi per capire che cosa sia il culto ammesso; ⮚ Vuol dire far riferimento ad una normativa anteriore al dato costituzionale e al dato di libertà e pluralismo introdotto con la costituzione (è una cosa contraddittoria). “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
● 2° criterio: è un criterio quantitativo (anch’esso censurabile) e sostiene che si ha una confessione religiosa quando si ha almeno un certo numero di fedeli diffusi sul territorio, cioè quando c’è un determinato numero di persone che si riconoscono tra di loro come confessione religiosa e manifestano dei caratteri di religiosità (la paternità di questa teoria è di Mortari). È una visione che è frutto di una determinata temperie storico-politica che ad oggi non può più essere attuale perché contraria a qualsiasi logica democratica-garantistica, perché la fruizione ad un determinato diritto, come ad es. quello previsto dall’art. 8 della cost. non può essere legato ad un dato numerico. Nonostante la corte costituzionale abbia detto più volte che l’impostazione del problema in termine quantitativo fosse incostituzionale, il consiglio di stato, recentemente, pronunciandosi in materia di riconoscimento degli enti è ricorso a questo criterio, negando il riconoscimento sulla base del fatto che una determinata associazione religiosa non avesse minimo 500 aderenti. ● 3° criterio: è un criterio sociologico e la dottrina lo ha interpretato in diversi modi. Una posizione è quella del prof. Barillario il quale sostiene che è l’opinione pubblica che dice se è una confessione religiosa oppure meno; quindi si guarda se il dato sociale riconosce l’identità di quel gruppo come una confessione religiosa (quindi si usa un metodo sociologico per definire una nozione giuridica). Oltre al riconoscimento sociale dell’opinione pubblica, la dottrina ha affermato la necessità di prendere in considerazione altri elementi, quali: ⮚ La presenza di un rito, cioè di una manifestazione esteriore di questo carattere religioso; ⮚ La non contrarietà con l’ordine pubblico, principio generale. ● 4° criterio: è un criterio progettuale e sostiene che si ha una confessione religiosa quando si ha un’organizzazione che propugna un’originale concezione del mondo basata sull’esistenza di un essere trascendente in rapporti con gli uomini oppure sulla ricerca del divino nell’immanenza (questa seconda dimensione ad es. è tipica del buddismo). Si è molto discusso sul termine originale. Si potrebbe dire che tutti quei gruppi che si staccano da confessioni religiose già riconosciute come tali non dovrebbero essere confessioni religiose; in realtà questa originalità non è da intendere in senso assoluto ossia non deve proporre un’idea nuova ma deve avere dei caratteri di originalità. Un elemento di progettualità da prendere in considerazione all’interno sempre di questo filone è quello che le confessioni religiose sono gruppi che propongono un’idea originale non tanto nel rapporto con il divino, la trascendenza, la presenza di questo divino nel mondo ma, rispetto alla morte, cioè propongono un’idea originale propria rispetto a ciò che accade successivamente al termine della vita dell’uomo. ● 5° criterio: è un criterio psicologico di autoqualificazione e sostiene che gli appartenenti ad un determinato gruppo riconoscono sé stessi come confessione religiosa e quindi si autoqualificano come confessione religiosa. La corte costituzionale in merito a questi criteri si è espressa con due sentenze:
L’editto di Costantino è un accordo sottoscritto nel febbraio del 313 d.C. dai due augusti dell’impero romano, Costantino per l’occidente e Licinio per l’oriente, in vista di una politica religiosa comune alle due parti dell’impero. Costantino e Licinio si incontrarono a Milano, in occasione di un matrimonio, per mettersi d’accordo sulla politica che deve essere adottata nei confronti dei cristiani. L’editto di Costantino dà la libertà di religione a tutti, anche ai cristiani; questo significa che è un editto di libertà generale e non un editto di libertà nei confronti dei cristiani. In questo editto emerge l’importanza del concetto di pax deorum in quanto i due augusti sostengono che tutti debbano adorare la divinità a cui credono, in modo che la divinità sia benevola verso il popolo. Con Costantino inizia la sistematica concessione alla chiesa cattolica di disposizioni privilegiate, nonostante l’editto di tolleranza fosse un editto generale nel suo contenuto, e queste disposizioni privilegiate si possono trovare nel Codice di Teodosiano (libro XVI del codice). Proprio per questo, si cominciò a pensare che Costantino abbia aderito al cristianesimo. Costantino comincia a emettere una serie di provvedimenti a favore della chiesa cristiana quindi noi abbiamo per esempio: il privilegio del vescovo cristiano di rendere giustizia, le esenzioni a favore del clero cristiano dai servigi che obbligatoriamente tutti debbono rendere nei confronti dello stato e innanzitutto la coscrizione militare obbligatoria; il clero cristiano viene in via privilegiativa esentato da una disposizione costantiniana, poi ancora la soggettività giuridica delle comunità cristiane e l'inizio del patrimonio cristiano con la possibilità di intestare beni alle chiese. Con queste disposizioni inizia la trasformazione dell’impero romano pagano in impero romano cristiano; questo non si attua pienamente con Costantino. Si arriverà in pochi decenni all’impero romano ufficialmente cristiano e all’inizio del confessionismo di stato che ha come elemento rappresentativo non il politeismo ma il monoteismo. Editto di Tessalonica (possibile domanda) L’editto di Tessalonica, chiamato anche editto di Teodosio, venne emesso nel 380 d.C. dagli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II. La valenza giuridica di questo editto è quella di creare una religione ufficiale di stato secondo una determinata ortodossia, una religione unica monoteista non inclusivista ma esclusivista. L’editto, quindi, dichiara il cristianesimo come la religione ufficiale dell’impero, proibisce in primo luogo l'arianesimo e secondariamente anche i culti pagani. Nel 380 d.C. abbiamo la costruzione, tramite titoli del libro XVI del codice Teodosiano, degli eretici, degli scismatici, degli apostati e dei giudei. Terribili le pene corporali e la pena di morte che viene praticata grazie all’editto di Teodosio, il peccato diventa delitto. Nel 2018 nel mondo ci sono dei paesi che puniscono il peccato religioso come delitto dello stato, per esempio l'Iran. Identificazione tra peccato e delitto, quello che la grande tradizione dell'Illuminismo ci ha a noi occidentali insegnato a evitare, anche sulla base delle lezioni di Cesare Beccaria con riguardo alle lezioni del delitto di bestemmia. Con questo editto l’eretico era visto come un’antisociale, veniva rinchiuso nelle carceri e nelle strutture di contenzione e poi veniva condannato a morte con la pena del rogo. Il codice Teodosiano si apre con una professione di fede cattolica, questo perché quella professione di fede è quella ufficiale, quella che distingue tra vero cattolico, e quindi vero cittadino, e eretico o addirittura apostata. L’editto di Tessalonica del 380 determina la forma di unione tra Stato e un’ortodossia; ortodossia come professione ufficiale di una fede. Nell’editto di Tessalonica si può leggere com’era considerato l’eretico: egli è contemporaneamente peccatore e delinquente agli occhi dello Stato. Ogni volta che viene violata la libertà di coscienza e la libertà religiosa siamo di fronte ad una regressione della tutela dei diritti di libertà. L’eretico è un antisociale, è il diverso e quindi deve finire dove finiscono i diversi ossia nei luoghi che vengono istituzionalizzati per coloro che sono antisociali: le carceri e nelle strutture di contenzione (l’emergere dei manicomi). L’eretico viene poi condannato a morte, la pena per l’eretico è il rogo, e le ceneri venivano disperse nel fiume. L’editto di Tessalonica inaugura una forma di unione tra le due potestà e da parte dei Papi romani comincia la sequela di pretese giurisdizionali.
Il cesaropapismo e la lettera di Gelasio I Con il termine cesaropapismo si intende l'idea di unire il potere temporale e il potere spirituale di una Chiesa cristiana nella stessa persona. Più comunemente, ci si riferisce all'idea di subordinare il potere spirituale a quello temporale. Il cesaropapismo è realizzato quando il potere politico controlla il potere religioso. La forma classica di cesaropapismo si realizzò nell'Impero Romano d'Oriente, in cui il prestigio e la forza delle istituzioni ecclesiastiche derivavano dall'essere sottoposte all'autorità del centro nevralgico del potere politico: Costantinopoli, anche se in realtà il cesaropapismo nacque sotto Costantino che, dopo aver riconosciuto la religione cristiana tra i culti ammessi dallo stato, si attribuì il titolo di “vescovo di coloro che stanno fuori”. Successivamente, dopo la caduta dell'impero Romano d'Occidente, nell'Impero Romano d'Oriente, sotto l'imperatore Giustiniano il cesaropapismo diventò una vera e propria forma di governo, che fu adottata da molti imperatori bizantini. Papa Gelasio I, nel 494, invia all’imperatore d’oriente, Anastasio I, un’ampia lettera, in cui espone la sua teoria dei “due poteri”, destinata a diventare famosa. Secondo Gelasio nel mondo romano e cristiano vi sono due poteri: quello spirituale e quello temporale; nel reciproco rapporto, il primo è più importante in quanto il potere spirituale deve rispondere davanti a Dio dell’operato del potere temporale. Quindi, l’imperatore ha il potere temporale sul genere umano, ma deve sottomettersi al potere spirituale. D’altra parte, nel campo secolare i sacerdoti devono sottomettersi alle leggi dell’Impero. Quindi, il nucleo dell’epistola è che: ● In questo mondo ci sono due potestà: spirituale e temporale; ● Queste due potestà di per sé non sono in conflitto tra loro; ● La potestà spirituale è superiore a quella temporale “ratione finium”, cioè in ragione delle finalità. Mentre la potestà regale si occupa dei corpi in questo mondo, la potestà spirituale si occupa delle anime destinate alla vita eterna. Questo tipo di impostazione attecchirà fino al punto di riproporre una forma di monarchia papale nella parte occidentale dell’impero “il patrimonio di San Pietro” dove si parlerà per la prima volta di stato pontificio. Questa concezione sarà quella che avrà in testa Papa Pio IX quando combatterà contro il raggiungimento dell’unità d’Italia. Egli dirà che spossessare il Papa romano dei suoi domini temporali, e in particolare della città di Roma, significa compiere un’azione contro il diritto divino naturale e positivo. Diceva questo perché ragionava in termini di patrimonio di San Pietro, “io non posso rubare qualcosa che è tuo perché c’è il comandamento che mi dice di non rubare, e spossessando il Papa di quei territori io commetterei un furto”. Dietro questo pensiero si individua la concezione patrimoniale dello stato, lo stato come patrimonio del sovrano. Questo tipo di concezione varrà fino a Napoleone e il suo codice, che esprimono la concezione che la proprietà è indivisibile. L’incoronazione di Carlo Magno Dal 476 d.C. la parte occidentale dell’impero romano rimase formalmente senza imperatore fino a quando, nella notte di natale dell’800, Papa Leone III incoronò Carlo Magno come imperatore della parte occidentale (prima era re dei franchi). Gli orientali rimproverano il vescovo di Roma per questa incoronazione ed è qui l’inizio storico ed ideologico della biforcazione delle due Chiese e delle due parti imperiali. A Roma il gesto veniva giustificato poiché in quel momento il trono imperiale di Bisanzio era vacante, e lo era perché era occupato da una donna, un’imperatrice. Con Carlo Magno, da un certo punto di vista, rinasce una forma di cesaropapismo. Con il sistema carolingio nacque il sistema feudale; in questo sistema la concezione patrimoniale della sovranità territoriale porta l’imperatore ad effettuare delle concessioni a dei feudatari, ai quali concede lo sfruttamento e l’esercizio della sovranità. Il feudatario potrà difatti esercitare l’amministrazione della giustizia e la potestà tributaria sul feudo concessogli. Nel sistema carolingio si attua la somma distinzione tra feudi laicali e feudi ecclesiastici: i primi sono quelli che vengono concessi dall’imperatore ai laici, che essendo sposati ne pretendono poi la successione ereditaria, mentre i secondi sono quelle entità territoriali che vengono concesse dall’imperatore ad ecclesiastici e specificamente a vescovi, che sono sia feudatari che vescovi (quindi è un’unione tra una potestà spirituale e una potestà feudale).
Il papa quindi ha la possibilità di risolvere anche questioni tra sovrani proprio perché la guerra sarebbe una rottura del vincolo della carità.
Nel momento in cui si formano tre obbedienze papali diverse accade che si debba identificare una istanza superiore che dica quale dei tre è legittimo. Quando vi è un conflitto di questo genere, o viene risolto col potere delle armi, nel senso che i tre si combattono e chi prevale è quello giusto, oppure si identifica una istanza superiore che dice chi dei tre Papi sia quello eletto legittimamente. In relazione all’identificazione dell’istanza superiore che deve decidere chi è il papa legittimo, si manifestano in questo periodo due tendenze:
Lo scontro verteva su due delle materie:
Questi istituti hanno lo scopo di esaltare il confessionismo di stato quindi sono una forma di protezione nei confronti della chiesa da parte degli organi dello stato. Questi sono: ● Ius advocatiae o protectiones (diritto di avvocatura, cioè diritto di protezione): lo stato opera come garante dell’unità della chiesa evitando che ci siano frazionamenti religiosi. Maria Teresa d’Austria si definiva “suprema advocata ecclesiarum”, ovvero come colei che tutela gli istituti ecclesiastici. Il professor Franco Adami scrisse una monografia su questo istituto: “ecclesia minoribus aequiparatur”, letteralmente “l’istituto ecclesiastico è equiparato ai minori”, che significa che il patrimonio dell’istituto ecclesiastico deve essere posto sotto tutela. Ad es. il titolare del beneficio ecclesiastico parrocchiale non può fare alienazioni se queste non sono autorizzate dall’autorità sovrana perché, come il tutore ha il dovere di proteggere il pupillo da atti che possono danneggiare il suo patrimonio, così l’autorità statale ha il dovere di proteggere l’ente ecclesiastico dagli atti dell’amministratore (prete o vescovo) che lo amministrano. Qualora il legale rappresentante abbia provocato, attraverso negozi giuridici, conseguenze dannose, l’ente ecclesiastico tutelato dallo stato ha diritto alla restitutio in integrum. ● Ius reformandi : lo stato afferma di essere titolare, nei confronti della confessione, del diritto di riforma come nel sistema del cesaropapismo bizzantino. È una pretesa dello stato di stabilire le condizioni sotto le quali la chiesa deve svolgere sue attività al fine di migliorare il funzionamento degli organi ecclesiastici. Distinzione tra: ⮚ “iura in sacris”: diritto del sovrano territoriale protestante direttamente nelle cose sacre (il matrimonio è di competenza esclusiva del principe territoriale). ⮚ “iura circa sacra”: anche nell’ambito degli stati confessionali cattolici assistiamo a controlli ed interventi penetranti da parte dell’autorità dello stato (nella repubblica Veneta i vescovi venivano nominati dal senato Veneto a partire dal patriarca di Venezia). Istituti di protezione dello stato La seconda tipologia di istituti deriva dalle esigenze di tutela della forma assoluta dello stato, infatti, lo stato assoluto, nei confronti della religione ufficiale ha delle esigenze di tutela dalle attività ecclesiastiche. In linea generale, l’attività di protezione e di affermazione dell’attività dello stato nei confronti dell’esercizio della potestà ecclesiastica va sotto la denominazione generale di ius cavendi (diritto di controllare e di cautelarsi) ed è il diritto dello Stato di adottare misure preventive per evitare danni agli interessi pubblici. Il principe confessionista cattolico ha prima di tutto lo ius inspicendi (o anche diritto di ispezione suprema): potrebbe essere tradotto letteralmente come diritto di “spiare” ovvero la facoltà di limitare e controllare la relazione tra gli enti ecclesiastici (sparsi in tutto il mondo) e la santa sede (con sede a Roma). Questo perché si ha l’incapacità di comprendere che un organismo che ha sede all’interno dello stato faccia riferimento ad un organismo straniero. Lo ius inspicendi coprende il diritto di: ● Sorvegliare lo svolgimento dei concili particolari ● Controllare le istituzioni di nuovi enti ecclesiastici sul territorio dello stato ● Sopprimere gli enti che siano ritenuti non necessari o considerati dannosi All’interno dello ius inspicendi si ha:
dall’associazione stessa, sono dei criteri di tipo confessionale, però il provvedimento di estromissione non può comunque violare i diritti fondamentali di una persona costituzionalmente garantiti.
In Italia quindi si parla separatismo giurisdizionalista perché la chiesa, soprattutto il papa, si oppongono alla realizzazione dell’unità nazionale. Il separatismo giurisdizionalista è il separatismo nel quale l’ecclesiasticità degli enti non è sottoposta al regime di diritto comune, cioè al codice, ma l’ecclesiasticità degli enti diventa motivo di legislazione sfavorevole. Le leggi eversive dell’asse ecclesiastico (leggi del 1866, 1867, 1873 e le leggi Crispi del ’90) sono leggi in cui l’ecclesiasticità degli enti è motivo di legislazione tecnicamente odiosa, cioè non è in linea con il separatismo astratto, come il separatismo perfetto. IL SISTEMA DELLA COORDINAZIONE Il sistema della coordinazione è l’ultima delle modalità di atteggiarsi degli stati nei confronti delle confessioni religiose. In Italia si dice sia vigente un sistema di coordinazione in quanto è presente un concordato; i concordati vengono stipulati con la santa sede. All’interno di Roma ci sono due soggetti di diritto internazionale distinti: lo stato città del Vaticano, che viene considerato come uno stato territoriale avente le tre caratteristiche, ovvero territorio, sovranità e cittadinanza; la santa sede. Questi due soggetti sono uniti nella stessa persona dal punto di vista del legale rappresentante che è il pontefice romano (viene definito sovrano della città del Vaticano). Per quanto riguarda la natura del concordato ci sono diverse teorie: ● Teoria secondo il quale si considera il concordato come un atto di diritto pubblico. Se lo stato decide, con una legge costituzionale, di revocare gli accordi, questo sarebbe legittimo dal punto di vista della sovranità dello stato. ● Tesi curialistica: Francesco Ruffini vede i concordati come un privilegio concesso dalla chiesa nei confronti degli stati. ● L’art. 7 della Cost., dichiarando che la chiesa è nel proprio ordine giuridico sovrana e indipendente dallo stato, indica che c’è un settore di materie nel quale lo stato e la chiesa per queste materie trattano su una posizione di parità e per ciò si pongono su un ordinamento esterno. Se questo ordinamento esterno, che è l’ordinamento configurato dallo strumento del concordato, fosse quello internazionale, allora i concordati sarebbero dei trattati internazionali e sarebbero regolati dalla convenzione di Vienna del 1969. La disposizione normativa dell’art. 7 lascia impregiudicata la questione sulla soluzione di questo problema, cioè se i concordati appartengono all’ordinamento internazionale generale o all’ordinamento internazionale di un settore speciale. Convenzione di Vienna La convenzione di Vienna all’art. 1 dice “la presente convenzione si applica ai trattati fra stati”. L’art. 2 sostiene che “l’espressione trattato significa accordo internazionale concluso in forma scritta fra stati e disciplinato dal diritto internazionale contenuto sia in unico sia in due o più strumenti connessi quale che sia la sua particolare denominazione”. L’art. 3 dice “il fatto che la presente convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra stati ed altri soggetti di diritto internazionale e fra questi altri soggetti di diritto internazionale ne accordi internazionali che sono conclusi per iscritto non pregiudica il valore giuridico di tali accordi”. Questo art. sarebbe il fondamento della teorica secondo la quale gli accordi stipulati con la santa sede sarebbero in un certo senso non eguali, non identici ma analoghi ai trattati internazionali.